Contratto di garanzia relativo al progetto Finpiemonte SME

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Contratto di garanzia relativo al progetto Finpiemonte SME
(Allegato B) al Disciplinare di gara CIG n.
TERM SHEET PRELIMINARE/NON VINCOLANTE
del Contratto di garanzia relativo al progetto Regione Piemonte Loan for SMEs
Le condizioni indicate nel presente Term Sheet sono puramente indicative. Esse non
costituiscono un impegno da parte della Banca europea per gli investimenti alla sottoscrizione
del contratto di garanzia qui indicato. La sottoscrizione dello stesso contratto di garanzia da
parte della Banca europea per gli investimenti è in ogni caso subordinata a due diligence,
approvazioni interne e definizione e sottoscrizione della relativa documentazione legale. 1
PARTI
OGGETTO
OBBLIGAZIONI
GARANTITE
IMPEGNI DEL
GARANTE
DURATA
1
- garante: banca con minimum qualifying status pari a A3/A- (“Garante”)
- beneficiario: Banca Europea per gli Investimenti (“Banca”).
garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma e a prima domanda avente
ad oggetto l’impegno del Garante di pagare alla Banca, contro semplice
richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione, e senza che sia
necessaria la preventiva escussione di Finpiemonte, tutte le somme
esigibili e dovute da Finpiemonte, in relazione al prestito.
pieno e puntuale adempimento delle seguenti obbligazioni di natura
pecuniaria e finanziaria che Finpiemonte ha assunto con il Contratto di
Prestito e fino alla completa estinzione delle stesse:
i) restituzione del capitale erogato;
ii) pagamento dei relativi interessi ed accessori (compresi gli eventuali
interessi di mora);
iii) rimborso delle spese;
iv) in genere, qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al
contratto di prestito.
i) per tutto il tempo in cui le Obbligazioni Garantite non saranno
pienamente adempiute, non intraprendere o continuare alcuna azione
nei confronti di Finpiemonte tendente al rimborso di quanto pagato alla
Banca per effetto della garanzia;
ii) mantenere il credit rating del proprio debito a medio e lungo termine
non garantito e non subordinato da parte di Standard and Poor’s
Corporation, Fitch Ratings Ltd. e, Moody's Investors Services Inc.
Gli obblighi assunti dal Garante rimarranno fermi e validi anche in caso di
modifica, novazione, integrazione, proroga, sostituzione dei termini e delle
condizioni del contratto di prestito.
La Garanzia si estinguerà automaticamente e integralmente nel caso in cui,
e per la somma relativamente alla quale, non sia stata presentata domanda
di pagamento al Garante entro <90> giorni successivi alla scadenza
dell’ultima rata di ammortamento.
La Garanzia rimarrà ferma e valida, senza scadenza, nell'eventualità in cui:
(i) le somme incassate dalla Banca in pagamento delle Obbligazioni
Garantite dovessero essere restituite a seguito di revocatoria, nullità ed
annullamento dei pagamenti stessi;
(ii) la Banca consentisse riduzioni o liberazioni di altre garanzie
Il Finanziamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della BEI in data 15 Aprile
2011.
AUTONOMIA
DELLA
GARANZIA
OBBLIGHI
INFORMATIVI
DEL GARANTE
ONERI E SPESE
LEGGE
eventualmente costituite in suo favore relativamente alle obbligazioni
derivanti dal contratto di prestito.
Deroga espressa alle seguenti norme del codice civile in materia di
fideiussione di cui agli articoli 1936 e ss e in particolare gli articoli 1939
(Validità della fideiussione), 1941 (Limiti della fideiussione), 1944
(Obbligazione del fideiussore), 1945 (Eccezioni opponibili al fideiussore),
1947 (Beneficio della divisione), 1952 (Divieto di agire contro il debitore
principale), 1953 (Rilievo del fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore
per fatto del creditore), 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione
futura) e, fermo restando quanto previsto all’articolo 2.02 che segue, 1957
(Scadenza dell’obbligazione principale) del Codice Civile.
(a) fare pervenire ogni anno alla Banca il bilancio;
(b) informare immediatamente la Banca qualora si verifichi un fatto od una
circostanza tale da obbligarlo a procedere al rimborso anticipato di
qualsiasi altro impegno finanziario;
(c) comunicare sollecitamente alla Banca ogni modificazione del proprio
statuto e delle norme legislative e regolamentari che comunque lo
riguardano nonché della ripartizione del suo capitale tra gli azionisti che
possa portare ad un cambiamento del controllo sul Garante stesso;
(d) comunicare sollecitamente alla Banca ogni provvedimento adottato nei
suoi confronti dall'Autorità di vigilanza dello Stato Membro dell'Unione
europea di origine nonché ogni ordine di cessazione delle irregolarità
gli venisse eventualmente impartito dalla Banca d'Italia;
(e) portare immediatamente a conoscenza della Banca ogni
provvedimento straordinario adottato dalla Banca d'Italia nei suoi
confronti in forza dei poteri ad essa conferiti con il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
(f) comunicare immediatamente alla Banca l'approvazione di ogni
eventuale progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo
d'azienda da parte dei propri organi deliberanti;
(g) più generalmente, informare la Banca di ogni disposizione, fatto o
circostanza particolarmente rilevante ai fini dell'esecuzione del
presente Contratto.
La Garanzia è soggetta al trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge
31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R.
29 settembre 1973, n° 601.
Oneri e spese a carico del Garante.
Legge italiana
APPLICABILE
FORO
COMPETENTE
Foro di Roma