Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 6944 Anno 2015 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BUFFA FRANCESCO SENTENZA sul ricorso 18211-2008 proposto da: LANCELLA VITTORIO EMANUELE C.F. LCNVTR37B121234P, domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 269, presso lo studio dell'avvocato PANZERA SILVANA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO PAPA giusta delega in atti; - ricorrente - 2015 contro 381 C.T.I. A.T.I. S.P.A - COMPAGNIA TRASPORTI IRPINI S.P.A. C.F. 01755110648, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 07/04/2015 in ROMA, VIA GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO FONTANA, giusta delega in atti; - controricorrente - di NAPOLI, depositata il 11/07/2007 r.g.n. 2939/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI per delega verbale FONTANA GIORGIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Corte di Cassazione - copia non ufficiale avverso la sentenza n. 4829/2007 della CORTE D'APPELLO Rg. 18211/08 - Lancella c. ATI Compagnia trasporti irpini 1. La corte d'appello di Napoli, con sentenza 11/7/2007, confermando la sentenza del 18/10/2004 del tribunale di Avellino, ha rigettato la domanda promossa da Lancella verso l'ATI Compagnia trasporti irpini, volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna dell'ATI, quale asserito datore di lavoro, al pagamento della somma di oltre 157 milioni di lire a titolo di trattamento retributivo corrispettivo delle mansioni svolte quale direttore generale dell'ATI. In particolare, la Corte territoriale ha rigettato la domanda per insussistenza del rapporto lavorativo, per essere stata resa la prestazione in regime di distacco da parte della Gestione regionale trasporti irpini, a seguito di ordine di servizio del commissario regionale di tale gestione; la corte ha infatti ravvisato tutti gli elementi propri del distacco ed in particolare l'interesse del datore distaccante e la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante, ed ha invece ritenuto non necessario il consenso del dipendente al distacco. 2. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi, cui resiste ATI con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. 3. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 2104 c.c. e dell'articolo 30 d.lgs. 276 del 2003, nonché vizio di motivazione per aver ravvisato il distacco nella fattispecie, sebbene difettasse un interesse concreto rilevante del soggetto cosiddetto distaccante. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione degli articoli 2099 c.c. e 36 Cost., per avere escluso la sentenza la duplicità di un rapporto di lavoro e il diritto del lavoratore distaccato ad un'adeguata retribuzione. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ravvisato un interesse comune del distaccante e del distaccatario in relazione alla identità delle attività svolta ed essendo quella del distaccante attività in ambito territoriale diverso rispetto all'ambito territoriale di attività del distaccatario. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione del contratto collettivo dei dirigenti, nonché dell' articolo 2104 c.c. e 30 d.lgs. 276 del 2003, in ragione del mancato Corte di Cassazione - copia non ufficiale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO consenso da parte del dipendente in ordine al distacco, trattandosi di mansioni particolarmente qualificate. MOTIVI DELLA DECISIONE ug) ) era, ( Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. 5. La Corte territoriale ha valutato correttamente, con motivazione adeguata e congrua, che il rapporto di lavoro intercorreva tra il lavoratore e la Gestione regionale trasporti e che la prestazione presso la ATI derivata da provvedimento di distacco del commissario regionale della Gestione trasporti e non dunque da autonoma assunzione espletata dall'ATI. La corte ha quindi ritenuto sussistere tutti gli elementi del distacco, ed in particolare l'interesse del distaccante e la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante. 6. Tale valutazione, in particolare con riferimento all'interesse del distaccante, risulta corretta, dovendo convenirsi che il distaccante che gestisce i trasporti extraurbani ha interesse a prestazione del proprio dipendente resa in posizione dirigenziale presso soggetto che svolge attività di gestione dei servizi di trasporto urbano, che naturalmente con i primi devono essere coordinati al meglio per la stessa efficacia dei trasporti extraurbani. 7. La pronuncia della corte territoriale è dunque in linea con i principi affermati da questa Corte in ordine al distacco (Sez. L, Sentenza n. 7517 del 15/05/2012; z. L, Sentenza n. 9694 del 23/04/2009), secondo i quali la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare la prestazione lavorativa a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro come comando o distacco è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi. 8. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. Corte di Cassazione - copia non ufficiale la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro cinquemila per compensi, euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015.