Microsoft Word Viewer 97 - g000050
Transcript
Microsoft Word Viewer 97 - g000050
ORIGINALE COMUNE DI CHIANNI PROVINCIA DI PISA ORIGINALE ATTO N. 50 DEL 16.10.2009 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIANNI ED IL COMUNE DI CASCIANA TERME PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI CASCIANA TERME FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CHIANNIAPPROVAZIONE UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE L’anno duemilanove addi sedici del mese di ottobre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: Mancini Francesca Bacci Maurizio Lombardi Marco Martinoli Bruno Presenti Francesco Presente Presente Presente Presente Presente Totale presenti 5 Totale assenti 0 Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Delibera di G.C. n. 50 del 16.10.2009 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che è pervenuta a questa Amministrazione in data 15.09.2009 prot. n. 3051 richiesta di servizio di trasporto scolastico di n. 1 alunna frequentante la scuola dell’Infanzia di Chianni ma residente nel Comune di Casciana Terme; Visto il Decreto 31.01.1997 - Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico - del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con il quale si stabilisce che il servizio di trasporto scolastico di alunni della scuola dell’obbligo e materna residenti in un Comune diverso da quello al cui nome è immatricolato lo scuolabus, è ammesso nell’ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990 n° 142 come modificato dal D.Lgs. 267/2000; Visto l’art.30 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; Vista la L.R. n° 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; Visto l’art. 37, comma 3, del regolamento per il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita che testualmente recita:”Il servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole comunali previo accordo con il Comune di residenza, senza oneri a carico di quest’ultimo”; Ritenuto necessario regolare per l’anno scolastico 2009/2010 con convenzione il servizio di trasporto scolastico con il Comune di Casciana Terme secondo lo schema allegato concordato con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Chianni e Casciana Terme; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; Con voti unanimi resi in forma palese; DELIBERA 1) di approvare l’allegato schema di Convenzione fra i Comuni di Chianni e Casciana Terme per l’attivazione del Servizio di trasporto scolastico di n. 1 alunna residente del Comune di Casciana Terme frequentante la scuola dell’infanzia di Chianni per l’anno scolastico 2009/2010; 2) di dare altresì atto che la predetta convenzione potrà essere rinnovata secondo le modalità stabilite nella medesima; 3) di incaricare il responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario di procedere alla sua stipula, riservandogli facoltà di introdurre modifiche non sostanziali. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIANNI E CASCIANA TERME PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI CASCIANA TERME ISCRITTA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CHIANNI L’anno duemilanove in questo giorno _______________del mese di _______________ tra il Comune di Chianni (cod. fisc. 81000610501), nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario Sig. Paolo Capantini ed il Comune di Casciana Terme (cod. fisc. ______________________) nella persona del Responsabile del Settore ___________________________ Dott. Franco Piazza; PREMESSO - che il D.M. 31/10/1997 all’art. 3 ha stabilito che possono essere utilizzati scuolabus anche per effettuare il servizio a favore di bambini ed alunni abitanti in Comuni diversi da quello dove ha sede la scuola a condizione che i rapporti fra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; che i Comuni interessati alla seguente convenzione sono: 1. Comune di Chianni 2. Comune di Casciana Terme. Che i suddetti Comuni fanno entrambi parte dell’Unione di Comuni denominata “Unione Valdera”, e che la stessa è operativa dal 1 gennaio 2009; Che l’Unione Valdera ha adottato il Regolamento per il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita che, all’art. 37, comma 3, testualmente recita: “Il Servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti che frequentino le scuole comunali previo accordo con il Comune di residenza, senza oneri a carico di quest’ultimo”; Visto l’art. 3, comma 1 lettera c) del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997; Tutto ciò premesso Tra i suddetti Comune, rappresentati dai rispettivi responsabili dei servizi, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 La presente convenzione disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunna della scuola dell’infanzia di Chianni residente nel Comune di Casciana Terme, comune facente parte dell’Unione Valdera, al fine di regolare i reciproci rapporti. Art. 2 Il trasporto scolastico oggetto della presente convenzione soggiace alle norme statali e regionali vigenti in materia nonché alle disposizioni regolamentari ed alle altre disposizioni adottate dal Comune di Chianni, compresa la quota di compartecipazione alla spesa vigenti poste a carico degli utenti del servizio in parola. Art. 3 Il Comune di Chianni svolge il servizio di trasporto scolastico utilizzando personale comunale e mezzi propri, la gestione degli automezzi (assicurazione, bollo e manutenzione), già di proprietà del Comune di Chianni, rimane a totale carico dell’Ente proprietario. Art. 4 Gli aventi diritto al servizio di trasporto scolastico effettuano l’iscrizione presso l’Ufficio Scuola del Comune di Chianni e pagano la relativa contribuzione prevista. Art. 5 La presente convenzione ha durata annuale (anno scolastico), decorrente dalla data di sottoscrizione, per l’intera durata dell’anno scolastico 2009/2010 e potrà essere tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo modificazioni rilevanti che si verificassero. L’eventuale cessazione dei suoi effetti o modifica potrà essere richiesta per iscritto da una delle parti. La presente convenzione decade in presenza di disposizioni di legge che modifichino l’attuale normativa in materia. Art. 6 Il comune di Chianni, per motivi legati all’organizzazione del servizio, alla dotazione di mezzi e personale, può recedere in ogni momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta, senza alcun onere o addebito a carico. Art. 7 La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale appositamente costituito in accordo tra le parti. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile. Art. 8 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia. Art. 9 Il presente atto composto da n. 9 articoli sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di legge. COMUNE DI CHIANNI COMUNE DI CASCIANA TERME Il Responsabile Settore Amm.vo/Finanziario Il Responsabile Settore ____________________ Sig. Paolo Capantini Dott. Franco Piazza Delibera di G.C. n. 50 del 16.10.2009 Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale. Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. Chianni, lì…………………………….. IL SEGRETARIO COMUNALE Maurizio Salvini __________________________ __________________________ ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data …………………………….. E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL MESSO COMUNALE E S E C U T I V I T A’ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione. Chianni, lì …………………………………. IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Salvini Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs 18.8.2000 n. 267 Chianni, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Maurizio Salvini