regolamento per l`esercizio delle attivita` di barbiere e parrucchiere

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regolamento per l`esercizio delle attivita` di barbiere e parrucchiere
COMUNE DI ROVATO
(Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 20.12.2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 75 del 18.07.06
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)
1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio le attività di:
a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile
consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di
manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari;
b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile
indifferentemente su uomo e donna, previo accertamento delle rispettive
qualifiche professionali previste dalla legge 1142/1970 presso la Commissione
provinciale dell’artigianato, comprendente:
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento
estetico dei capelli,
siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di
capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo
quanto stabilito della legge 14.2.1963 n.161, modificata dalla legge 23.12.1970 n.
1142, ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984 n. 735, nonchè dalla legge
regionale n. 48 del 15.9.1989 e dalla legge 4.1.1990 n. 1.
2)Nel caso in cui tale attività sia svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di
cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica
medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita
per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle
leggi
e
disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.
3)Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente a
condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri
adibiti a civile abitazione, abbiano un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i
controlli e rispettate le disposizioni vigenti.
ART.2
(AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO)
1)Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di
Barbiere o di Parrucchiere per uomo e donna deve essere provvisto di apposita
autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’ufficio e del servizio, su parere
favorevole del Responsabile del Servizio dell’ASL
competente
e
previo
accertamento:
A)Della qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione.
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Nel caso
di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti o i
presupposti previsti dalla legge n. 443/85, la qualificazione professionale deve
essere posseduta dalla
maggioranza dei soci.
Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall’art.3 della predetta legge
n. 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla
persona che assumerà la direzione dell’azienda.
L’accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende
conseguita verificandosi una delle condizioni indicate ai commi successivi
spetta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
La qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente
l’autorizzazione o da parte degli eventuali soci o da parte del direttore
dell’azienda:
* se egli sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o
mestiere affine, iscritto in un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.
* se presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso un’impresa di
barbiere o di parrucchiere o mestiere affine, in qualità di dipendente o di
collaboratore, per un periodo non inferiore ai due anni.
* se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed
ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e
delle norme applicative previste dai contratti collettivi di lavoro delle
categorie interessate.
Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli
attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o
di scuole professionali a meno che non siano stati autorizzati e riconosciuti da
competenti organi di Stato o istituiti ai sensi delle leggi regionali vigenti.
B) Del possesso, da parte dell’impresa di cui è o sarà titolare il richiedente
l’autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, o dei
presupposti atti a far ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui
alla citata legge n. 443/85.
Tale accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
Tale accertamento non è richiesto, se il richiedente l’autorizzazione risulti già
iscritto nell’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, previsto dall’art. 5 della
predetta legge 443/85.
Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla su
ricordata legge n. 443, l’accertamento della regolare costituzione della società e
dell’avvenuta iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) spetta
agli organi comunali preposti al rilascio dell’autorizzazione.
Tale regolare costituzione può comunque, essere comprovata anche mediante
prestazione di un certificato di iscrizione nel REA da richiedere alla CCIAA
competente per territorio.
C) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate
allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere/a ed affini, nonchè dei
requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività come
previsti dagli art. 17 e ss. del presente regolamento.
D) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla
densità della popolazione secondo quanto fissato al successivo art. 3.
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Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.
2)L’autorizzazione è valida per l’intestatario e per i locali in essa indicati.
3)L’autorizzazione può essere concessa anche per l’esercizio congiunto delle
attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la
disponibilità prevista dal successivo art. 4, purchè, per ogni specifica attività, il
titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un
socio lavorante provvisto della relativa qualifica professionale.
4)I locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati da quelli destinati
all’attività di barbiere o parrucchiere e devono essere rispettate le disposizioni
sanitarie vigenti.
5)L’autorizzazione è rilasciata al rappresentante o ai rappresentanti legali
nell’ipotesi di società con personalità giuridica: resta ferma la necessità di
indicare nel documento rappresentativo dell’autorizzazione la persona
eventualmente preposta dal titolare alla direzione dell’azienda.
ART. 3
(DISTANZE FRA ESERCIZI)
1)L’autorizzazione all’apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata,
tenuto conto della distanza minima di mt. 50 fra tale esercizio e quelli preesistenti
di qualunque tipologia;1 deroghe a quanto stabilito potranno essere permesse nei
soli casi di subentro in esercizi già esistenti. Per le autorizzazioni all’esercizio di
attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le
singole attività oggetto di autorizzazione.
2)La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi seguendo il
percorso stradale più breve; l’attraversamento delle strade verrà effettuato ad
angolo retto, non seguendo necessariamente un percorso di attraversamento
pedonale.
3)In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la
distanza minore.
4)Tale accertamento verrà effettuato dagli organi di Polizia Municipale.
ART. 4
(NUMERO DEGLI ESERCIZI)
1)Il territorio comunale si considera diviso in due aree: centro e frazioni.
2)Le autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi verranno rilasciate fino ad un
massimo di:
- Barbieri
-
a) centro: 1 esercizio ogni 900 abitanti
b) frazioni:: 1 esercizio ogni 1500 abitanti
- Parrucchieri per uomo e donna :
- a) centro:
1
1 esercizio ogni 500 abitanti
Modificata con deliberazione di C.C. n. 75 del 18/07/2006
4
b) frazioni:: 1 esercizio ogni 700 abitanti
CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 5
(DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE)
1) La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere o di ,
parrucchiere per uomo e donna, redatta su carta legale ed indirizzata al Comune,
deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del
richiedente;
b) denominazione della ditta che intende esercitare l’attività;
c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l’attività;
d) data in cui si presume di iniziare l’attività.
2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i
seguenti documenti:
a) fotocopia carta d’identità;
b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l’attività;
c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della
maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
d) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società depositato
alla cancelleria del tribunale o dell’atto costitutivo di s.d.f. depositato
all’ufficio del registro;
e) certificazione sanitaria.
3) Nel caso di impresa individuale, l’autorizzazione deve essere richiesta dal
titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale come previsto
dall’art. 2 della legge 1142/70; qualora detta autorizzazione sia richiesta da
impresa gestita in forma societaria, la domanda deve essere presentata dal legale
rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f.
4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8.8.85 n. 443 deve essere
indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa
all’autorizzazione richiesta.
5))Le domande devono essere esaminate secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse all’ufficio Protocollo del comune. Nel caso in cui la
domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di
presentazione del documento che successivamente la completerà.
ART. 6
(RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE)
1) L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del responsabile dell’ufficio e
del servizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
2) L’autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all’attività ed esibita
su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al
controllo sanitario.
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3) Coloro che esercitano l’attività ai sensi dell’art. 1 comma 2, presso enti, istituti,
associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con
sè l’autorizzazione o copia di essa e devono esibirla ad ogni richiesta degli organi
di vigilanza.
4) Della decisione del responsabile dell’ufficio e del
comunicazione all’interessato a mezzo di messo comunale.
servizio
viene
data
5) Del rilascio dell’autorizzazione il responsabile dell’ufficio e del servizio provvede
ad informare i seguenti uffici:
a) la Commissione Provinciale per l’artigianato;
b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
c) la sede provinciale dell’INAIL;
d) l’ufficio tributi del comune;
e) l’ufficio Igiene Pubblica dell’ A.S.L.;
f) l’ufficio urbanistico del comune per la destinazione d’uso dei
locali.
6) Nel caso in cui l’autorizzazione sia formalmente rilasciata per l’esercizio
dell’attività di parrucchiere per uomo o per donna, il titolare può esercitare la
propria attività anche a favore dell’altro sesso, previa comunicazione al Comune,
purchè sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali e sia in grado di
darne prova documentale in caso di accertamento da parte degli organi di
controllo.
ART. 7
(RICORSI)
1) Il provvedimento del responsabile dell’ufficio e del servizio di accordare
l’autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni
dalla data di presentazione della domanda.
2) Contro il provvedimento del responsabile dell’ufficio e del servizio che rifiuta
l’autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni
delle leggi vigenti.
ART. 8
(INIZIO ATTIVITA’)
1) Chi ha ottenuto l’autorizzazione dovrà produrre, entro 60 giorni dall’inizio
dell’attività., il certificato d’iscrizione all’albo imprese artigiane o al REA per le
imprese non artigiane.
2) La mancata presentazione del documento suddetto comporta la scadenza
dell’autorizzazione.
ART. 9
(MODIFICHE)
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1)Ogni sostanziale modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente,
dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell’ufficio e del
servizio, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell’ A.S.L.
ART. 10
(CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA’
DELL’IMPRESA)
1) Entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve consegnare al
competente ufficio comunale l’autorizzazione che, comunque, dopo tale termine è
da intendersi revocata per decadenza.
2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale
succeda ad un’attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere
dal responsabile dell’ufficio e del servizio una nuova autorizzazione purchè alleghi
alla domanda di cui all’art. 5 copia del contratto di cessione di azienda munita
degli estremi di registrazione.
3) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’autorizzazione, il
coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l’autorizzazione come previsto
dal precedente comma.
4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell’art. 5
della legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell’autorizzazione per il
periodo previsto in detto articolo senza l’accertamento della qualificazione
professionale, purchè l’attività venga svolta da personale qualificato; in ogni caso
dovrà essere presentata domanda al responsabile dell’ufficio e del servizio e dovrà
essere documentata la qualità di erede.
5) Decorso il citato periodo l’autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno
dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 2 della legge 1142/70.
ART. 11
(TRASFERIMENTO DELLA SEDE)
1) Coloro che intendono trasferire la sede dell’attività in un’altra località del
territorio comunale devono presentare domanda al Comune, osservando le norme
del presente regolamento.
2) L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata dal responsabile dell’ufficio e del
servizio, previo accertamento, relativamente al nuovo locale, dei requisiti di cui
all’art. 2, lett. B e dei criteri di cui all’art. 3 del presente regolamento.
3) In caso di comprovata necessità il responsabile dell’ufficio e del servizio può
autorizzare il trasferimento dell’attività in altri locali della medesima località,
derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.
4) Il trasferimento dal centro alle frazioni e viceversa è autorizzato purchè vi sia
disponibilità numerica di esercizi in tale zona.
ART. 12
(ABUSIVISMO)
1)Il responsabile dell’ufficio ordina la cessazione dell’attività quando questa sia
esercitata senza autorizzazione.
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2)Decorsi dieci giorni da tale provvedimento, qualora la stessa non venga
eseguita, il responsabile dell’ufficio e del servizio dispone l’esecuzione forzata a
spese dell’interessato e la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria.
3)Nel caso di esercizio abusivo dell’attività prevista dal presente regolamento, le
sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.
ART. 13
(RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE)
1)L’autorizzazione amministrativa è tacitamente rinnovata di anno in anno.
CAPO III - NORME IGIENICO SANITARIE
ART. 14
(REQUISITI IGIENICO SANITARI)
1)I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l’autorizzazione,
nonchè dell’idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle
disposizioni vigenti in materia.
2)Chiunque eserciti le attività di cui all’art. 1 deve munirsi del libretto di idoneità
sanitaria, rilasciato dal Responsabile del servizio n. 1 dell’A.S.L., che dovrà essere
rinnovato annualmente e durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita
e lavarsi le mani prima di ogni servizio.
ART. 15
(CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI)
1)Tutti i negozi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono, oltre che
rispondere a tutte le norme vigenti in materia edilizia, presentare le seguenti
condizioni igienico sanitarie, fatte salve le norme previste dal Regolamento Locale
di Igiene Tipo:
A) i locali devono essere puliti e ben areati ed avere una superficie di 5 metri
quadrati per ogni posto di lavoro, con un minimo di metri quadrati 15 per il
primo posto; non viene computata agli effetti della superficie, la eventuale
attività di manicure esercitata all’interno di uno dei negozi come attività
complementare;
B) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione
completa; dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
C) le pareti dei locali adibiti a “zona lavoro” fino all’altezza di mt. 2 devono
essere rivestite in piastrelle, in marmo in linoleum a smalto o polvere di
marmo o in altro materiale comunque lavabile;
D) i locali medesimi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda
potabile, con lavabi e rubinetti fissi;
E) arredamento di facile pulizia;
F) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
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G) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei l
ocali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del
servizio n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari.
H) l’attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da
attuarsi
mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento
ritenuto
idoneo dal Responsabile del servizio n. 1;
I) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.
CAPO IV - ORARI E TARIFFE
ART. 16
(ORARI)
1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono
annualmente stabiliti con provvedimento del Sindaco (1), sentite le organizzazioni
sindacali di categoria.
2) E’ fatto obbligo al titolare d’esercizio di esporre l’orario preventivamente
segnalato e vidimato dall’Amministrazione comunale in maniera ben visibile
dall’esterno del negozio.
3) E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle
prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4) Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al responsabile dell’ufficio
e del servizio gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi
concomitanti le festività.
5) L’inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita ai sensi del successivo
art. 22.
ART. 17
(TARIFFE)
1)Il titolare dell’esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile
all’attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell’esercizio
stesso.
CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI
ART. 18
(CONTROLLI)
1)Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza
delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per
gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si
svolgono le attività suddette.
ART. 19
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(SANZIONI)
1)Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono
un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali,
sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalla legge 689/1981 (2).
ART. 20
(SOSPENSIONE, REVOCA, E DECADENZA)
1) L’autorizzazione comunale per l’esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e
donna, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2) Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si svolga attività commerciale
relativa alla vendita di prodotti cosmetici ed oggetti di toeletta, il titolare è
soggetto all’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.
3) La revoca dell’autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti
soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
4)La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio
all’attività entro tre mesi dalla conseguita autorizzazione o l’abbia sospesa per
uguale periodo senza preventivo benestare dell’Autorità comunale o non abbia
presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.
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5)I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
6) La sospensione dell’attività per gravi motivi di salute o altri motivi di forza
maggiore, non comporta decadenza dell’autorizzazione per il periodo di mesi sei,
prorogabile con provvedimento del responsabile dell'
ufficio e del servizio quando
sia documentato il permanere della causa che l'
ha determinata.
ART. 21
(PROVVEDIMENTI D’URGENZA)
1) Indipendentemente dall’applicazione delle penalità contemplate nel precedente
art. 22, nei casi contingenti e d’urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se
non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco
provvedimenti d’ufficio a norma dell’art. 153 del T.U. della legge comunale e
provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, quali la chiusura
dell’esercizio, la sospensione della licenza, l’allontanamento del personale affetto
da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di
disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea
alla tutela della pubblica igiene e sanità.
ART. 22
(NORMA TRANSITORIA)
1)Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia che
risultano in contrasto col presente regolamento.
2)E’ fatta salva la deroga prevista per le distanze in caso di subentro in esercizi
già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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ART. 23
(REVISIONE O MODIFICA DEL REGOLAMENTO)
Nel caso di revisione o modifica del presente regolamento, dovrà essere richiesto
sulla bozza da inviare alla Commissione Provinciale per l'
Artigianato il parere
delle associazioni di categoria, che si riterrà comunque acquisito una volta
decorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte delle stesse, del suddetto regolamento.
(1) modificato con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2001.
(2) modificato con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2001.
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