regolamento per l`esercizio delle attivita` di barbiere e parrucchiere
Transcript
regolamento per l`esercizio delle attivita` di barbiere e parrucchiere
COMUNE DI ROVATO (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 20.12.2003 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 75 del 18.07.06 1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO) 1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio le attività di: a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari; b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, previo accertamento delle rispettive qualifiche professionali previste dalla legge 1142/1970 presso la Commissione provinciale dell’artigianato, comprendente: - taglio dei capelli; - esecuzione di acconciature; - colorazione e decolorazione dei capelli; - applicazione di parrucche; - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica; - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito della legge 14.2.1963 n.161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984 n. 735, nonchè dalla legge regionale n. 48 del 15.9.1989 e dalla legge 4.1.1990 n. 1. 2)Nel caso in cui tale attività sia svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento. 3)Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate le disposizioni vigenti. ART.2 (AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO) 1)Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di Barbiere o di Parrucchiere per uomo e donna deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell’ufficio e del servizio, su parere favorevole del Responsabile del Servizio dell’ASL competente e previo accertamento: A)Della qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione. 2 Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti o i presupposti previsti dalla legge n. 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall’art.3 della predetta legge n. 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell’azienda. L’accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate ai commi successivi spetta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato. La qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l’autorizzazione o da parte degli eventuali soci o da parte del direttore dell’azienda: * se egli sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane. * se presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso un’impresa di barbiere o di parrucchiere o mestiere affine, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore ai due anni. * se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste dai contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali a meno che non siano stati autorizzati e riconosciuti da competenti organi di Stato o istituiti ai sensi delle leggi regionali vigenti. B) Del possesso, da parte dell’impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l’autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, o dei presupposti atti a far ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata legge n. 443/85. Tale accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato. Tale accertamento non è richiesto, se il richiedente l’autorizzazione risulti già iscritto nell’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, previsto dall’art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla su ricordata legge n. 443, l’accertamento della regolare costituzione della società e dell’avvenuta iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell’autorizzazione. Tale regolare costituzione può comunque, essere comprovata anche mediante prestazione di un certificato di iscrizione nel REA da richiedere alla CCIAA competente per territorio. C) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere/a ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività come previsti dagli art. 17 e ss. del presente regolamento. D) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione secondo quanto fissato al successivo art. 3. 3 Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. 2)L’autorizzazione è valida per l’intestatario e per i locali in essa indicati. 3)L’autorizzazione può essere concessa anche per l’esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 4, purchè, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualifica professionale. 4)I locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all’attività di barbiere o parrucchiere e devono essere rispettate le disposizioni sanitarie vigenti. 5)L’autorizzazione è rilasciata al rappresentante o ai rappresentanti legali nell’ipotesi di società con personalità giuridica: resta ferma la necessità di indicare nel documento rappresentativo dell’autorizzazione la persona eventualmente preposta dal titolare alla direzione dell’azienda. ART. 3 (DISTANZE FRA ESERCIZI) 1)L’autorizzazione all’apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della distanza minima di mt. 50 fra tale esercizio e quelli preesistenti di qualunque tipologia;1 deroghe a quanto stabilito potranno essere permesse nei soli casi di subentro in esercizi già esistenti. Per le autorizzazioni all’esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione. 2)La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi seguendo il percorso stradale più breve; l’attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un percorso di attraversamento pedonale. 3)In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. 4)Tale accertamento verrà effettuato dagli organi di Polizia Municipale. ART. 4 (NUMERO DEGLI ESERCIZI) 1)Il territorio comunale si considera diviso in due aree: centro e frazioni. 2)Le autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi verranno rilasciate fino ad un massimo di: - Barbieri - a) centro: 1 esercizio ogni 900 abitanti b) frazioni:: 1 esercizio ogni 1500 abitanti - Parrucchieri per uomo e donna : - a) centro: 1 1 esercizio ogni 500 abitanti Modificata con deliberazione di C.C. n. 75 del 18/07/2006 4 b) frazioni:: 1 esercizio ogni 700 abitanti CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ART. 5 (DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE) 1) La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere o di , parrucchiere per uomo e donna, redatta su carta legale ed indirizzata al Comune, deve contenere i seguenti requisiti essenziali: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; b) denominazione della ditta che intende esercitare l’attività; c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l’attività; d) data in cui si presume di iniziare l’attività. 2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti: a) fotocopia carta d’identità; b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l’attività; c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana; d) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell’atto costitutivo di s.d.f. depositato all’ufficio del registro; e) certificazione sanitaria. 3) Nel caso di impresa individuale, l’autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale come previsto dall’art. 2 della legge 1142/70; qualora detta autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f. 4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8.8.85 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all’autorizzazione richiesta. 5))Le domande devono essere esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse all’ufficio Protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà. ART. 6 (RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE) 1) L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del responsabile dell’ufficio e del servizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 2) L’autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all’attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario. 5 3) Coloro che esercitano l’attività ai sensi dell’art. 1 comma 2, presso enti, istituti, associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè l’autorizzazione o copia di essa e devono esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 4) Della decisione del responsabile dell’ufficio e del comunicazione all’interessato a mezzo di messo comunale. servizio viene data 5) Del rilascio dell’autorizzazione il responsabile dell’ufficio e del servizio provvede ad informare i seguenti uffici: a) la Commissione Provinciale per l’artigianato; b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; c) la sede provinciale dell’INAIL; d) l’ufficio tributi del comune; e) l’ufficio Igiene Pubblica dell’ A.S.L.; f) l’ufficio urbanistico del comune per la destinazione d’uso dei locali. 6) Nel caso in cui l’autorizzazione sia formalmente rilasciata per l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo o per donna, il titolare può esercitare la propria attività anche a favore dell’altro sesso, previa comunicazione al Comune, purchè sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali e sia in grado di darne prova documentale in caso di accertamento da parte degli organi di controllo. ART. 7 (RICORSI) 1) Il provvedimento del responsabile dell’ufficio e del servizio di accordare l’autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2) Contro il provvedimento del responsabile dell’ufficio e del servizio che rifiuta l’autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti. ART. 8 (INIZIO ATTIVITA’) 1) Chi ha ottenuto l’autorizzazione dovrà produrre, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività., il certificato d’iscrizione all’albo imprese artigiane o al REA per le imprese non artigiane. 2) La mancata presentazione del documento suddetto comporta la scadenza dell’autorizzazione. ART. 9 (MODIFICHE) 6 1)Ogni sostanziale modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell’ufficio e del servizio, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell’ A.S.L. ART. 10 (CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA’ DELL’IMPRESA) 1) Entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l’autorizzazione che, comunque, dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza. 2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad un’attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal responsabile dell’ufficio e del servizio una nuova autorizzazione purchè alleghi alla domanda di cui all’art. 5 copia del contratto di cessione di azienda munita degli estremi di registrazione. 3) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell’autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l’autorizzazione come previsto dal precedente comma. 4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell’art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell’autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l’accertamento della qualificazione professionale, purchè l’attività venga svolta da personale qualificato; in ogni caso dovrà essere presentata domanda al responsabile dell’ufficio e del servizio e dovrà essere documentata la qualità di erede. 5) Decorso il citato periodo l’autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge 1142/70. ART. 11 (TRASFERIMENTO DELLA SEDE) 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell’attività in un’altra località del territorio comunale devono presentare domanda al Comune, osservando le norme del presente regolamento. 2) L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata dal responsabile dell’ufficio e del servizio, previo accertamento, relativamente al nuovo locale, dei requisiti di cui all’art. 2, lett. B e dei criteri di cui all’art. 3 del presente regolamento. 3) In caso di comprovata necessità il responsabile dell’ufficio e del servizio può autorizzare il trasferimento dell’attività in altri locali della medesima località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi. 4) Il trasferimento dal centro alle frazioni e viceversa è autorizzato purchè vi sia disponibilità numerica di esercizi in tale zona. ART. 12 (ABUSIVISMO) 1)Il responsabile dell’ufficio ordina la cessazione dell’attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione. 7 2)Decorsi dieci giorni da tale provvedimento, qualora la stessa non venga eseguita, il responsabile dell’ufficio e del servizio dispone l’esecuzione forzata a spese dell’interessato e la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria. 3)Nel caso di esercizio abusivo dell’attività prevista dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente. ART. 13 (RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE) 1)L’autorizzazione amministrativa è tacitamente rinnovata di anno in anno. CAPO III - NORME IGIENICO SANITARIE ART. 14 (REQUISITI IGIENICO SANITARI) 1)I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l’autorizzazione, nonchè dell’idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia. 2)Chiunque eserciti le attività di cui all’art. 1 deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del servizio n. 1 dell’A.S.L., che dovrà essere rinnovato annualmente e durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio. ART. 15 (CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI) 1)Tutti i negozi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono, oltre che rispondere a tutte le norme vigenti in materia edilizia, presentare le seguenti condizioni igienico sanitarie, fatte salve le norme previste dal Regolamento Locale di Igiene Tipo: A) i locali devono essere puliti e ben areati ed avere una superficie di 5 metri quadrati per ogni posto di lavoro, con un minimo di metri quadrati 15 per il primo posto; non viene computata agli effetti della superficie, la eventuale attività di manicure esercitata all’interno di uno dei negozi come attività complementare; B) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa; dovrà avere una bocca di scarico con sifone; C) le pareti dei locali adibiti a “zona lavoro” fino all’altezza di mt. 2 devono essere rivestite in piastrelle, in marmo in linoleum a smalto o polvere di marmo o in altro materiale comunque lavabile; D) i locali medesimi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda potabile, con lavabi e rubinetti fissi; E) arredamento di facile pulizia; F) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti; 8 G) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei l ocali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del servizio n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari. H) l’attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del servizio n. 1; I) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti. CAPO IV - ORARI E TARIFFE ART. 16 (ORARI) 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono annualmente stabiliti con provvedimento del Sindaco (1), sentite le organizzazioni sindacali di categoria. 2) E’ fatto obbligo al titolare d’esercizio di esporre l’orario preventivamente segnalato e vidimato dall’Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall’esterno del negozio. 3) E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario. 4) Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al responsabile dell’ufficio e del servizio gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività. 5) L’inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita ai sensi del successivo art. 22. ART. 17 (TARIFFE) 1)Il titolare dell’esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all’attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell’esercizio stesso. CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI ART. 18 (CONTROLLI) 1)Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette. ART. 19 9 (SANZIONI) 1)Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalla legge 689/1981 (2). ART. 20 (SOSPENSIONE, REVOCA, E DECADENZA) 1) L’autorizzazione comunale per l’esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia. 2) Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si svolga attività commerciale relativa alla vendita di prodotti cosmetici ed oggetti di toeletta, il titolare è soggetto all’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114. 3) La revoca dell’autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. 4)La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all’attività entro tre mesi dalla conseguita autorizzazione o l’abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell’Autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13. 5)I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni. 6) La sospensione dell’attività per gravi motivi di salute o altri motivi di forza maggiore, non comporta decadenza dell’autorizzazione per il periodo di mesi sei, prorogabile con provvedimento del responsabile dell' ufficio e del servizio quando sia documentato il permanere della causa che l' ha determinata. ART. 21 (PROVVEDIMENTI D’URGENZA) 1) Indipendentemente dall’applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d’urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d’ufficio a norma dell’art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, quali la chiusura dell’esercizio, la sospensione della licenza, l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. ART. 22 (NORMA TRANSITORIA) 1)Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia che risultano in contrasto col presente regolamento. 2)E’ fatta salva la deroga prevista per le distanze in caso di subentro in esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10 ART. 23 (REVISIONE O MODIFICA DEL REGOLAMENTO) Nel caso di revisione o modifica del presente regolamento, dovrà essere richiesto sulla bozza da inviare alla Commissione Provinciale per l' Artigianato il parere delle associazioni di categoria, che si riterrà comunque acquisito una volta decorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte delle stesse, del suddetto regolamento. (1) modificato con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2001. (2) modificato con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2001. 11