LL 10 - Lettera legale
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LL 10 - Lettera legale
Dicembre 2000 N.13 LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE www.theaea.com Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma Nazioni facenti Unione europea. IN QUESTO NUMERO Austria: eliminati libretti bancari anonimi 2 Unione europea: abolizione nomina rappresentante fiscale 7 Polonia: interscambio con l’Italia 8 Unione europea: novità per fondi di investimento e lotta al riciclaggio parte della Svizzera: grandi banche: codice anti-riciclaggio 10 Italia: 14 per Cassazione, dubbia la tassazione su valuta non dichiarata Ocse: nuovo memorandum sui paradisi fiscali Nell’ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è stata raggiunta una intesa su un nuovo documento avente come obiettivo la soppressione di tutte le pratiche fiscali atipiche messe a punto nei Paesi dotati di regimi fiscali agevolati. A seguito della approvazione del memorandum, la Ocse rivolgerà l’invito a siglare l’accordo anche agli Stati a fiscalità privilegiata che intendano instaurare relazioni economiche con le In Svizzera, alcuni dei più grandi istituti bancari, operativi a livello internazionale, hanno concordato talune linee di con- dotta concernenti la attività di gestione dei movimenti di capitali. Al fine di garantire alle Autorità giudiziarie una cooperazione fattiva nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, le nuove regole prevedono lo scambio di informazioni sulla clientela, sulle transContinua a pag. 3 ULTIMA ORA Italia: approvata la riforma su successioni e donazioni In Italia, è stato approvato, in via definitiva, il disegno di legge con il quale viene riformata la normativa in materia di imposta sulle successioni “mortis causa” e sugli atti di liberalità “inter vivos”. Le nuove norme saranno applicabili ai contratti di donazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, alle trasmissioni ereditarie i cui termini di presentazione delle relative denunce scadono dopo il 31 dicembre 2000 ed alle presunzioni di liberalità per le trasmissioni di partecipazioni societarie dalla data di entrata in vigore della legge fiscale collegata alla “Finanziaria 2000”. Con la manovra, risultano ridotte le aliquote della imposta che, in base al grado di parentela intercorrente tra il de cuius ed i vari eredi, ammonteranno al 4%, al 6% ed all’8% per le successioni ed al 3%, al 5% ed al 7% per le donazioni; è prevista, altresì, una franchigia pari a 350 milioni di lire. La nuova normativa, pur mantenendo ferma la applicazione della imposta alle liberalità indirette risultanti da atti sottoposti a registrazione, esclude dalla imposizione i casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, nella ipotesi in cui l’atto sconti la imposta di registro, in misura proporzionale o l’iva. 2 Austria: eliminati libretti bancari anonimi L’Austria ha deciso di eliminare dalla circolazione i libretti di risparmio anonimi. Sull’argomento, la Unione europea aveva invitato le Autorità austriache a cambiare il regime di circolazione degli indicati libretti individuando, nella possibilità attribuita ai relativi portatori di operare senza comunicare la propria identità, un facile strumento di riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Monaco: replica ad accuse francesi per scarsa collaborazione lotta a riciclaggio Il Principato di Monaco ha contestato le accuse francesi in merito alla dichiarata scarsa collaborazione di Montecarlo nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Al riguardo, la Francia aveva presentato due rapporti ministeriali a seguito dei quali si chiedeva allo Stato monegasco di attivarsi effettivamente per la adozione di provvedimenti in materia di trasparenza bancaria, lotta al riciclaggio e collaborazione giudiziaria internazionale. Il Principato ha replicato alle dure accuse esprimendo stupore per l’atteggiamento delle Autorità francesi che non hanno pensato alla opportunità di far precedere la pubblicazione dei rapporti da una discussione bilaterale al fine di valutarne i contenuti con spirito di collaborazione. Inoltre, in disaccordo con quanto sostenuto da Parigi, Monaco ha sottolineato la attiva coope- PRIMO PIANO razione internazionale del Principato confermata dalla circostanza che il 97% di tutte le richieste di assistenza giudiziaria in materia penale viene regolarmente soddisfatto e dalla volontà statale, già espressa nel 1991, di entrare nel Gruppo d’azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (Gafi) istituito presso la Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Ancora, è stato evidenziato che la Francia esercita un notevole peso sugli affari del Principato; al riguardo è stato ricordato il ruolo svolto da Parigi nella nomina del Capo di governo, nella apertura di nuovi istituti bancari sul territorio e nella copertura di incarichi relativi alle funzioni investite della lotta alla criminalità. Unione europea: approvata la carta europea dei diritti Il Parlamento della Unione ha approvato la carta europea dei diritti. Il nuovo documento, contenente disposizioni in materia di garanzia della privacy, di difesa della sicurezza, di protezione dell’ambiente, di riconoscimento del diritto alla salute e della libertà professionale nonché della salvaguardia LL dei diritti dei consumatori, non ha carattere vincolante per gli Stati membri della Unione europea ma costituisce un importante progetto che consentirà di adire gli Organismi esistenti in ambito comunitario per assicurare il rispetto dei beni alla cui tutela è finalizzata la carta. Particolare rilevanza è data alla protezione dei più deboli: i bambini, gli anziani e le persone invalide. Viene riconosciuta la importanza della famiglia garantita sul piano giuridico, sociale ed economico. Uguaglianza, diritto alla difesa, al lavoro ed allo scipero, irretroattività delle sanzioni penali, libertà, sono alcune delle posizioni giuridiche soggettive ormai consolidate negli ordinamenti normativi e sancite dalla nuova carta. Contestualmente, l’Unione prende posizione sulle questioni sorgenti dalla bioetica vietando la clonazione e le pratiche eugenetiche volte alla selezione del genere umano e ponendo il veto sull’uso delle parti del corpo ai fini di lucro. Infine, sotto il capitolo della libertà viene riconosciuto il rispetto della vita privata, del domicilio delle comunicazioni e dei dati personali. DALLA PRIMA PAGINA azioni e sui finanziamenti dubbi. Tutti i conti di politici, funzionari di partito e manager di grosse società saranno sottoposti ad attento controllo. Il codice è stato elaborato con il contributo della Transparency International, una organizzazione internazionale non governativa impegnata nella lotta alla corruzione. Alla iniziativa hanno aderito: Deutsche Bank, Ubs, Credit Suisse, Citibank, Barclays, Hsbc, Société Géné, JP Morgan, Chase Manhattan Bank, Abn Amro e Banco Santander Central Hispano. LL 3 PRIMO PIANO Italia: nessuna schedatura di investitori In Italia, il Ministero delle finanze ha informato della infondatezza della notizia secondo cui si sta allestendo uno schedario che conterrebbe i nominativi degli operatori che hanno investito più di cento milioni in fondi di investimento, azioni e obbligazioni. Italia: dimissioni ai vertici della Popolare di Novara In Italia, il grande impegno dell’Istituto bancario piemontese, Banca Popolare di Novara, proteso verso una rilevante opera di risanamento, al rinnovo di immagine e ad un miglioramento di efficienza, ha subito un pesante contraccolpo dovuto al manifestarsi di alcune irregolarità di bilancio. Al riguardo, sono in corso da parte delle Autorità di vigilanza, alcuni accertamenti; nel frattempo tre componenti del vertice della Banca hanno rassegnato le proprie dimissioni. Italia: in aumento capitali italiani verso estero La Banca d’Italia, ha rilevato, nel suo Bollettino statistico, l’aumento delle attività finanziarie degli italiani investite all’estero; in un anno la ricchezza finanziaria italiana trasferita all’estero è cresciuta del 5%. Circa un quarto dei risparmi nazionali, infatti, è impiegato fuori dal Paese. Il Governatore dell’Istituto centrale ha spiegato che tale fenomeno non è che l’effetto della tendenza alla diversificazione internazionale dei portafogli evidenziando, tuttavia, che ancora oggi il nostro Paese non è in grado di attirare capitali dall’estero. Italia: un nuovo decreto ministeriale allunga la “white list” In Italia, il Ministro delle finanze ha emanato un nuovo decreto che amplia la c.d. “white list”, vale a dire l’elenco degli Stati che hanno sottoscritto trattati fiscali contro le doppie imposizioni ed i fenomeni di evasione fiscale, in virtù dei quali le rispettive Autorità nazionali possono attuare uno scambio di informazioni in materia fiscale con le corrispondenti Autorità italiane. Il decreto ministeriale aggiunge Albania, Bangladesh ed Estonia alle 73 Nazioni elencate nel dm 4.9.1996. i Paesi compresi nella white list Albania Algeria Argentina Armenia Australia Austria Azerbajan Bangladesh Belgio Bielorussia Brasile Bulgaria Canada Cina Corea del Sud Costa d’Avorio Croazia Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Federazione Russa Filippine Finlandia Francia Georgia Germania Giappone Gracia India Indonesia Irlanda Israele Jugoslavia Kazakistan Kirghistan Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Malta Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania Singapore Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sud Africa Svezia Tadzhikistan Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Ucraina Ungheria Uzbekistan Venezuela Vietnam Zambia 4 NEWS DI FINANZA Francia: “si” della Commissione europea a Vivendi-Seagram ed Aol-Time Warner La Commissione europea ha dato il via alle due fusioni Vivendi-Seagram ed Aol-Time Warner subordinandole ad alcune condizioni. Con riferimento alla operazione Vivendi-Seagram, le preoccupazioni dell’Antitrust europeo erano principalmente fondate sul ruolo rilevante che il nuovo colosso avrebbe avuto nei settori delle pay-tv e dei portali europei. La decisione di Vivendi di cedere la propria partecipazione nella rete televisiva inglese Bskyb, in modo da eliminare i legami con la società cinematografica Fox, e l’impegno di assicurare il libero accesso ai film Universal anche alle altre tv a pagamento, ha rasserenato la Commissione. Inoltre, il problema sollevato in sede europea, in base al quale la Vivendi avrebbe potuto sfruttare in esclusiva, per il proprio portale Vizzavi, la produzione musicale della Universal, è stato superato con l’impegno del gruppo francese a garantire per cinque anni la possibilità per gli altri portali d’Europa di avere rapporti con la suindicata casa discografica. Anche la America Online e la Time Warner hanno dovuto fare delle rinunce per ottenere il consenso europeo alla creazione di un nuovo gigante nelle telecomunicazioni. Le preoccupazioni della Commissione, dovute alla considerazione che il nuovo colosso potesse acquisire posizioni dominanti nelle edizioni musicali e nell’accesso ad internet sul mercato inglese, hanno indotto la Aol ad eliminare ogni legame con il gruppo tedesco Bertelsmann e la Time Warner ad abbandonare il piano di fusione con la casa discografica inglese Emi. Germania: accordo Lufthansa-Air One Dopo l’alleanza con la Air Dolomiti, la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha concluso un accordo con la Air One. L’intesa prevede l’unificazione dei servizi alla clientela, delle tariffe e della biglietteria e favorirà la compagnia tedesca offrendole un numero maggiore di voli verso il centro-sud Italia. A seguito della nuova alleanza Air One entrerà nella Star alliance, la coalizione di compagnie aeree guidata da Lufthansa e da United Airlines, che raccoglie molte tra le più grosse società del settore e gestisce circa il 20% del traffico mondiale con una flotta di più di due mila apparecchi le cui tratte collegano una ventina di centri internazionali. Inoltre, è stata confermata la intenzione della Lufthansa di entrare nel capitale di Air One. La partecipazione azionaria tedesca nella compagnia italiana si concretizzerà non appena sarà stata collaudata la intesa. Inghilterra: Marconi plc quotata al Nasdaq L’inglese Marconi plc, società di servizi globali nella informatica e nelle comunicazioni, è stata quotata al Nasdaq, il mercato statunitense per i titoli tecnologici. Le azioni sotto forma di ricevute di deposito (american LL depositary receipts, Adr) saranno trattate con la sigla “Moni” e ciascuna di esse rappresenterà due azioni ordinarie Marconi. Usa: nasce il colosso petrolifero Chevron-Texaco In Usa, dopo il primo tentativo fallito, riesce l’intesa Chevron-Texaco. Il gruppo costituirà il quarto colosso del mondo petrolifero nato dalla fusione di grandi società del settore dopo ExxonMobil, Royal Dutch-Shell e BpAmoco. L’operazione avrà luogo attraverso scambio azionario e la Chevron avrà la partecipazione maggioritaria del nuovo gigante del petrolio. Sulla fusione dovranno ora pronunciarsi la autorità antitrust statunitense e quella europea. Italia: Consob riconosce Cantor Financial Future Exchange di New York In Italia, in base a quanto previsto dal testo unico della finanza, la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), ha riconosciuto il Cantor Financial Futures Exchange, Inc. (Cffe) di New York quale mercato regolamentato di contratti futures su strumenti finanziari. Il provvedimento è finalizzato a rendere operativo nel mercato italiano il Cffe ed è stato preceduto da un accordo di cooperazione tra la Consob e l’autorità di controllo dei mercati futures degli Usa, la Commodity Futures Trading Commission. LL Unione europea: all’esame nuove regole su detrazioni iva A seguito della raccomandazione, diramata dalla Commissione agli Stati membri della Unione europea, concernente la abrogazione del meccanismo del rimborso dell’iva previsto dalla normativa comunitaria, è all’esame del Parlamento europeo una proposta di direttiva con cui saranno introdotte nuove detrazioni ai fini iva. Le novità consistono principalmente nella possibilità di detrarre al 50% l’iva assolta sulle prestazioni di servizi eseguite da ristoratori e da albergatori nell’esercizio delle rispettive attività. È prevista, altresì, la possibilità di detrazione dell’iva, versata in un Paese Ue diverso da quello di appartenenza, direttamente nella relativa dichiarazione presentata dal contribuente nel proprio Stato di residenza. COSA SI PREPARA singoli cittadini. Essa potrà essere presentata anche per fax o via e-mail, purché risulti la identificazione con certezza del mittente; il rifiuto, da parte del pubblico impiegato, di riceverla sarà considerato violazione dei doveri d’ufficio. La verifica della autenticità delle dichiarazioni dovrà essere svolta dalla pubblica Amministrazione ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Nel caso in cui le comunicazioni risultino false, il soggetto interessato perderà il relativo beneficio senza alcuna responsabilità per la amministrazione salve le ipotesi di dolo o di colpa grave del funzionario addetto alla pratica. Tuttavia, il Governo italiano ha annunciato che in pochi anni la autocertificazione verrà sostituita da una rete unica che permetterà ai vari uffici gli accessi alla documentazione reciproca eliminando così l’inutile esibizione di certificati da parte dei cittadini. Italia: testo unico sulla documentazione amministrativa Italia: quasi definita delega su società In Italia, il Consiglio dei professionali ministri ha approvato un testo unico per la documentazione amministrativa che raccoglie tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le pratiche documentali della pubblica Amministrazione. Tra le varie previsioni è fondamentale quella concernente la autocertificazione, ormai ammessa per molti documenti attestanti situazioni relative allo stato anagrafico e reddituale dei In Italia, prosegue l’iter di definizione del testo del disegno di legge delega sulla riforma delle professioni intellettuali. Tra le misure innovative, rilevante è la previsione concernente la apertura ai soci di solo capitale nelle società per l’esercizio di servizi implicanti prestazioni professionali. Restano società di soli pro- 5 fessionisti, i soggetti giuridici creati per lo svolgimento delle attività professionali riservate e dotate di albo quali quelle di avvocati e notai. Inoltre, parallelamente agli albi, viene riconosciuta la possibilità di creare libere associazioni registrate presso il Ministero di giustizia per le professioni non regolamentate. Tali associazioni saranno responsabili della professionalità e dei requisiti dei propri iscritti e potranno organizzare appropriati percorsi formativi e rilasciare i relativi attestati e diplomi. Conservano il loro ruolo e le stesse funzioni, gli ordini professionali, qualificati come enti pubblici non economici dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria ed organizzativa. Cambierà qualcosa in materia di pubblicità della attività professionale, entità delle tasse di iscrizione agli albi e tariffe. Al riguardo, il disegno di legge delega elimina il divieto di pubblicità ma limita il suo uso al solo scopo informativo. La tassa di iscrizione sarà commisurata agli importi necessari a coprire le funzioni esplicitamente demandate all’Ordine; infine, le tariffe saranno sostituite da corrispettivi minimi commisurati al costo della prestazione (spese e compenso) e determinate da una commissione del Ministero di giustizia. È previsto il riordino della attività di tirocinio al fine di permettere al praticante una effettiva attività formativa ed un equo compenso. 6 Grecia: in vigore nuove disposizioni fiscali In Grecia, sono entrate in vigore nuove norme fiscali concernenti le persone giuridiche residenti. In base alla nuova legge le stabili organizzazioni di società aventi sede in Grecia, al pari delle società elleniche quotate in Borsa, assolveranno le imposte sui redditi con l’aliquota ridotta del 35%, a differenza delle società non quotate che scontano invece una aliquota di imposta del 40%. Russia: regime fiscale favorisce investimenti In Russia è stato ristrutturato il sistema impositivo dei redditi d’impresa. L’aliquota massima non supera il 30%. Tuttavia, per le piccole e medie imprese i redditi conseguiti nei primi due anni di attività sono esenti; nei successivi due, l’imposta è dovuta in misura ridotta. Le spese sono generalmente deducibili dal reddito imponibile, salvo alcune restrizioni previste per i costi di pubblicità e ricerca e per gli interessi passivi nel caso in cui il tasso applicato superi taluni limiti prefissati. I dividendi versati a società residenti scontano una ritenuta alla fonte del 15% ma non concorrono a formare il reddito imponibile della beneficiaria. È stata adottata una politica di controllo delle operazioni di “transfer price” in base alla quale l’amministrazione può bloccare i prezzi quando varino oltre il 20% rispetto a quelli di mercato. Con riguardo alla imposizione indiretta, le transazioni interne e le importazioni sono soggette ad aliquota iva pari al 20%; fanno eccezione alcune categorie di prodotti che godono di DAI PARLAMENTI percentuali ridotte. Inoltre, è prevista una imposta sulla proprietà pari al 2% dei beni materiali e delle rimanenze e un prelievo sulla pubblicità che incide in misura non superiore al 5% dei costi sostenuti. Infine, numerose sono le convenzioni stipulate contro le doppie imposizioni, tra cui anche quella con l’Italia. Spagna: modificate le norme contro doppia imposizione Il Governo spagnolo ha emanato un regio decreto con il quale sono stati introdotti alcuni rilevanti emendamenti alla tassazione sia degli utili distribuiti da società non aventi sede in Spagna che dei capital gains derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie in società straniere. Prima della entrata in vigore del cennato decreto, il regime impositivo al quale erano assoggettati i suddetti proventi era strutturato sul meccanismo del credito di imposta, il cui riconoscimento nei confronti dei percipienti comportava l’azzeramento della tassazione, eliminando i rischi di doppia imposizione internazionale dei redditi. Il nuovo decreto riforma il sistema, introducendo il criterio della esenzione in sostituzione di quello del credito di imposta. La esenzione è subordinata alla coesistenza di tre condizioni consistenti: nella detenzione ininterrotta per un periodo minimo di un anno di una partecipazione ammontante almeno al 5% del capitale della società straniera che distribuisce i dividendi, l’assoggettamento della società distributrice ad un tipo di imposizione analoga a quella vigente in Spagna e la realizzazione dei redditi a LL seguito dell’esercizio effettivo di una attività economica. Per i dividendi, la prima delle tre condizioni può ritenersi assolta anche quando sopraggiunga successivamente alla distribuzione degli utili mentre, per i capital gains, è necessario che consti già alla data della cessione delle partecipazioni azionarie. Tuttavia, sia per i dividendi che per i capital gains la esenzione è esclusa nella ipotesi in cui siano coinvolte società aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata. Spagna: muta per le Canarie il sistema fiscale Il Governo spagnolo ha approvato un decreto con il quale regolamenta l’assetto tributario della c.d. “Zona especial canarias” (Zec), istituita nel 1994 con l’obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo sociale ed economico delle Isole Canarie. Le misure fiscali esplicano efficacia fino al 31 dicembre 2008 e sono concesse in favore delle società in possesso di particolari requisiti e dotate di apposita autorizzazione governativa. In base alla nuova normativa, la aliquota applicabile nella imposizione dei redditi di impresa oscilla tra l’1% ed il 5%, in proporzione al numero di lavoratori impiegati nelle imprese ed alla durata della licenza. Sono, altresì, previsti sia l’esonero da ritenuta alla fonte dei dividendi e degli interessi corrisposti a società straniere, purché non residenti in Stati dotati di regimi fiscali agevolati, che la esenzione delle operazioni societarie dalle imposte di bollo, di registro ed indiretta sui consumi. Tuttavia, tali agevolazioni fiscali sono controbilanciate dalla istituzione, a carico delle società, di una tassa di registrazione da assolvere all’atto LL di costituzione e da una tassa annuale, rispettivamente, ammontanti a 600 euro ed a 900 euro. Unione europea: abolizione nomina rappresentante fiscale Il Consiglio della Ue ha approvato una proposta di direttiva comunitaria che snellisce gli adempimenti ai fini iva riguardanti il rappresentante fiscale. Il nuovo provvedimento dispone la abrogazione dell’obbligo di nomina del rappresentante fiscale nelle ipotesi in cui gli operatori economici eseguano operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in uno Stato comunitario diverso da quello di residenza. È previsto l’ampliamento della casistica delle possibilità di trasferimento della responsabilità dell’iva a carico del cessionario o del committente. La direttiva fissa al 31 dicembre 2001 il termine entro cui è fatto obbligo agli Stati membri di adeguare le rispettive normative nazionali alle nuove regole. Con l’obiettivo di impedire il verificarsi di fenomeni di evasione fiscale, il provvedimento emenda l’art. 10 della direttiva comunitaria in materia di iva, prevedendo che le prestazioni di servizi, che implicano successivi versamenti, siano da considerarsi in ogni caso eseguite entro un anno dalla erogazione della relativa prestazione. In questi casi, nonostante l’operatore economico non abbia fatturato le singole operazioni entro un anno, queste si considerano eseguite sicché l’iva è dovuta producendo una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente nella eventualità in cui esso sia sottoposto al controllo dell’Amministrazione fiscale. DAI PARLAMENTI Italia: favor rei esteso agli illeciti valutari In Italia, è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge che modifica il testo unico recante sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia valutaria. La normativa introduce, anche nel caso di avvenuta inosservanza delle leggi valutarie, i principi di legalità e del favor rei, già vigenti per le disposizioni penali e per quelle che dispongono sanzioni amministrative per illeciti tributari. La innovazione risolverà la discussa questione della perseguibilità dell’illecito amministrativo valutario anche in un periodo successivo alla sua abrogazione. A seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitali, avvenuta nel 1990, essendo ormai consentito importare ed esportare capitali, salvo l’osservanza di doveri informativi imposti a fini fiscali, statistici ed antiriciclaggio, molte condotte non sono più sanzionate. Poiché la materia degli illeciti amministrativi non si ispirava al principio generale del favor rei, la Corte di cassazione, in mancanza di una espressa previsione di legge, aveva sempre rifiutato la estensione agli illeciti valutari del principio in parola. In base al nuovo provvedimento, anche per le violazioni valutarie nessuno potrà essere assoggettato a sanzioni se non in virtù di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, né, salva l’ipotesi in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo, sarà possibile punire alcuno per violazioni di leggi non più in vigore; dunque, in caso di successioni di leggi statuenti sanzioni diverse, troverà applicazione la legge più favorevole, sempre fatta salva la suindicata eccezione. 7 Italia: nuove misure fiscali In Italia, tra le novità introdotte a seguito della approvazione della legge recante: “Misure in materia fiscale”, sono state apportate alcune modifiche al dpr 22.12.1986, n. 917 che disciplina le imposte sui redditi. È stato inserito un nuovo articolo riguardante le imprese estere partecipate. La nuova norma prevede che, nel caso di redditi conseguiti da una società avente sede in uno Stato a fiscalità privilegiata, la imputazione di tali proventi in capo al soggetto, residente in Italia, il quale detenga il controllo dell’ente estero partecipato, avvenga in misura proporzionale alle partecipazioni detenute dal percipiente stesso. Risultano, altresì, emendati gli articoli riguardanti le norme generali sulle valutazioni dei beni ai fini della determinazione del reddito di impresa e la disposizione concernente il credito di imposta figurativo che, a seguito della modifica, regolamenterà oltre alla determinazione della imposta relativa ai redditi prodotti in altri Stati, anche il computo della imposta corrispondente al credito per le tasse pagate all’estero. Sono state anche inserite nuove norme in materia di iva, di accertamento, di riscossione, di contenzioso tributario nonché altri articoli riguardanti il funzionamento della amministrazione finanziaria. La nuova normativa ha prorogato i termini per la emanazione dei nuovi testi unici in materia fiscale. Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi. 8 COMMERCIO INTERNAZIONALE Croazia: agevolazioni per gli investimenti stranieri La Croazia, nello sforzo di adeguare la propria economia ed il sistema normativo al modello Ue, ha varato alcune leggi statuenti importanti modifiche di carattere fiscale ed agevolazioni per gli investimenti esteri. Sono stati introdotti nell’ordinamento alcuni aspetti dei sistemi fiscali comunitari quali la ritenuta alla fonte del 25% per interessi, royalty, compensi ed indennizzi percepiti da non residenti, l’adeguamento delle norme sul “transfer price” ai principi Ocse ed il credito di imposta per i redditi percepiti all’estero dai residenti croati. Contestualmente l’aliquota impositiva sul reddito è stata ridotta dal 35% al 25%. Una novità fondamentale è costituita dalle agevolazioni agli investimenti esteri concesse nel caso in cui la attività straniera permetta l’incremento delle esportazioni, la introduzione di nuove tecnologie e prodotti oppure sia destinata a zone poco sviluppate. I requisiti fondamentali per usufruire degli incentivi sono: l’importo della somma di denaro investita ed il numero di nuovi occupati. In proporzione ai due fattori indicati varia l’aliquota della imposta sul reddito; essa si riduce all’aumentare della somma investita e del numero degli occupati fino a raggiungere la esenzione totale per un periodo massimo di dieci anni. Particolarmente interessan- ti sono le agevolazioni concesse ad investimenti in zone franche o svantaggiate. Gli incentivi comprendono una diminuzione del prelievo sul reddito che varia dalla riduzione del 50% dell’aliquota ordinaria alla esenzione totale per i primi cinque anni seguita da una imposizione del 6,25% nei dieci anni successivi, a seconda della zona franca o del gruppo di classificazione della zona svantaggiata interessati dalla localizzazione della nuova attività economica. Hong Kong: semplificate formalità doganali Il Governo di Hong Kong ha avviato un processo di sviluppo tecnologico per le pratiche doganali relative alle merci di passaggio e dirette in Cina. Le nuove formalità eviteranno i doppi controlli, che oggi vengono effettuati una volta alla entrata ed un’altra volta alla uscita del Paese, sostituendoli con una sola dichiarazione. Polonia: interscambio con l’Italia Si è svolta a Varsavia la manifestazione “Italia & Polska - crescendo” organizzata dall’Istituto del commercio con l’estero (Ice) al fine di promuovere la cooperazione fra i due Paesi. Erano presenti fra le regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Sicilia. La Polonia si presenta oggi LL come il primo fra gli Stati dell’est Europa che ha attivato un intenso processo di ristrutturazione finalizzato all’avvicinamento del proprio sistema economico a quello europeo in prospettiva del suo probabile ingresso nella Unione per il 2005. Alla sua trasformazione hanno contribuito i fondi della Banca mondiale, ancora disponibili, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e della Unione europea destinati a finanziare grandi progetti ma anche le iniziative delle piccole e medie imprese. L’Italia sta sviluppando intensi rapporti commerciali ed economici con la Repubblica polacca; infatti, oggi è il secondo partner commerciale ed il quinto Paese investitore in uno Stato dove la produzione industriale cresce con ritmi del 10% annuo ad un tasso di inflazione pari circa all’11% e dove la disoccupazione continua a scendere (attualmente è intorno al 14%). Repubblica Ceca: crescono gli investimenti esteri La Repubblica Ceca richiama sempre più capitali dall’estero; nello scorso anno è stato misurato un incremento degli investimenti stranieri pari all’80%. Dal 1993 ad oggi, attraverso l’agenzia ceca per la promozione degli investimenti esteri, la CzechInvest (consultabile all’indirizzo internet http://www.czechinvest.com), sono stati realizzati circa un centinaio di proget- LL COMMERCIO INTERNAZIONALE ti con un notevole riflesso in termini di crescita occupazionale. Russia: introdotti nuovi dazi doganali In Russia, a partire dal gennaio 2001 entreranno in vigore nuovi dazi doganali. Sarà reso uniforme il prelievo sui prodotti omogenei e verranno notevolmente abbassati i tassi oggi vigenti (25% e 30%) su molte merci. Un trattamento particolarmente favorevole è previsto per i macchinari industriali e la impiantistica così da favorire l’ammodernamento di tali strutture nel Paese. Queste innovazioni si aggiungono al processo di mutamenti in atto in Russia allo scopo di consentire la transizione alla economia di mercato. La Agenzia per le garanzie sugli investimenti della Banca Mondiale (Miga) e la Agenzia canadese per lo sviluppo inter- LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE direttore responsabile: Dr. Antonio Acampora redazione: a cura di professionisti italiani ed esteri di “A&A Group” editore: “Acampora & associati” S.r.l. sede: via Pompeo Magno, 1 00192 Roma (Italia) Tel. +39.06 32 12 506 Fax +39.06 32 11 458 e-mail: [email protected] collaborazioni: sono gradite segnalazioni di eventi da partecipare tramite la “Lettera legale” distribuzione: gratuita stampa: Lito Sud S.r.l. - Roma nazionale hanno creato un nuovo sito utile a tutte le aziende in cerca di opportunità di investimento in Russia; l’indirizzo internet é http://russia.privatizationlink.com/english/index.cfm. Ungheria: attivi gli scambi commerciali e gli investimenti esteri L’Ungheria è il primo candidato, tra Paesi dell’est, all’ingresso nella Unione europea. In questa ottica, sono notevoli gli sforzi delle autorità di governo finalizzati a garantire una situazione politico economica che possa avvicinare l’Ungheria agli standard europei. La normativa del Paese è impostata in maniera tale da favorire gli investimenti esteri, soprattutto nelle cosiddette zone svantaggiate; la contrattazione per i rapporti di lavoro è ancora individuale ed il salario medio è ben sotto il livello italiano. Gli spazi più interessanti per gli investimenti esteri sono costituiti dal settore della meccanica e della elettronica ma il Governo ha varato un programma di sviluppo finalizzato a migliorare la rete stradale, ad accrescere il numero degli edifici a scopo abitativo e ad incentivare l’avanzamento delle pmi. L’Italia è il 3° partner commerciale di Budapest e circa 2000 imprese italiane sono presenti sul territorio ungherese. Al fine di stimolare le joint venture tra Italia e Ungheria, è disponibile un fondo creato appositamente allo scopo e sono circa 200 i progetti in attesa di collaborazione italiana. L’Ungheria si promuove attra- 9 verso l’Hungexpo, una società la cui partecipazione di maggioranza è detenuta dallo Stato, alla quale è affidata la gestione di un amplio complesso fieristico sempre attivo che si propone come centro di incontro internazionale in occasione di grandi manifestazioni commerciali. La società è presente sulla rete all’indirizzo http://www.hungexpo.hu. Italia: si intensifica la cooperazione economica con la Georgia Il Sottosegretario italiano al Commercio estero ed il Ministro della Economia della Georgia hanno avuto un incontro con l’obiettivo di dare nuovi impulsi alle relazioni in campo economico tra i due Paesi. Infatti è all’esame degli esponenti governativi dei due Stati interessati il programma di costituire una società finanziaria che sostenga tutti i progetti di collaborazione diretti al lancio ed alla crescita delle piccole e medie imprese locali. A ciò si aggiunge la attenzione rivolta dalla Georgia nei confronti dell’Italia finalizzata alla istituzione di nuovi prodotti finanziari a sostegno degli investimenti di capitali italiani in taluni settori della economia locale quali: quello tessile e meccanico. In questa ottica sono in programma nuovi incontri tra le rappresentanze politiche della Georgia e dell’Italia allo scopo di favorire la reciproca conoscenza delle risorse economiche e delle prospettive di sviluppo offerte dalle due Nazioni. 10 Unione europea: novità per fondi di investimento e lotta al riciclaggio I ministri della giustizia e degli interni della Ue hanno concluso una serie di accordi politici su temi di rilevante interesse ai fini del perseguimento dell’obbiettivo di un mercato unico finanziario. Si tratta dell’ampliamento dell’oggetto della attività degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (oicvm fondi comuni di investimento, unit trust, società di investimento) e di importanti novità per la lotta al riciclaggio. Con riferimento agli oicvm, è stata raggiunta una intesa sulla possibilità per tali organismi di operare su altri strumenti a parte i titoli azionari ed obbligazionari; gli stessi potranno acquistare quote di altri oicvm e potranno operare su depositi bancari, derivati e prodotti finanziari del mercato monetario. Parallelamente all’ampliamento della attività dei fondi, a tutela dei risparmiatori sono stabiliti tetti massimi agli investimenti nelle nuove operazioni ed alcune regole di vigilanza prudenziale. In materia di riciclaggio i ministri dei quindici hanno raggiunto una intesa sulla non opponibilità del segreto bancario e di ragioni a carattere fiscale alle inchieste giudiziarie e hanno deciso l’ampliamento, per i reati di riciclaggio, delle competenze dell’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’organismo istituito con l’obbiettivo di migliorare la efficienza dei servizi competenti negli Stati membri e la cooperazione in vari settori della criminalità. DAI PALAZZI Un altro aspetto importante degli accordi riguarda le intenzione di legiferare in materia di identificazione e sequestro degli strumenti e dei prodotti del reato di riciclaggio. Infine, sono state concordate talune procedure volte ad incentivare la cooperazione degli Stati Ue nella lotta al riciclaggio con la possibilità che le stesse terminino con l’applicazione, in caso di inottemperanza, di sanzioni che potranno consistere anche nella restrizione delle transazioni finanziare con i Paesi membri coinvolti. Italia: modifiche ai regolamenti Borsa italiana La Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) ha approvato alcune modifiche ai regolamenti dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana spa. Fra gli interventi più importanti, rileva la nuova ripartizione che interessa il mercato telematico azionario (MTA). La preesistente segmentazione, che distingueva i titoli in “liquidi” e “sottili” in base al loro livello di liquidità, è stata sostituita dalla tripartizione in: Blue-chip, Star e Microcap. Nella prima categoria rientrano le società ad alta capitalizzazione, mentre tutte le altre saranno inserite nei due ordini rimanenti. Nel segmento star, dedicato alle piccole e medie imprese, verranno quotate solo quelle società che ne faranno richiesta e che rispetteranno determinati requisiti di tipo informativo e di governance. Al riguardo, rilevante è la previsione in base alla quale il consiglio di amministrazione LL delle società interessate al segmento star dovrà essere costituito da un numero determinato di amministratori “non esecutivi ed indipendenti”. Tali soggetti sono definiti indipendenti se non intrattengono relazioni economiche di rilevanza che impediscano la loro autonomia di giudizio rispetto alla società, alle sue controllate, agli amministratori esecutivi ed all’azionista di controllo. Nelle relazioni rilevanti rientrano rapporti a carattere commerciale, professionale, di lavoro subordinato e di parentela o affinità entro il quarto grado. Un’altra importante modifica concerne il regolamento del “Nuovo mercato”, la borsa creata nel 1999 per ospitare le piccole e medie imprese con grandi potenzialità di crescita ed operanti in settori ad alto contenuto tecnologico. Obbligazioni convertibili e warrant su azioni scambiate nel “Nuovo mercato” potranno essere negoziati in esso, purché emessi da soggetti quotati nello stesso circuito, in caso contrario la contrattazione avverrà in Borsa. Inoltre, sarà consentita la negoziazione nel Mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) delle obbligazioni emesse da soggetti quotati nel “Nuovo mercato”. Italia: vendite a distanza ed acquisti intracomunitari degli enti non soggetti ad iva In Italia, il Ministero delle finanze ha diramato, con una circolare, i dati riepilogativi delle diverse soglie ed aliquote esistenti negli Stati membri della Unione europea nonché l’elenco degli indirizzi delle rispettive Amministrazioni fiscali con la lista degli uffici competenti sia per il rimborso della imposta ai non residenti, ai sensi delle direttive comunitarie, che per fornire informazioni ai contribuenti di altri Stati membri Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna Svezia Stati membri 11 DAI PALAZZI LL valuta nazionale Scellino Franco Corona Marco Franco Marco Sterlina Dracma Lira Lira Franco Fiorino Escudo Peseta Corona valuta nazionale Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Scellino Franco Corona Marco Franco Marco Sterlina Dracma Lira Lira Franco Paesi Bassi Portogallo Spagna Fiorino Escudo Peseta Paesi della Unione. In particolare, sono indicati: il limite stabilito per le operazioni di vendita a distanza, il cui superamento implica la applicazione dell’iva nel Paese di destinazione del prodotto, il tetto massimo entro cui gli acquisti effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni, non sogsoglia vendite a distanza 1.400.000 1.500.000 280.000 200.000 700.000 200.000 70.000 8.200.000 27.000 54.000.000 4.200.000 230.000 6.300.000 4.550.000 320.000 getti passivi di imposta, non rappresentano operazioni intracomunitarie tassabili a destinazione, nonché i limiti stabiliti sia per lo sgravio degli acquisti effettuati da viaggiatori residenti o domiciliati nei Paesi extracomunitari che quelli fissati per i rimborsi periodici o annuali a favore dei soggetti esteri. acquisti enti non soggetti acquisti viaggiatori stranieri 150.000 450.000 80.000 50.000 70.000 25.000 52.000 2.500.000 32.000 16.000.000 400.000 23.000 1.800.000 1.300.000 90.000 1.000 5.000 300 250 1.200 0 0 40.000 0 300.000 3.000 300 10.000 15.000 200 rimborso periodico rimborso annuale aliquota ordinaria altre aliquote 5.000 9.000 1.500 1.200 1.400 400 130 46.000 155 200euro 200euro (8.000) 470 32.000 25.000 500 1.100 200 150 170 50 16 6.000 19,40% 25euro 25euro (1.100) 60 4.000 3.000 20% 21% 25% 22% 20,6% 16% 17,5% 18% 21% 20% 15% 10 e 12% 1,6 e 12% 8 e 17% 2,1 e 5,5% 7% 0 e 5% 4 e 8% 0 e 12% 4 e 10% 3,6 e 12% 17,5% 17% 16% 6% 5 e 12% 4 e 7% 12 DALLE AULE DI GIUSTIZIA Unione europea: registrazione ed oneri notarili assorbiti da imposta unica su conferimenti La Corte di giustizia europea si è pronunciata sulla natura impositiva, ai sensi della direttiva europea concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dei diritti di registrazione e degli oneri notarili previsti dalla legge portoghese ai fini della iscrizione nel registro delle società e del deposito dell’atto pubblico attestante un aumento di capitale. La normativa comunitaria in questione, allo scopo di promuovere la libertà di circolazione dei capitali nella Unione, statuisce la soppressione negli Stati membri di tutte le imposte indirette relative alla raccolta di capitali concernenti società, associazioni o persone giuridiche, sostituendole con la riscossione, in una sola volta, di una imposta sui conferimenti (pari all’1%) in occasione di determinate operazioni tra cui la costituzione e l’aumento del capitale sociale. In tale ambito la legge comunitaria consente ai Paesi Ue solo la applicazione di diritti di carattere remunerativo. La Corte è stata chiamata a definire la natura dei suindicati prelievi al fine di verificarne la legittimità alla luce della normativa europea. Con riferimento ai diritti di registrazione, la Corte ha stabilito che poiché essi vengono versati dal privato allo Stato per finanziarne talune spese, alla luce degli obbiettivi conseguiti dalla indicata direttiva, essi hanno le stesse caratteristiche dell’impo- sta sui conferimenti. Analogamente è stato concluso con riguardo agli oneri notarili, in quanto essi sono dovuti per coprire alcune funzioni pubbliche. Inoltre, la Corte ha aggiunto che un prelievo statale, affinché abbia il carattere remunerativo di cui alla direttiva comunitaria, non può essere commisurato semplicemente e senza alcun tetto al valore della pratica, ma è necessario che sia costituito dal prezzo richiesto per coprire il costo del servizio. Unione europea: no a limiti libera circolazione merci per tutela proprietà intellettuale La Corte di giustizia europea, in occasione di una pronuncia nei confronti della Francia, ha stabilito entro quali limiti possano essere imposte restrizioni al principio della libera circolazione delle merci nella Unione, allo scopo di garantire il rispetto della proprietà industriale e commerciale. Al riguardo, la normativa francese autorizza il blocco del transito di merci alla dogana su richiesta scritta da parte del titolare del diritto. Il provvedimento viene revocato, se entro dieci giorni dalla sua notifica, il richiedente non dimostra alle Autorità doganali di avere adito i giudici competenti. A seguito della adozione dell’indicato provvedimento da parte delle Autorità amministrative francesi, la Commissione europea aveva espresso la propria posizione contraria al blocco in LL quanto non conforme alla normativa comunitaria ed aveva richiesto alla Francia di conformarsi al parere emesso in merito. L’Organo europeo aveva ritenuto che le disposizioni del Trattato Ce, statuenti misure restrittive della circolazione delle merci a difesa della proprietà intellettuale, non possono essere estese al blocco del traffico intra-Ue poiché tale attività non è lesiva del diritto oggetto di tutela. Similmente, la Corte, su ricorso proposto dalla Commissione a seguito della inottemperanza francese, ha affermato che, a differenza della fabbricazione, della vendita e della importazione di prodotti svolte senza il consenso del titolare della situazione giuridica soggettiva protetta, il transito intracomunitario non implica l’utilizzo di aspetti del prodotto che il diritto sui disegni o modelli intende proteggere; pertanto, non può essere assoggettato ad alcun limite di sorta. Unione europea: recupero a posteriori dei dazi all’importazione La Corte di giustizia europea ha interpretato i regolamenti comunitari relativi al valore in dogana delle merci, al recupero a posteriori ed allo sgravio, rispettivamente, dei dazi e dei diritti alla importazione o alla esportazione. Le questioni pregiudiziali venivano sollevate nell’ambito di una controversia sorta in Germania dove il giudice nazionale chiedeva, in primo luogo, se le spese per le analisi destinate ad accertare la conformità delle LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA merci importate alla normativa nazionale dello Stato membro di importazione, che l’importatore fattura all’acquirente in aggiunta al prezzo della merce, fossero da considerarsi parte integrante del valore di transazione di queste ultime. In secondo luogo, nel caso in cui la decisione con la quale la Commissione europea constati che il rimborso dei dazi alla importazioni non fosse giustificato e che tale decisione fosse invalida, il giudice tedesco chiedeva alla Corte se le autorità nazionali dovessero rinunciare ad un recupero a posteriori dei dazi alla importazione. La Corte si è pronunciata in senso affermativo riguardo alla ricomprensione nel valore di transazione delle spese sostenute per le analisi dirette a verificare la conformità delle merci importate. Invero, le Autorità doganali di uno Stato membro devono rinunciare ad un recupero a posteriori dei dazi alla importazione od alla esportazione che non siano stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento, allorché, nel corso di un controllo in loco delle importazioni effettuate in un periodo precedente, esse non abbiano contestato il mancato inserimento delle spese forfetarie nel valore in dogana per operazioni analoghe e non risulta che l’operatore economico, che aveva osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alle dichiarazioni in dogana, abbia potuto avere dubbi sulla esattezza dei risultati di tale controllo. Unione europea: iva su fatture inesistenti: ammessa rettifica divieto di detrazione La Corte di giustizia europea si è pronunciata su alcune questioni pregiudiziali concernenti la direttiva comunitaria in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri per le imposte sulla cifra di affari e sul sistema comune dell’iva. Le questioni venivano sollevate nell’ambito di due distinte controversie, instauratesi in Germania tra due privati e la Amministrazione fiscale (Finanzamt), a causa del diniego opposto da questa ultima di esonerare i due soggetti passivi dal versamento dell’iva risultante da fatture emesse anteriormente ai servizi di consulenza ed alle forniture di attrezzature per ufficio mai effettuate, ovvero contenenti corrispettivi superiori rispetto all’ammontare effettivo. In proposito, la Corte si è orientata nel senso di ammettere la rettifica iva in favore dei due operatori economici emittenti fatture false e, al contempo, nel vietare ai destinatari delle operazioni fatturate la detrazione dell’iva. In tal modo, la Corte ha posto a fondamento della sua decisione il principio di neutralità dell’iva in virtù del quale la imposta fatturata indebitamente possa essere successivamente regolarizzata, allorquando l’operatore economico che abbia emesso la fattura abbia provveduto ad eliminare, in tempo utile, il rischio di perdite fiscali. In secondo luogo, la Corte 13 ha affermato il diritto degli Stati membri di definire il procedimento in base al quale l’iva, indebitamente fatturata per operazioni inesistenti, possa essere rettificata, purché la regolarizzazione non sia subordinata al potere discrezionale spettante alla Amministrazione fiscale. Unione europea: rimborso dell’iva sulle operazioni effettuate all’estero La Corte di giustizia europea si è pronunciata sul diritto al rimborso dell’iva, regolarmente fatturata, da parte di soggetti passivi non residenti all’interno di uno Stato membro della Unione europea. Nel caso di specie, la controversia sorgeva in Francia a seguito del rigetto della istanza di rimborso dell’iva, assolta sulle spese sostenute per la costituzione, presentata dall’Ufficio di rappresentanza di un Istituto bancario italiano alla Amministrazione fiscale francese. Il Conseil d’État, adito dal Ministero francese della Economia e delle finanze soccombente a causa dell’accoglimento del ricorso proposto dalla banca italiana alla Cour administrative d’appel, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Lussemburgo due questioni pregiudiziali riguardanti la interpretazione della direttiva comunitaria sul sistema comune dell’iva. Una delle due questioni concerneva la attribuzione ai soggetti passivi, stabiliti in uno Stato membro tassati solo su una parte del loro giro di affari, del diritto al rimborso parziale dell’iva versata in un altro Paese comunita- 14 DALLE AULE DI GIUSTIZIA rio, con riguardo a beni o servizi utilizzati per la realizzazione di operazioni nel Paese in cui sono stabiliti, talune delle quali non assoggettate ad imposta; mentre il secondo quesito si riferiva ai criteri utilizzabili per la determinazione della quota rimborsabile. In proposito, la Corte ha riconosciuto il diritto al rimborso parziale dell’iva il cui importo va commisurato, in primo luogo, accertando le attività che nello Stato membro di stabilimento attribuirebbero un diritto alla deduzione e, in secondo luogo, tenendo conto unicamente delle operazioni e delle spese che attribuirebbero altresì il diritto a dedurre l’iva nello Stato membro del rimborso ove fossero effettuate in quest’ultimo. Italia: incostituzionale statuizione legislativa sanante anatocismo per vecchi contratti bancari In Italia, la Corte Costituzionale ha dichiarando la illegittimità della disposizione normativa che prevede una sanatoria per tutti i vecchi contratti di conto corrente che contengono clausole statuenti un diverso trattamento del conteggio periodico degli interessi creditori e debitori a tutto svantaggio del cliente. In materia di anatocismo, il decreto legislativo n. 342/99 ha modificato l’art.120 del testo unico bancario, stabilendo che nei contratti di conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e demandando al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) il compito di disciplinare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazione poste in essere nell’esercizio della attività bancaria. Contestualmente ha disposto una generale sanatoria per tutti quei contratti, contenenti clausole anatocistiche invalide, conclusi prima della entrata in vigore della delibera Cicr. La Corte Costituzionale è intervenuta proprio su questa ultima statuizione, non entrando nel merito della questione ma semplicemente dichiarandone la illegittimità costituzionale per eccesso di delega. La Consulta ha ritenuto che l’aver stabilito una indiscriminata validità temporanea delle clausole illegittime, prescindendo dal tipo di vizio e da ogni collegamento con il testo unico bancario, non può ritenersi conforme ai principi ed ai criteri contenuti nella legge delega, per quanto il decreto legislativo doveva avere una funzione di riordino organico della materia bancaria e creditizia con finalità di integrazione e correzione del testo unico. Italia: non deducibili compensi amministratori non congrui rispetto a volume di affari In Italia, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori statuendo la legittimità degli accertamenti della Amministrazione finanziaria concernenti la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi dell’attività d’impresa, con la conseguenza che la stessa può procedere alla rettifica delle LL dichiarazioni anche in mancanza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. Nel caso di specie la Corte Suprema ha ritenuto legittimo, pur in mancanza di un parametro legale, il giudizio da parte del “fisco” sulla non inerenza dei compensi deliberati in favore degli amministratori soci quando tali importi sono sproporzionati alle dimensioni della società (giro d’affari e numero di dipendenti) tanto da superarne addirittura l’utile operativo. Italia: per Cassazione, dubbia la tassazione su valuta non dichiarata La Corte di Cassazione italiana si è pronunciata sulla imponibilità di proventi oggetto di importazione illecita dall’estero. Nel caso di specie, le Commissioni tributarie provinciale e regionale avevano condiviso il comportamento della Amministrazione fiscale sostenendo la opportunità dell’accertamento in rettifica effettuato nei confronti di due soggetti che non avevano dichiarato in Dogana, al momento del transito, il denaro che intendevano trasferire dalla Svizzera in Italia con il conseguente recupero a tassazione di tali proventi. La Cassazione ha ribaltato la teoria delle Commissioni tributarie affermando la illegittimità dell’avviso di rettifica in quanto la scoperta di una violazione del dovere di informativa non riguarda il bene che ne è derivato al trasgressore e, dunque, non comporta automaticamente la applicazione della normativa in materia di tassazione di proventi illeciti. LL DOVE SI RIUNISCONO Londra: incontro sui mercati valutari Il 25 e 26 gennaio 2001 a Londra, si svolgerà un meeting, organizzato dal “Euromoney seminars”, su temi scelti in materia di mercati valutari. I rapidi cambiamenti in corso sui tali mercati implicano la necessità che gli operatori del settore siano più brillanti al fine di massimizzare i profitti e di soddisfare la clientela. L’avvento dell’e-commerce sta contribuendo profondamente a questa evoluzione, alterando in modo incisivo le modalità tecnico operative dei mercati dei cambi. La conferenza organizzata dalla “Euromoney seminars” costituisce una opportunità per tutti coloro che lavorano in questo settore così dinamico, allo scopo di aggiornarsi sulle caratteristiche con cui esso si sta evolvendo. Professionisti provenienti da strutture bancarie di rilievo introdurranno l’argomento esplorando il mondo dell’e-commerce e la funzione dei portali. Inoltre, saranno analizzate le nuove possibilità offerte dai mercati emergenti e da quelli legati alle attività non liquide. Infine, non sarà tralasciato l’esame delle più recenti strategie di rendimento del business valutario. Sierre: diploma postlaurea su tassazione internazionale Dal 15 al 26 gennaio 2001 a Sierre in Svizzera, si terrà un corso, organizzato dalla “Robert Kennedy University”, sulle normative in materia di tassazione internazionale. Il seminario è destinato ad avvocati operativi a livello internazionale con interessi ed esperienza in materia fiscale. L’obiettivo del convegno consiste nel miglioramento delle capacità di strutturazione delle transazioni internazionali allo scopo di applicare la legge fiscale più opportuna, allargando le conoscenze in materia di regimi fiscali internazionali e favorendo la acquisizione di una solida preparazione in diritto tributario. Il corso sarà introdotto da una analisi dei principi posti a fondamento della tassazione internazionale sul reddito delle persone fisiche e su quello delle persone giuridiche, considerando anche la possibilità di adottare meccanismi di protezione diretti a preservare la integrità delle pretese delle autorità fiscali dei diversi Stati nel contesto internazionale. I temi fondamentali che saranno presi in considerazione durante queste due settimane di incontri saranno: i sistemi di tassazione internazionale affrontati sia alla luce della loro impostazione teorica, sia nella loro realizzazione strutturale pratica, l’uso delle giurisdizioni off-shore e lo studio delle tecniche di pianificazione fiscale, le imposte sui redditi da capitale, le pratiche del “tranfer pricing”, la doppia imposizione ed i relativi trattati. I partecipanti saranno guidati giorno per giorno da professionisti del settore i quali faranno in modo da coinvolgere in maniera interattiva ogni persona presente. 15 Zurigo: convegno sul trust in Svizzera A Zurigo, il 23 e 24 gennaio 2001, avrà luogo un incontro, organizzato dalla Management global information, vertente sul trust in Svizzera. In considerazione del rilevante ruolo svolto dalle società fiduciarie e della attività di private banking, la ratifica del “Hague trust convention”, avviata dal Governo elvetico, produrrà rilevanti effetti sulle operazioni concernenti l’uso del trust e gli aspetti di pianificazione patrimoniale e fiscale in Svizzera. Ricercatori accademici ed esperti professionisti affronteranno in maniera approfondita tutti gli aspetti-chiave concernenti la realizzazione di operazioni di trust, dalla “due diligence” alla eventuale fase del contenzioso. Saranno approfonditi gli argomenti riguardanti il riconoscimento dei trust stranieri, le operazioni di trust in Svizzera, il trust inglese ed un aggiornamento sui requisiti, obblighi ed impegni delle società fiduciarie a seguito dei nuovi sviluppi in materia di controllo del riciclaggio di denaro di provenienza illecita. L’esame si estenderà anche a possibili problemi pratici ed agli aspetti patologici del trust. Sarà effettuata una attenta analisi delle norme contenute nell’ordinamento fiscale statunitense in riferimento alla operatività di trust e fondazioni. Milano: convegno sul transfer pricing A Milano, il 23 2 24 gennaio 2001, si svolgerà un incontro sul transfer pricing e sulla imposta- 16 DOVE SI RIUNISCONO zione efficace delle strategie relative per ridurre il rischio di sanzione, organizzato dall’“Istituto di ricerca internazionale”, the world’s leading business information company. In considerazione della crescente integrazione e globalizzazione del commercio, il tema del transfer pricing assume una importanza sempre più rilevante e gli organismi internazionali quali la Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) hanno definito alcuni principi di comportamento rivolti sia alle Amministrazioni fiscali sia alle imprese interessate, tendenti ad accertare ed infine a sottoporre a tassazione quelle quantità frutto di meccanismi elusivi. Milano: meeting sulla responsabilità degli amministratori delegati e dei direttori generali Si svolgerà a Milano, il 24 e 25 gennaio 2001, un convegno, organizzato dall’Istituto di ricerca internazionale, volto a fornire un aggiornamento sui recenti sviluppi concernenti la riforma del diritto societario e del diritto penale tributario con particolare attenzione agli aspetti che coinvolgono amministratori delegati e direttori generali. Docenti universitari e qualificati professionisti analizzeranno il disegno di legge delega Mirone nelle parti riguardanti l’organo amministrativo societario dedicando particolare considerazione agli obblighi, ai doveri ed alle responsabilità di quest’ultimo e dei singoli amministratori. Saranno esaminate dettagliatamente le conseguenze in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e penale tributaria per amministratori delegati e direttori generali. In particolare, saranno analizzate le responsabilità tributarie per sanzioni amministrative, considerando i principi generali della riforma, il principio della personalità, il principio del “favor rei”, la individuazione dei soggetti responsabili, la delega di poteri e di funzioni, la facoltà di accollo SERVIZIO ON-LINE Questo numero e gli arretrati della “Lettera legale” sono consultabili su internet all’indirizzo: www.theaea.com/letteralegale Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a: A&A Group - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma (via e-mail: [email protected]) La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “A&A group” nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Roma, Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid, Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di: Amsterdam, Assunçion, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dubai, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo. LL del debito per le sanzioni amministrative tributarie da parte delle società ed in ultimo la coesistenza di sanzioni penali e di sanzioni amministrative ed il principio di specialità. Non sarà tralasciato lo studio del gruppo societario, del ruolo e della autonomia dell’organo amministrativo delle società facenti parte dello stesso. In materia, verranno trattate “la nuova legge Prodi” e la responsabilità degli amministratori della capogruppo e delle altre società del gruppo. Infine, verrà considerata la possibilità di copertura della responsabilità civile degli amministratori attraverso contratti di assicurazione dei quali saranno analizzati la struttura e la estensione della copertura. Roma: giornata di studio su “Business Opportunity” negli Emirati Arabi Uniti Il 25 gennaio 2001 si terrà a Roma una giornata di studio dedicata alle aziende italiane che hanno avviato scambi e/o dato corso ad investimenti negli Emirati Arabi Uniti - Paesi del Golfo. L’incontro è organizzato dallo Studio legale Al Mehairi di Dubai e dallo Studio legale Fornasier di Roma. Saranno presenti, tra gli altri, operatori e consulenti dei Paesi Arabi nonché funzionari della pubblica Amministrazione italiana, che risponderanno a quesiti dei partecipanti allo scopo di fornire non solo un supporto tecnico-giuridico per la soluzione delle varie problematiche ma anche di illustrare le modalità di svolgimento di pratiche amministrative e valutarie.