Ordinanza 14.08.2009
Transcript
Ordinanza 14.08.2009
Comune di Capoliveri Provincia di Livorno Ordinanza n° 64 Capoliveri li’ 14 agosto 2009 Oggetto: disposizioni per contrastare fenomeni legati alla detenzione, uso, vendita, somministrazione, di tabacco a persone minori di anni 16 Il Sindaco Premesso - - che il fumo contiene migliaia di componenti dannosi (nicotina, monossido di carbonio, sostanze irritanti, benzopirene e altre sostanze cancerogene, polveri fini); - - che il fumo provoca danni all’apparato respiratorio, al sistema circolatorio e cuore ed è causa di rischio di numerosi altri tumori oltre a quello del polmone e delle vie respiratorie: vescica, esofago, rene, pancreas, collo e corpo dell’utero etc. E’ inoltre causa di caduta dei capelli, alito cattivo, macchie alla cute e dei denti, danni alla cute; - - che il fumo riduce notevolmente le prestazioni atletiche; - - che gli effetti del fumo sono stati sottovalutati fino agli anni 90, ma oggi dopo lunghi studi si può affermare che è il maggior pericolo per la nostra vita e che uccide più vite umane di qualunque altra malattia; - - che, nonostante gli effetti positivi di alcune normative approvate, non riesce ad affrancarsi dalla nicotina un italiano su quattro; - - che in Italia fumano il 32,6 per cento dei maschi e il 20,7 delle femmine tra i 15 e i 24 anni, e i giovani iniziano a fumare mediamente a 13 anni; - - che, in alcune zone del paese, soprattutto nelle ore serali e notturne si concentrano gruppi di minori di anni 16, dediti al consumo dei prodotti del tabacco; Considerato - - che giungono numerose segnalazioni verbali da parte della cittadinanza, nelle quali viene soprattutto evidenziata, quale sintomo di degrado sociale, la giovanissima età dei consumatori dei prodotti del tabacco; - che, anche, la Polizia Municipale ha più volte accertato che il consumo coinvolge minorenni e sollecitato misure idonee a contrastare il fenomeno; Rilevato - che il fumo può causare gravi danni alla salute dei minori, tanto da pregiudicarne lo sviluppo; - - di dover adottare misure tali, atte a migliorare le condizioni di vivibilità, procedendo con misure idonee a garantire, prima di tutto la salute dei minori, con una azione di informazione e di prevenzione; - - di dover sollecitare, anche attraverso le autorità competenti, una campagna di prevenzione e di lotta al tabagismo, rivolta soprattutto ai giovani; Visti - - l’Art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n° 2316 che fissa il divieto di vendita di tabacchi ai minori di anni 16. - la Legge 17 luglio 1942, n° 907 sul monopolio di sali e tabacchi e successive modificazioni; - - la Legge 22 dicembre 1957, n° 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni; - - il D.P.R. 14 ottobre 1958, n° 1074, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge 22 dicembre 1957, n. 1293; - - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165; - - il decreto Direttoriale n° 58341 del 05.11.2004; Visti altresì - - la L. 689/81; - - il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267; - - la L. 448/01; - - la L. 24 luglio 2008, n° 125; Vista la circolare 28 marzo 2001 n° 4 del Ministero della Sanità; Rilevato , di dover adottare misure specifiche, dirette a contrastare la vendita, detenzione, somministrazione e il consumo dei prodotti del tabacco da parte dei minori di anni 16. Ritenuta la necessità, di subordinare nei casi dubbi, l’acquisto dei suddetti prodotti all’accertamento dell’età anagrafica dei relativi richiedenti attraverso la verifica del documento di riconoscimento; Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. ed int. ordina 1. Nel territorio del Comune di Capoliveri, i titolari delle rivendite e relativi coadiutori ed assistenti, i titolari dei patentini, nonché tutte le persone autorizzate allo smercio al pubblico dei tabacchi lavorati, quando venga omessa l’esibizione di documento idoneo a comprovare, nei casi dubbi, il possesso dell’età prescritta per l’acquisto, devono rifiutarne la vendita. 2. A chiunque, fermo il disposto dell’ art. 730, capoverso, del codice penale, il divieto di vendere o somministrare tabacco a persone minori di anni 16. 3. E’ vietato ai minori di anni 16 di detenere tabacchi lavorati e fumare in luogo pubblico. 4. Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00). 5. Previa comunicazione al Prefetto di Livorno, il presente provvedimento sarà pubblicato all’ Albo Pretorio Comunale. 6. La presente ordinanza, avrà validità a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dieci giorni di pubblicazione all’ Albo Pretorio. 7. Di inviare, la presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio. dispone Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune; - - ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune; - - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune. Il Sindaco Dr. Ruggero Barbetti