SCIAapparecchi - Sportello Unico Attività Produttive

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SCIAapparecchi - Sportello Unico Attività Produttive
COMUNE DI SARNO
Sportello Unico Attività Produttive
Segnalazione certificata di inizio attività -SCIA(*) - per l'installazione di
giochi leciti ed apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e comma
7 in attività munite di licenze artt. 86 e/o 88 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza
R.D. 18 giugno 1931, nr. 773 e legge 241/90 art. 19 e successive modificazioni.
COMPILARE IN DUPLICE COPIA
Il /la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _______________________ (Prov. ____) il_____________________________________
residente a _____________________________________________ CAP. ___________________
Via/Piazza______________________________________________________________ nr.______
Cittadinanza______________________ C.F. ______________________________________
Tel/Cell. ________________________________ Fax ________________________________
Email _________________________@______________________________________________
RIQUADRO DA COMPILARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI SOCIETA'
Non in proprio, ma in qualità di ___________________________________________________
e come tale, in rappresentanza di __________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via_____________________________________________________ n°_____________________
tel______________________________CF____________________________________________
costituita in data__________________iscritta al n°____________________________________
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________________
Titolare dell'autorizzazione e/o licenza nr. _________ rilasciata in data_____________________
da________________ per esercitare l’attività di________________________________________
_________________________
(*) AI SENSI DELL'ART.49 LEGGE 122/2010
(selezionare l'opzione interessata)
Bar
-
Ristorante
-
Circolo Privato
superficie di somministrazione:
mq. ________________
superficie di somministrazione:
mq. _________________
(con autorizzazione per somministrazione di cibi e bevande)
superficie di somministrazione:
mq. ________________
Stabilimento Balneare - superficie concessione demaniale:
Albergo od altra Impresa Turistica
mq. ________________
nr. Camere. __________
Agenzia di Raccolta Scommesse (titolari licenza ai sensi dell’art.88 TULPS)
Art.1 c.2 lettera a): Agenzie di scommessa ed altri punti vendita, previsti dall'art.38, c.2 e 4,
L.223/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici.
superficie dell'area di vendita:
mq.________________
Esercizio di Raccolta Scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di licenza
ai sensi dell’art.88 TULPS
(punti vendita di gioco non aventi come attività principale la commercializzazione di giochi
pubblici).
superficie utile del locale:
mq. ________________
Sale Bingo (sale destinate al gioco di cui al DM 31/01/2000 n.29)
superficie dell'area di vendita:
sita in Sarno,
mq________________
Via ___________________________________________________
SEGNALA
Che la presente SCIA ANNULLA e SOSTITUISCE
la precedente denuncia e/o autorizzazione presentata per apparecchi da gioco
prot. nr. _________del. ____________ e fornisce una descrizione aggiornata,
alla data di presentazione, degli apparecchi da gioco installati nei locali siti in:
Via _______________________________________________________
SEGNALA L'INIZIO ATTIVITA'
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge n.241/90 e successive modificazioni, nei locali
di cui sopra, di:
Esercizio di giochi leciti di cui all’art.86, c. 1, del T.U.L.P.S.
(barrare la fattispecie che interessa):
Biliardo a stecca e simili
nr. ______________ ;
Calcio balilla
nr. ______________ ;
Gioco delle carte, tavolini
nr. ______________ ;
Altro (descrivere)____________________________________________________________ ;
Esercizio di nr. ___________________ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici,
ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all’art. 110 comma 6 lettera A) del
T.U.L.P.S. R.D. 773/31 come modificato dall’art. 22 Legge n. 289/2002 aventi le seguenti caratteristiche: - si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica , nei quali gli elementi di abilità o
trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio; il costo della partita non supera
50 centesimi di euro; la durata di ciascuna partita è compresa tra 7 e 13 secondi che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro , erogate dalla macchina subito dopo la conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, co mputate dall’apparecchio e dal congegno , in modo non predeterminabile, su un ciclo di 14.000 partite risultano non inferiore al 75% delle scommesse giocate . In ogni caso non possono riprodurre
neppure parzialmente le regole fondamentali del gioco del poker. Il loro uso è vietato ai minori di
anni 18.
(*)
DESCRIZIONE DEL N° IDENTIFICATIVO N° IDENTIFICATIVO
TIPO
DEL NULLA OSTA DI DELL'APPARECDISTRIBUZIONE
CHIO
N° DEL NULLA OSTA DI
MESSA IN ESERCIZIO
1.
2.
3.
4.
(*)In caso di numero superiore di apparecchi, allegare un elenco completo degli stessi.
Esercizio di nr. ________ _______________ apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo
elettromeccanico privi di monitor di cui all’art. 110 comma 7 lettera A) del T.U.L.P.S. come modificato dall’art. 22 Legge n.289/2002 aventi le seguenti caratteristiche:
–
si attivano unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a 1 euro ; distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in
denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il valore complessivo di ogni premio non può
essere superiore a 20 volte il costo della partita. Non devono riprodurre neppure parzialmente
le regole fondamentali del gioco del poker.
(*)
DESCRIZIONE DEL
TIPO
N° IDENTIFICATIVO
DEL NULLA OSTA DI
DISTRIBUZIONE
N° IDENTIFICATIVO
DELL'APPARECCHIO
N° DEL NULLA OSTA DI
MESSA IN ESERCIZIO
1.
2.
3.
4.
Esercizio di nr. _______ apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 c. 7 lettera C) del T.U.L.P.S. come modificato dall’art. 22 legge n. 289/2002 aventi le seguenti caratteristiche:
- basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica; non distribuiscono premi; la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Non possono riprodurre neppure parzialmente le regole fondamentali del gioco del poker.
DESCRIZIONE DEL
TIPO
N° IDENTIFICATIVO
DEL NULLA OSTA DI
DISTRIBUZIONE
N° IDENTIFICATIVO
DELL'APPARECCHIO
N° DEL NULLA OSTA
DI MESSA IN ESERCIZIO
1.
2.
3.
4.
DICHIARA
A tal fine, ai sensi degli artt. 21 e 46 del D.P.R. n.445/2000 (T.U.) e consapevole delle sanzioni
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità
• di non aver riportato condanne di cui agli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.06.1931 n.773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale , professionale o per tendenza;
• che nei propri confronti non sussistono cause di divieto , di decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia);
• di non avere in corso provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione suddetta;
• che gli apparecchi sono forniti dalla Ditta (1)_________________________________________
con sede in _______________________ iscritta al nr._________________dal ________________
del Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________________________________.
• che gli apparecchi sono forniti dalla Ditta (2)_________________________________________
con sede in _______________________ iscritta al nr._________________dal ________________
del Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________________________________.
• che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di denuncia sono omologati e conformi
alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni,alle disposizioni di cui agli
artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 nonché dell’art.38 della legge 388/2000 e successive
modifiche e dei decreti Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2003 e 10 aprile 2003;
• che sussistono i presupposti e i requisiti dalla legge per lo svolgimento dell’attività;
• che gli apparecchi installati nell’esercizio, non riproducono il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali (art. 110 comma 7-bis T.U.L.P.S.);
• che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti Nulla Osta di cui al l’art. 38 della
legge 388/2000 e successive modifiche e che gli stessi accompagnano fisicamente ciascun apparecchio nell’esercizio e sono a disposizione per il controllo degli Organi di vigilanza;
• che per gli stessi sono state assolte le imposte dovute ai sensi dell’art. 14-bis comma 1 del D.P.R.
640/1972, come modificato dalla legge 326/03;
• che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui
alla presente SCIA è esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore di Salerno e vidimata dal Comune di Sarno
• di rispettare quanto disposto dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n.255 del
3.11.2003) recante : “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art.110 comma 6, del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso gli esercizi pubblici, circoli
privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati “ sia per quanto riguarda il numero degli apparecchi da installarsi sia per le modalità di installazione e Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007
(G.U. n. 63 del 16.03.2007) ;
che gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. non sono contigui agli apparecchi di altre tipologie, e non sono installati all’esterno dell’esercizio (due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri, misurati nel punto più vicino tra di loro);
•
•che
sarà comunicata qualsiasi variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli appa recchi per il gioco lecito, presentando una nuova “Segnalazione certificata di inizio attività” che
sostituirà la presente.
N.B.:
L’omessa, inesatta, incompleta compilazione dei dati rende inefficace la dichiarazione d’inizio attività e ne comporta la relativa archiviazione.
Infine, il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, dichiara,
di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sarno ____/ ____/______
_______________________________
FIRMA(1)
(1) Nel caso in cui la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento dell’Ufficio, allegare fotocopia carta d’identità.
Documento identità_______________________________________________________________
L’addetto all’Ufficio
________________________________
ALLEGATI :
1. Copia del documento d’identità del denunciante titolare del pubblico esercizio e/o dell'attività;
2. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità ( solo per i cittadini
extracomunitari);
3. Certificato della Camera di Commercio della Ditta e/o della Società denunciante con Nulla Osta ai sensi della Legge 575/65 e successive modificazioni;
4. Licenza ai sensi dell’art.86, comma 3, del T.U.L.P.S. o D.I.A. della Ditta fornitrice degli
apparecchi (copia);
5. Certificato della Camera di Commercio della Ditta e/o società fornitrice degli apparecchi
con Nulla Osta ai sensi della legge 575/65 e successive modificazioni (antimafia);
6. Copia dei nulla osta di messa in esercizio degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7
dell'art. 110 T.U.L.P.S., rilasciati dall'AAMS;
7. Modello di pagamento unificato, F24, per l'anno in corso e relativo agli apparecchi installati ed oggetto della presente DIA;
8. Fotografia degli apparecchi e relativi regolamenti di gioco emessi dalla Ditta Costruttrice;
9. Dichiarazione del proprietario o gestore degli apparecchi, attestante la conformità degli
stessi da avviare nell'esercizio, in relazione all'art. 110 T.U.L.P.S.;
10. Relazione tecnica di impatto acustico ambientale;
11. Planimetria del locale quotata in scala 1:200 a firma di tecnico abilitato per i locali di cui
all'art.88 T.U.L.P.S. (agenzia scommesse ed esercizio raccolta scommesse su incarico di
concessionari di gioco) e art. 86 T.U.L.P.S. (solo per gli stabilimenti balneari) riportante i
punti esatti in cui sono stati installati gli apparecchi da gioco, distinti secondo le varie tipologie ( solo nel caso in cui siano in esercizio gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6
T.U.L.P.S.);
12. Per le sale BINGO: certificato di prevenzione incendi (comprensivo delle sale slot);
13. Tabella Limiti installazione apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del
T.U.L.P.S.
14. Certificato di agibilità del locale con destinazione d'uso
15. Copia del titolo di godimento del locale
AVVERTENZE
♦ Per poter installare apparecchi da intrattenimento occorre presentare Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA ) presso il Comune.
♦ L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Comune ma, comunque, non prima del ritiro presso Servizio S portello Unico Attività Produttive della tabella
dei giochi proibiti, vidimata ai sensi di legge.
♦ Alla presente segnalazione di inizio attività non fa seguito alcun provvedimento del Comune. E’ pertanto onere
dell’interessato custodire copia della medesima, con apposto il timbro di ricezione del Comune ed esibirla ad
eventuale richiesta degli organi di vigilanza.
♦ Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella presente segnalazione di inizio attività deve essere comunicata al
Comune.
♦ Negli esercizi di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. deve essere esposta la tabella predisposta ed approvata dal Questore e
vidimata dal Comune, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre.
♦ Nel caso in cui in un punto vendita siano installati sia apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6
del T.U.L.P.S. che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente ded icate. In particolare :
–
nelle sale bingo, gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge
il gioco del bingo;
–
negli alberghi e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in aree sp ecificatamente dedicate.
Gli apparecchi da intrattenimento non possono essere installati all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
♦ Nei bar ed esercizi assimilabili, nei ristoranti ed esercizi assimilabili, nei circoli privati, negli stabilimenti balneari ed esercizi assimilabili, negli alberghi ed esercizi assimilabili, non possono essere installati solo apparecchi da
intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) T.U.L.P.S.
♦ Gli apparecchi da intrattenimento non possono essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici o all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
♦ E’ vietato installare ed usare apparecchi per il gioco d’azzardo.
♦ E’ vietato l’uso di apparecchi o congegni da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps ai minori di anni 18.
♦ E’ vietato l’uso di tutti gli altri apparecchi e congegni da gioco ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne.
♦ L’esercizio dei giochi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall’inquinamento
acustico.
♦ Ciascun apparecchio da intrattenimento installato presso un pubblico esercizio deve essere collegato alla rete te lematica e deve essere munito di titoli autorizzatori in originale: nulla osta di distribuzione, nulla osta di esercizio,
attestato di conformità (pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 110 comma 9 del
T.U.L.P.S.
♦ I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con
modalità tali da garantire:
a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie
elettroniche;
c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni
che possano compromettere il corretto funzionamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Articolo 86 TULPS
1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per
bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio o simili.
2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di
qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se
la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di
altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per
l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Articolo 88 TULPS
La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Articolo 110 comma 1, TULPS
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla
pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella,
predisposta e approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle
sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero
quello orario.
Articolo 110 comma 6, TULPS
Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali , il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
Articolo 110 comma 7, TULPS
Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non
convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di
ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50
centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli
apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi
non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la
conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i
quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola
partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.
Articolo 110 comma 7-bis, TULPS
Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b)
dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640 e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.
Articolo 110 comma 8, TULPS
L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
Articolo 110 comma 8-bis, TULPS
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per
un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma
6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.
Articolo 110 comma 9, TULPS
In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi
6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi
pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o con-
gegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio.
La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque
anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.
Articolo 110 comma 9-bis TULPS
Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi
6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca
ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento
di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal
provvedimento stesso.
Articolo 110 comma 9-ter TULPS
Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente
competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal
comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato competente per territorio.
Articolo 110 comma 9-quater TULPS
Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9, si applicano i criteri stabiliti dalla Legge 7 febbraio 1951 n. 168.
Articolo 110 comma 10 TULPS
Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni
sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con
ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88 .
Articolo 110 comma 11 TULPS
Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informan-
done l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.
(Per le violazioni di cui all'articolo 110 comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n.773 e successive modificazioni commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. - art.1
comma 547 L.266/05- ).
(Nei casi di reiterazione prevosti dall'art.110, comma 10, del TULPS, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli
stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su
incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse. - D.L. n.223/06).