Regolamento-capanni-pesca-ricreativa
Transcript
Regolamento-capanni-pesca-ricreativa
COMUNE DI CERVIA PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI PER LA PESCA RICREATIVA IN COMUNE DI CERVIA * * * * * SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO URBANISTICA ARTICOLO 1 Soggetto deputato all’assegnazione 1. I Capanni per la pesca ricreativa verranno assegnati da parte di un Soggetto (in seguito denominato “Soggetto deputato all assegnazione”). 2. Tale Soggetto potrà essere il Comune di Cervia, direttamente, ovvero altro soggetto delegato dal Comune stesso e scelto sulla base di un bando di evidenza pubblica. 3. L’assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa verrà effettuata sulla base del presente regolamento. 4. Il Soggetto deputato all’assegnazione dovrà assegnare i capanni per la pesca ricreativa sulla base di regolari bandi redatti in conformità al presente regolamento e alle norme vigenti in materia. ARTICOLO 2 Requisiti per l’assegnazione 1. Le aree per la realizzazione dei capanni per la pesca ricreativa vengono assegnate in concessione ai richiedenti qualora siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda; b) essere in possesso di regolare licenza di pesca. 2 ARTICOLO 3 Formazione della graduatoria 1. La graduatoria viene redatta sulla base dei seguenti elementi (elencati in ordine di priorità), che privilegi: a) i residenti nel Comune di Cervia purché: a.1 siano in possesso della licenza di pesca da almeno 5 (cinque) anni; a.2 abbiano un’età superiore a 50 anni. (Fra coloro che rientrano all’interno del presente gruppo a) verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica); b) l’ordine di presentazione delle domande. (A tal fine si farà riferimento esclusivamente alla data del timbro postale della richiesta trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). Fra coloro che rientrano all’interno del presente gruppo b), in caso di trasmissione nello stesso giorno, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica; 2. La graduatoria, come approvata, qualora l’assegnazione non avvenga direttamente da parte del Comune, viene trasmessa al Comune di Cervia entro i successivi 30 (trenta) giorni. 3. La scelta dei capanni avverrà da parte dei richiedenti sulla base della graduatoria approvata. 4. La graduatoria ha validità quinquennale. 3 ARTICOLO 4 L’atto di concessione d’uso 1. L’atto di concessione d’uso viene rilasciato agli aventi diritto entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria. 2. L’atto di assegnazione di concessione d’uso dà diritto alla presentazione del progetto per l’edificazione del capanno ovvero di subentro nel caso di assegnazione successiva alla prima. 3. L’atto di assegnazione deve essere trasmesso, qualora il Soggetto deputato all’assegnazione sia diverso dal Comune di Cervia, da parte del Soggetto stesso, per conoscenza, al Comune, in originale, entro 30 giorni dal rilascio. ARTICOLO 5 Obblighi degli assegnatari 1. Ciascun assegnatario dovrà liberare l’area nella quale potrà realizzare il capanno per la pesca ricreativa da un qualsivoglia elemento che pregiudichi la possibilità di edificare nel rispetto delle distanze previste dal Piano Particolareggiato, pena la decadenza dell’assegnazione stessa. 2. La realizzazione del capanno dovrà avvenire in conformità al relativo Piano Particolareggiato; 3. Deve essere ottenuto il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità prima dell’uso del capanno per la pesca. 4 4. L’assegnatario ha l’obbligo di mantenere il capanno in maniera decorosa e prevenire il suo decadimento. 5. L’assegnatario dovrà rispettare i regolamenti di pesca. 6. L’assegnatario ha l’obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le vigenti tariffe e le modalità indicate, a norma di regolamento, dal competente ufficio. ARTICOLO 6 Prima assegnazione e assegnazioni successive 1. La prima assegnazione dell’area costituisce diritto – dovere alla realizzazione del capanno prescelto nei modi previsti dalle norme vigenti e nel rispetto dei seguenti termini: • la richiesta di permesso di costruire deve essere presentata entro 12 (dodici) mesi dalla data di assegnazione; • la realizzazione deve essere terminata entro 18 (diciotto) mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire. (Al termine dei lavori deve essere obbligatoriamente trasmessa al comune di Cervia la “comunicazione di fine lavori”). 2. Il mancato rispetto dei termini sopra riportati per la realizzazione del capanno costituisce giusta causa di revoca dell’assegnazione. 3. Le assegnazioni successive alla prima, nei modi fissati dal presente regolamento, sarà subordinata al versamento da parte del nuovo assegnatario al Soggetto deputato all’assegnazione, che provvederà a 5 versarla al precedente ovvero agli eredi, di una cifra pari all’importo che deriva dai seguenti elementi: a) costo, documentato dalle fatture, dei materiali per la realizzazione del Capanno; b) costo della manodopera per la realizzazione del Capanno, documentato dalle fatture di pagamento; c) Aumento degli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2 in funzione dell’incremento del costo della vita con riferimento all’indice Istat per ogni anno trascorso. Qualora la realizzazione del Capanno venga effettuata manualmente dall’assegnatario, l’importo di cui al punto b) del presente comma sarà valutato forfettariamente nella misura del 50% dell’importo di cui al punto a). In tale ipotesi deve comunque essere garantita la buona qualità dell’esecuzione al fine di garantire il comune decoro. 4. Visto l’art. 10.4 della delibera dell’Assemblea del Consorzio del Parco del Delta del Po N° 2 del 10/02/99, i titolari di concessioni (ancorchè scadute) rilasciate dalle autorità competenti, hanno la precedenza nella scelta della postazione da assegnare, purché la scelta ricada sul capanno che il piano particolareggiato ha posto nella posizione più prossima rispetto alla postazione precedentemente assegnata in concessione. Resta fermo comunque l’obbligo di fare regolare richiesta nei termini previsti dal bando. 5. La concessione d’uso del capanno n° 54 , può essere assegnata a condizione che venga sottoscritta dall’assegnatario una convenzione con cui lo stesso si impegna a sistemare il capanno e a consentirne 6 l’accesso da parte di visitatori con le modalità fissate dalla Società che gestisce le Saline di Cervia. ARTICOLO 7 Termini di validità dell’assegnazione 1. L’assegnazione del capanno dà diritto al mantenimento della concessione d’uso fino a quando non si verifichi uno dei seguenti casi: - Revoca o decadenza della concessione per i motivi di cui al presente regolamento; - retrocessione della concessione d’uso da parte dell’assegnatario; - decesso dell’assegnatario. 2. In caso di decadenza o revoca per i motivi di cui al presente regolamento o rinuncia dell’assegnatario, la concessione è retrocessa al Soggetto deputato all’assegnazione che dovrà procedere a nuova assegnazione, entro 90 giorni, seguendo i medesimi criteri fissati dal presente regolamento. 3. Nel caso di decesso dell’assegnatario l’assegnazione della concessione d’uso si intende automaticamente trasferita al Soggetto deputato all’assegnazione di cui all’art. 1, che provvederà a nuova assegnazione entro 90 giorni dall’evento, seguendo i criteri del presente regolamento. 7 ARTICOLO 8 Revoca dell’assegnazione 1. Il Soggetto deputato all’assegnazione ovvero Il Comune di Cervia (anche nel caso di delega ad altro soggetto delle competenze dell’assegnazione), possono revocare unilateralmente l’assegnazione, in qualsiasi momento, purchè motivatamente, qualora si verificassero situazioni che ne comportassero l’opportunità, fermo restando ogni ulteriore procedimento a carico dell’assegnatario. ARTICOLO 9 Divieti 1. La concessione d’uso del capanno per la pesca ricreativa non può essere trasferita o ceduta ad altri da parte dell’assegnatario, ma unicamente restituita al Soggetto deputato all’assegnazione, che provvederà ad assegnarla ad altro richiedente sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento. 2. E’ altresì espressamente vietata ogni tipo di locazione a terzi del capanno; ciò costituisce giusta causa di revoca della concessione di assegnazione. 8 ARTICOLO 10 Scadenza ovvero esaurimento della graduatoria 1. Alla scadenza della graduatoria , ovvero in caso di esaurimento della stessa prima della sua naturale scadenza, si provvederà ad emettere un nuovo bando per l’assegnazione delle postazioni disponibili. 2. La nuova graduatoria avrà validità di 5 (cinque) anni dalla data della sua approvazione. 3. Il Soggetto deputato all’assegnazione dovrà regolare l’organizzazione dei bandi di assegnazione in modo che non si verifichino casi di capanni privi di assegnatario per più di 90 giorni. ARTICOLO 11 Decadenza della concessione d’uso 1. In caso di mancato pagamento nella misura dovuta della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche entro la data fissata al precedente articolo 5, il concessionario ha diritto al mantenimento della concessione d’uso se: • provvede al pagamento delle somme dovute in misura doppia entro 6 mesi dalla scadenza; • provvede al pagamento delle somme dovute in misura tripla entro 12 mesi dalla scadenza. 9 Trascorsi 12 mesi dalla data fissata per il pagamento, in caso di inottemperanza, la concessione decade automaticamente e passa nelle piene disponibilità del Comune di Cervia, ed il soggetto deputato all’assegnazione ha il dovere di procedere a nuova assegnazione sulla base della graduatoria vigente ovvero sulla base di nuova graduatoria. ARTICOLO 12 Norme finali 1. In ogni caso, anche qualora l’assegnazione venga delegata ad altro soggetto ai sensi dell’art. 1, il Comune di Cervia , con delibera di Giunta Comunale, ha diritto in ogni momento ad annullare qualsiasi atto rilasciato o approvato (anche dal soggetto delegato), qualora ravvisi vi siano elementi in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento, dal Piano Particolareggiato, nonché in contrasto con le norme vigenti, ovvero in ottemperanza a leggi e/o regolamenti. 10