Regolamento-capanni-pesca-ricreativa

Transcript

Regolamento-capanni-pesca-ricreativa
COMUNE DI CERVIA
PROVINCIA DI RAVENNA
REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI PER
LA PESCA RICREATIVA IN COMUNE DI CERVIA
* * * * *
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO URBANISTICA
ARTICOLO 1
Soggetto deputato all’assegnazione
1. I Capanni per la pesca ricreativa verranno assegnati da parte di un
Soggetto (in seguito denominato “Soggetto deputato all assegnazione”).
2. Tale Soggetto potrà essere il Comune di Cervia, direttamente, ovvero
altro soggetto delegato dal Comune stesso e scelto sulla base di un
bando di evidenza pubblica.
3. L’assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa verrà effettuata sulla
base del presente regolamento.
4. Il Soggetto deputato all’assegnazione dovrà assegnare i capanni per la
pesca ricreativa sulla base di regolari bandi redatti in conformità al
presente regolamento e alle norme vigenti in materia.
ARTICOLO 2
Requisiti per l’assegnazione
1. Le aree per la realizzazione dei capanni per la pesca ricreativa vengono
assegnate in concessione ai richiedenti qualora siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
b) essere in possesso di regolare licenza di pesca.
2
ARTICOLO 3
Formazione della graduatoria
1. La graduatoria viene redatta sulla base dei seguenti elementi (elencati in
ordine di priorità), che privilegi:
a) i residenti nel Comune di Cervia purché:
a.1 siano in possesso della licenza di pesca da almeno 5
(cinque) anni;
a.2 abbiano un’età superiore a 50 anni.
(Fra coloro che rientrano all’interno del presente gruppo
a)
verrà
data
priorità
alla
maggiore
anzianità
anagrafica);
b) l’ordine di presentazione delle domande.
(A tal fine si farà riferimento esclusivamente alla data del
timbro postale della richiesta trasmessa tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno).
Fra coloro che rientrano all’interno del presente gruppo b), in
caso di trasmissione nello stesso giorno, verrà data priorità alla
maggiore anzianità anagrafica;
2. La graduatoria, come approvata, qualora l’assegnazione non avvenga
direttamente da parte del Comune, viene trasmessa al Comune di Cervia
entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. La scelta dei capanni avverrà da parte dei richiedenti sulla base della
graduatoria approvata.
4. La graduatoria ha validità quinquennale.
3
ARTICOLO 4
L’atto di concessione d’uso
1. L’atto di concessione d’uso viene rilasciato agli aventi diritto entro 60
giorni dalla data di approvazione della graduatoria.
2. L’atto di assegnazione di concessione d’uso dà diritto alla presentazione
del progetto per l’edificazione del capanno ovvero di subentro nel caso
di assegnazione successiva alla prima.
3. L’atto di assegnazione deve essere trasmesso, qualora il Soggetto
deputato all’assegnazione sia diverso dal Comune di Cervia, da parte del
Soggetto stesso, per conoscenza, al Comune, in originale, entro 30
giorni dal rilascio.
ARTICOLO 5
Obblighi degli assegnatari
1. Ciascun assegnatario dovrà liberare l’area nella quale potrà realizzare il
capanno per la pesca ricreativa da un qualsivoglia elemento che
pregiudichi la possibilità di edificare nel rispetto delle distanze previste
dal Piano Particolareggiato, pena la decadenza dell’assegnazione stessa.
2. La realizzazione del capanno dovrà avvenire in conformità al relativo
Piano Particolareggiato;
3. Deve essere ottenuto il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità
prima dell’uso del capanno per la pesca.
4
4. L’assegnatario ha l’obbligo di mantenere il capanno in maniera
decorosa e prevenire il suo decadimento.
5. L’assegnatario dovrà rispettare i regolamenti di pesca.
6. L’assegnatario ha l’obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre di ogni
anno, al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche
secondo le vigenti tariffe e le modalità indicate, a norma di regolamento,
dal competente ufficio.
ARTICOLO 6
Prima assegnazione e assegnazioni successive
1. La prima assegnazione dell’area costituisce diritto – dovere alla
realizzazione del capanno prescelto nei modi previsti dalle norme
vigenti e nel rispetto dei seguenti termini:
• la richiesta di permesso di costruire deve essere presentata
entro 12 (dodici) mesi dalla data di assegnazione;
• la realizzazione deve essere terminata entro 18 (diciotto)
mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire. (Al
termine dei lavori deve essere obbligatoriamente trasmessa
al comune di Cervia la “comunicazione di fine lavori”).
2. Il mancato rispetto dei termini sopra riportati per la realizzazione del
capanno costituisce giusta causa di revoca dell’assegnazione.
3. Le assegnazioni successive alla prima, nei modi fissati dal presente
regolamento, sarà subordinata al versamento da parte del nuovo
assegnatario al Soggetto deputato all’assegnazione, che provvederà a
5
versarla al precedente ovvero agli eredi, di una cifra pari all’importo che
deriva dai seguenti elementi:
a) costo, documentato dalle fatture, dei materiali per la
realizzazione del Capanno;
b) costo della manodopera per la realizzazione del Capanno,
documentato dalle fatture di pagamento;
c) Aumento degli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2 in
funzione dell’incremento del costo della vita con
riferimento all’indice Istat per ogni anno trascorso.
Qualora la realizzazione del Capanno venga effettuata manualmente
dall’assegnatario, l’importo di cui al punto b) del presente comma sarà
valutato forfettariamente nella misura del 50% dell’importo di cui al
punto a).
In tale ipotesi deve comunque essere garantita la buona qualità
dell’esecuzione al fine di garantire il comune decoro.
4. Visto l’art. 10.4 della delibera dell’Assemblea del Consorzio del Parco
del Delta del Po N° 2 del 10/02/99, i titolari di concessioni (ancorchè
scadute) rilasciate dalle autorità competenti, hanno la precedenza nella
scelta della postazione da assegnare, purché la scelta ricada sul capanno
che il piano particolareggiato ha posto nella posizione più prossima
rispetto alla postazione precedentemente assegnata in concessione.
Resta fermo comunque l’obbligo di fare regolare richiesta nei termini
previsti dal bando.
5. La concessione d’uso del capanno n° 54 , può essere assegnata a
condizione che venga sottoscritta dall’assegnatario una convenzione
con cui lo stesso si impegna a sistemare il capanno e a consentirne
6
l’accesso da parte di visitatori con le modalità fissate dalla Società che
gestisce le Saline di Cervia.
ARTICOLO 7
Termini di validità dell’assegnazione
1. L’assegnazione del capanno dà diritto al mantenimento della
concessione d’uso fino a quando non si verifichi uno dei seguenti casi:
- Revoca o decadenza della concessione per i motivi di cui al presente
regolamento;
- retrocessione della concessione d’uso da parte dell’assegnatario;
- decesso dell’assegnatario.
2. In caso di decadenza o revoca per i motivi di cui al presente
regolamento o rinuncia dell’assegnatario, la concessione è retrocessa al
Soggetto deputato all’assegnazione che dovrà procedere a nuova
assegnazione, entro 90 giorni, seguendo i medesimi criteri fissati dal
presente regolamento.
3. Nel caso di decesso dell’assegnatario l’assegnazione della concessione
d’uso si intende automaticamente trasferita al Soggetto deputato
all’assegnazione di cui all’art. 1, che provvederà a nuova assegnazione
entro 90 giorni dall’evento, seguendo i criteri del presente regolamento.
7
ARTICOLO 8
Revoca dell’assegnazione
1. Il Soggetto deputato all’assegnazione ovvero Il Comune di Cervia
(anche nel caso di delega ad altro soggetto delle competenze
dell’assegnazione), possono revocare unilateralmente l’assegnazione, in
qualsiasi momento, purchè motivatamente, qualora si verificassero
situazioni che ne comportassero l’opportunità, fermo restando ogni
ulteriore procedimento a carico dell’assegnatario.
ARTICOLO 9
Divieti
1. La concessione d’uso del capanno per la pesca ricreativa non può essere
trasferita o ceduta ad altri da parte dell’assegnatario, ma unicamente
restituita al Soggetto deputato all’assegnazione, che provvederà ad
assegnarla ad altro richiedente sulla base di quanto stabilito dal presente
regolamento.
2. E’ altresì espressamente vietata ogni tipo di locazione a terzi del
capanno; ciò costituisce giusta causa di revoca della concessione di
assegnazione.
8
ARTICOLO 10
Scadenza ovvero esaurimento della graduatoria
1. Alla scadenza della graduatoria , ovvero in caso di esaurimento della
stessa prima della sua naturale scadenza, si provvederà ad emettere un
nuovo bando per l’assegnazione delle postazioni disponibili.
2. La nuova graduatoria avrà validità di 5 (cinque) anni dalla data della sua
approvazione.
3. Il Soggetto deputato all’assegnazione dovrà regolare l’organizzazione
dei bandi di assegnazione in modo che non si verifichino casi di capanni
privi di assegnatario per più di 90 giorni.
ARTICOLO 11
Decadenza della concessione d’uso
1. In caso di mancato pagamento nella misura dovuta della tassa per
occupazione di spazi ed aree pubbliche entro la data fissata al
precedente articolo 5, il concessionario ha diritto al mantenimento della
concessione d’uso se:
• provvede al pagamento delle somme dovute in misura
doppia entro 6 mesi dalla scadenza;
• provvede al pagamento delle somme dovute in misura tripla
entro 12 mesi dalla scadenza.
9
Trascorsi 12 mesi dalla data fissata per il pagamento, in caso di
inottemperanza, la concessione decade automaticamente e passa nelle piene
disponibilità
del
Comune
di
Cervia,
ed
il
soggetto
deputato
all’assegnazione ha il dovere di procedere a nuova assegnazione sulla base
della graduatoria vigente ovvero sulla base di nuova graduatoria.
ARTICOLO 12
Norme finali
1. In ogni caso, anche qualora l’assegnazione venga delegata ad altro
soggetto ai sensi dell’art. 1, il Comune di Cervia , con delibera di Giunta
Comunale, ha diritto in ogni momento ad annullare qualsiasi atto
rilasciato o approvato (anche dal soggetto delegato), qualora ravvisi vi
siano elementi in contrasto con quanto stabilito dal presente
Regolamento, dal Piano Particolareggiato, nonché in contrasto con le
norme vigenti, ovvero in ottemperanza a leggi e/o regolamenti.
10