Regolamento di Polizia Urbana

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Regolamento di Polizia Urbana
CITTA’ DI LAVELLO
Provincia di Potenza
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
(approvato con D.C.C. n. 4 del 25/03/2014)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Divieto assoluto di utilizzo della denominazione o dello stemma del Comune
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
Art. 4 - Sicurezza urbana
Art. 5 - Comportamenti vietati
Art. 6 - Attività sportive e giochi
Art. 7 - Utilizzo degli edifici
Art. 8 - Accattonaggio molesto
Art. 9 – Insediamenti
Art. 10 - Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Art. 11 - Pubblica incolumità
Art. 12 - Divieti
Art. 13 - Prevenzione incendi
Art. 14 - Artifici pirotecnici
Art. 15 - Sicurezza degli edifici
Art. 16 - Sgombero della neve e deflusso delle acque meteoriche
TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE, DELLA VIVIBILITÀ,
DELL’IGIENE E DEL DECORO URBANO
Art. 17 - Disposizioni generali
Art. 18 - Comportamenti vietati
Art. 19 - Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici
Art. 20 - Pubblicità, volantinaggio ed attività similari
Art. 21 - Decoro degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi
Art. 22 - Commercio itinerante
TITOLO V - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’IGIENE URBANA
Art. 23 - Nettezza del suolo e dell’abitato
Art. 24 - Conferimento dei rifiuti
Art. 25 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
Art. 26 - Igiene e decoro delle abitazioni
Art. 27 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all’aperto
Art. 28 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli viaggianti e simili
Art. 29 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozioni degli ingombri
Art. 30 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico
Art. 31 - Manutenzione delle facciate degli edifici
Art. 32 - Recinzioni di cantiere
Art. 33 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze (luminarie, ecc…)
TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Art. 34 - Tutela della quiete pubblica e privata
Art. 35 - Esercizio delle attività rumorose
Art. 36 - Attività musicali all’interno dei pubblici esercizi ed attività affini
TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 37 - Sistema sanzionatorio
Art. 38 - Sanzioni amministrative
Art. 39 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
Art. 40 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 - Utilizzo temporaneo di attrezzature comunali
Art. 42 - Abrogazioni
Art. 43 - Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la
serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danno o pregiudizio
alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita
della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la
fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro urbano, l’igiene
ambientale e la qualità della vita dei cittadini.
2. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o
integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a. sicurezza urbana;
b. pubblica incolumità;
c. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
d. pubblica quiete e tranquillità delle persone;
e. verde pubblico.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso
deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Quando ricorre il termine "Comune" con
esso deve intendersi il Comune di Lavello. Quando è fatto riferimento agli "uffici comunali
competenti" questi sono da individuarsi, se non diversamente riportato nella singola norma, in base
al vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Lavello.
5. Quando, nel presente Regolamento, è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a
comportamenti, azioni od omissioni, che all'evidenza impediscono la fruibilità del patrimonio privato
e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, queste stesse norme sono da
intendersi di carattere sussidiario e residuale, e dunque, sono sempre fatte salve le eventuali regole
esistenti previste dal diritto civile (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi,
statuizioni, patti, contratti, ecc.).
6. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le
disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche
verbali, dati dagli Agenti e Funzionari di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle
leggi e dai Regolamenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:
A. per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa,
nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale,
per prevenire e contrastare:
a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni
criminosi;
b. le situazioni in cui si verificano comportamenti illeciti, quali il danneggiamento del
patrimonio pubblico o privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo
scadimento della qualità urbana;
c. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di suolo pubblico ovvero di immobili tali da
favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro
urbano, in particolare quelle concernenti l’occupazione di suolo pubblico, l’affissione
abusiva di locandine ed altri stampati, la non omogeneità o irregolarità delle recinzioni e
protezioni di cantieri, l’abusivismo commerciale e la vendita itinerante lungo le vie
cittadine principali;
e. i comportamenti che, come l'accattonaggio molesto o con l’uso e l’abuso di minori,
possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano,
ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono
destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
B. per pubblica incolumità si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità
fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia e
calamità;
C. per convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le
situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel
corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché
l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente
accettate;
D. per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei
cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo.
2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto,
ed in particolare:
a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso
pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico
passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;
b. i parchi, le ville ed i giardini pubblici, nonché il verde pubblico in genere;
c. i monumenti e le fontane;
d. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano
essere salvaguardati;
e. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere
precedenti.
3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i
cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione
dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la legge
prescrive per i beni demaniali.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva,
per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei
beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
Art. 3
Divieto assoluto di utilizzo della denominazione o dello stemma del Comune
1. E’ vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione del Comune e/o di uffici o servizi
comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività privata, salvo autorizzazioni dell’organo
comunale competente.
TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
Art. 4
Sicurezza urbana
1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che
regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e
l’accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni
spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento
degli scopi di cui all’art. 1 del Regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di
non sporcare, imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento,
anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o
veicoli pubblici, ai monumenti, e quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla
pubblica fede.
Art. 5
Comportamenti vietati
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è, in particolare, vietato:
a) occupare senza titolo, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo
pubblico e quello privato soggetto ad uso pubblico;
b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;
c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di
esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme
in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati. A titolo
esemplificativo è vietato manomettere, danneggiare ed imbrattare la sede stradale e relative
pertinenze, i marciapiedi, i pali dell’illuminazione pubblica e delle linee telefoniche, le paline
indicanti le fermate delle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, le fontane pubbliche, la
segnaletica stradale, i tabelloni e le bacheche delle pubbliche affissioni ecc.;
d) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di
edifici privati;
e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle
strade, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando
fastidio a chiunque;
f) stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere ed i parapetti pubblici ovvero in luoghi
viciniori alle linee elettriche aeree;
g) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di
arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti
prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.
h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o
comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
i) utilizzare l’arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
l) nell’ipotesi di imbrattamento con scritte o immagini di matrice razziale, blasfeme o contrarie alla
pubblica decenza, salva l’applicazione delle sanzioni più gravi previste dal presente Regolamento, il
Comune provvede al relativo oscuramento con addebito delle spese a carico dei responsabili, qualora
identificati.
Art. 6
Attività sportive e giochi
1. All’interno delle zone pedonali è vietato giocare a calcio, pallavolo, basket, nonché praticare altri
sport o giochi che possano arrecare pericolo o disturbo ai fruitori dei ridetti spazi pubblici.
2. I divieti di cui al comma precedente si estendono a tutte le altre zone dell’abitato (eccezion fatta per
gli spazi appositamente destinati alle attività sportive) laddove l’esercizio di detti giochi o attività
sportive possa arrecare pericolo alla propria o altrui incolumità, creare pregiudizio alla circolazione
stradale, arrecare danni al patrimonio pubblico o privato, cagionare molestia tenuto conto delle
condizioni di tempo e di luogo.
Art. 7
Utilizzo degli edifici
1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere gli
edifici, anche privati, e le rispettive pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni loro
parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. E’ vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e
macchinari che pregiudicano la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il
decoro dell’edificio. Analogamente è vietato dimorare in locali abusivamente adibiti ad abitazione
non essendo destinati a tale uso.
3. È vietato allestire e/o mantenere locali, non già destinati a residenza, in condizioni idonee a
consentire l’espletamento di funzioni abitative, cioè attrezzati con camere da letto, soggiorni, sale da
pranzo, cucine, et similia, in contrasto con la destinazione urbanistica/edilizia comunale, con le
norme urbanistiche/edilizie nonché igienico sanitarie.
4. E’, altresì, vietato dimorare in locali destinati ad uso abitativo, laddove il numero di persone
alloggiate sia eccessivo rispetto alle dimensioni dei locali, sì da determinare pericolo per la sicurezza
o l’igiene di persone e cose.
5. Nel caso di edifici inutilizzati, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i
principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine
di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutti
gli accessi.
6. La Polizia Locale effettua, d’intesa con i funzionari dei settori comunali preposti (o di altro ente
incaricato della gestione del patrimonio abitativo comunale), i controlli richiesti dagli uffici
competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Salvo lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria in caso di fattispecie a
rilevanza penale, la Polizia Locale provvede a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di
soggetti non autorizzati o abusivi per l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
7. Chiunque impedisca l’accesso alla Polizia Locale per le azioni di cui sopra, fatta salva la
commissione di eventuali reati, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al presente
Regolamento.
Art. 8
Accattonaggio molesto
1. E’ vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare
intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.
2. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza.
Art. 9
Insediamenti
1. È fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale di Lavello, di qualsivoglia forma di
insediamento di autocaravan, caravan, tende, baracche, mezzi e strutture similari.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli esercenti lo spettacolo viaggiante per
l’insediamento dei suddetti mezzi solo ed esclusivamente nel periodo in cui gli stessi siano
autorizzati a svolgere la loro attività sul territorio comunale. In tal caso l’insediamento con i mezzi di
cui al comma 1 è consentito per tutta la durata della vigenza della licenza di pubblica sicurezza per
l’esercizio dello spettacolo viaggiante, nonché nei due giorni antecedenti e nei due giorni successivi
al periodo indicato nella licenza di p.s., al fine di consentire le operazioni di montaggio e smontaggio
delle attrazioni.
3. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 2, oltre a determinare l’applicazione delle
sanzioni di cui al presente Regolamento, sarà valutato ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 773 del
18/06/1931 - T.U.L.P.S., quale abuso della licenza da parte del titolare, con ogni conseguenza di
legge.
Art. 10
Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori
1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) ovvero di Accertamenti Sanitari Obbligatori
(ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari ed il personale della Polizia Locale svolgono
gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità
delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il
consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento esclusivamente e
solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva, ovvero sia causa di pericolo
o di danno per se stesso, per altri o per le cose, ovvero se sia necessario accedere con la forza dentro
locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso, richiedendo
l’intervento, se del caso, di altre Forze di Polizia ovvero di personale dei Vigili del Fuoco o di terzi,
al fine di avere l’accesso nei luoghi chiusi in cui risulti barricato il soggetto da sottoporre ad ASO o
TSO.
3. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare
anche fuori del territorio comunale con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di
collegamento previsti dal Regolamento Ministeriale sull'armamento degli appartenenti Polizia
Municipale.
4. Il personale della Polizia Locale, tenuto conto di quanto previsto con circolare ministeriale
105812/14700-1979, nella fase di accompagnamento dell’infermo presso le strutture sanitarie,
svolge esclusivamente a bordo del veicolo in dotazione al Comando di appartenenza il servizio di
scorta dell’autoambulanza. La scorta avviene se necessario e dietro richiesta del personale sanitario
intervenuto.
TITOLO III
NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Art. 11
Pubblica incolumità
1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela la sicurezza e
l’incolumità dei cittadini.
Art. 12
Divieti
1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni
spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato creare, con il
proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità.
2. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
a) ammassare, ai lati delle case od innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in
conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo
possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo
pubblico è subordinato all’autorizzazione;
b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali,
salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più
breve tempo possibile;
c) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, è vietato lasciar sporgere in modo da
creare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, su suolo pubblico o aperto al
pubblico, i rami di piante collocate all’interno di aree di proprietà privata, ovvero lasciare rami,
parti di rami, foglie, ecc. su suolo pubblico a seguito di recisione degli stessi da luoghi di privata
dimora, ovvero gettare gli stessi e/o abbandonarli su suolo pubblico ovvero nei contenitori dei
rifiuti urbani;
d) recingere con filo di ferro spinato a meno di tre metri dal suolo le proprietà private confinanti
con le strade e piazze pubbliche o con luoghi aperti al pubblico. Gli offendicula ed ogni altro
manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico devono, comunque, essere
installati in modo tale da non poter arrecare pericolo alla collettività;
e) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri,
bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni,
pericolo per la collettività.
Art. 13
Prevenzione incendi
1. E’ vietato bruciare, all’interno del centro abitato, foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
2. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell’esercizio di attività
agricole, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative vigenti in materia e comunque in
condizioni di sicurezza, tali da non costituire pericolo di incendio.
3. E’ fatto divieto per chiunque di effettuare, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non
autorizzati, accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo.
4. I terreni debbono essere mantenuti, da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle
sterpaglie ed al livello di altezza del manto erboso, in condizioni tali da non essere potenzialmente
causa di incendi. In ogni caso, si dovrà provvedere allo sfalcio delle erbe, ogni qualvolta esse
superino i 30 centimetri di altezza.
5. Gli edifici privati, a tale scopo, debbono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda la
tipologia dei depositi e degli oggetti, comunque, in essi detenuti.
6. E’ fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre
esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
Art. 14
Artifici pirotecnici
1. E’ vietato far esplodere, tutti i giorni dell’anno, botti e petardi di qualsiasi tipo:
a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni
pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo. A tal fine, gli organizzatori/responsabili
delle predette iniziative dovranno assicurare, con mezzi e personale propri, un'assidua
sorveglianza per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le
forze dell'ordine;
b) all'interno di asili, scuole, luoghi di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali
(es. canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei
limiti e delle modalità stabiliti dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può
essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura ed alle norme poste a tutela dei minori;
in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, e sempre in caso di
recidiva, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce
irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. E’ vietato il commercio in forma itinerante o in sede fissa su aree pubbliche di artifici pirotecnici.
4. Il lancio di fuochi pirotecnici, in aree pubbliche e private, è soggetto al rilascio di apposita licenza di
pubblica sicurezza, ex art. 57 T.U.L.P.S.
Art. 15
Sicurezza degli edifici
1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei
depositi, nonché la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della stabilità
degl’immobili.
2. I proprietari dei fabbricati e gli amministratori di condomini e comunioni sono tenuti alla pronta
riparazione o demolizione delle parti dei fabbricati che minacciano rovina. In caso di caduta al suolo
di calcinacci e/o parti di fabbricato, il proprietario ovvero l’amministratore del condominio o della
comunione resta responsabile, oltre che dei danni procurati ai beni pubblici e privati, della sanzione
amministrativa per l’omessa manutenzione del bene immobile.
3. È vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna
delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili,
senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui
lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o
private di terzi.
Art. 16
Sgombero della neve
1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale con apposita ordinanza,
per le operazioni di sgombero della neve devono essere rispettate le prescrizioni indicate nei commi
che seguono.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati e/o utilizzati,
devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui
balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per
scivolamento, oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi
pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere
da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza pregiudizio per il pubblico
passaggio sulla sottostante area; a tal fine, le operazioni di sgombero devono essere eseguite
delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile
cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza, con oneri a carico del
proprietario o di chi abbia la disponibilità dell’immobile.
4. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione di cui al comma precedente deve
darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico
Comunale.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via,
o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla rimozione della neve ovvero, in caso di
gelo, alla rimozione del medesimo ovvero allo spargimento di sale antigelo o altre sostanze volte ad
impedire lo sdrucciolamento.
7. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori di immobili, debbono provvedere allo sgombero della
neve dai marciapiedi prospicienti gli ingressi degli edifici, adottando tutte le cautele atte ad evitare
pregiudizi per la circolazione pedonale e veicolare. La neve rimossa non deve essere accumulata in
modo da arrecare intralcio o pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare.
8. I veicoli, in caso di forte nevicata o gelo, quando, a causa di questi eventi meteorologici avversi, le
strade cittadine non risultano agevolmente percorribili, anche in assenza di una specifica ordinanza
che ne impone l’uso d’obbligo, devono comunque circolare muniti degli speciali pneumatici per la
marcia su neve o ghiaccio, o, in alternativa, utilizzare i dispositivi o mezzi antisdrucciolevoli
omologati, evitando così di procurare intralcio o pericolo per la circolazione. Nell’ipotesi in cui non
riescano più a circolare, i veicoli dovranno essere collocati ai margini della carreggiata, per non
intralciare il transito veicolare ed in particolare l’opera degli sgombraneve e/o spargisale. I veicoli
non dovranno comunque ostruire, anche minimamente, l’entrata/uscita dei depositi di sale/sabbia, e
dei mezzi sgombraneve e/o spargisale, anche se si tratta di depositi temporanei.
TITOLO IV
NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE, DELLA
VIVIBILITÀ, DELL’IGIENE E DEL DECORO URBANO
Art. 17
Disposizioni generali
1. Il Comune garantisce, attraverso la Polizia Locale, la civile convivenza attraverso l'attività di
prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico
decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali
condizioni di vivibilità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni
spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque,
col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento
all’ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.
Art. 18
Comportamenti vietati
1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono, in particolare, vietati i seguenti
comportamenti:
a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al
pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, che
possano offendere la pubblica decenza;
b) soddisfare le esigenze fisiologiche, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del
corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
c) visitare i luoghi destinati alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o
assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
sulle aree pubbliche sedersi recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi
anche privati, sedersi o sdraiarsi per terra, sdraiarsi sulle panchine, scale, gradinate;
d) bivaccare sulla soglia di edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o
industriali, antistanti alle vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio;
e) consumare nei luoghi indicati al punto d) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti,
stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte,
borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili;
f) porre in essere all’interno delle biblioteche civiche comportamenti tali da arrecare disturbo o
molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di richiedere
l’intervento della Polizia Locale, al fine di identificare persone che si rendano responsabili dei
comportamenti vietati. In caso d’inottemperanza all’invito di allontanamento dai locali gli organi di
vigilanza provvederanno all’allontanamento coattivo del responsabile della violazione;
g) lavare i veicoli sul suolo pubblico o area soggetta ad uso pubblico, anche servendosi di acqua
propria, ovvero lavare i veicoli presso le fontane pubbliche;
h) lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e
simili, debitamente autorizzati. Tali oggetti ed arredi dovranno essere tenuti e mantenuti in buono
stato. Inoltre in caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio;
i) entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontane, nelle vasche e nei lavatoi o servirsi di
tali impianti nonché delle pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri
oggetti;
l) lasciare aperti, dopo l'uso fattone, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi
apparecchi di chiusura;
m) derivare acqua dai lavatoi, dalle fonti ecc. mediante condutture di qualsiasi tipo;
n) utilizzare fuochi liberi, o griglie (cd. barbecue), o bracieri, o forni, a legna o carbone o altro
combustibile, per bruciare i prodotti dello sfalcio di erbe o di potatura di piante e ramaglie, ovvero
per cucinare alimenti e cibi, che diffondano nell’abitato adiacente odori, miasmi, fumi, polveri,
ceneri e simili, in quanto sprovvisti di cappe e condotte adeguati per l’allontanamento dei predetti
prodotti della combustione;
o) battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni
sulle vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio in concomitanza degli orari di apertura degli
esercizi commerciali o comunque arrecando pregiudizio ai passanti sulle ive sottostanti;
p) procurare stillicidio sulle vie pubbliche o soggette all’uso pubblico o sulle parti sottostanti del
fabbricato.
Art. 19
Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici
1. Il Comune garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo
le corrette modalità di utilizzo.
2. Nei parchi, ville e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva
previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, è vietato:
a) danneggiare, anche non intenzionalmente, o comunque asportare, la vegetazione, gli arbusti,
le piante, gli alberi, i rami, i cespugli, i frutti ed i fiori;
b) circolare con veicoli su aiuole, su siti erbosi e su altre aree non destinate alla circolazione;
c) calpestare le aiuole, i siti erbosi, i prati, giardini, quando ciò non è consentito da appositi
cartelli;
d) sporcare le aiuole con rifiuti ovvero con escrementi di qualunque genere;
e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a
qualunque scopo o titolo;
g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o
panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla
libera fruizione da parte della collettività;
h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare
danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;
i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all’interno delle recinzioni dei parchi e delle ville
comunali quando questi sono chiusi al pubblico;
j) effettuare qualunque tipo di attività commerciale anche itinerante, compresa la vendita e/o la
somministrazione di alimenti e bevande, salvo diversa esplicita autorizzazione degli Uffici
competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche nelle zone boschive e
nelle altre aree verdi, di proprietà del Comune o nella disponibilità di questo Ente.
Art. 20
Pubblicità, volantinaggio ed attività similari
1. È fatto divieto a chiunque di effettuare pubblicità mediante volantinaggio, nonché distribuire e/o
lasciare, volantini, depliants, manifesti, opuscoli ed altro materiale pubblicitario sotto le porte di
accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto dei veicoli in
sosta sulle vie pubbliche.
2. È fatto divieto di affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o
privati senza la prescritta autorizzazione, di affiggere o apporre manifesti, locandine, fotografie,
striscioni, teli ed analoghi dispositivi, collocare manufatti e oggetti ricordo, sui pali
dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, sugli alberi, nonché sui muri, sulle facciate dei
fabbricati, sulle recinzioni di cantiere od in qualsiasi altro posto e struttura, in assenza di regolare
autorizzazione; è fatto, inoltre, divieto di lasciare volantini, opuscoli e/o depliants nelle cassette
postali ove il proprietario (o chi ne abbia la disponibilità) dell'immobile abbia apposto una scritta con
la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità.
3. La distribuzione di volantini, depliants, opuscoli ovvero altro materiale pubblicitario ed informativo
potrà avvenire, esclusivamente:
a) nelle cassette postali, avendo cura di introdurre un solo volantino per ciascuna di esse, o con
consegna direttamente a mano nelle abitazioni private; qualora sussistano all'esterno dei
fabbricati
apposite
cassette
destinate
alla
pubblicità,
la
quantità
di
volantini/depliants/opuscoli depositati all'interno delle medesime non deve superare il
numero di unità immobiliari presenti all'interno del condominio; analogamente, qualora si
tratti di abitazioni mono-familiari, dovrà esser lasciato un solo volantino/depliant/opuscolo;
alle abitazioni sprovviste di cassette postali non dovrà essere lasciato alcun
volantino/depliant/opuscolo;
b) all'interno dei pubblici esercizi ed attività commerciali ovvero mediante appositi dispenser,
anche a più scomparti, che potranno essere collocati, a cura e spese delle aziende interessate
alla distribuzione, anche in forma associata, esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e
degli esercizi commerciali, che abbiano dato la loro disponibilità; in questo caso deve essere
collocato, accanto al dispenser, idoneo contenitore per la raccolta della carta destinata al
riciclo;
c) l'affissione di locandine, manifesti e qualsivoglia altro materiale pubblicitario, sulle facciate
dei fabbricati è ammessa solo all'interno di bacheche all'uopo installate dai titolari degli
esercizi pubblici o attività commerciali ivi insistenti. È consentita, per ciascun esercizio,
l'installazione di un numero massimo di due bacheche, aventi dimensione cm. 70x100,
collocate in adiacenza all'entrata dell'attività. La collocazione delle bacheche espositive
richiede apposita autorizzazione da parte dell’Ente, previo nulla-osta da parte del
proprietario e fatto salvo il pagamento dei tributi dovuti.
4. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'effettuazione della pubblicità, mediante volantinaggio e/o nei modi
disciplinati dal presente regolamento, sono tenuti a non disperdere i volantini sulle aree pubbliche
del territorio comunale e sui suoli privati.
5. In caso di inosservanza di quanto prescritto nel presente articolo, il trasgressore materiale e gli
obbligati solidali, individuati nell’esercizio commerciale / pubblico esercizio / agenzia / comitato /
associazione / ente / soggetto privato, presente nell’abitato di Lavello, ovvero anche in diverso
Comune, il cui prodotto / attività / iniziativa / messaggio / promozione viene reclamizzato, o in ogni
caso nel beneficiario del messaggio pubblicitario, nonché l’agenzia pubblicitaria incaricata della
distribuzione, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato penale o più
grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa prevista nel presente
Regolamento.
6. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità fonica, eccezion fatta per la propaganda
elettorale nei periodi in cui la stessa è consentita.
Art. 21
Decoro degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi
1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento comunale per l’occupazione temporanea di suolo
pubblico con “dehors” approvato con D.C.C. n. 29 del 10/06/2010, è vietata qualsivoglia
occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali e pubblici esercizi.
2. In particolare, è vietata l’installazione o anche il semplice posizionamento, sul suolo pubblico ovvero
privato soggetto a uso pubblico, di dispositivi anche di minimo ingombro, siano essi fissi o
rimovibili, di cavalletti, trespoli, espositori, e di qualsiasi altro oggetto o dispositivo preordinato a
pubblicizzare prodotti, prezzi, offerte o comunque a reclamizzare direttamente o indirettamente
l’attività commerciale o il pubblico esercizio ed i prodotti dagli stessi venduti o somministrati o le
attività in essi svolte.
3. I pubblici esercizi autorizzati alle occupazioni di suolo pubblico, previste e disciplinate dal
Regolamento comunale sui dehors, non possono occupare una superficie superiore a quella
autorizzata con alcunché.
4. Fatta eccezione per le mostre ed esposizioni espressamente autorizzate con apposita autorizzazione o
licenza di pubblica sicurezza, è vietato collocare o depositare su suolo pubblico merci destinate alla
vendita ovvero esporle al di fuori delle vetrine annesse agli esercizi commerciali.
5. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, è consentita l’esposizione su suolo pubblico di
prodotti ortofrutticoli, piante e fiori, dietro rilascio di apposita autorizzazione e fatto salvo il
pagamento dei tributi locali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma successivo.
6. I prodotti ortofrutticoli possono essere esposti su suolo pubblico, solo se posti su appositi espositori, i
quali debbono essere collocati lateralmente all’ingresso dell’esercizio commerciale, con il lato lungo
in adiacenza al muro perimetrale del medesimo. Per ciascun esercizio commerciale non potranno
essere autorizzati più di due espositori.
7. Ciascun espositore dovrà essere realizzato con materiale, colore e foggia, tali da armonizzarsi alla
facciata del fabbricato in cui insiste l’attività commerciale; dovrà avere un’altezza non superiore a
cm 180 ed una larghezza non superiore ad cm 100, ed una profondità non superiore a cm 50, con
piani di appoggio inclinati; il primo piano di appoggio partendo dal basso dovrà avere un’altezza non
inferiore a cm 50 dal suolo. L’esercente dovrà avere cura di non depositare, al di sotto
dell’espositore ovvero sul restante suolo pubblico, cassette di frutta, sia vuote che piene, cartoni,
imballaggi o altro materiale, curando, altresì, la perfetta pulizia dell’area occupata. Negli orari di
chiusura dell’esercizio, l’espositore non dovrà permanere su suolo pubblico.
8. Davanti ovvero in prossimità di attività commerciali, del settore ortofrutticolo e non, è vietata la
sosta di veicoli utilizzati per l’esposizione di merce ovvero qualsiasi forma di esposizione di merce
diversa da quella prevista al comma precedente.
9. È vietata qualsivoglia occupazione di suolo pubblico difforme rispetto a quanto disciplinato dai
precedenti commi 1 e 2; le occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, dovranno uniformarsi a quanto ivi prescritto entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del medesimo.
10. L’occupazione di suolo pubblico con piante e fiori potrà essere consentita previa autorizzazione e
pagamento dei tributi locali e non potrà superare una superficie di mq 2 per ogni esercizio
commerciale.
11. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente articolo restano comunque
subordinate al rispetto del Codice della Strada ed alla tutela del transito pedonale e veicolare.
12. In caso di accertata occupazione abusiva di suolo pubblico, si procederà all’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento con obbligo di rimozione
delle occupazioni abusive, ferma restando la possibilità di procedere al sequestro e confisca di tutto
quanto utilizzato ai fini dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, a termini degli artt. 13 e ss. della
L. 689/1981.
Art. 22
Commercio itinerante
1. A tutela e salvaguardia del decoro urbano, nonché della circolazione stradale, è vietata qualsivoglia
forma di commercio itinerante sulle piazze e strade principali di seguito indicate:
a) ex S.S. 93, via Roma, piazza Sacro Cuore, via Federico di Svevia, corso Umberto I, viale
della Libertà, via Leonardo Da Vinci, piazza Matteotti, piazza dei Caduti e via Carducci.
2. E’ altresì vietato il commercio in forma itinerante nelle strade e nelle aree viciniori alla via Roma,
nel raggio di m. 30 dalla medesima.
3. Sulle restanti strade e piazze del territorio comunale è ammesso il commercio itinerante nel rispetto
delle specifiche disposizioni vigenti in materia di commercio su area pubblica o soggetta ad uso
pubblico, fermo restando il divieto assoluto di depositare sul suolo pubblico merce, banchi, bilance e
qualsiasi altro materiale riconducibile all’attività.
TITOLO V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’IGIENE URBANA
Art. 23
Nettezza del suolo e dell’abitato
1. E’ assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso
pubblico, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di
rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in
recipienti.
2. Nei casi di cui al comma precedente, qualora trattasi di rifiuti ingombranti, le sanzioni sono
aumentate.
3. Il divieto di cui al comma precedente si estende anche a rifiuti di minimo ingombro, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, cicche di sigarette, chewing-gum e scontrini.
4. I medesimi divieti vigono per le rogge, i corsi d’acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.
5. Ogni forma di prelievo non autorizzato dei rifiuti conferiti è vietata. E’ altresì vietato rovistare o
prelevare rifiuti ovvero indumenti usati all’interno dei contenitori/luoghi in cui sono depositati.
6. L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio
comportamento l’attività degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.
7. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente, l’Ente può disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Art. 24
Conferimento dei rifiuti
1. Il conferimento dei rifiuti avviene con il sistema di raccolta porta a porta in tutto l’abitato, fatta
eccezione per le vie Marconi, Murat, Torino, Firenze, Milano e Pavia, in cui il servizio di raccolta
differenziata sia espletato a mezzo di “isola ecologica mobile”.
2. I rifiuti differenziati oggetto della raccolta porta a porta ovvero a mezzo di isola mobile devono
essere conferiti esclusivamente nei giorni stabiliti e con le modalità indicate dai rispettivi calendari.
3. Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i
piccoli prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di ridotte dimensioni ecc..).
4. I contenitori condominiali dei rifiuti differenziati sono destinati esclusivamente ai rispettivi
condomini. E’ fatto divieto a terzi diversi dai condomini depositare rifiuti nei ridetti contenitori
condominiali.
5. E’ vietato il deposito dei rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico.
Art. 25
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
1. Le aree private scoperte, anche non soggette ad uso pubblico, recintate e non, ivi incluse le aree di
cantiere, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da
parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti
dalle sterpaglie e in condizioni di igieniche buone.
2. A tale scopo i luoghi di cui sopra devono essere provvisti dei necessari dispositivi e accorgimenti
quali, a titolo esemplificativo, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne
l’inquinamento e l’impaludamento; dette opere devono essere mantenute in buono stato di efficienza
da parte di chi ne abbia la disponibilità.
3. Le aree sottostanti e/o adiacenti ai ponteggi e recinzioni di cantiere devono essere mantenute pulite,
libere da materiali di scarto, rifiuti erbacce e sterpaglie.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni
fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono
inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà dai residui vegetali che vi possono
cadere.
5. E’ fatto inoltre obbligo di mantenere l’eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire
pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti.
Art. 26
Igiene e decoro delle abitazioni
1. E’ fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione,
nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato, in qualsiasi spazio
pubblico o privato, produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti da cucine, da
calderine e/o condizionatori/climatizzatori (in particolar modo se posizionati in cavedi di caseggiati)
ovvero produrre perdite di acqua bianca o nera. Le tubazioni e i canali di scarico di liquami e/o di
originare acque bianche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
2. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che spandano al di fuori delle condotte fognarie.
3. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di
segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisionali
opportunamente disposti, nonché provvedere all’eliminazione degli inconvenienti igienici, causati da
perdite o scorretti posizionamenti di tubazioni/canali di scarico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in
perfetto stato di efficienza. È fatto divieto mescolare alle acque piovane additivi, detergenti e/o
qualsiasi altra sostanza ovvero oggetto.
5. Lo stendimento della biancheria e dei panni di ogni genere deve effettuarsi rispettando le seguenti
prescrizioni:
a) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore
degli oggetti;
b) non devono produrre stillicidio;
c) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia,
in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.
Art. 27
Pulizia dei mercati e banchi di vendita all’aperto
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita e/o di somministrazione nei mercati e tutti coloro che
effettuano attività su suolo pubblico o di uso pubblico, in sede fissa o in forma itinerante, debbono
mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi
tipo, provenienti dalla proprietà attività, in contenitori e conferendoli al circuito di smaltimento.
Art. 28
Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici,
di spettacoli viaggianti e simili
1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che
occupano aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, pizzerie e
simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, anche con l’installazione di
adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte
dell’apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti
con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All’orario di chiusura dell’esercizio pubblico l’area occupata e quelle circostanti devono risultare
perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, nonché quelle comunque occupate dagli esercenti lo
spettacolo viaggiante, devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate dagli occupanti; i
rifiuti prodotti devono essere conferiti al circuito di smaltimento.
4. Ai gestori di esercizi di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristiranti e simili, degli
esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di
uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall’attività dai medesimi gestita
sul suolo pubblico, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte
dell’apposito servizio della via o piazza prospiciente. I gestori sono tenuti, a collocare appositi
contenitori di rifiuti da ritirare al termine dell’orario di apertura.
5. All’orario di chiusura dell’esercizio pubblico, dall’esercizio artigianale o commerciale del settore
alimentare, l’area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto.
6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere
applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione rilasciata per l’occupazione di
suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.
Art. 29
Carico e scarico di merci e materiali. Rimozioni degli ingombri
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad
operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di una parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso
pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere senza indugio, allo sgombero dei materiali
ed alla pulizia del suolo.
Art. 30
Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico
1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico,
comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i
marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel
caso le suddette superfici vengano lordate, le persone che conducono l’animale hanno l’obbligo di
provvedere all’asportazione delle feci.
2. E’ fatto divieto, per le persone che conducano cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o
di uso pubblico, consentire che detti animali urinino sulle facciate di fabbricati, siano essi pubblici o
privati, sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale, e su tutti gli
altri manufatti ed elementi di pubblico arredo.
3. E’ vietato somministrare ad animali padronali cibo su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. E’ fatto divieto per chiunque di depositare direttamente su marciapiedi, strade, aree pubbliche o
soggette ad uso pubblico cibo e mangime di sorta per animali randagi.
5. E’ fatto obbligo per chiunque somministri cibo o mangimi di sorta ad animali randagi di utilizzare
appositi contenitori, di sorvegliare gli animali durante la consumazione del pasto per poi provvedere
a rimuovere contenitori, vaschette, piatti e/o qualunque residuo di cibo.
Art. 31
Manutenzione delle facciate degli edifici
1. Ferme restando le specifiche disposizioni previste dal Regolamento edilizio, a salvaguardia del
decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o
comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di
conservazione.
Art. 32
Recinzioni di cantiere
1. Nelle vie: Roma, Umberto I, Matteotti, Carducci, Verdi, G. Fortunato, G. Finiguerra, Vittorio
Emanuele e Cavour le recinzioni di cantiere dovranno essere realizzate con pannellature in legno,
aventi un’altezza non inferiore a m. 2 lungo tutto l’estensione perimetrale.
2. Le recinzioni di cui al comma 1 non potranno essere destinate ad affissioni pubblicitarie, salvo
diverso provvedimento autorizzatorio, e dovranno essere mantenute costantemente in perfetto stato
di efficienza, sì da salvaguardarne la sicurezza ed il decoro urbano.
Art. 33
Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze (luminarie, ecc…)
1. L’esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari
circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico- estetici e osservate
le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente
che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo
decade il titolo autorizzativo.
3. La posa di monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative, che interessa il suolo pubblico,
deve essere appositamente autorizzata dall’organo comunale competente.
TITOLO VI
NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Art. 34
Tutela della quiete pubblica e privata
1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete
e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e
della coesione sociale.
Art. 35
Esercizio delle attività rumorose
1. Fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo successivo in materia di attività musicali, nella
fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 07:00 dei giorni feriali, estesa fino alle ore 09:00 dei
giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare un’attività, un’arte, un mestiere, che per il loro
svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento
per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi
pubblici o private dimore. Inoltre, qualsivoglia attività rumorosa, deve essere interrotta tra le ore
14:00 e le ore 15:00.
2. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti.
3. In caso di cantieri di lavoro edili e stradali l’uso di strumenti o macchine (es. escavatori, gru, martelli
pneumatici, compressori, impastatrici, ecc.) che producono suoni o rumori sono rispettate le
disposizioni di cui al comma precedente, salvo deroghe per particolari esigenze connesse allo
svolgimento dei lavori.
4. I medesimi limiti e divieti si applicano anche per i rumori e le emissioni sonore di ogni genere
provenienti dalle abitazioni private, laddove possano creare molestie o disturbo alla quiete pubblica.
5. Gli allarmi degli antifurto dei veicoli e delle abitazioni private devono essere tarati con una durata
massima del richiamo acustico udibile dall’esterno fissata in 30 secondi nell’arco temporale di
massimo 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto, cessata la causa dell’allarme, devono
provvedere alla pronta disattivazione degli stessi. Identicamente, dovranno essere prontamente
disattivati gli impianti malfunzionanti o accidentalmente attivati per errore.
6. Nelle abitazioni private e relative pertinenze, il proprietario e/o il detentore di cani ha l’obbligo di
impedirne il latrato nelle ore notturne.
7. Il proprietario e/o il detentore di cani ha l’onere, altresì, di impedire il latrato prolungato anche nelle
ore diurne; in tal caso si avrà la configurazione dell’illecito amministrativo laddove il latrato si
prolunghi per 10 minuti continuativi.
8. Nelle fasce orarie di cui al comma 1, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere
effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.
9. È fatto, altresì, obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere
sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo
il rumore in caso di uso.
10. Nelle fasce orarie di cui al comma 1, sono vietate le operazioni di carico e scarico delle merci.
Art. 36
Attività musicali all’interno dei pubblici esercizi ed attività affini
1. All’interno di tutti i pubblici esercizi, delle attività complementari e di quelle affini, sale giochi,
circoli privati e rispettive aree pertinenziali, sia interne che esterne, sia ricadenti su suoli pubblici che
ricadenti su suoli privati, lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali ed, in generale, per
qualsivoglia forma di emissione sonora è ammessa secondo quanto sotto riportato:
a) dal mese di maggio al mese di settembre, la diffusione di musica e le emissioni sonore in
generale all’interno di pubblici esercizi sono consentite inderogabilmente fino alla
mezzanotte, eccezion fatta per il sabato sera, in cui sono consentite fino alle ore 01:00 della
domenica;
b) nel restante periodo dell’anno, la diffusione di musica e le emissioni sonore in generale
all’interno di pubblici esercizi sono consentite inderogabilmente fino alle ore 23:00,
eccezion fatta per il sabato sera, in cui sono consentite fino alla mezzanotte.
2. Per emissione sonora, ai sensi del presente articolo, deve intendersi ogni tipo di emissione sonora,
derivante da qualsivoglia fonte, sia essa riconducibile a piccoli trattenimenti musicali con esibizioni
“live”, sia a musica suonata da D.J., sia anche alla semplice diffusione a mezzo di apparecchi
elettronici (es. radio, tv, juke-box, pc,), anche privi di dispositivi di amplificazione sonora, nonché ad
apparecchi da gioco (quali ad es. flipper, video-giochi, biliardini, ecc.).
3. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i locali di pubblico spettacolo, le manifestazioni
organizzate dall’Ente e gli spettacoli e trattenimenti pubblici organizzati da privati muniti di apposita
licenza ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., in relazione ai quali, prescrizioni, limiti e divieti saranno previsti
nel relativo titolo autorizzatorio.
4. Le prescrizioni sopra imposte, non si applicano, altresì, in occasione degli eventi e delle giornate di
seguito riportati:
a) vigilia dell’Epifania;
b) festini tradizionali organizzati in occasione del carnevale;
c) vigilia di Pasqua;
d) Pasqua;
e) vigilia di Ferragosto;
f) 31 ottobre;
g) vigilia di Natale, Natale;
h) 31 dicembre.
5. In caso di recidiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel
presente Regolamento, l’Autorità Amministrativa, in sede di emanazione dell’ordinanzaingiunzione, irrogherà:
a. in caso di prima recidiva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell’attività per un periodo non inferiore a giorni tre consecutivi, nelle giornate di venerdì,
sabato e domenica;
b. in caso di recidiva plurima e, comunque, fino alla terza recidiva, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell’attività potrà essere irrogata per un periodo maggiore
continuativo, fino ad un massimo di mesi tre;
c. oltre la terza recidiva, si configura il presupposto di abuso della licenza previsto dall’art. 10,
R.D. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, cui segue la revoca della
licenza.
6. Salve le ipotesi di pubblici spettacoli/trattenimenti debitamente autorizzati, è vietata qualsivoglia
forma di diffusione sonora con l’uso di apparecchi all’uopo destinati nelle vie, piazze e spazi
pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta.
TITOLO VII
SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 37
Sistema sanzionatorio
1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento, si applicano le
disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..
2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è, in via prioritaria, la
Polizia Locale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinati
al Comune di Lavello.
Art. 38
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a euro 500,00, sì come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000, T.U.E.L.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 16 della Legge
24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto prescritto dal successivo comma 4.
3. E’ sempre disposta, a seconda delle fattispecie, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino
dello stato dei luoghi, ovvero della rimozione delle opere, ovvero della cessazione della condotta
abusiva.
4. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 16 della ridetta Legge 689/1981,
così come sostituito dall’art. 6-bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla Legge di
conversione 24 luglio 2008 n. 125, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può
stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all’interno del limite edittale minimo e
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Art. 39
Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario
provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi e/o a rimuovere le
opere/occupazioni/installazioni abusive, l'accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di
accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e/o all’obbligato in solido, menzionando,
altresì, se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'accertatore ne dà atto nel verbale
di accertamento.
3. Qualora il trasgressore rifiuti o comunque non ottemperi all’immediato ripristino dello stato dei
luoghi o alla rimozione delle opere/occupazioni/installazioni abusive, salva l’applicazione delle
sanzioni previste dal presente Regolamento, può provvedere l’Ente con oneri a carico del
trasgressore e/o obbligato in solido.
4. E’ fatto salvo in ogni caso il potere dell’autorità amministrativa di disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione ovvero delle
cose che ne sono il prodotto.
Art. 40
Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
1. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione delle opere/occupazioni/installazioni
abusive, conseguenti alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, non siano di
immediata attuabilità, l'accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’Autorità amministrativa provvede a diffidare il
trasgressore e/o l’obbligato in solido ad eseguire i ripristini e/o le rimozioni entro un determinato
termine.
3. Qualora, entro il termine assegnato non venga data esecuzione al provvedimento di diffida al
ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione delle opere/occupazioni/installazioni abusive,
salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, può provvedere l’Ente con
oneri a carico del trasgressore e/o obbligato in solido.
4. E’ fatto salvo in ogni caso il potere dell’autorità amministrativa di disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione ovvero delle
cose che ne sono il prodotto.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41
Utilizzo temporaneo di attrezzature comunali
1. L’uso temporaneo da parte di privati, per finalità di pubblico interesse, di attrezzature, strumenti,
dispositivi di ogni genere appartenenti o comunque nella disponibilità del Comune ovvero della
società in house (a titolo esemplificativo: transenne, segnaletica stradale mobile, attrezzi da lavoro,
ecc.) è soggetto ad autorizzazione subordinata al versamento, presso i competenti uffici (es. polizia
municipale, u.t.c., a.s.t.e.a.) di una cauzione, pari ad Euro 20,00 per ciascun dispositivo/attrezzo,
strumento.
2. La cauzione deve essere versata prima della presa in carico del materiale da parte dell’interessato.
3. La cauzione viene restituita solo in seguito alla riconsegna del predetto materiale, nello stesso stato
in cui si trovava al momento della presa in carico, secondo le modalità ed i termini prescritti dagli
uffici competenti.
Art. 42
Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata e cessa pertanto di avere efficacia
qualsiasi precedente disposizione, contenuta in altri regolamenti o ordinanze comunali, nelle materie
identiche o affini a quelle disciplinate dal presente atto.
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio.