Regolamento di Polizia Urbana
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Regolamento di Polizia Urbana
CITTA’ DI LAVELLO Provincia di Potenza REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (approvato con D.C.C. n. 4 del 25/03/2014) INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Divieto assoluto di utilizzo della denominazione o dello stemma del Comune TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA Art. 4 - Sicurezza urbana Art. 5 - Comportamenti vietati Art. 6 - Attività sportive e giochi Art. 7 - Utilizzo degli edifici Art. 8 - Accattonaggio molesto Art. 9 – Insediamenti Art. 10 - Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ Art. 11 - Pubblica incolumità Art. 12 - Divieti Art. 13 - Prevenzione incendi Art. 14 - Artifici pirotecnici Art. 15 - Sicurezza degli edifici Art. 16 - Sgombero della neve e deflusso delle acque meteoriche TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE, DELLA VIVIBILITÀ, DELL’IGIENE E DEL DECORO URBANO Art. 17 - Disposizioni generali Art. 18 - Comportamenti vietati Art. 19 - Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici Art. 20 - Pubblicità, volantinaggio ed attività similari Art. 21 - Decoro degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi Art. 22 - Commercio itinerante TITOLO V - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’IGIENE URBANA Art. 23 - Nettezza del suolo e dell’abitato Art. 24 - Conferimento dei rifiuti Art. 25 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati Art. 26 - Igiene e decoro delle abitazioni Art. 27 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all’aperto Art. 28 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli viaggianti e simili Art. 29 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozioni degli ingombri Art. 30 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico Art. 31 - Manutenzione delle facciate degli edifici Art. 32 - Recinzioni di cantiere Art. 33 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze (luminarie, ecc…) TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA Art. 34 - Tutela della quiete pubblica e privata Art. 35 - Esercizio delle attività rumorose Art. 36 - Attività musicali all’interno dei pubblici esercizi ed attività affini TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO Art. 37 - Sistema sanzionatorio Art. 38 - Sanzioni amministrative Art. 39 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità Art. 40 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI Art. 41 - Utilizzo temporaneo di attrezzature comunali Art. 42 - Abrogazioni Art. 43 - Entrata in vigore TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danno o pregiudizio alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro urbano, l’igiene ambientale e la qualità della vita dei cittadini. 2. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: a. sicurezza urbana; b. pubblica incolumità; c. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro; d. pubblica quiete e tranquillità delle persone; e. verde pubblico. 3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale. 4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Quando ricorre il termine "Comune" con esso deve intendersi il Comune di Lavello. Quando è fatto riferimento agli "uffici comunali competenti" questi sono da individuarsi, se non diversamente riportato nella singola norma, in base al vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lavello. 5. Quando, nel presente Regolamento, è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a comportamenti, azioni od omissioni, che all'evidenza impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, queste stesse norme sono da intendersi di carattere sussidiario e residuale, e dunque, sono sempre fatte salve le eventuali regole esistenti previste dal diritto civile (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi, statuizioni, patti, contratti, ecc.). 6. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli Agenti e Funzionari di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai Regolamenti. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento: A. per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare: a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi; b. le situazioni in cui si verificano comportamenti illeciti, quali il danneggiamento del patrimonio pubblico o privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di suolo pubblico ovvero di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle concernenti l’occupazione di suolo pubblico, l’affissione abusiva di locandine ed altri stampati, la non omogeneità o irregolarità delle recinzioni e protezioni di cantieri, l’abusivismo commerciale e la vendita itinerante lungo le vie cittadine principali; e. i comportamenti che, come l'accattonaggio molesto o con l’uso e l’abuso di minori, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi; B. per pubblica incolumità si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia e calamità; C. per convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate; D. per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo. 2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare: a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate; b. i parchi, le ville ed i giardini pubblici, nonché il verde pubblico in genere; c. i monumenti e le fontane; d. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati; e. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti. 3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la legge prescrive per i beni demaniali. 4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione. Art. 3 Divieto assoluto di utilizzo della denominazione o dello stemma del Comune 1. E’ vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione del Comune e/o di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività privata, salvo autorizzazioni dell’organo comunale competente. TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA Art. 4 Sicurezza urbana 1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l’accesso ai medesimi. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all’art. 1 del Regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di non sporcare, imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Art. 5 Comportamenti vietati 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è, in particolare, vietato: a) occupare senza titolo, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto ad uso pubblico; b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico; c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati. A titolo esemplificativo è vietato manomettere, danneggiare ed imbrattare la sede stradale e relative pertinenze, i marciapiedi, i pali dell’illuminazione pubblica e delle linee telefoniche, le paline indicanti le fermate delle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, le fontane pubbliche, la segnaletica stradale, i tabelloni e le bacheche delle pubbliche affissioni ecc.; d) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati; e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio a chiunque; f) stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere ed i parapetti pubblici ovvero in luoghi viciniori alle linee elettriche aeree; g) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti. h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati; i) utilizzare l’arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione; l) nell’ipotesi di imbrattamento con scritte o immagini di matrice razziale, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, salva l’applicazione delle sanzioni più gravi previste dal presente Regolamento, il Comune provvede al relativo oscuramento con addebito delle spese a carico dei responsabili, qualora identificati. Art. 6 Attività sportive e giochi 1. All’interno delle zone pedonali è vietato giocare a calcio, pallavolo, basket, nonché praticare altri sport o giochi che possano arrecare pericolo o disturbo ai fruitori dei ridetti spazi pubblici. 2. I divieti di cui al comma precedente si estendono a tutte le altre zone dell’abitato (eccezion fatta per gli spazi appositamente destinati alle attività sportive) laddove l’esercizio di detti giochi o attività sportive possa arrecare pericolo alla propria o altrui incolumità, creare pregiudizio alla circolazione stradale, arrecare danni al patrimonio pubblico o privato, cagionare molestia tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo. Art. 7 Utilizzo degli edifici 1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere gli edifici, anche privati, e le rispettive pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni loro parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti. 2. E’ vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudicano la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell’edificio. Analogamente è vietato dimorare in locali abusivamente adibiti ad abitazione non essendo destinati a tale uso. 3. È vietato allestire e/o mantenere locali, non già destinati a residenza, in condizioni idonee a consentire l’espletamento di funzioni abitative, cioè attrezzati con camere da letto, soggiorni, sale da pranzo, cucine, et similia, in contrasto con la destinazione urbanistica/edilizia comunale, con le norme urbanistiche/edilizie nonché igienico sanitarie. 4. E’, altresì, vietato dimorare in locali destinati ad uso abitativo, laddove il numero di persone alloggiate sia eccessivo rispetto alle dimensioni dei locali, sì da determinare pericolo per la sicurezza o l’igiene di persone e cose. 5. Nel caso di edifici inutilizzati, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutti gli accessi. 6. La Polizia Locale effettua, d’intesa con i funzionari dei settori comunali preposti (o di altro ente incaricato della gestione del patrimonio abitativo comunale), i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Salvo lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria in caso di fattispecie a rilevanza penale, la Polizia Locale provvede a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. 7. Chiunque impedisca l’accesso alla Polizia Locale per le azioni di cui sopra, fatta salva la commissione di eventuali reati, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento. Art. 8 Accattonaggio molesto 1. E’ vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. 2. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza. Art. 9 Insediamenti 1. È fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale di Lavello, di qualsivoglia forma di insediamento di autocaravan, caravan, tende, baracche, mezzi e strutture similari. 2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli esercenti lo spettacolo viaggiante per l’insediamento dei suddetti mezzi solo ed esclusivamente nel periodo in cui gli stessi siano autorizzati a svolgere la loro attività sul territorio comunale. In tal caso l’insediamento con i mezzi di cui al comma 1 è consentito per tutta la durata della vigenza della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dello spettacolo viaggiante, nonché nei due giorni antecedenti e nei due giorni successivi al periodo indicato nella licenza di p.s., al fine di consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni. 3. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 2, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, sarà valutato ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 - T.U.L.P.S., quale abuso della licenza da parte del titolare, con ogni conseguenza di legge. Art. 10 Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori 1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) ovvero di Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari ed il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale. 2. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento esclusivamente e solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva, ovvero sia causa di pericolo o di danno per se stesso, per altri o per le cose, ovvero se sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso, richiedendo l’intervento, se del caso, di altre Forze di Polizia ovvero di personale dei Vigili del Fuoco o di terzi, al fine di avere l’accesso nei luoghi chiusi in cui risulti barricato il soggetto da sottoporre ad ASO o TSO. 3. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento Ministeriale sull'armamento degli appartenenti Polizia Municipale. 4. Il personale della Polizia Locale, tenuto conto di quanto previsto con circolare ministeriale 105812/14700-1979, nella fase di accompagnamento dell’infermo presso le strutture sanitarie, svolge esclusivamente a bordo del veicolo in dotazione al Comando di appartenenza il servizio di scorta dell’autoambulanza. La scorta avviene se necessario e dietro richiesta del personale sanitario intervenuto. TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ Art. 11 Pubblica incolumità 1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Art. 12 Divieti 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato creare, con il proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità. 2. A tutela della incolumità pubblica è vietato: a) ammassare, ai lati delle case od innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all’autorizzazione; b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; c) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, è vietato lasciar sporgere in modo da creare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, su suolo pubblico o aperto al pubblico, i rami di piante collocate all’interno di aree di proprietà privata, ovvero lasciare rami, parti di rami, foglie, ecc. su suolo pubblico a seguito di recisione degli stessi da luoghi di privata dimora, ovvero gettare gli stessi e/o abbandonarli su suolo pubblico ovvero nei contenitori dei rifiuti urbani; d) recingere con filo di ferro spinato a meno di tre metri dal suolo le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o con luoghi aperti al pubblico. Gli offendicula ed ogni altro manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico devono, comunque, essere installati in modo tale da non poter arrecare pericolo alla collettività; e) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività. Art. 13 Prevenzione incendi 1. E’ vietato bruciare, all’interno del centro abitato, foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. 2. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell’esercizio di attività agricole, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative vigenti in materia e comunque in condizioni di sicurezza, tali da non costituire pericolo di incendio. 3. E’ fatto divieto per chiunque di effettuare, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo. 4. I terreni debbono essere mantenuti, da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie ed al livello di altezza del manto erboso, in condizioni tali da non essere potenzialmente causa di incendi. In ogni caso, si dovrà provvedere allo sfalcio delle erbe, ogni qualvolta esse superino i 30 centimetri di altezza. 5. Gli edifici privati, a tale scopo, debbono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda la tipologia dei depositi e degli oggetti, comunque, in essi detenuti. 6. E’ fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Art. 14 Artifici pirotecnici 1. E’ vietato far esplodere, tutti i giorni dell’anno, botti e petardi di qualsiasi tipo: a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo. A tal fine, gli organizzatori/responsabili delle predette iniziative dovranno assicurare, con mezzi e personale propri, un'assidua sorveglianza per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine; b) all'interno di asili, scuole, luoghi di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture; c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone. 2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura ed alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, e sempre in caso di recidiva, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita. 3. E’ vietato il commercio in forma itinerante o in sede fissa su aree pubbliche di artifici pirotecnici. 4. Il lancio di fuochi pirotecnici, in aree pubbliche e private, è soggetto al rilascio di apposita licenza di pubblica sicurezza, ex art. 57 T.U.L.P.S. Art. 15 Sicurezza degli edifici 1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi, nonché la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della stabilità degl’immobili. 2. I proprietari dei fabbricati e gli amministratori di condomini e comunioni sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione delle parti dei fabbricati che minacciano rovina. In caso di caduta al suolo di calcinacci e/o parti di fabbricato, il proprietario ovvero l’amministratore del condominio o della comunione resta responsabile, oltre che dei danni procurati ai beni pubblici e privati, della sanzione amministrativa per l’omessa manutenzione del bene immobile. 3. È vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi. Art. 16 Sgombero della neve 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale con apposita ordinanza, per le operazioni di sgombero della neve devono essere rispettate le prescrizioni indicate nei commi che seguono. 2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati e/o utilizzati, devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. 3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza pregiudizio per il pubblico passaggio sulla sottostante area; a tal fine, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza, con oneri a carico del proprietario o di chi abbia la disponibilità dell’immobile. 4. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione di cui al comma precedente deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico Comunale. 5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. 6. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla rimozione della neve ovvero, in caso di gelo, alla rimozione del medesimo ovvero allo spargimento di sale antigelo o altre sostanze volte ad impedire lo sdrucciolamento. 7. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori di immobili, debbono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti gli ingressi degli edifici, adottando tutte le cautele atte ad evitare pregiudizi per la circolazione pedonale e veicolare. La neve rimossa non deve essere accumulata in modo da arrecare intralcio o pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare. 8. I veicoli, in caso di forte nevicata o gelo, quando, a causa di questi eventi meteorologici avversi, le strade cittadine non risultano agevolmente percorribili, anche in assenza di una specifica ordinanza che ne impone l’uso d’obbligo, devono comunque circolare muniti degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o, in alternativa, utilizzare i dispositivi o mezzi antisdrucciolevoli omologati, evitando così di procurare intralcio o pericolo per la circolazione. Nell’ipotesi in cui non riescano più a circolare, i veicoli dovranno essere collocati ai margini della carreggiata, per non intralciare il transito veicolare ed in particolare l’opera degli sgombraneve e/o spargisale. I veicoli non dovranno comunque ostruire, anche minimamente, l’entrata/uscita dei depositi di sale/sabbia, e dei mezzi sgombraneve e/o spargisale, anche se si tratta di depositi temporanei. TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE, DELLA VIVIBILITÀ, DELL’IGIENE E DEL DECORO URBANO Art. 17 Disposizioni generali 1. Il Comune garantisce, attraverso la Polizia Locale, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza. Art. 18 Comportamenti vietati 1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono, in particolare, vietati i seguenti comportamenti: a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza; b) soddisfare le esigenze fisiologiche, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico; c) visitare i luoghi destinati alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi; sulle aree pubbliche sedersi recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi anche privati, sedersi o sdraiarsi per terra, sdraiarsi sulle panchine, scale, gradinate; d) bivaccare sulla soglia di edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alle vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio; e) consumare nei luoghi indicati al punto d) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili; f) porre in essere all’interno delle biblioteche civiche comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di richiedere l’intervento della Polizia Locale, al fine di identificare persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. In caso d’inottemperanza all’invito di allontanamento dai locali gli organi di vigilanza provvederanno all’allontanamento coattivo del responsabile della violazione; g) lavare i veicoli sul suolo pubblico o area soggetta ad uso pubblico, anche servendosi di acqua propria, ovvero lavare i veicoli presso le fontane pubbliche; h) lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, debitamente autorizzati. Tali oggetti ed arredi dovranno essere tenuti e mantenuti in buono stato. Inoltre in caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio; i) entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontane, nelle vasche e nei lavatoi o servirsi di tali impianti nonché delle pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri oggetti; l) lasciare aperti, dopo l'uso fattone, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura; m) derivare acqua dai lavatoi, dalle fonti ecc. mediante condutture di qualsiasi tipo; n) utilizzare fuochi liberi, o griglie (cd. barbecue), o bracieri, o forni, a legna o carbone o altro combustibile, per bruciare i prodotti dello sfalcio di erbe o di potatura di piante e ramaglie, ovvero per cucinare alimenti e cibi, che diffondano nell’abitato adiacente odori, miasmi, fumi, polveri, ceneri e simili, in quanto sprovvisti di cappe e condotte adeguati per l’allontanamento dei predetti prodotti della combustione; o) battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni sulle vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio in concomitanza degli orari di apertura degli esercizi commerciali o comunque arrecando pregiudizio ai passanti sulle ive sottostanti; p) procurare stillicidio sulle vie pubbliche o soggette all’uso pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato. Art. 19 Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici 1. Il Comune garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo. 2. Nei parchi, ville e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, è vietato: a) danneggiare, anche non intenzionalmente, o comunque asportare, la vegetazione, gli arbusti, le piante, gli alberi, i rami, i cespugli, i frutti ed i fiori; b) circolare con veicoli su aiuole, su siti erbosi e su altre aree non destinate alla circolazione; c) calpestare le aiuole, i siti erbosi, i prati, giardini, quando ciò non è consentito da appositi cartelli; d) sporcare le aiuole con rifiuti ovvero con escrementi di qualunque genere; e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna; f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo; g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività; h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune; i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all’interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico; j) effettuare qualunque tipo di attività commerciale anche itinerante, compresa la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, salvo diversa esplicita autorizzazione degli Uffici competenti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche nelle zone boschive e nelle altre aree verdi, di proprietà del Comune o nella disponibilità di questo Ente. Art. 20 Pubblicità, volantinaggio ed attività similari 1. È fatto divieto a chiunque di effettuare pubblicità mediante volantinaggio, nonché distribuire e/o lasciare, volantini, depliants, manifesti, opuscoli ed altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto dei veicoli in sosta sulle vie pubbliche. 2. È fatto divieto di affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione, di affiggere o apporre manifesti, locandine, fotografie, striscioni, teli ed analoghi dispositivi, collocare manufatti e oggetti ricordo, sui pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, sugli alberi, nonché sui muri, sulle facciate dei fabbricati, sulle recinzioni di cantiere od in qualsiasi altro posto e struttura, in assenza di regolare autorizzazione; è fatto, inoltre, divieto di lasciare volantini, opuscoli e/o depliants nelle cassette postali ove il proprietario (o chi ne abbia la disponibilità) dell'immobile abbia apposto una scritta con la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità. 3. La distribuzione di volantini, depliants, opuscoli ovvero altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire, esclusivamente: a) nelle cassette postali, avendo cura di introdurre un solo volantino per ciascuna di esse, o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private; qualora sussistano all'esterno dei fabbricati apposite cassette destinate alla pubblicità, la quantità di volantini/depliants/opuscoli depositati all'interno delle medesime non deve superare il numero di unità immobiliari presenti all'interno del condominio; analogamente, qualora si tratti di abitazioni mono-familiari, dovrà esser lasciato un solo volantino/depliant/opuscolo; alle abitazioni sprovviste di cassette postali non dovrà essere lasciato alcun volantino/depliant/opuscolo; b) all'interno dei pubblici esercizi ed attività commerciali ovvero mediante appositi dispenser, anche a più scomparti, che potranno essere collocati, a cura e spese delle aziende interessate alla distribuzione, anche in forma associata, esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, che abbiano dato la loro disponibilità; in questo caso deve essere collocato, accanto al dispenser, idoneo contenitore per la raccolta della carta destinata al riciclo; c) l'affissione di locandine, manifesti e qualsivoglia altro materiale pubblicitario, sulle facciate dei fabbricati è ammessa solo all'interno di bacheche all'uopo installate dai titolari degli esercizi pubblici o attività commerciali ivi insistenti. È consentita, per ciascun esercizio, l'installazione di un numero massimo di due bacheche, aventi dimensione cm. 70x100, collocate in adiacenza all'entrata dell'attività. La collocazione delle bacheche espositive richiede apposita autorizzazione da parte dell’Ente, previo nulla-osta da parte del proprietario e fatto salvo il pagamento dei tributi dovuti. 4. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'effettuazione della pubblicità, mediante volantinaggio e/o nei modi disciplinati dal presente regolamento, sono tenuti a non disperdere i volantini sulle aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati. 5. In caso di inosservanza di quanto prescritto nel presente articolo, il trasgressore materiale e gli obbligati solidali, individuati nell’esercizio commerciale / pubblico esercizio / agenzia / comitato / associazione / ente / soggetto privato, presente nell’abitato di Lavello, ovvero anche in diverso Comune, il cui prodotto / attività / iniziativa / messaggio / promozione viene reclamizzato, o in ogni caso nel beneficiario del messaggio pubblicitario, nonché l’agenzia pubblicitaria incaricata della distribuzione, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato penale o più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa prevista nel presente Regolamento. 6. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità fonica, eccezion fatta per la propaganda elettorale nei periodi in cui la stessa è consentita. Art. 21 Decoro degli esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi 1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento comunale per l’occupazione temporanea di suolo pubblico con “dehors” approvato con D.C.C. n. 29 del 10/06/2010, è vietata qualsivoglia occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali e pubblici esercizi. 2. In particolare, è vietata l’installazione o anche il semplice posizionamento, sul suolo pubblico ovvero privato soggetto a uso pubblico, di dispositivi anche di minimo ingombro, siano essi fissi o rimovibili, di cavalletti, trespoli, espositori, e di qualsiasi altro oggetto o dispositivo preordinato a pubblicizzare prodotti, prezzi, offerte o comunque a reclamizzare direttamente o indirettamente l’attività commerciale o il pubblico esercizio ed i prodotti dagli stessi venduti o somministrati o le attività in essi svolte. 3. I pubblici esercizi autorizzati alle occupazioni di suolo pubblico, previste e disciplinate dal Regolamento comunale sui dehors, non possono occupare una superficie superiore a quella autorizzata con alcunché. 4. Fatta eccezione per le mostre ed esposizioni espressamente autorizzate con apposita autorizzazione o licenza di pubblica sicurezza, è vietato collocare o depositare su suolo pubblico merci destinate alla vendita ovvero esporle al di fuori delle vetrine annesse agli esercizi commerciali. 5. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, è consentita l’esposizione su suolo pubblico di prodotti ortofrutticoli, piante e fiori, dietro rilascio di apposita autorizzazione e fatto salvo il pagamento dei tributi locali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma successivo. 6. I prodotti ortofrutticoli possono essere esposti su suolo pubblico, solo se posti su appositi espositori, i quali debbono essere collocati lateralmente all’ingresso dell’esercizio commerciale, con il lato lungo in adiacenza al muro perimetrale del medesimo. Per ciascun esercizio commerciale non potranno essere autorizzati più di due espositori. 7. Ciascun espositore dovrà essere realizzato con materiale, colore e foggia, tali da armonizzarsi alla facciata del fabbricato in cui insiste l’attività commerciale; dovrà avere un’altezza non superiore a cm 180 ed una larghezza non superiore ad cm 100, ed una profondità non superiore a cm 50, con piani di appoggio inclinati; il primo piano di appoggio partendo dal basso dovrà avere un’altezza non inferiore a cm 50 dal suolo. L’esercente dovrà avere cura di non depositare, al di sotto dell’espositore ovvero sul restante suolo pubblico, cassette di frutta, sia vuote che piene, cartoni, imballaggi o altro materiale, curando, altresì, la perfetta pulizia dell’area occupata. Negli orari di chiusura dell’esercizio, l’espositore non dovrà permanere su suolo pubblico. 8. Davanti ovvero in prossimità di attività commerciali, del settore ortofrutticolo e non, è vietata la sosta di veicoli utilizzati per l’esposizione di merce ovvero qualsiasi forma di esposizione di merce diversa da quella prevista al comma precedente. 9. È vietata qualsivoglia occupazione di suolo pubblico difforme rispetto a quanto disciplinato dai precedenti commi 1 e 2; le occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno uniformarsi a quanto ivi prescritto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del medesimo. 10. L’occupazione di suolo pubblico con piante e fiori potrà essere consentita previa autorizzazione e pagamento dei tributi locali e non potrà superare una superficie di mq 2 per ogni esercizio commerciale. 11. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente articolo restano comunque subordinate al rispetto del Codice della Strada ed alla tutela del transito pedonale e veicolare. 12. In caso di accertata occupazione abusiva di suolo pubblico, si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento con obbligo di rimozione delle occupazioni abusive, ferma restando la possibilità di procedere al sequestro e confisca di tutto quanto utilizzato ai fini dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, a termini degli artt. 13 e ss. della L. 689/1981. Art. 22 Commercio itinerante 1. A tutela e salvaguardia del decoro urbano, nonché della circolazione stradale, è vietata qualsivoglia forma di commercio itinerante sulle piazze e strade principali di seguito indicate: a) ex S.S. 93, via Roma, piazza Sacro Cuore, via Federico di Svevia, corso Umberto I, viale della Libertà, via Leonardo Da Vinci, piazza Matteotti, piazza dei Caduti e via Carducci. 2. E’ altresì vietato il commercio in forma itinerante nelle strade e nelle aree viciniori alla via Roma, nel raggio di m. 30 dalla medesima. 3. Sulle restanti strade e piazze del territorio comunale è ammesso il commercio itinerante nel rispetto delle specifiche disposizioni vigenti in materia di commercio su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, fermo restando il divieto assoluto di depositare sul suolo pubblico merce, banchi, bilance e qualsiasi altro materiale riconducibile all’attività. TITOLO V DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’IGIENE URBANA Art. 23 Nettezza del suolo e dell’abitato 1. E’ assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. 2. Nei casi di cui al comma precedente, qualora trattasi di rifiuti ingombranti, le sanzioni sono aumentate. 3. Il divieto di cui al comma precedente si estende anche a rifiuti di minimo ingombro, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cicche di sigarette, chewing-gum e scontrini. 4. I medesimi divieti vigono per le rogge, i corsi d’acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde. 5. Ogni forma di prelievo non autorizzato dei rifiuti conferiti è vietata. E’ altresì vietato rovistare o prelevare rifiuti ovvero indumenti usati all’interno dei contenitori/luoghi in cui sono depositati. 6. L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’attività degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti. 7. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, l’Ente può disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Art. 24 Conferimento dei rifiuti 1. Il conferimento dei rifiuti avviene con il sistema di raccolta porta a porta in tutto l’abitato, fatta eccezione per le vie Marconi, Murat, Torino, Firenze, Milano e Pavia, in cui il servizio di raccolta differenziata sia espletato a mezzo di “isola ecologica mobile”. 2. I rifiuti differenziati oggetto della raccolta porta a porta ovvero a mezzo di isola mobile devono essere conferiti esclusivamente nei giorni stabiliti e con le modalità indicate dai rispettivi calendari. 3. Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di ridotte dimensioni ecc..). 4. I contenitori condominiali dei rifiuti differenziati sono destinati esclusivamente ai rispettivi condomini. E’ fatto divieto a terzi diversi dai condomini depositare rifiuti nei ridetti contenitori condominiali. 5. E’ vietato il deposito dei rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico. Art. 25 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati 1. Le aree private scoperte, anche non soggette ad uso pubblico, recintate e non, ivi incluse le aree di cantiere, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti dalle sterpaglie e in condizioni di igieniche buone. 2. A tale scopo i luoghi di cui sopra devono essere provvisti dei necessari dispositivi e accorgimenti quali, a titolo esemplificativo, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l’inquinamento e l’impaludamento; dette opere devono essere mantenute in buono stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità. 3. Le aree sottostanti e/o adiacenti ai ponteggi e recinzioni di cantiere devono essere mantenute pulite, libere da materiali di scarto, rifiuti erbacce e sterpaglie. 4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà dai residui vegetali che vi possono cadere. 5. E’ fatto inoltre obbligo di mantenere l’eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti. Art. 26 Igiene e decoro delle abitazioni 1. E’ fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato, in qualsiasi spazio pubblico o privato, produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti da cucine, da calderine e/o condizionatori/climatizzatori (in particolar modo se posizionati in cavedi di caseggiati) ovvero produrre perdite di acqua bianca o nera. Le tubazioni e i canali di scarico di liquami e/o di originare acque bianche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. 2. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che spandano al di fuori delle condotte fognarie. 3. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisionali opportunamente disposti, nonché provvedere all’eliminazione degli inconvenienti igienici, causati da perdite o scorretti posizionamenti di tubazioni/canali di scarico. 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È fatto divieto mescolare alle acque piovane additivi, detergenti e/o qualsiasi altra sostanza ovvero oggetto. 5. Lo stendimento della biancheria e dei panni di ogni genere deve effettuarsi rispettando le seguenti prescrizioni: a) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti; b) non devono produrre stillicidio; c) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine. Art. 27 Pulizia dei mercati e banchi di vendita all’aperto 1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita e/o di somministrazione nei mercati e tutti coloro che effettuano attività su suolo pubblico o di uso pubblico, in sede fissa o in forma itinerante, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla proprietà attività, in contenitori e conferendoli al circuito di smaltimento. Art. 28 Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli viaggianti e simili 1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupano aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, pizzerie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, anche con l’installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell’apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici. 2. All’orario di chiusura dell’esercizio pubblico l’area occupata e quelle circostanti devono risultare perfettamente ripulita. 3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, nonché quelle comunque occupate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante, devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti al circuito di smaltimento. 4. Ai gestori di esercizi di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristiranti e simili, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall’attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell’apposito servizio della via o piazza prospiciente. I gestori sono tenuti, a collocare appositi contenitori di rifiuti da ritirare al termine dell’orario di apertura. 5. All’orario di chiusura dell’esercizio pubblico, dall’esercizio artigianale o commerciale del settore alimentare, l’area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto. 6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione rilasciata per l’occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni. Art. 29 Carico e scarico di merci e materiali. Rimozioni degli ingombri 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima. 2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di una parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. Art. 30 Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico 1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso le suddette superfici vengano lordate, le persone che conducono l’animale hanno l’obbligo di provvedere all’asportazione delle feci. 2. E’ fatto divieto, per le persone che conducano cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, consentire che detti animali urinino sulle facciate di fabbricati, siano essi pubblici o privati, sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale, e su tutti gli altri manufatti ed elementi di pubblico arredo. 3. E’ vietato somministrare ad animali padronali cibo su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. 4. E’ fatto divieto per chiunque di depositare direttamente su marciapiedi, strade, aree pubbliche o soggette ad uso pubblico cibo e mangime di sorta per animali randagi. 5. E’ fatto obbligo per chiunque somministri cibo o mangimi di sorta ad animali randagi di utilizzare appositi contenitori, di sorvegliare gli animali durante la consumazione del pasto per poi provvedere a rimuovere contenitori, vaschette, piatti e/o qualunque residuo di cibo. Art. 31 Manutenzione delle facciate degli edifici 1. Ferme restando le specifiche disposizioni previste dal Regolamento edilizio, a salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Art. 32 Recinzioni di cantiere 1. Nelle vie: Roma, Umberto I, Matteotti, Carducci, Verdi, G. Fortunato, G. Finiguerra, Vittorio Emanuele e Cavour le recinzioni di cantiere dovranno essere realizzate con pannellature in legno, aventi un’altezza non inferiore a m. 2 lungo tutto l’estensione perimetrale. 2. Le recinzioni di cui al comma 1 non potranno essere destinate ad affissioni pubblicitarie, salvo diverso provvedimento autorizzatorio, e dovranno essere mantenute costantemente in perfetto stato di efficienza, sì da salvaguardarne la sicurezza ed il decoro urbano. Art. 33 Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze (luminarie, ecc…) 1. L’esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico- estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. 2. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzativo. 3. La posa di monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative, che interessa il suolo pubblico, deve essere appositamente autorizzata dall’organo comunale competente. TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA Art. 34 Tutela della quiete pubblica e privata 1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale. Art. 35 Esercizio delle attività rumorose 1. Fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo successivo in materia di attività musicali, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 07:00 dei giorni feriali, estesa fino alle ore 09:00 dei giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare un’attività, un’arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore. Inoltre, qualsivoglia attività rumorosa, deve essere interrotta tra le ore 14:00 e le ore 15:00. 2. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti. 3. In caso di cantieri di lavoro edili e stradali l’uso di strumenti o macchine (es. escavatori, gru, martelli pneumatici, compressori, impastatrici, ecc.) che producono suoni o rumori sono rispettate le disposizioni di cui al comma precedente, salvo deroghe per particolari esigenze connesse allo svolgimento dei lavori. 4. I medesimi limiti e divieti si applicano anche per i rumori e le emissioni sonore di ogni genere provenienti dalle abitazioni private, laddove possano creare molestie o disturbo alla quiete pubblica. 5. Gli allarmi degli antifurto dei veicoli e delle abitazioni private devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall’esterno fissata in 30 secondi nell’arco temporale di massimo 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto, cessata la causa dell’allarme, devono provvedere alla pronta disattivazione degli stessi. Identicamente, dovranno essere prontamente disattivati gli impianti malfunzionanti o accidentalmente attivati per errore. 6. Nelle abitazioni private e relative pertinenze, il proprietario e/o il detentore di cani ha l’obbligo di impedirne il latrato nelle ore notturne. 7. Il proprietario e/o il detentore di cani ha l’onere, altresì, di impedire il latrato prolungato anche nelle ore diurne; in tal caso si avrà la configurazione dell’illecito amministrativo laddove il latrato si prolunghi per 10 minuti continuativi. 8. Nelle fasce orarie di cui al comma 1, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica. 9. È fatto, altresì, obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso. 10. Nelle fasce orarie di cui al comma 1, sono vietate le operazioni di carico e scarico delle merci. Art. 36 Attività musicali all’interno dei pubblici esercizi ed attività affini 1. All’interno di tutti i pubblici esercizi, delle attività complementari e di quelle affini, sale giochi, circoli privati e rispettive aree pertinenziali, sia interne che esterne, sia ricadenti su suoli pubblici che ricadenti su suoli privati, lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali ed, in generale, per qualsivoglia forma di emissione sonora è ammessa secondo quanto sotto riportato: a) dal mese di maggio al mese di settembre, la diffusione di musica e le emissioni sonore in generale all’interno di pubblici esercizi sono consentite inderogabilmente fino alla mezzanotte, eccezion fatta per il sabato sera, in cui sono consentite fino alle ore 01:00 della domenica; b) nel restante periodo dell’anno, la diffusione di musica e le emissioni sonore in generale all’interno di pubblici esercizi sono consentite inderogabilmente fino alle ore 23:00, eccezion fatta per il sabato sera, in cui sono consentite fino alla mezzanotte. 2. Per emissione sonora, ai sensi del presente articolo, deve intendersi ogni tipo di emissione sonora, derivante da qualsivoglia fonte, sia essa riconducibile a piccoli trattenimenti musicali con esibizioni “live”, sia a musica suonata da D.J., sia anche alla semplice diffusione a mezzo di apparecchi elettronici (es. radio, tv, juke-box, pc,), anche privi di dispositivi di amplificazione sonora, nonché ad apparecchi da gioco (quali ad es. flipper, video-giochi, biliardini, ecc.). 3. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i locali di pubblico spettacolo, le manifestazioni organizzate dall’Ente e gli spettacoli e trattenimenti pubblici organizzati da privati muniti di apposita licenza ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., in relazione ai quali, prescrizioni, limiti e divieti saranno previsti nel relativo titolo autorizzatorio. 4. Le prescrizioni sopra imposte, non si applicano, altresì, in occasione degli eventi e delle giornate di seguito riportati: a) vigilia dell’Epifania; b) festini tradizionali organizzati in occasione del carnevale; c) vigilia di Pasqua; d) Pasqua; e) vigilia di Ferragosto; f) 31 ottobre; g) vigilia di Natale, Natale; h) 31 dicembre. 5. In caso di recidiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel presente Regolamento, l’Autorità Amministrativa, in sede di emanazione dell’ordinanzaingiunzione, irrogherà: a. in caso di prima recidiva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a giorni tre consecutivi, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica; b. in caso di recidiva plurima e, comunque, fino alla terza recidiva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività potrà essere irrogata per un periodo maggiore continuativo, fino ad un massimo di mesi tre; c. oltre la terza recidiva, si configura il presupposto di abuso della licenza previsto dall’art. 10, R.D. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, cui segue la revoca della licenza. 6. Salve le ipotesi di pubblici spettacoli/trattenimenti debitamente autorizzati, è vietata qualsivoglia forma di diffusione sonora con l’uso di apparecchi all’uopo destinati nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta. TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO Art. 37 Sistema sanzionatorio 1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.. 2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinati al Comune di Lavello. Art. 38 Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a euro 500,00, sì come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L. 2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto prescritto dal successivo comma 4. 3. E’ sempre disposta, a seconda delle fattispecie, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ovvero della rimozione delle opere, ovvero della cessazione della condotta abusiva. 4. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 16 della ridetta Legge 689/1981, così come sostituito dall’art. 6-bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla Legge di conversione 24 luglio 2008 n. 125, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1. Art. 39 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità 1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi e/o a rimuovere le opere/occupazioni/installazioni abusive, l'accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e/o all’obbligato in solido, menzionando, altresì, se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. 2. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. 3. Qualora il trasgressore rifiuti o comunque non ottemperi all’immediato ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere/occupazioni/installazioni abusive, salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, può provvedere l’Ente con oneri a carico del trasgressore e/o obbligato in solido. 4. E’ fatto salvo in ogni caso il potere dell’autorità amministrativa di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione ovvero delle cose che ne sono il prodotto. Art. 40 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità 1. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione delle opere/occupazioni/installazioni abusive, conseguenti alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, non siano di immediata attuabilità, l'accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento. 2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’Autorità amministrativa provvede a diffidare il trasgressore e/o l’obbligato in solido ad eseguire i ripristini e/o le rimozioni entro un determinato termine. 3. Qualora, entro il termine assegnato non venga data esecuzione al provvedimento di diffida al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione delle opere/occupazioni/installazioni abusive, salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, può provvedere l’Ente con oneri a carico del trasgressore e/o obbligato in solido. 4. E’ fatto salvo in ogni caso il potere dell’autorità amministrativa di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione ovvero delle cose che ne sono il prodotto. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 41 Utilizzo temporaneo di attrezzature comunali 1. L’uso temporaneo da parte di privati, per finalità di pubblico interesse, di attrezzature, strumenti, dispositivi di ogni genere appartenenti o comunque nella disponibilità del Comune ovvero della società in house (a titolo esemplificativo: transenne, segnaletica stradale mobile, attrezzi da lavoro, ecc.) è soggetto ad autorizzazione subordinata al versamento, presso i competenti uffici (es. polizia municipale, u.t.c., a.s.t.e.a.) di una cauzione, pari ad Euro 20,00 per ciascun dispositivo/attrezzo, strumento. 2. La cauzione deve essere versata prima della presa in carico del materiale da parte dell’interessato. 3. La cauzione viene restituita solo in seguito alla riconsegna del predetto materiale, nello stesso stato in cui si trovava al momento della presa in carico, secondo le modalità ed i termini prescritti dagli uffici competenti. Art. 42 Abrogazioni 1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata e cessa pertanto di avere efficacia qualsiasi precedente disposizione, contenuta in altri regolamenti o ordinanze comunali, nelle materie identiche o affini a quelle disciplinate dal presente atto. Art. 43 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.