Norme Tecniche di Attuazione

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Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Villasanta
Provincia di Milano
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CENTRI STORICI
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001 n. 1
DOCUMENTO DIRETTORE DEI CENTRI STORICI
Tavola n.
Norme Tecniche di Attuazione
testo coordinato
arch. Franco Resnati
progettisti
14.2
arch. Fabio Massimo Saldini
Studio associato
ARCHE'
progetti di architettura
e urbanistica
gruppo di progettazione
Paolo Lubrano
arch. Paolo Dell'Orto
procedura amministrativa
ADOZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. ___________________________ DEL ______________________
APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. ______________________ DEL ______________________
PUBBLICAZIONE: BURL n. _____________________________________________________ DEL ______________________
Il Sindaco
Il Segretario
L'Assessore all'Urbanistica
Il Responsabile del Procedimento
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INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI ............................................................................ 4
ART. 1.
OBIETTIVI E VALORE FUNZIONALE DELLE N.T.A.............................................................. 4
ART. 2.
APPLICAZIONE DEL P.R.G. ............................................................................................... 4
ART. 3.
STRUTTURA E CONTENUTO DEL P.R.G. .......................................................................... 4
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................ 6
ART. 4.
FORME DELLA DISCIPLINA DEL P.R.G.............................................................................. 6
ART. 5.
INDICI E PARAMETRI URBANISTICI .................................................................................... 7
ART. 6.
DEFINIZIONI .................................................................................................................... 13
ART. 7.
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA .......................................................................... 16
ART. 8.
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA .................................................................... 16
ART. 9.
AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O
GENERALE ....................................................................................................................................... 16
TITOLO III – ATTUAZIONE DEL P.R.G. ............................................................................ 19
ART. 10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. .......................................................................... 19
TITOLO IV - DESTINAZIONI D'USO .................................................................................. 21
ART. 11. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO ............................................................. 21
ART. 12. DESTINAZIONI COMPLEMENTARI, ACCESSORIE O COMPATIBILI CON LE DESTINAZIONI
D'USO PRINCIPALI ........................................................................................................................... 24
ART. 13. MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO ............................................................................ 24
TITOLO V - NORME DI ZONA E AMBITO ......................................................................... 25
ART. 14. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE E TIPOLOGICHE .................. 25
TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE.............................................. 63
ART. 15. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI ....................................................................... 63
ART. 16. TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE ............................................................................................... 63
ART. 17. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITI COMMERCIALI....................................... 64
ART. 18. DOTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO ............. 64
ART. 19. NORME PROCEDURALI DI NATURA URBANISTICA .......................................................... 65
ART. 20. QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA ........................ 66
ART. 21. NORMA DI RINVIO ........................................................................................................... 66
TITOLO VII - NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO ..................... 67
ART. 22. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON IL PIANO TERRITORIALE DELLA VALLE DEL
LAMBRO
....................................................................................................................................... 67
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ART. 22 BIS
NORME TRANSITORIE DI SALVAGUARDIA PER LA COSTITUZIONE DEL PARCO
LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DENOMINATO “PARCO AGRICOLO DELLA
CAVALLERA”
.............................................................................................................................. 67
ART. 23. DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI ED INDIRIZZI DI GENERALE TUTELA AMBIENTALE68
ART. 24. BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ............................................................................... 72
ART. 25. BENI CULTURALI ............................................................................................................. 73
ART. 26. VINCOLI IDROGEOLOGICI ............................................................................................... 73
ART. 27. AREA E FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE .................................................................... 73
ART. 28. AREA E FASCIA DI RISPETTO STRADALE ....................................................................... 74
ART. 29. AREA E FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO .................................................................. 75
ART. 30. DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ......................................................................... 75
ART. 31. ZONA DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA ........................................................................ 77
ART. 32. ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL
FIUME PO (PAI) ............................................................................................................................... 77
ART. 33. FATTIBILITÀ GEOLOGICA ................................................................................................ 78
ART. 34. MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI......... 78
TITOLO VIII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ....................................................................... 79
ART. 35. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ................................................................................. 79
ART. 36. PARCHEGGI PRIVATI DI USO PRIVATO ........................................................................... 80
ART. 37. CHIOSCHI ........................................................................................................................ 81
ART. 38. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE ............................................................. 82
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE ................................................................. 83
ART. 39. PIANI ESECUTIVI VIGENTI ............................................................................................... 83
ART. 40. ATTI ABILITATIVI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA IN CORSO DI VALIDITÀ.......... 83
ART. 41. EDIFICI IN CONTRASTO CON LE NORME DI P.R.G.......................................................... 83
ART. 42. ACCERTAMENTO DELLE SUPERFICI ............................................................................... 83
ART. 43. RECUPERO DEI RUSTICI AGRICOLI................................................................................. 84
ART. 44. ABROGAZIONE DI NORME ............................................................................................... 85
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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1. Obiettivi e valore funzionale delle N.T.A.
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (di seguito chiamate N.T.A.) sono parte
costitutiva del Piano Regolatore Generale (di seguito chiamato P.R.G.) e integrano le
indicazioni e prescrizioni contenute negli allegati grafici, assumendone il medesimo
valore normativo.
La Relazione illustrativa al P.R.G. fornisce le motivazioni, ove dovute, in ordine alle
scelte, alle destinazioni, all’azzonamento, alle localizzazioni, ai parametri tecnici e
urbanistico-edilizi di cui agli allegati grafici ed alle presenti N.T.A.
Art. 2. Applicazione del P.R.G.
Il P.R.G. disciplina tutto il territorio comunale ai sensi della vigente legislazione
urbanistica statale e regionale. Il P.R.G. disciplina l'uso del suolo e le iniziative
edilizie che concorrono alle trasformazioni fisiche del territorio comunale, edificato e
non edificato, anche con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche, paesistiche
ed ambientali del territorio stesso. Tali trasformazioni del territorio sono
assoggettate, oltre alle disposizioni legislative vigenti ed alla disciplina del presente
P.R.G., al Regolamento Edilizio e agli altri regolamenti e strumenti pianificatori
consortili e comunali per quanto non in contrasto con le presenti norme.
I poteri di deroga al P.R.G. e al Regolamento Edilizio possono essere esercitati
limitatamente ai casi di edifici, impianti e strutture pubbliche o di interesse pubblico.
L’atto abilitativo in deroga, è emesso dal responsabile del procedimento previa
apposita deliberazione del Consiglio Comunale e con l'osservanza delle disposizioni
di cui all’art. 41- quater della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e di cui alla Legge 21
dicembre 1955 n° 1357 e successive modificazioni e integrazioni, e delle modalità
stabilite dalla Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 3. Struttura e contenuto del P.R.G.
Il P.R.G. è costituito da:
1.
Relazione illustrativa contenente la prospettazione generale ed analitica
dello stato di fatto (ambiente fisico, storia, demografia ed economia,
attrezzature sociali e tecnologiche, edilizia, traffico, comunicazioni e più
complessivi elementi di interpretazioni del territorio); indicazione dei principali
problemi ed esigenze consequenziali all'analisi dello stato di fatto,
determinazione di fabbisogni ed esigenze e proposizione di soluzione dei
problemi; inquadramento territoriale; documentazione relativa al computo
della capacità insediativa teorica e degli standard. Illustrazione generale del
progetto e dei criteri adottati; motivazione sulla reiterazione dei vincoli
preordinati alla espropriazione per pubblica utilità; relazione di previsione di
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massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le
sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del P.R.G.;
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati analitici:
2.
Inquadramento territoriale
2.1 Collocazione del Comune;
2.2 Sistema dei parchi;
3.
Mobilità di interesse intercomunale
4.
Inquadramento territoriale degli strumenti urbanistici vigenti
5.
Vincoli di legge e zone di rispetto
6.
Opere di urbanizzazione primaria
6.1 Rete della viabilità primaria, parcheggi e cimitero
6.2 Rete fognaria
6.3 Rete telefonica
6.4 Rete del metano e oleodotto
6.5 Rete dell'illuminazione
6.6 Rete acquedotto
7.
Opere di urbanizzazione secondaria
8.
Destinazioni d'uso in atto
9.
Tipologia delle aree verdi
10.
Studio geologico
11.
Principali dati socio-territoriali
scala 1:25.000
scala 1:25.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di indirizzo:
12.
Tavola di indirizzo progettuale generale (T.I.P.) riferita all'intero territorio
comunale
scala 1:5.000
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di approfondimento della disciplina
dei centri storici:
13. Documento Direttore per il centro storico (D.D.c.s.)
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi:
14.
Zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 scala 1:5.000
15.
Azzonamento
scala 1:2.000
16.
Computo della capacità insediativa teorica
scala 1:5.000
17.
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale
scala 1:5.000
18.
Viabilità primaria, viabilità comunale principale
e tracciati ferroviari
scala 1:5.000
19.
Delimitazione dei centri edificati
scala 1:5.000
20.
Delimitazione delle zone di recupero ai sensi dell’ art. 27
della legge 5 agosto 1978 n° 457
scala 1:5.000
21.
Norme Tecniche di Attuazione
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4. Forme della disciplina del P.R.G.
Il presente P.R.G. esprime prescrizioni e indirizzi; la struttura generale del piano ha
una rilevante caratteristica qualitativa che è complementare ed integrata a quella
quantitativa.
4.1
4.2
Le disposizioni prescrittive assumono il valore di norma obbligatoria e si
esplicitano in:
4.1.1
norme di zona per il tessuto consolidato che esprimono destinazioni
d'uso principali e destinazioni non ammissibili, parametri di
edificabilità, modalità di attuazione e prescrizioni particolari;
4.1.2
norme per la pianificazione attuativa relative ad ogni ambito di
trasformazione che esprimono destinazioni d'uso principali e
destinazioni non ammissibili, parametri di edificabilità e modalità di
attuazione, quantità minima di standard e prescrizioni particolari.
4.1.3
norme per gli ambiti dei centri storici che esprimono destinazioni
d'uso principali e destinazioni non ammissibili, parametri di
edificabilità e modalità di attuazione, quantità di standard minima e
ulteriori articolazioni di tali prescrizioni in termini di tabelle normative
e di elaborati progettuali specifici.
Le disposizioni orientative o indirizzi assumono il valore di criteri guida per il
controllo qualitativo del territorio attraverso la progettazione urbanistica ed
edilizia.
Le disposizioni orientative contenute negli strumenti di indirizzo devono
trovare traduzione, nella fase operativa di progettazione esecutiva delle
trasformazioni, in una dichiarazione di conformità (o di motivato
discostamento) resa dal progettista, che costituisce documento obbligatorio
da allegare al piano attuativo o all’atto abilitativo all’esercizio dell’attività
edilizia.
Tali indirizzi si articolano in:
4.2.1
Tavola di indirizzo progettuale generale (T.I.P.) riferita all'intero
territorio comunale che contiene indicazioni generali di indirizzo
qualitativo e costituisce il documento di riferimento di massima per
gli ulteriori indirizzi progettuali da sviluppare successivamente
all'adozione del P.R.G.
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4.2.2
Schede di indirizzo progettuale (S.I.P.) riferite ad ogni ambito di
pianificazione attuativa.
Le schede di indirizzo progettuale hanno carattere di norme di
indirizzo di natura dispositiva e riprendono o integrano le altre più
generali indicazioni progettuali già espresse dalla T.I.P.
Le S.I.P. realizzano i valori qualitativi della progettazione e dello
sviluppo urbanistico e assumono pertanto il valore di atti prodromici
obbligatori alla definizione ed alla adozione della pianificazione
attuativa.
Le S.I.P. costituiscono lo strumento di riferimento valutativo del
Consiglio Comunale per l’approvazione dei P.A. ai sensi della Legge
Regionale 23 giugno 1997 n° 23.
Sono predisposte dall'Amministrazione Comunale e sono approvate
dal Consiglio Comunale prima dell’adozione dei P.A.
4.2.3
Indirizzi qualitativi per il centro storico.
Le norme progettuali e gli indirizzi qualitativi degli ambiti dei centri
storici trovano espressione nel Documento Direttore del centro
storico.
Il Documento Direttore per il centro storico specifica, nel rispetto dei
parametri di edificabilità stabiliti dal P.R.G.:
a. lo stato di fatto;
b. gli ambiti di intervento differenziato;
c. i criteri qualitativi e linee essenziali dei piani attuativi di rimando;
d. gli indirizzi e le direttive qualitative da sviluppare in sede di
progettazione esecutiva.
Art. 5. Indici e parametri urbanistici
Al fine di individuare e controllare i requisiti edilizi ed urbanistici delle trasformazioni
d'uso del suolo e degli interventi edilizi, sono assunti dalle presenti N.T.A. i seguenti
parametri e indici, di seguito elencati con le relative definizioni.
5.1
Area di attuazione (Aa)
Superficie complessiva dell'area oggetto di intervento di trasformazione urbanistica
tramite Piano Attuativo, comprensiva delle superfici fondiarie destinate
all'edificazione, delle aree destinate alle opere di urbanizzazione e delle fasce di
rispetto (FrAa cimiteriali, stradali e ferroviarie).
5.2
Superficie territoriale (St)
Superficie dell'area oggetto di intervento di trasformazione urbanistica con capacità
edificatoria, comprensiva delle superfici fondiarie destinate all'edificazione e delle
aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
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5.3
Superficie fondiaria (Sf)
E' la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Ovvero è la parte
residua della St detratte le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie.
5.4
Superficie lorda di pavimento (Slp)
E' la somma delle superfici dei singoli piani comprese entro il profilo esterno delle
delimitazioni perimetrali esterne. Devono essere computate le superfici di tutti i piani
interrati, seminterrati e fuori terra secondo le seguenti modalità:
5.4.1 portici e logge
Non sono computati nella Slp con eccezione di quelli aventi profondità
(misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio cui
sono addossati, al limite dell'ipostilo) maggiore di m. 3. Nel caso di profondità
maggiori è computata solo la parte eccedente le misure massime sopra
descritte.
Non concorrono alla determinazione della Slp i portici assoggettati a servitù
di uso pubblico.
5.4.2 sporti aggettanti aperti
Non sono computati nella Slp con eccezione di quelli aventi profondità
(misurata sulla perpendicolare che unisce ogni punto delle delimitazioni
perimetrali esterne che costituiscono il perno dell'aggetto, al limite dello
sporto stesso) maggiore di m 1,60. Nel caso di profondità maggiori è
computata solo la parte eccedente la misura massima sopra descritta.
5.4.3 cavedi
Non sono computati in ogni caso.
5.4.4 volumi tecnici
Non sono computati nella Slp fino alla concorrenza percentuale massima del
15% dell'intera Slp edificata, purché siano interrati o posti al di sopra della
soletta dell'ultimo piano abitabile o agibile. Nel caso di percentuali maggiori è
computata solo la parte eccedente la misura massima sopra descritta. Nel
caso di interventi di adeguamento tecnologico in edifici esistenti non sono
computate le canne fumarie, situate all'esterno delle delimitazioni perimetrali
esterne, purché non costituiscano spazi altrimenti utilizzabili.
5.4.5 scale
Sono computate nella Slp sia le scale chiuse che quelle aperte, compresi i
pianerottoli di arrivo e vano ascensore, misurati una sola volta in proiezione
verticale sul terreno. Sono escluse dal computo della Slp le scale imposte da
esigenze di sicurezza purché tutte le unità immobiliari abitabili o agibili
abbiano accesso principale da altro vano scala. Sono altresì escluse dal
computo, tutte le scale di collegamento tra il piano di campagna ed il primo
piano abitabile o agibile degli edifici, purché prive di delimitazioni perimetrali
esterne.
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5.4.6 soppalchi
I soppalchi realizzati all'interno di unità immobiliari, qualunque sia la loro
destinazione d'uso, sono computati nella Slp qualora abbiano altezza minima
libera (misurata tra la quota di pavimento della piattaforma e la quota
all'intradosso della soletta di copertura) maggiore o uguale di m 2,40 e/o
larghezza maggiore o uguale di m 1,50.
5.4.7 tettoie
Le tettoie di pertinenza degli edifici non sono computate nella Slp fino alla
concorrenza percentuale massima del 10% della Slp complessiva. Nel caso
di percentuali maggiori è computata solo la parte eccedente la misura
massima sopra descritte. Nel caso di costruzioni esistenti in contrasto con il
presente P.R.G., le tettoie di pertinenza degli edifici non sono computate
nella Slp fino alla concorrenza percentuale massima del 10% della Slp
massima ammissibile.
5.4.8 serbatoi industriali e silos
La superficie dei serbatoi industriali e dei silos per lo stoccaggio dei prodotti
è computata nella Slp in misura pari alla loro proiezione verticale parallela
sul piano orizzontale del terreno.
5.4.9 spazi destinati al ricovero autovetture
Gli spazi destinati al ricovero autovetture, conformi alle condizioni e alle
prescrizioni disposte dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre
1999 n. 22, non sono computati nella Slp. Sono altresì esclusi dal computo,
gli spazi destinati al ricovero autovetture conformi alle prescrizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 36 delle presenti NTA.
5.4.10 gli spazi accessori interrati e seminterrati di pertinenza delle
soprastanti unità immobiliari a destinazione residenziale non sono
computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni:
a. non siano destinati a spazi residenziali primari;
b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare
soprastante;
c. la quota misurata dal piano di campagna all’estradosso della
soletta di copertura sia inferiore a m 1,40;
d. la differenza di quota tra la soletta di copertura misurata
all'intradosso e la quota di pavimento finito sia inferiore a m 2,50.
5.4.11 gli spazi accessori interrati e seminterrati di pertinenza delle
soprastanti unità immobiliari a destinazione terziaria non sono
computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni:
a. concorrano fino alla percentuale massima del 50% della Slp della
unità immobiliare corrispondente e comunque sino a mq 50. Nei
casi oltre la concorrenza suddetta è computata solamente la
quantità eccedente le misure massime sopra descritte;
b. siano compresi entro le proiezioni verticali dell’unità immobiliare
sovrastante;
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c. la quota misurata dal piano di campagna all’estradosso della
soletta di copertura sia inferiore a m 1,40;
d. la differenza di quota tra la soletta di copertura misurata
all'intradosso e la quota di pavimento finito sia inferiore a m 2,50.
5.4.12 gli spazi interrati e seminterrati di pertinenza delle soprastanti unità
immobiliari a destinazione primaria e secondaria non sono computati
nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni:
a. siano spazi necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti
liquidi, solidi, gassosi al servizio dell'unità produttiva;
b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare
soprastante;
c. la quota misurata dal piano di campagna all’estradosso della
soletta di copertura sia inferiore a m 1,40;
d. la differenza di quota tra la soletta di copertura misurata
all'intradosso e la quota di pavimento finito sia inferiore a m 2,50.
5.4.13 gli spazi accessori siti nel sottotetto di pertinenza delle sottostanti
unità immobiliari a destinazione residenziale non sono computati
nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni:
a. non siano destinati a spazi residenziali primari;
b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare
sottostante;
c. l'altezza media ponderale sia inferiore a m 2,50, calcolata sul
singolo sottotetto pertinenziale senza tenere in considerazione
eventuali tramezzature delimitanti vani interni;
d. la linea di gronda abbia un'imposta massima inferiore o uguale a
m 0,80 misurata dalla quota di pavimento finito;
e. la linea di colmo abbia un'altezza massima inferiore o uguale a m
3,20 misurata dalla quota di pavimento finito.
5.4.14 gli spazi accessori siti nel sottotetto di pertinenza delle sottostanti
unità immobiliari a destinazione terziaria non sono computati nella
Slp quando soddisfano le seguenti condizioni:
a. concorrano fino alla percentuale massima del 50% della Slp della
unità immobiliare corrispondente e comunque sino a mq 50. Nei
casi oltre la concorrenza suddetta è computata l'intera superficie
sita nel sottotetto;
b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare
sottostante;
c. l'altezza media ponderale sia inferiore a m 2,40, calcolata sul
singolo sottotetto pertinenziale senza tenere in considerazione
eventuali tramezzature delimitanti vani interni;
d. la linea di gronda abbia un'imposta massima inferiore o uguale a
m 0,80 misurata dalla quota di pavimento finito;
e. la linea di colmo abbia un'altezza massima inferiore o uguale a m
3,00 misurata dalla quota di pavimento finito.
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5.4.15 gli spazi siti nel sottotetto di pertinenza delle sottostanti unità
immobiliari a destinazione primaria e secondaria non sono computati
nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni:
a. siano spazi necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti
liquidi, solidi, gassosi al servizio dell'unità produttiva;
b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare
sottostante;
c. l'altezza media ponderale sia inferiore a m 2,40, calcolata sul
singolo sottotetto pertinenziale senza tenere in considerazione
eventuali tramezzature delimitanti vani interni;
d. la linea di gronda abbia un'imposta massima inferiore o uguale a
m 0,80 misurata dalla quota di pavimento finito;
e. la linea di colmo abbia un'altezza massima inferiore o uguale a m
3,00 misurata dalla quota di pavimento finito.
5.5
Superficie coperta (Sc)
E' la superficie risultante dalla proiezione verticale parallela sul piano orizzontale
delle porzioni edificate seminterrate e fuori terra comprese entro il profilo esterno
delle delimitazioni perimetrali esterne, computata con le seguenti modalità:
5.5.1 sporti aggettanti aperti
Non sono computati gli sporti aggettanti aperti aventi profondità (misurata
sulla perpendicolare che unisce ogni punto delle delimitazioni perimetrali
esterne che costituiscono il perno dell'aggetto, al limite dello sporto stesso)
minore di m 1,60. Nel caso di profondità maggiori è computata tutta la
superficie sporgente.
5.5.2 scale
Sono computate nella Sc sia le scale chiuse sia quelle aperte, compresi i
pianerottoli di arrivo e vano ascensore. Sono escluse dal computo della Sc le
scale imposte da esigenze di sicurezza purché tutte le unità immobiliari
abitabili o agibili abbiano accesso principale da altro vano scala. Sono altresì
escluse dal computo tutte le scale coperte, di collegamento tra il piano di
campagna ed il primo piano abitabile o agibile degli edifici, purché prive di
delimitazioni perimetrali esterne.
5.5.3 serbatoi industriali e silos
La superficie dei serbatoi industriali e dei silos per lo stoccaggio dei prodotti
e l'eventuale vasca di raccolta, è computata nella Sc in misura pari alla loro
proiezione verticale parallela sul piano orizzontale del terreno.
5.5.4 spazi coperti destinati al ricovero di autovetture
Gli spazi destinati al ricovero autovetture, conformi alle condizioni e alle
prescrizioni disposte dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre
1999 n. 22, non sono computati nella Sc. Sono altresì esclusi dal computo,
gli spazi destinati al ricovero autovetture conformi alle prescrizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 36 delle presenti NTA.
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5.5.5 portici e logge
Non sono computati nella Sc con eccezione di quelli aventi profondità
(misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio cui
sono addossati al limite dell'ipostilo) maggiore di m. 3. Nel caso di profondità
maggiori è computata l'intera superficie.
Non concorrono alla determinazione della Sc i portici assoggettati a servitù di
uso pubblico.
5.5.6 tettoie
Le tettoie di pertinenza e al servizio degli edifici non sono computate nella Sc
fino alla concorrenza percentuale massima del 10% della Sc complessiva.
Nei casi oltre la misura massima suddetta è computata l'intera superficie. Nel
caso di costruzioni esistenti in contrasto con il presente P.R.G., le tettoie di
pertinenza degli edifici non sono computate nella Sc fino alla concorrenza
percentuale massima del 10% della Sc massima ammissibile.
5.6
Superficie permeabile (Sp)
E' la superficie del lotto in grado di assorbire e di lasciarsi attraversare direttamente
dall'acqua, non occupata dalla proiezione sul piano orizzontale della sagoma degli
edifici e di tutte le altre opere edilizie realizzate fuori terra, seminterrate o interrate.
5.7
Altezza massima (Hmax)
Lunghezza del segmento di perpendicolare condotto dal piano di campagna al piano
passante per il punto più alto dell'estradosso del solaio di copertura (sia esso
orizzontale o inclinato) delimitante lo spazio computato nella Slp.
Per gli edifici a destinazione produttiva, l’altezza massima è data dalla lunghezza del
segmento di perpendicolare condotto dal piano di campagna al piano inferiore delle
travi portanti la copertura, a condizione che superiormente a detto piano non siano
realizzati spazi computabili nella Slp.
Non sono soggetti al rispetto dell’Hmax, compatibilmente con il rispetto delle
esigenze ambientali, i manufatti tecnici quali tralicci di elettrodotti, serbatoi idrici, torri
piezometriche e per telecomunicazioni, gli impianti quali camini, torri di
raffreddamento e ciminiere, pennoni e campanili.
5.8
Indice di edificabilità territoriale (Iet)
E' la superficie lorda di pavimento edificabile per ogni mq di superficie territoriale. Si
esprime in mq/mq;
5.9
Indice di edificabilità fondiaria (Ief)
E' la superficie lorda di pavimento edificabile per ogni mq di superficie fondiaria. Si
esprime in mq/mq;
5.10
Rapporto di copertura territoriale (Rct)
E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie territoriale. Si esprime in
percentuale.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
5.11
Rapporto di copertura fondiaria (Rcf)
E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Si esprime in
percentuale;
5.12
Rapporto di permeabilità territoriale (Rpt)
E’ il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. Si esprime in
percentuale;
5.13
Rapporto di permeabilità fondiaria (Rpf)
E' il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. Si esprime in
percentuale;
Art. 6. Definizioni
Le definizioni espresse dal presente articolo hanno carattere esplicativo e definitorio
degli indici e parametri urbanistici di cui al precedente articolo 5; in caso di termini
precisati in altri Regolamenti comunali, il P.R.G. si riferisce a tali definizioni.
6.1
Delimitazioni perimetrali esterne
Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne
trasparenti e dai serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.
6.2
Edificio
Complesso di unità immobiliari strutturalmente organizzate.
6.3
Linea di colmo
E’ la retta orizzontale generata dall’intersezione dei piani inclinati opposti costituiti
dalle falde.
6.4
Linea di gronda
E’ la retta orizzontale posta al livello inferiore dei piani inclinati costituiti dalle falde. E’
determinata dall’intersezione dei piani inclinati con l’estradosso del piano orizzontale
di copertura.
6.5
Loggia
E' uno spazio aperto integrato al piano di un edificio, posto ad un livello superiore al
piano terra; delimitato per almeno un lato dall'edificio stesso e per i restanti da
pilastri, può essere sormontato da edificio pieno, terrazzo o copertura.
13
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
6.6
Piano interrato
E' il piano avente quota di pavimento finito e quota della soletta di copertura misurata
all'estradosso, inferiori alla quota del piano di campagna.
6.7
Piano seminterrato
E' il piano avente quota di pavimento finito inferiore alla quota del piano di campagna
e la quota dell'estradosso della soletta di copertura superiore alla quota del piano di
campagna.
6.8
Piano sottotetto
E' il volume compreso tra l'ultimo solaio orizzontale delimitante l'ultimo piano
abitabile o agibile ed il solaio inclinato di falda che sorregge il manto di copertura.
6.9
Portico
E' uno spazio aperto posto al piano terra di un edificio con almeno un lato aperto e/o
eventualmente sostenuto da pilastri; può essere sormontato da edificio pieno, da
terrazzo o copertura.
6.10
Quota del piano di campagna
E' la quota coincidente con la quota della strada pubblica più prossima, misurata al
lordo del marciapiede. In caso di assenza di marciapiede si considera la quota strada
aumentata di cm 15.
In caso di contiguità di più strade con quote diverse si considera la media aritmetica
delle quote; in caso di differenza tra la quota della strada e la quota naturale del
terreno superiore a m 0,5 si considera la quota naturale del terreno.
6.11
Soppalco
E’ un ripiano intermedio all'interno di spazi primari.
6.12
Spazi residenziali accessori
Sono locali situati ai piani interrati, seminterrati e sottotetto degli edifici, integrativi ai
locali di abitazione, caratterizzati da una permanenza di tipo saltuario e destinati a
sala da gioco, sala di lettura, lavanderia, cantine e cantinole, locali di sgombero,
stenditoi.
6.13
Spazi residenziali primari e di servizio
Sono locali di abitazione caratterizzati da una permanenza di tipo continuativo e
destinati a camera da letto, sala, soggiorno, pranzo, cucina, spazi di cottura, stanze
da bagno, servizi igienici, spogliatoi, guardaroba, corridoi di distribuzione, ripostigli.
6.14
Sporti aggettanti aperti
Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali
balconi, pensiline, gronde e cornicioni.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
6.15
Superficie di pertinenza
E' la superficie fondiaria che determina la capacità edificatoria ed è la base di calcolo
degli indici e delle prescrizioni delle presenti N.T.A..
6.16
Superficie non residenziale (Snr)
Superfici destinate a servizi ed accessori di pertinenza del singolo alloggio o
dell'intero organismo abitativo, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci e vani di porte e finestre, così come definite dal Decreto Ministeriale 10
maggio 1977, n° 801.
Le superfici non residenziali riguardano:
cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, lavatoi
comuni, immondezzai ed altri locali a stretto servizio della residenza quali depositi
per attrezzi, biciclette, carrozzine ecc...., logge, balconi e terrazze, vano delle scale
comuni comprensive dei pianerottoli di sbarco e vano ascensore misurato una sola
volta in proiezione verticale, vani scale interni all'alloggio quando delimitati da pareti
a tutta altezza, autorimesse singole o collettive coperte (comprensive degli spazi di
manovre coperti) definite dalle delimitazioni perimetrali esterne con esclusione dei
parcheggi scoperti e delle rampe di manovra scoperte, androni d'ingresso, porticati
liberi salvo il caso in cui siano asserviti all'uso pubblico, spazi di distribuzione dei
locali computati nella Snr.
6.17
Superficie utile abitabile (Sua)
E' la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di
porte e finestre, e comprensiva di eventuali scale interne non delimitate da pareti a
tutta altezza, così come definite dal Decreto ministeriale 10 maggio 1977, n° 801.
6.18
Tettoia
E' un corpo sostenuto da pilastri che definiscono uno spazio mediante semplice
copertura, aperto su tutti i suoi lati; sostenuto da mensole o altro può essere
addossato a uno o al massimo due lati di un edificio.
6.19
Unità immobiliare
E' il complesso di vani organizzati al fine di una utilizzazione funzionale unitaria,
comprensivo delle pertinenze.
6.20
Volumi tecnici
Sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle
parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, elettrico, di parafulmine e di
ventilazione) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità, trovare luogo
entro il corpo dell'edificio. A titolo esemplificativo sono considerati volumi tecnici
quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli
ascensori, i vasi di espansione dell'impianto termico, le canne fumarie di
ventilazione.
15
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
6.21
Volume virtuale
E’ il prodotto della Slp per l'altezza virtuale di interpiano considerata pari a m 3,10.
Art. 7. Opere di urbanizzazione primaria
Sono quell'insieme di servizi, aree e strutture che costituiscono i requisiti necessari
per rendere edificabile un'area in ordine all'accessibilità e al collegamento con le reti
tecnologiche dei servizi primari e cioè strade, spazi di sosta e di parcheggio, rete e
impianti di fognatura, rete e impianti idrici, rete e impianti di distribuzione di energia
elettrica, del gas, e delle telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato, cimiteri. Sono considerate tali le opere pubbliche, di interesse pubblico o
asservite ad uso pubblico.
Art. 8. Opere di urbanizzazione secondaria
Sono quell'insieme di aree, strutture ed opere che costituiscono i requisiti
complementari all'edificazione in ordine alla dotazione di servizi di un'area e cioè asili
nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi, impianti sportivi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere.
Art. 9. Aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale
Il P.R.G. definisce una dotazione quantitativa di aree destinate ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, commisurata all'entità degli
insediamenti residenziali, ad attività secondaria e ad attività terziaria a livello
comunale.
La quantità minima ed inderogabile è quella stabilita dall'art. 22 della Legge
Regionale 15 aprile 1975 n° 51, così come modificata dalla Legge Regionale 15
gennaio 2001 n. 1, dalla Legge Regionale 23 luglio 1999 n°14 e dal relativo
Regolamento di attuazione.
In particolare, le dotazioni minime prescritte dal P.R.G. che devono essere
assicurate per i Piani Attuativi, sono commisurate in rapporto alla capacità
insediativa in base ai seguenti parametri:
- insediamenti residenziali = 93% della Slp destinata a tale funzione;
- insediamenti industriali ed artigianali = 20% della Slp destinata a tale funzione;
- insediamenti direzionali, alberghieri e terziari = 100% della Slp destinata a tale
funzione.
Per i piani attuativi individuati nell’elaborato di P.R.G. n. 15, le dotazioni minime sono
espresse nelle rispettive tabelle normative di cui alle presenti N.T.A.
Per quanto attiene all’esercizio delle attività commerciali, devono trovare
applicazione le prescrizioni di cui al titolo VI delle presenti N.T.A..
16
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Il reperimento degli standard avviene a mezzo di iniziativa pubblica diretta o
attraverso cessioni nell’ambito di piani attuativi ovvero tramite la realizzazione di
servizi e attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati
da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, che assicurino lo
svolgimento delle attività collettive cui sono destinati.
La realizzazione da parte dei privati di servizi e attrezzature di interesse generale, è
comunque subordinata a verifica valutativa da parte dell’Amministrazione Comunale
nei modi e nei termini disposti dal Piano dei Servizi.
Nel caso di piani attuativi, è facoltà dell’Amministrazione Comunale accettare, in
luogo della cessione delle aree, l’asservimento o la regolamentazione d’uso di cui
sopra; l’atto di asservimento e il regolamento d’uso devono comunque prevedere
l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi, delle attrezzature e
delle aree di pertinenza, a cura e spese del soggetto obbligato e l'approntamento di
idonee garanzie, anche finanziarie, ove ritenute necessarie ad avviso
dell'Amministrazione Comunale, al fine della concreta attivazione dell’uso pubblico.
I servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni minime in
misura corrispondente alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde di
pavimento -realizzate anche in sottosuolo o con tipologia multipiano- e delle relative
aree pertinenziali.
Nei piani attuativi, nel caso di realizzazione diretta da parte dei privati di servizi e di
attrezzature di interesse generale, è ammesso il computo delle superfici che
concorrono al soddisfacimento delle dotazioni minime prescritte dal P.R.G., mediante
un fattore di conversione basato sul costo di realizzazione della struttura, nei modi e
nei termini disposti dal Piano dei Servizi. In tale fattispecie, le attrezzature e le
infrastrutture di interesse generale, non concorrono al computo dell’edificabilità
prescritta dal P.R.G.. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale accettare, in luogo
della cessione delle aree, il concorso dei singoli piani attuativi alla realizzazione di
attrezzature e infrastrutture pubbliche considerate strategiche per il raggiungimento
di obiettivi di qualità urbana anche in luogo diverso dal piano attuativo; in tale caso il
soddisfacimento della dotazione minima prescritta dal P.R.G. è determinata
mediante un fattore di conversione basato sul costo di realizzazione della struttura,
nei modi e nei termini disposti dal Piano dei Servizi.
Nei piani attuativi, del tutto eccezionalmente e comunque per comprovata necessità,
quando non espressamente vietato dalle presenti N.T.A., al fine del perseguimento
dell'attuazione del P.R.G., è consentita la monetizzazione parziale, nella misura
massima del 50% delle quantità stabilite dalle presenti N.T.A., delle aree destinate
ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e generale non cedute al Comune.
Al fine di permettere la migliore attuazione dei Piani di Recupero, qualora si
dimostrasse impossibile (esclusivamente per ragioni di ricomposizione morfologica e
tipologica del tessuto urbano) il reperimento delle dotazioni di standard all'interno dei
piani attuativi, è possibile la monetizzazione od il recupero delle stesse dotazioni in
aree esterne all'intervento urbanistico, identificate dall'Amministrazione Comunale.
Tali comprovate impossibilità devono essere esplicitamente motivate
dall'Amministrazione in qualunque stadio o fase del procedimento.
Le dotazioni di standard prescritte dalle presenti N.T.A. per i piani attuativi, si
intendono riferite alla destinazione d’uso principale individuata dalle singole zone
tipologiche; in sede di pianificazione attuativa deve essere congruamente verificata,
per ogni specifica destinazione prospettata, la dotazione di aree destinate ad
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, prevista dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
17
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Il reperimento delle dotazioni di standard conseguenti a mutamenti di destinazione
d’uso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 15 gennaio 2001
n° 1, avviene mediante Atto Abilitativo Convenzionato di cui al successivo art. 10.2
delle presenti N.T.A..
Il reperimento della dotazione aggiuntiva di standard dovuta per la nuova
destinazione è obbligatorio, quando ricorrono le seguenti fattispecie:
- l’intervento di mutamento di destinazione d’uso interessi una superficie lorda di
pavimento superiore a mq 250, nel caso di mutamenti da residenza a settore di
attività terziaria;
- l’intervento di mutamento di destinazione d’uso interessi una superficie lorda di
pavimento superiore a mq 250, nel caso di mutamenti da settore di attività
secondaria a settore di attività terziaria;
- l’intervento di mutamento di destinazione d’uso interessi una superficie lorda di
pavimento superiore a mq 500, nel caso di mutamenti da settore di attività
secondaria a residenza.
- l’intervento di mutamento di destinazione d’uso sia finalizzato alla
concretizzazione di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato.
In tali casi, e specificatamente qualora la nuova destinazione d’uso comporti una
dotazione di standard maggiore di quella della destinazione in atto, la convenzione
deve prevedere la cessione di aree determinate come differenza tra la quantità che
deve essere assicurata -secondo le misure prescritte dall’art. 22 della Legge
Regionale 15 aprile 1975 n° 51 così come modificato dall’art. 7 della Legge
Regionale 15 gennaio 2001 n° 1- per la nuova destinazione e la quantità determinata
-secondo le misure prescritte dall’art. 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51
così come modificato dall’art. 7 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1- per la
destinazione precedente.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, qualora l’Amministrazione Comunale accerti
la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard nell’area o
edificio interessati dal mutamento di destinazione d’uso, può accettare la cessione di
altra area idonea nel territorio comunale o chiedere la monetizzazione di dette aree.
La quantificazione della monetizzazione delle aree prevista dal presente articolo,
deve essere determinata in base a criteri generali periodicamente aggiornati
dall’Amministrazione Comunale e comunque commisurata al valore economico
dell’area da acquisire e all’utilità economica determinata dalla mancata cessione in
loco delle aree.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
TITOLO III – ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art. 10.
Modalità di attuazione del P.R.G.
L'attuazione del P.R.G., in accordo con le previsioni del programma pluriennale di
attuazione precisato dall'ordinamento nazionale e regionale, ha esecuzione
attraverso:
10.1
Piani Attuativi (P.A.)
Il P.R.G. si attua obbligatoriamente mediante piani attuativi nei casi espressamente
previsti e individuati negli elaborati di piano n° 13 e 15. E' altresì obbligatoria
l'attuazione mediante piano attuativo nei casi di interventi di nuova costruzione o di
demolizione e successiva ricostruzione qualora la superficie di pertinenza
(determinata con riferimento al lotto così come risultante dalla consistenza verificata
alla data di adozione del presente P.R.G.) sia superiore a quella specificatamente
disposta dalle norme di zona e ambito, di cui al titolo V delle presenti N.T.A.
10.1.1 Piano Particolareggiato (P.P.) ai sensi dell'art.13 della Legge 17
agosto 1942, n° 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
10.1.2 Piano di Recupero (P.d.R.) ai sensi dell'art.28 della Legge 5 agosto
1978, n° 457 e successive modificazioni e integrazioni;
10.1.3 Piano di Zona per l'edilizia economico popolare (P.d.Z.) ai sensi
dell'art.9 della Legge 18 aprile 1962, n° 167 e successive
modificazioni e integrazioni;
10.1.4 Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art.27 della
Legge 22 ottobre 1971 , n° 865 e successive modificazioni e
integrazioni;
10.1.5 Piano di Lottizzazione d'ufficio (P.d.L.U.) ai sensi dell'art.8 della
Legge 6 agosto 1967, n° 765 e successive modificazioni e
integrazioni;
10.1.6 Piano di Lottizzazione privato (P.d.L.P.) ai sensi dell'art.8 della
Legge 6 agosto 1967, n° 765 e successive modificazioni e
integrazioni;
10.1.7 Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi dell’art. 16 della
Legge 17 febbraio 1992 n° 179 e della Legge Regionale 12 aprile
1999 n° 9;
10.1.8 Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) ai sensi dell’art. 11 del
Decreto-legge 5 ottobre 1993 n° 398, convertito con modificazioni
nella Legge 4 dicembre 1993 n° 493, e della Legge Regionale 12
aprile 1999 n° 9;
19
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
10.2
Interventi edilizi diretti
10.2.1 Atto abilitativo diretto (C.E.D.)
Atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia, istituiti dalle disposizioni di
legge vigenti in materia;
10.2.2 Atto abilitatitivo convenzionato (C.E.C.)
E’ lo strumento previsto dal P.R.G. per l’attuazione dei disposti di cui all’art. 9
della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n° 60, al fine di assicurare la
partecipazione all’urbanizzazione del territorio per gli interventi edilizi
individuati nell’elaborato di P.R.G. n° 15. Comporta la stipula di convenzione
pubblica, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per le cessioni
gratuite delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’art. 7 delle presenti N.T.A.
In particolare per la categoria degli spazi di sosta e di parcheggio tali
cessioni dovranno avvenire secondo i seguenti parametri:
a. per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale nella misura di
mq 3 ogni mq 32,25 della Slp oggetto dell’intervento;
b. per la realizzazione di edifici a destinazione commerciale nella misura di
mq 0,5 ogni mq di Slp oggetto dell’intervento;
c. per la realizzazione di edifici a destinazione industriale nella misura di mq
1 ogni mq 10 della Slp oggetto dell’intervento.
L’atto abilitativo convenzionato costituisce, inoltre, nei casi di mutamenti di
destinazione d’uso, lo strumento di attuazione dei principi stabiliti dall’art. 1
della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1, per la cessione, da parte degli
interessati, degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la nuova
destinazione in rapporto alla dotazione di standard già attribuiti dalla
precedente destinazione. In tali casi comporta la stipula di convenzione
pubblica, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per le cessioni
gratuite delle aree da destinare a standard aggiuntivi.
Ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n. 51 così come
modificato dall’art. 5 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n. 1, l’atto
abilitativo convenzionato costituisce, nei casi espressamente individuati nel
Documento Direttore del Centro Storico, lo strumento di attuazione degli
interventi di recupero complesso e di ristrutturazione urbanistica.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
TITOLO IV - DESTINAZIONI D'USO
Art. 11.
Classificazione delle destinazioni d'uso
Il P.R.G. definisce le destinazioni d'uso consentite nelle diverse zone tipologiche di
cui all'art. 14, individuandole con le seguenti classi e categorie.
La classificazione delle attività economiche è riferita alla terminologia adottata
dall'Istituto Nazionale di Statistica per il censimento dell'industria, del commercio, dei
servizi e dell'artigianato.
In caso di attività non classificate si procede per associazione analogica.
A base della classificazione è assunta l’unità locale, intesa come luogo variamente
denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, esercizio, bar, studio professionale,
magazzino, agenzia) in cui si realizza la produzione di beni o in cui si svolge e si
organizza la prestazione di servizi.
Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse
tipologie distributive definite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114; per
quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio alla Legge Regionale 23
luglio 1999, n° 14 e al relativo Regolamento di attuazione.
11.1
Infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse generale
Infrastrutture pubbliche o di interesse generale utilizzate per il trasporto, la
produzione e distribuzione di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefonia,
radio e telecomunicazioni) ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, di interesse
sovracomunale;
Attrezzature d'istruzione superiore all'obbligo, attrezzature o impianti per la pratica
dello spettacolo sportivo, attrezzature o impianti per i mercati generali pubblici e
relativi depositi, attrezzature o impianti destinati ai pubblici servizi per la protezione
civile.
11.2
Opere di urbanizzazione
Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico utilizzate per trasporto, produzione e
distribuzione di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, radio e
telecomunicazioni) ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, di interesse
comunale;
Attrezzature d'istruzione inferiore all'obbligo (scuole materne, scuole elementari,
scuole medie), attrezzature di interesse comunale (religiose, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, cimiteriali e amministrative); spazi pubblici a parco, per il
gioco, per lo sport; infrastrutture pubbliche per la mobilità di interesse comunale.
21
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
11.3
Residenza
11.4
Settore di attività primaria
11.4.1 Agricoltura e zootecnia
Coltivazioni agricole, orticoltura e floricoltura; allevamento di animali, servizi
connessi all'agricoltura e alla zootecnia (esclusi i servizi veterinari),
agriturismo;
11.4.2 Caccia e cattura di animali per ripopolamento di selvaggina
(compresi i servizi connessi)
11.4.3 Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi.
11.4.4 Pesca, piscicoltura e servizi connessi
11.5
Settore di attività secondaria
11.5.1 Industria estrattiva
Estrazione di minerali energetici, estrazione di minerali metalliferi, estrazioni
di pietra, ghiaia, sabbia e argilla. Estrazione di minerali per industrie
chimiche e la fabbricazione di concimi.
11.5.2 Attività manifatturiere
Industrie alimentari e delle bevande; industrie del tabacco; industrie tessili e
dell’abbigliamento; industrie conciarie e fabbricazione di prodotti in cuoio,
pelle e similari; industria del legno e di prodotti in legno; fabbricazione della
carta e dei prodotti di carta; editoria, stampa e riproduzione di supporti
registrati; fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione dei
prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; fabbricazione di articoli di
gomma e materie plastiche; fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi (fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro,
fabbricazione di prodotti ceramici, fabbricazione di mattoni, tegole ed altri
prodotti per l'edilizia, produzione di cemento, calce e gesso, taglio,
modellatura e finitura delle pietre, fabbricazione di prodotti in calcestruzzo,
cemento o gesso); produzione di metalli e loro leghe; fabbricazione e
lavorazione dei prodotti in metallo e leghe; fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e
la manutenzione; fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e di
sistemi informatici; fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici;
fabbricazione di apparecchi radio televisivi e di apparecchiature per le
comunicazioni; fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di
precisione, di strumenti ottici e di orologi; fabbricazione di mezzi di trasporto;
fabbricazione di mobili; gioielleria e oreficeria; fabbricazione di strumenti
musicali; fabbricazione di articoli sportivi; fabbricazione di giochi e giocattoli;
altre industrie manifatturiere; recupero e preparazione per il riciclaggio di
cascami e rottami metallici e non metallici.
11.5.3 attività artigianali produttive e di servizio
Attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi –escluse le
attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime, di
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano
solamente strumentali o accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana
stessa- svolta nei limiti dimensionali prescritti dalla legge 8 agosto 1985 n.
443 e successive modificazioni e integrazioni ed esercitata in luogo fisso
presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o presso un’unità
locale.
11.5.4 Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di
acqua.
11.5.5 Industria delle costruzioni.
11.6
Settore di attività terziaria
11.6.1 Commercio
Commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli;
commercio di parti e accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e
riparazione di cicli e motocicli (compresi accessori e pezzi di ricambio);
intermediari del commercio; commercio all'ingrosso di materie prime agricole
e di animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e
tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti tessili; commercio all'ingrosso di
capi di abbigliamento e calzature; commercio all'ingrosso di elettrodomestici,
apparecchi radio e televisori; commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e
di vetro, di carta da parati e prodotti per la pulizia; commercio all'ingrosso di
profumi e cosmetici; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici;
commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico; commercio
all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, commercio all'ingrosso di
combustibili; commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi;
commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione; commercio
all'ingrosso di articoli in ferro, di apparecchi accessori per impianti idraulici di
riscaldamento; commercio all'ingrosso di prodotti chimici; commercio
all'ingrosso di rottami e cascami; commercio all'ingrosso di macchinari e
attrezzature; commercio al dettaglio in esercizi commerciali -esercizi di
vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri
commerciali-; riparazione di beni di consumo personali e per la casa.
11.6.2 Industria alberghiera
Alberghi; campeggi ed ostelli; residence ed altri esercizi alberghieri
complementari; ristoranti; bar; mense e forniture di pasti preparati.
11.6.3 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle
agenzie di viaggio e degli operatori turistici, attività delle altre agenzie di
trasporto; poste e telecomunicazioni.
11.6.4 Attività direzionale
Uffici amministrativi e tecnici dell'industria; intermediazione monetaria e
finanziaria; assicurazioni e fondi pensione; attività ausiliarie delle
intermediazioni finanziarie; attività immobiliari, noleggio di macchinari e
attrezzature e di beni per uso personale e domestico; informatica e attività
23
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
connesse; ricerca e sviluppo; attività professionali (attività legali, contabilità,
tenuta di libri contabili, consulenza in materia fiscale, studi di mercato e
sondaggi di opinione consulenza commerciale e di gestione, holding, attività
in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche, collaudi e analisi
tecniche, pubblicità, servizi di ricerca selezione e fornitura di personale,
servizi di investigazione e vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, altre
attività di tipo professionale ed imprenditoriale); servizi di istruzione esclusi
quelli di interesse generale e comunale; attività dei servizi sanitari (servizi
ospedalieri, servizi degli studi medici, servizi degli studi odontoiatrici) servizi
veterinari; assistenza sociale; attività di organizzazione associative; attività
ricreative culturali e sportive; attività di servizi personali (lavanderia, saloni di
parrucchieri e istituti di bellezza, servizi di pompe funebri e attività connesse,
servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico).
Art. 12.
Destinazioni complementari, accessorie o compatibili con le
destinazioni d'uso principali
Si definisce principale la destinazione d'uso qualificante; si definiscono
complementari od accessorie o compatibili le destinazioni d'uso che integrano o
rendono possibile la destinazione d'uso principale, ovvero consentono la
realizzazione di una maggiore articolazione funzionale e un idoneo grado di
polifunzionalità.
Art. 13.
Mutamenti di destinazione d'uso
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1, i
mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere edilizie
sottoposte, ai sensi delle leggi vigenti, a atto abilitativo preventivo all’esercizio
dell’attività edilizia, sono assoggettati al medesimo titolo abilitativo.
Nei casi espressamente disciplinati dall’art. 1 della Legge Regionale 15 gennaio
2001 n° 1, il mutamento di destinazione d’uso comporta il reperimento di standard
aggiuntivi, secondo le modalità previste dall’art. 9 delle presenti N.T.A.
I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di
opere edilizie, conformi alle previsioni del presente P.R.G. e alle altre disposizioni
regolamentari vigenti, sono assoggettati esclusivamente a preventiva comunicazione
scritta da parte dell’interessato all’Amministrazione Comunale, ad esclusione dei
mutamenti riguardanti unità immobiliari o parti di esse la cui Slp non sia superiore a
mq 150, per i quali la comunicazione non è richiesta.
Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei casi di
mutamenti di destinazione d’uso, non comportanti la realizzazione di opere edilizie,
finalizzati a insediare esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato, così
come definiti dall’art. 16 delle presenti N.T.A.; in tali casi, devono trovare
applicazione le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme.
24
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
TITOLO V - NORME DI ZONA E AMBITO
Art. 14.
Classificazione del territorio in zone omogenee e tipologiche
Il territorio comunale è suddiviso dal P.R.G. nelle zone territoriali omogenee ai sensi
del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444.
Il territorio comunale è inoltre suddiviso dal P.R.G. in zone tipologiche classificate in
ordine alla morfologia urbana, ai tipi edilizi, alle destinazioni d'uso ed ai parametri di
edificabilità.
Zona omogenea A comprende le zone tipologiche A, F1 e F2
Zone omogenea B comprende le zone tipologiche B1, B2.a - B2.b, B3.a - B3.b,
D1, D3, D4, D5, F1, F2
Zone omogenea C comprende le zone tipologiche C, F1
Zone omogenea D comprende le zone tipologiche D2, D6, F1
Zone omogenea E comprende le zone tipologiche E1, E2
25
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.1 Zone A - centri storici e nuclei di interesse storico, artistico e ambientale
Il P.R.G. definisce come zone A le parti di territorio interessate dagli “insediamenti
storici” ovvero gli insediamenti “di origine” (per epoca di fondazione o rifondazione)
ed “impianto storico” (per struttura e tipologia insediativa) convenzionalmente intesi
come i contesti, prevalentemente edificati, costituiti da strutture e agglomerati edilizi
o da edifici e manufatti isolati - definiti come Centri e Nuclei - individuati ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 17 della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51.
Sono considerati centri storici, gli ambiti contraddistinti da un carattere identitario
dell’organizzazione spaziale urbana, espresso sia dal valore tipologico
dell'architettura degli edifici sia dal valore morfologico degli insediamenti. Tali ambiti,
luoghi della memoria locale, costituiscono complessi culturali ed ambientali da
valorizzare e promuovere e in grado di assumere un ruolo di polarizzazione nel
sistema territoriale; comprendono strutture insediative tipicamente urbane che hanno
evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico e specificatamente
architettonico, urbanistico e documentario. Rappresentano un'identità culturale
riconoscibile nella relazione tra gli edifici, i nodi dello spazio pubblico e privato e i
tracciati di strutturazione dell’impianto urbano.
Ai sensi dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni
e integrazioni, tale zona tipologica è finalizzata alla valorizzazione e riqualificazione
fisica e sociale dei tessuti urbani in essa compresi.
Il P.R.G. identifica e riconosce i seguenti Centri storici:
1.
La Santa
2.
S. Alessandro
3.
S. Fiorano
4.
S. Giorgio
Destinazione d'uso principale
Residenza
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
industria delle costruzioni;
manutenzione e riparazione di autoveicoli;
manutenzione e riparazione di motocicli
commercio all'ingrosso;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di
vendita, centri commerciali-;
campeggi;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
uffici amministrativi e tecnici dell'industria;
ricerca e sviluppo;
attività del gioco d’azzardo;
servizi di pompe funebri e attività connesse.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq
250.
Disciplina normativa, modalità di attuazione del P.R.G. e parametri di edificabilità
Il P.R.G., nell’elaborato "Documento Direttore per il centro storico” (D.D.c.s.)
individua le prescrizioni e gli indirizzi qualitativi di ordine morfologico, tipologico e
materico per gli interventi da attuarsi in tale zona tipologica.
Nell’elaborato denominato “unità spaziali di riferimento”, in ragione delle specifiche
qualità morfologiche, delle relazioni con il contesto insediativo circostante e delle
identità tipologiche, sono individuate le unità urbane e le unità edilizie che
costituiscono il riferimento per le valutazioni di compatibilità e coerenza degli
interventi di trasformazione edilizia e urbanistica.
Nell’elaborato denominato “scenario metaprogettuale”, sono identificate le linee
guida del progetto nel suo complesso e in termini di azioni strategiche da perseguire
per la qualificazione e la riconoscibilità degli ambiti urbani di matrice storica. Tali
indirizzi di intervento devono orientare le differenti azioni progettuali e rappresentano
gli esiti attesi in termini di valorizzazione dei diversi assetti ambientali, urbanistici e
funzionali.
Nell’elaborato denominato “disposizioni prescrittive”, sono esplicitate le azioni
progettuali per la regolamentazione degli interventi di riqualificazione e
trasformazione urbanistica ed edilizia e sono individuate le specifiche tutele per gli
elementi di rilevanza paesistica.
Per gli ambiti qualificati come aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.6 delle presenti
N.T.A. Parimenti, fermo restando le prescrizioni dettate dalle norme speciali vigenti in
materia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.6 delle presenti NTA per gli
impianti tecnologici di interesse pubblico o generale.
Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, ai fini
dell’osservanza dei limiti di densità edilizia stabiliti dall'articolo 7, comma 1, punto 1
del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per operazioni di risanamento
conservativo ed altre trasformazioni conservative si intendono gli interventi di
recupero disciplinati dalle lettere a), b), c), d), f) dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.
Alle diverse azioni di riqualificazione progettuale, corrispondono le modalità di
attuazione del P.R.G., gli interventi edilizi ammessi e i parametri di edificabilità,
secondo la seguente declinazione:
CONSERVAZIONE EDILIZIA INTEGRALE
Riguarda azioni progettuali da promuovere nelle unità edilizie considerate nel loro
insieme come organismi testimoniali storicamente rilevanti, finalizzate alla
conservazione e al recupero delle stesse, valorizzandone i caratteri architettonici e
rendendone possibile un uso coerente.
27
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento
conservativo.
Ief
esistente
Rcf
esistente
Rpf
esistente
Hmax esistente
CONSERVAZIONE EDILIZIA COERENTE
Riguarda azioni progettuali finalizzate alla valorizzazione degli assetti urbani e degli
aspetti architettonici di matrice originaria, da promuovere nelle unità edilizie
riconosciute di rilevanza tipologica, strutturale e morfologica. Gli interventi devono
comunque perseguire la conservazione delle caratteristiche intrinseche dei
manufatti, in relazione all’impianto morfologico dell’unità urbana di riferimento.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia.
Ief
esistente
Rcf
esistente
Rpf
esistente
Hmax esistente
E' ammessa la demolizione esclusivamente per documentate ragioni statiche.
In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è
assoggettata a preventiva pianificazione attuativa. Il Piano Attuativo, esteso all’intera
unità edilizia di riferimento, è finalizzato alla ricomposizione dell’impianto originario,
con Slp pari all'esistente al momento della demolizione, individuata sulla base del
catasto storico o altro documento probatorio analogo, con esclusione delle
superfetazioni aggiunte ai corpi originari. L’individuazione dell’edificabilità esistente,
da eseguire mediante idoneo rilievo topografico strumentale a cura e spese dei
soggetti attuatori, costituisce elaborato obbligatorio del Piano Attuativo.
Iet
esistente
Rct
esistente
Rpt
esistente
Hmax esistente
Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A.
CONSERVAZIONE EDILIZIA COMPATIBILE
Riguarda azioni progettuali finalizzate alla valorizzazione degli assetti urbani e degli
aspetti architettonici di testimonianza storica, da promuovere nelle unità edilizie che,
pur in carenza di elementi architettonici di pregio, presentano valore urbano in
quanto costituiscono testimonianza dei caratteri tipologici e morfologici dell’edilizia
diffusa nel centro storico. Gli interventi devono comunque perseguire la
riqualificazione delle caratteristiche dei manufatti in relazione all’impianto morfologico
della unità urbana di riferimento.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia.
28
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Ief
Rcf
Rpf
Hmax
esistente
esistente
esistente
esistente
In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è
subordinata ad atto abilitativo convenzionato per gli aspetti planovolumetrici,
finalizzato alla ricomposizione formale e funzionale dell’unità edilizia, in coerenza con
le tipologie edilizie e l’impianto morfologico dell’unità urbana di riferimento.
L’individuazione dell’edificabilità esistente, da eseguire mediante idoneo rilievo
topografico strumentale a cura e spese dei soggetti attuatori, costituisce elaborato
obbligatorio dell’atto abilitativo convenzionato.
Iet
esistente
Rct
esistente
Rpt
esistente
Hmax esistente
Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A.
RECUPERO EDILIZIO FUNZIONALE
Riguarda azioni progettuali finalizzate al recupero e al riutilizzo funzionale del
patrimonio edilizio, da promuovere per edifici agricoli, accessori, fienili, in stato di
degrado e di sottoutilizzazione.
Le modalità esecutive degli interventi di recupero, sono disposte dall’articolo 43 delle
presenti NTA.
RICONFIGURAZIONE TIPOLOGICO EDILIZIA
Riguarda azioni progettuali da promuovere nelle unità edilizie caratterizzate da
edifici di recente costruzione o di sostituzione urbana, spesso incoerenti sotto il
profilo dell’impianto insediativo, della tipologia architettonica e della relazione
dimensionale con le caratteristiche morfologiche dell’unità urbana di riferimento.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia.
Ief
esistente
Rcf
esistente
Rpf
esistente
Hmax esistente
In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è
assoggettata a preventiva pianificazione attuativa. Il Piano Attuativo, esteso all’intera
unità edilizia di riferimento, è finalizzato alla ricomposizione di un impianto insediativo
compatibile con il carattere morfologico e testimoniale desumibile dallo studio dei
valori storico-culturali e della documentazione storica allegata al presente
Documento Direttore dei Centri storici.
Iet
esistente
Rct
esistente
Rpt
esistente
Hmax esistente
29
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A.
L’individuazione dell’edificabilità esistente, da eseguire mediante idoneo rilievo
topografico strumentale a cura e spese dei soggetti attuatori, costituisce elaborato
obbligatorio del Piano Attuativo.
RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICO URBANA
Riguarda azioni progettuali da promuovere in ambiti caratterizzati da necessità di
recupero architettonico e urbano, in ordine al profilo tipologico e morfologico del
patrimonio edilizio, da perseguire mediante interventi coordinati e unitari di
integrazione funzionale e spaziale. L’azione di riqualificazione deve essere
finalizzata alla riorganizzazione architettonica e urbana anche sotto il profilo della
dotazione di infrastrutture di interesse pubblico e deve essere intesa come occasione
privilegiata di riqualificazione del tessuto in modo coerente e compatibile con il
sistema insediativo di matrice documentaria.
Gli ambiti assoggettati a preventiva pianificazione attuativa e identificati con le sigle
PRA1, PRA2 PRA3, PRA4 sono caratterizzati da strumenti urbanistici attuativi
vigenti; fino alla loro completa esecuzione, i parametri di edificabilità sono quelli
prescritti dagli stessi Piani Attuativi e in tali aree si applicano le specifiche
prescrizioni progettuali urbanistiche disposte da tali strumenti, oltre alle altre
eventuali norme e disposizioni stabilite nelle rispettive convenzioni di attuazione.
Ad avvenuta completa concretizzazione delle previsioni dei Piani Attuativi, il P.R.G.
si attua attraverso interventi edilizi diretti.
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Ief
esistente
Rpc
esistente
Rpf
esistente
Hmax esistente
Per l’’ambito individuato con la sigla rmu1, il P.R.G. si attua attraverso interventi
edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
Previo atto abilitativo convenzionato per gli aspetti planovolumetrici e per il
reperimento della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale prevista dall’articolo 9 delle presenti NTA, sono ammessi
interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla riqualificazione urbana
coerente per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche e per caratteristiche
tipologiche, con l'identità testimoniale e paesistica dei luoghi.
Iet
esistente
Rct
esistente
Rpt
esistente
Hmax esistente
Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A.
Gli ambiti individuati con le sigle PRA5 (RMU2), PRA6 (RMU3), PRA7 (RMU4) sono
assoggettati a preventiva pianificazione attuativa. I Piani attuativi sono finalizzati a
promuovere interventi di ristrutturazione urbanistica coerente per impatto visivo, per
dimensioni planivolumetriche e per caratteristiche tipologiche, con l'identità
30
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
testimoniale e paesistica dell’unità urbana di riferimento, secondo i parametri di cui
alla seguente tabella normativa n. 1.
TABELLA NORMATIVA N°1
PA
PRA1
PRA2
PRA3
PRA4
St
440
7.686
2.059
294
Iet
0,645
0,484
0,484
Slp
284
3.720
997
Rct
40%
40%
40%
Rpt
20%
20%
20%
Hmax
9,00
9,00
9,00
esistente
esistente
esistente
esistente
esistente
Standard
264
3.460
927
503
PRA5
(RMU2)
PRA6
(RMU3)
PRA7
(RMU4)
4511
0.484
2183
40%
20%
9.00
2030
1501
esistente
esistente
esistente
esistente
esistente
1023
3392
0.484
1642
40%
20%
9.00
1527
Nelle more dell’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, oltre agli interventi
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento
conservativo, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se
riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle
destinazioni preesistenti, purchè non comportino aumento della Slp e della S.n.r.,
alterazione delle caratteristiche urbanistiche, morfologiche e architettoniche e purché
il titolare del titolo abilitativo si impegni, con atto trascritto a favore del Comune e a
cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune
ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
Prescrizioni particolari
Le convenzioni di attuazione degli ambiti denominati PRA2, PRA3, PRA5, PRA6,
PRA7, devono prevedere la realizzazione di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia
abitativa convenzionata ai sensi della Legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive
modificazioni e integrazioni, da vendersi o locare ai soggetti aventi i requisiti previsti
dalla Legge 5 agosto 1978 n° 457; gli alloggi da prevedere a tale scopo dovranno
concorrere per almeno 1/10 della Slp massima di ogni P.A. A tale fine le convenzioni
devono prevedere i contenuti di cui all’articolo 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari, fermo
restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a
residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A.
Gli ambiti assoggettati a P.A. nei quali l’edificabilità è espressa con riferimento ai
parametri esistenti, sono assoggettati ad accertamento definitivo da eseguire
mediante idoneo rilievo topografico strumentale a cura e spese dei soggetti attuatori;
l’individuazione dell’edificabilità esistente, computata con esclusione delle
superfetazioni aggiunte ai corpi originari, costituisce elaborato obbligatorio del P.A..
31
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.1.1 Norme particolari di tutela paesistica
Fermo restando le previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco regionale Valle del Lambro, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale 28 luglio 2000 n. 7/601 e successiva rettifica disposta con deliberazione
della Giunta Regionale 9 novembre 2001 n. 7/6757, al fine di promuovere la tutela di
particolari elementi connotativi del paesaggio, devono essere osservate le seguenti
specifiche disposizioni.
TUTELA ARCHITETTONICA
Per gli edifici puntualmente individuati con apposito perimetro, ferme restando le
modalità di attuazione, gli interventi edilizi ammessi e i parametri di cui alle rispettive
azioni di riqualificazione
progettuale, in ragione del rilevante valore storico
documentario, non sono ammessi interventi di demolizione anche se preordinati a
successiva ricostruzione.
VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI URBANI E PERIURBANI
Comprende aree libere in continuità con il tessuto urbano, caratterizzate da utilizzo
agronomico residuale. Il P.R.G. ne promuove la valorizzazione paesistica ambientale
quali elementi qualificanti per gli ambiti urbani, mediante la salvaguardia della
vegetazione presente e l’attivazione di nuovi impianti a base di alberi, arbusti e prato
rappresentativi dell’immagine urbana e della sua qualità, con l’osservanza della
specifica disciplina del verde di cui al vigente Regolamento Edilizio.
SALVAGUARDIA DELLE ROGGE STORICHE
Le rogge rilevabili nelle mappe dei catasti storici, costituiscono emergenze particolari
della memoria locale. Ferme restando le disposizioni dettate dalle norme in materia
di rispetto dei corsi d’acqua, il P.R.G. ne promuove la valorizzazione in relazione alla
caratterizzazione e fruibilità del paesaggio; a tale fine sono vietati gli interventi che
ne modificano il tracciato, che riducono la vegetazione di ripa e che ne
compromettono la percezione visiva.
14.1.2 Indirizzi per la promozione della qualità architettonica e per la
valorizzazione del patrimonio edilizio di matrice storica
La qualità degli insediamenti urbani e degli elementi dell’architettura, è in grado di
contribuire alla valorizzazione del paesaggio e concorre ad innalzare il livello della
qualità della vita della collettività; in quanto tale, riveste un interesse pubblico, da
promuovere tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale mediante la tutela e il
miglioramento del patrimonio architettonico.
In ogni intervento di trasformazione i criteri progettuali devono essere orientati alla
salvaguardia, al miglioramento e all’assegnazione di "qualità" agli edifici e allo spazio
urbano, in un rapporto di equilibrio e di compatibilità con le caratteristiche degli
organismi edilizi e del contesto su cui si opera. La centralità del progetto deve essere
esplicitata, oltre che nelle scelte delle soluzioni architettoniche ed urbanistiche riferite
alla cultura locale, anche nel corretto uso dei materiali da costruzione e della loro
qualità intrinseca, al fine della coerenza architettonica fra l'impianto urbano
complessivo, la struttura dell'edificio e gli spazi di pertinenza.
Fatte salve le direttive di cui alla “Guida per il controllo architettonico dell’assetto
dell’insediamento” allegata al Regolamento Edilizio vigente, gli indirizzi di cui al
32
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
presente articolo e di cui all’elaborato denominato “scenario”, esprimono specifici
criteri generali di guida alla progettazione a cui sono assoggettati, per quanto di
merito, tutti gli interventi edilizi da effettuarsi nelle zone tipologiche A.
Per motivate esigenze di ordine tecnologico, di ricomposizione tipologica degli edifici
e di compatibilità morfologica dell’impianto urbanistico, sono comunque ammesse
soluzioni alternative a quelle esplicitate, purché finalizzate al raggiungimento del
medesimo obiettivo di rispetto e valorizzazione delle peculiarità ambientali, formali,
storico-artistiche e culturali dei centri storici. In tale caso, alle domande tese
all’approvazione dei Piani Attuativi e all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, deve
essere allegata una dichiarazione resa dal progettista, con esplicitazione delle
motivazioni che sostanziano il discostamento dagli indirizzi e con illustrazione delle
puntuali soluzioni alternative proposte.
Sono comunque fatte salve, per i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le prescrizioni
dettate dall’Ente preposto alla tutela dei beni.
FRONTI E PROSPETTI
Tutte le fronti degli edifici e di ogni altro manufatto devono corrispondere alle
esigenze del decoro edilizio dell'insediamento urbano e dei valori paesistici e
ambientali del contesto territoriale.
L’utilizzo dei diversi materiali sulle facciate deve essere analizzato secondo una
corretta identificazione progettuale che verifichi la coerenza degli stessi anche in
relazione agli elementi del contesto.
Gli intonaci, gli infissi, le ringhiere ed ogni altro manufatto relativo alle facciate,
devono essere tinteggiati, salvo che non siano impiegati materiali che per la loro
natura non richiedono tinteggiatura o verniciatura.
Negli edifici condominiali la coloritura delle facciate, delle cornici, degli infissi, delle
ringhiere e di ogni altro manufatto visibile dall'esterno, deve seguire l'ordine
architettonico.
I prospetti laterali dei fabbricati destinati a rimanere scoperti devono essere rifiniti in
armonia con le fronti principali.
Nella scelta degli intonaci e dei rivestimenti di facciata devono essere utilizzati colori
da scegliersi nella gamma delle terre naturali. Non sono ritenuti congrui i colori
accesi, gli intonaci trattati a disegni vistosi e l’utilizzo di rivestimenti plastici e ceramici
di qualsiasi genere.
Nel caso di utilizzo di finiture in cotto faccia a vista o in materiale lapideo, devono
essere utilizzati materiali aventi caratteristiche proprie della tradizione architettonica
locale.
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente non è consentito
rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi
strutturali (archi, travi in legno e simili) che non fossero originariamente in vista; gli
elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo, qualora esistenti, devono
essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originaria, fatti salvi idonei
trattamenti protettivi che si rendessero necessari.
COPERTURE
Nella scelta dei manti di copertura deve essere perseguito l’uso di materiali propri
della tradizione locale quali tegole e coppi laterizi; è comunque considerato congruo
33
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
l’utilizzo di coperture in rame. In ogni caso, i colori delle coperture devono
armonizzarsi con il contesto urbano e paesistico di riferimento.
Nel caso di edifici a cortina lungo le vie, ciascuna falda deve sporgere lungo la linea
di gronda per una misura non superiore a quella degli edifici adiacenti.
Negli edifici che presentano coperture di tipo tradizionale deve essere perseguito la
conservazione dell'originaria conformazione e la reciproca disposizione delle falde,
nonché dei raccordi, delle pendenze e delle quote d'imposta.
Deve essere perseguita la rimozione di tutte le strutture precarie in cementoamianto, vetroresina o altro materiale improprio, reintegrando le falde manomesse e
le relative gronde con idonei materiali.
IMPIANTI E CANALIZZAZIONI
Non è considerata congrua l'installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori,
antenne paraboliche e altri macchinari e apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei
balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte
alla pubblica vista. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le
esigenze funzionali, possono trovare idonea collocazione nelle chiostrine, nei locali
al piano terreno o in elevazione privi di elementi qualificanti, in vani interrati o
seminterrati appositamente ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero nei sottotetti e
nei terrazzini ricavati dalla interruzione delle falde spioventi, senza emergere dal
profilo complessivo delle coperture. Qualora, per comprovata necessità tecnica, sia
inevitabile l’installazione all’esterno dell’edificio, dovranno essere adottate opportune
schermature atte a nasconderne la vista il più possibile.
Nell'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari deve, in particolare, essere osservata la seguente disciplina:
−
le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul
territorio nazionale devono rispettare, di norma, le seguenti dimensioni
massime: diametro cm. 120 per impianto collettivo e cm. 85 per impianto
singolo;
−
le antenne paraboliche devono avere una colorazione capace di armonizzarsi il
più possibile con l’estetica dell’edificio;
−
per immobili con più di quattro unità abitative, deve essere previsto l’uso di
impianti collettivi.
In caso di motivate esigenze particolari,.l’Amministrazione Comunale, previa
valutazione da parte del competente ufficio comunale, può concedere deroghe alle
disposizioni di cui sopra.
Le tubazioni e le condutture di impianto per l'alimentazione delle utenze a rete, se in
facciata, devono interferire in minore modo possibile con l'estetica dell'edificio,
integrandosi nella composizione della facciata. Tali condutture devono essere in
numero ridotto per ogni prospetto, e opportunamente distanziate da spigoli, aperture,
superfici decorate e membrature con andamento parallelo. Deve essere comunque
perseguito il collocamento delle tubazioni e delle condutture sotto traccia.
Valvole, riduttori, misuratori, e altri apparecchi accessori possono, se necessario,
essere collocati lungo i prospetti esterni, entro appositi vani muniti di sportello dello
stesso colore del paramento intonacato.
Le colonne di scarico, le canne fumarie e le condotte in genere di grossa sezione
devono, per quanto possibile, essere inserite in appositi vani e cavedi all'interno delle
murature perimetrali dell'edificio; in caso di comprovata impossibilità tecnica
potranno essere collocate su prospetti secondari privi comunque di elementi
34
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
architettonici o decorativi di particolare pregio. E’ comunque ammesso il loro
rivestimento in rame oppure la loro foderatura in muratura intonacata o altro
materiale liscio, tinteggiato nello stesso colore del paramento.
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI DI INTERESSE COLLETTIVO
Le strutture e le infrastrutture per gli impianti tecnologici di interesse collettivo quali
cabine elettriche di trasformazione, cabine per telecomunicazioni, attrezzature di
servizio degli impianti di comunicazioni radio-televisive, attrezzature di servizio ai
sistemi di distribuzione dei combustibili energetici, devono corrispondere a criteri di
decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e adottare disegno e
finiture coerenti con le caratterizzazioni edilizie prevalenti nel contesto urbano di
riferimento.
Al fine di garantire il corretto inserimento urbano e di determinare un rapporto
equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti, tali manufatti
devono rispettare le seguenti caratteristiche:
− rivestimento delle pareti esterne con intonaco nella colorazione da scegliersi
con riferimento alle tinte presenti negli edifici circostanti e, in caso di assenza
di effetti cromatici prevalenti, nella gamma delle terre naturali. Non è ritenuto
congruo l’utilizzo di rivestimenti plastici e ceramici di qualsiasi genere, i colori
accesi e gli intonaci trattati a disegni vistosi;
− porte in vetroresina colorata o in lamiera zincata verniciata, con colorazione
da scegliersi con riferimento alle tinte presenti negli edifici circostanti.
Nel caso di realizzazione di tali manufatti su spazi pubblici o di uso pubblico, al fine
di minimizzare l’impatto visivo, l’Amministrazione Comunale può prescrivere la
realizzazione di barriere visive e mascheramenti vegetali da attuarsi a cura e spese
dell’Ente proprietario delle strutture e delle infrastrutture.
14.1.3 Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico dei centri e
nuclei storici
Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico,
l’Amministrazione Comunale può ordinare ai proprietari la realizzazione di interventi
di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado.
Parimenti l’Amministrazione Comunale può ordinare ai proprietari, per ragioni di
salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi di:
a) recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti
vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di
conservazione;
b) rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storicoarchitettoniche degli edifici e dei luoghi.
I proprietari degli immobili di cui ai commi precedenti provvedono a presentare,
qualora necessaria in relazione agli interventi edilizi da effettuare, domanda per
l’ottenimento del titolo abilitativo o denuncia d’inizio dell’attività ai sensi delle norme
vigenti in materia, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato
dall'ordinanza. In caso di mancata ottemperanza, l’Amministrazione Comunale ha la
facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari.
Gli oneri necessari per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dai
commi precedenti, sono a carico del proprietario dell'immobile e, in caso di intervento
35
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
sostitutivo, l’Amministrazione Comunale provvede al loro recupero nei modi e nei
termini previsti dalle leggi vigenti in materia.
36
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.2 Zone B di completamento residenziale
Il P.R.G. definisce di completamento residenziale le parti di territorio il cui tessuto è
caratterizzato da edificazione compatta ed articolata.
Carattere distintivo di tale zona è la compresenza negli agglomerati urbani sia di
edifici di valore architettonico e ambientale sia di edifici di recente e nuova
costruzione (esito di espansioni urbane e sostituzioni edilizie) privi di particolare
valore. In tale zona, sono altresì compresi aggregati urbani fisicamente e/o
funzionalmente obsoleti.
Gli insediamenti sono già dotati delle principali opere di urbanizzazione, o
presentano la necessità di un eventuale incremento di categorie specifiche di opere
di urbanizzazione (parchi, parcheggi, ecc....).
La zona è articolata nelle seguenti zone tipologiche.
Zone B1 Edifici di valore storico, architettonico o ambientale
Il P.R.G. definisce in queste zone le singole strutture insediative di origine agricola o
urbana residenziale, ritenute documenti storici/architettonici significativi.
Esse comprendono non solo l'edificio in sé ma anche le unità catastali originali di
pertinenza, qualora ancora riconoscibili, gli spazi immediatamente adiacenti ritenuti
significativi e integranti, i giardini privati e tutto ciò che conferisce unità culturale e
ambientale.
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e
integrazioni, tale zona é finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Destinazione d'uso principale
Residenza
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
attività manufatturiere;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
industria delle costruzioni;
manutenzione e riparazione di autoveicoli;
manutenzione e riparazione di motocicli;
commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di
grandi strutture di vendita, centri commerciali-;
campeggi;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
Uffici amministrativi e tecnici dell'industria; intermediazione monetaria e finanziaria; assicurazioni e
fondi pensione; attività ausiliarie delle intermediazioni finanziarie; attività immobiliari, noleggio di
macchinari e attrezzature e di beni per uso personale e domestico; informatica e attività connesse;
ricerca e sviluppo; servizi veterinari; assistenza sociale; attività di organizzazione associative; attività
ricreative culturali e sportive; attività di servizi personali;
attività del gioco d’azzardo;
servizi di pompe funebri e attività connesse.
Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq
250.
37
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della S.n.r., e
alterazione delle caratteristiche architettoniche e ambientali.
E' ammessa la demolizione esclusivamente per documentate ragioni statiche.
In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è
subordinata a redazione di P.d.R. finalizzato alla ricomposizione del manufatto
originario, con Slp pari all'esistente al momento della demolizione, individuata sulla
base del catasto storico o altro documento probatorio analogo, con esclusione delle
superfetazioni aggiunte ai corpi originari. L’individuazione dell’edificabilità esistente
dovrà costituire elaborato obbligatorio del P.A., da presentare contestualmente alla
dichiarazione di conformità di cui all’art. 4.2 delle presenti N.T.A.
Iet
esistente
Rct
esistente
Rpt
esistente
Hmax esistente
Prescrizioni particolari
Tutti gli interventi dovranno prevedere la conservazione della tipologia e della
morfologia originaria dell'edificio e delle relative pertinenze.
In caso di demolizione la successiva ricostruzione non dovrà alterare la struttura e
l'unitaria configurazione architettonica.
Ogni edificio dovrà avere una dotazione minima di Slp da destinare a residenza
superiore al 70% della Slp complessiva esistente.
Zone B2 Aree edificate di completamento residenziale
Comprende aree urbanizzate di non particolare valore storico, sature o che
presentano ulteriore possibilità di edificazione interstiziale o di margine. Tali aree
sono caratterizzate da edilizia prevalentemente residenziale con tipologia a villa o
palazzina, con presenza di destinazioni di servizio e complementari.
Destinazione d'uso principale
Residenza
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
attività manifatturiere
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
industria delle costruzioni;
manutenzione e riparazione di autoveicoli;
manutenzione e riparazione di motocicli;
commercio all'ingrosso;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di
vendita, centri commerciali-;
campeggi;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
uffici amministrativi e tecnici dell'industria;
38
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
ricerca e sviluppo;
attività del gioco d’azzardo;
servizi di pompe funebri e attività connesse.
Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq
250.
La zona è articolata in 2 zone tipologiche, corrispondenti a specifiche caratteristiche
distintive dell’edificazione quali la densità, la tipologia, le destinazioni d'uso
complementari.
Zone B2a
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia.
Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e
successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati.
In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato
preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico.
Ief
0,645 mq/mq
Rcf
40%
Rpf
30%
Hmax 11 m
In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 2.000 ed in caso
di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di
pertinenza maggiori di mq 2.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei
seguenti parametri:
Iet
0,645 mq/mq
Rct
40%
Rpt
30%
Hmax 11 m
Prescrizioni particolari
Ogni edificio dovrà avere una dotazione minima di Slp da destinare a residenza
superiore al 70% della Slp complessiva edificabile.
Zone B2b
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia.
Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e
successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati.
In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato
preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico.
39
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Ief
0.322 mq/mq
Rcf
40%
Rpf
30%
Hmax 14 m
In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 2.000 ed in caso
di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di
pertinenza maggiori di mq 2.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei
seguenti parametri:
Iet
0,322 mq/mq
Rct
40%
Rpt
30%
Hmax 14 m
Prescrizioni particolari
Ogni edificio dovrà avere una dotazione minima di Slp da destinare a residenza
superiore al 70% della Slp complessiva edificabile.
Zone B3 Aggregati urbani di riqualificazione edilizia e urbanistica
Comprende parti di territorio situate all'interno del tessuto già urbanizzato
caratterizzate da insediamenti residenziali obsoleti e produttivi dismessi o in via di
dismissione.
La riqualificazione territoriale dovrà prevedere la realizzazione di attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale per soddisfare il fabbisogno del
contesto.
La zona è articolata in 2 zone tipologiche, corrispondenti a specifiche caratteristiche
distintive dell’edificazione quali la densità, la tipologia, le destinazioni d'uso
complementari.
Destinazione d'uso principale
Residenza
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
industria delle costruzioni;
manutenzione e riparazione di autoveicoli;
manutenzione e riparazione di motocicli;
commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di
grandi strutture di vendita, centri commerciali-;
campeggi;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
uffici amministrativi e tecnici dell'industria; ricerca e sviluppo;
attività del gioco d’azzardo;
servizi di pompe funebri e attività connesse.
Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq
250.
40
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Zone B3a
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. prescrive in queste zone interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi
attraverso P.d.L.P.
Nelle more di approvazione di detti piani attuativi sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della S.n.r.,
alterazione delle caratteristiche architettoniche e mutamento delle destinazioni d'uso
delle unità immobiliari che non comporti carenza nella dotazione di standard, fatti
salvi i disposti legislativi vigenti in materia.
TABELLA NORMATIVA N°2
PA
PLB1
PLB2
PLB3
PLB4
PLB5
PLB6
PLB7
PLB8
PLB9
PLB10
PLB11
Aa
3.162
1.455
2.742
1.558
1.325
4.034
2.231
3.237
11.586
4.617
3.703
FrAa
0
0
0
0
0
1.179
0
0
2.289
0
0
St
3.162
1.455
2.742
1.558
1.325
4.034
2.231
3.237
11.586
4.617
3.703
Iet
0,484
0,484
0,484
0,484
0,484
0,484
0,484
0,484
0,484
0,484
0,484
Slp
1.530
704
1.327
754
641
1.952
1.080
1.567
5.608
2.235
1.792
Rct
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Rpt
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
PLB12
4.032
0
4.032
0,484
1.951
20%
15%
11,5
1.815
PLB13
2774
2774
0,484
1343
20%
15%
11,5
1249
PLB14
4912
4912
0,484
2377
20%
15%
11,5
2211
TOTALE 51.368
51.368
24.861
Hmax Standard
11,5
1.423
11,5
655
11,5
1.230
11,5
722
11,5
596
11,5
1.815
11,5
1.004
11,5
1.457
11,5
5.215
11,5
2.078
11,5
1.667
23.137
Prescrizioni particolari
Le convenzioni di attuazione dei P.A, devono prevedere la realizzazione di alloggi
aventi le caratteristiche di cui agli artt. 16 e 43 della Legge 5 agosto 1978 n° 457 e
successive modificazioni e integrazioni, da vendersi o locare ai sensi degli artt. 7 e 8
della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge Legge 5 agosto 1978 n° 457; gli alloggi
da prevedere a tale scopo dovranno concorrere per almeno 1/10 della Slp massima
di ogni P.A.
I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari, fermo
restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a
residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A.
La convenzione di attuazione del P.L.B.9, in considerazione della stretta
interdipendenza esistente fra l’ambito del nuovo insediamento e la mobilità dell’area
servita e al fine di garantire un adeguato grado di accessibilità, dovrà prevedere la
realizzazione, a cura ed a spese dei soggetti attuatori, della viabilità di collegamento
tra la via Colleoni e la via Fieramosca.
41
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
La convenzione di attuazione del PLB9, dovrà prevedere la realizzazione di
adeguate fasce lineari di vegetazione arborea e arbustiva al fine di creare opportuna
fascia di mitigazione e separazione con il contiguo insediamento produttivo. Le
specie arboree dovranno essere scelte con particolare attenzione in relazione alle
caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive
delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone.
Zone B3b
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Tali aree necessitano di interventi finalizzati, ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 agosto
1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, alla riqualificazione territoriale
da attuarsi tramite il riuso funzionale e la sostituzione (anche totale) delle strutture
edilizie esistenti.
Il P.R.G. prescrive in queste zone interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica
da attuarsi attraverso P.d.R. In caso di demolizione delle strutture edilizie esistenti, la
successiva ricostruzione dovrà rispettare i parametri urbanistici stabiliti per ciascun
ambito.
Nelle more di approvazione di detti piani attuativi sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della S.n.r.,
alterazione delle caratteristiche architettoniche e mutamento delle destinazioni d'uso
delle unità immobiliari che non comporti carenza negli standard, fatti salvi i disposti
legislativi vigenti in materia.
TABELLA NORMATIVA N°3
PA
Aa
FrAa
St
PRB1
PRB2
PRB3
PRB4
4.084
4.762
1.235
2.022
0
0
0
0
4.084
4.762
1.235
2.022
TOTALE
12.103
Iet
Slp
Rct
Rpt
Hmax
0,484 1.977
20%
15% 11,00
0,645 3.071 esistente 15% esistente
0,484 598
20%
15%
9,00
0,484 979
20%
15%
9,00
12.103
6.625
Standard
1.838
2.856
556
910
6.161
Prescrizioni particolari
Le convenzioni di attuazione dei P.A, devono prevedere la realizzazione di alloggi
aventi le caratteristiche di cui agli artt. 16 e 43 della Legge 5 agosto 1978 n° 457 e
successive modificazioni e integrazioni, da vendersi o locare ai sensi degli artt. 7 e 8
della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge 5 agosto 1978 n° 457; gli alloggi da
prevedere a tale scopo dovranno concorrere per almeno 1/10 della Slp massima di
ogni P.A.
I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari fermo
restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a
residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A.
Per l’edificio incluso nel PRB1 puntualmente identificato con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.R.G. n° 15, in considerazione delle sue peculiarità architettoniche,
42
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
sono ammessi interventi di demolizione e di successiva ricostruzione solo se
giustificati da documentate ragioni statiche.
Per gli edifici inclusi nel PRB2 puntualmente individuati con apposito simbolo grafico
nell'elaborato di P.R.G. n° 15, sono ammessi interventi di demolizione (anche
parziale) e di successiva ricostruzione solo per documentate ragioni statiche
determinanti pericolo, a condizione che:
• sia presentata a cura e spese del concessionario perizia statica a firma di un
tecnico abilitato comprovante la necessità della demolizione;
• sia presentato a cura e spese del concessionario rilievo geometrico e
materico dell’edificio a firma di un tecnico abilitato comprovante le
caratteristiche architettoniche dell’edificio originario;
• sia redatta un’attenta analisi storica dei fabbricati di possibile demolizione;
• l’intervento edilizio di ricostruzione sia finalizzato alla realizzazione di un
manufatto avente le stesse caratteristiche dell’edificio originario per quanto
attiene alla consistenza edificata in termini di Slp, superficie coperta, altezza (i
dati relativi alla consistenza edilizia dovranno essere suffragati da atto
autorizzativi originario ovvero documentazione storica ventennale catastale o
da altro atto probatorio analogo) e tipologia, tecniche costruttive, materiali ed
elementi decorativi.
E’ comunque vietata la demolizione della parte centrale dell’edificio di rilevante
valore storico.
43
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.3 Zone C di espansione residenziale integrata
Il P.R.G. definisce come zona C le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti
residenziali, attualmente inedificate.
Si tratta di aree localizzate in prossimità della recente espansione residenziale di S.
Alessandro (P.L.C1), tra gli insediamenti di La Santa e S. Alessandro in prossimità
della linea ferroviaria (P.L.C2) ed a sud di S. Fiorano (P.L.C3).
Comprende le aree per le quali è prevista espansione prevalentemente residenziale
con insediamenti a carattere integrato con infrastrutture e attrezzature pubbliche di
interesse comunale e attività commerciali in esercizi specializzati.
Destinazione d'uso principale
Residenza
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
industria delle costruzioni;
manutenzione e riparazione di autoveicoli;
manutenzione e riparazione di motocicli;
commercio all'ingrosso;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di
vendita, centri commerciali-;
campeggi;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
uffici amministrativi e tecnici dell'industria;
ricerca e sviluppo;
attività del gioco d’azzardo;
servizi di pompe funebri e attività connesse.
Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq
250.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso P.d.L.P.
TABELLA NORMATIVA N°4
PA
Aa
FrAa
PLC1
PLC2
PLC3
17.928
13.246
14.037
1.568
5.875
7.283
TOTALE 45.211
St
Iet
Slp
Rct
Rpt
16.360 0,322
8.143 0,322
6.754 0,322
5.268
2.622
2.175
25%
25%
25%
15%
15%
15%
31.257
10.065
44
Hmax Standard
12,0
12,0
10,0
4.899
2.439
2.022
9.360
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Prescrizioni particolari
Le convenzioni di attuazione dei P.d.L.P. devono prevedere la cessione a prezzo
definito (non superiore a quello determinato ai sensi della vigente legislazione in
tema di indennità di esproprio) delle aree da destinare alla realizzazione di alloggi a
carattere economico e popolare, in misura non inferiore al 40% della superficie
territoriale.
Le convenzioni di attuazione dei P.d.L.P. devono prevedere l'istituzione di vincolo di
servitù pubblica per le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto che dovranno
essere adibite a verde pubblico secondo le prescrizioni e le indicazioni fornite
dall'Ente competente.
Le convenzione per la cessione e la regolamentazione delle aree destinate alla
realizzazione di edilizia a carattere economico popolare, dovrà prevedere nelle
modalità di assegnazione e alienazione degli alloggi un diritto di prelazione da
esercitare a favore dell'Amministrazione Comunale.
Non è consentita la monetizzazione della dotazione di aree da destinare ad
attrezzature pubbliche o di uso pubblico e generale.
I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari fermo
restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a
residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A.
Data la contiguità con l’area prevista per la localizzazione della nuova stazione
ferroviaria, il PLC1 viene subordinato a Piano Attuativo di interesse Sovracomunale
ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23.
Relativamente al PLC2, la convenzione del piano attuativo, per la parte individuata
con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n° 15, dovrà prevedere che il
rilascio degli atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia sia subordinato alla
presentazione di studi conoscitivi ed alla certificazione della qualità ambientale dei
luoghi che giustifichino la classificazione degli stessi in classe di fattibilità 3.
Gli interventi edificatori sui lotti in classe 3 dovranno essere preceduti da studi
geognostici atti a definire la capacità portante dei terreni e la loro natura litologica.
45
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.4 Zone D produttive, artigianali, direzionali e commerciali
Il P.R.G. definisce come zona tipologica D le parti di territorio interessate da
insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e direzionale
e le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli insediamenti
stessi.
In tale zona sono comprese sia le attività produttive dalla struttura consolidata sia le
attività produttive dismesse o in via di dismissione per le quali è prevista la
riconversione funzionale.
La zona è articolata in zone tipologiche, corrispondenti a specifiche caratteristiche
distintive dell’edificazione quali la densità, la tipologia e le destinazioni d'uso.
Zone D1 Insediamenti industriali e artigianali consolidati
Comprende strutture produttive consolidate o con esigue necessità di ampliamento e
caratterizzate da processi produttivi di tipo manifatturiero.
Si tratta prevalentemente degli insediamenti di recente edificazione localizzati ad est
della ferrovia e in prossimità del nucleo di S. Fiorano, in aree già dotate delle
principali opere di urbanizzazione.
Destinazione d’uso principale
Settore di attività secondaria
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
industria del tabacco, fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; recupero e preparazione per il
riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici;
produzione di energia elettrica, di gas e di vapore;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali in medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita,
centri commerciali;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio, attività delle agenzie di trasporto;
intermediazione monetaria e finanziaria; assicurazioni e fondi pensione; attività ausiliarie delle
intermediazioni finanziarie; attività del gioco d’azzardo.
La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti.
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e
successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati.
In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato
preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico.
Ief
1 mq/mq
Rcf
60%
Rpf
20%
46
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Hmax 11 m; 18 m. per comprovate esigenze connesse all’attività produttiva del
settore metalmeccanico, limitatamente ad una frazione della superficie copribile,
previa valutazione di compatibilità paesistica del progetto, in relazione all’esito di
quest’ultima, nel rispetto di tutti gli altri parametri di edificabilità.
In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 5.000 ed in caso
di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di
pertinenza maggiori di mq 5.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei
seguenti parametri:
Iet
1 mq/mq
Rct
60%
Rpt
20%
Hmax 11 m; 18 m. per comprovate esigenze connesse all’attività produttiva del
settore metalmeccanico, limitatamente ad una frazione della superficie copribile,
previa valutazione di compatibilità paesistica del progetto, in relazione all’esito di
quest’ultima, nel rispetto di tutti gli altri parametri di edificabilità.
Prescrizioni particolari
La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di
atto, debitamente registrato a cura e spese del richiedente, d'impegno al
mantenimento al servizio dell'attività principale.
Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi
dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono
avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1.500 e
comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono.
Gli edifici individuati con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n°15 sono
assoggettati a conservazione tipologica; pertanto sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia.
Negli ambiti identificati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. n° 15 e
attualmente interessati da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, non sono ammessi interventi di nuova
edificazione.
Zone D2 Insediamenti industriali e artigianali di espansione
Comprende strutture produttive di nuova espansione.
I nuovi insediamenti sono localizzati in aree carenti o prive delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Destinazione d’uso principale
Settore di attività secondaria
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
industria del tabacco,
47
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami metallici e non metallici;
produzione di energia elettrica, di gas e di vapore;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali in medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita,
centri commerciali;
La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso P.d.L.P.
TABELLA NORMATIVA N°5
PA
Aa
FrAa
St
Iet
Slp
Rct
Rpt
PLD1
PLD3
PLD4
4.183
13.732
88.235
0
2.534
0
4.183
11.198
88.235
1,000
1,000
1,000
4.183
11.198
88.235
40%
40%
40%
20%
20%
20%
TOTALE 106.150
103.616
Hmax Standard
10
10
10
103.616
1.255
5.580
35.294
42.129
Prescrizioni particolari
La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di
atto, debitamente registrato a cura e spese del richiedente, d'impegno al
mantenimento al servizio dell'attività principale.
Nel P.L.D.3 e P.L.D.4 le destinazioni complementari devono avere Slp inferiore al
40% della Slp della destinazione principale insediabile.
Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi
dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono
avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1.500 e
comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono.
Non è consentita la monetizzazione della dotazione di aree da destinare ad
attrezzature pubbliche o di uso pubblico e generale.
Zone D3 Insediamenti produttivi in tessuti edilizi misti
Comprende strutture produttive caratterizzate da diversificati processi produttivi.
Si tratta degli insediamenti situati prevalentemente all'interno del tessuto residenziale
di Villasanta, in aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione, o con la
necessità di un eventuale incremento delle opere di urbanizzazione stesse, in caso
di riconversione produttiva, in relazione alle nuove destinazioni d'uso insediate.
Destinazione d’uso principale
Settore di attività secondaria
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
industria del tabacco,
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fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali, fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche, produzione di metallo e loro leghe,
fabbricazione di mezzi di trasporto, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici e non metallici;
produzione di energia elettrica, di gas e di vapore;
commercio all’ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali in grandi strutture di vendita,
centri commerciali;
manutenzione e riparazione autoveicoli limitatamente alle carrozzerie;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio, attività delle agenzie di trasporto.
La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti.
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e
successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati. In caso di
demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato
preesistente, purché non pregiudichi la sicurezza del traffico.
Ief
mq/mq 1,2
Rcf
60%
Rpf
15%
Hmax m 10
In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 5.000 ed in caso
di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di
pertinenza maggiori di mq 5.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei
seguenti parametri:
Iet
1,2 mq/mq
Rct
60%
Rpt
15%
Hmax 10 m
Prescrizioni particolari
E' vietato l'insediamento di industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del
R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e integrazioni.
La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di
atto, debitamente registrato a cura e spese del richiedente, d'impegno al
mantenimento al servizio dell'attività principale.
Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi
dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono
avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1500 e
comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono.
Zone D4 Insediamenti commerciali e direzionali
Comprende le strutture di attività preponderantemente terziarie caratterizzate da
insediamenti commerciali e direzionali consolidati, situate prevalentemente ai margini
del territorio comunale in aree già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, o
con necessità di eventuale incremento delle opere di urbanizzazione stesse in
relazione a possibili ampliamenti.
49
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Destinazione d’uso principale
Settore di attività terziaria
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio all'ingrosso di materie prime
agricole e di animali vivi; commercio all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e
cascami, commercio all'ingrosso di combustibili; commercio all'ingrosso di metalli e minerali
metalliferi; commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione; commercio all'ingrosso di
articoli in ferro; commercio all'ingrosso di prodotti chimici; commercio all'ingrosso di macchinari e
attrezzature; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse.
La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi altresì
l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione
nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati.
In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato
preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico.
Ief
0,5 mq/mq
Rcf
50%
Rpf
15%
Hmax m 11
In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 3.000 ed in caso
di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di
pertinenza maggiori di mq 3.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei
seguenti parametri:
Iet
0,5 mq/mq
Rct
50%
Rpt
15%
Hmax 11 m
Prescrizioni particolari
Ai sensi per gli effetti di cui al Titolo II del regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3
e successive modificazioni e integrazioni, nell’elaborato di PRG n. 15 sono
puntualmente individuati con apposito simbolo grafico, le grandi strutture di vendita
esistenti all’interno del territorio comunale e gli ambiti in cui, nel rispetto dei parametri
di edificabilità e delle modalità di attuazione prescritti, sia ammesso l’ampliamento
delle stesse.
E' vietato l'insediamento di industre insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del
R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e integrazioni.
50
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto
debitamente registrato, a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento
al servizio dell'attività principale.
Zone D5 Insediamenti ricreativi
Comprende le strutture di attività prevalentemente terziarie caratterizzate da
insediamenti ricreativi, diffusi nel territorio comunale.
Destinazione d’uso principale
Attività ricreative, culturali e sportive
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
attività artigianali produttive e di servizio;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
industria delle costruzioni;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali in medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita,
centri commerciali;
alberghi; campeggi ed ostelli; residence ed altri esercizi alberghieri complementari; mense e forniture
di pasti preparati;
trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
uffici amministrativi e tecnici dell'industria; intermediazione monetaria e finanziaria; assicurazioni e
fondi pensione; attività ausiliarie delle intermediazioni finanziarie; attività immobiliari, noleggio di
macchinari e attrezzature e di beni per uso personale e domestico; informatica e attività connesse;
ricerca e sviluppo; attività professionali; servizi di istruzione esclusi quelli di interesse generale e
comunale; attività dei servizi sanitari (servizi ospedalieri, servizi degli studi medici, servizi degli studi
odontoiatrici) servizi veterinari; assistenza sociale; lavanderia, saloni di parrucchieri e istituti di
bellezza, servizi di pompe funebri e attività connesse.
La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti.
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e
successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati.
Ief
mq/mq 0,01935
Rcf
15%
Rpf
45%
Hmax m 10
Prescrizioni particolari
Le strutture e le infrastrutture edilizie da destinare ad attività agrituristiche,
disciplinate dalla Legge 5 dicembre 1985 n° 730 e successive modificazioni e
integrazioni, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 31
gennaio 1992 n° 3 e successive modificazioni e integrazioni e al relativo
Regolamento di attuazione.
51
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto
debitamente registrato, a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento
al servizio dell'attività principale.
Le coperture a carattere stagionale dei campi da gioco non concorrono alla
determinazione dei parametri di edificabilità, purché siano realizzate con materiale
facilmente amovibile, senza zoccolatura in muratura, e purché il periodo di
utilizzazione non sia superiore a 180 giorni continuativi all'anno.
Zone D6 Aree ad alto valore strategico
Comprende insediamenti produttivi ad alto rischio di crisi ambientale, parzialmente
utilizzati, dismessi o in via di dismissione e situati in aree ad alto valore strategico per
estensione e localizzazione.
Tali aree sono destinate alla localizzare di attività caratterizzate da processi
produttivi ad alta intensità innovativa e tecnologica, di strutture di servizio di supporto
alle aziende locali e di attività produttive ora insediate nel centro urbano che
richiedono nuove aree per ampliare ed ammodernare le proprie strutture produttive.
La riconversione degli insediamenti dovrà avvenire previa esecuzione di bonifica,
sulla base di indicazioni e criteri concordati tra il soggetto attuatore e
l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti.
PPD1 Destinazione d’uso principale
Settore di attività secondaria
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali; recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici;
produzione di energia elettrica, di gas e di vapore;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle altre agenzie di trasporto;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali in grandi strutture di vendita, centri commerciali;
La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata.
PPD2 Destinazione d’uso principale
Settore di attività secondaria
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
settore di attività primaria;
industria estrattiva;
fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali;recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici;
produzione di energia elettrica, di gas e di vapore;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali in grandi strutture di vendita, centri commerciali;
La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata.
52
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso P.P. in considerazione delle caratteristiche intrinseche di
dette aree e del loro ruolo strategico, tali ambiti sono subordinati a Piani Attuativi
d’interesse sovracomunale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 10 della
Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23.
TABELLA NORMATIVA N°6
PA
PPD1
PPD2
Aa
FrAa
St
Iet
87.903
0 87.903
220.036 15.371 204.665
TOTALE 307.939
Slp
1
1
292.568
87.903
204.665
292.568
Rct
40%
40%
Rpt
20%
20%
Hmax Standard
13
13
43.952
102.333
146.284
Prescrizioni particolari
Il P.P.D1 è destinato prevalentemente alla localizzazione delle imprese insediate nel
territorio comunale; a tal fine la convenzione di attuazione del piano attuativo dovrà
prevedere la cessione a prezzo definito (non superiore a quello determinato ai sensi
della vigente legislazione in tema di indennità di esproprio) delle aree da destinare a
P.I.P. in misura pari al 20% della superficie territoriale. L’individuazione di tali aree
deve essere correttamente eseguita tramite l’adozione di specifica variante al piano,
anche contestualmente all’adozione del Piano Attuativo di Interesse Sovracomunale.
Il P.P.D2 è destinato prevalentemente alla localizzazione di attività caratterizzate da
processi produttivi ad alta intensità innovativa e tecnologica e di strutture di servizio
di supporto alle aziende locali.
La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto
debitamente registrato, a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento
al servizio dell'attività principale.
Le destinazioni complementari, accessorie o compatibili con la destinazioni d'uso
principale, devono avere, complessivamente (P.P.D1 + P.P.D2), Slp inferiore al 50%
della Slp massima ammissibile.
Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi
dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono
avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1.500 e
comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono.
I piani attuativi dovranno prevedere che la Slp per destinazioni complementari,
accessorie o compatibili, deve essere contestuale alla previsione della Slp per la
destinazione principale.
I piani attuativi potranno essere suddivisi in lotti omogenei coerentemente alle analisi
ed alle valutazioni specifiche condotte secondo la d.g.r.n. 6/17252 dell’1.8.1996 e
successive modificazioni e integrazioni (standard di qualità dei suoli per la bonifica
dei terreni contaminati).
Le convenzioni dei piani attuativi dovranno prevedere che il rilascio degli atti
abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia sia subordinato alla presentazione di studi
conoscitivi ed alla certificazione della qualità ambientale dei luoghi che giustifichino
la classificazione degli stessi in classe di fattibilità 3.
Gli interventi edificatori sui lotti in classe 3 dovranno essere preceduti da studi
geognostici atti a definire la capacità portante dei terreni e la loro natura litologica.
53
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Zone D7 Ambiti produttivi incompatibili
Comprende ambiti produttivi, inseriti nel perimetro del Parco regionale della Valle del
Lambro e insistenti nel sistema delle aree fluviali e lacustri, la cui presenza si pone in
contraddizione con gli obiettivi di tutela ambientale e naturalistica perseguiti con il
Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Valle Lambro approvato
con D.G.R. n° VII/601 del 28 Luglio 2000, con rettifiche apportate con D.G.R. n°
VII/6757 del 9 Novembre 2001.
In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 delle Norme Tecniche di
attuazione del richiamato Piano Territoriale di Coordinamento.
54
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.5 Zone E agricole
Il P.R.G. definisce agricole le porzioni extraurbane del territorio comunale che
compongono la struttura del paesaggio agrario.
Il P.R.G. promuove la conservazione, la tutela e la valorizzazione, anche a fini di
riequilibrio ecologico, delle attività agro - silvo - colturali.
Zone E1 Agricole a trasformazione condizionata
Comprende aree destinate ad accogliere le attività produttive tese all'utilizzazione del
suolo con fini propriamente agricoli.
Destinazione d’uso principale
Settore di attività primaria: in queste zone, ai sensi della Legge Regionale 7 giugno
1980, n° 93 sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del
fondo e a servizio delle aziende agricole quali residenza dell'imprenditore agricolo e
dei dipendenti dell'azienda, nonché alle strutture e infrastrutture produttive comprese
quelle destinate alla commercializzazione diretta dei prodotti delle aziende agricole
singole od associate, in esercizi di vicinato.
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
attività artigianali produttive e di servizio;
produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e
accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e
pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in
esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali;
riparazione di beni di consumo personali e per la casa;
industria alberghiera;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli
operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto; poste e telecomunicazioni;
attività direzionale.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti, esclusivamente a favore dei
soggetti di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) della Legge Regionale 7 giugno 1980 n° 93,
subordinatamente alla presentazione degli atti previsti dagli artt. 2.4 e 3.2 della
richiamata legge regionale. Per gli immobili esistenti non adibiti ad uso agricolo, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 7 giugno 1980, n° 93, non
si applicano i requisiti soggettivi per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ampliamento, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge
Regionale 15 gennaio 2001 n° 1.
Residenza
Ief
0,01935 mq/mq su terreni a coltura orticola o floricola specializzata
0,00967 mq/mq sugli altri terreni
0,00322 mq/mq con un massimo di 500 mc per azienda su terreni a bosco,
a pascolo o a prato-pascolo permanente
55
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Attrezzature e infrastrutture produttive
Rcf
10% dell'intera superficie aziendale
Serre
Rcf
40% dell'intera superficie aziendale
Non concorrono alla determinazione della Sc le coperture stagionali destinate a
proteggere le colture agricole purché siano realizzate con materiale facilmente
amovibile senza zoccolatura in muratura, e purché il periodo di utilizzazione non sia
superiore a 180 giorni continuativi all'anno.
Prescrizioni particolari
La residenza per i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 della Legge Regionale
7 giugno 1980 n° 93 non può essere superiore a mq 300 per ogni azienda agricola.
Le strutture e le infrastrutture edilizie da destinare ad attività agrituristiche,
disciplinate dalla Legge 5 dicembre 1985 n° 730 e successive modificazioni e
integrazioni, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 31
gennaio 1992 n° 3 e successive modificazioni e integrazioni e al relativo
Regolamento di attuazione.
Zone E2 Parco agricolo di conservazione attiva
Comprende aree di particolare valore ambientale, che si pongono nell'ambito della
pianificazione strategica a cerniera tra il paesaggio agrario del "Vimercatese" ed il
territorio già urbanizzato.
Tale ambito è finalizzato al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri
ambientali, paesaggistici e dei valori naturali e antropici propri del territorio agricolo; il
P.R.G. ne persegue la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento in quanto
funzionali alla tutela, al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità ambientali e
paesaggistiche della campagna. A tal fine promuove la relazione tra l'uso del suolo a
fini agricoli e la sua fruizione ambientale di tipo educativa, culturale, scientifica e
ricreativa.
Destinazione d’uso principale
Settore di attività primaria: in queste zone, ai sensi della Legge Regionale 7 giugno
1980, n° 93 sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del
fondo e a servizio delle aziende agricole quali residenza dell'imprenditore agricolo e
dei dipendenti dell'azienda, nonché alle strutture e infrastrutture produttive comprese
quelle destinate alla commercializzazione diretta dei prodotti delle aziende agricole
singole od associate, in esercizi di vicinato.
Compatibilmente con i disposti legislativi vigenti e previo convenzionamento e/o
regolamentazione d’uso con l'Amministrazione comunale, è ammessa la
realizzazione di strutture educative, culturali, scientifiche e ricreative pubbliche o di
interesse pubblico, finalizzate alla fruizione ambientale.
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
attività artigianali produttive e di servizio;
produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e
accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e
pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in
esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali;
riparazione di beni di consumo personali e per la casa;
industria alberghiera;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli
operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto; poste e telecomunicazioni;
attività direzionale.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti, esclusivamente a favore dei
soggetti di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) della Legge Regionale 7 giugno 1980 n° 93,
subordinatamente alla presentazione degli atti previsti dagli artt. 2.4 e 3.2 della
richiamata legge regionale. Per gli immobili esistenti non adibiti ad uso agricolo, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 7 giugno 1980, n° 93, non
si applicano i requisiti soggettivi per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ampliamento, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge
Regionale 15 gennaio 2001 n° 1.
Residenza
Ief
0,01935 mq/mq su terreni a coltura orticola o floricola specializzata
0,00967 mq/mq sugli altri terreni
0,00322 mq/mq con un massimo di 500 mc per azienda su terreni a bosco,
a pascolo o a prato-pascolo permanente
Attrezzature e infrastrutture produttive
Rcf
10% dell'intera superficie aziendale
Serre
Rcf
40% dell'intera superficie aziendale
Non concorrono alla determinazione della Sc le coperture stagionali destinate a
proteggere le colture agricole purché siano realizzate con materiale facilmente
amovibile senza zoccolatura in muratura e purché il periodo di utilizzazione non sia
superiore a 180 giorni continuativi all'anno.
Prescrizioni particolari
Al fine della determinazione dell'edificabilità sono computabili esclusivamente le aree
componenti l'azienda agricola situate nell'ambito comunale.
La residenza per i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 3 della Legge
Regionale 7 giugno 1980 n° 93 non può essere superiore a mq 300 per ogni azienda
agricola.
Le strutture e le infrastrutture edilizie da destinare ad attività agrituristiche,
disciplinate dalla Legge 5 dicembre 1985 n° 730 e successive modificazioni e
integrazioni, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 31
gennaio 1992 n° 3 e successive modificazioni e integrazioni e al relativo
Regolamento di attuazione.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.6 Zona F Attrezzature e impianti di interesse generale
Il P.R.G. definisce come zone tipologiche F le aree destinate ad attrezzature di
interesse comunale e comprensoriale o consortile.
F1 Servizi e infrastrutture di interesse comunale
Comprende aree di proprietà comunale, di enti pubblici o a gestione privata con
asservimento all'uso pubblico o regolamentazione dell’uso pubblico.
Il P.R.G. individua con apposita simbologia la specifica destinazione di tali aree:
Ai
Attrezzature per l'istruzione inferiore dell'obbligo
As
Attrezzature sociali, culturali, assistenziali, sanitarie
PGS Parco, gioco e sport
P.Pu. Parcheggio pubblico
Destinazione d’uso principale
Infrastrutture e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
attrezzature destinate a servizi religiosi;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
attività artigianali produttive e di servizio;
commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e
accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e
pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in
esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali;
riparazione di beni di consumo personali e per la casa;
industria alberghiera;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli
operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto;
attività direzionale.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua:
a) per gli interventi di iniziativa pubblica attraverso intervento edilizio diretto.
Ief 1 mq/mq
Rcf 60%
Rpf 30%
Hmax m 18
b) per gli interventi di iniziativa privata di nuova edificazione attraverso P.P.
Iet 1 mq/mq
Rct 60%
Rpt 30%
Hmax m 18
c) attraverso interventi edilizi diretti per gli interventi di iniziativa privata
inerenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e
58
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino
aumento della S.l.p. e alterazione delle caratteristiche architettoniche.
Prescrizioni particolari
Tali aree concorrono alla definizione degli standard di cui all'art. 22 della Legge
Regionale 15 aprile 1975, n° 51 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine
la convenzione di attuazione dei P.A., riguardanti l’attuazione degli interventi di
iniziativa privata, deve prevedere apposito asservimento o regolamento d’uso che
assicuri lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinate.
F2 - Attrezzature di interesse comune per servizi religiosi
Tali aree concorrono alla definizione degli standard di cui all’art. 22 della Legge
Regionale 15 aprile 1975 n° 51 e successive modificazioni e integrazioni e
comprendono gli immobili destinati al culto, all’abitazione dei ministri del culto, del
personale di servizio, quelle destinate ad attività di formazione religiosa e, per
l’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali,
sociali, ricreative di ristoro, che non abbiano fine di lucro.
Destinazioni d'uso principale
Edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; attrezzature o impianti per i mercati generali pubblici e
relativi depositi; infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico utilizzate per la produzione di pubblici
servizi; infrastrutture pubbliche per la mobilità;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
attività artigianali produttive e di servizio;
commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e
accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e
pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in
esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali;
riparazione di beni di consumo personali e per la casa;
industria alberghiera;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli
operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto;
attività direzionale.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
Il P.R.G. si attua tramite intervento edilizio diretto.
Ief
0,322 mq/mq
Rcf
50%
Rpf
30%
Hmax m 12
Prescrizioni particolari
Tali aree sono riservate agli interventi promossi da parte degli Enti istituzionalmente
competenti in materia di culto delle confessioni religiose.
Le aree contrassegnate con apposito simbolo grafico nell’allegato di P.R.G. n° 15
sono destinate all’ampliamento della parrocchia di S. Fiorano.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Le aree contrassegnate con apposito simbolo grafico nell’allegato di P.R.G. n° 15
sono destinate al completamento della parrocchia di S. Anastasia ed assumono
l’indice Ief pari a 0,484 mq/mq.
60
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
14.7 Zona speciale di riconversione urbanistica
Al fine di cogliere le potenzialità di riorganizzazione territoriale e urbana di ambiti
originariamente previsti dal P.R.G. quali aree a standard e oggetto nel Piano dei
Servizi di specifica valutazione in ordine ad una diversa qualificazione, sono
individuate zone speciali in cui promuovere interventi di riconversione urbanistica,
articolate in due zone tipologiche in ragione della specifica destinazione funzionale.
Zone Speciali a carattere prevalentemente residenziale
Destinazione d’uso finale
Settore di attività residenziale
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
attività artigianali;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
commercio all’ingrosso di rottami e cascami, commercio all'ingrosso di combustibili; commercio
all'ingrosso di prodotti chimici; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie e grandi
strutture di vendita;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
In caso di lotti aventi superficie inferiore a mq 2000, il P.R.G. si attua attraverso
C.E.C., nel rispetto dei seguenti parametri:
Iet
0,322 mq/mq
Rct
40%
Rpt
30%
Hmax 14,00 m.
In caso di lotti aventi superficie superiore a mq 2.000, il P.R.G. si attua attraverso
P.A., nel rispetto dei seguenti parametri:
Iet
0,322 mq/mq
Rct
40%
Rpt
30%
Hmax 14,00 m.
TABELLA NORMATIVA N° 7
PA
St
Iet
Slp
Rct
Rpt
Hmax
Standard
PLZSR1
PLZSR2
4.072
4.218
0,322
0,322
1.311
1.358
40%
40%
30%
30%
14
14
1.220
1.263
TOTALE
8.290
2.669
2.483
61
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Prescrizioni particolari
La convenzione di attuazione del PLZSR2, dovrà prevedere la realizzazione di
adeguate fasce lineari di vegetazione arborea e arbustiva al fine di creare opportuna
fascia di mitigazione e separazione con il contiguo insediamento produttivo. Le
specie arboree dovranno essere scelte con particolare attenzione in relazione alle
caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive
delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone. Analogamente, la
realizzazione degli interventi edilizi assoggettati a CEC e confinanti con insediamenti
produttivi, sono subordinati alla realizzazione di fasce lineari di vegetazione arborea
e arbustiva di separazione con i contigui insediamenti produttivi.
Zone Speciali a carattere prevalentemente terziario
Destinazione d’uso principale
Settore di attività terziaria
Destinazioni d’uso non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;
residenza
industria estrattiva;
attività manifatturiere;
attività artigianali;
produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua;
manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio all'ingrosso di materie prime
agricole e di animali vivi; commercio all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e
cascami, commercio all'ingrosso di combustibili; commercio all'ingrosso di metalli e minerali
metalliferi; commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione; commercio all'ingrosso di
articoli in ferro; commercio all'ingrosso di prodotti chimici; commercio all'ingrosso di macchinari e
attrezzature;
commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie e grandi strutture di vendita;
trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio;
attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse.
Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G.
il P.R.G. si attua attraverso P.A., nel rispetto dei seguenti parametri:
Iet
0,5 mq/mq
Rct
50%
Rpt
15%
Hmax 21 m
TABELLA NORMATIVA N° 8
PA
St
PLZST1 30.095
TOTALE 30.095
Iet
Slp
Rct
Rpt
Hmax
Standard
0,5
15.048
50%
15%
21
15.048
15.048
15.048
62
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE
Art. 15.
Ambito di applicazione e definizioni
Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione nell’esercizio dell’attività
commerciale, nei limiti stabiliti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°
114.
Ai fini delle presenti norme si definiscono:
a) commercio all’ingrosso – attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso
o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;
b) commercio al dettaglio – attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede
fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) superficie di vendita – l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi purchè
circoscritti, separati e distinti dagli spazi costituenti superficie di vendita. Per
superficie di vendita di un centro commerciale si definisce quella risultante dalla
somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso
presenti.
Per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio al Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n° 114, alla Legge Regionale 23 luglio 1999, n° 14, al Regolamento
Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 16.
Tipologie distributive
Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse
tipologie distributive definite dalla normativa vigente in materia. A base della
classificazione è assunto l’esercizio commerciale, inteso come luogo variamente
denominato (negozio, bottega, rivendita, magazzino ecc…) in cui si svolge l’attività di
vendita.
a) esercizi di vicinato – esercizio commerciale avente superficie di vendita non
superiore a 250 mq;
b) medie strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita
superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 2.500 mq;
c) grandi strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita
superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
d) centro commerciale – una media o grande struttura di vendita nella quale più
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
63
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Art. 17.
Classificazione del territorio in ambiti commerciali
Ferme restando le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuovi insediamenti
commerciali, così come espresse dal presente PRG nelle singole norme urbanistiche
di zona, ai fini della localizzazione degli insediamenti commerciali, il territorio
comunale è suddiviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge Regionale 23 luglio
1999 n. 14 e del relativo Regolamento di attuazione, nei seguenti ambiti:
tessuto urbano consolidato
riguarda i tessuti urbani esistenti classificati nelle
zone territoriali omogenee A e B con esclusione
degli ambiti assoggettati a ristrutturazione
urbanistica
ambiti di trasformazione urbana riguarda gli ambiti urbani assoggettati a
ristrutturazione urbanistica
ambiti extraurbani
riguarda gli ambiti prevalentemente inedificati
esterni al contesto urbano consolidato e di
trasformazione
Art. 18.
Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso
pubblico
Al fine di garantire un’adeguata dotazione di standard urbanistici indispensabili per
l’attuazione, la funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali programmate ed
esistenti, ed una loro corretta integrazione urbana, la dotazione minima di aree
pubbliche o di uso pubblico da reperire per la realizzazione di insediamenti
commerciali è determinata, in relazione alle diverse tipologie insediative commerciali
e ai diversi ambiti, come di seguito specificato:
a) esercizi di vicinato:
- negli ambiti del tessuto urbano consolidato, di trasformazione urbana e negli
ambiti extraurbani la dotazione minima di standard è quantificata nella misura del
100% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a
parcheggio pubblico.
b) medie strutture di vendita:
- negli ambiti del tessuto urbano consolidato, la dotazione minima di standard è
quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno il
60% da destinare a parcheggio pubblico.
- negli ambiti di trasformazione urbana, la dotazione minima di standard è
quantificata nella misura del 120% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno la
metà da destinare a parcheggio pubblico.
- negli ambiti extraurbani, la dotazione minima di standard è quantificata nella
misura del 150% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare
a parcheggio pubblico.
Qualora si dimostrasse impossibile, esclusivamente per ragioni di composizione
morfologica e tipologica del tessuto urbano e/o del manufatto edilizio, il
reperimento delle dotazioni di standard, è consentita, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.12 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 60, la monetizzazione
64
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
-
-
-
-
parziale nella misura massima del 50% delle quantità stabilite dalle presenti
norme, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune
con l’osservanza delle seguenti modalità e prescrizioni:
nel tessuto urbano consolidato, nel caso di realizzazione, da attuarsi mediante
interventi edilizi sull’esistente, qualora sia impossibile il reperimento in loco di
spazi per parcheggi, è ammessa la monetizzazione purchè sia accertata
dall’Amministrazione
Comunale
–mediante
verifica
di
compatibilità
infrastrutturale- l’esistenza o la sussistenza di previsioni di parcheggi adeguata
all’insediamento commerciale programmato.
nel tessuto urbano consolidato, nel caso di realizzazione, da attuarsi mediante
interventi su lotti liberi, di medie strutture di vendita aventi superficie di vendita
superiori a 600 mq. deve essere reperita l’intera dotazione di standard prevista
dalla vigente legislazione;
nel tessuto urbano consolidato, nel caso di realizzazione, da attuarsi mediante
interventi su lotti liberi, di medie strutture di vendita aventi superficie di vendita
inferiori a 600 mq. devono essere reperiti in loco almeno gli standard a
parcheggio.
in ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere
assicurata in aree a diretto servizio dell’insediamento commerciale e purchè esse
siano ricomprese entro una distanza massima di percorso pedonale di 200 m;
c) grandi strutture di vendita
- la dotazione minima di standard è quantificata nella misura del 200% della Slp
degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico.
Negli ambiti extraurbani, ferme restando le quantità minime prescritte dal comma
precedente, deve essere attrezzata una congrua quantità di spazi a verde in
funzione di una appropriata mitigazione ambientale dell’insediamento.
Qualora si dimostrasse impossibile, esclusivamente per ragioni di ricomposizione
morfologica e tipologica del tessuto urbano, il reperimento delle dotazioni di
standard all'interno dei piani attuativi, è consentita, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.12 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 60, la monetizzazione
parziale nella misura massima del 30% delle quantità stabilite dalle presenti
norme, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune,
a condizione che siano rispettate le fattispecie e i requisiti prescritti dal comma 9
dell’art. 8 del Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive
modificazioni e integrazioni; in ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di
uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell’insediamento
commerciale, purchè l’interessato ne dimostri la piena disponibilità e purchè esse
siano ricomprese entro una distanza massima di percorso pedonale di 200 metri.
Art. 19.
Norme procedurali di natura urbanistica
L’esecuzione delle previsioni del presente P.R.G. per quanto attiene alla
realizzazione di nuove medie strutture di vendita e di nuove grandi strutture di
vendita e, nei casi che esulano dalle fattispecie previste dal secondo comma del
presente articolo, agli ampliamenti di tali insediamenti, sono subordinate a preventiva
pianificazione attuativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del Regolamento
Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Nel caso di ampliamenti di medie strutture di vendita non superiori al 40% della
superficie esistente di vendita e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali di cui
alla lettera b dell’art. 16 delle presenti norme, e nel caso di ampliamenti di grandi
strutture di vendita non superiori al 20% della superficie esistente di vendita, sono
ammessi interventi edilizi diretti senza preventiva pianificazione attuativa, fermo
restando l’obbligo di previsione, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione
vigente in materia, degli standard nelle quantità previste dalle presenti norme.
L’insediamento di nuovi esercizi commerciali o l’ampliamento di esercizio
commerciali esistenti ricadenti in aree assoggettate a piani esecutivi già vigenti alla
data di adozione della presente revisione delle N.T.A., sono subordinate
all’adeguamento della dotazione di standard alle quantità previste dall’articolo 18, da
intendersi quale integrazione alle quantità già oggetto di convenzionamento .
Art. 20.
Qualità della progettazione urbanistica ed architettonica
Al fine di assicurare particolare qualità progettuale agli interventi tesi alla
realizzazione di nuovi insediamenti commerciali destinati alla media e grande
distribuzione, le istanze tese alla loro realizzazione devono conformarsi alle direttive
progettuali contenute negli artt. 11, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.9 del Regolamento
Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21.
Norma di rinvio
Per quanto attiene alle procedure inerenti alle autorizzazioni di esercizio relative alle
strutture di vendita, è fatto espresso richiamo e rinvio al titolo III del Regolamento
Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
Oltre ai casi disciplinati dagli articoli 25.5 e 26.8 del Regolamento Regionale 21 luglio
2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 25.6 e 26.9 del richiamato regolamento, nelle more della approvazione della
variante di adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale, è ammessa deroga al
criterio della contestualità dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di esercizio e
dei procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia,
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
TITOLO VII - NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
Art. 22.
Disposizioni di coordinamento con il Piano Territoriale della
Valle del Lambro
Nelle aree comprese nel perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro
istituito con Legge Regionale 16 settembre 1983 n. 82, sono vincolanti, anche
qualora non espressamente richiamate nelle presenti N.T.A., le previsioni
urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Valle del
Lambro, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2000 n. 7/601
e successiva rettifica disposta con deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre
2001 n. 7/6757.
Art. 22 bis
Norme transitorie di salvaguardia per la costituzione del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato “Parco
Agricolo della Cavallera”
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 della Legge Regionale 30 novembre 1983 n.
86 e successive modificazioni e integrazioni, all’interno del perimetro delle aree
destinate a “Parco Agricolo della Cavallera” come individuate nell’allegato di P.R.G.
n. 5, nelle more del riconoscimento del PLIS da parte della Provincia ai sensi
dell’art. 3 comma 58 della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1, si applicano le
seguenti norme di salvaguardia.
In considerazione del preminente ruolo di tutela del sistema paesistico e ambientale
rivestito da questi ambiti, nelle aree ricompresse nel parco e classificate come zone
tipologiche E, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori
prevista dall’art. 2 delle Legge Regionale 7 giugno 1980 n. 93, non sono ammesse
nuove edificazioni.
In particolare, sono vietati:
a) nuovi insediamenti, anche se in funzione della conduzione del fondo e a
servizio delle aziende agricole, ivi comprese le serre aventi carattere di
stabilità;
b) nuova viabilità motorizzata nelle aree destinate alla agricoltura, salvo che
per le infrastrutture già previste;
c) installazione di impianti pubblici nelle aree destinate all’agricoltura;
d) modificazioni del suolo e della morfologia dei luoghi, anche vegetale;
e) Il prelievo di materiale inerte o apertura di cave e disboscamenti;
f) la attivazione di discariche di qualunque tipo, l’ammasso e il trattamento di
materiali (carcasse di veicoli, rottami e simili) ad esclusione di quelli
connessi all’attività agricola o costituenti impianto di interesse pubblico;
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
g) Il taglio delle alberature di alto fusto, salvo nei casi e con le modalità
contenute nelle disposizioni della legislazione nazionale e regionale e nei
regolamenti comunali;
h) L’apposizione di cartelli e manufatti ad uso pubblicitario.
Sono, invece, consentiti:
a) per gli edifici esistenti destinati alla agricoltura, interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo;
b) per gli edifici esistenti e per gli interventi previsti nel PRG quali aree a
standard comunale o sovracomunale, trovano applicazione le norme
relative a tali zone tipologiche;
c) opere di forestazione e rimboschimento;
d) la realizzazione di recinzioni in legno o rete metallica opportunamente
integrate nell’ambiente, solo se pertinenziali agli insediamenti esistenti o
consentiti;
e) le attività di tipo agricolo, purché a carattere non intensivo, con esclusione
di allevamenti di tipo industriale e di attività florovivaistiche non in piena
terra.
All’interno del perimetro del Parco possono essere individuate aree per attrezzature
pubbliche e di interesse generale nella misura stabilita dall’art. 7 della Legge
Regionale 5 gennaio 2000 n. 1, anche comprese in piani attuativi o recanti diritti
edificatori, purché le aree di concentrazione volumetrica siano poste all’esterno del
perimetro del Parco.
In presenza di piani attuativi situati a margine del perimetro del Parco, sarà garantito
il collegamento delle aree a standard previste nei piani medesimi con il territorio del
Parco.
Art. 23.
Direttiva concernente i criteri ed indirizzi di generale tutela
ambientale
Le norme di cui al presente articolo forniscono criteri generali di guida alla
progettazione con specifiche finalità di salvaguardia e di valorizzazione
dell'ambiente. Alla disciplina del presente articolo sono assoggettati, per quanto di
merito, tutti gli interventi edilizi da effettuarsi sull'intero territorio comunale. Per
motivate esigenze di ordine tecnologico e nei limiti posti dalla normativa vigente,
sono comunque ammesse soluzioni alternative a quelle fissate purché finalizzate al
raggiungimento del medesimo obiettivo e previo parere favorevole della
Commissione Edilizia.
23.1
Requisiti relativi alle acque reflue urbane
La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere
effettuate adottando le tecniche migliori, che non comportino costi eccessivi, tenendo
conto in particolare:
- del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
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della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni
causate da piogge violente.
La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va
effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue
in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti.
Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono
essere sottoposti a trattamento ai sensi delle norme vigenti in materia.
I punti di scarico delle acque reflue urbane devono essere, per quanto possibile, in
modo
da
ridurre
al
minimo
gli
effetti
sulle
acque
recipienti.
Le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di
trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposte al pretrattamento
richiesto dalle norme vigenti in materia, al fine di:
- proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di
trattamento;
- garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le
attrezzature connesse non vengano danneggiati;
- garantire che il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue e il
trattamento dei fanghi non vengano intralciati;
- garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano
conseguenze negative sull’ambiente e non incidano sulla conformità delle acque
recipienti alle altre direttive comunitarie;
- garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile
dal punto di vista ambientale.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi qualitativi perseguiti dal decreto legislativo
11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti
l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi
idrici, ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione prescritte dalle
leggi vigenti in materia e con l’osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni
regolamentari adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati
dall'amministrazione pubblica responsabile, è ammessa la realizzazione di sistemi di
fognatura anche qualora non specificatamente espresso nella disciplina urbanistica
delle singole zone tipologiche
23.2
Criteri tecnici per il recupero delle aree degradate
Al fine della creazione e/o ricostruzione di ambienti naturali, della sistemazione idrogeologica e della riqualificazione paesaggistica e ambientale, deve essere
perseguito il recupero delle aree degradate, intese come tutte quelle aree in cui, per
qualsivoglia causa, il terreno risulta privo di copertura vegetale o ricoperto di un
manto di vegetazione degradata ed in condizione di squilibrio ecologico.
In particolare, con il concorso degli Enti territorialmente competenti e dei soggetti
interessati, devono essere promossi interventi di recupero nei seguenti casi:
a) scarpate ed aree collaterali a infrastrutture lineari di trasporto su gomma, ivi
comprese le aree circostanti e sottostanti ponti e viadotti;
b) tronchi stradali e autostradali in disuso a seguito di rettifiche e variazioni del
tracciato;
c) scarpate ed aree collaterali ad infrastrutture lineari di trasporto su rotaia;
d) scarpate e fasce collaterali a infrastrutture lineari di adduzione di acqua
potabile o per irrigazione;
69
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
e) scarpate, aree collaterali e sottostanti infrastrutture lineari di trasporto di
energia elettrica, fasce di asservimento delle medesime, strade di servizio e
aree adibite a cantiere e deposito durante la loro costruzione;
f) aree di accumulo abusivo di rifiuti;
g) aree interessate da attività di escavazione;
h) aree collaterali e contermini ad impianti industriali in disuso e già di loro
pertinenza (cortili, accessi, parcheggi e piazzali) nonché aree risultanti dalla
demolizione dei medesimi;
i) aree superficiali pensili di parcheggi, depositi o altri manufatti e impianti
sotterranei,
anche
derivanti
dall'interramento
di
infrastrutture
precedentemente localizzate in superficie;
l) aree comunque individuate dal P.R.G. come destinate a verde pubblico;
m)aree dismesse alle colture;
n) depositi ed accumuli di materiali terrosi inerti derivanti dai lavori, movimenti
terra ed escavazione effettuati a qualsiasi altro fine.
Essendo finalizzate al riequilibrio ambientale, le caratteristiche assunte dalle aree
oggetto di intervento di recupero al termine dell'intervento stesso dovranno essere
tali da consentirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante. Di tale ambiente
circostante dovranno pertanto essere considerate, in sede di progetto, le peculiarità
naturalistiche, e segnatamente quelle afferenti la flora e la vegetazione naturale, ed i
fattori che storicamente hanno concorso a determinarlo quale oggi si presenta:
sistemazioni e colture agricole, canalizzazioni, caratteri urbanistici, presenza di
elementi di particolare valore artistico ed architettonico.
Le operazioni di recupero e rinaturalizzazione devono essere eseguite in modo da
non causare squilibrio o degrado in altre aree, e segnatamente in quelle da cui
provengano i materiali necessari all'esecuzione dell'intervento.
Gli interventi di recupero vanno eseguiti privilegiando l'uso di materie prime
rinnovabili ed evitando o riducendo al minimo indispensabile l'uso di materie prime
non rinnovabili od il cui uso sia comunque causa di squilibrio, alterazione e degrado
delle aree da cui tali materie prime provengono.
Nell'esecuzione degli interventi dovrà essere privilegiato l'impiego di materiale
rinnovabile, ovverosia di materiale biologico capace, impiegato secondo le opportune
tecniche di Ingegneria Naturalistica, di assicurare la ricostituzione del manto
vegetale, il consolidamento dell'area, il trattenimento del suolo e delle acque, il
reinserimento ambientale e paesaggistico nonché l'ottimale fruibilità. L'impiego di
materiali inerti, cementizi, laterizi, lapidei, metallici, sintetici o di qualsiasi altra natura
va pertanto evitato o limitato allo stretto indispensabile. Le opere eseguite con tali
materiali vanno inoltre inserite nel progetto complessivo in modo che, ad avvenuta
crescita della vegetazione, vengano da questi mascherati e coperti nella misura
massima possibile.
23.3
Isole ecologiche
In tutti i piani attuativi devono essere previsti idonei spazi aperti da destinare a isola
ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, aventi le caratteristiche prescritte
dall'apposito piano comunale.
70
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
23.4
Manutenzione dei filari alberati e dei boschetti
L'Amministrazione Comunale al fine della conservazione e del miglioramento delle
caratteristiche strutturali del patrimonio boschivo, può imporre ai proprietari la
realizzazione a propria cura e spese delle seguenti operazione di manutenzione:
ripulitura di rimboschimenti, diradamenti, tagli per interventi fito-sanitari, rinfoltimenti,
conversione cedui in alto fusto, posa in opera di materiali antincendio.
23.5
Percorsi agricoli
All'interno delle aree agricole e del parco agricolo sono vietate alterazioni
dell'andamento dei percorsi poderali e interpoderali esistenti se non per comprovate
esigenze di ordine colturale. E' altresì vietata l'asfaltatura di detti percorsi.
23.6
Piantumazioni dei parcheggi esterni
Nella progettazione e realizzazione dei parcheggi privati scoperti dovrà essere
prevista la piantumazione di alberi nella misura minima di un esemplare ogni quattro
o frazione di quattro posti auto. Dovrà essere posta particolare cura nella scelta delle
essenze arboree secondo quanto disposto dall'apposito piano del verde e comunque
dovranno rispondere ai seguenti requisiti particolari: altezza dell'impalcatura dei rami,
forma della chioma, assenza di fiori e di frutti che possano danneggiare le auto e
comunque creare problemi di manutenzione e di pulizia.
23.7
Schermi di insonorizzazione
Le attività produttive poste nelle vicinanze degli insediamenti residenziali, non
devono provocare disturbo e molestie e devono adottare gli accorgimenti tecnici nel
pieno rispetto del D.P.C.M. 1/3/91.
In tutte le zone industriali l'Amministrazione Comunale può prescrivere la
realizzazione di schermi fonoassorbenti per la limitazione delle emissioni di rumori
molesti e la diffusione di polvere e aerosol.
L'Amministrazione Comunale può altresì prescrivere la realizzazione di barriere
visive e mascheramenti vegetali da attuarsi con sistemazioni temporanee o
permanenti per le aree oggetto di canteri edili.
In caso di realizzazione di strutture con caratteristiche fonoassorbenti dovrà in ogni
caso essere preferito l’impiego di essenze vegetali.
23.8
Conservazione delle unità ambientali
Le unità ambientali individuate con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G.
n° 9 sono riconosciute di qualità paesaggistica. In tali unità è vietato l'abbattimento
delle essenze arboree classificate di pregio nell'apposito Piano del verde; in caso di
loro sostituzione per motivate ragioni fitosanitarie, dovranno essere rispettate le
disposizioni impartite nel suddetto piano.
23.9
Rimboschimento
Le aree contrassegnate da apposito simbolo grafico nell'elaborato di piano n°17
sono destinate al rimboschimento. Tali aree sono altresì destinate ad accogliere le
71
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essenze arboree che l'Amministrazione comunale deve piantumare in ottemperanza
alle disposizioni di legge.
Inoltre i soggetti che per necessità controllata abbiano abbattuto un albero
nell'ambito di operazioni edilizie, di viabilità o per ogni altra attività antropica, sono
obbligati a porre in essere essenze autoctone da scegliersi tra le varietà indicate nel
piano del verde e sotto il controllo del competente ufficio comunale.
23.10 Compatibilità degli insediamenti produttivi
Al fine di garantire una mutua compatibilità tra gli insediamenti esistenti e previsti, e
al fine di garantire la massima salvaguardia per la popolazione e l’ambiente,
l’insediamento delle attività afferenti al settore secondario, deve risultare sotto ogni
profilo compatibile con l’ambiente urbano. La compatibilità deve essere verificata
sotto il profilo della molestia e della nocività con riferimento al rumore, agli scarichi
liquidi e gassosi, ai materiali di risulta e di scarto dei processi.
In particolare, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia e le
prescrizioni e certificazioni in ordine al procedimento di Nulla-osta all’esercizio
dell’attività, l’insediamento di attività produttive in contesti urbani a carattere
prevalentemente residenziale o commerciale e direzionale, è subordinato a positivo
riscontro della verifica di compatibilità in ordine ai seguenti requisiti:
- assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possono coinvolgere il
contesto;
- assenza di emissioni e radiazioni;
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- emissioni di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dalle leggi e
regolamenti vigenti in materia;
- produzione di rifiuti solidi tossici e nocivi in quantità non superiori ai limiti previsti
dalle leggi vigenti in materia;
- assenza di emissione in atmosfera delle sostanze classificate di classe 1 di cui alla
tabella A1 allegata al D.M. 12 luglio 1990 n.51 e successive modificazioni e
integrazioni;
- consumo di materiali e di energia compatibile con la capacità delle infrastrutture
presenti.
Analogamente dovrà essere subordinata alla verifica di compatibilità di cui al comma
precedente, l’insediamento di attività afferenti al settore primario.
Art. 24.
Beni paesaggistici e ambientali
Le aree identificate con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n° 5 sono
beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del titolo II Decreto Legislativo 29
ottobre 1999 n° 490 .
Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi delle aree sottoposte a tale tutela
sono subordinati al preventivo ottenimento dell'autorizzazione di cui all’art. 151 del
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n° 490, con le modalità e i criteri stabiliti dalle
vigenti disposizioni regionali in materia.
Per le aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco regionale della Valle del
Lambro, la predetta autorizzazione è subordinata alla certificazione di conformità da
parte dell’Ente Gestore, nei modi e nei termini prescritti dall’art. 9 delle Norme
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Tecniche Attuative del piano territoriale di coordinamento
deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2000 n. 7/601.
Art. 25.
approvato
con
Beni culturali
Gli edifici, i giardini, le opere ed i manufatti identificati con apposito simbolo grafico
nell'elaborato di P.R.G. n° 5 compongono il patrimonio storico e artistico nazionale,
sono beni culturali tutelati secondo quanto disposto dal titolo I del Decreto Legislativo
29 ottobre 1999 n° 490.
L’emissione dei titoli autorizzativi preventivi all’esercizio dell’attività edilizia inerenti i
beni culturali, è subordinata al preventivo ottenimento, a cura del richiedente, della
approvazione del progetto da parte della competente Soprintendenza, nei modi e
nei termini di cui al titolo I del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.° 490.
L'Amministrazione Comunale ai sensi del titolo I del Decreto Legislativo 29 ottobre
1999 n° 490, promuove nell'ambito di tutela della pianificazione urbanistica e
regolamentazione edilizia, la costituzione di apposito catasto per la catalogazione
degli edifici di proprietà del Comune e degli enti legalmente riconosciuti (parrocchie,
congregazioni, fondazioni, ecc.) che rivestono interesse storico e artistico.
Al fine della catalogazione di cui alle richiamate disposizioni di legge, nel territorio
comunale di Villasanta sono individuati i seguenti beni:
1) Municipio;
2) Chiesa di S. Alessandro;
3) Edifico Bestetti;
4) Chiesa Ca' Bianca (Spaditt);
5) Chiesa S. Anastasia;
6) Villa Camperio.
Art. 26.
Vincoli idrogeologici
Le aree definite da apposito simbolo negli elaborati di P.R.G. sono assoggettate a
vincolo idrogeologico, a norma del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n° 3267 e
relativo regolamento per l'applicazione di cui al Regio Decreto 16 maggio 1926 n°
1126 e successive modificazioni e integrazioni.
In tali aree sono vietati gli interventi di nuova edificazione e tutti gli interventi che per
tipo ed entità possono compromettere l'assetto idrogeologico.
Tutti gli interventi che comportano costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti di edifici o
manufatti e la realizzazione di opere di urbanizzazione, sono comunque soggetti alla
preventiva autorizzazione in deroga da richiedersi a cura e spese dell'interessato ai
competenti uffici del Genio provinciale.
Art. 27.
Area e Fascia di rispetto cimiteriale
L'area cimiteriale è la superficie destinata ai servizi cimiteriali quali camera
mortuaria, obitorio, sala per autopsie, luogo di culto per le funzioni religiose,
73
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
abitazioni del custode, forno per cremazione dei cadaveri, locali tecnologici,
parcheggi, campi per inumazioni e loculi per tumulazioni.
La fascia di rispetto cimiteriale è l'area atta a garantire l'esigenza di tutela igienicosanitaria, di riservatezza e di rispetto del culto del luogo, destinata ad assicurare
l'eventuale sviluppo cimiteriale nel tempo.
All'interno delle fasce di rispetto è vietato realizzare nuovi edifici, ancorché nel
sottosuolo.
Possono essere realizzate opere e infrastrutture comunque legate a specifiche
destinazione di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la riservatezza dello
stesso.
All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia; fatta salva l’osservanza delle prescrizioni, dei parametri di
edificabilità e delle destinazioni non ammissibili disposte dalle norme delle singole
zone tipologiche, sono altresì ammessi l'ampliamento degli edifici esistenti nella
percentuale massima del 10 per cento della edificabilità esistente e i mutamenti di
destinazione d'uso.
Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio
all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28.
Area e Fascia di rispetto stradale
L'area stradale è la superficie destinata alla mobilità pedonale, ciclabile e veicolare.
La fascia di rispetto stradale è lo spazio destinato al potenziamento della mobilità
mediante ampliamento delle carreggiate, formazione di corsie di arroccamento e di
servizio, parcheggi pubblici, piazzole di sosta.
Nella fascia di rispetto è vietata qualsiasi edificazione con la sola eccezione delle
opere di urbanizzazione e degli impianti di distribuzione di carburante agli
autoveicoli, dei chioschi e delle edicole, così come disciplinato dagli articoli 37 e 38
delle presenti norme. Con l’osservanza delle prescrizioni dettate dal Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni e dal
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, nelle
fasce di rispetto è altresì ammessa la realizzazione, in sotterraneo o mediante linee
aeree, delle opere e degli impianti connessi con i servizi di linee elettriche e
telefoniche, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonché quelli di servizi
di fognature e quelli di servizi che
interessano comunque le strade. La soluzione tecnica prescelta per la
realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni della strada e della fascia di
rispetto, deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante
l'esecuzione
dei
lavori che
durante
l'uso
dell'impianto
oggetto
dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di
ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme
tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
Qualora la fascia di rispetto sia compresa nelle zone tipologiche di cui all’art. 14 delle
presenti N.T.A., mantiene la potenzialità edificatoria che può essere trasferita
nell’area di pertinenza contermine, purché esterna alla fascia di rispetto stessa, e
purché siano rispettati i parametri di edificabilità, le modalità di attuazione del P.R.G.
74
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
e le eventuali prescrizioni particolari di ogni zona tipologica. Per quanto non
precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio al nuovo codice
della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e
integrazioni) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Art. 29.
Area e Fascia di rispetto ferroviario
L'area ferroviaria è la superficie occupata dagli impianti e dalle infrastrutture
necessarie all'esercizio della ferrovia.
La fascia di rispetto ferroviario è lo spazio destinato alla salvaguardia degli impianti
fissi delle Ferrovie dello Stato. In assenza di interventi legati alla mobilità ferroviaria
sono destinate alla formazione di fasce continue di verde.
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici
o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione
orizzontale, minore di m 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia
se non previa autorizzazione in deroga da richiedersi a cura e spese dell'interessato
ai competenti uffici MCTC.
Qualora la fascia di rispetto sia compresa nelle zone tipologiche di cui all’art. 14 delle
presenti N.T.A., mantiene la capacità edificatoria che può essere trasferita nell’area
di pertinenza contermine, purché esterna alla fascia di rispetto stessa, e purché
siano rispettati i parametri di edificabilità, le modalità di attuazione del P.R.G. e le
eventuali prescrizioni particolari di ogni zona tipologica. Per quanto riguarda la
capacità edificatoria delle aree interessate da P.A., si fa riferimento alle rispettive
tabelle normative.
E' consentito l'uso privato delle superfici non edificate e la loro recinzione, da
eseguirsi con le modalità e le limitazioni di cui al Titolo III del Decreto Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753 e successive modificazioni e integrazioni, e
ferme restando, per quanto compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza
dell’esercizio ferroviario, le disposizioni prescritte in materia dal vigente Regolamento
Edilizio. E' consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, da
eseguirsi con le modalità e le limitazioni di cui al Titolo III del Decreto Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753 e successive modificazioni e integrazioni,
Gli interventi sugli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto ferroviario, sono disciplinati
oltre che dalle presenti norme dal Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio
1980 n° 753 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 30.
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano
Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la
tutela dello stato delle risorse, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 così come
modificato dall’art. 21 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, sono individuate aree di salvaguardia distinte in zone di
tutela assoluta e zone di rispetto.
75
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma precedente, le autorità
competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative
delle acque destinate al consumo umano.
La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le
captazioni o derivazioni; essa ha una estensione in caso di acque sotterranee e, ove
possibile per le acque superficiali, di dieci metri di raggio dal punto di captazione,
deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
La zona di rispetto, identificata graficamente nell’elaborato di P.R.G. n. 5, ha
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione,
ed è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata.
In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di
tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili,
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse
idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione.
Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente preesistenti, ove
possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per
il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
Devono, in ogni caso, essere osservate le disposizioni impartite dalla A.S.L.
competente in materia.
76
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Art. 31.
Zona di rispetto dei corsi d’acqua
Sui corsi d’acqua pubblici e loro pertinenze, sulle rogge e sui colatori principali, iscritti
negli elenchi di cui all’art. 1 del R.D. 11 dicenbre 1933 n. 1775, sono vietate le attività
indicate all’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523.
In particolare sono vietate:
Entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di
argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività:
- la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le
recinzioni con murature che si elevino oltre la quota del piano di campagna;
- gli scavi;
Entro la fascia di 4m dai limiti come sopra definiti:
- le piantagioni;
- lo smovimento di terreno
Sono ammesse a distanza di m. 4 dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici, recinzioni
asportabili formate da pali e rete metallica.
Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi
dell’art. 95 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, le difese spondali radenti che non superino
il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.
Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli artt.
97 e 98 del citato R.D. 25 luglio 1904 n. 523.
Art. 32.
Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del
bacino del fiume Po (PAI)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 delle Norme del Piano stralcio per l’Assetto
idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), adottato con deliberazione del Comitato
istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m.
del 24 maggio 2001, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante le
prescrizioni di cui all’art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32,
commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41 del richiamato
Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata
presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e
successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al
momento di entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre
anni dalla data di inizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 delle richiamate Norme del Piano stralcio per
l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato si applicano le norme di cui al Titolo IV delle NdA del PAI
fino all’adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell’art. 18
delle richiamate NdA.
Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio al
Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), adottato con
deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26 aprile
2001 e approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001.
77
Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Art. 33.
Fattibilità geologica
Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi a quanto previsto per
le rispettive classi di fattibilità geologica, così come desumibili dalla Carta di fattibilità
e dalla Relazione Geologica di supporto al P.R.G.
Art. 34.
Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati
Al fine di garantire la protezione dell’ambiente e la tutela della salute, le aree
identificate nell’elaborato di P.R.G. n. 5 e qualificate quali siti inquinati ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive
modificazioni e integrazioni, sono assoggettate alle procedure e agli interventi per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale prescritti dal Decreto
Ministeriale 25 ottobre 1999 n° 471 e successive modificazioni e integrazioni.
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TITOLO VIII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Art. 35.
Classificazione delle strade
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si definisce strada l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, di veicoli e degli animali.
A riguardo delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali si classificano:
A.
Autostrada
Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti ciascuna con almeno due
corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia d'emergenza a
destra, priva di intersezione a raso e di accessi privati riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore.
I calibri e le caratteristiche tecniche sono determinate dalla legislazione e dalla
programmazione ai rispettivi livelli di competenza.
B.
Strada extraurbana principale
Strada a carreggiate indipendenti ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchine pavimentate, priva d'intersezioni a raso con accessi alle proprietà laterali
coordinati, riservata alla circolazione di taluni veicoli motori.
I calibri e le caratteristiche tecniche sono determinate dalla legislazione e dalla
programmazione ai rispettivi livelli di competenza.
C.
Strada extraurbana secondaria
Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 4 per senso di marcia e
comunque non inferiore a m 7 per strade a doppio senso. L'eventuale corsia di sosta
non dovrà essere inferiore a m 2.
D.
Strada urbana di scorrimento
Strada a carreggiate indipendenti ciascuna con almeno due corsie di marcia,
banchine pavimentate e marciapiedi, con l'eventuale intersezione a raso
semaforizzata.
Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 3,5 per senso di marcia.
L'eventuale corsia di sosta non dovrà essere inferiore a m 2 ed il marciapiede a m
1,5.
E.
Strada urbana di quartiere
Strada urbana di quartiere ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 3 per senso di marcia.
L'eventuale corsia di sosta non dovrà essere inferiore a m 2 ed il marciapiede a m
1,5.
F.
Strada locale
Strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata non facente parte dei tipi
sopra descritti. Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 3 per
senso di marcia. L'eventuale corsia di sosta non dovrà essere inferiore a m 2 ed il
marciapiede a m 1,5.
G.
Percorsi ciclo-pedonali
Parte longitudinale della strada opportunamente delimitata riservata alla circolazione
dei velocipedi. La delimitazione di cui sopra dovrà essere preferenzialmente
realizzata con l'utilizzo di idonee essenze vegetali. Al di fuori del perimetro del centro
edificato, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere preferite soluzioni che
non prevedano interferenza a raso con le strade destinate alla circolazione veicolare.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, è fatto espresso
richiamo e rinvio al Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 n° 557.
Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio al
nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive
modificazioni e integrazioni), al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e
successive modificazioni e integrazioni e al Decreto Ministeriale 5 novembre 2001.
Le strade esistenti aventi calibro inferiore a quello prescritto dal presente articolo,
sono interessate da interventi di adeguamento alle dimensioni minime prescritte in
conformità e in accordo con il Programma delle Opere Pubbliche e con il Piano
Urbano del Traffico.
Art. 36.
Parcheggi privati di uso privato
In ogni intervento di nuova costruzione (compresi eventuali ampliamenti),
demolizione e successiva ricostruzione devono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di
costruzione, ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n° 1150. Per gli
stessi è istituito vincolo di pertinenzialità con l’osservanza delle disposizioni di cui alla
Legge Regionale 19 novembre 1999, n° 22.
Le superfici di cui sopra devono essere computate secondo i seguenti criteri:
- il volume di riferimento è quello virtuale di cui all'art. 6 delle presenti N.T.A.
- la superficie destinata a parcheggio computabile è composta dalla effettiva
superficie utilizzata per il parcheggio degli autoveicoli comprensiva dello spazio di
manovra in piano (con l'esclusione delle rampe di accesso ai piani interrati o
seminterrati); gli spazi di manovra, comunque, possono essere computati fino alla
percentuale massima del 40% della superficie a parcheggio complessiva.
Per gli edifici a destinazione residenziale dovrà comunque essere assicurata la
dotazione minima di 1 posto auto ogni unità immobiliare.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Per gli insediamenti a destinazione industriale aventi una Slp maggiore di mq 3000
dovrà essere altresì assicurata una superficie aggiuntiva destinata a parcheggio pari
a mq 3 ogni mc 200.
Per gli insediamenti a destinazione commerciale aventi una Slp maggiore di mq 1000
dovrà essere assicurata una superficie aggiuntiva destinata a parcheggio pari a mq 4
ogni mc 100.
Per gli insediamenti a destinazione ricreativa, culturale e sportiva aventi una Slp
maggiore di mq 500 dovrà essere assicurata una superficie aggiuntiva destinata a
parcheggio pari a mq 3 ogni mc 100.
I parcheggi privati di cui al presente articolo devono essere ricavati all'interno della
superficie di pertinenza.
Per gli insediamenti a destinazione ricreativa di intrattenimento culturale e sportiva
possono essere destinate a parcheggio privato anche aree esterne alla superficie di
pertinenza purché esse siano comprese entro una distanza massima di percorso
pedonale di m. 200 e sia istituito vincolo di pertinenzialità con atto pubblico
debitamente registrato.
Le superfici destinate a parcheggio possono essere realizzate anche nel sottosuolo
di aree destinate a standard o a sede stradale purché non ne limitino l'uso pubblico e
previo convenzionamento dell'intervento.
Per gli edifici esistenti e realizzati in forza di provvedimento abilitativo emesso
precedentemente alla data del 7 aprile 1989, al fine del recupero della dotazione
minima degli spazi da destinare a parcheggio -qualora sia dimostrata, per ragioni di
composizione morfologica ovvero di natura tecnica e costruttiva, l’effettiva
impossibilità di realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici stessi ovvero
delle relative pertinenze - è ammessa la realizzazione di parcheggi privati a box o a
posti auto individuali, anche in deroga agli indici di edificabilità prescritti dalle norme
delle singole zone tipologiche, con l’osservanza dei seguenti parametri:
- Superficie massima da destinare a parcheggio = 10 % del volume esistente,
computati secondo le modalità prescritte dal presente articolo;
- H max.
2,5 m.
Art. 37.
Chioschi
All'interno delle fasce di rispetto e, previa apposita deliberazione dell'organo
comunale competente, nelle aree pubbliche e/o assoggettate all'uso pubblico, è
ammessa la posa di chioschi adibiti ad edicole e rivendita giornali, vendita fiori e
piante, bar nel rispetto delle seguenti modalità:
• siano realizzati con strutture facilmente rimovibili;
• non comportino pericolo e ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale (nel
caso di posa in prossimità di marciapiedi dev'essere comunque garantita una
larghezza per la circolazione dei pedoni maggiori di m 1,5);
• il chiosco deve avere dimensione massima pari a mq 30 di Slp;
Per l'insediamento di tali attrezzature dovrà essere rilasciato atto abilitativo
temporaneo per un periodo non superiore di anni 10 e con l'obbligo per il richiedente
della rimessa in pristino stato alla scadenza dell’atto abilitativo, salvo rinnovo dello
stesso.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
Art. 38.
Impianti di distribuzione del carburante
Ferme restando le disposizioni dettate dalle disposizioni di legge vigenti in materia di
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, gli impianti ad uso
pubblico di distribuzioni del carburante agli autoveicoli sono ammessi in tutte le zone
tipologiche, comprese le fasce di rispetto stradali, con esclusione delle zone A, delle
zone E, delle zone F e delle zone assoggettate a vincoli di tutela paesaggistica e
ambientale.
Negli impianti di distribuzione ad uso pubblico si intendono ricompresi anche servizi
all’automezzo e all’utente e attività commerciali integrative -così come definiti dall’art.
2 del Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2-.
La realizzazione dei servizi e delle attività integrative è assoggettata al rispetto dei
requisiti e delle condizioni prescritte dal Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n.
2 e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
• all'interno del perimetro dei centri abitati di cui all'art 4 del Decreto legislativo 30
aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, i servizi
all’automezzo e all’utente possono avere Slp massima di mq 40;
• fuori dal perimetro dei centri abitati di cui all'art 4 del Decreto legislativo 30 aprile
1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, i servizi all’automezzo e
all’utente possono avere una Slp massima di mq 80.
• Le attività commerciali integrative possono avere Slp massima pari al 10%
dell’area di impianto, così come definita dall’art. 5 del Regolamento Regionale 13
maggio 2002 n. 2 .
• La superficie delle aree di impianto e la superficie delle aree da destinare a
parcheggio, costituiscono superficie di pertinenza ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 18 del vigente Regolamento Edilizio.
Per quanto non precisato nel presente articolo, è fatto espresso richiamo e rinvio al
Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e al Regolamento Regionale 13 maggio
2002 n. 2.
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 39.
Piani esecutivi vigenti
Sono confermate le previsioni, anche se in contrasto con il presente P.R.G., dei piani
attuativi approvati precedentemente all'adozione del P.R.G.; fino alla completa
esecuzione di detti Piani Attuativi, i parametri di edificabilità sono quelli prescritti dagli
stessi e in tali aree si applicano le specifiche prescrizioni progettuali disposte da tali
strumenti, oltre alle altre eventuali norme e disposizioni stabilite nella relativa
convenzione di attuazione.
Art. 40.
Atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia in corso di
validità
Sono fatti salvi gli atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia emessi prima
dell'adozione del presente P.R.G. fino alla scadenza del periodo di validità.
Gli interventi edilizi che concretizzano varianti essenziali, così come definite dal
combinato disposto della Legge 28 febbraio 1985, n° 47 e Legge Regionale 9
maggio 1992, n° 19, devono conformarsi alle presenti N.T.A.
Art. 41.
Edifici in contrasto con le norme di P.R.G.
Le costruzioni esistenti in contrasto con il P.R.G. possono essere oggetto di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della
S.n.r. e che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio.
Qualora il contrasto con il P.R.G. riguardi esclusivamente i parametri “altezza
massima” ovvero “rapporto di copertura”, sono ammessi altresì interventi di
ampliamento che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio esistente.
Sono, comunque, sempre ammessi gli interventi finalizzati ad adeguare lo stato di
fatto alle previsioni del P.R.G.
Art. 42.
Accertamento delle superfici
Le quantificazioni delle aree di lottizzazione e delle superfici territoriali espresse nelle
presenti norme, sono assoggettate ad accertamento definitivo da effettuarsi in
relazione al rilevamento topografico strumentale da eseguirsi da parte dei soggetti
attuatori ed asseverato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
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Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato
dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968 n°15, da tecnico abilitato iscritto all’ordine
professionale.
L’individuazione della superficie accertata dovrà costituire allegato obbligatorio di
ogni piano attuativo.
Art. 43.
Recupero dei rustici agricoli
Fatte salve le disposizioni dettate dal Piano di Coordinamento del Parco regionale
della Valle del Lambro per le aree ricomprese nel perimetro del parco e le
disposizioni previste dal presente P.R.G. per gli ambiti assoggettati a P.A. e per gli
edifici di pregio architettonico, storico e artistico, al fine di migliorare la qualità
urbana, sono ammessi, interventi di ristrutturazione edilizia tesi al recupero dei rustici
di origine agricola ed al loro riutilizzo funzionale, nel rispetto delle destinazioni d’uso
ammesse nelle singole zone tipologiche e con l’osservanza delle seguenti
prescrizioni:
- oggetto dell’intervento devono essere i corpi edilizi costruiti originariamente a
servizio dell’agricoltura (stalle, fienili e ricoveri per le attrezzature agricole) che
conservano tuttora la destinazione originaria o che risultano dismessi, aventi
strutture verticali e pareti perimetrali in materiale lapideo e/o in muratura; sono
compresi nelle presenti disposizioni anche quei corpi rustici parzialmente
riutilizzati come ricovero per autovetture, mentre non sono considerati rustici ai
sensi delle disposizioni del presente articolo, i manufatti di recente costruzione,
quelli realizzati con struttura portante in ferro, in cemento armato o in generale
con strutture prefabbricate;
- non è ammesso il recupero delle superfetazioni aggiuntive al corpo di fabbrica,
quali baracche, manufatti precari e in generale tutto ciò che palesemente è
aggiunto e quindi difforme dal carattere unitario del corpo edilizio oggetto di
intervento di recupero;
- l’intervento edilizio non deve comportare aumento della superficie coperta;
- l’intervento edilizio non deve comportare aumento dell’altezza massima esistente
e non deve comportare aumento del numero di piani fuori terra;
- l’intervento edilizio non deve comportare modifica della configurazione
geometrica della copertura preesistente;
- devono essere mantenute la struttura portante dei corpi di fabbrica, le pareti
perimetrali se in pietra o in mattone pieno, la struttura lignea della copertura e
per quanto possibile gli elementi discontinui di copertura (coppi);
- eventuali elementi strutturali degradati così come parti ammalorate
evidentemente non recuperabili, potranno essere oggetto di intervento di
sostituzione o ricostruzione con materiali e tecniche costruttive compatibili con il
carattere originario del manufatto, senza alterazione dell’impianto edilizio e della
tipologia e salvaguardando gli eventuali elementi di pregio;
- non è ammesso il tamponamento perimetrale dell’eventuale spazio aperto
coperto dal manto di copertura e sostenuto da ordini di pilastri e che costituisce
avancorpo del fienile;
- non è ammessa la realizzazione di sporti aggettanti aperti;
- non è ammessa la realizzazione di abbaini; ai fini dell’osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione naturale diretta dell’unità immobiliare recuperata è ammessa la
creazione di lucernari in pendenza di falda.
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Art. 44.
Abrogazione di norme
Fatte salve le disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 con l'approvazione del
presente P.R.G. si intendono abrogate le disposizioni contenute nel P.R.G.
precedentemente vigente.
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