Norme Tecniche di Attuazione
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Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Villasanta Provincia di Milano VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CENTRI STORICI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001 n. 1 DOCUMENTO DIRETTORE DEI CENTRI STORICI Tavola n. Norme Tecniche di Attuazione testo coordinato arch. Franco Resnati progettisti 14.2 arch. Fabio Massimo Saldini Studio associato ARCHE' progetti di architettura e urbanistica gruppo di progettazione Paolo Lubrano arch. Paolo Dell'Orto procedura amministrativa ADOZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. ___________________________ DEL ______________________ APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. ______________________ DEL ______________________ PUBBLICAZIONE: BURL n. _____________________________________________________ DEL ______________________ Il Sindaco Il Segretario L'Assessore all'Urbanistica Il Responsabile del Procedimento Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI ............................................................................ 4 ART. 1. OBIETTIVI E VALORE FUNZIONALE DELLE N.T.A.............................................................. 4 ART. 2. APPLICAZIONE DEL P.R.G. ............................................................................................... 4 ART. 3. STRUTTURA E CONTENUTO DEL P.R.G. .......................................................................... 4 TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................ 6 ART. 4. FORME DELLA DISCIPLINA DEL P.R.G.............................................................................. 6 ART. 5. INDICI E PARAMETRI URBANISTICI .................................................................................... 7 ART. 6. DEFINIZIONI .................................................................................................................... 13 ART. 7. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA .......................................................................... 16 ART. 8. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA .................................................................... 16 ART. 9. AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE ....................................................................................................................................... 16 TITOLO III – ATTUAZIONE DEL P.R.G. ............................................................................ 19 ART. 10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. .......................................................................... 19 TITOLO IV - DESTINAZIONI D'USO .................................................................................. 21 ART. 11. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO ............................................................. 21 ART. 12. DESTINAZIONI COMPLEMENTARI, ACCESSORIE O COMPATIBILI CON LE DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI ........................................................................................................................... 24 ART. 13. MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO ............................................................................ 24 TITOLO V - NORME DI ZONA E AMBITO ......................................................................... 25 ART. 14. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE E TIPOLOGICHE .................. 25 TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE.............................................. 63 ART. 15. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI ....................................................................... 63 ART. 16. TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE ............................................................................................... 63 ART. 17. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITI COMMERCIALI....................................... 64 ART. 18. DOTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO ............. 64 ART. 19. NORME PROCEDURALI DI NATURA URBANISTICA .......................................................... 65 ART. 20. QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA ........................ 66 ART. 21. NORMA DI RINVIO ........................................................................................................... 66 TITOLO VII - NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO ..................... 67 ART. 22. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON IL PIANO TERRITORIALE DELLA VALLE DEL LAMBRO ....................................................................................................................................... 67 2 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato ART. 22 BIS NORME TRANSITORIE DI SALVAGUARDIA PER LA COSTITUZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DENOMINATO “PARCO AGRICOLO DELLA CAVALLERA” .............................................................................................................................. 67 ART. 23. DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI ED INDIRIZZI DI GENERALE TUTELA AMBIENTALE68 ART. 24. BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ............................................................................... 72 ART. 25. BENI CULTURALI ............................................................................................................. 73 ART. 26. VINCOLI IDROGEOLOGICI ............................................................................................... 73 ART. 27. AREA E FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE .................................................................... 73 ART. 28. AREA E FASCIA DI RISPETTO STRADALE ....................................................................... 74 ART. 29. AREA E FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO .................................................................. 75 ART. 30. DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ......................................................................... 75 ART. 31. ZONA DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA ........................................................................ 77 ART. 32. ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI) ............................................................................................................................... 77 ART. 33. FATTIBILITÀ GEOLOGICA ................................................................................................ 78 ART. 34. MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI......... 78 TITOLO VIII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ....................................................................... 79 ART. 35. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ................................................................................. 79 ART. 36. PARCHEGGI PRIVATI DI USO PRIVATO ........................................................................... 80 ART. 37. CHIOSCHI ........................................................................................................................ 81 ART. 38. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE ............................................................. 82 TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE ................................................................. 83 ART. 39. PIANI ESECUTIVI VIGENTI ............................................................................................... 83 ART. 40. ATTI ABILITATIVI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA IN CORSO DI VALIDITÀ.......... 83 ART. 41. EDIFICI IN CONTRASTO CON LE NORME DI P.R.G.......................................................... 83 ART. 42. ACCERTAMENTO DELLE SUPERFICI ............................................................................... 83 ART. 43. RECUPERO DEI RUSTICI AGRICOLI................................................................................. 84 ART. 44. ABROGAZIONE DI NORME ............................................................................................... 85 3 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1. Obiettivi e valore funzionale delle N.T.A. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (di seguito chiamate N.T.A.) sono parte costitutiva del Piano Regolatore Generale (di seguito chiamato P.R.G.) e integrano le indicazioni e prescrizioni contenute negli allegati grafici, assumendone il medesimo valore normativo. La Relazione illustrativa al P.R.G. fornisce le motivazioni, ove dovute, in ordine alle scelte, alle destinazioni, all’azzonamento, alle localizzazioni, ai parametri tecnici e urbanistico-edilizi di cui agli allegati grafici ed alle presenti N.T.A. Art. 2. Applicazione del P.R.G. Il P.R.G. disciplina tutto il territorio comunale ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale. Il P.R.G. disciplina l'uso del suolo e le iniziative edilizie che concorrono alle trasformazioni fisiche del territorio comunale, edificato e non edificato, anche con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche, paesistiche ed ambientali del territorio stesso. Tali trasformazioni del territorio sono assoggettate, oltre alle disposizioni legislative vigenti ed alla disciplina del presente P.R.G., al Regolamento Edilizio e agli altri regolamenti e strumenti pianificatori consortili e comunali per quanto non in contrasto con le presenti norme. I poteri di deroga al P.R.G. e al Regolamento Edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici, impianti e strutture pubbliche o di interesse pubblico. L’atto abilitativo in deroga, è emesso dal responsabile del procedimento previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale e con l'osservanza delle disposizioni di cui all’art. 41- quater della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e di cui alla Legge 21 dicembre 1955 n° 1357 e successive modificazioni e integrazioni, e delle modalità stabilite dalla Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 3. Struttura e contenuto del P.R.G. Il P.R.G. è costituito da: 1. Relazione illustrativa contenente la prospettazione generale ed analitica dello stato di fatto (ambiente fisico, storia, demografia ed economia, attrezzature sociali e tecnologiche, edilizia, traffico, comunicazioni e più complessivi elementi di interpretazioni del territorio); indicazione dei principali problemi ed esigenze consequenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione di fabbisogni ed esigenze e proposizione di soluzione dei problemi; inquadramento territoriale; documentazione relativa al computo della capacità insediativa teorica e degli standard. Illustrazione generale del progetto e dei criteri adottati; motivazione sulla reiterazione dei vincoli preordinati alla espropriazione per pubblica utilità; relazione di previsione di 4 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del P.R.G.; Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati analitici: 2. Inquadramento territoriale 2.1 Collocazione del Comune; 2.2 Sistema dei parchi; 3. Mobilità di interesse intercomunale 4. Inquadramento territoriale degli strumenti urbanistici vigenti 5. Vincoli di legge e zone di rispetto 6. Opere di urbanizzazione primaria 6.1 Rete della viabilità primaria, parcheggi e cimitero 6.2 Rete fognaria 6.3 Rete telefonica 6.4 Rete del metano e oleodotto 6.5 Rete dell'illuminazione 6.6 Rete acquedotto 7. Opere di urbanizzazione secondaria 8. Destinazioni d'uso in atto 9. Tipologia delle aree verdi 10. Studio geologico 11. Principali dati socio-territoriali scala 1:25.000 scala 1:25.000 scala 1: 5.000 scala 1: 5.000 scala 1: 5.000 scala 1: 5.000 scala 1: 5.000 scala 1: 5.000 scala 1: 5.000 Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di indirizzo: 12. Tavola di indirizzo progettuale generale (T.I.P.) riferita all'intero territorio comunale scala 1:5.000 Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di approfondimento della disciplina dei centri storici: 13. Documento Direttore per il centro storico (D.D.c.s.) Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi: 14. Zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 scala 1:5.000 15. Azzonamento scala 1:2.000 16. Computo della capacità insediativa teorica scala 1:5.000 17. Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale scala 1:5.000 18. Viabilità primaria, viabilità comunale principale e tracciati ferroviari scala 1:5.000 19. Delimitazione dei centri edificati scala 1:5.000 20. Delimitazione delle zone di recupero ai sensi dell’ art. 27 della legge 5 agosto 1978 n° 457 scala 1:5.000 21. Norme Tecniche di Attuazione 5 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 4. Forme della disciplina del P.R.G. Il presente P.R.G. esprime prescrizioni e indirizzi; la struttura generale del piano ha una rilevante caratteristica qualitativa che è complementare ed integrata a quella quantitativa. 4.1 4.2 Le disposizioni prescrittive assumono il valore di norma obbligatoria e si esplicitano in: 4.1.1 norme di zona per il tessuto consolidato che esprimono destinazioni d'uso principali e destinazioni non ammissibili, parametri di edificabilità, modalità di attuazione e prescrizioni particolari; 4.1.2 norme per la pianificazione attuativa relative ad ogni ambito di trasformazione che esprimono destinazioni d'uso principali e destinazioni non ammissibili, parametri di edificabilità e modalità di attuazione, quantità minima di standard e prescrizioni particolari. 4.1.3 norme per gli ambiti dei centri storici che esprimono destinazioni d'uso principali e destinazioni non ammissibili, parametri di edificabilità e modalità di attuazione, quantità di standard minima e ulteriori articolazioni di tali prescrizioni in termini di tabelle normative e di elaborati progettuali specifici. Le disposizioni orientative o indirizzi assumono il valore di criteri guida per il controllo qualitativo del territorio attraverso la progettazione urbanistica ed edilizia. Le disposizioni orientative contenute negli strumenti di indirizzo devono trovare traduzione, nella fase operativa di progettazione esecutiva delle trasformazioni, in una dichiarazione di conformità (o di motivato discostamento) resa dal progettista, che costituisce documento obbligatorio da allegare al piano attuativo o all’atto abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia. Tali indirizzi si articolano in: 4.2.1 Tavola di indirizzo progettuale generale (T.I.P.) riferita all'intero territorio comunale che contiene indicazioni generali di indirizzo qualitativo e costituisce il documento di riferimento di massima per gli ulteriori indirizzi progettuali da sviluppare successivamente all'adozione del P.R.G. 6 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 4.2.2 Schede di indirizzo progettuale (S.I.P.) riferite ad ogni ambito di pianificazione attuativa. Le schede di indirizzo progettuale hanno carattere di norme di indirizzo di natura dispositiva e riprendono o integrano le altre più generali indicazioni progettuali già espresse dalla T.I.P. Le S.I.P. realizzano i valori qualitativi della progettazione e dello sviluppo urbanistico e assumono pertanto il valore di atti prodromici obbligatori alla definizione ed alla adozione della pianificazione attuativa. Le S.I.P. costituiscono lo strumento di riferimento valutativo del Consiglio Comunale per l’approvazione dei P.A. ai sensi della Legge Regionale 23 giugno 1997 n° 23. Sono predisposte dall'Amministrazione Comunale e sono approvate dal Consiglio Comunale prima dell’adozione dei P.A. 4.2.3 Indirizzi qualitativi per il centro storico. Le norme progettuali e gli indirizzi qualitativi degli ambiti dei centri storici trovano espressione nel Documento Direttore del centro storico. Il Documento Direttore per il centro storico specifica, nel rispetto dei parametri di edificabilità stabiliti dal P.R.G.: a. lo stato di fatto; b. gli ambiti di intervento differenziato; c. i criteri qualitativi e linee essenziali dei piani attuativi di rimando; d. gli indirizzi e le direttive qualitative da sviluppare in sede di progettazione esecutiva. Art. 5. Indici e parametri urbanistici Al fine di individuare e controllare i requisiti edilizi ed urbanistici delle trasformazioni d'uso del suolo e degli interventi edilizi, sono assunti dalle presenti N.T.A. i seguenti parametri e indici, di seguito elencati con le relative definizioni. 5.1 Area di attuazione (Aa) Superficie complessiva dell'area oggetto di intervento di trasformazione urbanistica tramite Piano Attuativo, comprensiva delle superfici fondiarie destinate all'edificazione, delle aree destinate alle opere di urbanizzazione e delle fasce di rispetto (FrAa cimiteriali, stradali e ferroviarie). 5.2 Superficie territoriale (St) Superficie dell'area oggetto di intervento di trasformazione urbanistica con capacità edificatoria, comprensiva delle superfici fondiarie destinate all'edificazione e delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 7 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 5.3 Superficie fondiaria (Sf) E' la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Ovvero è la parte residua della St detratte le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie. 5.4 Superficie lorda di pavimento (Slp) E' la somma delle superfici dei singoli piani comprese entro il profilo esterno delle delimitazioni perimetrali esterne. Devono essere computate le superfici di tutti i piani interrati, seminterrati e fuori terra secondo le seguenti modalità: 5.4.1 portici e logge Non sono computati nella Slp con eccezione di quelli aventi profondità (misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio cui sono addossati, al limite dell'ipostilo) maggiore di m. 3. Nel caso di profondità maggiori è computata solo la parte eccedente le misure massime sopra descritte. Non concorrono alla determinazione della Slp i portici assoggettati a servitù di uso pubblico. 5.4.2 sporti aggettanti aperti Non sono computati nella Slp con eccezione di quelli aventi profondità (misurata sulla perpendicolare che unisce ogni punto delle delimitazioni perimetrali esterne che costituiscono il perno dell'aggetto, al limite dello sporto stesso) maggiore di m 1,60. Nel caso di profondità maggiori è computata solo la parte eccedente la misura massima sopra descritta. 5.4.3 cavedi Non sono computati in ogni caso. 5.4.4 volumi tecnici Non sono computati nella Slp fino alla concorrenza percentuale massima del 15% dell'intera Slp edificata, purché siano interrati o posti al di sopra della soletta dell'ultimo piano abitabile o agibile. Nel caso di percentuali maggiori è computata solo la parte eccedente la misura massima sopra descritta. Nel caso di interventi di adeguamento tecnologico in edifici esistenti non sono computate le canne fumarie, situate all'esterno delle delimitazioni perimetrali esterne, purché non costituiscano spazi altrimenti utilizzabili. 5.4.5 scale Sono computate nella Slp sia le scale chiuse che quelle aperte, compresi i pianerottoli di arrivo e vano ascensore, misurati una sola volta in proiezione verticale sul terreno. Sono escluse dal computo della Slp le scale imposte da esigenze di sicurezza purché tutte le unità immobiliari abitabili o agibili abbiano accesso principale da altro vano scala. Sono altresì escluse dal computo, tutte le scale di collegamento tra il piano di campagna ed il primo piano abitabile o agibile degli edifici, purché prive di delimitazioni perimetrali esterne. 8 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 5.4.6 soppalchi I soppalchi realizzati all'interno di unità immobiliari, qualunque sia la loro destinazione d'uso, sono computati nella Slp qualora abbiano altezza minima libera (misurata tra la quota di pavimento della piattaforma e la quota all'intradosso della soletta di copertura) maggiore o uguale di m 2,40 e/o larghezza maggiore o uguale di m 1,50. 5.4.7 tettoie Le tettoie di pertinenza degli edifici non sono computate nella Slp fino alla concorrenza percentuale massima del 10% della Slp complessiva. Nel caso di percentuali maggiori è computata solo la parte eccedente la misura massima sopra descritte. Nel caso di costruzioni esistenti in contrasto con il presente P.R.G., le tettoie di pertinenza degli edifici non sono computate nella Slp fino alla concorrenza percentuale massima del 10% della Slp massima ammissibile. 5.4.8 serbatoi industriali e silos La superficie dei serbatoi industriali e dei silos per lo stoccaggio dei prodotti è computata nella Slp in misura pari alla loro proiezione verticale parallela sul piano orizzontale del terreno. 5.4.9 spazi destinati al ricovero autovetture Gli spazi destinati al ricovero autovetture, conformi alle condizioni e alle prescrizioni disposte dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1999 n. 22, non sono computati nella Slp. Sono altresì esclusi dal computo, gli spazi destinati al ricovero autovetture conformi alle prescrizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 36 delle presenti NTA. 5.4.10 gli spazi accessori interrati e seminterrati di pertinenza delle soprastanti unità immobiliari a destinazione residenziale non sono computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni: a. non siano destinati a spazi residenziali primari; b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare soprastante; c. la quota misurata dal piano di campagna all’estradosso della soletta di copertura sia inferiore a m 1,40; d. la differenza di quota tra la soletta di copertura misurata all'intradosso e la quota di pavimento finito sia inferiore a m 2,50. 5.4.11 gli spazi accessori interrati e seminterrati di pertinenza delle soprastanti unità immobiliari a destinazione terziaria non sono computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni: a. concorrano fino alla percentuale massima del 50% della Slp della unità immobiliare corrispondente e comunque sino a mq 50. Nei casi oltre la concorrenza suddetta è computata solamente la quantità eccedente le misure massime sopra descritte; b. siano compresi entro le proiezioni verticali dell’unità immobiliare sovrastante; 9 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato c. la quota misurata dal piano di campagna all’estradosso della soletta di copertura sia inferiore a m 1,40; d. la differenza di quota tra la soletta di copertura misurata all'intradosso e la quota di pavimento finito sia inferiore a m 2,50. 5.4.12 gli spazi interrati e seminterrati di pertinenza delle soprastanti unità immobiliari a destinazione primaria e secondaria non sono computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni: a. siano spazi necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi, gassosi al servizio dell'unità produttiva; b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare soprastante; c. la quota misurata dal piano di campagna all’estradosso della soletta di copertura sia inferiore a m 1,40; d. la differenza di quota tra la soletta di copertura misurata all'intradosso e la quota di pavimento finito sia inferiore a m 2,50. 5.4.13 gli spazi accessori siti nel sottotetto di pertinenza delle sottostanti unità immobiliari a destinazione residenziale non sono computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni: a. non siano destinati a spazi residenziali primari; b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare sottostante; c. l'altezza media ponderale sia inferiore a m 2,50, calcolata sul singolo sottotetto pertinenziale senza tenere in considerazione eventuali tramezzature delimitanti vani interni; d. la linea di gronda abbia un'imposta massima inferiore o uguale a m 0,80 misurata dalla quota di pavimento finito; e. la linea di colmo abbia un'altezza massima inferiore o uguale a m 3,20 misurata dalla quota di pavimento finito. 5.4.14 gli spazi accessori siti nel sottotetto di pertinenza delle sottostanti unità immobiliari a destinazione terziaria non sono computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni: a. concorrano fino alla percentuale massima del 50% della Slp della unità immobiliare corrispondente e comunque sino a mq 50. Nei casi oltre la concorrenza suddetta è computata l'intera superficie sita nel sottotetto; b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare sottostante; c. l'altezza media ponderale sia inferiore a m 2,40, calcolata sul singolo sottotetto pertinenziale senza tenere in considerazione eventuali tramezzature delimitanti vani interni; d. la linea di gronda abbia un'imposta massima inferiore o uguale a m 0,80 misurata dalla quota di pavimento finito; e. la linea di colmo abbia un'altezza massima inferiore o uguale a m 3,00 misurata dalla quota di pavimento finito. 10 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 5.4.15 gli spazi siti nel sottotetto di pertinenza delle sottostanti unità immobiliari a destinazione primaria e secondaria non sono computati nella Slp quando soddisfano le seguenti condizioni: a. siano spazi necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi, gassosi al servizio dell'unità produttiva; b. siano compresi entro la proiezione verticale dell'unità immobiliare sottostante; c. l'altezza media ponderale sia inferiore a m 2,40, calcolata sul singolo sottotetto pertinenziale senza tenere in considerazione eventuali tramezzature delimitanti vani interni; d. la linea di gronda abbia un'imposta massima inferiore o uguale a m 0,80 misurata dalla quota di pavimento finito; e. la linea di colmo abbia un'altezza massima inferiore o uguale a m 3,00 misurata dalla quota di pavimento finito. 5.5 Superficie coperta (Sc) E' la superficie risultante dalla proiezione verticale parallela sul piano orizzontale delle porzioni edificate seminterrate e fuori terra comprese entro il profilo esterno delle delimitazioni perimetrali esterne, computata con le seguenti modalità: 5.5.1 sporti aggettanti aperti Non sono computati gli sporti aggettanti aperti aventi profondità (misurata sulla perpendicolare che unisce ogni punto delle delimitazioni perimetrali esterne che costituiscono il perno dell'aggetto, al limite dello sporto stesso) minore di m 1,60. Nel caso di profondità maggiori è computata tutta la superficie sporgente. 5.5.2 scale Sono computate nella Sc sia le scale chiuse sia quelle aperte, compresi i pianerottoli di arrivo e vano ascensore. Sono escluse dal computo della Sc le scale imposte da esigenze di sicurezza purché tutte le unità immobiliari abitabili o agibili abbiano accesso principale da altro vano scala. Sono altresì escluse dal computo tutte le scale coperte, di collegamento tra il piano di campagna ed il primo piano abitabile o agibile degli edifici, purché prive di delimitazioni perimetrali esterne. 5.5.3 serbatoi industriali e silos La superficie dei serbatoi industriali e dei silos per lo stoccaggio dei prodotti e l'eventuale vasca di raccolta, è computata nella Sc in misura pari alla loro proiezione verticale parallela sul piano orizzontale del terreno. 5.5.4 spazi coperti destinati al ricovero di autovetture Gli spazi destinati al ricovero autovetture, conformi alle condizioni e alle prescrizioni disposte dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1999 n. 22, non sono computati nella Sc. Sono altresì esclusi dal computo, gli spazi destinati al ricovero autovetture conformi alle prescrizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 36 delle presenti NTA. 11 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 5.5.5 portici e logge Non sono computati nella Sc con eccezione di quelli aventi profondità (misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio cui sono addossati al limite dell'ipostilo) maggiore di m. 3. Nel caso di profondità maggiori è computata l'intera superficie. Non concorrono alla determinazione della Sc i portici assoggettati a servitù di uso pubblico. 5.5.6 tettoie Le tettoie di pertinenza e al servizio degli edifici non sono computate nella Sc fino alla concorrenza percentuale massima del 10% della Sc complessiva. Nei casi oltre la misura massima suddetta è computata l'intera superficie. Nel caso di costruzioni esistenti in contrasto con il presente P.R.G., le tettoie di pertinenza degli edifici non sono computate nella Sc fino alla concorrenza percentuale massima del 10% della Sc massima ammissibile. 5.6 Superficie permeabile (Sp) E' la superficie del lotto in grado di assorbire e di lasciarsi attraversare direttamente dall'acqua, non occupata dalla proiezione sul piano orizzontale della sagoma degli edifici e di tutte le altre opere edilizie realizzate fuori terra, seminterrate o interrate. 5.7 Altezza massima (Hmax) Lunghezza del segmento di perpendicolare condotto dal piano di campagna al piano passante per il punto più alto dell'estradosso del solaio di copertura (sia esso orizzontale o inclinato) delimitante lo spazio computato nella Slp. Per gli edifici a destinazione produttiva, l’altezza massima è data dalla lunghezza del segmento di perpendicolare condotto dal piano di campagna al piano inferiore delle travi portanti la copertura, a condizione che superiormente a detto piano non siano realizzati spazi computabili nella Slp. Non sono soggetti al rispetto dell’Hmax, compatibilmente con il rispetto delle esigenze ambientali, i manufatti tecnici quali tralicci di elettrodotti, serbatoi idrici, torri piezometriche e per telecomunicazioni, gli impianti quali camini, torri di raffreddamento e ciminiere, pennoni e campanili. 5.8 Indice di edificabilità territoriale (Iet) E' la superficie lorda di pavimento edificabile per ogni mq di superficie territoriale. Si esprime in mq/mq; 5.9 Indice di edificabilità fondiaria (Ief) E' la superficie lorda di pavimento edificabile per ogni mq di superficie fondiaria. Si esprime in mq/mq; 5.10 Rapporto di copertura territoriale (Rct) E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie territoriale. Si esprime in percentuale. 12 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 5.11 Rapporto di copertura fondiaria (Rcf) E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Si esprime in percentuale; 5.12 Rapporto di permeabilità territoriale (Rpt) E’ il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. Si esprime in percentuale; 5.13 Rapporto di permeabilità fondiaria (Rpf) E' il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. Si esprime in percentuale; Art. 6. Definizioni Le definizioni espresse dal presente articolo hanno carattere esplicativo e definitorio degli indici e parametri urbanistici di cui al precedente articolo 5; in caso di termini precisati in altri Regolamenti comunali, il P.R.G. si riferisce a tali definizioni. 6.1 Delimitazioni perimetrali esterne Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne trasparenti e dai serramenti che racchiudono il volume dell'edificio. 6.2 Edificio Complesso di unità immobiliari strutturalmente organizzate. 6.3 Linea di colmo E’ la retta orizzontale generata dall’intersezione dei piani inclinati opposti costituiti dalle falde. 6.4 Linea di gronda E’ la retta orizzontale posta al livello inferiore dei piani inclinati costituiti dalle falde. E’ determinata dall’intersezione dei piani inclinati con l’estradosso del piano orizzontale di copertura. 6.5 Loggia E' uno spazio aperto integrato al piano di un edificio, posto ad un livello superiore al piano terra; delimitato per almeno un lato dall'edificio stesso e per i restanti da pilastri, può essere sormontato da edificio pieno, terrazzo o copertura. 13 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 6.6 Piano interrato E' il piano avente quota di pavimento finito e quota della soletta di copertura misurata all'estradosso, inferiori alla quota del piano di campagna. 6.7 Piano seminterrato E' il piano avente quota di pavimento finito inferiore alla quota del piano di campagna e la quota dell'estradosso della soletta di copertura superiore alla quota del piano di campagna. 6.8 Piano sottotetto E' il volume compreso tra l'ultimo solaio orizzontale delimitante l'ultimo piano abitabile o agibile ed il solaio inclinato di falda che sorregge il manto di copertura. 6.9 Portico E' uno spazio aperto posto al piano terra di un edificio con almeno un lato aperto e/o eventualmente sostenuto da pilastri; può essere sormontato da edificio pieno, da terrazzo o copertura. 6.10 Quota del piano di campagna E' la quota coincidente con la quota della strada pubblica più prossima, misurata al lordo del marciapiede. In caso di assenza di marciapiede si considera la quota strada aumentata di cm 15. In caso di contiguità di più strade con quote diverse si considera la media aritmetica delle quote; in caso di differenza tra la quota della strada e la quota naturale del terreno superiore a m 0,5 si considera la quota naturale del terreno. 6.11 Soppalco E’ un ripiano intermedio all'interno di spazi primari. 6.12 Spazi residenziali accessori Sono locali situati ai piani interrati, seminterrati e sottotetto degli edifici, integrativi ai locali di abitazione, caratterizzati da una permanenza di tipo saltuario e destinati a sala da gioco, sala di lettura, lavanderia, cantine e cantinole, locali di sgombero, stenditoi. 6.13 Spazi residenziali primari e di servizio Sono locali di abitazione caratterizzati da una permanenza di tipo continuativo e destinati a camera da letto, sala, soggiorno, pranzo, cucina, spazi di cottura, stanze da bagno, servizi igienici, spogliatoi, guardaroba, corridoi di distribuzione, ripostigli. 6.14 Sporti aggettanti aperti Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali balconi, pensiline, gronde e cornicioni. 14 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 6.15 Superficie di pertinenza E' la superficie fondiaria che determina la capacità edificatoria ed è la base di calcolo degli indici e delle prescrizioni delle presenti N.T.A.. 6.16 Superficie non residenziale (Snr) Superfici destinate a servizi ed accessori di pertinenza del singolo alloggio o dell'intero organismo abitativo, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, così come definite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n° 801. Le superfici non residenziali riguardano: cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, lavatoi comuni, immondezzai ed altri locali a stretto servizio della residenza quali depositi per attrezzi, biciclette, carrozzine ecc...., logge, balconi e terrazze, vano delle scale comuni comprensive dei pianerottoli di sbarco e vano ascensore misurato una sola volta in proiezione verticale, vani scale interni all'alloggio quando delimitati da pareti a tutta altezza, autorimesse singole o collettive coperte (comprensive degli spazi di manovre coperti) definite dalle delimitazioni perimetrali esterne con esclusione dei parcheggi scoperti e delle rampe di manovra scoperte, androni d'ingresso, porticati liberi salvo il caso in cui siano asserviti all'uso pubblico, spazi di distribuzione dei locali computati nella Snr. 6.17 Superficie utile abitabile (Sua) E' la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, e comprensiva di eventuali scale interne non delimitate da pareti a tutta altezza, così come definite dal Decreto ministeriale 10 maggio 1977, n° 801. 6.18 Tettoia E' un corpo sostenuto da pilastri che definiscono uno spazio mediante semplice copertura, aperto su tutti i suoi lati; sostenuto da mensole o altro può essere addossato a uno o al massimo due lati di un edificio. 6.19 Unità immobiliare E' il complesso di vani organizzati al fine di una utilizzazione funzionale unitaria, comprensivo delle pertinenze. 6.20 Volumi tecnici Sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, elettrico, di parafulmine e di ventilazione) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. A titolo esemplificativo sono considerati volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto termico, le canne fumarie di ventilazione. 15 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 6.21 Volume virtuale E’ il prodotto della Slp per l'altezza virtuale di interpiano considerata pari a m 3,10. Art. 7. Opere di urbanizzazione primaria Sono quell'insieme di servizi, aree e strutture che costituiscono i requisiti necessari per rendere edificabile un'area in ordine all'accessibilità e al collegamento con le reti tecnologiche dei servizi primari e cioè strade, spazi di sosta e di parcheggio, rete e impianti di fognatura, rete e impianti idrici, rete e impianti di distribuzione di energia elettrica, del gas, e delle telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cimiteri. Sono considerate tali le opere pubbliche, di interesse pubblico o asservite ad uso pubblico. Art. 8. Opere di urbanizzazione secondaria Sono quell'insieme di aree, strutture ed opere che costituiscono i requisiti complementari all'edificazione in ordine alla dotazione di servizi di un'area e cioè asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere. Art. 9. Aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale Il P.R.G. definisce una dotazione quantitativa di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, ad attività secondaria e ad attività terziaria a livello comunale. La quantità minima ed inderogabile è quella stabilita dall'art. 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51, così come modificata dalla Legge Regionale 15 gennaio 2001 n. 1, dalla Legge Regionale 23 luglio 1999 n°14 e dal relativo Regolamento di attuazione. In particolare, le dotazioni minime prescritte dal P.R.G. che devono essere assicurate per i Piani Attuativi, sono commisurate in rapporto alla capacità insediativa in base ai seguenti parametri: - insediamenti residenziali = 93% della Slp destinata a tale funzione; - insediamenti industriali ed artigianali = 20% della Slp destinata a tale funzione; - insediamenti direzionali, alberghieri e terziari = 100% della Slp destinata a tale funzione. Per i piani attuativi individuati nell’elaborato di P.R.G. n. 15, le dotazioni minime sono espresse nelle rispettive tabelle normative di cui alle presenti N.T.A. Per quanto attiene all’esercizio delle attività commerciali, devono trovare applicazione le prescrizioni di cui al titolo VI delle presenti N.T.A.. 16 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Il reperimento degli standard avviene a mezzo di iniziativa pubblica diretta o attraverso cessioni nell’ambito di piani attuativi ovvero tramite la realizzazione di servizi e attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinati. La realizzazione da parte dei privati di servizi e attrezzature di interesse generale, è comunque subordinata a verifica valutativa da parte dell’Amministrazione Comunale nei modi e nei termini disposti dal Piano dei Servizi. Nel caso di piani attuativi, è facoltà dell’Amministrazione Comunale accettare, in luogo della cessione delle aree, l’asservimento o la regolamentazione d’uso di cui sopra; l’atto di asservimento e il regolamento d’uso devono comunque prevedere l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, a cura e spese del soggetto obbligato e l'approntamento di idonee garanzie, anche finanziarie, ove ritenute necessarie ad avviso dell'Amministrazione Comunale, al fine della concreta attivazione dell’uso pubblico. I servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni minime in misura corrispondente alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde di pavimento -realizzate anche in sottosuolo o con tipologia multipiano- e delle relative aree pertinenziali. Nei piani attuativi, nel caso di realizzazione diretta da parte dei privati di servizi e di attrezzature di interesse generale, è ammesso il computo delle superfici che concorrono al soddisfacimento delle dotazioni minime prescritte dal P.R.G., mediante un fattore di conversione basato sul costo di realizzazione della struttura, nei modi e nei termini disposti dal Piano dei Servizi. In tale fattispecie, le attrezzature e le infrastrutture di interesse generale, non concorrono al computo dell’edificabilità prescritta dal P.R.G.. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale accettare, in luogo della cessione delle aree, il concorso dei singoli piani attuativi alla realizzazione di attrezzature e infrastrutture pubbliche considerate strategiche per il raggiungimento di obiettivi di qualità urbana anche in luogo diverso dal piano attuativo; in tale caso il soddisfacimento della dotazione minima prescritta dal P.R.G. è determinata mediante un fattore di conversione basato sul costo di realizzazione della struttura, nei modi e nei termini disposti dal Piano dei Servizi. Nei piani attuativi, del tutto eccezionalmente e comunque per comprovata necessità, quando non espressamente vietato dalle presenti N.T.A., al fine del perseguimento dell'attuazione del P.R.G., è consentita la monetizzazione parziale, nella misura massima del 50% delle quantità stabilite dalle presenti N.T.A., delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e generale non cedute al Comune. Al fine di permettere la migliore attuazione dei Piani di Recupero, qualora si dimostrasse impossibile (esclusivamente per ragioni di ricomposizione morfologica e tipologica del tessuto urbano) il reperimento delle dotazioni di standard all'interno dei piani attuativi, è possibile la monetizzazione od il recupero delle stesse dotazioni in aree esterne all'intervento urbanistico, identificate dall'Amministrazione Comunale. Tali comprovate impossibilità devono essere esplicitamente motivate dall'Amministrazione in qualunque stadio o fase del procedimento. Le dotazioni di standard prescritte dalle presenti N.T.A. per i piani attuativi, si intendono riferite alla destinazione d’uso principale individuata dalle singole zone tipologiche; in sede di pianificazione attuativa deve essere congruamente verificata, per ogni specifica destinazione prospettata, la dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 17 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Il reperimento delle dotazioni di standard conseguenti a mutamenti di destinazione d’uso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1, avviene mediante Atto Abilitativo Convenzionato di cui al successivo art. 10.2 delle presenti N.T.A.. Il reperimento della dotazione aggiuntiva di standard dovuta per la nuova destinazione è obbligatorio, quando ricorrono le seguenti fattispecie: - l’intervento di mutamento di destinazione d’uso interessi una superficie lorda di pavimento superiore a mq 250, nel caso di mutamenti da residenza a settore di attività terziaria; - l’intervento di mutamento di destinazione d’uso interessi una superficie lorda di pavimento superiore a mq 250, nel caso di mutamenti da settore di attività secondaria a settore di attività terziaria; - l’intervento di mutamento di destinazione d’uso interessi una superficie lorda di pavimento superiore a mq 500, nel caso di mutamenti da settore di attività secondaria a residenza. - l’intervento di mutamento di destinazione d’uso sia finalizzato alla concretizzazione di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato. In tali casi, e specificatamente qualora la nuova destinazione d’uso comporti una dotazione di standard maggiore di quella della destinazione in atto, la convenzione deve prevedere la cessione di aree determinate come differenza tra la quantità che deve essere assicurata -secondo le misure prescritte dall’art. 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51 così come modificato dall’art. 7 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1- per la nuova destinazione e la quantità determinata -secondo le misure prescritte dall’art. 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51 così come modificato dall’art. 7 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1- per la destinazione precedente. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, qualora l’Amministrazione Comunale accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard nell’area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d’uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere la monetizzazione di dette aree. La quantificazione della monetizzazione delle aree prevista dal presente articolo, deve essere determinata in base a criteri generali periodicamente aggiornati dall’Amministrazione Comunale e comunque commisurata al valore economico dell’area da acquisire e all’utilità economica determinata dalla mancata cessione in loco delle aree. 18 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO III – ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art. 10. Modalità di attuazione del P.R.G. L'attuazione del P.R.G., in accordo con le previsioni del programma pluriennale di attuazione precisato dall'ordinamento nazionale e regionale, ha esecuzione attraverso: 10.1 Piani Attuativi (P.A.) Il P.R.G. si attua obbligatoriamente mediante piani attuativi nei casi espressamente previsti e individuati negli elaborati di piano n° 13 e 15. E' altresì obbligatoria l'attuazione mediante piano attuativo nei casi di interventi di nuova costruzione o di demolizione e successiva ricostruzione qualora la superficie di pertinenza (determinata con riferimento al lotto così come risultante dalla consistenza verificata alla data di adozione del presente P.R.G.) sia superiore a quella specificatamente disposta dalle norme di zona e ambito, di cui al titolo V delle presenti N.T.A. 10.1.1 Piano Particolareggiato (P.P.) ai sensi dell'art.13 della Legge 17 agosto 1942, n° 1150 e successive modificazioni e integrazioni; 10.1.2 Piano di Recupero (P.d.R.) ai sensi dell'art.28 della Legge 5 agosto 1978, n° 457 e successive modificazioni e integrazioni; 10.1.3 Piano di Zona per l'edilizia economico popolare (P.d.Z.) ai sensi dell'art.9 della Legge 18 aprile 1962, n° 167 e successive modificazioni e integrazioni; 10.1.4 Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art.27 della Legge 22 ottobre 1971 , n° 865 e successive modificazioni e integrazioni; 10.1.5 Piano di Lottizzazione d'ufficio (P.d.L.U.) ai sensi dell'art.8 della Legge 6 agosto 1967, n° 765 e successive modificazioni e integrazioni; 10.1.6 Piano di Lottizzazione privato (P.d.L.P.) ai sensi dell'art.8 della Legge 6 agosto 1967, n° 765 e successive modificazioni e integrazioni; 10.1.7 Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi dell’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n° 179 e della Legge Regionale 12 aprile 1999 n° 9; 10.1.8 Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) ai sensi dell’art. 11 del Decreto-legge 5 ottobre 1993 n° 398, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993 n° 493, e della Legge Regionale 12 aprile 1999 n° 9; 19 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 10.2 Interventi edilizi diretti 10.2.1 Atto abilitativo diretto (C.E.D.) Atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia, istituiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia; 10.2.2 Atto abilitatitivo convenzionato (C.E.C.) E’ lo strumento previsto dal P.R.G. per l’attuazione dei disposti di cui all’art. 9 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n° 60, al fine di assicurare la partecipazione all’urbanizzazione del territorio per gli interventi edilizi individuati nell’elaborato di P.R.G. n° 15. Comporta la stipula di convenzione pubblica, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per le cessioni gratuite delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 7 delle presenti N.T.A. In particolare per la categoria degli spazi di sosta e di parcheggio tali cessioni dovranno avvenire secondo i seguenti parametri: a. per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale nella misura di mq 3 ogni mq 32,25 della Slp oggetto dell’intervento; b. per la realizzazione di edifici a destinazione commerciale nella misura di mq 0,5 ogni mq di Slp oggetto dell’intervento; c. per la realizzazione di edifici a destinazione industriale nella misura di mq 1 ogni mq 10 della Slp oggetto dell’intervento. L’atto abilitativo convenzionato costituisce, inoltre, nei casi di mutamenti di destinazione d’uso, lo strumento di attuazione dei principi stabiliti dall’art. 1 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1, per la cessione, da parte degli interessati, degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già attribuiti dalla precedente destinazione. In tali casi comporta la stipula di convenzione pubblica, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per le cessioni gratuite delle aree da destinare a standard aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n. 51 così come modificato dall’art. 5 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n. 1, l’atto abilitativo convenzionato costituisce, nei casi espressamente individuati nel Documento Direttore del Centro Storico, lo strumento di attuazione degli interventi di recupero complesso e di ristrutturazione urbanistica. 20 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO IV - DESTINAZIONI D'USO Art. 11. Classificazione delle destinazioni d'uso Il P.R.G. definisce le destinazioni d'uso consentite nelle diverse zone tipologiche di cui all'art. 14, individuandole con le seguenti classi e categorie. La classificazione delle attività economiche è riferita alla terminologia adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica per il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. In caso di attività non classificate si procede per associazione analogica. A base della classificazione è assunta l’unità locale, intesa come luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, esercizio, bar, studio professionale, magazzino, agenzia) in cui si realizza la produzione di beni o in cui si svolge e si organizza la prestazione di servizi. Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114; per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio alla Legge Regionale 23 luglio 1999, n° 14 e al relativo Regolamento di attuazione. 11.1 Infrastrutture e attrezzature pubbliche o di interesse generale Infrastrutture pubbliche o di interesse generale utilizzate per il trasporto, la produzione e distribuzione di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, radio e telecomunicazioni) ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, di interesse sovracomunale; Attrezzature d'istruzione superiore all'obbligo, attrezzature o impianti per la pratica dello spettacolo sportivo, attrezzature o impianti per i mercati generali pubblici e relativi depositi, attrezzature o impianti destinati ai pubblici servizi per la protezione civile. 11.2 Opere di urbanizzazione Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico utilizzate per trasporto, produzione e distribuzione di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, radio e telecomunicazioni) ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, di interesse comunale; Attrezzature d'istruzione inferiore all'obbligo (scuole materne, scuole elementari, scuole medie), attrezzature di interesse comunale (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, cimiteriali e amministrative); spazi pubblici a parco, per il gioco, per lo sport; infrastrutture pubbliche per la mobilità di interesse comunale. 21 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 11.3 Residenza 11.4 Settore di attività primaria 11.4.1 Agricoltura e zootecnia Coltivazioni agricole, orticoltura e floricoltura; allevamento di animali, servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia (esclusi i servizi veterinari), agriturismo; 11.4.2 Caccia e cattura di animali per ripopolamento di selvaggina (compresi i servizi connessi) 11.4.3 Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi. 11.4.4 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 11.5 Settore di attività secondaria 11.5.1 Industria estrattiva Estrazione di minerali energetici, estrazione di minerali metalliferi, estrazioni di pietra, ghiaia, sabbia e argilla. Estrazione di minerali per industrie chimiche e la fabbricazione di concimi. 11.5.2 Attività manifatturiere Industrie alimentari e delle bevande; industrie del tabacco; industrie tessili e dell’abbigliamento; industrie conciarie e fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari; industria del legno e di prodotti in legno; fabbricazione della carta e dei prodotti di carta; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche; fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro, fabbricazione di prodotti ceramici, fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, produzione di cemento, calce e gesso, taglio, modellatura e finitura delle pietre, fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso); produzione di metalli e loro leghe; fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo e leghe; fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione; fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e di sistemi informatici; fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici; fabbricazione di apparecchi radio televisivi e di apparecchiature per le comunicazioni; fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi; fabbricazione di mezzi di trasporto; fabbricazione di mobili; gioielleria e oreficeria; fabbricazione di strumenti musicali; fabbricazione di articoli sportivi; fabbricazione di giochi e giocattoli; altre industrie manifatturiere; recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici. 11.5.3 attività artigianali produttive e di servizio Attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi –escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime, di 22 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali o accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana stessa- svolta nei limiti dimensionali prescritti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni e integrazioni ed esercitata in luogo fisso presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o presso un’unità locale. 11.5.4 Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua. 11.5.5 Industria delle costruzioni. 11.6 Settore di attività terziaria 11.6.1 Commercio Commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di cicli e motocicli (compresi accessori e pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti tessili; commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e calzature; commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori; commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, di carta da parati e prodotti per la pulizia; commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico; commercio all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, commercio all'ingrosso di combustibili; commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi; commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione; commercio all'ingrosso di articoli in ferro, di apparecchi accessori per impianti idraulici di riscaldamento; commercio all'ingrosso di prodotti chimici; commercio all'ingrosso di rottami e cascami; commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature; commercio al dettaglio in esercizi commerciali -esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali-; riparazione di beni di consumo personali e per la casa. 11.6.2 Industria alberghiera Alberghi; campeggi ed ostelli; residence ed altri esercizi alberghieri complementari; ristoranti; bar; mense e forniture di pasti preparati. 11.6.3 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni Trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto; poste e telecomunicazioni. 11.6.4 Attività direzionale Uffici amministrativi e tecnici dell'industria; intermediazione monetaria e finanziaria; assicurazioni e fondi pensione; attività ausiliarie delle intermediazioni finanziarie; attività immobiliari, noleggio di macchinari e attrezzature e di beni per uso personale e domestico; informatica e attività 23 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato connesse; ricerca e sviluppo; attività professionali (attività legali, contabilità, tenuta di libri contabili, consulenza in materia fiscale, studi di mercato e sondaggi di opinione consulenza commerciale e di gestione, holding, attività in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche, collaudi e analisi tecniche, pubblicità, servizi di ricerca selezione e fornitura di personale, servizi di investigazione e vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, altre attività di tipo professionale ed imprenditoriale); servizi di istruzione esclusi quelli di interesse generale e comunale; attività dei servizi sanitari (servizi ospedalieri, servizi degli studi medici, servizi degli studi odontoiatrici) servizi veterinari; assistenza sociale; attività di organizzazione associative; attività ricreative culturali e sportive; attività di servizi personali (lavanderia, saloni di parrucchieri e istituti di bellezza, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico). Art. 12. Destinazioni complementari, accessorie o compatibili con le destinazioni d'uso principali Si definisce principale la destinazione d'uso qualificante; si definiscono complementari od accessorie o compatibili le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale, ovvero consentono la realizzazione di una maggiore articolazione funzionale e un idoneo grado di polifunzionalità. Art. 13. Mutamenti di destinazione d'uso Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1, i mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sottoposte, ai sensi delle leggi vigenti, a atto abilitativo preventivo all’esercizio dell’attività edilizia, sono assoggettati al medesimo titolo abilitativo. Nei casi espressamente disciplinati dall’art. 1 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1, il mutamento di destinazione d’uso comporta il reperimento di standard aggiuntivi, secondo le modalità previste dall’art. 9 delle presenti N.T.A. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, conformi alle previsioni del presente P.R.G. e alle altre disposizioni regolamentari vigenti, sono assoggettati esclusivamente a preventiva comunicazione scritta da parte dell’interessato all’Amministrazione Comunale, ad esclusione dei mutamenti riguardanti unità immobiliari o parti di esse la cui Slp non sia superiore a mq 150, per i quali la comunicazione non è richiesta. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei casi di mutamenti di destinazione d’uso, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati a insediare esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato, così come definiti dall’art. 16 delle presenti N.T.A.; in tali casi, devono trovare applicazione le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. 24 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO V - NORME DI ZONA E AMBITO Art. 14. Classificazione del territorio in zone omogenee e tipologiche Il territorio comunale è suddiviso dal P.R.G. nelle zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444. Il territorio comunale è inoltre suddiviso dal P.R.G. in zone tipologiche classificate in ordine alla morfologia urbana, ai tipi edilizi, alle destinazioni d'uso ed ai parametri di edificabilità. Zona omogenea A comprende le zone tipologiche A, F1 e F2 Zone omogenea B comprende le zone tipologiche B1, B2.a - B2.b, B3.a - B3.b, D1, D3, D4, D5, F1, F2 Zone omogenea C comprende le zone tipologiche C, F1 Zone omogenea D comprende le zone tipologiche D2, D6, F1 Zone omogenea E comprende le zone tipologiche E1, E2 25 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.1 Zone A - centri storici e nuclei di interesse storico, artistico e ambientale Il P.R.G. definisce come zone A le parti di territorio interessate dagli “insediamenti storici” ovvero gli insediamenti “di origine” (per epoca di fondazione o rifondazione) ed “impianto storico” (per struttura e tipologia insediativa) convenzionalmente intesi come i contesti, prevalentemente edificati, costituiti da strutture e agglomerati edilizi o da edifici e manufatti isolati - definiti come Centri e Nuclei - individuati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17 della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51. Sono considerati centri storici, gli ambiti contraddistinti da un carattere identitario dell’organizzazione spaziale urbana, espresso sia dal valore tipologico dell'architettura degli edifici sia dal valore morfologico degli insediamenti. Tali ambiti, luoghi della memoria locale, costituiscono complessi culturali ed ambientali da valorizzare e promuovere e in grado di assumere un ruolo di polarizzazione nel sistema territoriale; comprendono strutture insediative tipicamente urbane che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico e specificatamente architettonico, urbanistico e documentario. Rappresentano un'identità culturale riconoscibile nella relazione tra gli edifici, i nodi dello spazio pubblico e privato e i tracciati di strutturazione dell’impianto urbano. Ai sensi dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, tale zona tipologica è finalizzata alla valorizzazione e riqualificazione fisica e sociale dei tessuti urbani in essa compresi. Il P.R.G. identifica e riconosce i seguenti Centri storici: 1. La Santa 2. S. Alessandro 3. S. Fiorano 4. S. Giorgio Destinazione d'uso principale Residenza Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; attività manifatturiere; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; industria delle costruzioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; manutenzione e riparazione di motocicli commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di vendita, centri commerciali-; campeggi; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; uffici amministrativi e tecnici dell'industria; ricerca e sviluppo; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. 26 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq 250. Disciplina normativa, modalità di attuazione del P.R.G. e parametri di edificabilità Il P.R.G., nell’elaborato "Documento Direttore per il centro storico” (D.D.c.s.) individua le prescrizioni e gli indirizzi qualitativi di ordine morfologico, tipologico e materico per gli interventi da attuarsi in tale zona tipologica. Nell’elaborato denominato “unità spaziali di riferimento”, in ragione delle specifiche qualità morfologiche, delle relazioni con il contesto insediativo circostante e delle identità tipologiche, sono individuate le unità urbane e le unità edilizie che costituiscono il riferimento per le valutazioni di compatibilità e coerenza degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica. Nell’elaborato denominato “scenario metaprogettuale”, sono identificate le linee guida del progetto nel suo complesso e in termini di azioni strategiche da perseguire per la qualificazione e la riconoscibilità degli ambiti urbani di matrice storica. Tali indirizzi di intervento devono orientare le differenti azioni progettuali e rappresentano gli esiti attesi in termini di valorizzazione dei diversi assetti ambientali, urbanistici e funzionali. Nell’elaborato denominato “disposizioni prescrittive”, sono esplicitate le azioni progettuali per la regolamentazione degli interventi di riqualificazione e trasformazione urbanistica ed edilizia e sono individuate le specifiche tutele per gli elementi di rilevanza paesistica. Per gli ambiti qualificati come aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.6 delle presenti N.T.A. Parimenti, fermo restando le prescrizioni dettate dalle norme speciali vigenti in materia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.6 delle presenti NTA per gli impianti tecnologici di interesse pubblico o generale. Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, ai fini dell’osservanza dei limiti di densità edilizia stabiliti dall'articolo 7, comma 1, punto 1 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative si intendono gli interventi di recupero disciplinati dalle lettere a), b), c), d), f) dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Alle diverse azioni di riqualificazione progettuale, corrispondono le modalità di attuazione del P.R.G., gli interventi edilizi ammessi e i parametri di edificabilità, secondo la seguente declinazione: CONSERVAZIONE EDILIZIA INTEGRALE Riguarda azioni progettuali da promuovere nelle unità edilizie considerate nel loro insieme come organismi testimoniali storicamente rilevanti, finalizzate alla conservazione e al recupero delle stesse, valorizzandone i caratteri architettonici e rendendone possibile un uso coerente. 27 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo. Ief esistente Rcf esistente Rpf esistente Hmax esistente CONSERVAZIONE EDILIZIA COERENTE Riguarda azioni progettuali finalizzate alla valorizzazione degli assetti urbani e degli aspetti architettonici di matrice originaria, da promuovere nelle unità edilizie riconosciute di rilevanza tipologica, strutturale e morfologica. Gli interventi devono comunque perseguire la conservazione delle caratteristiche intrinseche dei manufatti, in relazione all’impianto morfologico dell’unità urbana di riferimento. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ief esistente Rcf esistente Rpf esistente Hmax esistente E' ammessa la demolizione esclusivamente per documentate ragioni statiche. In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è assoggettata a preventiva pianificazione attuativa. Il Piano Attuativo, esteso all’intera unità edilizia di riferimento, è finalizzato alla ricomposizione dell’impianto originario, con Slp pari all'esistente al momento della demolizione, individuata sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari. L’individuazione dell’edificabilità esistente, da eseguire mediante idoneo rilievo topografico strumentale a cura e spese dei soggetti attuatori, costituisce elaborato obbligatorio del Piano Attuativo. Iet esistente Rct esistente Rpt esistente Hmax esistente Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A. CONSERVAZIONE EDILIZIA COMPATIBILE Riguarda azioni progettuali finalizzate alla valorizzazione degli assetti urbani e degli aspetti architettonici di testimonianza storica, da promuovere nelle unità edilizie che, pur in carenza di elementi architettonici di pregio, presentano valore urbano in quanto costituiscono testimonianza dei caratteri tipologici e morfologici dell’edilizia diffusa nel centro storico. Gli interventi devono comunque perseguire la riqualificazione delle caratteristiche dei manufatti in relazione all’impianto morfologico della unità urbana di riferimento. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 28 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Ief Rcf Rpf Hmax esistente esistente esistente esistente In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è subordinata ad atto abilitativo convenzionato per gli aspetti planovolumetrici, finalizzato alla ricomposizione formale e funzionale dell’unità edilizia, in coerenza con le tipologie edilizie e l’impianto morfologico dell’unità urbana di riferimento. L’individuazione dell’edificabilità esistente, da eseguire mediante idoneo rilievo topografico strumentale a cura e spese dei soggetti attuatori, costituisce elaborato obbligatorio dell’atto abilitativo convenzionato. Iet esistente Rct esistente Rpt esistente Hmax esistente Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A. RECUPERO EDILIZIO FUNZIONALE Riguarda azioni progettuali finalizzate al recupero e al riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio, da promuovere per edifici agricoli, accessori, fienili, in stato di degrado e di sottoutilizzazione. Le modalità esecutive degli interventi di recupero, sono disposte dall’articolo 43 delle presenti NTA. RICONFIGURAZIONE TIPOLOGICO EDILIZIA Riguarda azioni progettuali da promuovere nelle unità edilizie caratterizzate da edifici di recente costruzione o di sostituzione urbana, spesso incoerenti sotto il profilo dell’impianto insediativo, della tipologia architettonica e della relazione dimensionale con le caratteristiche morfologiche dell’unità urbana di riferimento. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ief esistente Rcf esistente Rpf esistente Hmax esistente In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è assoggettata a preventiva pianificazione attuativa. Il Piano Attuativo, esteso all’intera unità edilizia di riferimento, è finalizzato alla ricomposizione di un impianto insediativo compatibile con il carattere morfologico e testimoniale desumibile dallo studio dei valori storico-culturali e della documentazione storica allegata al presente Documento Direttore dei Centri storici. Iet esistente Rct esistente Rpt esistente Hmax esistente 29 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A. L’individuazione dell’edificabilità esistente, da eseguire mediante idoneo rilievo topografico strumentale a cura e spese dei soggetti attuatori, costituisce elaborato obbligatorio del Piano Attuativo. RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICO URBANA Riguarda azioni progettuali da promuovere in ambiti caratterizzati da necessità di recupero architettonico e urbano, in ordine al profilo tipologico e morfologico del patrimonio edilizio, da perseguire mediante interventi coordinati e unitari di integrazione funzionale e spaziale. L’azione di riqualificazione deve essere finalizzata alla riorganizzazione architettonica e urbana anche sotto il profilo della dotazione di infrastrutture di interesse pubblico e deve essere intesa come occasione privilegiata di riqualificazione del tessuto in modo coerente e compatibile con il sistema insediativo di matrice documentaria. Gli ambiti assoggettati a preventiva pianificazione attuativa e identificati con le sigle PRA1, PRA2 PRA3, PRA4 sono caratterizzati da strumenti urbanistici attuativi vigenti; fino alla loro completa esecuzione, i parametri di edificabilità sono quelli prescritti dagli stessi Piani Attuativi e in tali aree si applicano le specifiche prescrizioni progettuali urbanistiche disposte da tali strumenti, oltre alle altre eventuali norme e disposizioni stabilite nelle rispettive convenzioni di attuazione. Ad avvenuta completa concretizzazione delle previsioni dei Piani Attuativi, il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ief esistente Rpc esistente Rpf esistente Hmax esistente Per l’’ambito individuato con la sigla rmu1, il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, Previo atto abilitativo convenzionato per gli aspetti planovolumetrici e per il reperimento della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale prevista dall’articolo 9 delle presenti NTA, sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla riqualificazione urbana coerente per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche e per caratteristiche tipologiche, con l'identità testimoniale e paesistica dei luoghi. Iet esistente Rct esistente Rpt esistente Hmax esistente Standard dotazione minima prescritta dall’articolo 9 delle presenti N.T.A. Gli ambiti individuati con le sigle PRA5 (RMU2), PRA6 (RMU3), PRA7 (RMU4) sono assoggettati a preventiva pianificazione attuativa. I Piani attuativi sono finalizzati a promuovere interventi di ristrutturazione urbanistica coerente per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche e per caratteristiche tipologiche, con l'identità 30 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato testimoniale e paesistica dell’unità urbana di riferimento, secondo i parametri di cui alla seguente tabella normativa n. 1. TABELLA NORMATIVA N°1 PA PRA1 PRA2 PRA3 PRA4 St 440 7.686 2.059 294 Iet 0,645 0,484 0,484 Slp 284 3.720 997 Rct 40% 40% 40% Rpt 20% 20% 20% Hmax 9,00 9,00 9,00 esistente esistente esistente esistente esistente Standard 264 3.460 927 503 PRA5 (RMU2) PRA6 (RMU3) PRA7 (RMU4) 4511 0.484 2183 40% 20% 9.00 2030 1501 esistente esistente esistente esistente esistente 1023 3392 0.484 1642 40% 20% 9.00 1527 Nelle more dell’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purchè non comportino aumento della Slp e della S.n.r., alterazione delle caratteristiche urbanistiche, morfologiche e architettoniche e purché il titolare del titolo abilitativo si impegni, con atto trascritto a favore del Comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione. Prescrizioni particolari Le convenzioni di attuazione degli ambiti denominati PRA2, PRA3, PRA5, PRA6, PRA7, devono prevedere la realizzazione di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia abitativa convenzionata ai sensi della Legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni e integrazioni, da vendersi o locare ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge 5 agosto 1978 n° 457; gli alloggi da prevedere a tale scopo dovranno concorrere per almeno 1/10 della Slp massima di ogni P.A. A tale fine le convenzioni devono prevedere i contenuti di cui all’articolo 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari, fermo restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A. Gli ambiti assoggettati a P.A. nei quali l’edificabilità è espressa con riferimento ai parametri esistenti, sono assoggettati ad accertamento definitivo da eseguire mediante idoneo rilievo topografico strumentale a cura e spese dei soggetti attuatori; l’individuazione dell’edificabilità esistente, computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari, costituisce elaborato obbligatorio del P.A.. 31 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.1.1 Norme particolari di tutela paesistica Fermo restando le previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Valle del Lambro, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2000 n. 7/601 e successiva rettifica disposta con deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001 n. 7/6757, al fine di promuovere la tutela di particolari elementi connotativi del paesaggio, devono essere osservate le seguenti specifiche disposizioni. TUTELA ARCHITETTONICA Per gli edifici puntualmente individuati con apposito perimetro, ferme restando le modalità di attuazione, gli interventi edilizi ammessi e i parametri di cui alle rispettive azioni di riqualificazione progettuale, in ragione del rilevante valore storico documentario, non sono ammessi interventi di demolizione anche se preordinati a successiva ricostruzione. VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI URBANI E PERIURBANI Comprende aree libere in continuità con il tessuto urbano, caratterizzate da utilizzo agronomico residuale. Il P.R.G. ne promuove la valorizzazione paesistica ambientale quali elementi qualificanti per gli ambiti urbani, mediante la salvaguardia della vegetazione presente e l’attivazione di nuovi impianti a base di alberi, arbusti e prato rappresentativi dell’immagine urbana e della sua qualità, con l’osservanza della specifica disciplina del verde di cui al vigente Regolamento Edilizio. SALVAGUARDIA DELLE ROGGE STORICHE Le rogge rilevabili nelle mappe dei catasti storici, costituiscono emergenze particolari della memoria locale. Ferme restando le disposizioni dettate dalle norme in materia di rispetto dei corsi d’acqua, il P.R.G. ne promuove la valorizzazione in relazione alla caratterizzazione e fruibilità del paesaggio; a tale fine sono vietati gli interventi che ne modificano il tracciato, che riducono la vegetazione di ripa e che ne compromettono la percezione visiva. 14.1.2 Indirizzi per la promozione della qualità architettonica e per la valorizzazione del patrimonio edilizio di matrice storica La qualità degli insediamenti urbani e degli elementi dell’architettura, è in grado di contribuire alla valorizzazione del paesaggio e concorre ad innalzare il livello della qualità della vita della collettività; in quanto tale, riveste un interesse pubblico, da promuovere tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale mediante la tutela e il miglioramento del patrimonio architettonico. In ogni intervento di trasformazione i criteri progettuali devono essere orientati alla salvaguardia, al miglioramento e all’assegnazione di "qualità" agli edifici e allo spazio urbano, in un rapporto di equilibrio e di compatibilità con le caratteristiche degli organismi edilizi e del contesto su cui si opera. La centralità del progetto deve essere esplicitata, oltre che nelle scelte delle soluzioni architettoniche ed urbanistiche riferite alla cultura locale, anche nel corretto uso dei materiali da costruzione e della loro qualità intrinseca, al fine della coerenza architettonica fra l'impianto urbano complessivo, la struttura dell'edificio e gli spazi di pertinenza. Fatte salve le direttive di cui alla “Guida per il controllo architettonico dell’assetto dell’insediamento” allegata al Regolamento Edilizio vigente, gli indirizzi di cui al 32 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato presente articolo e di cui all’elaborato denominato “scenario”, esprimono specifici criteri generali di guida alla progettazione a cui sono assoggettati, per quanto di merito, tutti gli interventi edilizi da effettuarsi nelle zone tipologiche A. Per motivate esigenze di ordine tecnologico, di ricomposizione tipologica degli edifici e di compatibilità morfologica dell’impianto urbanistico, sono comunque ammesse soluzioni alternative a quelle esplicitate, purché finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo di rispetto e valorizzazione delle peculiarità ambientali, formali, storico-artistiche e culturali dei centri storici. In tale caso, alle domande tese all’approvazione dei Piani Attuativi e all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, deve essere allegata una dichiarazione resa dal progettista, con esplicitazione delle motivazioni che sostanziano il discostamento dagli indirizzi e con illustrazione delle puntuali soluzioni alternative proposte. Sono comunque fatte salve, per i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le prescrizioni dettate dall’Ente preposto alla tutela dei beni. FRONTI E PROSPETTI Tutte le fronti degli edifici e di ogni altro manufatto devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio dell'insediamento urbano e dei valori paesistici e ambientali del contesto territoriale. L’utilizzo dei diversi materiali sulle facciate deve essere analizzato secondo una corretta identificazione progettuale che verifichi la coerenza degli stessi anche in relazione agli elementi del contesto. Gli intonaci, gli infissi, le ringhiere ed ogni altro manufatto relativo alle facciate, devono essere tinteggiati, salvo che non siano impiegati materiali che per la loro natura non richiedono tinteggiatura o verniciatura. Negli edifici condominiali la coloritura delle facciate, delle cornici, degli infissi, delle ringhiere e di ogni altro manufatto visibile dall'esterno, deve seguire l'ordine architettonico. I prospetti laterali dei fabbricati destinati a rimanere scoperti devono essere rifiniti in armonia con le fronti principali. Nella scelta degli intonaci e dei rivestimenti di facciata devono essere utilizzati colori da scegliersi nella gamma delle terre naturali. Non sono ritenuti congrui i colori accesi, gli intonaci trattati a disegni vistosi e l’utilizzo di rivestimenti plastici e ceramici di qualsiasi genere. Nel caso di utilizzo di finiture in cotto faccia a vista o in materiale lapideo, devono essere utilizzati materiali aventi caratteristiche proprie della tradizione architettonica locale. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente non è consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, travi in legno e simili) che non fossero originariamente in vista; gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo, qualora esistenti, devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originaria, fatti salvi idonei trattamenti protettivi che si rendessero necessari. COPERTURE Nella scelta dei manti di copertura deve essere perseguito l’uso di materiali propri della tradizione locale quali tegole e coppi laterizi; è comunque considerato congruo 33 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato l’utilizzo di coperture in rame. In ogni caso, i colori delle coperture devono armonizzarsi con il contesto urbano e paesistico di riferimento. Nel caso di edifici a cortina lungo le vie, ciascuna falda deve sporgere lungo la linea di gronda per una misura non superiore a quella degli edifici adiacenti. Negli edifici che presentano coperture di tipo tradizionale deve essere perseguito la conservazione dell'originaria conformazione e la reciproca disposizione delle falde, nonché dei raccordi, delle pendenze e delle quote d'imposta. Deve essere perseguita la rimozione di tutte le strutture precarie in cementoamianto, vetroresina o altro materiale improprio, reintegrando le falde manomesse e le relative gronde con idonei materiali. IMPIANTI E CANALIZZAZIONI Non è considerata congrua l'installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne paraboliche e altri macchinari e apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, possono trovare idonea collocazione nelle chiostrine, nei locali al piano terreno o in elevazione privi di elementi qualificanti, in vani interrati o seminterrati appositamente ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero nei sottotetti e nei terrazzini ricavati dalla interruzione delle falde spioventi, senza emergere dal profilo complessivo delle coperture. Qualora, per comprovata necessità tecnica, sia inevitabile l’installazione all’esterno dell’edificio, dovranno essere adottate opportune schermature atte a nasconderne la vista il più possibile. Nell'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve, in particolare, essere osservata la seguente disciplina: − le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale devono rispettare, di norma, le seguenti dimensioni massime: diametro cm. 120 per impianto collettivo e cm. 85 per impianto singolo; − le antenne paraboliche devono avere una colorazione capace di armonizzarsi il più possibile con l’estetica dell’edificio; − per immobili con più di quattro unità abitative, deve essere previsto l’uso di impianti collettivi. In caso di motivate esigenze particolari,.l’Amministrazione Comunale, previa valutazione da parte del competente ufficio comunale, può concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra. Le tubazioni e le condutture di impianto per l'alimentazione delle utenze a rete, se in facciata, devono interferire in minore modo possibile con l'estetica dell'edificio, integrandosi nella composizione della facciata. Tali condutture devono essere in numero ridotto per ogni prospetto, e opportunamente distanziate da spigoli, aperture, superfici decorate e membrature con andamento parallelo. Deve essere comunque perseguito il collocamento delle tubazioni e delle condutture sotto traccia. Valvole, riduttori, misuratori, e altri apparecchi accessori possono, se necessario, essere collocati lungo i prospetti esterni, entro appositi vani muniti di sportello dello stesso colore del paramento intonacato. Le colonne di scarico, le canne fumarie e le condotte in genere di grossa sezione devono, per quanto possibile, essere inserite in appositi vani e cavedi all'interno delle murature perimetrali dell'edificio; in caso di comprovata impossibilità tecnica potranno essere collocate su prospetti secondari privi comunque di elementi 34 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato architettonici o decorativi di particolare pregio. E’ comunque ammesso il loro rivestimento in rame oppure la loro foderatura in muratura intonacata o altro materiale liscio, tinteggiato nello stesso colore del paramento. STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI DI INTERESSE COLLETTIVO Le strutture e le infrastrutture per gli impianti tecnologici di interesse collettivo quali cabine elettriche di trasformazione, cabine per telecomunicazioni, attrezzature di servizio degli impianti di comunicazioni radio-televisive, attrezzature di servizio ai sistemi di distribuzione dei combustibili energetici, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e adottare disegno e finiture coerenti con le caratterizzazioni edilizie prevalenti nel contesto urbano di riferimento. Al fine di garantire il corretto inserimento urbano e di determinare un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti, tali manufatti devono rispettare le seguenti caratteristiche: − rivestimento delle pareti esterne con intonaco nella colorazione da scegliersi con riferimento alle tinte presenti negli edifici circostanti e, in caso di assenza di effetti cromatici prevalenti, nella gamma delle terre naturali. Non è ritenuto congruo l’utilizzo di rivestimenti plastici e ceramici di qualsiasi genere, i colori accesi e gli intonaci trattati a disegni vistosi; − porte in vetroresina colorata o in lamiera zincata verniciata, con colorazione da scegliersi con riferimento alle tinte presenti negli edifici circostanti. Nel caso di realizzazione di tali manufatti su spazi pubblici o di uso pubblico, al fine di minimizzare l’impatto visivo, l’Amministrazione Comunale può prescrivere la realizzazione di barriere visive e mascheramenti vegetali da attuarsi a cura e spese dell’Ente proprietario delle strutture e delle infrastrutture. 14.1.3 Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico dei centri e nuclei storici Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, l’Amministrazione Comunale può ordinare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado. Parimenti l’Amministrazione Comunale può ordinare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi di: a) recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione; b) rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storicoarchitettoniche degli edifici e dei luoghi. I proprietari degli immobili di cui ai commi precedenti provvedono a presentare, qualora necessaria in relazione agli interventi edilizi da effettuare, domanda per l’ottenimento del titolo abilitativo o denuncia d’inizio dell’attività ai sensi delle norme vigenti in materia, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall'ordinanza. In caso di mancata ottemperanza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari. Gli oneri necessari per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti, sono a carico del proprietario dell'immobile e, in caso di intervento 35 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato sostitutivo, l’Amministrazione Comunale provvede al loro recupero nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia. 36 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.2 Zone B di completamento residenziale Il P.R.G. definisce di completamento residenziale le parti di territorio il cui tessuto è caratterizzato da edificazione compatta ed articolata. Carattere distintivo di tale zona è la compresenza negli agglomerati urbani sia di edifici di valore architettonico e ambientale sia di edifici di recente e nuova costruzione (esito di espansioni urbane e sostituzioni edilizie) privi di particolare valore. In tale zona, sono altresì compresi aggregati urbani fisicamente e/o funzionalmente obsoleti. Gli insediamenti sono già dotati delle principali opere di urbanizzazione, o presentano la necessità di un eventuale incremento di categorie specifiche di opere di urbanizzazione (parchi, parcheggi, ecc....). La zona è articolata nelle seguenti zone tipologiche. Zone B1 Edifici di valore storico, architettonico o ambientale Il P.R.G. definisce in queste zone le singole strutture insediative di origine agricola o urbana residenziale, ritenute documenti storici/architettonici significativi. Esse comprendono non solo l'edificio in sé ma anche le unità catastali originali di pertinenza, qualora ancora riconoscibili, gli spazi immediatamente adiacenti ritenuti significativi e integranti, i giardini privati e tutto ciò che conferisce unità culturale e ambientale. Ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, tale zona é finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazione d'uso principale Residenza Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; attività manufatturiere; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; industria delle costruzioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; manutenzione e riparazione di motocicli; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di vendita, centri commerciali-; campeggi; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; Uffici amministrativi e tecnici dell'industria; intermediazione monetaria e finanziaria; assicurazioni e fondi pensione; attività ausiliarie delle intermediazioni finanziarie; attività immobiliari, noleggio di macchinari e attrezzature e di beni per uso personale e domestico; informatica e attività connesse; ricerca e sviluppo; servizi veterinari; assistenza sociale; attività di organizzazione associative; attività ricreative culturali e sportive; attività di servizi personali; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq 250. 37 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della S.n.r., e alterazione delle caratteristiche architettoniche e ambientali. E' ammessa la demolizione esclusivamente per documentate ragioni statiche. In caso di integrale demolizione dell’edificio, la successiva ricostruzione è subordinata a redazione di P.d.R. finalizzato alla ricomposizione del manufatto originario, con Slp pari all'esistente al momento della demolizione, individuata sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari. L’individuazione dell’edificabilità esistente dovrà costituire elaborato obbligatorio del P.A., da presentare contestualmente alla dichiarazione di conformità di cui all’art. 4.2 delle presenti N.T.A. Iet esistente Rct esistente Rpt esistente Hmax esistente Prescrizioni particolari Tutti gli interventi dovranno prevedere la conservazione della tipologia e della morfologia originaria dell'edificio e delle relative pertinenze. In caso di demolizione la successiva ricostruzione non dovrà alterare la struttura e l'unitaria configurazione architettonica. Ogni edificio dovrà avere una dotazione minima di Slp da destinare a residenza superiore al 70% della Slp complessiva esistente. Zone B2 Aree edificate di completamento residenziale Comprende aree urbanizzate di non particolare valore storico, sature o che presentano ulteriore possibilità di edificazione interstiziale o di margine. Tali aree sono caratterizzate da edilizia prevalentemente residenziale con tipologia a villa o palazzina, con presenza di destinazioni di servizio e complementari. Destinazione d'uso principale Residenza Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; attività manifatturiere produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; industria delle costruzioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; manutenzione e riparazione di motocicli; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di vendita, centri commerciali-; campeggi; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; uffici amministrativi e tecnici dell'industria; 38 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato ricerca e sviluppo; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq 250. La zona è articolata in 2 zone tipologiche, corrispondenti a specifiche caratteristiche distintive dell’edificazione quali la densità, la tipologia, le destinazioni d'uso complementari. Zone B2a Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati. In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico. Ief 0,645 mq/mq Rcf 40% Rpf 30% Hmax 11 m In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 2.000 ed in caso di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di pertinenza maggiori di mq 2.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 0,645 mq/mq Rct 40% Rpt 30% Hmax 11 m Prescrizioni particolari Ogni edificio dovrà avere una dotazione minima di Slp da destinare a residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile. Zone B2b Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati. In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico. 39 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Ief 0.322 mq/mq Rcf 40% Rpf 30% Hmax 14 m In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 2.000 ed in caso di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di pertinenza maggiori di mq 2.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 0,322 mq/mq Rct 40% Rpt 30% Hmax 14 m Prescrizioni particolari Ogni edificio dovrà avere una dotazione minima di Slp da destinare a residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile. Zone B3 Aggregati urbani di riqualificazione edilizia e urbanistica Comprende parti di territorio situate all'interno del tessuto già urbanizzato caratterizzate da insediamenti residenziali obsoleti e produttivi dismessi o in via di dismissione. La riqualificazione territoriale dovrà prevedere la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale per soddisfare il fabbisogno del contesto. La zona è articolata in 2 zone tipologiche, corrispondenti a specifiche caratteristiche distintive dell’edificazione quali la densità, la tipologia, le destinazioni d'uso complementari. Destinazione d'uso principale Residenza Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; attività manifatturiere; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; industria delle costruzioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; manutenzione e riparazione di motocicli; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di vendita, centri commerciali-; campeggi; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; uffici amministrativi e tecnici dell'industria; ricerca e sviluppo; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq 250. 40 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Zone B3a Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. prescrive in queste zone interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi attraverso P.d.L.P. Nelle more di approvazione di detti piani attuativi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della S.n.r., alterazione delle caratteristiche architettoniche e mutamento delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari che non comporti carenza nella dotazione di standard, fatti salvi i disposti legislativi vigenti in materia. TABELLA NORMATIVA N°2 PA PLB1 PLB2 PLB3 PLB4 PLB5 PLB6 PLB7 PLB8 PLB9 PLB10 PLB11 Aa 3.162 1.455 2.742 1.558 1.325 4.034 2.231 3.237 11.586 4.617 3.703 FrAa 0 0 0 0 0 1.179 0 0 2.289 0 0 St 3.162 1.455 2.742 1.558 1.325 4.034 2.231 3.237 11.586 4.617 3.703 Iet 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 Slp 1.530 704 1.327 754 641 1.952 1.080 1.567 5.608 2.235 1.792 Rct 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Rpt 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% PLB12 4.032 0 4.032 0,484 1.951 20% 15% 11,5 1.815 PLB13 2774 2774 0,484 1343 20% 15% 11,5 1249 PLB14 4912 4912 0,484 2377 20% 15% 11,5 2211 TOTALE 51.368 51.368 24.861 Hmax Standard 11,5 1.423 11,5 655 11,5 1.230 11,5 722 11,5 596 11,5 1.815 11,5 1.004 11,5 1.457 11,5 5.215 11,5 2.078 11,5 1.667 23.137 Prescrizioni particolari Le convenzioni di attuazione dei P.A, devono prevedere la realizzazione di alloggi aventi le caratteristiche di cui agli artt. 16 e 43 della Legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni e integrazioni, da vendersi o locare ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge Legge 5 agosto 1978 n° 457; gli alloggi da prevedere a tale scopo dovranno concorrere per almeno 1/10 della Slp massima di ogni P.A. I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari, fermo restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A. La convenzione di attuazione del P.L.B.9, in considerazione della stretta interdipendenza esistente fra l’ambito del nuovo insediamento e la mobilità dell’area servita e al fine di garantire un adeguato grado di accessibilità, dovrà prevedere la realizzazione, a cura ed a spese dei soggetti attuatori, della viabilità di collegamento tra la via Colleoni e la via Fieramosca. 41 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato La convenzione di attuazione del PLB9, dovrà prevedere la realizzazione di adeguate fasce lineari di vegetazione arborea e arbustiva al fine di creare opportuna fascia di mitigazione e separazione con il contiguo insediamento produttivo. Le specie arboree dovranno essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone. Zone B3b Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Tali aree necessitano di interventi finalizzati, ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, alla riqualificazione territoriale da attuarsi tramite il riuso funzionale e la sostituzione (anche totale) delle strutture edilizie esistenti. Il P.R.G. prescrive in queste zone interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica da attuarsi attraverso P.d.R. In caso di demolizione delle strutture edilizie esistenti, la successiva ricostruzione dovrà rispettare i parametri urbanistici stabiliti per ciascun ambito. Nelle more di approvazione di detti piani attuativi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della S.n.r., alterazione delle caratteristiche architettoniche e mutamento delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari che non comporti carenza negli standard, fatti salvi i disposti legislativi vigenti in materia. TABELLA NORMATIVA N°3 PA Aa FrAa St PRB1 PRB2 PRB3 PRB4 4.084 4.762 1.235 2.022 0 0 0 0 4.084 4.762 1.235 2.022 TOTALE 12.103 Iet Slp Rct Rpt Hmax 0,484 1.977 20% 15% 11,00 0,645 3.071 esistente 15% esistente 0,484 598 20% 15% 9,00 0,484 979 20% 15% 9,00 12.103 6.625 Standard 1.838 2.856 556 910 6.161 Prescrizioni particolari Le convenzioni di attuazione dei P.A, devono prevedere la realizzazione di alloggi aventi le caratteristiche di cui agli artt. 16 e 43 della Legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni e integrazioni, da vendersi o locare ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge 5 agosto 1978 n° 457; gli alloggi da prevedere a tale scopo dovranno concorrere per almeno 1/10 della Slp massima di ogni P.A. I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari fermo restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A. Per l’edificio incluso nel PRB1 puntualmente identificato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. n° 15, in considerazione delle sue peculiarità architettoniche, 42 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato sono ammessi interventi di demolizione e di successiva ricostruzione solo se giustificati da documentate ragioni statiche. Per gli edifici inclusi nel PRB2 puntualmente individuati con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n° 15, sono ammessi interventi di demolizione (anche parziale) e di successiva ricostruzione solo per documentate ragioni statiche determinanti pericolo, a condizione che: • sia presentata a cura e spese del concessionario perizia statica a firma di un tecnico abilitato comprovante la necessità della demolizione; • sia presentato a cura e spese del concessionario rilievo geometrico e materico dell’edificio a firma di un tecnico abilitato comprovante le caratteristiche architettoniche dell’edificio originario; • sia redatta un’attenta analisi storica dei fabbricati di possibile demolizione; • l’intervento edilizio di ricostruzione sia finalizzato alla realizzazione di un manufatto avente le stesse caratteristiche dell’edificio originario per quanto attiene alla consistenza edificata in termini di Slp, superficie coperta, altezza (i dati relativi alla consistenza edilizia dovranno essere suffragati da atto autorizzativi originario ovvero documentazione storica ventennale catastale o da altro atto probatorio analogo) e tipologia, tecniche costruttive, materiali ed elementi decorativi. E’ comunque vietata la demolizione della parte centrale dell’edificio di rilevante valore storico. 43 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.3 Zone C di espansione residenziale integrata Il P.R.G. definisce come zona C le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali, attualmente inedificate. Si tratta di aree localizzate in prossimità della recente espansione residenziale di S. Alessandro (P.L.C1), tra gli insediamenti di La Santa e S. Alessandro in prossimità della linea ferroviaria (P.L.C2) ed a sud di S. Fiorano (P.L.C3). Comprende le aree per le quali è prevista espansione prevalentemente residenziale con insediamenti a carattere integrato con infrastrutture e attrezzature pubbliche di interesse comunale e attività commerciali in esercizi specializzati. Destinazione d'uso principale Residenza Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; attività manifatturiere; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; industria delle costruzioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; manutenzione e riparazione di motocicli; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita, di grandi strutture di vendita, centri commerciali-; campeggi; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; uffici amministrativi e tecnici dell'industria; ricerca e sviluppo; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. Le attività artigianali produttive e di servizio, devono avere superficie lorda di pavimento inferiore a mq 250. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso P.d.L.P. TABELLA NORMATIVA N°4 PA Aa FrAa PLC1 PLC2 PLC3 17.928 13.246 14.037 1.568 5.875 7.283 TOTALE 45.211 St Iet Slp Rct Rpt 16.360 0,322 8.143 0,322 6.754 0,322 5.268 2.622 2.175 25% 25% 25% 15% 15% 15% 31.257 10.065 44 Hmax Standard 12,0 12,0 10,0 4.899 2.439 2.022 9.360 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Prescrizioni particolari Le convenzioni di attuazione dei P.d.L.P. devono prevedere la cessione a prezzo definito (non superiore a quello determinato ai sensi della vigente legislazione in tema di indennità di esproprio) delle aree da destinare alla realizzazione di alloggi a carattere economico e popolare, in misura non inferiore al 40% della superficie territoriale. Le convenzioni di attuazione dei P.d.L.P. devono prevedere l'istituzione di vincolo di servitù pubblica per le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto che dovranno essere adibite a verde pubblico secondo le prescrizioni e le indicazioni fornite dall'Ente competente. Le convenzione per la cessione e la regolamentazione delle aree destinate alla realizzazione di edilizia a carattere economico popolare, dovrà prevedere nelle modalità di assegnazione e alienazione degli alloggi un diritto di prelazione da esercitare a favore dell'Amministrazione Comunale. Non è consentita la monetizzazione della dotazione di aree da destinare ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e generale. I P.A. definiscono le proporzioni tra residenza e attività complementari fermo restando che dovrà essere assicurata una dotazione minima di Slp da destinare a residenza superiore al 70% della Slp complessiva edificabile nel P.A. Data la contiguità con l’area prevista per la localizzazione della nuova stazione ferroviaria, il PLC1 viene subordinato a Piano Attuativo di interesse Sovracomunale ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23. Relativamente al PLC2, la convenzione del piano attuativo, per la parte individuata con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n° 15, dovrà prevedere che il rilascio degli atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia sia subordinato alla presentazione di studi conoscitivi ed alla certificazione della qualità ambientale dei luoghi che giustifichino la classificazione degli stessi in classe di fattibilità 3. Gli interventi edificatori sui lotti in classe 3 dovranno essere preceduti da studi geognostici atti a definire la capacità portante dei terreni e la loro natura litologica. 45 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.4 Zone D produttive, artigianali, direzionali e commerciali Il P.R.G. definisce come zona tipologica D le parti di territorio interessate da insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e direzionale e le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli insediamenti stessi. In tale zona sono comprese sia le attività produttive dalla struttura consolidata sia le attività produttive dismesse o in via di dismissione per le quali è prevista la riconversione funzionale. La zona è articolata in zone tipologiche, corrispondenti a specifiche caratteristiche distintive dell’edificazione quali la densità, la tipologia e le destinazioni d'uso. Zone D1 Insediamenti industriali e artigianali consolidati Comprende strutture produttive consolidate o con esigue necessità di ampliamento e caratterizzate da processi produttivi di tipo manifatturiero. Si tratta prevalentemente degli insediamenti di recente edificazione localizzati ad est della ferrovia e in prossimità del nucleo di S. Fiorano, in aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione. Destinazione d’uso principale Settore di attività secondaria Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; industria del tabacco, fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici; produzione di energia elettrica, di gas e di vapore; commercio al dettaglio in esercizi commerciali in medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio, attività delle agenzie di trasporto; intermediazione monetaria e finanziaria; assicurazioni e fondi pensione; attività ausiliarie delle intermediazioni finanziarie; attività del gioco d’azzardo. La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati. In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico. Ief 1 mq/mq Rcf 60% Rpf 20% 46 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Hmax 11 m; 18 m. per comprovate esigenze connesse all’attività produttiva del settore metalmeccanico, limitatamente ad una frazione della superficie copribile, previa valutazione di compatibilità paesistica del progetto, in relazione all’esito di quest’ultima, nel rispetto di tutti gli altri parametri di edificabilità. In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 5.000 ed in caso di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di pertinenza maggiori di mq 5.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 1 mq/mq Rct 60% Rpt 20% Hmax 11 m; 18 m. per comprovate esigenze connesse all’attività produttiva del settore metalmeccanico, limitatamente ad una frazione della superficie copribile, previa valutazione di compatibilità paesistica del progetto, in relazione all’esito di quest’ultima, nel rispetto di tutti gli altri parametri di edificabilità. Prescrizioni particolari La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto, debitamente registrato a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento al servizio dell'attività principale. Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1.500 e comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono. Gli edifici individuati con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n°15 sono assoggettati a conservazione tipologica; pertanto sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Negli ambiti identificati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.R.G. n° 15 e attualmente interessati da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Zone D2 Insediamenti industriali e artigianali di espansione Comprende strutture produttive di nuova espansione. I nuovi insediamenti sono localizzati in aree carenti o prive delle necessarie opere di urbanizzazione. Destinazione d’uso principale Settore di attività secondaria Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; industria del tabacco, 47 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici; produzione di energia elettrica, di gas e di vapore; commercio al dettaglio in esercizi commerciali in medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali; La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso P.d.L.P. TABELLA NORMATIVA N°5 PA Aa FrAa St Iet Slp Rct Rpt PLD1 PLD3 PLD4 4.183 13.732 88.235 0 2.534 0 4.183 11.198 88.235 1,000 1,000 1,000 4.183 11.198 88.235 40% 40% 40% 20% 20% 20% TOTALE 106.150 103.616 Hmax Standard 10 10 10 103.616 1.255 5.580 35.294 42.129 Prescrizioni particolari La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto, debitamente registrato a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento al servizio dell'attività principale. Nel P.L.D.3 e P.L.D.4 le destinazioni complementari devono avere Slp inferiore al 40% della Slp della destinazione principale insediabile. Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1.500 e comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono. Non è consentita la monetizzazione della dotazione di aree da destinare ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e generale. Zone D3 Insediamenti produttivi in tessuti edilizi misti Comprende strutture produttive caratterizzate da diversificati processi produttivi. Si tratta degli insediamenti situati prevalentemente all'interno del tessuto residenziale di Villasanta, in aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione, o con la necessità di un eventuale incremento delle opere di urbanizzazione stesse, in caso di riconversione produttiva, in relazione alle nuove destinazioni d'uso insediate. Destinazione d’uso principale Settore di attività secondaria Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; industria del tabacco, 48 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche, produzione di metallo e loro leghe, fabbricazione di mezzi di trasporto, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici; produzione di energia elettrica, di gas e di vapore; commercio all’ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali in grandi strutture di vendita, centri commerciali; manutenzione e riparazione autoveicoli limitatamente alle carrozzerie; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio, attività delle agenzie di trasporto. La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati. In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato preesistente, purché non pregiudichi la sicurezza del traffico. Ief mq/mq 1,2 Rcf 60% Rpf 15% Hmax m 10 In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 5.000 ed in caso di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di pertinenza maggiori di mq 5.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 1,2 mq/mq Rct 60% Rpt 15% Hmax 10 m Prescrizioni particolari E' vietato l'insediamento di industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e integrazioni. La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto, debitamente registrato a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento al servizio dell'attività principale. Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1500 e comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono. Zone D4 Insediamenti commerciali e direzionali Comprende le strutture di attività preponderantemente terziarie caratterizzate da insediamenti commerciali e direzionali consolidati, situate prevalentemente ai margini del territorio comunale in aree già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, o con necessità di eventuale incremento delle opere di urbanizzazione stesse in relazione a possibili ampliamenti. 49 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Destinazione d’uso principale Settore di attività terziaria Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; industria estrattiva; attività manifatturiere; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi; commercio all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami, commercio all'ingrosso di combustibili; commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi; commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione; commercio all'ingrosso di articoli in ferro; commercio all'ingrosso di prodotti chimici; commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati. In caso di demolizione è ammessa la successiva ricostruzione sul filo del fabbricato preesistente purché non pregiudichi la sicurezza del traffico. Ief 0,5 mq/mq Rcf 50% Rpf 15% Hmax m 11 In caso di edificazione di lotti liberi aventi superficie superiore a mq 3.000 ed in caso di integrale demolizione e successiva ricostruzione di edifici interessanti superfici di pertinenza maggiori di mq 3.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A. nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 0,5 mq/mq Rct 50% Rpt 15% Hmax 11 m Prescrizioni particolari Ai sensi per gli effetti di cui al Titolo II del regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, nell’elaborato di PRG n. 15 sono puntualmente individuati con apposito simbolo grafico, le grandi strutture di vendita esistenti all’interno del territorio comunale e gli ambiti in cui, nel rispetto dei parametri di edificabilità e delle modalità di attuazione prescritti, sia ammesso l’ampliamento delle stesse. E' vietato l'insediamento di industre insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e integrazioni. 50 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto debitamente registrato, a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento al servizio dell'attività principale. Zone D5 Insediamenti ricreativi Comprende le strutture di attività prevalentemente terziarie caratterizzate da insediamenti ricreativi, diffusi nel territorio comunale. Destinazione d’uso principale Attività ricreative, culturali e sportive Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; industria estrattiva; attività manifatturiere; attività artigianali produttive e di servizio; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; industria delle costruzioni; commercio al dettaglio in esercizi commerciali in medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali; alberghi; campeggi ed ostelli; residence ed altri esercizi alberghieri complementari; mense e forniture di pasti preparati; trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; uffici amministrativi e tecnici dell'industria; intermediazione monetaria e finanziaria; assicurazioni e fondi pensione; attività ausiliarie delle intermediazioni finanziarie; attività immobiliari, noleggio di macchinari e attrezzature e di beni per uso personale e domestico; informatica e attività connesse; ricerca e sviluppo; attività professionali; servizi di istruzione esclusi quelli di interesse generale e comunale; attività dei servizi sanitari (servizi ospedalieri, servizi degli studi medici, servizi degli studi odontoiatrici) servizi veterinari; assistenza sociale; lavanderia, saloni di parrucchieri e istituti di bellezza, servizi di pompe funebri e attività connesse. La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione nonché la nuova edificazione dei lotti inedificati. Ief mq/mq 0,01935 Rcf 15% Rpf 45% Hmax m 10 Prescrizioni particolari Le strutture e le infrastrutture edilizie da destinare ad attività agrituristiche, disciplinate dalla Legge 5 dicembre 1985 n° 730 e successive modificazioni e integrazioni, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 31 gennaio 1992 n° 3 e successive modificazioni e integrazioni e al relativo Regolamento di attuazione. 51 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto debitamente registrato, a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento al servizio dell'attività principale. Le coperture a carattere stagionale dei campi da gioco non concorrono alla determinazione dei parametri di edificabilità, purché siano realizzate con materiale facilmente amovibile, senza zoccolatura in muratura, e purché il periodo di utilizzazione non sia superiore a 180 giorni continuativi all'anno. Zone D6 Aree ad alto valore strategico Comprende insediamenti produttivi ad alto rischio di crisi ambientale, parzialmente utilizzati, dismessi o in via di dismissione e situati in aree ad alto valore strategico per estensione e localizzazione. Tali aree sono destinate alla localizzare di attività caratterizzate da processi produttivi ad alta intensità innovativa e tecnologica, di strutture di servizio di supporto alle aziende locali e di attività produttive ora insediate nel centro urbano che richiedono nuove aree per ampliare ed ammodernare le proprie strutture produttive. La riconversione degli insediamenti dovrà avvenire previa esecuzione di bonifica, sulla base di indicazioni e criteri concordati tra il soggetto attuatore e l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti. PPD1 Destinazione d’uso principale Settore di attività secondaria Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; settore di attività primaria; industria estrattiva; fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici; produzione di energia elettrica, di gas e di vapore; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle altre agenzie di trasporto; commercio al dettaglio in esercizi commerciali in grandi strutture di vendita, centri commerciali; La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata. PPD2 Destinazione d’uso principale Settore di attività secondaria Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: settore di attività primaria; industria estrattiva; fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio; fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali;recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici; produzione di energia elettrica, di gas e di vapore; commercio al dettaglio in esercizi commerciali in grandi strutture di vendita, centri commerciali; La residenza deve essere inferiore a mq 120 di Slp per ogni attività insediata. 52 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso P.P. in considerazione delle caratteristiche intrinseche di dette aree e del loro ruolo strategico, tali ambiti sono subordinati a Piani Attuativi d’interesse sovracomunale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23. TABELLA NORMATIVA N°6 PA PPD1 PPD2 Aa FrAa St Iet 87.903 0 87.903 220.036 15.371 204.665 TOTALE 307.939 Slp 1 1 292.568 87.903 204.665 292.568 Rct 40% 40% Rpt 20% 20% Hmax Standard 13 13 43.952 102.333 146.284 Prescrizioni particolari Il P.P.D1 è destinato prevalentemente alla localizzazione delle imprese insediate nel territorio comunale; a tal fine la convenzione di attuazione del piano attuativo dovrà prevedere la cessione a prezzo definito (non superiore a quello determinato ai sensi della vigente legislazione in tema di indennità di esproprio) delle aree da destinare a P.I.P. in misura pari al 20% della superficie territoriale. L’individuazione di tali aree deve essere correttamente eseguita tramite l’adozione di specifica variante al piano, anche contestualmente all’adozione del Piano Attuativo di Interesse Sovracomunale. Il P.P.D2 è destinato prevalentemente alla localizzazione di attività caratterizzate da processi produttivi ad alta intensità innovativa e tecnologica e di strutture di servizio di supporto alle aziende locali. La realizzazione di Slp destinata a residenza è subordinata alla presentazione di atto debitamente registrato, a cura e spese del richiedente, d'impegno al mantenimento al servizio dell'attività principale. Le destinazioni complementari, accessorie o compatibili con la destinazioni d'uso principale, devono avere, complessivamente (P.P.D1 + P.P.D2), Slp inferiore al 50% della Slp massima ammissibile. Gli spazi destinati alla vendita di beni prodotti dalle imprese insediate, esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, devono avere superficie di vendita per ciascuna attività insediata inferiore a mq 1.500 e comunque inferiore al 50% della Slp dell’unità locale cui accedono. I piani attuativi dovranno prevedere che la Slp per destinazioni complementari, accessorie o compatibili, deve essere contestuale alla previsione della Slp per la destinazione principale. I piani attuativi potranno essere suddivisi in lotti omogenei coerentemente alle analisi ed alle valutazioni specifiche condotte secondo la d.g.r.n. 6/17252 dell’1.8.1996 e successive modificazioni e integrazioni (standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati). Le convenzioni dei piani attuativi dovranno prevedere che il rilascio degli atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia sia subordinato alla presentazione di studi conoscitivi ed alla certificazione della qualità ambientale dei luoghi che giustifichino la classificazione degli stessi in classe di fattibilità 3. Gli interventi edificatori sui lotti in classe 3 dovranno essere preceduti da studi geognostici atti a definire la capacità portante dei terreni e la loro natura litologica. 53 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Zone D7 Ambiti produttivi incompatibili Comprende ambiti produttivi, inseriti nel perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro e insistenti nel sistema delle aree fluviali e lacustri, la cui presenza si pone in contraddizione con gli obiettivi di tutela ambientale e naturalistica perseguiti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Valle Lambro approvato con D.G.R. n° VII/601 del 28 Luglio 2000, con rettifiche apportate con D.G.R. n° VII/6757 del 9 Novembre 2001. In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 delle Norme Tecniche di attuazione del richiamato Piano Territoriale di Coordinamento. 54 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.5 Zone E agricole Il P.R.G. definisce agricole le porzioni extraurbane del territorio comunale che compongono la struttura del paesaggio agrario. Il P.R.G. promuove la conservazione, la tutela e la valorizzazione, anche a fini di riequilibrio ecologico, delle attività agro - silvo - colturali. Zone E1 Agricole a trasformazione condizionata Comprende aree destinate ad accogliere le attività produttive tese all'utilizzazione del suolo con fini propriamente agricoli. Destinazione d’uso principale Settore di attività primaria: in queste zone, ai sensi della Legge Regionale 7 giugno 1980, n° 93 sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e a servizio delle aziende agricole quali residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle strutture e infrastrutture produttive comprese quelle destinate alla commercializzazione diretta dei prodotti delle aziende agricole singole od associate, in esercizi di vicinato. Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; industria estrattiva; attività manifatturiere; attività artigianali produttive e di servizio; produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali; riparazione di beni di consumo personali e per la casa; industria alberghiera; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto; poste e telecomunicazioni; attività direzionale. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti, esclusivamente a favore dei soggetti di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) della Legge Regionale 7 giugno 1980 n° 93, subordinatamente alla presentazione degli atti previsti dagli artt. 2.4 e 3.2 della richiamata legge regionale. Per gli immobili esistenti non adibiti ad uso agricolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 7 giugno 1980, n° 93, non si applicano i requisiti soggettivi per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1. Residenza Ief 0,01935 mq/mq su terreni a coltura orticola o floricola specializzata 0,00967 mq/mq sugli altri terreni 0,00322 mq/mq con un massimo di 500 mc per azienda su terreni a bosco, a pascolo o a prato-pascolo permanente 55 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Attrezzature e infrastrutture produttive Rcf 10% dell'intera superficie aziendale Serre Rcf 40% dell'intera superficie aziendale Non concorrono alla determinazione della Sc le coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole purché siano realizzate con materiale facilmente amovibile senza zoccolatura in muratura, e purché il periodo di utilizzazione non sia superiore a 180 giorni continuativi all'anno. Prescrizioni particolari La residenza per i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 della Legge Regionale 7 giugno 1980 n° 93 non può essere superiore a mq 300 per ogni azienda agricola. Le strutture e le infrastrutture edilizie da destinare ad attività agrituristiche, disciplinate dalla Legge 5 dicembre 1985 n° 730 e successive modificazioni e integrazioni, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 31 gennaio 1992 n° 3 e successive modificazioni e integrazioni e al relativo Regolamento di attuazione. Zone E2 Parco agricolo di conservazione attiva Comprende aree di particolare valore ambientale, che si pongono nell'ambito della pianificazione strategica a cerniera tra il paesaggio agrario del "Vimercatese" ed il territorio già urbanizzato. Tale ambito è finalizzato al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori naturali e antropici propri del territorio agricolo; il P.R.G. ne persegue la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento in quanto funzionali alla tutela, al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità ambientali e paesaggistiche della campagna. A tal fine promuove la relazione tra l'uso del suolo a fini agricoli e la sua fruizione ambientale di tipo educativa, culturale, scientifica e ricreativa. Destinazione d’uso principale Settore di attività primaria: in queste zone, ai sensi della Legge Regionale 7 giugno 1980, n° 93 sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e a servizio delle aziende agricole quali residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle strutture e infrastrutture produttive comprese quelle destinate alla commercializzazione diretta dei prodotti delle aziende agricole singole od associate, in esercizi di vicinato. Compatibilmente con i disposti legislativi vigenti e previo convenzionamento e/o regolamentazione d’uso con l'Amministrazione comunale, è ammessa la realizzazione di strutture educative, culturali, scientifiche e ricreative pubbliche o di interesse pubblico, finalizzate alla fruizione ambientale. Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; industria estrattiva; attività manifatturiere; attività artigianali produttive e di servizio; produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; 56 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali; riparazione di beni di consumo personali e per la casa; industria alberghiera; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto; poste e telecomunicazioni; attività direzionale. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti, esclusivamente a favore dei soggetti di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) della Legge Regionale 7 giugno 1980 n° 93, subordinatamente alla presentazione degli atti previsti dagli artt. 2.4 e 3.2 della richiamata legge regionale. Per gli immobili esistenti non adibiti ad uso agricolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 7 giugno 1980, n° 93, non si applicano i requisiti soggettivi per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1. Residenza Ief 0,01935 mq/mq su terreni a coltura orticola o floricola specializzata 0,00967 mq/mq sugli altri terreni 0,00322 mq/mq con un massimo di 500 mc per azienda su terreni a bosco, a pascolo o a prato-pascolo permanente Attrezzature e infrastrutture produttive Rcf 10% dell'intera superficie aziendale Serre Rcf 40% dell'intera superficie aziendale Non concorrono alla determinazione della Sc le coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole purché siano realizzate con materiale facilmente amovibile senza zoccolatura in muratura e purché il periodo di utilizzazione non sia superiore a 180 giorni continuativi all'anno. Prescrizioni particolari Al fine della determinazione dell'edificabilità sono computabili esclusivamente le aree componenti l'azienda agricola situate nell'ambito comunale. La residenza per i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 3 della Legge Regionale 7 giugno 1980 n° 93 non può essere superiore a mq 300 per ogni azienda agricola. Le strutture e le infrastrutture edilizie da destinare ad attività agrituristiche, disciplinate dalla Legge 5 dicembre 1985 n° 730 e successive modificazioni e integrazioni, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 31 gennaio 1992 n° 3 e successive modificazioni e integrazioni e al relativo Regolamento di attuazione. 57 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.6 Zona F Attrezzature e impianti di interesse generale Il P.R.G. definisce come zone tipologiche F le aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e comprensoriale o consortile. F1 Servizi e infrastrutture di interesse comunale Comprende aree di proprietà comunale, di enti pubblici o a gestione privata con asservimento all'uso pubblico o regolamentazione dell’uso pubblico. Il P.R.G. individua con apposita simbologia la specifica destinazione di tali aree: Ai Attrezzature per l'istruzione inferiore dell'obbligo As Attrezzature sociali, culturali, assistenziali, sanitarie PGS Parco, gioco e sport P.Pu. Parcheggio pubblico Destinazione d’uso principale Infrastrutture e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: attrezzature destinate a servizi religiosi; industria estrattiva; attività manifatturiere; attività artigianali produttive e di servizio; commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali; riparazione di beni di consumo personali e per la casa; industria alberghiera; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto; attività direzionale. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua: a) per gli interventi di iniziativa pubblica attraverso intervento edilizio diretto. Ief 1 mq/mq Rcf 60% Rpf 30% Hmax m 18 b) per gli interventi di iniziativa privata di nuova edificazione attraverso P.P. Iet 1 mq/mq Rct 60% Rpt 30% Hmax m 18 c) attraverso interventi edilizi diretti per gli interventi di iniziativa privata inerenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e 58 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della S.l.p. e alterazione delle caratteristiche architettoniche. Prescrizioni particolari Tali aree concorrono alla definizione degli standard di cui all'art. 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975, n° 51 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine la convenzione di attuazione dei P.A., riguardanti l’attuazione degli interventi di iniziativa privata, deve prevedere apposito asservimento o regolamento d’uso che assicuri lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinate. F2 - Attrezzature di interesse comune per servizi religiosi Tali aree concorrono alla definizione degli standard di cui all’art. 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51 e successive modificazioni e integrazioni e comprendono gli immobili destinati al culto, all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, quelle destinate ad attività di formazione religiosa e, per l’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative di ristoro, che non abbiano fine di lucro. Destinazioni d'uso principale Edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; attrezzature o impianti per i mercati generali pubblici e relativi depositi; infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico utilizzate per la produzione di pubblici servizi; infrastrutture pubbliche per la mobilità; industria estrattiva; attività manifatturiere; attività artigianali produttive e di servizio; commercio di autoveicoli; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; commercio manutenzione e riparazione di motocicli (compresi accessori e pezzi di ricambio); intermediari del commercio; commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, centri commerciali; riparazione di beni di consumo personali e per la casa; industria alberghiera; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, attività delle altre agenzie di trasporto; attività direzionale. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua tramite intervento edilizio diretto. Ief 0,322 mq/mq Rcf 50% Rpf 30% Hmax m 12 Prescrizioni particolari Tali aree sono riservate agli interventi promossi da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto delle confessioni religiose. Le aree contrassegnate con apposito simbolo grafico nell’allegato di P.R.G. n° 15 sono destinate all’ampliamento della parrocchia di S. Fiorano. 59 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Le aree contrassegnate con apposito simbolo grafico nell’allegato di P.R.G. n° 15 sono destinate al completamento della parrocchia di S. Anastasia ed assumono l’indice Ief pari a 0,484 mq/mq. 60 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 14.7 Zona speciale di riconversione urbanistica Al fine di cogliere le potenzialità di riorganizzazione territoriale e urbana di ambiti originariamente previsti dal P.R.G. quali aree a standard e oggetto nel Piano dei Servizi di specifica valutazione in ordine ad una diversa qualificazione, sono individuate zone speciali in cui promuovere interventi di riconversione urbanistica, articolate in due zone tipologiche in ragione della specifica destinazione funzionale. Zone Speciali a carattere prevalentemente residenziale Destinazione d’uso finale Settore di attività residenziale Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; industria estrattiva; attività manifatturiere; attività artigianali; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; commercio all’ingrosso di rottami e cascami, commercio all'ingrosso di combustibili; commercio all'ingrosso di prodotti chimici; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie e grandi strutture di vendita; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. In caso di lotti aventi superficie inferiore a mq 2000, il P.R.G. si attua attraverso C.E.C., nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 0,322 mq/mq Rct 40% Rpt 30% Hmax 14,00 m. In caso di lotti aventi superficie superiore a mq 2.000, il P.R.G. si attua attraverso P.A., nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 0,322 mq/mq Rct 40% Rpt 30% Hmax 14,00 m. TABELLA NORMATIVA N° 7 PA St Iet Slp Rct Rpt Hmax Standard PLZSR1 PLZSR2 4.072 4.218 0,322 0,322 1.311 1.358 40% 40% 30% 30% 14 14 1.220 1.263 TOTALE 8.290 2.669 2.483 61 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Prescrizioni particolari La convenzione di attuazione del PLZSR2, dovrà prevedere la realizzazione di adeguate fasce lineari di vegetazione arborea e arbustiva al fine di creare opportuna fascia di mitigazione e separazione con il contiguo insediamento produttivo. Le specie arboree dovranno essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone. Analogamente, la realizzazione degli interventi edilizi assoggettati a CEC e confinanti con insediamenti produttivi, sono subordinati alla realizzazione di fasce lineari di vegetazione arborea e arbustiva di separazione con i contigui insediamenti produttivi. Zone Speciali a carattere prevalentemente terziario Destinazione d’uso principale Settore di attività terziaria Destinazioni d’uso non ammissibili Non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso: impianti di smaltimento e trattamento rifiuti; residenza industria estrattiva; attività manifatturiere; attività artigianali; produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua; manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi; commercio all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami, commercio all'ingrosso di combustibili; commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi; commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione; commercio all'ingrosso di articoli in ferro; commercio all'ingrosso di prodotti chimici; commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature; commercio al dettaglio in esercizi commerciali di medie e grandi strutture di vendita; trasporti terrestri; movimentazione merci e magazzinaggio; attività del gioco d’azzardo; servizi di pompe funebri e attività connesse. Parametri di edificabilità e modalità di attuazione del P.R.G. il P.R.G. si attua attraverso P.A., nel rispetto dei seguenti parametri: Iet 0,5 mq/mq Rct 50% Rpt 15% Hmax 21 m TABELLA NORMATIVA N° 8 PA St PLZST1 30.095 TOTALE 30.095 Iet Slp Rct Rpt Hmax Standard 0,5 15.048 50% 15% 21 15.048 15.048 15.048 62 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE Art. 15. Ambito di applicazione e definizioni Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione nell’esercizio dell’attività commerciale, nei limiti stabiliti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114. Ai fini delle presenti norme si definiscono: a) commercio all’ingrosso – attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) commercio al dettaglio – attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) superficie di vendita – l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi purchè circoscritti, separati e distinti dagli spazi costituenti superficie di vendita. Per superficie di vendita di un centro commerciale si definisce quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, alla Legge Regionale 23 luglio 1999, n° 14, al Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 16. Tipologie distributive Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dalla normativa vigente in materia. A base della classificazione è assunto l’esercizio commerciale, inteso come luogo variamente denominato (negozio, bottega, rivendita, magazzino ecc…) in cui si svolge l’attività di vendita. a) esercizi di vicinato – esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a 250 mq; b) medie strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 2.500 mq; c) grandi strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita; d) centro commerciale – una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 63 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Art. 17. Classificazione del territorio in ambiti commerciali Ferme restando le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, così come espresse dal presente PRG nelle singole norme urbanistiche di zona, ai fini della localizzazione degli insediamenti commerciali, il territorio comunale è suddiviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14 e del relativo Regolamento di attuazione, nei seguenti ambiti: tessuto urbano consolidato riguarda i tessuti urbani esistenti classificati nelle zone territoriali omogenee A e B con esclusione degli ambiti assoggettati a ristrutturazione urbanistica ambiti di trasformazione urbana riguarda gli ambiti urbani assoggettati a ristrutturazione urbanistica ambiti extraurbani riguarda gli ambiti prevalentemente inedificati esterni al contesto urbano consolidato e di trasformazione Art. 18. Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico Al fine di garantire un’adeguata dotazione di standard urbanistici indispensabili per l’attuazione, la funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali programmate ed esistenti, ed una loro corretta integrazione urbana, la dotazione minima di aree pubbliche o di uso pubblico da reperire per la realizzazione di insediamenti commerciali è determinata, in relazione alle diverse tipologie insediative commerciali e ai diversi ambiti, come di seguito specificato: a) esercizi di vicinato: - negli ambiti del tessuto urbano consolidato, di trasformazione urbana e negli ambiti extraurbani la dotazione minima di standard è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. b) medie strutture di vendita: - negli ambiti del tessuto urbano consolidato, la dotazione minima di standard è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno il 60% da destinare a parcheggio pubblico. - negli ambiti di trasformazione urbana, la dotazione minima di standard è quantificata nella misura del 120% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. - negli ambiti extraurbani, la dotazione minima di standard è quantificata nella misura del 150% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. Qualora si dimostrasse impossibile, esclusivamente per ragioni di composizione morfologica e tipologica del tessuto urbano e/o del manufatto edilizio, il reperimento delle dotazioni di standard, è consentita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 60, la monetizzazione 64 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato - - - - parziale nella misura massima del 50% delle quantità stabilite dalle presenti norme, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune con l’osservanza delle seguenti modalità e prescrizioni: nel tessuto urbano consolidato, nel caso di realizzazione, da attuarsi mediante interventi edilizi sull’esistente, qualora sia impossibile il reperimento in loco di spazi per parcheggi, è ammessa la monetizzazione purchè sia accertata dall’Amministrazione Comunale –mediante verifica di compatibilità infrastrutturale- l’esistenza o la sussistenza di previsioni di parcheggi adeguata all’insediamento commerciale programmato. nel tessuto urbano consolidato, nel caso di realizzazione, da attuarsi mediante interventi su lotti liberi, di medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiori a 600 mq. deve essere reperita l’intera dotazione di standard prevista dalla vigente legislazione; nel tessuto urbano consolidato, nel caso di realizzazione, da attuarsi mediante interventi su lotti liberi, di medie strutture di vendita aventi superficie di vendita inferiori a 600 mq. devono essere reperiti in loco almeno gli standard a parcheggio. in ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell’insediamento commerciale e purchè esse siano ricomprese entro una distanza massima di percorso pedonale di 200 m; c) grandi strutture di vendita - la dotazione minima di standard è quantificata nella misura del 200% della Slp degli edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. Negli ambiti extraurbani, ferme restando le quantità minime prescritte dal comma precedente, deve essere attrezzata una congrua quantità di spazi a verde in funzione di una appropriata mitigazione ambientale dell’insediamento. Qualora si dimostrasse impossibile, esclusivamente per ragioni di ricomposizione morfologica e tipologica del tessuto urbano, il reperimento delle dotazioni di standard all'interno dei piani attuativi, è consentita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 60, la monetizzazione parziale nella misura massima del 30% delle quantità stabilite dalle presenti norme, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al Comune, a condizione che siano rispettate le fattispecie e i requisiti prescritti dal comma 9 dell’art. 8 del Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni; in ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell’insediamento commerciale, purchè l’interessato ne dimostri la piena disponibilità e purchè esse siano ricomprese entro una distanza massima di percorso pedonale di 200 metri. Art. 19. Norme procedurali di natura urbanistica L’esecuzione delle previsioni del presente P.R.G. per quanto attiene alla realizzazione di nuove medie strutture di vendita e di nuove grandi strutture di vendita e, nei casi che esulano dalle fattispecie previste dal secondo comma del presente articolo, agli ampliamenti di tali insediamenti, sono subordinate a preventiva pianificazione attuativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni. 65 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Nel caso di ampliamenti di medie strutture di vendita non superiori al 40% della superficie esistente di vendita e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera b dell’art. 16 delle presenti norme, e nel caso di ampliamenti di grandi strutture di vendita non superiori al 20% della superficie esistente di vendita, sono ammessi interventi edilizi diretti senza preventiva pianificazione attuativa, fermo restando l’obbligo di previsione, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, degli standard nelle quantità previste dalle presenti norme. L’insediamento di nuovi esercizi commerciali o l’ampliamento di esercizio commerciali esistenti ricadenti in aree assoggettate a piani esecutivi già vigenti alla data di adozione della presente revisione delle N.T.A., sono subordinate all’adeguamento della dotazione di standard alle quantità previste dall’articolo 18, da intendersi quale integrazione alle quantità già oggetto di convenzionamento . Art. 20. Qualità della progettazione urbanistica ed architettonica Al fine di assicurare particolare qualità progettuale agli interventi tesi alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali destinati alla media e grande distribuzione, le istanze tese alla loro realizzazione devono conformarsi alle direttive progettuali contenute negli artt. 11, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.9 del Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 21. Norma di rinvio Per quanto attiene alle procedure inerenti alle autorizzazioni di esercizio relative alle strutture di vendita, è fatto espresso richiamo e rinvio al titolo III del Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni. Oltre ai casi disciplinati dagli articoli 25.5 e 26.8 del Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 25.6 e 26.9 del richiamato regolamento, nelle more della approvazione della variante di adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale, è ammessa deroga al criterio della contestualità dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di esercizio e dei procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia, 66 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO VII - NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO Art. 22. Disposizioni di coordinamento con il Piano Territoriale della Valle del Lambro Nelle aree comprese nel perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro istituito con Legge Regionale 16 settembre 1983 n. 82, sono vincolanti, anche qualora non espressamente richiamate nelle presenti N.T.A., le previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Valle del Lambro, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2000 n. 7/601 e successiva rettifica disposta con deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001 n. 7/6757. Art. 22 bis Norme transitorie di salvaguardia per la costituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato “Parco Agricolo della Cavallera” Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni e integrazioni, all’interno del perimetro delle aree destinate a “Parco Agricolo della Cavallera” come individuate nell’allegato di P.R.G. n. 5, nelle more del riconoscimento del PLIS da parte della Provincia ai sensi dell’art. 3 comma 58 della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1, si applicano le seguenti norme di salvaguardia. In considerazione del preminente ruolo di tutela del sistema paesistico e ambientale rivestito da questi ambiti, nelle aree ricompresse nel parco e classificate come zone tipologiche E, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori prevista dall’art. 2 delle Legge Regionale 7 giugno 1980 n. 93, non sono ammesse nuove edificazioni. In particolare, sono vietati: a) nuovi insediamenti, anche se in funzione della conduzione del fondo e a servizio delle aziende agricole, ivi comprese le serre aventi carattere di stabilità; b) nuova viabilità motorizzata nelle aree destinate alla agricoltura, salvo che per le infrastrutture già previste; c) installazione di impianti pubblici nelle aree destinate all’agricoltura; d) modificazioni del suolo e della morfologia dei luoghi, anche vegetale; e) Il prelievo di materiale inerte o apertura di cave e disboscamenti; f) la attivazione di discariche di qualunque tipo, l’ammasso e il trattamento di materiali (carcasse di veicoli, rottami e simili) ad esclusione di quelli connessi all’attività agricola o costituenti impianto di interesse pubblico; 67 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato g) Il taglio delle alberature di alto fusto, salvo nei casi e con le modalità contenute nelle disposizioni della legislazione nazionale e regionale e nei regolamenti comunali; h) L’apposizione di cartelli e manufatti ad uso pubblicitario. Sono, invece, consentiti: a) per gli edifici esistenti destinati alla agricoltura, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo; b) per gli edifici esistenti e per gli interventi previsti nel PRG quali aree a standard comunale o sovracomunale, trovano applicazione le norme relative a tali zone tipologiche; c) opere di forestazione e rimboschimento; d) la realizzazione di recinzioni in legno o rete metallica opportunamente integrate nell’ambiente, solo se pertinenziali agli insediamenti esistenti o consentiti; e) le attività di tipo agricolo, purché a carattere non intensivo, con esclusione di allevamenti di tipo industriale e di attività florovivaistiche non in piena terra. All’interno del perimetro del Parco possono essere individuate aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale nella misura stabilita dall’art. 7 della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1, anche comprese in piani attuativi o recanti diritti edificatori, purché le aree di concentrazione volumetrica siano poste all’esterno del perimetro del Parco. In presenza di piani attuativi situati a margine del perimetro del Parco, sarà garantito il collegamento delle aree a standard previste nei piani medesimi con il territorio del Parco. Art. 23. Direttiva concernente i criteri ed indirizzi di generale tutela ambientale Le norme di cui al presente articolo forniscono criteri generali di guida alla progettazione con specifiche finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Alla disciplina del presente articolo sono assoggettati, per quanto di merito, tutti gli interventi edilizi da effettuarsi sull'intero territorio comunale. Per motivate esigenze di ordine tecnologico e nei limiti posti dalla normativa vigente, sono comunque ammesse soluzioni alternative a quelle fissate purché finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo e previo parere favorevole della Commissione Edilizia. 23.1 Requisiti relativi alle acque reflue urbane La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le tecniche migliori, che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare: - del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; - della prevenzione di eventuali fuoriuscite; 68 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato - della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposti a trattamento ai sensi delle norme vigenti in materia. I punti di scarico delle acque reflue urbane devono essere, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recipienti. Le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposte al pretrattamento richiesto dalle norme vigenti in materia, al fine di: - proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento; - garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati; - garantire che il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati; - garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull’ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle altre direttive comunitarie; - garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale. Al fine del raggiungimento degli obiettivi qualitativi perseguiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione prescritte dalle leggi vigenti in materia e con l’osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni regolamentari adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile, è ammessa la realizzazione di sistemi di fognatura anche qualora non specificatamente espresso nella disciplina urbanistica delle singole zone tipologiche 23.2 Criteri tecnici per il recupero delle aree degradate Al fine della creazione e/o ricostruzione di ambienti naturali, della sistemazione idrogeologica e della riqualificazione paesaggistica e ambientale, deve essere perseguito il recupero delle aree degradate, intese come tutte quelle aree in cui, per qualsivoglia causa, il terreno risulta privo di copertura vegetale o ricoperto di un manto di vegetazione degradata ed in condizione di squilibrio ecologico. In particolare, con il concorso degli Enti territorialmente competenti e dei soggetti interessati, devono essere promossi interventi di recupero nei seguenti casi: a) scarpate ed aree collaterali a infrastrutture lineari di trasporto su gomma, ivi comprese le aree circostanti e sottostanti ponti e viadotti; b) tronchi stradali e autostradali in disuso a seguito di rettifiche e variazioni del tracciato; c) scarpate ed aree collaterali ad infrastrutture lineari di trasporto su rotaia; d) scarpate e fasce collaterali a infrastrutture lineari di adduzione di acqua potabile o per irrigazione; 69 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato e) scarpate, aree collaterali e sottostanti infrastrutture lineari di trasporto di energia elettrica, fasce di asservimento delle medesime, strade di servizio e aree adibite a cantiere e deposito durante la loro costruzione; f) aree di accumulo abusivo di rifiuti; g) aree interessate da attività di escavazione; h) aree collaterali e contermini ad impianti industriali in disuso e già di loro pertinenza (cortili, accessi, parcheggi e piazzali) nonché aree risultanti dalla demolizione dei medesimi; i) aree superficiali pensili di parcheggi, depositi o altri manufatti e impianti sotterranei, anche derivanti dall'interramento di infrastrutture precedentemente localizzate in superficie; l) aree comunque individuate dal P.R.G. come destinate a verde pubblico; m)aree dismesse alle colture; n) depositi ed accumuli di materiali terrosi inerti derivanti dai lavori, movimenti terra ed escavazione effettuati a qualsiasi altro fine. Essendo finalizzate al riequilibrio ambientale, le caratteristiche assunte dalle aree oggetto di intervento di recupero al termine dell'intervento stesso dovranno essere tali da consentirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante. Di tale ambiente circostante dovranno pertanto essere considerate, in sede di progetto, le peculiarità naturalistiche, e segnatamente quelle afferenti la flora e la vegetazione naturale, ed i fattori che storicamente hanno concorso a determinarlo quale oggi si presenta: sistemazioni e colture agricole, canalizzazioni, caratteri urbanistici, presenza di elementi di particolare valore artistico ed architettonico. Le operazioni di recupero e rinaturalizzazione devono essere eseguite in modo da non causare squilibrio o degrado in altre aree, e segnatamente in quelle da cui provengano i materiali necessari all'esecuzione dell'intervento. Gli interventi di recupero vanno eseguiti privilegiando l'uso di materie prime rinnovabili ed evitando o riducendo al minimo indispensabile l'uso di materie prime non rinnovabili od il cui uso sia comunque causa di squilibrio, alterazione e degrado delle aree da cui tali materie prime provengono. Nell'esecuzione degli interventi dovrà essere privilegiato l'impiego di materiale rinnovabile, ovverosia di materiale biologico capace, impiegato secondo le opportune tecniche di Ingegneria Naturalistica, di assicurare la ricostituzione del manto vegetale, il consolidamento dell'area, il trattenimento del suolo e delle acque, il reinserimento ambientale e paesaggistico nonché l'ottimale fruibilità. L'impiego di materiali inerti, cementizi, laterizi, lapidei, metallici, sintetici o di qualsiasi altra natura va pertanto evitato o limitato allo stretto indispensabile. Le opere eseguite con tali materiali vanno inoltre inserite nel progetto complessivo in modo che, ad avvenuta crescita della vegetazione, vengano da questi mascherati e coperti nella misura massima possibile. 23.3 Isole ecologiche In tutti i piani attuativi devono essere previsti idonei spazi aperti da destinare a isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, aventi le caratteristiche prescritte dall'apposito piano comunale. 70 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato 23.4 Manutenzione dei filari alberati e dei boschetti L'Amministrazione Comunale al fine della conservazione e del miglioramento delle caratteristiche strutturali del patrimonio boschivo, può imporre ai proprietari la realizzazione a propria cura e spese delle seguenti operazione di manutenzione: ripulitura di rimboschimenti, diradamenti, tagli per interventi fito-sanitari, rinfoltimenti, conversione cedui in alto fusto, posa in opera di materiali antincendio. 23.5 Percorsi agricoli All'interno delle aree agricole e del parco agricolo sono vietate alterazioni dell'andamento dei percorsi poderali e interpoderali esistenti se non per comprovate esigenze di ordine colturale. E' altresì vietata l'asfaltatura di detti percorsi. 23.6 Piantumazioni dei parcheggi esterni Nella progettazione e realizzazione dei parcheggi privati scoperti dovrà essere prevista la piantumazione di alberi nella misura minima di un esemplare ogni quattro o frazione di quattro posti auto. Dovrà essere posta particolare cura nella scelta delle essenze arboree secondo quanto disposto dall'apposito piano del verde e comunque dovranno rispondere ai seguenti requisiti particolari: altezza dell'impalcatura dei rami, forma della chioma, assenza di fiori e di frutti che possano danneggiare le auto e comunque creare problemi di manutenzione e di pulizia. 23.7 Schermi di insonorizzazione Le attività produttive poste nelle vicinanze degli insediamenti residenziali, non devono provocare disturbo e molestie e devono adottare gli accorgimenti tecnici nel pieno rispetto del D.P.C.M. 1/3/91. In tutte le zone industriali l'Amministrazione Comunale può prescrivere la realizzazione di schermi fonoassorbenti per la limitazione delle emissioni di rumori molesti e la diffusione di polvere e aerosol. L'Amministrazione Comunale può altresì prescrivere la realizzazione di barriere visive e mascheramenti vegetali da attuarsi con sistemazioni temporanee o permanenti per le aree oggetto di canteri edili. In caso di realizzazione di strutture con caratteristiche fonoassorbenti dovrà in ogni caso essere preferito l’impiego di essenze vegetali. 23.8 Conservazione delle unità ambientali Le unità ambientali individuate con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n° 9 sono riconosciute di qualità paesaggistica. In tali unità è vietato l'abbattimento delle essenze arboree classificate di pregio nell'apposito Piano del verde; in caso di loro sostituzione per motivate ragioni fitosanitarie, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite nel suddetto piano. 23.9 Rimboschimento Le aree contrassegnate da apposito simbolo grafico nell'elaborato di piano n°17 sono destinate al rimboschimento. Tali aree sono altresì destinate ad accogliere le 71 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato essenze arboree che l'Amministrazione comunale deve piantumare in ottemperanza alle disposizioni di legge. Inoltre i soggetti che per necessità controllata abbiano abbattuto un albero nell'ambito di operazioni edilizie, di viabilità o per ogni altra attività antropica, sono obbligati a porre in essere essenze autoctone da scegliersi tra le varietà indicate nel piano del verde e sotto il controllo del competente ufficio comunale. 23.10 Compatibilità degli insediamenti produttivi Al fine di garantire una mutua compatibilità tra gli insediamenti esistenti e previsti, e al fine di garantire la massima salvaguardia per la popolazione e l’ambiente, l’insediamento delle attività afferenti al settore secondario, deve risultare sotto ogni profilo compatibile con l’ambiente urbano. La compatibilità deve essere verificata sotto il profilo della molestia e della nocività con riferimento al rumore, agli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali di risulta e di scarto dei processi. In particolare, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia e le prescrizioni e certificazioni in ordine al procedimento di Nulla-osta all’esercizio dell’attività, l’insediamento di attività produttive in contesti urbani a carattere prevalentemente residenziale o commerciale e direzionale, è subordinato a positivo riscontro della verifica di compatibilità in ordine ai seguenti requisiti: - assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possono coinvolgere il contesto; - assenza di emissioni e radiazioni; - emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia; - emissioni di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia; - produzione di rifiuti solidi tossici e nocivi in quantità non superiori ai limiti previsti dalle leggi vigenti in materia; - assenza di emissione in atmosfera delle sostanze classificate di classe 1 di cui alla tabella A1 allegata al D.M. 12 luglio 1990 n.51 e successive modificazioni e integrazioni; - consumo di materiali e di energia compatibile con la capacità delle infrastrutture presenti. Analogamente dovrà essere subordinata alla verifica di compatibilità di cui al comma precedente, l’insediamento di attività afferenti al settore primario. Art. 24. Beni paesaggistici e ambientali Le aree identificate con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n° 5 sono beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del titolo II Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n° 490 . Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi delle aree sottoposte a tale tutela sono subordinati al preventivo ottenimento dell'autorizzazione di cui all’art. 151 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n° 490, con le modalità e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali in materia. Per le aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro, la predetta autorizzazione è subordinata alla certificazione di conformità da parte dell’Ente Gestore, nei modi e nei termini prescritti dall’art. 9 delle Norme 72 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Tecniche Attuative del piano territoriale di coordinamento deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2000 n. 7/601. Art. 25. approvato con Beni culturali Gli edifici, i giardini, le opere ed i manufatti identificati con apposito simbolo grafico nell'elaborato di P.R.G. n° 5 compongono il patrimonio storico e artistico nazionale, sono beni culturali tutelati secondo quanto disposto dal titolo I del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n° 490. L’emissione dei titoli autorizzativi preventivi all’esercizio dell’attività edilizia inerenti i beni culturali, è subordinata al preventivo ottenimento, a cura del richiedente, della approvazione del progetto da parte della competente Soprintendenza, nei modi e nei termini di cui al titolo I del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.° 490. L'Amministrazione Comunale ai sensi del titolo I del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n° 490, promuove nell'ambito di tutela della pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia, la costituzione di apposito catasto per la catalogazione degli edifici di proprietà del Comune e degli enti legalmente riconosciuti (parrocchie, congregazioni, fondazioni, ecc.) che rivestono interesse storico e artistico. Al fine della catalogazione di cui alle richiamate disposizioni di legge, nel territorio comunale di Villasanta sono individuati i seguenti beni: 1) Municipio; 2) Chiesa di S. Alessandro; 3) Edifico Bestetti; 4) Chiesa Ca' Bianca (Spaditt); 5) Chiesa S. Anastasia; 6) Villa Camperio. Art. 26. Vincoli idrogeologici Le aree definite da apposito simbolo negli elaborati di P.R.G. sono assoggettate a vincolo idrogeologico, a norma del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n° 3267 e relativo regolamento per l'applicazione di cui al Regio Decreto 16 maggio 1926 n° 1126 e successive modificazioni e integrazioni. In tali aree sono vietati gli interventi di nuova edificazione e tutti gli interventi che per tipo ed entità possono compromettere l'assetto idrogeologico. Tutti gli interventi che comportano costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti di edifici o manufatti e la realizzazione di opere di urbanizzazione, sono comunque soggetti alla preventiva autorizzazione in deroga da richiedersi a cura e spese dell'interessato ai competenti uffici del Genio provinciale. Art. 27. Area e Fascia di rispetto cimiteriale L'area cimiteriale è la superficie destinata ai servizi cimiteriali quali camera mortuaria, obitorio, sala per autopsie, luogo di culto per le funzioni religiose, 73 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato abitazioni del custode, forno per cremazione dei cadaveri, locali tecnologici, parcheggi, campi per inumazioni e loculi per tumulazioni. La fascia di rispetto cimiteriale è l'area atta a garantire l'esigenza di tutela igienicosanitaria, di riservatezza e di rispetto del culto del luogo, destinata ad assicurare l'eventuale sviluppo cimiteriale nel tempo. All'interno delle fasce di rispetto è vietato realizzare nuovi edifici, ancorché nel sottosuolo. Possono essere realizzate opere e infrastrutture comunque legate a specifiche destinazione di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la riservatezza dello stesso. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; fatta salva l’osservanza delle prescrizioni, dei parametri di edificabilità e delle destinazioni non ammissibili disposte dalle norme delle singole zone tipologiche, sono altresì ammessi l'ampliamento degli edifici esistenti nella percentuale massima del 10 per cento della edificabilità esistente e i mutamenti di destinazione d'uso. Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 28. Area e Fascia di rispetto stradale L'area stradale è la superficie destinata alla mobilità pedonale, ciclabile e veicolare. La fascia di rispetto stradale è lo spazio destinato al potenziamento della mobilità mediante ampliamento delle carreggiate, formazione di corsie di arroccamento e di servizio, parcheggi pubblici, piazzole di sosta. Nella fascia di rispetto è vietata qualsiasi edificazione con la sola eccezione delle opere di urbanizzazione e degli impianti di distribuzione di carburante agli autoveicoli, dei chioschi e delle edicole, così come disciplinato dagli articoli 37 e 38 delle presenti norme. Con l’osservanza delle prescrizioni dettate dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, nelle fasce di rispetto è altresì ammessa la realizzazione, in sotterraneo o mediante linee aeree, delle opere e degli impianti connessi con i servizi di linee elettriche e telefoniche, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni della strada e della fascia di rispetto, deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto. Qualora la fascia di rispetto sia compresa nelle zone tipologiche di cui all’art. 14 delle presenti N.T.A., mantiene la potenzialità edificatoria che può essere trasferita nell’area di pertinenza contermine, purché esterna alla fascia di rispetto stessa, e purché siano rispettati i parametri di edificabilità, le modalità di attuazione del P.R.G. 74 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato e le eventuali prescrizioni particolari di ogni zona tipologica. Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio al nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Art. 29. Area e Fascia di rispetto ferroviario L'area ferroviaria è la superficie occupata dagli impianti e dalle infrastrutture necessarie all'esercizio della ferrovia. La fascia di rispetto ferroviario è lo spazio destinato alla salvaguardia degli impianti fissi delle Ferrovie dello Stato. In assenza di interventi legati alla mobilità ferroviaria sono destinate alla formazione di fasce continue di verde. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di m 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia se non previa autorizzazione in deroga da richiedersi a cura e spese dell'interessato ai competenti uffici MCTC. Qualora la fascia di rispetto sia compresa nelle zone tipologiche di cui all’art. 14 delle presenti N.T.A., mantiene la capacità edificatoria che può essere trasferita nell’area di pertinenza contermine, purché esterna alla fascia di rispetto stessa, e purché siano rispettati i parametri di edificabilità, le modalità di attuazione del P.R.G. e le eventuali prescrizioni particolari di ogni zona tipologica. Per quanto riguarda la capacità edificatoria delle aree interessate da P.A., si fa riferimento alle rispettive tabelle normative. E' consentito l'uso privato delle superfici non edificate e la loro recinzione, da eseguirsi con le modalità e le limitazioni di cui al Titolo III del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753 e successive modificazioni e integrazioni, e ferme restando, per quanto compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza dell’esercizio ferroviario, le disposizioni prescritte in materia dal vigente Regolamento Edilizio. E' consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, da eseguirsi con le modalità e le limitazioni di cui al Titolo III del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753 e successive modificazioni e integrazioni, Gli interventi sugli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto ferroviario, sono disciplinati oltre che dalle presenti norme dal Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 30. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 così come modificato dall’art. 21 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. 75 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma precedente, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa ha una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La zona di rispetto, identificata graficamente nell’elaborato di P.R.G. n. 5, ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, ed è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; k) pozzi perdenti; l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Devono, in ogni caso, essere osservate le disposizioni impartite dalla A.S.L. competente in materia. 76 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Art. 31. Zona di rispetto dei corsi d’acqua Sui corsi d’acqua pubblici e loro pertinenze, sulle rogge e sui colatori principali, iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del R.D. 11 dicenbre 1933 n. 1775, sono vietate le attività indicate all’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523. In particolare sono vietate: Entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività: - la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con murature che si elevino oltre la quota del piano di campagna; - gli scavi; Entro la fascia di 4m dai limiti come sopra definiti: - le piantagioni; - lo smovimento di terreno Sono ammesse a distanza di m. 4 dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici, recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica. Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici. Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli artt. 97 e 98 del citato R.D. 25 luglio 1904 n. 523. Art. 32. Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 delle Norme del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41 del richiamato Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 delle richiamate Norme del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), per le aree a rischio idrogeologico molto elevato si applicano le norme di cui al Titolo IV delle NdA del PAI fino all’adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 delle richiamate NdA. Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001. 77 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Art. 33. Fattibilità geologica Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi a quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità geologica, così come desumibili dalla Carta di fattibilità e dalla Relazione Geologica di supporto al P.R.G. Art. 34. Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati Al fine di garantire la protezione dell’ambiente e la tutela della salute, le aree identificate nell’elaborato di P.R.G. n. 5 e qualificate quali siti inquinati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modificazioni e integrazioni, sono assoggettate alle procedure e agli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale prescritti dal Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n° 471 e successive modificazioni e integrazioni. 78 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO VIII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ Art. 35. Classificazione delle strade Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, di veicoli e degli animali. A riguardo delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali si classificano: A. Autostrada Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia d'emergenza a destra, priva di intersezione a raso e di accessi privati riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore. I calibri e le caratteristiche tecniche sono determinate dalla legislazione e dalla programmazione ai rispettivi livelli di competenza. B. Strada extraurbana principale Strada a carreggiate indipendenti ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva d'intersezioni a raso con accessi alle proprietà laterali coordinati, riservata alla circolazione di taluni veicoli motori. I calibri e le caratteristiche tecniche sono determinate dalla legislazione e dalla programmazione ai rispettivi livelli di competenza. C. Strada extraurbana secondaria Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 4 per senso di marcia e comunque non inferiore a m 7 per strade a doppio senso. L'eventuale corsia di sosta non dovrà essere inferiore a m 2. D. Strada urbana di scorrimento Strada a carreggiate indipendenti ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchine pavimentate e marciapiedi, con l'eventuale intersezione a raso semaforizzata. Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 3,5 per senso di marcia. L'eventuale corsia di sosta non dovrà essere inferiore a m 2 ed il marciapiede a m 1,5. E. Strada urbana di quartiere Strada urbana di quartiere ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi. 79 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 3 per senso di marcia. L'eventuale corsia di sosta non dovrà essere inferiore a m 2 ed il marciapiede a m 1,5. F. Strada locale Strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata non facente parte dei tipi sopra descritti. Tale strada dovrà avere una carreggiata non inferiore a m 3 per senso di marcia. L'eventuale corsia di sosta non dovrà essere inferiore a m 2 ed il marciapiede a m 1,5. G. Percorsi ciclo-pedonali Parte longitudinale della strada opportunamente delimitata riservata alla circolazione dei velocipedi. La delimitazione di cui sopra dovrà essere preferenzialmente realizzata con l'utilizzo di idonee essenze vegetali. Al di fuori del perimetro del centro edificato, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere preferite soluzioni che non prevedano interferenza a raso con le strade destinate alla circolazione veicolare. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, è fatto espresso richiamo e rinvio al Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 n° 557. Per quanto non precisato nel presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio al nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni), al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e successive modificazioni e integrazioni e al Decreto Ministeriale 5 novembre 2001. Le strade esistenti aventi calibro inferiore a quello prescritto dal presente articolo, sono interessate da interventi di adeguamento alle dimensioni minime prescritte in conformità e in accordo con il Programma delle Opere Pubbliche e con il Piano Urbano del Traffico. Art. 36. Parcheggi privati di uso privato In ogni intervento di nuova costruzione (compresi eventuali ampliamenti), demolizione e successiva ricostruzione devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n° 1150. Per gli stessi è istituito vincolo di pertinenzialità con l’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 19 novembre 1999, n° 22. Le superfici di cui sopra devono essere computate secondo i seguenti criteri: - il volume di riferimento è quello virtuale di cui all'art. 6 delle presenti N.T.A. - la superficie destinata a parcheggio computabile è composta dalla effettiva superficie utilizzata per il parcheggio degli autoveicoli comprensiva dello spazio di manovra in piano (con l'esclusione delle rampe di accesso ai piani interrati o seminterrati); gli spazi di manovra, comunque, possono essere computati fino alla percentuale massima del 40% della superficie a parcheggio complessiva. Per gli edifici a destinazione residenziale dovrà comunque essere assicurata la dotazione minima di 1 posto auto ogni unità immobiliare. 80 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Per gli insediamenti a destinazione industriale aventi una Slp maggiore di mq 3000 dovrà essere altresì assicurata una superficie aggiuntiva destinata a parcheggio pari a mq 3 ogni mc 200. Per gli insediamenti a destinazione commerciale aventi una Slp maggiore di mq 1000 dovrà essere assicurata una superficie aggiuntiva destinata a parcheggio pari a mq 4 ogni mc 100. Per gli insediamenti a destinazione ricreativa, culturale e sportiva aventi una Slp maggiore di mq 500 dovrà essere assicurata una superficie aggiuntiva destinata a parcheggio pari a mq 3 ogni mc 100. I parcheggi privati di cui al presente articolo devono essere ricavati all'interno della superficie di pertinenza. Per gli insediamenti a destinazione ricreativa di intrattenimento culturale e sportiva possono essere destinate a parcheggio privato anche aree esterne alla superficie di pertinenza purché esse siano comprese entro una distanza massima di percorso pedonale di m. 200 e sia istituito vincolo di pertinenzialità con atto pubblico debitamente registrato. Le superfici destinate a parcheggio possono essere realizzate anche nel sottosuolo di aree destinate a standard o a sede stradale purché non ne limitino l'uso pubblico e previo convenzionamento dell'intervento. Per gli edifici esistenti e realizzati in forza di provvedimento abilitativo emesso precedentemente alla data del 7 aprile 1989, al fine del recupero della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggio -qualora sia dimostrata, per ragioni di composizione morfologica ovvero di natura tecnica e costruttiva, l’effettiva impossibilità di realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici stessi ovvero delle relative pertinenze - è ammessa la realizzazione di parcheggi privati a box o a posti auto individuali, anche in deroga agli indici di edificabilità prescritti dalle norme delle singole zone tipologiche, con l’osservanza dei seguenti parametri: - Superficie massima da destinare a parcheggio = 10 % del volume esistente, computati secondo le modalità prescritte dal presente articolo; - H max. 2,5 m. Art. 37. Chioschi All'interno delle fasce di rispetto e, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, nelle aree pubbliche e/o assoggettate all'uso pubblico, è ammessa la posa di chioschi adibiti ad edicole e rivendita giornali, vendita fiori e piante, bar nel rispetto delle seguenti modalità: • siano realizzati con strutture facilmente rimovibili; • non comportino pericolo e ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale (nel caso di posa in prossimità di marciapiedi dev'essere comunque garantita una larghezza per la circolazione dei pedoni maggiori di m 1,5); • il chiosco deve avere dimensione massima pari a mq 30 di Slp; Per l'insediamento di tali attrezzature dovrà essere rilasciato atto abilitativo temporaneo per un periodo non superiore di anni 10 e con l'obbligo per il richiedente della rimessa in pristino stato alla scadenza dell’atto abilitativo, salvo rinnovo dello stesso. 81 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Art. 38. Impianti di distribuzione del carburante Ferme restando le disposizioni dettate dalle disposizioni di legge vigenti in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, gli impianti ad uso pubblico di distribuzioni del carburante agli autoveicoli sono ammessi in tutte le zone tipologiche, comprese le fasce di rispetto stradali, con esclusione delle zone A, delle zone E, delle zone F e delle zone assoggettate a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale. Negli impianti di distribuzione ad uso pubblico si intendono ricompresi anche servizi all’automezzo e all’utente e attività commerciali integrative -così come definiti dall’art. 2 del Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2-. La realizzazione dei servizi e delle attività integrative è assoggettata al rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2 e all'osservanza delle seguenti prescrizioni: • all'interno del perimetro dei centri abitati di cui all'art 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, i servizi all’automezzo e all’utente possono avere Slp massima di mq 40; • fuori dal perimetro dei centri abitati di cui all'art 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, i servizi all’automezzo e all’utente possono avere una Slp massima di mq 80. • Le attività commerciali integrative possono avere Slp massima pari al 10% dell’area di impianto, così come definita dall’art. 5 del Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2 . • La superficie delle aree di impianto e la superficie delle aree da destinare a parcheggio, costituiscono superficie di pertinenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del vigente Regolamento Edilizio. Per quanto non precisato nel presente articolo, è fatto espresso richiamo e rinvio al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e al Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2. 82 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 39. Piani esecutivi vigenti Sono confermate le previsioni, anche se in contrasto con il presente P.R.G., dei piani attuativi approvati precedentemente all'adozione del P.R.G.; fino alla completa esecuzione di detti Piani Attuativi, i parametri di edificabilità sono quelli prescritti dagli stessi e in tali aree si applicano le specifiche prescrizioni progettuali disposte da tali strumenti, oltre alle altre eventuali norme e disposizioni stabilite nella relativa convenzione di attuazione. Art. 40. Atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia in corso di validità Sono fatti salvi gli atti abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia emessi prima dell'adozione del presente P.R.G. fino alla scadenza del periodo di validità. Gli interventi edilizi che concretizzano varianti essenziali, così come definite dal combinato disposto della Legge 28 febbraio 1985, n° 47 e Legge Regionale 9 maggio 1992, n° 19, devono conformarsi alle presenti N.T.A. Art. 41. Edifici in contrasto con le norme di P.R.G. Le costruzioni esistenti in contrasto con il P.R.G. possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp e della S.n.r. e che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio. Qualora il contrasto con il P.R.G. riguardi esclusivamente i parametri “altezza massima” ovvero “rapporto di copertura”, sono ammessi altresì interventi di ampliamento che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio esistente. Sono, comunque, sempre ammessi gli interventi finalizzati ad adeguare lo stato di fatto alle previsioni del P.R.G. Art. 42. Accertamento delle superfici Le quantificazioni delle aree di lottizzazione e delle superfici territoriali espresse nelle presenti norme, sono assoggettate ad accertamento definitivo da effettuarsi in relazione al rilevamento topografico strumentale da eseguirsi da parte dei soggetti attuatori ed asseverato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 83 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968 n°15, da tecnico abilitato iscritto all’ordine professionale. L’individuazione della superficie accertata dovrà costituire allegato obbligatorio di ogni piano attuativo. Art. 43. Recupero dei rustici agricoli Fatte salve le disposizioni dettate dal Piano di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro per le aree ricomprese nel perimetro del parco e le disposizioni previste dal presente P.R.G. per gli ambiti assoggettati a P.A. e per gli edifici di pregio architettonico, storico e artistico, al fine di migliorare la qualità urbana, sono ammessi, interventi di ristrutturazione edilizia tesi al recupero dei rustici di origine agricola ed al loro riutilizzo funzionale, nel rispetto delle destinazioni d’uso ammesse nelle singole zone tipologiche e con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: - oggetto dell’intervento devono essere i corpi edilizi costruiti originariamente a servizio dell’agricoltura (stalle, fienili e ricoveri per le attrezzature agricole) che conservano tuttora la destinazione originaria o che risultano dismessi, aventi strutture verticali e pareti perimetrali in materiale lapideo e/o in muratura; sono compresi nelle presenti disposizioni anche quei corpi rustici parzialmente riutilizzati come ricovero per autovetture, mentre non sono considerati rustici ai sensi delle disposizioni del presente articolo, i manufatti di recente costruzione, quelli realizzati con struttura portante in ferro, in cemento armato o in generale con strutture prefabbricate; - non è ammesso il recupero delle superfetazioni aggiuntive al corpo di fabbrica, quali baracche, manufatti precari e in generale tutto ciò che palesemente è aggiunto e quindi difforme dal carattere unitario del corpo edilizio oggetto di intervento di recupero; - l’intervento edilizio non deve comportare aumento della superficie coperta; - l’intervento edilizio non deve comportare aumento dell’altezza massima esistente e non deve comportare aumento del numero di piani fuori terra; - l’intervento edilizio non deve comportare modifica della configurazione geometrica della copertura preesistente; - devono essere mantenute la struttura portante dei corpi di fabbrica, le pareti perimetrali se in pietra o in mattone pieno, la struttura lignea della copertura e per quanto possibile gli elementi discontinui di copertura (coppi); - eventuali elementi strutturali degradati così come parti ammalorate evidentemente non recuperabili, potranno essere oggetto di intervento di sostituzione o ricostruzione con materiali e tecniche costruttive compatibili con il carattere originario del manufatto, senza alterazione dell’impianto edilizio e della tipologia e salvaguardando gli eventuali elementi di pregio; - non è ammesso il tamponamento perimetrale dell’eventuale spazio aperto coperto dal manto di copertura e sostenuto da ordini di pilastri e che costituisce avancorpo del fienile; - non è ammessa la realizzazione di sporti aggettanti aperti; - non è ammessa la realizzazione di abbaini; ai fini dell’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale diretta dell’unità immobiliare recuperata è ammessa la creazione di lucernari in pendenza di falda. 84 Comune di Villasanta – Norme Tecniche di Attuazione - testo coordinato Art. 44. Abrogazione di norme Fatte salve le disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 con l'approvazione del presente P.R.G. si intendono abrogate le disposizioni contenute nel P.R.G. precedentemente vigente. 85