2008_3 - Confconsumatori della Regione Emilia Romagna
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2008_3 - Confconsumatori della Regione Emilia Romagna
L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE 0,50 € A COPIA Anno III - Numero III- Ottobre 2008 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia. Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”. Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007. ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE ALIMENTARI PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I PARCHEGGI LIBERI LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE CELLULARI: SMS TRUFFA - 899 TRASPORTO AEREO BANCHE E FAMIGLIE SA A OC I N T ER SIO S IN IS O EM ZER 2008 3 DALLA PARTE DEI CONSUMATORI mario dalla parte dei Diritti Som SEMAFORI: QUANDO IL GIALLO DIVENTA UN INCUBO 4 I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE. 5 CELLULARI: SMS TRUFFA 899. 5 ABROGATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. 6 LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI. 7 I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE. 8 I DECRETI LEGISLATIVI NN. 145/2007 E 146/2007, LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA NEI RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. 10 ANCORA UNA VITTORIA DEI CONSUMATORI CONTRO LE SOCIETÀ DI TIME-SHARING. 11 “WEB TV” OVVERO LA POSSIBILITA’ DI ASCOLTARE, VEDERE E COMPRENDERE I TANTI TEMI SOCIALI DEL TUO TERRITORIO. 12 TRASPORTO AEREO: INTERESSANTE SENTENZA SULLA RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA AEREA PER LA PERDITA DEL BAGAGLIO. 14 IL RISVEGLIO DEI FONDI DORMIENTI. 14 BANCHE E FAMIGLIE. 15 PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I PARCHEGGI LIBERI. 16 GIOCARE D'AZZARDO.. O AZZARDARE LA VITA.. 16 IL RITORNO DI SPARTACO. 17 OSTEOPATA: SOLO UNO SCROCCHIA-OSSA? 18 FAVOLE DA TERZO MILLENNIO UN VECCHIO TRENO RACCONTA … 19 LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI REGGIANE NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA 20 ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE PER IL CONSUMATORE 22 CAPITALE GARANTITO ? 23 LEHMAN BROTHERS: CONFCONSUMATORI DALLA PARTE DEI RISPARMIATORI SA A OC NI IO S IS O EM ZER RT [IL DIRETTORE] SE IN L’informazione del consumatore Autorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia n° 1006 del 05/06/2000 Proprietario / Editore Renzo Ferrari Direttore Responsabile Secondo Malaguti Redazione Via Spani, 17, 42100 Reggio Emilia Cell. 347-3403721 l’informazione del consumatore Il giallo dei semafori è entrato prepotentemente nella vita quotidiana degli automobilisti frequentemente in coda per attendere il sospirato verde. E’ un giallo corto ed è sempre più causa di incidenti gravi e multe elevate. Difatti, da giallo normale (com’era prima) ora è diventato un giallo anomalo sindrome da “ansia semaforica”. Questa nuova patologia ha una precisa origine: la regolarizzazione dei semafori affidata a ditte specializzate alle quali i Comuni assegnano la gestione dei sistemi semaforici e il relativo meccanismo sanzionatorio. Da qui la scelta di una ridottissima sistemazione del giallo che mette in seria difficoltà l’automobilista ed è preoccupante fonte degli effetti negativi su accennati. Il sistema non è regolamentato dal Codice della strada ma (come dicevamo) da aziende private che operano in questo campo su incarichi ricevuti dai singoli enti locali interessati. Infatti, pare che non esistano dati, controlli pubblici, relazioni e bilanci amministrativi su questa controproducente disposizione di parte, fuori da prassi dettate da buonsenso capace di generare effetti positivi e non, invece, punitivi come sta assurdamente accadendo. Se tutto ciò si colloca al di fuori di una corretta logica amministrativa fondata sul bene e sull’interesse collettivo, dall’altro è un micidiale e inaccettabile fattore finanziario che fa entrare nelle casse del Comune una consistente quantità di denaro che non sempre se ne conosce il reale utilizzo. QUESTA RIVISTA, COME TUTTI I NUMERI PRECEDENTI, E’ VISITABILE SUL SITO: www.casamiacoop.it PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI RIVOLGERSI A : [email protected] Comitato di Redazione Secondo Malaguti Roberta Li Calzi Manes Bernardini Giuseppe Giulio Luciani Paolo Roberti di Sarsina Sara Rubaldo Stampa “STAMPERIA” VIA MANTOVA N.79/A PARMA Progetto grafico CASA MIA 3 l’informazione del consumatore I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE Il Decreto ministeriale n.37/2008 ha previsto nuovi obblighi in materia di sicurezza degli impianti installati all'interno degli edifici, o loro pertinenze, a decorrere dal 27 marzo 2008. Tuttavia con D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l’art. 13 del provvedimento citato, che disciplinava le garanzie contrattuali, gli obblighi di consegna e di allegazione delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza, è stato abrogato con decorrenza dal 25 giugno 2008; permanendo in vigore, invece, la restante parte del regolamento. Pare dunque opportuno, al fine di sgombrare il campo da notizie imprecise, sintetizzare, a seguito della abrogazione segnalata, la disciplina ad oggi applicabile. Si consideri poi che l’art. 35, comma 1, del D.L.112/2008, ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 marzo 2009, uno o più decreti volti a disciplinare l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese), nonché le relative verifiche e la revisione della disciplina sanzionatoria. Fino a tale emanazione rimane in vigore il D.M. n. 37/2008 (salva, come detto, l’abrogazione dell’art. 13 dello stesso). QUALI SONO GLI EDIFICI INTERESSATI stata oggetto altresì di interpretazioni non univoche. Tutti gli edifici: residenziali, commerciali, nuovi o usati, ultimati o al rustico se dotati di impianti o parte di impianti. Come detto, tale norma è stata abrogata e quindi non esiste ad oggi una disposizione espressa che imponga la consegna all’acquirente delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza, nè sussiste più l'obbligo legale di allegarle all'atto. QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI Occorre però tenere in considerazione, in ogni caso, le norme del Codice civile in materia di vendita ed in particolare l'art. 1477, comma 3, c.c., secondo il quale il venditore deve consegnare al compratore “i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta”, tra cui si ritiene siano compresi il certificato di agibilità e le certificazioni di conformità degli impianti. Gli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, di refrigerazione, di climatizzazione e affini, idrici, sanitari, del gas, di sollevamento, di automazione, di protezione antincendio, posti a servizio degli edifici. Secondo la Circolare del Min. Sviluppo Economico del 26 marzo 2008, non è previsto un generalizzato obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza oggi vigenti (requisiti che sarebbero, quindi, quelli vigenti al momento della realizzazione degli impianti). Peraltro, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 37/2008, "Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia". E' bene poi rammentare che: ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti; il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti (art. 9 del D.M. n. 37/2008). QUALI SONO GLI OBBLIGHI L'art. 13 del D.M. n. 37/2008 prevedeva espressamente, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di locazione, l'obbligo a carico del cedente della consegna della documentazione amministrativa e tecnica nonché del libretto di uso e manutenzione degli impianti, anche condominiali, posti a servizio degli stessi, salvo espresso accordo contrario fra le parti. La previsione aveva suscitato grandi preoccupazioni tra i proprietari di immobili e tra gli operatori del diritto, ed era 4 E' evidente che l'acquirente può sempre rinunziare ad ottenere la consegna della citata documentazione o la garanzia circa la conformità degli impianti, ove, ad esempio, si tratti di una vecchia costruzione dotata di impianti "non a norma". Tenuto conto dunque che il mancato rispetto delle norme sulla garanzia per vizi può determinare controversie tra le parti e obblighi di risarcimento dei danni a carico di una di esse (l’alienante), è' sempre opportuno quindi evidenziare, nei contratti preliminari di compravendita, gli accordi sullo stato degli impianti, gli eventuali impegni di adeguamento degli stessi e le garanzie a carico del promittente venditore. QUALE E’ IL RUOLO DEL NOTAIO Il Notaio, pur non esistendo uno specifico obbligo al riguardo, deve informare i contraenti sui rispettivi diritti e doveri, individuare la reale volontà delle parti, inserire possibilmente nel rogito una chiara regolamentazione al fine di evitare future contestazioni. L'attività del Notaio diviene di fondamentale rilievo in sede di contratto preliminare, perché con esso si determinano definitivamente il prezzo del trasferimento e tutti gli elementi essenziali del futuro rogito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.notaioarico.it [GIOVANNI ARICO’] NOTAIO IN REGGIO EMILIA 899 Tra ottobre 2007 e febbraio 2008 gran parte dei cellulari italiani hanno ricevuto sms dal tono ambiguo come “La tua segreteria – ci sono messaggi urgenti per te. Chiama il numero 899… e segui le istruzioni gratuite” oppure “ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito dal telefono fisso il numero 899… per ascoltarlo”. Dietro il messaggio, la beffa. Infatti, il costo dell’operazione, al solo scatto alla risposta da telefono fisso, è di 15 euro almeno. A seguito anche delle numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato hanno avviato congiuntamente un’indagine conoscitiva sui servizi sms, mms e sui servizi dati in mobilità, per verificare l’eventuale esistenza di pratiche commerciali scorrette. E’ stata dunque imposta a Telecom e a tutti gli altri operatori di telefonia mobile (Vodafone, Wind Infostrada, H3G) e operatori alternativi, la sospensione, anche attraverso accorgimenti tecnici, dell’invio di sms che possano indurre i consumatori in inganno, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Le Autorità contestano, infatti, la violazione degli obblighi minimi di informativa, trasparenza e riservatezza, non essendovi alcuna acquisizione preventiva del consenso degli utenti, in riferimento anche al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs n. 259/2003) e alla Regolamentazione dei servizi sovrapprezzo (D.M. n. 145/2006). Si contesta, inoltre, che l’invio di questi tipi di sms induca in errore il consumatore, attraverso le sollecitazioni continue mediante gli invii; che vengano ingiustificatamente addebitati ai consumatori servizi non richiesti; che si ometta di dare corrette informazioni sui costi, sulle caratteristiche, sulla natura della pratica commerciale e sull’identità del mittente. Questo comporta, come affermato dall’Antitrust a giustificazione delle misure cautelari adottate, “un danno grave ed irreparabile nella sfera economica dei consumatori, indotti a subire passivamente continui sms non richiesti, nonché a trovarsi assoggettati a servizi onerosi non chiaramente identificati in termini di caratteristiche e relative condizioni economiche”. Per garantire un miglior controllo e verificare che siano rispettate le disposizioni adottate dalle Autorità garanti, è necessaria anche la collaborazione degli utenti, perché segnalino la ricezione di questi messaggi truffaldini sia alle associazioni di consumatori, sia al numero verde gratuito (800.166.661 attivo dal lunedì al venerdì ore 10-14) istituito dall’Antitrust appositamente per indicare casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta. [ELENA CONTINI] UFFICIO STAMPA CONFCONSUMATORI ABROGATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGOSTO 2008 * CONTINUANO I COLPI DI SPUGNA DELL’ATTUALE ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELLE NORMATIVE EMANATE DALLO SCORSO GOVERNO PER IL SETTORE CASA. Dopo l’abrogazione dell’art. 13 della L: 37/08, che abolisce l’obbligo di certificazione degli impianti negli atti di compravendita e nei contratti di locazione, sostituendolo con la presentazione di una semplice asseverazione, stavolta l’obiettivo è il D. Lgs. 192/05, che ha introdotto nel nostro paese il Certificato energetico. Il decreto è stato introdotto in Italia in recepimento di una direttiva comunitaria che imponeva l’obbligo di informare il cittadino sui consumi energetici degli edifici. Le commissioni riunite Bilancio e finanza della Camera dei Deputati hanno approvato un emendamento al D.L. 112/08, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” che abolisce l’obbligo di certificazione negli atti di compravendita di immobili esistenti e nei contratti di locazione. Facendo parte di un provvedimento volto alla “semplificazione”, si vuol far passare il procedimento come liberarazione da una gravosa ed inutile gabella. In realtà, il certificato, oltre ad essere un atto amministrativo rientrante nella politica europea di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia dell’ambiente, è uno strumento di grande utilità per gli acquirenti di un immobile, perché consente loro di acquisire informazioni sull’efficienza energetica dell’edificio, e sui suoi costi di gestione. A che giova, infatti, che una società venditrice di immobili possa risparmiare sugli oneri tecnici per la certificazione energetica, se poi questi oneri si traduranno in una spesa maggiore per gli acquirenti in termini di consumi energetici? Va ricordato, comunque, che poiché la normativa Nazionale prevede l’attuazione mediante Leggi Regionali, diverse Regioni si sono già da tempo mosse in tal senso e la normativa. in questi casi rimane valida, perché l’emendamento è riferito al D. Lgs 192/05. La certificazione resta inoltre in vigore per le nuove costruzioni. [DOTT. LUCIANO BAGNACANI ] l’informazione del consumatore CELLULARI: SMS TRUFFA DANIELE LASAGNI FOTOGRAFO Piazza Garibaldi 42011 Bagnolo in Piano Reggio Emilia Tel. e Fax : 0522/951115 5 l’informazione del consumatore 6 “LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI INANZIARI”. Il fenomeno della globalizzazione ha portato un innegabile vantaggio alla circolazione degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento grazie, soprattutto, all’utilizzo della rete di internet che ha permesso la riduzione dei tempi e dei costi di transazione. Esistendo, tuttavia, maggiori rischi per chi acquista prodotti finanziari a distanza, il legislatore ha dedicato un’apposita sezione alla commercializzazione di tali servizi all’interno del “Codice del Consumo”, artt. 67bis- 67vicies bis, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e l’effettività dell’informazione per la parte debole del contratto: il consumatore. La nuova normativa prevede infatti un’attenta tutela per il consumatore che conclude un contratto a distanza (via internet, telefono, fax, televisione, e-mail, etc…) che ha come oggetto un servizio finanziario al dettaglio, ossia qualsiasi servizio di natura: • bancaria (es. conto corrente e mutuo); • creditizia; • assicurativa (es. polizze assicurative sulla vita); • di previdenza individuale; • di investimento (es. compravendita di titoli); • di pagamento. Innanzitutto, per garantire al consumatore la possibilità di operare una scelta consapevole, il legislatore ha disciplinato che il fornitore, durante la fase delle trattative, deve comunicare all’acquirente, in modo chiaro e comprensibile, una serie precisa di informazioni che riguardano: IL FORNITORE ( identità, indirizzo geografico, eventuale iscrizione in un pubblico registro, estremi dell’eventuale autorità di controllo che lo supervisiona ed identità del suo rappresentante); il servizio finanziario prestato ( caratteristiche principali, prezzo complessivo, modalità di pagamento e possibilità che sussistano rischi causati da caratteristiche specifiche di strumenti connessi al servizio); il contratto ( esistenza o meno della possibilità di avvalersi del diritto di recesso e, nel caso tale diritto sia contemplato, durata e modalità d’esercizio dello stesso; Stati membri a cui fa riferimento il fornitore per l’applicazione delle norme che regolano la fase precontrattuale tra le parti; lingua usata); il ricorso ( esistenza o meno di procedure extragiudiziali di reclamo e, qualora siano previste, le modalità che permettono al consumatore di avvalersene; esistenza di fondi di garanzia o altre forme di indennizzo). Il fornitore deve trasmettere al consumatore tutte le informazioni preliminari e le condizioni contrattuali per iscritto o su supporto durevole (ad esempio un CD-ROM, un dischetto informatico o a mezzo posta elettronica), nonché renderle disponibili ed accessibili prima che il potenziale acquirente sia vincolato da un contratto. Un’ulteriore tutela è garantita al consumatore grazie al riconoscimento di un diritto di ripensamento, detto diritto di recesso, che può essere esercitato entro 14 giorni di calendario senza pagare alcuna penale e senza l’obbligo di fornire spiegazioni. Tale termine, esteso a 30 giorni qualora il contratto a distanza abbia ad oggetto un’assicurazione sulla vita o un profilo pensionistico individuale, decorre dalla data di stipulazione del contratto o da quella in cui il consumatore riceve le informazioni preliminari e le condizioni contrattuali, se tale momento è successivo alla conclusione del contratto. Se il fornitore, invece, non adempie ai suoi obblighi informativi, il termine per l’esercizio del recesso non può decorrere perché si ritiene che tali informazioni siano assolutamente necessarie per poter decidere se avvalersi del diritto di ripensamento. Il diritto di recesso non si applica in una serie di ipotesi specificamente sancite dal “Codice del Consumo”, ossia quando il contratto a distanza di negoziazione dei servizi finanziari ha ad oggetto: 1. servizi il cui prezzo può variare in funzione dei corsi dei mercati finanziari per impedire manovre speculative (ad esempio mercato dei valori mobiliari); 2. polizze di assicurazione viaggio e bagagli o polizze assicurative analoghe di durata inferiore ad un mese; 3. casi in cui il consumatore abbia fatto ricorso ad una dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale, a condizione che questi confermi quali diritti gli sono garantiti secondo la nuova disciplina; 4. contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima della scadenza del termine per l’ esercizio del diritto di recesso, nonché contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato. In ogni caso, quando si decide di acquistare un servizio finanziario a distanza, è necessario essere ben informati dei propri diritti per evitare di rimanere insoddisfatti del proprio acquisto. In particolare, è sempre preferibile, prima di sottoscrivere un contratto, verificare la presenza di clausole che limitano la protezione accordata al consumatore dalle recenti norme. Ad esempio, nei contratti a cui si è fatto riferimento al punto n.4, possono essere previste clausole di esclusione o di rivalsa, che escludono la responsabilità della compagnia di assicurazione con cui abbiamo stipulato la polizza RC auto qualora si verifichino determinati eventi contemplati nel contratto stesso. I cittadini possono rivolgersi alle associazioni dei consumatori, preposte alla tutela di diritti ed interessi individuali e collettivi, sia per valutare la convenienza o meno del contratto che intendono stipulare, sia per ricevere informazioni e/o assistenza al reclamo. Nel caso venga attivata una delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie previste dalla legge, è bene sapere che presso le Camere di Commercio sono stati istituiti due importanti strumenti di cui il cittadino può avvalersi: 1. le Commissioni per le clausole vessatorie, impegnate a valutare gli eventuali casi di significativo squilibrio nei contratti tra professionisti e consumatori; 2. le Commissioni conciliative, che si propongono di giungere ad una risoluzione bonaria della controversia, ossia ad un accordo tra le parti, con l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale. [SARA RUBALDO] I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE. Anzi, il d.l. 112 dell’agosto 2008 ne ha vietato la stipula “fino a nuovo ordine”, alle regioni, alle province autonome ed a tutti gli enti locali, vista la mole dei debiti a cui si erano involontariamente esposti. Né si può dire che questi siano stati gli unici a rimanere imbrigliati nelle fitte trame dei più recenti strumenti della “finanza creativa”, perché questa è anche la storia di tutti quegli imprenditori, esasperati ed incapaci di far fronte ad esborsi di cui mai hanno compreso l’esatta ragione, che a suon di citazioni milionarie si sono risolti a far valere i propri diritti nei confronti di quegli istituti di credito che glieli hanno maliziosamente propinati. E’ il caso del comune Milano che recrimina un danno che ammonta intorno ai 100 milioni di euro (fonte: Repubblica del 27 giugno 2008), di Roma, tra i 7 e i 9 milioni (fonte: Corriere della sera del 21 maggio 2008) e di innumerevoli piccoli, spesso piccolissimi, comuni della placida provincia italiana come Baschi, in Umbria, che conta 2.649 abitanti ed un debito di circa 250.000 euro (fonte Report: trasmissione televisiva dell’8 aprile 2008). E’ il caso di Divania, tra le principali imprese produttrici di divani in Italia, che prima del 2003 fatturava circa 65 milioni di euro, costretta a chiudere e a licenziare i 430 dipendenti che impiegava, per un danno stimato in 276 milioni di euro (fonte: L’Espresso dell’ 8 febbraio 2008). Non sarebbe corretto, però, additare questi prodotti finanziari come il male assoluto ed attribuirgli colpe immeritate, perché sarebbe troppo facile e nasconderebbe i torti inescusabili dei reali responsabili, senza contare, peraltro, che vi sono circostanze in cui operazioni di questo tipo si rendono necessarie per le aziende e ne garantiscono la sopravvivenza. Gli swaps sono contratti di scambio (swap appunto significa scambio), in forza dei quali le parti si obbligano ad eseguire reciprocamente dei pagamenti il cui ammontare è determinato in base a parametri concordati. Ad esempio nello swap su tassi (il c.d. Interest Rate swaps) può essere pattuito che una parte si vincoli a pagare all’altra l’interesse fisso su di una somma predeterminata e l’altra invece l’interesse variabile sulla stessa somma. Può accadere anche che entrambe le parti si scambino tassi variabili (come pure tassi fissi), oppure che si scambino (è il caso dei Currency Swap) valute secondo criteri prestabiliti. L’importante è che sia disposto uno scambio di pagamenti. Normalmente la controparte è un istituto di investimento, una banca. I contratti di swap sono collocati tra i contratti c.d. derivati, vale a dire tra quei contratti finanziari che derivano il loro valore dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. Nel caso degli swap è chiaro che i flussi reciproci di pagamenti sono influenzati dall’andamento di tassi, valute o indici. I prodotti derivati sono utilizzati, principalmente, per finalità di copertura, cioè per ridurre il rischio finanziario di un portafoglio (ad. esempio ridurre l’incidenza di un tasso variabile applicato un mutuo) ovvero per finalità speculativa, nel caso in cui il contratto sia stato concluso per conseguire un profitto assumendo una esposizione al rischio. Quale che sia la finalità occorre tenere in considerazione che i contratti derivati in genere e quelli di swap in particolare realizzano normalmente operazioni economiche rischiose e potenzialmente dannose, perché spesso è veramente complesso prevedere il trend positivo o negativo dei tassi e delle variabili cui sono collegati. Al riguardo la Consob, vale a dire l’ente a cui è affidata la sicurezza del mercato, ha definito questi contratti come “strumenti complessi, destinati ad investitori professionali, o quanto meno evoluti, che sappiano sfruttare le numerose opportunità che offrono e, nel contempo, siano in grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi, che sono notevoli”. Ed infatti gli specialisti si sono a lungo interrogati se a questi contratti dovesse essere applicata la disciplina che il codice civile destina alle scommesse di gioco. La normativa attuale contenuta princi- palmente nel Testo Unico Finanziario e in Regolamenti emessi dalla Consob richiede per la stipula di questi contratti accorgimenti piuttosto stringenti, rivolti soprattutto a garantire la tutela degli operatori che non posseggono l’esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli ed a eseguire una corretta valutazione del rischio. In primo luogo prevedendo la forma scritta dei contratti (art 23 Testo Unico Finanziario e 37 reg. Consob 16190/07). Inoltre obbligando l’istituto di investimento a fornire tutte quelle informazioni necessarie al cliente per comprendere il contenuto del regolamento contrattuale cui si vincola e gli effetti positivi e negativi cui potrebbe essere soggetto (in particolare v. l’art. 21 Testo Unico Finanziario e gli artt. da 26 a 44 reg. Consob 16190/07). Un esempio di scuola paragona i contratti di swap all’insulina: somministrata ad un diabetico lo salva. Somministrata invece ad una persona sana lo uccide”. Nonostante la crudezza, la considerazione è esatta e ne chiarisce la funzione terapeutica (o per lo meno quella funzione virtuosa per cui dovrebbero essere utilmente stipulati dagli enti pubblici e dai privati). Ci si domanda, allora, se sia opportuno imporre il giuramento di Ippocrate agli istituti di investimento. [AVV. GIUSEPPE LUCIANI] [email protected] Per approfondimenti: www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/ prodotti_derivati/index.html Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, a cura di : Munari Luciano Editore: McGraw-Hill Companies, data publ.: 2006 Contratti derivati finanziari, autore: Caputo Nassetti Francesco Editore: Giuffrè , data publ.: 2007 [OPERA DELL'ARTISTA ATTILIO BIZZARRI] 7 l’informazione del consumatore Balzati agli onori delle cronache per merito delle inchieste giornalistiche che ne hanno denunciato l’uso improprio, i contratti di swap non godono di un’ottima reputazione. l’informazione del consumatore 8 CODICE DEL CONSUMO I DECRETI LEGISLATIVI NN. 145/2007 E 146/2007 TI REGALIA MO UNA VALIGIA DI SOGNI... La normativa, di derivazione europea, posta a tutela del consumatore e della concorrenza si è, di recente, arricchita per effetto della Direttiva n. 2005/29/CE, relativa alle "Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno". Il legislatore nazionale ha, infatti, provveduto a darvi attuazione adottando, nell´agosto del 2007, due distinti decreti legislativi (nn.145 e 146), rispettivamente destinati ai rapporti tra professionisti ed alle pratiche intraprese da questi ultimi con i consumatori. Il D.lgs. n. 146/2007 è intervenuto direttamente sul Codice del Consumo, sostituendo gli artt.18-27 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ed introducendo una generale normativa sulle "pratiche commerciali scorrette". IlCodice del Consumo, infatti, abbandona il precedente, specifico riferimento alla sola pubblicità ingannevole e comparativa per abbracciare una disciplina di portata più ampia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissione, condotta, dichiarazione e comunicazione commerciale, "ivi compresa la pubblicità", posta in essere da un professionista "prima, durante e dopo un´operazione commerciale relativa ad un prodotto" (artt. 18 e 19 C.Consumo), così notevolmente allargando il campo delle condotte sanzionabili. Quanto, invece, all´ambito di applicazione soggettivo, le pratiche commerciali rilevati ai fini della presente normativa sono solo quelle poste in essere tra professionisti e consumatori: rimangono, pertanto, escluse quelle condotte connesse ad un rapporto tra soli professionisti, cui, viceversa, fa precipuo riferimento il parallelo D.lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Risultano allora "scorrette", ai sensi dell´art. 20 del Codice del Consumo, quelle pratiche commerciali che risultano, contemporaneamente: (i) contrarie alla diligenza professionale che i consumatori possono ragionevolmente attendersi da un professionista, secondo i principi generali di correttezza e buona fede vigenti nel settore di attività di quest´ultimo; (ii) false o, comunque, idonee ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Lo stesso legislatore distingue, poi, all´interno dell´ampia categoria delle pratiche scorrette, tra pratiche commerciali "ingannevoli", recanti informazioni inveritiere o, comunque, tali da indurre in errore il consumatore medio (art. 21 C. Consumo)[1], e pratiche commerciali "aggressive", in quanto implicanti il ricorso a molestie o coercizione - fisica o psicologica (come la minaccia) -, idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di autodeterminazione del consumatore medesimo (art. 24 C. Consumo[2]). Provvede, infine, a stilare delle "liste" di condotte "in ogni caso scorrette", perché valutate come oggettivamente ingannevoli o aggressive ed, in quanto tali, sempre vietate (artt. 23 e 26 C. Consumo)[3]. Preordinato, LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA NEI RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE invece, a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché diretto a stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, è il D.lgs. n. 145/2007. Tale normativa, infatti, a seguito delle modifiche apportate dal legislatore comunitario alla direttiva 84/459/CEE, detta la nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa (esclusivamente) nei rapporti tra i professionisti, preoccupandosi di vietare "qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge" e che, a causa del suo carattere ingannevole, "possa pregiudicare il loro comportamento economico", rendendosi così suscettibile di ledere gli interessi e l´attività di un concorrente (art. 2). Primi destinatari delle disposizioni ivi contenute sono, pertanto, i professionisti, da intendersi come "qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisce in nome o per conto di un professionista" (sempre art. 2): diretti interessati della normativa e, soprattutto, della peculiare tutela dalla medesima apprestata, risulteranno, pertanto e come non mai, anche i privati che svolgano individualmente una qualche attività economico-commerciale, nonché, atteso l´espresso richiamo alla attività professionale, i "liberi professionisti". Una delle più rilevanti novità introdotte dai due decreti legislativi è sul piano dei rimedi esperibili. È stata, infatti, introdotta una forma di tutela amministrativa, posta a presidio degli interessi collettivi dei consumatori e dichiaratamente volta a "contribuire al corretto funzionamento del mercato interno" (art. 1, direttiva 2005/29/CE). Ad intervenire è l´Autorità della Concorrenza e del Mercato, cui è consentito esercitare tutti i più efficaci strumenti a sua disposizione: - provvedimenti inibitori della diffusione o continuazione della pratica commerciale scorretta, nonché - sanzioni pecuniarie ed amministrative idonee a contrastarne gli effetti. Trattasi di un sistema "rimediale" che, in ogni caso, fa salva l´applicazione delle norme del diritto contrattuale (in particolare sulla formazione, validità ed efficacia del contratto) e che non pregiudica la possibilità per il singolo consumatore di agire, a fronte di un concreto pregiudizio, davanti al Giudice ordinario per far valere i suoi diritti. In proposito è stato, infatti, efficacemente rilevato come il legislatore, così prevedendo, abbia predisposto un "doppio binario di tutele" (R. Calvo): le une (appunto introdotte in attuazione della direttiva 2005/29/CE) di natura amministrativa, che mirano a tutelare l´interesse pubblicistico al corretto svolgimento delle pratiche commerciali; le altre (contemplate, per lo più, nel Codice civile, nell´ambito del rapporto contrattuale) che, invece, hanno come obiettivo la tutela del singolo, concreto consumatore rimasto vittima di un´azione scorretta del professionista. Con la dovuta precisazione che la tutela collettiva apprestata dal D.lgs. 146/2007 è azionabile proprio laddove risulta inaccessibile quella individuale del singolo consumatore. A differenza, infatti, dell´impugnativa del contratto per dolo o violenza, la tutela amministrativa non richiede che una pratica commerciale abbia causalmente determinato la stipulazione di un contratto che il singolo consumatore non avrebbe altrimenti concluso, accontentandosi del fatto che la pratica commerciale sia idonea a cagionare un tale effetto, quand´anche "non ancora portata a conoscenza del pubblico" (art. 27, comma 8, C. Consumo). Ad una analisi più dettagliata delle normative esaminate, emerge come, con perfetta simmetria, sia il nuovo art. 27 del Codice del consumo sia l´art. 8 del D.lgs. 145/2007, prevedano che il procedimento amministrativo di controllo, in virtù del quale l´Autorità della Concorrenza e del Mercato, se del caso, "inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti", può essere attivato sia "d´ufficio", sia da "ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse". Circa l´individuazione dei soggetti legittimati alla proposizione dell´istanza, una simile disposizione va coordinata con l´art. 139 del Codice del Consumo: i soggetti, dunque, chiamati a promuovere tale "tutela collettiva" saranno identificabili solamente nei cosiddetti "centri di imputazione" (Camere di commercio, associ zioni di consumatori di cui all´art. 139 ss C. Consumo) e nel professionista concorrente, non anche nel singolo consumatore leso. Le medesime disposizioni di cui supra attribuiscono all´Autorità Garante il potere, tra l´altro, di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette ovvero della pubblicità ingannevole o comparativa, laddove sussista una particolare urgenza (art. 27, comma 3, C. Consumo - art. 8, comma 3, D.lgs. 145/2007). È, d´altro canto, riconosciuta al professionista la facoltà di impegnarsi per porre fine all´infrazione, cessando la diffusione della pratica commerciale o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. In tale ipotesi, l´Autorità Garante valuta l´idoneità degli impegni e, in caso di riscontro positivo, può anche definire il procedimento senza procedere all´accertamento della violazione (art. 27, comma 7, C. Consumo - art. 8, comma 7, D.lgs. 145/2007). [FRANCESCO GRECO E ANNALISA CALLARELLI] Staff legale UNC consumerlaw Bologna. Assicurazioni Generali è una delle più antiche e importanti compagnie di assicurazioni presenti nel nostro paese, nonché tra le più rilevanti sul mercato internazionale. Opera da sempre, tramite la rete capillare dei suoi agenti (circa 1.500 sul territorio nazionale) con serietà, tutelando i propri assicurati nel rispetto delle normative di settore. Al centro della propria attività vi è l’attenzione ed il contributo per la soluzione dei problemi e delle esigenze dei Clienti, vero capitale della Compagnia, tra i quali l’Associazione dei consumatori: “CONFCONSUMATORI”. Rappresentanti Procuratori Erio Mazzoli Claudio Rovacchi Filippo Morlini Paolo Santi Via Alberto Pansa, 33 42100 REGGIO EMILIA Tel. 0522 926 511 Fax 0522 926 520 e-mail:[email protected] l’informazione del consumatore 10 ANCORA UNA VITTORIA DEI CONSUMATORI CONTRO LE SOCIETÀ DI TIME-SHARING Continuano le vittorie dei consumatori in materia di time -sharing. Anche il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1249/08 del 10.7.08, si è infatti uniformato ad un orientamento, che ormai si sta consolidando, dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare e di quello di concessione di credito. Per comprendere l’esattezza della decisione, converrà ricordare i fatti – fatti purtroppo sempre uguali o comunque simili. Gli attori, entrambi operai, sono tra i tanti, troppi consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio – aventi normalmente sede nel padovano e nel torinese. Ed anche a loro è accaduto quanto si è verificato per diverse persone. Per la precisione, i nostri consumatori erano stati invitati nel novembre 2001 dai rappresentanti di una di quelle società a recarsi presso un hotel di Parma in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita di una settimana. È poi accaduto che, arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presentata loro e alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso motivo, in una sala con diversi tavoli e musica a volume sostenuto, la seguente offerta: la possibilità di effettuare ogni anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa £. 2.000.000 (oggi € 1.032,91), con l’acquisto dopo 10 anni del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del “Club La Costa Destinations Club”. È inoltre accaduto che successivamente, dopo ch’essi avevano sottoscritto una vera e propria proposta contrattuale senza che la cosa fosse stata chiarita loro, si fossero recati presso la loro abitazione due rappresentanti della società, convincendoli a firmare i documenti presentati loro, unitamente ad una richiesta di finanziamento, con la falsa dichiarazione che avrebbero potuto anche cedere il certificato d’iscrizione alla stessa. Gli attori venivano pure indotti a consegnare, nonostante il divieto posto dall’art. 6 d.lgs. n. 427/98 (divieto di acconti) e sanzionato dal successivo art. 12 (oggi artt. 74 e 81 Codice del consumo), tre cambiali, una di £. 700.000 con scadenza al 31.10.02, le altre due di £ 600.000 con scadenza al 31.8 e al 30.9.02; cambiali, da notare, delle quali gli attori non erano ovviamente in possesso, ma di cui i rappresentanti della società erano muniti in abbondanza. Ciò detto, se questi sono i fatti, bene ha fatto il Tribunale di Parma a dichiarare la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Nei documenti consegnati agli acquirenti, come sempre è in questi casi, non era invero in alcun modo specificato cosa mai essi avessero acquistato, non essendo certo sufficiente per la determinazione dell’oggetto una generico riferimento all’iscrizione ad un Club senza alcuna specificazione al tipo di associazione alla quali gli attori avrebbero aderito. Mancava, inoltre, la durata del contratto, con l’effetto che non era ed è chiaro a quante settimane di soggiorno aveva diritto la coppia. Parimenti esatto il rilievo del Tribunale, per il quale la “mancanza del termine dovrebbe comportare la perpetuità del diritto di soggiorno annuale, quando invece nel contratto si faceva riferimento al 2067 quale anno entro il quale la società fiduciaria avrebbe garantito il godimento”. Per il giudice è poi chiaro ciò che sempre avviene in questi casi: l’assoluta indisponibilità dei posti. La stessa infatti, a dire del Tribunale, risulta altamente probabile se si considera che, secondo quanto indicato nel catalogo, il Club era costituito da 27.000 membri e che la recettività delle ventisei strutture menzionate era pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze d’albergo”. Il contratto non conteneva, inoltre, alcuna previsione in merito a tale ipotesi, con l’effetto, sempre così si legge in sentenza, “che gli acquirenti sarebbero stati dirottati verso i ben più modesti residence del circuito RCI cui si fa riferimento nel contratto”. Quella citata è, così, la prima decisione nella quale emergono con chiarezza gli effetti delle tanto pubblicizzate multiproprietà: l’acquisto di un diritto di godimento, non si sa dove, praticamente inesercitabile a causa dell’esiguo numero dei posti occupabili in confronto a quello, per contro eccessivo, dei multiproprietari. Ma tale sentenza merita di essere ricordata soprattutto perché è una delle prime ad aver riconosciuto la ricorrenza di un collegamento negoziale tra il contratto d’acquisto e quello di finanziamento. Il medesimo risulterebbe dalle seguenti circostanze: a) la società finanziaria si è avvalsa della organizzazione della venditrice per reperire i potenziali clienti e per proporre agli acquirenti un “pacchetto unico”, dove la proposta di un pagamento rateizzato rendeva più facile e appetibile l’operazione; b) gli incaricati della società venditrice hanno anche agito quali incaricati della finanziaria; c) i modelli contrattuali erano, all’evidenza, stati predisposti congiuntamente dalle due società, come dimostrato dalle condizioni generali di contratto contenute negli stessi; d) i mutuatari si sono impegnati a non trasferire il bene acquistato fino al rimborso del finanziamento. Una volta riconosciuta tale figura ovvio il tacito richiamo al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza segue » “WEB TV” OVVERO LA POSSIBILITA’ DI ASCOLTARE, VEDERE E COMPRENDERE I TANTI TEMI SOCIALI DEL TUO TERRITORIO. Da alcune settimane abbiamo avviato un’interessante esperienza che riteniamo utile per quanti si collegano al nostro sito: www.reggioconsumatori.it Con questa nuova comunicazione, Confconsumatori cerca di andare incontro alle tante esigenze dei cittadini-consumatori alla continua ricerca di tutele per dare risposte ai loro bisogni. Vuoi saperne di più? Vuoi essere aggiornato\a su quanto accade nella tua città? Collegati al nostro sito e rivolgiti alla nostra sede sita in via Emilia San Pietro n.1 (primo piano), Reggio Emilia (vicino a Piazza del Monte), Tel. 0522-580045. l’informazione del consumatore la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia”. E non vi è dubbio che nella specie vi fosse proprio, sulla base della già citate considerazioni del Tribunale, un collegamento funzionale; tant’è che, come è stato detto da altro giudice occupatosi della questione, potrebbe persino ritenersi sussistente un vero e proprio mutuo di scopo, “nel senso che l’acquisto del certificato di associazione è entrato nello schema del contratto di finanziamento”. Il che, come detto, trova inoltre ampia conferma nei rilievi del Tribunale, rilievi comprovati dalla circostanza che gli operatori delle società alienanti sono sempre in possesso della necessaria modulistica già predisposta dagli enti finanziatori. Siamo, in altre parole, al cospetto di una fattispecie unitaria tra mutuo e compravendita, come dimostrato dal fatto che in questi casi della somma mutuata beneficia direttamente il venditore e non il mutuatario. Fattispecie unitaria, nella quale è incontestabile il collegamento negoziale, che comporta secondo la giurisprudenza che la nullità dell’uno si ripercuota inevitabilmente sull’altro. Il collegamento tra il contratto di vendita e quello di finanziamento emerge, del resto, a chiare lettere dall’art. 77 Codice del consumo, a norma del quale dal recesso dal primo consegue la risoluzione di diritto del secondo. Tale disposizione rende, infatti, evidente come la connessione tra i due negozi non sia meramente occasionale, essendo l’efficacia dell’uno subordinata alla sopravvivenza dell’altro. La giurisprudenza, dopo diverse perplessità, si è così finalmente uniformata a quanto ormai da molto tempo andavamo dicendo e scrivendo. Ed era ora che così fosse perché numerosi, numerosissimi sono i contratti di acquisto di multiproprietà di villaggi turistici siti alle Canarie fatti sottoscrivere ai consumatori unitamente a quelli di finanziamento. Contratti, questi ultimi, da considerarsi nulli quando lo sono, come spesso accade, i primi. [AVV. GIOVANNI FRANCHI] FABBRICA LAMPADARI R E L A M P Dalla parte dei Consumatori 42100 REGGIO EMILILA - VIA RAFFAELLO, 15 ZONA IND. MANCASALE - TEL. E FAX 0522/517673 www.paginegialle.it/relamp PREZZI SPECIALI DI FABBRICA VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO CON VASTO ASSORTIMENTO DI CLASSICO E MODERNO CONSULENZA DI ESPERTI A DOMICILIO [OPERA DELL'ARTISTA ALESSANDRA BININI] 11 l’informazione del consumatore TRASPORTO AEREO: Interessante sentenza sulla RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA AEREA PER LA PERDITA DEL BAGAGLIO. I maggiori disguidi che si registrano negli aeroporti riguardano il danneggiamento, il ritardo nella consegna e lo smarrimento delle valigie. E proprio sulla perdita del bagaglio è interessante segnalare un’importante sentenza pronunciata nel marzo scorso (04/03/2008) dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha ritenuto responsabile un vettore aereo dello smarrimento di un bagaglio per aver agito con colpa grave, o colpa con previsione. Nella fattispecie, la malcapitata passeggera di un volo di Air France, terminata la vacanza, si trovava all’aeroporto di Parigi per far ritorno a Milano Malpensa e si accingeva ad effettuare il rituale check in del proprio bagaglio. Accortasi dell’errore dell’addetta del personale di terra, che aveva distrattamente applicato sul suo bagaglio un tagliando che indicava il nominativo di un altro passeggero diretto, invece, a Roma Fiumicino, la turista si è rivolta all’operatrice per avvertirla dell’accaduto ed evitare che la propria valigia giungesse in un aeroporto diverso da quello richiesto. Rassicurata dalla dipendente di Air France sul fatto che la stessa avrebbe provveduto a sostituire l’etichetta errata con quella indicante la giusta destinazione, la donna, giunta a Malpensa, non riuscì a recuperare il proprio bagaglio, che andò, purtroppo, smarrito. A fronte di una richiesta di risarcimento di euro 7282,00 per il danno subito, giustificata specificando che la turista aveva partecipato ad un viaggio che richiedeva una particolare cura del vestiario, la compagnia aerea ha riconosciuto di poter corrispondere una cifra di gran lunga inferiore, non sussistendo scontrini che attestassero il valore del contenuto del bagaglio smarrito, e affermando che, anche in caso di responsabilità del vettore, l’art. 22 della Convenzione di Montreal prevede un rim- 12 Negli ultimi anni il legislatore si è preoccupato di tutelare il turista nei confronti delle compagnie aeree, in considerazione del notevole aumento di disagi in cui spesso incorrono i passeggeri, dettando un’apposita disciplina che regolamenta non solo il trasporto aereo all’interno dell’Unione europea (v. Convenzione di Montreal) ma anche le tratte extra-comunitarie. borso massimo di euro 1167, indipendentemente dal valore del bene perduto. Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto la società convenuta responsabile dello smarrimento del bagaglio ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Montreal, e l’ha condannata al risarcimento di euro 3500,00 (somma determinata secondo criteri equitativi), non sussistendo la limitazione di responsabilità prevista dal già citato art. 22 della Convenzione del 1999, poiché l’operatrice del personale di terra ha agito con colpa grave, ossia si è comportata in modo temerario e negligente, pur potendo prevedere l’evento dannoso provocato dalla sua condotta. L’importanza di questa sentenza risiede nel fatto che i vettori aerei possono essere considerati responsabili di ritardi, danneggiamenti, perdite dei bagagli dei propri passeggeri qualora il personale della compagnia non si adoperi per evitare danni che possono facilmente essere previsti. In tali casi, le società di trasporto aereo possono essere condannate a versare un rimborso di valore superiore rispetto ai limiti imposti dalla normativa in materia: rispettivamente euro 1167 per i Paesi aderenti alla Convenzione di Montreal ed euro 20 per kg per i Paesi non aderenti. Tale sentenza costituisce pertanto una tappa importante verso una migliore e più completa tutela del consumatore-viaggiatore. Che fare dunque se ci capita di aspettare le nostre valigie davanti al nastro traspor- tatore di un aeroporto e ci accorgiamo che i nostri bagagli sono arrivati danneggiati o sono stati perduti? Ecco un utile vademecum da osservare in queste sventurate situazioni. A) Come denunciare lo smarrimento o danneggiamento del bagaglio: 1. rivolgersi all’Ufficio oggetti smarriti (lost&found) presentando il proprio biglietto aereo e il tagliando del bagaglio; 2. compilare il modulo di reclamo denominato PIR (Property Irregularly Report); 3. chiedere una copia della denuncia di smarrimento con un codice identificativo della pratica. B) Come chiedere il risarcimento: 1. chiedere assistenza e consulenza alle associazioni dei consumatori per non rischiare di presentare la richiesta di risarcimento oltre i tempi entro i quali bisogna fare la denuncia, nonché conoscere i diritti di cui si è titolari in quanto viaggiatoriconsumatori vittime di un danno relativo al proprio bagaglio; 2. presentare denuncia alla compagnia aerea tramite raccomandata a/r entro 21 giorni in caso di ritardo ed entro 7 giorni in caso di danneggiamento; 3. trascorsi 21 giorni dalla perdita della valigia, essa è considerata ufficialmente smarrita ed è dunque necessario inviare una lettera raccomandata a/r al vettore aereo descrivendo dettagliatamente il contenuto del bagaglio; 4. fornire il maggior numero di prove circa il valore del contenuto della valigia (copia del biglietto aereo, scontrino del bagaglio mancante, copia del reclamo, etc.) [SARA RUBALDO] TERRA & CASA LA COOPERATIVA CHE COSTRUISCE CASE PER L’AFFITTO A PREZZO EQUO Per informazioni e per presentare domanda di iscrizione rivolgersi: Alla sede operativa in via Emilia San Pietro, n.1 (Primo piano) vicino a Piazza Del Monte - Reggio Emilia e-mail: [email protected] Tel. 0522-451719 - Fax 0522-540206 APERTA AL PUBBLICO IL MARTEDI’ E IL GIOVEDÌ ORE 9,30-12,30 / 16,00-19,00 LA L A D TE PAREI D ATORI SUM N O C Di Dossi & C. snc Via G.Ferraris, 5/c 42100 Reggio Emilia Tel 0522/554012 “TUTTA L’ENERGIA ALLA LUCE DEL SOLE” • PER IL RISCALDAMENTO E PER L’ACQUA SANITARIA CALDAIA A CONDENSAZIONE ALUDOMUS E PANNELLI SOLARI RIELLO Per un’abitazione monofamiliare media il sistema è caratterizzato da: 1. 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INVERTER PER TRASFORMARE L’ENERGIA ELETTRI- Shema “tipo” casa con CA CONTINUA ALTERNATA pannelli fotovoltaici 3. CONTATORI PER CONTEGGIARE SEPARATAMENTE L’ENERGIA PRODOTTA E QUELLA CONSUMATA 4. QUADRO ELETTRICO DI SEPARAZIONE 13 l’informazione del consumatore 14 In questi giorni si è parlato a più riprese di due questioni importanti che interessano molti cittadini: l’aumento dell’indebitamento delle famiglie reggiane (e non solo) e la rinegoziazione dei mutui secondo l’accordo raggiunto tra l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero del Tesoro. In attuazione delle ultime due leggi finanziarie, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto presidenziale n.116 del 2007, entrato in vigore lo scorso 17 agosto, contenente il nuovo regolamento per il risveglio delle risorse in giacenza, c.d. “fondi dormienti”. Vengono infatti definiti “dormienti” i rapporti contrattuali stipulati con un intermediario finanziario ( ad es. banche, poste, assicurazioni, società di gestione del risparmio, etc.) aventi ad oggetto depositi di denaro (es. conto corrente o libretto di risparmio) o depositi di strumenti finanziari (es. titoli obbligazionari, azioni, titoli di Stato, etc.) di importo minimo di 100 euro, che non abbiano subito alcuna movimentazione da parte del titolare o di un delegato da almeno 10 anni. Sono diverse le cause per cui un fondo rimane inattivo così a lungo. Spesso si tratta di somme di persone decedute, o di risparmi di anziani che vengono dimenticati perché sono soliti utilizzare altri sportelli o istituti. Il nuovo regolamento disciplina che tali depositi, se non reclamati, vengano estinti dall’intermediario finanziario e trasferiti in un Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che li utilizzerà per: • indennizzare i risparmiatori vittime di crack finanziari ( ad es. Parmalat, Cirio, bond argentini); • regolarizzare il precariato nella pubblica amministrazione; • svolgere iniziative di utilità sociale (ad es. istituire la social card per i poveri). Prima di poter estinguere i rapporti inattivi da più di 10 anni, banche, assicurazioni e poste devono notificare lo stato di giacenza del fondo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’interessato, il quale avrà a disposizione 180 giorni per “svegliare” i propri risparmi. Decorso tale termine, il conto verrà estinto e devoluto al Fondo. Nel caso di libretti di deposito al portatore non movimentati da oltre 10 anni, non essendo possibile risalire al titolare del rapporto, gli istituti di credito esporrano avvisi, contenenti l’elenco dei libretti in giacenza, presso le filiali, agli sportelli e on-line. Il titolare del “fondo dormiente”, o una persona da questi delegata, per evitare l’estinzione, deve svegliare il conto comunicando all’intermediario finanziario la volontà di tenere in vita il rapporto, a mezzo lettera o semplicemente presentandosi allo sportello. E’ sufficiente addirittura effettuare una qualsiasi operazione, come un prelievo o un aggiornamento contabile. Non sono invece in grado di riattivare il fondo, le operazioni che avvengono automaticamente, ossia senza un coinvolgimento del titolare, come l’accredito dello stipendio o l’addebito delle utenze. Se decorrono sei mesi dalla comunicazione della banca, o di altro istituto, senza che il titolare del rapporto si attivi, è ancora possibile richiedere i propri soldi all’intermediario finanziario con tempi che variano a seconda che il proprio fondo sia risultato dormiente prima o dopo l’entrata in vigore della nuova normativa : 17 agosto 2008. Nel caso in cui il fondo è dormiente prima di tale data , gli istituti di credito hanno dovuto informare i titolari entro il 17 febbraio scorso ed i risparmiatori hanno avuto 180 giorni di tempo per riattivare i propri conti. In seguito all’estinzione dei rapporti contrattuali, i fondi, prima di essere trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono “congelati” per quattro mesi e, durante questo lasso temporale, il titolare ritardatario potrà rivendicarli. Gli intermediari finanziari hanno tempo, invece, fino al 31 marzo di ogni anno per comunicare al Ministero tutti i conti che risultano dormienti dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento. L’elenco viene anche diffuso on-line e pubblicato sui quotidiani nazionali. Entro il 31 maggio di ogni anno le somme derivanti dai conti giacenti non reclamati vengono trasferite al Fondo. Tuttavia, indipendentemente dalla data in cui venga accertata la giacenza dei depositi, i titolari, o i loro delegati, possono rivendicare i loro risparmi direttamente al Fondo entro 10 anni dal trasferimento. In ogni caso è possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori per ricevere informazioni circa le modalità di recupero dei propri risparmi o consigli pratici su come evitare l’estinzione dei propri conti. [SARA RUBALDO] Due questioni distinte, ma che suggeriscono riflessioni che hanno grandi tratti in comune, che da una parte riguardano l’atteggiamento delle persone riguardo all’uso del denaro e, dall’altro, quello degli Istituti di Credito. Ebbene, sull’aspetto dell’indebitamento è del tutto evidente – ma credo sia opportuno ribadirlo anche per evitare strumentalizzazioni di un fenomeno che il più delle volte viene vissuto come fenomeno inquietante, quando non drammatizzato – che l’indebitamento non necessariamente corrisponde ad una situazione di difficoltà delle famiglie: questa tendenza, se corrisponde a scelte ragionate ed oculate, rappresenta infatti lo specchio di una realtà socialmente ed economicamente viva, in cui è ancora possibile rischiare (e l’investimento ha sempre un margine di rischio), con una corretta valutazione degli impegni che si vanno ad assumere e della propria capacità di assolverli. Il fatto che a Reggio Emilia vi sia un elevato tasso d’indebitamento non è casuale: siamo in una delle province più ricche del Paese, con un tasso d’occupazione che si posiziona su ottimi livelli rispetto alla media nazionale (almeno due componenti della famiglia che fa debiti lavorano). Esulano ovviamente da queste considerazioni le situazioni di povertà e di fragilità oggettiva, in cui l’indebitamente non corrisponde ad un investimento finalizzato al miglioramento della propria condizione, ma ad una necessità, ad una costrizione che va affrontata come vera e propria emergenza sociale. Ma, anche a questo proposito, credo sia oggi necessario non fermarsi semplicemente alle analisi delle caratteristiche dell’indebitamento delle famiglie, quanto piuttosto porre l’attenzione sulle sue origini, siano esse legate a situazioni congiunturali di sofferenza, con un focus specifico orientato più sull’indebitamento a medio o lungo termine (mutui casa, ad esempio) che non ai prestiti al consumo, quando in molti casi l’indebitamento è frutto di una pessima cultura del “non farsi mancare nulla”, indipendentemente dalle proprie oggettive possibilità. A qualunque fattore strutturale sia legato l’indebitamento, l’attenzione oggi va posta sulle reali possibilità di tenuta e di crescita delle attività produttive e di servizio e sulla capacità delle nostre imprese di competere bene sul mercato e, conseguentemente,di mantenere e di accrescere i livelli occupazionali. Tantissime nostre famiglie hanno migliorato le loro condizioni di vita e hanno sostenuto l’economia indebitandosi: oggi sono chiamate a ponderazioni sicuramente più attente (in una fase di stagnazione se non di recessione economica e di progressivo calo del potere d’acquisto) e a scelte più difficili riguardo le spese affrontabili e a quelle da rinviare, ma adesso occorre offrire un nuovo aiuto da parte del sistema bancario, e non solo, per reggere una realtà in cui le oscillazioni tra crescita e recesso sono più frequenti e la forbice di possibile sviluppo si è enormemente ristretta rispetto ai decenni del grande boom economico. Le banche – spesso facile bersaglio per critiche superficiali, ma talvolta davvero suscettibili di rimostranze – riprendano in mano la loro primaria ed essenziale funzione di consulenti seri, documentati e credibili nei confronti dei cittadini, non limitandosi al ruolo di pura intermediazione di denaro. Le simulazioni effettuate sono abbastanza preoccupanti, perché chi ha un mutuo contratto nel 2005 della durata di 20 anni per Euro 200.000, in ipotesi di aumento dei tassi dell’1% si ritroverà con un “conto di finanziamento accessorio” molto alto, cioè dopo 20 anni avrà ancora 7 anni da pagare; se i tassi invece rimangano immutati, per lo stesso mutuo alla scadenza ci saranno da pagare rate ancora per 4 anni. Qual è la funzione della banca in entrambi i casi, ovvero nell’erogazione o rinegoziazione di mutui/prestiti? Quella d’analisi, innanzitutto, della capacità di rimborso dei singoli richiedenti, che deve essere effettiva e corrispondere non solo alla tutela della banca, ma innanzitutto della famiglia richiedente. In sostanza, occorre anche sapere dire “no”, approfondendo le situazioni personali e analizzando a fondo i “bilanci familiari”. La seconda funzione è legata alla flessibilità delle proposte da offrire, evitando standardizzazioni che non possono cogliere le diverse esigenze delle singole persone/famiglie richiedenti. Ad esse non bisogna precludere l’opportunità di investimento/indebitamento, ma proprio insieme ai richiedenti occorre fare un’esatta situazione degli impegni che essi si andranno ad assumere e di quelli che reciprocamente ci si scambia. Senza nulla togliere ai grandi gruppi bancari che si sono consolidati in questi anni, sono convinto che in ogni caso – che si sia piccoli o grandi per dimensione – occorra mettere in campo (o riprendere in mano, per chi non si caratterizzasse più per questo profilo) un forte legame con il territorio, che significa conoscerlo e riconoscerlo nei cambiamenti, vivere nelle comunità locali e condividerne problemi ed opportunità e, infine, farsi parte diligente per il loro sviluppo economico e sociale, creando maggiori sicurezze per tutti. [DR. CARLO MALVOLTI] DIRETTORE BANCA REGGIANA A PAGAMENTO PARCHEGGI GRATUITI Il Codice della Strada,all’art.7 commi 8 e 9, concede all’Amministrazione Comunale la possibilità di realizzare parcheggi a pagamento, purchè vengano realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti. Il Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta del settembre 2006, adducendo la giustificazione dell’esecuzione di lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico e per fornire ai cittadini l’opportunità di accedervi agevolmente, ha disposto la riorganizzazione della sosta nelle cosiddette “zone blu” in base a tariffe a pagamento in tutta la zona dei contro viali che circondano il centro storico, oltreché in quella intermedia, in quella centrale e in zona stazione. E’ dunque avvenuto che i controviali di Viale Timavo, Viale Dei Mille, Viale Piave, ecc. adibiti alla sosta gratuita sono stati inopinatamente destinati a parcheggi senza riservare alcuna area a parcheggio libero. Di modo che, nelle adiacenze della Z.T.L. e delle aree già adibite a parcheggio a pagamento (come ad esempio Piazza San Zenone) l’Amministrazione Comunale ha istituito nuove zone a pagamento per tutto il perimetro dei controviali, obbligando chi per ragioni di lavoro, shopping, studio o altro deve recarsi in centro, a sottostare alla gabella. Dunque l’opportunità offerta ai cittadini è stata quella di…PAGARE PER RECARSI IN CENTRO! Guai a chi ritarda a ritirare il veicolo una volta scaduto l’orario di fine sosta; solerti accertatori giallo vestiti applicano sul parabrezza dell’auto il preavviso di accertamento e contestazione con allegato il bollettino di pagamento. L’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia è restia ad uniformarsi alle autorevoli decisioni della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Unite n.116/2007) e del T.A.R. del Lazio (Sent. n. 5218/2008). Con la prima il Supremo Consesso ha rilevato l’illegittimità della deliberazione comunale laddove, con istituzione dei parcheggi a pagamento, non vengano istituite “nella immediate vicinanze”, zone di parcheggio libere e gratuite, con la sola eccezione delle zone a traffico limitato o di particolare rilievo urbanistico. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari che annullava i verbali di accertamento in aree di parcheggio a pagamento in assenza, nelle vicinanze, di aree a parcheggio libere. Con la seconda sentenza il T.A.R. del Lazio ha ritenuto meritevoli di annullamento i provvedimenti istitutivi dei parcheggi a pagamento in una zona di Roma, non avendo il Comune provveduto ad istituire zone di parcheggio libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o è previsto il parcheggio soltanto a pagamento. Ecco perché il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 1458/2008, ha ritenuto fondate le doglianze di chi si era visto sanzionare per sosta protratta oltre il limite temporale in Viale Timavo disponendo, previa disapplicazione dell’illegittima deliberazione della Giunta Comunale, l’annullamento dei relativi verbali. Il Comune di Reggio Emilia, peraltro, continua a fare…orecchie da mercante. [AVV. BEATRICE SILINGARDI] PATERLINI ASCENSORI • Vendita • Montaggio • Manutenzione • Un’azienda artigiana specializzata nell’installazione - manutenzione e gestione negli impianti ascensori. • Predispone preventivi gratuiti e fornisce servizi “chiavi in mano” • Sottoscrive convenzioni con condomini a prezzi agevolati PATERLINI ASCENSORI Via Chiloni, 15 42100 Reggio Emilia Tel: 0522 268217 - Fax: 0522 046885 Cell: 392 7045181 l’informazione del consumatore GIOCARE D'AZZARDO.. O AZZARDARE LA VITA.. Quale persona almeno una volta nella vita, non ha mai desiderato di avvicinarsi ad un videopoker, ad una roulette, o ad una slot machine per divertirsi, distrarsi, o per il solo "gusto" di giocare? Lentamente ci si ritrova in un'atmosfera unica, in cui tutto diventa più semplice: i litigi in familia spariscono, lo stress del lavoro sembra per un attimo non esistere e i problemi economici quasi non si percepiscono più come "problemi". Si inizia così a vivere in un Mondo parallelo, dove senza fatica, nè tanti sforzi, si può guadagnare in un solo secondo ciò che spesso non si ottiene in una vita intera. per questo si comincia a giocare una volta, due, tre..c'è chi riesce a controllarsi, chi continua occasionalmente e chi infine, rimane invischiato nella trappola che lui stesso ha creato. In questo caso non si parla più di un banale passatempo, perchè diventa un'abitudine, uno stile di vita che porta a tralasciare ogni tipo di rapporto familiare o sociale che sia. Si rimane in due, lui e lei: il giocatore e la slot machine. Questa nuova "relazione" si mantiene viva grazie ad in impulso quasi irrefrenabile di scommettere di vincere e di perdere; giorno e notte, in una vera e propr a "rincorsa del rischio". Così, quello che fin da dall'inizio era dipinto come un Mondo affascinante, formato da sole luci e suoni che rapiscono il soggetto come in un magico sogno, si trasforma inaspettatamente in un incubo. I debiti aumentano drasticamente, ormai nessun amico o parente è più disposto a concedere prestiti, la famiglia inizia a domandare, indagare e ad insinuare la nascita di un "problema". Proprio quella parola che non si vuole udire, quel significato che non si vuole ammettere, ciò da cui si scappa. che si teme, ma che può trasformarsi in un vero Disturbo. Il "Gioci d'Azzardo Patologico" in Italia è rilevabile tra 1'1% e il 3% della popolazione: gli uomini vengono definiti "giocatori d'azzardo" come per identificare un impulso, una rincorsa verso il gioco; mentre le donne sono definite "giocatrici per fuga", inicando così nel gioco una scappatoia dalla noia, dai problemi e a volte da un umore altalenante e spesso tendente al depresso. pochi riescono a immaginare come il gioco possa trasformarsi in una dipendenza u*r tale da dovere essere curata, ma le Comunità che offrono terapie mirate esistono, quindi non è solo na speranza, ma è reale per il giocatore la possibilità di v n olta per tutte, contro quella slot machine che lo ha sempre dipinto come "perdente". [SARA SGAMBATI] LAUREANDA IN PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI PARMA [email protected] Confconsumatori Modena “IL RITORNO DI SPARTACO” Era dal 71 a.c., da quando fui sconfitto da Crasso sul fiume Sele che non mi battevo più per i miei simili. Oggi, grazie al Direttore di questa rivista, torno a difesa di coloro per i quale ho sempre combattuto e sono morto: i deboli e gli oppressi. Allora erano schiavi, oggi consumatori, ma sempre deboli ed oppressi sono. Ed eccomi così ad imbracciare le armi e non vi sarà momento nel quale non mi troverete in battaglia a difendere i diritti dei tanti, dei molti, spesso dei troppi. Ma prima di gettarmi nella mischia contro produttori, imprese, banche e – perché no – anche governanti, è necessario che spenda qualche parola su chi si dichiara difensore dei diritti dei consumatori: le associazioni consumeristiche e i loro rappresentanti. Se così faccio, non dipende da invidie o malanimo verso certuni, ma soltanto dalla necessità di proteggere davvero i diritti degli oppressi. La loro difesa non può, infatti, che iniziare dai loro pretesi difensori, per vedere se tali possano davvero così qualificarsi. Iniziamo allora da chi continua ad andare in televisione, si dichiara, da lunga data, convinto consumerista, ma che alla fine gli unici diritti che difende sono i suoi. Sto parlando di presidenti di associazioni consumeristiche che, guarda caso!, sono anche avvocati e, caso ancora più strano!, gestiscono in proprio o tramite studi collegati tutte le cause dei consumatori che in Italia si rivolgono alla loro associazione. Sono dappertutto – organi, consigli e così via -, ma al contempo sono difensori in tutte 16 le cause. Come facciano a farlo, davvero si sa. Hanno forse il dono dell’ubiquità? È comunque ancora vero che pecunia non olet ! Non trascuriamo, poi, quei dirigenti di associazioni che si dichiarano tali, ma che nessuno, soprattutto i consumatori della zona, in realtà conosce. Di loro poco si sa, come ancora meno si conosce della loro struttura organizzativa, dei bilanci, delle entrate e così via. Ciò non di meno grazie alla loro posizione tengono lezioni universitarie, ed aumentano la loro clientela. Ma non dimentichiamoci di coloro che, utilizzando denari dell’associazione, gestiscono il loro studio, mantengono impiegate e ben si guardano dal versare all’associazione quattrini che i consumatori hanno versato proprio per gli organi della stessa. Insomma, purtroppo vi sono ancora diverse cose che non vanno nel consumerismo, perché forse sono ormai troppi gli avvocati dichiarano di difendere i consumatori. Ma stiano bene attenti: oggi non ho fatto nomi, ma nei prossimi numeri non mancherò di farlo, se coloro ai quali mi sono riferito non si metteranno in regola. In ogni caso, sono tornato nell’agone, perché Crasso e i suoi seguaci - imprese, aziende, truffatori ed altri - non vincano ancora. [SPARTACO] OSTEOPATA: SOLO UNO SCROCCHIA-OSSA? Molto spesso alla parola “osteopata” la gente risponde : “ah sì, le ossa!”… Ciò che viene spontaneo è ricercare nel bagaglio etimologico il significato delle parole, ma a volte i termini possono essere fuorvianti. L'osteopatia non è una malattia e non richiama problemi di osteoporosi; in effetti anche facendo delle semplici ricerche non sempre si hanno risposte precise. re questi pesi. In effetti non finisce qui, ci sono altre connessioni anche più importanti tra la nostra parte rigida e i nostri organi. Esistono dei cavi ad alta tensione che scaricano informazioni a velocità elevatissime, sono i nervi! Questi gestiscono le attività dei nostri organi, li guidano nelle loro pratiche quotidiane e li regolano, o almeno dovrebbe essere sempre così. La cosa interessante è che questi cavi partono proprio dalle nostre vertebre e nel midollo scambiano informazioni, dunque il passo tra un problema organico ed uno vertebrale è abbastanza breve. A questo punto ci si potrebbe chiedere se sia sempre giusto curare la schiena e strapazzare l’intestino, la risposta è abbastanza ovvia. Senza però addentrarci in discorsi troppo specifici appare chiaro come i visceri possano influenzare la nostra colonna, ma anche viceversa! Tutto comunica nel nostro corpo e se qualcuno chiede aiuto nessuno rimane indifferente, è per questo che molto spesso l’allarme che sentiamo suonare da una parte ci avverte di un’emergenza che sta altrove. L’obiettivo dell’osteopata è ascoltare questa sentinella e seguire attentamente il “percorso” che sta indicando, attraverso tutte le connessioni che l’anatomia ci insegna, senza limitare il campo di intervento agli aspetti più superficiali ma cercando con convinzione il vero problema. Un buon trattamento viscerale spesso risolve problemi che da tempo affliggono le nostre colonne curate fino all’eccesso ma senza risultati. Si tratta di tocchi leggeri e nel pieno rispetto dei tessuti, a volte sembra che le mani sulla pancia non facciano nulla, ma quello che l’osteopatia insegna è che non è importante fare rumore, ma trovare il percorso, arrivare a quel tessuto che sta soffrendo e che chiede solo di ritrovare la sua normale mobilità. Il resto lo fa il corpo che come sa rimarginare una ferita sa anche come trovare la via della guarigione, l’importante è rimetterlo in condizione di poterlo fare. [ALBERTO CASTELLANI D.O. – OSTEOPATA] Email [email protected] VIA ORADOUR SUR GLANE N°18/A - CORREGGIO (RE) TEL e FAX: 0522/637520 Nati nel 1997, abbiamo sviluppato diversi settori nel campo impiantistico: IMPIANTI ELETTRICI civili, dove ci siamo dedicati con particolare attenzione alle abitazioni ed ai locali commerciali, seguendo con interesse lo studio dell’illuminazione. IMPIANTI ELETTRICI industriali, grazie allo studio tecnico interno velocizziamo l’esecuzione e il coordinamento tra la progettazione e l’installazione, studiando con il committente le soluzioni più adatte alle proprie esigenze. ANTENNE digitali terrestri (DTT), i nostri tecnici sono stati formati presso l’istituto Eurosatellite di Sansepolcro (www.Eurosatellite.it), per garantire competenza e preparazione in questo nuovo sistema televisivo. l’informazione del consumatore In realtà fu A. T. Still che inventò questo strano connubio tra due termini di diversa origine, “osteon” che dal greco indica “ossa” e “path” che in inglese significa “percorso”: il sentiero delle ossa. In realtà molti diranno che “osteon” e “pathos” (sofferenza) sono i due termini in questione, ma il dibattito è aperto e delle due ipotesi la prima è quella che più si avvicina ai principi osteopatici. Il sentiero della guarigione passa attraverso la corretta posizione delle ossa. Questo era vero cento anni fa, prima che altri illustri colleghi di Still ampliassero le sue intuizioni. Poi si scoprì nel tempo che i percorsi nel nostro corpo prendono forme diverse, tutto è connesso tramite tessuti di varia natura. È così che oggi un osteopata non è un semplice scrocchia-ossa come il pensiero comune immagina: si, il “thrust”, una tecnica di sblocco articolare, fa parte del suo bagaglio, (ovviamente viene effettuato solo laddove ve ne sia una reale necessità e dove sia esclusa alcuna controindicazione) ma esistono anche le mobilizzazioni viscerali, fasciali e cranio – sacrali, l’ascolto dei tessuti e dei sistemi. In questo articolo ci occuperemo dell’osteopatia viscerale. Perché mobilizzare un viscere e che vantaggi dovrebbe apportare? Se pensiamo al nostro corpo e in maniera specifica ai nostri organi, ci vengono in mente delle sacche separate fra di loro, ognuna con un compito preciso e ognuna diversa dall’altra. Niente di nuovo fin qui, ma in realtà queste sacche sono strettamente connesse fra loro attraverso un tessuto chiamato “connettivo”, questo trasporta anche i vasi che portano i nutrimenti e quelli che prelevano le scorie. Un altro elemento importante è il fatto che questi organi non stanno sospesi nel nostro corpo per magia, ognuno possiede un elemento di connessione con qualcosa di rigido… lo scheletro! Ebbene sì, tramite legamenti e foglietti vari gli organi si appoggiano, alle volte si appendono e se consideriamo che un fegato può pesare anche 3 Kg, si può facilmente immaginare che sforzo bisogna richiedere ai nostri muscoli per sostene- ANTENNE Sat, la pluriennale esperienza nel settore ci permette di realizzare impianti singoli e centralizzati, trovando la soluzione ottimale ad ogni problema, specialmente per quanto riguarda i fabbricati esistenti. 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(avanti uomo sulla terra) gli studiosi goldestri avevano scoperto che Sirio stava per esaurire le riserve d’idrogeno, preludio alla fine dell’intero sistema stellare. La popolazione umana aveva interrotto i processi di procreazione per limitare il numero di vittime, soprattutto per risparmiare sofferenza a poveri innocenti. Non restava che progettare una fuga per salvare la specie umana, ma la scelta degli emigranti si rivelò alquanto problematica poiché tutti volevano salvare gli altri fuorché se stessi. I grandi progettisti dei trasporti intergold misero a disposizione le loro competenze per costruire una nave spaziale adeguata all’esodo, in grado di garantire la sopravvivenza dei suoi inquilini per tutta la durata del viaggio, fino all’atterraggio sul pianeta individuato ai fini umani. Ci vollero due goldmesi per realizzare il mezzo, che, tradotti in tempi terrestri, corrispondono a sei giorni, due ore, cinquantasette minuti primi e tre secondi. La nave fu ovviamente costruita con materiali da riciclo, prelevati da mezzi di trasporto oramai obsoleti, non senza le opportune innovazioni, gli ammodernamenti al passo con i tempi e, con assoluta certezza, gli adeguamenti ai criteri di sicurezza. Gli abitanti di Gold non erano in grado di accordarsi su quanti e chi di loro sarebbero partiti con la nave spaziale; così, dopo lunghi negoziati, inventarono la strategia che avrebbe scelto per loro: la guerra. Tutti contro tutti, a parità di sesso, ma col divieto assoluto d’impiego d’armi, ritenute da sempre illegali, oltre che sleali e insostenibili per l’ambiente.La coppia vincente avrebbe spiccato il volo verso il Sistema Solare. Il Consiglio degli anziani, per la fascia d’età di specifica appartenenza, propose la forma di suicidio da carico di lavoro, attivandosi per la realizzazione di grandi e ingegnose opere d’ogni sorta. Giovani e maturi di ambo i sessi furono informati, a reti unificate, sullo stato di guerra del pianeta Gold, ma la notizia fu comunque diffusa attraverso ogni tipo di strumento di comunicazione, affinché nessuno rimanesse estraneo al fatto; ma ciò non bastò nello specifico caso di Andros, figlio di Smorphya e Burlos, il quale, a causa di un’ eccezionale anomalia genetica, soffriva della Sindrome da narcopotere: l’ipotalamo di Andros stimolava la produzione di notevoli quantità di un ormone, che lo costringeva a lunghi periodi di letargo, compensati da brevi e saltuarie veglie, durante le quali Andros diveniva protagonista di supereroiche gesta. Aveva salvato un treno col suo prezioso carico umano dal deragliamento, un’altra volta aveva impedito il crollo del Goldgate a seguito di un potente goldmoto e, un’altra ancora, aveva evitato il crollo della diga maestra del Goldriver e aveva persino collaborato alla realizzazione della nave spaziale, di cui però disconosceva lo scopo. Insomma, Andros era considerato il protettore del pianeta, ma, al momento della dichiarazione di guerra ai fini della selezione interspecifica, il supereroe si trovava dormiente all’interno dell’abitacolo di una vecchia carrozza ferroviaria, adibita a sala dei comandi di una nave spaziale, mentre fuori si consumava un dramma apocalittico, fatto di scontri corpo a corpo, fino allo sfinimento, che si concluse con la vittoria di Forbia e Nandro, così designati alla continuità della specie in ambiente extragoldestre. La coppia si incontrò nella Goldsquare, a circa un mese goldiano dalla catastrofe, ai piedi della maestosa nave spaziale che, prima di divenire tale, era stata treno, tram, autobus, nave, aereo, sommergibile e persino funicolare, seggiovia e pattini a rotelle. Mentre Forbia e Nandro in balia dei festeggiamenti si affrettavano a partire, Andros continuava il suo sonno all’interno della sala dei comandi all’insaputa degli ospiti in fuga. Dai posti di manovra eseguirono il lancio che, in un nanosecondo, li proiettò oltre l’atmosfera di Gold; l’impatto con lo scudo pulviscolare fece sobbalzare Andros, destandolo improvvisamente. Improvvisatosi protagonista indiscusso di una delle sue supereroiche imprese, Andros il superuomo si ritrovò al vertice di un triangolo che, nella visione del salvataggio, allar- gava non di poco il concetto di famiglia. Sarebbe stato tutto più semplice se non fosse accaduto che la nave spaziale, progettata per atterrare su Marte, pianeta prescelto dai goldestri, si schiantò sul suolo terrestre circa tre milioni di anni or sono, a causa di una tempesta di vento solare che aveva altresì provocato il blackout della strumentazione di bordo. Uno squarcio dal diametro di circa tre chilometri lungo la già squarciata Rift Valley inghiottiva le speranze riposte in un viaggio lungo anni luce. Forbia e Nandro non sopravvissero all’impatto, mentre Andros, unico superstite, disse addio non solo ai compagni, ma anche alla sua memoria ed ai suoi straordinari poteri, perduti per sempre nell’ultima impresa. Fu rinvenuto esausto, in cima al cratere, da un gruppo di scimmie antropomorfe che lo allevarono con dedizione e che molto da egli appresero. Andros guarì miracolosamente dalla Sindrome da narcopotere, ma si ammalò d’insonnia. I resti della nave spaziale servirono alle curiose scimmie per giocare. La sala dei comandi, un tempo treno della linea Goldcity – Goldtown , fu interamente smontata da quelle simpatiche scimmie e la vecchia caldaia, ancora funzionante, adattata a distributore automatico di bevande. Tutto ciò che seguì divenne Storia. Pensare soltanto di avere assistito a quanto da me narrato, che c’ero,un tempo mi avrebbe percorso, dalla prima all’ultima carrozza, come una scossa elettrica, anche se andavo ad acqua! FULVIA MARIA GABRIELLA GUELI NASCE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO (18/05/1963). OGGI È INSEGNANTE DI DISCIPLINE SCIENTIFICHE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO “ALDO MORO” DI REGGIO EMILIA. HA PUBBLICATO DUE RACCONTI PER LA RIVISTA MILANESE DI CULTURA E ARTE “ALLA BOTTEGA” (MELODIA PER UN REQUIEM – N°2 1995 E NON DI SOLO PENE VIVE LA DONNA – N° 5 1996) Via Emilia San Pietro n°1 (1° Piano) 42100 Reggio Emilia tel: 0522 451719 fax: 0522 540206 www.unioneinquilini.it [OPERA DELL’ARTISTA ALFONSO BORGHI] ---------------ANNUNCIO------------IN VENDITA APPARTAMENTO DI 40 MQ CIRCA RISTRUTTURATO 2005 • 2° piano – viale Umberto I cucina/soggiorno • bagno/antibagno con porta scorrevole disimpegno • cabina armadio con armadiature in cartongesso e scaffali in metallo, chiusura con porta scorrevole sulla camera da letto ampia • impianti autonomi ICI esente perché importo sotto la soglia minima possibilità di lasciare la cucina seminuova 18 PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0522-451719 Email: [email protected] i nostri uffici sono APERTI AL PUBBLICO il martedì e il giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. L’UNIONE INQUILINI PROPRIETARI - UTENTI CASA è un sindacato che assiste e tutela coloro che hanno problemi abitativi e di locazione di vario tipo Predisposizione e registrazione dei contratti d’affitto di qualsiasi tipo Aggiornamenti annuali degli affitti sulla base dei dati ISTAT Soppralluoghi e perizie tecniche di qualsiasi tipo Provincia di Reggio Emilia LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI REGGIANE Un evento storico-culturale quello che la Provincia di Reggio Emilia (assieme alla Diocesi e al Comune di Reggio) ha promosso con la mostra “MATILDE E IL TESORO DEI CANOSSA, TRA CASTELLI E CITTA’”. Il valore dell’iniziativa consiste nel fatto che, non solo viene giustamente esaltata la grande figura di Matilde (centrale e determinante per i futuri assetti geopolitici dell’Europa e il rapporto con la Chiesa Cattolica culla della nostra civiltà) ma anche ricchezza straordinaria del nostro territorio matildico. Infatti, l’istituzione principe che governa l’ambito provinciale ha (sapientemente) costruito, con tantissimi operatori economici, ricchi percorsi enogastronomici che incentivano il turismo locale e le preziose attività commerciali e professionali dell’ambiente geografico in cui viviamo. E’ pure un’occasione di rilevante interesse per i reggiani per rafforzare il loro legame con la Terra madre. LUOGHI E ORARI DEGLI AVVENIMENTI: Reggio Emilia- Palazzo Magnani (Corso Garibaldi, 31), Museo Diocesano (Via Vittorio Veneto, 6), Musei Civici (Via Spallanzani, 1) da martedì a venerdì 10-13; 15-19; sabato e domenica 10-19; lunedì chiuso Biglietto unico per le tre mostre - intero: euro 7,00 – ridotto: euro 5,00 – studenti : euro 3,00 l’informazione del consumatore NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA Canossa- Museo Naborre Campanini (Via Castello di Canossa, 1- Canossa) Orari : Settembre: 9-12.30, 15- 19; Ottobre- Gennaio : 9-16.30 – chiuso il lunedì INGRESSO GRATUITO LA MOSTRA RIMARRA' APERTA FINO AL 11 GENNAIO 2009 19 ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE PER IL CONSUMATORE IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI RAPPRESENTA, FUORI DI DUBBIO E NON DA ORA, IL NUCLEO CENTRALE E FONDAMENTALE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI QUALITÀ DA PARTE DEL MODERNO CONSUMATORE. 20 E’ noto infatti che il concetto di qualità di un alimento può essere declinato attraverso un numero notevole e variegato di criteri ( caratteristiche organolettiche, reologiche, nutrizionali, dietetiche, igienico-sanitarie ecc.) all’interno dei quali però ,va rimarcato, l’innocuità per la salute rappresenta l’aspetto prioritario e una conditio sine qua non in assenza della quale tutti gli altri attributi non rivestono più alcun significati concreto. Nell’ambito della più ampia problematica che riguarda il tema della sicurezza alimentare e più specificatamente in riferimento a quei disturbi che vengono definiti come “reazioni avverse al cibo”, le allergie alimentari(che per inciso sono solo un tipo di allergia) rivestono un ruolo estremamente importante se è vero che attualmente i consumatori allergici risultano un numero significativo ed in progressivo aumento, con il 2% della popolazione mondiale adulta ed il 5% di quella infantile. Abbiamo correttamente fatto riferimento al termine generico di “reazioni avverse al cibo” per attenerci alla classificazione proposta dall’American Academy of Allergy Asthma and Immunology che, distingue opportunamente in questo ambito , tra allergia ed intolleranza, la prima mediata da meccanismi immunologici e dose-dipendenti, la seconda che non è collegata al sistema immunitario ma in genere a deficienze enzimatiche. Tale precisazione si impone e viene proposta perché, spesso e volentieri ed aggiungiamo erroneamente, a livello del consumatore le due problematiche vengono confuse una con l’altra. Deve quindi essere chiarito che una allergia rappresenta una condizione di ipersensibilità mediata dal sistema immunitario che riguarda alcune persone più reattive o predisposte che si acquisisce venendo a contato con alcuni allergeni, dei quali alcuni tra i più significativi ,sono di origine alimentare, ma anche di altra origine(polvere, acari, polline, cosmetici ecc.). Il problema dell’allergia alimentare non è certo nuovo alle cronache se già nell’antichità medici come Ippocrate e Galeno si interessavano ad esso; in seguito nell’età moderna ,le prime osservazioni di allergie sono datate ai decenni iniziali del secolo scorso in riferimento soprattutto all’ingestione delle proteine dell’uovo e del latte ed anche ad altri svariati alimenti. Oggi però c’è da dire che le manifestazioni di allergia sono osservate con una maggiore frequenza a livello dei Paesi più industrializzati ed a più elevato tenore di vita in riferimento soprattutto al fatto del maggiore consumo da parte della popolazione di alimenti di preparazione industriale ed al collegato sviluppo e livello di innovazione delle tecnologie alimentari che, portano ad ottenere alimenti nuovi e” complessi “ costituiti cioè da numerosi ingredienti di diversa natura ed origine. La manifestazione della allergia alimentare è caratterizzata da una grande variabilità delle manifestazioni cliniche che, possono riguardare diversi organi, distretti od apparati quali il cavo orale, la pelle, stomaco ed intestino, naso e bronchi con sintomi diversificati che vanno dal prurito all’orticaria, ai dolori addominali , alla diarrea, alla rinite , all’asma bronchiale ecc. La reazione più grave ma abbastanza rara è lo shock anafilattico che può peraltro insorgere anche sulla base dell’assunzione di ridotte o ridottissime quantità di alimento, il cui esito può anche essere mortale. Gli allergeni alimentari individuati in letteratura sono numerosi, almeno una settantina ma la frequenza e le problematiche più serie che sono sotto la lente di ingrandimento degli esperti si riducono ad otto di questi che, proprio per essere più critici e pericolosi, devono essere obbligatoriamente indicati per legge nella etichetta, anche se presenti in ridotta quantità, così come nella stessa etichetta vanno inseriti gli ingredienti derivati da allergeni( per esempio Lisozima da uovo). Gli allergeni in questo senso più critici sono rappresentati rispettivamente da cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesci, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, solfiti e loro derivati, ai quali sono stati aggiunti recentemente( Dir. 2003/89/ CE) sedano, senape, semi di sesamo, lupino e molluschi. Detta “black list” degli allergeni alimentari, deve essere considerata come aperta, nel senso che verrà riesaminata ed aggiornata nel tempo, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti. Mentre l’indicazione in etichetta risulta, come abbiamo già sottolineato cogente per gli ingredienti allergenici, risulta invece solo volontaria per gli ingredienti allergenici “nascosti” (etichettatura precauzionale) con l’opportunità o meno di segnalare la presenza incidentale degli stessi attraverso l’indicazione “ può contenere tracce di…” o”prodotto in uno stabilimento in cui si lavora anche..”. Resta inteso che la possibilità della etichettatura precauzionale o warning non sostituisce le attività ed i provvedimenti preventivi di controllo che ogni impresa produttrice deve mettere in atto per evitare la presenza di allergeni anche a livelli molto ridotti. Proprio circa gli interventi che sono richiesti a livello della produzione per ridurre la frequenza delle allergie alimentari,oltre agli importanti aspetti legati alla etichettatura corretta, quelli ulteriori da ritenere a questo fine tra i più efficaci possono essere collegati : - al controllo della materia prima(formazione e sensibilizzazione dei fornitori, capitolati di acquisto con chiari e precisi riferimenti agli allergeni, accertamenti analitici in diversi momenti dello schema di flusso ecc.); -alle tecnologie applicate ed all’ambiente di produzione(adozione e rispetto di precise linee guida nelle diverse fasi di ricevimento, movimentazione, stoccaggio delle materie prime, linee di produzione dedicate, procedure di pulizia e sanificazione degli impianti adeguate, rispetto di regole di tenuta dell’ambiente di produzione ecc). [PROF. GIAN BATTISTA CASTAGNETTI] Dipartimento di Scienze degli Alimenti Facoltà di Agraria Università di Bologna Come cura l’Osteopatia? Lo scopo del trattamento è quello di individuare quelle restrizioni di mobilità (muscolofasciali, cranio-sacrali, viscerali e articolari) che causano alterazioni fisiologiche in grado di instaurare una problematica dolorosa che può sfociare in patologia. L’organismo, sgombro da queste costrizioni, è così finalmente libero di ricercare un nuovo equilibrio attraverso il quale si può ripristinare uno stato di salute e benessere. Alberto Castellani D.O. email: [email protected] Tel. 3341180274 Ecco alcune delle problematiche che interessano il trattamento osteopatico: Lombalgia, Sciatalgia; Squilibri posturali asimmetrie; Traumi sportivi - distorsioni – microtraumi; Cervicalgie; Tunnel carpale; Epicondilite; Cefalee; Disordini collegati al sistema craniale e/o viscerale.. TETTO DA RIFARE... IMPRESA REGGIANA DI BURANI LORENZO RESTAURO TETTI: OIBENTAZIONE IM ERME BILIZZAZIONE SOSTITU ON AT ONERIA PULIZIA C NNE FUMAR E PREVENTIVO GRATIS!!!! 333-347-19-10 Manutenzione Immobiliare Assistita CASA M.I.A. è un Consorzio, in forma cooperativa, di artigiani e liberi professionisti. Opera nel campo delle manutenzioni per abitazioni, condomini ed enti pubblici. I nostri servizi comprendono: RIFACIMENTI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE OPERE DI URBANIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE MANUTENZIONE GIARDINI MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI MANUTENZIONE - IMPIANTI DI OGNI GENERE: ELETTRICO-IDRAULICO-RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO-IMPIANTI TV-ANTIFURTO ecc.. MANUTENZIONIE MURARIE- RISANAMENTI - RIFACIMENTI - TINTEGGI ecc. l’informazione del consumatore [OPERA DELL'ARTISTA VAINER MARCONI] AMMINISTRAZIONE CONDOMINI E GESTIONE AFFITTI CASA MIA: via Emilia San Pietro n°1 (1° Piano) - 42100 Reggio Emilia email: [email protected] - tel: 0522 451719 e fax: 0522 540206 - sito: www.casamiacoop.it 21 l’informazione del consumatore 22 CAPITALE GARANTITO ? Una fetta consistente dei risparmi degli italiani è investita in polizze index linked, contratti che sotto una veste assicurativa nascondono una natura più che altro finanziaria. La maggior parte di questi prodotti è stata distribuita attraverso gli sportelli bancari, sulla base di accordi commerciali tra le società assicurative emittenti e gli istituti di credito. Si tratta di un mercato estremamente ricco, in termini di valore complessivo e in termini di margini di guadagno sia per le assicurazioni che per le banche. Nel solo 2007 sono state piazzate polizze index linked per circa 14 miliardi di euro, oltre il venti per cento di tutta la produzione di polizze vita. Il punto di forza per la vendita di questi prodotti è quasi sempre il cosiddetto "capitale garantito": la polizza alla scadenza rimborserà, nella peggiore ipotesi, il 100% dell'importo versato e, nelle ipotesi migliori, un importo maggiore, in dipendenza dall'andamento di determinati indici di mercato. Sorvoliamo sulla complessità degli indici cui il rendimento è collegato. Sorvoliamo anche sul fatto che il capitale rimborsato è 100 o poco più nella maggioranza dei casi, con un guadagno nullo in termini di importo nominale e con una perdita in termini di valore reale (l'inflazione c'è per tutti). Soffermiamoci invece sulla garanzia del capitale. Nel 95% circa dei casi essa non è a carico della società assicurativa che ha emesso la polizza (e meno che meno della banca che l'ha venduta). Risiede invece in capo all'emittente dell'obbligazione che sta alla base della struttura del prodotto. In sostanza l'assicurazione acquista sul mercato una obbligazione ed un contratto derivato, li impacchetta insieme e li vende come polizza. Se l'obbligazione va in default, il problema è del cliente. Ovvio che i margini dell'assicurazione sono tanto più alti quanto più basso è il prezzo dell'obbligazione. E tanto più basso è il prezzo, tanto più bassa è l'affidabilità. L'argomento è venuto di attualità perché nel mese di settembre '08 si è accertato che alcune centinaia di milioni di euro di polizze index linked in circolazione hanno come sottostante obbligazioni di una nota banca di affari statunitense che ha portato i libri in tribunale. Qualche società di assicurazioni, per non perdere la faccia, dice che rimborserà tutto comunque, pur non essendo tenuta sotto il profilo legale. Qualcun'altra abbozza. Del resto l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, per bocca del suo Presidente, dichiara che "E' un problema di singole aziende e occorre avere sensibilita' sociale ma non esistono, per quanto accertato, responsabilita' giuridiche o contrattuali". Al risparmiatore si può soltanto ripetere che le garanzie, quelle vere, costano. E che tenere insieme garanzie vere e rendimenti certi ed elevati non è possibile. Occorre conoscere ciò che si compra e saper gestire il rischio. [PAOLO TIRABASSI] Consulente Finanziario Indipendente [email protected] LEHMAN BROTHERS: CONFCONSUMATORI DALLA PARTE DEI RISPARMIATORI A fronte della dichiarazione di fallimento (“Chapter 11”) della società americana Lehman Brothers il 15 settembre 2008, Confconsumatori mette a disposizione dei risparmiatori l’esperienza dei propri legali. Ad oggi vi è la possibilità di agire in giudizio contro gli istituti di credito che hanno venduto obbligazioni Lehman Brothers o polizze index linked connesse alla società. Confconsumatori denuncia il fatto che gli istituti di credito, in quanto operatori qualificati, conoscessero - o avessero il dovere di conoscere - la grave situazione finanziaria della Lehman già dal 2007. Molti investimenti sono stati fatti per lo più nel 2008, anno nel quale il gruppo americano, di mese in mese, stava andando a picco. Altro presupposto su cui fare valere la responsabilità delle banche e la nullità dei contratti è l’art. 100 bis del Testo Unico Finanziario, che stabilisce l’obbligo di prospetto informativo nell’ipotesi in cui, come nel caso in questione, i bond emessi all’estero ed acquistati da investitori istituzionali (ad es. le banche), siano rivenduti ai piccoli risparmiatori nei dodici mesi successivi. Inoltre, Confconsumatori avverte i cittadini sui rischi connessi alla sottoscrizione di polizze index linked, che non sono polizze assicurative nel senso classico del termine, ma sono di fatto veri e propri investimenti finanziari privi di garanzia per il capitale, essendo direttamente collegate all’andamento del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Risulta all’associazione che numerose polizze index linked collegate a titoli Lehman siano state fatte sottoscrivere da Istituti di credito e Compagnie di assicurazione ad ignari cittadini, convinti di aver stipulato innocue polizze vita. Alla luce di recenti sentenze favorevoli ai risparmiatori, è possibile chiedere la nullità o la risoluzione del contratto, con contestuale risarcimento danni. l’informazione del consumatore [OPERA DELL’ARTISTA PARIS CUTINI] [OPERA DELL’ARTISTA TONI ROGGERI] 23