2008_3 - Confconsumatori della Regione Emilia Romagna

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2008_3 - Confconsumatori della Regione Emilia Romagna
L’INFORMAZIONE
DEL CONSUMATORE
0,50 € A COPIA
Anno III - Numero III- Ottobre 2008 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia.
Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”.
Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007.
ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE
ALIMENTARI
PARCHEGGI A PAGAMENTO
ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I
PARCHEGGI LIBERI
LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA
VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI
FINANZIARI
I CONSIGLI DEL NOTAIO:
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA
CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE
LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
CELLULARI: SMS TRUFFA - 899
TRASPORTO AEREO
BANCHE E FAMIGLIE
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2008
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DALLA PARTE DEI CONSUMATORI
mario
dalla parte
dei Diritti
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SEMAFORI:
QUANDO IL GIALLO
DIVENTA UN INCUBO
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I CONSIGLI DEL NOTAIO:
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE.
5
CELLULARI:
SMS TRUFFA 899.
5
ABROGATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA.
6
LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A
DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI.
7
I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED
IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE.
8
I DECRETI LEGISLATIVI NN. 145/2007 E 146/2007,
LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA
NEI RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E LE PRATICHE
COMMERCIALI SCORRETTE.
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ANCORA UNA VITTORIA DEI CONSUMATORI
CONTRO LE SOCIETÀ DI TIME-SHARING.
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“WEB TV” OVVERO LA POSSIBILITA’
DI ASCOLTARE, VEDERE E COMPRENDERE I TANTI
TEMI SOCIALI DEL TUO TERRITORIO.
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TRASPORTO AEREO:
INTERESSANTE SENTENZA SULLA RESPONSABILITA’
DELLA COMPAGNIA AEREA PER LA PERDITA DEL
BAGAGLIO.
14
IL RISVEGLIO DEI FONDI DORMIENTI.
14
BANCHE E FAMIGLIE.
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PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO
MANCANO I PARCHEGGI LIBERI.
16
GIOCARE D'AZZARDO.. O AZZARDARE LA VITA..
16
IL RITORNO DI SPARTACO.
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OSTEOPATA: SOLO UNO SCROCCHIA-OSSA?
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FAVOLE DA TERZO MILLENNIO
UN VECCHIO TRENO RACCONTA …
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LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI REGGIANE NEL
SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA
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ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE PER IL CONSUMATORE
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CAPITALE GARANTITO ?
23
LEHMAN BROTHERS:
CONFCONSUMATORI DALLA PARTE DEI RISPARMIATORI
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[IL DIRETTORE]
SE
IN
L’informazione
del consumatore
Autorizzazione del
Tribunale di Reggio Emilia
n° 1006 del 05/06/2000
Proprietario / Editore
Renzo Ferrari
Direttore Responsabile
Secondo Malaguti
Redazione
Via Spani, 17, 42100
Reggio Emilia
Cell. 347-3403721
l’informazione del consumatore
Il giallo dei semafori è entrato prepotentemente nella
vita quotidiana degli automobilisti frequentemente in
coda per attendere il sospirato verde.
E’ un giallo corto ed è sempre più causa di incidenti gravi e multe elevate.
Difatti, da giallo normale
(com’era prima) ora è diventato un giallo anomalo sindrome da “ansia semaforica”.
Questa nuova patologia ha
una precisa origine: la regolarizzazione dei semafori affidata a ditte specializzate alle
quali i Comuni assegnano la
gestione dei sistemi semaforici e il relativo meccanismo
sanzionatorio. Da qui la scelta di una ridottissima sistemazione del giallo che mette
in seria difficoltà l’automobilista ed è preoccupante fonte
degli effetti negativi su accennati.
Il sistema non è regolamentato dal Codice della strada ma
(come dicevamo) da aziende
private che operano in questo campo su incarichi ricevuti dai singoli enti locali interessati.
Infatti, pare che non esistano
dati, controlli pubblici, relazioni e bilanci amministrativi
su questa controproducente
disposizione di parte, fuori
da prassi dettate da buonsenso capace di generare effetti
positivi e non, invece, punitivi
come sta assurdamente accadendo.
Se tutto ciò si colloca al di
fuori di una corretta logica
amministrativa fondata sul
bene e sull’interesse collettivo, dall’altro è un micidiale e
inaccettabile fattore finanziario che fa entrare nelle casse
del Comune una consistente
quantità di denaro che non
sempre se ne conosce il reale utilizzo.
QUESTA RIVISTA, COME
TUTTI I NUMERI PRECEDENTI, E’ VISITABILE SUL
SITO: www.casamiacoop.it
PER INFORMAZIONI E
APPROFONDIMENTI
RIVOLGERSI A :
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Comitato di Redazione
Secondo Malaguti
Roberta Li Calzi
Manes Bernardini
Giuseppe Giulio Luciani
Paolo Roberti di Sarsina
Sara Rubaldo
Stampa
“STAMPERIA”
VIA MANTOVA N.79/A
PARMA
Progetto grafico
CASA MIA
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l’informazione del consumatore
I CONSIGLI DEL NOTAIO:
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA
CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE
Il Decreto ministeriale n.37/2008 ha previsto nuovi obblighi in materia di sicurezza degli impianti installati all'interno degli
edifici, o loro pertinenze, a decorrere dal 27 marzo 2008.
Tuttavia con D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l’art. 13 del provvedimento citato, che disciplinava le garanzie contrattuali, gli
obblighi di consegna e di allegazione delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza, è stato abrogato con decorrenza
dal 25 giugno 2008; permanendo in vigore, invece, la restante parte del regolamento.
Pare dunque opportuno, al fine di sgombrare il campo da notizie imprecise, sintetizzare, a seguito della abrogazione
segnalata, la disciplina ad oggi applicabile.
Si consideri poi che l’art. 35, comma 1, del D.L.112/2008, ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 marzo 2009,
uno o più decreti volti a disciplinare l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (prevedendo semplificazioni
di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese), nonché le relative verifiche e la revisione della
disciplina sanzionatoria. Fino a tale emanazione rimane in vigore il D.M. n. 37/2008 (salva, come detto, l’abrogazione
dell’art. 13 dello stesso).
QUALI SONO GLI EDIFICI INTERESSATI
stata oggetto altresì di interpretazioni non univoche.
Tutti gli edifici: residenziali, commerciali, nuovi o usati,
ultimati o al rustico se dotati di impianti o parte di impianti.
Come detto, tale norma è stata abrogata e quindi non esiste
ad oggi una disposizione espressa che imponga la consegna
all’acquirente delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza,
nè sussiste più l'obbligo legale di allegarle all'atto.
QUALI SONO GLI IMPIANTI
INTERESSATI
Occorre però tenere in considerazione, in ogni caso, le norme
del Codice civile in materia di vendita ed in particolare l'art.
1477, comma 3, c.c., secondo il quale il venditore deve
consegnare al compratore “i documenti relativi alla proprietà
e all’uso della cosa venduta”, tra cui si ritiene siano compresi
il certificato di agibilità e le certificazioni di conformità degli
impianti.
Gli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, di
refrigerazione, di climatizzazione e affini, idrici, sanitari,
del gas, di sollevamento, di automazione, di protezione
antincendio, posti a servizio degli edifici.
Secondo la Circolare del Min. Sviluppo Economico del 26
marzo 2008, non è previsto un generalizzato obbligo di
adeguamento ai requisiti di sicurezza oggi vigenti (requisiti
che sarebbero, quindi, quelli vigenti al momento della
realizzazione degli impianti). Peraltro, ai sensi dell'art.
8, comma 2, del D.M. n. 37/2008, "Il proprietario
dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente
in materia".
E' bene poi rammentare che: ai sensi dell'art. 7, comma
1, del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa
installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti;
il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti
previa acquisizione della dichiarazione di conformità di
cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti (art. 9
del D.M. n. 37/2008).
QUALI SONO GLI OBBLIGHI
L'art. 13 del D.M. n. 37/2008 prevedeva espressamente,
in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di locazione,
l'obbligo a carico del cedente della consegna della
documentazione amministrativa e tecnica nonché del libretto
di uso e manutenzione degli impianti, anche condominiali,
posti a servizio degli stessi, salvo espresso accordo contrario
fra le parti.
La previsione aveva suscitato grandi preoccupazioni tra i
proprietari di immobili e tra gli operatori del diritto, ed era
4
E' evidente che l'acquirente può sempre rinunziare ad ottenere
la consegna della citata documentazione o la garanzia circa
la conformità degli impianti, ove, ad esempio, si tratti di una
vecchia costruzione dotata di impianti "non a norma".
Tenuto conto dunque che il mancato rispetto delle norme sulla
garanzia per vizi può determinare controversie tra le parti
e obblighi di risarcimento dei danni a carico di una di esse
(l’alienante), è' sempre opportuno quindi evidenziare, nei
contratti preliminari di compravendita, gli accordi sullo stato
degli impianti, gli eventuali impegni di adeguamento degli
stessi e le garanzie a carico del promittente venditore.
QUALE E’ IL RUOLO DEL NOTAIO
Il Notaio, pur non esistendo uno specifico obbligo al riguardo,
deve informare i contraenti sui rispettivi diritti e doveri,
individuare la reale volontà delle parti, inserire possibilmente
nel rogito una chiara regolamentazione al fine di evitare future
contestazioni.
L'attività del Notaio diviene di fondamentale rilievo in sede
di contratto preliminare, perché con esso si determinano
definitivamente il prezzo del trasferimento e tutti gli elementi
essenziali del futuro rogito.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
www.notaioarico.it
[GIOVANNI ARICO’]
NOTAIO IN REGGIO EMILIA
899
Tra ottobre 2007 e febbraio 2008 gran parte
dei cellulari italiani hanno ricevuto sms dal
tono ambiguo come “La tua segreteria – ci sono
messaggi urgenti per te. Chiama il numero 899…
e segui le istruzioni gratuite” oppure “ti ho
lasciato un messaggio in segreteria. Chiama
subito dal telefono fisso il numero 899… per
ascoltarlo”.
Dietro il messaggio, la beffa. Infatti, il
costo dell’operazione, al solo scatto alla risposta da telefono fisso, è di 15 euro almeno.
A seguito anche delle numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, l’Autorità per le Garanzie
nelle comunicazioni e l’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato hanno avviato congiuntamente un’indagine conoscitiva sui servizi sms,
mms e sui servizi dati in mobilità, per verificare l’eventuale esistenza di pratiche commerciali
scorrette. E’ stata dunque imposta a Telecom e
a tutti gli altri operatori di telefonia mobile
(Vodafone, Wind Infostrada, H3G) e operatori alternativi, la sospensione, anche attraverso accorgimenti tecnici, dell’invio di sms che possano
indurre i consumatori in inganno, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Le Autorità contestano, infatti, la violazione
degli obblighi minimi di informativa, trasparenza e riservatezza, non essendovi alcuna acquisizione preventiva del consenso degli utenti, in
riferimento anche al Codice delle comunicazioni
elettroniche (D.Lgs n. 259/2003) e alla Regolamentazione dei servizi sovrapprezzo (D.M. n.
145/2006).
Si contesta, inoltre, che l’invio di questi tipi
di sms induca in errore il consumatore, attraverso le sollecitazioni continue mediante gli
invii; che vengano ingiustificatamente addebitati ai consumatori servizi non richiesti; che si
ometta di dare corrette informazioni sui costi,
sulle caratteristiche, sulla natura della pratica
commerciale e sull’identità del mittente.
Questo comporta, come affermato dall’Antitrust
a giustificazione delle misure cautelari adottate, “un danno grave ed irreparabile nella sfera economica dei consumatori, indotti a subire
passivamente continui sms non richiesti, nonché
a trovarsi assoggettati a servizi onerosi non
chiaramente identificati in termini di caratteristiche e relative condizioni economiche”.
Per garantire un miglior controllo e verificare che siano rispettate le disposizioni adottate
dalle Autorità garanti, è necessaria anche la
collaborazione degli utenti, perché segnalino la
ricezione di questi messaggi truffaldini sia alle
associazioni di consumatori, sia al numero verde
gratuito (800.166.661 attivo dal lunedì al venerdì ore 10-14) istituito dall’Antitrust appositamente per indicare casi di pratiche commerciali
scorrette, pubblicità ingannevole e occulta.
[ELENA CONTINI]
UFFICIO STAMPA CONFCONSUMATORI
ABROGATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA AGOSTO 2008 *
CONTINUANO I COLPI DI SPUGNA DELL’ATTUALE ESECUTIVO
NEI CONFRONTI DELLE NORMATIVE EMANATE DALLO SCORSO
GOVERNO PER IL SETTORE CASA.
Dopo l’abrogazione dell’art. 13 della L: 37/08, che abolisce l’obbligo
di certificazione degli impianti negli atti di compravendita e nei contratti
di locazione, sostituendolo con la presentazione di una semplice
asseverazione, stavolta l’obiettivo è il D. Lgs. 192/05, che ha introdotto
nel nostro paese il Certificato energetico.
Il decreto è stato introdotto in Italia in recepimento di una direttiva comunitaria
che imponeva l’obbligo di informare il cittadino sui consumi energetici degli
edifici.
Le commissioni riunite Bilancio e finanza della Camera dei
Deputati hanno approvato un emendamento al D.L. 112/08,
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” che abolisce l’obbligo di
certificazione negli atti di compravendita di immobili esistenti e nei
contratti di locazione.
Facendo parte di un provvedimento volto alla “semplificazione”, si vuol
far passare il procedimento come liberarazione da una gravosa ed inutile
gabella.
In realtà, il certificato, oltre ad essere un atto amministrativo rientrante nella
politica europea di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
dell’ambiente, è uno strumento di grande utilità per gli acquirenti di un
immobile, perché consente loro di acquisire informazioni sull’efficienza
energetica dell’edificio, e sui suoi costi di gestione.
A che giova, infatti, che una società venditrice di immobili possa risparmiare
sugli oneri tecnici per la certificazione energetica, se poi questi oneri si
traduranno in una spesa maggiore per gli acquirenti in termini di consumi
energetici?
Va ricordato, comunque, che poiché la normativa Nazionale prevede
l’attuazione mediante Leggi Regionali, diverse Regioni si sono già da tempo
mosse in tal senso e la normativa. in questi casi rimane valida, perché
l’emendamento è riferito al D. Lgs 192/05. La certificazione resta inoltre in
vigore per le nuove costruzioni.
[DOTT. LUCIANO BAGNACANI ]
l’informazione del consumatore
CELLULARI:
SMS TRUFFA
DANIELE LASAGNI
FOTOGRAFO
Piazza Garibaldi
42011 Bagnolo in Piano
Reggio Emilia
Tel. e Fax : 0522/951115
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l’informazione del consumatore
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“LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A
DISTANZA DEI SERVIZI INANZIARI”.
Il fenomeno della globalizzazione ha portato un innegabile vantaggio alla circolazione degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento grazie, soprattutto, all’utilizzo della rete di internet
che ha permesso la riduzione dei tempi e dei costi di transazione.
Esistendo, tuttavia, maggiori rischi per chi acquista prodotti finanziari a distanza, il legislatore ha
dedicato un’apposita sezione alla commercializzazione di tali servizi all’interno del “Codice del
Consumo”, artt. 67bis- 67vicies bis, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e l’effettività dell’informazione per la parte debole del contratto: il consumatore.
La nuova normativa prevede infatti un’attenta tutela
per il consumatore che conclude un contratto a distanza (via internet, telefono, fax, televisione, e-mail,
etc…) che ha come oggetto un servizio finanziario al
dettaglio, ossia qualsiasi servizio di natura:
• bancaria (es. conto corrente e mutuo);
• creditizia;
• assicurativa (es. polizze assicurative sulla
vita);
•
di previdenza individuale;
• di investimento (es. compravendita di titoli);
• di pagamento.
Innanzitutto, per garantire al consumatore la possibilità di operare una scelta consapevole, il legislatore ha
disciplinato che il fornitore, durante la fase delle trattative, deve comunicare all’acquirente, in modo chiaro
e comprensibile, una serie precisa di informazioni che
riguardano:
IL FORNITORE ( identità, indirizzo geografico, eventuale iscrizione in un pubblico
registro, estremi dell’eventuale autorità di
controllo che lo supervisiona ed identità del
suo rappresentante);
il servizio finanziario prestato ( caratteristiche principali, prezzo complessivo,
modalità di pagamento e possibilità che sussistano rischi causati da caratteristiche specifiche di strumenti connessi al servizio);
il contratto ( esistenza o meno della
possibilità di avvalersi del diritto di recesso
e, nel caso tale diritto sia contemplato, durata e modalità d’esercizio dello stesso; Stati
membri a cui fa riferimento il fornitore per
l’applicazione delle norme che regolano la
fase precontrattuale tra le parti; lingua usata);
il ricorso ( esistenza o meno di procedure extragiudiziali di reclamo e, qualora
siano previste, le modalità che permettono
al consumatore di avvalersene; esistenza di
fondi di garanzia o altre forme di indennizzo).
Il fornitore deve trasmettere al consumatore tutte le
informazioni preliminari e le condizioni contrattuali
per iscritto o su supporto durevole (ad esempio un
CD-ROM, un dischetto informatico o a mezzo posta
elettronica), nonché renderle disponibili ed accessibili
prima che il potenziale acquirente sia vincolato da un
contratto.
Un’ulteriore tutela è garantita al consumatore grazie
al riconoscimento di un diritto di ripensamento, detto
diritto di recesso, che può essere esercitato entro 14
giorni di calendario senza pagare alcuna penale e
senza l’obbligo di fornire spiegazioni. Tale termine,
esteso a 30 giorni qualora il contratto a distanza abbia ad oggetto un’assicurazione sulla vita o un profilo
pensionistico individuale, decorre dalla data di stipulazione del contratto o da quella in cui il consumatore
riceve le informazioni preliminari e le condizioni contrattuali,
se tale momento è successivo alla conclusione del contratto.
Se il fornitore, invece, non adempie ai suoi obblighi informativi, il termine per l’esercizio del recesso non può decorrere
perché si ritiene che tali informazioni siano assolutamente
necessarie per poter decidere se avvalersi del diritto di ripensamento.
Il diritto di recesso non si applica in una serie di ipotesi specificamente sancite dal “Codice del Consumo”, ossia quando
il contratto a distanza di negoziazione dei servizi finanziari
ha ad oggetto:
1. servizi il cui prezzo può variare in funzione dei corsi
dei mercati finanziari per impedire manovre speculative (ad esempio mercato dei valori mobiliari);
2. polizze di assicurazione viaggio e bagagli o polizze assicurative analoghe di durata inferiore ad un
mese;
3. casi in cui il consumatore abbia fatto ricorso ad una
dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale, a condizione che questi confermi quali diritti gli
sono garantiti secondo la nuova disciplina;
4. contratti interamente eseguiti da entrambe le parti
su richiesta esplicita del consumatore prima della
scadenza del termine per l’ esercizio del diritto di
recesso, nonché contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
per i quali si sia verificato l’evento assicurato.
In ogni caso, quando si decide di acquistare un servizio finanziario a distanza, è necessario essere ben informati dei
propri diritti per evitare di rimanere insoddisfatti del proprio
acquisto. In particolare, è sempre preferibile, prima di sottoscrivere un contratto, verificare la presenza di clausole che
limitano la protezione accordata al consumatore dalle recenti
norme. Ad esempio, nei contratti a cui si è fatto riferimento al
punto n.4, possono essere previste clausole di esclusione o di
rivalsa, che escludono la responsabilità della compagnia di
assicurazione con cui abbiamo stipulato la polizza RC auto
qualora si verifichino determinati eventi contemplati nel contratto stesso.
I cittadini possono rivolgersi alle associazioni dei consumatori, preposte alla tutela di diritti ed interessi individuali e collettivi, sia per valutare la convenienza o meno del contratto
che intendono stipulare, sia per ricevere informazioni e/o
assistenza al reclamo.
Nel caso venga attivata una delle procedure di risoluzione
extragiudiziale delle controversie previste dalla legge, è bene
sapere che presso le Camere di Commercio sono stati istituiti
due importanti strumenti di cui il cittadino può avvalersi:
1. le Commissioni per le clausole vessatorie, impegnate
a valutare gli eventuali casi di significativo squilibrio
nei contratti tra professionisti e consumatori;
2. le Commissioni conciliative, che si propongono di
giungere ad una risoluzione bonaria della controversia, ossia ad un accordo tra le parti, con l’aiuto
di un terzo neutrale ed imparziale.
[SARA RUBALDO]
I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED
IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE.
Anzi, il d.l. 112 dell’agosto 2008 ne ha
vietato la stipula “fino a nuovo ordine”,
alle regioni, alle province autonome ed
a tutti gli enti locali, vista la mole dei
debiti a cui si erano involontariamente
esposti.
Né si può dire che questi siano stati gli
unici a rimanere imbrigliati nelle fitte
trame dei più recenti strumenti della
“finanza creativa”, perché questa è anche la storia di tutti quegli imprenditori, esasperati ed incapaci di far fronte
ad esborsi di cui mai hanno compreso
l’esatta ragione, che a suon di citazioni
milionarie si sono risolti a far valere i
propri diritti nei confronti di quegli istituti di credito che glieli hanno maliziosamente propinati.
E’ il caso del comune Milano che recrimina un danno che ammonta intorno
ai 100 milioni di euro (fonte: Repubblica del 27 giugno 2008), di Roma, tra i
7 e i 9 milioni (fonte: Corriere della sera
del 21 maggio 2008) e di innumerevoli
piccoli, spesso piccolissimi, comuni della
placida provincia italiana come Baschi,
in Umbria, che conta 2.649 abitanti ed
un debito di circa 250.000 euro (fonte
Report: trasmissione televisiva dell’8 aprile
2008).
E’ il caso di Divania, tra le principali imprese produttrici di divani in Italia, che
prima del 2003 fatturava circa 65 milioni di euro, costretta a chiudere e a
licenziare i 430 dipendenti che impiegava, per un danno stimato in 276 milioni
di euro (fonte: L’Espresso dell’ 8 febbraio
2008).
Non sarebbe corretto, però, additare
questi prodotti finanziari come il male
assoluto ed attribuirgli colpe immeritate, perché sarebbe troppo facile e nasconderebbe i torti inescusabili dei reali responsabili, senza contare, peraltro,
che vi sono circostanze in cui operazioni di questo tipo si rendono necessarie per le aziende e ne garantiscono la
sopravvivenza.
Gli swaps sono contratti di scambio
(swap appunto significa scambio), in
forza dei quali le parti si obbligano ad
eseguire reciprocamente dei pagamenti
il cui ammontare è determinato in base
a parametri concordati.
Ad esempio nello swap su tassi (il c.d.
Interest Rate swaps) può essere pattuito
che una parte si vincoli a pagare all’altra
l’interesse fisso su di una somma predeterminata e l’altra invece l’interesse variabile sulla stessa somma. Può accadere
anche che entrambe le parti si scambino
tassi variabili (come pure tassi fissi), oppure che si scambino (è il caso dei Currency
Swap) valute secondo criteri prestabiliti. L’importante è che sia disposto uno
scambio di pagamenti. Normalmente la
controparte è un istituto di investimento, una banca.
I contratti di swap sono collocati tra i
contratti c.d. derivati, vale a dire tra quei
contratti finanziari che derivano il loro
valore dall’andamento del valore di una
attività ovvero dal verificarsi nel futuro
di un evento osservabile oggettivamente.
Nel caso degli swap è chiaro che i flussi
reciproci di pagamenti sono influenzati
dall’andamento di tassi, valute o indici.
I prodotti derivati sono utilizzati, principalmente, per finalità di copertura,
cioè per ridurre il rischio finanziario di
un portafoglio (ad. esempio ridurre l’incidenza di un tasso variabile applicato un
mutuo) ovvero per finalità speculativa, nel caso in cui il contratto sia stato
concluso per conseguire un profitto assumendo una esposizione al rischio.
Quale che sia la finalità occorre tenere
in considerazione che i contratti derivati
in genere e quelli di swap in particolare realizzano normalmente operazioni
economiche rischiose e potenzialmente dannose, perché spesso è veramente
complesso prevedere il trend positivo
o negativo dei tassi e delle variabili cui
sono collegati.
Al riguardo la Consob, vale a dire l’ente
a cui è affidata la sicurezza del mercato,
ha definito questi contratti come “strumenti complessi, destinati ad investitori professionali, o quanto meno evoluti, che sappiano sfruttare le numerose
opportunità che offrono e, nel contempo, siano in grado di valutare e gestire
correttamente i relativi rischi, che sono
notevoli”. Ed infatti gli specialisti si sono
a lungo interrogati se a questi contratti
dovesse essere applicata la disciplina che
il codice civile destina alle scommesse di
gioco.
La normativa attuale contenuta princi-
palmente nel Testo Unico Finanziario
e in Regolamenti emessi dalla Consob
richiede per la stipula di questi contratti accorgimenti piuttosto stringenti,
rivolti soprattutto a garantire la tutela degli operatori che non posseggono
l’esperienza e le competenze necessarie
per prendere decisioni consapevoli ed
a eseguire una corretta valutazione del
rischio.
In primo luogo prevedendo la forma
scritta dei contratti (art 23 Testo Unico
Finanziario e 37 reg. Consob 16190/07).
Inoltre obbligando l’istituto di investimento a fornire tutte quelle informazioni necessarie al cliente per comprendere
il contenuto del regolamento contrattuale cui si vincola e gli effetti positivi e
negativi cui potrebbe essere soggetto (in
particolare v. l’art. 21 Testo Unico Finanziario e gli artt. da 26 a 44 reg. Consob
16190/07).
Un esempio di scuola paragona i contratti di swap all’insulina: somministrata
ad un diabetico lo salva. Somministrata
invece ad una persona sana lo uccide”.
Nonostante la crudezza, la considerazione è esatta e ne chiarisce la funzione terapeutica (o per lo meno quella funzione
virtuosa per cui dovrebbero essere utilmente stipulati dagli enti pubblici e dai
privati).
Ci si domanda, allora, se sia opportuno
imporre il giuramento di Ippocrate agli
istituti di investimento.
[AVV. GIUSEPPE LUCIANI]
[email protected]
Per approfondimenti:
www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/
prodotti_derivati/index.html
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, a cura di : Munari Luciano
Editore: McGraw-Hill Companies, data publ.: 2006
Contratti derivati finanziari, autore: Caputo Nassetti
Francesco
Editore: Giuffrè , data publ.: 2007
[OPERA DELL'ARTISTA ATTILIO BIZZARRI]
7
l’informazione del consumatore
Balzati agli onori delle cronache per merito delle inchieste giornalistiche che ne hanno
denunciato l’uso improprio, i contratti di swap non godono di un’ottima reputazione.
l’informazione del consumatore
8
CODICE DEL CONSUMO
I DECRETI LEGISLATIVI NN. 145/2007 E 146/2007
TI REGALIA
MO
UNA
VALIGIA
DI SOGNI...
La normativa, di derivazione europea, posta a tutela del
consumatore e della concorrenza si è, di recente, arricchita
per effetto della Direttiva n. 2005/29/CE, relativa alle
"Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno".
Il legislatore nazionale ha, infatti, provveduto a darvi attuazione adottando, nell´agosto del 2007, due distinti decreti
legislativi (nn.145 e 146), rispettivamente destinati ai rapporti tra professionisti ed alle pratiche intraprese da questi
ultimi con i consumatori.
Il D.lgs. n. 146/2007 è intervenuto direttamente sul Codice
del Consumo, sostituendo gli artt.18-27 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ed introducendo una generale normativa
sulle "pratiche commerciali scorrette".
IlCodice del Consumo, infatti, abbandona il precedente,
specifico riferimento alla sola pubblicità ingannevole e comparativa per abbracciare una disciplina di portata più ampia,
riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissione, condotta, dichiarazione e
comunicazione commerciale, "ivi compresa la pubblicità",
posta in essere da un professionista "prima, durante e dopo
un´operazione commerciale relativa ad un prodotto" (artt.
18 e 19 C.Consumo), così notevolmente allargando il campo delle condotte sanzionabili. Quanto, invece, all´ambito di
applicazione soggettivo, le pratiche commerciali rilevati ai
fini della presente normativa sono solo quelle poste in essere
tra professionisti e consumatori: rimangono, pertanto, escluse quelle condotte connesse ad un rapporto tra soli professionisti, cui, viceversa, fa precipuo riferimento il parallelo D.lgs.
n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.
Risultano allora "scorrette", ai sensi dell´art. 20 del Codice
del Consumo, quelle pratiche commerciali che risultano, contemporaneamente: (i) contrarie alla diligenza professionale
che i consumatori possono ragionevolmente attendersi da
un professionista, secondo i principi generali di correttezza e
buona fede vigenti nel settore di attività di quest´ultimo; (ii)
false o, comunque, idonee ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole,
inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Lo stesso legislatore
distingue, poi, all´interno dell´ampia categoria delle pratiche
scorrette, tra pratiche commerciali "ingannevoli", recanti informazioni inveritiere o, comunque, tali da indurre in errore
il consumatore medio (art. 21 C. Consumo)[1], e pratiche
commerciali "aggressive", in quanto implicanti il ricorso a
molestie o coercizione - fisica o psicologica (come la minaccia) -, idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta
e di autodeterminazione del consumatore medesimo (art.
24 C. Consumo[2]). Provvede, infine, a stilare delle "liste"
di condotte "in ogni caso scorrette", perché valutate come
oggettivamente ingannevoli o aggressive ed, in quanto tali,
sempre vietate (artt. 23 e 26 C. Consumo)[3]. Preordinato,
LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
E COMPARATIVA NEI RAPPORTI
TRA PROFESSIONISTI E LE
PRATICHE COMMERCIALI
SCORRETTE
invece, a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole
e dalle sue conseguenze sleali, nonché diretto a stabilire le
condizioni di liceità della pubblicità comparativa, è il D.lgs.
n. 145/2007.
Tale normativa, infatti, a seguito delle modifiche apportate dal
legislatore comunitario alla direttiva 84/459/CEE, detta la
nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa
(esclusivamente) nei rapporti tra i professionisti, preoccupandosi di vietare "qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo,
compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore
le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa
raggiunge" e che, a causa del suo carattere ingannevole,
"possa pregiudicare il loro comportamento economico", rendendosi così suscettibile di ledere gli interessi e l´attività di
un concorrente (art. 2). Primi destinatari delle disposizioni ivi
contenute sono, pertanto, i professionisti, da intendersi come
"qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisce in nome o per conto di
un professionista"
(sempre art. 2): diretti interessati della normativa e, soprattutto, della peculiare tutela dalla medesima apprestata, risulteranno, pertanto e come non mai, anche i privati che svolgano
individualmente una qualche attività economico-commerciale,
nonché, atteso l´espresso richiamo alla attività professionale,
i "liberi professionisti".
Una delle più rilevanti novità introdotte dai due decreti legislativi è sul piano dei rimedi esperibili. È stata, infatti, introdotta
una forma di tutela amministrativa, posta a presidio degli
interessi collettivi dei consumatori e dichiaratamente volta a
"contribuire al corretto funzionamento del mercato interno"
(art. 1, direttiva 2005/29/CE).
Ad intervenire è l´Autorità della Concorrenza e del Mercato,
cui è consentito esercitare tutti i più efficaci strumenti a sua
disposizione:
- provvedimenti inibitori della diffusione o continuazione della
pratica commerciale scorretta, nonché
- sanzioni pecuniarie ed amministrative idonee a contrastarne
gli effetti.
Trattasi di un sistema "rimediale" che, in ogni caso, fa salva
l´applicazione delle norme del diritto contrattuale (in particolare sulla formazione, validità ed efficacia del contratto) e
che non pregiudica la possibilità per il singolo consumatore di
agire, a fronte di un concreto pregiudizio, davanti al Giudice
ordinario per far valere i suoi diritti.
In proposito è stato, infatti, efficacemente rilevato
come il legislatore, così prevedendo, abbia predisposto un
"doppio binario di tutele" (R. Calvo):
le une (appunto introdotte in attuazione della direttiva
2005/29/CE) di natura amministrativa, che mirano a tutelare l´interesse pubblicistico al corretto svolgimento delle pratiche commerciali; le altre (contemplate, per lo più, nel Codice
civile, nell´ambito del rapporto contrattuale) che, invece, hanno come obiettivo la tutela del singolo, concreto consumatore
rimasto vittima di un´azione scorretta del professionista.
Con la dovuta precisazione che la tutela collettiva apprestata
dal D.lgs. 146/2007 è azionabile proprio laddove risulta
inaccessibile quella individuale del singolo consumatore. A
differenza, infatti, dell´impugnativa del contratto per dolo o
violenza, la tutela amministrativa non richiede che una pratica
commerciale abbia causalmente determinato la stipulazione di
un contratto che il singolo
consumatore non avrebbe altrimenti concluso, accontentandosi
del fatto che la pratica commerciale sia idonea a cagionare un
tale effetto, quand´anche "non ancora portata a conoscenza
del pubblico" (art. 27, comma 8, C. Consumo).
Ad una analisi più dettagliata delle normative esaminate,
emerge come, con perfetta simmetria, sia il nuovo art. 27
del Codice del consumo sia l´art. 8 del D.lgs. 145/2007,
prevedano che il procedimento amministrativo di controllo, in
virtù del quale l´Autorità della Concorrenza e del Mercato, se
del caso, "inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti", può essere attivato sia
"d´ufficio", sia da "ogni soggetto od organizzazione che ne
abbia interesse".
Circa l´individuazione dei soggetti legittimati alla proposizione
dell´istanza, una simile disposizione va coordinata con l´art.
139 del Codice del Consumo: i soggetti, dunque, chiamati a
promuovere tale "tutela collettiva" saranno identificabili solamente nei cosiddetti
"centri di imputazione" (Camere di commercio, associ zioni di
consumatori di cui all´art. 139 ss C. Consumo) e nel professionista concorrente, non anche nel singolo consumatore leso.
Le medesime disposizioni di cui supra attribuiscono all´Autorità
Garante il potere, tra l´altro, di disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette ovvero della pubblicità ingannevole o comparativa,
laddove sussista una particolare urgenza (art. 27, comma 3,
C. Consumo - art. 8, comma 3, D.lgs. 145/2007). È, d´altro
canto, riconosciuta al professionista la facoltà di impegnarsi per
porre fine all´infrazione, cessando la diffusione della pratica
commerciale o modificandola in modo da eliminare i profili di
illegittimità. In tale ipotesi, l´Autorità Garante valuta l´idoneità
degli impegni e, in caso di riscontro positivo, può anche definire il procedimento senza procedere all´accertamento della
violazione (art. 27, comma 7, C. Consumo - art. 8, comma
7, D.lgs. 145/2007).
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ANCORA UNA VITTORIA DEI CONSUMATORI
CONTRO LE SOCIETÀ DI TIME-SHARING
Continuano le vittorie dei consumatori in materia di time -sharing. Anche il Tribunale di Parma,
con sentenza n. 1249/08 del 10.7.08, si è infatti uniformato ad un orientamento, che ormai si
sta consolidando, dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di
godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare e di quello di concessione di credito.
Per comprendere l’esattezza della decisione, converrà ricordare i fatti – fatti purtroppo sempre uguali o comunque
simili.
Gli attori, entrambi operai, sono tra i tanti, troppi consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di
società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la
vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio – aventi normalmente sede nel padovano e nel torinese. Ed anche a
loro è accaduto quanto si è verificato per diverse persone.
Per la precisione, i nostri consumatori erano stati invitati nel
novembre 2001 dai rappresentanti di una di quelle società
a recarsi presso un hotel di Parma in quanto sorteggiati per
una vacanza gratuita di una settimana. È poi accaduto che,
arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presentata loro e alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso
motivo, in una sala con diversi tavoli e musica a volume sostenuto, la seguente offerta: la possibilità di effettuare ogni
anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa
£. 2.000.000 (oggi € 1.032,91), con l’acquisto dopo 10
anni del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del
“Club La Costa Destinations Club”.
È inoltre accaduto che successivamente,
dopo ch’essi avevano sottoscritto una vera
e propria proposta contrattuale senza che
la cosa fosse stata chiarita loro, si fossero
recati presso la loro abitazione due rappresentanti della società, convincendoli a firmare i documenti presentati loro, unitamente ad una richiesta di finanziamento, con
la falsa dichiarazione che avrebbero potuto
anche cedere il certificato d’iscrizione alla
stessa.
Gli attori venivano pure indotti a consegnare, nonostante il divieto posto dall’art.
6 d.lgs. n. 427/98 (divieto di acconti) e
sanzionato dal successivo art. 12 (oggi artt. 74 e 81 Codice
del consumo), tre cambiali, una di £. 700.000 con scadenza
al 31.10.02, le altre due di £ 600.000 con scadenza al
31.8 e al 30.9.02; cambiali, da notare, delle quali gli attori
non erano ovviamente in possesso, ma di cui i rappresentanti
della società erano muniti in abbondanza.
Ciò detto, se questi sono i fatti, bene ha fatto il Tribunale di
Parma a dichiarare la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli
artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Nei documenti consegnati
agli acquirenti, come sempre è in questi casi, non era invero
in alcun modo specificato cosa mai essi avessero acquistato,
non essendo certo sufficiente per la determinazione dell’oggetto una generico riferimento all’iscrizione ad un Club senza alcuna specificazione al tipo di associazione alla quali
gli attori avrebbero aderito. Mancava, inoltre, la durata del
contratto, con l’effetto che non era ed è chiaro a quante settimane di soggiorno aveva diritto la coppia.
Parimenti esatto il rilievo del Tribunale, per il quale la “mancanza del termine dovrebbe comportare la perpetuità del diritto di
soggiorno annuale, quando invece nel contratto si faceva riferimento al 2067 quale anno entro il quale la società fiduciaria
avrebbe garantito il godimento”.
Per il giudice è poi chiaro ciò che sempre avviene in questi casi:
l’assoluta indisponibilità dei posti. La stessa infatti, a dire del Tribunale, risulta altamente probabile se si considera che, secondo
quanto indicato nel catalogo, il Club era costituito da 27.000
membri e che la recettività delle ventisei strutture menzionate era
pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze
d’albergo”. Il contratto non conteneva, inoltre, alcuna previsione in merito a tale ipotesi, con l’effetto, sempre così si legge in
sentenza, “che gli acquirenti sarebbero stati dirottati verso i ben
più modesti residence del circuito RCI cui si fa riferimento nel
contratto”.
Quella citata è, così, la prima decisione nella quale emergono
con chiarezza gli effetti delle tanto pubblicizzate
multiproprietà: l’acquisto di un diritto di godimento, non si sa dove, praticamente inesercitabile
a causa dell’esiguo numero dei posti occupabili
in confronto a quello, per contro eccessivo, dei
multiproprietari.
Ma tale sentenza merita di essere ricordata
soprattutto perché è una delle prime ad aver
riconosciuto la ricorrenza di un collegamento
negoziale tra il contratto d’acquisto e quello di
finanziamento. Il medesimo risulterebbe dalle seguenti circostanze:
a)
la società finanziaria si è avvalsa
della organizzazione della venditrice per reperire i potenziali clienti e per proporre agli acquirenti un “pacchetto unico”, dove la proposta di
un pagamento rateizzato rendeva più facile e appetibile l’operazione;
b)
gli incaricati della società venditrice hanno anche agito quali incaricati della finanziaria;
c)
i modelli contrattuali erano, all’evidenza, stati predisposti congiuntamente dalle due società, come dimostrato dalle
condizioni generali di contratto contenute negli stessi;
d)
i mutuatari si sono impegnati a non trasferire il bene
acquistato fino al rimborso del finanziamento.
Una volta riconosciuta tale figura ovvio il tacito richiamo al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Nel caso
di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente
occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente
e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite,
mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale
in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza
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la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il
collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e
distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della
loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti
e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di
reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno
debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia”. E non vi è dubbio che nella specie vi
fosse proprio, sulla base della già citate considerazioni
del Tribunale, un collegamento funzionale; tant’è che,
come è stato detto da altro giudice occupatosi della
questione, potrebbe persino ritenersi sussistente un vero
e proprio mutuo di scopo, “nel senso che l’acquisto del
certificato di associazione è entrato nello schema del
contratto di finanziamento”.
Il che, come detto, trova inoltre ampia conferma nei rilievi del Tribunale, rilievi comprovati dalla circostanza
che gli operatori delle società alienanti sono sempre in
possesso della necessaria modulistica già predisposta
dagli enti finanziatori. Siamo, in altre parole, al cospetto di una fattispecie unitaria tra mutuo e compravendita,
come dimostrato dal fatto che in questi casi della somma mutuata beneficia direttamente il venditore e non il
mutuatario. Fattispecie unitaria, nella quale è incontestabile il collegamento negoziale, che comporta secondo la giurisprudenza che la nullità dell’uno si ripercuota
inevitabilmente sull’altro.
Il collegamento tra il contratto di vendita e quello di finanziamento emerge, del resto, a chiare lettere dall’art.
77 Codice del consumo, a norma del quale dal recesso
dal primo consegue la risoluzione di diritto del secondo. Tale disposizione rende, infatti, evidente come la
connessione tra i due negozi non sia meramente occasionale, essendo l’efficacia dell’uno subordinata alla
sopravvivenza dell’altro.
La giurisprudenza, dopo diverse perplessità, si è così
finalmente uniformata a quanto ormai da molto tempo
andavamo dicendo e scrivendo. Ed era ora che così
fosse perché numerosi, numerosissimi sono i contratti
di acquisto di multiproprietà di villaggi turistici siti alle
Canarie fatti sottoscrivere ai consumatori unitamente a
quelli di finanziamento. Contratti, questi ultimi, da considerarsi nulli quando lo sono, come spesso accade, i
primi.
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11
l’informazione del consumatore
TRASPORTO AEREO:
Interessante sentenza sulla RESPONSABILITA’ DELLA
COMPAGNIA AEREA PER LA PERDITA DEL BAGAGLIO.
I maggiori disguidi che si registrano negli aeroporti riguardano il
danneggiamento, il ritardo nella consegna
e lo smarrimento delle valigie. E proprio
sulla perdita del bagaglio è interessante
segnalare un’importante sentenza pronunciata nel marzo scorso (04/03/2008) dal
Tribunale di Busto Arsizio, che ha ritenuto
responsabile un vettore aereo dello smarrimento di un bagaglio per aver agito con
colpa grave, o colpa con previsione.
Nella fattispecie, la malcapitata passeggera di un volo di Air France, terminata la
vacanza, si trovava all’aeroporto di Parigi per far ritorno a Milano Malpensa e si
accingeva ad effettuare il rituale check in
del proprio bagaglio. Accortasi dell’errore dell’addetta del personale di terra, che
aveva distrattamente applicato sul suo bagaglio un tagliando che indicava il nominativo di un altro passeggero diretto, invece, a Roma Fiumicino, la turista si è rivolta
all’operatrice per avvertirla dell’accaduto
ed evitare che la propria valigia giungesse
in un aeroporto diverso da quello richiesto.
Rassicurata dalla dipendente di Air France
sul fatto che la stessa avrebbe provveduto a sostituire l’etichetta errata con quella
indicante la giusta destinazione, la donna,
giunta a Malpensa, non riuscì a recuperare
il proprio bagaglio, che andò, purtroppo,
smarrito.
A fronte di una richiesta di risarcimento di
euro 7282,00 per il danno subito, giustificata specificando che la turista aveva partecipato ad un viaggio che richiedeva una
particolare cura del vestiario, la compagnia aerea ha riconosciuto di poter corrispondere una cifra di gran lunga inferiore,
non sussistendo scontrini che attestassero
il valore del contenuto del bagaglio smarrito, e affermando che, anche in caso di
responsabilità del vettore, l’art. 22 della
Convenzione di Montreal prevede un rim-
12
Negli ultimi anni il legislatore si è preoccupato di tutelare il turista nei confronti delle compagnie aeree, in considerazione del notevole aumento di disagi
in cui spesso incorrono i passeggeri, dettando un’apposita disciplina che
regolamenta non solo il trasporto aereo all’interno dell’Unione europea
(v. Convenzione di Montreal) ma anche le tratte extra-comunitarie.
borso massimo di euro 1167,
indipendentemente dal valore del bene perduto.
Il giudice del Tribunale di
Busto Arsizio ha ritenuto
la società convenuta responsabile dello smarrimento del bagaglio ai
sensi dell’art. 17 della Convenzione di Montreal, e l’ha
condannata al risarcimento di
euro 3500,00 (somma determinata
secondo criteri equitativi), non sussistendo
la limitazione di responsabilità prevista dal
già citato art. 22 della Convenzione del
1999, poiché l’operatrice del personale di
terra ha agito con colpa grave, ossia si è
comportata in modo temerario e negligente, pur potendo prevedere l’evento dannoso provocato dalla sua condotta.
L’importanza di questa sentenza risiede
nel fatto che i vettori aerei possono essere
considerati responsabili di ritardi, danneggiamenti, perdite dei bagagli dei propri
passeggeri qualora il personale della compagnia non si adoperi per evitare danni
che possono facilmente essere previsti. In
tali casi, le società di trasporto aereo possono essere condannate a versare un rimborso di valore superiore rispetto ai limiti
imposti dalla normativa in materia: rispettivamente euro 1167 per i Paesi aderenti
alla Convenzione di Montreal ed euro 20
per kg per i Paesi non aderenti.
Tale sentenza costituisce pertanto una tappa
importante verso una migliore e più completa tutela del consumatore-viaggiatore.
Che fare dunque se ci capita di aspettare
le nostre valigie davanti al nastro traspor-
tatore di un aeroporto e ci accorgiamo che
i nostri bagagli sono arrivati danneggiati o
sono stati perduti?
Ecco un utile vademecum da osservare in
queste sventurate situazioni.
A)
Come denunciare lo smarrimento
o danneggiamento del bagaglio:
1.
rivolgersi all’Ufficio oggetti smarriti (lost&found) presentando il proprio biglietto aereo e il tagliando del bagaglio;
2.
compilare il modulo di reclamo
denominato PIR (Property Irregularly Report);
3.
chiedere una copia della denuncia di smarrimento con un codice identificativo della pratica.
B)
Come chiedere il risarcimento:
1.
chiedere assistenza e consulenza
alle associazioni dei consumatori per non
rischiare di presentare la richiesta di risarcimento oltre i tempi entro i quali bisogna
fare la denuncia, nonché conoscere i diritti
di cui si è titolari in quanto viaggiatoriconsumatori vittime di un danno relativo al
proprio bagaglio;
2.
presentare denuncia alla compagnia aerea tramite raccomandata a/r entro 21 giorni in caso di ritardo ed entro 7
giorni in caso di danneggiamento;
3.
trascorsi 21 giorni dalla perdita
della valigia, essa è considerata ufficialmente smarrita ed è dunque necessario
inviare una lettera raccomandata a/r al
vettore aereo descrivendo dettagliatamente
il contenuto del bagaglio;
4.
fornire il maggior numero di prove circa il valore del contenuto della valigia
(copia del biglietto aereo, scontrino del bagaglio mancante, copia del reclamo, etc.)
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13
l’informazione del consumatore
14
In questi giorni si è parlato a più riprese di due questioni
importanti che interessano molti cittadini: l’aumento dell’indebitamento delle famiglie reggiane (e non solo) e la rinegoziazione dei mutui secondo l’accordo raggiunto tra l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero del Tesoro.
In attuazione delle ultime due leggi finanziarie, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto
presidenziale n.116 del 2007, entrato in vigore lo scorso 17 agosto, contenente il nuovo
regolamento per il risveglio delle risorse in giacenza, c.d. “fondi dormienti”.
Vengono infatti definiti “dormienti” i rapporti contrattuali stipulati con un intermediario
finanziario ( ad es. banche, poste, assicurazioni, società di gestione del risparmio, etc.)
aventi ad oggetto depositi di denaro (es. conto corrente o libretto di risparmio) o depositi di
strumenti finanziari (es. titoli obbligazionari, azioni, titoli di Stato, etc.) di importo minimo
di 100 euro, che non abbiano subito alcuna movimentazione da parte del titolare o di un
delegato da almeno 10 anni.
Sono diverse le cause per cui un fondo rimane inattivo così a lungo. Spesso si tratta di somme
di persone decedute, o di risparmi di anziani che vengono dimenticati perché sono soliti
utilizzare altri sportelli o istituti.
Il nuovo regolamento disciplina che tali depositi, se non reclamati, vengano estinti dall’intermediario finanziario e trasferiti in un Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, che li utilizzerà per:
•
indennizzare i risparmiatori vittime di crack finanziari ( ad es. Parmalat, Cirio,
bond argentini);
•
regolarizzare il precariato nella pubblica amministrazione;
•
svolgere iniziative di utilità sociale (ad es. istituire la social card per i poveri).
Prima di poter estinguere i rapporti inattivi da più di 10 anni, banche, assicurazioni e poste
devono notificare lo stato di giacenza del fondo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’interessato, il quale avrà a disposizione 180 giorni per “svegliare” i propri risparmi.
Decorso tale termine, il conto verrà estinto e devoluto al Fondo.
Nel caso di libretti di deposito al portatore non movimentati da oltre 10 anni, non essendo
possibile risalire al titolare del rapporto, gli istituti di credito esporrano avvisi, contenenti
l’elenco dei libretti in giacenza, presso le filiali, agli sportelli e on-line.
Il titolare del “fondo dormiente”, o una persona da questi delegata, per evitare l’estinzione,
deve svegliare il conto comunicando all’intermediario finanziario la volontà di tenere in vita
il rapporto, a mezzo lettera o semplicemente presentandosi allo sportello. E’ sufficiente addirittura effettuare una qualsiasi operazione, come un prelievo o un aggiornamento contabile.
Non sono invece in grado di riattivare il fondo, le operazioni che avvengono automaticamente, ossia senza un coinvolgimento del titolare, come l’accredito dello stipendio o l’addebito
delle utenze.
Se decorrono sei mesi dalla comunicazione della banca, o di altro istituto, senza che il titolare
del rapporto si attivi, è ancora possibile richiedere i propri soldi all’intermediario finanziario
con tempi che variano a seconda che il proprio fondo sia risultato dormiente prima o dopo
l’entrata in vigore della nuova normativa : 17 agosto 2008.
Nel caso in cui il fondo è dormiente prima di tale data , gli istituti di credito hanno dovuto
informare i titolari entro il 17 febbraio scorso ed i risparmiatori hanno avuto 180 giorni di
tempo per riattivare i propri conti. In seguito all’estinzione dei rapporti contrattuali, i fondi,
prima di essere trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono “congelati” per
quattro mesi e, durante questo lasso temporale, il titolare ritardatario potrà rivendicarli.
Gli intermediari finanziari hanno tempo, invece, fino al 31 marzo di ogni anno per comunicare al Ministero tutti i conti che risultano dormienti dopo l’entrata in vigore del nuovo
regolamento. L’elenco viene anche diffuso on-line e pubblicato sui quotidiani nazionali. Entro
il 31 maggio di ogni anno le somme derivanti dai conti giacenti non reclamati vengono
trasferite al Fondo.
Tuttavia, indipendentemente dalla data in cui venga accertata la giacenza dei depositi, i
titolari, o i loro delegati, possono rivendicare i loro risparmi direttamente al Fondo entro 10
anni dal trasferimento.
In ogni caso è possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori per ricevere informazioni
circa le modalità di recupero dei propri risparmi o consigli pratici su come evitare l’estinzione
dei propri conti.
[SARA RUBALDO]
Due questioni distinte, ma che suggeriscono riflessioni che hanno grandi tratti in comune, che
da una parte riguardano l’atteggiamento delle persone riguardo all’uso del denaro e, dall’altro,
quello degli Istituti di Credito.
Ebbene, sull’aspetto dell’indebitamento è del tutto evidente – ma credo sia opportuno ribadirlo
anche per evitare strumentalizzazioni di un fenomeno che il più delle volte viene vissuto come
fenomeno inquietante, quando non drammatizzato – che l’indebitamento non necessariamente corrisponde ad una situazione di difficoltà delle famiglie: questa tendenza, se corrisponde a
scelte ragionate ed oculate, rappresenta infatti lo specchio di una realtà socialmente ed economicamente viva, in cui è ancora possibile rischiare (e l’investimento ha sempre un margine di
rischio), con una corretta valutazione degli impegni che si vanno ad assumere e della propria
capacità di assolverli.
Il fatto che a Reggio Emilia vi sia un elevato tasso d’indebitamento non è casuale: siamo in una
delle province più ricche del Paese, con un tasso d’occupazione che si posiziona su ottimi livelli
rispetto alla media nazionale (almeno due componenti della famiglia che fa debiti lavorano).
Esulano ovviamente da queste considerazioni le situazioni di povertà e di fragilità oggettiva,
in cui l’indebitamente non corrisponde ad un investimento finalizzato al miglioramento della
propria condizione, ma ad una necessità, ad una costrizione che va affrontata come vera e
propria emergenza sociale.
Ma, anche a questo proposito, credo sia oggi necessario non fermarsi semplicemente alle analisi delle caratteristiche dell’indebitamento delle famiglie, quanto piuttosto porre l’attenzione
sulle sue origini, siano esse legate a situazioni congiunturali di sofferenza, con un focus specifico orientato più sull’indebitamento a medio o lungo termine (mutui casa, ad esempio) che non
ai prestiti al consumo, quando in molti casi l’indebitamento è frutto di una pessima cultura del
“non farsi mancare nulla”, indipendentemente dalle proprie oggettive possibilità.
A qualunque fattore strutturale sia legato l’indebitamento, l’attenzione oggi va posta sulle
reali possibilità di tenuta e di crescita delle attività produttive e di servizio e sulla capacità
delle nostre imprese di competere bene sul mercato e, conseguentemente,di mantenere e di
accrescere i livelli occupazionali.
Tantissime nostre famiglie hanno migliorato le loro condizioni di vita e hanno sostenuto l’economia indebitandosi: oggi sono chiamate a ponderazioni sicuramente più attente (in una fase
di stagnazione se non di recessione economica e di progressivo calo del potere d’acquisto) e a
scelte più difficili riguardo le spese affrontabili e a quelle da rinviare, ma adesso occorre offrire
un nuovo aiuto da parte del sistema bancario, e non solo, per reggere una realtà in cui le oscillazioni tra crescita e recesso sono più frequenti e la forbice di possibile sviluppo si è enormemente
ristretta rispetto ai decenni del grande boom economico. Le banche – spesso facile bersaglio
per critiche superficiali, ma talvolta davvero suscettibili di rimostranze – riprendano in mano la
loro primaria ed essenziale funzione di consulenti seri, documentati e credibili nei confronti dei
cittadini, non limitandosi al ruolo di pura intermediazione di denaro.
Le simulazioni effettuate sono abbastanza preoccupanti, perché chi ha un mutuo contratto nel
2005 della durata di 20 anni per Euro 200.000, in ipotesi di aumento dei tassi dell’1% si
ritroverà con un “conto di finanziamento accessorio” molto alto, cioè dopo 20 anni avrà ancora
7 anni da pagare; se i tassi invece rimangano immutati, per lo stesso mutuo alla scadenza ci
saranno da pagare rate ancora per 4 anni.
Qual è la funzione della banca in entrambi i casi, ovvero nell’erogazione o rinegoziazione di
mutui/prestiti?
Quella d’analisi, innanzitutto, della capacità di rimborso dei singoli richiedenti, che deve essere effettiva e corrispondere non solo alla tutela della banca, ma innanzitutto della famiglia
richiedente.
In sostanza, occorre anche sapere dire “no”, approfondendo le situazioni personali e analizzando a fondo i “bilanci familiari”.
La seconda funzione è legata alla flessibilità delle proposte da offrire, evitando standardizzazioni che non possono cogliere le diverse esigenze delle singole persone/famiglie richiedenti.
Ad esse non bisogna precludere l’opportunità di investimento/indebitamento, ma proprio insieme ai richiedenti occorre fare un’esatta situazione degli impegni che essi si andranno ad
assumere e di quelli che reciprocamente ci si scambia.
Senza nulla togliere ai grandi gruppi bancari che si sono consolidati in questi anni, sono convinto che in ogni caso – che si sia piccoli o grandi per dimensione – occorra mettere in campo
(o riprendere in mano, per chi non si caratterizzasse più per questo profilo) un forte legame
con il territorio, che significa conoscerlo e riconoscerlo nei cambiamenti, vivere nelle comunità
locali e condividerne problemi ed opportunità e, infine, farsi parte diligente per il loro sviluppo
economico e sociale, creando maggiori sicurezze per tutti.
[DR. CARLO MALVOLTI]
DIRETTORE BANCA REGGIANA
A PAGAMENTO
PARCHEGGI
GRATUITI
Il Codice della Strada,all’art.7 commi 8 e 9, concede all’Amministrazione Comunale la possibilità di realizzare parcheggi a pagamento, purchè vengano realizzati, nelle immediate
vicinanze, parcheggi gratuiti.
Il Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta del settembre 2006, adducendo la giustificazione dell’esecuzione di lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico e
per fornire ai cittadini l’opportunità di accedervi agevolmente, ha disposto la riorganizzazione della sosta nelle cosiddette “zone blu” in base a tariffe a pagamento in tutta la zona
dei contro viali che circondano il centro storico, oltreché in quella intermedia, in quella centrale e in zona stazione.
E’ dunque avvenuto che i controviali di Viale Timavo, Viale Dei
Mille, Viale Piave, ecc. adibiti alla sosta gratuita sono stati inopinatamente destinati a parcheggi senza riservare alcuna area a
parcheggio libero.
Di modo che, nelle adiacenze della Z.T.L. e delle aree già adibite
a parcheggio a pagamento (come ad esempio Piazza San Zenone)
l’Amministrazione Comunale ha istituito nuove zone a pagamento
per tutto il perimetro dei controviali, obbligando chi per ragioni di
lavoro, shopping, studio o altro deve recarsi in centro, a sottostare
alla gabella.
Dunque l’opportunità offerta ai cittadini è stata quella di…PAGARE
PER RECARSI IN CENTRO!
Guai a chi ritarda a ritirare il veicolo una volta scaduto l’orario di
fine sosta; solerti accertatori giallo vestiti applicano sul parabrezza
dell’auto il preavviso di accertamento e contestazione con allegato
il bollettino di pagamento.
L’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia è restia ad uniformarsi alle autorevoli decisioni della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Sezioni Unite n.116/2007) e del T.A.R. del Lazio (Sent. n.
5218/2008).
Con la prima il Supremo Consesso ha rilevato l’illegittimità della
deliberazione comunale laddove, con istituzione dei parcheggi a pagamento, non vengano istituite “nella immediate
vicinanze”, zone di parcheggio libere e gratuite, con la sola
eccezione delle zone a traffico limitato o di particolare rilievo
urbanistico. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del
Giudice di Pace di Cagliari che annullava i verbali di accertamento in aree di parcheggio a pagamento in assenza,
nelle vicinanze, di aree a parcheggio libere.
Con la seconda sentenza il T.A.R. del Lazio ha ritenuto meritevoli di annullamento i provvedimenti istitutivi dei parcheggi
a pagamento in una zona di Roma, non avendo il Comune
provveduto ad istituire zone di parcheggio libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o è previsto il parcheggio
soltanto a pagamento.
Ecco perché il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 1458/2008, ha ritenuto fondate le doglianze di chi
si era visto sanzionare per sosta protratta oltre il limite temporale in Viale Timavo disponendo, previa disapplicazione
dell’illegittima deliberazione della Giunta Comunale, l’annullamento dei relativi verbali.
Il Comune di Reggio Emilia, peraltro, continua a fare…orecchie da mercante.
[AVV. BEATRICE SILINGARDI]
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l’informazione del consumatore
GIOCARE D'AZZARDO..
O AZZARDARE LA VITA..
Quale persona almeno una volta nella vita, non ha mai desiderato di avvicinarsi ad un videopoker,
ad una roulette, o ad una slot machine per divertirsi, distrarsi, o per il solo "gusto" di giocare?
Lentamente ci si ritrova in un'atmosfera unica, in cui tutto
diventa più semplice: i litigi in familia spariscono, lo stress del
lavoro sembra per un attimo non esistere e i problemi economici quasi non si percepiscono più come "problemi".
Si inizia così a vivere in un Mondo parallelo, dove senza fatica,
nè tanti sforzi, si può guadagnare in un solo secondo ciò che
spesso non si ottiene in una vita intera. per questo si comincia a giocare una volta, due, tre..c'è chi riesce a controllarsi,
chi continua occasionalmente e chi infine, rimane invischiato
nella trappola che lui stesso ha creato. In questo caso non
si parla più di un banale passatempo, perchè diventa un'abitudine, uno stile di vita che porta a tralasciare ogni tipo di
rapporto familiare o sociale che sia. Si rimane in due, lui e lei:
il giocatore e la slot machine.
Questa nuova "relazione" si mantiene viva grazie ad in impulso
quasi irrefrenabile di scommettere di vincere e di perdere;
giorno e notte, in una vera e propr a "rincorsa del rischio".
Così, quello che fin da dall'inizio era dipinto come un Mondo
affascinante, formato da sole luci e suoni che rapiscono il
soggetto come in un magico sogno, si trasforma inaspettatamente in un incubo.
I debiti aumentano drasticamente, ormai nessun amico o parente
è più disposto a concedere prestiti, la famiglia inizia a domandare,
indagare e ad insinuare la nascita di un "problema". Proprio quella
parola che non si vuole udire, quel significato che non si vuole ammettere, ciò da cui si scappa. che si teme, ma che può trasformarsi in un vero Disturbo.
Il "Gioci d'Azzardo Patologico" in Italia è rilevabile tra 1'1% e il 3%
della popolazione: gli uomini vengono definiti "giocatori d'azzardo"
come per identificare un impulso, una rincorsa verso il gioco; mentre le donne sono definite "giocatrici per fuga", inicando così nel
gioco una scappatoia dalla noia, dai problemi e a volte da un umore
altalenante e spesso tendente al depresso.
pochi riescono a immaginare come il gioco possa trasformarsi in
una dipendenza u*r
tale da dovere essere curata, ma le Comunità che offrono terapie
mirate esistono, quindi non è solo na speranza, ma è reale per il
giocatore la possibilità di v n
olta per tutte, contro quella
slot machine che lo ha sempre dipinto come "perdente".
[SARA SGAMBATI]
LAUREANDA IN PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI PARMA
[email protected]
Confconsumatori Modena
“IL RITORNO DI SPARTACO”
Era dal 71 a.c., da quando fui sconfitto da Crasso sul fiume Sele che non mi
battevo più per i miei simili. Oggi, grazie al Direttore di questa rivista, torno a
difesa di coloro per i quale ho sempre combattuto e sono morto: i deboli e gli
oppressi. Allora erano schiavi, oggi consumatori, ma sempre deboli ed oppressi
sono.
Ed eccomi così ad imbracciare le armi e
non vi sarà momento nel quale non mi troverete
in battaglia a difendere i diritti dei tanti, dei molti,
spesso dei troppi. Ma prima di gettarmi nella mischia
contro produttori, imprese, banche e – perché no –
anche governanti, è necessario che spenda qualche
parola su chi si dichiara difensore dei diritti dei
consumatori: le associazioni consumeristiche e i loro
rappresentanti.
Se così faccio, non dipende da invidie o
malanimo verso certuni, ma soltanto dalla necessità
di proteggere davvero i diritti degli oppressi. La loro
difesa non può, infatti, che iniziare dai loro pretesi
difensori, per vedere se tali possano davvero così
qualificarsi.
Iniziamo allora da chi continua ad andare
in televisione, si dichiara, da lunga data, convinto
consumerista, ma che alla fine gli unici diritti che
difende sono i suoi. Sto parlando di presidenti di
associazioni consumeristiche che, guarda caso!, sono
anche avvocati e, caso ancora più strano!, gestiscono in proprio o tramite studi collegati tutte le cause
dei consumatori che in Italia si rivolgono alla loro
associazione. Sono dappertutto – organi, consigli e
così via -, ma al contempo sono difensori in tutte
16
le cause. Come facciano a farlo, davvero si sa. Hanno forse
il dono dell’ubiquità? È comunque ancora vero che pecunia
non olet !
Non trascuriamo, poi, quei dirigenti di associazioni
che si dichiarano tali, ma che nessuno, soprattutto i consumatori della zona, in realtà conosce. Di loro poco si sa,
come ancora meno si conosce della loro struttura organizzativa, dei bilanci, delle entrate e così via. Ciò non di meno
grazie alla loro posizione tengono lezioni universitarie, ed
aumentano la loro clientela.
Ma non dimentichiamoci di coloro che, utilizzando
denari dell’associazione, gestiscono il loro studio, mantengono impiegate e ben si guardano dal versare all’associazione quattrini che i consumatori hanno versato proprio per
gli organi della stessa.
Insomma, purtroppo vi sono ancora diverse cose
che non vanno nel consumerismo, perché forse sono ormai
troppi gli avvocati dichiarano di difendere i consumatori.
Ma stiano bene attenti: oggi non ho fatto nomi, ma nei
prossimi numeri non mancherò di farlo, se coloro ai quali
mi sono riferito non si metteranno in regola.
In ogni caso, sono tornato nell’agone, perché Crasso e i suoi seguaci - imprese, aziende, truffatori ed altri
- non vincano ancora.
[SPARTACO]
OSTEOPATA: SOLO UNO SCROCCHIA-OSSA?
Molto spesso alla parola “osteopata” la gente risponde : “ah sì, le ossa!”… Ciò che viene spontaneo è ricercare nel
bagaglio etimologico il significato delle parole, ma a volte i termini possono essere fuorvianti. L'osteopatia non è
una malattia e non richiama problemi di osteoporosi; in effetti anche facendo delle semplici ricerche non sempre
si hanno risposte precise.
re questi pesi. In effetti non finisce qui, ci sono altre connessioni
anche più importanti tra la nostra parte rigida e i nostri organi.
Esistono dei cavi ad alta tensione che scaricano informazioni a
velocità elevatissime, sono i nervi! Questi gestiscono le attività
dei nostri organi, li guidano nelle loro pratiche quotidiane e li
regolano, o almeno dovrebbe essere sempre così.
La cosa interessante è che questi cavi partono proprio dalle
nostre vertebre e nel midollo scambiano informazioni, dunque il
passo tra un problema organico ed uno vertebrale è abbastanza
breve. A questo punto ci si potrebbe chiedere se sia sempre
giusto curare la schiena e strapazzare l’intestino, la risposta è
abbastanza ovvia. Senza però addentrarci in discorsi troppo specifici appare chiaro come i visceri possano influenzare la nostra
colonna, ma anche viceversa!
Tutto comunica nel nostro corpo e se qualcuno chiede aiuto
nessuno rimane indifferente, è per questo che molto spesso l’allarme che sentiamo suonare da una parte ci avverte di
un’emergenza che sta altrove. L’obiettivo dell’osteopata è ascoltare questa sentinella e seguire attentamente il “percorso” che
sta indicando, attraverso tutte le connessioni che l’anatomia ci
insegna, senza limitare il campo di intervento agli aspetti più
superficiali ma cercando con convinzione il vero problema.
Un buon trattamento viscerale spesso risolve problemi che da
tempo affliggono le nostre colonne curate fino all’eccesso ma
senza risultati. Si tratta di tocchi leggeri e nel pieno rispetto dei
tessuti, a volte sembra che le mani sulla pancia non facciano
nulla, ma quello che l’osteopatia insegna è che non è importante
fare rumore, ma trovare il percorso, arrivare a quel tessuto che
sta soffrendo e che chiede solo di ritrovare la sua normale mobilità. Il resto lo fa il corpo che come sa rimarginare una ferita
sa anche come trovare la via della guarigione, l’importante è
rimetterlo in condizione di poterlo fare.
[ALBERTO CASTELLANI D.O. – OSTEOPATA]
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Nati nel 1997, abbiamo sviluppato diversi settori nel campo impiantistico:
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In realtà fu A. T. Still che inventò questo strano connubio tra
due termini di diversa origine, “osteon” che dal greco indica
“ossa” e “path” che in inglese significa “percorso”: il sentiero
delle ossa. In realtà molti diranno che “osteon” e “pathos”
(sofferenza) sono i due termini in questione, ma il dibattito
è aperto e delle due ipotesi la prima è quella che più si avvicina ai principi osteopatici. Il sentiero della guarigione passa
attraverso la corretta posizione delle ossa. Questo era vero
cento anni fa, prima che altri illustri colleghi di Still ampliassero le sue intuizioni. Poi si scoprì nel tempo che i percorsi
nel nostro corpo prendono forme diverse, tutto è connesso
tramite tessuti di varia natura. È così che oggi un osteopata
non è un semplice scrocchia-ossa come il pensiero comune immagina: si, il “thrust”, una tecnica di sblocco articolare,
fa parte del suo bagaglio, (ovviamente viene effettuato solo
laddove ve ne sia una reale necessità e dove sia esclusa alcuna controindicazione) ma esistono anche le mobilizzazioni
viscerali, fasciali e cranio – sacrali, l’ascolto dei tessuti e dei
sistemi.
In questo articolo ci occuperemo dell’osteopatia viscerale.
Perché mobilizzare un viscere e che vantaggi dovrebbe apportare? Se pensiamo al nostro corpo e in maniera specifica
ai nostri organi, ci vengono in mente delle sacche separate
fra di loro, ognuna con un compito preciso e ognuna diversa
dall’altra. Niente di nuovo fin qui, ma in realtà queste sacche
sono strettamente connesse fra loro attraverso un tessuto chiamato “connettivo”, questo trasporta anche i vasi che
portano i nutrimenti e quelli che prelevano le scorie. Un
altro elemento importante è il fatto che questi organi non
stanno sospesi nel nostro corpo per magia, ognuno possiede un elemento di connessione con qualcosa di rigido… lo
scheletro!
Ebbene sì, tramite legamenti e foglietti vari gli organi si appoggiano, alle volte si appendono e se consideriamo che un
fegato può pesare anche 3 Kg, si può facilmente immaginare
che sforzo bisogna richiedere ai nostri muscoli per sostene-
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l’informazione del consumatore
Fulvia M. G. Gueli
Favole da terzo millennio
Un vecchio treno racconta …
Il viaggio intrapreso dall’uomo prima della sua comparsa
sulla Terra è addebitabile a cause di forza maggiore. Fino
allora l’uomo abitava il pianeta Gold, governato dalla stella
Sirio, ed ivi si era evoluto. Aveva maturato notevole senso
altruistico e non conosceva né invidie né gelosie: sul pianeta Gold l’uomo viveva libero e in armonia con tutte le altre
forme di vita e non, con alto senso del divino e facendo
buon uso della scienza; ma nell’anno 20 A.U.S.T. (avanti
uomo sulla terra) gli studiosi goldestri avevano scoperto
che Sirio stava per esaurire le riserve d’idrogeno, preludio
alla fine dell’intero sistema stellare. La popolazione umana
aveva interrotto i processi di procreazione per limitare il
numero di vittime, soprattutto per risparmiare sofferenza
a poveri innocenti.
Non restava che progettare una fuga per salvare la specie umana, ma la scelta degli emigranti si rivelò alquanto
problematica poiché tutti volevano salvare gli altri fuorché
se stessi. I grandi progettisti dei trasporti intergold misero
a disposizione le loro competenze per costruire una nave
spaziale adeguata all’esodo, in grado di garantire la sopravvivenza dei suoi inquilini per tutta la durata del viaggio,
fino all’atterraggio sul pianeta individuato ai fini umani. Ci
vollero due goldmesi per realizzare il mezzo, che, tradotti
in tempi terrestri, corrispondono a sei giorni, due ore, cinquantasette minuti primi e tre secondi. La nave fu ovviamente costruita con materiali da riciclo, prelevati da mezzi
di trasporto oramai obsoleti, non senza le opportune innovazioni, gli ammodernamenti al passo con i tempi e, con
assoluta certezza, gli adeguamenti ai criteri di sicurezza.
Gli abitanti di Gold non erano in grado di accordarsi su
quanti e chi di loro sarebbero partiti con la nave spaziale;
così, dopo lunghi negoziati, inventarono la strategia che
avrebbe scelto per loro: la guerra. Tutti contro tutti, a parità
di sesso, ma col divieto assoluto d’impiego d’armi, ritenute
da sempre illegali, oltre che sleali e insostenibili per l’ambiente.La coppia vincente avrebbe spiccato il volo verso il
Sistema Solare. Il Consiglio degli anziani, per la fascia d’età
di specifica appartenenza, propose la forma di suicidio da
carico di lavoro, attivandosi per la realizzazione di grandi
e ingegnose opere d’ogni sorta. Giovani e maturi di ambo i
sessi furono informati, a reti unificate, sullo stato di guerra del
pianeta Gold, ma la notizia fu comunque diffusa attraverso
ogni tipo di strumento di comunicazione, affinché nessuno
rimanesse estraneo al fatto; ma ciò non bastò nello specifico
caso di Andros, figlio di Smorphya e Burlos, il quale, a causa
di un’ eccezionale anomalia genetica, soffriva della Sindrome
da narcopotere: l’ipotalamo di Andros stimolava la produzione
di notevoli quantità di un ormone, che lo costringeva a lunghi periodi di letargo, compensati da brevi e saltuarie veglie,
durante le quali Andros diveniva protagonista di supereroiche
gesta. Aveva salvato un treno col suo prezioso carico umano
dal deragliamento, un’altra volta aveva impedito il crollo del
Goldgate a seguito di un potente goldmoto e, un’altra ancora,
aveva evitato il crollo della diga maestra del Goldriver e aveva
persino collaborato alla realizzazione della nave spaziale, di
cui però disconosceva lo scopo. Insomma, Andros era considerato il protettore del pianeta, ma, al momento della dichiarazione di guerra ai fini della selezione interspecifica, il supereroe si trovava dormiente all’interno dell’abitacolo di una
vecchia carrozza ferroviaria, adibita a sala dei comandi di una
nave spaziale, mentre fuori si consumava un dramma apocalittico, fatto di scontri corpo a corpo, fino allo sfinimento, che
si concluse con la vittoria di Forbia e Nandro, così designati
alla continuità della specie in ambiente extragoldestre. La
coppia si incontrò nella Goldsquare, a circa un mese goldiano
dalla catastrofe, ai piedi della maestosa nave spaziale che,
prima di divenire tale, era stata treno, tram, autobus, nave,
aereo, sommergibile e persino funicolare, seggiovia e pattini
a rotelle.
Mentre Forbia e Nandro in balia dei festeggiamenti si affrettavano a partire, Andros continuava il suo sonno all’interno
della sala dei comandi all’insaputa degli ospiti in fuga. Dai
posti di manovra eseguirono il lancio che, in un nanosecondo,
li proiettò oltre l’atmosfera di Gold; l’impatto con lo scudo
pulviscolare fece sobbalzare Andros, destandolo improvvisamente. Improvvisatosi protagonista indiscusso di una delle
sue supereroiche imprese, Andros il superuomo si ritrovò al
vertice di un triangolo che, nella visione del salvataggio, allar-
gava non di poco il concetto di famiglia.
Sarebbe stato tutto più semplice se non fosse accaduto che
la nave spaziale, progettata per atterrare su Marte, pianeta prescelto dai goldestri, si schiantò sul suolo terrestre
circa tre milioni di anni or sono, a causa di una tempesta
di vento solare che aveva altresì provocato il blackout della
strumentazione di bordo. Uno squarcio dal diametro di circa
tre chilometri lungo la già squarciata Rift Valley inghiottiva
le speranze riposte in un viaggio lungo anni luce. Forbia e
Nandro non sopravvissero all’impatto, mentre Andros, unico
superstite, disse addio non solo ai compagni, ma anche alla
sua memoria ed ai suoi straordinari poteri, perduti per sempre
nell’ultima impresa.
Fu rinvenuto esausto, in cima al cratere, da un gruppo di
scimmie antropomorfe che lo allevarono con dedizione e che
molto da egli appresero. Andros guarì miracolosamente dalla
Sindrome da narcopotere, ma si ammalò d’insonnia. I resti
della nave spaziale servirono alle curiose scimmie per giocare. La sala dei comandi, un tempo treno della linea Goldcity
– Goldtown , fu interamente smontata da quelle simpatiche
scimmie e la vecchia caldaia, ancora funzionante, adattata
a distributore automatico di bevande. Tutto ciò che seguì divenne Storia.
Pensare soltanto di avere assistito a quanto da me narrato,
che c’ero,un tempo mi avrebbe percorso, dalla prima all’ultima carrozza, come una scossa elettrica, anche se andavo
ad acqua!
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che la Provincia di Reggio Emilia
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di Reggio) ha promosso con la mostra “MATILDE E IL TESORO
DEI CANOSSA, TRA CASTELLI E CITTA’”.
Il valore dell’iniziativa consiste nel
fatto che, non solo viene giustamente esaltata la grande figura di Matilde (centrale e determinante per i
futuri assetti geopolitici dell’Europa e il rapporto con la Chiesa Cattolica culla della nostra civiltà) ma
anche ricchezza straordinaria del
nostro territorio matildico.
Infatti, l’istituzione principe che
governa l’ambito provinciale ha
(sapientemente) costruito, con tantissimi operatori economici, ricchi
percorsi enogastronomici che incentivano il turismo locale e le preziose
attività commerciali e professionali
dell’ambiente geografico in cui viviamo.
E’ pure un’occasione di rilevante interesse per i reggiani per rafforzare
il loro legame con la Terra madre.
LUOGHI E ORARI DEGLI AVVENIMENTI:
Reggio Emilia- Palazzo Magnani (Corso Garibaldi, 31), Museo Diocesano (Via Vittorio Veneto, 6), Musei Civici
(Via Spallanzani, 1)
da martedì a venerdì 10-13; 15-19;
sabato e domenica 10-19;
lunedì chiuso
Biglietto unico per le tre mostre - intero: euro 7,00 – ridotto: euro 5,00 – studenti : euro 3,00
l’informazione del consumatore
NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA
Canossa- Museo Naborre Campanini (Via Castello di Canossa, 1- Canossa)
Orari : Settembre: 9-12.30, 15- 19; Ottobre- Gennaio : 9-16.30 – chiuso il lunedì
INGRESSO GRATUITO
LA MOSTRA RIMARRA' APERTA FINO AL 11 GENNAIO 2009
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ALLERGIE ALIMENTARI
E GARANZIE PER IL CONSUMATORE
IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI RAPPRESENTA, FUORI DI DUBBIO E NON DA
ORA, IL NUCLEO CENTRALE E FONDAMENTALE NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI QUALITÀ DA
PARTE DEL MODERNO CONSUMATORE.
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E’ noto infatti che il concetto di qualità di un alimento può essere declinato attraverso un numero notevole e variegato di
criteri ( caratteristiche organolettiche, reologiche, nutrizionali,
dietetiche, igienico-sanitarie ecc.) all’interno dei quali però ,va
rimarcato, l’innocuità per la salute rappresenta l’aspetto prioritario e una conditio sine qua non in assenza della quale tutti gli
altri attributi non rivestono più alcun significati concreto.
Nell’ambito della più ampia problematica che riguarda il tema
della sicurezza alimentare e più specificatamente in riferimento a quei disturbi che
vengono definiti come “reazioni avverse al cibo”, le allergie alimentari(che
per inciso sono solo un tipo di allergia) rivestono un ruolo estremamente importante se è vero che
attualmente i consumatori
allergici risultano un numero significativo ed in
progressivo aumento,
con il 2% della popolazione mondiale adulta
ed il 5% di quella infantile.
Abbiamo correttamente fatto riferimento al termine generico di “reazioni avverse al
cibo” per attenerci alla classificazione proposta dall’American
Academy of Allergy Asthma and Immunology che, distingue
opportunamente in questo ambito , tra allergia ed intolleranza,
la prima mediata da meccanismi immunologici e dose-dipendenti, la seconda che non è collegata al sistema immunitario
ma in genere a deficienze enzimatiche.
Tale precisazione si impone e viene proposta perché, spesso e
volentieri ed aggiungiamo erroneamente, a livello del consumatore le due problematiche vengono confuse una con l’altra.
Deve quindi essere chiarito che una allergia rappresenta una
condizione di ipersensibilità mediata dal sistema immunitario
che riguarda alcune persone più reattive o predisposte che si
acquisisce venendo a contato con alcuni allergeni, dei quali
alcuni tra i più significativi ,sono di origine alimentare, ma
anche di altra origine(polvere, acari, polline, cosmetici ecc.).
Il problema dell’allergia alimentare non è certo nuovo alle cronache se già nell’antichità medici come Ippocrate e Galeno si
interessavano ad esso; in seguito nell’età moderna ,le prime
osservazioni di allergie sono datate ai decenni iniziali del secolo scorso in riferimento soprattutto all’ingestione delle proteine
dell’uovo e del latte ed anche ad altri svariati alimenti.
Oggi però c’è da dire che le manifestazioni di allergia sono
osservate con una maggiore frequenza a livello dei Paesi più
industrializzati ed a più elevato tenore di vita in riferimento
soprattutto al fatto del maggiore consumo da parte della popolazione di alimenti di preparazione industriale ed al collegato
sviluppo e livello di innovazione delle tecnologie alimentari che,
portano ad ottenere alimenti nuovi e” complessi “ costituiti cioè
da numerosi ingredienti di diversa natura ed origine.
La manifestazione della allergia alimentare è caratterizzata
da una grande variabilità delle manifestazioni cliniche che,
possono riguardare diversi organi, distretti od apparati quali
il cavo orale, la pelle, stomaco ed intestino, naso e bronchi con
sintomi diversificati che vanno dal prurito all’orticaria, ai dolori
addominali , alla diarrea, alla rinite , all’asma bronchiale ecc. La
reazione più grave ma abbastanza rara è lo shock anafilattico che
può peraltro insorgere anche sulla base dell’assunzione di ridotte
o ridottissime quantità di alimento, il cui esito può anche essere
mortale.
Gli allergeni alimentari individuati in letteratura sono numerosi,
almeno una settantina ma la frequenza e le problematiche più
serie che sono sotto la lente di ingrandimento degli
esperti si riducono ad otto di questi che, proprio per essere più critici e pericolosi, devono
essere obbligatoriamente indicati per legge
nella etichetta, anche se presenti in ridotta
quantità, così come nella stessa etichetta
vanno inseriti gli ingredienti derivati da
allergeni( per esempio Lisozima
da uovo).
Gli allergeni in questo senso
più critici sono rappresentati
rispettivamente da cereali contenenti glutine, crostacei, uova,
pesci, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, solfiti e loro derivati, ai quali sono stati aggiunti recentemente( Dir. 2003/89/
CE) sedano, senape, semi di sesamo, lupino e molluschi. Detta
“black list” degli allergeni alimentari, deve essere considerata
come aperta, nel senso che verrà riesaminata ed aggiornata nel
tempo, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti.
Mentre l’indicazione in etichetta risulta, come abbiamo già sottolineato cogente per gli ingredienti allergenici, risulta invece solo
volontaria per gli ingredienti allergenici “nascosti” (etichettatura
precauzionale) con l’opportunità o meno di segnalare la presenza incidentale degli stessi attraverso l’indicazione “ può contenere tracce di…” o”prodotto in uno stabilimento in cui si lavora
anche..”.
Resta inteso che la possibilità della etichettatura precauzionale o
warning non sostituisce le attività
ed i provvedimenti preventivi di controllo che ogni impresa produttrice deve mettere in atto per evitare la presenza di allergeni anche
a livelli molto ridotti.
Proprio circa gli interventi che sono richiesti a livello della produzione per ridurre la frequenza delle allergie alimentari,oltre agli
importanti aspetti legati alla etichettatura corretta, quelli ulteriori
da ritenere a questo fine tra i più efficaci possono essere collegati
:
- al controllo della materia prima(formazione e sensibilizzazione
dei fornitori, capitolati di acquisto con chiari e precisi riferimenti
agli allergeni, accertamenti analitici in diversi momenti dello schema di flusso ecc.);
-alle tecnologie applicate ed all’ambiente di produzione(adozione
e rispetto di precise linee guida nelle diverse fasi di ricevimento,
movimentazione, stoccaggio delle materie prime, linee di produzione dedicate, procedure di pulizia e sanificazione degli impianti
adeguate, rispetto di regole di tenuta dell’ambiente di produzione
ecc).
[PROF. GIAN BATTISTA CASTAGNETTI]
Dipartimento di Scienze degli Alimenti
Facoltà di Agraria Università di Bologna
Come cura l’Osteopatia?
Lo scopo del trattamento è quello di individuare quelle restrizioni di mobilità (muscolofasciali, cranio-sacrali, viscerali e articolari)
che causano alterazioni fisiologiche in grado di instaurare una problematica dolorosa
che può sfociare in patologia. L’organismo,
sgombro da queste costrizioni, è così finalmente libero di ricercare un nuovo equilibrio attraverso il quale si può ripristinare
uno stato di salute e benessere.
Alberto Castellani D.O.
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Tel. 3341180274
Ecco alcune delle problematiche che interessano il trattamento osteopatico:
Lombalgia, Sciatalgia; Squilibri posturali asimmetrie; Traumi sportivi - distorsioni –
microtraumi; Cervicalgie; Tunnel carpale;
Epicondilite; Cefalee; Disordini collegati al
sistema craniale e/o viscerale..
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l’informazione del consumatore
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CAPITALE GARANTITO ?
Una fetta consistente dei risparmi degli italiani è investita in polizze index linked, contratti che
sotto una veste assicurativa nascondono una natura più che altro finanziaria. La maggior parte
di questi prodotti è stata distribuita attraverso gli sportelli bancari, sulla base di accordi commerciali tra le società assicurative emittenti e gli istituti di credito.
Si tratta di un mercato estremamente
ricco, in termini di valore complessivo
e in termini di margini di guadagno sia
per le assicurazioni che per le banche.
Nel solo 2007 sono state piazzate polizze index linked per circa 14 miliardi
di euro, oltre il venti per cento di tutta la
produzione di polizze vita.
Il punto di forza per la vendita di questi prodotti è quasi sempre il cosiddetto "capitale garantito": la polizza alla
scadenza rimborserà, nella peggiore
ipotesi, il 100% dell'importo versato e,
nelle ipotesi migliori, un importo maggiore, in dipendenza dall'andamento
di determinati indici di mercato.
Sorvoliamo sulla complessità degli indici cui il rendimento è collegato.
Sorvoliamo anche sul fatto che il capitale rimborsato è 100 o poco più nella
maggioranza dei casi, con un guadagno nullo in termini di importo nominale
e con una perdita in termini di valore
reale (l'inflazione c'è per tutti).
Soffermiamoci invece sulla garanzia
del capitale. Nel 95% circa dei casi
essa non è a carico della società assicurativa che ha emesso la polizza (e meno
che meno della banca che l'ha venduta). Risiede invece in capo all'emittente
dell'obbligazione che sta alla base della
struttura del prodotto.
In sostanza l'assicurazione acquista sul
mercato una obbligazione ed un contratto
derivato, li impacchetta insieme e li vende
come polizza. Se l'obbligazione va in default, il problema è del cliente.
Ovvio che i margini dell'assicurazione
sono tanto più alti quanto più basso è
il prezzo dell'obbligazione. E tanto più
basso è il prezzo, tanto più bassa è l'affidabilità.
L'argomento è venuto di attualità perché
nel mese di settembre '08 si è accertato
che alcune centinaia di milioni di euro di
polizze index linked in circolazione hanno come sottostante obbligazioni di una
nota banca di affari statunitense che ha
portato i libri in tribunale.
Qualche società di assicurazioni, per non
perdere la faccia, dice che rimborserà tutto comunque, pur non essendo tenuta sotto
il profilo legale. Qualcun'altra abbozza.
Del resto l'Associazione Nazionale delle
Imprese di Assicurazione, per bocca del
suo Presidente, dichiara che "E' un problema di singole aziende e occorre avere
sensibilita' sociale ma non esistono, per
quanto accertato, responsabilita' giuridiche o contrattuali".
Al risparmiatore si può soltanto ripetere
che le garanzie, quelle vere, costano. E
che tenere insieme garanzie vere e rendimenti certi ed elevati non è possibile.
Occorre conoscere ciò che si compra e
saper gestire il rischio.
[PAOLO TIRABASSI]
Consulente Finanziario Indipendente
[email protected]
LEHMAN BROTHERS:
CONFCONSUMATORI DALLA PARTE DEI
RISPARMIATORI
A fronte della dichiarazione di fallimento (“Chapter
11”) della società americana Lehman Brothers il
15 settembre 2008, Confconsumatori mette a
disposizione dei risparmiatori l’esperienza
dei propri legali.
Ad oggi vi è la possibilità di agire in giudizio
contro gli istituti di credito che hanno
venduto obbligazioni Lehman Brothers o
polizze index linked connesse alla società.
Confconsumatori denuncia il fatto che gli istituti di
credito, in quanto operatori qualificati, conoscessero
- o avessero il dovere di conoscere - la
grave situazione finanziaria della Lehman
già dal 2007. Molti investimenti sono stati
fatti per lo più nel 2008, anno nel quale il
gruppo americano, di mese in mese, stava
andando a picco.
Altro presupposto su cui fare valere la responsabilità
delle banche e la nullità dei contratti è l’art. 100
bis del Testo Unico Finanziario, che stabilisce
l’obbligo di prospetto informativo nell’ipotesi
in cui, come nel caso in questione, i bond emessi
all’estero ed acquistati da investitori istituzionali (ad
es. le banche), siano rivenduti ai piccoli risparmiatori
nei dodici mesi successivi.
Inoltre, Confconsumatori avverte i cittadini sui rischi
connessi alla sottoscrizione di polizze index linked,
che non sono polizze assicurative nel senso classico
del termine, ma sono di fatto veri e propri
investimenti finanziari privi di garanzia
per il capitale, essendo direttamente
collegate all’andamento del valore di un
indice azionario o di un altro valore di
riferimento.
Risulta all’associazione che numerose polizze index
linked collegate a titoli Lehman siano state fatte
sottoscrivere da Istituti di credito e Compagnie di
assicurazione ad ignari cittadini, convinti di aver
stipulato innocue polizze vita. Alla luce di recenti
sentenze favorevoli ai risparmiatori, è possibile
chiedere la nullità o la risoluzione del
contratto, con contestuale risarcimento
danni.
l’informazione del consumatore
[OPERA DELL’ARTISTA
PARIS CUTINI]
[OPERA DELL’ARTISTA
TONI ROGGERI]
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