CS/gl Prot. n. Forlì, 15/11/2013 Fascicolo 2013/09.07.01/57 Oggetto

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CS/gl Prot. n. Forlì, 15/11/2013 Fascicolo 2013/09.07.01/57 Oggetto
CS/gl
Prot. n.
Fascicolo 2013/09.07.01/57
Oggetto:
Forlì, 15/11/2013
Titolo I Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Informativa in merito agli stabilimenti
autorizzati alle emissioni in atmosfera tenuti a presentare domanda entro il 31/12/2013.
SUAP del Comune di Forlì
[email protected]
SUAP del Comune di Cesena
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Comune di Bagno di Romagna
[email protected]
Comune di Bertinoro
[email protected]
Comune di Borghi
[email protected]
Comune di Castrocaro Terme
[email protected]
sole.fc.it
Comune di Cesenatico
[email protected]
Comune di Civitella di R.
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Comune di Dovadola
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Comune di Forlimpopoli
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Responsabile: Dott. Cristian Silvestroni
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714452 Fax 0543/447276
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P.e.c.: [email protected]
sito web: www.web.provincia.fc.it
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Comune di Galeata
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Comune di Gambettola
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Comune di Gatteo
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Comune di Longiano
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Comune di Meldola
[email protected]
Comune di Mercato Saraceno
[email protected]
Comune di Modigliana
[email protected]
Comune di Montiano
[email protected]
Comune di Portico e S.B.
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Comune di Predappio
[email protected]
Comune di Premilcuore
[email protected]
Comune di Rocca San Casciano
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Comune di Roncofreddo
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Comune San Mauro Pascoli
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Comune di Santa Sofia
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Comune di Sarsina
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Comune di Savignano sul Rubicone
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Comune di Sogliano al Rubicone
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Comune di Tredozio
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Comune di Verghereto
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ARPA Forlì-Cesena
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AUSL di Forlì Dipartimento Sanità Pubblica
[email protected]
AUSL di Cesena Dipartimento Sanità Pubblica
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Con la presente si informano codesti Enti e Associazioni circa gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera alla data del 31/12/2013, come di seguito
indicato:
1.
stabilimenti/attività autorizzati con procedura “ordinaria” in data anteriore al 01/01/2000.
Ai sensi dell'art. 281 comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., i gestori degli stabilimenti
autorizzati in data anteriore al 01/01/2000 ai sensi dell'ex DPR 203/88 (ad esclusione di quelli
dotati di autorizzazione in via generale o semplificata), devono presentare domanda di
autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del succitato decreto, entro il 31/12/2013.
2. stabilimenti/attività con adesione ad autorizzazione con procedura “semplificata” (o di
carattere generale) ai sensi del D.P.R. 25/07/1991 o del D.lgs. 152/06 art. 272 co. 3,
effettuata in data anteriore al 04/02/2010.
Gli stabilimenti già autorizzati in forma semplificata ai sensi dell'ex DPR 25 luglio 1991 (ora
abrogato, attività a ridotto inquinamento atmosferico), per i quali è stata presentata alla
Provincia domanda di autorizzazione generale prima del 04/02/2010 (data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna della D.G.R. n. 2236/09), ovvero per le quali è
stata utilizzata la modulistica pre-vigente alla DGR n. 2236/09, devono rinnovare
l'autorizzazione presentando domanda di adesione al provvedimento di autorizzazione generale,
emesso dalla Regione con D.G.R. 2236/09 e s.m.i., corredata dai documenti previsti entro il 31
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dicembre 2013 (Delibera di Giunta Regionale n° 1498 del 24 ottobre 2011 e art 272 comma 3
del D.Lgs. 152/06). Si precisa che il rinnovo in questione riguarda anche gli impianti a ciclo
chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a
ciclo chiuso, per le quale erano state presentate le domande di autorizzazione di carattere
generale ai sensi dell'ex DPR 203/88 e dell'ex D.M. 44/04.
Si precisa inoltre che il gestore può presentare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale
solo se vengono rispettati tutti i requisiti, le condizioni e le prescrizioni stabiliti dai nuovi
provvedimenti di autorizzazione generale emanati con la D.G.R. 2236/09 e s.m.i. In caso
contrario il gestore deve presentare domanda di autorizzazione con procedura ordinaria ai sensi
dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
In merito alle scadenze di cui ali punti 1 e 2 si precisa che:
• la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ordinaria e di carattere
generale è reperibile alla sezione “modulistica” dell'Ufficio Emissioni in Atmosfera – Reti
Energia nella pagina “Ambiente” del sito web della Provincia (www.provincia.fc.it);
• la mancata presentazione della domanda di autorizzazione ordinaria nel termine del
31/12/2013 comporta la decadenza della precedente autorizzazione mentre se la domanda è
presentata nel termine suindicato l'esercizio dello stabilimento può essere proseguito fino alla
pronuncia della Provincia;
• in caso di mancata presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere
generale nel termine del 31/12/2013 lo stabilimento si considera in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni in atmosfera mentre se la domanda è presentata nel termine
suindicato l'esercizio dello stabilimento può essere proseguito.
*****
Si evidenzia che il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento
recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" (pubblicato
nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013 S.O. n. 42) e che successivamente in data 07 novembre 2013
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la prima circolare
recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale
(http://www.minambiente.it/normative/circolare-del-ministro-dellambiente-su-aua).
Il suddetto decreto prevede che i gestori degli impianti di cui all'art. 1 (piccole e medie imprese,
nonché gestori di impianti non soggetti ad AIA) presentino domanda di Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o
all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, di seguito
indicati:
a)
autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
b)
comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e
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c)
d)
e)
f)
g)
delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101,
comma 7 lettere a), b), c) e piccole aziende agroalimentari);
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.);
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – A.V.G. (articolo 272 del D.Lgs
n. 152/2006 e s.m.i.);
comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447);
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
(articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di
rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti,
pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Pertanto con riferimento alle scadenze previste al 31/12/2013, in relazione a quanto disposto
dal D.P.R. 13/03/2013 n. 59 in materia di A.U.A. e tenendo conto dei chiarimenti interpretativi
forniti con la circolare ministeriale del 07/11/2013, si delinea il seguente quadro:
• per gli stabilimenti di cui al succitato punto 1 . (procedura ordinaria art. 269) dovrà essere
presentata domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/13
entro il 31/12/2013, nella quale dovranno essere ricomprese, oltre alle emissioni in atmosfera,
anche le eventuali altre autorizzazioni e comunicazioni di cui ai succitati punti da a) a g);
• per gli stabilimenti di cui al succitato punto 2. (A.V.G. art. 272 comma 3) il gestore può
presentare la sola domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272
comma 3 (come precisato al punto 2 della circolare). A tal proposito si precisa che qualora il
gestore scelga di aderire all'A.V.G., anche se l'impianto necessita di una delle autorizzazioni di
cui alle lettere a), c) ed f) dell'articolo 3 co. 1 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, non risulta più
necessario allegare alle domande di adesione all'A.V.G. la dichiarazione che l'impianto non è
soggetto alle altre autorizzazioni, come richiesto fino ad ora da questa Provincia. Per completezza
di informazione si fa presente che è comunque fatta salva la facoltà del gestore di richiedere l'
A.U.A.
Sia l'istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale” sia l'istanza di adesione all'A.V.G. devono
essere presentate presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune
territorialmente competente, secondo le modalità e procedure previste rispettivamente dall'articolo 4
e dall'art. 3 co. 3 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.
Si precisa che il modulo per la presentazione dell'istanza di A.U.A. è reperibile sui siti web dei
SUAP dei Comuni territorialmente competenti, mentre la documentazione “settoriale” da allegare
all'istanza (emissioni, scarichi idrici, ecc.) è la medesima sino ad oggi utilizzata per le singole
domande settoriali, reperibile nel sito della Provincia (www.provincia.fc.it).
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a Cristian Silvestroni (0543-714452),
Gabriele Landi (0543-714451) e Rita Rasi (0543-714319) – e-mail: [email protected].
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Distinti saluti.
Il Dirigente
(Arch. Roberto Cimatti)
documento firmato digitalmente
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