titolo i - Comune di Quarto d`Altino

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titolo i - Comune di Quarto d`Altino
COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
P.A.T.
Provincia di Venezia
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Elaborato
R
Scala
04
-
Norme di Attuazione
Piano di Assetto del Territorio redatto ai sensi della L.R. n.11 del 23 aprile 2004
Amministrazione Comunale
Dott.ssa Silvia CONTE
Sindaca
Dott. Luigi IACONO
Segretario Comunale
Ufficio di Piano
Arch. Gianmaria BARBIERI
Responsabile del Procedimento
Progettista incaricato
Arch. Leopoldo SACCON
Tepco s.r.l.
Collaboratori
Dott. Urb Michele SACCON
Dott. Urb. Alberto GRAVA
Gruppo di lavoro
Studio AmbiTerr
V.A.S. e V.Inc.A
dott. geol. Dario BARAZZUOL
Studio geologico
Studio dottori forestali associati
CASSOL e SCARIOT
Analisi agronomica
B&M Ingegneria
Compatibilità idraulica
Studio Tecnico
geom. Johnny BERNARDI
Quadro Conoscitivo
TEPCO s.r.l.
31029 Vittorio Veneto (Treviso) Via Dante Alighieri, 13
P.IVA 01239720269 tel: 0438.551215 - fax: 0438.940761
e.mail: [email protected] - web: www.tepco.it
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Marzo 2014
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................................................... 5
Articolo 1 CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL P.A.T. ........................................................ 5
Articolo 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.A.T. ..................................................................................... 5
TITOLO II – ASSETTO DEL TERRIORIO ...................................................................................................... 7
Articolo 3 I CONTENUTI STRATEGICI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO DEL P.A.T. ...................... 7
Articolo 4 CONTENUTI LOCALI DEGLI OBIETTIVI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO DEL P.A.T. . 9
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO ........................................ 12
CAPO I - VINCOLI ......................................................................................................................................... 12
Articolo 5 VINCOLI E NORME DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA ......... 12
Articolo 6 VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI ............................................................................ 12
a) Parchi e riserve nazionali o regionali ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 – Parco Naturale
del Fiume Sile ......................................................................................................................................... 13
b) Edifici tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 .................................................................. 13
c) Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 .............. 13
d) Corsi d’acqua .................................................................................................................................... 14
e) Zone archeologiche .......................................................................................................................... 14
f) Aree soggette a vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. n. 52/1978 ............................ 15
g) Rete Natura 2000.............................................................................................................................. 15
Articolo 7 VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE ........................ 16
a) Centri storici ...................................................................................................................................... 16
b) Ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale ai sensi dell’art. 27 delle
N.d.A. del PTRC; .................................................................................................................................... 16
c) Ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. del PTRC ............................ 17
d) Aree di interesse paesistico-ambientale di cui all’art. 21 lett. a) del P.A.L.A.V.; .............................. 17
e) Strade Romane ................................................................................................................................. 17
f) Aree a pericolosità idraulica in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). ..................... 17
g) Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica (P.G.B.T.T.R.) ..................................... 18
h) Piani di Area o di settore ................................................................................................................... 18
Articolo 8 ALTRI VINCOLI ...................................................................................................................... 18
a) Depuratori e fasce di rispetto ............................................................................................................ 19
b) Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale ............................................................................................... 19
c) Allevamenti zootecnici intensivi ........................................................................................................ 19
d) Elettrodotti e fasce di rispetto ........................................................................................................... 20
e) Pozzi di prelievo idropotabile e fasce di rispetto ............................................................................... 20
f) Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico .................................................................... 20
g) Viabilità e fasce di rispetto stradale .................................................................................................. 21
h) Ferrovia e fasce di rispetto ferroviario .............................................................................................. 21
i) Idrografia e fasce di rispetto idraulico ............................................................................................... 21
j) Limiti dei centri abitati ....................................................................................................................... 22
k) Classificazione sismica ..................................................................................................................... 23
CAPO II – INVARIANTI ................................................................................................................................. 24
Articolo 9 INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA ......................................................................... 24
a) Ambito del Parco Naturale del Fiume Sile ........................................................................................ 25
b) Aree di interesse paesistico-ambientale ........................................................................................... 25
c) Paesaggio intensivo delle bonifiche .................................................................................................. 26
d) Pertinenze scoperte da tutelare ........................................................................................................ 28
e) Itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico ................................................................ 28
f) Coni visuali ........................................................................................................................................ 29
g) Siepi e filari alberati........................................................................................................................... 30
Articolo 10 INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE ............................................................................ 31
a) Aree nucleo (Core area) ................................................................................................................... 32
b) Aree di connessione naturalistica (buffer zone) ............................................................................... 33
c) Corridoi ecologici .............................................................................................................................. 34
d) Ambiti di tutela delle barene e delle velme ....................................................................................... 34
e) Biotopi 35
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Norme di Attuazione
f) Barriere infrastrutturali ...................................................................................................................... 35
Articolo 11 INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA ........................................................ 36
a) Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva ...................................................... 36
Articolo 12 INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE...................................................... 36
a) Centri storici ...................................................................................................................................... 37
b) Edifici con valore storico-testimoniale............................................................................................... 40
c) Ville Venete ....................................................................................................................................... 41
d) Idrovore ............................................................................................................................................. 41
e) Ambito di tutela e valorizzazione della Riserva Archeologica di Altino ............................................ 42
f) Taglio del Sile ................................................................................................................................... 43
CAPO III – FRAGILITA’ ................................................................................................................................. 44
Articolo 13 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI ...................................................... 44
a) classe di compatibilità I: aree idonee; ............................................................................................... 44
b) classe di compatibilità II: aree idonee a condizione; ........................................................................ 44
Area con terreni a caratteristiche geotecniche variabili.......................................................................... 45
Area con falda superficiale ..................................................................................................................... 45
c) classe di compatibilità III: aree non idonee. ...................................................................................... 46
Articolo 14 AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO ....................................................... 46
a) Aree esondabili o a ristagno idrico .................................................................................................... 46
b) Aree soggette a subsidenza ............................................................................................................. 47
Articolo 15 ZONE DI TUTELA DI CUI ALL’ART. 41 L.R. 11/2004......................................................... 47
a) Golene 47
b) Corsi d’acqua e specchi lacuali ........................................................................................................ 48
c) Laguna 48
d) Fasce di tutela dei corsi d’acqua ...................................................................................................... 48
e) Aree boschive ................................................................................................................................... 50
CAPO IV – TRASFORMABILITA’ .................................................................................................................. 52
Articolo 16 AZIONI STRATEGICHE ...................................................................................................... 52
a) Aree di urbanizzazione consolidata .................................................................................................. 52
b) Ambiti di edificazione diffusa ............................................................................................................ 53
c) Linee preferenziali di sviluppo insediativo ........................................................................................ 55
d) Limiti fisici all’espansione .................................................................................................................. 57
e) Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi .......................................... 57
f) Ambiti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ............................................... 59
g) Ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale ................................................................ 60
h) Ambiti di riqualificazione e riconversione .......................................................................................... 60
i) Interventi di riordino in zona agricola ................................................................................................ 61
j) Parchi di interesse comunale ............................................................................................................ 62
k) Servizi di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti e di progetto) ....................................... 62
l) Opere incongrue ed elementi di degrado ......................................................................................... 63
m) Fasce tampone ................................................................................................................................. 64
n) Grandi strutture di vendita e parchi commerciali .............................................................................. 64
o) Sportello unico per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010, L.R. 55/2012 e successive
modificazioni) .......................................................................................................................................... 65
p) Compatibilità ambientale degli interventi edilizi ................................................................................ 66
Articolo 17 SISTEMA RELAZIONALE ................................................................................................... 67
a) Infrastrutture di maggior rilevanza .................................................................................................... 67
b) Viabilità esistente .............................................................................................................................. 68
c) Viabilità di progetto ........................................................................................................................... 68
Sicurezza stradale .................................................................................................................................. 68
Articolo 18 TUTELA ED EDIFICABILITA’ DEL TERRITORIO AGRICOLO ........................................... 69
CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE .......................................................................................... 72
Articolo 19 PEREQUAZIONE URBANISTICA ....................................................................................... 72
Articolo 20 CREDITO EDILIZIO ............................................................................................................. 73
a) Interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione .................................................................... 74
b) Rilocalizzazione della capacità edificatoria ...................................................................................... 74
c) Interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza storicod0201010_NormeTecniche
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Piano di Assetto del Territorio
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monumentale, paesaggistica e ambientale ............................................................................................ 74
d) Interventi soggetti a compensazione urbanistica .............................................................................. 75
Articolo 21 ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI CON SOGGETTI PRIVATI (ART.6 L.R. 11/2004) ......... 75
Articolo 22 DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI .......................................................... 76
Compatibilità idraulica degli interventi edilizi .......................................................................................... 77
Articolo 23 DISPOSIZIONI PARTICOLARI ............................................................................................ 80
Misure di mitigazione e compensazione ................................................................................................ 82
Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla
Valutazione Ambientale Strategica ........................................................................................................ 83
Indicatori prestazionali ............................................................................................................................ 83
Indicatori descrittivi ................................................................................................................................. 83
Disposizioni a tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000 ....................................................... 85
Disposizioni per l’incremento del risparmio energetico ed il contenimento dell’inquinamento luminoso
85
Indicazioni per la progettazione-organizzazione delle aree. Requisiti di sostenibilità ........................... 86
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI .................................................... 88
Articolo 24 DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI ................................................. 88
Modifiche al dimensionamento di ciascun Ambito Territoriale Omogeneo entro i limiti di flessibilità
stabiliti dal P.A.T. .................................................................................................................................... 88
Dimensionamento delle aree per servizi e modifiche agli standard urbanistici entro i limiti di flessibilità
per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo stabiliti dal P.A.T. ............................................................... 89
Utilizzo della zona agricola ..................................................................................................................... 90
Articolo 25 DIMENSIONAMENTO ......................................................................................................... 91
a) A.T.O. N. 1 – Ambito Territoriale Omogeneo di Quarto D’Altino ...................................................... 91
b) A.T.O. N. 2 – Ambito Territoriale Omogeneo di San Michele Vecchio ............................................. 94
c) A.T.O. N. 3 – Ambito Territoriale Omogeneo di Le Crete ................................................................. 96
d) A.T.O. N. 4 – Ambito Territoriale Omogeneo di Altino ...................................................................... 98
e) A.T.O. N. 5 – Ambito Territoriale Omogeneo di Trepalade ............................................................ 100
f) A.T.O. N. 6 – Ambito Territoriale Omogeneo di Portegrandi .......................................................... 102
g) A.T.O. N. 7 – Ambito Territoriale Omogeneo dell’Area Produttiva di Quarto D’Altino .................... 105
h) A.T.O. N. 8 – Ambito Territoriale Omogeneo Agricolo Integro ....................................................... 107
i) A.T.O. N. 9 – Ambito Territoriale Omogeneo de Le Trezze ........................................................... 109
j) Intero territorio comunale ................................................................................................................ 111
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL P.A.T.
Il presente strumento di pianificazione costituisce il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del comune
di Quarto d’Altino ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.i..
2.
Il campo d’applicazione del P.A.T. è costituito dall’intero territorio comunale, così come precisamente
individuato negli elaborati di progetto di cui al successivo Articolo 2.
3.
Le presenti norme delineano le scelte strategiche e disciplinano l’assetto del territorio come definito
dal P.A.T., individuando le specifiche vocazioni territoriali, nonché le invarianti di natura paesaggistica,
ambientale e storico-monumentale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione
territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.
4.
Le presenti norme recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore e
definiscono le direttive, prescrizioni e vincoli per la redazione del Piano degli Interventi, dei Piani Urbanistici
Attuativi e di tutti gli interventi edilizi.
5.
Il P.A.T. sarà nelle presenti norme da ora in poi denominato anche Piano.
6.
Il Piano Regolatore Generale comunale in vigore antecedentemente all’approvazione del P.A.T. sarà
di seguito definito "P.R.G.. previgente"; successivamente all’approvazione del primo piano di assetto del
territorio (P.A.T.), il P.R.G. previgente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi.
7.
Per "Piano degli Interventi" o "P.I." nelle presenti norme sarà inteso il nuovo strumento urbanistico,
redatto, adottato e approvato in applicazione del P.A.T. ai sensi degli Artt. 18 e 19 della L.R.11/2004.
1.
Articolo 2
1.
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.A.T.
Il P.A.T. del comune di Quarto d’Altino è costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati di progetto
Tav. 0 Carta dei contenuti strategici
Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav. 2 Carta delle invarianti
Tav. 3 Carta delle fragilità
Tav. 4 Carta delle trasformabilità
Tav. 5 Carta delle compatibilità del PRG vigente
R01
Relazione tecnica
R02
Relazione di progetto
R03
Relazione sintetica
R04
Norme di attuazione
R05
Dimensionamento
Valutazione Ambientale Strategica - VAS
V01
Rapporto Ambientale
V02
Sintesi non tecnica
V03
Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale
V04
Carta degli habitat
Analisi agronomiche
A01
Relazione agronomica e ambientale
Allegato 1 Tavola copertura del suolo agricolo
Allegato 2 Tavola superficie agricola utilizzata
Allegato 3 Tavola caratteristiche chimico - fisiche - idraulico - morfologiche
Allegato 4 Tavola invarianti di natura agricolo produttiva
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Norme di Attuazione
Allegato 5 Tavola rete ecologica
Allegato 6 Tavola aree nucleo della rete ecologica
Studio geologico
G01
Relazione geologica
G02
Carta geolitologica
G03
Carta idrogeologica
G04
Carta geomorfologica
Valutazione di Compatibilità Idraulica
I01
Relazione di compatibilità idraulica
I02
Allegato alla Relazione di compatibilità idraulica
Quadro Conoscitivo
Q01
Relazione banche dati
Banca dati alfa-numerica e vettoriale
Le indicazioni grafiche contenute nella Tav. 4 Carta della trasformabilità non hanno valore
conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I. e non
possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere
considerate al fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica
utilità.
3.
Ove risulti un contrasto tra gli aspetti normativi contenuti nei diversi elaborati costitutivi del Piano,
prevalgono quelli contenuti nelle NTA; le previsioni e le informazioni contenute negli elaborati grafici
prevalgono su quelle contenute nella Relazione Tecnica e Relazione di Progetto.
4.
Le indicazioni grafiche contenute nelle tavole di Piano:
- aventi maggiore dettaglio descrittivo sono prevalenti rispetto a quelle indicate in modo schematico;
- aventi diretto riferimento ad aspetti riscontrabili sul territorio prevalgono rispetto a quelle prive di
tale riferimento.
5.
In caso di dubbio tra grafie parzialmente sovrapposte si avrà riguardo alle banche dati alfa-numeriche
e vettoriali per dirimere eventuali dubbi di carattere interpretativo.
6.
Tutto ciò che nelle tavole di Piano viene rappresentato al di fuori del confine amministrativo comunale
ha puramente carattere indicativo per il confronto ed il necessario coordinamento con i comuni limitrofi.
2.
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TITOLO II – ASSETTO DEL TERRIORIO
Articolo 3
I CONTENUTI STRATEGICI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO DEL P.A.T.
I SISTEMI TERRITORIALI
1.
Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e
strategico, il P.A.T. identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi
aspetti:
- il sistema insediativo;
- il sistema infrastrutturale e relazionale;
- il sistema dei valori e delle tutele storiche e culturali;
- il sistema ambientale.
Per ciascun sistema il P.A.T. individua i principali elementi costitutivi, e ne specifica ed articola le
scelte progettuali definendo:
a) i vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale sovraordinata, riportati nella Tav.1;
b) le invarianti – i valori individuati dal P.A.T. – costituite dagli elementi di pregio (di natura
ambientale, paesaggistica, storico-testimoniale, ecc.) presenti sul territorio oggetto di Piano ed
individuate nella Tav. 2;
c) le fragilità, rappresentate da elementi caratterizzati dalla necessità di attenzione sotto il profilo
geomorfologico, idrogeologico e di criticità in senso più ampio, indicate nella Tav. 3;
d) le azioni strategiche definite dal P.A.T. e precisate dal P.I. riportate nella Tav. 4.
2.
Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi elencati nel precedente comma, e riportata nei
successivi TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO; TITOLO IV –
DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI, è classificata, in base al carattere specifico,
come “direttive”, “prescrizioni”, o “vincoli”.
3.
GLI OBIETTIVI STRATEGICI
4.
Il P.A.T. definisce i seguenti obiettivi strategici:
a)
Introdurre strumenti integrati al Piano capaci di aprire nuove prospettive alle previsioni derivanti
dalla pianificazione previgente. Il P.A.T. eredita dal P.R.G. indicazioni sia di carattere volumetrico
che di destinazioni d’uso dei suoli che, anche considerata la congettura economica, non hanno
trovato attuazione.
Il P.A.T. di Quarto d’Altino si presenta come uno strumento volto al cambiamento delle modalità
di pianificazione del territorio, non solo per effetto della disciplina introdotta con la Legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11, ma nell’approccio e negli obiettivi di carattere strategico: basta
consumo di nuovo suolo agricolo, se non in compensazione di previsioni di trasformazione del
P.R.G. previgente che vengono stralciate, ed una sensibile riduzione del carico insediativo di
carattere residenziale, eccedente al fabbisogno reale.
b)
Ricalibrare il sovradimensionamento del P.R.G. previgente determinato dai P.I.R.U.E.A. e dagli
ambiti soggetti a piano attuativo con lo scopo di ripensare completamente l’offerta in termini di
maggior sostenibilità economica e di compatibilità con gli obbiettivi del P.A.T.. Il Piano di Assetto
del Territorio di Quarto d’Altino, sulla scorta delle previsioni demografiche effettuate, rivede
sensibilmente la capacità insediativa di tipo residenziale introdotta dallo strumento previgente,
convertendo tale capacità in destinazioni di tipo turistico-ricettivo e attività di commercio a servizio
del capoluogo e delle frazioni, in linea con gli obiettivi del documento preliminare.
c)
Necessità di riequilibrare il tessuto urbano e sociale del territorio pianificando dei processi di
riqualificazione e ammodernamento dell'edificato esistente anziché di consumo del territorio. In
tal senso il Piano incentiva tutte le azioni atte a valorizzare il capoluogo e le frazioni, favorendo la
riqualificazione e la dotazione minima di servizi e spazi di relazione.
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Norme di Attuazione
Il processo di riqualificazione passa anche attraverso il potenziamento della permeabilità del
tessuto edilizio urbano, soprattutto in corrispondenza delle infrastrutture di maggior rilevanza che
attraversano le porzioni di urbanizzazione consolidata.
d)
Razionalizzare e potenziare il sistema dei servizi pubblici, favorendo la loro collocazione in
prossimità dei nuclei insediativi di tipo residenziale.
Il Piano mira al completamento delle aree insediative di Quarto d’Altino, sia a prevalente
destinazione residenziale che legate alle attività economiche; tra queste due parti insediative, da
completare e razionalizzare, il Piano indirizza verso la creazione di un parco urbano finalizzato ad
usi legati allo sport e il tempo libero, che separa e al contempo serva la città residenziale e quella
produttiva. Nella vision di Piano tale sistema di servizi, in continuità con le dotazioni già previste
dal P.R.G. previgente, avvolge il sistema insediativo di Quarto d’Altino e della frazione de Le
Crete servendo le stesse dei servizi utili.
Quest’ambito sostituisce parte delle aree a servizi previste dal previgente P.R.G., a est di Quarto
d'Altino, contenendo il consumo di area agricola in una porzione di territorio già compromessa
dalla funzione urbana, fungendo al contempo quale collegamento verde tra il fiume Sile e lo Zero.
e)
Individuare per ogni frazione la propria caratteristica territoriale e progettare la migliore soluzione
di vivibilità e sostenibilità, puntando al miglioramento dei servizi alla persona e alle attrattive
specifiche della frazione stessa:
recuperare e valorizzare le presenze storiche di S. Michele Vecchio, le strutture ricettive
presenti e gli spazi ambientali affacciati sul Sile;
favorire il recupero del nucleo di Trepalade ed il potenziamento, anche ciclabile, verso Altino;
potenziare il polo turistico archeologico di Altino, integrando fra loro le due sedi museali e
rafforzando la dotazione di servizi di carattere turistico-ricettivo ;
assicurare una tenuta dei servizi alla persona a Portegrandi favorendo il ruolo di punto di
interscambio terra-acqua ed i servizi turistici, ricettivi e della cantieristica al contempo
tutelando e potenziando la funzione paesaggistica e ambientale dell’ambito.
f)
Conservare il paesaggio agricolo integro, con particolare riferimento alla componente legata alla
bonifica che si affaccia sulla laguna, il quale può costituire anche una risorsa turistica oltre che
agricola-produttiva.
In tal senso il Piano sostiene la conservazione delle grandi aziende anche attraverso incentivi
volti al recupero del patrimonio edilizio e lo sviluppo della multifunzionalità, favorendo la nascita di
nuove attività ricettive e di ristorazione.
g)
Favorire il turismo lento ed i percorsi ciclabili e pedonali di attraversamento e fruizione del
territorio, integrato con il sistema dei corsi d’acqua, anche attraverso politiche attive di
sensibilizzazione relativamente alle tematiche paesaggistiche in grado di coinvolgere i settori più
ampi della popolazione.
h)
Razionalizzare il sistema produttivo, favorendo il riordino delle zone esistenti presso il capoluogo,
ed il rafforzamento delle stesse in termini di servizi ed infrastrutture; tale processo risulta
strettamente connesso ad una politica di riconversione delle attività esistenti in zona impropria.
All’interno delle aree produttive potranno essere avviati processi di riconversione per ambiti
definiti e funzionali destinati ad attività di tipo altro rispetto al manifatturiero puro (commerciale,
direzionale, terziario o turistico-ricettivo), caratterizzati con idonei servizi ed infrastrutture
separate.
In tal senso il Piano pone particolare attenzione al rafforzamento del settore commerciale,
ponendo nel contempo un’attenzione particolare alla tutela del piccolo commercio locale, e
rafforzando sia la grande ricettività alberghiera che quella extra-alberghiera.
i)
Conservare e potenziare la rete ecologica, mettendo in campo politiche attive di tutela delle aree
ecologicamente fragili, con particolare attenzione al rafforzamento della rete dei corsi d’acqua e
delle aree ad essa più limitrofe, attuando al contempo le previsioni del Piano Ambientale del
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
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Articolo 4
CONTENUTI LOCALI DEGLI OBIETTIVI DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO DEL P.A.T.
Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere
strutturale e strategico, il P.A.T. suddivide il territorio in ambiti definiti sulla base di valutazioni di carattere
geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).
2.
Il P.A.T. definisce, numera e dimensiona i diversi tipi di A.T.O. individuati da una numerazione
progressiva:
- A.T.O. n. 1 – Ambito Territoriale Omogeneo di Quarto d’Altino;
- A.T.O. n. 2 – Ambito Territoriale Omogeneo di San Michele Vecchio;
- A.T.O. n. 3 – Ambito Territoriale Omogeneo di Le Crete;
- A.T.O. n. 4 – Ambito Territoriale Omogeneo di Altino;
- A.T.O. n. 5 – Ambito Territoriale Omogeneo di Trepalade;
- A.T.O. n. 6 – Ambito Territoriale Omogeneo di Portegrandi;
- A.T.O. n. 7 – Ambito Territoriale Omogeneo dell’area produttiva di Quarto d’Altino;
- A.T.O. n. 8 – Ambito Territoriale Omogeneo agricolo integro;
- A.T.O. n. 9 – Ambito Territoriale Omogeneo de Le Trezze.
1.
CONTENUTI STRATEGICI
3.
Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Quarto d’Altino persegue, in una prospettiva di lungo
periodo, gli obiettivi generali di miglioramento della qualità della vita e sicurezza, di vivibilità ambientale,
culturale e sociale, attraverso percorsi partecipati e nella trasparenza amministrativa.
4.
Rientra in tali obiettivi la volontà di orientare l'assetto del territorio secondo un'idea di qualità e
sostenibilità che, partendo dal significativo sviluppo urbanistico vissuto da Quarto d'Altino e dalle sue
frazioni, consenta di passare ad una fase di maturazione e di consolidamento degli abitati, attraverso
un'espansione compatibile con la crescita della popolazione altinate, privilegiando il recupero dell'esistente,
il mantenimento delle aree agricole e la valorizzazione della qualità urbana che dia identità al paese.
5.
I contenuti strategici del P.A.T. in relazione a ciascun Ambito Territoriale Omogeneo sono i seguenti:
a) A.T.O. n. 1 – Ambito Territoriale Omogeneo di Quarto d’Altino
- il rilancio del capoluogo ed in particolare dei suoi luoghi centrali, che devono diventare la sede
delle relazioni commerciali, dei servizi avanzati e delle strutture culturali della città, anche
attraverso la valorizzazione delle attività commerciali poste lungo gli assi viabilistici principali
del capoluogo;
- la riqualificazione degli immobili posti su Piazza San Michele e dei fabbricati dismessi presenti
nell’area centrale, con il recupero con destinazioni commerciale-direzionale e a servizi; il
ridisegno dei grandi spazi di pertinenza delle opere parrocchiali e della chiesa che presentano
un aspetto incompiuto e anche contrastante con il grado di finitura di alcune parti
recentemente recuperate;
- il rafforzamento del polo scolastico e degli spazi per servizi pubblici quale rivitalizzazione della
porzione urbana, dotandola di adeguati servizi e di luoghi di relazione in modo da assicurare
al punto di “sbarco” dal sistema ferroviario un luogo di accoglienza più ricco di servizi;
- la valorizzazione dei grandi spazi verdi disponibili e la ristrutturazione formale di tutti gli affacci
sull’incrocio del centro;
- la riconnessione delle due parti della città fisicamente separate dalla linea ferroviaria, con uno
o più sottopassi pedonali o carrabili;
- la riconversione dell’area dell’ex sede municipale attraverso operazioni perequative e
determinando il riordino formale dell’antistante spazio con la finalità di costituire un nuovo
elemento di aggregazione ed incontro per la popolazione;
- la riqualificazione degli ambiti retrostanti l’ex sede municipale, quale contributo importante per
l’opera di riconnessione del centro con la sponda del Sile, che in prospettiva dovrà assumere
un carattere più marcatamente portuale, riqualificando ed attrezzando l’area golenale ed il
percorso ciclopedonale in fregio del fiume;
- il recupero di una consistente parte del patrimonio edilizio, che risulta di scarsa qualità, anche
facendo ricorso al credito edilizio;
- il ripensamento delle funzioni dei grandi spazi occupati un tempo dal casello autostradale e
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Comune di Quarto d’Altino
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Norme di Attuazione
-
compresi tra via Pascoli e l’autostrada;
il potenziamento dell’offerta turistico-ricettiva;
la ricollocazione in via I° Maggio degli impianti sportivi;
la sistemazione delle intersezioni viabilistiche oggetto di criticità.
b) A.T.O. n. 2 – Ambito Territoriale Omogeneo di San Michele Vecchio
- il recupero e la valorizzazione di alcuni apprezzabili edifici e ville di carattere monumentale;
- la fruizione degli spazi aperti;
- il rafforzamento dei servizi e delle strutture ricettive esistenti ed ulteriori interventi di qualità,
orientati al rafforzamento della fruizione della green way del Sile;
- il completamento della rete degli itinerari ciclo-pedonali.
c) A.T.O. n. 3 – Ambito Territoriale Omogeneo di Le Crete
- il riordino urbanistico che tenti di separare meglio le funzioni residenziali da quelle produttive
sorte sino ad oggi in maniera spontaneistica;
- la riduzione dei fattori di separazione con il centro storico, individuando forme di collegamento
con lo stesso;
- potenziamento della mobilità ciclabile, delle aree di sosta e belvedere e dei servizi di
accessibilità al Fiume Zero;
- valorizzazione delle aree a verde e dell’offerta di servizi pubblici più in generale.
d) A.T.O. n. 4 – Ambito Territoriale Omogeneo di Altino
- la fruibilità delle parti scavate, oggi quasi illeggibili a causa delle metodiche di tutela messe in
atto dalla Sovrintendenza, con interventi di arredo ma anche con soluzioni fondate sulle nuove
tecnologie di comunicazione;
- la costituzione di un insieme integrato dei siti archeologici e l’individuazione di un soggetto che
non si limiti alla guardia dei luoghi, ma sappia trasformare il bene archeologico in un prodotto
turistico attraverso un moderno modello di gestione;
- il ripensamento del sistema museale con strutture di fruizione didattica o soluzioni sul tipo dei
parchi tematici ed un rafforzamento dell'offerta di ristorazione;
- la realizzazione di strutture di accoglienza dei visitatori (parcheggi ma anche servizi) condivise
con gli utilizzatori del sistema di cavane che interessano la sponda del Siloncello, liberando in
tal modo la porzione residenziale della pressione delle auto in sosta;
- la formazione di una serie di piccole infrastrutture che assicurino la possibilità di attracco a
piccole imbarcazioni che accedono alla laguna mantenendo nel contempo viva quella
tradizione di uso dei corsi d’acqua, a fini ricreativi per le popolazioni locali ma anche per i
turisti e per il servizio di house boat;
- il recupero e la trasformazione di alcuni manufatti incongrui;
- l’attenzione a tutte quelle attività che portino ad un ulteriore approfondimento del quadro
conoscitivo archeologico ed anche, soprattutto, una sua più precisa rappresentazione
spaziale;
- il completamento della rete dei percorsi ciclo-pedonali di collegamento e fruizione dell’area.
e) A.T.O. n. 5 – Ambito Territoriale Omogeneo di Trepalade
- la realizzazione di una pista ciclabile che assicuri un collegamento sicuro con il sistema delle
alzaie del Sile e con il centro storico da una parte, con Altino ed il Siloncello dall’altra. Tale
sistema dovrà collegarsi con il sistema delle ciclabili di Dese e S. Giuliano, costituendo in tal
modo una seconda porta di accesso, oltre quella d’acqua, in questo caso a Mestre, per la
quale questo territorio potrebbe rappresentare la naturale estensione del Parco S. Giuliano,
come grande spazio per il tempo libero e la visitazione.
f) A.T.O. n. 6 – Ambito Territoriale Omogeneo di Portegrandi
- il consolidamento della dotazione di servizi (scuola materna ed elementare in primo luogo) e
rafforzamento della dotazione di spazi pubblici e di relazione;
- il recupero dei luoghi attraverso progetti di valorizzazione più legati alle specificità locali e
trovando, se possibile, ulteriori sinergie con il vicino polo tecnologico di Ca' Tron nel Comune
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Norme di Attuazione
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-
-
di Roncade;
la valorizzazione del fronte lagunare sotto il profilo della fruibilità di basso impatto orientata a
servire la popolazione locale, ma anche dei visitatori saltuari che potrebbero trovare, in questa
parte della laguna, un punto di accesso privilegiato, possibilmente collegato con la pista
ciclabile verso Jesolo;
la tutela della storica presenza cantieristica come patrimonio e tradizione di un lavoro
artigianale specializzato, sia nel campo del rimessaggio che della costruzione di piccoli natanti
(pescherecci e barche tradizionali da laguna e acqua dolce), ma che va ammodernata
completando il processo di riqualificazione in corso;
la sistemazione delle intersezioni viabilistiche oggetto di criticità ed il completamento della rete
dei percorsi ciclo-pedonali esistenti.
g) A.T.O. n. 7 – Ambito Territoriale Omogeneo dell’area produttiva di Quarto d’Altino
- il riordino e l’infrastrutturazione dell’attuale area produttiva anche attraverso l’incentivazione
alla riqualificazione delle strutture dismesse;
- la possibilità di sviluppo futuro pensate soprattutto per il settore della logistica ma anche per i
comparti dei servizi all'impresa ed alla ricettività d'affari;
- favorire la ricollocazione delle residenze in zona consona.
h) A.T.O. n. 8 – Ambito Territoriale Omogeneo agricolo integro
- l’attenzione nella definizione del tema paesaggistico, con lo scopo di definire i diversi caratteri
della realtà percepita e delle tracce storiche;
- la conservazione ed il potenziamento dei paesaggi di bonifica e degli spazi aperti, rafforzando
il contrasto tra i suoli agrari fortemente semplificati ed i margini della rete idraulica e del
sistema naturalistico ricchi di presenze vegetali, favorendo la collocazione di macchie boscate
e sistemi lineari in grado di rafforzare le maglie ecologiche e ristrutturare i quadri percettivi;
- l’individuazione e la progettazione delle “invarianti invisibili” con lo scopo ultimo di restituire
alla popolazione le fondamenta della propria identità, intesa certamente come valore etico, ma
anche come risorsa economica;
- la conservazione di alcuni straordinari quadri paesagistici ed ambiti di paesaggio agrario e
perilagunare aperto;
- la tutela e la conservazione dei siti della Rete Natura 2000 quali serbatoi di biodiversità deve
svolgere un ruolo prioritario nella definizione degli obiettivi e delle azioni di piano, sviluppando
una politica integrata alla valorizzazione di spazi da destinarsi alle attività proprie del tempo
libero e della ricreazione, alla didattica ed alla fruizione da parte di appassionati e specialisti
del settore ambientale;
- la fruizione del territorio per il tempo libero attraverso un’adeguata dotazione di infrastrutture di
collegamento slow, di potenziamento della fruibilità dei corsi d'acqua, in particolare di percorsi
che colleghino i punti di maggior interesse presenti sul territorio di Quarto d’Altino e dei
comuni limitrofi;
- la valorizzazione di via Claudia Augusta, tracciato storico che collega il centro con Altino
attraversando una porzione di territorio agricolo particolarmente integro;
- la formazione di nuove offerte turistiche nel settore del Bed & Breakfast ed in genere della
ricettività rurale e della ristorazione di qualità;
- l’attenzione alle grandi aziende agricole che caratterizzano il territorio, le quali possono
svolgere un ruolo chiave nell’offerta di prodotti locali e nella conservazione del carattere
paesaggistico dei territori di bonifica e del sistema dei canali e dei corsi d'acqua grazie alla
loro integrità, compattezza e vitalità.
i) A.T.O. n. 9 – Ambito Territoriale Omogeneo de Le Trezze
- la valorizzazione e il riutilizzo dei beni di valore storico e testimoniale presenti sul territorio;
- lo sviluppo di multifunzionalità ed iniziative legate al turismo rurale e all'accoglienza possono
contribuire a rafforzare il settore, fortemente orientato alla monocoltura, con opportunità di
integrazione del reddito anche perseguendo la strada dei prodotti agricoli di qualità e la loro
commercializzazione a km 0;
- il riordino delle parti edificate, le quali richiedono interventi di riordino volti a superare l’aspetto
disgregato e destrutturato dei nuclei urbani e dei margini degli stessi.
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Norme di Attuazione
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO
CAPO I - VINCOLI
Articolo 5
VINCOLI E NORME DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Nella Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del Piano sono riportati gli ambiti del
territorio comunale interessati da vincoli derivanti da leggi di settore o da norme e strumenti della
pianificazione territoriale sovraordinata e per i quali si fa rinvio alle specifiche normative di riferimento.
DIRETTIVE
2.
Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nella cartografia del P.A.T. di
ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della
disciplina di cui ai successivi articoli ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.
3.
Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del P.A.T. che non
risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi
articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.
4.
Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative diposizioni di legge, a seguito di
modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
5.
Il P.I. potrà favorire la delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con le fasce di rispetto
presenti sul territorio, anche facendo ricorso al rilascio del credito edilizio.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
6.
Il P.I. avrà cura di verificare e, qualora necessario, aggiornare l’apparato vincolistico presente sul
territorio comunale, sulla base delle documentazioni disponibili.
Articolo 6
VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Il P.A.T. individua i vincoli culturali e paesaggistici operanti all’interno del campo di intervento quali:
a) Parchi e riserve nazionali o regionali ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 – Parco Naturale
del Fiume Sile
b) Edifici tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
c) Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
d) Corsi d’acqua;
e) Zone archeologiche;
f) Aree soggette a vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. n. 52/1978;
g) Rete Natura 2000.
DIRETTIVE
2.
Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli culturali e paesaggistici di cui al presente articolo,
adeguandoli allo stato di fatto.
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Norme di Attuazione
a)
Parchi e riserve nazionali o regionali ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 – Parco
Naturale del Fiume Sile
CONTENUTI E FINALITÁ
3.
Il P.A.T. riporta all’interno degli elaborati di Piano l’indicazione del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile, istituito con L.R. del 28.01.1991 n° 8 con il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e
valorizzazione dell’ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale, predisponendo il Piano
Ambientale, ai sensi della L. 06.12.1991 n° 394 e della L.R. 16.08.1984 n° 40, approvato con D.C.R.V. del
01.03.2000 n° 22 e successivamente modificato con D.C.R.V. del 26.07.2007, n° 58.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
4.
Il P.A.T. recepisce le previsioni del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,
demandando al P.I. la definizione degli interventi all’interno di detto ambito e la disciplina di attuazione, nel
rispetto delle indicazioni del Piano Ambientale medesimo.
b)
Edifici tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004
CONTENUTI E FINALITÁ
5.
Il P.A.T. individua l’Impianto idrovoro di Carmason sito in via Claudia Augusta, 42 distinto al C.F. foglio
7, particella 197 e al C.T. foglio 7, particella 197 quale immobile di interesse culturale per effetto del
provvedimento 9 luglio 2013.
VINCOLI
6.
Per gli oggetti tutelati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai provvedimenti
di vincolo, nonché quelle di cui alla Parte Seconda - Titolo I - del D.Lgs. n. 42/2004.
c)
Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004
CONTENUTI E FINALITÁ
7.
Il P.A.T. individua le aree di rilevante interesse pubblico tutelate con specifico provvedimento di
vincolo:
Ecosistema della Laguna di Venezia sito nel territorio dei Comuni di Venezia, Jesolo, Musile di
Piave, Quarto d’Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia, Codevigo e Cavallino Treporti di cui al
DM ai sensi dell’art. quinquies del D.L. 8 agosto 1985, n. 431, cosiddetti Galassini.
VINCOLI
8.
Si applicano le disposizioni di cui ai provvedimenti di vincolo, nonché quelle di cui alla Parte Terza Titolo I - del D.Lgs. n. 42/2004.
d)
Fasce costiere
CONTENUTI E FINALITÁ
9.
Il P.A.T. individua i territori costieri, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia anche per i terreni elevati sul mare (Laguna di Venezia).
10. Il Piano individua i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (le acque interne sia di origine naturale che antropica).
VINCOLI
11. Gli ambiti di cui alla presente lettera sono sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del
D.Lgs. n. 42/2004, primo comma.
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Norme di Attuazione
e)
Corsi d’acqua
CONTENUTI E FINALITÁ
12. Il P.A.T. recepisce i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n.
42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella D.G.R. 12 luglio 2004 n. 2186, ed il corrispondente
elenco degli idronomi:
- Fiume Sile;
- Fiume Vallio e Canale della Vela;
- Fiume Zero;
- Fiume Dese;
- Canale Taglietto e Canale Nuovo, collettore del consorzio Vallio e Meolo;
- Canale Fossetta;
- Canale Sioncello;
- Canale di Santa Maria;
- Scolo Carmason.
VINCOLI
13. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Si definisce come origine del
vincolo l’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza di arginature, il limite delle sponde. Particolare
cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla
vegetazione caratteristica.
f)
Zone archeologiche
CONTENUTI E FINALITÁ
14. Il P.A.T. individua le zone archeologiche suddivise nelle seguenti categorie:
- Zone con notifica di vincolo:
 DM 13/03/1967 tratto Via Annia;
 DM 20/11/1968 area urbana antica Altino;
 DM 18/06/1983 complesso archeologico di Altino verso il Sile;
 Nota prot. 4714 del 12/06/1986, loc. Maraschere, tratto della via Claudia-Augusta;
 Nota prot. 508 del 20/01/1989, canale Siloncello tratto Ca’Bianca-Trepalade.
-
Zone di interesse archeologico vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma,
lettera m):
 Laguna di Venezia;
 Località Belgiardino – Bollo;
 Località Brustolade – Claudia Augusta – Vallesina;
 Località Ca’ Bianca – Portoni;
 Località Castoria – Fornasotti – Ramo d’Uva;
 Località Filoni;
 Località Altino – Foscolo;
 Località Ghiacciaia;
 Località Ghiacciaia e Pastoria;
 Località Palù Aperto – Pastoria – Vallesina – Ziliotto;
 Località Ponte Carmason;
 Località Trepalade;
 Via Claudia Augusta.
VINCOLI
15. All’interno delle zone individuate dal presente articolo eventuali interventi edificatori sono soggetti a
preventiva impegnativa all’esecuzione delle prospezioni a cura e spese del privato e sotto controllo della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
16. L’eventuale reperimento di resti di interesse archeologico comporta:
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Norme di Attuazione
-
la loro messa in luce, con le modalità prescritte dalla Soprintendenza;
l’inedificabilità delle aree interessate dai reperti;
l’eventuale permuta in favore del comune del terreno non più edificabile con un’area di equivalente
edificabilità, ovvero l’utilizzo del credito edilizio corrispondente secondo quanto previsto dal
successivo Articolo 20.
17. All’interno di queste aree vanno in ogni caso rispettate le prescrizioni di cui all’art. 142 del D.Lgs. n.
42/2004.
g)
Aree soggette a vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. n. 52/1978
CONTENUTI E FINALITÁ
18. Il P.A.T. riporta le aree soggette a vincolo di destinazione forestale ai sensi degli artt. 14-15 della L.R.
52/78.
VINCOLI
19. Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando qualsiasi riduzione della
superficie forestale, salvo casi autorizzati dalla Giunta Regionale e relative misure di compensazione.
20. Sono vietate le costruzioni edilizie all’interno dei boschi individuati ai sensi del presente articolo, salvo
quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
21. Il Comune, attraverso rilievi sul campo, verificherà, in sede di P.I., la destinazione a scopo produttivo o
a scopo naturalistico del bosco, in concomitanza con le Autorità regionali competenti, ed in osservanza
della definizione di bosco, di cui all’art. 14 della L.R. n° 52/1978.
22. Nel caso di abbattimenti di superfici boschive nel proprio territorio comunale, identificate ai sensi del
presente articolo, il Comune verifica con le Autorità competenti la congruità normativa ed operativa degli
abbattimenti medesimi e le eventuali opere di ripristino da mettere in atto.
h)
Rete Natura 2000
CONTENUTI E FINALITÁ
23. Il P.A.T. recepisce l’individuazione dei seguenti Siti di Interesse Comunitario e delle seguenti Zone di
Protezione Speciale per le parti comprese all’interno del territorio comunale:
- SIC IT3240031, Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio;
- SIC IT3250016, Cave di Gaggio;
- SIC IT3250031, Laguna superiore di Venezia;
- ZPS IT3240019, Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio.
- ZPS IT3250016, Cave di Gaggio;
- ZPS IT3250046, Laguna di Venezia;
VINCOLI
24. AI fine di semplificarne l'iter autorizzativo, progetti ed interventi in area residenziale valutati come non
significativamente incidenti nella Valutazione di Incidenza del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Quarto d'Altino e a cui si rimanda per loro puntuale e precisa identificazione e localizzazione, potranno
richiamare, in fase di attuazione dei medesimi progetti ed interventi, la fattispecie di esclusione dalla
procedura per la Valutazione di Incidenza di cui al punto V) lettere A e B, §3 dell'allegato A alla DGR
3173/2006, relativa a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere
considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura
2000, purché siano stati correttamente identificati e valutati nella Valutazione di Incidenza del PA T.
25. I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione
dell’habitat naturale e della flora e fauna presenti, è soggetto alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE,
recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - “Nuove disposizioni relative all'attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative”. I P.I., e in generale gli interventi interni all’ambito del SIC, o esterni agli
stessi, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esso, sono soggetti a
quanto previsto dalla D.G.R. n. 3173/2006. In tali interventi vanno salvaguardate le emergenze florod0201010_NormeTecniche
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
faunistiche che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C., con la possibilità di fornire
specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle
aree attuate.
26. Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e
conservazione dell’habitat naturale e della flora e fauna presenti, è soggetto alla direttiva europea
79/409/CEE “Uccelli“, recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - “Nuove disposizioni
relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”. I P.I., e in generale gli interventi interni all’ambito
delle ZPS, o esterni agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di
esso, dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di
cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.. Inoltre, nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle
presenti N.T.A. la cui azione strategica insista all'interno dei siti della Rete Natura 2000, SIC/ZPS
IT3250016 – “Cave di Gaggio”, ZPS IT3250046 – “Laguna di Venezia” e ZPS IT3240019 – “Fiume Sile:
Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio”, sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive,
prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare 184/2007.
Articolo 7
VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Il P.A.T. individua i vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore:
a) Centri storici;
b) Ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale ai sensi dell’art. 27 delle
N.d.A. del PTRC;
c) Ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. del PTRC;
d) Aree di interesse paesistico-ambientale di cui all’art. 21 lett. a) del P.A.L.A.V.;
e) Strade Romane;
f) Aree a pericolosità idraulica in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
g) Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica (P.G.B.T.T.R.);
h) Piani di Area o di settore.
DIRETTIVE
2.
Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione territoriale
sovraordinata di cui al presente articolo.
3.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 707 del Codice della Navigazione, con Dispositivo Dirigenziale n.
012/IOP/MV/ del 06.12.2011 ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha individuato le zone, situate
nelle aree limitrofe allo scalo aeroportuale di Venezia, da sottoporre a vincolo, stabilendone le limitazioni
relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea,
conformemente alla normativa tecnica internazionale. Il P.I., con particolare riferimento ai contenuti del
Regolamento Edilizio Comunale, recepisce e norma le parti del territorio comunale interessate dal vincolo
dell’Aeroporto di Venezia di cui alle mappe approvate da ENAC.
a)
Centri storici
VINCOLI
4.
Aree individuate nell’Atlante dei centri storici della Regione Veneto come “Centri Storici” e soggette
alle disposizioni di cui all’art. 24 delle norme del PTRC. Si richiama, la disciplina specifica per i centri storici
di cui alle presenti norme.
b)
Ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale ai sensi dell’art. 27 delle
N.d.A. del PTRC;
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
VINCOLI
5.
Il P.A.T. individua gli ambiti per l’istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, all’interno
della quale si applicano le direttive, prescrizioni e vincoli di cui all’art. 27 del PTRC.
c)
Ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. del PTRC
VINCOLI
6.
Le aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali di cui all’art. 19
delle Norme di Attuazione del PTRC 1992 per il territorio di Quarto d’Altino sono:
- Medio corso del fiume Sile (da Casier a Portegrandi);
7.
All’interno degli ambiti di cui al presente punto gli interventi sono attuati con particolare considerazione
dei valori paesaggistici e ambientali.
d)
Aree di interesse paesistico-ambientale di cui all’art. 21 lett. a) del P.A.L.A.V.;
Il Piano riporta le aree di interesse paesistico-ambientale del Piano di Area della Laguna e dell'Area
Veneziana. All’interno di questi ambiti si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 lett. a) del P.A.L.A.V..
8.
e)
Strade Romane
VINCOLI
9.
Il Piano individua in Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale il tracciato delle Strade
Romane:
- Via Claudia Augusta;
- Via Annia
così come individuato dal volume “Le zone archeologiche del Veneto – Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 1°giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431” per le quali si applicano le disposizioni di cui al
D.Lgs 42/2004.
f)
Zone umide
CONTENUTI E FINALITÁ
10. Il Piano riconosce sul territorio comunale le zone umide esistenti in recepimento delle indicazioni del
PTCP di Venezia e del PTRC e nello specifico:
- la Laguna di Venezia
- le Cave di Gaggio
11. In ottemperanza alle disposizioni del PTCP di Venezia di cui all’art. 26 delle Norme Tecniche di
Attuazione, per queste aree il Piano persegue le finalità di conservazione dell’ecosistema rappresentato
dall’insieme delle biocenosi, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l’equilibrio
naturale e la salvaguardia delle diversità genetiche presenti.
VINCOLI
12. Per le aree di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 delle NTA del PTRC
1992 “Direttive e prescrizioni per le zone umide”.
g)
Aree a pericolosità idraulica in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
VINCOLI
13. Il Piano recepisce le aree classificate dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, approvato dall’Autorità di Bacino Regionale del Sile e
suddivise in:
- aree a pericolosità idraulica da alluvioni:
 P1 – pericolo moderato;
 P2 – pericolo medio;
 P3 – pericolo elevato;
- aree a pericolosità idraulica soggette a scolo meccanico:
 P1 – pericolo moderato.
14. Il P.A.T. prescrive il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui alle presenti norme e
quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del P.A.T. stesso.
h)
Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica (P.G.B.T.T.R.)
VINCOLI
15. Il Piano recepisce le aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica di cui al Piano
Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) suddivise in:
- aree a rischio basso;
- aree a rischio alto.
16. In questi ambiti gli interventi sono subordinati alle indicazioni del P.G.B.T.T.R. oltre che delle
disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui alle presenti norme e quelle contenute nella Valutazione di
compatibilità idraulica del P.A.T. medesimo.
i)
Piani di Area o di settore
VINCOLI
17. L’intero territorio comunale di Quarto d’Altino ricade all’interno del Piano di Area della Laguna e
dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.70 del 9 Novembre
1995 (BUR n. 8 del 26/01/1996) e successiva variante approvata con Delibera del Consiglio Regionale
n.70 del 21 Ottobre 1999 (Bur n. 108 del 14/12/99).
18. L’intero territorio comunale di Quarto d’Altino ricade inoltre all’interno del Piano d’Area “Corridoio
Metropolitano Venezia-Padova” autorizzato dalla Giunta Regionale e previsto dall'art. 48 della L.R. 11/04.
Suddetto Piano d’Area risulta essere attualmente in corso di redazione.
19. Il P.A.T. recepisce le previsioni dei Piani di Area comprendenti il territorio comunale di Quarto d’Altino,
demandando al P.I. la definizione degli interventi e la disciplina di attuazione, nel rispetto delle indicazioni
dei Piani di Area vigenti.
Articolo 8
ALTRI VINCOLI
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Con la finalità di proporre un quadro completo dell’apparato vincolistico presente sul territorio
comunale, il P.A.T. individua i vincoli altri rispetto a quelli riportati nei precedenti articoli presenti sul
territorio comunale:
a) Depuratori pubblici e fasce di rispetto;
b) Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale;
c) Allevamenti zootecnici intensivi;
d) Elettrodotti e fasce di rispetto;
e) Pozzi di prelievo idropotabile e fasce di rispetto;
f) Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
g) Viabilità e fasce di rispetto stradale;
h) Ferrovia e fasce di rispetto ferroviario;
i) Idrografia e fasce di rispetto idraulico;
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
j) Limiti dei centri abitati;
k) Classificazione sismica.
2.
La sussistenza e conformazione dei vincoli di cui al presente paragrafo è legata al permanere
dell’elemento che lo genera. Eventuali modifiche nell’elemento generatore del vincolo determinano la
conseguente modifica del vincolo stesso, da recepire nel P.I., senza che ciò determini variante al P.A.T..
3.
Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo, nel caso di esproprio
per la realizzazione o ampliamento di infrastrutture e servizi pubblici, o per la realizzazione di opere
pubbliche in genere, nonché nei casi di demolizione e ricostruzione, è sempre consentita la ricostruzione
con il mantenimento della destinazione d’uso, in area adiacente, esterna alle fasce di rispetto.
DIRETTIVE
4.
Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo e
favorisce la delocalizzazione delle costruzioni esistenti in contrasto con le fasce di rispetto di cui al
presente articolo, anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Articolo 20.
a)
Depuratori e fasce di rispetto
VINCOLI
5.
Il P.A.T. individua i depuratori pubblici presenti sul territorio comunale e le relative fasce di rispetto.
All’interno delle fasce di rispetto dei depuratori pubblici non sono ammessi interventi di nuova edificazione;
sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, ampliamento nella
percentuale massima del 10 per cento della S.n.p. degli edifici esistenti, e i cambi di destinazione d’uso,
secondo la disciplina di zona.
b)
Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale
VINCOLI
6.
Si applicano le disposizioni specifiche di cui al TU leggi sanitarie - RD 1265/1934. Non sono
consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parcheggi, al verde attrezzato ed impianti
tecnologici pubblici. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al
successivo Articolo 12 lettera b), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per
cento e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell’art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.
c)
Allevamenti zootecnici intensivi
VINCOLI
7.
Il P.A.T., sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i principali
allevamenti zootecnici individuando quelli eccedenti l’autoconsumo. Gli allevamenti individuati nella TAV. 1
sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo, che dovrà
essere aggiornato in sede di P.I. dagli uffici comunali competenti d’intesa con gli altri Enti pubblici preposti,
con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, AVEPA, Associazioni
Agricole). Il P.I. preciserà quali tra gli allevamenti individuati sono da ritenersi “intensivi” definendo le
distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, le distanze minime
da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 1989 n. 7949
e s.m.i..
8. Si richiamano, in proposito, con riferimento agli allevamenti zootecnici intensivi, le specifiche
disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui alla D.G.R. n. 3178/2004, lettera d, punto 3, tabella 1,
come modificata dai Decreti del Dirigente Regionale n. 168 del 31 maggio 2007 e n. 227 del 4 luglio
2007 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici a cui fare
riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda
d0201010_NormeTecniche
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
agricola, adeguando gli indici parametrici di cui alla citata tabella 1 al limite massimo annuo di 170 kg di
azoto per ettaro.
d)
Elettrodotti e fasce di rispetto
VINCOLI
9.
Il P.A.T. individua i tracciati degli elettrodotti presenti sul territorio comunale; le fasce di rispetto sono
definite in conformità alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl.
Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008 in attuazione della legge-quadro 36/2001
sull'elettrosmog e del Dpcm 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
10. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che
costituiscano luoghi di permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate
potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che
potranno intervenire. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia dal P.A.T.,
relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
e)
Pozzi di prelievo idropotabile e fasce di rispetto
VINCOLI
11. Il P.A.T. individua i pozzi di prelievo idropotabile e le relative fasce di rispetto di ml. 200. Nelle fasce di
rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
a) Dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se
depurati;
b) Accumulo di concimi organici;
c) Dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
d) Aree cimiteriali;
e) Spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
12. Per la nuova edificazione o l’ampliamento dell’esistente le distanze di protezione dalle opere di presa
degli acquedotti non dovranno essere inferiori a ml. 30
f)
Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
CONTENUTI E FINALITÁ
13. Il P.A.T., sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i principali siti in cui
sono localizzati gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
DIRETTIVE
14. Il P.I., anche mediante specifico Piano delle Antenne, localizza e definisce:
a) gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico e di trasmissione dati in radiofrequenza (WiMax), ai sensi del D.Lgs 259/2003 “Codice
delle comunicazioni elettroniche” e della L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” nel rispetto delle caratteristiche
storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale, individuando gli ambiti di
sviluppo, secondo i principi di minimizzazione e di qualità. La localizzazione degli impianti dovrà
essere finalizzata all’abbattimento delle emissioni di campo elettromagnetico prodotte, in funzione
delle aree di copertura richieste dai gestori, considerando prioritariamente le aree pubbliche.
b) I siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi urbani, ecc.), sui quali l’installazione di
impianti di telecomunicazione può comportare ricadute negative contrarie al principio di
precauzione e minimizzazione.
c) I siti in cui sia preferibilmente esclusa l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. Tale
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
indicazione comunque non può riguardare in modo generico zone territoriali omogenee (di cui al
D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444) ma, sarà possibile vietare l’installazione di nuovi
impianti di telefonia in determinati siti se giustificati al fine di:
- minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili;
- evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
- tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici.
g)
Viabilità e fasce di rispetto stradale
VINCOLI
15. Si applicano le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 285/1992. Non sono consentite nuove edificazioni.
Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al successivo Articolo 12
lettera b), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia. Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita:
- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento o l’adeguamento di quelle
esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, sovrappassi e sottopassi,
percorsi pedonali e ciclabili, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati;
- la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione
carburanti, assistenza automobilistica ecc.), fatte salve le disposizioni relative alle “Invarianti di
natura paesaggistica” di cui al successivo 0;
- la realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di terra, barriere fonoassorbenti, al fine di
mitigarne gli impatti negativi;
- l’eventuale ampliamento di edifici esistenti, conseguente alla normativa vigente, purché
l'ampliamento non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto;
- è ammessa la trasformazione in credito edilizio della capacità edificatoria corrispondente agli edifici
o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo
Articolo 20 comma 5 lettera c).
h)
Ferrovia e fasce di rispetto ferroviario
VINCOLI
16. Il Piano riporta in Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale la rete ferroviaria esistente e
le relative fasce di rispetto. Lungo i tracciati della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di m 30 dal limite della più vicina rotaia, fatte
salve le attrezzature ferroviarie e le deroghe ammesse dal D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753 e s.m.i..
17. Nelle fasce di rispetto sono inoltre ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui
all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n° 380/01, senza aumento del numero delle unità
abitative. Fino alla prima variante al P.I. sono inoltre ammessi gli interventi già previsti dal Piano
Regolatore vigente.
i)
Idrografia e fasce di rispetto idraulico
VINCOLI
18. Il P.A.T. recepisce i corsi d’acqua pubblici sottoposti a servitù idraulica, ai sensi del R.D. 368/1904 e
R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06, costituiti oltre che da a quelli di cui al comma 1 lett. d) del precedente
Articolo 6 dagli idronomi principali di cui all’elenco seguente, da tutti i corsi d’acqua pubblici nonché dalle
opere irrigue:
- Canale della Vela;
- Fiume Sile;
- .;
- Collettore Carmason;
- Collettore Secondario Primo Carmason;
- Collettore Secondario Secondo Carmason;
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
- Collettore Secondario Terzo Carmason;
- Collettore Acque Alte Carmason;
- Collettore Acque Basse Carmason;
- Collettore Secondario Acque Basse Carmason;
- Collettore C.U.A.I.
- Collettore Acque Alte Carmason;
- Collettore Derivatore dal Sile;
- Collettore Battelli;
- Collettore Principale di Altino;
- Collettore Valloni;
- Fiume Zero;
- Fiume Dese;
- Collettore Bollo;
- Collettore Montiron;
- Collettore Valle Rossa;
- Canale Santa Maria;
- Canale Siloncello;
- Fossa Argine Laguna;
- Canale Taglietto;
- Canale Nuovo Taglietto;
- Canale Dolce Silone;
- Canale Fossonetto;
- Canale Fosson;
- Canale Lanzoni;
- Canale Trezze.
19. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904, R.D. 523/1904, R.D. 215/1933, L.
183/1989, D.Lgs. 152/06 e L.R. 12/2009. Gli interventi negli ambiti soggetti a fascia di servitù idraulica
relativa a tutti i corsi d’acqua pubblici dovranno essere specificamente autorizzati a titolo precario, fermo
restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. E’ in ogni
caso il Consorzio di Bonifica territorialmente competente al rilascio del parere, o il Genio Civile (qualora la
gestione non sia affidata al Consorzio) a precisare la distanza minima per i fabbricati e altre opere,
variabile fra 4 e 10 metri, secondo l’importanza dei corsi d’acqua.
20. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d’acqua di competenza consortile e le relative fasce di
rispetto non possono essere ricomprese all’interno di nuovi piani o strumenti attuativi, o interventi di
trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificamente destinate alla tutela del
corpo idrico. Le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria sia per le
aree di futura espansione che per quelle già urbanizzate. A compensazione di tale limite, in sede di P.I.
potrà essere valutato eventualmente l’incremento degli indici per le zone contigue attraverso, ad esempio,
il meccanismo del credito edilizio di cui all’Articolo 20.
21. Per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli storico testimoniali, localizzati all’interno della fascia di
rispetto idraulico di ml 10 di cui all’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è sempre ammessa la
demolizione con ricostruzione, con recupero integrale del volume, in area adiacente ma esterna alla fascia
di rispetto stessa.
22. È consentita la realizzazione di itinerari ciclopedonali lungo le sponde. Le stesse devono essere
realizzate con materiali transitabili dai mezzi d’opera e in modo da garantire la possibilità di manutenzione
ai canali, argini e corsi d’acqua in genere, nonché i depositi temporanei. A tal fine si dovrà procedere allo
spostamento della zona di rispetto preesistente, mentre eventuali piantagioni dovranno essere
preventivamente concordate.
j)
Limiti dei centri abitati
VINCOLI
23. Il Piano individua nella Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale i limiti dei centri abitati,
così come definiti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. All’interno di questi
ambiti si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i..
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
k)
Classificazione sismica
VINCOLI
24. Il comune Quarto d’Altino, in applicazione della classificazione sismica prevista dall’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, è classificato in zona di rischio sismico 3. Per il territorio
oggetto di Piano si applicano pertanto le disposizione dell’O.P.C.M. n° 3274/03, n° 3379/04, n° 3431/05, n°
3519/06, la L.R. 13/04, la L.R. 38/04, la D.G.R. n° 71/2008 ed il D.M. 14.1.2008. I progetti delle opere da
realizzarsi sul territorio del Comune devono essere redatti secondo la normativa tecnica per le zone
sismiche – Zona 3. Secondo le disposizione della D.G.R. n° 1572/2013, che sostituisce la precedente
D.G.R. n° 3308/08, il comune di Quarto d'Altino risulta escluso dall'obbligo di redazione dello studio di
microzonazione sismica.
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
CAPO II – INVARIANTI
Articolo 8bis INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA
CONTENUTI E FINALITÁ
1. Il P.A.T. nella Tav. 2 Carta delle Invarianti individua gli elementi di interesse che costituiscono
componenti geologiche da tutelare per il loro intrinseco valore e da considerare in relazione alle
complessive esigenze di tutela e valorizzazione.
2. Nello specifico il Piano riconosce il geosito “Paleo canali lagunari” di cui alla pubblicazione “I geositi
della Provincia di Venezia” del 2008.
DIRETTIVE
3. Il P.I. provvederà a precisare l’individuazione degli ambiti di cui al presente articolo e definire gli
interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione degli stessi.
4. Il P.I., in ottemperanza alle indicazioni del PTCP di Venezia, promuove la conoscenza dei geositi
presenti sul territorio comunale, favorendone l’accessibilità e la fruizione, assoggettando le stesse alle
forme di gestione ambientale ed alle misure di tutela, anche di concerto con i comuni limitrofi e gli enti
interessati qualora opportuno.
5. Il P.I. definisce apposite disposizioni per regolamentare, entro la fascia di 10 metri dal geosito, le
previsioni di intervento e le attività compatibili; lo stesso dovrà valutare la compatibilità degli obiettivi di
tutela con le previsioni di cui al “Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi”
caratterizzato dalla lettera H, per una fascia di 10 metri dal geosito. Con tale finalità il P.I. definisce le
eventuali modalità di mitigazione degli interventi previsti. Il P.I. potrà altresì prevedere la ricollocazione di
tutta o parte della capacità edificatoria eventualmente riconosciuta per l’ambito, facendo ricorso all’istituto
del credito edilizio di cui al successivo Articolo 20.
PRESCRIZIONI
6. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, compresi gli interventi attinenti la
regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, la difesa delle sponde, briglie,
traverse, ecc. E’ inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.
Andranno valutati con molta attenzione eventuali interventi che possono costituire elemento di degrado al
sito, come le attività di sistemazione agraria.
Articolo 9
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Il P.A.T. individua quali ambiti territoriali soggetti a tutela i seguenti elementi che compongono il
quadro delle invarianti di natura paesaggistica:
a) Ambito del Parco Naturale del Fiume Sile;
b) Aree di interesse paesistico-ambientale;
c) Paesaggio intensivo delle bonifiche;
d) Pertinenze scoperte da tutelare;
e) Itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico;
f) Coni visuali;
g) Siepi e filari alberati.
DIRETTIVE
2.
Il P.I. potrà in ogni caso introdurre limitate modifiche alla delimitazione dei suddetti ambiti o altresì
individuare eventuali ulteriori ambiti d'interesse paesaggistico da sottoporre a tutela.
3.
Per tutti gli ambiti individuati ai sensi del presente articolo, oltre a quanto previsto negli obbiettivi
specifici di pianificazione per ogni singolo A.T.O., il P.I. dovrà predisporre apposita normativa volta a
conservare gli aspetti fisici ed ecologici che costituiscono il substrato del paesaggio percepito ed in
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
particolare garantire:
- la conservazione integrale degli involucri del patrimonio edilizio tradizionale esistente di pregio,
compresa l’edilizia minore e rurale, nelle forme e materiali originari, prescrivendo la conservazione
delle parti anche interne di valore ancora integre;
- che eventuali impianti, apparecchiature, locali tecnici siano integrati all’interno dei volumi esistenti o
realizzati interrati o seminterrati purché adeguatamente mascherati con sistemazioni a verde;
- che vengano definite le modalità per il trasferimento dei volumi incongrui con l'assegnazione di
credito edilizio compensativo o la loro ricomposizione e inserimento paesaggistico;
- che le sistemazioni esterne e a verde si integrino con il contesto tradizionale;
- che le viabilità vicinale e interpoderale sia realizzata preferibilmente in sterrato o con materiali e
tecniche a basso impatto visivo quali terre stabilizzate o materiali similari evitando, dove possibile,
l’impiego dell’asfalto.
PRESCRIZIONI
4.
Le disposizioni del presente articolo, salvo ove diversamente indicato, non si applicano per le aree
che, pur ricomprese negli ambiti di tutela di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, sono caratterizzate da
edificato diffuso e consolidato in zona agricola e per i quali si applicano le relative norme.
a)
Ambito del Parco Naturale del Fiume Sile
CONTENUTI E FINALITÁ
5.
Il P.A.T. riporta all’interno degli elaborati di Piano l’indicazione del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile, istituito con L.R. del 28.01.1991 n° 8 con il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e
valorizzazione dell’ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale, predisponendo il Piano
Ambientale, ai sensi della L. 06.12.1991 n° 394 e della L.R. 16.08.1984 n° 40, approvato con D.C.R.V. del
01.03.2000 n° 22 e successivamente modificato con D.C.R.V. del 26.07.2007, n° 58.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
6.
All’interno di tale ambito si applicano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente Articolo 6 lett. a).
b)
Aree di interesse paesistico-ambientale
CONTENUTI E FINALITA’
7.
Il Piano riporta in Tav. 2 Carta delle Invarianti l’individuazione delle aree di interesse paesisticoambientale di cui all’art. 21 del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.). Dette aree
devono essere considerate quali ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali nonché per
l’applicazione di interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.
DIRETTIVE
8.
All’interno degli ambiti di cui alla presente lettera il P.I. dovrà:
- valutare la presenza di aree di recente bonifica di affaccio lagunare da destinare al lagunaggio e
alla formazione di laghi e/o paludi, anche a scopi ricreativi e/o produttivi di acquacoltura. Tali
interventi sono in ogni caso subordinati all'approvazione, da parte delle autorità competenti, di
specifici progetti di intervento che ne verifichino il corretto inserimento ambientale e la compatibilità
idraulica;
- predisporre, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del
Territorio Rurale in materia, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività
edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la
legislazione vigente e con quanto disposto dal PALAV;
- identificare e salvaguardare sia gli edifici che il complesso degli elementi costituenti documenti
significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);
- riconoscere e tutelare i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide,
ecc.) e prevedere interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte
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Norme di Attuazione
arboreo-arbustive, lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate,
onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che permetta la ricostruzione di
biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di
riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la realizzazione di orti di città,
parchi campagna, etc;
- al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e didattico - culturale delle aree di cui al
presente articolo, individuare idonei percorsi a collegamento di emergenze storico - naturalistiche
presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale e prevedere il recupero di strutture esistenti
e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare ad attività di supporto, in prossimità delle
quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- individuare gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed intervenire
con appositi strumenti attuativi finalizzati alla riqualificazione dei luoghi, e all'eliminazione degli
elementi detrattori compatibilmente con le disposizioni di cui all’art. 21 punto b) del PALAV;
- definire le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai
fini di un loro corretto inserimento ambientale.
9.
In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento il P.I. dovrà favorire la realizzazione di interventi
finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree-arbustive.
PRESCRIZIONI
10. In recepimento delle disposizioni di cui all’art. 21 lett. a) delle norme del PALAV, nelle aree di cui alla
presente lettera non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già
autorizzato alla data di adozione del presente Piano. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti
devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo
dell'ambiente circostante. La ricomposizione ambientale delle cave, come previsto ai sensi della
legislazione vigente in materia, deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per favorire
la formazione di particolari situazioni microclimatiche e per il rimpinguamento delle falde.
11. Non è consentita l'individuazione di nuove zone agroindustriali, nonché la realizzazione di nuovi
allevamenti zootecnico intensivi.
12. Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e
cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature
ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nel rispetto di quanto stabilito in materia
nelle direttive del presente articolo.
13. Sono consentiti interventi eco-tecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque da sversare in
laguna con processi di fitodepurazione, che richiedono interventi per la realizzazione di siti predisposti per il
trattamento delle acque, anche di risulta dei depuratori, consistenti in movimenti di terra, realizzazione di
argini e relative stazioni di pompaggio.
14. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né
modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche della zona;
15. Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a
stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno
occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o percorsi rurali.
c)
Paesaggio intensivo delle bonifiche
CONTENUTI E FINALITÁ
16. Il Piano individua il paesaggio intensivo delle bonifiche, quali ambiti territoriali di importanza
paesaggistica.
DIRETTIVE
17. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti di cui alla
presente lettera, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità paesaggistica dei luoghi,
indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo
Articolo 20.
18. Il P.I. detta la disciplina per il riutilizzo e la riconversione degli edifici esistenti finalizzati anche alla
realizzazione di attività agrituristiche, definendo gli ambiti entro i quali è ammessa la realizzazione di
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Norme di Attuazione
strutture sportive private quali ad esempio piscine scoperte, campi da tennis, in prossimità dei nuclei rurali
o urbani esistenti.
19. Il P.I. detta la disciplina per la qualificazione o miglioramento dei margini urbani disposti lungo il
perimetro degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, prevedendo opportuni interventi di
schermatura, mitigazione, attenuazione o valorizzazione morfologica e percettiva da realizzarsi secondo le
indicazioni contenute all’interno del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di
cui alla L.R 11/2004 art. 17 comma 5 lett. d).
20. Ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio intensivo delle bonifiche devono essere
conservati e valorizzati, i seguenti elementi:
- la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
- l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale ed interpoderale deve essere
mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
- i segni sul territorio che testimoniano di precedenti assetti morfologici;
- le emergenze naturalistiche lungo i corsi d’acqua;
- le formazioni boscate puntuali;
- le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti,
realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
- le steli, le edicole, le cappellette, i capitelli e simili;
- i grandi alberi, le alberate formali ed informali.
PRESCRIZIONI
21. Non è consentita:
- l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con
esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che dovranno essere
installate in corrispondenza dell’accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni
massime di mq. 1;
- la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o
funzionali. Nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale i tombinamenti sono
sempre concessi, previa autorizzazione, per la realizzazione di accessi carrai non superiori agli 8
metri e per il fronte dei fabbricati ad uso abitativo eventualmente adiacenti ai medesimi e
comunque nei limiti e nelle dimensioni indicate dai consorzi di bonifica (cfr. Linee guida del
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale “Criteri e procedure per il rilascio di concessioni,
autorizzazioni, pareri relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni
urbanistiche e sistemazioni idraulico agrarie”, approvate con Delibera CdA n. 84/C-12 del 27
agosto 2012.)
- la pavimentazione in asfalto o calcestruzzo della viabilità interpoderale;
- al fine di tutelare gli aspetti paesaggistici è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnicointensivi che risultino privi di “nesso funzionale” con l’azienda agricola;
- la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti e stazioni di servizio;
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
22. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né
modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale è necessaria la verifica dei volumi di invaso conseguenti la
miglioria fondiaria, da ricavare con affossature secondo i criteri indicati dalle Linee guida del Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale “Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri relativi ad
interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche e sistemazioni idraulico agrarie”,
approvate con Delibera CdA n. 84/C-12 del 27 agosto 2012.
23. È fatto generale divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare, i grandi alberi e tutti di
esemplari arborei d'alto fusto, nonché le alberate formali e informali, i filari di siepe campestre, fatte salve
le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità. È consentito lo sfoltimento e il taglio colturale,
nel rispetto delle norme di polizia forestale. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di
manutenzione dei corsi d’acqua, non deve essere compromesso l’apparato radicale delle alberature e deve
essere garantito il mantenimento delle siepi. Le piante dei filari e delle alberate insecchite vanno sostituite
con specie arboree della medesima specie.
24. Per gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione fondiaria (comprese le opere per il
drenaggio e la subirrigazione finalizzate alla trasformazione fondiaria), il P.I. potrà prevedere l’obbligo di
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Norme di Attuazione
garantire una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive secondo le modalità che saranno definite
dal P.I. medesimo.
25. Per gli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione in alternativa agli interventi di piantumazione
di cui al precedente comma, per gli aventi titolo, possono essere previste forme di convenzionamento per
consentire o migliorare l’accessibilità e fruibilità ciclopedonale di strade e percorsi privati appartenenti alla
rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico.
d)
Pertinenze scoperte da tutelare
CONTENUTI E FINALITÁ
26. Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze architettoniche e paesaggistiche che concorrono a
definire i quadri paesaggistici di rilevanza e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse
tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione.
DIRETTIVE
27. Il P.I. persegue la tutela delle aree comprese in tali pertinenze mediante la valorizzazione e il
mantenimento degli elementi costitutivi il contesto, gli assi prospettici e la percezione dai diversi punti
visuali.
28. Il P.I. detta le norme finalizzate alla conservazione e valorizzazione del rapporto tra l’eccellenza
paesaggistica esistente e la pertinenza, consentendo una lettura integrata dei caratteri identificativi dei
singoli quadri paesaggistici. In particolare il carattere e l’individualità dei luoghi dovranno essere espressi
mediante un progetto unitario di sistemazione delle aree e dell’arredo, una coerente definizione dei
materiali e dei colori ammessi per la sistemazione degli spazi scoperti, un’adeguata illuminazione che eviti
l’inquinamento luminoso.
29. Il P.I. potrà inoltre precisare, in ragione della sua scala grafica, i perimetri di tali ambiti, attenendosi ai
seguenti criteri di delimitazione, elencati in ordine di priorità:
- uso di limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell’area considerata;
- definizione di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello) in mancanza di limiti di
cui al punto precedente;
- uso di limiti amministrativi o catastali, in mancanza di limiti di cui al punto precedente.
30. Il P.I. avrà cura di disciplinare le procedure ed i programmi di intervento e definirà le linee guida per la
riqualificazione e miglioramento degli edifici e delle parti scoperte che contrastano con i caratteri storici
dell'ambito.
PRESCRIZIONI
31. In queste zone è vietata la riduzione del patrimonio arboreo esistente.
32. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, fatti salvi eventuali interventi ammessi per i manufatti
di cui al successivo Articolo 12 lett. b).
33. Non sono ammesse nuove edificazioni di alcun genere fatta eccezione per la realizzazione di
manufatti accessori in legno nei limiti definiti dal Regolamento Edilizio per le pertinenze, berçeau, serre,
nonché impianti sportivi privati privi di copertura, nel rispetto delle alberature esistenti.
34. Gli interventi di sistemazione ambientale, ancorché conseguenti a quelli previsti ai precedenti commi,
dovranno essere prioritariamente volti alla valorizzazione degli elementi caratteristici esistenti ed al
mantenimento ed integrazione del patrimonio arboreo esistente.
e)
Itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico
CONTENUTI E FINALITÁ
35. Il P.A.T. individua gli itinerari di interesse storico e paesaggistico che attraversano il territorio
comunale, mettendo in relazione importanti edifici di valore storico ed architettonico, alcuni borghi rurali ed
ambiti di rilevante valore ambientale, in cui sono presenti edifici storico testimoniali di pregio.
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Norme di Attuazione
36. Il P.I. preciserà i percorsi indicati nel Piano, facendo in modo che siano preferibilmente in sede
protetta o seguano, ove possibile, percorsi già esistenti. Il P.I. dettaglierà l'individuazione dei percorsi
esistenti e ne favorirà la manutenzione, il recupero e il ripristino, con modalità che tutelino i tracciati e l’uso
di materiali e tecniche tradizionali e comunque di basso impatto visivo e ambientale, anche individuando
vie alternative ma nel rispetto della rete generale individuata dal Piano, preferibilmente lontano dalle sedi
viarie ad alto scorrimento utilizzando e/o recuperando la viabilità rurale.
DIRETTIVE
37. Il P.I. potrà meglio definire i tracciati indicati od integrare la rete con percorsi, predisponendo una
disciplina di salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature di arredo agli itinerari esistenti e, dove
necessario, prevedendone di nuovi. In particolare dovranno essere adottate misure finalizzate a:
- mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa
degli stessi;
- evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari,
prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
- favorire lo svolgimento da parte delle aziende agricole di attività di ricezione e di ospitalità, quelle
per la degustazione dei prodotti aziendali e per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e
didattiche, riconoscendo il carattere agrituristico dei luoghi attraversati;
- definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in
fregio agli itinerari è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle
tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli
elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.
38. Il P.I. localizza i percorsi assicurando la messa in sicurezza delle relazioni ciclopedonali tra i diversi
centri urbani e la fruibilità e godibilità del paesaggio. A tal fine potranno essere previsti:
- eventuali punti panoramici e spazi per la sosta;
- opportune piantumazioni in fregio al percorso;
- la valorizzazione con idonee soluzioni di tutti gli elementi di interesse naturalistico e i manufatti
storico-testimoniali che costituiscono la peculiarità dei percorsi, prevedendone la fruizione in
collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.
39. Il P.I. individuerà gli ambiti all’interno dei quali l’accessibilità e la fruibilità ciclopedonale degli itinerari
sarà garantita attraverso apposite forme di convenzionamento cui saranno assoggettate le trasformazioni
edilizie ed urbanistiche. L’accessibilità pubblica ai percorsi e l’eventuale sistemazione degli stessi potranno
essere garantite quale beneficio pubblico in sede di stipula di accordi con soggetti privati ai sensi dell’art. 6
L.R. 11/2004 di cui al successivo Articolo 21.
40. Il P.I. potrà favorire la strutturazione degli itinerari di cui al presente articolo anche mediante
l’applicazione degli strumenti della perequazione e del credito edilizio.
41. Il P.I. dovrà mettere in atto l’attivazione di specifiche forme di tutela di natura paesaggistica per la
SS14.
f)
Coni visuali
CONTENUTI E FINALITÁ
42. Il P.A.T. individua i principali coni visuali appartenenti ai contesti figurativi ed alla rete degli itinerari di
interesse storico testimoniale e paesaggistico di maggior rilevanza presenti nel territorio. Il P.I., sulla base
di considerazioni paesaggistiche e di contesto, potrà individuare ulteriori coni visuali.
43. Il P.I. dovrà precisare le tutele e i vincoli derivanti dai coni visuali con le finalità di:
- salvaguardare le prospettive, coerentemente con le direttive per i contesti figurativi;
- evitare l’interferenza di infrastrutture, manufatti tecnologici, insegne e cartelloni e modifiche
all’assetto viario storico;
- valorizzare i coni visuali con la realizzazione di itinerari storico-culturali e paesaggistici;
- verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati da coni visuali.
DIRETTIVE
44. Il P.I. precisa l’angolazione dei coni visuali definendone graficamente l’area interessata, e li classifica
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Norme di Attuazione
sulla base delle seguenti categorie di valore:
a) Categoria 1: riguarda i coni visuali di cui interessi la conservazione integrale della veduta nel
rapporto tra soggetto e sfondo, in relazione alla posizione di primo e di secondo piano, di centralità
o perifericità degli elementi compositivi, ai diversi ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta
dagli elementi strutturali, decorativi e funzionali in termini di profondità, lateralità e verticalità.
b) Categoria 2: riguarda i coni visuali in cui sono presenti elementi incongrui e di disturbo percettivo
sia nel rapporto tra soggetto e sfondo, sia nei ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta dagli
elementi strutturali, decorativi e funzionali.
c) Categoria 3: riguarda i coni visuali in cui sia l’originario rapporto tra soggetto e sfondo sia la
gerarchia dei ruoli e la posizione degli elementi su ciascun piano utile della veduta, è stato
profondamente alterato da elementi strutturali, decorativi e funzionali incongrui.
PRESCRIZIONI
45. Per i coni visuali di categoria 1, per un tratto di ml. 20 per parte in corrispondenza dei coni visuali e per
una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l’angolatura del cono ottico,
non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno
gradevolezza alla fruizione visiva del paesaggio considerato.
46. Per i coni visuali di categoria 2 è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi
superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista
medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di
disturbo percettivo e di integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della
limitazione delle interferenze visive.
47. Per i coni visuali di categoria 3 gli interventi ammessi dovranno tendere ad un’azione di riassetto per
integrazione, anche proponendo nuovi valori percettivi, facendo attenzione a non deturpare gli elementi
superstiti. Gli eventuali interventi edificatori e/o di modificazione del suolo agricolo dovranno in ogni caso
essere compatibili con la salvaguardia di tali visuali. In via esemplificativa, limitando le altezze degli edifici e
delle recinzioni, destinando i terreni a colture non sviluppate in altezza, articolando comunque eventuali
nuove piantumazioni in modo da non eliminare le possibilità visuali preesistenti.
48. Oltre all’approfondimento delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il P.I. potrà prevedere ulteriori
direttive e prescrizioni cui assoggettare i coni visuali di cui alle succitate categorie.
49. Fino alla redazione del primo P.I. d recepimento per un tratto di ml. 20 per parte in corrispondenza dei
coni visuali e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l’angolatura
del cono ottico, eventuali interventi dovranno dimostrare il mantenimento e lo sviluppo della possibilità di
percepire elementi singolari del paesaggio, ambienti costruiti o semplici interruzioni della cortina edificata,
limitando le altezze delle recinzioni, sistemando i terreni, articolando le nuove piantumazioni secondo le
prescrizioni dell’autorità comunale.
g)
Siepi e filari alberati
CONTENUTI E FINALITÁ
50. Il Piano individua le principali formazioni vegetali presenti sul territorio comunale quali siepi, filari,
vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale di rilevanza ecologica tale da contribuire, nel loro insieme e in
connessione con le altri componenti della rete ecologica, alla naturalità diffusa del territorio rurale.
DIRETTIVE
51. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio, il P.I. individua gli alberi
monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nel
territorio comunale. Per questi il P.I. detta le misure di salvaguardia e di valorizzazione, anche sotto il
profilo didattico, degli interventi per una corretta manutenzione e conservazione.
PRESCRIZIONI
52. È fatto generale divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare, i grandi alberi e tutti di
esemplari arborei d'alto fusto, nonché le alberate formali e informali, i filari di siepe campestre individuate
dal P.A.T. di cui il P.I. ne comprovi l’esistenza, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
incolumità. È consentito lo sfoltimento e il taglio colturale, nel rispetto delle norme di polizia forestale. In
caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d’acqua, non deve essere
compromesso l’apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento delle siepi. Le
piante dei filari e delle alberate insecchite vanno sostituite con specie arboree della medesima specie.
Articolo 10
INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Il Piano individua e tutela le componenti naturalistiche del territorio comunale, salvaguardandone i
caratteri al fine di arrestarne i processi degenerativi in corso. A tal fine, il Piano adotta specifica disciplina di
tutela, orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio e valorizzazione delle
caratteristiche ambientali esistenti.
2.
Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro delle
invarianti di natura ambientale:
a) Aree nucleo (Core area);
b) Aree di connessione naturalistica (Buffer zone);
c) Corridoi ecologici;
d) Ambiti di tutela delle barene e delle velme;
e) Biotopi;
f) Barriere infrastrutturali.
DIRETTIVE
3.
I perimetri degli elementi costituenti le invarianti di natura ambientale possono essere precisati dal
P.I., in ragione della scala, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali, e modificati per:
- accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto;
- realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo;
- altre destinazioni di pubblico interesse.
4.
Il P.I. individuerà puntualmente le tipologie d’intervento ammissibili, le modalità realizzative e
l'ubicazione per i nuovi interventi di edificazione nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali, previa
schedatura del patrimonio edilizio esistente
5.
Il P.I. provvederà in particolare a:
- conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità dei luoghi;
- promuovere la conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione
di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, strutture didattiche o musei all’aperto;
- mitigare le pressioni antropiche in atto, o eliminando la fonte di pressione o introducendo elementi
compensatori di mitigazione e di filtro.
- deframmentare le aree della rete ecologica attraverso opere di mitigazione e compensazione
ambientale;
- migliorare la capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici minori;
- ridurre e mitigare il rischio idraulico;
- riqualificazione di aree degradate.
6.
Il P.I. dovrà in ogni caso perseguire e favorire il contenimento di tutti quei processi che concorrono alla
frammentazione delle strutture ecologiche o vegetazionali di grande scala.
7.
Il P.I. disporrà apposita normativa atta a garantire che scoline, fossi e capofossi siano mantenuti in
funzione con argini in terra evitando qualsiasi forma di cementificazione e che la viabilità rurale sia
conservata in sterrato o eventualmente sostituita con fondo realizzato con materiali stabilizzati ecologici.
Tali interventi potranno essere sostenuti da politiche di credito edilizio o di compensazione attuabili dal P.I.
8.
Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei
rurali, il P.I. prevede che siano salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali muri di
sostegno o di recinzione esistenti in sassi e pietrame, garantendo che per la costruzione di nuove opere di
sostegno, di contenimento e di presidio si faccia ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, anche con
l’uso di terre rinforzate.
9.
La progettazione del verde dovrà essere eseguita con l’obbiettivo di sviluppare una diversità
fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie
non autoctone o di specie alloctone invasive.
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
10. Nelle aree di cui al presente articolo si tenderà ad accrescere la tutela dell’agroecosistema e la
conservazione della biodiversità. Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell’applicazione delle misure
UE relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.
PRESCRIZIONI
11. La progettazione successiva, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di ogni singolo
intervento dovrà prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di
cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..
12. In tutti gli ambiti di tutela di cui al presente articolo sono vietate attività e interventi che possono
comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, a titolo esemplificativo: cave
di qualsiasi tipo; discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i
corsi d’acqua; scavi e movimenti di terra non legati alla pratica agricola; nuovi allevamenti zootecnici
intensivi.
13. Le misure di mitigazione/compensazione legate ad interventi di trasformazione, devono intendersi da
realizzarsi in via preferenziale all’interno degli ambiti delle invarianti di natura ambientale presenti nello
stesso A.T.O. in cui è prevista la realizzazione degli interventi di trasformazione stessi. Il P.I. potrà
prevedere la possibilità di monetizzare le compensazioni ambientali di cui al presente comma.
14. Nelle parti boscate di ogni area delle invarianti di cui al presente articolo è vietata la riconversione
colturale che preveda l’eliminazione e la sostituzione del bosco nei seguenti casi:
- quando venga compromessa l’integrità del bosco innescando processi di frammentazione della
matrice;
- nel caso di interventi che determinino l’interruzione di un corridoio ecologico principale o
secondario.
a)
Aree nucleo (Core area)
CONTENUTI E FINALITÁ
15. Il P.A.T. recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica provinciale e localizzate all’interno
del territorio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive
92/43/CEE e 2009/147/CEE. In queste aree la tutela della biodiversità è perseguita attraverso misure atte a
salvaguardare il sistema nel suo insieme.
DIRETTIVE
16. Il P.I. promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di
concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di
gestione rurale.
17. Il P.I. dovrà vietare qualsiasi intervento che possa favorire la frammentazione dell'area core, sia in
termini di introduzione di elementi di antropizzazione, sia in termini di interventi di sostituzione delle
strutture vegetazionali consolidate con coltivi a bassa naturalità ed alto apporto di fitofarmaci e nutrienti. Il
P.I. dovrà prevedere che tutti gli interventi volti a consolidare le presenze antropiche o diretti al
miglioramento fondiario debbano essere accompagnati da misure compensative che dimostrino la
conservazione del bilancio ambientale in termini di superficie dell'area core e di qualità e connettività della
stessa. In queste aree:
- la realizzazione delle infrastrutture è subordinata a misure di mitigazione mirata alla continuità
ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità;
- l'attività agricola dovrà essere indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva.
PRESCRIZIONI
18. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la
normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 in conformità a quanto prescritto dal successivo
Articolo 23 commi 19 e 23.
19. Qualsiasi piano, progetto o intervento deve prevedere la verifica del rispetto della procedura di
Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa vigente.
20. In corrispondenza delle Aree nucleo (Core area) è prescritta la conservazione delle formazioni
vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua e l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le
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opere di mitigazione ambientale degli impatti.
b)
Aree di connessione naturalistica (buffer zone)
CONTENUTI E FINALITÁ
21. Il P.A.T. individua le aree di connessione naturalistica (Buffer zone) presenti nel territorio agricolo che
costituiscono le principali fasce di connessione ecologica fluviale, perifluviale e territoriale con la rete
ecologica provinciale nonché zone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai
corridoi ecologici.
DIRETTIVE
22. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri delle aree di connessione
naturalistica, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi
(attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di
riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Articolo 20.
23. Le azioni da perseguire attraverso il P.I. sono le seguenti:
- prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di maggiore fragilità
ambientale, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe alle aree boscate;
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, e delle aree boscate, attraverso la
creazione di zone filtro per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei,
golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia,
compatibilmente con l’attività economica agricola;
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo
libero, ove compatibili;
- l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro
utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera;
- valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli
annessi per scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a seguito di specifici studi, l’introduzione di
colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la
raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o
trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni;
- definire adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell’aggravio
del carico ambientale determinato da nuova infrastrutturazione e/o edificazione in zona agricola,
nuove urbanizzazioni ed ogni altro intervento che pregiudichi il valore ecologico ambientale del
territorio. La realizzazione delle opere di compensazione dovrà avvenire preferibilmente all’interno
degli ambiti della rete ecologica nel medesimo A.T.O.;
- prevedere adeguate forme di garanzia fidejussoria per l’esecuzione delle compensazioni
ambientali valutandone l’eventuale monetizzazione per la realizzazione di interventi indicati nel
Rapporto Ambientale del P.A.T.;
- prevedere azioni che limitino il disturbo alle specie ed il deterioramento dei loro siti di riproduzione
e riposo, incentivando le recinzioni che permettano il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni;
- i nuovi interventi viari o di riqualificazione di quelli esistenti, se non soggetti a VIA, sono sottoposti a
verifica di compatibilità ambientale come definito al successivo Articolo 23 comma 19.
PRESCRIZIONI
24. Nelle aree di connessione naturalistica (buffer zones), le nuove infrastrutture e gli interventi sulle
esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale, con individuazione
di interventi che garantiscano la funzionalità della rete individuata, come definito al successivo Articolo 23
comma 19.
25. È vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi e ne è consentita la sola manutenzione ed
assestamento fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia.
26. All’interno delle aree di connessione naturalistica il P.I. potrà ammettere:
a) attività agrituristiche;
b) centri di didattica ambientale;
c) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.
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27. L’eventuale edificazione ricadente all’interno degli ambiti di cui alla presente lettera dovrà essere
posta preferenzialmente nei pressi di edifici esistenti e secondo il tessuto storico dell’edificato esistente
(per collocazione, esposizione, ecc.).
28. All’interno delle aree di connessione naturalistica non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di
qualsiasi genere.
29. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o
fortemente impattanti. Per i corsi d’acqua il P.I. prevede interventi di tutela e conservazione/riqualificazione
degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza
degli innesti nelle aree nucleo.
30. Il P.I. dovrà disciplinare gli interventi in tali ambiti incentivando l'aumento della naturalità mediante
l'incremento di siepi e alberature, anche in contesto urbano o periurbano, e il contenimento delle pratiche
colturali maggiormente impattanti. Tali aree dovranno essere destinate dal P.I. al potenziamento dei
caratteri seminaturali dell'ecotessuto. Lungo i corsi d’acqua il P.I. prevede interventi di tutela e
conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in
particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo.
c)
Corridoi ecologici
CONTENUTI E FINALITA’
31. Il P.A.T. individua i corridoi ecologici principali e secondari in recepimento delle indicazioni del PTCP
di Venezia.
32. I corridoi ecologici principali costituiscono elemento di connettività tra gli elementi di primaria
importanza della rete ecologica.
33. I corridoi ecologici secondari interessano ambiti di estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro
carattere di residualità. Per le specie più tolleranti al disturbo antropico e meno sensibili al processo di
frammentazione possono fungere da aree di appoggio e rifugio.
DIRETTIVE
34. Il P.I. dovrà assicurare la conservazione e favorire il potenziamento e la ricomposizione dei corridoi
ecologici, garantendone la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche, intervenendo
prioritariamente sui corridoi ecologici principali.
35. Nei corsi d’acqua interessati dai corridoi ecologici, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione
ordinari e straordinari dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in coerenza con
gli obiettivi e in sinergia con i progetti d’attuazione delle reti ecologiche.
36. I tratti di viabilità esistenti o di progetto affiancati ai corridoi ecologici devono essere realizzati con le
caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando una adeguata permeabilità ecologica e fasce
laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.
37. Nei tratti di interruzione dei corridoi il P.I. favorirà la riconnessione con operazioni di riforestazione, o
nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di elementi di
seminaturalità che saranno normati dal medesimo P.I.. Lo stesso, nella configurazione dei corridoi
ecologici, valuterà la possibilità di inserire aree agricole abbandonate o degradate collegabili alla direttrice
principale del corridoio.
38. L’attuazione dei corridoi ecologici avviene, in via prioritaria, in applicazione dei principi di
compensazione e perequazione e, in subordine, attraverso la riqualificazione ambientale e la connessa
costituzione di crediti edilizi.
PRESCRIZIONI
39. In corrispondenza dei corridoi ecologici, eventuali progetti di trasformazione fisica sono soggetti ad
analisi di compatibilità ambientale, con la finalità di mantenere la funzionalità della rete individuata, come
definito al successivo Articolo 23 comma 19.
d)
Ambiti di tutela delle barene e delle velme
CONTENUTI E FINALITA’
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40. Il Piano individua in Tav. 2 Carta delle Invarianti le barene e le velme comprese tra l’argine maestro
dei fiumi e la laguna aperta, quali ambiti caratterizzati da terreni paludosi emergenti dalle acque nei periodi
di bassa marea.
PRESCRIZIONI
41. In tali aree è consentita la sola edificazione di strutture di supporto all’attività della pesca professionale
quali capanni, cavane, depositi, reti e bancali, autorizzata e convenzionata dal competente Ufficio del
Magistrato alle Acque.
42. Tali strutture dovranno essere realizzate con forme e materiali tradizionali ecocompatibili.
43. Ogni intervento dovrà essere volto al recupero ambientale ed alla conservazione delle caratteristiche
fisico-morfologiche del sito, tenendo conto che è in ogni caso vietato:
- eseguire interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di
materiali, fatti salvi gli interventi di manutenzione, di sistemazione e difesa idraulica direttamente
eseguiti da parte delle autorità competenti;
- raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea;
- introdurre nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici.
e)
Biotopi
CONTENUTI E FINALITA’
44. Il Piano individua i seguenti biotopi che costituiscono componenti naturali da tutelare per il loro
intrinseco valore e da considerare in relazione alle complessive esigenze di tutela e valorizzazione del
paesaggio e allo scopo di favorire l’integrazione delle aree ambientali:
- Ansa del Sile a San Michele Vecchio;
- Canali Calderara Lanzoni;
- fiume Sile;
- Oasi di Trepalade.
DIRETTIVE
45. Per dette componenti naturali, in ragione della loro limitata estensione areale e della loro fragilità
ambientale, il Piano persegue i seguenti obiettivi:
- promuovere la conoscenza e favorirne, ove ammessa e compatibile con le esigenze di protezione,
l’accessibilità e la fruizione;
- conservare l'ecosistema rappresentato dalle biocenosi comprese in dette aree, preservarne i
processi ecologici essenziali e salvaguardare le diversità genetiche presenti;
- tutelare dette componenti naturali anche in relazione alle attività produttive e agli insediamenti e
favorirne il restauro o il ripristino degli elementi degradati o mutilati;
46. Il Piano promuove modalità di gestione delle aree finalizzate a:
- favorire la fruizione sostenibile, anche mediante la costituzione una rete di centri di educazione
ambientale e l’attivazione di servizi ricreativi e turistici;
- tutelare le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi in modo da garantirne la
conservazione e la riproduzione.
47. In corrispondenza dei biotopi, eventuali progetti di trasformazione fisica sono soggetti ad analisi di
compatibilità ambientale, con la finalità di mantenere la funzionalità degli stessi, come definito al
successivo Articolo 23 comma 19.
f)
Barriere infrastrutturali
CONTENUTI E FINALITÁ
48. Il Piano riporta l’indicazione delle barriere infrastrutturali individuate sul territorio quale elemento
puntuale di discontinuità della rete ecologica a fronte dell’interferenza con infrastrutture di tipo lineare
esistenti o previste.
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DIRETTIVE
49. Il P.I. valuterà l’opportunità di predisporre idonee strutture per il contenimento dell’impatto acustico
generato dalle infrastrutture esistente o previste, nonché la realizzazione di barriere vegetali di inserimento
paesaggistico-ambientale, in relazione alle caratteristiche dell’opera.
50. In fase di realizzazione degli interventi di nuova viabilità, dovranno essere realizzati adeguati passaggi
atti a favorire lo spostamento della fauna presente in relazione al contesto ambientale ed alla tipologia di
specie presenti.
51. Eventuali opere previste in corrispondenza della rete ecologica di cui al presente articolo non
dovranno interferire sulle dinamiche fluviali e non alterare eventuali habitat di interesse comunitario
presenti all’interno della Rete Natura 2000. Le opere dovranno altresì essere realizzate con lo scopo di non
compromettere la continuità dell’ambiente fluviale per garantire la funzione dei corridoi ecologici.
Articolo 11
INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA
CONTENUTI E FINALITA’
1.
Il P.A.T. recepisce le indicazioni derivanti dallo studio agronomico propedeutico alla redazione del
progetto di Piano, individuando gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali
che si connotano quale invariante di natura agricolo-produttiva e nello specifico le aree di primaria
importanza per la funzione agricolo-produttiva.
a)
Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva
CONTENUTI E FINALITA’
2.
Il P.A.T. individua in Tav. 2 Carta delle Invarianti ed in Tav. 4 Carta delle Trasformabilità le aree di
primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche in
ambienti di particolare rilievo paesaggistico ed ambientale.
DIRETTIVE
3.
Il P.I., a fronte di adeguati approfondimenti di carattere agronomico e della scala di maggior dettaglio,
potrà precisare il perimetro delle aree di cui al presente punto, tenuto conto della presenza delle aziende
agricole esistenti, nonché delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche degli ambiti considerati.
4.
Il P.I. potrà individuare specifici ambiti che per le proprie caratteristiche di unicità sotto il profilo
agricolo-produttivo o per gli elementi di pregio legati alla pratica agricola siano preclusi all’edificazione.
5.
All’interno degli ambiti di cui al presente articolo dovranno essere promosse buone pratiche basate su
criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
6.
Il P.I. detta la disciplina per la qualificazione o miglioramento dei margini urbani disposti lungo il
perimetro degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, prevedendo opportuni interventi di
schermatura, mitigazione, attenuazione o valorizzazione morfologica e percettiva.
PRESCRIZIONI
7.
Per questi territori il Piano prescrive il mantenimento della funzione agricola.
8.
E’ ammesso lo sviluppo dell’edificazione agricola, nei limiti previsti dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R.
11/2004 e successive modificazioni.
Articolo 12
INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE
CONTENUTI E FINALITA’
1. Il P.A.T. prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti di interesse
culturale e storico monumentale. A questo fine il P.A.T. individua e disciplina con il presente articolo le
seguenti invarianti di natura storico-monumentale:
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a) Centri storici;
b) Edifici con valore storico-testimoniale;
c) Ville Venete;
d) Idrovore;
e) Ambito di tutela e valorizzazione della Riserva Archeologica di Altino;
f) Taglio del Sile.
2. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori elementi di valore monumentale-testimoniale in aggiunta
rispetto a quanto individuato dal P.A.T..
a)
Centri storici
CONTENUTI E FINALITA’
3. Il Piano individua i seguenti centro storici e ne tutela il tessuto urbano mediante il recupero del
patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la valorizzazione dell’insieme:
- Altino;
- Portegrandi;
- Quarto d’Altino;
- Trepalade.
4. Rispetto a quanto previsto dal Piano devono comunque ritenersi prevalenti le disposizioni di tutela e
salvaguardia eventualmente disposte, ai sensi della normativa vigente, dagli enti ed autorità preposte alla
tutela dei beni culturali.
DIRETTIVE
5. Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione
territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie
originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.
6. Costituiscono invariante l'agglomerato insediativo storico, gli elementi storici che concorrono a definirlo
(edifici e manufatti, strade, aree verdi, cortili e spazi aperti, corsi d’acqua, ecc), nonché le aree in esso
ricomprese o circostanti che, pur non manifestando le medesime caratteristiche di una formazione remota,
sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.
7. Il P.I. individua le parti del Centro Storico che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione e
dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti
edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto al processo storico della loro
conformazione e, di contro, le parti nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente
e diffusamente alterate e contraddette.
8. Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare sia l’agglomerato
insediativo storico, sia i singoli elementi costitutivi, e consentire una lettura integrata dei caratteri
identificativi e della morfologia del centro storico e dei singoli insiemi urbani che lo compongono, in
coerenza con il processo di formazione urbana.
9. Il recupero e la riqualificazione del centro storico, la dotazione dei necessari servizi pubblici deve
avvenire nel rispetto dei seguenti indirizzi di progettazione urbanistica:
a) Relazioni con il contesto. Valorizzazione e salvaguardia delle relazioni con gli ambiti di interesse
ambientale e paesaggistico
b) Edifici. Nella scena urbana i diversi edifici intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli
interventi devono evidenziare e valorizzare:
- per gli elementi emergenti gli interventi devono favorire la percezione complessiva del volume
edilizio e della sua copertura.
- Per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle
superfici, l’attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte.
- Gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare, di raccordo e quindi
devono essere caratterizzati in modo coerente con tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni
tali da evitare la “competizione” con gli elementi caratterizzanti del Centro Storico.
- Il P.I. dovrà essere corredato da un prontuario delle tipologie edilizie unificato per il centro
storico e gli edifici con valore storico ambientale.
c) Piazze, slarghi, passaggi pedonali, portici. Valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di
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caratterizzare la città antica, nella quale ogni elemento edificato ed ogni spazio aperto, assumono
una propria individualità in rapporto alla funzione ed ai caratteri dell’ambiente, edificato o naturale,
circostante. Usare pavimentazioni:
- coerenti con l’esistente;
- adatte al calpestio, non sdrucciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione;
- in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, e tali da
distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree riservate alla circolazione/sosta dei
veicoli ed ai pedoni;
- con soluzioni prive di barriere architettoniche.
d) Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato. Considerare le aree sistemate a verde come
elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per esprimere il carattere e la individualità
dell'insediamento. La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici ed
architettonici dei luoghi.
e) Illuminazione artificiale. Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che
concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce
per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne.
f) Colori e materiali. Le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione del centro
storico esistenti costituiscono il “campionario” di riferimento per la definizione dei materiali e dei
colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti.
g) Corsi d’acqua. Riqualificazione delle sponde e degli spazi prospicienti i corsi d’acqua, con
creazione, dove possibile, di percorsi e luoghi di sosta pubblici, allo scopo di dare “leggibilità”,
risalto e fruibilità agli stessi, come componente rilevante della scena urbana. Valorizzazione delle
relazioni, visive e funzionali, tra gli edifici prospicienti i corsi d’acqua e i corsi d’acqua stessi.
h) Relazioni con gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento).
Individuazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano efficace collegamento tra il centro
storico, le zone di recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesistico-ambientale.
10. Con la redazione del Piano degli Interventi, vengono:
a) identificati gli edifici di valore culturale da tutelare e valorizzare in quanto patrimonio storico,
culturale ed ambientale del Comune;
b) raggruppati detti edifici in categorie di valore definite dal P.A.T. ai successivi punti 17, 18, 19, 20 e
21 sulla base delle caratteristiche tipologiche e dei valori culturali attribuiti, considerando il valore
emergente;
c) precisati per ogni categoria di valore, gli interventi ammissibili rapportati ai gradi di valore culturale
accertati;
d) redatto un prontuario delle tipologie edilizie unificato per il centro storico e gli edifici con valore
storico ambientale, al fine di consentire il ricorso agli interventi edilizi diretti, sulla base di una
analisi filologica preliminare, nel quadro di una omogeneizzazione delle tipologie edilizie, del
sistema di rilevazione e schedatura degli edifici.
11. Il P.I. può articolare ulteriormente le “categorie di valore” definite dal P.A.T..
12. In fase di prima applicazione del P.A.T., vengono confermati i gradi di tutela e le disposizioni del P.R.G.
previgente.
13. Tuttavia il P.A.T., pur ritenendo la vigente disciplina del P.R.G. previgente, compatibile con gli obiettivi
di salvaguardia del centro storico, dei nuclei storici e dei beni culturali ed ambientali isolati, ne dispone
l’adeguamento e l’aggiornamento, al fine di aumentare la tutela della qualità storica, architettonica,
ambientale degli edifici e degli spazi scoperti di pertinenza e di contribuire all’equilibrio tra le funzioni
residenziali e quelle terziarie.
14. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP di Venezia.
PRESCRIZIONI
15. All’interno del centro storico e nel sistema dell’edilizia con valore storico-testimoniale e ambientale sono
individuati gli edifici con valore storico-testimoniale e ambientale, tra i quali le emergenze architettoniche e
le ville venete (ville individuate dall’Istituto Regionale per le Ville Venete,).
16. Si riporta di seguito la definizione delle categorie di valore da applicare agli edifici con valore storicotestimoniale ed ambientale individuate dal P.A.T.:
Categoria 1
17. Riguarda edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni
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Norme di Attuazione
loro parte interna ed esterna. Intervento ammesso: Restauro. L’intervento deve tendere al ripristino dei
valori originali, con una destinazione d'uso uguale o analoga a quella originaria. Ogni modificazione deve
avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni
e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la
comprensione storica dell'edificio. È ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati
artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di
illuminazione e areazione naturale. Per rispettare uno stato di fatto, è ammessa un'altezza minima di vani
abitabili pari a ml. 2,40; in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l'uso
abitabile dei locali in questione.
Categoria 2
18. Riguarda gli edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui interessi la conservazione unitaria degli
elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dell'edificio.
Intervento ammesso: risanamento conservativo, con le seguenti prescrizioni:
a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti,
nonché dell'intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, etc.)
b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale (quest'ultimo nel caso di
pregevoli solai in legno, etc.)
c) conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, in quanto legati alla tipologia
fondamentale dell'edificio;
d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nelle forme, in
quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
e) conservazione o ripristino delle aperture originarie al livello stradale (carraie, pedonali, etc.);
f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole,
lapidi antiche, etc., nonché degli spazi coperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, anche con l’inserimento di eventuali lucernari, purché ciò
non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;
h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non
compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di
volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione
forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
j) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40;
k) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
l)
L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle
caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.
Categoria 3
19. Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti della
morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori storico-ambientali
dell'intero tessuto edilizio. Intervento ammesso: ripristino tipologico, con le seguenti prescrizioni:
a) conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché
dell'apparato decorativo o superstite, evitando di integrare quello mancante;
b) conservazione delle parti superstiti delle strutture originarie verticali;
c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali ed orizzontali;
d) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale;
e) conservazione degli elementi architettonici isolati;
f) possibilità di aggregare eccezionalmente, unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un
adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale,
del profilo altimetrico originario;
h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non
compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente;
j) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano
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Norme di Attuazione
definiti caratteri architettonici;
k) possibilità di traslazione dei solai senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel
conteggio il piano sottotetto;
l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari al ml. 2,40; nel caso tale altezza
minima non sia raggiungibile neppure applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai,
dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non
rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
n) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle
caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.
Categoria 4
20. Riguarda gli edifici che definiscono unitamente al complesso delle emergenze ambientali un sistema
insediativo significativo, e rappresentano una memoria storica dell'insediamento urbano. Intervento
ammesso: ampliamento, ristrutturazione edilizia, con le seguenti modalità:
a) lo svuotamento dell'edificio con il mantenimento delle strutture perimetrali e delle parti originarie,
anche con variazione delle quote di intradosso dei solai e della posizione e forma delle strutture
verticali;
b) l'accorpamento dei volumi di unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un loro adeguato riutilizzo,
nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
c) la variazione della dimensione, della posizione e del numero delle aperture nei fronti purché risulti un
sistema non incongruo rispetto alla logica distributiva della facciata adeguata alla "memoria storica"
di questi edifici.
d) La demolizione con fedele ricostruzione esclusivamente di quelle parti dell’edificio ove sia dimostrata
la precarietà statica delle stesse (mediante perizia statica). È prescritta la ricostruzione fedele degli
elementi di pregio presenti nel fabbricato.
e) L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle
caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.
Categoria 5
21. Riguarda gli edifici che, pur inseriti in un sistema insediativo ed ambientale significativo, in quanto già
oggetto di interventi nel corso del tempo hanno ora forme non compatibili con la memoria storica
dell'insediamento, oppure edifici privi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione. Gli interventi relativi
possono prevedere la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento fino al raggiungimento del volume massimo
consentito dalle specifiche norme di zona, e la demolizione con ricostruzione. La ricostruzione dovrà
avvenire all’interno del prevalente sedime, ovvero secondo planivolumetrico approvato dal comune. È
prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregio presenti nel fabbricato. L’intervento può prevedere
anche il ricavo di più unità abitative.
Il P.I. individuerà in particolare gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale e in contrasto con gli
obiettivi di tutela dei tessuti storici e disciplina i procedimenti e le modalità di riconversione dell'ambito e di
attribuzione del credito edilizio compensativo, secondo gli indirizzi di cui alle presenti norme. Il P.I. dovrà
altresì prevedere dettagliati criteri di inserimento/adeguamento delle edificazioni improprie esistenti o di
nuova realizzazione, sia per i fabbricati che per gli scoperti, pubblici e privati.
Con riferimento alle opere interne agli edifici, fatte in ogni caso salve le parti di pregio e l’impianto
tipologico, il P.I. dovrà definire possibilità di intervento finalizzate a favorire il riuso del patrimonio edilizio
storico, indicandone tutte le destinazioni d’uso ritenute compatibili.
b)
Edifici con valore storico-testimoniale
22. Il P.A.T. individua e tutela gli edifici con valore storico-testimoniale e le loro pertinenze scoperte in
quanto parte della memoria e del paesaggio storico dei luoghi, meritevoli di conservazione per se stessi o
quali elementi testimoniali qualificanti il contesto di appartenenza.
23. Il Piano individua previsioni finalizzate a mantenere l’integrità di questi beni ed a salvaguardare e
valorizzare i relativi contesti figurativi, salva restando la disciplina di tutela dettata per i beni vincolati ai
sensi del D.Lgs. 42/2004
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Norme di Attuazione
24. I Il Piano tutela i manufatti minori di interesse ambientale e culturale che testimoniano la cultura e le
tradizioni del luogo quali le steli, le edicole, le cappellette, i capitelli e simili.
DIRETTIVE
25. Ai sensi della L.R. 11/2004, art. 40, sulla base di una specifica indagine il P.I. definisce le destinazioni
d’uso e gli interventi ammissibili, attribuendo i gradi di protezione secondo le direttive e prescrizioni di cui ai
precedenti commi 10-13 e 15-21, precisando – attraverso apposita schedatura – le modalità d’intervento e,
se del caso, le eventuali integrazioni volumetriche e/o edilizie ammesse per progetti di rifunzionalizzazione
di eminente interesse. Eventuali cambi di destinazione non comporteranno per l’Amministrazione
Comunale l'obbligatorietà di fornire i servizi tecnologici ove detti fabbricati risultino lontani dall’edificato
consolidato.
26. Il P.I. potrà motivatamente individuare edifici di valore monumentale-testimoniale in aggiunta rispetto a
quanto individuato dal P.A.T. per i quali applicare la disciplina di cui al presente articolo.
27. Il P.I. individuerà i manufatti minori degni di interesse ambientale e testimoniale, definendo in dettaglio
la loro tutela.
PRESCRIZIONI
28. Il P.I. applica le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15-21.
c)
Ville Venete
CONTENUTI E FINALITÁ
29. Il P.A.T. localizza le ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete
(IRVV), che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell’art. 40 comma 4 della L.R. 11/2004.
L’elenco delle Ville venete comprende, le seguenti ville:
- Villa Baccini-Canossa;
- Villa De Reali;
- Villa Foscolo;
- Palazzetto settecentesco (Municipio).
DIRETTIVE
30. Il P.I. individua gli ambiti tutelati, sia in via diretta che indiretta, ai sensi del D.lgs 42/2004 in
collaborazione con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Inoltre, prevede la tutela
del contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto, prefissando, con criteri storici, l’area di pertinenza
degli stessi e salvaguardandone coni visuali, vedute e contesti figurativi, fatto salvo l’eventuale ambito di
Vincolo Monumentale, ai sensi del D.lgs 42/2004.
31. Il P.I. precisa l’ambito, all’interno del quale, per tutti gli interventi attuati anche all’esterno del perimetro
di vincolo monumentale dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza.
32. Il P.I. contiene previsioni atte a mantenere l’integrità materiale del bene, assicurare la conservazione e
la protezione dei suoi valori culturali, consentire le destinazioni d’uso compatibili con il monumento e
favorirne la fruizione da parte del pubblico.
33. Il P.I. dovrà verificare l’esistenza e lo stato di conservazione delle pertinenze, anche non individuate dal
P.A.T., riconducibili alle Ville Venete al fine di definirne, mediante apposita schedatura, i livelli di tutela e di
valorizzazione appropriati utilizzando, qualora opportuno, l’istituto del credito edilizio.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
34. Nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, ai sensi del 4° comma dell’articolo 41 della
legge regionale 11/2004, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari.
d)
Idrovore
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CONTENUTI E FINALITA’
35. Il Piano individua e tutela gli elementi di valore storico testimoniale, legati alla cultura ed agli eventi che
hanno caratterizzato il territorio, conferendo ad esso una particolare identità storica, testimoniale e
monumentale quali le idrovore e gli impianti idrici.
DIRETTIVE
36. Il P.I. dovrà individuare i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza
di corsi d'acqua, nonché gli interventi artificiali di interesse storico – testimoniale (chiuse, idrovore,
derivazioni, ecc.) prevedendo un’adeguata normativa di tutela e/o recupero e valorizzazione.
PRESCRIZIONI
37. Il P.I. applica le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15-21.
e)
Ambito di tutela e valorizzazione della Riserva Archeologica di Altino
CONTENUTI E FINALITA’
38. Il P.A.T. riconosce la valenza della Riserva Archeologica di interesse regionale di Altino quale zona di
valenza archeologica per la quale ne persegue la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione nell’ottica di
fruizione del patrimonio archeologico presente.
DIRETTIVE
39. Il P.I. disciplinerà a livello di dettaglio le trasformazioni previste nell’ambito di cui al presente articolo,
favorendo il processo di recupero e fruizione dei ritrovamenti, anche prevedendo la messa a sistema degli
stessi, tramite l’istituzione di processi premiali tra cui il ricorso al credito edilizio di cui al successivo Articolo
20.
40. Il P.I. potrà altresì prevedere che il credito edilizio, a titolo compensativo, sia generato in relazione alla
cessione delle aree interessate, o quota parte delle stesse, previa stipula di un apposita convenzione che
preveda la cessione al Comune della proprietà dell'area o l’istituzione di una servitù permanente d’uso
pubblico o la realizzazione da parte del privato di opere finalizzate alla fruizione pubblica del bene ritrovato,
con le modalità che saranno specificate dal P.I..
41. Qualora in tali aree siano previsti interventi di rilevante interesse pubblico potranno essere inoltre
approvati accordi con le procedure dell’art. 6, L.R. 11/04 e, per i casi in cui sia richiesta l’azione integrata di
pubbliche amministrazioni, con le procedure dell’Art. 7, L.R. 11/04.
42. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree, di caratteristiche analoghe a quella individuata dal
P.A.T. ai sensi del presente articolo, finalizzate all’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano.
43. In questo ambito, in caso di individuazione di eventuali siti archeologici, il P.I. provvederà a perimetrare
l’area interessata e proporrà soluzioni per la tutela e la valorizzazione dei Siti, definendo le modalità di
intervento richieste dalla diversità dei beni e tenendone in considerazione la natura e l'estensione, lo stato
di conservazione e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.
PRESCRIZIONI
44. Nell’area di cui alla presente lettera ogni intervento comportante l’esecuzione di opere quali scassi,
sbancamenti fondazioni, livellamenti e modifica delle quote del terreno, migliorie agrarie, costruzioni di
drenaggi piantumazione di nuove essenze, modifica dell’ assetto idraulico è condizionato al rilascio del
nulla-osta preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica per il Veneto.
45. Ai fini dell’ ottenimento del nulla-osta preventivo il privato, dovrà provvedere all’esecuzione di saggi di
scavo e/o prospezioni del fondale atti a verificare l’ eventuale consistenza archeologica da ditte
specializzate dalla stessa segnalate.
46. La concessione e/o l’ autorizzazione edilizia verrà rilasciata dal Responsabile del procedimento dopo
l’ottenimento del nulla-osta preventivo della Soprintendenza Archeologica per il Veneto.
47. L'eventuale reperimento di resti di interesse archeologico comporta:
- la loro messa in luce, con le modalità prescritte dalla Soprintendenza;
- l'inedificabilità delle aree interessate dai reperti;
- l'eventuale permuta in favore del comune del terreno non più edificabile con un'area di equivalente
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edificabilità di proprietà comunale.
f)
Taglio del Sile
CONTENUTI E FINALITA’
48. Il P.A.T. riconosce il Taglio del Sile quale carattere identitario sedimentato nel rapporto tra gli abitanti, i
fruitori e il territorio, derivante dall’integrazione tra i segni dei paesaggi naturali e dell’azione insediativa
storica, in buona parte ancora leggibili direttamente sul territorio.
DIRETTIVE
49. Il P.A.T. tutela e valorizza l’ambito interessato dall’opera del Taglio del Sile nel suo ruolo territoriale e
paesistico nonché nelle relazioni reciproche e nella complessiva entità.
50. Il P.I. individua e perimetra un ambito di tutela e valorizzazione lungo il corso del Taglio del Sile,
all’interno del quale promuovere i seguenti interventi:
- eliminazione e, ove non possibile, mitigazione degli elementi di degrado ed opere incongrue,
puntualmente identificate dal P.I.;
- recupero dei manufatti di valore storico-testimoniale o delle opere legate al sistema della bonifica
presenti, favorendo il riutilizzo degli stessi anche con finalità legate agli aspetti culturali, sociali e
del tempo libero;
- favorire l’accessibilità e la fruizione dei luoghi, anche attraverso l’individuazione di percorsi
attrezzati;
- operare un recupero ambientale e la conservazione delle caratteristiche fisico-morfologiche del
sito.
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CAPO III – FRAGILITA’
Articolo 13
COMPATIBILITA’ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI
CONTENUTI E FINALITA’
1.
Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle relative opere
infrastrutturali il P.A.T., sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo e delle indicazioni
contenute negli elaborati grafici di analisi (Carta geomorfologica, Carta litologica, Carta idrogeologica)
definisce l’idoneità del territorio alla trasformazione urbanistica, mediante la sua classificazione in terreni
idonei, terreni idonei a condizione e terreni non idonei, indicando le aree in cui sono attivi fenomeni
geologici e idraulici tali da condizionarne la trasformabilità urbanistica.
2.
Il P.A.T. nella Tav. 3 Carta delle Fragilità distingue i terreni secondo tre classi relative alla compatibilità
geologica:
a) classe di compatibilità I aree idonee (non sono presenti sul territorio comunale di Quarto d’Altino),
b) classe di compatibilità II: aree idonee a condizione;
c) classe di compatibilità III: aree non idonee.
DIRETTIVE
3.
L’inserimento nelle categorie della Compatibilità geologica ai fini edificatori e riportato nella Tav. 3
Carta delle fragilità non esime dall'applicazione, per quanto concerne le opere di fondazione, della
normativa vigente relativa alle indagini sui terreni.
4.
Il P.I., sulla base di analisi tecniche puntuali, geologiche e idrogeologiche, potrà ridefinire il perimetro
delle aree di cui al presente articolo previo approfondimento geologico da allegare al P.I. medesimo.
a)
classe di compatibilità I: aree idonee;
CONTENUTI E FINALITA’
5.
Questa categoria corrisponde a “terreno ottimo” della vecchia Carta delle Penalità. La categoria
presuppone che le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti siano da buone a ottime, così come il
drenaggio, e la condizione idrogeologica di falda profonda: sulla base di queste premesse nel territorio in
esame non sussistono aree con queste prerogative.
b)
classe di compatibilità II: aree idonee a condizione;
CONTENUTI E FINALITA’
6.
Ricade in questa categoria la maggior parte del territorio comunale; oltre ai terreni classificati “buono”,
“mediocre” e “scadente” sono inseriti in questa classe anche ampie fasce di territorio classificate “pessime”
nella vecchia Carta delle Penalità, a seguito del recepimento delle indagini descritte nel dettagliato studio
“Indagini geotecniche e geofisiche a supporto delle varianti parziali al P.R.G. del settore produttivi e per
ampliamento delle potenzialità edificatorie residenziali del comune di Quarto d’Altino (VE)”: Relazione
geologica, che ha rivisto la situazione stratigrafica di numerosi siti. In generale le problematiche che
penalizzano i terreni inseriti in questa classe sono dovute alla notevole diffusione nel territorio di Quarto
d’Altino di litotipi prevalentemente coesivi nei primi metri di profondità, ma anche alle condizioni di bassa
soggiacenza della falda che può determinare scadimenti delle qualità geotecniche dei sedimenti deputati
ad accogliere le opere fondazionali; un’aggravante della penalizzazione è l’esistenza di condizioni di alto
rischio idraulico (rischio esondazione durante eventi meteorologici eccezionali), come meglio descritto più
avanti nella sezione del dissesto idogeologico.
7.
In generale le problematiche geologiche ai fini edificatori che penalizzano i terreni inseriti in questa
classe possono essere raggruppate in 2 sottocategorie riportate singolarmente in carta:
a) aree con terreni a caratteristiche geotecniche variabili;
b) aree con falda superficiale.
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DIRETTIVE
8.
L’idoneità all’utilizzo dell’area è soggetta a specifici approfondimenti conoscitivi locali, che consentano:
a) verifiche specifiche circa la qualità dei terreni, mediante indagini geognostiche, per un adeguato
dimensionamento delle opere di fondazione;
b) la tutela idraulica od altro;
c) verifiche di stabilità dei fronti di scavo ed eventualmente realizzazione di opere preventive di
stabilizzazione dei terreni.
Area con terreni a caratteristiche geotecniche variabili
9.
La notevole variabilità litologica dei terreni presenti nel territorio di quarto d’Altino, sia in direzione
verticale che orizzontale, impedisce talvolta una netta distinzione in carta delle porzioni in cui affiorano
termini sabbiosi e sabbioso limosi, localmente buoni da un punto di vista geotecnico, dalle altre in cui
affiorano termini fini coesivi (argille e limi), talvolta ricchi di sostanza organica (torbe ed argille torbose), con
caratteristiche geotecniche più scadenti. In via generale a questi ultimi, basandosi anche sulla distinzione
effettuata nella carta litologica, sono stati assegnati dei fattori condizionanti ai fini edificatori. Le
penalizzazioni si riferiscono quindi alla riduzione delle caratteristiche meccaniche nei primi metri sotto il
piano campagna che divengono localmente mediocri e variabili, in relazione alla quantità di presenza di
materiali a tessitura fine che conferisce minore compressibilità e possibilità di saturazione in periodi piovosi
con conseguente decadimento dei parametri fisico-meccanici.
10. Qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda un’interazione con i terreni e/o con l’assetto idraulico
presente, è sottoposto alle disposizioni presenti nel cap. 6 “Progettazione geotecnica” delle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” del DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e successive modifiche e
aggiornamenti, di cui si richiamano alcuni punti:
- le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e
prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle
previste modalità esecutive;
- in funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno
finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico, che deve essere sviluppato in
modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi
geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche;
- le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite ultimi (SLU),
stati limite di esercizio (SLE) e di sollevamento e sifonamento;
- le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio e le
verifiche di durabilità;
- devono essere valutati gli effetti della costruzione dell’opera sui manufatti attigui e sull’ambiente
circostante.
11. L’utilizzo urbanistico delle aree deve essere quindi preceduto da una accurata indagine geologica che
verifichi le caratteristiche geotecniche puntuali dei terreni (e la relativa compatibilità ai carichi di progetto),
da svolgersi tramite prove geognostiche da spingersi a profondità congrue al tipo di intervento previsto ed
eventualmente prevedendo bonifiche ed idonee opere di drenaggio per la salubrità dei manufatti in
progetto. Data l’alternanza di strati granulari e coesivi, ed il rischio che le frazioni maggiormente sabbiose
possano drenare ed incanalare le acque di falda rispetto ai depositi fini che le ospitano, va posta molta
attenzione al problema della stabilità dei fronti di scavo e alle relative opere provvisionali di sostegno.
Particolare attenzione deve essere inoltre posta alla valutazione degli stati limite di esercizio SLE, infatti:
- l’estrema variabilità litologica impone accurate indagini geognostiche, con lo scopo di individuare il
tipo più idoneo ed il dimensionamento delle fondazioni, per conoscere i parametri geotecnici dei
terreni di appoggio e per accertare l'assenza di disomogeneità stratigrafiche che possono causare
cedimenti differenziali nelle strutture;
- la possibile presenza di consistenti spessori di materiale fine organico può compromettere la
stabilità dell’edificio per eccessivo cedimento a causa della forte compressibilità delle stesse. Nel
caso andranno evitate le fondazioni superficiali.
Area con falda superficiale
12. Aree con queste caratteristiche sono piuttosto estese entro il territorio. Data la variabilità stratigrafica
laterale e verticale, con possibili alternanze di strati granulari e strati più coesivi, è richiesta particolare
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attenzione al problema della tenuta dei fronti di scavo, sia per la possibilità che si instaurino condizioni di
sovrapressioni neutre entro le compagini fini, oppure che si verifichino sifonamenti per annullamento delle
tensioni efficaci nelle frazioni granulari. In tutti i casi la capacità della parete di scavo di autosostenersi in
assenza di opere di stabilizzazione deve essere valutata in sede progettuale in modo rigoroso.
13. Per la realizzazione di interrati dovranno essere sempre definite le condizioni geologiche e
idrogeologiche, le caratteristiche geometriche dello scavo, le caratteristiche geotecniche del terreno
(angolo d'attrito e coesione), l'azione dei coni di depressione indotti dall'impianto di well-point in un congruo
areale e le condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimità della parete di scavo,
quali costruzioni, edifici, ecc.).
14. Andranno inoltre prese tutte le precauzioni necessarie per garantire la salubrità degli edifici (drenaggi,
sistemi di areazione, ecc.).
c)
classe di compatibilità III: aree non idonee.
CONTENUTI E FINALITA’
15. Contraddistingue le aree con penalizzazioni tali per cui l’utilizzo edificatorio è in generale precluso.
Appartengono a questa categoria alcune delle aree classificate “pessime” nella vecchia Carta delle penalità
ai fini edificatori. Nel caso specifico comprendono esclusivamente i bacini d'acqua, riempimento di ex cave.
DIRETTIVE
16. All’interno di queste aree non possono essere previste opere se non per la realizzazione di interventi
di ripristino ambientale o la messa in sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei fronti di scavo o
accumulo. Queste aree rappresentano inoltre potenziali centri di pericolo per l’inquinamento dei corsi
d’acqua e della falda idrica e come tali, ulteriormente tutelati e monitorati.
Articolo 14
AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO
CONTENUTI E FINALITA’
1.
Sono riportate nella Tav. 3 Carta delle Fragilità le aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico
e nello specifico :
a) Aree esondabili o a ristagno idrico;
b) Aree soggette a subsidenza.
2.
Gran parte del territorio comunale è interessato da problemi di tipo idrogeologico dovuti in particolare
a fenomeni di esondazione o ristagno idrico. La perimetrazione delle aree esondabili deriva dalle varie
pianificazioni di livello superiore, in particolare dalle tavole del P.A.I..
3.
Con riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui al successivo Articolo 16 lett. c), il
P.I. valuta l’effettiva necessità di procedere all’attuazione nelle aree individuate come a rischio o
pericolosità idraulica. In caso di conferma della previsione di espansione in tali aree, dovranno essere
definite modalità e tempi per la messa in sicurezza di suddette aree e dovranno essere valutati con i
soggetti realizzatori di nuovi interventi edificatori, rientranti in aree a rischio idraulico, la realizzazione di
opere fuori ambito, volte alla risoluzione delle criticità idrauliche. Tali opere dovranno essere concordate
con il competente Consorzio di Bonifica.Il P.I. dovrà svolgere le verifiche e le eventuali integrazioni anche
normative al fine di adempiere a quanto prescritto dalla L.R. 11/2001 e dalla L. 100/2012. In particolare
devono essere assunti come elementi vincolanti di analisi per gli strumenti urbanistici comunali le
indicazioni del piano comunale di protezione civile in coordinamento con i piani di emergenza di protezione
civile.
a)
Aree esondabili o a ristagno idrico
CONTENUTI E FINALITA’
4.
L'utilizzo urbanistico, a qualsiasi titolo, delle aree così classificate dovrà essere preceduto da
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Norme di Attuazione
adeguata indagine rivolta alla verifica delle problematiche di sicurezza idraulica. Si ricordano comunque le
disposizioni del Cap. 6 “Progettazione geotecnica” delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” del DM
Infrastrutture 14 gennaio 2008, succitate, soprattutto quando si presentano sovrapposte con le Aree
soggette a dissesto idrogeologico, per esondabilità legata ai sistemi fluviali oppure a ristagno idrico per
insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica.
PRESCRIZIONI
5.
All’interno degli ambiti individuati ai sensi della presente lettera si dovrà in ogni caso:
- Mantenere le vie di deflusso delle eventuali esondazioni e dei corsi minori;
- Salvaguardare o ricostruire i collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e
consistenza);
- Prevedere le distanze di rispetto dai corsi d’acqua fissate dalla normativa idraulica.
- Prevedere quote di imposta/accesso sopraelevate rispetto al piano campagna;
- Valutare con attenzione la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali in ogni caso
dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle
strade);
- nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e
l’idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque del sottosuolo.
b)
Aree soggette a subsidenza
CONTENUTI E FINALITA’
6.
Il P.A.T., sulla scorta dello studio geologico propedeutico alla redazione del Piano, individua in Tav. 3
Carta delle Fragilità le aree soggette a subsidenza.
PRESCRIZIONI
7.
Nelle aree interessate dal fenomeno della subsidenza, l’utilizzo urbanistico deve essere preceduto da
una accurata indagine geologica che verifichi le caratteristiche geotecniche puntuali dei terreni (e la relativa
compatibilità ai carichi di progetto), da svolgersi tramite prove geognostiche da spingersi a profondità
congrue al tipo di intervento previsto, in particolare rivolte a evidenziare la presenza di terreni compressibili,
che favoriscono l’instaurarsi di fenomeni di cedimento differenziale anche con limitati carichi d’esercizio.
8.
Dovrà essere prestata particolare attenzione alla progettazione delle opere maggiormente sensibili al
fenomeno, come i sottoservizi (rete acquedottistica, fognature, ecc.), la rete stradale ed i manufatti idraulici
in genere.
Articolo 15
ZONE DI TUTELA DI CUI ALL’ART. 41 L.R. 11/2004
Sulla scorta delle indicazioni fornite dall’art. 41 “Zone di tutela e fasce di rispetto” della L.R. 11/2004, il
P.A.T. prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione dei seguenti elementi:
a) Golene;
b) Corsi d’acqua e specchi lacuali;
c) Laguna;
d) Fasce di tutela dei corsi d’acqua;
e) Aree boschive;
1.
a)
Golene
CONTENUTI E FINALITA’
2.
Il Piano individua in Tav. 3 Carta delle Fragilità le aree golenali per le quali il Piano prescrive la tutela
ambientale e la valorizzazione anche sotto il profilo della fruizione a fini ricreativi.
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Norme di Attuazione
DIRETTIVE
3.
Nelle aree classificate come golene devono essere riconosciuti e mantenuti i biotopi esistenti
(emergenze floristiche, canneti, formazioni boscate, sottobosco ecc.).
4.
È consentita la realizzazione di pontili - che non alterino la situazione naturalistica-ambientale - atti a
consentire la fruizione collettiva a fini ricreativi, e didattico culturali.
5.
È altresì consentita l’individuazione di ambiti di formazione dell’ambiente boschivo, realizzati mediante
appositi progetti.
6.
Per gli edifici esistenti nelle aree di cui alla presente lettera sono ammessi gli interventi di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457 nonché la demolizione con formazione del
credito edilizio di cui al successivo Articolo 20.
b)
Corsi d’acqua e specchi lacuali
Il Piano individua il reticolo della rete idraulica principale per la quale si applicano le disposizioni di cui
ai precedenti Articolo 6 lett. d) e Articolo 8 lett.i.
7.
c)
Laguna
CONTENUTI E FINALITA’
8.
Il Piano riporta l’area della Laguna di Venezia, all’interno delle quali si applicano comunque le
direttive, prescrizioni e vincoli di cui all’art. 33 del P.T.R.C.
DIRETTIVE
9.
Il P.I. individua le modalità di attuazione degli interventi volti alla tutela delle attività congruenti come la
pesca, il turismo, le attività agrituristiche e le attività culturali, promuovendo la riqualificazione e la
rinaturalizzazione degli ambienti attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e di progettazione attenta
alle peculiarità dei luoghi.
10. Particolare cura dovrà essere posta nell’operare in questi ambiti, considerando i caratteri ambientali e
funzionali che richiedono precauzioni e requisiti operativi e gestionali circa i fondali, i bordi vegetati, gli
accessi, gli scarichi, etc..
PRESCRIZIONI
11. Ogni intervento comportante l’ esecuzione di opere quali scassi, sbancamenti fondazioni, livellamenti
e modifica delle quote del terreno, migliorie agrarie, costruzioni di drenaggi piantumazione di nuove
essenze, modifica dell’ assetto idraulico, o che comporti l’ alterazione del fondale lagunare,è condizionato
al rilascio del nulla-osta preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica per il Veneto.
12. Ai fini dell’ ottenimento del nulla-osta preventivo il privato, dovrà provvedere all’ esecuzione di saggi di
scavo e/o prospezioni del fondale atti a verificare l’ eventuale consistenza archeologica da ditte
specializzate dalla stessa segnalate.
13. L'eventuale reperimento di resti di interesse archeologico comporta:
- la loro messa in luce, con le modalità prescritte dalla Soprintendenza;
- l'inedificabilità delle aree interessate dai reperti;
- l'eventuale permuta in favore del comune del terreno non più edificabile con un'area di equivalente
edificabilità di proprietà comunale
d)
Fasce di tutela dei corsi d’acqua
CONTENUTI E FINALITA’
14. Sono zone che interessano i corsi d’acqua di cui al comma 1 lett. d) del precedente Articolo 6 per i
quali il Piano individua una fascia di tutela pari a 100 ml, ai sensi dell’art. 41 lett. g) della L.R. 11/2004.
DIRETTIVE
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Norme di Attuazione
15. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare:
a) detta gli indirizzi per la sistemazione degli alvei al fine di valorizzare l’acqua e gli elementi ad essa
connessi nonché per consentire attività ludico-sportive compatibili;
b) individua le specie arboree - arbustive presenti meritevoli di tutela;
c) indica misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse
storico-testimoniale;
d) localizza e definisce la profondità delle di fasce di protezione riparia, in relazione alle specificità del
contesto locale.
16. Ai sensi della L.R. 11/2004 art. 41, il P.I. potrà precisare la definizione delle fasce di tutela fluviali,
considerando preesistenze quali edifici, manufatti e sedi viarie, al fine di consentirne il restauro, il
risanamento, la ristrutturazione e la demolizione con ricostruzione al di fuori delle fasce di rispetto stesso,
anche facendo ricorso all’istituto del credito edilizio.
17. Il P.I. dovrà assicurare il mantenimento delle fasce vegetate esistenti lungo i corsi d’acqua e
incentivare il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici e
secondo le previsioni e le modalità d’impianto che saranno definite dal Piano degli Interventi. Il P.I.,
all’interno delle zone di cui al presente comma, definirà inoltre una fascia di terreno lungo i corsi d’acqua
da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola e
indicherà, in accordo con gli enti gestori, l’opportunità di utilizzo di aree o casse di espansione degli episodi
di piena quali bacini di lagunaggio e fitodepurazione delle acque superficiali, anche ai fini dell’aumento
della biodiversità e per l’impiego dell’area con finalità didattico-ricreative. In questi ambiti il P.I. favorirà la
demolizione dei fabbricati privi di valenza storico-testimoniale o culturale presenti al loro interno, con
agevolazioni finanziarie e/o credito edilizio.
18. Il P.I. prevedrà normativa appositamente finalizzata a garantire:
- il mantenimento degli apparati spondali dei corsi d'acqua in condizioni di naturalità evitando ove
possibile impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria
naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi;
- che le parti boscate siano mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per
consentire il deflusso dell'acqua;
- che nelle opere di difesa idraulica si faccia uso possibilmente di interventi di consolidamento basati
sulla bioingegneria e che interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità
geologico-naturalistiche di particolare interesse conservino prioritariamente tali singolarità anche
accettando modesti fenomeni di dissesto, che non risultino pericolosi.
- la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia;
- il grado di permeabilità del suolo e le mitigazioni e compensazioni da realizzare in loco;
- la valorizzazione naturalistica e fruitiva (percorsi, punti di osservazione studio ecc.);
- il mantenimento del livello di deflusso necessario alla vita negli alvei e tale da non danneggiare gli
equilibri negli ecosistemi interessati.
- la piantumazione con essenze arbustive e arboree, ai fini di realizzare un assetto vegetazionale
stabile, fatta salva l’autorizzazione degli enti competenti alla tutela idraulica.
- la valorizzare i sistemi fluviali promuovendo la eliminazione degli elementi detrattori e incentivando
l’incremento della naturalità anche mediante azioni di perequazione e compensazione in
connessione con interventi di riqualificazione insediativa e infrastrutturale;
- la tutela dei caratteri ambientali del sistema lagunare, specificando la localizzazione delle
attrezzature e degli impianti e promuovendo la valorizzazione del ring perilagunare costituito dalle
aree di gronda, dalle valli, dal reticolo idrografico, e dagli altri elementi ricompresi nell’ambito di
apposito progetto strategico.
- limitare laddove necessario e per quanto di competenza, l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi
fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali, le piste di esbosco e di
servizio forestale.
PRESCRIZIONI
19. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e
la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi
successivi, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.
20. È inoltre consentita:
- la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde;
- l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento in forma non intensiva, nonché
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Norme di Attuazione
la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri
lineari;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri ;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture esistenti.
21. Nei tratti di percorso interni all’insediamento, vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni
con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).
22. Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T. dispone che i
corsi d’acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano
salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
- conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le
alberate, le siepi, compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche e recupero degli accessi
fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc, nonché
le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono essere realizzate nel
rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
- all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili ivi compresi i nuclei di edificazione diffusa di
cui al successivo Articolo 16 lett. b), non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di
m. 50 dall’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell’area
demaniale; tale limite è riducibile a m. 10 nel caso di interventi disciplinati mediante Piani
Urbanistici Attuativi con disposizioni planivolumetriche. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e
ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all’esterno delle zone di tutela relative
all’idrografia principale. Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario,
purché la costruzione non sopravanzi l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel
rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. È ammessa la trasformazione in credito edilizio
della capacità edificatoria corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla
demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Articolo 20 lettera c).
23. Per una profondità di m. 50 dall’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza di arginature, dal
limite dell’area demaniale gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino
l’avanzamento dell'edificio esistente verso l’origine del vincolo; all’interno delle aree edificabili, tale fascia di
rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di ml 30: i nuovi edifici dovranno in ogni caso rispettare una
distanza minima di ml. 10,00 dal limite demaniale.
e)
Aree boschive
CONTENUTI E FINALITA’
24. Il P.A.T. individua le seguenti aree boscate da valorizzare ai sensi dell’art. 41 lett. h della L.R.
11/2004:
- Ansa del Fiume Sile a San Michele Vecchio;
- Bosco de Le Crete;
- Oasi Naturale di Trepalade;
- Collettore Acque Alte Carmason.
DIRETTIVE
25. Il P.I. definisce le misure finalizzate alla conservazione delle aree boscate incentivando processi di
aggregazione e organizzazione in fasce di connessione di dimensione adeguate, limitando l’impatto delle
barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche
utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Articolo 20.
26. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la
biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla
manutenzione e all’eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché
operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico, ivi compreso l’ampliamento dell’area boscata con
specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti, nonché la
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Norme di Attuazione
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali volti alla fruizione con finalità di svago e legate al tempo libero. Detti
interventi dovranno essere realizzati facendo ricorso alle tecniche dell’ingegneria naturalistica.
27. Il P.I, potrà prevedere l’eventuale possibilità di ampliamento dell’area boscata attraverso modalità di
cessione aree contigue a fronte di un credito edilizio compensativo da collocare all’interno degli A.T.O. a
prevalente destinazione residenziale o produttiva.
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Norme di Attuazione
CAPO IV – TRASFORMABILITA’
Articolo 16
a)
AZIONI STRATEGICHE
Aree di urbanizzazione consolidata
CONTENUTI E FINALITA’
1.
Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali
dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, comprensive degli ambiti soggetti dal P.R.G.
previgente a strumento urbanistico attuativo già convenzionato, e distinte in base alla destinazione d'uso
prevalente residenziale o legata alle attività economiche.
2.
Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono il centro storico e le aree urbane del sistema
insediativo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme di attuazione.
3.
Il Piano individua le seguenti tipologie di aree di urbanizzazione consolidata:
a) Aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale o compatibile;
b) Aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza;
4.
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa
consolidata.
DIRETTIVE
5.
Il P.I. sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro e definisce nel dettaglio le
aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative. La definizione a scala di
maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell’urbanizzazione consolidata può comportare limitate
variazioni al perimetro della stessa, in relazione alla disciplina degli interventi prevista, conseguenti alla
necessità di:
- riconoscere l’appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d’acqua, fossi, capofossi)
o antropici (strade, muri di contenimento, recinzioni) al fine di evitare la formazione di aree di
risulta;
- preservare l’integrità dell’assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili);
- preservare l’integrità delle componenti naturali che, il P.A.T. definisce come invarianti (di natura
paesaggistica, ambientale, storico-monumentale, geologica, agricolo produttiva) e, che
necessitano di specifica tutela e valorizzazione
purché dette modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità
degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S..
6.
Il Piano degli Interventi, sulla base delle indicazioni fornite dal P.A.T., precisa e disciplina gli interventi
di consolidamento dei margini urbani e le azioni ammissibili in corrispondenza degli stessi.
7.
Nelle aree dell’edificato consolidato, così come individuato dal Piano, il P.I. dovrà indicare su quali
immobili od aree sia possibile operare tramite intervento diretto e per quali aree sia al contrario necessaria
la predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo. Il P.I. dovrà altresì fornire adeguati indirizzi volti
alla eventuale saturazione, riqualificando i bordi dell’urbanizzazione consolidata, attraverso un’utilizzazione
più razionale dei lotti ancora liberi, il miglioramento della viabilità interna, la dotazione di servizi e la
rimozione di fattori di degrado oltre che dei volumi o strutture improprie o non compatibili.
8.
Il P.I. precisa i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano
il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione
alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento
in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento, in conformità alle disposizioni di cui ai
successivi commi 118, 119 e 120.
9.
Il P.I. definisce per gli interventi di nuova edificazione la quantità di capacità edificatoria derivante da
credito edilizio, ovvero localizzabile in conformità ai principi di perequazione urbanistica di cui al successivo
Articolo 19.
10. Il P.I. definisce il periodo di validità delle previsioni urbanistiche relative alla localizzazione dei lotti a
volumetria predefinita, in conformità al comma 7 dell’art. 18 della L.R. 11/2004, decorsi i quali si applicano
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Norme di Attuazione
le disposizioni di cui all’art. 33 della L.R. 11/2004.
11. A ridosso delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale è ammessa
la limitata localizzazione della capacità edificatoria derivante da credito edilizio secondo la procedura di cui
al successivo Articolo 20 anche all’esterno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo
insediativo e dai corrispondenti limiti fisici alla nuova edificazione. Tali previsioni dovranno essere
realizzate in continuità con le aree di urbanizzazione consolidata, previa verifica della presenza di
infrastrutture e sottoservizi adeguati, nonché di compatibilità idraulica e non potranno interessare le aree
definite come invarianti dal P.A.T. (di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale, geologica,
agricolo produttiva).
PRESCRIZIONI
12. All’interno delle “Aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” sono
ammesse le funzioni residenziali e quelle con esse compatibili.
13. All’interno delle “Aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la
residenza” sono ammesse funzioni produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini,
depositi e simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate. In tali aree il P.I.
potrà
altresì
distinguere
ambiti
funzionali
distinti,
destinati
alle
attività
di
tipo
commerciale/direzionale/terziario o turistico-ricettiva, basandosi sull’analisi delle preesistenze sia interne
che contigue all’area. Tali ambiti dovranno in ogni caso essere caratterizzati con idonei servizi ed
infrastrutture separate evitando in tal modo la commistione di funzione e flussi nella medesima area. In tal
senso il carico insediativo di tipo produttivo-artigianale previsto nel dimensionamento di cui al successivo
Articolo 25 lett. g) potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di attività di carattere
commerciale/direzionale/terziario o turistico/ricettivo.
14. All’interno delle zone industriali il P.I., qualora necessario, individuerà specifiche aree per insediamenti
di tipo agro-industriale.
b)
Ambiti di edificazione diffusa
CONTENUTI E FINALITA’
15. Il Piano individua gli aggregati edilizi di edificazione diffusa in ambito rurale non in contrasto con l’uso
agricolo del territorio, dei quali promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente
favorendo l'assestamento dei nuclei rurali storici o consolidati, sorti spontaneamente nel tempo. La
rappresentazione grafica di tali ambiti all’interno del Piano non ha valore conformativo delle destinazioni
urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e dette indicazioni non possono
pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.
16. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale
caratterizzate da:
- riconoscibilità del limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali
all’attività agricola di imprenditori a titolo principale.
DIRETTIVE
17. Il P.I. sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro dei nuclei di edificazione
diffusa: la definizione a scala di maggior dettaglio può comportare limitate variazioni al perimetro della
stessa, in relazione alla disciplina degli interventi prevista.
18. In tali ambiti il P.A.T. definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il P.I. al fine di migliorare la
qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e frenare la tendenza
alla dispersione edilizia indifferenziata:
- l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
- l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare
riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- il riordino morfologico e percettivo dell’edificato e delle aree scoperte anche mediante la
formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
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Norme di Attuazione
l'integrazione e la riorganizzazione dell’edificazione diffusa esistente e prossima ad “ambiti di
urbanizzazione consolidata” ed a “linee preferenziali di sviluppo insediativo” tramite la correlazione
degli ambiti e l’integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;
- gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono
perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso,
ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività
dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine famigliare
con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel
rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O.. Gli interventi edilizi dovranno essere
conformi alle prescrizioni tipologiche e costruttive di cui al successivo Articolo 18 comma 16.
19. Il P.I. detterà i criteri, le destinazioni d’uso e gli indici di edificabilità per il completamento di questi
ambiti, definendo per ogni nucleo le linee guida insediative. Il P.I. potrà altresì prescrivere l’obbligo di
attuazione previo SUA.
20. Al fine di limitare comunque l’edificazione sparsa in territorio agricolo, Il P.I. considera tali nuclei quali
ambiti prioritari per l’edificazione consentita in territorio agricolo dalla legislazione vigente e potrà
prescrivere l'edificabilità in zona agricola in prossimità degli stessi al fine di limitare l'edificazione dispersa
sul territorio agricolo, favorendo anche l’insediamento di funzioni agrituristiche.
21. All’interno dei nuclei di edificazione diffusa la nuova edificazione è subordinata all’acquisizione del
credito edilizio volumetrico, il quale potrà essere eventualmente maturato nel caso di interventi di
eliminazione di volumi o fabbricati degradati dispersi nel territorio agricolo oppure in prossimità di
elettrodotti, cave o discariche, puntualmente individuati dal P.I., a condizione che detti beni siano legittimi e
non rivestano interesse storico o testimoniale. In tali casi il P.I. potrà applicare le percentuali di recupero
della volumetria demolita di cui all’Articolo 20 comma 19. L'intervento di demolizione dovrà comprendere
l'intero complesso individuato dal P.I., fatti salvi volumi da conservare individuati puntualmente e il credito
edilizio da questo generato potrà dare origine ad un unico edificio residenziale. Oltre alla demolizione del
manufatto degradato o dismesso il P.I. dovrà prescrivere il ripristino, preferibilmente a verde o a coltivi,
dell'area di sedime originario.
22. Il P.I. potrà motivatamente attribuire limitati premi volumetrici aggiuntivi in termini di credito edilizio in
relazione a interventi di particolare pregio sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di particolare qualità
architettonica dell’intervento senza che questi influiscano sul computo dimensionale definito dal P.A.T..
23. II P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base della scala di maggior dettaglio e di una
approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti nei vari ambiti di
edificazione diffusa, potrà estendere gli stessi per ricomprendere eventuali edifici esistenti ai margini degli
stessi o conformarsi ai limiti delle proprietà, senza tuttavia sopravanzare il limite dei varchi eventualmente
individuati dal P.A.T.. Tali modifiche non devono comportare l’alterazione dell’equilibrio ambientale e delle
condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati di VAS.
24. Nel caso in cui all’interno degli ambiti di edificazione diffusa come definiti dal P.A.T. non vengano
individuate nuove aree che rispondano ai criteri e requisiti utili all’atterraggio di crediti edilizi, il P.I. potrà
definire, per gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti, una specifica disciplina tale da
prevedere esclusivamente interventi sull'edificazione esistente e finalizzati a conseguire gli obiettivi del
P.A.T. nel rispetto delle disposizioni del presente testo normativo.
-
PRESCRIZIONI
25. Ove non sia possibile allacciare gli aggregati di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli
interventi di nuova edificazione saranno ammissibili unicamente previa realizzazione di sistemi di
smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili, quali la fitodepurazione, il lagunaggio o
diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli inquinanti e dei nutrienti
contenuti nei reflui.
26. Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti alle disposizioni del Piano delle Acque approvato con
D.C.C. 32 del 28.03.2011.
27. Le nuove edificazioni all’interno dei nuclei di edificazione diffusa dovranno essere realizzate seguendo
le tipologie edilizie tradizionali e non potranno sopravanzare il limite di ml. 20 dalle aree nucleo di cui al
precedente Articolo 10. Per gli edifici esistenti all’interno di tale fascia sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia,
demolizione con ricostruzione all’esterno delle zone di tutela relative all’idrografia principale. Sono
consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, purché la costruzione non sopravanzi
l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
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Norme di Attuazione
c)
Linee preferenziali di sviluppo insediativo
CONTENUTI E FINALITA’
28. Il P.A.T. individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, rispetto alle aree di urbanizzazione
consolidata, classificandole in tre categorie:
a) linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale,
corrispondenti al completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata o
allo sviluppo delle stesse, anche attraverso l’inserimento degli adeguati servizi e spazi di relazione.
b) linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva destinate alle
attività di produzione, finalizzate al completamento del sistema delle aree produttive esistenti
nonché alla rilocalizzazione delle attività produttive localizzate nelle aree di riconversione e
riqualificazione dislocate nei centri abitati e all’interno degli ambiti territoriali di importanza
ambientale e paesaggistica.
c) linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione commerciale destinate
alle attività di commercio, finalizzate al completamento del sistema delle aree commerciali
esistenti.
29. Le linee di sviluppo si intendono solo potenzialmente trasformabili, nell'ambito del Piano, non
determinano salvaguardia e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la
definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun
modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale
delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
DIRETTIVE
30. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O. definisce:
a) gli ambiti di sviluppo insediativo individuando:
- le specifiche zone territoriali omogenee;
- le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
- le specifiche carature urbanistiche;
- la disciplina delle destinazioni d’uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse;
- le condizioni e prescrizioni attuative, in riferimento alla quantità di Edilizia Residenziale Pubblica
eventualmente prevista in ciascun intervento, alla realizzazione delle aree destinate alle opere e
servizi pubblici e di interesse pubblico ed alla sistemazione degli spazi scoperti;
b) gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il
coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le
possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
c) all’interno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo e
commerciale sarà privilegiato l’insediamento di tipologie a basso grado di inquinamento. All’interno di
tali ambiti il P.I. prevede indici di copertura massimi tali da garantire la futura espansione dell’attività
sulla medesima area. Gli interventi dovranno preferibilmente prevedere:
- il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio,
- l’eventuale scarico delle acque in un corso d’acqua solo a seguito di concertazioni con
Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore;
- la massima efficienza energetica.
31. Ferma restando la possibilità da parte del P.I. di meglio definirne le quantità, in corrispondenza di tali
direttrici l’edificabilità potrà essere indicativamente la seguente:
- il 70% derivante dall’indice edilizio di zona attribuito dal P.I.;
- il 10% derivante dall’acquisizione di crediti edilizi;
- il restante 20% a seguito di interventi premianti che saranno fissati in sede di P.I. e legati
all’adozione di criteri di sostenibilità avanzata da parte dei nuovi interventi e delle riconversioni o
alla realizzazione di interventi di elevato valore ambientale o paesaggistico o estetico (per gli edifici
e i manufatti);
- in alternativa la volumetria di cui al secondo punto potrà essere acquisita attraverso l’istituto della
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Norme di Attuazione
perequazione.
32. Il P.I. stabilirà l’estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo e i parametri per
l’edificazione nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza, degli obiettivi generali di
contenimento del consumo di suolo, dei vincoli e tutele del P.A.T., avendo cura di verificare che non siano
alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale
Strategica.
33. Il P.I. dimensionerà la previsione insediativa di carattere residenziale motivatamente rispetto alla
disponibilità di residenza non utilizzata ed alle esigenze di espansione, valutando la possibilità di
individuare aree per l’edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Il P.I. potrà in ogni caso non
prevedere motivatamente alcun incremento di sviluppo.
34. Il P.I. prevederà che l’agibilità dei nuovi insediamenti sia subordinata all’allacciamento degli stessi alla
rete fognaria o altro sistema previsto dal D.Lgs. 152/06. Interventi di compensazione o perequazione
potranno essere finalizzati ad un consistente miglioramento dell’esistente situazione di incidenza sulle
risorse idriche, quale la realizzazione di una fognatura dinamica, con recapito finale dei reflui in impianto di
depurazione, a servizio non soltanto del nuovo insediamento, ma anche dei viciniori insediamenti
attualmente non allacciati.
35. All’interno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo il P.I. potrà
individuare specifiche aree per insediamenti di tipo agro-industriale.
36. All’interno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione
commerciale il P.I. potrà individuare specifiche aree per insediamenti di tipo turistico-ricettivo.
37. In base al maggior dettaglio di scala delle previsioni urbanistiche, il P.I. dovrà definire indicazioni
morfologiche e tipologiche in coerenza con l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli
interventi evidenziati negli elaborati di V.A.S., o comunque prevedere azioni di mitigazione e/o
compensazione.
38. Verranno privilegiati gli insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità ambientale in relazione
alla tutela dell’ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell’atmosfera, prevedano livelli di carico
urbanistico inferiori rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari
nello stretto rispetto dei parametri minimi di legge e standard di qualità dei servizi e della vivibilità superiori
a quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione.
39. Ulteriore obiettivo è il miglioramento della qualità produttiva ed ambientale degli insediamenti,
favorendo l’inserimento ambientale degli insediamenti esistenti ed il perseguimento di strategie riconducibili
alle APEA (Aree Produttive ecologicamente Attrezzate) per i nuovi insediamenti.
40. Gli interventi di nuova edificazione all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 sono subordinati alla
puntuale verifica e rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.
357/1997. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente arl. 16, lettera c), insistano all'intemo delle Zone di
Protezione Speciale, dovranno essere rispettate le direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di
quanto previsto dal DM 184/2007, Si dovrà inoltre prestare attenzione a non coinvolgere habitat della Rete
Natura 2000 nelle azioni di trasformazione previste.
41. II P.I. per gli ambiti che si attestano lungo la viabilità, dovrà dettare specifiche norme al fine di
garantire la qualità ambientale dei nuovi insediamenti, il loro corretto inserimento all'interno del contesto
paesaggistico, con adeguata attenzione al rapporto con le aree agricole limitrofe nonché il contenimento
degli impatti sull'assetto idraulico locale.
PRESCRIZIONI
42. Fatti salvi gli interventi che comportino una capacità insediativa inferiore o pari a 800 mc, nelle aree
non sottoposte ad obbligo di Piano Urbanistico Attuativo dal P.R.G. previgente, la localizzazione della
capacità edificatoria avviene mediante accordo di pianificazione. Il P.I. ha la facoltà di riservare una quota
della capacità edificatoria prevista al credito edilizio, di cui al successivo Articolo 20. L’accordo di
pianificazione, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, dovrà contenere le modalità ed i tempi di attuazione
degli interventi previsti, le garanzie fideiussorie nonché una valutazione della congruità della convenienza
pubblica in applicazione del principio di perequazione di cui al successivo Articolo 19.
43. Le zone di espansione già previste dal P.R.G. previgente, di cui al momento dell’Approvazione del
Piano non sia stato ancora sottoscritto il P.U.A. da parte del Comune, ricadono nelle linee preferenziali di
sviluppo e il P.I. potrà ridefinirne i tempi e le modalità di attuazione allo scopo di ottenere uno sviluppo
equilibrato e conforme alle politiche insediative del Piano.
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
44. Nelle aree sottoposte dal P.R.G. previgente ad obbligo di P.U.A. non convenzionato o decaduto, le
previsioni del P.R.G. previgente hanno validità fino all’adozione del primo P.I. di adeguamento.
Successivamente a tale data la localizzazione della capacità edificatoria avviene mediante accordo di
pianificazione. Il P.I. ha la facoltà di riservare una quota della capacità edificatoria prevista al credito
edilizio, di cui al successivo Articolo 20.
45. Le previsioni di nuove aree trasformabili introdotte dal P.I. o frutto di Accordi Pubblico/Privato di cui
all’Art. 6 della L.R. 11/2004, hanno durata quinquennale scaduta la quale, fatto salvo l’avvio dei lavori
eventualmente già avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali,
decadono.
46. All’esterno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo e dai corrispondenti limiti
fisici all’espansione, oltre all’applicazione delle disposizioni di cui al successivo Articolo 18 in assenza di
specifiche indicazioni cartografiche o normative del P.A.T., sono comunque ammessi gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla realizzazione di opere e servizi pubblici o di interesse
pubblico, fatto salvo quanto previsto nel comma successivo.
47. Sono vietati interventi di nuova edificazione all’interno dei SIC e le ZPS relativi alla Rete Natura 2000
per una fascia pari a ml. 20 dal loro perimetro, fatte salve le aree sottoposte dal P.R.G. previgente ad
obbligo di P.U.A. già convenzionato. La suddetta fascia è da intendersi quale ambito preposto alla
realizzazione di fasce di connessione naturalistica tra le aree urbanizzate e gli ambienti naturali.
d)
Limiti fisici all’espansione
CONTENUTI E FINALITÁ
48. Il P.A.T. individua i limiti fisici all’espansione in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica
finalizzati all’ampliamento e completamento del sistema insediativo indicati dalle linee preferenziali di
sviluppo insediativo.
49. I perimetri che definiscono gli A.T.O. di carattere insediativo costituiscono essi stessi limite fisico alla
realizzazione di nuovi insediamenti.
DIRETTIVE
50. Il P.I., all’interno dei limiti individuati dal Piano, definisce gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi
interventi, specificando le destinazioni d’uso ammesse.
51. In base al maggior dettaglio di scala delle previsioni urbanistiche, il P.I. può prevedere limitate
variazioni della definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione sulla base di indicazioni morfologiche e di
contesto, sempre che dette modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni
di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S..
PRESCRIZIONI
52. All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal Piano sono ammesse
esclusivamente:
a) le trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R.11/2004 e nel rispetto delle azioni
attribuite a ciascun specifico ambito, come previsto dalle presenti norme;
b) la realizzazione di opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo
le procedure di legge in variante a predetti strumenti.
e)
Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
CONTENUTI E FINALITÁ
53. Il P.A.T. individua nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità i contesti territoriali destinati alla
realizzazione di programmi complessi i quali per lo loro ubicazione strategica o per la complessità delle
questioni urbanistiche ed ambientali, richiedono la predisposizione anche di più piani e/o programmi
attuativi.
54. All’interno degli ambiti di cui alla presente lettera sono allocati i Programmi Integrati di Riqualificazione
Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) vigenti allo stato di redazione del Piano:
- P.I.R.U.E.A. n° 1 “Aree del Capoluogo comunale compresa tra via Roma,via S. Pio X, piazza San
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
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Michele ed il fiume Sile”, approvato con DCR n.1535/2003 del 02.12.2003, pubblicato sul BUR n.
121 del 26.12.2003 e valido fino al 25.12.2013; P.I.R.U.E.A. parzialmente collocato all’interno del
Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “B”;
P.I.R.U.E.A. n° 3 “Aree di via G. Marconi e piazza San Michele – Capoluogo” approvato con DCR
n.187/2006 del 07.08.2006, pubblicato sul BUR n. 74 del 22.08.2006 e valido fino al 21.08.2016;
P.I.R.U.E.A. collocato all’interno del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi
complessi contrassegnato dalla lettera “B”;
P.I.R.U.E.A. n° 4 “Aree Ex Aziende Agricole Riunite” approvato con D.G.R. n.1066 del 11.04.2006,
pubblicato sul BUR n. 41 del 02.05.2006 e valido fino al 01.05.2016; P.I.R.U.E.A. collocato
all’interno del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi
contrassegnato dalla lettera “A”;
P.I.R.U.E.A. n° 5 “Area Ex Enel ed Area artigianale De Pazzi” approvato con D.G.R. n.797/2006
del 21.03.2006, pubblicato sul BUR n. 35 del 11.04.2006 e valido fino al 10.04.2016; P.I.R.U.E.A.
parzialmente collocato all’interno del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi
complessi contrassegnato dalla lettera “C”;
P.I.R.U.E.A. n° 6 “Via del Sole” approvato con D.G.R. n.798/2006 del 21.03.2006, pubblicato sul
BUR n. 35 del 11.04.2006 e valido fino al 10.04.2016; P.I.R.U.E.A. collocato all’interno del
Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “D”;
P.I.R.U.E.A. n° 9 “Area F.lli Zacchello in via S. Eliodoro ad Altino” approvato con DCR n.188/2006
del 07.08.2006, pubblicato sul BUR n. 74 del 22.08.2006 e valido fino al 21.08.2016; P.I.R.U.E.A.
collocato all’interno del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi
contrassegnato dalla lettera “E”;
P.I.R.U.E.A. n° 10 “Area della Conca in località Portegrandi” approvato con DPGR n.46/2008 del
10.03.2009, pubblicato sul BUR n. 25 del 24.03.2009 e valido fino al 23.03.2019; P.I.R.U.E.A.
collocato all’interno del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi
contrassegnato dalla lettera “F”.
DIRETTIVE
55. All’interno degli ambiti di cui alla presente lettera, il P.A.T. recepisce integralmente le previsioni dei
P.I.R.U.E.A. quali strumenti di pianificazione vigenti. Tali strumenti rimangono validi sino a decadenza sulla
base della durata decennale delle previsioni.
56. Gli aventi diritto possono altresì chiedere all’Amministrazione comunale il recesso dall’accordo prima
della decadenza dello stesso: in tal caso dovrà essere valutato l’effetto della cessazione degli obblighi che
il soggetto privato si era assunto in sede di P.I.R.U.E.A. con la finalità di garantire il beneficio
originariamente previsto o la sua sostituzione con un beneficio diverso ma di equivalente valore
economico. L’Amministrazione comunale, previa giustificata motivazione, potrà tuttavia avvalersi della
facoltà di non richiedere al soggetto privato la corresponsione del beneficio previsto.
PRESCRIZIONI
57. Decorsi i termini di validità dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed
Ambientale (P.I.R.U.E.A.) di cui alla presente lettera, gli ambiti interessati da suddette previsioni sono da
intendersi quali contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi che per la
molteplicità delle questioni urbanistiche ed ambientali ad essi riferibili, nonché per la specificità degli attori
direttamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la predisposizione e concertazione anche di più piani
e/o programmi attuativi.
58. All’interno dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi il P.I. opera
mediante strumento urbanistico attuativo con soluzioni negoziate ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R.
11/2004.
59. Ferma restando la possibilità da parte del P.I. di meglio definirne le quantità, l’edificabilità in tali aree
potrà essere indicativamente la seguente:
- il 40% derivante dall’indice edilizio di zona attribuito dal P.I.;
- il 10% derivante dall’acquisizione di crediti edilizi;
- il restante 50% a seguito di interventi premianti che saranno fissati in sede di P.I. e legati
all’adozione di criteri di sostenibilità avanzata da parte dei nuovi interventi e delle riconversioni o
alla realizzazione di interventi di elevato valore ambientale o paesaggistico o estetico (per gli edifici
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Norme di Attuazione
e i manufatti).
In alternativa la volumetria di cui al secondo punto potrà essere acquisita attraverso l’istituto della
perequazione.
60. In coerenza con il contesto nel quale sono allocate le aree interessate dalle previsioni di cui alla
presente lettera, nonché con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi strategici dei singoli
Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), nei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi
complessi potranno trovare allocazione le seguenti destinazioni:
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “A” – destinazioni legate al commercio, direzionale-terziario, turistico-ricettivo, residenziale o
compatibile con la residenza, servizi alla persona, logistica e servizi alle imprese;
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “B” – destinazioni di carattere residenziale o compatibile con la residenza, attività
commerciali di quartiere, direzionale-terziario e servizi alla persona. Potranno essere inoltre
ammesse destinazioni di carattere ricettivo o legate al turismo;
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “C” – destinazioni di carattere residenziale o compatibile con la residenza, attività
commerciali di quartiere, direzionale-terziario e servizi alla persona.
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “D” – destinazioni di carattere residenziale o compatibile con la residenza, attività
commerciali di quartiere, direzionale-terziario e servizi alla persona.
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “E” – destinazioni di carattere residenziale o compatibile con la residenza, attività
commerciali di quartiere, direzionale-terziario e servizi alla persona. Potranno essere ammesse
destinazioni di carattere ricettivo o legate al turismo con particolare riferimento ad opere ed
interventi correlati alla promozione dell’attività archeologica ed alla fruibilità dei siti. Sono inoltre
ammesse le destinazioni di carattere agricolo soggette alle disposizioni di cui al TITOLO V della
L.R. 11/2004.
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “F” – destinazioni di carattere residenziale o compatibile con la residenza, commercio,
attività turistico-ricettive, direzionale-terziario, servizi, destinazioni legate al settore artigianale, alla
nautica ed alla navigazione. Sono inoltre ammesse le destinazioni di carattere agricolo soggette
alle disposizioni di cui al TITOLO V della L.R. 11/2004;
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “G” – destinazioni legate al settore direzionale-terziario, attività turistico-ricettive, commercio
nella forma di piccole strutture di vendita e servizi;
- Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “H” – destinazioni di carattere residenziale o compatibile con la residenza, commercio,
attività turistico-ricettive, direzionale-terziario, servizi, destinazioni legate al settore artigianale.
Sono inoltre ammesse le destinazioni di carattere agricolo soggette alle disposizioni di cui al
TITOLO V della L.R. 11/2004.
61. Al fine di verificare se l’attuazione degli strumenti urbanistici attuativi di realizzazione dei programmi
complessi contrassegnati dalle lettere G ed H (nonché lett. A, B, E ed F allo scadere dei termini di validità
dei P.I.R.U.E.A.), possa determinare effetti significativi sull’ambiente, gli stessi dovranno essere sottoposti,
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, a verifica di assoggettabilità.
62. Decorsi i termini di validità dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed
Ambientale (P.I.R.U.E.A.) di cui al presente articolo, per le parti non ancora attuate si applicano le
prescrizioni in materia idraulica di cui al successivo Articolo 22 commi dal 10 al 21.
-
f)
Ambiti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente
CONTENUTI E FINALITÁ
63. Il Piano individua quali ambiti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente le aree
individuate nell’elaborato Tav. 4 Carta della Trasformabilità, caratterizzate dalla presenza di edifici rurali
posti in sequenza seriale, legati al periodo della bonifica.
64. Per questi ambiti il Piano persegue le finalità del recupero e della valorizzazione, non solo per quanto
concerne il riuso del patrimonio edilizio presente, ma anche alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza
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Norme di Attuazione
contestuale.
DIRETTIVE
65. Il P.I. definirà le modalità di intervento all’interno degli ambiti di cui alla presente lettera, perseguendo
le seguenti finalità:
- mantenere l’integrità del patrimonio edilizio esistente e valorizzare gli elementi caratteristici
presenti;
- salvaguardare e valorizzare i relativi contesti figurativi, ferma restando la disciplina di tutela dettata
per i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004
- tutelare i manufatti minori di interesse ambientale e culturale che testimoniano la cultura e le
tradizioni dei luoghi;
- la valorizzazione e il mantenimento degli elementi costitutivi il contesto, gli assi prospettici e la
percezione dai diversi punti visuali.
66. Il P.I. potrà individuare all’interno di detti ambiti gli edifici ed i manufatti minori degni di interesse
ambientale e testimoniale, definendo in dettaglio la loro tutela.
PRESCRIZIONI
67. Per i fabbricati individuati dal Piano quali dotati di valore storico-testimoniale, si applicano le
disposizioni di cui al precedente Articolo 12 lett. b).
68. Non sono ammesse nuove edificazioni di alcun genere fatta eccezione per la realizzazione di
manufatti accessori in legno nei limiti definiti dal Regolamento Edilizio.
g)
Ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale
CONTENUTI E FINALITÁ
69. Il Piano individua quali aree idonee a interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale gli
ambiti, interessati da varie attività, anche dismesse o da dismettere oppure impropriamente trasformate nel
tempo e che possono interessare tutte le zone urbanistiche, comprendere aree insediative o agricole, zone
omogenee e diverse o varie attività.
DIRETTIVE
70. Il P.I., in particolare, disciplina gli interventi volti a migliorare la qualità della struttura insediativa
attraverso:
- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani,
- miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e
mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto.
71. Al fine esclusivo di migliorare l'assetto ambientale, paesaggistico e infrastrutturale dell'area
interessata, aggregando e riducendo significativamente i volumi impropri esistenti, il P.I. definirà una
scheda unitaria d'intervento, attuabile previa predisposizione di uno S.U.A., che garantisca il trasferimento
in zona idonea dei volumi incompatibili, compensando equamente le operazioni di riqualificazione e
disciplinando i criteri perequativi dell'intervento. Il riuso dei volumi esistenti o la previsione di limitate nuove
volumetrie dovrà essere ammessa solo se strettamente finalizzati alla concreta attuabilità dell’operazione
di riqualificazione complessiva.
72. Per gli interventi previsti negli ambiti di cui al presente articolo, il P.I. potrà prevedere anche la
realizzazione per stralci, purché la completa realizzazione dei progetti sia assicurata da adeguate garanzie
finanziarie.
73. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale, di caratteristiche analoghe a quelle individuate dal P.A.T. ai sensi del presente
articolo, finalizzate all’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano.
h)
Ambiti di riqualificazione e riconversione
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Norme di Attuazione
CONTENUTI E FINALITA’
74. Il P.A.T. individua le principali aree di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di parti
dell’insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o
evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale:
- aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle strutture;
- aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
- aree con attività dismesse e in situazione di degrado;
- aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto.
DIRETTIVE
75. Per ciascuna area di riqualificazione e riconversione il P.I. definisce specifiche disposizioni
planivolumetriche in relazione al contesto storico, architettonico, ambientale e paesaggistico in cui sono
inserite, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi
complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della
compensazione urbanistica previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, definendone gli
ambiti e i contenuti.
76. Il P.I. dovrà specificare caratteristiche e modalità dell’intervento di recupero e valorizzazione, anche
miste, coerentemente con il contesto territoriale, con la distanza dai centri abitati e con l'accessibilità dalle
reti viarie principali, con riferimento alle seguenti due tipologie:
a) nel caso della riconversione dovrà essere prevista la demolizione degli immobili esistenti e la
ricostruzione di nuove strutture caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili con il contesto,
oppure ammesso il cambio d'uso degli immobili esistenti qualora presentino qualità architettoniche
meritevoli di essere conservate;
b) nel caso della riqualificazione le previsioni dovranno essere prioritariamente finalizzate a
riqualificare il sito o a ripristinarlo anche per destinazioni non insediative (a verde, agricole, sportive
o altro), coerenti con il contesto in cui è inserito. In tali casi, in relazione agli immobili e manufatti da
demolirsi e gli interventi di riqualificazione richiesti, potranno essere previste modalità d’intervento
compensative mediante concessione di credito edilizio da trasferire in altra area.
77. Dette aree possono essere riutilizzate per qualsiasi altra destinazione compatibile con il contesto
insediativo e ambientale in cui le stesse sono collocate, solo previa effettuazione delle bonifiche che
risultano necessarie a seguito di verifiche e valutazioni di impatto ex post. Il recupero delle aree di cui al
presente punto devono concorrere a soddisfare il fabbisogno pregresso di infrastrutture e servizi nella
zona, anche con l’eventuale cessione delle necessarie superfici, ferma restando la previsione insediativa
delle aree.
78. Il P.I. potrà prescrivere il ricorso ad idoneo strumento urbanistico attuativo per la realizzazione degli
interventi.
79. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree di riconversione e riqualificazione, di
caratteristiche analoghe a quelle individuate dal P.A.T. ai sensi del presente articolo, finalizzate
all’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano, in cui si applica la disciplina di cui ai precedenti commi 7478.
80. Le aree per le quali sia già avvenuta la dismissione e la rilocalizzazione delle attività mantengono la
capacità insediativa e la destinazione già stabilite dal vigente strumento urbanistico fino al primo P.I. di
adeguamento.
PRESCRIZIONI
81. Fino a quando il P.I. non preciserà le modalità di riconversione delle aree di cui alla presente lettera,
per le stesse si applicano le previsioni del P.R.G. alla data di adozione del P.A.T..
i)
Interventi di riordino in zona agricola
CONTENUTI E FINALITA’
82. Il Piano individua gli ambiti all’interno della zona agricola che per dimensione, localizzazione, stato dei
luoghi o destinazione d’uso necessitano di interventi di riordino.
DIRETTIVE
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
83. Il P.I. definisce criteri, indici e modalità di intervento all’interno degli ambiti di cui al presente articolo,
perseguendo la riqualificazione paesaggistica degli stessi e il loro riuso, con destinazioni compatibili, in
loco o mediante trasferimento della volumetria negli ambiti consolidati o, in subordine e con una
percentuale di riuso della volumetria presso gli ambiti di edificazione diffusa di cui all’Articolo 16 lett. b)
facendo ricorso all’istituto del credito edilizio di cui al successivo Articolo 20.
84. Fino all’avvenuta riconversione o trasferimento dell’attività in essere, il P.I. potrà prescrivere idonei
interventi di mitigazione e schermatura delle strutture esistenti, facendo riferimento alle indicazioni del
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di cui alla L.R 11/2004 art. 17 comma 5
lett. d).
PRESCRIZIONI
85. Fino all’avvenuta riconversione, all’interno degli ambiti di cui alla presente lettera sono consentiti gli
interventi di cui al D.P.R. 380/01 art. 3 lett. a), b), e c). Sono inoltre consentiti gli accorpamenti dei volumi
esistenti.
j)
Parchi di interesse comunale
CONTENUTI E FINALITA’
86. Il P.A.T. persegue la finalità di valorizzazione ricreativa del territorio comunale individuando aree
idonee per la formazione di parchi di interesse comunale. In prossimità di tali aree prevalgono le funzioni
per il tempo libero e l’ammissione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport e il tempo libero.
87. Il Piano individua graficamente in Tav. 4 Carta della Trasformabilità le previsioni di connessione del
sistema dei parchi di interesse comunale che dovrà essere garantito in sede di attuazione degli interventi
degli ambiti interessati da detta previsione, con particolare riferimento al Contesto territoriale destinato alla
realizzazione di programmi complessi definito con la lettera A.
DIRETTIVE
88. Il P.I. provvederà a determinare i perimetri delle aree interessate, alla luce di una analisi dettagliata
degli elementi fisici e/o catastali esistenti e provvederà altresì a definire le caratteristiche funzionali e
tipologiche delle attrezzature da realizzarvi.
89. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire le priorità in ordine all’attuazione
degli interventi nonché le diverse localizzazioni delle aree destinate ad attrezzature pubbliche.
90. Il P.I. potrà determinare l'assegnazione di crediti edilizi a compensazione degli interventi privati,
convenzionati con l'Amministrazione comunale, finalizzati alla realizzazione di tale tipo di aree. Tali crediti
potranno essere realizzati negli A.T.O. a prevalente destinazione residenziale o produttiva, all'interno degli
ambiti di edificato diffuso, oppure in loco se funzionali alla gestione dell'ambito e purché puntualmente
indicato dal P.I..
k)
Servizi di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti e di progetto)
CONTENUTI E FINALITA’
91. Il P.A.T. individua i servizi di interesse comune di maggior rilevanza, esistenti o di progetto, la cui
indicazione non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli e non costituiscono vincolo
preordinato all’esproprio.
92. Sono attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (per l’istruzione, religiose, culturali e
associative, per lo svago il gioco e lo sport, l’assistenza e la sanità, amministrative, civili, per l’interscambio,
per gli impianti tecnologici di interesse comune) di notevole rilevanza.
93. Il P.A.T. individua i servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto classificandoli nelle
seguenti tipologie:
- aree ed attrezzature di interesse comune;
- aree ed attrezzature a parco, gioco e sport;
- aree ed attrezzature a parcheggi.
DIRETTIVE
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Il P.A.T. prevede il potenziamento del sistema attuale delle attrezzature e dei servizi. Il P.I. in
coerenza con le indicazioni del P.A.T.:
a) precisa la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni;
b) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
c) indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in
generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di
trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando
le destinazioni d’uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare
gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione
urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.
95. Per le attrezzature esistenti il P.I. prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture sulla
base di:
a) adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi
ciclopedonali;
b) adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
c) prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
d) eliminazione delle barriere architettoniche.
96. Le categorie e le localizzazioni individuate dal Piano devono considerarsi orientative: il P.I. potrà
modificarle all’interno di un medesimo A.T.O. senza costituire variante al Piano, purché nel rispetto del
dimensionamento previsto dalla legge e delle direttive contenute nella normativa degli A.T.O. stessi.
97. Servizi e attrezzature minori, non individuati espressamente dal Piano, saranno individuati dal P.I.,
privilegiando ove possibile il riutilizzo di edifici esistenti (le ex scuole, fabbricati dismessi, ecc.), per
ospitarvi funzioni prioritarie, come i centri di aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, esercizi
pubblici per la vendita di generi di prima necessità, ecc..
94.
l)
Opere incongrue ed elementi di degrado
CONTENUTI E FINALITA’
98. Il P.A.T., sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua le principali opere
incongrue ed elementi di degrado da assoggettare a specifica disciplina mediante il P.I..
DIRETTIVE
99. Il P.I., sulla base di specifici approfondimenti analitici, può individuare, tanto all’interno quanto
all’esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, ulteriori attività produttive/commerciali esistenti in zona
impropria od opere di degrado, rispetto a quelle di cui al comma precedente, e ne valuta la compatibilità
rispetto:
a) alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati
sugli insediamenti presenti;
b) agli eventuali impatti esercitati sul contesto insediativo, naturalistico e ambientale;
c) alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico;
d) alla dotazione di opere di urbanizzazione.
100. Il P.I. indica le attività da confermare, bloccare e trasferire, in quanto incompatibili con il contesto.
a) Per le attività esistenti da confermare, il P.I. ne definisce la disciplina, senza incidere sul
dimensionamento dei singoli A.T.O.. Il P.I. inoltre stabilisce le possibilità di adeguamenti tecnologici
o di ampliamento mediante specifico convenzionamento, subordinate, dove necessario, alla
sistemazione e messa in sicurezza degli accessi, all’integrazione delle opere di urbanizzazione e ai
servizi interni previsti per legge, se carenti, alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza, alle opere
di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante. Gli interventi edilizi
conseguenti non potranno comunque comportare il frazionamento dell’attività esistente. Tali attività
sono assoggettate a disciplina particolareggiata e convenzionamento. L’eventuale modifica delle
utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni indicate dal P.A.T., eliminando o
riducendo gli impatti sull’ambiente circostante, e in particolare sugli insediamenti residenziali.
b) Per le attività da bloccare il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento, a seguito di
apposito convenzionamento anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui al
successivo Articolo 20 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004. Il
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Norme di Attuazione
trasferimento deve avvenire esclusivamente verso le zone produttive definite dal P.A.T..
c) Per le attività da trasferire il P.I. dovrà determinare gli incentivi atti a favorirne il trasferimento in
zona propria o la riconversione ad usi compatibili sia sotto il profilo funzionale che di inserimento
ambientale e paesaggistico prevedendo a tale scopo:
- che gli ampliamenti delle aree produttive esistenti siano prioritariamente destinati alla
rilocalizzazione di attività produttive esistenti in zona impropria;
- che in caso cambi di destinazione urbanistica di zona o del fabbricato, l’intervento debba
rivestire caratteri perequativi;
- l’adeguamento di servizi ed infrastrutture, la realizzazione di impianti per il trattamento dei
reflui e per il recupero e riutilizzo delle acque.
101. Fino a quando il P.I. non preciserà le tipologie di cui al comma precedente, per le attività produttive in
zona impropria continuano a valere le previsioni del P.R.G previgente.
m) Fasce tampone
CONTENUTI E FINALITA’
52. In corrispondenza di elementi di pressione sul tessuto insediativo di carattere residenziale, con
particolare riferimento alle zone produttive, il P.A.T. riporta in Tav. 4 Carta della Trasformabilità
l’indicazione di fasce tampone volte alla mitigazione visiva ed alla mascheratura di suddetti fattori di
pressione paesaggistica.
DIRETTIVE
53. Il P.I. definisce nel dettaglio gli interventi di mitigazione e schermatura sulla scorta delle indicazioni
riportate nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale redatto ai sensi della L.R
11/2004 art. 17 comma 5 lett. d).
54. Il P.I. potrà determinare l'assegnazione di crediti edilizi a compensazione degli interventi di cui al
comma precedente, convenzionati con l'Amministrazione comunale.
n)
Grandi strutture di vendita e parchi commerciali
CONTENUTI E FINALITA’
102. Il P.A.T. definisce i criteri per l'individuazione degli ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi
strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate in conformità a quanto previsto dalla lettera j)
del primo comma dell’art. 13 della L.R. 11/2004, della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche
per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e del relativo Regolamento Regionale
di “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale” di cui all’Allegato A della DGR n. 1047 del 18 giugno
2013.
DIRETTIVE
Il P.I. preciserà i criteri per la collocazione delle strutture commerciali ai sensi della normativa regionale
vigente, con particolare riferimento alle disposizioni della L.R. 50/2012 ed al “Regolamento Regionale
recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale” di cui all’Allegato A della DGRV n. 1047 del 18
giugno 2013, individuando quali ambiti preferenziali per l'insediamento di medie strutture con superficie di
vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita secondo il criterio dell’approccio
sequenziale di cui all’art. 2 comma 11 del succitato Regolamento Regionale:
- i centri storici ed i centri urbani;
- le aree o strutture dismesse e degradate soggette a interventi di recupero e riqualificazione
urbanistica;
- le polarità commerciali esistenti;
- i fronti delle aree produttive, assicurando che la realizzazione di tali insediamenti avvenga
prioritariamente mediante riconversione degli apparati produttivi dismessi;
- le linee preferenziali di sviluppo a prevalente destinazione commerciale o altra;.
103. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali dovranno rispettare i seguenti requisiti urbanistici:
a) presenza di significative infrastrutture viarie di scorrimento di scala territoriale e di una rete stradale
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Norme di Attuazione
di servizio adeguata;
b) presenza di sistemi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
c) favorire il recupero e la riqualificazione dei settori urbani interessati, assicurando la congruità e
l’integrazione con le condizioni al contorno esistenti.
104. Il P.I. localizza e definisce la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita e delle altre
strutture alle stesse assimilate insediabili, nel rispetto delle seguenti direttive:
a) il sistema di accesso dalla viabilità deve essere idoneamente impostato e attrezzato, rispetto alla
dislocazione, al dimensionamento e disegno delle carreggiate, alla sistemazione della sede
stradale e aree limitrofe, alla segnaletica e illuminazione, al fine di ridurre l’intralcio ai flussi di
traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei mezzi. Deve essere inoltre posta
attenzione alle modalità di accesso ciclopedonale alle strutture, in ordine ai temi della sicurezza,
gradevolezza e semplicità di orientamento;
b) fabbricati e spazi scoperti vanno disegnati e organizzati in maniera da limitare gli impatti visivi
rispetto all’intorno territoriale, legati alla dimensione e ai caratteri delle strutture, e l’inquinamento
atmosferico e acustico, legato all’affluenza di numerosi utenti;
c) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dal P.I.;
d) relativamente al recupero e riutilizzo delle acque, nonché alle superfici scoperte, si applicano le
direttive di cui al precedente comma 5 lettera 8.
105. Gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni inerenti la tutela idraulica di cui al precedente Articolo
14.
106. Il P.I. potrà in ogni caso prevedere motivatamente l’esclusione della realizzazione di nuove grandi
strutture commerciali sul territorio comunale.
107. Per quanto non esplicitato alla presente lettera, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale
28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e del
relativo Regolamento Regionale di “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale” di cui all’Allegato A
della DGR n. 1047 del 18 giugno 2013.
o)
Sportello unico per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010, L.R. 55/2012 e successive
modificazioni)
CONTENUTI E FINALITÁ
108. Il Piano detta i criteri per l’applicazione della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recependo le disposizioni di cui alla
Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55.
DIRETTIVE
109. Il P.I. dovrà garantire l’ammissibilità delle procedure di cui al presente punto finalizzate alla
ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive
esistenti sia in caso di incompatibilità con il P.A.T. che in caso di incompatibilità con il P.I. fatto salvo il
coinvolgimento nella procedura di tutte le amministrazioni di volta in volta competenti.
110. Il P.I. dovrà altresì garantire che le eventuali varianti urbanistiche attuate mediante la procedura dello
sportello unico siano ammesse solo in presenza di comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute o
per significativi miglioramenti paesaggistici o di sostenibilità ambientale dell’impianto, anche mediante
interventi migliorativi sul ciclo produttivo, privilegiando il trasferimento in zona propria delle attività sparse e
prevedendo per le aree così liberate:
a) la riconversione a destinazioni compatibili delle aree in ambito insediativo o adiacente;
b) il ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree sparse in zona agricola o di pregio.
111. Il P.I. dovrà altresì prevedere che Il trasferimento di attività produttiva attuato anche con la procedura
dello sportello unico, se coerente con le previsioni di Piano, non sia vincolato alla parità di superficie tra
area di origine e area di destinazione.
PRESCRIZIONI
112. L’applicazione della procedura dello sportello unico deve avvenire in coerenza con la disciplina del
territorio definita dal P.A.T., nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti ed alle fragilità di cui ai
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
precedenti Capo II e III.
113. La procedura dello sportello unico non si applica per gli interventi localizzati nelle aree nucleo e nei
corridoi ecologici di cui al precedente Articolo 10 che comportino varianti allo strumento urbanistico
comunale.
114. Per effetto dell’art. 2 comma 1 della L.R. 55/2012, non configurano variante al P.A.T. e sono soggetti
al procedimento unico di cui all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi
derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie
esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta.
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello
unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.
115. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del
consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo
strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie
netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel caso in cui l’ampliamento sia
realizzato mediante il mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere
situati all’interno del medesimo lotto sul quale insiste l’attività da ampliare o, comunque, costituire con
questa un unico aggregato produttivo.
Il parere del consiglio comunale deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito
favorevole della conferenza di servizi o dell’istruttoria del Responsabile del Procedimento, decorsi
inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
Il limite massimo di ampliamento può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500
mq non sia complessivamente superato.
116. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non
risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del D.P.R. 160/2010, integrato
dalle disposizioni dell’art. 4 della LR 55/2012.
117. Per quanto non specificato alla presente lettera, si applicano le disposizioni di cui alla LR 55/2012.
p)
Valutazione dell’indice di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi
DIRETTIVE
118. Il P.I., nell’assegnazione delle carature urbanistiche e degli indici di zona, può riservare una quota
della capacità edificatoria ulteriore rispetto al dimensionamento dell’A.T.O., per gli interventi urbanistici
conformi agli obiettivi strategici di cui all’Articolo 3 ad elevata sostenibilità ambientale.
119. Il P.I. determina gli indicatori per la valutazione dell’indice di sostenibilità ambientale degli interventi ed
i criteri per l’assegnazione del volume previsto tenendo conto dei seguenti obiettivi:
- Sostenibilità del contesto: gli interventi devono consentire un miglioramento del contesto
urbanizzato, nonché dell’assetto idrogeologico, riducendo gli impatti sull’ambiente (riduzione delle
emissioni associate ai trasporti, dell’effetto isola di calore, dell’inquinamento luminoso).
- Gestione efficiente delle acque: mediante sistemi per il recupero dell’acqua piovana o di tecnologie
che prevedano un utilizzo oculato delle risorse idriche.
- Energia ed aria: utilizzo efficiente dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e locali, per consentire la
riduzione significativa del consumo energetico degli edifici.
- Materiali e risorse: si privilegia l’utilizzo di materiali naturali, rinnovabili e locali, contenendo la
produzione di rifiuti.
- Qualità ambientale interna: gli spazi interni degli edifici devono assicurare la sostanziale parità del
bilancio energetico, favorendo il massimo confort abitativo (comfort termo-igrometrico, ventilazione,
illuminazione naturale, viste sull’esterno, controllo sostanze inquinanti nell’aria, materiali a basso
contenuto di sostanze tossiche).
- Innovazione e Design: il processo progettuale potrà evidenziare elementi distintivi, innovativi e di
eccellenza nel campo delle pratiche di sostenibilità per la realizzazione degli interventi edilizi.
120. Il P.I., nel definire la disciplina delle zone produttive dovrà favorire misure idonee atte a incentivare
negli interventi:
- il riutilizzo delle acque depurate,
- il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio,
- l’eventuale scarico delle acque in un corso d’acqua solo a seguito di concertazioni con
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Norme di Attuazione
Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore.
Articolo 17
SISTEMA RELAZIONALE
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Il Piano individua simbolicamente il sistema relazionale, distinto funzionalmente nelle classi:
a) Infrastrutture di maggior rilevanza;
b) Viabilità esistente;
c) Viabilità di progetto.
DIRETTIVE
2.
Il P.I. preciserà nel dettaglio, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità e le tempistiche di
attuazione delle azioni sinteticamente indicate dal Piano per ogni tratto viabilistico, individuando in accordo
con la normativa vigente le fasce di rispetto e la loro disciplina.
3.
Nuovi percorsi viari potranno essere realizzati recuperando tracciati di strade, sentieri, viottoli e simili,
già presenti sul territorio.
4.
La sistemazione dei tracciati stradali di qualsiasi tipo e la realizzazione delle sedi viarie, e di ogni
relativo manufatto, per tipi di materiali utilizzati e per metodi di impiego, deve essere compatibile con la
morfologia del territorio investito.
5.
All’interno dei centri abitati è preferibile l’uso di asfalti fonoassorbenti per la bitumatura del fondo
stradale. Nei punti critici per la sicurezza pedonale e ciclabile saranno previsti interventi di moderazione
del traffico e l’uso di dissuasori di velocità.
6.
I parcheggi scoperti, sia pubblici che privati, da realizzare nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge
nonché delle presenti norme, devono preferibilmente essere approntati:
a) utilizzando di norma materiali permeabili per le zone di sosta;
b) utilizzando manto di asfalto limitatamente alle corsie principali di manovra;
c) ponendo a dimora alberi di alto fusto, appartenenti a specie autoctone o tradizionali;
d) recintandone il perimetro con siepi;
e) destinandone una congrua percentuale ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere.
7.
Nella realizzazione di slarghi, piazzali e spazi di sosta, diversi dai parcheggi di cui al precedente
comma, deve essere preferibilmente evitata la pavimentazione con materiali comportanti totale
impermeabilizzazione dei suoli, e privilegiata l'utilizzazione di materiali lapidei o di mattoni.
8.
I manufatti di arredo stradale devono essere di norma realizzati in legno, ferro, mattoni e comunque
inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale (sia per forme che per uso di materiali e
colori).
9.
Nelle zone agricole, sono ammessi lungo le strade comunali, provinciali e statali esclusivamente i
tombamenti per accessi carrai finalizzati alla costruzione della prima casa di abitazione o del primo
annesso rustico; negli altri casi devono essere usufruiti i tombamenti esistenti. Gli stessi possono essere
ampliati o spostati in funzione di una razionalizzazione dell’accesso, o in funzione di una migliore
utilizzazione del fondo agricolo.
10. Il P.I. assicurerà che nella realizzazione di opere relative alla nuova viabilità siano ricavati adeguati
volumi di invaso accessorio in apposite scoline laterali o fossi di raccolta delle acque meteoriche,
eventualmente utilizzando l’area all’interno alle rotatorie per l’invaso delle acque di prima pioggia dei canali
che le interessano.
a)
Infrastrutture di maggior rilevanza
11. Il P.A.T. individua nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità le infrastrutture di maggior rilevanza presenti
sul territorio oggetto di Piano:
- l’Autostrada A4 e A57;
- la linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste.
12. Per l’Autostrada A4 e A57 si applicano le disposizioni di cui all’Articolo 8 lett. g) ferme restando le
norme in materia di carattere sovraordinato.
13. Per la linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste si applicano le disposizioni di cui all’Articolo 8 lett.
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Norme di Attuazione
h) ferme restando le norme in materia di carattere sovraordinato.
b)
Viabilità esistente
14. Il P.A.T. indica nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità, il reticolo della viabilità principale esistente con
il solo scopo di inquadrare il reticolo del sistema infrastrutturale del territorio comunale e rendere più
facilmente leggibili le previsioni viabilistiche di progetto introdotte dal Piano, di cui alle lettere successive.
c)
Viabilità di progetto
15. Il P.A.T. indica alcuni tracciati preferenziali di rilevanza strategica per la definizione di tratti di viabilità
di nuova realizzazione, ivi comprese le intersezioni di cui migliorare le caratteristiche in termini di
accessibilità e messa in sicurezza, ed i sottopassi di progetto, finalizzati alla risoluzione di specifiche
discontinuità e/o criticità nella rete di distribuzione territoriale.
16. Le opere previste non dovranno interferire sulla dinamica fluviale al fine di non alterare eventuali
habitat di interesse comunitario presenti all’interno della Rete Natura 2000. Le opere dovranno altresì
essere realizzate con lo scopo di non compromettere la continuità dell’ambiente fluviale per garantire la
funzione di corridoio ecologico svolto dal corso d’acqua.
17. In fase di realizzazione degli interventi di nuova viabilità di carattere strategico, dovranno essere
realizzati adeguati passaggi atti a favorire lo spostamento della fauna presente in relazione al contesto
ambientale ed alla tipologia di specie presenti.
18. Il P.I. valuterà l’opportunità di predisporre idonee strutture per il contenimento dell’impatto acustico
generato dalla nuova viabilità, nonché la realizzazione di barriere vegetali di inserimento paesaggisticoambientale, in relazione alle caratteristiche della viabilità di progetto.
19. I tracciati indicati dal P.A.T., dovranno essere precisati in sede di P.I., senza che ciò comporti variante
al P.A.T., garantendo la funzione ad essi attribuita.
Sicurezza stradale
20. Il Piano, in coerenza con le Linee guida del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la
Circolazione e la Sicurezza Stradale, detta le seguenti direttive in materia di sicurezza stradale, le quali
dovranno essere applicate in sede di progettazione attuativa degli interventi:
a) Differenziazione della pavimentazione (strisce di avvertimento per ipovedenti) - Le strisce di
avvertimento verranno realizzate mediante piastrelle a contrasto cromatico e tattile per facilitare
l’orientamento dei pedoni ipovedenti o non vedenti nelle aree di conflitto.
b) Attraversamento pedonale con isola salvagente - La pavimentazione e sopraelevata in
corrispondenza dell’attraversamento pedonale. L’isola salvagente restringe la carreggiata,
permettendo l’attraversamento in due fasi e migliorando la percettibilità dell’area di conflitto.
c) Linea di arresto avanzata per ciclisti - Avanzando la linea di arresto dei ciclisti, si crea oltre alla
linea di fermata dei veicoli un’area riservata ai ciclisti, cui si accede attraverso una corsia ciclabile
laterale. La larghezza della corsia ciclabile e di circa 1,5 m, mentre l’area di accumulo riservata ai
ciclisti e di 5 m. La linea di arresto avanzata permette ai ciclisti di posizionarsi, durante la fase di
rosso del semaforo, davanti ai veicoli motorizzati e di impegnare l’area dell’intersezione per primi.
In questo modo essi risultano più visibili. L’area riservata ai ciclisti consente inoltre di facilitare le
manovre di svolta a sinistra dei ciclisti.
In approccio all’area dell’intersezione la pista ciclabile e trasformata in corsia riservata al fine di
preavvisare l’avvicinamento all’area di conflitto (a traffico promiscuo). Anche in questo caso, per
rallentare i ciclisti e deviarne le traiettorie, le dimensioni del percorso ciclabile sono ridotte
otticamente mediante segnaletica orizzontale.
In questo modo la traiettoria dei ciclisti viene prima portata verso la corsia veicolare e
successivamente verso il margine della carreggiata. Tale traiettoria dovrebbe migliorare la
percettibilità reciproca tra i ciclisti e i conducenti degli autoveicoli in svolta a destra. L’area di
conflitto e evidenziata mediante differenziazione della pavimentazione stradale o segnaletica
orizzontale.
d) Zone pedonali - Richiedono l’attuazione di interventi infrastrutturali principalmente indirizzati alla
segnaletica (segnali di avviso, porte di accesso, ecc.) e all’arredo funzionale.
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Norme di Attuazione
Articolo 18
TUTELA ED EDIFICABILITA’ DEL TERRITORIO AGRICOLO
CONTENUTI E FINALITA’
1.
Negli ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio il Piano persegue la continuità produttiva
anche con il riordino, se motivato, delle componenti insediative e colturali.
2.
In conformità all’art. 43 della L.R. 11/04 il P.A.T. individua:
a) gli edifici con valore storico-testimoniale;
b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d’intervento per il
recupero degli edifici esistenti;
c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistiche-ambientali,
tecnico-agrononiche e di integrità fondiaria del territorio;
d) le colture tipiche dei luoghi al fine di tutelarne la presenza a fini produttivi e favorirne un corretto
inserimento ambientale e paesaggistico.
DIRETTIVE
3.
Il P.I. individua, nell’ambito del territorio agricolo:
a) gli eventuali allevamenti intensivi esistenti e le modalità di definizione delle corrispondenti fasce di
rispetto; La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della
disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 della L.R.
11/2004, concernente le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la
definizione delle distanze da residenze e altri allevamenti intensivi.
Il P.I. dovrà favorire l’adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della
raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo
agronomico con produzione di ammendamenti o compost e di energia.
Il P.I. dovrà altresì favorire il miglioramento del rapporto con l’ambiente rurale e il potenziamento
del sistema di sicurezza igienico sanitaria degli allevamenti avicoli professionali eventualmente
presenti, alla luce delle vigenti normative ambientali
b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui alla lettera c)
del precedente comma 2 nonché alle direttive prescrizioni e vincoli relative alle invarianti di cui al
precedente TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO, CAPO
II – INVARIANTI;
c) le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda
agricola;
d) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione ed al commercio
di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai
materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle
derivanti dall’esercizio dell’attività ed alla mitigazione ambientale con piantumazioni di specie
arboree ed arbustive autoctone di idonea consistenza;
e) le destinazioni d’uso compatibili degli edifici con valore storico-testimoniale;
f) le disposizioni sulle distanze minime e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti;
4.
Il P.I. promuove le seguenti azioni:
- salvaguardia delle imprese agricole e agroalimentari dinamiche e ne favorisce l’innovazione;
- salvaguardia e promozione delle vocazioni agronomiche delle diverse aree del territorio rurale;
- limitazione del frazionamento del territorio rurale;
- incentivazione dell’integrazione dell’economica agricola con altre attività e funzioni compatibili e
integrabili;
- eliminazione dei fattori di degrado ambientale e mitigare e compensare quelli residui;
- razionalizzazione e adeguamento dell’accessibilità della popolazione rurale ai servizi di pubblico
interesse;
- promozione dei prodotti tipici locali;
- attivare misure di sostegno delle iniziative collettive volte alla valorizzazione dei sistemi produttivi a
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
tradizione consolidata e alla tutela delle risorse naturali anche attraverso gli strumenti di
integrazione funzionale della filiera produttiva;
- sostenere le iniziative di incentivazione delle politiche e interventi volti al marchio collettivo in grado
di assicurare qualità dei processi produttivi e dei prodotti commercializzati;
- cura dei corsi d’acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e
degli attraversamenti;
- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati
con specie analoghe o compatibili;
- mantenimento delle alberature d’alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati
(alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di
integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo
tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la
configurazione orografica del suolo;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che
potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate,
oltre che per gli usi agricoli, anche per l’uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i
percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante; eventuali interventi devono
rispettare le disposizioni di cui al precedente Articolo 14 lett. b).
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- la vegetazione non produttiva (siepi, alberature autoctone, zone boschive, ecc.) da salvaguardare
in quanto elemento caratterizzante il paesaggio;
- l’individuazione di eventuali ambiti dove incentivare l’agricoltura di servizio, da affidare anche
tramite bando a soggetti disposti a svolgere attività e funzioni di tutela della rete ecologica.
5.
Il P.I. dovrà in particolare dettare norme specifiche per la tutela delle aziende agricole, individuate
mediante indagine agronomica, con specifico riguardo ai miglioramenti fondiari, oltre che norme finalizzate
alla salvaguardia degli assetti fondiari maggiormente integri e volte a conservarne, per quanto possibile, il
valore testimoniale.
6.
Il P.I. definisce le distanze massime entro cui collocare le nuove edificazioni rispetto agli edifici di
proprietà preesistenti, comunque garantendo la massima tutela dell’integrità del suolo agricolo e
rispettando l’orientamento dominante degli edifici preesistenti.
7.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 43 della L.R. 11/04, il P.I. potrà prevedere l’eventuale
realizzazione di strutture destinate alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli originati in
loco, oltre che di impianti per il recupero ed il trattamento dei residui zootecnici ed agricoli ai fini energetici,
purché dotati di adeguate misure di mitigazione/compensazione.
8.
Il P.I. potrà precisare la perimetrazione delle aree di cui al comma 2 lett. d) del presente articolo in
ragione delle reali modificazioni dello stato dei luoghi e della scala di maggior dettaglio.
9.
All’interno delle aree di cui al comma precedente, Il P.I. dovrà sviluppare una specifica normativa volta
a promuovere, a titolo di indirizzo, le buone pratiche basate su criteri di sostenibilità ambientale e
paesaggistica.
PRESCRIZIONI
10. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di elementi arborei arbustivi lineari di cui all’art 29 NTA del
PTCP Venezia e tavola 3.1, considerate aree agricole di pregio paesaggistico in ragione dell’eterogeneità
che le contraddistingue, nonché nelle aree della rete ecologica (Aree nucleo, Aree di connessione
naturalistica, Corridoi ecologici) non è ammessa la realizzazione di serre fisse.
11. Per gli edifici con valore storico-testimoniale si applicano le disposizioni di cui al punto b) del
precedente Articolo 12.
12. Negli edifici esistenti in zona agricola, fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente, sono
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari
impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Sono ammessi
altresì gli interventi di demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l’ambiente, oppure localizzati
all’interno di fasce di rispetto di cui al precedente Articolo 8 comma 3, ovvero per motivi statici o igienici. In
tal caso è ammessa la ricostruzione del volume demolito in area agricola adiacente (esterna alle fasce di
rispetto, prossima all’area di sedime originaria, ed in ogni caso connessa in senso funzionale con questa,
nei limiti stabiliti dal P.I., e secondo le modalità tipologiche e costruttive di cui al successivo comma 16) o
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l’acquisizione di un credito edilizio con le modalità di cui al successivo art. 16. E’ inoltre ammesso
l’ampliamento di case di abitazione esistenti fino ad un limite massimo di 800 mc (pari a 224 mq di
Superficie netta di pavimento), comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della
tipologia originaria.
13. Il P.I. nel disciplinare le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze
dell’azienda agricola ne verifica l’utilizzabilità a fini residenziali sotto il profilo della dotazione delle opere di
urbanizzazione primaria (accessibilità viaria, presenza dei sottoservizi a rete), nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) è ammesso unicamente il riutilizzo delle costruzioni esistenti legittimamente realizzate.
b) Le costruzioni riutilizzate a fini residenziali non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti
residenziali oltre gli 800 mc comprensivi dell’esistente, finché permane la destinazione d’uso
agricola della zona di appartenenza.
14. Relativamente all’edificabilità in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 della L.R.
11/04 e s.m.
15. Relativamente alla localizzazione delle nuove edificazioni si richiamano le disposizioni di cui al
precedente TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO, CAPO II –
INVARIANTI.
16. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni tipologiche e costruttive:
a) rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla
tipologia e dall’allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri,
dalle capezzagne, dai corsi d’acqua;
b) conformarsi ai caratteri dell’edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e
i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
c) escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all’ambiente rurale;
d) rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i
caratteri del territorio;
e) rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
f) tutti gli edifici dovranno avere pianta di forma semplice, possibilmente rettangolare;
g) tutti gli interventi edilizi devono prevedere anche l’adeguata sistemazione delle aree scoperte di
pertinenza;
h) i piani aziendali agricolo-produttivi in zona a rischio idrogeologico devono contenere gli interventi
atti a favorire il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico.
VINCOLI
17. Relativamente ai vincoli di non edificazione e di destinazione d’uso in zona agricola si applicano le
disposizioni di cui all’art. 45 della L.R. 11/04 e s.m.
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CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE
Articolo 19
PEREQUAZIONE URBANISTICA
CONTENUTI E FINALITA’
1.
Il P.I. individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando le modalità attuative ed indicando le
aree in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l’organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali
funzioni previste.
DIRETTIVE
2.
Il P.I. dovrà prevedere l’applicazione della perequazione urbanistica per tutti gli interventi di nuova
trasformazione da assoggettarsi a Strumento urbanistico attuativo, previa stipula di un accordo ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004. Per nuovi interventi di tipo diretto o di limitata entità o per interventi di
riconversione particolarmente gravosi il P.I. potrà definire criteri e modalità diversi di applicazione della
Perequazione e l’eventuale esclusione della sua applicabilità.
3.
Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse
pubblico o monetizzazione degli stessi per un equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli
di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale
delle opere pubbliche come previsto dall’art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004.
4.
I proprietari degli immobili interessati, partecipano “pro-quota” all’edificazione, agli oneri di
urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione.
5.
Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o
delle opere pubbliche previste nell’ambito di perequazione, nei modi cha saranno definiti dal P.I..
6.
Il P.I. definisce le modalità di quantificazione del beneficio pubblico derivante dalla trasformazione
urbanistica, il quale dovrà comunque essere compreso tra il 15% e il 55% dell’incremento di valore
complessivo, avendo riguardo agli obiettivi strategici del P.A.T., come definiti al precedente Articolo 3. In
ogni caso il beneficio pubblico dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione
previste dalla legge o dalle condizioni attuative prescritte dal P.I., nonché degli interventi necessari ai fini
della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche, fatto salvo quanto previsto dai
successivi commi.
7.
All’interno degli ambiti di perequazione urbanistica, come definiti dal P.I., potrà essere verificato il
soddisfacimento dell’interesse pubblico attraverso la cessione al demanio comunale di quota parte della
superficie territoriale oggetto di accordo di pianificazione (comprensiva delle aree destinate alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ed agli interventi di messa in sicurezza idraulica e delle
compensazioni ambientali e paesaggistiche). La percentuale della superficie o capacità edificatoria da
cedersi al Comune in attuazione della perequazione dovrà essere esattamente determinata dal P.I. in
relazione al valore, alla vocazione ed al pregio delle singole aree soggette a perequazione,ed in base ai
criteri dettati dal Piano.
8. Per l'attribuzione dei valori economici si farà riferimento ai valori immobiliari dei terreni edificabili
utilizzati dall'Ufficio Tributi eventualmente integrati, nella definizione dei singoli accordi, da valori di mercato
attuali debitamente documentati da atti pubblici e riferiti a beni immobili aventi eguali caratteristiche
intrinseche ed estrinseche con quelli oggetto di trattazione. Il valore economico della perequazione sarà
quindi definito dall'equa ripartizione tra il soggetto pubblico e quello privato del plusvalore complessivo
generato dall'intervento. Una diversa quantificazione della quota perequativa, volta a considerare le
tempistiche di intervento ovvero la possibile incidenza di fattori variabili quali l'elasticità della domanda
rispetto al progetto, potrà essere eventualmente presa in considerazione salva preventiva approvazione da
parte dei competenti organi comunali.
9.
Negli ambiti di Perequazione urbanistica il Comune utilizza le aree cedute per realizzare servizi
pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale. L’uso specifico delle singole aree è
definito dal Piano degli Interventi.
10. Negli A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo, residenziale e produttivo, il Comune
si riserva di utilizzare le aree cedute per:
- attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse generale;
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attuare l’edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
assegnarle, per la realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti interessati da provvedimenti di
esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali;
- riservarle alla rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire;
- localizzare i crediti edilizi di cui al successivo Articolo 20;
- attuare le compensazioni di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004, relative ad aree ed edifici oggetto di
vincolo preordinato all’esproprio.
- la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di laminazione,
ecc.), anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.
11. Il P.I. potrà in ogni caso definire modalità diverse di attuazione della perequazione urbanistica ove
queste siano frutto di accordi ex Art. 6 della L.R. 11/2004 o assumano i contenuti di cui all’Art. 16 della L.
179/1992 (Programmi Integrati d’intervento).
12. La perequazione può essere attuata su un unico comparto, continuo, ma anche su più aree separate
tra loro.
-
Articolo 20
CREDITO EDILIZIO
DIRETTIVE
1.
Il P.I., ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/2004 nell’assegnazione delle carature urbanistiche e degli
indici di zona, determina i criteri applicativi, le modalità di utilizzo e le aree di atterraggio del credito edilizio
nell’ambito del dimensionamento di ogni singolo A.T.O., sia negli interventi edilizi diretti (demolizione con o
senza ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti e nuove costruzioni), sia negli interventi di
trasformazione edilizia soggetti a comparto urbanistico o PUA, sulla base delle prescrizioni di cui ai
successivi commi.
2.
Le aree di atterraggio di cui al comma precedente potranno essere generate all’interno dei seguenti
ambiti:
- aree interessate da strumenti urbanistici previsti dal P.R.G. previgente, decaduti e non più
riutilizzati;
- all’interno o ai ai margini delle aree di urbanizzazione consolidata di cui all’Articolo 16 lettera a);
- ambiti di edificazione diffusa di cui all’Articolo 16 lettera b);
- in corrispondenza delle direttrici di sviluppo di cui all’Articolo 16 lettera c);
- contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi previsti dal P.A.T. di cui
all’Articolo 16 lettera e);
- ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale di cui all’Articolo 16 lettera g);
- aree di riconversione e riqualificazione di cui all’Articolo 16 lettera h).
3.
Il P.I. dovrà prevedere apposita disciplina volta a garantire in particolare che:
- ogni singolo intervento che generi e/o utilizzi credito edilizio sia regolato da convenzione,
- il credito edilizio divenga eventualmente commerciabile solamente a seguito della trascrizione dello
stesso nei registri immobiliari (o analoga registrazione con valore legale prevista dalla normativa
vigente), previa demolizione del bene incongruo;
4.
Il P.I. dovrà altresì indicare, per i singoli interventi la cui realizzazione generi credito edilizio, se le aree
libere derivanti dalla demolizione del manufatto incongruo compensato da credito edilizio debbano essere
trasferite, senza oneri, al patrimonio comunale.
PRESCRIZIONI
5.
Il P.A.T. individua le seguenti modalità di formazione del credito edilizio:
a) interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione;
b) rilocalizzazione della capacità edificatoria;
c) interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza,
paesaggistica e ambientale;
d) cessione di aree per l’attuazione di interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del
rischio idraulico e l’attuazione stessa di tali tipologie di interventi;
e) interventi soggetti a compensazione urbanistica.
6.
Il P.I. potrà altresì prevedere che il credito edilizio, a titolo compensativo, sia generato in relazione ad
aree di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o destinate a parco urbano, a parchi e riserve
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regionali, anche d'interesse locale, previa stipula di un apposita convenzione che preveda la cessione al
Comune della proprietà dell'area o l’istituzione di una servitù permanente d’uso pubblico o la realizzazione
da parte del privato di opere di miglioria di pubblico interesse che saranno specificate dal P.I..
7. Il trasferimento del credito da una zona all’altra deve tener conto dei diversi valori delle zone edificabili.
Con tale finalità viene assunta come rifermento la Banca Dati dell’Osservatorio Valori Immobiliari
dell’Agenzia del Territorio, utilizzando i valori OMI di detta banca dati. I valori sono suddivisi per
destinazioni d’uso e riferiti alle zone OMI nelle quali gli immobili ed i loro valori presentano caratteristiche di
omogeneità. Il fattore di conversione rappresenta il passaggio dalla destinazione d’uso attuale a quella
nuova e sarà calcolato mediante il rapporto tra il valore a metro quadrato della destinazione d’uso attuale
dell’immobile e la destinazione d’uso della nuova superficie che costituirà il credito edilizio. La matrice dei
valori economici e degli indici di conversione e la delimitazione fisica delle microzone omogenee di
riferimento vengono deliberate dall’organo comunale competente.
8.
Il P.I. dovrà indicare esplicitamente gli interventi in cui, anche all’interno dell’edificato consolidato, il
credito edilizio potrà essere cumulato alla capacità edificatoria di specifiche zone omogenee, individuando
in tali casi due distinti indici di edificabilità: uno proprio dell’area e uno corrispondente ad un incremento
conseguibile esclusivamente mediante l’impiego di credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento
complessivo del P.A.T..
9.
Il credito edilizio liberamente commerciabile potrà essere utilizzato, dai soggetti aventi titolo, con le
modalità e negli ambiti definiti dal P.I., nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai
confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie coperta massima.
10. L’utilizzo del credito edilizio è in ogni caso soggetto a verifica degli standard urbanistici.
11. I crediti edilizi sono annotati nel “registro dei crediti edilizi” allegato al P.I., ai sensi dell’art. 17, comma
5, lettera e) della L.R. 11/2004.
12. Ai fini della formazione del credito edilizio sono considerati utili gli interventi realizzati a partire
dall’entrata in vigore del P.A.T..
a)
Interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione
13. Il volume e/o la superficie netta di pavimento legittima all’interno delle aree di riqualificazione e
riconversione e che, a seguito degli interventi di trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e
funzionale, non potrà essere rilocalizzata nelle aree medesime perché eccedente rispetto agli indici di
densità territoriale e fondiaria stabiliti dal P.I., potrà essere trasformata in tutto o in parte in credito edilizio,
secondo le modalità definite dal P.I. ovvero da specifico piano urbanistico attuativo, o da specifico accordo
di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004.
b)
Rilocalizzazione della capacità edificatoria
14. Mediante specifico accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, il consiglio
comunale potrà ammettere la trasformazione in credito edilizio di una quota della capacità edificatoria già
assegnata dalla pianificazione vigente agli ambiti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi.
c)
Interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza
storico-monumentale, paesaggistica e ambientale
15. All’interno del centro storico, il P.I. può riconoscere al soggetto attuatore un credito edilizio,
in
conformità alla disciplina degli interventi ed ai gradi di protezione assegnati dal P.I. e secondo le modalità
stabilite dal P.I. medesimo, per gli interventi sugli edifici esistenti di valore storico-testimoniale ed
ambientale, realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi, che necessitano di essere
adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Il credito
edilizio non è riconosciuto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
16. È ammessa la trasformazione in credito edilizio della capacità edificatoria corrispondente agli edifici o
alle loro superfetazioni destinate alla demolizione senza ricostruzione. L’utilizzo ai fini edificabili del credito
edilizio è consentito previo rilascio del certificato di abitabilità dell’edificio oggetto di intervento di
rigenerazione, ovvero certificato di ultimazione dei lavori nel caso di intervento di demolizione senza
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ricostruzione
17. Il P.I. individua le opere incongrue e gli elementi detrattori che determinano gravi motivi di turbativa
ambientale o paesaggistica (in relazione ai singoli elementi che compongono il quadro delle invarianti di
natura paesaggistica, storico-monumentale ed ambientale) e disciplina gli interventi di trasformazione da
realizzare per conseguire gli obiettivi di ripristino e riqualificazione a cui potrà essere assegnato un credito
edilizio, in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo.
18. Il P.I. individua ulteriori modalità di formazione del credito edilizio in relazione ad interventi di
miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale e storico-monumentale localizzati negli ambiti delle
invarianti di cui al precedente TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL
TERRITORIO, CAPO II – INVARIANTI
19. In particolare, gli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola mediante demolizione di
volumi, e/o superficie lorda di pavimento, legittimi ma che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi
problemi ineliminabili di inquinamento del territorio (annessi rustici non più funzionali, capannoni già
utilizzati per attività produttive in zona impropria o per allevamenti zootecnici intensivi, ecc.) determinano la
formazione di credito edilizio a destinazione residenziale, da localizzare nelle zone residenziali o
compatibili con la residenza, con le seguenti modalità:
Volume. iniziale
fino a mc
da mc
da mc
da mc
da mc
oltre mc
600
600
1200
2400
4800
9600
a mc
a mc
a mc
a mc
Volume. utilizzabile come credito
edilizio in %
100%
70%
60%
50%
40%
30%
1200
2400
4800
9600
20. Nelle aree agricole classificate come invarianti dal P.A.T., la capacità edificatoria utilizzabile come
credito edilizio a fini residenziali può essere incrementato in sede di P.I. fino al 15%.
21. Ai fini della formazione del credito edilizio utilizzabile nelle zone produttive o assimilate a quelle
produttive è ammesso l’utilizzo del parametro della superficie lorda di pavimento in luogo della Superficie
netta di pavimento Snp.
d)
Interventi soggetti a compensazione urbanistica
22. Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 della L.R.. 11/2004 sono consentite compensazioni che
permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare
adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, anche di
proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.
Articolo 21
ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI CON SOGGETTI PRIVATI (ART.6 L.R. 11/2004)
CONTENUTI E FINALITÁ
1.
Il Piano incentiva la stipula di accordi ai sensi dell’art. 6, L.R. 11/2004 quale strumento preferenziale
per l’attuazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico che il Comune, nei limiti
delle proprie competenze, può assumere ai vari livelli della propria pianificazione
2.
Gli accordi di cui al comma precedente sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e
della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
DIRETTIVE
3.
L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle
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Norme di Attuazione
medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione
dello strumento urbanistico cui si riferisce ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni in sede di
approvazione dello stesso. In particolare, gli accordi sottoscritti ex art. 6 L.R. 11/2004 che accedono al
P.A.T. assumono contenuti ed effetti propri dei medesimo e pertanto non sono conformativi della capacità
edificatoria. Pertanto, sia a livello disciplinare e sia cartografico, la definizione di tali apparati nello
strumento strutturale ha un significato di carattere ricognitivo. Detti accordi pertanto riscontreranno efficacia
a seguito di adeguata previsione nel P.I. approvato secondo la procedura di cui all’articolo 18 della legge
regionale n. 11/2004.
4.
In sede di accordo, potrà essere richiesta al proponente opportuna e idonea documentazione di
dettaglio al fine di pervenire ad una più precisa definizione in ordine alla impostazione della proposta
urbanistica.
5.
Una volta approvato definitivamente, l’accordo determina
- l’impegno formale per l’Amministrazione al recepimento degli obblighi assunti negli strumenti di
pianificazione sott’ordinati ed in sede di rilascio dei successivi titoli edilizi;
- l’impegno per il privato, garantito da fideiussione, alla realizzazione degli interventi e delle
obbligazioni assunte in tempi certi.
PRESCRIZIONI
6.
In caso di decadenza dell’Accordo, per qualsiasi ragione o causa, si determinerà l’automatico ripristino
della destinazione prevista genericamente dal P.A.T. e la decadenza della pianificazione di P.I. ed
attuativa, impregiudicate le ulteriori conseguenze previste specificatamente dal singolo accordo e fatto
salvo l’avvio dei lavori, in piena conformità agli impegni assunti in sede di accordo, eventualmente già
avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali,.
7.
Gli accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una valutazione di
congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell’interesse pubblico in relazione agli
obiettivi strategici di cui al precedente Articolo 3.
Articolo 22
DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI
In sede di formazione del primo P.I. di adeguamento ai sensi dell’artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/2004
l’amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale
delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in
attuazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato,
provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di
delineare un quadro di coerenza per l’applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione,
anche in rapporto alle principali finalità della legge. L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del
P.A.T. potrà successivamente avvenire per fasi successive, attraverso varianti al P.I. che predispongono
l’attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al
P.I. è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T.
e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.
L’aggiornamento del quadro conoscitivo, predisposto dal comune per il P.I. e per ogni sua variante è
trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio.
1.
PRESCRIZIONI
2.
Il Piano degli Interventi, redatto con i contenuti di cui all’art. 17 della lr 11/2004 e con la procedura di
cui all’art. 18 della lr 11/2004, dovrà contenere l’aggiornamento della banca dati alfa-numerica e vettoriale
del quadro conoscitivo del P.A.T..
3.
Oltre al registro dei crediti edilizi, di cui al comma 11 precedente Articolo 20 ed il Registro Fondiario e
della Produzione edilizia volumetrica (relativo alla SAU) di cui al successivo Articolo 24 comma 22, il P.I.
dovrà contenere un registro delle varianti al P.I., con indicate le date di entrata in vigore di ciascuna
variante e gli ambiti all’interno dei quali le previsioni urbanistiche sono soggette a decadenza, ai sensi del
comma 7 dell’art 18 della lr 11/2004.
4.
Al fine di assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione del P.A.T., sia in relazione agli obiettivi e
contenuti strategici, sia in relazione al dimensionamento ciascuna variante al P.I. dovrà contenere un
quadro sinottico aggiornato di tutti i temi e le azioni previste dal P.A.T. medesimo, con l’indicazione delle
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Norme di Attuazione
modalità di attuazione previste.
5.
L’adozione del P.I. è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con
altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati. Per l’individuazione delle
aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione ovvero di localizzazione di
lotti a volumetria predefinita il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono
partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento
che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi strategici di cui al precedente Articolo 3. La procedura si
conclude con le forme e nei modi previsti dall’art. 6 della L.R. 11/2004, in applicazione del principio di
perequazione urbanistica, nelle modalità definite al precedente Articolo 19.
6.
La selezione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo, delle aree idonee per il miglioramento
della qualità urbana, nonché delle aree di riqualificazione e riconversione dovrà essere fatta
prioritariamente tenendo in considerazione gli obiettivi strategici definiti dal P.A.T., i criteri per la
trasformazione sostenibile, l’applicazione del principio di perequazione urbanistica e l’utilizzo del credito
edilizio.
7.
In particolare, per l’individuazione delle aree di trasformazione residenziale e produttiva, tra quelle
ammissibili, vanno considerate prioritariamente le proposte progettuali conformi agli obiettivi strategici.
8.
Ai fini dell’individuazione dei lotti a volumetria predefinita all’interno delle “Aree di urbanizzazione
consolidata”, ovvero all’interno degli ambiti di “edificazione diffusa”, il P.I., potrà considerate
prioritariamente le proposte di localizzazione dei nuovi lotti da parte degli aventi titolo che siano:
- accompagnate da specifica proposta di accordo di pianificazione in applicazione del principio di
perequazione urbanistica di cui al precedente Articolo 19;
- finalizzate alla realizzazione di “prima casa di abitazione”, in cui l’avente titolo, o i suoi familiari fino
al secondo grado in linea diretta, si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per almeno
dieci anni dal rilascio dell’agibilità.
Compatibilità idraulica degli interventi edilizi
CONTENUTI E FINALITA’
9.
Il P.A.T., sulla scorta degli studi di carattere idrogeologico e delle indicazioni contenute nella relazione
di compatibilità idraulica, detta le prescrizioni di carattere idraulico da applicare negli interventi di
trasformazione urbanistica del territorio. Trattasi di prescrizioni e indicazioni generali valide su tutto il
territorio Comunale atte a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi di
urbanizzazione dal punto di vista della compatibilità idraulica; inoltre vengono individuate le aree esondabili
o a ristagno idrico in cui tali prescrizioni sono più cautelative.
DIRETTIVE
10. Il P.I. provvederà a definire ed aggiornare il livello di rischio residuo legato ad ogni area sulla base della
cartografia del presente P.A.T. (che recepisce ed aggiorna le indicazioni del Piano Acque Comunale),
tenendo conto degli interventi di manutenzione e riassetto idraulico portati a termine, individuando:
a) le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore
(condotte per le acque bianche e fossi privati);
b) le misure da adottare per l'adeguamento della rete minore fino al recapito nella rete consorziale,
che potranno essere attuate attraverso l’utilizzo combinato o disgiunto di:
- perequazione urbanistica di cui all’Articolo 19;
- credito edilizio di cui all’Articolo 20;
- procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 190/2010, recependo le disposizioni di cui alla
Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55.e successive modificazioni;
- accordo pubblico privato ai sensi dell’Art. 6 della LR n. 11/2004;
- accordo di programma di cui all’Art. 7 della LR n. 11/2004.
c) i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.
11. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le indicazioni e prescrizioni
fornite dallo Studio di Compatibilità idraulica. Qualora nella stesura del Piano degli Interventi, o di una sua
Variante, venisse confermata l’espansione in aree identificate come criticità idrauliche nel Piano delle
Acque Comunale (adottato con D.C.C. n. 27 del 29.06.2010), l’Amministrazione Comunale dovrà:
- definire modalità e tempi per la messa in sicurezza delle suddette aree, che dovranno essere
d0201010_NormeTecniche
77
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
conformi a quanto indicato dal Piano delle Acque;
valutare la possibilità di concordare con i soggetti realizzatori di nuovi interventi edificatori
rientranti in aree a rischio idraulico, la realizzazione di opere fuori ambito volte alla risoluzione
delle criticità idrauliche, anche ricorrendo ai meccanismi citati nel precedente punto 10 lettera
b).
12. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:
a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una
valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché
idonee misure compensative. Per i PUA, in particolare, lo studio dovrà verificare che siano prese
adeguate misure preventive per minimizzare l’incremento del grado di impermeabilizzazione (adottando
per esempio pavimentazioni semipermeabili, tetti verdi, ecc.) e soprattutto dovrà individuare i necessari
provvedimenti atti a garantire l’invarianza idraulica dell’intervento. Le misure compensative e/o di
mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA che
regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si
applica la D.G.R.V. 2948/2009 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti
urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni;
b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto
delle prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.T. In generale tali norme dovranno regolamentare le
attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da
porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi, nonché le aree di mitigazione e di
compensazione idraulica.
13. Il regolamento edilizio del P.I. conterrà norme volte a favorire l’adozione di tetti verdi, recupero delle
acque piovane e ad altre tecniche di edilizia sostenibile volte a limitare, mitigare e compensare
l’impermeabilizzazione dei suoli.
-
PRESCRIZIONI E VINCOLI
14. Lo Studio di Compatibilità Idraulica a corredo del Piano degli Interventi dovrà approfondire lo studio
delle criticità idrauliche attraverso una dettagliata analisi dello stato di fatto, da estendersi alle reti esistenti,
anche non di competenza dei consorzi di bonifica, che dovrà individuare le cause e proporre i necessari
accorgimenti affinché le nuove trasformazioni territoriali, che saranno rese possibili dal Piano degli
Interventi, risultino non pregiudizievoli nei confronti della possibilità di riduzione dell’esistente grado di
rischio idraulico.
15. Il P.I., attraverso lo studio di compatibilità idraulica, indica, per ciascuna previsione insediativa, il corpo
idrico ricettore al quale dovranno obbligatoriamente essere convogliate le acque meteoriche provenienti
dall’area oggetto di intervento, preferendo, ove praticabile, corpi idrici superficiali rispetto ai collettori
tombati. Il Piano degli Interventi dovrà definire le modalità con le quali effettuare detto collegamento. Nella
redazione delle V.C.I. relative a ciascuna variante al P.I., il cui grado di dettaglio dovrà essere commisurato
alla loro scala di redazione, per la definizione degli interventi di compensazione dovrà essere valutata
l’effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di P.I.. Gli interventi di compensazione
dovranno essere realizzati seguendo le linee guida riportate nel Piano Acque comunale.
16. Nella fase di progettazione delle opere idrauliche compensative, si dovrà fare ricorso alla preventiva
consultazione del Consorzio competente, del gestore del corpo idrico ricettore (sia esso un canale o una
rete di fognatura) e la verifica della sussistenza di possibili sinergie con l’Ente per rendere efficaci al
massimo gli interventi da realizzare. In questo quadro complessivo sono da ricercarsi accordi di
collaborazione e realizzazione congiunta degli interventi.
17. Gli interventi di trasformazione urbanistica e gli interventi edilizi dovranno tener conto delle indicazioni
del Piano delle Acque Comunale (adottato con D.C.C. n. 27 del 29.06.2010), in particolare dei coefficienti
udometrici limite previsti allo scarico e delle criticità idrauliche da esso individuate ed aggiornate dalla
cartografia indicata nello studio di compatibilità idraulica allegato al P.A.T. stesso e ai successivi step della
pianificazione urbanistica comunale (Piano degli Interventi e successive varianti). I volumi di compenso
calcolati con riferimento ai suddetti coefficienti sono da ritenersi volumi minimi necessari per la
compatibilità idraulica dell’intervento urbanistico/edilizio e non potranno essere inferiori (a meno di specifica
motivazione) di
3
- 350 m /ha per aree residenziali;
3
- 500 m /ha per aree produttive;
3
- 700 m /ha per interventi alla viabilità.
d0201010_NormeTecniche
78
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Tali volumi potranno essere ottenuti attraverso la realizzazione di aree verdi soggette a periodica
sommersione, sovradimensionamento delle scoline o dei canali a cielo aperto e/o della rete acque
meteoriche, nonché mediante vasche di laminazione.
18. Gli interventi di trasformazione urbanistica e gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare le
disposizioni operative del Piano delle Acque (“Linee guida operative”) e il richiamo all’applicazione delle
Ordinanze nn. 2/2008, 3/2008, 4/2008 del “Commissario Delegato per l’Emergenza concernente gli
interventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto”,
nonostante il periodo di attività di quest’ultimo Commissario sia cessato il 31.12.2012.
19. Il P.I. recepirà ed armonizzerà all’interno delle Norme Tecniche Operative le linee guida del Piano
Acque, le prescrizioni delle Ordinanze commissariali di cui al punto precedente , le indicazioni delle Linee
guida del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (“Criteri e procedure per il rilascio di concessioni,
autorizzazioni, pareri relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche e
sistemazioni idraulico agrarie”, approvate con Delibera CdA n. 84/C-12 del 27 agosto 2012) e ulteriori
indicazioni dei Consorzi di Bonifica competenti, al fine di un riordino delle fonti normative.
20. Gli interventi di trasformazione urbanistica e gli interventi edilizi previsti in zone a pericolosità idraulica
indicati dal P.A.I. del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza (D.C.R. n. 48 del 27.06.2007
e s.m.i.) devono tener conto dei vincoli imposti dalle Norme Tecniche di Attuazione del piano stesso, le
quali prevedono, fra le altre cose, per i territori a pericolosità idraulica elevata P3, fortissime limitazioni
all’ampliamento di edifici esistenti, consentendo principalmente interventi manutenzione, restauro,
risanamento e ristrutturazione (escludendo la possibilità di demolizione e successiva ricostruzione).
La normativa urbanistica ed edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. potrà prevedere specifiche norme volte
a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti nelle aree P1, P2, P3, tenuto conto delle
prescrizioni contenute nel P.A.I.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli
eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle modalità costruttive degli interventi In particolare, nelle
aree a sofferenza idraulica, è da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati e, al
contrario, raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40 cm rispetto al
piano campagna. Tali indicazioni sono da ritenersi raccomandazioni per le aree P1 e prescrizioni nelle aree
P2 e P3.
21. Le planimetrie allegate allo Studio di Compatibilità Idraulica del P.A.T. riportano l’indicazione delle:
- “Criticità idrauliche segnalate dal Piano delle Acque di Quarto d’Altino”
- “Aree allagabili segnalate dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale”.
Per tali aree lo Studio di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi procederà a puntualizzare il grado
di pericolosità pervenendo ad una classificazione comparabile a quella del P.A.I. (P1, P2 o P3), ciò al fine
di poter definire le conseguenti prescrizioni da rispettare negli interventi di trasformazione del territorio.
22. Decorsi i termini di validità dei Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed
Ambientale (P.I.R.U.E.A.) di cui al precedente Articolo 16 lett. e), le prescrizioni di cui ai precedenti commi
da 10 a 21 devono intendersi estese anche agli ambiti dei contesti dei programmi per le parti non ancora
attuate.
23. Specifiche indicazioni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive:
- lungo il collettore Carmason e lungo il Collettore Secondario Primo Carmason per le nuove
edificazioni previste in aree non appartenenti ad un urbanizzato consolidato deve essere
mantenuta una fascia di rispetto priva di qualsiasi ostacolo di almeno 10 metri su entrambi lati e su
tutta l’estesa.
24. Specifiche indicazioni relative ad interventi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale:
- nelle zone urbane lungo i canali consortili mantenere delle fasce di rispetto prive di qualsiasi
ostacolo di almeno 10 metri su entrambi lati e su tutta l’estesa;
- coinvolgimento del Consorzio di Bonifica nella progettazione degli interventi di sistemazione della
rete di fognatura;
- collegamento delle fognature meteoriche direttamente ai canali consorziali, esistenti o da
realizzare, evitando lo scarico in capifossi privati comuni a più fondi che presentano difficoltà di
gestione e manutenzione;
- eventuale contributo delle nuove urbanizzazioni, sulla base di specifico accordo con
l’Amministrazione comunale, per l’adeguamento delle opere di bonifica a valle;
- le opere fognarie previste nell’ambito delle nuove urbanizzazioni devono essere adeguatamente
sovradimensionate, in funzione del coefficiente udometrico limite previsto allo scarico, garantendo
un volume specifico minimo di almeno 100 mc/ha. Le nuove urbanizzazioni che scolino in collettori
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79
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
consorziali oggetto di precedenti interventi di tombinamento, a seguito dei quali non sia stato
assicurato un volume di invaso di 100 mc/ha di area servita, dovranno prevedere all’interno della
rete fognaria propria ulteriore un ulteriore volume di invaso compensativo pari alla differenza fra il
sopracitato standard di 100 mc/ha e l’invaso specifico assicurato all’area dalla rete consorziale;
- la realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata
ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative;
- considerate le dimensioni del contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi
complessi contrassegnato dalla lettera “H” e note le criticità delle aree adiacenti poste più a valle, si
evidenzia la necessità di coinvolgere il Consorzio di Bonifica per una progettazione congiunta dei
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che preveda anche l’adeguamento delle opere di
bonifica.
25. In merito alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, gli interventi di trasformazione del
territorio sono soggetti al rispetto del “Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (Allegato D alla
D.G.R.V. n. 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i.).
All’interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, per quanto riguarda le acque di
prima pioggia, oltre alle indicazioni dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, è previsto che le stesse
siano trattate secondo le indicazioni delle linee guida ARPA LG28/DT e delle norme UNI EN 858-1 e UNI
EN 858-2.
Articolo 23
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Dalla data di adozione del P.A.T. si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della L.R.
11/2004. Sono fatti salvi i piani urbanistici attuativi convenzionati alla data di adozione del P.A.T..
2.
L’approvazione del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti
limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i
termini per la loro ultimazione.
3.
A seguito dell’approvazione del P.A.T. il piano regolatore generale vigente, per le sole parti compatibili
con il P.A.T. diventa il piano degli interventi (P.I.).
4.
Sulla scorta degli studi di natura ambientale e paesaggistica propedeutici alla redazione del Piano,
nonché delle caratteristiche del sistema morfologico ed insediativo di carattere urbanistico riscontrato, il
P.A.T. individua le porzioni di territorio comunale le cui previsioni pianificatorie vigenti risultano essere in
contrasto con i principi e le linee guida del P.A.T..
Il Piano individua i seguenti ambiti di incompatibilità del P.R.G. vigente rispetto al P.A.T.:
a) Le previsioni relative al comparto 2 della Scheda Urbanistica C4.1 del P.R.G. vigente con Piano
Urbanistico Attuativo non approvato, collocata sul fronte nord di San Michele Vecchio, all’interno
dell’A.T.O. n. 2. Si tratta di un ambito posto lungo il corso del Fiume Sile, all’interno dell’ambito
dell’omonimo Parco Naturale Regionale, in corrispondenza del SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso
Est a San Michele Vecchio” e pertanto caratterizzato da un elevato valore sia sotto il profilo
paesaggistico che ambientale. L’ambito del comparto 1 della succitata Scheda Urbanistica C4.1 , il cui
P.U.A. è approvato, viene riconfermato quale direttrice di sviluppo insediativo a prevalente
destinazione residenziale. Per quest’ultimo il Piano prescrive un limite fisico all’espansione, soggetto
alle disposizioni di cui al precedente Articolo 16 lett. d), in corrispondenza del SIC IT3240031 “Fiume
Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio”.
1.
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Estratto Piano Regolatore vigente
Tav. 13.3A – San Michele
Estratto Piano di Assetto del Territorio
Tav. 4 - Carta della Trasformabilità
Con perimetro di colore rosso viene individuato l’ambito di incompatibilità del P.R.G. vigente rispetto al P.A.T.
b)
Le previsioni relative alla Scheda Urbanistica C4.11 del P.R.G. vigente, collocata sul fronte est del
nucleo insediativo di Trepalade, nell’estremità orientale dell’A.T.O. n. 5. Si tratta di un ambito posto
lungo il corridoio ecologico principale del canale Siloncello, a ridosso dell’ambito del Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile, e pertanto caratterizzato da un elevato valore sia sotto il profilo
paesaggistico che ambientale.
Estratto Piano Regolatore vigente
Tav. 13.4 - Trepalade
Estratto Piano di Assetto del Territorio
Tav. 4 - Carta della Trasformabilità
Con perimetro di colore rosso viene individuato l’ambito di incompatibilità del P.R.G. vigente rispetto al P.A.T.
Fino alla definizione da parte del P.I. degli interventi ammissibili, nelle aree di cui al precedente
comma si applicano le disposizioni di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della LR 11/2004 e s.m.i.
6.
Per gli interventi o gli ambiti che risultino in contrasto, sino ad approvazione del nuovo P.I. per gli
immobili compresi sono consentiti solamente gli interventi di cui all’Art.3, comma 1, lettere a), b), c), d) del
D.P.R. 380/2001, salvo ove diversamente previsto dalla normativa sovraordinata e/o esplicitata nel
presente testo normativo.
7.
Le indicazioni contenute nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità non hanno valore conformativo delle
5.
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81
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al P.I. e non possono pertanto rappresentare o
comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.
8.
Fino alla data di adozione del primo P.I. di adeguamento, e comunque non oltre cinque anni
dall’approvazione del P.A.T., sono confermate le quantità volumetriche residue del P.R.G., fatte salve le
disposizioni di cui al precedente comma 4. All’interno dei seguenti ambiti, indicati con perimetro di colore
rosso ed individuati genericamente nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità quali Servizi di interesse
comune di maggior rilevanza di progetto - Aree ed attrezzature a parco, gioco e sport e contigui e
parzialmente sovrapposti alla Rete Natura 2000 (SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele
Vecchio e ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio) gli interventi sono soggetti
alle Disposizioni a tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000 contenute nel presente articolo:
a)
b)
Ai fini di verificare se l'attuazione dei PUA previsti dal vigente PRG e riportanti le sigle C4.25, C4.26 e
D4.21 possa determinare effetti significativi negativi sull'ambiente, gli stessi dovranno essere sottoposti, ai
sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, a Verifica di Assoggettabilità.
10. In fase di predisposizione degli strumenti attuativi degli ambiti destinati ad attività produttive occorrerà
applicare le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 attivando la procedura della Verifica di
Assoggettabilità sulla base dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli
indici di edificabilità, degli usi ammessi, dei contenuti planivolumetrici nonché dei contenuti tipologici e
costruttivi degli interventi.
11. Il P.I. detta una specifica disciplina volta alla tutela del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico
dell’area contraddistinta dalla presenza del programma complesso contrassegnato dalla lettera “H”.
12. Considerate le dimensioni del contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi
contrassegnato dalla lettera “H” e note le criticità delle aree adiacenti poste più a valle, si evidenzia la
necessità di coinvolgere il Consorzio di Bonifica per una progettazione congiunta dei sistemi di smaltimento
delle acque meteoriche che preveda anche l’adeguamento delle opere di bonifica. Considerato inoltre che
il contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla lettera “H”
ricade all’interno di un’area a rischio idraulico P2, dovrà essere prevista la messa in sicurezza idraulica del
territorio.
9.
Misure di mitigazione e compensazione
13. Vengono di seguito indicate le principali opere di mitigazione da attuare in sede di Piano degli
Interventi. Gli interventi di mitigazione dovranno essere definiti in relazione alle singole opere previste,
tenendo conto della specificità degli ambiti, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale (di
cui al precedente Articolo 2.
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82
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Campo d'azione
Interventi di mitigazione
Opere viarie
Piantumazione di margine
Nuova edificazione
Barriere antirumore
Ricomposizione vegetale
Interventi idraulici
Piantumazione di sponda
NTA di
riferimento
Funzione
mascheramento
inserimento paesaggistico
continuità ecologica
abbattimento dell'inquinamento
mantenimento della stabilità dei suoli
riduzione dei disturbi acustici
riduzione dei disturbi acustici
inserimento paesaggistico
mantenimento della stabilità dei suoli
inserimento paesaggistico
continuità ecologica
mantenimento della stabilità dei suoli
Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto
alla Valutazione Ambientale Strategica
14. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del
Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il
Piano di Monitoraggio.
15. In sede di attuazione del Piano dovranno essere verificati i sotto riportati indicatori nonché gli obiettivi
di sostenibilità contenuti negli schemi relativi agli ambiti di trasformazione:
Indicatori prestazionali
Sistema
Indicatore
indice di qualità ambientale
indice di qualità territoriale
indice di qualità naturale
riqualificazione e riconversione
Territoriale
superficie agricola
superficie insediativa
Sociale
densità abitativa
standard a servizi pubblici
indice di valore paesaggistico dei coni
P1
visuali
indice di valore paesaggistico delle aree
Paesaggistico P2
di elevato valore
indice di valore paesaggistico degli
P3
itinerari
Ambientale
A1
A2
A3
T1
T4
S1
S2
S3
Ente
Competente
Aggiornamento
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Triennale
Triennale
Triennale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Comune
Triennale
Comune
Triennale
Comune
Triennale
Ente Competente
Aggiornamento
ARPAV
ARPAV
ARPAV
Triennale
Triennale
Triennale
Indicatori descrittivi
Componente
Aria
Indicatore
CO2
CO
PM10
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83
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Nox
Sox
Benzene
IBE
LIM
corsi d’acqua principali
SECA
SACA
civile
carico organico
industriale
Acqua
civile
carico potenziale trofico
agro zootecnico
azoto
industriale
civile
carico potenziale trofico
agro zootecnico
fosforo
industriale
Suolo
Uso del suolo
Radiazioni ionizzanti
Salute umana Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Rifiuti prodotti
Rifiuti
Rifiuti destinati a raccolta differenziata
Numero di abitanti
Residenti per ettaro
Stranieri
Stranieri su popolazione
Tasso di natalità
Demografia
Tasso di mortalità
Saldo naturale
Saldo sociale
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza
Occupate
Numero di abitazioni
non occupate
Numero di famiglie
Società
Numero medio di componenti per famiglia
Numero di imprese
Occupati
Dimensione media delle attività
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
ARPAV
Comune
ARPAV
ARPAV
ARPAV
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Triennale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
16. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente comma,
dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli
effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
17. L’Amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e prevede
che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con le cadenze individuate e,
comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.
18. Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici il Comune attiverà una specifica sezione
dell’ufficio tecnico, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell’ARPAV e degli Enti gestori di
servizi pubblici (ENEL, AATO, ULSS, ecc.).
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Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Disposizioni a tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000
19. Il Piano degli Interventi dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela degli elementi tutelati dei
siti della Rete Natura 2000, affinché ogni piano, progetto, intervento che modifichi usi, funzioni, attività in
atto, sia soggetto alla verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt.
5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., oltre all'analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e
nelle Aree di connessione naturalistica (buffer zone).
PRESCRIZIONI
20. Le fasi di progettazione successive, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di
singoli interventi, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della procedura per la Valutazione
d’Incidenza ai sensi degli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii..
21. La procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale è disciplinata dal D.P.R. 357/97 e dalla normativa
di recepimento regionale, anche derivante dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 qual'ora
approvati: si raccomanda quindi di verificare e prescrivere sempre il rispetto della procedura per la
Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente e di cui al comma 20 del presente articolo.
22. Per i progetti assoggettati a VIA o per i Piani assoggettati a VAS, ai sensi dell’art.10, comma 3, del
Dlgs 152/2006, la procedura per la Valutazione d’Incidenza, in quanto endoprocedimento, è compresa
nelle suddette procedure, nel rispetto della normativa vigente di riferimento.
23. Piani, progetti, interventi di cui al comma precedente dovranno essere valutati in conformità alle
seguenti prescrizioni:
a) La progettazione definitiva di ogni piano, progetto, intervento, come previsto dalla normativa
vigente, dovrà prevedere sempre il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi
degli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii..
b) Prima dell’inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri.
c) Durante l’esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici.
d) Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di
oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre
gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
e) Il divieto, lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del P.A.T., di asportare specie erbacee ed
arboree che servono da alimentazione per gli animali.
f) La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua.
Disposizioni per l’incremento del risparmio energetico ed il contenimento dell’inquinamento
luminoso
CONTENUTI E FINALITÁ
24. Il Piano, perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, promuove la realizzazione di interventi
edilizi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il consumo delle risorse non rinnovabili e che
utilizzino tecnologie eco-compatibili.
DIRETTIVE
25. Il P.I., anche mediante l'impiego del credito edilizio, definirà modalità e procedure per l’attuazione e la
verifica concreta del principio sopraesposto attivando una adeguata politica di incentivi volti a favorire il
risparmio energetico, la realizzazione di edifici eco-compatibili, il risparmio dell’acqua potabile,
26. Il P.I. indicherà, garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e
monumentale, le modalità per l’istallazione di impianti a energia solare o fotovoltaici sulle coperture dei
fabbricati produttivi o a copertura delle aree a parcheggio.
27. Il P.I. potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati
all’accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali:
campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e
agroindustriali, finalizzati alla produzione di biocombustibili, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7
dell’art. 44 della L.R.11/2004; tali progetti potranno essere oggetto di accordi ai sensi dell’Art.6 della
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L.R.11/2004.
28. Il P.I. dovrà prevedere che i parcheggi scoperti su terreno siano realizzati con fondo permeabile e che
le acque di prima pioggia siano raccolte e trattate con sistemi idonei a trattenere gli inquinanti (disoleatori).
Per tutti i nuovi insediamenti dovrà essere obbligatoria la raccolta delle acque meteoriche a fini non potabili
nelle modalità che saranno definite dal P.I. e dagli eventuali Regolamenti Edilizi o d'Igiene.
29. Il P.I. dovrà comprendere nel Regolamento Edilizio regole e norme relative a tali aspetti di sostenibilità
e contenimento dei consumi energetici, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili sul mercato, oltre
ai provedimenti previsti per il contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso.
30. Il Piano degli Interventi dovrà contenere un’apposita disciplina finalizzata al contenimento
dell’inquinamento luminoso ed all’incremento del risparmio energetico, redatta in conformità alle seguenti
prescrizioni:
- per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi opere di ogni tipo devono essere impiegati criteri e
mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali,
impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in
relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in
maniera provvisoria;
- per l’illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti
entro le ore ventiquattro;
- per l’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non
deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a
servizi di pubblica utilità ed all’individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo
spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l’orario di chiusura dell’esercizio;
- è vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi
funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione;
allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione,
da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nel centro storico e per
l’illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale
un’accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a
bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica);
- è vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l’alto.
Indicazioni per la progettazione-organizzazione delle aree. Requisiti di sostenibilità
DIRETTIVE
31. I nuovi insediamenti residenziali si devono confrontare con la possibilità di poter cogliere gli elementi
del contesto in cui si interviene e di poterli tradurre in significati originali tali da renderli riconoscibili e
consoni sia alle attese della committenza che alle peculiarità che il contesto esprime.
32. Le direttrici lungo le quali si dovranno muovere la formulazione dei singoli impianti urbanistici al fine di
cogliere questi aspetti devono essere il frutto di molteplici considerazioni: in primo luogo si deve tenere
conto della conformazione della singola area, successivamente si devono cogliere i significati del territorio
sia sotto l’aspetto urbanistico-compositivo sia sotto l’aspetto formale delle residenze.
33. Le parti in comune dei lotti dovranno essere sistemati a verde e corredati di siepi, nonché
opportunamente illuminati mentre le parti carrabili dovranno essere pavimentati garantendo la permeabilità
alle acque piovane.
34. Il rispetto dei requisiti di bioarchitettura ed ecosostenibilità dovrà essere mantenuto anche nella
definizione dell’aspetto esterno dei fabbricati, tanto più importante dovendo rappresentare una idea
architettonica e volendo dare continuità alla lettura del paesaggio.
35. La ricerca progettuale relativa alle colorazioni e all’arredo dovrà indurre una scelta di dettami formali
rivolti al recupero di forme proprie del contesto paesaggistico: le facciate degli edifici potranno essere
caratterizzate da due colori, uno più chiaro per le parti più esterne ed uno più intenso per le parti di
fabbricato più incassate; le tonalità saranno definite in sede di progetto esecutivo dei singoli fabbricati.
36. In merito alle trasformazioni del territorio o di parte di esso da aree verdi o comunque in origine non
edificabili ad aree a qualsiasi titolo edificate (residenziale, artigianale-industriale, commerciale), il P.I. dovrà
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Norme di Attuazione
dare indicazioni relativamente al mantenimento delle condizioni di salubrità dell’aria previsti dai Piani
d’Azione della Qualità dell’Aria previsti per i comuni della Provincia di Venezia come previsto nel vigente
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; parimenti dovrà tenersi preliminarmente conto
degli impatti delle trasformazioni sul clima acustico delle residenze esistenti o di quelle proposte in
edificazione.
37. Il P.I. potrà proporre e valutate alternative di sviluppo del territorio utilizzando quale criterio di scelta il
minore impatto sulla salute del cittadino (VIS).
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TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
Articolo 24
DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) integra le disposizioni generali per l’assetto
del territorio, di cui al TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO.
2.
Tale disciplina è organizzata, negli articoli che seguono, in forma di schede, che si riferiscono alla
disciplina dei singoli A.T.O., comprensiva dei parametri teorici di dimensionamento, formulati sulla base di
previsioni decennali.
3.
Le nuove potenzialità edificatorie disciplinate in termini di carico insediativo aggiuntivo e gli standard
urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo A.T.O. considerando le esigenze, in termini di
nuova edificabilità, rispetto alle seguenti destinazioni d’uso:
a) residenza, ed attività assimilate alla residenza;
b) produttivo ed artigianale
c) commerciale
d) direzionale
e) turistico-ricettivo.
4.
Il P.I. definisce le modalità di attuazione degli incrementi insediativi per le attività economiche
mediante fasi temporali ciascuna non superiore a 5 anni di cui la prima deve essere limitata ad una quota
non superiore alla metà della complessiva previsione insediativa, fatti salvi eventuali accordi ai sensi
dell’art. 6 LR 11/2004 che rivestano rilevanza strategica per lo sviluppo insediativo e/o socio-economico di
carattere territoriale.
1.
Modifiche al dimensionamento di ciascun Ambito Territoriale Omogeneo entro i limiti di flessibilità
stabiliti dal P.A.T.
Il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume corrispondente al fabbisogno insediativo assegnato ai
singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 15%, nel rispetto del dimensionamento complessivo.
6.
In aggiunta al fabbisogno abitativo definito dal P.A.T., sono comunque consentiti (ad eccezione delle
zone agricole) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 150 mc per unità
edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal P.I. per migliorare la
qualità abitativa e funzionale degli immobili.
7.
Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo
definito dal P.A.T., il P.I. può definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di
ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se
carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante,
per migliorare la qualità degli immobili.
8.
Il carico insediativo corrispondente all’eventuale riutilizzo residenziale delle costruzioni esistenti non
più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola secondo le determinazioni del P.I., ai sensi del precedente
Articolo 18 comma 3, lettera e), potrà essere computato nel dimensionamento generale del P.A.T. a
prescindere dall’A.T.O. in cui sono localizzati di interventi di recupero, ferme restando le quantità totali.
9.
Rispetto al P.I. i Piani Urbanistici Attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro e
della propria superficie territoriale con il limite massimo del 10% (deve essere sovrapponibile almeno il
90% della superficie territoriale originaria e di quella variata) e trasposizioni di zone conseguenti alla
definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di P.I., purché nel rispetto
della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Tali modifiche
non costituiscono variante al P.I..
10. Qualora il soggetto attuatore operi interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica ed
ambientale aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti al proprio campo di intervento e previo accordo di
pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, i Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica
possono anche prevedere modifiche al P.I., con un limite massimo di aumento del 15% in termini
volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
5.
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Norme di Attuazione
a) la densità massima territoriale o fondiaria;
b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
c) l'altezza massima degli edifici;
d) la lunghezza massima dei fronti.
11. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma precedente costituiscono variante al
P.I..
12. Il P.I. dovrà verificare la capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente destinazione
residenziale e, in base a questa, dimensionare con esattezza le nuove espansioni compatibili e le relative
modalità di attuazione, nel rispetto del Dimensionamento del Piano e della SAU massima trasformabile.
Dimensionamento delle aree per servizi e modifiche agli standard urbanistici entro i limiti di
flessibilità per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo stabiliti dal P.A.T.
13. Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un’idonea
dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse
destinazioni d’uso.
14. Le attrezzature e i servizi riguardano in particolare:
a) L’istruzione;
b) L’assistenza, i servizi sociali e sanitari;
c) La pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
d) Le attività culturali, associative e politiche;
e) Gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi
urbani, le aree boscate pubbliche;
f) Gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
g) I parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclopedonali urbani ed extraurbani;
h) Gli elementi di riqualificazione urbana.
15. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono essere
inferiori a:
a) Relativamente alla residenza mq 30 per abitante teorico;
b) Relativamente all’industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie territoriale delle singole
zone;
c) Relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;
d) Relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti
all’aperto.
16. Le dotazioni minime di cui al precedente comma 15 lettera a) devono essere assicurate in sede di P.I.
e di PUA con destinazione residenziale per le aree di nuova formazione, mentre quelle di cui alle lettere b),
c), d) devono essere assicurate in tutti gli interventi, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
17. Con riferimento al dimensionamento massimo previsto dal P.A.T. per ogni singolo A.T.O., il P.I.
preciserà le effettive previsioni cui riferire la richiesta di standard e le aree per servizi.
18. Le aree per servizi di cui ai commi precedenti dovranno essere accessibili, fruibili, dotate di
adeguatezza tecnologica e semplicità ed economicità di gestione. Non potranno essere computate come
dotazione di aree per servizi negli insediamenti residenziali, gli spazi verdi che soddisfano mere esigenze
di arredo e non consentono la loro fruibilità da parte della collettività.
19. Allo scopo di evitare la polverizzazione e dispersione dei servizi pubblici il P.I. definisce le soglie
minime, da assicurare in tutti gli interventi, ai sensi dell’art. 31, comma 6 della L.R. 11/2004, potendo
procedere alla monetizzazione o compensazione nel caso di dimensioni insufficienti a garantirne l’idoneità
funzionale, in relazione ai seguenti elementi:
- Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.),
- necessità del contesto in cui l'intervento si colloca,
- al tipo d’intervento.
20. Gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua dovranno privilegiare il
reperimento di aree da destinare a verde pubblico prioritariamente attraverso la riqualificazione e
valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le
diverse parti del territorio.
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21. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 11/2004.
Utilizzo della zona agricola
22. Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa quella agricola, in conformità all’art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 11/04:
- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) rilevata al 2013: 1.963,84 ha.
- Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 2.818,31 ha.
- Rapporto S.A.U. / S.T.C. = (1.963,84 ha / 2.818,31 ha)*100 = 70% > 61,3 %
- Zona agricola massima trasformabile = 1.963,84 ha * 1,3% = 25,53 ha.
23. In sede di P.I. la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà
subire un incremento massimo di 2,55 ha (pari al 10%) per la realizzazione di servizi pubblici ovvero per
interventi previsti mediante accordo di pianificazione in applicazione del principio di perequazione
urbanistica. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua
adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia
volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume
assentito e realizzato.
24. Il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella
agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia, per
interventi di rilievo sovra comunale, secondo i criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 e
s.m.
25. L’entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola
trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al
precedente comma 22 senza che ciò comporti variante al P.A.T..
26. Dalla quantità SAU trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata
alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.
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Norme di Attuazione
Articolo 25 DIMENSIONAMENTO
a)
A.T.O. N. 1 – Ambito Territoriale Omogeneo di Quarto D’Altino
AZIONI STRATEGICHE
Per l’Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 il Piano di Assetto del Territorio riconosce la vocazione insediativa
di carattere residenziale, individuando l’area di urbanizzazione consolidata di Quarto d’Altino capoluogo,
comprensiva delle principali aree a servizi e delle relative direttrici di sviluppo a prevalente destinazione
residenziale. Il Piano di Assetto del Territorio prevede il completamento del tessuto insediativo,
confermando le direttrici di espansione verso sud e verso est, a completamento del tessuto edilizio
esistente. In quest’A.T.O. il P.A.T. non individua ambiti di edificazione diffusa.
All’interno dei contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, sono ricomprese le
aree dei P.I.R.U.E.A. n° 1, 3, 4, 5 e 6 per i quali valgono le disposizioni di cui al precedente Articolo 16 lett.
e). Il contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla lettera
“A” ricopre un ambito più ampio rispetto all’area interessata dalle previsioni del P.I.R.U.E.A. n°1 con la
finalità di poter operare, in sede di Piano degli Interventi, alla definizione di previsioni che considerino
l’ambito nella sua unitarietà, coinvolgendo anche le aree limitrofe al P.I.R.U.E.A. in un’ottica di integrazione
con la vicina zona residenziale di Quarto d’Altino. Tra i contesti territoriali destinati alla realizzazione di
programmi complessi, nella parte sud-ovest dell’A.T.O., viene individuato un ambito contrassegnato dalla
lettera “G”, già interessato da una previsione di carattere insediativo di tipo residenziale da parte del PRG
previgente, per la quale il Piano indirizza verso destinazioni legate al settore direzionale-terziario, attività
turistico-ricettive, commercio nella forma di piccole strutture di vendita e servizi.
Il P.A.T. individua le porzioni di urbanizzato soggette ad interventi di miglioramento della qualità urbana e
1.
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91
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Norme di Attuazione
territoriale e gli elementi di degrado o le attività produttive, esistenti o dismesse, conglobate
nell’urbanizzato consolidato a prevalente destinazione residenziale per le quali il Piano degli Interventi
dovrà favorire il processo di riconversione e di riqualificazione dell’area in cui le stesse insistono.
Il Piano dà atto della presenza di un’attività in essere per il cui ambito di pertinenza individua la possibilità
di operare degli interventi di riordino in zona agricola attraverso l’accorpamento dei volumi esistenti o
l’acquisizione di un credito edilizio da spendere in zona propria. Appartiene alla medesima tipologia di
previsione l’ambito dei volumi dell’ex azienda agricola, ora dismessa, allocata in via Claudia Augusta, per
la quale il Piano prescrive la riconversione ed il riordino dell’ambito.
A Quarto d'Altino permane una distinzione piuttosto netta tra le aree produttive e le zone urbane. Tale
distinzione costituisce un’opportunità per pensare al tema antico della "forma urbis", il disegno della città.
Nel disegno generale di Piano viene previsto il completamento e la definizione delle aree produttive e
urbane verso sud, coerentemente con la presenza della nuova bretella. Tra queste due parti insediative, da
completare e razionalizzare, il Piano prevede la creazione di un parco urbano finalizzato ad usi legati allo
sport e il tempo libero, che separa e al contempo serve la città produttiva e quella residenziale. Questo
parco, dovrebbe in parte sostituire le aree a servizi previste a est di Quarto d'Altino dal previgente P.R.G.,
contenendo il consumo di area agricola, nonché costituire un collegamento verde verso l’ambito del fiume
Sile, con soluzioni collegate con l’attuazione del contesto territoriale destinato alla realizzazione di
programmi complessi contraddistinto dalla lettera “A”.
Il sistema dei servizi di nuova previsione viene completato dalla riconferma delle aree poste tra il
capoluogo di Quarto d’Altino e la frazione de Le Crete, previste dallo strumento urbanistico previgente e
riconfermate a livello strategico dal P.A.T., dalla previsione di un’area a servizi e per grandi eventi posta su
via Roma, a nord dell’attuale P.I.R.U.E.A. n° 4, nonché dalla previsione di ampliamento del depuratore.
Con la finalità di mitigare visivamente la presenza dello stesso, il Piano prevede la realizzazione una fascia
di mitigazione tra la succitata infrastruttura ed il limitrofo ambito di urbanizzazione consolidata.
SISTEMA RELAZIONALE
Sotto il profilo del sistema relazione, l’A.T.O. n. 1 è interessata dall’attraversamento sia dell’autostrada A4
che della linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste che taglia il nucleo di urbanizzazione consolidata
del Capoluogo. Al fine di facilitare la permeabilità del tessuto insediativo e dell’attraversamento della linea
ferroviaria, il Piano riporta l’indicazione di un sottopasso ferroviario di progetto tra via Stazione e Viale della
Resistenza.
Tra le previsioni infrastrutturali il Piano conferma la bretella di bypass del centro di Quarto d’Altino, già in
fase di attuazione alla data odierna, ed individua una bretella di collegamento tra via Pascoli e via Roma,
parallela e limitrofa all’autostrada. Il Piano riconosce l’incrocio tra via Roma e viale Kennedy come
un’intersezione da migliorare.
2.
VALORI E TUTELE
La zona agricola limitrofa al sistema insediativo, in parte caratterizzata da una primaria funzione sotto il
profilo agricolo-produttivo, è caratterizzata dalla presenza di alcuni manufatti di valore storico-testimoniale
per i quali il Piano degli Interventi definirà il grado di protezione e conseguentemente gli interventi
ammissibili.
Sotto il profilo testimoniale, il Piano salvaguarda il centro storico di Quarto d’Altino e mette in campo le
opportune forme di tutela per il Palazzetto settecentesco dell’ex Municipio quale villa veneta riconosciuta
dall’Istituto Regionale delle Ville Venete (IRVV).
La parte nord dell’A.T.O. è interessata dalla presenza del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,
all’interno del quale gli interventi sono disciplinati dal Piano Ambientale del Parco del Sile stesso. Il Fiume
Sile, in qualità di Sito di Importanza Comunitaria, viene riconosciuto quale area core nella classificazione
funzionale della rete ecologica.
La parte più orientale dell’A.T.O. è interessata dalla presenza dell’ambito di tutela e valorizzazione della
Riserva Archeologica di Altino, per il quale il P.A.T. riconosce la valenza e ne persegue la tutela, la
riqualificazione e la valorizzazione nell’ottica di fruizione del patrimonio archeologico presente.
3.
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
4.
DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 1 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI QUARTO D’ALTINO
Carico insediativo
Standard [mq]
150.000
30.000
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
30.000
30.000
Produttivo/Artigianale [mq]
10.000
1.000
Turistico/Ricettivo [mc]
40.000
6.000
Residenziale [mc]
Abitanti Teorici
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1.000
93
Totale
67.000
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b)
A.T.O. N. 2 – Ambito Territoriale Omogeneo di San Michele Vecchio
AZIONI STRATEGICHE
L’Ambito Territoriale Omogeneo n. 2 di San Michele Vecchio costituisce un contesto a prevalente
destinazione insediativa di carattere residenziale, interessata da una forte componente sotto il profilo
ambientale: la parte nord dell’A.T.O. ricade all’interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, entro il
quale gli interventi sono disciplinati dal Piano Ambientale del Parco del Sile stesso.
Il Piano individua il completamento del tessuto residenziale esistente, riconfermando le previsioni legate
alla pianificazione vigente conseguente alla variante di adeguamento al Piano Ambientale del Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile.
Il Piano individua quale ambito di incompatibilità del P.R.G. vigente rispetto al P.A.T. le previsioni relative al
comparto 2 della Scheda Urbanistica C4.1 del P.R.G. vigente con Piano Urbanistico Attuativo non
approvato, collocata sul fronte nord di San Michele Vecchio, all’interno dell’A.T.O. n. 2. Si tratta di un
ambito posto lungo il corso del Fiume Sile, all’interno dell’ambito dell’omonimo Parco Naturale Regionale,
in corrispondenza del SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” e pertanto
caratterizzato da un elevato valore sia sotto il profilo paesaggistico che ambientale. L’ambito del comparto
1 della succitata Scheda Urbanistica C4.1 , il cui P.U.A. è approvato, viene riconfermato quale direttrice di
sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale. Per quest’ultimo il Piano prescrive un limite
fisico all’espansione, soggetto alle disposizioni di cui al precedente Articolo 16 lett. d), in corrispondenza
del SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio”.
In quest’A.T.O. il P.A.T. non individua ambiti di edificazione diffusa.
Il P.A.T. individua le attività incongrue collocate all’interno del tessuto insediativo a prevalente destinazione
residenziale, per le quali il Piano degli Interventi dovrà prevedere gli interventi ammissibili, favorendo il
5.
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
trasferimento delle stesse o la riconversione con destinazioni compatibili al contesto.
Il completamento delle aree non urbanizzate, qualora non interessate dalla rete ecologica, costituiscono
ambiti vocati all’individuazione di aree a servizi di interesse comune di maggior rilevanza legati allo sport
ed al tempo libero, anche a completamento del sistema di parco urbano tra il nucleo urbano di Quarto
d’Altino e l’area produttiva-artigianale.
SISTEMA RELAZIONALE
Sotto il profilo del sistema relazione, l’A.T.O. n. 2 è lambita, nella parte est, dall’attraversamento
dell’autostrada A4, la quale viene riconosciuta dal Paino quale barriera infrastrutturale al sistema
ambientale del fiume Sile.
6.
VALORI E TUTELE
L’A.T.O. è caratterizzato dalla presenza di alcuni manufatti di valore storico-testimoniale, in taluni casi
accompagnati dalla presenza delle relative pertinenze scoperte oggetto di tutela da parte del Piano.
L’ambito del Fiume Sile, in qualità di Sito di Importanza Comunitaria e di Zona a Protezione Speciale, viene
riconosciuto dal Piano quale area core nella classificazione funzionale della rete ecologica.
7.
8.
DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 2 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI SAN MICHELE VECCHIO
Carico insediativo
Standard [mq]
Residenziale [mc]
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
Produttivo/Artigianale [mq]
Turistico/Ricettivo [mc]
Abitanti Teorici
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35.000
6.990
2.000
2.000
0
0
15.000
2.250
233
95
Totale
11.240
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
c)
A.T.O. N. 3 – Ambito Territoriale Omogeneo di Le Crete
AZIONE STRATEGICHE
L’Ambito Territoriale Omogeneo n. 3 comprende al suo interno l’area di urbanizzazione consolidata della
frazione di Le Crete con prevalente destinazione di carattere residenziale. Il Piano di Assetto del Territorio
prevede il completamento del tessuto insediativo, confermando le direttrici di espansione legate alla
pianificazione vigente verso nord, a completamento del tessuto edilizio esistente.
Il Piano individua in quest’ambito un’attività produttiva collocata a ridosso del tessuto insediativo a
prevalente destinazione residenziale, per le quali il Piano degli Interventi dovrà prevedere gli interventi
ammissibili, favorendo il trasferimento della stessa o la riconversione con destinazioni compatibili al
contesto.
Il Piano riconosce la presenza di un nucleo di edificazione diffusa posto lungo via Ca’Zorzi per il quale
viene promosso il completamento insediativo attraverso l’acquisizione di crediti edilizi generati da interventi
di recupero in zona agricola.
Il sistema dei servizi viene completato dalla riconferma delle previsioni delle aree poste tra il capoluogo di
Quarto d’Altino e la frazione de Le Crete, previste dallo strumento urbanistico previgente e riconfermate a
livello strategico dal P.A.T..
Il Piano riconosce il bosco de Le Crete quale completamento del sistema di parco urbano tra il nucleo di
Quarto d’Altino e l’area produttiva-artigianale.
9.
10. SISTEMA RELAZIONALE
Sotto il profilo del sistema relazione, l’A.T.O. n. 3 è interessata dall’attraversamento della linea ferroviaria
d0201010_NormeTecniche
96
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Venezia-Portogruaro-Trieste che lambisce il nucleo residenziale nella parte occidentale. Per favorire una
maggiore permeabilità tra le parti di territorio separate da suddetta infrastruttura, il Piano riporta
l’indicazione di un sottopasso in corrispondenza di via Crete.
Il Piano individua il sistema della mobilità lenta costituito dagli itinerari di interesse storico-testimoniale che
mettono in relazione la frazione de Le Crete con il Capoluogo e con il più ampio sistema delle valenze di
natura paesistico-ambientale presente sul territorio, con particolare riferimento al corridoio del fiume Zero
ed al bosco de Le Crete.
11. VALORI E TUTELE
La parte meridionale dell’A.T.O. costituisce la porzione dell’ambito in oggetto di maggior valenza sotto il
profilo paesistico-ambientale considerata la presenza del corso del fiume Zero, il cui ambito viene
riconosciuto dal Piano quale corridoio ecologico principale sul quale si attesta l’individuazione dei coni
visuali di maggior valenza da preservare. Suddetto corridoio vede la linea ferroviaria quale elemento di
discontinuità per la quale il Piano degli Interventi metterà in atto idonee misure di contenimento della
pressione generata.
La parte est dell’A.T.O. è quella che ha conservato le maggiori caratteristiche sotto il profilo dell’importanza
per la funzione agricolo produttivo ed ospita al suo interno delle presenze di carattere storico-testimoniale
per i quali il piano degli Interventi definirà il grado di protezione ed i relativi interventi ammissibili.
12. DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 3 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI LE CRETE
Carico insediativo
Standard [mq]
50.000
9.990
2.000
2.000
Produttivo/Artigianale [mq]
0
0
Turistico/Ricettivo [mc]
0
0
Residenziale [mc]
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
Abitanti Teorici
d0201010_NormeTecniche
333
97
Totale
11.990
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
d)
A.T.O. N. 4 – Ambito Territoriale Omogeneo di Altino
13. AZIONE STRATEGICHE
L’Ambito Territoriale Omogeneo di Altino è caratterizzato dalla presenta dell’omonimo nucleo insediativo,
anche se gran parte del territorio interessato dal’A.T.O. in oggetto registra una vocazione per lo più legata
al settore primario, accompagnata da un’elevata valenza sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
Il Piano riconosce gli ambiti di urbanizzato consolidato a prevalente destinazione residenziale esistenti, già
previsti dagli strumenti urbanistici previgenti, compresivi delle relative zone a servizi, ai quali si affianca
l’individuazione di un nucleo di edificazione diffusa posto lungo via S. Eliodoro: per quest’ambito il Piano
prevede la riconversione e la riqualificazione di un’attività incongrua con il contesto residenziale,
consentendo al contempo l’addensamento del tessuto insediativo esistente previa acquisizione di crediti
edilizi, di natura residenziale o compatibili con la residenza, dalla zona agricola.
All’interno dell’A.T.O. n. 4 è presente il P.I.R.U.E.A. n° 9 “Area F.lli Zacchello” per il quale valgono le
disposizioni normative di cui al precedente Articolo 16 lett. e).
14. VALORI E TUTELE
All’interno dell’A.T.O. n. 4, il fiume Zero – Zona di Protezione Speciale (ZPS) – e l’ambito della Laguna di
Venezia – Sito di Importanza Comunitaria (SIC) – costituiscono gli elementi di spicco del sistema
naturalistico-ambientale, tanto che vengono riconosciuti dal Piano quali core areas – aree nucleo – nel
sistema della rete ecologica.
Detto sistema viene completato con l’indicazione dei principali corsi d’acqua presenti (le zone limitrofe al
fiume Zero stesso, il Siloncello ed il Carmason) quali corridoi ecologici principali, il cui ambito intercluso
d0201010_NormeTecniche
98
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
svolge la funzione di area di connessione naturalistica per la quale il Piano di Assetto del Territorio mette in
atto le opportune forme di tutela di cui al precedente Articolo 10.
Fatta eccezione per la parte prettamente insediativa, l’intero territorio dell’Ambito Territoriale Omogeneo n.
4 viene riconosciuto come ambito di primaria importanza sotto il profilo della funzione agricolo-produttiva
per il quale il Piano conferma la vocazione di tipo rurale con particolare attenzione agli aspetti di natura
paesaggistica ed ambientale.
Sotto il profilo storico-testimoniale il Piano riporta l’individuazione del centro storico di Altino e dà atto della
presenza del patrimonio edilizio che assume valenza in tal senso, per il quale il Piano degli Interventi
definirà il grado di protezione e le relative azioni ammissibili. Completano il quadro delle valenze di natura
culturale Villa De Reali e Villa Bacchini-Canossa collocate all’interno dell’ambito del P.I.R.U.E.A. n. 9.
Il Piano individua il sistema della mobilità lenta costituito dagli itinerari di interesse storico-testimoniale che
mettono in relazione Altino con il più ampio sistema delle valenze di natura paesistico-ambientale presente
sul territorio comunale: tali percorsi sono riconosciuti principalmente lungo il corso del fiume Zero, lo scolo
Carmason ed il Siloncello. L’eccellenza paesaggistica del territorio interessato dall’A.T.O. in oggetto inoltre
fa si che il Piano riscontri al suo interno una presenza considerevole di punti panoramici posti
principalmente lungo le sponde del fiume Zero e degli altri principali corsi d’acqua.
L’intero A.T.O. n. 4 ricade all’interno dell’ambito di tutela e valorizzazione della Riserva Archeologica di
Altino, per il quale il P.A.T. riconosce la valenza e ne persegue la tutela, la riqualificazione e la
valorizzazione nell’ottica di fruizione del patrimonio archeologico presente.
15. DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 4 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI ALTINO
Carico insediativo
Standard [mq]
Residenziale [mc]
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
Produttivo/Artigianale [mq]
Turistico/Ricettivo [mc]
Abitanti Teorici
d0201010_NormeTecniche
10.000
2.010
2.000
2.000
0
0
15.000
2.250
67
99
Totale
6.260
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
e)
A.T.O. N. 5 – Ambito Territoriale Omogeneo di Trepalade
16. AZIONI STRATEGICHE
Il Piano di Assetto del Territorio individua l’A.T.O. n. 5 di Trepalade, il quale ricomprende al suo interno
l’edificato consolidato dell’omonima frazione; detto ambito viene per lo più ricompreso all’interno dell’area
disciplinata dal Piano Ambientale del Fiume Sile.
Per l’A.T.O. n. 5 il Piano riconosce la presenza dell’urbanizzato consolidato a prevalente destinazione
residenziale per il quale si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 16 lett. a).
All’interno di quest’A.T.O. il Piano riconosce le previsioni urbanistiche relative alla Scheda Urbanistica
C4.11 del P.R.G. vigente, collocata sul fronte est del nucleo insediativo di Trepalade, nell’estremità
orientale dell’A.T.O. n. 5, in contrasto con i principi definiti dal P.A.T.. Si tratta infatti di un ambito posto
lungo il corridoio ecologico principale del canale Siloncello, a ridosso dell’ambito del Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile, e pertanto caratterizzato da un elevato valore sia sotto il profilo paesaggistico
che ambientale.
Nell’A.T.O. 5 di Trepalade non sono individuate nuove direttrici di sviluppo insediativo e non si riscontra la
presenza di nuclei di edificazione diffusa.
All’interno dell’ambito in oggetto il Piano riconosce le porzioni di urbanizzato consolidato che, per la natura
incongrua al contesto o lo stato di degrado in cui si trovano, necessitano di azioni volte al miglioramento
della qualità dell’insediamento o una riconversione delle funzioni in esso allocate. In tal senso il Piano
individua il contesto dell’ex Trattoria “Da Cesaro” a Trepalade quale ambito di miglioramento della qualità
urbana e territoriale e l’ambito dell’ex Tycoon quale ambito di riqualificazione e riconversione con
destinazioni compatibili con il contesto considerata la vicinanza sia all’insediamento di tipo residenziale che
all’area nucleo del fiume Sile.
d0201010_NormeTecniche
100
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
17. VALORI E TUTELE
All’interno dell’A.T.O. n. 5 il Piano riporta l’individuazione del centro storico di Trepalade e riconosce la
presenza di alcuni manufatti di valore storico-testimoniale, in taluni casi accompagnati dalla relative
pertinenze scoperte oggetto di tutela da parte del Piano, tra cui spicca Villa Foscolo quale Villa Veneta
censita dall’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV).
L’ambito del Fiume Sile, in qualità di Sito di Importanza Comunitaria e di Zona a Protezione Speciale, viene
riconosciuto dal Piano quale area core nella classificazione funzionale della rete ecologica su cui si
attestano gli ambiti di connessione naturalistica, i quali svolgono la funzione di buffer zone tra l’area nucleo
e gli ambiti di urbanizzazione consolidata a cui il Piano assegna anche una funzione di zone a servizi per il
tempo libero.
Per quanto concerne la mobilità lenta, il Piano individua gli itinerari di interesse storico-testimoniale e
paesaggistico, con particolare riferimento alle restere del fiume Sile.
L’intero A.T.O. n. 5 ricade all’interno dell’ambito di tutela e valorizzazione della Riserva Archeologica di
Altino, per il quale il P.A.T. riconosce la valenza e ne persegue la tutela, la riqualificazione e la
valorizzazione nell’ottica di fruizione del patrimonio archeologico presente.
18. DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 5 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI TREPALADE
Carico insediativo
Standard [mq]
10.000
2.010
2.000
2.000
Produttivo/Artigianale [mq]
0
0
Turistico/Ricettivo [mc]
0
0
Residenziale [mc]
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
Abitanti Teorici
d0201010_NormeTecniche
67
101
Totale
4.010
Comune di Quarto d’Altino
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Norme di Attuazione
f)
A.T.O. N. 6 – Ambito Territoriale Omogeneo di Portegrandi
19. AZIONI STRATEGICHE
Il Piano individua l’ambito della frazione di Portegrandi all’interno dell’A.T.O. n. 6, al quale viene attribuita
una vocazione prevalentemente di carattere residenziale, pur tuttavia completata da funzioni legate
all’attività agricola ed a una forte valenza sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
All’interno dell’A.T.O. n. 6 vengono riconosciute le aree di urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale o compatibile con la stessa, all’interno delle quali sono collocate le principali aree
a servizi tra cui gli impianti sportivi e l’area cimiteriale lungo il corso del fiume Sile.
Sono altresì individuate le parti di territorio dedicate alle funzioni di carattere economico con particolare
riferimento alla darsena di Portegrandi e gli stabilimenti dell’Azienda Agricola Le Tresse.
Il Piano riconferma le previsioni di sviluppo insediativo verso sud del nucleo urbano di Portegrandi collocato
nella parte occidentale della SS14 “Triestina”. All’interno dell’A.T.O. n. 6 è presente il P.I.R.U.E.A. n° 10
“Area della Conca in località Portegrandi” per il quale valgono le disposizioni normative di cui al precedente
Articolo 16 lett. e).
Il Piano individua un nucleo di edificazione diffusa posto lungo la SP14 quale riconoscimento di un
aggregato insediativo a destinazione residenziale al cui interno sono riconoscibili fabbricati di carattere
rurale anche di pregio sotto il profilo storico-testimoniale.
All’interno di quest’A.T.O. il Piano individua gli ambiti soggetti a riconversione o riqualificazione e le opere
incongrue e gli elementi di degrado che per la loro natura o il contesto nel quale insistono vengono
riconosciuti dal Piano quali elementi da riconvertire a usi compatibili o da risanare, anche attraverso
l’acquisizione di un credito edilizio da spendere in loco o in altra sede. In particolare il Piano individua l’ex
consorzio agrario di Portegrandi quale elemento per il quale dovranno essere avviati gli opportuni interventi
di risanamento, anche sotto il profilo ambientale ed igienico-sanitario, considerato il contesto di estrema
d0201010_NormeTecniche
102
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Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
delicatezza nel quale il manufatto è collocato, sia sotto il profilo ambientale che per la vicinanza con il
nucleo residenziale di Poretgrandi. Attenzione dovrà essere inoltre posta dei confronti del Mobilificio Ferro,
posto lungo la SP14, quale attività artigianale collocata in un contesto a prevalente destinazione
residenziale, per il quale dovrà essere favorita la riconversione ad usi compatibili con la destinazione
residenziale.
All’interno dell’A.T.O. n. 6 il P.A.T. individua un intervento di riordino in zona agricola di un aggregato
insediativo dismesso collocato lungo la SP14 per il quale favorire il recupero in loco o previa l’acquisizione
di un credito edilizio da spendere in zona propria.
20. SISTEMA RELAZIONALE
Il Piano individua il sistema della viabilità principale esistente e le previsioni di miglioramento della stessa,
anche attraverso la realizzazione di nuove intersezioni in grado di distribuire il traffico di attraversamento
principalmente allocato sulla SS14 Triestina e favorire l’accessibilità al nucleo insediativo di Portegrandi
sviluppatosi in due porzioni attraversate proprio dalla SS14. In quest’ottica viene individuato uno svincolo
all’interno del Contesto territoriali destinato alla realizzazione di programmi complessi denominato con la
lettera F, peraltro già previsto dalla pianificazione vigente.
Il piano individua inoltre le principali intersezioni da migliorare sia sotto il profilo della scorrevolezza del
traffico che della messa in sicurezza degli utenti: nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità vengono in tal
senso individuate dal Piano le intersezioni tra la SP43 Portegrandi-Caposile-Jesolo e la SS14 Triestina e
l’incrocio tra la SS14 e via Trieste in località Portegrandi.
21. VALORI E TUTELE
Il Piano riconosce i principali itinerari di interesse storico-testimoniale e paesaggistico presenti sul territorio
comunale, con particolare riferimento al fronte lagunare, lungo il canale Silone, il Taglio del Sile, il canale
Fossetta ed il fiume Sile. Lungo tali itinerari il P.A.T. riporta i principali coni visuali quali punti panoramici, la
cui tipologia ed i conseguenti interventi ammissibili in corrispondenza degli stessi verrà definita dal Piano
degli Interventi.
Il territorio agricolo presente all’interno di quest’ambito viene riconosciuto quale area di primaria importanza
per la funzione agricolo-produttiva.
Sotto il profilo storico-testimoniale il Piano riporta l’individuazione del centro storico di Portegrandi
all’interno del quale gli interventi sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare sia
l’agglomerato insediativo storico, sia i singoli elementi costitutivi, e consentire una lettura integrata dei
caratteri identificativi e della morfologia del centro storico e dei singoli insiemi urbani che lo compongono.
In quest’A.T.O. copiosa è la presenza di manufatti che rivestono una valenza sotto il profilo storicotestimoniale per i quali il Piano favorisce il recupero, la valorizzazione ed il riutilizzo con destinazioni
compatibili alla valenza del manufatto ed al contesto in cui lo stesso si colloca.
Una parte dell’A.T.O. è interessato dalla presenza del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile all’interno
del cui ambito di pertinenza il P.A.T. recepisce le previsioni dell’omonimo Piano Ambientale, demandando
al P.I. la definizione degli interventi e la disciplina di attuazione, nel rispetto delle indicazioni del Piano
Ambientale medesimo.
Il sistema della rete ecologica è costituito dall’aree nucleo del Fiume Sile e dalla Laguna di Venezia da cui
si diramano i principali corridoi ecologici costituiti dal Fiume Zero e dal Canale della Vela. Il Piano riporta
tra le aree nucleo e gli elementi antropici una fascia ci connessione naturalistica con funzione di buffer
zone. Attenzione in termini di tutela viene attribuita agli ambiti delle barene e delle velme poste nella parte
più prospiciente la laguna.
d0201010_NormeTecniche
103
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
22. DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 6 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI PORTEGRANDI
Carico insediativo
Standard [mq]
80.000
15.990
5.000
5.000
Produttivo/Artigianale [mq]
18.000
1.800
Turistico/Ricettivo [mc]
20.000
3.000
Residenziale [mc]
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
Abitanti Teorici
d0201010_NormeTecniche
533
104
Totale
25.790
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
g)
A.T.O. N. 7 – Ambito Territoriale Omogeneo dell’Area Produttiva di Quarto D’Altino
23. AZIONI STRATEGICHE
L’Ambito Territoriale Omogeneo n. 7 racchiude al suo interno l’area produttiva e artigianale di Quarto
d’Altino: in quest’ambito le aree di urbanizzazione consolidata sono caratterizzate per lo più da destinazioni
legate al manifatturiero al cui interno sono collocate delle porzioni a destinazione residenziale per le quali il
P.A.T. prevede la riconversione considerato il contesto in cui si collocano. Nella parte sud il Piano
riconosce tuttavia una porzione di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale per la
quale il P.I. dovrà favorire processi di carattere urbano legati alla mitigazione visiva della vicina zona
produttiva.
Il Piano prevede il completamento dell’area produttiva in direzione dell’Autostrada A4 ed individua le opere
incongrue collocate all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione
residenziale.
d0201010_NormeTecniche
105
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
24. SISTEMA RELAZIONALE
L’ambito in oggetto è caratterizzato dall’attraverso in direzione sudovest-nordest dell’Autostrada A4 e
relativi svincoli e attraversamenti di cui il Piano di Assetto prende atto dell’esistenza. Oltre alle previsioni
già in atto, sotto il profilo infrastrutturale il P.A.T. non introduce nuove previsioni viabilistiche.
Nella parte sudest la linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste costituisce il limite dell’Ambito
Territoriale Omogeneo.
25. VALORI E TUTELE
Il Piano individua la rete degli itinerari di interesse storico-testimoniale concentrati principalmente lungo il
corso del fiume Zero. All’interno dell’A.T.O. n. 7 il Piano riconosce alcune presenze sparse di carattere
storico-testimoniale per le quali promuovere interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente.
Facendo seguito alle analisi agronomiche propedeutiche al Piano, la parte più meridionale dell’Ambito
viene riconosciuta quale area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva.
Il sistema della rete ecologica individuata dal Piano riconosce nel corso del fiume Zero e delle relative
fasce limitrofe la funzione di corridoio ecologico principale il quale vede nel tracciato della linea ferroviaria
un elemento di barriera infrastrutturale.
26. DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 7 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DELL’AREA PRODUTTIVA DI QUARTO D’A.
Carico insediativo
Standard [mq]
0
0
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
10.000
10.000
Produttivo/Artigianale [mq]
80.000
8.000
Turistico/Ricettivo [mc]
0
0
Abitanti Teorici
0
Residenziale [mc]
d0201010_NormeTecniche
106
Totale
18.000
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
h)
A.T.O. N. 8 – Ambito Territoriale Omogeneo Agricolo Integro
27. SISTEMA RELAZIONALE
All’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo n. 8, riconosciuto dal Piano di Assetto del Territorio quale
ambito agricolo integro, il Piano non prevede azioni strategiche legate alla trasformabilità. Viene riportata
l’indicazione del tratto della bretella di attraversamento del centro di Quarto d’Altino quale viabilità di
progetto già prevista dalla pianificazione vigente e peraltro già in fase di realizzazione.
28. VALORI E TUTELE
Il Piano riporta il reticolo degli itinerari di interesse storico-testimoniale e paesaggistico che attraversano il
territorio agricolo integro, utilizzando quale sedime preferenziale gli ambiti limitrofi ai principali corsi d’acqua
che bagnano il territorio quali il Collettore delle Acque Alte, il fiume Zero, il Carmason, il Siloncello ed il Sile
nel confine nord dell’A.T.O..
Considerata la valenza dal punto di vista naturalistico e dato atto dell’integrità del territorio sotto il profilo
rurale, il Piano riconosce la presenza di numerosi coni visuali e punti panoramici a cui il P.I. assegnerà
tipologia e conseguenti interventi ammissibili in corrispondenza degli stessi.
Numerosi sono i fabbricati dotati di valore storico-testimoniale vocati al recupero ed alla valorizzazione con
finalità compatibili con il contesto.
Una porzione considerevole dell’A.T.O. n. 8 ricade all’interno dell’ambito di tutela e valorizzazione della
Riserva Archeologica di Altino, per il quale il P.A.T. riconosce la valenza e ne persegue la tutela, la
riqualificazione e la valorizzazione nell’ottica di fruizione del patrimonio archeologico presente.
La definizione della rete ecologica riconosce i principali corsi d’acqua quali corridoi ecologici sull’asse
d0201010_NormeTecniche
107
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
Collettore delle Acque Alte – Fiume Zero – Canale Siloncello che con il Fiume Sile costituiscono un anello
nella parte più occidentale dell’A.T.O..
29. DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 8 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO AGRICOLO INTEGRO
Carico insediativo
Standard [mq]
Residenziale [mc]
0
0
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
0
0
Produttivo/Artigianale [mq]
0
0
Turistico/Ricettivo [mc]
0
0
Abitanti Teorici
0
d0201010_NormeTecniche
108
Totale
0
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
i)
A.T.O. N. 9 – Ambito Territoriale Omogeneo de Le Trezze
30. AZIONI STRATEGICHE
All’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo de Le Trezze il Piano riporta le porzioni di urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione residenziale concentrate lungo la SP43 Portegrandi-Caposile-Jesolo
per le quali il P.A.T. riconferma le direttrici di sviluppo verso nord e verso ovest, già previste dalla
pianificazione vigente.
Nella parte nord-ovest dell’A.T.O., il Piano, in recepimento delle previsioni della pianificazione vigente,
individua un contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi contrassegnato dalla
lettera “H”, per il quale il Piano degli Interventi potrà definire destinazioni di carattere residenziale o
compatibile con la residenza, commercio, attività turistico-ricettive, direzionale-terziario, servizi,
destinazioni legate al settore artigianale. Sono inoltre ammesse le destinazioni di carattere agricolo
soggette alle disposizioni di cui al TITOLO V della L.R. 11/2004. Considerate le dimensioni di tale contesto
e note le criticità delle aree adiacenti poste più a valle, si evidenzia la necessità di coinvolgere il Consorzio
di Bonifica per una progettazione congiunta dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che preveda
anche l’adeguamento delle opere di bonifica.
Il Piano riconosce la presenza di un nucleo di edificazione posto lungo il Canale della Vela per il quale
promuovere la saturazione attraverso l’acquisizione di crediti edilizi acquisiti da interventi di recupero in
zona agricola.
Il Piano individua inoltra gli ambiti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente,
caratterizzate dalla presenza di edifici rurali posti in sequenza seriale, legati al periodo della bonifica. Per
questi ambiti il Piano persegue le finalità del recupero e della valorizzazione, non solo per quanto concerne
il riuso del patrimonio edilizio presente, ma anche alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza contestuale.
d0201010_NormeTecniche
109
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
31. VALORI E TUTELE
Il Piano individua gli itinerari di interesse storico-testimoniale e paesaggistico collocati lungo il taglio del
Sile, a ridosso dell’area lagunare, e la direttrice SS14 Triestina. In particolare lungo quest’ultima direttrice
sono collocati gli edifici di valore storico-testimoniale legati al periodo della bonifica di cui sopra ed i coni
visuali meritevoli di maggior tutela.
La rete ecologica è costituita da una porzione di laguna (area nucleo) interessata dalla presenza di barene
e velme per le quali il Piano ne persegue la tutela; l’ambito del Canale della Vela e del Canale Fosson
costituiscono corridoi ecologici principali; tra la previsioni di carattere insediativo di natura produttiva poste
a nord dell’A.T.O. ed il corridoio ecologico del Canale della Vela è frapposto un ambito di connessione
naturalistica (buffer zone).
L’A.T.O. n. 9 è costituita da aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva per le parti non
interessate dall’urbanizzato o da previsioni insediative.
32. DIMENSIONAMENTO
A.T.O. N. 9 – AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DE LE TREZZE
Carico insediativo
Standard [mq]
Residenziale [mc]
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
Produttivo/Artigianale [mq]
Turistico/Ricettivo [mc]
Abitanti Teorici
d0201010_NormeTecniche
15.000
3.000
0
0
56.000
5.600
5.000
750
100
110
Totale
9.350
Comune di Quarto d’Altino
Piano di Assetto del Territorio
Norme di Attuazione
j)
Intero territorio comunale
33. DIMENSIONAMENTO
INTERO TERRITORIO COMUNALE
Carico insediativo
Standard [mq]
Residenziale [mc]
Commerciale-direzionale-terziario [mq]
Produttivo/Artigianale [mq]
Turistico/Ricettivo [mc]
Abitanti Teorici
d0201010_NormeTecniche
350.000
69.990
53.000
53.000
164.000
16.400
95.000
14.250
2.333
111
Totale
153.640