A seguito dell`entrata in vigore del Dlgs. 5 dicembre 2005 n.252

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A seguito dell`entrata in vigore del Dlgs. 5 dicembre 2005 n.252
Fondo Pensione CAIMOP
Via C.Pavese 360 00144 Roma
Tel.065022185 Fax 065022190
www.caimop.it
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. 5 dicembre 2005 n.252, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente del
settore privato è chiamato a scegliere se destinare il proprio TFR maturando ad una forma di previdenza pensionistica
complementare oppure mantenerlo in azienda presso il datore di lavoro.
Per TFR (“Trattamento di Fine Rapporto”, più popolarmente conosciuto come liquidazione) si intende la somma che spetta
al lavoratore dipendente del settore privato al termine del lavoro in un’azienda : si tratta quindi di salario differito al cui
pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro dipendente.
Quali scelte operare in tema di TFR a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. 252/05?
O meglio, nell’ambito del settore della sanità privata, quali sono le strade percorribili per i medici dipendenti delle strutture
sanitarie private?
Ai fini delle scelte da compiere in merito alla destinazione del TFR maturando (e cioè il TFR che matura a decorrere dal
1° gennaio 2007), i medici dipendenti delle strutture sanitarie private che applicano il C.C.N.L siglato da Cimop, Aiop,
Aris e Fondazione Don Gnocchi, possono essere raggruppati nelle seguenti 4 tipologie:
1) Medici assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2007
2) Medici assunti dopo il 28 aprile 1993 e non iscritti, alla data del 31 dicembre 2006, al Fondo Pensione CAIMOP
(o ad altra forma di previdenza complementare)
3) Medici assunti dopo il 28 aprile 1993 ed iscritti, alla data del 31 dicembre 2006, al Fondo Pensione CAIMOP
4) Medici assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti, alla data del 31 dicembre 2006, al Fondo Pensione CAIMOP
Analizziamo quali possibilità di scelta, in concreto, hanno ciascuna delle citate tipologie di medici dipendenti.
Tipologia 1 e 2 (Medici assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2007 - Medici assunti dopo il 28 aprile 1993
e non iscritti, alla data del 31 dicembre 2006, al Fondo Pensione CAIMOP (o ad altra forma di previdenza
complementare)
Entro il 30 giugno 2007 (tipologia 2) o entro 6 mesi dalla data di assunzione (tipologia 1) il medico è chiamato ad
esprimere (modalità esplicita) la volontà di:
a)
destinare il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare
(Fondo Pensione CAIMOP o un fondo pensione aperto o una FIP)
b) mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro
La scelta di destinazione del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal medico
attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza
complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro.
= Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta
successivamente al 1° gennaio 2007, il medico esprime (modalità esplicita) la volontà di destinare il TFR maturando ad
una forma di previdenza complementare (Fondo Pensione CAIMOP o un fondo pensione aperto o una FIP), il datore di
lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prescelta dal medico .
= Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta
successivamente al 1° gennaio 2007, il medico esprime (modalità esplicita) la volontà di mantenere il TFR in azienda, il
datore di lavoro,
a) se l’azienda ha più di 49 dipendenti, trasferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del
settore privato gestito, per conto dello Stato, dall’INPS
b) se l’azienda invece ha meno di 50 dipendenti, continua ad accantonare e gestire, in azienda e nel rispetto della
normativa vigente, il TFR maturando
= Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta
successivamente al 1° gennaio 2007, il medico non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il
datore di lavoro trasferisce (modalità tacita) il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal C.C.N.L. e
cioè al Fondo Pensione CAIMOP.
•
La destinazione del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che
tacite, riguarda esclusivamente il TFR maturando e determina l’automatica iscrizione del medico alla forma
pensionistica complementare prescelta. Il medico iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione
alla forma di previdenza complementare cui ha aderito. In particolare, se il TFR maturando viene destinato, con
modalità esplicita o tacita, alla forma pensionistica complementare prevista dal C.C.N.L. (Fondo Pensione
CAIMOP), l’azienda è tenuta al versamento a favore del medico anche della contribuzione, a carico del medico ed
a carico del datore di lavoro, prevista dallo stesso C.C.N.L. Se invece il medico ha scelto di destinare il TFR
maturando ad una forma di previdenza complementare diversa da quella prevista dal C.C.N.L., l’azienda non ha
l’obbligo di versare i contributi contrattualmente previsti a carico del datore di lavoro.
Tipologia 3 (Medici assunti dopo il 28 aprile 1993 ed alla data del 31 dicembre 2006 iscritti al
CAIMOP).
Fondo Pensione
E’ il caso di ricordare che, per tale tipologia di medico, il vigente C.C.N.L. già prevede la destinazione al Fondo Pensione
CAIMOP di una quota del TFR pari
a)
al 100% del TFR maturato per i medici assunti successivamente al 28 aprile 1993, di 1° occupazione : in tal caso il
medico è esonerato dal comunicare all’azienda alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, in quanto tutto il
TFR accantonato viene già versato, per disposizioni di legge e di contratto collettivo, al Fondo Pensione CAIMOP.
b) al contributo a carico del datore di lavoro per i medici assunti successivamente al 28 aprile 1993, non di 1°
occupazione. In tal caso il medico entro il 30 giugno 2007 è chiamato ad esprimere (modalità esplicita ) la volontà
di:
1) destinare il residuo TFR maturando alla forma di previdenza complementare cui è già iscritto
(Fondo Pensione CAIMOP )
2) mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro
= Se entro il 30 giugno 2007 il medico esprime (modalità esplicita) la volontà di destinare il residuo TFR maturando al
Fondo Pensione CAIMOP, il datore di lavoro trasferisce al Fondo Pensione CAIMOP anche la quota residua del TFR
maturando (oltre, beninteso, la quota già destinata al Fondo Pensione CAIMOP per previsione di contratto collettivo)
= Se entro il 30 giugno 2007 il medico esprime (modalità esplicita) la volontà di mantenere il residuo TFR maturando
in azienda, il datore di lavoro:
a)
se l’azienda ha più di 49 dipendenti, trasferisce il residuo TFR maturando al Fondo per l’erogazione del TFR ai
dipendenti del settore privato gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.
b) se l’azienda ha meno di 50 dipendenti, continua ad accantonare e gestire, in azienda e nel rispetto della normativa
vigente, la parte residua del TFR maturando (non destinata dal C.C.N.L. al Fondo Pensione CAIMOP
= Se entro il 30 giugno 2007 il medico non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del residuo TFR
maturando, il datore di lavoro trasferisce (modalità tacita) il residuo TFR maturando alla forma pensionistica collettiva
prevista dal C.C.N.L. e cioè al Fondo Pensione CAIMOP.
Tipologia 4 (Medici assunti prima del 29 aprile 1993 e alla data del 31 dicembre 2006 iscritti al
Fondo Pensione CAIMOP)
Va ricordato che, per tale tipologia di medico, il vigente C.C.N.L. non prevede la destinazione del
TFR al Fondo Pensione CAIMOP.
Entro il 30 giugno 2007 il medico è chiamato ad esprimere (modalità esplicita) la volontà di:
b) destinare il TFR maturando alla forma di previdenza complementare collettiva cui è già iscritto ( Fondo
Pensione CAIMOP)
c) mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro
= Se entro il 30 giugno 2007 il medico esprime (modalità esplicita) la volontà di destinare il TFR maturando al Fondo
Pensione CAIMOP, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al Fondo Pensione CAIMOP
= Se entro il 30 giugno 2007 il medico esprime (modalità esplicita) la volontà di mantenere il TFR maturando in
azienda, il datore di lavoro:
a ) se l’azienda ha più di 49 dipendenti, trasferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del
settore privato gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.
b ) se l’azienda ha meno di 50 dipendenti, continua ad accantonare e gestire, in azienda e nel rispetto della normativa
vigente, il TFR maturando
= Se entro il 30 giugno 2007 il medico non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR maturando, il
datore di lavoro trasferisce (modalità tacita) il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal C.C.N.L. e
cioè al Fondo Pensione CAIMOP.
Un contributo utile per una scelta più consapevole in merito alla destinazione del TFR può essere rappresentato dalla
tabella che segue, nella quale sono riportati i tassi di rivalutazione rispettivamente del Fondo Pensione Caimop e del TFR
rivalutato in azienda dal 1993 (anno dell’entrata in vigore del Dlgs n. 124/93, legge istitutiva dei fondi pensione) ad oggi.
Anno
Rivalutaz
CAIMOP
Rivalutaz
TFR
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
9,83%
8,40%
7,75%
7,81%
6,35%
5,10%
4,93%
4,96%
5,02%
2,63%
3,10%
3,54%
3,22%
3,32%
3,20%
2,79%
2,95%
2,90%
13,59% 11,77% 11,62% 11,11%
4,54%
5,85%
3,42%
2,64%
Di sotto si riporta un esempio concreto della differenza di rendimento di una somma pari ad € 100,00 di TFR accantonata
in azienda alla data del 31/12/1993 confrontandola con il rendimento che la stessa somma avrebbe avuto se, alla stessa data
del 31/12/1993, fosse stata destinata al Fondo Pensione Caimop.
Anno
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CAIMOP
€ 100,00
113,59
126,96
141,71
157,46
172,93
187,46
201,99
217,76
231,59
243,40
255,40
268,07
281,53
TFR
€ 100,00
104,54
100,00
103,42
106,15
108,94
112,32
116,30
120,04
124,03
127,99
131,57
135,45
139,37
A questo punto si pone un ultimo interrogativo.
Premesso che la scelta può essere fatta entro il 30 giugno 2007, è meglio aspettare o fare la comunicazione di destinazione
del TFR il prima possibile?
Se avete le idee già ben chiare e pensate di destinare il TFR maturando al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, è
consigliabile fare tale comunicazione entro il 31 gennaio 2007 e comunque il più presto possibile. Ciò vi consentirà di
evitare il rischio che una parte del vostro TFR, e precisamente quella che matura dal 1° gennaio 2007 fino alla data della
comunicazione all’azienda, possa finire all’INPS.
Pertanto, nel presupposto che abbiate già deciso di destinare il TFR maturando al Fondo Pensione Caimop, vi invitiamo ad
utilizzare l’apposito modulo pubblicato sul sito internet www.cimop.it.
Tale modulo debitamente compilato deve essere consegnato in azienda ed inviato in copia allo scrivente Fondo.
Roma 16 gennaio 2007
Il Presidente
Dr. Michele Venturo
Fondo Pensione CAIMOP
Via C.Pavese 360 00144 Roma
Tel.065022185 Fax 065022190
www.caimop.it
SCHEDA INFORMATIVA
FONDO PENSIONE CAIMOP
Fondo Pensione nazionale di categoria per i medici delle Istituzioni Sanitarie private italiane
FONTE ISTITUTIVA: Il Fondo opera in attuazione:
•
del CCNL del 15.09.1987, per i medici dipendenti dalle Case di Cura private religiose e laiche, dai Centri di
Riabilitazione, e dalle altre Istituzioni Sanitarie private nonché in applicazione dei successivi rinnovi contrattuali
ed accordi sindacali intervenuti tra le stesse parti contraenti.
•
dell'ACN del 24.10.1988 tra AIOP ARIS e CIMOP per la regolamentazione del rapporto autonomo libero
professionale in collaborazione coordinata e continuativa dei medici delle Case di Cura private nonché in
applicazione dei successivi rinnovi contrattuali ed accordi sindacali intervenuti tra le stesse parti contraenti.
SCOPO: Il Fondo assicura, senza finalità di lucro, forme di previdenza complementare aggiuntive rispetto a
quelle pubbliche, garantendo al medico l'erogazione di una rendita e/o di un capitale.
ISCRITTI: I medici dipendenti e i medici a rapporto libero professionale di tipo coordinato e continuativo operanti
nelle istituzioni sanitarie private.
CONTRIBUTI CONTRATTUALI: I contributi contrattuali, pari al 6,00% della retribuzione annua lorda
convenzionalmente determinata dalla contrattazione collettiva, sono determinati in cifra fissa e suddivisi in una
quota del 60% a carico dell’azienda ed una quota del 40% a carico del medico.
CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVI: a ciascun iscritto è consentito di corrispondere ulteriori apporti
contributivi, di natura supplementare e secondo la sua libera determinazione, oltre a quelli previsti dalla
contrattazione collettiva..
TFR: Inoltre, in applicazione delle disposizioni di legge, è previsto:
•
per i medici dipendenti assunti, in regime di prima occupazione dopo il 28.04.1993, la integrale destinazione al
Fondo degli accantonamenti annuali per il TFR, maturati a partire dal 01.01.1998;
•
per i medici dipendenti assunti, non in regime di prima occupazione dopo il 28.04.1993, la destinazione al Fondo di
quote del TFR maturate a partire dal 01.01.1998 per un importo pari al contributo a carico dell’azienda.
TRASFERIMENTO DA ALTRI FONDI: Sono consentite le acquisizioni di posizioni costituite presso altri fondi pensione
previa domanda da parte del medico.
GESTIONE ED ACCUMULO: Il Fondo opera in regime di contribuzione definita ed in conformità del principio della
capitalizzazione individuale dei contributi, affidandosi ad una gestione di tipo esclusivamente assicurativo finalizzata al
conseguimento di un rendimento stabile nel medio e lungo periodo, con consolidamento annuale dei risultati ottenuti e con
un profilo di rischio praticamente nullo.
La gestione delle risorse è realizzata tramite apposita polizza collettiva stipulata con le Assicurazioni Generali e
la RAS, con assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e
rivalutazione annua della rendita. Annualmente viene inviato a ciascun medico un rendiconto che espone i
contributi accumulati sul conto individuale nonché il valore della propria posizione previdenziale. Il rendimento
annuale riconosciuto è pari al 100% (retrocessione) della rivalutazione del fondo GESAV: è
comunque
garantito un rendimento annuale non inferiore al 3%.
Di seguito riportiamo il rendimento del Fondo negli ultimi anni confrontato con il tasso di inflazione e con il tasso di
rivalutazione del TFR negli stessi anni.
anno
rendimento
del Fondo
tasso di
inflazione
rivalutazione
del TFR
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
11,11%
9,83%
8,40%
7,75%
7,81%
6,35%
5,10%
4,93%
4,96%
5,02%
1,70%
1,80%
1,60%
2,60%
2,70%
2,40%
2,50%
2,00%
1,70%
2,00%
2,64%
2,63%
3,10%
3,54%
3,22%
3,32%
3,20%
2,79%
2,95%
2,90%
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, prima
che siano maturati i requisiti per l'erogazione della pensione e comunque senza limiti temporali o scadenze, il
medico può richiedere:
•
•
•
il riscatto, senza alcuna scadenza, del proprio conto individuale rivalutato;
il trasferimento, senza alcuna scadenza, del proprio conto individuale rivalutato ad altro Fondo Pensione;
il mantenimento presso il Fondo del conto individuale fino a quel momento accumulato, il quale continua ad essere
rivalutato per tutto il tempo di permanenza dello stesso nel Fondo.
PRESTAZIONI:
• prestazioni pensionistiche per vecchiaia all’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio;
• prestazioni pensionistiche per anzianità, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regime obbligatorio;
• per i “vecchi iscritti”: possibilità di totale conversione della rendita vitalizia in un capitale liquidabile in un’unica
soluzione;
• per i “nuovi iscritti”: possibilità di parziale conversione della rendita vitalizia (max 50%) in un capitale liquidabile in
un’unica soluzione.
ANTICIPAZIONI: l’iscritto può conseguire un’anticipazione a valere sulla propria posizione individuale per spese
sanitarie (max 75% della posizione), per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (max 50% della
posizione) o per altre cause (max 30% della posizione)
DECESSO DELL’ISCRITTO: in caso di decesso del medico iscritto prima del conseguimento del diritto alla prestazione
pensionistica, la posizione individuale allo stesso intestata viene riscattata dagli eredi ovvero da eventuali beneficiari
specificamente designati dal medico iscritto.
SPESE DI GESTIONE: Alle spese di gestione amministrativa del Fondo si provvede mediante una quota associativa procapite di € 35.00 annuali, trattenuta sui contributi.
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SCHEDA DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE CAIMOP
Da compilarsi a cura del medico
In attuazione delle norme previste dal Contatto Collettivo Nazionale per i medici dipendenti degli
Istituti Sanitari privati, il sottoscritto
DATI ANAGRAFICI DEL MEDICO
Cognome ......................................................................................................................................................….......................
Nome ......................................................................................................................................................…..............................
Data nascita ........../........../.................
Sesso: M
F
Comune nascita ......................................................................Prov ..............
Codice fiscale
Indirizzo residenza: .....................….....................….....................….....................….....................… CAP ….......................
Comune.....................….....................….....................….....................….....................….................... Prov ….......................
Tel. .....................….....................….....................… E-mail .....................….....................….....................…….......................
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
DATA INIZIO RAPPORTO
........../........../.................
RAPPORTO DI LAVORO:
DIPENDENTE
LIBERO PROFESSIONALE
TIPO RAPPORTO:
TEMPO PIENO
TEMPO DEFINITO
PART-TIME (NUM. ORE ............)
QUALIFICA:
DIR.SANITARIO
RESPONSABILE
AIUTO
ASSIST.
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA
Azienda ...................................................................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................................................
dichiara di aderire al Fondo Pensione CAIMOP.
Dichiara altresì di essere consapevole che la presente adesione impegna la Casa di Cura a versare a
proprio favore presso il Fondo Pensione CAIMOP i contributi nella misura e con le modalità previste
dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti.
firma
Data ………/………/……………..