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Apertura di Credito in Conto Corrente Non Rotativa a Rientro Non automatico Senza Convenzione di Assegno INFORMAZIONI SULLA BANCA Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A. Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91 Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255 Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510 Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it Codice ABI: 05390 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084 Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003 Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria CHE COSA E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON ROTATIVA SENZA CONVENZIONE DI ASSEGNO CARATTERISTICHE: L’apertura di credito in conto corrente non rotativa senza convenzione di assegno è una apertura di credito concessa a tempo determinato. La somma anticipata può essere utilizzata una sola volta per l’intero ammontare (non sono consentiti prelevamenti parziali). Particolarità che contraddistingue questo tipo di affidamento consiste nell’espressa esclusione della convenzione di assegno e dell’impossibilità da parte del cliente di ripristinare la disponibilità del credito concessogli mediante versamenti successivi, non potendo riutilizzare gli importi reintegrati. I rimborsi infatti comportano l’automatica riduzione del fido e quindi non ripristinano la disponibilità della linea di credito a favore del cliente. Il reintegro dovrà avvenire mediante versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro la scadenza del fido accordato o in più soluzioni, mediante versamenti periodici a scadenze prefissate. RISCHI TIPICI: Le condizioni di tassi di interesse applicati possono subire variazioni ad iniziativa della Banca, anche in relazione all’andamento del mercato. Qualora vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi di indicizzazione, il cliente è soggetto al rischio di variazione di tasso a lui sfavorevoli in relazione all’andamento del parametro prescelto. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO Esempio - contratto con durata determinata (12 mesi) e commissione di messa a disposizione fondi Tasso debitore nominale annuo 14,73% Importo fido accordato Euro 1.500,00 Commissione di Affidamento annue 2,00% Altre spese: (costo conto corrente ad uso esclusivo del finanziamento, spese per recupero costi di invio documento di sintesi periodico cartaceo su base annuale, invio estratto conto cartaceo) T.A.E.G. Euro 209,50 30,697% I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca. VOCI DI COSTO Aggiornato al 02.01.2017 1 SPESE FISSE Gestione Liquidità Recupero dell’imposta di bollo Nella misura prevista dalla legge SPESE VARIABILI Gestione Liquidità Invio estratto conto -invio cartaceo € 2,00 Spese per Istruttoria fido € 0,00 Spese per rinnovo fido € 0,00 Spese per revisione fido € 0,00 Spese per rinnovo automatico fido € 0,00 VOCI DI COSTO INTERESSI SUL FIDO E LO SCONFINAMENTO TASSI Tasso debitore nominale annuo per utilizzi entro il limite di fido/oltre fido (natura finanziaria) • • misura max 14,730% misura max 15,564% Tasso nominale annuo (TAN) Tasso annuo effettivo (TAE) TASSI PARAMETRATI Il tasso parametrato viene individuato aggiungendo/dividendo/moltiplicando/sottraendo uno spread al parametro di riferimento utilizzato. Tale tasso non potrà comunque superare il valore del tasso segnalato nel presente Foglio Informativo alla voce “Tassi”. Di seguito sono elencati i parametri di riferimento utilizzati dalla banca con le relative modalità di rilevazione: Parametro proceduralmente individuato TASSO RIFERIMENTO B.C.E. Parametro da inserire nella relativa sotto colonna della colonna denominata “Tasso pattuito” Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema Euribor 1 mese, base 365 EURIBOR 1 MESE (365) Val. 1° gg lav. Modalità di rilevazione del Parametro preso a riferimento al momento della stipula Modalità di rilevazione dell’andamento del valore del Parametro nel corso del rapporto Misura del Parametro vigente alla data della stipula del contratto, come stabilita dalla B.C.E. e pubblicata sul sito ufficiale di Banca d’Italia. Il valore del parametro segue, quanto a misura e relativa decorrenza, quanto stabilito dalla B.C.E. tempo per tempo, come pubblicato sul sito ufficiale di Banca d’Italia. Valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula del contratto, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta il 1° Il tasso di interesse verrà variato mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando il valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta il 1° giorno lavorativo del mese di applicazione. Con il termine “mese” si fa semgiorno lavorativo del mese in cor- pre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorso alla data della stipula. no dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre di ciascun anno. EURIBOR 3 MESI (365) Val. 1° gg lav. EURIBOR 6 MESI (365) Val. 1° gg lav. EURIBOR 12 MESI (365) Val. 1° gg lav. Euribor 3 mesi, base 365 Euribor 6 mesi, base 365 Euribor 12 mesi, base 365 Euribor 6 mesi, base 360 EURIBOR 6 MESI (360) Val. ult. gg lav. IRS 1A ARR 0,05 SUP Irs 1A Aggiornato al 02.01.2017 Valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del terzultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula del contratto, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula. Il tasso di interesse verrà variato mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando il valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del terzultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione. Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre di ciascun anno. Valore arrotondato all’1/20 di punto superiore, relativo alla quotazione penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula del contratto, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta il 1° giorno lavorativo del mese in corso (IRS lettera) Il tasso di interesse verrà variato mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando il valore puntuale del Parametro, arrotondato all’1/20 di punto superiore, relativo alla quotazione del penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente 3 IRS 2A ARR 0,05 SUP IRS 5A ARR 0,05 SUP IRS 10A ARR 0,05 SUP IRS 15A ARR 0,05 SUP alla data di stipula. quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta il 1° giorno lavorativo di ciascun mese di applicazione (IRS lettera). Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre di ciascun anno. Media del Parametro relativa al mese precedente a quello di stipula del presente contratto. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello di stipula del contratto. Il tasso di interesse verrà variato mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando la media del Parametro relativa al mese precedente a quello di applicazione. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello di applicazione. Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre di ciascun anno. Media del Parametro relativa al mese precedente a quello di stipula del presente contratto, arrotondata all'1/8 di punto superiore, come pubblicata il mese successivo a quello di applicazione. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello Il tasso di interesse verrà variato mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando la media del Parametro relativa al mese precedente a quello di applicazione, arrotondata all'1/8 di punto superiore. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al Irs 2A Irs 5A Irs 10A Irs 15A Euribor 1 mese, base 365 EURIBOR.1 MESE (365)/MMP EURIBOR.3 MESI (365)/MMP EURIBOR.6 MESI (365)/MMP EURIBOR.3 MESI (360)/MMP + 5 % Euribor 3 mesi, base 365 Euribor 6 mesi, base 365 Euribor 3 mesi, base 360 di stipula del contratto. Euribor 1 mese, Base 365 Media del Parametro relativa al mese precedente a quello di stipula del presente contratto, arrotondata all'1/8 di punto superiore. Il valore del Parametro sarà desunto da l mese successivo a quello di applicazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello di stipula del contratto. . EUR.1M 365/MMP ARR.1/8+ EUR.3M 365/MMP ARR.1/8+ EUR.6M 365/MMP ARR.1/8+ mese precedente a quello di applicazione. Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre di ciascun anno. Il tasso di interesse verrà variato mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando la media del Parametro relativa al mese precedente a quello di applicazione, arrotondata all'1/8 di punto superiore. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello di applicazione. Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre di ciascun anno. Euribor 3 mesi, Base 365 Euribor 6 mesi, Base 365 Euribor 3 mesi, base 365 EURIBOR.3 MESI (365)/MMP Aggiornato al 02.01.2017 Media del Parametro relativa all’ultimo mese del trimestre precedente a quello di stipula del presente contratto. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello di stipula del contratto. Il tasso di interesse verrà variato trimestralmente e calcolato, con riferimento a ciascun trimestre, applicando la media del Parametro relativa all’ultimo mese del trimestre precedente a quello di applicazione. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello di stipula del contratto. Con il termine “trimestre” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra: 1° gennaio e 31 marzo, 1° aprile e 30 giugno, 1° luglio e 30 settembre, 1° ottobre e 31 dicembre di ciascun anno. 5 Euribor 3 mesi, base 365 EURIBOR 3 MESI (365) Ril. 1° gg lav. Trim. Valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del 1° giorno lavorativo del trimestre solare in corso alla data di stipula del presente contratto, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale. Il tasso di interesse verrà variato trimestralmente e calcolato, con riferimento a ciascun trimestre, applicando il valore puntuale relativo alla quotazione del 1° giorno lavorativo del trimestre solare di applicazione, come pubblicata il giorno successivo a quello di quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale. Con il termine “trimestre” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra: 1° gennaio e 31 marzo, 1° aprile e 30 giugno, 1° luglio e 30 settembre, 1° ottobre e 31 dicembre di ciascun anno. I parametri, così come sopra specificati, sono reperibili nel Supplemento “Finanza e Mercati” del “Sole 24 Ore” Incremento tasso debitore: in caso di scoperto di conto in assenza di affidamento verrà applicato all’intero saldo debitore del rapporto, per tutta la durata dello scoperto, il tasso extrafido contrattualmente previsto. In caso di sconfinamento oltre il limite di fido concesso, verrà applicato all’importo dello sconfinamento, per tutta la durata dello sconfinamento, il tasso extrafido contrattualmente previsto. Metodo calcolo interessi: Gli interessi sia creditori che debitori vengono calcolati con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366 negli anni bisestili). Gli interessi creditori o debitori vengono accreditati/addebitati con valuta stesso giorno di liquidazione. CAPITALIZZAZIONE Periodicità di conteggio degli interessi debitori: TRIMESTRALE Decurtazione Commissione di Istruttoria Veloce: La commissione viene applicata nella misura a fianco indicata ogni qual volta il saldo giornaliero disponibile di fine giornata registri uno sconfinamento o un incremento dello sconfinamento - con ciò intendendosi un utilizzo di somme in eccedenza rispetto al saldo in assenza di affidamento oppure, per i conti affidati, in eccedenza rispetto all'affidamento concesso - rispetto al giorno precedente. La commissione è commisurata ai costi medi delle attività di valutazione e monitoraggio svolte dalla Banca per autorizzare ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento. Sui rapporti intestati a soggetti consumatori la commissione non è dovuta quando lo sconfinamento abbia importo inferiore o pari a 500 euro e durata non superiore a sette giorni consecutivi; l’esenzione è ammessa una volta per trimestre. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non trovano applicazione né la Commissione di Istruttoria Veloce nè gli interessi previsti per gli utilizzi o l’extrafido. Commissione di Affidamento: Tale commissione è omnicomprensiva ed applicata, indipendentemente dall’effettivo prelevamento delle somme, sull’importo di ciascuna linea di credito operativa in base all’effettiva durata della stessa. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito la commissione verrà calcolata solo per la durata del periodo di concessione dell’affidamento ed in funzione dell’entità dello stesso. La com- Mensile /Trimestrale/Unica soluzione alla scadenza Evento: Sconfinamento o incremento dello sconfinamento Commissione per evento Consumatore Fino ad Euro 500,00 Oltre Euro 500,00 Euro 0,00 Euro 50,00 Non consumatore Fino ad Euro 200,00 Da Euro 200,01 ad Euro 10.000,00 Oltre Euro 10.000 Euro 0,00 Euro100,00 Euro150,00 Commissione massima complessiva trimestrale applicabile a cliente consumatore: Euro 150,00 2,000 % missione, che non si computerà comunque sull’eventuale sconfinamento che dovesse essere autorizzato, verrà calcolata in quote giornaliere che saranno complessivamente evidenziate ed addebitate a fine trimestre su di un unico conto corrente e rendicontate con cadenza annuale. La misura percentuale annua della commissione sarà oggetto di consensuale pattuizione con il cliente al momento della sottoscrizione del contratto. (percentuale annua massima applicabile) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ Spese per operazioni: • per singola scrittura • n. operazioni franche Recupero spese saldo negativo del conto corrente • Spese amministrative per sollecito ed esazione crediti, anche tramite terzi incaricati, diretti al recupero dello scoperto in assenza di fido o dell’extrafido – misura max ALTRO Richiesta Referenze bancarie/compilazione modelli ABI/REV Certificazione interessi: • Certificato per sgravi fiscali EURO 2,00 0 10,000 % dell’importo recuperato Min € 30,00 Max 100,00 € 15,00 Spesa di estinzione c/c € 0,00 Spese di liquidazione GRATUITE Recupero costi di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza bancaria - invio cartaceo: € 1,50 Recupero costi per singola comunicazione ed informazione in formato elettronico GRATUITE Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 385/93) GRATUITE Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto: Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente. La Banca opera anche con il Fondo di Garanzia PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/1996). Pertanto le imprese clienti, che hanno i requisiti ed a determinate condizioni previste dalla normativa, possono richiedere l’intervento del suddetto Fondo in relazione al finanziamento in oggetto. La Banca valuterà l’ammissibilità all’intervento di garanzia. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto La Banca può recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato; la Banca può anche ridurre o sospendere l’apertura di credito. La Banca darà al Cliente un preavviso, con lettera raccomandata, non inferiore ad un giorno per il pagamento di quanto dovuto. Se il Cliente riveste la qualità di consumatore (ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett.a) D.Lgs 206/2005), la Banca può recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato nonché può ridurla o sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di giustificato motivo oppure con un preavviso di 10 giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca può recedere o Aggiornato al 02.01.2017 7 ridurre l’affidamento al verificarsi di una giusta causa. La Banca darà al Cliente un preavviso, con lettera raccomandata, non inferiore ad un giorno per il pagamento di quanto dovuto. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di un giorno a decorrere dalla data di ricezione di detta comunicazione. Anche il Cliente può recedere dall’apertura di credito, con effetto di chiusura della operazione, mediante pagamento di quanto dovuto. L’inadempimento del beneficiario dell'apertura di credito ad una qualsiasi delle sue obbligazioni nei confronti della Banca ed il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste nell'art. 1186 c.c., costituiscono cause di decadenza dal beneficio del termine. In tali casi la Banca avrà diritto di esigere da parte del Cliente l’immediato pagamento di quanto da lui dovuto, per capitale, interessi - a decorrere dalla data di cessazione della concessione di credito fino a quella dell'effettivo pagamento - ed accessori contrattuali. Sui predetti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: n. 45 giorni lavorativi Reclami ed altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti di seguito: - Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o per via telematica ([email protected]). La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. - Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69. Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente: a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d’Italia; b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti). - Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. - Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. - Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF). LEGENDA Erogazione Messa a disposizione da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito. Saldo disponibile Ai fini dell’applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce nel calcolo del saldo disponibile sono esclusi i pagamenti a favore della Banca (ad esempio pagamento commissioni, addebito rate mutuo). Scoperto di conto corrente Forma di finanziamento a breve termine che la banca mette a disposizione del cliente nei casi in cui in cui il conto si trovi a registrare un saldo negativo. Spesa per recupero costi di invio documen- Spesa per recupero costi di invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini della nortazione relativa alla normativa in tema di mativa sulla trasparenza bancaria (documenti di sintesi, proposte di modifica unilatrasparenza bancaria terale del contratto, ecc.). ISC (Indicatore Sintetico di Costo) L’ISC offre una sintetica misura del costo totale del finanziamento (interessi + spese e oneri accessori). Deve essere calcolato secondo le modalità previste dalla Banca d’Italia Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale dell’affidamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa come ad esempio le spese di istruttoria della pratica. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Tasso debitore nominale annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. Aggiornato al 02.01.2017 9