foglio informativo

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foglio informativo
Apertura di Credito in Conto Corrente
Non Rotativa a Rientro Non automatico Senza Convenzione di Assegno
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A.
Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91
Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255
Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510
Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it
Codice ABI: 05390
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084
Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria
CHE COSA E’
L’APERTURA
DI CREDITO
IN CONTO CORRENTE
NON ROTATIVA SENZA
CONVENZIONE
DI ASSEGNO
CARATTERISTICHE:
L’apertura di credito in conto corrente non rotativa senza convenzione di assegno è una apertura di credito concessa a tempo determinato. La somma anticipata può essere utilizzata una sola volta per l’intero
ammontare (non sono consentiti prelevamenti parziali). Particolarità che contraddistingue questo tipo di
affidamento consiste nell’espressa esclusione della convenzione di assegno e dell’impossibilità da parte
del cliente di ripristinare la disponibilità del credito concessogli mediante versamenti successivi, non
potendo riutilizzare gli importi reintegrati. I rimborsi infatti comportano l’automatica riduzione del fido
e quindi non ripristinano la disponibilità della linea di credito a favore del cliente. Il reintegro dovrà avvenire mediante versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro la scadenza del fido accordato o
in più soluzioni, mediante versamenti periodici a scadenze prefissate.
RISCHI TIPICI:
Le condizioni di tassi di interesse applicati possono subire variazioni ad iniziativa della Banca, anche in
relazione all’andamento del mercato. Qualora vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi
di indicizzazione, il cliente è soggetto al rischio di variazione di tasso a lui sfavorevoli in relazione all’andamento del parametro prescelto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Esempio - contratto con durata determinata (12 mesi) e commissione di messa a disposizione fondi
Tasso debitore nominale annuo
14,73%
Importo fido accordato
Euro 1.500,00
Commissione di Affidamento annue
2,00%
Altre spese:
(costo conto corrente ad uso esclusivo del finanziamento, spese per recupero costi di
invio documento di sintesi periodico cartaceo su base annuale, invio estratto conto
cartaceo)
T.A.E.G.
Euro 209,50
30,697%
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca.
VOCI DI COSTO
Aggiornato al 02.01.2017
1
SPESE FISSE
Gestione Liquidità
Recupero dell’imposta di bollo
Nella misura prevista dalla legge
SPESE VARIABILI
Gestione Liquidità
Invio estratto conto
-invio cartaceo
€ 2,00
Spese per Istruttoria fido
€ 0,00
Spese per rinnovo fido
€ 0,00
Spese per revisione fido
€ 0,00
Spese per rinnovo automatico fido
€ 0,00
VOCI DI COSTO
INTERESSI SUL FIDO E LO SCONFINAMENTO
TASSI
Tasso debitore nominale annuo per utilizzi entro il limite di fido/oltre fido
(natura finanziaria)
•
•
misura max 14,730%
misura max 15,564%
Tasso nominale annuo (TAN)
Tasso annuo effettivo (TAE)
TASSI PARAMETRATI
Il tasso parametrato viene individuato aggiungendo/dividendo/moltiplicando/sottraendo uno spread al parametro di riferimento utilizzato. Tale tasso non potrà comunque superare il valore del tasso segnalato nel presente Foglio Informativo alla
voce “Tassi”.
Di seguito sono elencati i parametri di riferimento utilizzati dalla banca con le relative modalità di rilevazione:
Parametro proceduralmente individuato
TASSO RIFERIMENTO B.C.E.
Parametro da inserire nella relativa sotto colonna
della colonna denominata
“Tasso pattuito”
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema
Euribor 1 mese, base 365
EURIBOR 1 MESE
(365)
Val. 1° gg lav.
Modalità di rilevazione del Parametro preso a riferimento al
momento della stipula
Modalità di rilevazione dell’andamento del valore del Parametro nel corso del rapporto
Misura del Parametro vigente alla
data della stipula del contratto,
come stabilita dalla B.C.E. e pubblicata sul sito ufficiale di Banca
d’Italia.
Il valore del parametro segue,
quanto a misura e relativa decorrenza, quanto stabilito dalla
B.C.E. tempo per tempo, come
pubblicato sul sito ufficiale di
Banca d’Italia.
Valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del penultimo giorno lavorativo del mese
precedente a quello di stipula del
contratto, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione
sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24
Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta il 1°
Il tasso di interesse verrà variato
mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando il valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del
penultimo giorno lavorativo del
mese precedente a quello di applicazione, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione
sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24
Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione
nazionale, ed avente valuta il 1°
giorno lavorativo del mese di applicazione.
Con il termine “mese” si fa semgiorno lavorativo del mese in cor- pre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorso alla data della stipula.
no dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre di ciascun
anno.
EURIBOR 3 MESI
(365)
Val. 1° gg lav.
EURIBOR 6 MESI
(365)
Val. 1° gg lav.
EURIBOR 12 MESI
(365)
Val. 1° gg lav.
Euribor 3 mesi, base 365
Euribor 6 mesi, base 365
Euribor 12 mesi, base 365
Euribor 6 mesi, base 360
EURIBOR 6 MESI
(360)
Val. ult. gg lav.
IRS 1A ARR 0,05
SUP
Irs 1A
Aggiornato al 02.01.2017
Valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del terzultimo giorno lavorativo del mese
precedente a quello di stipula del
contratto, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione
sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24
Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta l’ultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula.
Il tasso di interesse verrà variato
mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando il valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del
terzultimo giorno lavorativo del
mese precedente a quello di applicazione, come pubblicato il giorno successivo alla sua quotazione
sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24
Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione
nazionale, ed avente valuta l’ultimo giorno lavorativo del mese
precedente a quello di applicazione.
Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre di ciascun
anno.
Valore arrotondato all’1/20 di
punto superiore, relativo alla quotazione penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello
di stipula del contratto, come pubblicato il giorno successivo alla
sua quotazione sul supplemento
“Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso
equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale, ed
avente valuta il 1° giorno lavorativo del mese in corso (IRS lettera)
Il tasso di interesse verrà variato
mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando il valore puntuale del Parametro, arrotondato all’1/20 di punto
superiore, relativo alla quotazione
del penultimo giorno lavorativo
del mese precedente a quello di
applicazione, come pubblicato il
giorno successivo alla sua quotazione sul supplemento “Finanza e
Mercati” del quotidiano “Il Sole
24 Ore” o diverso equipollente
3
IRS 2A ARR 0,05
SUP
IRS 5A ARR 0,05
SUP
IRS 10A ARR 0,05
SUP
IRS 15A ARR 0,05
SUP
alla data di stipula.
quotidiano economico a diffusione nazionale, ed avente valuta il
1° giorno lavorativo di ciascun
mese di applicazione (IRS
lettera).
Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre di ciascun
anno.
Media del Parametro relativa al
mese precedente a quello di stipula del presente contratto. Il valore
del Parametro sarà desunto dal
supplemento “Finanza e Mercati”
del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o
diverso equipollente quotidiano
economico a diffusione nazionale
con riferimento al dato relativo al
mese precedente a quello di stipula del contratto.
Il tasso di interesse verrà variato
mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando la media del Parametro relativa al mese precedente a quello di
applicazione. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del
quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano
economico a diffusione nazionale
con riferimento al dato relativo al
mese precedente a quello di applicazione.
Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre di ciascun
anno.
Media del Parametro relativa al
mese precedente a quello di stipula del presente contratto, arrotondata all'1/8 di punto superiore,
come pubblicata il mese successivo a quello di applicazione. Il valore del Parametro sarà desunto
dal supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano “Il Sole 24
Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese precedente a quello
Il tasso di interesse verrà variato
mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando la media del Parametro relativa al mese precedente a quello di
applicazione, arrotondata all'1/8
di punto superiore. Il valore del
Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del
quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano
economico a diffusione nazionale
con riferimento al dato relativo al
Irs 2A
Irs 5A
Irs 10A
Irs 15A
Euribor 1 mese, base 365
EURIBOR.1 MESE
(365)/MMP
EURIBOR.3 MESI
(365)/MMP
EURIBOR.6 MESI
(365)/MMP
EURIBOR.3 MESI
(360)/MMP + 5 %
Euribor 3 mesi, base 365
Euribor 6 mesi, base 365
Euribor 3 mesi, base 360
di stipula del contratto.
Euribor 1 mese, Base 365
Media del Parametro relativa al
mese precedente a quello di stipula del presente contratto, arrotondata all'1/8 di punto superiore. Il
valore del Parametro sarà desunto
da l mese successivo a quello di
applicazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano
“Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a
diffusione nazionale con riferimento al dato relativo al mese
precedente a quello di stipula del
contratto.
.
EUR.1M 365/MMP
ARR.1/8+
EUR.3M 365/MMP
ARR.1/8+
EUR.6M 365/MMP
ARR.1/8+
mese precedente a quello di applicazione.
Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre di ciascun
anno.
Il tasso di interesse verrà variato
mensilmente e calcolato, con riferimento a ciascun mese, applicando la media del Parametro relativa al mese precedente a quello di
applicazione, arrotondata all'1/8
di punto superiore. Il valore del
Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del
quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano
economico a diffusione nazionale
con riferimento al dato relativo al
mese precedente a quello di applicazione.
Con il termine “mese” si fa sempre riferimento al periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre di ciascun
anno.
Euribor 3 mesi, Base 365
Euribor 6 mesi, Base 365
Euribor 3 mesi, base 365
EURIBOR.3 MESI
(365)/MMP
Aggiornato al 02.01.2017
Media del Parametro relativa all’ultimo mese del trimestre precedente a quello di stipula del presente contratto. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del
quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano
economico a diffusione nazionale
con riferimento al dato relativo al
mese precedente a quello di stipula del contratto.
Il tasso di interesse verrà variato
trimestralmente e calcolato, con
riferimento a ciascun trimestre,
applicando la media del Parametro relativa all’ultimo mese del
trimestre precedente a quello di
applicazione. Il valore del Parametro sarà desunto dal supplemento “Finanza e Mercati” del
quotidiano “Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano
economico a diffusione nazionale
con riferimento al dato relativo al
mese precedente a quello di stipula del contratto.
Con il termine “trimestre” si fa
sempre riferimento al periodo
compreso tra: 1° gennaio e 31
marzo, 1° aprile e 30 giugno, 1°
luglio e 30 settembre, 1° ottobre e
31 dicembre di ciascun anno.
5
Euribor 3 mesi, base 365
EURIBOR 3 MESI
(365)
Ril. 1° gg lav. Trim.
Valore puntuale del Parametro relativo alla quotazione del 1° giorno lavorativo del trimestre solare
in corso alla data di stipula del
presente contratto, come pubblicato il giorno successivo alla sua
quotazione sul supplemento “Finanza e Mercati” del quotidiano
“Il Sole 24 Ore” o diverso equipollente quotidiano economico a
diffusione nazionale.
Il tasso di interesse verrà variato
trimestralmente e calcolato, con
riferimento a ciascun trimestre,
applicando il valore puntuale relativo alla quotazione del 1° giorno
lavorativo del trimestre solare di
applicazione, come pubblicata il
giorno successivo a quello di quotazione sul supplemento “Finanza
e Mercati” del quotidiano “Il Sole
24 Ore” o diverso equipollente
quotidiano economico a diffusione nazionale.
Con il termine “trimestre” si fa
sempre riferimento al periodo
compreso tra: 1° gennaio e 31
marzo, 1° aprile e 30 giugno, 1°
luglio e 30 settembre, 1° ottobre e
31 dicembre di ciascun anno.
I parametri, così come sopra specificati, sono reperibili nel Supplemento “Finanza e Mercati” del “Sole 24 Ore”
Incremento tasso debitore: in caso di scoperto di conto in assenza di affidamento verrà applicato all’intero saldo debitore del
rapporto, per tutta la durata dello scoperto, il tasso extrafido contrattualmente previsto. In caso di sconfinamento oltre il limite di fido concesso, verrà applicato all’importo dello sconfinamento, per tutta la durata dello sconfinamento, il tasso extrafido
contrattualmente previsto.
Metodo calcolo interessi: Gli interessi sia creditori che debitori vengono calcolati con riferimento alla durata dell'anno civile
(divisore 365/366 negli anni bisestili). Gli interessi creditori o debitori vengono accreditati/addebitati con valuta stesso giorno di liquidazione.
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità di conteggio degli interessi debitori: TRIMESTRALE
Decurtazione
Commissione di Istruttoria Veloce:
La commissione viene applicata nella misura a fianco indicata ogni qual volta il saldo giornaliero disponibile di
fine giornata registri uno sconfinamento o un incremento
dello sconfinamento - con ciò intendendosi un utilizzo di
somme in eccedenza rispetto al saldo in assenza di affidamento oppure, per i conti affidati, in eccedenza rispetto all'affidamento concesso - rispetto al giorno precedente. La
commissione è commisurata ai costi medi delle attività di
valutazione e monitoraggio svolte dalla Banca per autorizzare ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento.
Sui rapporti intestati a soggetti consumatori la commissione non è dovuta quando lo sconfinamento abbia importo
inferiore o pari a 500 euro e durata non superiore a sette
giorni consecutivi; l’esenzione è ammessa una volta per
trimestre.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non trovano applicazione né la Commissione di Istruttoria Veloce
nè gli interessi previsti per gli utilizzi o l’extrafido.
Commissione di Affidamento:
Tale commissione è omnicomprensiva ed applicata, indipendentemente dall’effettivo prelevamento delle somme,
sull’importo di ciascuna linea di credito operativa in base
all’effettiva durata della stessa. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito la commissione verrà calcolata solo per la durata del periodo di concessione dell’affidamento ed in funzione dell’entità dello stesso. La com-
Mensile /Trimestrale/Unica soluzione alla scadenza
Evento: Sconfinamento o
incremento dello sconfinamento
Commissione
per evento
Consumatore
Fino ad Euro 500,00
Oltre Euro 500,00
Euro 0,00
Euro 50,00
Non consumatore
Fino ad Euro 200,00
Da Euro 200,01 ad Euro 10.000,00
Oltre Euro 10.000
Euro 0,00
Euro100,00
Euro150,00
Commissione massima complessiva
trimestrale applicabile a cliente consumatore:
Euro 150,00
2,000 %
missione, che non si computerà comunque sull’eventuale
sconfinamento che dovesse essere autorizzato, verrà calcolata in quote giornaliere che saranno complessivamente
evidenziate ed addebitate a fine trimestre su di un unico
conto corrente e rendicontate con cadenza annuale.
La misura percentuale annua della commissione sarà oggetto di consensuale pattuizione con il cliente al momento
della sottoscrizione del contratto.
(percentuale annua massima applicabile)
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Spese per operazioni:
• per singola scrittura
•
n. operazioni franche
Recupero spese saldo negativo del conto corrente
• Spese amministrative per sollecito ed esazione crediti, anche tramite terzi
incaricati, diretti al recupero dello scoperto in assenza di fido o dell’extrafido – misura max
ALTRO
Richiesta Referenze bancarie/compilazione modelli ABI/REV
Certificazione interessi:
• Certificato per sgravi fiscali
EURO 2,00
0
10,000 %
dell’importo recuperato
Min € 30,00 Max 100,00
€ 15,00
Spesa di estinzione c/c
€ 0,00
Spese di liquidazione
GRATUITE
Recupero costi di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla
normativa in tema di trasparenza bancaria
- invio cartaceo:
€ 1,50
Recupero costi per singola comunicazione ed informazione in formato elettronico
GRATUITE
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi dell’art.
118 D. Lgs. 385/93)
GRATUITE
Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto:
Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi di
quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente.
La Banca opera anche con il Fondo di Garanzia PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/1996). Pertanto le
imprese clienti, che hanno i requisiti ed a determinate condizioni previste dalla normativa, possono richiedere l’intervento del
suddetto Fondo in relazione al finanziamento in oggetto. La Banca valuterà l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La Banca può recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, anche se concessa a
tempo determinato; la Banca può anche ridurre o sospendere l’apertura di credito.
La Banca darà al Cliente un preavviso, con lettera raccomandata, non inferiore ad un giorno per il pagamento di quanto dovuto.
Se il Cliente riveste la qualità di consumatore (ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett.a) D.Lgs 206/2005), la Banca può recedere
dall’apertura di credito a tempo indeterminato nonché può ridurla o sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di giustificato motivo oppure con un preavviso di 10 giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca può recedere o
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ridurre l’affidamento al verificarsi di una giusta causa. La Banca darà al Cliente un preavviso, con lettera raccomandata, non
inferiore ad un giorno per il pagamento di quanto dovuto. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato
al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di un giorno a decorrere dalla data di ricezione di detta comunicazione.
Anche il Cliente può recedere dall’apertura di credito, con effetto di chiusura della operazione, mediante pagamento di quanto
dovuto.
L’inadempimento del beneficiario dell'apertura di credito ad una qualsiasi delle sue obbligazioni nei confronti della Banca ed
il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste nell'art. 1186 c.c., costituiscono cause di decadenza dal beneficio del termine. In tali casi la Banca avrà diritto di esigere da parte del Cliente l’immediato pagamento di quanto da lui dovuto, per capitale, interessi - a decorrere dalla data di cessazione della concessione di credito fino a quella dell'effettivo pagamento - ed accessori contrattuali. Sui predetti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:
n. 45 giorni lavorativi
Reclami ed altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie
previsti di seguito:
- Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o
per via telematica ([email protected]).
La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
- Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69.
Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente:
a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente o a
qualunque Filiale della Banca d’Italia;
b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di
Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208,
E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli,
Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti).
- Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente,
dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal
Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque
momento all’autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria,
egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed arbitrato
istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in attuazione
dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF).
LEGENDA
Erogazione
Messa a disposizione da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
Saldo disponibile
Ai fini dell’applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce nel calcolo del
saldo disponibile sono esclusi i pagamenti a favore della Banca (ad esempio pagamento commissioni, addebito rate mutuo).
Scoperto di conto corrente
Forma di finanziamento a breve termine che la banca mette a disposizione del cliente nei casi in cui in cui il conto si trovi a registrare un saldo negativo.
Spesa per recupero costi di invio documen- Spesa per recupero costi di invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini della nortazione relativa alla normativa in tema di mativa sulla trasparenza bancaria (documenti di sintesi, proposte di modifica unilatrasparenza bancaria
terale del contratto, ecc.).
ISC (Indicatore Sintetico di Costo)
L’ISC offre una sintetica misura del costo totale del finanziamento (interessi + spese e oneri accessori). Deve essere calcolato secondo le modalità previste dalla Banca d’Italia
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale dell’affidamento su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre
voci di spesa come ad esempio le spese di istruttoria della pratica.
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura.
Tasso debitore nominale annuo
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del
cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Fido o affidamento
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo
disponibile.
Sconfinamento in assenza di fido e
sconfinamento extrafido
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente
la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il
fido utilizzabile.
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