A1 - INFO GENERALI E SCHEMA DI FLUSSO
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A1 - INFO GENERALI E SCHEMA DI FLUSSO
Progetto Angeli Anti Burocrazia AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. 59/2013 Aspetti generali Flusso dell’iter procedimentale Allegato A 1 Normativa di riferimento Norma (Nazionale O Regionale) Contenuto Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di DPR n.59/2013 adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale Circolare regionale 5 agosto 2013 – n. 19 “Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, avente l’obiettivo di fornire alle Autorità competenti, ai SUAP e ai Gestori prime indicazioni relative al procedimento AUA D.g.r. 16 maggio 2014 – n. “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica X/1840 ambientale”, Approvazione del modello unico per la presentazione di istanze di autorizzazione unica D.d.g. 25 giugno 2014 – n. 5512, ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in attuazione della D.g.r. n. 1840/2014 Approvazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della D.d.c. 25 giugno 2014 – n. 5513 presentazione di domande di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in attuazione della D.g.r. n. 1840/2014 Circolare MATTM del 7 novembre 2014 Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA della prima fase di applicazione del Regolamento di cui al DPR 59/2013 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti D.g.r. 14 luglio 2015 – n. 3827 di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”, AMBITO DI APPLICAZIONE SI APPLICA A tutte le imprese non soggette alle disposizioni in materia di AIA, indipendentemente dalle dimensioni (art. 1, D.P.R. 59/2013). È obbligatorio presentare la domanda di AUA quando tra i titoli necessari all’esercizio dell’attività vi sia almeno una «autorizzazione espressa»: a) Autorizzazione agli scarichi, ex artt. 124 – 127, D. Lgs. 152/2006; c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269, D. Lgs. 152/2006; f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; Il gestore dovrà pertanto richiedere l’AUA: - Sia al momento della prima richiesta, rinnovo o modifica sostanziale di una delle tre «autorizzazioni espresse»; - Sia al momento del rinnovo di una «comunicazione» nel caso in cui l’attività sia soggetta anche ad almeno una «autorizzazione espressa». È facoltativo presentare la domanda di AUA: - Nei casi in cui l’attività sia soggetta solo a «comunicazioni» o «autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera»; b)Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica; d) Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ex art. 272, D. Lgs. 152/2006; e) Comunicazione o nulla osta in tema di inquinamento acustico, ex art. 8, commi 4 e 6, L. 447/1995; g) Comunicazione in materia di rifiuti, ex artt. 215 e 216, D. Lgs. 152/2006. - Nei casi in cui intenda presentare/aggiornare l’autorizzazione di cui alla lettera d) anche nel caso in cui l’attività sia soggetta ad una «autorizzazione espressa». 3 Il Gestore può NON richiedere l’AUA se ha solo una o più delle seguenti «comunicazioni»: B E G Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento La Circolare Regionale n. 19 del 2013 chiarisce che per questa comunicazione, in Regione Lombardia, continueranno ad esistere le procedure e le tempistiche attualmente vigenti e conseguenti alle disposizioni comunitarie (Direttiva Comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE). Comunicazione o nulla osta in tema di inquinamento acustico (art. 8, commi 4 e 6, L. 447/1995 e L.R. 13/2001) Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Qualora si preveda che tali attività possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. Comunicazione in materia di rifiuti (Artt. 215 e 216, D. Lgs. 152/2006) Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo stesso di produzione (art. 215 c. 1, D.lgs. 152/2006) e l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non (art. 216 c. 1, D.lgs. 152/2006) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione alla Provincia territorialmente competente. Le comunicazioni devono essere rinnovate ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento e recupero (artt. 215 c. 5 e 216 c. 5 del D.lgs. 152/2006). Ai sensi dell’art. 215 c. 6 del D.lgs. 152/2006, restano sottoposte alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti. 4 Il Gestore può NON richiedere l’AUA nei casi in cui l’attività sia soggetta alla seguente autorizzazione, anche quando l’attività sia soggetta ad una «autorizzazione espressa»: Art. 272 comma 1, D.lgs. 152/2006: emissioni scarsamente rilevanti per le quali è sufficiente una dichiarazione di avvio dell'attività: l'elenco di queste attività è tassativo, individuata dalla circolare di Regione Lombardia del 20 Luglio 2012, n. 15030. D Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Art. 272 commi 2 e 3, D.lgs. 152/2006: emissioni da attività "in deroga" per le quali sono individuate una serie di autorizzazioni generali per specifiche attività produttive alle quali il Gestore dichiara di "aderire" rispettandone le relative condizioni. In Lombardia sono disciplinate dal D.d.s. n. 8213 del 6 agosto 2009. È sufficiente che l'attività oggetto di emissione sia inquadrabile in uno qualsiasi degli allegati indicati ed in una qualsiasi delle operazioni descritte (si faccia attenzione ai quantitativi di materia prime utilizzate). Il Gestore dovrà quindi trasmettere al SUAP - che la inoltrerà alla Provincia - una domanda di adesione all'attività in deroga secondo il modello riportato nello stesso decreto (allegato B); tale regime autorizzativo prevede una forma di "silenzio assenso": decorsi 45 giorni dalla trasmissione della domanda di adesione completa in tutte le sue parti, il Gestore può avviare la sua attività. In tutti questi casi, il Gestore, al fine della richiesta dei vari titoli (B, D, E, G) dovrà fare riferimento ai moduli e alle modalità di presentazione degli stessi attualmente in uso presso le Province/Città Metropolitana. Le istanze dovranno comunque essere trasmesse attraverso i SUAP. 5 Quando il Gestore deve richiedere l’AUA: • al momento della prima richiesta/rinnovo/modifica sostanziale di una delle tre «autorizzazioni espresse» a prescindere di quali siano gli ulteriori titoli sostituiti dall’AUA: Esempio: L’impresa «X» ha in scadenza l’autorizzazione allo scarico di acque reflue (scheda A) e in corso di validità l’autorizzazione alle emissioni in deroga (scheda D); l’impresa presenterà istanza di rilascio dell’AUA per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico (scheda A) e il proseguimento senza modifiche dell’autorizzazione in deroga (scheda D); • al momento del rinnovo di una «comunicazione», quando l’attività è soggetta anche ad almeno una delle «autorizzazioni espresse». Esempio: L’impresa «Y» ha in scadenza la comunicazione in materia di rifiuti (scheda G) e in corso di validità l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (scheda C); l’impresa presenterà istanza di rilascio dell’AUA per il rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti (scheda G) e il proseguimento senza modifiche dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (scheda C). 6 AMBITO DI APPLICAZIONE NON SI APPLICA • Agli impianti soggetti a AIA (rif. D.P.R. 59/2013) • Ai progetti sottoposti a VIA, nel caso in cui questa comprenda e sostituisca i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell’AUA (rif. D.P.R. 59/2013) • Agli impianti la cui autorizzazione sia regolata da un procedimento che si caratterizza per specialità e unicità, es: autorizzazione rifiuti ex art. 208, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione FER ex D. Lgs 387/2005 o procedure semplificate di cui al D. Lgs. 28/2011, autorizzazione unica ex D. Lgs 115/2008 (rif. circolare RL 19/2013) • Alla comunicazione della lett. b), Direttiva Nitrati (rif. circolare RL 19/2013) • Agli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestiti direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi (rif. D.g.r. 1840/2014) • Agli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza d’emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza (rif. D.g.r. 1840/2014) 7 PROCEDIMENTO (vedi Allegato A) GESTORE SUAP 30 gg VERIFICA FORMALE COMPLETA NON COMPLETA NON PROCEDIBILE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI COMPLETAMENTO + 30 gg per eventuali integrazioni Il SUAP CHIUDE il procedimento sul portale utilizzato INOLTRO AC E SOGGETTI COMPETENTI INOLTRO COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO In assenza di richieste di integrazioni, il procedimento prosegue. L’AC può chiedere integrazioni al SUAP in via telematica. EVENTUALE CONFERENZA DI SERVIZI IL SUAP NOTIFICA IL RILASCIO AL GESTORE E AI SOGGETTI COMPETENTI ADOZIONE AUA 60/ 90 gg 8 PROCEDIMENTO FASE D’INIZIATIVA (art. 4, commi 1 – 3) Richiede le integrazioni e sospende i termini. Il GESTORE presenta istanza di AUA per rilascio, rinnovo o modifica sostanziale SUAP Il GESTORE invia al SUAP le integrazioni oppure chiede una proroga del termine in caso di documentazione particolarmente complessa. Verifica formale Formalmente completa? (vedi all. B) Chiede al gestore il completamento della domanda al fine dell’avvio del procedimento. Trasmette immediatamente e in modo telematico all’AUTORITÁ COMPETENTE e ai soggetti competenti in materia ambientale (vedi all. D). Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza al SUAP, l’AC può chiedere integrazioni, comunicandolo al SUAP in via telematica precisando gli elementi mancanti e il termine entro il quale il gestore deve depositare le integrazioni. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza al SUAP, in assenza di comunicazioni, prosegue il procedimento. Inoltra comunicazione di avvio del procedimento (vedi all. E). Trasmissione telematica immediata al SUAP che notifica il rilascio al Gestore e ai soggetti competenti (vedi all. E bis). Conferenza di servizi Adozione AUA Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata. 9 PROCEDIMENTO FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA (art. 4, comma 7) Procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA. Schede a), d), e), f), g) Il GESTORE SUAP Inoltra all’AUTORITÁ COMPETENTE e ai soggetti competenti in materia ambientale L’AC decide se indire la Conferenza di Servizi, entro 30 giorni dalla presentazione. Adozione AUA (vedi all. D). La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell’ambito della Conferenza di Servizi. Trasmissione telematica immediata al SUAP che notifica il rilascio al Gestore e ai soggetti competenti (vedi all. E bis). Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata. Conclusione procedimento entro 90 o 120 giorni , nel caso di integrazioni (comma 4). 10 PROCEDIMENTO FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA (art. 4, comma 7) Procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA. Il GESTORE SUAP Inoltra all’AUTORITÁ COMPETENTE e ai soggetti competenti in materia ambientale (vedi all. D) Entro 30 giorni dalla presentazione, l’AC indice la Conferenza di Servizi. La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell’ambito della Conferenza di Servizi. Scheda c) Conferenza di servizi Adozione AUA Trasmissione telematica immediata al SUAP che notifica il rilascio al Gestore e ai soggetti competenti (vedi all. E bis). Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata. Conclusione procedimento entro 120 o 150 giorni, nel caso di integrazioni (comma 5), quando almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sia superiore a 90 giorni. 11 PROCEDIMENTO FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA (art. 4, commi 4 e 5) Procedimenti unico ordinario, ex art. 7, D.P.R. 160/2010, in cui è necessario acquisire oltre all’AUA ulteriori atti di assenso o autorizzazione (autorizzazione paesaggistica, titolo edilizio, …). Il GESTORE SUAP Trasmette alle AUTORITÁ COMPETENTI e ai soggetti competenti istruttoria per AUA in capo all’AC secondo la normativa vigente con eventuale CdS. istruttoria per gli ulteriori atti richiesti. Entro 30 giorni dalla presentazione, il SUAP, convoca, se necessario, la CdS per l’adozione del provvedimento conclusivo. Adozione provvedimento unico Trasmissione telematica immediata da parte del SUAP del provvedimento unico al Gestore e ai soggetti competenti. Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata dell’AUA. 12 PROCEDIMENTO RINNOVO (art. 5) Il GESTORE invia - almeno 6 mesi prima della scadenza - istanza di rinnovo con i documenti dell’art. 4, c.1 SUAP Inoltra all’AUTORITÁ COMPETENTE e ai soggetti competenti in materia ambientale (vedi all. D) L’AC adotta il provvedimento ai sensi dell’art. 4 Segue il procedimento dell’art. 4 (vedi flusso) • In attesa dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’attività può continuare sulla base della precedente autorizzazione. • L’AC può imporre il rinnovo dell’AUA prima della scadenza quando: a) le prescrizioni contenute nell’AUA pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie/statali/regionali. 13 PROCEDIMENTO MODIFICHE NON SOSTANZIALI (art. 6) se entro 60 giorni non si esprime, il gestore può procedere alla modifica non sostanziale. Il GESTORE comunica la modifica non sostanziale dell’attività o dell’impianto AC Valuta la modifica L’AC provvede eventualmente ad aggiornare l’autorizzazione senza che ciò incida sulla durata della stessa. Se ritiene che la modifica sia sostanziale*, entro 30 giorni dalla comunicazione ordina al gestore di presentare una domanda ai sensi dell’art. 4. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio dell’autorizzazione. Segue il procedimento dell’art. 4 (vedi flusso) *Si rimanda alla tabella successiva per la definizione di modifica sostanziale per ciascun titolo abilitativo 14 DEFINIZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 6) Ricordato che il DPR 59/2013 (art. 6 c.4) prevede «le Regioni possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali…», ma che ad oggi non esiste una definizione di modifica sostanziale in ambito AUA, si richiamano al fine di agevolare gli operatori nella «classificazione» di una modifica, una definizione generale di «modifica sostanziale» applicabile a tutti i titoli, in mancanza di definizioni settoriali specifiche e alcune definizioni specifiche, dove attualmente previste dalle normative settoriali. A C G TITOLO ABILITATIVO MODIFICA SOSTANZIALE Tutti (definizione generale) modifica che, a giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti significativi e negativi sull’ambiente Autorizzazione allo scarico su suolo, in acque superficiali (CIS), in pubblica fognatura (FC) “scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente” (art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006) Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera Modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse (art. 269, comma 8, D. Lgs. 152/2006; Circolare RL 1 AMB/2007) Comunicazioni semplificate in materia di rifiuti Casistiche individuate nel D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 Approvazione delle «Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti » 15