A1 - INFO GENERALI E SCHEMA DI FLUSSO

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A1 - INFO GENERALI E SCHEMA DI FLUSSO
Progetto Angeli Anti Burocrazia
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
D.P.R. 59/2013
Aspetti generali
Flusso dell’iter procedimentale
Allegato A
1
Normativa di riferimento
Norma (Nazionale O Regionale)
Contenuto
Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
DPR n.59/2013
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
Circolare regionale 5 agosto
2013 – n. 19
“Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, avente l’obiettivo
di fornire alle Autorità competenti, ai SUAP e ai Gestori prime indicazioni relative al
procedimento AUA
D.g.r. 16 maggio 2014 – n.
“Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica
X/1840
ambientale”,
Approvazione del modello unico per la presentazione di istanze di autorizzazione unica
D.d.g. 25 giugno 2014 – n. 5512, ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in attuazione della D.g.r. n. 1840/2014
Approvazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della
D.d.c. 25 giugno 2014 – n. 5513
presentazione di domande di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in
attuazione della D.g.r. n. 1840/2014
Circolare MATTM del 7
novembre 2014
Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA della prima fase di applicazione del
Regolamento di cui al DPR 59/2013
“Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti
D.g.r. 14 luglio 2015 – n. 3827
di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”,
AMBITO DI APPLICAZIONE
SI APPLICA
A tutte le imprese non soggette alle disposizioni in materia di AIA,
indipendentemente dalle dimensioni (art. 1, D.P.R. 59/2013).
È obbligatorio presentare la domanda di AUA
quando tra i titoli necessari all’esercizio dell’attività
vi sia almeno una «autorizzazione espressa»:
a) Autorizzazione agli scarichi, ex artt. 124 – 127,
D. Lgs. 152/2006;
c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex
art. 269, D. Lgs. 152/2006;
f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal
processo di depurazione in agricoltura;
Il gestore dovrà pertanto richiedere l’AUA:
- Sia al momento della prima richiesta, rinnovo o
modifica sostanziale di una delle tre
«autorizzazioni espresse»;
- Sia al momento del rinnovo di una
«comunicazione» nel caso in cui l’attività sia
soggetta anche ad almeno una «autorizzazione
espressa».
È facoltativo presentare la domanda di AUA:
- Nei casi in cui l’attività sia soggetta solo a
«comunicazioni» o «autorizzazioni di carattere
generale alle emissioni in atmosfera»;
b)Comunicazione preventiva per l’utilizzazione
agronomica;
d) Autorizzazione generale alle emissioni in
atmosfera, ex art. 272, D. Lgs. 152/2006;
e) Comunicazione o nulla osta in tema di
inquinamento acustico, ex art. 8, commi 4 e 6, L.
447/1995;
g) Comunicazione in materia di rifiuti, ex artt. 215
e 216, D. Lgs. 152/2006.
-
Nei casi in cui intenda presentare/aggiornare
l’autorizzazione di cui alla lettera d) anche nel
caso in cui l’attività sia soggetta ad una
«autorizzazione espressa».
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Il Gestore può NON richiedere l’AUA se ha solo una o più delle seguenti
«comunicazioni»:
B
E
G
Comunicazione preventiva per
l’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento
La Circolare Regionale n. 19 del 2013 chiarisce che per questa comunicazione, in Regione
Lombardia, continueranno ad esistere le procedure e le tempistiche attualmente vigenti e
conseguenti alle disposizioni comunitarie (Direttiva Comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE).
Comunicazione o nulla osta in
tema di inquinamento acustico
(art. 8, commi 4 e 6, L. 447/1995
e L.R. 13/2001)
Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
Qualora si preveda che tali attività possano produrre valori di emissione superiori a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, la relazione deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio
competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
Comunicazione in materia di
rifiuti (Artt. 215 e 216,
D. Lgs. 152/2006)
Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo stesso di produzione
(art. 215 c. 1, D.lgs. 152/2006) e l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e
non (art. 216 c. 1, D.lgs. 152/2006) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
Le comunicazioni devono essere rinnovate ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento e recupero (artt. 215 c. 5 e 216 c. 5 del D.lgs.
152/2006).
Ai sensi dell’art. 215 c. 6 del D.lgs. 152/2006, restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
artt. 208, 209, 210 e 211 le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
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Il Gestore può NON richiedere l’AUA nei casi in cui l’attività sia soggetta alla seguente
autorizzazione, anche quando l’attività sia soggetta ad una «autorizzazione
espressa»:
Art. 272 comma 1, D.lgs. 152/2006: emissioni scarsamente rilevanti per le quali è sufficiente
una dichiarazione di avvio dell'attività: l'elenco di queste attività è tassativo, individuata dalla
circolare di Regione Lombardia del 20 Luglio 2012, n. 15030.
D
Autorizzazione generale alle
emissioni in atmosfera
(art. 272, D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.)
Art. 272 commi 2 e 3, D.lgs. 152/2006: emissioni da attività "in deroga" per le quali sono
individuate una serie di autorizzazioni generali per specifiche attività produttive alle quali il
Gestore dichiara di "aderire" rispettandone le relative condizioni. In Lombardia sono
disciplinate dal D.d.s. n. 8213 del 6 agosto 2009. È sufficiente che l'attività oggetto di
emissione sia inquadrabile in uno qualsiasi degli allegati indicati ed in una qualsiasi delle
operazioni descritte (si faccia attenzione ai quantitativi di materia prime utilizzate). Il Gestore
dovrà quindi trasmettere al SUAP - che la inoltrerà alla Provincia - una domanda di adesione
all'attività in deroga secondo il modello riportato nello stesso decreto (allegato B); tale regime
autorizzativo prevede una forma di "silenzio assenso": decorsi 45 giorni dalla trasmissione
della domanda di adesione completa in tutte le sue parti, il Gestore può avviare la sua attività.
In tutti questi casi, il Gestore, al fine della richiesta dei vari titoli (B, D, E, G) dovrà fare
riferimento ai moduli e alle modalità di presentazione degli stessi attualmente in uso
presso le Province/Città Metropolitana. Le istanze dovranno comunque essere
trasmesse attraverso i SUAP.
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Quando il Gestore deve richiedere l’AUA:
• al momento della prima richiesta/rinnovo/modifica sostanziale di una delle
tre «autorizzazioni espresse» a prescindere di quali siano gli ulteriori titoli
sostituiti dall’AUA:
Esempio:
L’impresa «X» ha in scadenza l’autorizzazione allo scarico di acque reflue (scheda A) e in corso di
validità l’autorizzazione alle emissioni in deroga (scheda D);  l’impresa presenterà istanza di
rilascio dell’AUA per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico (scheda A) e il proseguimento senza
modifiche dell’autorizzazione in deroga (scheda D);
• al momento del rinnovo di una «comunicazione», quando l’attività è soggetta
anche ad almeno una delle «autorizzazioni espresse».
Esempio:
L’impresa «Y» ha in scadenza la comunicazione in materia di rifiuti (scheda G) e in corso di validità
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (scheda C);  l’impresa presenterà istanza di rilascio
dell’AUA per il rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti (scheda G) e il proseguimento senza
modifiche dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (scheda C).
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AMBITO DI APPLICAZIONE
NON SI APPLICA
•
Agli impianti soggetti a AIA (rif. D.P.R. 59/2013)
•
Ai progetti sottoposti a VIA, nel caso in cui questa comprenda e sostituisca i titoli abilitativi e
le autorizzazioni ricadenti nell’AUA (rif. D.P.R. 59/2013)
•
Agli impianti la cui autorizzazione sia regolata da un procedimento che si caratterizza per
specialità e unicità, es: autorizzazione rifiuti ex art. 208, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
autorizzazione FER ex D. Lgs 387/2005 o procedure semplificate di cui al D. Lgs. 28/2011,
autorizzazione unica ex D. Lgs 115/2008 (rif. circolare RL 19/2013)
•
Alla comunicazione della lett. b), Direttiva Nitrati (rif. circolare RL 19/2013)
•
Agli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo
svolgimento di attività di pubblico servizio gestiti direttamente da enti pubblici o dati in
concessione da questi (rif. D.g.r. 1840/2014)
•
Agli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza d’emergenza, poiché
afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata
dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza (rif. D.g.r. 1840/2014)
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PROCEDIMENTO (vedi Allegato A)
GESTORE
SUAP
30
gg
VERIFICA FORMALE
COMPLETA
NON COMPLETA
NON PROCEDIBILE CON CONTESTUALE
RICHIESTA DI COMPLETAMENTO
+ 30 gg
per eventuali
integrazioni
Il SUAP CHIUDE il
procedimento sul
portale utilizzato
INOLTRO AC E SOGGETTI COMPETENTI
INOLTRO COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
In assenza di richieste di integrazioni, il
procedimento prosegue.
L’AC può chiedere integrazioni
al SUAP in via telematica.
EVENTUALE CONFERENZA DI SERVIZI
IL SUAP NOTIFICA IL
RILASCIO AL GESTORE E AI
SOGGETTI COMPETENTI
ADOZIONE AUA
60/
90
gg
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PROCEDIMENTO
FASE D’INIZIATIVA (art. 4, commi 1 – 3)
Richiede le
integrazioni e
sospende i termini.
Il GESTORE
presenta istanza
di AUA per
rilascio, rinnovo
o modifica
sostanziale
SUAP
Il GESTORE invia al SUAP le
integrazioni oppure chiede
una proroga del termine in
caso di documentazione
particolarmente
complessa.
Verifica
formale
Formalmente
completa?
(vedi all. B)
Chiede al gestore il
completamento della
domanda al fine
dell’avvio del
procedimento.
Trasmette
immediatamente e in
modo telematico
all’AUTORITÁ
COMPETENTE e ai
soggetti competenti in
materia ambientale (vedi
all. D).
Entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza al
SUAP, l’AC può chiedere
integrazioni, comunicandolo
al SUAP in via telematica
precisando gli elementi
mancanti e il termine entro il
quale il gestore deve
depositare le integrazioni.
Entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza al
SUAP, in assenza di
comunicazioni, prosegue il
procedimento.
Inoltra comunicazione di
avvio del procedimento
(vedi all. E).
Trasmissione telematica immediata al SUAP che notifica il rilascio
al Gestore e ai soggetti competenti (vedi all. E bis).
Conferenza di servizi
Adozione
AUA
Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata.
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PROCEDIMENTO
FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA (art. 4, comma 7)
Procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA.
Schede a),
d), e), f), g)
Il GESTORE
SUAP
Inoltra all’AUTORITÁ
COMPETENTE e ai
soggetti competenti in
materia ambientale
L’AC decide se indire la
Conferenza di Servizi,
entro 30 giorni dalla
presentazione.
Adozione
AUA
(vedi all. D).
La richiesta di integrazioni
può essere effettuata
nell’ambito della
Conferenza di Servizi.
Trasmissione telematica immediata al
SUAP che notifica il rilascio al Gestore
e ai soggetti competenti (vedi all. E bis).
Da questo momento decorre il termine
di 15 anni della durata.
Conclusione procedimento entro 90 o 120
giorni , nel caso di integrazioni (comma 4).
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PROCEDIMENTO
FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA (art. 4, comma 7)
Procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA.
Il GESTORE
SUAP
Inoltra all’AUTORITÁ
COMPETENTE e ai
soggetti competenti in
materia ambientale
(vedi all. D)
Entro 30 giorni dalla
presentazione, l’AC
indice la Conferenza
di Servizi.
La richiesta di integrazioni
può essere effettuata
nell’ambito della
Conferenza di Servizi.
Scheda c)
Conferenza
di servizi
Adozione
AUA
Trasmissione telematica
immediata al SUAP che notifica il
rilascio al Gestore e ai soggetti
competenti (vedi all. E bis).
Da questo momento decorre il
termine di 15 anni della durata.
Conclusione procedimento entro 120 o 150 giorni, nel caso
di integrazioni (comma 5), quando almeno uno dei termini di
conclusione dei procedimenti sia superiore a 90 giorni.
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PROCEDIMENTO
FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA (art. 4, commi 4 e 5)
Procedimenti unico ordinario, ex art. 7, D.P.R. 160/2010, in cui è necessario acquisire oltre all’AUA ulteriori atti di
assenso o autorizzazione (autorizzazione paesaggistica, titolo edilizio, …).
Il GESTORE
SUAP
Trasmette alle
AUTORITÁ
COMPETENTI e
ai soggetti
competenti
istruttoria per AUA in
capo all’AC secondo la
normativa vigente con
eventuale CdS.
istruttoria per gli
ulteriori atti richiesti.
Entro 30 giorni dalla
presentazione, il SUAP,
convoca, se necessario, la
CdS per l’adozione del
provvedimento conclusivo.
Adozione
provvedimento
unico
Trasmissione telematica immediata da parte del
SUAP del provvedimento unico al Gestore e ai
soggetti competenti.
Da questo momento decorre il termine di 15 anni
della durata dell’AUA.
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PROCEDIMENTO
RINNOVO (art. 5)
Il GESTORE
invia - almeno 6 mesi prima
della scadenza
- istanza di rinnovo con i
documenti dell’art. 4, c.1
SUAP
Inoltra all’AUTORITÁ
COMPETENTE e ai
soggetti competenti in
materia ambientale
(vedi all. D)
L’AC adotta il provvedimento
ai sensi dell’art. 4
Segue il
procedimento
dell’art. 4
(vedi flusso)
• In attesa dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’attività può continuare sulla base della
precedente autorizzazione.
• L’AC può imporre il rinnovo dell’AUA prima della scadenza quando:
a) le prescrizioni contenute nell’AUA pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale
stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie/statali/regionali.
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PROCEDIMENTO
MODIFICHE NON SOSTANZIALI (art. 6)
se entro 60 giorni non si
esprime, il gestore può
procedere alla modifica
non sostanziale.
Il GESTORE comunica la
modifica non sostanziale
dell’attività o
dell’impianto
AC
Valuta la
modifica
L’AC provvede
eventualmente ad
aggiornare
l’autorizzazione
senza che ciò incida
sulla durata della
stessa.
Se ritiene che la modifica sia sostanziale*, entro 30
giorni dalla comunicazione ordina al gestore di
presentare una domanda ai sensi dell’art. 4.
La modifica comunicata non può essere eseguita fino
al rilascio dell’autorizzazione.
Segue il
procedimento
dell’art. 4
(vedi flusso)
*Si rimanda alla tabella successiva per la definizione di modifica sostanziale per ciascun titolo abilitativo
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DEFINIZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 6)
Ricordato che il DPR 59/2013 (art. 6 c.4) prevede «le Regioni possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire
ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali…», ma che ad oggi non esiste una definizione di modifica
sostanziale in ambito AUA, si richiamano al fine di agevolare gli operatori nella «classificazione» di una modifica, una
definizione generale di «modifica sostanziale» applicabile a tutti i titoli, in mancanza di definizioni settoriali specifiche e
alcune definizioni specifiche, dove attualmente previste dalle normative settoriali.
A
C
G
TITOLO ABILITATIVO
MODIFICA SOSTANZIALE
Tutti (definizione generale)
modifica che, a giudizio dell'autorità competente, possa
avere effetti significativi e negativi sull’ambiente
Autorizzazione allo scarico su suolo, in acque superficiali
(CIS), in pubblica fognatura (FC)
“scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico
preesistente”
(art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006)
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
Modifica che comporta un aumento o una variazione
qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di
convogliabilità tecnica delle stesse
(art. 269, comma 8, D. Lgs. 152/2006; Circolare RL 1
AMB/2007)
Comunicazioni semplificate in materia di rifiuti
Casistiche individuate nel D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 Approvazione delle «Linee guida per l’individuazione delle
varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che
operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti »
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