ADEMPIMENTI SCONTRINO FISCALE E

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ADEMPIMENTI SCONTRINO FISCALE E
Periodico plurisettimanale
Area: ADEMPIMENTI
26 maggio 2004
SCONTRINO FISCALE E RESTITUZIONE PRODOTTI
La Risoluzione Ministeriale n. 219/E del 5.12.2003 ha profondamente modificato i possibili
comportamenti degli operatori commerciali a fronte della restituzione di merci precedentemente
scontrinate.
Varie ipotesi possono essere prese in considerazione:
il cliente riceve in cambio un buono di acquisto da spendere in un momento successivo alla
restituzione del bene;
il cliente riceve un nuovo prodotto in sostituzione di quello restituito;
il cliente riceve il rimborso integrale del prezzo pagato.
EMISSIONE DI UN BUONO DI ACQUISTO SPENDIBILE SUCCESSIVAMENTE
Per questo caso si possono adottare due procedure:
PRIMA PROCEDURA:
all’atto della vendita del nuovo prodotto il commerciante può sottrarre il
prezzo della merce sostituita (documentata con il buono di acquisto) dal corrispettivo
indicato nello scontrino fiscale emesso per certificare l’acquisto di un nuovo prodotto,
annotando detto importo alla voce “rimborsi per restituzione merce venduta”. Ne consegue
che, qualora il bene restituito venga sostituito con un altro bene di uguale valore, il nuovo
scontrino emesso indicherà un corrispettivo finale pari a zero.
Tale soluzione potrà essere attuata solo qualora il prodotto nuovo scelto abbia un prezzo uguale o
superiore a quello del prodotto restituito e la stessa aliquota IVA. Al momento della restituzione il
commerciate dovrà acquisire anche una copia dello scontrino a suo tempo emesso per la merce
resa e dovrà conservarlo insieme allo scontrino di chiusura giornaliero a garanzia di eventuali
successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria;
SECONDA PROCEDURA:
si potranno emettere due scontrini fiscali:
- il primo di importo negativo pari al buono di acquisto, per rettificare il corrispettivo
del bene reso; in tale caso lo scontrino deve essere compilato con questa dicitura:
“rimborsi per restituzione merce venduta”;
- il secondo di importo pari al corrispettivo del nuovo bene, per certificarne l’acquisto.
La RM n. 219/E ammette, quindi, la possibilità di emettere scontrini negativi (che peraltro non tutti i
registratori di cassa oggi consentono) da annotarsi in diminuzione dell’imposta dovuta sugli incassi
del giorno nel registro dei corrispettivi purchè venga predisposta una particolare procedura
denominata “pratica di reso” individuata con numerazione progressiva e che contenga le generalità
del soggetto acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato (distinto in imponibile ed imposta) e la
fotocopia od i dati di riferimento dello scontrino relativo all’operazione di acquisto originaria. Il
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numero identificativo della pratica di reso dovrà poi essere necessariamente riportato sullo
scontrino emesso in sede di rimborso.
CONSEGNA DI UN PRODOTTO “NUOVO” IN SOSTITUZIONE
Per tale caso valgono sostanzialmente le indicazioni fornite al precedente punto 1.
Anche in questo caso la procedura in questione è corretta solo nei casi in cui l’aliquota dei beni
resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in restituzione.
RESTITUZIONE INTEGRALE DEL PREZZO PAGATO
Questa ipotesi, prima dell’avvento della richiamata Risoluzione Ministeriale, ha avuto scarsissimo
seguito, in quanto il reso della merce, con restituzione del denaro, non permetteva in alcun modo
al dettagliante di recuperare l’IVA, poiché non era consentito al commerciante di diminuire l’importo
dei corrispettivi risultanti da scontrini precedentemente emessi.
Ora con la Risoluzione citata attraverso la quale l’Amministrazione indica la casistica della “pratica
di reso” è possibile recuperare l’IVA assolta su un’operazione già scontrinata e venuta meno a
seguito del recesso del cliente.
Nel caso in cui rimborsi integralmente al cliente il prezzo del bene restituito, il dettagliante apre,
dunque, la “pratica di reso” ed emette uno scontrino negativo (semprechè naturalmente il
registratore di cassa lo consenta).
SCONTI IN DENARO
Nel caso di sconti all’atto dell’acquisto di beni, i registratori di cassa devono rendere evidenti le
operazioni di sconto in modo distinto sia nello scontrino emesso all’atto della vendita dei beni
stessi sia nello scontrino di chiusura giornaliero. La Circolare Ministeriale n. 37/E del 5.6.1992 ha
puntualizzato che e’ possibile evidenziare eventuali sconti anche dopo la stampa del sub-totale
con l’avvertenza, nel caso di beni con aliquote differenti, che lo sconto venga imputato
proporzionalmente ai diversi addendi del sub-totale.
Un caso particolare è quello in cui il cliente richiede lo sconto quando lo scontrino risulta già
emesso e quindi non sia più rettificabile. Sul punto, la C.M. 60 /1993 consente di sottrarre gli sconti
concessi dall’ammontare lordo del corrispettivo mediante apposita annotazione anche manuale
sullo scontrino fiscale e sul registro giornaliero, purchè venga indicata la relativa causale.
FACSIMILE PRATICA DI RESO
DATI IDENTIFICATIVI SOC. EMITTENTE
Denominazione sociale …………………………………..
Residenza o domicilio fiscale ……………………………
Sede dell’esercizio ……………………………………….
Numero Partita IVA ……………………………………..
DATI IDENTIFICATIVI del CLIENTE
Nome e Cognome ………………………..
Residente in ……………………………..
PRODOTTO RESO
- Codice prodotto ……………………….
- Q.tà, natura e qualità prodotto………………………
- Data di acquisto ………../…………
PRATICA di RESO N° ………………….
Data …………../…………
Nato a ………………………il……………………
Codice fiscale ………………………………………
PREZZO RIMBORSATO
Aliquota
Imponibile
Imposta
Totale
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SCONTRINO EMESSO all’ATTO
dell’ACQUISTO (qui allegato in copia)
-
SCONTRINO “NEGATIVO” EMESSO all’ATTO del RESO del PRODOTTO
-
Numero scontrino ………………………………
Data di emissione ………………………………
Prezzo totale ……………………………………
Numero scontrino ………………………………
Data di emissione ………………………………
Prezzo totale ……………………………………
Indicare se a fronte della restituzione di denaro è stato emesso apposito buono-acquisto: ____________________
(nel caso qui allegato in copia)
Si ricorda che:
-
lo scontrino fiscale negativo deve contenere i dati richiesti dall’art. 12 del D.M. 23.3.1983, la causale rimborso per
restituzione vendita ed il numero identificativo della pratica di reso;
in caso di emissione di un buono, questo dovrà riportare il numero identificativo della pratica di reso.
Il presente documento deve essere conservato fino alla scadenza dei termini previsti per gli accertamenti in materia di
imposte dirette ed IVA.
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