Testo Audizione 16 ottobre 2012

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Testo Audizione 16 ottobre 2012
CAMERA DEI DEPUTATI
X Commissione - Attività produttive, commercio e turismo
Audizione
Roma, 16 ottobre 2012
Il comparto, che vive da oltre dieci anni una profonda crisi derivante in parte dai
mutamenti degli assetti economici degli ultimi anni ed in parte da un netto calo della
domanda di gioielli da parte dei paesi più industrializzati e con livelli di benessere
elevati, detiene ancora il sesto saldo commerciale attivo con l’estero preceduto solo
dai settori dei carburanti/combustibili, parti e accessori per auto, macchine per la
lavorazione delle plastiche/gomma/altri materiali, rubinetteria ed elettrodomestici.
Come saldo attivo è al primo posto tra quelli del comparto moda ed accessorio. Le
esportazioni rappresentano i 2/3 della produzione orafa.
Dati straordinari per un settore polverizzato in 11.000 unità produttive, con ben oltre
50 mila addetti, considerati al netto della filiera distributiva e dell’indotto. Filiera
costituita da circa 22.000 punti vendita tra gioiellerie ed oreficerie per un totale di
oltre 75.000 addetti.
Un settore vive adesso particolari problemi causa il prezzo delle materie prime, che
oramai ha raggiunto picchi da record. Tradizionalmente il prezzo dell'oro sale nei
momenti di difficoltà delle borse, ed intorno al metallo giallo si innescano sistemi di
speculazione noti e che non sono mancati neppure in questa occasione.
Il costante salire del prezzo del metallo prezioso, nell’ultimo anno di quasi il 70%,
oltre alle problematiche legate ai costi della loro produzione, preoccupa gli
imprenditori del settore anche per la sicurezza delle loro imprese, considerando i
numerosi e ripetuti furti che si susseguono con frequenza oramai preoccupante che
vede presi di mira i caveau delle imprese di produzione. Inoltre l’aumento del prezzo
dell’oro che rende particolarmente attrattive le riserve di qualunque azienda orafa, a
prescindere dalla sua dimensione o al suo posizionamento, espone gli operatori a
rischi elevati anche per la loro incolumità e per quella dei loro familiari e
collaboratori, specie nel comparto del commercio al pubblico.
In questo odierno panorama si inserisce il fenomeno dei cosiddetti Compro Oro,
attività che in questi ultimi anni sono state aperte in gran numero in tutte le città
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italiane. Presenti oramai con un incremento costante della loro presenza a partire dal
2008, anno in cui inizia la loro comparsa anche con catene in franchising.
Queste attività preoccupano e non poco il settore, sia quello produttivo sia quello
della vendita al dettaglio, perché troppo spesso si sono rilevate a loro carico
situazioni al limite della legalità quando non addirittura illegali. Non è la vendita in sé
di gioielli o di oggetti in metallo prezioso effettuata dal privato a preoccupare il
settore; anche perché è sempre successo che qualcuno cedesse i propri oggetti
preziosi, la lista degli oggetti cedibili è numerosa e di conseguenza numerose le
possibilità di un realizzo immediato, così come numerosi sono i motivi che portano a
cedere questi beni, motivi che qui non vogliamo indagare (secondo un indagine
Eurispes il bisogno immediato di liquidità e le condizioni di accesso al credito
restrittive fanno sì che l'8,5 per cento degli intervistati dichiari di preferire la vendita
del proprio oro, piuttosto che fare ricorso ad un prestito in banca). Nel passato
accadeva spesso che un cliente decidesse di volersi disfare di un oggetto di oreficeria
o di volerlo cambiare con un altro di maggior attrattiva, ed erano le stesse gioiellerie o
gli orefici a ritirarlo, ma il fenomeno era limitato. Fenomeno ora, quello della vendita
di oro attraverso le catene dei negozi specializzati, che ha raggiunto livelli
inimmaginabili. Dire con certezza quanti siano oggi i Compro Oro non è possibile.
Impossibile dire quale sia il loro reale numero perché non si possono censire in alcun
modo: non hanno né codice ATECO atto ad identificarli, né rilascio di autorizzazioni
finalizzate alla loro sola attività. I Compro Oro, infatti, possono rientrare
indifferentemente in due diverse categorie di attività, le stesse in cui rientrano anche
le imprese produttrici (il commercio all'ingrosso di minerali non ferrosi e prodotti
semilavorati) e le imprese di gioielleria (il commercio al dettaglio di orologi e di
articoli di gioielleria e argenteria).
Oggi, pur non avendo riscontri ufficiali, possiamo affermare, senza timore di smentite,
che le attività che in prevalenza effettuano compravendita di oggetti preziosi usati
oscillano tra
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le 10.000 e le 12.0001. Altrettanto difficile dire quale sia il loro reale giro d’affari delle
attività di Compro Oro, ma si stima che movimentino non meno di 300 tonnellate di
metalli nobili e materiale gemmologico che presuppongono un movimento di non
meno di 7/10 miliardi di euro annui. E’ ovvio che un business ad alta redditività
attragga fenomeni criminosi: alto è quindi il rischio della penetrazione nel settore
della criminalità organizzata.
Dall’ultimo Rapporto Italia di Eurispes si evidenzia un ulteriore dato allarmante che ci
dice che oltre l’8,5% del campione intervistato ha dichiarato di aver preferito la
vendita del proprio oro, piuttosto che fare ricorso ad un prestito in banca. La fiducia
nei confronti degli istituti bancari è ai minimi storici e a rendere più difficile la
situazione vi sono anche le complicate condizioni d’accesso ai prestiti che le banche
impongono. Rivolgersi ad un Compro Oro permette di avere una disponibilità
economica sicura e immediata, nonostante questo significhi privarsi di un oggetto dal
valore anche simbolico oltre che materiale. Il fenomeno Compro Oro, quando
costituisce attività prevalente ed esercitata in maniera poco chiara, desta
preoccupazione perché, oltre ovviamente e purtroppo portare alla dequalificazione
dell’intero comparto orafo italiano, come si è detto, opera in situazioni di poca
chiarezza e scarsa trasparenza dell’attività che può andare dall'evasione fiscale
all'usura, dalla ricettazione al riciclaggio. Oggetti acquistati dai Compro Oro ad un
prezzo più basso rispetto alle quotazioni di mercato, pagati quasi sempre in contanti
per cifre che superano il limite consentito dalla legge, e senza la necessità di rilascio
di un qualsiasi documento fiscale dal momento che chi vende è un privato. Il 60 per
cento delle attività i compro oro compie azioni illecite o criminali e sembra essere una
stima per difetto. Un controllo effettuato su 3.000 negozi ha fatto emergere 113
milioni di euro non dichiarati, Iva evasa per 36,5 milioni e 31 evasori totali. (fonte
AIRA, l'Associazione italiana responsabili anti-riciclaggio).
Fonte: Osservatorio della AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiricilaggio) che individua una
presenza di 1 esercizio esclusivo di Compro Oro ogni 5/6 mila abitanti un dato in crescita rispetto a
quello che identificava un compro oro ogni 13 mila abitanti di due anni fa.
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Spesso in queste attività non si effettua la registrazione dell'identità del venditore, né
si tiene la registrazione descrittiva degli oggetti ritirati sull’apposito registro di carico.
Desta quindi viva preoccupazione nel settore orafo italiano, la non tracciabilità
dell’oro usato che transita nei Compro Oro. L'attuale normativa prevede un periodo
obbligatorio di giacenza di 10 giorni degli oggetti preziosi acquistati da privati da
parte degli operatori del settore orafo prima che questi possano essere fusi o
rivenduti alle fonderie.
Ciò consente agli organi di polizia di poter controllarne la provenienza lecita degli
oggetti. Ma se non si procede alla registrazione del venditore, né a quella degli oggetti,
questi possono essere tranquillamente fusi senza attendere i 10 giorni previsti dalla
norma.
Per queste ragioni si rende necessaria l’emanazione di una norma che regolamenti
l’attività dei Compro Oro, attività che pur configurando il commercio dell'oro
attualmente normato dalla L. 7/2000 non viene dalla stessa disciplinata perché non si
applica alle attività di Compro Oro.
Oltre i cosiddetti Compro Oro, che svolgono compravendita di gioielli usati come
attività prevalente, esistono soggetti che svolgono tale attività in maniera non
prevalente, pertanto a margine dell’attività principale, e sono circa 16.000. In questo
ultimo caso trattasi di attività di vendita al dettaglio di prodotti di oreficeria e
gioielleria che acquistano oggetti preziosi usati prevalentemente dalla propria
clientela, nella stragrande maggioranza dei casi permutandola con oggetti nuovi. Si
tratta, quindi, di una nuova occasione di vendita, in un momento non facile per il
comparto orafo-gioielliero-argentiero che, secondo i nostri rilevamenti ha subito nel
primo semestre 2012 una sensibile contrazione delle vendite rispetto al medesimo
periodo del 2011. Se per il 35% dei titolari di gioiellerie e oreficerie le vendite sono
diminuite tra l’11% e il 20%, per ben il 20% la contrazione oscilla tra il 21% ed il
30%. Per i negozi al dettaglio, i cui magazzini soffrono per i tassi di rotazione troppo
bassi per consentire di sopravvivere ad un mercato in piena recessione, l’opportunità
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data da questa nuova tipologia di offerta nei confronti del mercato è di vitale
importanza per la sopravvivenza stessa delle aziende.
R.E TE. Imprese Italia condivide, l’impianto del testo della proposta di legge di cui è
primo firmatario l’On. Donella Mattesini, e ne apprezza alcuni articoli in maniera
particolare:
Art. 1 Requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oro e oggetti
preziosi usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio
L’estensione delle disposizioni della Legge n.7/2000 a chi fa della sua attività
prevalente la compravendita di oggetti preziosi prodotti in oro, metalli
preziosi o contenenti pietre preziose e l’istituzione di un apposito registro
delle attività di compravendita di tali materiali tenuto dalle Camere di
Commercio, certamente fungerà da calmiere e regolatore delle medesime
attività e certamente tutelerà chi svolge tale impresa con trasparenza.
Pertanto è auspicabile una più netta distinzione tra coloro che svolgono quale
attività principale la compravendita di oggetti usati in oro e coloro che la
svolgono in maniera non prevalente, costituendo quest’ultimo una opportunità
per mantenere viva la propria attività in un momento di grave recessione
economica, favorendo attività a conduzione prettamente familiare (il 75 %
delle attività al dettaglio orafo presenti sul territorio nazionale) che a fronte di
una mutata richiesta del mercato accettano, anche in permuta di oggetti nuovi
monili obsoleti o comunque fuori mercato la cui unica destinazione può essere
la successiva fusione o la trasformazione presso aziende produttrici favorendo
anche in questo caso la rivitalizzazione del mercato. Per questa ultima
tipologia di attività è da prevedersi la sola iscrizione al registro istituito presso
le Camere di Commercio. Vanno inoltre considerati coloro che svolgono questa
attività in maniera occasionale. Casistica quest’ultima che coinvolge sempre le
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attività al dettaglio di gioielleria ed oreficeria il cui acquisto di oro usato non
costituisce attività abituale.
La previsione dell’individuazione di un preciso codice ATECO per dette attività,
sicuramente consentirà il loro corretto censimento, oltre che la possibilità di
un giusto inquadramento nell’ambito degli Studi di Settore.
Art. 2 Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti e dei metalli
preziosi o recanti pietre preziose usati
Importante anche la previsione per più precise stringenti disposizioni di
tracciabilità degli oggetti usati fabbricati in materiali preziosi, certamente sarà
un
valido
elemento
di
lotta
alla
ricettazione
e
contribuirà
alla
regolamentazione di questa attività. L’istituzione di un registro o di un elenco
senza dubbio favorirà la tracciabilità di tutte le tipologia di operatori che
svolgono
attività
di
compravendita
di
oro
usato.
Parallelamente
l’aggiornamento delle disposizioni in materia di TULPS potrebbe, altresì
favorire l’informatizzazione delle imprese attraverso l’istituzione di un
registro di Pubblica Sicurezza telematico le cui modalità operative dovranno
essere concordate di concerto con gli organi competenti. Inoltre, al fine di
consentire una maggiore trasparenza nei rapporti con i privati è auspicabile la
registrazione sui registri di Pubblica Sicurezza contestualmente all’operazione
indicando di fatto la natura la qualità e la quantità delle merce ricevuta oltre al
corrispettivo pattuito tra le parti. Elementi questi da riportare su di una
quietanza, in duplice copia, sottoscritta dal venditore e consegnata al cliente.
Una ulteriore garanzia nei confronti del cliente onde evitare i raggiri
evidenziati in premessa. In questa direzione va anche la previsione di un
supporto fotografico atto ad identificare con maggior chiarezza gli oggetti, i
materiali presi in carico. Sarebbe opportuno affiancare tale modalità con la
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scansione digitale o fotocopia che consente una più rapida immissione del dato
nel registro informatizzato.
In merito all’istituzione della banca dati degli oggetti in oro, metalli preziosi o
recanti pietre preziose, acquistati da privati, seppure se ne apprezzano le
finalità, pur mancando nella proposta il coinvolgimento delle organizzazioni
maggiormente rappresentative del comparto orafo gioielliero ed argentiero,
tese ad una maggiore tracciabilità delle operazioni sussistono perplessità sulla
concreta operatività dello stesso vista la numerosità degli oggetti coinvolti e la
conseguente classificazione degli stessi al fine di una concreta tracciabilità
degli stessi non esistendo un linguaggio omogeneo atto a descriverli al
momento della presa in carico degli stessi. Altrettanto significativa per la lotta
al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, è la previsione dell’estensione
alle attività di compravendita di oro usato delle disposizioni in materia di
antiriciclaggio.
Art.3 Disposizioni fiscali
A completamento di quanto previsto nella proposta legislativa relativamente
alle disposizioni fiscali, viste le evoluzioni nel settore come ampiamente
descritto nella nota introduttiva sono da prevedere alcune modifiche al DPR
633/72 in materia di IVA, al fine di semplificare il trattamento specifico delle
compravendite in oggetto.
E’ appurato che nel momento in cui l’operatore acquista la proprietà
dell'oggetto con contenuto di metalli preziosi acquista comunque un bene
usato; il fatto certo è che tale oggetto, nel momento in cui l’acquirente decide
di destinarlo alla fusione per la successiva lavorazione presso aziende di
produzione o per la trasformazione in lingotti, muta la sua natura: da gioiello,
destinato ad essere conservato e/o esposto o utilizzato per ragioni estetiche,
diviene in realtà materiale d'oro, poiché non più adatto all’uso originario, il
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tutto secondo la definizione di cui all'art. 1 Legge 7/2000 (Nuova disciplina del
mercato dell'oro). In tale norma alla lettera b) si riporta: b) il materiale d'oro
diverso da quello di cui alla lettera a) (oro da investimento, n.d.r.), ad uso
prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o
superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
Anche il dato testuale della norma citata, che dall'anno 2000 ha riformato,
recependo una direttiva UE specifica, il mercato dell'oro nazionale, fa
riferimento alla destinazione del materiale ceduto ...ad uso prevalentemente
industriale...per la definizione di materiale d'oro. A fini di utilità per lo scopo
che ci si prefigge nel presente contesto, si ricorda che l'art.17 comma 5 Dpr
633/72 estende alle cessioni di materiale d'oro, così come sopra definito,
l’applicazione del regime del reverse charge.
Da ciò si ricava che qualunque bene usato che rispetti la definizione di
materiale d'oro ceduto con finalità esclusivamente industriali sia da
considerare materiale d'oro ai sensi dell’art. 17, DPR 633/1972 e per tale
motivo ad esso sia applicabile, ai fini Iva, la disciplina del medesimo articolo di
legge con applicazione del sistema c.d. del reverse charge.
In altre parole nella specifica e circoscritta fattispecie appena descritta, non
dovrebbe avere alcuna rilevanza fiscale la distinzione fra rottame, inteso come
un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non
sottoposto a successiva lavorazione, e bene usato, perché ciò che conta è che il
gioiello usato, sia esso nelle condizioni o meno di poter essere riparato, venga
destinato alla fusione e quindi divenga semplicemente materia prima per una
nuova fase produttiva. In tal caso la cessione di gioielli usati dovrebbe sempre
essere assimilata alla cessione di materiale d’oro o semilavorato e quindi
essere senza eccezioni soggetta al regime del reverse charge di cui all’art. 17,
comma 5, del DPR n. 633/72.
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Art.4 Istituzione del borsino dell’oro usato
L'istituzione del borsino dell'oro usato così come strutturato, le cui finalità
sono per altro apprezzabili ed apprezzate, potrebbe avere negative
ripercussioni sia sul principio della libertà imprenditoriale sia sul principio del
libero mercato.
In ogni caso, al fine di rafforzare i criteri di trasparenza e la tutela del
consumatore, in questo caso cedente il prodotto, si potrebbe prevedere
l’obbligo di rendere, attraverso l’esposizione, pubblico il prezzo ufficiale
dell'oro fino di cui ai mercati internazionali e di quello usato.
Art.5 Promozione del settore orafo nazionale
Un plauso particolare va rivolto alla previsione dell’istituzione di un Fondo per
la promozione del settore orafo, fondo che da tempo il settore aveva richiesto.
Soddisfazione si esprime anche per la previsione dell’istituzione del Comitato
Consultivo Nazionale con compiti di indirizzo, per il processo di
riqualificazione di questo importante settore dell’economia nazionale.
Pertanto è auspicabile estendere tale previsione normativa all’intero comparto
e non limitarlo, come previsto nella proposta legislativa, al solo settore della
compravendita di oggetti d’oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose
usati.
Inoltre, la denominazione pietre preziose, presente in più passaggi della proposta, è
stata sostituita con la dizione materiale gemmologico, in linea con la proposta di legge
in materia, condivisa dalle organizzazioni del settore e già oggetto di un intervento
dell’On. Matessini, attualmente in discussione al Senato.
R.E TE. Imprese Italia pone all’attenzione degli Onorevoli membri di codesta
Commissione la previsione del comma 5 dell’art. 2 in merito all’istituzione della banca
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dati on line degli oggetti preziosi. Per l’istituzione di detto portale la proposta prevede
l’accordo con le sole Associazioni di rappresentanza dei cosiddetti Compro Oro. Si
avanza, quindi la proposta di inserire anche le Associazioni di Categoria più
rappresentative del comparto produttivo orafo argentiero.
R.E TE. Imprese Italia esprime, comunque, soddisfazione per questa proposta di legge
che può veramente regolamentare un settore che è a forte rischio di infiltrazioni
mafiose e criminali. Un settore delicato che deve garantire anche i venditori, cioè i
cittadini che vendono i propri oggetti. Un settore la cui proliferazione ha provocato un
danno non secondario al settore orafo italiano, specie quello dei piccoli produttori,
prosciugando l’importante canale di approvvigionamento di materia prima
rappresentato dall’oro cosiddetto usato che oggi, anziché venire lavorato da imprese
che sono sul mercato in maniera trasparente e quindi rivivere in nuovi gioielli, viene
fuso in lingotti e avviato spesso sul mercato finanziario internazionale. Operazione
questa che porta anche a speculazioni sui prezzi che penalizzano ulteriormente il
comparto.
R.E TE. Imprese Italia in rappresentanza del comparto orafo argentiero e gioielliero
italiano tutto, auspica quindi un celere iter parlamentare del provvedimento che porti
all’approvazione definitiva di questa importante proposta di legge, valido strumento
per il contrasto di attività crimino-mafiose.
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