Foglio Informativo al 30/05/2008
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Foglio Informativo al 30/05/2008
Banca Antonveneta S.p.A. (di seguito anche "Antonveneta S.p.A." o "Banca"), codice ABI 05040, è una società per azioni con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ABN AMRO Bank N.V.. Ha la sua Sede Legale in Padova, P.tta Turati 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita Iva 02691680280, capitale sociale € 926.266.497,00; riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato € 2.074.390.740,81, iscritta all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 5310 e Capogruppo del Gruppo Banca Antonveneta, iscritto all’albo dei gruppi bancari al n. 5040. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). L’indirizzo di posta elettronica della Banca è il seguente: [email protected]. Foglio Informativo aggiornato al 30/05/2008 FOGLIO INFORMATIVO Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003 Intersport Card Da compilare in caso di offerta fuori sede del Prodotto Offerta Fuori sede effettuata mediante il Sig. _________________________________________________________________________ dipendente della BANCA ANTONVENETA S.p.A. con la qualifica di: _______________________________________________________ CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Struttura e funzione economica La Carta Intersport Card è una carta di credito co-branded; cioè nasce da un accordo di collaborazione tra la Banca e la Società Intersport Italia, meglio definita Union Sport S.p.a., via Degli Speziali 144, 40050 Funo di Argelato (BO) P.Iva 00651350225. La Carta Intersport Card è utilizzabile in Italia e all’estero entro i massimali di spesa stabiliti dalla Banca. La carta è utilizzabile su apposite apparecchiature elettroniche POS di esercenti che espongono il marchio VISA Electron e sugli impianti ATM che espongono lo stesso marchio, mediante digitazione del codice personale segreto (PIN) o, quando richiesto dall’esercente, con sottoscrizione del documento di spesa. Principali rischi (generici e specifici) Per quanto riguarda i principali rischi connessi all’utilizzo della Carta, si segnala, innanzitutto, quello connesso all’utilizzo fraudolento della Carta e del P.I.N. da parte di terzi in caso di smarrimento o sottrazione degli stessi. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso di quest’ultimo. In caso di smarrimento sottrazione o contraffazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando all’apposito numero verde o ad informare immediatamente con qualsiasi mezzo la Banca, alla quale andrà fatto pervenire copia autentica della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Titolare è responsabile, fino al momento del blocco della Carta, di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della carta entro il limite di 150 Euro. Inoltre, il Titolare è responsabile senza limite nel caso in cui abbia agito con colpa grave o in maniera fraudolenta, ovvero non abbia custodito con ogni cura la Carta o il PIN; quest’ultimo in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta o insieme ad essa. In caso, poi, di irregolare utilizzazione della Carta da parte del Titolare e di conseguente revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la stessa, i dati relativi alla Carta e le generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d’Italia. Si evidenzia, infine, il rischio connesso alla possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’euro nonché il rischio connesso ai maggiori oneri conseguenti alle eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto. La Carta può essere richiesta sia presso le Filiali della Banca che presso i punti vendita della Società Intersport Italia. Legenda delle principali nozioni dell'operazione Carta di credito con rimborso a saldo Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi in contante, entro i limiti dei massimali stabiliti, senza dar luogo all’addebito immediato delle somme spese o prelevate Il rimborso delle somme utilizzate avviene rin unica soluzione con ripristino dei massimali di spesa Carta di credito con rimborso rateale Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi in contante, entro i limiti dei massimali stabiliti. senza dar luogo all’addebito immediato delle somme spese o prelevate Il rimborso delle somme utilizzate avviene ratealmente con ripristino dei massimali di spesa in relazione ai rimborsi effettuati Blocco carta Blocco dell’utilizzo della carta per smarrimento o furto Foglio informativo Intersport Card aggiornato al 30/05/2008 Pagina 1 di 3 Sostituzione carta Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata Anticipo contante Anticipo di contante a fronte di carta di credito CONDIZIONI ECONOMICHE Tipo Decorrenza Descrizione Valore DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTA PAN carta Definito in fase di richiesta Intestazione carta Anagrafica titolare carta CONDIZIONI DI GESTIONE E DI EMISSIONE DELLA CARTA Le commissioni e le spese sono indicate nella misura massima applicata e vengono percepite oltre al recupero integrale delle spese vive sostenute dalla Banca e/o reclamate. Commissione per canone annuo 0,00 € Spese per produzione ed invio estratto conto 1,94 € Imposta di bollo su estratti conto Esente Commissioni anticipo contante c/o sportello bancario 3,000% dell'importo con un minimo di 3,62 € Commissioni operazioni in valuta estera - Paesi Europei Esente Commissioni operazioni in valuta estera - Paesi non Europei 2,000% di maggiorazione massima Costo carta sostitutiva 0,00 € Commissione blocco carta 9,00 € CONDIZIONI APPLICATE AL TIPO PAGAMENTO Tipo pagamento A Saldo Valuta addebito estratto conto 15 giorno/i dalla data di emissione dell'estratto conto Interessi di mora 15,800% CONDIZIONI APPLICATE AL TIPO PAGAMENTO Tipo pagamento Rateale Valuta addebito estratto conto 30 giorno/i dalla data di emissione dell'estratto conto Tasso Annuo Nominale (TAN) 13,800% Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG) 14,710% Interessi di mora 15,800% Foglio informativo Intersport Card aggiornato al 30/05/2008 Pagina 2 di 3 CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO • • • • • • • • • • • • • • Il servizio e' regolato dal "Regolamento Generale", riportato nell'ambito del contratto che deve essere perfezionato con la Banca ai fini della sua attivazione. Si illustrano qui di seguito le clausole che recano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca, in qualita' di emittente, e il cliente: ai sensi dell'art.2, la Carta resta di proprieta' della Banca, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta a terzi; il Titolare e' tenuto a custodire con ogni cura la Carta e il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto, non deve essere riportato sulla Carta ne' conservato insieme ad essa. Il Titolare e' responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o uso illecito comunque avvenuto della Carta e del P.I.N, anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione; ai sensi dell'art.3, la Carta ha validita' triennale e scade l'ultimo giorno del mese indicato sulla stessa. L'eventuale utilizzo di una carta scaduta, revocata o denunziata come smarrita costituisce illecito che la Banca si riserva di perseguire anche penalmente. La Carta e' rinnovata automaticamente alla scadenza alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvo recesso del Titolare da comunicarsi per iscritto almeno 2 mesi prima della scadenza. In sede di rinnovo automatico, e' facolta' della Banca prevedere, in presenza di giustificato motivo, un periodo di validita' della Carta diverso dal precedente ovvero collegare alla Carta diverse funzioni, dandone comunicazione al Titolare in sede di inoltro della carta stessa e fermo restando il diritto del Titolare di recedere dal contratto; in caso di mancato rinnovo, resta fermo l'obbligo del Titolare di rimborsare alla Banca alla scadenza l'ammontare del suo debito residuo; ai sensi dell'art.4, in caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della Carta, da sola o unitamente al P.I.N., il Titolare e' tenuto a richiedere immediatamente il blocco secondo le modalita' ivi specificate nonche' a presentare denuncia immediata all'autorita' giudiziaria o di polizia. A seguito degli eventi di cui sopra, il Titolare - fino al momento della conferma dell'avvenuto blocco della Carta - e' responsabile per le perdite derivanti da eventuali utilizzi fraudolenti nel limite - fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - di 150 euro; ai sensi dell'art.5, la Carta e' utilizzabile in Italia e all'estero entro i massimali di spesa determinati dalla Banca emittente. La Banca e il Titolare possono concordare eventuali variazioni dei massimali, ferma restando lafacolta' della Banca di ridurre gli stessi con congruo preavviso e per giustificato motivo dandone comunicazione al Titolare che ha diritto di recedere. Nel caso di uso della Carta per l'acquisto di beni o servizi, la Banca rimane estranea alle controversie tra Titolare ed esercente riguardanti i beni o i servizi medesimi; l'uso della Carta all'estero e' subordinato al rispetto delle norme valutarie vigenti sia in Italia che nel paese in cui vengono compiute le operazioni. La Banca non e' responsabile in caso di mancata accettazione della Carta da parte dell'esercente; ai sensi dell'art. 6, gli estratti conto (richieste di pagamento contenenti il dettaglio degli utilizzi effettuati con la Carta) verranno inviati con periodicita' mensile, salvo il caso in cui nel mese di riferimento non sianostate registrate operazioni. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono approvati dal Titolare con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare il conto; ai sensi dell'art.7, il Titolare e' obbligato a rimborsare alla Banca tutte le somme da quest'ultima anticipate a terzi e quelle che la stessa ha erogato direttamente al Titolare medesimo nonche' tutti i compensi e le commissioni dovute in relazione alle operazioni effettuate . Le modalita' di rimborso, da indicare all'atto della richiesta della Carta, prevedono o il pagamento in un'unica soluzione o il pagamento in rate mensili comprensive di capitale e interessi; ai sensi dell'art.8, in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento, da parte del Titolare, di quanto dovuto alla Banca nonche' al verificarsi di eventi pregiudizievoli convenzionalmente parificati all'inadempimento, e'facolta' della Banca stessa - dando avviso al Titolare a mezzo di lettera raccomandata - dichiarare il Titolare medesimo decaduto dal beneficio del termine di rimborso ai sensi dell'art.1186 c.c. ovvero la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.; ai sensi dell'art. 9, in caso di revoca all'utilizzo della Carta, la Banca provvedera' a comunicare il nominativo del Titolare - e, qualora questi sia diverso dal titolare del conto corrente sul quale vengono regolate le operazioni, anche il nominativo di quest'ultimo in quanto solidalmente responsabile con il primo - alla Centrale di Allarme Interbancaria; ai sensi dell'art. 10, il Titolare, fermo restando l'obbligo relativo al pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca ed alla restituzione della Carta, ha facolta' di recedere dal contratto in qualsiasi momento con comunicazione scritta . Qualora la comunicazione di recesso sia pervenuta alla Banca oltre il termine di due mesi anteriori alla data di scadenza della Carta, il Titolare dovra' pagare la quota annua prevista per il rinnovo automatico. Relativamente al diritto di recesso esercitato dalla Banca, quest'ultima lo puo' effettuare per giustificato motivo, per cui il Titolare deve provvedere al pagamento di quanto dovuto, entro la data indicata dalla Banca medesima, ovvero senza giustificato motivo, con preavviso di 15 giorni, nel qual caso sono fatte salve le modalita' di pagamento scelte dal Titolare; ai sensi dell'art. 11, la Banca si riserva la facolta' di modificare sia le Norme che disciplinano l'utilizzo della Carta - applicando, ovviamente, le previsioni normative e regolamentari in proposito vigenti - sia le condizioni economiche applicate al rapporto; ai sensi dell'art. 12, il Titolare e' tenuto a pagare gli eventuali oneri di natura fiscale imposti dalle competenti Autorita' riguardo la carta e il suo utilizzo. Il Titolare, inoltre, e' tenuto a notificare alla Banca ogni cambiamento di domicilio. ai sensi dell'art. 13, il contratto e' regolato dalla legge italiana. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE La Banca Antonveneta S.p.A. aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman-Giuri' Bancario presso il Conciliatore Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura e' gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman-Giuri' Bancario presso il Conciliatore Bancario. Ogni Cliente puo' rivolgersi all'Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l'operazione contestata e' stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove e' intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine e', invece, di 90 giorni. Se la banca da' ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perche' non ha avuto risposta, perche' la risposta e' stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perche' la decisione, sebbene positiva, non e' stata eseguita dalla banca) - puo' presentare un ricorso all'Ombudsman-Giuri' Bancario presso il Conciliatore Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via delle Botteghe Oscure 54, - 00186 Roma. Il ricorso all'Ombudsman-Giuri' Bancario presso il Conciliatore Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman-Giuri' Bancario presso il Conciliatore Bancario puo' richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente. Le controversie per cui e' competente l'Ombudsman-Giuri' Bancario presso il Conciliatore Bancario sono quelle di valore fino a euro 10.000 (fino a euro 50.000 per operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1.1.2006). La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed e' vincolante solo per la banca e non per il consumatore. Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman-Giuri' Bancario presso il Conciliatore Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorita' giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. Foglio informativo Intersport Card aggiornato al 30/05/2008 Pagina 3 di 3