ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale

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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale
04/01/12
N. 06233/2011 REG.RIC.
N. 06995/2011REG.PROV.COLL.
N. 06233/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6233 del 2011, proposto da:
Associazione Volontari per la Protezione Animale, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi
Campanale e Emanuele Savoia, con domicilio eletto presso Alessio
Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Comune di Vieste, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Michele Fusillo, con domicilio eletto presso Luca Senatori
in Roma, via Sant'Agatone Papa, 34;
nei confronti di
Mister Dog Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.
00622/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -
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TRASFERIMENTO
DI
CANI
RANDAGI
IN
UN'ALTRA
REGIONE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 il Cons.
Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Campanile e Fusillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di significazione, intimazione e diffida in data 20.10.2010,
l’Associazione Volontari per la Protezione Animali intimava al
Sindaco del Comune di Vieste di avviare il procedimento di
annullamento in autotutela dell’atto con cui, a suo dire in violazione
dell’art. 44 della legge regionale n. 4 del 2010, aveva disposto il
trasferimento di tre cani randagi fuori regione, in un canile sito nel
Comune di Acerra, in Campania.
Stante l’inerzia dell’amministrazione, l’associazione ricorreva al
T.a.r. per la Puglia per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio
serbato.
Il T.a.r.dichiarava il ricorso inammissibile per insussistenza
dell’obbligo per la p.a. di pronunciarsi su istanza volta ad ottenere un
procedimento di autotutela nonché infondato per essere l’invocata
disposizione
regionale
entrata
in
vigore
successivamente
all’espletamento di gara ed alla sottoscrizione del contratto con il
canile
vincitore
dell’appalto
del
servizio
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,
oltre
che
per
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l’inapplicabilità della disposizione – riguardante i trasferimenti in
canili sanitari ed in canili rifugio - alla fattispecie, concernente un
trasferimento in canile privato.
L’associazione ha proposto appello, assumendo la violazione dell’art.
112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra richiesto e
pronunciato, non venendo in rilievo il riesame della procedura di gara
espletata; la sussistenza dell’obbligo per l’amministrazione di
provvedere sull’istanza; la violazione della legge regionale 25
febbraio 2010 n. 4, emanata a tutela dei cani contro i maltrattamenti,
applicabile al trasferimento in quanto disposto, nell’agosto 2010,
successivamente alla sua entrata in vigore, concernendo la fattispecie
un trasferimento di cani detenuti in canile sanitario.
Si è costituito il Comune di Vieste per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2011 l’appello è stato
trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Invero, nessuna violazione dell’articolo 112 c.p.c. è riscontrabile
nella sentenza impugnata, dal momento che il T.a.r. non ha
minimamente interpretato né l’istanza né il ricorso come volti ad
introdurre un riesame della procedura di gara espletata, ma li ha
correttamente intesi come diretti ad ottenere l’annullamento in via di
autotutela (come del resto risulta dal tenore della stessa istanza) della
decisione di trasferire i cani nel canile della vincitrice dell’appalto del
servizio.
Su questi presupposti, correttamente il primo giudice ha giudicato il
ricorso inammissibile sulla base di consolidati principi per cui il
giudizio sul silenzio rifiuto è diretto ad accertare se il comportamento
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silenzioso tenuto violi l’obbligo dell’amministrazione di adottare un
provvedimento esplicito sull’istanza del privato, titolare di una
posizione qualificata che ne legittimi l’istanza , mentre le istanze dei
privati volte a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte
della p.a. hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non
creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di
provvedere,
non
dando
luogo
a
formazione
di
silenzio
inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza. Pertanto,
non sussisteva alcun obbligo per l'amministrazione comunale di
pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento di
annullamento della determinazione al trasferimento dei cani, non
essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame
della
decisione
presa,
peraltro
neanche
configurabile
come
provvedimento amministrativo, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto
(Cons. Stato Sez. VI, 11-02-2011, n. 919,Cons. Stato Sez. VI, 06-072010, n. 4308).
Anche la statuizione di infondatezza , nel merito, della pretesa
dell’associazione deve comunque essere confermata, dal momento
che l’art. 44 della legge regionale n. 4 del 2010 è chiaro nello stabilire
il divieto di conferire animali nelle sole strutture di cui agli articoli 8
e 9 della legge regionale n. 12 del 1995, ossia in canili sanitari o
canili rifugio, posti fuori regione e fuori del comprensorio della ASL
competente, mentre simile divieto non è stabilito per i trasferimenti in
canili privati, quale è quello che si è aggiudicato la gara per la
custodia dei cani randagi, ciò indipendentemente dal tipo di canile di
provenienza (sanitario o privato).
Il rigetto dell’appello comporta , per il principio di soccombenza, la
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condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente
pronunciando
sull'appello,
come
in
epigrafe
proposto, rigetta l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di
primo grado.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Vieste
delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 (tremila), oltre
accessori di legge.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre
2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2011
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IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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