La popolazione e le amministrazioni del territorio

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La popolazione e le amministrazioni del territorio
TITOLO II
LA POPOLAZIONE E LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Le persone, i cittadini, gli utenti
La partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini
La Conferenza degli organismi di rappresentanza
La Conferenza dei Sindaci
La Rappresentanza dei Sindaci
Il Comitato dei Sindaci di Distretto
Gli Enti gestori dei servizi socio
Art. 8 – Le persone, i cittadini e i pazienti
Il singolo individuo nel rapporto e nel contesto dei sistemi sanitario e sociale assume
rilevanza e ruoli differenti:
• è persona in quanto è portatore di dignità, rispetto, valori, cultura, conoscenze;
• è cittadino in quanto portatore di diritti esigibili inerenti la tutela della salute, la
disponibilità di servizi e l’accesso agli stessi e, nel contempo, porta con sé i doveri
derivanti dall’essere parte della comunità;
• è paziente nel momento in cui è direttamente coinvolto nei processi assistenziali.
Gli individui mantengono in ogni momento le caratteristiche di persona/cittadino/utente,
sebbene si accentuino alcuni tratti in particolari momenti o fasi specifiche del rapporto con il
sistema sanitario.
Le articolazioni organizzative delle attività dell’ASL TO5, i singoli professionisti e
operatori nel loro operato:
• devono tener conto e rispettare i valori di appartenenza delle persone;
• devono garantire i diritti dei cittadini a disporre delle attività esigibili nei modi e nelle
forme dell’organizzazione sanitaria;
• devono rappresentare nel modo più semplice e chiaro rispetto i doveri dei cittadini
nei confronti delle modalità e procedure relative all’erogazione delle prestazioni;
• devono sostenere i pazienti nelle relazioni promuovendo la comprensione degli atti
necessari al processo assistenziale, la condivisione delle scelte di intervento e la
capacità di gestione della propria condizione;
• devono
promuovere
la
partecipazione,
il
coinvolgimento
delle
persone/cittadini/pazienti nei processi assistenziali;
• devono assumere la valutazione delle persone/cittadini/pazienti sui servizi resi quali
elementi utili al miglioramento della qualità delle prestazioni.
I percorsi di cura devono tendere, per essere maggiormente efficaci, ad essere più
prossimi al contesto culturale e sociale in cui vive la persona.
Le relazioni devono maturare con la consapevolezza che l’individuo (persona, cittadino,
paziente) è parte essenziale del processo di cura e tanto più ne diviene partecipante e
protagonista, tanto più i risultati saranno efficaci.
L’ASL TO5, attraverso le articolazioni organizzate, i professionisti e gli operatori, deve
adoperarsi per lo sviluppo della medicina delle relazioni, basata sul permanente confronto
sugli obiettivi di salute da perseguire.
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Art. 9 – La partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini
La partecipazione dei cittadini è uno dei principi su cui è organizzata l’ASL TO5 e
rappresenta individualmente uno dei fattori di promozione del proprio stato di salute e da un
punto di vista collettivo è un’espressione del diritto dei cittadini a partecipare ai processi di
programmazione e di valutazione delle attività.
La partecipazione individuale si esprime attraverso il coinvolgimento da parte dei
professionisti del cittadino nei processi assistenziali che attengono alla sfera della
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Il coinvolgimento diretto tende a sviluppare le capacità personali di gestione della
propria condizione sostenendo positivamente i processi assistenziali avviati dai
professionisti.
In tutti gli ambiti operativi in cui è articolata l’ASL TO5 è fondamentale che i
professionisti nei processi assistenziali stimolino e favoriscano la partecipazione del
cittadino al processo assistenziale ottenendo in tal modo migliori risultati in termini di salute.
La partecipazione dei cittadini, in qualità di rappresentanze di malati o aree sociali
particolarmente attente alle problematiche assistenziali di se stessi o dei propri famigliari o
del contesto nel quale si vive e si lavora, è da perseguire ricercandola, stimolandola ed
assumendola come interlocutore costante.
La partecipazione dei cittadini come rappresentanza di una Comunità sociale va
individuata a livello distrettuale.
La presenza dei cittadini nelle sue forme sociali organizzate è fondamentale nel
processo di costruzione dei Profili e piani di salute.
In ogni Distretto viene individuata una rappresentanza delle istanze sociali e
dell’organizzazione della Comunità che diviene il riferimento costante per il Comitato dei
Sindaci e il Direttore di Distretto per la costruzione degli atti programmatori e per la
valutazione delle attività e dell’organizzazione dei servizi.
Le modalità per l’individuazione della rappresentanza sociale e dell’organizzazione della
Comunità sarà oggetto di indicazione generale della Conferenza dei Sindaci e di
valutazione locale da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto.
Art. 10 – La Conferenza degli organismi di rappresentanza
E’ istituita, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 18 del 6/8/2007, la Conferenza
degli organismi di rappresentanza degli utenti, delle organizzazioni di volontariato e degli
altri soggetti del terzo settore impegnati secondo i principi di sussidiarietà orizzontale nella
tutela del diritto alla salute, in attuazione dell’articolo 14, comma 2, del d. lgs. 502/1992.
La Conferenza degli organismi di rappresentanza, strumento partecipativo con funzioni
di consultazione e proposta, rappresenta la sede per un rapporto sistematico tra le
componenti aziendali impegnate nella programmazione e garanzia di qualità dei servizi e le
istanze dell’utenza espresse attraverso le sue forme associative in merito alle
problematiche rilevate anche attraverso le apposite strutture ed istituti aziendali.
Il Direttore Generale adotterà, sulla base delle indicazioni regionali, il regolamento della
Conferenza degli organismi di rappresentanza che individuerà i componenti,
l’organizzazione e le modalità funzionali.
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Art. 11 – La Conferenza dei Sindaci
La Conferenza dei sindaci dell’Asl To 5, composta dai Sindaci dei 40 comuni ricadenti
nel territorio dell’ASL TO5. è l’ organismo che concorre alla definizione degli indirizzi
generali di programmazione socio-sanitaria sulla base delle linee approvate dal Consiglio
regionale nelle forme e nei termini previsti dall’ art. 3, comma 4, del D.Lgs. 502/92.
La Conferenza dei Sindaci, in particolare:
a) definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, in base alle
risultanze dei Piani e Profili di Salute (PePS), le linee di indirizzo per l'elaborazione del
Piano Attuativo Locale. Eventuali scostamenti da tali linee debbono essere
adeguatamente motivati dal Direttore Generale;
b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di
esercizio della ASL TO5 e rimette alla Giunta Regionale le proprie osservazioni. In caso
di parere negativo la Giunta Regionale assume le proprie determinazioni con
provvedimento motivato;
c) esprime i pareri previsti all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del d. lgs. 502/1992, sull'operato
del Direttore Generale dell'ASL TO5;
d) può richiedere alla Regione la revoca del Direttore Generale dell'ASL TO5, nel caso
previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del d. lgs. 502/1992;
e) designa un componente del Collegio Sindacale dell’ASL TO5;
f) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.
La Conferenza dei Sindaci provvede con proprio regolamento a disciplinare:
a) le modalità di nomina ed i criteri di composizione della rappresentanza;
b) le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni cui dovrà
attenersi la rappresentanza.
Art. 12 – La Rappresentanza dei Sindaci
Le funzioni della Conferenza dei Sindaci di cui ai punti a) e b) dell’art. 11 sono esercitate
tramite la Rappresentanza dei Sindaci a norma dell’art. 3, comma 14, del D. Lgs. 502/92.
La Conferenza dei Sindaci provvede ad individuare le modalità regolamentari di
individuazione dei componenti della Rappresentanza, di funzionamento della stessa e di
ulteriori funzioni oltre a quelle indicate al paragrafo precedente.
Art. 13 – Il Comitato dei Sindaci di Distretto
Ai sensi dell'art. 3 quater, comma 4 del decreto leg.vo 502/92 e s.m.i. è costituito in ogni
ambito distrettuale dell’ASL TO 5 il Comitato dei Sindaci che concorre alla verifica del
raggiungimento dei risultati di salute e rappresenta l’organo di partecipazione alla
programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale (art. 8 della legge regionale n. 18 del
9/08/2007 “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del Servizio
Sanitario Regionale”.
Il Comitato dei Sindaci di Distretto è composto dai Sindaci dei Comuni compresi
nell’ambito dei singoli Distretti (art. 8, c. 2, L.R. 18/07).
Al Comitato dei Sindaci partecipano inoltre con diritto di voto, il Presidente della
Provincia e il Presidente dell’ente gestore dei servizi sociali (art. 8, c. 3, L.R. 18/07).
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Alle sedute del Comitato dei Sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, il
Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl To 5, il Direttore del Distretto e il Direttore
dell’Ente gestore dei servizi sociali (art. 8, c. 4, L.R. 18/07).
Il Comitato dei Sindaci, sentiti i soggetti interessati e previa concertazione con i soggetti
di cui all’art. 10, c. 11 della L.R. 18/07, predispone il Profilo e il Piano di Salute (PEPS) e lo
approva a maggioranza.
Attraverso la costruzione dei PEPS si realizza il ruolo fondamentale dell’Ente locale
indirizzato a
a) individuare i problemi di salute della propria Comunità per garantire nel proprio
contesto di vita l’equilibrio e il benessere individuale e sociale a cui concorrono le
politiche territoriali (trasporti, casa, distribuzione reddito, ambiente, occupazione,
etc.) congiuntamente all’organizzazione sanitaria;
b) indicare le priorità di salute sulle quali intervenire attraverso azioni a cui partecipano
le organizzazioni politico, amministrative, sociali e sanitarie per ottenere il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
c) valutare i risultati ottenuti e ridefinire i nuovi problemi di salute e le priorità sulle quali
operare.
La costruzione dei PEPS avviene attraverso il coinvolgimento attivo degli
appartenenti alla Comunità, delle proprie rappresentanze e dell’organizzazione sociale
essendo questo un momento fondamentale del processo di partecipazione diretta alla
programmazione.
L’ASL TO 5, attraverso l’organizzazione dei propri Servizi e Distretti, fornisce al
Comitato dei Sindaci l’assistenza necessaria, assicura la partecipazione al processo di
elaborazione e approvazione dei PEPS e garantisce la disponibilità di tutte le informazioni
epidemiologiche relative alla popolazione del Distretto.
Il Comitato dei Sindaci, attraverso il coinvolgimento diretto delle singole amministrazioni
comunali promuove
a) la definizione di politiche di intervento valutandone l’impatto sulle condizioni di
salute della popolazione
b) l’analisi e la valutazione dell’organizzazione e delle attività territoriali dei servizi
sanitari in collaborazione con la struttura distrettuale.
Il Comitato dei sindaci di distretto esprime il parere sulla proposta, formulata dal
Direttore di distretto relativa al programma annuale delle attività distrettuali previa intesa per
la parte relativa alle attività afferenti all’area dell’integrazione socio-sanitaria (art. 15 della
L.R. 18/07).
Sulla base dei programmi delle attività distrettuali il Direttore Generale dell’Asl TO 5
adotterà il programma annuale delle attività aziendali trasmettendolo alla Conferenza dei
Sindaci e alla Giunta Regionale.
Il Comitato dei Sindaci approva il regolamento relativo alla propria organizzazione e
funzionamento, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore del Distretto.
Il Comitato dei Sindaci è ordinariamente convocato dal suo Presidente o qualora lo
richieda il Direttore Generale dell’Asl TO 5 ed ancora quando, indicati gli argomenti da
trattare corredati dalle relative proposte, la richiesta pervenga in forma scritta da almeno un
terzo dei componenti.
Il Comitato dei Sindaci è presieduto da un Presidente eletto nel suo seno a maggioranza
assoluta dei componenti e a scrutinio segreto.
Gli oneri per l’esercizio delle funzioni amministrative e di supporto dei Comitati dei
Sindaci sono a carico dell’ASL TO 5.
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Art. 14 – Gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali
Nel territorio dell’ASL TO5 l’organizzazione e l’erogazione dei servizi socio-assistenziali
avviene attraverso la gestione consortile dei Comuni coincidenti con quelli dell’articolazione
distrettuale dell’ASL TO5.
I Consorzi dei servizi socio-assistenziali operanti nell’ASL TO5 sono:
•
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale ( C.I.S.A. 31) per i Comuni afferenti al
Distretto di Carmagnola
•
Consorzio Servizi Socio-Assistenziale del Chierese (C.S.S.A.C.) per i Comuni
afferenti al Distretto di Chieri
•
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziale (C.I.S.S.A.) per i Comuni
afferenti al Distretto di Moncalieri
•
Consorzio intercomunale Socio-assistenziale (C.I.S.A. 12) per i Comuni afferenti al
Distretto di Nichelino.
Le finalità dei Consorzi socio-assistenziali sono quelle di:
•
prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale
volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
•
realizzare interventi sociali indirizzati, con priorità, a sostenere la famiglia
considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;
•
attuare politiche finalizzate alla tutela del diritto di cittadinanza sociale;
•
superare la logica dell'assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante
l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in
rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
•
superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e gli interventi che
consentano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita
familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
•
integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con
tutti gli altri servizi esistenti sul territorio anche mediante l'adozione di protocolli e
convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta
globale alle esigenze della popolazione;
•
aprire le politiche del consorzio al concorso delle iniziative assistenziali e di
solidarietà
espresse
dalla
cooperazione
sociale,
dal
volontariato,
dall'associazionismo e dal Terzo Settore in genere.
I Comuni attraverso gli Enti gestori i servizi socio assistenziali concorrono (con tutte le
istituzioni pubbliche, la cooperazione sociale, il volontariato, le fondazioni, i patronati, le
strutture, le scuole, l'ASL, altri soggetti privati) alla definizione del Piano di Zona, che è lo
strumento di programmazione per l’attuazione della rete dei servizi sociali e
dell'integrazione socio-sanitaria previsto dalla Legge 328/2000 e dalla Legge Regionale n.
1/2004.
A seguito della definizione del Piano di zona tra il Consorzio dei servizi socioassistenziali e l’ASL TO5 si stipula l’Accordo di programma che individua gli obiettivi
integrati annuali dei due enti che danno attuazione alle indicazioni del Piano di zona.
Gli strumenti di programmazione dei Consorzi socio-assistenziali, Piani di zona,
dovranno risultare coerenti con gli strumenti di programmazione dell’ASL TO5 (PePs e
Piano Attuativo Locale).
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