regolamento comunale per l`affidamento di cani

Transcript

regolamento comunale per l`affidamento di cani
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI CANI
RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E PER
L’ISTITUZIONE DEL CANE DI QUARTIERE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2016
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
SOMMARIO
Art. 2 – Finalità ..................................................................................................................................................... 3
Art. 3 - Randagismo .............................................................................................................................................. 3
Art. 4 - Ambito di applicazione................................................................................................................................ 3
Art. 5 – Rapporti con le associazioni ....................................................................................................................... 4
Art. 6 – Affidamento .............................................................................................................................................. 4
Art. 7 – Mantenimento dell’animale affidato ............................................................................................................. 4
Art. 8 – Cani di quartiere........................................................................................................................................ 5
Art. 9 – Sanzioni ................................................................................................................................................... 7
Art. 10 – Vigilanza ................................................................................................................................................ 7
Art. 11 – Disposizioni finali..................................................................................................................................... 7
Allegato n. 1 – Scheda di affido cani randagi ................................................................................................... 8
Allegato n. 2 – Richiesta riconoscimento cane di quartiere.............................................................................. 10
2
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
Art. 1 – Valori etici e culturali
1. Il Comune di Palau, in osservanza dei valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno
strumento finalizzato al rispetto di tutti gli esseri viventi. Riconosce alle specie animali il diritto ad una
esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, nell’ambito dei principi e indirizzi
fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento
integrante dell’ambiente.
2. Il Comune di Palau, in coerenza con l’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la
libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli
animali, quale strumento funzionale allo sviluppo della personalità ed all’attenuazione delle difficoltà
espressive e di socializzazione.
3. Valorizza la tradizione e la cultura animalista del rispetto degli animali ed il principio della corretta
convivenza uomo-animale.
Art. 2 – Finalità
1. Il Comune di Palau promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli
ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Condanna e persegue gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali.
3. Il Comune di Palau riconosce la funzione sociale relativa all’affidamento di cani randagi da parte di
soggetti privati e delle associazioni di volontariato dedite alla tutela degli animali di affezione operanti
nel territorio comunale e ritiene di incentivarla con gli interventi previsti nel presente regolamento.
4. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita
nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5 ed in ossequio alle
disposizioni contenute nella Delibera G.R. 17/39 del 27.04.2010, art. 9, il Comune riconosce e
promuove la figura del “cane di quartiere” ed individua, per esso, una soluzione alternativa alla
custodia sine die dei cani presso le strutture rifugio.
Art. 3 - Randagismo
1. Si definiscono randagi gli animali vaganti che per la situazione contingente di non essere detenuti da
alcun proprietario e vagano liberi sul territorio comunale.
2. La cattura dei cani vaganti è di competenza del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale che
riceve la richiesta dalla Polizia locale. Il privato cittadino deve segnalare la presenza di cani vaganti
alla Polizia locale.
Art. 4 - Ambito di applicazione.
1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano ai cani che vivono in stato di libertà e che si
trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Palau.
3
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
Art. 5 – Rapporti con le associazioni
1. Il Comune di Palau, al fine di favorire il ruolo dei cittadini attivi e sviluppare il confronto sui temi della
tutela degli animali, promuove politiche ed iniziative volte a favorire il mantenimento del rapporto
affettivo uomo-animale.
2. A tale scopo istituisce il Registro comunale delle associazioni animaliste interessate a collaborare alle
proprie iniziative.
3. Le associazioni di volontariato che intendono collaborare con il Comune, in applicazione della L.R. n.
39 del 13.09.1993, devono essere iscritte al Registro Generale del Volontariato istituito presso la
Presidenza della Regione, nella sezione Tutela degli animali d’affezione.
Art. 6 – Affidamento
1. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Palau e le associazioni di volontariato dedite alla
tutela degli animali d’affezione, tramite il loro rappresentante legale, disponibili a ricevere in
affidamento un cane randagio abbandonato o rimasto privo del proprietario, rinvenuto nel territorio
comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Palau con la quale ne richiedono
l’affidamento.
2. L’affidamento è disposto con provvedimento del Responsabile di procedimento per la lotta al
randagismo presso il Servizio di Polizia Municipale (D.L.gs. 82/2005). L’istanza potrà essere accolta,
ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi di maltrattamento di
animali. L’affido verrà disposto:
a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento;
in questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l’animale ai proprietari che ne facciano
richiesta entro i suddetti termini.
b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento ed il proprietario non
abbia reclamato l’animale.
In ambedue i casi l’affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta
secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Sanità del 14.10.1996 (allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale) che dovrà poi essere trasmesso alla ASL a cura dei competenti uffici. In
ogni caso, dal momento dell’affido, sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del
proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. L’affidamento ha la durata di un anno, al termine del quale,
l’animale passa in proprietà all’affidatario a tutti gli effetti.
Art. 7 – Mantenimento dell’animale affidato
1. L’affidatario si impegna a mantenere l’animale affidatogli in buone condizioni, presso la propria
residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario
dell’Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato.
4
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
2. L’affidatario si impegna a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell’animale o a
mostrare l’animale affidato al personale all’uopo incaricato di controlli domiciliari predisposti dal
servizio veterinario dell’ASL competente, oltreché della Polizia Municipale.
Art. 8 – Cani di quartiere
1. Il cane da quartiere è quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui i volontari
regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute a livello nazionale e/o
regionale, o persone da queste ultime indicate, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di
accettare l’animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant’altro necessario al suo
benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Questa soluzione è stata considerata (Circolare 14.05.2001, n. 5) “un rimedio necessario, ma
temporaneo per evitare il dilagare del fenomeno”. Trattasi, quindi, di una soluzione accettabile solo in
quanto provvisoria e non deve essere considerata una soluzione a lungo termine, non fosse altro
perché “non consente di risolvere l’obiettivo sancito dalla legge, cioè l’eliminazione del randagismo”.
Nel caso il Comune decida di avvalersi di questa opzione, deve attenersi al rispetto dei seguenti
principi.
3. Non sempre i cani possono essere liberati in ambiente, anche se sterilizzati, e considerati a tutti gli
effetti come “cani di quartiere”. La liberazione in ambiente non deve avvenire quando ricorrano le
seguenti condizioni:
o Cani di grossa taglia (oltre 25 Kg);
o Cani aggressivi o che inseguano persone o mezzi (pericolosità indiretta per il rischio di cagionare
incidenti);
o Scarsa recettività ambientale (presenza di parchi con specie protette, vicinanza con aziende
zootecniche, ecc.);
o Bassa accettazione da parte dei cittadini (lamentele, denunce, ecc);
o Fenomeni di degrado urbano accentuato.
4. La reintroduzione in ambiente dei cani sterilizzati può avvenire solo per cani di piccola e media taglia,
mansueti, correttamente identificati e in contesti caratterizzati da una ragionevole previsione di
accettabilità per la cittadinanza; le condizioni di cui sopra devono però essere sempre rapportate alla
situazione ambientale locale, per cui la decisione deve essere presa caso per caso, avvalendosi del
parere del veterinario nei casi dubbi.
5. Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantire il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di
essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto
rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo.
Il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo le seguenti modalità:
5
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
a) Il Comune si impegna a notiziare le associazioni che ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di
cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti;
b) Le associazioni e/o i singoli cittadini potranno fare richiesta al Comune per farsi carico delle esigenze
di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento;
c) Il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà preceduto dall’effettuazione degli interventi di
seguito specificati.
6. Interventi finalizzati alla reinserimento ed alla gestione dei cani sul territorio:
a) All’atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il cane dovrà essere iscritto all’anagrafe canina
dell’ASL a nome del Comune e identificato a mezzo tatuaggio;
b) L’ASL provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione)
che dovessero rendersi necessari;
c) L’ASL provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale. All’atto
dell’eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere o metropolitano, la scheda
clinica individuale verrà completata con l’indicazione dei dati anagrafici del tutore o del referente
nonché del luogo di re immissione;
d) Il Comune doterà ciascun cane di quartiere di apposito collare distintivo di colore arancione con la
dicitura “cane da quartiere” ed una medaglietta con indicato il numero di registro comunale ed il
numero di telefono del soggetto responsabile;
e) Il Servizio veterinario dell’ASL si farà carico dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di
qualsiasi interventi sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere, all’uopo
designando, preventivamente, un veterinario libero professionista;
f) È fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere, ad orario
fisso almeno una volta al giorno, nonché alla pulizia delle cucce;
g) È fatto, altresì, obbligo al tutore e al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di
quartiere provvedendo, all’uopo, ad avvisare il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale per
l’effettuazione degli interventi sanitari necessari;
h) Il tutore e il referente dovranno immediatamente comunicare al Comune l’insorgenza di una delle
cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio;
i) Nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore e, in generale, le Associazioni sopra indicate si
obbligano a notiziare il Comune dell’eventuale presenza sul territorio di nuovi cani vaganti, al fine di
garantire la più ampia praticabilità delle prefate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi
nei canili-rifugio;
j) Ciascuna persona può essere nominata tutore o referente di un numero massimo di cani di quartiere
pari a 3 unità;
6
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
k) Sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito
specificate: - sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere o metropolitani residenti nella
zona; - sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere o metropolitano a trattamenti sanitari,
facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi; - sopravvenuta impossibilità del
tutore o del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo
a ricoprire la detta funzione. In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano nel
canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al tutore o referente, il
quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra
elencate;
l) È fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i
contenitori d’acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza.
m) La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane liberato in
ambiente ricade sul Comune. Per riammettere i cani vaganti nell’ambiente il Comune deve stipulare
una polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni; il responsabile di procedimento del
Comune deve aver ricevuto chiare disposizioni e orientamenti operativi emanati dall’Amministrazione
comunale. Il Comune si fa carico delle spese connesse alla eventuale ricattura di cani per i quali si
renda necessaria la rimozione dall’ambiente.
Art. 9 – Sanzioni
1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma
di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
Art. 10 – Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, le
Guardie Zoofile volontarie nominate dalla Regione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 18.05.1994 n. 21 e le
Guardie ambientali volontarie nominate dal Sindaco.
Art. 11 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda all’apposito Regolamento
comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini.
7
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
Allegato n. 1 – Scheda di affido cani randagi ( da compilare a cura del responsabile di procedimento per la lotta al randagismo –
D.Lgs. 82/2005)
Elementi identificativi dell’animale
Razza________________________Taglia_____________Sesso_____________Mantello____________Colore________________
Età ____________Nr. Tatuaggio ____________________________Altro ____________________________________________
Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove il cane è tatuato:
A.S.L. n. _____ di _____ Provincia ____________ Indirizzo _________________________________________________________
Dichiarazione
Il sottoscritto_____________________________ nato a____________________________, il________________, residente in
______________________ provincia ________, via___________________Tel.______________,e-mail_____________________
C.F ________________________ in qualità di affidatario dell’animale di cui sopra, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
-
Di non aver mai riportato condanne penali e di non avere processi in corso per reati contro la persona o gli animali o legati
alla detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti;
-
Di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civili connessi alla loro detenzione ed, in
particolare, del “Regolamento comunale per l’affidamento di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e per l’istituzione
del cane di quartiere”.
Altresì:
SI IMPEGNA
-
A mantenere lo stesso in buone condizioni presso
la propria residenza o al seguente domicilio
___________________________________;
-
Non cederlo se non previa segnalazione al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato.
-
A dichiarare allo stesso Servizio lo smarrimento o il decesso dell’animale e a mostrare l’animale affidato al personale
all’uopo incaricato nel corso di controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell’ASL e dal Corpo di Polizia
Municipale.
Data ______________________
Firma ___________________________
8
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
SPAZIO PER IL COMUNE
Il sottoscritto ___________________________ in qualità di Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo, formalmente
incaricato con atto n. _________ del _____________, autorizzo in data odierna la cessione in affidamento del cane di cui sopra al
Sig. __________________________
Allo scopo dichiaro che il cane in affidamento è stato sottoposto ai seguenti trattamenti sanitari:
 trattamento per echinococcosi -  vaccinazione leptospirosi -  vaccinazione polivalente -  trattamento per ectoparassiti –
 sterilizzazione -  altro __________________________________
Il presente atto redatto in tre copie: l’originale consegnato all’affidatario, una copia resta agli atti, una copia è trasmessa alla ASL
competente
Data _______________________
Firma_________________________
9
Regolamento per l’affidamento di cani randagi e per l’istituzione del cane di quartiere
Allegato n. 2 – Richiesta riconoscimento cane di quartiere
Al Sig. Sindaco
Comune di Palau
P.zza Popoli D’Europa, 1
07020 Palau
Oggetto: Richiesta riconoscimento cane di quartiere
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________________
Il _____________ residente in _________________________ via ___________________
Tel ___________________ e-mail _____________________, a nome proprio o in qualità di Rappresentante legale
dell’Associazione
____________________________________ con sede in ___________________________ in via
__________________________ Tel _________________ e-mail _________________________ iscritta al Registro Generale del
Volontariato, nella sezione Tutela degli animali d’affezione, al n. ________
Premesso che
-
Da tempo vive nel quartiere ____________________________ un cane di razza _____________________ di taglia
___________________ di colore ___________
Dalla presumibile età di _____________ indicato con il nome di ______________________________________________;
-
Il cane viene regolarmente accudito e alimentato;
-
Si dichiara disponibile a ricoprire il ruolo di tutore del cane in oggetto;
-
Di fornire all’ufficio comunale competente, copia della copertura assicurativa per danni a persone e cose.
CHIEDE
Che il cane su menzionato venga istituito e riconosciuto come cane di quartiere, così come previsto dall’art. 8 del
“Regolamento comunale per l’affidamento di cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e per l’istituzione del cane di
quartiere”.
Data _________________
Firma
_____________________
10