2000, N. 376. - Federfarma Napoli
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2000, N. 376. - Federfarma Napoli
PREPARATI GALENICI - ART. 2 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 2000, N. 376. Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2006 sono state definite le modalità di trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, in attuazione dell’art. 7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376. Il decreto prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i farmacisti inviino i dati al Ministero della Salute, tramite un apposito modulo elettronico, strutturato al fine di facilitare le modalità di inserimento dei dati. Le mail inviate, da parte degli operatori, all’indirizzo dedicato, entro gennaio 2007, sono state oltre 2500 mentre quelle inviate dal Ministero come comferma di avvenuto ricevimento o aiuto circa 2000. I questionari formalmente corretti sono stati 1338. La regione con il numero maggiore di farmacisti preparatori che hanno inviato il questionario è stata il Lazio. I dati forniti consentiranno di integrare le informazioni sull’utilizzo delle sostanze vietate per doping, attualmente disponibili soltanto per i medicinali prodotti industrialmente. n. 2 Allegati: Decreto Ministeriale - Modello SVD 1.1 Informazione A cura del Dr. Alessandro Basile per contatti: [email protected] cell. 3939853761 Ministero della Salute Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»; Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 serie generale n. 257, concernente modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il proprio decreto 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005 serie generale n. 22; Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005, serie generale n. 127, suppl. ordinario n. 104 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto 3 febbraio 2006 di concerto tra il Ministro della salute ed il Ministro per i beni e le attività culturali recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 14 febbraio 2006, n. 37, successive integrazioni e modificazioni; Vista la proposta elaborata dal Gruppo Tecnico costituito ex art. 2 del predetto decreto 30 dicembre 2004; DECRETA Articolo 1 1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall’anno 2006, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della salute all’indirizzo: www.ministerosalute.it. 2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: a) quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa; b) quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa. 3. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 ottobre 2006 Il Ministro Livia Turco Modello SVD 1.1 per l'invio dei dati relativi alle quantità di sostanze vietate per doping Dati identificativi della farmacia aperta al pubblico Denominazione farmacia Codice identificativo farmacia Partita Iva Indirizzo Cap Comune Telefono Email Provincia Regione Dati identificativi della struttura ospedaliera Denominazione struttura Codice identificativo struttura Partita Iva Indirizzo Cap Comune Telefono Email Provincia Regione Dati del responsabile Il sottoscritto Dott./La sottoscritta Dott.ssa Nome in qualità di Cognome della Farmacia suindicata, relavitamente all'anno 2008 trasmette i dati relativi alle quantità di ogni singola sostanza vietata per doping ed utilizzata nella preparazione di medicinali allestiti in farmacia Classe S1 S2 S3 S4 S5 S6 Descrizione Agenti Anabolizzanti Ormoni e Sostanze Correlate Beta-2 Agonisti Agenti con attività antiestrogenica Diuretici e Agenti Mascheranti Stimolanti Classe - Principio Attivo Classe S7 S8 S9 P1 P2 Descrizione Narcotici Derivanti della Cannabis sativa e indica Corticosteroidi Alcool Betabloccanti Quantità Unità di misura