comune di granaglione - Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino

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comune di granaglione - Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino
COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO
COMUNE DI
ZOLA PREDOSA
COMUNE DI
VALSAMOGGIA
RUE
VARIANTE 2016
conseguente la Variante 2015 al PSC
(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 29)
Relazione
Adozione: Del. CC. n. … del ……….
Approvazione: Del. CC. n. … del ……….
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI
Comuni
Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa
Sindaci
Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI
Responsabile di Progetto
Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
UFFICIO DI PIANO ASSOCIAZIONE AREA BAZZANESE
c/o Comune di Zola Predosa – Piazza della Repubblica 1 – 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Assessori
Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI
GRUPPO DI LAVORO
Ufficio di Piano Area Bazzanese
Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT – elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)
Commissione Tecnica di Coordinamento
Roberto LOMBARDI (Comune Monte S. Pietro)
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
VARIANTE RUE 2016
SOMMARIO
A.
PREMESSA.......................................................................................................... 4
B.
ADEGUAMENTI DEL RUE CONSEGUENTI LE MODIFICHE DEL PSC .......................................... 5
C.
ULTERIORI MODIFICHE DEL RUE ................................................................................ 9
D.
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ................................................................ 12
D.1 – Riferimenti normativi ..................................................................................... 12
D.2 - L’approccio metodologico ................................................................................ 13
D.3 - L’assoggettamento delle Varianti al RUE alla procedura di VAS - ValSAT ......................... 15
D.4 - Considerazioni conclusive ................................................................................ 16
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VARIANTE RUE 2016
A. PREMESSA
I Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa sono dotati di PSC e RUE,
redatti in forma Associata, approvati nel corso del mese di Dicembre 2013.
Nel mese di Gennaio 2016 gli stessi Comuni hanno inoltre approvato una prima
Variante al RUE che ha adeguato detto strumento alle disposizioni della Regione Emilia
Romagna (Delibera Giunta n. 994/2014) relative alla semplificazione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica attraverso il principio di non duplicazione della
normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000), cogliendo l’occasione
per apportare anche quelle modifiche che il primo periodo di gestione dello strumento ha
evidenziato come necessarie al fine di rendere lo stesso maggiormente comprensibile e
univocamente interpretabile, nell’ottica dettata dalla semplificazione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, oltre che la correzione di errori materiali sia del
testo normativo che degli elaborati grafici.
Analogamente è stato iniziato il percorso per l’adeguamento anche del PSC a tali
disposizioni e anche per questo strumento si è ritenuto opportuno procedere con una
revisione normativa finalizzata alla correzione degli errori presenti e già riscontrati oltre
che alla riformulazione di alcune disposizioni con lo scopo di fornire chiarimenti e
delucidazioni.
In alcuni casi le variazioni proposte al PSC, in particolare quando riguardano gli
elaborati grafici, hanno riflessi anche sugli elaborati di RUE, per cui si è reso necessario
procedere alla contestuale elaborazione di una ulteriore variante al RUE di adeguamento.
Anche in questo caso si è colta l’occasione per inserire nella variante alcuni argomenti
che, pur se non derivanti direttamente dalle modifiche all’articolato del PSC, consentono
ai Comuni di dare soluzione ad alcune specifiche problematiche di carattere urbanistico e
territoriale oltre che di rendere lo strumento ancor più flessibile e comprensibile.
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VARIANTE RUE 2016
B. ADEGUAMENTI DEL RUE CONSEGUENTI LE MODIFICHE DEL PSC
Come evidenziato il processo di revisione del PSC ha portato a dovere effettuare
modifiche delle disposizioni del RUE al fine di rendere coerenti le disposizioni dei due
strumenti di pianificazione. Ciò si verifica, in particolare, nel caso di modifiche di tipo
cartografico in conseguenza del fatto che le indicazioni del PSC sono riportate, anche,
sugli elaborati di RUE o quando, in conseguenza della individuazione di alcuni elementi sul
PSC il RUE è tenuto a disciplinare le modalità di intervento per tali elementi.
E’ il caso dell’individuazione di un nuovo ambito ATP le cui modalità di attuazione
sono definite da un apposito disposto delle Norme di RUE, ma anche della nuova
individuazione da parte del PSC di edifici da tutelare (in conseguenza, ad esempio, di un
provvedimento di vincolo della Soprintendenza) che il RUE deve provvedere a classificare
al fine di identificare tipologia, modalità di intervento, usi ammissibili, ….
Gli adeguamenti in particolare hanno riguardato:
- Art. 4.6.10:
vengono inseriti i nuovi commi 4bis e 8quater che disciplinano le possibilità e le
modalità di intervento all’interno degli ambiti ATP “Golf Club – Area B – Chiesa Nuova”
e ATP “Campo Volo Monteveglio”, la cui individuazione è effettuata dalla specifica
Variante al PSC;
- Art. 3.6.7:
vengono inseriti i nuovi comma 6 e 7 al fine di definire, ai sensi della Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011
[paragrafo 3, lettera G) punto a) e paragrafo 4, lettera E, punto a)], prescrizioni e
distanze minime da rispettare per la localizzazione di impianti per la produzione di
energia da biogas e produzione di biometano e per quelli a bio-masse, in parte già
presenti nelle disposizioni del PSC e da questo soppresse in quanto argomento di
competenza del RUE;
- Allegato 1 alle Norme: Schede dei Contesti A2, A3, D2, D5, D6, D8:
Viene sostituito il riferimento esistente al PSAI con quello al PSTS-07 (Piano Stralcio per
il bacino del Torrente Samoggia – Aggiornamento 2007) ora vigente;
- Tavv. VS.RUE.1a – VS.RUE.1b – VS.RUE.1c – MP.RUE.1n – ZP.RUE.1e – ZP.RUE.1f –
VS.RUE.2a2 – VS.RUE.2b1 - VS.RUE.2b2 - VS.RUE.2b3 - VS.RUE.2b4 – ZP.RUE.2c1 ZP.RUE.2c2 - ZP.RUE.2c3:
Viene modificata la dimensione della fascia di rispetto stradale in adeguamento alla
analoga modifica dell’art. 3.13 delle Norme di PSC, effettuata con la contestuale
relativa Variante, e con riferimento al dettato dell’art. 12.13 del PTCP;
- Tavv. VS.RUE.1a – VS.RUE.2b2:
In Calcara di Crespellano (Valsamoggia) vengono individuati e classificati gli edifici
individuati nella scheda CR-900 contenuta nel fascicolo CR.C1.S04, facente parte del
quadro conoscitivo, come integrato con la contestuale Variante al PSC;
- Tavv. VS.RUE.1b – VS.RUE.2a2:
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VARIANTE RUE 2016
In Bazzano (Valsamoggia) vengono individuati quali beni classificati e sottoposti a tutela
gli edifici costituenti la stazione ferroviaria e la relativa area di pertinenza in
conseguenza dell’avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004,
del decreto di vincolo n. 3573;
- Tavv. VS.RUE.1c – VS.RUE.2b2:
In loc. Muffa di Crespellano (Valsamoggia) vengono individuati quali beni classificati e
sottoposti a tutela gli edifici costituenti la stazione ferroviaria e la relativa area di
pertinenza in conseguenza dell’avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del
D.Lgs. 42/2004, del decreto di vincolo n. 3572;
- Tavv. VS.RUE.1c – VS.RUE.2b3:
In Crespellano (Valsamoggia) vengono individuati quali beni classificati e sottoposti a
tutela gli edifici costituenti la stazione ferroviaria e la relativa area di pertinenza in
conseguenza dell’avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004,
del decreto di vincolo n. 3571;
- Tavv. VS.RUE.1c – VS.RUE.2b3:
In loc. Crespellano viene corretta l’errata delimitazione dell’ambito AN.e ricompreso
fra la Via Vanotto e la Via Poggi, non corrispondente all’assetto dato dal Piano
Urbanistico Attuativo in corso di esecuzione;
- Tavv. VS.RUE.1c – VS.RUE.2b3:
In loc. Crespellano viene corretta l’identificazione dell’ambito destinato a dotazioni ora
individuato con la sigla COL-C.a/p riportando quella esatta COL-C.a come dalla
decisione assunta dal Consiglio Comunale al momento dell’approvazione del Piano con
riferimento ad una osservazione presentata;
- Tavv. VS.RUE.1c – VS.RUE.2b4:
In loc. Chiesa Nuova di Crespellano (Valsamoggia) vengono individuati quali beni
classificati e sottoposti a tutela gli edifici costituenti la stazione ferroviaria e la relativa
area di pertinenza in conseguenza dell’avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da
parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10
c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004, del decreto di vincolo n. 3570;
- Tavv. VS.RUE.1c – ZP.RUE.1e – VS.RUE.2b4:
In prossimità dell’insediamento produttivo di Via Lunga di Crespellano (Valsamoggia)
viene soppressa l’erronea classificazione VC della viabilità posta in fregio al confine con
il Comune di Zola Predosa e la conseguente indicazione del relativo rispetto stradale;
- Tavv. ZP.RUE.1e – ZP.RUE.1f – ZP.RUE.2c1 - :
In territorio del Comune di Zola Predosa viene soppressa l’erronea classificazione di
interesse locale di alcuni tronchi di viabilità (appendici alle vie Buonarroti, Masini,
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Mazzini, Cavanella, …) nonché variata quella di altri (Via Matilde di Canossa, Via da
Vinci, tratto terminale di Via S. Pancrazio, …), modificando di conseguenza l’indicazione
del relativo rispetto stradale;
- Tavv. ZP.RUE.1e – ZP.RUE.2c2:
nell’Ambito APS.e (La Palazzina – Zola Predosa) viene ripristinata la fascia di rispetto
stradale di ml. 60 dall’autostrada, erroneamente ridotta a ml. 30,00;
- Tavv. ZP.RUE.1e – ZP.RUE.2c3:
In loc. Ponte Ronca (Zola Predosa) vengono individuati quali beni classificati e sottoposti
a tutela gli edifici costituenti la stazione ferroviaria e la relativa area di pertinenza in
conseguenza dell’avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004,
del decreto di vincolo n. 3569;
- Tavv. ZP.RUE.1f – ZP.RUE.2c2:
In loc. Stazione di Lavino (Zola Predosa) vengono individuati quali beni classificati e
sottoposti a tutela gli edifici costituenti la stazione ferroviaria e la relativa area di
pertinenza in conseguenza dell’avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del
D.Lgs. 42/2004, del decreto di vincolo n. 3568;
- Tavv. ZP.RUE.1f – ZP.RUE.2c3:
In loc. Riale (Zola Predosa) vengono individuati quali beni classificati e sottoposti a
tutela gli edifici costituenti la stazione ferroviaria e la relativa area di pertinenza in
conseguenza dell’avvenuta emanazione in data 5 Marzo 2015 da parte del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004,
del decreto di vincolo n. 3567;
- Tavv. VS.RUE.1d – VS.RUE.2d2:
In loc. Torre Gazzone di Monteveglio (Valsamoggia) il perimetro dell’omonimo ambito
AN.e viene rettificato in coerenza con il Piano Attuativo vigente ed in corso di
esecuzione;
- Tavv. VS.RUE.1d – VS.RUE.2d1:
In loc. Zona Industriale Corallo di Monteveglio (Valsamoggia) viene individuato un
ambito ATP al fine di consentire il possibile specifico insediamento di un “campo volo
per ultraleggeri”, le cui caratteristiche e modalità di realizzazione sono definite dal
comma 8 quater dell’art. 4.6.10 delle Norme di RUE, come modificato in conseguenza
della presente variante;
– Tavv. VS.RUE.1d – VS.RUE.1g – VS.RUE.1h – MP.RUE.1o – VS.RUE.2d2:
Vengono correttamente classificate le strade provinciali SP76 “Stiore” dall’incrocio con
la SP 75 “Monte Maggiore” all’incrocio con la SP 27 “Valle del Samoggia” e la SP 77
“Guiglia” per l’intera lunghezza, con riferimento alle indicazione del PTCP che
classifica tali tronchi stradali come “Viabilità di interesse Comunale” adeguando
contestualmente i relativi rispetti stradali;
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- Tavv. VS.RUE.1h – VS.RUE.2e1:
in loc. S. Apollinare di Castello di Serravalle (Valsamoggia) viene riportato il perimetro
dell’omonimo ambito AR.e relativo al Piano di Recupero tutt’ora vigente (e
ricomprendente anche l’ambito identificati AN.e) in quanto erroneamente non indicato;
– Tavv. VS.RUE.1h - VS.RUE.2e1:
In loc. Castelletto di Castello di Serravalle (Valsamoggia) il perimetro dell’ambito
APC.e “Sbiffia” viene rettificato in coerenza con il Piano Attuativo a suo tempo
approvato dal Comune di Castello di Serravalle con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8 del 01/04/2004, all’epoca competente per territorio, in quanto non ricomprende il
verde pubblico posto a sud del comparto identificato come COL-C.c;
– Tavv. MP.RUE.1n – MP.RUE.2f1:
In loc. Chiesa Nuova (Monte S.Pietro) viene esteso il perimetro dell’ambito ATP fino a
giungere alla Vecchia Bazzanese al fine di consentire l’insediamento di un “centro
cinofilo”, le cui caratteristiche e modalità di realizzazione sono definite dal comma 4bis
dell’art. 4.6.10 delle Norme di RUE, come modificato in conseguenza della presente
Variante. Viene contestualmente previsto il ridimensionamento della previsione di
sviluppo residenziale posta all’interno del complesso “Golf Bologna” con l’eliminazione
di due piccoli ambiti AN.e e la loro trasformazione in “ECO”;
- Tavv. MP.RUE.1p – MP.RUE.3g:
In loc. Mongiorgio (Monte San Pietro) a seguito della modifica della classificazione
assegnata ai Resti del Castello di Mongiorgio in conseguenza dell’avvenuta emanazione
in data 27 Febbraio 2014 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna,
ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004, del decreto di vincolo n. 3259
vengono identificati e classificati i beni oggetto del provvedimento di tutela;
- Tavv. MP.RUE.1n – MP.RUE.1o – MP.RUE.1p – MP.RUE.1q – MP.RUE.1r - …:
Nel territorio del Comune di Monte San Pietro viene modificato il tracciato o la
classificazione di alcune strade o parti di esse (Via I. Bandiera, Comunale
Montemaggiore, Vicinale dei Boschi ed altre), modificando di conseguenza l’indicazione
del relativo rispetto stradale.
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C. ULTERIORI MODIFICHE DEL RUE
Come detto con la presente Variante al RUE, derivata principalmente dalla
necessità di rendere coerenti le disposizioni dello stesso RUE con quelle del PSC in
conseguenza della sua specifica variante, si è colta l’occasione in primo luogo di
continuare l’opera di correzione degli errori materiali che, nonostante una prima revisione
già effettuata sono tutt’ora presenti, e in secondo luogo di proporre modifiche
all’articolato ed agli elaborati grafici che consentano di dare soluzioni ad alcune specifiche
problematiche locali di carattere urbanistico e territoriale che si sono presentate
successivamente all’approvazione del Regolamento e/o della sua Variante.
E’ del tutto evidente che le proposte che vengono qui formulate sono coerenti sia
con le disposizioni sovraordinate che con quelle di PSC e non comportano, in alcun modo,
modifiche del dimensionamento del Piano, che non è materia oggetto del RUE.
A seguire, per questa tipologia di varianti e per ciascuna di esse, vengono elencate
le caratteristiche e le motivazioni che hanno portato alla proposta di modifica:
- Art. 1.1.1:
al comma 2 viene sostituito l’esistente riferimento alla D.G.R. n. 1688/2013 con quello
alla D.G.R. 1732/2015 in forza dell’entrata in vigore di tale disposizione in sostituzione
di quella precedentemente citata;
- Art. 3.1.2:
ai commi 2 e 4 e 17 vengono apportate correzioni di ortografia e di formato mentre i
commi 13, 14, 15, 16 vengono integrati con la possibilità, in caso di opere pubbliche e
mediante l’approvazione del progetto con procedura ad evidenza pubblica, di potere
superare gli indici o le superfici assegnate all’ambito;
- Art. 3.6.8:
viene inserito il nuovo articolo 3.6.8 al fine di disciplinare la realizzazione degli
impianti di illuminazione esterna fino al completo adeguamento del RUE alle
disposizioni della L.R. 19/2003 nonché della relativa Direttiva applicativa della Regione
Emilia Romagna approvata con D.G.R. n. 1732/2015;
- Art. 4.1.2:
al comma 4 viene corretto un errato richiamo ad altro articolo del RUE nonché
soppresso l’errato riferimento all’acquisizione del parere della Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio, non dovuto per la tipologia di interventi previsti
dallo stesso comma;
- Art. 4.2.4:
al comma 6 vengono modificate le altezze massime ammissibili negli IUC-MP1, IUC-MP2,
IUC-MP3 e IUC-MP12 (da mt. 6,50 a mt. 7,00) al fine di consentire un più facile e
razionale utilizzo degli spazi all’interno degli ambiti pianificati;
- Art. 4.6.6:
ai commi 4, 5 e 6 viene integrata la disposizione relativa alla possibilità di insediare
l’uso d6 “Impianti aziendali, o interaziendali in forma associata, di produzione
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energetica - elettrica o termica - da biomasse di origine agricola” con il richiamo
all’art. 3.6.7 del RUE che fissa specifiche prescrizioni per lo stesso insediamento;
- Art. 4.6.7:
Viene integrato il comma 6 al 3° alinea del 2° periodo con la possibilità di integrare la
superficie accessoria Sa fino al raggiungimento del limite del 65% della Su, senza
aumento di carico urbanistico, al fine di incrementare le dotazioni accessorie a servizio
di unità abitative spesso carenti di tali spazi;
Viene inoltre soppresso l’intero comma 7 in quanto esso è pleonastico e smentisce in
parte il limite insediativo fissato dal precedente comma 6;
- Art. 4.6.10:
vengono inseriti tre nuovi commi 8bis e 8ter che disciplinano le possibilità e le modalità
per l’esecuzione di interventi all’interno degli ambiti “ATP-L Villa Gandolfo” e “ATP-L
Lago Masone”, la cui individuazione viene effettuata con la presente variante al RUE
con le motivazioni illustrate nei sotto riportati rispettivi punti di modifica cartografica;
- Art. 4.6.14:
al comma 2 viene inserito un ulteriore paragrafo al fine di precisare l’identificazione
degli “interventi significativi di movimento di terra (MT)” contenuta nello stesso comma
2;
- Art. 4.6.16:
Vengono ampliate le possibilità di recupero dei fabbricati posti nel contesto territoriale
A3 – Contesto delle Ville di Pianura centuriata e ubicati all’interno della fascia di mt.
200 lungo la SP. 27 “Valle del Samoggia” (Via “Cassola – via Samoggia”) e lungo la
Strada Comunale “Via Lunga”, in analogia a quanto già ora previsto per i contesti B2 e
B3 lungo la SP. 569 “di Vignola” (Bazzanese), per usi c2 - Attività industriali di
conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e zootecnici, c3 - Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini,
depositi, b10.4 - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo e b1 - Esercizi commerciali
di vicinato limitatamente ai prodotti agricoli, oltre agli usi già ora consentiti ai sensi
dell’art. 4.6.8 (usi agricoli), condizionando la trasformazione al rispetto del contesto
territoriale di appartenenza ed alla valutazione della sua sostenibilità anche in termini
di ricaduta sui sistemi infrastrutturali e sulle dotazioni;
- Art. 4.7.3:
Al comma 2 viene inserito in nuovo paragrafo al fine di disciplinare la determinazione
della superficie aziendale nel caso di Aziende Agricole con SAU posta in parte in
territorio di pianura e parte in territorio collinare e montano;
- Art. 4.7.4:
La tabella allegata al comma 4 che disciplina le possibilità di intervento per le aziende
agricole di nuova formazione, nella stesura coordinata, erroneamente non tiene conto
delle decisioni assunte dai Consigli Comunali al momento dell’approvazione della
Variante 2014 al RUE in relazione ad una apposita segnalazione formulata dai
competenti uffici comunali, per cui la stessa viene adeguatamente corretta;
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VARIANTE RUE 2016
In calce all’articolato viene inoltre inserito un nuovo comma al fine di disciplinare la
determinazione della superficie aziendale nel caso di Aziende Agricole con SAU posta in
parte in territorio di pianura e parte in territorio collinare e montano;
- Allegato 3 al RUE:
Viene modificato lo schema di convenzione per l’attuazione degli IUC correggendo
alcuni errati riferimenti riportati nello stesso schema.
- Tavv. VS.RUE.1b – VS.RUE.2a2:
In loc. Bazzano (Valsamoggia), in corrispondenza della “Villa Gandolfo”, viene
individuato un ambito ATP-L nel quale consentire il recupero degli esistenti edifici
classificati (BZ.082.01/parte e BZ.082.02) con funzioni ricettive e ricreative le cui
caratteristiche e modalità di realizzazione sono definite dal comma 8bis dell’art. 4.6.10
delle Norme di RUE, come modificato in conseguenza della presente Variante. E’
opportuno porre in evidenza che, trattandosi di edifici classificati, l’uso che si propone
di insediare già ora è possibile nel rispetto delle indicazioni dell’art. 4.1.16 del RUE
mediante intervento diretto;
- Tavv. VS.RUE.1l – VS.RUE.2g1:
In loc. Villa di Savigno (Valsamoggia) un’area già identificata come ambito AUC viene
trasformata in ECO-L, con conseguente riduzione del carico urbanistico, in relazione alla
specifica ubicazione dell’immobile oltre che per espressa richiesta del proprietario
dell’area;
- Tav. ZP.RUE.1f:
In loc. Ponte Ronca (Zola Predosa) lungo la Via Leonardo da Vinci, poco dopo l’abitato di
Cà Molinetti, viene individuato un ambito ATP-L quale presa d’atto della attuale
esistenza del Lago Masone utilizzato dal Circolo al laghetto di Ponte Ronca per lo
svolgimento di attività sportive e ricreative , la cui presenza è stata erroneamente non
riportata negli specifici elaborati di RUE al momento della elaborazione di detto
strumento di pianificazione. Le caratteristiche e modalità per la realizzazione di
interventi all’interno di tale ambito sono definite dal comma 8ter dell’art. 4.6.10 delle
Norme di RUE, come modificato in conseguenza della presente Variante;
- Tav. VS.RUE.3d:
In loc. Monteveglio Alto (Valsamoggia) alla porzione di fabbricato individuato con il
codice 507.11 viene assegnata la classificazione 3 al fine di identificare gli interventi
ammissibili su tale edificio in quanto tale classificazione è ora erroneamente mancante.
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D. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
D.1 – Riferimenti normativi
Con la Direttiva CE 42/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la
valutazione degli effetti di piani e programmi, è stata codificata, a livello europeo, la
Valutazione Ambientale Strategica, uno strumento il cui scopo è quello di valutare le
conseguenze ambientali di politiche, piani e programmi, con il fine di assicurare che gli
effetti ambientali siano completamente inclusi e affrontati in maniera appropriata fin
dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari con le considerazioni economiche e
sociali.
La procedura di valutazione ambientale è stata sperimentata nel corso degli ultimi quindici
anni, sulla base di obblighi normativi nazionali o regionali o come atto volontario. In Italia
è stata introdotta in alcune legislazioni regionali (fra di esse ricordiamo la stessa Regione
Emilia Romagna con la L.R. 9/99 ed in particolare la L.R. 20/20001), in particolare in
riferimento alla valutazione di piani e programmi territoriali, ed è stata anche normata a
livello nazionale con il D.lgs. 152/2006 ed il successivo provvedimento di aggiornamento e
rettifica D.Lgs. 4/2008, recante Norme in materia ambientale.
La Direttiva 01/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva
sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recepita nel nostro paese come D.Lgs.
152/2006 poi rettificato e sostituito dal D.Lgs 04/2008, estende l’ambito di applicazione
del concetto di Valutazione Ambientale.
Da strumento generale di prevenzione, utilizzato principalmente per verificare la
compatibilità ambientale di determinati progetti, è diventato un procedimento che aiuta
le Amministrazioni coinvolte a verificare se le proprie opzioni di cambiamento e
trasformazione, nonché i propri piani e programmi, vanno nella direzione corretta della
sostenibilità ambientale.
La valutazione ambientale viene sempre più considerata capace di ricoprire un ruolo
fondamentale nel processo decisionale legato alla formazione di piani e programmi, per
vari motivi:
-
promuove la formazione di un quadro conoscitivo completo che evidenzi le
interrelazioni esistenti fra gli aspetti fisici, sociali ed economici,
-
riconosce in anticipo gli effetti negativi o le opportunità legate alle scelte strategiche,
-
facilita l’identificazione delle opzioni/alternative di sviluppo più sostenibili,
-
prevede un processo di informazione e coinvolgimento del pubblico che porta a
decisioni più partecipate e condivise,
-
prevede un monitoraggio continuo dell’efficacia del piano.
1
La Regione Emilia-Romagna, già nel 2000 con la Legge Regionale n. 20 sulla tutela ed uso del territorio e con
la Direttiva regionale 173/2001, ha introdotto il concetto di Valutazione della sostenibilità ambientale e
territoriale (ValSat) dei piani, quale strumento fondamentale per la costruzione, la gestione ed il
monitoraggio dei piani medesimi.
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Tale approccio risponde, in particolare, all’esigenza di dare risposta allo sviluppo di un
quadro normativo di tutela ambientale che ha reso sempre più stretto e complesso il
legame tra ambiente e pianificazione.
In questo ambito ovviamente, i punti di riferimento più importanti sono, come già
accennato poco sopra, il Decreto VAS e le normative Regionali che hanno introdotto la
valutazione ambientale strategica in Italia; per l’Emilia Romagna ci si riferisce, nello
specifico, alla Legge Regionale n. 20/2000, dove si può leggere:
“gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 2 concorrono alla
salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed
al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo
dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani,
relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di
sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla
valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata
dall'art. 5.”
La valutazione ambientale viene dunque individuata come uno strumento strategico
necessario per perseguire efficacemente gli obiettivi di sostenibilità.
La valutazione è, peraltro, giudicata funzionale non solo all’attuazione degli indirizzi
ambientali, ma anche all’innalzamento del ruolo della comunità locale poiché permette di
fornire, a tutti i soggetti chiamati a contribuire alle decisioni, le informazioni essenziali ad
una corretta ponderazione delle ripercussioni sulla salute e sulla qualità dell'ambiente.
In particolare è espressamente affermato che la “... direttiva comunitaria relativa alla
valutazione di impatto ambientale (VIA) e la proposta sulla valutazione ambientale
strategica (VAS)” dovranno contribuire “a garantire che le considerazioni di ordine
ambientale siano meglio integrate nelle decisioni di pianificazione”.
D.2 - L’approccio metodologico
Stando a quanto indicato dall’art. 5 del D.Lgs sopra indicato, la definizione di VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) è la seguente:
“il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della
seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli
esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione
sulla decisione ed il monitoraggio;”
L’oggetto della disciplina di VAS è dettagliato all’articolo 6 del medesimo Decreto:
“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2
Legge regionale 20 del 24 marzo 2000, capo A-I , Contenuti Strategici, Art. A-1, Sistema ambientale
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2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto;
…
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole
aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui
al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità'
competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.”
Nella elaborazione della Valutazione di sostenibilità dei piani l’art. 5 della L.R. 20/2000
dispone:
3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le
prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli
esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante,
per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti
valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli
approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte
nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite.
L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei
propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più
adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di
propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari
approfondimenti.
…
5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le
varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le
trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano
vigente, e che si limitino a introdurre:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono
in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli
insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli
interventi;
d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni
localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali,
regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta
la valutazione ambientale;
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e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per
opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per
la reiterazione del vincolo stesso.
Riprendendo le modalità di svolgimento della procedura di VAS, come dettagliata all’art.
11 del decreto, si evince come la valutazione ambientale strategica sia avviata
dall'autorità procedente (in questo caso l’Associazione dei Comuni dell’Area Bazzanese
costituita dai Comuni di Monte S.Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa) contestualmente al
processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 12 a 18:
−
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (da effettuarsi da parte dell’autorità
competente (in questo caso la Provincia di Bologna);
−
l'elaborazione del rapporto ambientale;
−
lo svolgimento di consultazioni;
−
la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
−
la decisione;
−
l'informazione sulla decisione;
−
il monitoraggio.
Nella Regione Emilia Romagna la LR 20/2000, come modificata ed integrata dalla LR
6/2009, all’art. 5 individua in modo tassativo le varianti minori ai piani che, non
presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la
necessità della valutazione ambientale, implicitamente prevedendo che le varianti che
rientrano in tali casi siano escluse dalla procedura senza l’esecuzione della preliminare
verifica di assoggettabilità.
D.3 - L’assoggettamento delle Varianti al RUE alla procedura di VAS - ValSAT
Analizzando i singoli gruppi di Modifiche al RUE, come sinteticamente rappresentate ai
precedenti punti B e C, si può attestare quanto segue:
a)
Modifiche di cui al punto B, consistenti nell’adeguamento del fascicolo “Norme” e
degli elaborati grafici del RUE alle disposizioni del PSC, come risultanti dalla specifica
Variante al PSC oggetto di contestuale elaborazione: Tale gruppo di modifiche è
direttamente derivato dall’adeguamento degli elaborati di RUE alle disposizioni del
PSC variato in conseguenza del suo specifico procedimento. Nella quasi totalità dei
casi si tratta dell’adeguamento degli elaborati cartografici al fine di rendere coerenti
ed univoche le indicazioni riportate nei due strumenti di pianificazione (in pratica si
tratta di mera riproduzione dei contenuti del PSC negli elaborati di RUE). Viene inoltre
definita, quando necessario, la disciplina di dettaglio per l’esecuzione degli interventi
all’interno degli ambiti ATP di nuova individuazione.
Queste modifiche sono conseguenza del recepimento della normativa sovraordinata
(del PSC), non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e
degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non
comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già
effettuate al momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di
discrezionalità nei propri contenuti. Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE
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dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell’art. 5
della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..
Casi a parte sono l’estensione dell’Ambito ATP (e la individuazione di un sub-ambito
per l’insediamento di un centro cinofilo) in loc. Chiesa Nuova di Monte S. Pietro e
l’individuazione di un ulteriore Ambito ATP per il possibile insediamento di un “campo
Volo per ultraleggeri” in prossimità della Zona Industriale Corallo di Monteveglio
(Valsamoggia). Per essi, pur trattandosi di attività che non modificano la destinazione
dell’ambito rimanendo comunque le aree ricomprese in territorio rurale, la Variante al
PSC ha previsto la redazione di una specifica ValSAT – VAS in relazione
all’insediamento delle nuove funzioni, con l’approfondimento, in particolare, degli
aspetti di compatibilità rispetto alla componente acustica, a quella dell'accessibilità
all'area, nonché, per l’ambito di Chiesa Nuova, alla compatibilità con la salvaguardia
delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la
mobilità verso il territorio rurale e collinare. Ad essa si rimanda per le opportune
valutazioni di merito.
b)
Modifiche di cui al punto C, consistenti nella correzione di errori materiali e nella
formulazione di specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di RUE oltre che
nell’individuazione di interventi finalizzati a dare soluzioni a problematiche di
carattere locale: queste modifiche, come detto, sono relative sia alla correzione di
errori materiali o refusi tutt’ora presenti negli elaborati di RUE che alla necessità di
fornire ulteriori chiarimenti delle disposizioni del RUE che, infine, a dare soluzioni a
tematiche di carattere locale sorte successivamente alla approvazione degli strumenti
urbanistici ora vigenti o delle quali, al momento di tale approvazione, non si era
tenuto conto. Riguardano prevalentemente la “riscrittura”/“integrazione” di alcuni
commi con l’intento di rendere maggiormente comprensibile ed univocamente
interpretabile la stessa disposizione con la precisazione che il processo di revisione
normativa è stato effettuato nel rispetto degli indirizzi originari assunti. Le modifiche
hanno inoltre interessato alcuni ambiti posti in territorio rurale per i quali in un caso si
è preso atto della preesistenza di una attività di tipo turistico-ricreativa
(disciplinandone di conseguenza l’eventuale sviluppo) e nell’altro della possibilità di
insediarne una nuova con lo scopo principale di valorizzare l’edificio di valore
storico/architettonico presente nel sito con il suo riuso per funzioni compatibili con lo
stesso edificio e con il limitrofo contesto territoriale e ambientale.
Anche queste ultime modifiche non comportano variazioni delle scelte localizzative,
dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione
vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di
sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e contengono
minimi ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. Esse sono pertanto da
considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5°
comma dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..
D.4 - Considerazioni conclusive
Trattasi di una variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, per il quale si
è provveduto prevalentemente ad un recepimento delle disposizioni derivanti dalla
contestuale redazione della Variante 2015 al PSC.
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Molte delle considerazioni riguardanti gli eventuali impatti che si determineranno dalla
modifica normativa, in quanto quelle cartografiche sono in prevalenza conseguenza di una
mera rettifica di errori materiali, risultano essere già stati approfonditi in sede di Valsat
del PSC e del RUE, nella quale è stata fatta una lunga disamina degli impatti derivanti
dall’applicazione delle norme contenute nello stesso RUE.
Dal punto di vista delle componenti ambientali, le variazioni proposte non generano
impatti aggiuntivi da valutare.
In conseguenza di quanto riportato ai precedenti punti può ritenersi che l’intera
Variante 2016 al RUE sia da ESCLUDERE dalla procedura di valutazione di sostenibilità
ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii., con
l’esclusione della sola estensione dell’ambito ATP (e l’individuazione del relativo subambito per l’insediamento di un centro cinofilo) in loc. Chiesa Nuova di Monte S. Pietro
e dell’individuazione di un ulteriore Ambito ATP per il possibile specifico insediamento
di un “campo Volo per ultraleggeri” in prossimità della Zona Industriale Corallo di
Monteveglio (Valsamoggia), ambedue conseguenti la Variante 2015 al PSC, per i quali è
stato redatto un apposito documento di ValSAT – VAS che costituisce elemento
essenziale della Variante al PSC che ha proposto la modifica e l’estensione/inserimento
degli stessi ambiti ATP.
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