I CONTI DELLE LOCAZIONI

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I CONTI DELLE LOCAZIONI
Guida pratica: fisco e affitti.
Diritti riservati Solo Affitti S.p.A.
Introduzione
Il mattone è la forma di investimento preferita dagli italiani:
sicura e redditizia. E gli italiani, nonostante il carattere
istintivo e passionale, sono dei buoni risparmiatori, che
amano tenere sotto controllo, però, il loro patrimonio, frutto
di sacrifici propri o dei propri cari. Per questo si affidano ad
un agente immobiliare per la vendita o l’affitto, ma poi
sentono anche: il commercialista per le tasse da pagare , il
legale per eventuali raggiri, il vicino di casa per l’esperienza
diretta che conta più di tutto. Ed in tutto questo le
informazioni di diffondono e confondono e così avrete
sentito anche voi qualcuno che parla di contratti con
cedolare come se fossero una nuova tipologia, di inquilini
che vogliono aderire alla cedolare e di proprietari che
vorrebbero pagare meno tasse! Quindi il primo passo per
districarsi è avere le idee chiare, saper calcolare quanto del
canone di locazione viene guadagnato e quanto tassato. Per
aiutarvi a fare il punto sulla situazione ed avere chiaro il
quadro sugli aspetti fiscali delle locazioni vi offriamo un
manuale, breve ma preciso, che spiega: le tasse che
gravano sul reddito da locazione, le agevolazioni per i
proprietari, gli sagravi fiscali a favore degli inquilini.
Una premessa per entrare da professionisti nel
settore delle locazioni.
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INDICE
Irpef: come, quanto e quando versare
se si sceglie di optare ancora per il regime Irpef?
Irpef per il proprietario
Irpef per immobili di interesse storico artistico
Irpef per immobili concessi in comodato
Irpef su canoni morosi
Riduzione sull’Irpef
Contratti a canone concordato
Contratti a persone in condizione
di disagio abitativo
Cedolare secca:
la guida completa per utilizzarla correttamente
1. Cos’è la cedolare secca
2. Ambito di applicabilità
3. Come e quando esercitare l’opzione
4. Calcolo e convenienza
Irpef o cedolare secca: cosa conviene?
Anche gli inquilini guadagnano!
1. Detrazione irpef per contratti 3+2
a canone concordato
2. Detrazione per i lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
3. Detrazioni per studenti universitari fuori sede
4. Detrazione irpef per i contratti 4+4
a canone libero
5. Detrazione per giovani inquilini che trasferiscono
la residenza
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Irpef: come, quanto e quando versare se si sceglie di
optare ancora per il regime Irpef?
Orami sono sempre di più i proprietari italiani che dopo oltre
due anni dall’entrata in vigore preferiscono optare per la
cedolare secca, abbandonando la vecchia tassazione Irpef
con cui fino a quel momento avevano tassato i redditi
derivanti dall’affitto.
Infatti, specifichiamo che la cedolare secca è un regime
impositivo alternativo all’Irpef e facoltativo. Facoltativo, in
realtà, ma solo per i contratti ad uso abitativo stipulati tra
privati. Quindi per chi, nonostante la convenienza della
cedolare, decide di rimanere in regime Irpef e per tutti quelli
che non hanno alternative, proviamo a fare i conti per
capire quali cifre dichiarare, eventuali obblighi e riduzioni.
 IRPEF PER IL PROPRIEATRIO
Il canone annuo percepito dal proprietario ed indicato sul
contratto di locazione costituisce reddito da fabbricato e va,
pertanto,
indicato
nella
dichiarazione
dei
redditi,
contribuendo a formare il reddito complessivo su cui pagare
l’Irpef. Il quadro da compilare è quello “QUADRO RB Redditi dei fabbricati e altri dati”. Il quadro è suddiviso
in tre sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per
dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB21-RB23)
va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di
locazione.
Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono
variati rispetto all’anno precedente. Va compilato un rigo
per ogni immobile posseduto e per ogni particolare
situazione relativa all’immobile (ovvero immobile utilizzato
per quattro mesi come abitazione principale e per altri 8 in
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affitto va indicato su due righi; così come va espressa in
due righi la diversa scelta di opzione dei regimi fiscali per lo
stesso immobile). Quale importo indicare?
In particolare, per chi affitta un immobile e le relative
pertinenze costituisce reddito da tassare il maggiore degli
importi tra:


la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e
il canone annuo, ridotto del 5% (percentuale che
costituisce un guadagno netto per tutti i proprietari).
Nello specifico, per gli immobili il cui canone di locazione
comprende oltre all’abitazione, anche una sua pertinenza
(box auto, cantina, ecc..) che ha una rendita catastale
autonoma, occorre distinguere, ai fini della dichiarazione dei
redditi, la quota del canone per ciascuna unità immobiliare.
Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura
proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità
immobiliare, applicando la seguente formula:
quota proporzionale del canone = canone x singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione: 402,84 €
(rivalutazione) = 422,98 €
Rendita catastale della pertinenza: 66,25
(rivalutazione) = 69,56 €
Canone di locazione annuo: 9.000 €
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+
5%
+
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Calcolo della quota del canone relativamente all’abitazione:
9.000 x 422,98___ = 7.729 9.000 x 69,56 = 1.271
(422,98 + 69,56)
(422,98 + 69,56)
9.000 x 422,98 = 7.729
(422,98 + 69,56)
9.000 x 69,56 = 1.271
(422,98 + 69,56)
Pertanto, nella dichiarazione dei redditi andrà indicato come
canone di locazione dell’abitazione 7.729 € e per la
pertinenza € 1.271.
IRPEF PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO
E/O ARTISTICO
Il reddito derivante dagli immobili qualificati come immobili
di interesse storico e/o artistico è pari al maggior importo
tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%,
e il canone di affitto ridotto del 35 per cento. Fino al 2011
per questi immobili il reddito veniva determinato applicando
la più bassa tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria in cui è situato l’immobile, a
prescindere dall’eventuale locazione del bene ad un canone
inferiore. L’agevolazione è stata eliminata del tutto dato che
anche per gli immobili storici e artistici non concessi in
affitto, si applica il nuovo articolo 144, comma 1, del Tuir:
va dunque dichiarato il reddito medio ordinario ridotto del
50 per cento.
In questo caso va compilata la terza sezione del Quadro RB
(RB31).

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
IRPEF
PER
COMODATO
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IMMOBILI
CONCESSI
IN
Gli immobili concessi in comodato gratuito vanno dichiarati
dai proprietari e in questi casi ci si comporta come per gli
immobili tenuti a disposizione (articolo 41 del Tuir; agenzia
delle Entrate, circolare n. 50/E del 12 giugno 2002,
paragrafo 2). Pertanto il comodante (proprietario) nella
propria dichiarazione dei redditi ha l'obbligo di indicare la
rendita catastale (rivalutata del 5%) aumentata di un terzo;
salvo i casi in cui sia concessa in uso gratuito a un proprio
familiare (coniuge, figli, fratelli) e se questi vi dimori
abitualmente (come da residenza anagrafica).

IRPEF SU CANONI “MOROSI”
Il locatore deve sempre dichiarare il canone di locazione,
anche se non effettivamente percepito, fino a quando non ci
sia la conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Se in questo procedimento il giudice accerta la morosità del
conduttore per periodo precedenti, viene riconosciuto il
credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni
scaduti e non percepiti.

RIDUZIONI SULL’IRPEF
o
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CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
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I proprietari che concedono l’abitazione sottoscrivendo
contratti a canone concordato hanno diritto, oltre alla
riduzione base del 5% del reddito da locazione, ad
un’ulteriore riduzione del 30%. Pertanto il canone annuo da
indicare sulla dichiarazione dei redditi sarà ridotto
complessivamente del 33,5%.
Esempio:
 Canone di locazione annuo di 12.000 € registrato in
un contratto libero 4 + 4 : nella dichiarazione dei
redditi andranno dichiarati 11.400 € (€ 12.000 –
5%);
 Canone di locazione annuo di 12.000 € registrato in
un contratto a canone concordato 3 + 2: nella
dichiarazione dei redditi andranno dichiarati 7.980 €
(€ 12.000 – 33,5%);
Per poter usufruire di questa riduzione il locatore dovrà
inserire nella sua dichiarazione gli estremi di registrazione
del contratto, l’anno e il comune in cui l’immobile è situato.
Il canone concordato deve essere determinato sulla base di
appositi accordi territoriali siglati tra le maggiori
organizzazioni di proprietari ed inquilini (legge 431/98
CONTRATTI A PERSONE IN CONDIZIONE
DI DISAGIO ABITATIVO
Sono previste agevolazioni a favore dei proprietari che
concedono in affitto il proprio immobile a persone in
condizione
di
disagio
abitativo
conseguente
a
provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel
o
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proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori
di handicap gravi, a condizione che:
o non dispongano di altra abitazione o di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di una
nuova unità immobiliare;
o siano beneficiari della sospensione della
procedura esecutiva di rilascio ai sensi
dell’art. 80, comma 22, della legge 23
dicembre
200,
n.
388,
e
successivi
differimenti e proroghe.
Per questi proprietari i canoni percepiti non entrano a far
parte dell'imponibile ai fini delle imposte dirette.
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Cedolare secca: la guida completa per utilizzarla
correttamente
Per chiarirli tutti i dubbi sulla cedolare ed avere perfetta
padronanza di questa nuova possibilità, vi offriamo una
guida semplice, efficace e completa.
1. Cos’è la cedolare secca.
▪
▪
▪
▪
Nuova modalità di tassazione
Imposta alternativa all’Irpef
Facoltativa
Prevede aliquote fisse
2. AMBITO DI APPLICABILITÀ: quali caratteristiche
devono avere i contratti affinché sia possibile per il
proprietario optare per la cedolare secca?
Proprietario:
L’opzione può essere esercitata dal locatore, persona fisica,
che possieda l’unità abitativa in qualità di:
Proprietario
Titolare di altro diritto reale di godimento, es.
usufrutto
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, sono esclusi dalla
possibilità di opzione gli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni. Rimangono quindi escluse le locazioni
effettuate da società in genere, imprese edili (es.
società di costruzioni), società immobiliari. Sono
escluse anche le società semplici.
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Inquilino:
Il contratto deve essere intestato a persone fisiche. La
Circolare E/26, infatti, esclude chiaramente dall’ambito
dell’applicazione della cedolare i contratti di locazione
intestati a conduttori che svolgono l’esercizio di attività di
impresa.
Sono esclusi dunque i contratti ad uso foresteria e i
contratti intestati a soggetti IVA, in genere, seppur
destinati a soddisfare finalità abitative (pag. 6
C.E/26)
Contratto:
La locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari
abitative, locate ad uso abitativo.
Ciò
implica
che
devono
essere
rispettate,
contemporaneamente, le seguenti condizioni:
l’unità immobiliare deve essere accatastata in una
delle categorie abitative del “Gruppo A” (ad
eccezione dell’ A/10, relativa a “uffici e studi privati”)
la locazione deve essere ad uso abitativo alle
locazioni abitative e loro pertinenze, se affittate
congiuntamente all’immobile principale.
Non è pertanto possibile, per i proprietari, applicare la
cedolare secca nel caso di:
Contratti di immobili ad uso diverso dall’abitativo
(negozi, uffici, capannoni, ecc..)
Contratti di sublocazioni
Ne deriva che il regime sostitutivo non possa trovare
applicazione in presenza di unità immobiliare che, seppur
accatastata in A/2 (abitazione civile), sia locata ad uso
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ufficio e viceversa, e l’esclusione dei contratti ad uso
promiscuo, così come precisato dalla Circolare E/26, a pag.6
Soggetti del contratto
•
•
•
Privato
Privato
Privato
Impresa
Impresa
Privato
Vs.
Vs.
Applicabilità
della
Cedolare
secca
Sì
NO
NO
Vs.
Oggetto del contratto
•
•
•
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Immobile a destinazione
d’uso abitativo e utilizzato
ai fini residenziali
Immobile a destinazione
d’uso abitativo e utilizzato
come ufficio
Immobile a destinazione
d’uso diverso e utilizzato
come abitazione
Applicabilità
della
Cedolare
secca
Sì
No
No
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3. Come e quando esercitare l’opzione
Il proprietario che decide di optare per la cedolare secca
deve
▪ Inviare comunicazione al conduttore: mediante
lettera raccomandata, con la quale comunica
l’esercizio dell’opzione e rinuncia espressamente alla
facoltà di chiedere l’aggiornamento Istat, o aumenti
previsti in contratto, a qualsiasi titolo
▪ Presentare la Comunicazione all’Agenzia delle
Entrate: registrazione del contratto di locazione,
proroga o risoluzione
▪ Effettuare il versamento dell’acconto e del saldo
dell’imposta nei termini previsti
▪ Presentare la dichiarazione dei redditi
▪ In caso di esercizio dell’opzione, quindi, non è dovuta
la comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza (la
cd. Cessione di Fabbricato)
L’opzione può essere esercitata anche durante la durata
del contratto, in una delle annualità successive alla prima.
Tale possibilità è ammessa nel termine di versamento
dell’imposta di registro relativa all’annualità per la quale si
intende optare per la tassazione sostitutiva, con
presentazione dell’apposito modello 69. E’ riconosciuta al
contribuente la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna
annualità successiva a quella in cui l’opzione è stata
esercitata.
La revoca non esclude la possibilità di optare nuovamente
per la cedolare secca, nelle annualità successive, mediante
la presentazione del mod. 69 entro il termine del
versamento dell’imposta di registro relativa all’annualità
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4. Calcolo e convenienza
Le aliquote previste sono
21% per i contratti a canone libero e per i contratti
transitori
10% per i contratti a canone concordato 3+2 e i contratti
a studenti universitari fuori sede
La base imponibile sarà costituita dall’intero canone
di locazione annuo, ovvero il 100% del canone, senza le
deduzioni previste.
Esempio: canone di locazione di 540 euro mensile
determina un reddito da locazione di 6.480 euro sui quali il
proprietario pagherebbe 1361 euro di cedolare per un
contratto libero 4+4 e di 648 euro per un contratto a
canone concordato.
L'opzione per la cedolare secca sostituisce:
▪
l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali;
▪
l'imposta di registro e di bollo;
▪
l'imposta di registro sulle annualità successive,
proroghe e risoluzioni
La cedolare secca non assorbe
▪ I tributi speciali
▪ L’imposta per garanzie di terzi
▪ In caso di cessione di contratto, l’imposta di registro
e di bollo
L'esercizio
dell'opzione
esclude
l'applicabilità
dell'aggiornamento Istat
▪ La Circolare E/26 esclude la possibilità di
applicare l'aggiornamento Istat pro-quota;
ovvero, nel caso di due o più locatori la scelta di un
solo locatore per il regime agevolato impone la
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perdita dell’aggiornamento Istat anche per gli altri
locatori
L’analisi di convenienza va fatta caso per caso. La
convenienza è tanto maggiore all’aumentare dell’aliquota
marginale del contribuente.
5. Riferimenti normativi:
 Art. 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011,
n.23, attuativo del Federalismo Fiscale Municipale,
pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate
del
7
aprile
2011,(protocollo
n.
2011/55394)
 Approfondimenti
applicativi
dell’Agenzia
delle
entrate: Risoluzione E/59 del 25 maggio 2011,
Circolare E/26 del 1 giugno 2011
La normativa nella quale si inserisce l’ambito di applicazione
della nuova modalità di tassazione è la seguente:
o Art. 36 e segg., Tuir (determinazione del reddito ai
fini Irpef)
o Art.5, Parte i della tariffa, D.P.R. 131/1986 (imposta
di registro)
o Legge 431/98 (contratti di affitto a canone libero e
concordato)
o D.Lgs 471/1997 (sanzioni in caso di violazione degli
obblighi dichiarativi)
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Irpef o cedolare secca: cosa conviene? Facciamo un
esempio.
Proviamo ora a fare un po’ i calcoli in tasca e fare un po’ di
esempi sul guadagno che un nostro proprietario potrebbe
ricavare a seconda della tipologia di contratto stipulato e
soprattutto del regime fiscale che decide di applicare al
reddito da locazione.
Basandoci sull’esempio di un immobile a Palermo in una
zona semi centrale con circa 80 mq, avevamo calcolato un
canone concordato che oscillava da un minimo di 395 ad un
massimo di 647 euro. Probabilmente in questo caso il
proprietario potrebbe optare per un canone concordato di
580 euro; a fronte di un canone libero che potrebbe
attestarsi su 650.
Andiamo quindi ad analizzare il guadagno per le due diverse
tipologie contrattuali (concordato 3 +2 o libero 4 +4 ) e per
i due diversi regimi fiscali (irpef o cedolare secca).
Esempio n°1:
Contratto 4 +4 con canone libero di 650 euro mensile,
ovvero un reddito annuo di 7.800 euro. Il proprietario
sceglie di sommare tale reddito (decurtato della deduzione
del 5%, quindi i 7.410) al proprio reddito personale ed
assoggettarlo all’Irpef, scostando un’aliquota di riferimento
del 38%.
Quindi 7.410 * 38% = 2.816 euro.
Dovendo calcolare il guadagno netto dell’esempio uno
sottraiamo ai 7.800 euro percepiti i 2.816 di imposte irpef,
ottenendo un guadagno netto da locazione di 4.984
euro.
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Esempio n°2:
Contratto 4 +4 con canone libero di 650 euro mensile,
ovvero un reddito annuo di 7.800 euro. Il proprietario
sceglie di applicare a tale reddito la cedolare secca, che in
questo caso è del 21%.
Quindi 7.800 * 21% = 1.638 euro.
Dovendo calcolare il guadagno netto dell’esempio due
sottraiamo ai 7.800 euro percepiti i 1.638 di cedolare,
ottenendo un guadagno netto da locazione di 6.162
euro.
Esempio n°3
Contratto 3+2 con canone concordato di 580 euro mensile,
ovvero un reddito annuo di 6.960 euro. Il proprietario
sceglie di sommare tale reddito (decurtato della deduzione
del 33,5%, quindi i 4.628) al proprio reddito personale ed
assoggettarlo all’Irpef, scostando un’aliquota di riferimento
del 38%.
Quindi 4.628 * 38% = 1.759 euro.
Dovendo calcolare il guadagno netto dell’esempio tre
sottraiamo ai 6.960 euro percepiti i 1.759 di imposte irpef,
ottenendo un guadagno netto da locazione di 5.201
euro.
Esempio n°4
Contratto 3+2 con canone concordato di 580 euro mensile,
ovvero un reddito annuo di 6.960 euro. Il proprietario
sceglie di applicare a tale reddito la cedolare secca, che in
questo caso è del 10%.
Quindi 6.960 * 10% = 696 euro.
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Dovendo calcolare il guadagno netto dell’esempio tre
sottraiamo ai 6.960 euro percepiti i 696 di cedolare,
ottenendo un guadagno netto da locazione di 6.264
euro.
È evidente che a tale guadagno andrebbero poi sottratte
altre imposte come Imu o Tasi, ma è altrettanto evidente
che l’aliquota della cedolare secca al 10% sui contratti a
canone concordato rendono estremamente conveniente
l’utilizzo di questi contratti.
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ANCHE GLI INQULINI GUADAGNANO!
Invece dei soliti conti in tasca ai proprietari, proviamo a
capire come pagare un canone di locazione possa essere
persino conveniente per alcuni particolari contribuenti.
In presenza di determinate condizioni, infatti, gli inquilini
possono usufruire di detrazioni fiscali, sulla propria
dichiarazione dei redditi, in proporzione al loro reddito
complessivo.
Nello specifico sono cinque le categorie di contribuenti
“inquilini” che possono usufruire di questi benefici fiscali:
1. tutti i titolari di contratti di locazione a “3 + 2 a
canone concordato”, quelli stipulati a norma degli
articoli 2 (comma 3) e 4 (comma 2 e 3) della Legge
431/98, di immobili utilizzati come abitazione
principale;
2. i lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro
residenza per motivi di lavoro (indipendentemente
dal tipo di contratto di cui si è titolari);
3. le famiglie di studenti universitari
4. tutti i titolari di contratti di locazione “4 anni + 4 a
canone libero” utilizzati come abitazione principale;
5. i giovani conduttori che stipulano un contratto di
locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità
immobiliare da destinare a propria abitazione
principale.
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1. DETRAZIONE IRPEF PER I CONTRATTI 3 + 2 A
CANONE CONCORDATO
Gli intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati
come abitazione principale hanno diritto ad una detrazione
dall’Irpef a condizione che:

il contratto di locazione sia un contratto 3 + 2 a canone
concordato, stipulato sulla base degli accordi locali
definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli
inquilini maggiormente rappresentative a livello locale;

il contratto non sia stipulato con enti pubblici (per
esempio quelli stipulati con gli Istituti case popolari);

il reddito complessivo dell’intestatario del contratto non
superi complessivamente i 30.987,41 euro.
La detrazione a cui si ha diritto è pari a:

495,80 euro se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro;

247,90 euro se il reddito complessivo è superiore
a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41
euro.
Se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro, la
detrazione non spetta.
La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell’anno in
cui l’immobile è stato effettivamente utilizzato come
abitazione principale e va ripartita, in caso di cointestazione
del contratto di locazione, tra i vari contraenti e rapportata
al reddito di ciascuno di essi.
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2. DETRAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE
TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI
LAVORO
Dal 2001 il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi
contratto di locazione per un immobile utilizzato come
abitazione principale, può usufruire di una detrazione pari a:

991,60 euro se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro;

495,80 euro se il reddito complessivo è superiore
a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41
euro.
Se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro, la
detrazione non spetta.
La detrazione compete a condizione che:

il lavoratore trasferisca la propria residenza nel comune
di lavoro o in un comune limitrofo;

il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di
distanza da quello precedente e comunque al di fuori
della propria regione di provenienza;

la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da
non più di tre anni dalla richiesta di detrazione;

il lavoratore sia intestatario di un canone di locazione
(qualsiasi tipologia) per l’immobile nel quale ha trasferito
la residenza.
Si ha diritto a questa detrazione nei primi per i primi tre
anni in cui si trasferisce la residenza. Per esempio un
lavoratore che ha trasferito la sua residenza nel 2012, può
richiedere la detrazione per i periodi d’imposta relativi agli
anni 2012, 2013 e 2014.
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La detrazione va sempre rapportata al numero di giorni in
cui si è utilizzato l’immobile come abitazione principale e
suddivisa tra eventuali cointestari dello stesso contratto.
Questo beneficio fiscale non spetta per i redditi assimilati a
quelli da lavoro dipendente (ad esempio i redditi derivanti
dalle borse di studio).
Le due agevolazioni non sono mai cumulabili, il contribuente
dovrà semplicemente scegliere la detrazione a lui più
conveniente.
È possibile, comunque, beneficiare di entrambe le detrazioni
nel caso, ad esempio, di un lavoratore dipendente, già
titolare di un contratto
a canone concordato per un
immobile utilizzato come abitazione principale, che
trasferisca la propria residenza per ragioni di lavoro,
stipulando un nuovo contratto di locazione, anche a canone
libero. In questo caso il contribuente potrà usufruire di
entrambe le detrazioni proporzionalmente ai giorni dell’anno
di utilizzo dei due immobili.
3. DETRAZIONI PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI
SEDE
La finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità, per le
famiglie con studenti universitari, di usufruire di
detrazioni sull’IRPEF.
Nello specifico la detrazione compete nel caso in cui:

nel nucleo familiare ci sia un conduttore che ha stipulato
un contratto per studenti universitari fuori sede;

la detrazione spetta nella misura del 19% dell’Irpef
dovuta e per un importo comunque non superiore a
500,27 euro.
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4. DETRAZIONE IRPEF PER I CONTRATTI 4 + 4 A
CANONE LIBERO
Infine, gli inquilini titolari di un contratto di locazione di
unità immobiliari da adibire ad abitazione principale,
stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998
La detrazione a cui si ha diritto è pari a:

300 euro se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro;

150 euro se il reddito complessivo è superiore a
15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41
euro.
5. DETRAZIONE PER GIOVANI INQUILINI CHE
TRASFERISCONO LA RESIDENZA
Per effetto della finanziaria 148/2011 i giovani conduttori
che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge
431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria
abitazione principale, possono usufruire della detrazione
qualora

prendano in locazione un'abitazione diversa da quella
dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per
legge:
 abbiano un'età compresa tra i 20 e i 30 anni
La detrazione a cui si ha diritto è pari a:

991,60 euro se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro.
Si ha diritto a questa detrazione nei primi per i primi tre
anni in cui si trasferisce la residenza.
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