CITTA` DI RECCO (Provincia di Genova) DECORATA DI MEDAGLIA
Transcript
CITTA` DI RECCO (Provincia di Genova) DECORATA DI MEDAGLIA
CITTA’ DI RECCO (Provincia di Genova) DECORATA DI MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2009 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Premessa Cremazione Affidamento delle ceneri. Istituzione tariffa. Dispersione ed inumazione delle ceneri. Istituzione tariffa. Deposito provvisorio delle ceneri Norma di prima attuazione Informazioni ai cittadini Sanzioni Amministrative CITTA’ DI RECCO – Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri V. 11/3 2 Art. 1 Premessa. Il presente regolamento stabilisce, per il Comune di Recco, le procedure per i servizi riguardanti la cremazione di cadaveri, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, in attuazione dei principi di cui alla Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 e del Regolamento Regionale dell’11 marzo 2008. Art. 2 Cremazione. 1. L’ufficio di Stato Civile riceve le comunicazioni dei soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, contenenti la volontà del defunto di essere cremato. Al momento della presentazione della istanza di autorizzazione alla cremazione, i famigliari dichiarano che la salma o i resti mortali non sono portatori di stimolatore cardiaco e oggetti similari. 2. Laddove il comune di residenza non coincida con il comune di decesso, l’Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. 3. L’ufficio di Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni su richiesta dei famigliari senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1 della L.R. 24/2007. 4. La cremazione è consentita anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi derivanti da esumazione o estumulazione e a tal fine non è necessaria la documentazione di cui all’art.2 comma 1° della L.R. n. 24/07. 5. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione assicura l’avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall’involucro contenente la salma o i resti mortali e il rispetto delle procedure indicate nel presente regolamento . Art. 3 Affidamento delle ceneri. Istituzione della tariffa. 1. E’ istituito, presso l’Ufficio Concessioni Cimiteriali, il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri. Il registro potrà essere conservato su supporto informatico e convertito a stampa in caso di necessità. 2. L’ufficio dello Stato Civile rilascia l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri a seguito di presentazione di istanza, in bollo, da parte del parente individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, corredata dall’espressa volontà del defunto stesso. La volontà può essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta purchè datata e con firma autografa. Per il rilascio delle pratiche di affidamento delle ceneri è istituita una tariffa pari ad euro 100,00, annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale in base all’incremento dell’indice ISTAT del costo della vita, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di ceneri già custodite nei loculi cinerari e/o ossari e/o loculi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la tariffa è ridotta della metà. L’istanza redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell’autorizzazione previa verifica del regolare versamento della tariffa. 3. La consegna dell’urna contenente le ceneri per l’affido avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale redatto dalla Società di Cremazione presso la quale le stesse sono depositate. CITTA’ DI RECCO – Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri V. 11/3 3 4. Tale verbale è redatto in triplice copia: una per il Comune ove è avvenuto il decesso, una per la Società di cremazione ed una per l'affidatario dell'urna. 5. Per quanto attiene le caratteristiche delle urne per l’affido dovrà essere previsto quanto segue: a) la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc.) purché il contenitore interno in zinco. La sigillatura sarà del tipo “a ceralacca” o “a piombo” a seconda dei materiali esterni; b) all’esterno dell’urna dovranno essere indicati, su apposita targhetta, i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e di cremazione ed il numero dell’autorizzazione. 6. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al Comando Polizia Municipale, entro 5 giorni dal trasferimento, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio, se non coincide con la residenza anagrafica. 7. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al Comando Polizia Municipale, entro 5 giorni dal trasferimento. 8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 l’Ufficio Concessioni Cimiteriali procede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’apposito Registro delle ceneri affidate a seguito della ricezione della copia della predetta comunicazione effettuata dal Comando Polizia Municipale. 9. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria e/o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere, previo svolgimento della relativa pratica presso l’Ufficio Concessioni Cimiteriali, alla tumulazione in cinerario, ossario, loculo o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure, previo svolgimento della relativa pratica presso l’Ufficio di Stato Civile, alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007. Art. 4 Dispersione ed inumazione delle ceneri. Istituzione della tariffa. 1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo, a cura del soggetto individuato dal defunto per la dispersione, corredata dall’espressa volontà del defunto stesso nella forma testamentaria o in altra forma scritta purchè datata e con firma olografa. Per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri è istituita una tariffa pari ad euro 100,00, annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale in base all’incremento dell’indice ISTAT del costo della vita, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di ceneri già custodite nei loculi cinerari e/o ossari e/o loculi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la tariffa è ridotta della metà. L’istanza, redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell’autorizzazione previa verifica del regolare versamento della tariffa. 2. La dispersione delle ceneri deve avvenire nelle aree appositamente destinate all’interno dei Cimiteri cittadini: - Cimitero Rimembranze : ex area F1, per una superficie di mq. 20 - Cimitero di Polanesi: area di fronte al corpo L6, per una superficie di mq. 8 - Cimitero di Megli: area ex campo C6, per una superficie di mq. 10 oppure in natura o in aree private nel rispetto dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007. 3. La dispersione delle ceneri, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comando Polizia Municipale oppure del soggetto, dipendente a tempo indeterminato, dell’Azienda di Onoranze e/o Trasporti Funebri incaricata del servizio. Valutate le CITTA’ DI RECCO – Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri V. 11/3 4 circostanze, potrà essere delegato un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione. 2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, oltre all’autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n.24 del 4 luglio 2007, occorre il nulla-osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione, rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile. 3. Il verbale redatto in tale occasione dovrà riportare: il numero identificativo della dispersione, corrispondente all’autorizzazione, i dati identificativi del defunto, gli estremi di autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici del soggetto deputato alla dispersione, gli estremi identificativi del luogo della dispersione, i dati anagrafici dell’incaricato del Comando ad assistere all’evento, la data e l’ora dell’avvenuta dispersione. 4. L’autorizzazione all’interramento dell’urna cineraria è rilasciata dall’Ufficio Concessioni Cimiteriali a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo. L’interramento dell’urna cineraria è possibile nel solo cimitero del Capoluogo. La durata dell’inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. Le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia in lunghezza sia in larghezza, tra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E’d’obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l’urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo, fornita dal concessionario, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. Per l’inumazione è prevista una tariffa di Euro 100,00 annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale in base all’incremento dell’indice ISTAT del costo della vita, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 5. E’ vietata la dispersione in aree appartenenti al demanio: lidi del mare, spiagge, rade e porti, torrenti, laghi, strade, strade ferrate, acquedotti. 6. Nel caso di dispersione in natura per affondamento o interramento dell’urna, quest’ultima dovrà essere costituita da materiale biodegradabile mantenendo indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, le date di decesso e cremazione. 7. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, nelle zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano. 8. La dispersione delle ceneri in mare, a distanza di almeno mezzo miglio dalla costa e nei fiumi è vietata nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati. 9. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8) del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 258 e ss.mm. ii. (Nuovo Codice della Strada). 10. In mancanza di manifesta scelta del defunto o dei parenti più prossimi del luogo di dispersione delle proprie ceneri, in caso di defunto residente, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, l’ufficio Concessioni Cimiteriali autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del Cimitero del Capoluogo. Art. 5 Deposito provvisorio delle ceneri. 1. La sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 6 mesi è consentita nel solo Cimitero del Capoluogo, presso la Camera Mortuaria. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido e/o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso redatto a cura dell’ufficio Concessioni Cimiteriali nell'albo CITTA’ DI RECCO – Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri V. 11/3 5 pretorio e presso la bacheca degli avvisi del predetto Cimitero sono avviate d'ufficio al cinerario comune. Art. 6 Norma di prima attuazione. 1. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere affidate secondo le modalità precedentemente previste. 2. In tal caso il Comune rientrerà in possesso del manufatto cimiteriale senza che sia prevista la restituzione al concessionario degli oneri concessori già versati. 3. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere disperse, fatta salva l’espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva. 4. In tal caso il Comune rientrerà in possesso del manufatto cimiteriale senza che sia prevista la restituzione al concessionario degli oneri concessori già versati. Art. 7 Informazioni ai cittadini 1. L’ufficio Concessioni Cimiteriali provvede a fornire ai cittadini tutte le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche mediante inserimento dei relativi dati nel sito internet del Comune, apposite pubblicazioni e tabelle riepilogative delle varie tariffe esposte nei locali dell’ufficio. Art. 8 Sanzioni amministrative 1. I soggetti che svolgono l’attività di cremazione e gli aventi titolo che violano le disposizioni previste per l’ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione di cui all’art. 2 della L.R. 24/2007 e art. 6 del R.R. n. 1/08 sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00. 2. Chiunque viola le disposizioni previste in materia di autorizzazione all’affidamento delle ceneri di cui all’art. 3 della L.R. 24/2007 e art. 6 del R.R. n. 1/08 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00. 3. Chiunque viola le disposizioni previste in materia di dispersione delle ceneri di cui all’art. 4 della L.R. 24/2007 e art. 6 del R.R. n. 1/08 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. 4. Il relativo procedimento è posto in essere dal Comando Polizia Municipale, ai sensi della L.R. 45/82. CITTA’ DI RECCO – Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri V. 11/3 6