pagare l`importazione con lettera di credito documentario quali i
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PAGARE L’IMPORTAZIONE CON LETTERA DI CREDITO DOCUMENTARIO QUALI I RISCHI E COME CAUTELARSI di Antonio Di Meo Estero>> Commercio internazionale La gran parte delle forniture di merci e/o di servizi che hanno come parti contraenti un venditore e/o un’acquirente di paesi al di fuori di quelli occidentali1, generalmente viene regolata con un pagamento a mezzo lettera di credito documentaria anche chiamata più semplicemente “credito documentario”. Il pagamento a mezzo lettera di credito documentaria è certamente la forma di pagamento più sicura tra quelle in uso nel commercio internazionale perché, con la stessa, la banca che lo emetterà si impegna irrevocabilmente (salvo che non sia espressamente detto che la lettera di credito è emessa in forma revocabile) ad eseguire una prestazione (che consisterà in un pagamento o in una accettazione o in una negoziazione) a favore di un beneficiario a condizione, però, che lo stesso presenti, entro una certa data di validità ed in un luogo prestabilito, tutti i documenti richiesti dalla lettera di credito conformemente ai termini e alle condizioni prescritte e secondo quanto stabilito dalle NUU (le Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari) pubbl. 500 della Camera di Commercio Internazionale. Quindi qualsiasi fornitore di merci e/o di servizi per cautelarsi circa il rischio di mancato pagamento tenderà a chiedere, come condizione per la fornitura di quanto ordinato, che il pagamento della stessa sia effettuato a mezzo Lettera di credito documentaria. In tali casi, di solito, l’importatore che accetta di regolare il pagamento dell’ordinativo con questo strumento di pagamento, probabilmente riuscirà ad ottenere un prezzo d’acquisto e condizioni a lui più favorevoli, mentre l’esportatore/fornitore si sentirà rassicurato dall’impegno irrevocabile assunto dalla banca emittente, che, per conto dell’importatore, si assume il predetto impegno ad eseguire la prestazione a proprio favore in presenza dei documenti richiesti conformi ai termini e alle condizioni stabilite nella Lettera di credito documentaria. Tuttavia, a volte, al compratore (poniamo il caso di un importatore italiano), viene richiesto che il credito documentario venga emesso “con conferma” ritenendo il venditore di sentirsi, così, maggiormente rassicurato circa il pagamento della fornitura che effettuerà in quanto, all’impegno assunto dalla banca emittente, potrà aggiungersi anche l’impegno di una banca allo stesso gradita e, generalmente, del suo paese. Se risultano evidenti i benefici che un’ esportatore, fornitore di beni e/o di servizi, godrà nel definire un pagamento a mezzo credito documentario, occorre tener presente che l’importatore ha, invece, esigenze diverse rispetto allo stesso, dovendo tutelarsi dal rischio che, a fronte dell’addebito (a vista oppure ad una certa data di scadenza) dell’importo da parte della banca che riscontra i documenti ricevuti conformi a tutti i termini e condizioni del credito documentario, la merce che ritirerà potrebbe, invece, non risultare conforme all’ordine presentando (ad esempio) dei difetti e/o dei vizi e/o delle non conformità alle specifiche richieste e/o essere danneggiata. La banca non potrà entrare nel merito dell’operazione commerciale e/o accettare eccezioni e/o obiezioni basate sulla merce e/o sui servizi, limitandosi ad esaminare solo e soltanto i documenti a lei presentati. Se questi, nella forma, appariranno conformi ai termini e alle condizioni stabilite nel testo di emissione del credito documentario e/o nel testo di eventuali successive modifiche, secondo quanto sancito dalle NUU, la banca provvederà ad onorare la prestazione promessa a favore del beneficiario estero. Su questo si fonda tutta l’operazione di credito documentario caratterizzata dai principi di autonomia, astrattezza e formalismo (artt. 3, lett. a e b delle NUU). 1 Paesi Ocse di 1° categoria: Australia; Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Usa. Pagina 2 di 11 _____________________________________________________________ Articolo 3 Nuu a. I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l’impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario. b. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l’ordinante e la banca emittente. Articolo 4 Nuu Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi. ________________________________________________________________________ Anche il nostro legislatore, con riferimento all’art. 1530 del Codice civile, individua solo tre eccezioni opponibili: l’incompletezza dei documenti; l’irregolarità dei documenti; l’inosservanza, da parte del beneficiario, delle condizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalla banca per l’esecuzione del proprio impegno. Tutto ciò per affermare che il legislatore, enunciando l’opponibilità alle sole tre eccezioni sopra indicate, ha escluso qualsiasi connessione del credito documentario con il contratto di compravendita, attribuendogli, così, il carattere dell’astrattezza. Risultando evidente, quindi, che il credito documentario risulta essere un contratto che contiene un’obbligazione a sé stante, completamente indipendente e distinta dal rapporto commerciale instauratosi tra il compratore ed il venditore, la/e banca/che impegnatasi/esi ad onorare la prestazione, non potrà/anno sollevare eccezioni e/o eccepire obiezioni se non derivanti dall’esame che effettueranno sui documenti richiesti e a loro presentati e non sulle merci e/o servizi. Fatte queste dovute precisazioni circa la natura e le caratteristiche del credito documentario, è importante sottolineare come l’importatore, generalmente, ritenga di essere sufficientemente rassicurato circa la merce che ritirerà non considerando, molto spesso, che la/e banca/che impegnata/e ad eseguire la prestazione promessa la onoreranno indipendentemente dalla merce spedita basandosi, quindi, come sopra detto, solo sui documenti (vedasi art. 15 delle NUU sotto riportato) senza alcuna “garanzia” circa la conformità della merce descritta sui documenti. Pagina 3 di 11 ________________________________________________________________________ Articolo 15 Nuu Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona. ________________________________________________________________________ Il pagamento a mezzo credito documentario potrebbe, pertanto, riservare all’importatore delle spiacevoli sorprese al momento del ritiro della merce non preservandolo dal rischio che, a fronte del pagamento, la merce ritirata risulti non conforme. Se tutto questo è vero, pur essendo presenti notevoli “rischi”, a cui l’importatore non può sottrarsi, è possibile identificarli cercando di affrontarli con una serie di attenzioni e di “linee guida” che riteniamo possano rivelarsi di utilità per l’operatore economico. Proviamo, pertanto, ad analizzare i rischi più evidenti per il compratore che debba pagare l’importazione con un credito documentario e, successivamente, esamineremo, punto per punto, le istruzioni che lo stesso dovrà fornire alla banca emittente per l’emissione del credito. I rischi per l’importatore nel pagamento con credito documentario I rischi più evidenti per il compratore che debba pagare la propria importazione con un credito documentario possono derivare dalle seguenti situazioni: la banca emittente, al ricevimento dei documenti, verificherà se essi corrispondono, sotto l’aspetto formale, al testo del credito documentario e alle precisazioni delle NUU, addebitando successivamente l’importo sul conto dell’importatore, quand’anche quest’ultimo faccia presente l’esistenza di difformità della merce rispetto a quanto ordinato, oppure la falsificazione dei documenti presentati alla banca o, ancora, la non esistenza o il non arrivo della merce o altro ancora; gli impegni di cui al credito documentario non possono essere né modificati né annullati dall’importatore senza l’accordo delle altre parti, ovvero senza l’accordo della banca emittente, del beneficiario (il fornitore estero) e dell’eventuale banca estera confermante; la merce che venisse riscontrata non conforme all’ordine, deve essere, comunque, pagata se (come visto al precedente punto), i documenti pervenuti alla banca emittente risultano perfettamente conformi ai termini e alle condizioni del credito. Come già esaminato precedentemente, quest’ultimo punto rappresenta il rischio più grande per l’importatore: quello, cioè, di ricevere merce non conforme all’ordine, ma di doverla, comunque, pagare, in quanto i documenti pervenuti alla banca emittente risultano perfettamente conformi ai termini e alle condizioni del credito documentario. Per contenere e/o ridurre il verificarsi di tali “eventi” occorre che l’importatore non trascuri le raccomandazioni elencate nella tavola 1. Pagina 4 di 11 Tavola 1 - CHECK LIST PER EVITARE I RISCHI NEI CREDITI IMPORT 1. Valutare attentamente la serietà commerciale e l’affidabilità del proprio fornitore estero; 2. Definire, nel contratto, un termine di consegna della merce del gruppo “F”, al fine di poter scegliere e organizzare il trasporto della merce attraverso uno spedizioniere di fiducia; 3. Stipulare una adeguata polizza di assicurazione merce che tenga conto del tipo di merce, della modalità di trasporto, ecc.; 4. Prevedere, dove possibile, un pagamento differito al fine di evitare di dover pagare l’importo della fornitura a fronte dei documenti conformi già giunti alla banca emittente, ma di non poter ritirare la merce perché ancora in viaggio. Cosa questa che può verificarsi in un trasporto via mare da paese lontano; 5. Prevedere la presentazione, a seconda ovviamente del tipo di merce ordinata, di un certificato di ispezione attestante la corrispondenza della merce e/o dell’imballaggio (per quantità, qualità, stato, ecc.) a quanto contenuto nell’ordine di acquisto; 6. Non trascurare di indicare la forma che i documenti richiesti devono assumere, al fine di rispettare disposizioni interne allo Stato circa l’emissione di determinati documenti e/o esigenze aziendali; ad esempio per quanto si riferisce alla fattura è opportuno richiedere: fattura datata e firmata; 7. Specificare sempre il documento che dovrà essere presentato a comprova di eventuali condizioni richieste; 8. Evitare, dove possibile, di disporre l’apertura di credito con la possibilità della conferma; 9. Non dimenticare che, se i documenti risulteranno conformi ai termini e condizioni del credito, non possono essere respinti a causa di forniture di merce non conformi al contratto; 10. Non sottovalutare la fase relativa all’incarico alla banca di emettere il credito documentario, ma, al contrario, formulare le istruzioni in modo preciso e completo chiedendo alla banca l’assistenza dovuta. Pagina 5 di 11 LE ISTRUZIONI ALLA BANCA PER L’EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO Concluso il contratto che prevede il pagamento a mezzo credito documentario, l’importatore dovrà rivolgersi ad una banca per incaricarla di emettere il predetto credito documentario a favore del fornitore estero ed in conformità agli accordi presi con lo stesso in fase contrattuale. Per eseguire il mandato la banca incaricata richiederà all’importatore/ordinante di fornirle: una copia della fattura proforma o della conferma d’ordine o, comunque, di un qualsiasi documento atto a dimostrare alla banca l’esistenza di un contratto fra lo stesso ed venditore estero; una copia dell’eventuale formulario per l’emissione del credito documentario irrevocabile fornitogli dal venditore/beneficiario; una copia dell’eventuale licenza/autorizzazione all’importazione nel caso in cui la merce da importare sia merce a “licenza” rilevabile dal codice identificativo della merce (tariffa doganale); istruzioni precise fornite dal compratore circa l’emissione del credito documentario. Tali istruzioni, generalmente, vengono fornite alla banca emittente con la sottoscrizione di un modulo di richiesta di emissione di credito documentario da parte del compratore/ordinante. Con l’incarico contenuto nella lettera di richiesta di emissione del credito documentario, il compratore/ordinante conferisce alla banca “mandato” per l’emissione del credito documentario impegnandosi nei suoi confronti a mettere a disposizione della banca stessa i mezzi necessari all’esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1719 del Codice civile: “Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome (1705 ss.l)”; la precostituzione dei fondi necessari alla banca emittente per assumersi l’impegno irrevocabile al pagamento a favore del beneficiario del credito. Solo se il cliente/richiedente sarà ritenuto affidabile e solvibile e, quindi, in grado di offrire le opportune garanzie per la costituzione dei fondi, sarà accolta la richiesta di emettere il credito documentario. In particolare, la lettera di incarico alla banca dovrà indicare se il credito deve essere emesso in forma: revocabile o irrevocabile: nel primo caso l’impegno assunto dalla banca può essere modificato o annullato prima dell’utilizzo del credito, mentre nel secondo caso la banca assume un impegno inderogabile, in quanto la stessa, dal momento dell’emissione, non potrà più modificare o annullare il credito senza il consenso di tutte le parti interessate; non confermato, se l’ordinante vuole escludere la possibilità che la banca ricevente il credito documentario possa aggiungere il proprio impegno autonomo alla prestazione; confermato, se, invece, l’ordinante intende offrire la possibilità alla banca ricevente di aggiungere, se lo riterrà, il proprio impegno autonomo ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario; trasferibile, quando viene attribuita la possibilità al beneficiario di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad uno o più altri beneficiari, per l’intero importo o parzialmente; non operativo, nel caso in cui l’efficacia del credito documentario emesso, sia subordinata alla presentazione di documenti, quali, ad esempio, una licenza e/o una autorizzazione oppure, soprattutto nell’impiantistica e/o nella meccanica, al rilascio da parte della banca del beneficiario di una performance bond. Pagina 6 di 11 Nella compilazione delle diverse parti del formulario standard fornito dalle banche a tutti gli operatori economici, il compratore dovrà prestare attenzione ai seguenti punti che proviamo ad analizzare secondo quanto riportato nello stampato fornitoci da una Banca: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ordinante: il compratore indicherà la ragione sociale dello stesso che, ovviamente, risulterà come ordinante del credito documentario emesso a favore del beneficiario estero; banca d’appoggio: l’ordinante dovrà indicare la banca a cui si dovrà notificare l’emissione del credito documentario. Di solito, come già visto, trattasi della banca indicatagli dal beneficiario stesso; data e luogo di scadenza: sta ad indicare la data ultima di presentazione dei documenti richiesti dal credito documentario. Va sempre concordata con il fornitore estero sulla base dei tempi previsti per la preparazione della merce e la successiva spedizione. Di solito la data di scadenza è sempre posteriore alla data di spedizione, per permettere al fornitore di entrare in possesso della documentazione relativa alla spedizione e di presentarla alla banca. È importante, pertanto, stabilire presso quale banca (luogo) dovranno pervenire i documenti entro, naturalmente, la data di scadenza, cioè, se dovranno pervenire presso il domicilio della banca avvisante o presso il domicilio della banca emittente. Nel caso in cui il credito documentario sia emesso con la richiesta della conferma, il luogo di scadenza sarà, necessariamente, presso le casse della banca estera confermante. Al riguardo occorre sottolineare che se il luogo di scadenza è presso le casse della banca estera d’appoggio il “rischio viaggio” dei documenti (che vadano smarriti e/o che arrivino in ritardo), è dell’ordinante il credito; beneficiario: la ragione sociale e l’indirizzo devono essere indicati integralmente e correttamente. Eventuali dati inesatti e/o incompleti possono causare ritardi o spese supplementari; spedizioni parziali e trasbordi: va sempre indicato se sono ammesse oppure se non sono ammesse. Questo, ovviamente in base agli accordi presi con il fornitore circa l’invio della merce; credito utilizzabile presso le casse: l’ordinante dovrà precisare, oltre al luogo di presentazione dei documenti, se, il credito dovrà essere utilizzato presso le casse della banca emittente (con rischio viaggio dei documenti a carico del beneficiario estero), oppure presso le casse della corrispondente estera (con rischio viaggio dei documenti a carico dell’ordinante), anche la modalità di utilizzo del credito, specificando se lo stesso debba intendersi per pagamento a vista o per pagamento differito, per accettazione oppure per negoziazione. Se il pagamento previsto è da effettuarsi a scadenze scaglionate nel tempo, occorrerà indicare che trattasi di credito pagabile per pagamento misto indicando con precisione gli importi e le relative scadenze; importo: il compratore/ordinante dovrà indicare con precisione se trattasi: − di importo “massimo”, cioè, non oltre quello indicato oppure; − di importo “circa” e, cioè, se sono ammesse tolleranze pari al 10% in più o in meno dell’importo indicato. spedizione da … a … entro …: è un aspetto molto importante, perché sta ad indicare l’ultima data entro cui può essere effettuata la spedizione della merce da un luogo convenuto fino ad una certa destinazione finale, specificando se la stessa avverrà via mare, via aerea, via stradale, ferroviaria o con altre modalità. È strettamente connesso con la data di scadenza del credito, in quanto il credito avrà sempre una data di scadenza posteriore a quella di spedizione, salvo diversi accordi; resa della merce (Incoterms 2000): la resa della merce sta ad indicare le condizioni di consegna della merce e, quindi, da chi saranno coperte le spese di trasporto e di assicurazione. Pertanto dovranno essere sempre precisate indicando anche la località. Dovrà, quindi, essere apposta la crocetta nella casella Pagina 7 di 11 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. corrispondente al termine di resa merce concordato secondo gli Incoterms 2000, oppure indicare altra condizione di resa concordata; assicurazione: a seconda del termine di resa della merce, occorrerà specificare se l’assicurazione sarà o meno coperta dall’ordinante; commissioni e spese: generalmente ognuna delle parti (ordinante e beneficiario) si accolla le spese e le commissioni della propria banca. La crocetta dovrà, pertanto, essere apposta nel secondo quadratino; descrizione merci: la merce va descritta in termini brevi e senza inserire eccessivi dettagli, al fine di evitare confusioni, malintesi e facendo riferimento alla quantità, alla natura e al contratto (proforma invoice) cui si riferisce; tariffa doganale: rappresenta il codice numerico armonizzato per identificare la merce oggetto del contratto e verificare se trattasi di merce a “dogana”, importabile, cioè, liberamente, oppure se trattasi di merce soggetta a vincoli, licenze e/o autorizzazioni. In tale ultimo caso la banca emetterà il credito solo in presenza di copie di tali licenze e/o autorizzazioni; data di presentazione dei documenti: se non viene indicato nulla è di 21 giorni dalla data della spedizione, ma, comunque, entro i termini di scadenza del credito. Nel caso si voglia e/o sia necessario, ampliare e/o ridurre tale periodo di tempo bisogna indicarlo; istruzioni supplementari: in questo spazio va indicata qualsiasi condizione speciale non prevista nei punti indicati sopra; documenti richiesti: il compratore/ordinante dovrà elencare esattamente i documenti di cui egli necessita, indicanti il tipo di documento ed il numero richiesto. Dovrà anche precisare se dovranno essere presentati in originale o in copia e da chi dovranno essere emessi. Nel caso in cui l’ordinante/compratore voglia ottenere la più ampia sicurezza che la merce fornita non sia di valore inferiore rispetto a quella ordinata, che non sia di qualità inferiore e che rispetti le caratteristiche tecniche e gli standard richiesti in contratto, addirittura che sia garantito il buon funzionamento del bene ordinato, può richiedere al fornitore la presentazione di certificati di analisi, di qualità o certificati rilasciati da enti specializzati (come ad esempio la Società Generale di Sorveglianza) o garanzie circa la buona esecuzione. Il formulario riporta, inoltre, l’estratto delle norme relative all’emissione del credito documentario e lo spazio per l’apposizione del timbro e della firma del richiedente/ordinante del credito. Prima di emettere il credito documentario con la messaggistica MT S 700, riguardante la fase di emissione di un credito documentario (Documentary credits & guarantees) via Swift2, la banca sottopone all’ordinante una copia per la definitiva approvazione che, una volta ottenuta, (esplicitamente e/o implicitamente), le permette di emettere il credito stesso a favore del beneficiario estero sulla banca di appoggio indicata. 2 Swift (Society for world wide interbank financial telecomunication) è una società con sede in Belgio avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di una rete esclusiva di linee telefoniche, gestite da elaboratori elettronici, per la trasmissione di messaggi scambiati tra le banche partecipanti. Pagina 8 di 11 CONCLUSIONI ED ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI Da quanto esposto fino ad ora risulta evidente che l’importatore, che debba pagare l’acquisto di merce da un fornitore estero con una Lettera di credito documentario, non possa trascurare alcuni aspetti di fondamentale importanza definendoli già in fase negoziale con il fornitore stesso e fornendo, successivamente, istruzioni precise e coerenti alla banca per l’emissione del credito documentario. Riepilogando, è importante ricordare quanto segue: innanzitutto occorre avere sufficienti informazioni sull’affidabilità e sulla correttezza commerciale del fornitore estero in modo da non avere dubbi sulla qualità dei prodotti che saranno spediti sulle garanzie che questi offrirà circa la conformità della merce ai requisiti e circa gli eventuali danni e/o difetti che la stessa potrebbe presentare. Il fornitore, in definitiva, deve essere conosciuto e ritenuto serio commercialmente in modo da rassicurare l’ordinante circa la corrispondenza della merce che verrà fornita e circa l’impegno a rispondere nel caso la stessa dovesse presentare dei difetti; sarebbe, inoltre, opportuno che l’importatore controllasse e gestisse tutte le fasi del trasporto della merce dalla partenza fino destinazione deliberando, con il fornitore, una clausola di resa della merce “ex works” oppure, se l’invio avviene a mezzo aereo, FCA (Franco vettore luogo di partenza convenuto) o, se la merce viene spedita via mare una resa del tipo FAS (Free along side) oppure FOB (Free on board), secondo quanto stabilito dagli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale (CCI), così da affidare la merce ad un vettore di sua fiducia che realizzi il trasporto con mezzi adeguati al tragitto, al tipo di merce, ecc.; è importante richiedere che, oltre ai documenti commerciali che verranno richiesti ad utilizzo della lettera di credito (come ad esempio le fatture commerciali, il packing list ed il documento di trasporto) ci sia anche un documento rilasciato da un ente certificatore e/o di ispezione che attesti, al momento della partenza della merce, la corrispondenza della stessa all’ordine. In tal caso il fornitore, secondo accordi presi con la sua ditta, potrà rivolgersi, per esempio, alla Società Generale di Sorveglianza (SGS) oppure al Bureau Veritas o ad altri enti da individuare già in fase contrattuale presenti in loco; ad ulteriore garanzia, sempre che il fornitore accetti tale richiesta e sempre che l’importo della lettera di credito documentaria lo giustifichi, è possibile richiedere che la lettera di credito preveda, tra i documenti da presentare ad utilizzo della stessa, un performance bond, cioè una garanzia bancaria di buona esecuzione dell’ordine rilasciata dalla banca del fornitore insieme ai documenti richiesti. In tal caso la banca del fornitore, in virtù del performance bond emesso a favore dell’ordinante, si impegna a riconoscerle, a semplice sua richiesta, l’importo del performance bond (che di solito viene stabilito in percentuale rispetto all’importo della fornitura), nel caso in cui la merce inviata non risponda ai requisiti richiesti e con semplice presentazione di una dichiarazione di quanto sopra esposto; la copertura assicurativa della merce in viaggio deve essere adeguata al tragitto, al/i mezzo/i utilizzato/i per il trasporto, all’imballaggio usato a protezione della merce, ecc. . Non basta stipulare una polizza, cosiddetta “All risk”, per sentirsi “tranquilli” che, in caso di danni alla merce, sicuramente la compagnia di assicurazione indennizzerà il danno subito. Occorre precisare con la Compagnia il tipo di copertura e quali rischi devono essere coperti. Qualsiasi Compagnia indennizzerà soltanto in presenza di un sinistro accertato e causato da eventi non dovuti a negligenza e/o all’utilizzo di mezzi inadeguati, e/o al cattivo stato dell’imballaggio o altro; tutte le condizioni devono essere formulate in modo chiaro e completo ricordandosi che la banca, nel verificarsi se le condizioni del credito sono state rispettate, si baserà esclusivamente sui documenti inviati dalla banca del paese del beneficiario; nel caso in cui l’ordinante/importatore voglia che alcune condizioni siano rispettate, deve sempre essere indicato il documento che comprova le condizioni richieste. Pagina 9 di 11 Ad es., se la nave non deve avere più di 15 anni, dovrà essere richiesta la dichiarazione dell’armatore o del suo agente che la nave non ha più di 15 anni; è opportuno prevedere che il beneficiario invii una copia dei documenti direttamente al compratore. In tal caso dovrà essere richiesta, tra i documenti da presentare in banca ad utilizzo del credito, dichiarazione del beneficiario a conferma dell’avvenuta spedizione dei documenti direttamente al compratore; ricordarsi che la banca emittente, al ricevimento dei documenti, verificherà se essi corrispondono, nella forma, al testo del credito documentario e alle prescrizioni delle NUU addebitando successivamente l’importo sul conto corrente del compratore/ordinante; non dimenticare che i documenti che risultano conformi al credito documentario non possono essere respinti in seguito alle forniture di merce non conformi al contratto; in caso di importo espresso in valuta estera (ad es. dollari USA) valutare l’eventualità di concludere con la banca un contratto (acquisto) a termine per evitare i rischi di perdita sul cambio. Pagina 10 di 11 GLOSSARIO Performance bond Rappresenta l'obbligo che si assume la banca, su richiesta dell'impresa esportatrice, di effettuare il pagamento all'impresa estera importatrice per l'importo garantito, entro la scadenza prevista, qualora l'esecuzione del contratto non sia conforme ai termini contrattuali. Packing list Documento commerciale di accompagnamento utilizzato nel commercio estero per individuare il contenuto dei singoli colli della spedizione e che può contenere anche i codici cliente. . Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/ Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Commercio Internazionale Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 11 di 11