Quesito: Le categorie scorporabili OS28 e OS30 sono subappaltabili

Transcript

Quesito: Le categorie scorporabili OS28 e OS30 sono subappaltabili
Quesito:
Le categorie scorporabili OS28 e OS30 sono subappaltabili interamente a ditte aventi l'attestazione
SOA?
Risposta:
Relativamente al quesito proposto si riporta quanto disposto dal disciplinare di gara:
“Categorie scorporabili e/o subappaltabili a qualificazione obbligatoria (art.74, c.2, DPR
554/99):
OS28 - “ Impianti termici e di condizionamento” - Classifica I° –
Importo (al netto degli oneri per la sicurezza) € 178.992,49.
OS30 - “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” Importo (al netto degli oneri per la sicurezza) € 173.232,89. “
Classifica I° -
Si conferma che le due categorie di opere specializzate sono interamente subappaltabili ad altre
imprese in possesso dell’attestato SOA, rispettivamente con la qualificazione in OS28 - classifica I°
e in OS30 – classifica I°.
Tali lavorazioni, infatti, sono di importo inferiore al 15% dell’importo totale dell’appalto; per tale
motivo non trova applicazione il divieto di subappalto (oltre il 30%) di cui all’art. 37, comma 11 del
D. Lgs 163/2006.
Resta, altresì confermato l’obbligo di produrre in Busta “A” la dichiarazione di cui a pag. 11 del
disciplinare:
“2.9 Dichiarazione di impegno di cui al “Modello G”, allegato al presente Disciplinare, da
restituire compilata e controfirmata dal Legale rappresentante della Società concorrente
singolarmente, o dal legale rappresentante della Società designata quale capogruppo e mandataria
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già giuridicamente costituito, ovvero dai
rispettivi rappresentanti legali di ciascun componente una costituenda associazione temporanea di
Imprese o consorzio, solamente se priva della relativa adeguata qualificazione obbligatoria
prescritta dalla Tabella allegata al DPR 34/2000, a subappaltare le categorie OS28 e OS30.”