L`Assegno Straordinario di Sostegno al Reddito

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L`Assegno Straordinario di Sostegno al Reddito
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Foglio informativo S.A.S. Fiba/Cisl - Banca popolare dell’Emilia Romagna
Ciclostilato in proprio - Diffusione gratuita - Circolazione interna
Modena, 7 gennaio 2013
N.37
L'Assegno Straordinario di Sostegno al Reddito - “Fondo Esuberi”
Domande e Risposte
IMPORTO
L'importo netto dell'assegno straordinario di sostegno al
reddito sarà pari alla teorica pensione Inps che
spetterebbe sommando all'anzianità INPS maturata alla data
di cessazione del rapporto di lavoro le settimane mancanti al
raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla
pensione. L'assegno viene pagato fino al mese precedente
l'erogazione della pensione a carico dell'INPS. Per coloro che
possono far valere al 31/12/1995 almeno 18 anni di contributi
il conteggio della pensione (e quindi dell'assegno) viene fatto
nel “sistema retributivo”. L'importo dell’assegno così
determinato è ridotto dell’11% (oppure dell’8% se Ral
inferiore a 38.000 euro) per effetto dell'accordo 8/7/2011 di
revisione del fondo che ha previsto una diminuzione
dell'importo per coloro che rientrano nel solo sistema
retributivo. L’assegno straordinario è corrisposto per 13
mensilità fino alla fine del mese antecedente quello di
decorrenza del trattamento di pensione onde evitare che il
lavoratore per alcuni mesi non percepisca né l’assegno
straordinario né la pensione.
CONTRIBUTI
L'intera permanenza nel fondo è coperta da contribuzione
nella misura del 33% a carico dell'Azienda ed è utile a
maturare l'anzianità contributiva necessaria a raggiungere il
requisito minimo di pensione. L'importo della contribuzione
viene individuato applicando detta aliquota sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell’anno solare prima dell'accesso al fondo. Dal conteggio
sono escluse le voci variabili quali: premio aziendale,
partecipazione agli utili, erogazione 40% e straordinari.
Anche tale contribuzione non beneficia di alcuna
perequazione automatica ed è dovuta fino al raggiungimento
del primo requisito utile per la maturazione della decorrenza
della pensione.
EROGAZIONE
L'assegno straordinario è a carico dell'Azienda ma viene
liquidato dalle competenti sedi INPS in relazione alla
residenza del lavoratore. L'assegno viene erogato dopo alcuni
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e l'INPS invia al
lavoratore lettera con la quale si descrive l'importo
dell'assegno e la sua durata. Il pagamento è domiciliato
presso una agenzia della propria banca e non è concessa la
possibilità di cambiare.
FISCALITA'
Il sostituto d’imposta è l’INPS il quale invia annualmente
il CUD con l’indicazione delle somme erogate a titolo di
sostegno al reddito. Tali somme sono indicate come soggette
a tassazione separata ed essendo già al netto delle
imposte non è prevista la compilazione del modello
730. Poiché l'eventuale casa di abitazione principale non
genera reddito imponibile IRPEF, chi possiede solo questi due
redditi (assegno e casa) non ha nessun obbligo di
dichiarazione. Pertanto, visto che l'assegno straordinario è
sottoposto a tassazione separata, non è possibile operare
detrazioni fiscali quali interessi su mutui, premi assicurativi,
spese mediche, ristrutturazioni edilizie; è invece possibile
operare detrazioni fiscali in presenza di altri redditi validi ai
fini IRPEF (è probabile che nei primi anni di esodo vi sia
comunque la presenza di reddito da lavoro proveniente dal
precedente lavoro dipendente ed in tal caso sarà possibile
fare il 730). In caso di assenza di altri redditi per importo
complessivo superiore a € 2.840,51 l’esodato può essere
posto fiscalmente a carico dal coniuge, dai figli o da altro
familiare convivente; in questo caso il coniuge (o altro
familiare convivente) potrà detrarre una percentuale del 19%
per alcune spese sostenute nell’interesse della persona
fiscalmente a carico quali spese mediche, premi di
assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, contributi
previdenziali non obbligatori per legge, ed interessi sul mutuo
solo a condizione che l'abitazione principale sia cointestata col
coniuge.
CUMULO
La titolarità dell'assegno straordinario non esclude altre
prestazioni lavorative, ma in base alle nome vigenti
l'assegno non è cumulabile con redditi da lavoro
dipendente o autonomo per attività prestata a favore di
soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore
di lavoro presso cui si prestava servizio; in tale caso
l'assegno straordinario è sospeso così come il versamento dei
contributi figurativi. In caso invece di redditi derivanti da
un'attività non in concorrenza il cumulo è ammesso,
ma con alcune limitazioni. In caso di lavoro dipendente il
cumulo è possibile ma esiste il tetto dell'ultima retribuzione
mensile percepita ragguagliata ad anno: se l'importo
dell'assegno aumentato della nuova retribuzione supera
questo massimale, la parte eccedente è trattenuta e
l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione. In
caso di lavoro autonomo il cumulo è possibile per un importo
pari al trattamento minimo di pensione più il 50% della parte
eccedente il trattamento: la restante parte viene sottratta e
l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.
PENSIONE
Allo scadere del periodo di erogazione dell'assegno la
liquidazione della pensione non è automatica, ma è
necessario presentare la relativa domanda entro il mese
precedente la maturazione della decorrenza della propria
pensione. L'assegno straordinario non è reversibile ai
superstiti ma, in caso di decesso del beneficiario, viene
comunque liquidata ai superstiti la pensione indiretta che
tiene conto dei contributi versati e della contribuzione
figurativa versata a favore del lavoratore fino all'ultima
mensilità di pagamento dell'assegno.
SEGUE A PAG 2
Punto Interrogativo 7 gennaio 2013- Pagina 2
SEGUE DALLA PAG 1
VARIE
della maturazione del requisito minimo pensionistico.
Non spettano trattamenti di famiglia (assegni familiari).
L'assegno straordinario non beneficia di perequazione
automatica, né di alcun altra rivalutazione monetaria.
Poiché per accedere al fondo è necessario rassegnare le
dimissioni è prevista la liquidazione del trattamento di
fine rapporto (TFR).
Gli aumenti contrattuali previsti verranno erogati fino alla
percezione dell’ultimo stipendio di giugno 2013. Il TFR
maturato in azienda verrà erogato dopo il 30/06/2013 e
non verrà più versato per i successivi mesi; la parte
accantonata nel fondo pensione seguirà le regole, già
indicate, dall’accordo di settembre 2012, con la
continuazione della contribuzione aziendale prevista per il
fondo stesso, solo nel caso in cui non venga riscattato prima
L’assegno derivante dalla Sez. A del precedente fondo
pensione (l’importo è verificabile dalla busta paga come Ass.
Agg. Rivalutato) verrà erogato al momento dell’erogazione
della pensione.
ACCORDO GRUPPO BPER 15 SETTEMBRE 2012
Prevede tra l’altro: la continuazione del versamento dei
contributi aziendali al fondo pensione interno e il
pagamento del premio relativo alla polizza sanitaria,
entrambi fino al raggiungimento del requisito minimo di
pensione.
Verranno inoltre erogati i ratei, relativi al 2013, per quanto
riguarda gli istituti previsti dal Contratto integrativo (es.
Part.Utili, Premio Aziendale e Erog. 40 %).
INCONTRO CON DG
Nell’ultimo incontro con la Direzione del Personale Bper
(incontro richiesto da tutte le Organizzazioni Sindacali), alle
diverse domande formulate è stato confermato quanto
segue:
AREA AFFARI nuovo modello
Vice capo Area. Nell’attuale nuova organizzazione dell’area
affari (diversamente dal passato ) non è stata, per ora,
definita la figura del vice capo area. Per quanto riguarda le
assenze per ferie malattie o altro è stato indicato che non
viene bloccata l’attività dell’area in quanto esiste una
precisa filiera di autorizzazione che potrebbe supplire a
questa mancanza rallentando inevitabilmente il processo
decisionale. Non è stato, per ora, chiarito bene il problema
delle autonomie e delle responsabilità in caso di assenza del
responsabile di Area; crediamo che anche le filiali non
abbiano indicazioni rispetto a questa eventuale possibilità.
Abbiamo pertanto rinnovato la richiesta di un’informativa
più precisa che possa agevolare anziché rallentare la già
complicata attività della rete.
Aumento delle attività nelle filiale. Su questo punto la
Direzione del Personale si è riservata di effettuare una
verifica con l’ufficio organizzazione in quanto non risultano
problematiche connesse ad un maggiore impegno. Secondo
le informazioni che abbiamo ricevuto rileviamo gravi disagi
sulla clientela dovuti in buona parte alle seguenti cause:una
minore autonomia di filiale, maggiori controlli, una scarsa e
affrettata formazione, un doppio impegno in capo ai colleghi
che devono coprire (in particolari nelle filiali di medie e
grandi dimensioni) sia i ruoli precedenti sia quelli attuali e
una filiera spesso allungata rispetto a prima.
Apprendistato. La Direzione del Personale ha riferito che i
ruoli attribuiti dal nuovo modello ai colleghi in
apprendistato, a parte pochissimi casi straordinari, non
riguardano mansioni di referente personal e in pochi casi il
ruolo è quello di un misto fra family e personal: la
stragrande maggioranza non sono inseriti nel ruolo di
referente. Per questi non può essere prevista una
valutazione sui risultati ma in prevalenza dovrà essere
orientata su obiettivi formativi (così come previsto dalla
normativa) e ai quali il Tutor (che per la rete rimane il
titolare di filiale) si deve attenere scrupolosamente (il
contratto di apprendistato prevede importanti incentivi
contributivi collegati appunto alla formazione e alla
eventuale assunzione).
Crm. Il sistema applicato da almeno un anno deve portare
a conoscere meglio la clientela. Sulla base di diverse critiche
sindacali la Direzione del Personale ha indicato che
l’eventuale controllo non è in tempo reale ed è effettuato
sulla filiale e non sull’individuo: in quest’ultimo caso, infatti,
si andrebbe contro la norma di legge (Statuto Lavoratori)
sui controlli a distanza, per i quali i vari responsabili ne
potrebbero rispondere personalmente.
PROCEDURE E AMBIENTE DI LAVORO
Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro e alcune procedure
(PEF) di difficile lettura (per i caratteri molto piccoli) è stato
assicurato dalla Direzione del Personale la sostituzione di
almeno 1000 P/C in filiale (circa 2000 nel gruppo) entro i
primi mesi del 2013 , con schermo più grande, visto che le
procedure sono molto rigide e difficili da cambiare: si sta
inoltre cercando di allargare i caratteri relativi alle eventuali
note da inserire nella pratica; sulla stessa procedura fidi e
sulla procedura titoli, che risultano molto lente (rispetto al
passato i tempi di inserimento ed elaborazioni dati sono
raddoppiati), verranno apportate notevoli migliorie in questi
mesi ampliando anche la banda passante per permettere
una maggiore velocità di azione. Ritorneremo a breve
sull’argomento nel caso in cui tali indicazioni non venissero
attuate.
PART TIME
La Direzione del Personale indica che da alcuni mesi sono
incrementati come numero e che le richieste sono state per
la stragrande maggioranza accettate, in particolare quelle
presentate da colleghe/i in difficoltà per problemi personali
o familiari. Dal 2010 il numero dei P/T è passato da 338 a
414 nel 2012 (con una media oraria pari a circa 30 ore
settimanali = 2 rientri pomeridiani al lavoro). Abbiamo
chiesto di presentarci i dati analitici suddivisi fra rete e dg
per verificare se esistono differenze sostanziali fra queste
due realtà.
DIFFERENZA SUL METALLO
La Direzione del Personale ci ha comunicato che le
differenze sul metallo fino a euro 5 sono a carico della
banca, differenze superiori ad euro 5 sono in carico alla
filiale (e al dipendente se non si riesce a dimostrare il
doppio controllo sulle rimesse).