L`Assegno Straordinario di Sostegno al Reddito
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L`Assegno Straordinario di Sostegno al Reddito
Punto interrogativo ? [email protected] Foglio informativo S.A.S. Fiba/Cisl - Banca popolare dell’Emilia Romagna Ciclostilato in proprio - Diffusione gratuita - Circolazione interna Modena, 7 gennaio 2013 N.37 L'Assegno Straordinario di Sostegno al Reddito - “Fondo Esuberi” Domande e Risposte IMPORTO L'importo netto dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sarà pari alla teorica pensione Inps che spetterebbe sommando all'anzianità INPS maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro le settimane mancanti al raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione. L'assegno viene pagato fino al mese precedente l'erogazione della pensione a carico dell'INPS. Per coloro che possono far valere al 31/12/1995 almeno 18 anni di contributi il conteggio della pensione (e quindi dell'assegno) viene fatto nel “sistema retributivo”. L'importo dell’assegno così determinato è ridotto dell’11% (oppure dell’8% se Ral inferiore a 38.000 euro) per effetto dell'accordo 8/7/2011 di revisione del fondo che ha previsto una diminuzione dell'importo per coloro che rientrano nel solo sistema retributivo. L’assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza del trattamento di pensione onde evitare che il lavoratore per alcuni mesi non percepisca né l’assegno straordinario né la pensione. CONTRIBUTI L'intera permanenza nel fondo è coperta da contribuzione nella misura del 33% a carico dell'Azienda ed è utile a maturare l'anzianità contributiva necessaria a raggiungere il requisito minimo di pensione. L'importo della contribuzione viene individuato applicando detta aliquota sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare prima dell'accesso al fondo. Dal conteggio sono escluse le voci variabili quali: premio aziendale, partecipazione agli utili, erogazione 40% e straordinari. Anche tale contribuzione non beneficia di alcuna perequazione automatica ed è dovuta fino al raggiungimento del primo requisito utile per la maturazione della decorrenza della pensione. EROGAZIONE L'assegno straordinario è a carico dell'Azienda ma viene liquidato dalle competenti sedi INPS in relazione alla residenza del lavoratore. L'assegno viene erogato dopo alcuni mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e l'INPS invia al lavoratore lettera con la quale si descrive l'importo dell'assegno e la sua durata. Il pagamento è domiciliato presso una agenzia della propria banca e non è concessa la possibilità di cambiare. FISCALITA' Il sostituto d’imposta è l’INPS il quale invia annualmente il CUD con l’indicazione delle somme erogate a titolo di sostegno al reddito. Tali somme sono indicate come soggette a tassazione separata ed essendo già al netto delle imposte non è prevista la compilazione del modello 730. Poiché l'eventuale casa di abitazione principale non genera reddito imponibile IRPEF, chi possiede solo questi due redditi (assegno e casa) non ha nessun obbligo di dichiarazione. Pertanto, visto che l'assegno straordinario è sottoposto a tassazione separata, non è possibile operare detrazioni fiscali quali interessi su mutui, premi assicurativi, spese mediche, ristrutturazioni edilizie; è invece possibile operare detrazioni fiscali in presenza di altri redditi validi ai fini IRPEF (è probabile che nei primi anni di esodo vi sia comunque la presenza di reddito da lavoro proveniente dal precedente lavoro dipendente ed in tal caso sarà possibile fare il 730). In caso di assenza di altri redditi per importo complessivo superiore a € 2.840,51 l’esodato può essere posto fiscalmente a carico dal coniuge, dai figli o da altro familiare convivente; in questo caso il coniuge (o altro familiare convivente) potrà detrarre una percentuale del 19% per alcune spese sostenute nell’interesse della persona fiscalmente a carico quali spese mediche, premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, contributi previdenziali non obbligatori per legge, ed interessi sul mutuo solo a condizione che l'abitazione principale sia cointestata col coniuge. CUMULO La titolarità dell'assegno straordinario non esclude altre prestazioni lavorative, ma in base alle nome vigenti l'assegno non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo per attività prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui si prestava servizio; in tale caso l'assegno straordinario è sospeso così come il versamento dei contributi figurativi. In caso invece di redditi derivanti da un'attività non in concorrenza il cumulo è ammesso, ma con alcune limitazioni. In caso di lavoro dipendente il cumulo è possibile ma esiste il tetto dell'ultima retribuzione mensile percepita ragguagliata ad anno: se l'importo dell'assegno aumentato della nuova retribuzione supera questo massimale, la parte eccedente è trattenuta e l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione. In caso di lavoro autonomo il cumulo è possibile per un importo pari al trattamento minimo di pensione più il 50% della parte eccedente il trattamento: la restante parte viene sottratta e l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione. PENSIONE Allo scadere del periodo di erogazione dell'assegno la liquidazione della pensione non è automatica, ma è necessario presentare la relativa domanda entro il mese precedente la maturazione della decorrenza della propria pensione. L'assegno straordinario non è reversibile ai superstiti ma, in caso di decesso del beneficiario, viene comunque liquidata ai superstiti la pensione indiretta che tiene conto dei contributi versati e della contribuzione figurativa versata a favore del lavoratore fino all'ultima mensilità di pagamento dell'assegno. SEGUE A PAG 2 Punto Interrogativo 7 gennaio 2013- Pagina 2 SEGUE DALLA PAG 1 VARIE della maturazione del requisito minimo pensionistico. Non spettano trattamenti di famiglia (assegni familiari). L'assegno straordinario non beneficia di perequazione automatica, né di alcun altra rivalutazione monetaria. Poiché per accedere al fondo è necessario rassegnare le dimissioni è prevista la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Gli aumenti contrattuali previsti verranno erogati fino alla percezione dell’ultimo stipendio di giugno 2013. Il TFR maturato in azienda verrà erogato dopo il 30/06/2013 e non verrà più versato per i successivi mesi; la parte accantonata nel fondo pensione seguirà le regole, già indicate, dall’accordo di settembre 2012, con la continuazione della contribuzione aziendale prevista per il fondo stesso, solo nel caso in cui non venga riscattato prima L’assegno derivante dalla Sez. A del precedente fondo pensione (l’importo è verificabile dalla busta paga come Ass. Agg. Rivalutato) verrà erogato al momento dell’erogazione della pensione. ACCORDO GRUPPO BPER 15 SETTEMBRE 2012 Prevede tra l’altro: la continuazione del versamento dei contributi aziendali al fondo pensione interno e il pagamento del premio relativo alla polizza sanitaria, entrambi fino al raggiungimento del requisito minimo di pensione. Verranno inoltre erogati i ratei, relativi al 2013, per quanto riguarda gli istituti previsti dal Contratto integrativo (es. Part.Utili, Premio Aziendale e Erog. 40 %). INCONTRO CON DG Nell’ultimo incontro con la Direzione del Personale Bper (incontro richiesto da tutte le Organizzazioni Sindacali), alle diverse domande formulate è stato confermato quanto segue: AREA AFFARI nuovo modello Vice capo Area. Nell’attuale nuova organizzazione dell’area affari (diversamente dal passato ) non è stata, per ora, definita la figura del vice capo area. Per quanto riguarda le assenze per ferie malattie o altro è stato indicato che non viene bloccata l’attività dell’area in quanto esiste una precisa filiera di autorizzazione che potrebbe supplire a questa mancanza rallentando inevitabilmente il processo decisionale. Non è stato, per ora, chiarito bene il problema delle autonomie e delle responsabilità in caso di assenza del responsabile di Area; crediamo che anche le filiali non abbiano indicazioni rispetto a questa eventuale possibilità. Abbiamo pertanto rinnovato la richiesta di un’informativa più precisa che possa agevolare anziché rallentare la già complicata attività della rete. Aumento delle attività nelle filiale. Su questo punto la Direzione del Personale si è riservata di effettuare una verifica con l’ufficio organizzazione in quanto non risultano problematiche connesse ad un maggiore impegno. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto rileviamo gravi disagi sulla clientela dovuti in buona parte alle seguenti cause:una minore autonomia di filiale, maggiori controlli, una scarsa e affrettata formazione, un doppio impegno in capo ai colleghi che devono coprire (in particolari nelle filiali di medie e grandi dimensioni) sia i ruoli precedenti sia quelli attuali e una filiera spesso allungata rispetto a prima. Apprendistato. La Direzione del Personale ha riferito che i ruoli attribuiti dal nuovo modello ai colleghi in apprendistato, a parte pochissimi casi straordinari, non riguardano mansioni di referente personal e in pochi casi il ruolo è quello di un misto fra family e personal: la stragrande maggioranza non sono inseriti nel ruolo di referente. Per questi non può essere prevista una valutazione sui risultati ma in prevalenza dovrà essere orientata su obiettivi formativi (così come previsto dalla normativa) e ai quali il Tutor (che per la rete rimane il titolare di filiale) si deve attenere scrupolosamente (il contratto di apprendistato prevede importanti incentivi contributivi collegati appunto alla formazione e alla eventuale assunzione). Crm. Il sistema applicato da almeno un anno deve portare a conoscere meglio la clientela. Sulla base di diverse critiche sindacali la Direzione del Personale ha indicato che l’eventuale controllo non è in tempo reale ed è effettuato sulla filiale e non sull’individuo: in quest’ultimo caso, infatti, si andrebbe contro la norma di legge (Statuto Lavoratori) sui controlli a distanza, per i quali i vari responsabili ne potrebbero rispondere personalmente. PROCEDURE E AMBIENTE DI LAVORO Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro e alcune procedure (PEF) di difficile lettura (per i caratteri molto piccoli) è stato assicurato dalla Direzione del Personale la sostituzione di almeno 1000 P/C in filiale (circa 2000 nel gruppo) entro i primi mesi del 2013 , con schermo più grande, visto che le procedure sono molto rigide e difficili da cambiare: si sta inoltre cercando di allargare i caratteri relativi alle eventuali note da inserire nella pratica; sulla stessa procedura fidi e sulla procedura titoli, che risultano molto lente (rispetto al passato i tempi di inserimento ed elaborazioni dati sono raddoppiati), verranno apportate notevoli migliorie in questi mesi ampliando anche la banda passante per permettere una maggiore velocità di azione. Ritorneremo a breve sull’argomento nel caso in cui tali indicazioni non venissero attuate. PART TIME La Direzione del Personale indica che da alcuni mesi sono incrementati come numero e che le richieste sono state per la stragrande maggioranza accettate, in particolare quelle presentate da colleghe/i in difficoltà per problemi personali o familiari. Dal 2010 il numero dei P/T è passato da 338 a 414 nel 2012 (con una media oraria pari a circa 30 ore settimanali = 2 rientri pomeridiani al lavoro). Abbiamo chiesto di presentarci i dati analitici suddivisi fra rete e dg per verificare se esistono differenze sostanziali fra queste due realtà. DIFFERENZA SUL METALLO La Direzione del Personale ci ha comunicato che le differenze sul metallo fino a euro 5 sono a carico della banca, differenze superiori ad euro 5 sono in carico alla filiale (e al dipendente se non si riesce a dimostrare il doppio controllo sulle rimesse).