ASSOCARNI in Internet !
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ASSOCARNI in Internet !
Anno 19° - n. 19/20 18 maggio 2001 ASSOCARNI in Internet ! dal 14 maggio è disponibile il primo sito “on line” per gli operatori della carne www.assocarni.it Si tratta di uno strumento di eccezionale importanza, che consentirà di rafforzare il rapporto tra le ditte associate e l’Assocarni, consentendo alle aziende stesse di utilizzare i servizi e le informazioni con maggiore rapidità ed efficacia. Il sito di ASSOCARNI è strutturato in due parti: una parte pubblica – istituzionale, di presentazione dell’Associazione e del settore rappresentato, ed una parte riservata, il cui accesso è limitato ai Soci attraverso l’utilizzo di una password differenziata e riservata per ciascuna azienda. Attraverso questo nuovo importante canale di comunicazione le aziende associate potranno ricevere sempre più in tempo reale il flusso di informazioni aggiornate che Assocarni rende costantemente disponibile e cercare tra i diversi strumenti e servizi presenti “on line” quelli più vicini alle proprie specifiche esigenze. L’avvio del sito internet rappresenta la seconda importante tappa del processo di rinnovo ed evoluzione che Assocarni ha avviato a partire dallo scorso anno che ha già visto come prima tappa l’ampliamento ed il completamento dei servizi tecnicooperativi offerti attraverso la propria società di servizi, e che si concluderà, entro il prossimo mese, con l’ingresso ufficiale in Confindustria ed in Federalimentare, con il conseguente riconoscimento istituzionale di ASSOCARNI quale unica Associazione di rappresentanza del settore. Il punto sulle principali problematiche BSE Diramata la circolare sui mutui: affidata alle Regioni la gestione dell’istruttoria SETTORE BOVINO PRIME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 MAGGIO 2001 PUBBLICATA LA CIRCOLARE AGEA CON ISTRUZIONI OPERATIVE SU FASCICOLO DEL PRODUTTORE REG.TO 2777/2000: FATTURAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI (CIRCOLARE AGEA) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI ZOOTECNICI GARA DI INTERVENTO PUBBLICO N. 268 DEL 29.05.2001 INDENNITA’ DISTRUZIONE ANIMALI SOPRA I 30 MESI IN BASE AL REGOLAMENTO CE 2777/2000 STABILIMENTI AUTORIZZATI ALLA MACELLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2777/2000 SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001 SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001 A BREVE LA RIAPERTURA DELLE IMPORTAZIONI DALLA CINA SETTORE OVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’11 MAGGIO 2001 SETTORE ORIZZONTALE ACCORDI DOPPIO ZERO: RIDUZIONE O AZZERAMENTO DEI DAZI PER ALCUNI PRODOTTI COMUNITARI IMPORTATI NEI PAESI PECO SETTORE DOGANALE RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE INTRODUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PROVENIENTI D PAESI TERZI, IN DEPOSITI DOGANALI, ZONE FRANCHE E DEPOSITI FRANCHI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SANITA’ segue Anno 19° - n. 19/20 pag. 2 18 maggio 2001 SETTORE SANITARIO COMITATO VETERINARIO PERMANENTE: RIUNIONI DELL’8 E DEL 15 MAGGIO DIRAMATO L’ELENCO DEI CENTRI DI RACCOLTA FRANCESI AUTORIZZATI ALL’EXPORT DI BOVINI VERSO L’ITALIA : ASSOCARNI CHIEDE LA REVOCA DI TUTTI I VINCOLI INGIUSTIFICATO MANTENIMENTO DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ITALIANI VERSO IL GIAPPONE AFTA EPIZOOTICA: GLI STATI UNITI SI APPRESTANO A LIMITARE L’EMBARGO SULLE CARNI EUROPEE, PREVISTA UNA REGIONALIZZAZIONE DELL’UE BLUE TONGUE: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA DEI RUMINANTI IN ALCUNE REGIONI E PROVINCE ITALIANE CERTIFICATI PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN SLOVENIA ED IN ESTONIA TABELLE TABELLA A 19/20 PREZZI DI MERCATO TABELLA F 5 PREZZI RAPPRESENTATIVI APPLICABILI DAL 18 MAGGIO 2001 ALLEGATI Allegato 1 INTEGRAZIONE ELENCO MACELLI AI SENSI DEL REG. 2777/2000 IL PUNTO SULLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE BSE Ad oltre 7 mesi dall'avvio della crisi BSE nel nostro Paese, mentre il mercato, al di là di segnali contingenti e di breve durata, stenta a ripartire stabilmente attestandosi su un'attività pari a non oltre il 70% di quella normale, numerosi problemi operativi continuano ad ostacolare la ripresa del settore ed a vanificare le comunque insufficienti misure di sostegno adottate dalle Autorità competenti. 1. Smaltimento del materiale a rischio specifico e ad alto rischio Si tratta senza alcun dubbio del problema di maggiore gravità per il settore. Innanzitutto esiste il problema tecnico della insufficiente capacità di incenerimento delle farine prodotte dal pretrattamento di tale materiale. Al di là degli impegni assunti, infatti, sono pochi e comunque insufficienti gli inceneritori o i cementifici in grado di incenerire tali prodotti. La causa di ciò è da ricercarsi non tanto nelle difficoltà tecniche di adeguamento degli impianti, comunque superabili in tempi brevi e con investimenti minimi, quanto soprattutto nell'atteggiamento contrario manifestato dalle Autorità locali che hanno ostacolato in ogni modo l'avvio di tali attività nei territori di rispettiva competenza. E ciò nonostante le ordinanza dei Ministeri competenti e i ripetuti pareri favorevoli dell'Istituto Superiore di Sanità. Altro aspetto, solo in parte legato a quello precedente, è rappresentato dai costi enormi che ancora oggi, nonostante le più volte richiamate misure di sostegno allo smaltimento previste all'articolo 1 della Legge 49/2001, vengono caricate dagli impianti di trattamento sui macelli. Al fine di risolvere tale problema e dare applicazione concreta alle misure sopra ricordate, si è tenuta presso la sede dell’Assocarni, una riunione tra le Associazioni rappresentanti l’intera filiera zootecnica e le Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di smaltimento del materiale a rischio specifico e ad alto rischio al fine di stipulare un accordo interprofessionale che ponga fine alla gravissima situazione di disagio in cui versa il settore. Pur avendo condiviso i principi essenziali dell’accordo, la mancata condivisione del testo finale dell’accordo stesso ha fatto slittare a lunedì prossimo la ratifica finale. I principi essenziali dell’accordo sono i seguenti: 1. i soggetti che hanno assicurato la trasformazione e la distruzione del materiale specifico a rischio e ad alto rischio per il periodo compreso tra il 12/01/01 e la data di stipulazione dell’accordo, si impegnano a richiedere ad Agea la corresponsione delle indennità previste ed a restituirle integralmente, non appena saranno state liquidate da AGEA, ai soggetti che hanno sostenuto i costi per lo smaltimento del materiale tal quale. Ciò vorrà dire che, per il periodo pregresso, gli impianti di pretrattamento dovranno restituire ai macelli, non appena li avranno ricevuti da Agea, 435 lire per ogni Kg di materiale trattato. 2. gli stessi soggetti che hanno assicurato o assicureranno la trasformazione e la distruzione del materiale specifico a rischio e ad alto rischio dalla data di stipulazione dell’accordo, si impegnano a richiedere ai soggetti produttori di materiale tal quale esclusivamente i costi di raccolta e trasporto, a condizione che i soggetti produttori accompagnino i materiali con la documentazione prevista dalle circolari AGEA. I macelli quindi dovranno pagare soltanto i costi di trasporto in quanto quelli di smaltimento saranno versati direttamente da Agea ai trasformatori. L’accordo entrerà quindi in vigore, se ratificato dalle diverse parti, all’inizio della prossima settimana. Le Associazioni sopraccitate sono state successivamente ricevute nel pomeriggio dall’On Alborghetti, Commissario per la Bse. Le principali richieste comuni della filiera sono state in questo caso: 1. 2. un intervento immediato presso le numerose autorità locali che si oppongono all’incenerimento delle farine prodotte dal pretrattamento del materiale a rischio specifico e ad alto rischio, che accumulandosi rischiano di paralizzare nuovamente il settore; una immediata modifica del testo della Legge 49/2001 che consenta di prolungare le misure di sostegno allo smaltimento delle farine ad alto e basso rischio almeno fino al 31 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 3 luglio 2001 (il termine attuale è quello del 31 maggio). Ciò consentirà al nuovo governo di avere il minimo di tempo necessario a predisporre nuove misure o il prolungamento di quelle attualmente in vigore. Al momento nessuna certezza nel senso richiesto è stata tuttavia potuta fornire dal Commissario. 2. Applicazione regole chiare sulla colonna vertebrale Notevoli difficoltà stanno derivando anche dall'applicazione difforme sul territorio nazionale dell'Ordinanza 27 marzo 2001 del Ministero della Sanità sull'eliminazione della colonna vertebrale. Su tale aspetto il Ministero della Sanità emanerà nei prossimi giorni una circolare esplicativa che conterrà tra gli altri i seguenti chiarimenti: - fino a quando non ci sarà una apposita modifica della decisione comunitaria, l'eliminazione della colonna vertebrale dovrà essere completa interessando anche i processi traversi delle vertebre. Tale chiarimento è stato fornito a seguito del quesito formulato da alcune regioni in merito alla possibilità di lasciare in situ una parte dei processi traversi delle vertebre. Tale possibilità è stata invece espressamente esclusa nella circolare in via di emanazione del Ministero, che richiama anche apposite sanzioni in caso di inadempienza; - i veterinari ufficiali degli impianti di macellazione, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi, vengono richiamati ad una più attenta attività di vigilanza sulla età degli animali macellati, soprattutto in presenza di dichiarazione che attribuiscono alle carcasse un'età inferiore ai 12 mesi; ciò soprattutto a seguito dell'arrivo nel nostro Paese da alcuni Paesi della UE di carcasse in cui l'età dichiarata sui documenti non corrisponde assolutamente alle caratteristiche anatomiche delle carcasse stesse; - vengono richiamati alcuni obblighi di protezione della colonna durante la lavorazione ed il deposito delle carcasse e specificati alcuni adempimenti per le macellerie autorizzate ad eliminare la colonna. 3. Blocco nel pagamento delle misure di sostegno previste dalla Legge 49/2001 Ancora bloccati i pagamenti previsti dai vari articoli della Legge 49/2001. Alle numerose sollecitazioni avanzate da Assocarni, le autorità competenti hanno risposto che si tratta di tempi fisiologici e che i pagamenti in questione verranno avviati a breve. Il timore è che la complessità dei controlli e delle istruttorie avviate finiscano per vanificare tali misure. Probabile inoltre una redistribuzione delle risorse disponibili tra i vari aiuti previsti sulla base delle economie realizzate nelle varie voci. L'obiettivo principale è quello di impiegare risorse assegnate in eccesso, quali quelle ad esempio derivanti dal programma di distruzione degli animali oltre i trenta mesi che avrà termine in data 30 giugno 2001, per prolungare ad esempio la durata del premio integrativo agli allevatori alla macellazione degli animali mantenuti in stalla per la crisi BSE (art. 7 bis lettera a) della Legge 49/2001) Per quanto riguarda il punto sui mutui, vedasi articolo successivo. DIRAMATA LA CIRCOLARE DELL’ISTRUTTORIA SUI MUTUI: AFFIDATA ALLE REGIONI LA GESTIONE Il 10 maggio è stata finalmente firmata dai due Ministri di Agricoltura e Industria la circolare che stabilisce i criteri applicativi degli strumenti di sostegno previsti dall’Art. 7/Ter commi 5 e 6 della legge n. 49 del 9 marzo 2001, i cui contenuti sono stati ampiamente anticipati nel fax circolare ASSOCARNI n. 83 del 10 aprile u.s. Come noto, le forme d’intervento previste da tale articolo sono: A) Contributo conto interessi su mutui, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%, per adeguamento degli allevamenti bovini alla normativa comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità. B) Contributo conto interessi su mutui, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%, per miglioramento igienico sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione con bollo CE, con particolare riferimento 4 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 ad investimenti connessi ad impianti tecnologici per lo smaltimento di residui animali (inceneritori) ed a nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) per la tracciabilità dei prodotti. Tali mutui possono essere contratti per investimenti ancora da realizzare o in corso di realizzazione (solo se l’inizio dei lavori è avvenuto dopo il 13 marzo 2001). C) Contributo conto interessi su mutui, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%, per il consolidamento di esposizioni debitorie di aziende di allevamento bovino, imprese di trasformazione (macelli, laboratori di sezionamento, di lavorazione di carni, frattaglie, ecc.) ed esercenti di attività all’ingrosso ed al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina Tali mutui possono essere contratti per esposizioni debitorie in essere alla data del 13 marzo 2001. D) Aiuti a favore di allevamenti finalizzati a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica. Nel testo integrale della circolare di seguito riportato viene descritta in maniera dettagliata la ripartizione in quote degli importi complessivi ed il tipo di iniziativa finanziabile. La circolare assegna alle Regioni l’attuazione operativa di tali misure. Le risorse finanziarie sono ripartite tra le Regioni secondo specifici parametri con gli importi riportati nella tabella allegata. Dovranno essere pertanto le Regioni, entro 15 giorni dall’emanazione della circolare stessa, a dettagliare maggiormente i singoli criteri selettivi già previsti dalla circolare stessa e ad attribuire agli stessi dei valori di riferimento per la compilazione delle graduatorie. Gli operatori interessati dovranno presentare le domande per la concessione dei finanziamenti alle Regioni o Province autonome ove è ubicata l’azienda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della circolare sulla Gazzetta Ufficiale. Le istanze presentate dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 1) Nel caso di contributi per investimenti [lettere A), B), D) soprariportate]: - progetto esecutivo con relazione tecnico-economica - documentazione attestante il possesso degli elementi costituenti i criteri selettivi - dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo 2) Nel caso di contributi per consolidamento esposizioni debitorie [lettera C) soprariportata]: - elenco delle passività contratte dal titolare dell’azienda ed ancora in essere alla data del 13 marzo 2001 - autocertificazione attestante che le esposizioni debitorie di cui si chiede il consolidamento sono state contratte per finalità relative alle attività aziendali - certificazione delle banche in ordine alle esposizioni debitorie da consolidare con l’indicazione dei singoli importi - dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo Le Regioni o Province Autonome verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere alle agevolazioni cureranno l’istruttoria delle singole istanze e definiranno le graduatorie per l’erogazione dei contributi. Assocarni è intervenuta presso le principali Regioni per sollecitare la rapida emanazione di quanto previsto. Riportiamo il testo della circolare: Oggetto: CIRCOLARE N. 1 – Decreto Legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49. Attuazione articolo 7/ter, commi 5 e 6 A – PREMESSA La presente circolare è adottata per dare attuazione all’articolo 7/ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49, recante “disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina”. A.1 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 5 L’articolo 7/ter, comma 5 della legge, ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2001, un limite di impegno decennale, di lire 25 miliardi, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, da stipularsi da aziende di allevamento di bovini, da imprese di trasformazione e da esercenti di attività all’ingrosso o al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%. ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 5 Il richiamato impegno di spesa è suddiviso in due quote paritarie: A.1.1 - lire 12,5 miliardi per mutui contratti per: a) l’adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità; b) il miglioramento igienico sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE (articolo 13, decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286), con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici e in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione; A.1.2 - lire 12,5 miliardi per mutui destinati al consolidamento di esposizioni debitorie contratte da aziende di allevamento bovino, da imprese di trasformazione e da esercenti attività all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina. A.2 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 6 Lo stesso articolo 7/ter, al comma 6, istituisce un regime di aiuti, per un importo di 28 miliardi di lire per l’anno 2001, a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento, volto a garantire la sicurezza degli alimenti per la tutela della salute pubblica, nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente e sul benessere degli animali. B – INTERVENTI AMMESSI B.1 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 5 Gli interventi presi in considerazione per la concessione dei mutui contratti dalle imprese, in attuazione dell’articolo 7/ter, comma 5, riguardano: B.1.1 - adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità attraverso: miglioramento delle strutture aziendali per adeguarle ai nuovi minimi per il benessere animale; miglioramento delle strutture aziendali per adeguarle ai nuovi minimi igienico-sanitari. Tra gli interventi da porre in essere sono da comprendere: servizi igienici del personale; lavaggio automezzi; spostamento silos al di fuori del recinto aziendale; idropulitrici; realizzazione di superfici lavabili per l’agevole pulizia delle stalle; realizzazione di impianti adeguati all’erogazione di acqua potabile e di impianti completi di attrezzature per agevole lavaggio, pulizia e disinfezione; realizzazione di concimaie alle distanze previste dalle norme vigenti; azioni connesse all’applicazione di norme per assicurare la qualità (sistemi ISO 9000 e successive modificazioni e integrazioni o HACCP) basate sull’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo o su criteri di autocontrollo di buona pratica agricola, tra cui: l’attivazione di percorsi obbligatori, preparatori per l’introduzione di sistemi HACCP o sistemi analoghi di autocontrollo, nonché gli oneri anche per la certificazione iniziale dell’assicurazione della qualità e dei sistemi analoghi di autocontrollo; per l’attuazione degli interventi sopra riportati, è destinata la quota parte del limite di impegno di lire 6.250 milioni; B.1.2 - miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE (articolo 13, decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286), con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici e in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione; sono ammessi in via prioritaria i seguenti interventi: impianti tecnologici per lo smaltimento di residui animali (inceneritori), nuove macchine ed attrezzature compresi i programmi informatici per la tracciabilità dei prodotti. Per l’attuazione degli interventi sopra riportati, è destinata la quota parte del limite d’impegno di lire 6.250 milioni. Per gli interventi previsti ai punti B.1.1 e B.1.2, può essere riconosciuta una intensità massima di agevolazione del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone. Per gli interventi di cui al punto B.1.1, le due percentuali sono elevate di 5 punti nel caso in cui le azioni siano effettuate da giovani agricoltori, entro i cinque anni dall’insediamento, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento CE n. 1257/99; B.1.3 - mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie da aziende di allevamento bovino, da imprese di trasformazione e da esercenti di attività all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina. 6 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 Le esposizioni debitorie che possono essere prese in considerazione riguardano quelle in essere alla data del 13 marzo 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 49 del 9 marzo 2001). Lo stanziamento previsto di lire 12,5 miliardi, è così ripartito: lire 4,5 miliardi per le aziende di allevamento bovini, lire 4 miliardi per le imprese di trasformazione di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina; lire 4 miliardi agli esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina. B.2 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 6 L’articolo 7/ter, comma 6, prevede l’istituzione di un regime di aiuti a favore di imprese agricole, che esercitano attività di allevamento, volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica, nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente e del benessere animale. A tale scopo gli interventi che, in via prioritaria, vengono presi inconsiderazione sono: a) la ristrutturazione degli impianti • impianti aziendali per la preparazione dei mangimi, cocle per trasporto, silos al di fuori del recinto aziendale, cicloni per l’abbattimento delle polveri, bilance, computer per razionamento alimentazione; b) la promozione delle produzioni zootecniche estensive di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone • iniziative preposte al miglioramento genetico delle razze italiane da carne o che gestiscono i disciplinari di IGP o di etichettatura delle carni; c) la riqualificazione dell’allevamento intensivo, anche incentivando l’adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione • pavimentazione antisdrucciolamento e termicamente isolati; • recinzioni che evitano lesioni agli animali; • attrezzatura per la distribuzione dei mangimi e mangiatoie computerizzate; • riconversione a sistemi di allevamento che prevedano l’impiego al pascolo di almeno tre mesi l’anno; • attivazione di percorsi obbligatori preparatori per l’introduzione di sistemi HACCP o sistemi analoghi di autocontrollo di buona pratica agricola; • oneri per la certificazione iniziale dell’assicurazione della qualità e dei sistemi analoghi di autocontrollo; d) la riconversione al metodo di produzione biologica attraverso • la formazione degli operatori; • l’assistenza tecnica e tutoraggio delle aziende; • il sostegno per introduzione di metodi di certificazione. Agli interventi di cui ai punti a), b) e c) viene destinato l’importo di lire 18 miliardi, mentre al punto d) viene riservato lo stanziamento di lire 10 miliardi. C – CRITERI E PARAMETRI C.1 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 7 L’articolo 7/ter, comma 7, stabilisce che, per la ripartizione e l’erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6, è necessario definire criteri e parametri. A tal riguardo, in via preliminare, si precisa che: 1. l’attuazione delle misure è posta in essere dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano; 2. le risorse finanziarie sono ripartite tra le stesse Regioni e Province autonome con i parametri e per gli importi riportati nelle tabelle allegate. Le somme sono ripartite tra le diverse azioni previste ai commi 5 e 6, tenendo conto delle destinazioni disposte con la presente circolare. Ferme restando le destinazioni di legge, le Regioni e Province Autonome potranno disporre compensazioni tra le somme assegnate alle singole azioni, come da tabelle allegate, ove se ne constatasse l’esigenza. Le Regioni e Province Autonome provvederanno a dare comunicazione delle eventuali compensazioni; 3. al fine di evitare che risorse finanziarie possano restare inutilizzate, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione della presente circolare comunicano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l’utilizzazione delle risorse assegnate. Le eventuali economie saranno attribuite alle Regioni che avranno evidenziato maggiori esigenze finanziarie; 4. il finanziamento delle iniziative di cui al comma 5 avviene per mezzo della concessione di mutui decennali agevolati, da contrarsi ai tassi di riferimento distintamente per i diversi settori (agricoltura, industria, commercio) vigenti al momento della stipula del contratto; ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 7 5. i progetti già incorso di realizzazione sono finanziabili se l’inizio dei lavori è avvenuto dopo il 13 marzo 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 49 del 9 marzo 2001). C.2 – Per quanto riguarda la quota di finaziamento destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo (comma 5), i criteri selettivi sono quelli previsti dalla legge, ovvero: incidenza sul fatturato de costi fissi incidenza sul fatturato degli ammortamenti incidenza sul fatturato degli oneri finanziari numero dei dipendenti numero dei capi macellati nell’anno 2000 Per quanto previsto al comma 6, vanno considerati prioritariamente: - il numero dei capi allevati nell’anno 2000; - la loro permanenza in azienda per almeno 5 mesi. C.3 – Per l’azione relativa al consolidamento delle esposizioni debitorie si ritiene opportuno differenziare i criteri selettivi. E quindi per le imprese di trasformazione i criteri selettivi da prendere a riferimento sono: • l’incidenza dei costi fissi sul fatturato; • l’incidenza degli ammortamenti sul fatturato. Per le aziende di allevamento bovino e per le aziende esercenti attività all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o prevalente di carne bovina o prodotti a base di carne bovina, il criterio selettivo da prendere a riferimento è: • l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato C.4 – Le Regioni e Province Autonome applicheranno, in via prioritaria e congiuntamente, i criteri di cui ai punti C.2 e C.3. L’attuazione degli interventi previsti all’art. 7/ter, comma 5, viene realizzata attraverso le banche che operano ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo del 1.9.1993, n. 385 e successive modificazioni. Valori di riferimento dei singoli criteri selettivi riportati ai punti C.2 e C.3 unitamente ad eventuali altri criteri, da assumersi dalle Regioni e Province Autonome in rapporto alle diverse situazioni locali e/o territoriali, saranno adottati, entro quindici giorni dall’emanazione della presente circolare. Le domande per la concessione dei finanziamenti devono essere presentate alle Regioni o Province Autonome ove è ubicata l’azienda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale. Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: PER GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 5, PUNTI B.1.1 E B.1.2 E QUELLI DEL COMMA 6: • progetto esecutivo con la relazione tecnico-economica; • documentazione attestante il possesso degli elementi costituenti i criteri selettivi; • dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo. PER GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 5, PUNTO B.1.3: • elenco delle passività contratte dal titolare dell’azienda ed ancora in essere alla data del 13 marzo 2001; • autocertificazione attestante che le esposizioni debitorie di cui si chiede il consolidamento sono state contratte per finalità relative alle attività aziendali; • certificazione delle banche in ordine alle esposizioni debitorie da consolidare con indicazione dei singoli importi; • dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo. Le Regioni o Province Autonome interessate, verificata, ai sensi della legge n. 49 del 9.3.2001, art. 7 ter, e delle circolari applicative (statali, regionali, e delle province autonome), la sussistenza, in capo ai soggetti istanti, dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere alle agevolazioni di cui alla legge stessa, cureranno l’istruttoria delle singole istanze. Entro sessanta giorni dal termine indicato al punto C.1 (C.1.3), le Regioni e Province Autonome, distintamente per le singole azioni del comma 5 e per quelle del comma 6, definiranno le graduatorie per l’erogazione dei contributi e procederanno di conseguenza. Copia delle graduatorie di cui sopra sono trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con l’indicazione dei valori di merito attribuiti in base ai criteri e priorità adottati. D – PARAMETRI DI RIPARTO D.1 I fondi di cui al punto B.1.1, il cui importo è di lire 6.250 milioni, sono ripartiti tenendo conto del numero delle aziende con bovini ed in base alla PLV del settore bovino, attribuendo ad ognuno dei due parametri un valore del 50%. D.2 I fondi di cui al punto B.1.2, il cui importo è di lire 6.250 milioni, sono ripartiti per il 40% in base al numero dei macelli bollo CE e per il 60% in base al numero dei bovini macellati. D.3 I fondi di cui al punto B.1.3 • primo trattino (lire 4,5 miliardi) sono ripartiti in base al numero di aziende di allevamento bovino, 8 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 • secondo trattino (lire 4 miliardi) sono ripartiti per il 40% in base al numero dei macelli bollo CE e per il 60% in base al numero dei bovini macellati • terzo trattino (lire 4 miliardi) in base alle aziende di commercio al dettaglio di carne e prodotti a base di carne. D.4 I fondi di cui al comma 6 sono ripartiti: • per lire 18 miliardi in base ai parametri relativi al numero delle aziende con allevamenti bovini (50%) ed al numero di bovini (50%), • per lire 10 miliardi in base ai parametri relativi al numero delle aziende con allevamenti bovini (33%) ed al numero di bovini (33%) e alla superficie a seminativi e prati e pascoli (34%). D.5 -ARTICOLO 7/TER – COMMA 7 L’articolo 7/ter, comma7 stabilisce, inoltre, che la circolare deve definire anche le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l’attuazione dell’articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In proposito, tenuto conto che la materia degli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese è disciplinata da specifici orientamenti comunitari (C288 del 9/10/1999), che inquadrano gli aiuti stessi entro rigidi schemi applicativi, al fine di rendere operativo l’articolo 121 della legge 388/2000 si ritiene necessario procedere attraverso l’emanazione di un bando pubblico di manifestazione d’interesse, in maniera tale da poter individuare imprese, aree e settori interessati, ed eventualmente i motivi che hanno generato la crisi. Tale bando è sottoposto all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni e agli Uffici dell’Unione Europea, prima della sua emanazione, per verificarne la compatibilità con la richiamata normativa sugli aiuti di Stato. Il Ministero si riserva di dare comunicazione agli organismi in indirizzo dei risultati delle azioni poste in essere. La presente circolare è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione. ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 9 SETTORE BOVINO PRIME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 MAGGIO 2001 Il Comitato di gestione “carni bovine”, riunitosi il 18 maggio u.s. a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dalla Commissione con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Modifiche alle modalità di accesso dei contingenti di importazione di carni e bovini vivi in vigore già per l’anno GATT 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002. a) contingente GATT carne bovina congelata (regolamento in corso di pubblicazione) - la quota operatività passa al 70% (37.100 t) e la quota base al 30% (15.900 t) - quantitativo minimo di accesso alla quota base: 220 t per chi presenta bolle di importazione, e 450 t per chi presenta bolle di esportazione; in entrambi i casi il periodo di riferimento è dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2000 - per l’operatività, valgono le importazioni effettuate ai sensi dei reg.ti 1042/97, 1142/98 e 995/99, quindi si considerano le importazioni fino al 30 giugno 2000; - abolita la possibilità di cedere i titoli - la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione; l’importo della cauzione è pari a 6 €/100 kg - scadenza domande: 10 giugno 2001 b) regimi A e B, carni per trasformazione (regolamento in corso di pubblicazione) - Aumentato il quantitativo disponibile per il regime A da 38.000 a 40.000 t, diminuito per il regime B da 12.700 a 10.700 t. - richiedibile quota base: 10% del disponibile - la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione; l’importo della cauzione è pari a 6 €/100 kg - scadenza domande: 8 giugno 2001 c) Bovini da ingrasso (regolamento in corso di pubblicazione) - la quota disponibile per l’Italia è di 127.500 capi, contro i 143.920 fino allo scorso anno; 19.500 totali per la Grecia (erano 21.970) e 22.000 per gli altri Paesi membri (erano 3.380) - la quota operatività passa al 70% (89.250 capi) e la quota base al 30% (38.250 capi) - quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 (o 100?) capi (prima erano 50) - solo per quest’anno, il periodo di riferimento è: - per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000 - per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000 - richiedibile quota base: 10% del disponibile - abolita la possibilità di cedere i titoli - la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione - scadenza domande: 13 giugno 2001 d) reg.to 1143/98 – vacche e giovenche dai PECO - la quota operatività passa al 70% (4.900 capi) e la quota base al 30% (2.100 capi) - quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 capi (prima erano 15) - solo per quest’anno, il periodo di riferimento è: - per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000 - per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000 - abolita la possibilità di cedere i titoli 10 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 e) - la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione - scadenza domande: 10 luglio 2001 reg.to 1081/99 – tori, vacche e giovenche - la quota operatività passa al 70% (3.500 capi) e la quota base al 30% (1.500 capi) per ciascuno dei due numeri d’ordine 09.0001 e 09.0003 - quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 capi (prima erano 15) - solo per quest’anno, il periodo di riferimento è: - per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000 - per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000 - questi titoli erano già non cedibili - la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione - scadenza domande: 15 giugno 2001 f) reg.to 1128/99 – vitellini fino a 80 kg - quantitativo minimo di accesso alla quota base: 100 capi (invariato) - solo per quest’anno, il periodo di riferimento è: - per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000 - per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000 - abolita la possibilità di cedere i titoli - la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione - scadenza domande: 8 giugno 2001 g) reg.to 1247/99 – accordi bovini 80-300 kg - unica quota - quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 (o 100?) capi (prima erano 50) - solo per quest’anno, il periodo di riferimento è 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000 - abolita la possibilità di cedere i titoli - la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione - scadenza domande: 30 giugno 2001 2) Restituzioni all’esportazione : invariate 3) Gara intervento pubblico n. 267 del 15.05.1.2001 Totale offerte per tutte le categorie: 7496.0 t ; totale offerte accettate : 5998.0 t, così ripartite : per la Categoria A: è stato fissato a 226€/100 kg il prezzo massimo d’acquisto di carcasse e mezzene R3.Le offerte fino a 226 € sono accettate al 100%. Le offerte oltre 226€ sono state respinte. Su 7.234.0 t offerte sono state accettate 5.946.0 così ripartite: 810.0 t in Italia, 440.0 t in Spagna, 2.094.0 t in Francia, 2.502.0 t in Germania, 40.0 t in Austria, 20 t in Belgio, 40 t in Danimarca. per la Categoria C: le 60.0 t offerte dalla Francia e le 145.0 t offerte dall’Irlanda non sono state accettate. per i Broutards: il prezzo massimo d’acquisto di carcasse e mezzene è stato fissato a 376€/100 kg e sono state accettate 36.0 t per la Spagna, 6.0 t per la Francia e 10.0 t per l’Austria. 4) Applicazione del regolamento 690 (misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni):il prezzo massimo d’acquisto per l’Austria è stato fissato a 174.00€/100 kg, per l’Olanda è stato fissato 178.00€/100 kg e per la Germania 163.00€/100 kg. ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 11 PUBBLICATA CIRCOLARE AGEA CON ISTRUZIONI OPERATIVE SU FASCICOLO DEL PRODUTTORE Nella Gazzetta ufficiale n° 106, del 9 maggio 2001, è stata pubblicata la Circolare AGEA n° 35 del 24 aprile 2001, che integra le disposizioni operative già fornite dall’ex AIMA per il potenziamento dei controlli nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande PAC. In particolare la Circolare stabilisce le informazioni ed i titoli richiesti a supporto della domanda presentata da racchiudere nel fascicolo del produttore. Copia della Circolare è, a richiesta, a disposizione delle Ditte associate. REG. 2777/2000 : FATTURAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI (CIRCOLARE AGEA) L’AGEA, confermando quanto già disposto nelle precedenti comunicazioni (circ. 1359, 1494, e 400), ha diramato la circolare n. 40 dell’11 maggio 2001, relativa alle modalità di fatturazione per gli allevatori dei capi bovini conferiti ai sensi del reg.to 2777/2000, con la quale si impegna a fornire ai produttori gli elementi necessari alla fatturazione stessa entro il 17 maggio p.v. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI ZOOTECNICI Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha fornito, con la nota prot. n. M/1211, del 4 maggio 2001, un chiarimento in merito all’applicazione del decreto 22 gennaio 2001, dello stesso Ministero (“Modalità di applicazione del Decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici”), ed in particolare dell’articolo 28, lettera c) che prevede l’integrazione al premio alla macellazione (enveloppe) per bovini maschi aderenti a consorzi volontari di qualità. In particolare viene chiarito che: Il premio è riservato agli animali che, al momento della macellazione, aderiscono da almeno 5 mesi al consorzio volontario operante nell’ambito del sistema qualità. Tali consorzi devono trasmettere al Ministero o alle Regioni i propri disciplinari unitamente all’elenco degli allevatori aderenti (con le informazioni specificate nella nota di seguito riportata). Il Ministero delle Politiche agricole, una volta ricevuti tali disciplinari provvederà a verificare la presenza dei requisiti previsti ed a trasmettere quelli idonei ad Agea che dovrà predisporre i controlli necessari ad avviare i pagamenti. Riportiamo il testo della nota: “”A seguito di varie richieste di chiarimento in merito all’applicazione dell’articolo 28 lettera “c” del decreto ministeriale indicato in oggetto, si ritiene opportuno fornire le necessarie precisazioni sull’interpretazione del citato articolo. In merito si fa presente che i produttori possono beneficiare del premio supplementare previsto alla lettera “c” dell’articolo 28 del decreto 22 gennaio 2001 esclusivamente per gli animali macellati dopo 5 mesi dall’iscrizione al Consorzio od Organismo volontario operante nell’ambito di sistemi di qualità. I Consorzi o gli Organismi devono preventivamente trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole o alle Regioni i disciplinari riportanti quanto richiesto dal sopracitato decreto ministeriale, unitamente all’elenco degli allevatori aderenti. L’elenco deve riportare l’anagrafica completa delle aziende, il codice aziendale rilasciato dalla ASL, nonché la data di adesione dell’allevatore. Il Consorzio o l’Organismo deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell’elenco inizialmente inviato. Il Direttore Generale Reggente ”” GARA INTERVENTO PUBBLICO N. 268 DEL 29.05.2001 Confermiamo (come già anticipato alle ditte associate con fax circolare del 9 maggio) a seguito dell’ultima rilevazione dei prezzi effettuata dal Ministero delle Politiche al 16 maggio, per la gara del 29 maggio p.v. in Italia non si potrà più conferire la classe U per la Categoria A (bovini maschi fino a 24 mesi). 12 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 Per quanto riguarda la classe R, alla stessa data del 16 maggio è stata riscontrata la prima rilevazione superiore all’80% del prezzo di riferimento. Se anche mercoledì 23 p.v. tale rilevazione (come si prevede) sarà superiore, verrà automaticamente esclusa la possibilità di conferimento per questa classe. La rilevazione del 16 maggio è stata la seguente: Categoria A: Classe U: 5.503 Lire pari a 284,240 € (87,67% in riferimento al prezzo di riferimento) Classe R: 5.109 Lire pari a 263,877 € (81,39% in riferimento al prezzo di rierimento) Classe O: 4.258 Lire pari a 219,944 € (67,84% in riferimento al prezzo di riferimento) INDENNITA’ DISTRUZIONE ANIMALI SOPRA I 30 MESI IN BASE AL REGOLAMENTO CE 2777/2000 Si riporta di seguito la tabella degli indennizzi aggiornati corrisposti per i capi macellati ai sensi del regolamento 2777/2000, fornita dal Ministero delle Politiche agricole: SETTIMANE DAL 21 AL 27 MAGGIO 2001 Categoria B - maschi sup. 30 mesi Categoria C - maschi castrati Categoria D - vacche Classe lire/kg S/E/U 4.418 R 3.584 O 3.180 P 2.616 Categoria E - giovenche Classe lire/kg S/E 6.972 U 6.621 R 6.272 O/P 3.268 STABILIMENTI AUTORIZZATI ALLA MACELLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2777/2000 Pubblichiamo, come allegato n. 1, l’aggiornamento, al 7 maggio, dell’elenco degli stabilimenti autorizzati alla macellazione ai sensi del regolamento CE 2777/2000. SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001 Il Comitato di gestione del settore suino, nella riunione che si è tenuta oggi 15 maggio, ha votato i seguenti provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Situazione di mercato: prezzi sostenuti in tutta la Comunità 2) Restituzioni all’esportazione: invariate 3) Classificazione delle carcasse: è stato di nuovo discusso il progetto di regolamento che modifica la nomenclatura combinata, ai fini delle restituzioni, delle carcasse suine per tener conto delle diverse tecniche adottate per la separazione della testa dalle carcasse stesse. 4) Aiuti all’Olanda: è stata votata una nuova modifica al regolamento che concede all’Olanda di erogare aiuti a favore del settore colpito dall’afta; il provvedimento era già stato approvato durante l’ultimo Comitato di gestione bovino, ma si è resa necessaria la modifica per tener conto dell’allentamento delle restrizioni deciso dal Comitato veterinario permanente. 5) Forniture per Azzorre e Madera: è stato approvato un regolamento che modifica il quantitativo previsto per la fornitura di carni suine fresche, refrigerate o congelate alle Azzorre e a Madera. ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 13 SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001 Il Comitato di gestione del settore pollame, nella riunione che si è tenuta oggi 15 maggio, ha votato i seguenti provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Situazione di mercato: prezzi sostenuti in tutta la Comunità soprattutto per i tacchini e le faraone; in calo il mercato delle uova a causa delle eccedenze. 2) Restituzioni all’esportazione: invariate 3) Accordi commerciali con alcuni Paesi terzi: è stato approvato il progetto di regolamento che istituisce delle misure commerciali eccezionali per alcuni Paesi e territori che hanno stipulato accordi di stabilità ed associazione con l’Unione Europea, in particolare con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Sono previste 1.500 tonnellate di carne di volatili di cui al codice NC 0207, a dazio zero, per l’anno 2001, 2.000 tonnellate per il 2002 e 3.000 per il 2003. 4) Accordi doppio zero: il Comitato ha discusso sull’applicazione della clausola doppio zero con i Paesi dell’Est. In particolare sono stati esaminati alcuni prodotti (di vari settori), originari della Comunità, suscettibili di riduzione o azzeramento dei dazi in importazione nei Paesi PECO; le liste di tali prodotti (non ancora approvate) sono disponibili su richiesta. 5) Prezzi rappresentativi da venerdì 18 maggio 2001: “Nuova entrata” per la Cina (polli disossati congelati) e reinserito il Brasile per le preparazioni non cotte: PRODOTTO Polli disossati congelati (NC 0207 14 10) Preparazioni non cotte, con 57% o più di carni e frattaglie, di galli e galline (NC 1602 32 11) Altre parti di galli e galline, congelate (0207 1470) PAESE PREZZO RAPPRESENTATIVO RELATIVA CAUZIONE (*) BRASILE 286,7 €/100 kg 4 €/100 kg TAILANDIA 290,4 €/100 kg 3 €/100 kg CINA 219,0 €/100 kg 24 €/100 kg BRASILE 280,2 €/100 kg 2 €/100 kg BRASILE 270.0 €/100 kg 4 €/100 kg (*) (dazio addizionale massimo se il prezzo CIF è uguale al prezzo rappresentativo) A BREVE LA RIAPERTURA DELLE IMPORTAZIONI DALLA CINA E’ in corso di pubblicazione la Decisione della Commissione CE che prevede la riapertura parziale del mercato cinese. Gli impianti cinesi autorizzati ad esportare verso la Comunità saranno 14 (di cui 2 per i tacchini). Invitiamo tuttavia le Ditte associate ad agire con la massima cautela in quanto potranno essere importate le carni ottenute a partire dal 24 maggio p.v. 14 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 SETTORE OVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ 11.05.2001 Riportiamo le principali decisioni adottate dalla Commissione nel corso del Comitato di gestione “carni ovine e caprine”, riunitosi a Bruxelles venerdì 11 maggio 2001: 1) Perdita di reddito ed importo provvisorio dei premi per il 2001 Il Comitato ha definito, “per gli Stati membri e per la campagna 2001, la perdita di reddito e l’importo del premio pagabile per pecora e per capra ed il versamento dell’aiuto specifico all’allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità”. Ricordiamo che tali importi sono fissati in via provvisoria per il 2001, consentendo il pagamento di due acconti, sulla base dei prezzi medi di mercato effettivamente constatati. I tassi di premio sono stati quindi stabiliti sulla base della perdita di reddito stimata, al momento della decisione del Comitato, per l’anno 2001, pari a 83.785 €/100 kg Gli importi provvisori dei premi per la campagna 2001, quindi, sono ora i seguenti: PREMIO PER PECORA - 13,129 €/capo ai produttori di agnelli pesanti - 10,503 €/capo ai produttori di agnelli leggeri PREMIO PER CAPRA NELLE ZONE SVANTAGGIATE - 10,503 €/capo ai produttori di carni caprine PRIMO ACCONTO DEL PREMIO - 3,939 €/capo ai produttori di agnelli pesanti - 3,151 €/capo ai produttori di agnelli leggeri - 3,151 €/capo ai produttori di carni caprine IMPORTO DELL’ACCONTO PER I PRODUTTORI SITUATI NELLE ZONE SVANTAGGIATE (PREMIO “MONDO RURALE”) - 5,977 €/capo ai produttori di agnelli pesanti - 5,379 €/capo ai produttori di agnelli leggeri - 5,379 €/capo ai produttori di carni caprine OCM CARNI OVINE: SEMPLIFICAZIONI PER RENDERE IL SETTORE PIU’ COMPETITIVO La Commissione Europea ha adottato il 16 maggio u.s. una proposta di riforma del regime di mercato della carne ovine al fine di semplificarlo. Il cambiamento più significativo riguarda l’introduzione di un premio fisso per allevatore che andrebbe a sostituire il sistema dei pagamenti integrativi oggi in vigore. La Commissione ha proposto di stabilire tale premio a 21 euro per animale, calcolandolo sulla base della media dei premi pagati tra il 1993 ed il 2000. E’ stato inoltre previsto un premio supplementare per le aree sfavorite (premio mondo rurale) il cui ammontare dovrebbe essere di circa 7 euro per animale e ciò per tutti i produttori (da latte e non). Gli elementi principali della proposta sono: a) Il premio fisso: il nuovo sistema del premio fisso andrà a sostituire l’attuale sistema dei pagamenti integrativi; il nuovo sistema dovrebbe permettere agli agricoltori di rispondere più rapidamente ai segnali del mercato, permettendo di rispettare gli obiettivi del WTO. La sua introduzione dovrebbe inoltre semplificare la gestione del regime dei premi a tutto vantaggio degli agricoltori e degli Stati membri. L’entità del premio per pecora dovrebbe essere di circa 21 euro per animale, somma che è stata calcolata sulla media dei premi elargiti fra il 1993 ed il 2000. b) Quote individuali: l’attuale sistema che prevede per i produttori dei limiti individuali per i diritti al premio, verrà mantenuto in vigore. Comunque per motivi di semplificazione e di trasparenza l’importo dei limiti individuali per Stato membro verrà pubblicato su un regolamento. ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 15 c) Mantenimento di un premio più basso per i produttori di latte: la differenza circa il premio fra i produttori di carne e di latte dovrebbe essere mantenuta. Il premio per i produttori di latte sarà di 16.8 euro. d) Premio mondo rurale (premio per le zone rurali svantaggiate): dovrebbe essere istituito un unico premio per il premio supplementare a favore sia dei produttori di carne che per coloro che commercializzano latte o prodotti lattieri. Questa tipologia di premio è stata istituita sia per semplificare l’attuale regime che per garantire una base uniforme di sostegno a tutti i produttori localizzati nelle aree rurali meno favorite. Dovrebbe essere corrisposto un premio supplementare pari a 7 Euro. Il settore ovi-caprino è particolarmente importante per l’economia delle zone rurali svantaggiate e la tipologia degli allevamenti è prevalentemente a carattere estensivo. Dal canto suo l’Unione Europea non è autosufficiente per quanto riguarda al carne ovina, infatti circa il 20% dei consumi viene soddisfatto con le importazioni. Diritti individuali per i premi per pecore e capra: Stato membro Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Olanda Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Totale Diritti (x 1000) 70 104 2432 11023 19580 7842 4956 9575 4 930 206 2690 80 180 19492 79164 SETTORE ORIZZONTALE ACCORDI DOPPIO ZERO: RIDUZIONE O AZZERAMENTO DEI DAZI PER ALCUNI PRODOTTI COMUNITARI IMPORTATI NEI PAESI PECO Nell’ambito del Comitato di gestione del pollame che si è svolto 15 maggio, si è discusso sull’applicazione della clausola “doppio zero” con i Paesi dell’Est con particolare riguardo all’approvazione della lista di prodotti (di vari settori), originari della Comunità, suscettibili di riduzione o azzeramento dei dazi in importazione nei Paesi PECO; le liste di tali prodotti (sebbene non ancora approvate) sono disponibili su richiesta. BSE: IL COMITATO SCIENTIFICO DIRETTORE (CSD) PUBBLICA UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COSTA RICA, KENYA, SLOVENIA E ROMANIA Il Comitato scientifico direttore, organo consultivo della Commissione europea sulla BSE, ha pubblicato il 16 maggio u.s. il suo parere sul rischio geografico BSE per i seguenti Paesi: Costa Rica, Kenya, Slovenia e Romania. La valutazione del rischio BSE viene effettuata sulla base del periodo di incubazione della malattia. Il Comitato ha concluso che è molto poco probabile che vi siano bovini portatori dell’agente BSE nelle mandrie del Costa Rica (livello di rischio geografico 1) ma considera invece poco probabile ma non esclusa la presenza della BSE nelle mandrie in Kenya e Slovenia (livello di rischio geografico 2). Il sopraccitato Comitato ritiene probabile che la BSE sia presente nelle mandrie della Romania (livello di rischio geografico 3). La Slovenia è 16 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 l’unico Paese candidato all’adesione ad essere classificato livello 2. Tutti gli altri paesi candidati sono stati classificati livello 3, come d’altronde tutti i Paesi della Comunità con l’eccezione di Svezia, Finlandia e Austria (livello 2). SETTORE DOGANALE RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE NUOVA IDENTIFICAZIONE FISCALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE La costituzione dell’Agenzia delle Dogane ha comportato una nuova identificazione fiscale dell’ente con l’attribuzione della partita IVA 06409601009 e del codice fiscale n. 97210890584 da utilizzare per tutte le attività rilevanti ai fini amministrativi e fiscali su tutto il territorio nazionale, compresa la fatturazione delle restituzioni all’esportazione all’organismo pagatore S.A.I.S.A. - Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (ex D.C.C.C.). CAUZIONI PER ANTICIPAZIONI E PREFINANZIAMENTI Si pone in evidenza alle aziende interessate di prestare la massima attenzione affinchè le cauzioni da depositare presso l’organismo pagatore S.A.I.S.A. (ex D.C.C.C.) rechino l’esatta nuova denominazione sottoindicata: AGENZIA DELLE DOGANE Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo Via Mario Carucci 71 00143 Roma Gli uffici della S.A.I.S.A. stanno già sottoponendo a formale istruttoria le istanze di anticipazione e prefinanziamento corredate da cauzioni riportanti la vecchia denominazione, con conseguenti ritardi nelle liquidazioni delle istanze. IMPORTANTI NOVITA’ SULLA PREDISPOSIZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI Il nuovo ordinamento dell’Agenzia delle Dogane ha di fatto soppresso le attività di alcune Divisioni del “vecchio” Dipartimento delle Dogane, trasferendo le stesse ai nuovi uffici istituiti o, in alcuni casi, deliberandone la totale disattivazione e annullamento delle rispettive competenze. E’ il caso della Divisione XI^ - V° Ispettorato della ex Direzione Centrale dei Servizi Doganali, preposta alla trattazione della disciplina sanzionatoria in materia di erogazioni a carico del FEOGA, ovvero dei ricorsi amministrativi notificati dall’ex D.C.C.C. (ente pagatore). Per gli operatori tale novità si traduce nel fatto che a fronte di un invito a pagamento notificato dall’attuale S.A.I.S.A (ex D.C.C.C.) non sarà più possibile impugnare l’atto con un ricorso amministrativo rivolto all’organo gerarchicamente superiore (ex Divisione XI^), ma dovrà essere proposto un ricorso “giurisdizionale” ordinario nelle sedi competenti (Tribunali) oppure proponendo, in alternativa, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per i ricorsi già presentati ma non ancora istruiti dalla Divisione XI^ si profila l’ipotesi del silenzio rigetto che consente all’organo superiore, che non abbia comunicato la propria decisione entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, di esaurire la fase contenziosa amministrativa. L’interessato in tal caso può sempre proporre ricorso giurisdizionale direttamente contro il provvedimento originario, già impugnato con il ricorso gerarchico. Tenuto conto delle novità introdotte raccomandiamo agli operatori di prestare una sempre maggiore attenzione sulla predisposizione delle istanze e relativi documenti, evidenziando che il “vecchio” ricorso gerarchico poteva essere proposto direttamente dalla ditta mentre il ricorso “giurisdizionale” prevede obbligatoriamente l’assistenza di un legale con tutti gli oneri e spese aggiuntive collegate. Resta comunque salva la facoltà, per l’organismo pagatore, di applicare il “regime dell’autotutela” nei casi in cui il procedimento amministrativo di recupero sia viziato da errori amministrativi e/o di valutazione sostanziale o sia, in alcuni casi, sanabile da parte dell’operatore ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 17 con la trasmissione di ulteriore idonea documentazione atta a comprovare senza dubbio di aver maturato il diritto alla restituzione. INTRODUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PROVENIENTI DA PAESI TERZI, IN DEPOSITI DOGANALI, ZONE FRANCHE E DEPOSITI FRANCHI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SANITA’ Il Ministero della Sanità ha diramato la circolare prot. 600.3/UVC.1/3215, dell’8 maggio 2001, avente per oggetto: “Articoli 12 e 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Chiarimenti in materia di introduzione in depositi doganali, zone franche e depositi franchi, in provenienza da Paesi terzi, di prodotti di origine animale”. La nota in particolare stabilisce le procedure da seguire per l’introduzione in tali strutture sia di prodotti conformi che di prodotti non conformi ad essere importati nei Paesi della UE (e come tali destinabili esclusivamente ad essere esportati verso Paesi terzi o destinati a provviste di bordo. Da sottolineare che l’Italia non ha al momento autorizzato né depositi /zone franche/, depositi doganali né provveditori di bordo per prodotti non conformi. Riportiamo il testo della nota: “”La direttiva del Consiglio 97/78/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 e la decisione della Commissione 2000/571/CE, che abroga la decisione 93/14/CEE, definiscono nuove procedure di controllo veterinario nelle importazioni da Paesi terzi di prodotti di origine animale, disciplinando, specificamente, anche le introduzioni in depositi doganali, zone franche e depositi franchi. In particolare, rispetto alla direttiva 90/675/CEE, ora abrogata, è prevista la possibilità di introdurre nel territorio comunitario anche prodotti non conformi ai requisiti specifici stabiliti dalla normativa comunitaria in relazione a ciascuna tipologia, prodotti che possono essere destinati solo a Paesi terzi o a provveditorie marittime, con possibilità di stoccaggio in zone franche, depositi franchi, o depositi doganali appositamente riconosciuti. Prodotti non conformi Per i prodotti non conformi, è prevista una rigorosa procedura di canalizzazione, stabilita dalla decisione 2000/571/CE, per garantirne la completa tracciabilità e la assoluta separazione rispetto ai prodotti destinati all’ordinario circuito comunitario o nazionale. A tal fine, è previsto che: 1) l’introduzione possa avvenire solo in depositi o zone franche, o depositi doganali autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri destinatari, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 80/2000; 2) i prodotti siano accompagnati da: a) l’Allegato B, di cui alla decisione della Commissione 93/13/CEE, sul quale, oltre all’indicazione della destinazione doganale completa, devono risultare annullate, in modo chiaro e facilmente riconoscibile, tutte le menzioni riguardanti la immissione in libera pratica dei prodotti nella UE; b) gli originali dei certificati o documenti veterinari. Il successivo spostamento dei prodotti non conformi dal deposito doganale, deposito franco o zona franca (esclusivamente verso il Paese terzo destinatario, o verso il deposito del provveditore autorizzato ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 80/2000, oppure verso la distruzione), è ammesso solo rispettando le modalità stabilite dalla decisione 2000/571/CE. Prodotti conformi I prodotti conformi alla normativa veterinaria a seguito dei controlli svolti al PIF, destinati ad essere introdotti in una zona franca, deposito franco o deposito doganale, sono, sotto l’aspetto veterinario, idonei per la successiva immissione in libera pratica. In questo caso, il PIF che effettua i controlli rilascia, ai sensi dell’articolo 12 del più volte citato decreto legislativo n. 80/2000, l’allegato B attestante, contemporaneamente, la destinazione doganale completa (denominazione e indirizzo completo del deposito doganale, franco etc.) e la relativa idoneità dei prodotti ad essere immessi in libera pratica. Poiché, come detto, tali prodotti sono idonei ad essere immessi in libera pratica nel territorio comunitario, nel caso di stoccaggio o di movimentazione tra deposito e deposito, ai sensi degli articoli 7 comma 4, e 12 comma 4, del decreto legislativo 80/2000, essi non sono soggetti a particolari, ulteriori controlli veterinari, fermo restando, comunque, quelli previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e dalle normative verticali che disciplinano gli scambi intracomunitari nello specifico settore, o, nel caso di prodotti non ancora armonizzati, dalla normativa nazionale. Qualora si proceda alla movimentazione di una sola parte dell’intera partita introdotta (frazionamento della partita), la parte frazionata dovrà essere accompagnata da una copia conforme dell’Allegato B, per il cui rilascio si applica quanto previsto dall’articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 18 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 A completamento del quadro tracciato, si ricorda inoltre che per le merci di origine comunitaria il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche non prevede deroghe agli obblighi di registrazione, convenzione e notifica posti a carico del primo destinatario di prodotti di origine animale, dipendenti dalla struttura di prima destinazione della merce; pertanto, anche i titolari di magazzini e depositi doganali e franchi sono tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite nel citato decreto legislativo n. 28/93 ancorché la merce di provenienza comunitaria, introdotta in tali strutture, sia successivamente inviata a navi o Paesi terzi. Si prega codesta Direzione di dare disposizioni ai propri Uffici periferici rispetto a quanto sopra esposto al fine di assicurare un efficace coordinamento su tutto il territorio nazionale. Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, in attesa di ricevere un cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. Il Direttore Generale – Romano Marabelli Allegato 1 Scheda riassuntiva della certificazione veterinaria di scorta alle partite di prodotti destinati a depositi doganali, depositi franchi o zone franche. Prodotti conformi alla normativa veterinaria Prodotti non conformi alla normativa veterinaria • Il PIF che effettua i controlli dichiara l’idoneità • Il PIF che effettua i controlli applica la procedura di all’ulteriore immissione in libera pratica e, contemporaneamente, riporta il deposito o zona franca, o deposito doganale di prima destinazione nell’apposito spazio previsto nell’Allegato B (decisione della Commissione 93/13), nonché rilascia copia conforme dei certificati o documenti veterinari di accompagnamento • Libera circolazione nella Comunità europea • L’eventuale spostamento tra deposito e deposito, nonché in caso di frazionamento, deve avvenire con la copia autenticata dell’Allegato B rilasciato dal citato Posto di Ispezione Frontaliero. canalizzazione prevista dagli articoli 12, 13 del d. lgs. 80/2000 e dalla decisione della Commissione 2000/571/CE. • L’introduzione può avvenire solo in deposito o zona franca, o deposito doganale risconosciuto ai sensi dell’articolo 12 d. lgs. 80/2000. • Lo spostamento della partita è consentito solo verso il Paese terzo di destinazione, o verso il deposito del provveditore autorizzato ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 80/2000, o per la distruzione. • La partita, o parte di essa, deve essere accompagnata dall’Allegato B in originale, al quale deve essere stata annullata l’attestazione di idoneità all’immissione in libera pratica e/o dall’allegato alla decisione 2000/571/CE, nonché dagli originali dei certificati o documenti veterinari di accompagnamento. Allegato 2 In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee si allega: l’elenco degli Stati membri e di quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo che non hanno approvato depositi o zone franche o depositi doganali di cui all’articolo 12 del d. lgs. 80/2000 Austria – Italia – Irlanda – Lussemburgo – Norvegia – Regno Unito l’elenco degli Stati membri e di quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo che non hanno approvato depositi o zone franche o depositi doganali ai sensi dell’articolo 12 del d. lgs. 80/2000, ma che hanno autorizzato provveditori ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 80/2000: Francia “” SETTORE SANITARIO COMITATO VETERINARIO PERMANENTE: RIUNIONI DELL’8 E DEL 15 MAGGIO Riassumiamo le decisioni adottate dal Comitato veterinario permanente nelle riunioni che si sono tenute l’8 e il 15 maggio a Bruxelles: ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 19 Unione europea Saranno rese meno rigorose le restrizioni comunitarie sul movimento di bovini e suini vivi. Rimane ancora necessaria l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro per esportare dalle aree precedentemente soggette a restrizione, ma una semplice notifica alle autorità veterinarie dello Stato di destinazione sarà sufficiente. Permangono le restrizioni relative agli ovicaprini. Olanda: a partire dal 15 di maggio l’Olanda potrà esportare, verso altri Paesi europei, di bovini e suini vivi destinati alla macellazione provenienti dall'area sud del fiume Rijn-Waal-Merwede e ovest dell'autostrada A 27, previa notifica, alle autorità competenti dello Stato membro destinatario, del transito e della destinazione finale. Nel momento in cui la Decisione sarà adottata dalla Commissione, saranno consentite anche le esportazioni di carne fresca e prodotti a base di carne, latte e derivati ed altri prodotti animali di specie sensibili all’afta da tutto il Paese, tranne che dalle zone di protezione e sorveglianza attorno all’Oene e Friesland. Ricordiamo alle Ditte associate che, malgrado la regionalizzazione del territorio olandese disposta dal Comitato veterinario permanente, le importazioni di animali aftoso sensibili dall’Olanda permangono vietate dall’Ordinanza del Ministero della Sanità italiano del 12 aprile u.s. (prorogata sino all’8 giugno p.v. dall’Ordinanza prot. 600.3/SA.50/3141 del 4 maggio u.s.). Regno Unito: tutte le restrizioni sono prorogate fino al 19 giugno p.v. Uruguay: a seguito del divieto di esportazione, imposto dallo stesso stato sudamericano, a causa dei focolai di afta recentemente rinvenuti, il Comitato ha deciso di permettere l’entrata nella Comunità di carne fresca uruguaiana prodotta prima del 23 marzo u.s. e di carne disossata prodotta prima del 23 aprile u.s. Brasile E’ stato rinvenuto un focolaio di afta epizootica nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul (l’allevamento colpito è situato a Santana de Livramento, non lontano dalla frontiera con l’Uruguay). Le Autorità sanitarie di tale Stato hanno quindi deciso di attuare un piano di vaccinazione di ampio respiro per scongiurare una epidemia. Per questo il CVP ha deciso di sospendere le importazioni di tutta la carne fresca di animali sensibili all'afta provenienti da tale Stato federale. Rimane autorizzata solo l'importazione di carne fresca disossata prodotta prima del 9 maggio u.s. Il vicino Stato federale di Santa Catarina, dichiarato di recente dall’OIE, insieme allo Stato di Rio Grande do Sul, “Stato libero da afta epizootica nel quale non è praticata la vaccinazione”, ed in attesa di notifica da tale Organizzazione internazionale, ha immediatamente istituito cordoni sanitari per evitare il contagio. DIRAMATO L’ELENCO DEI CENTRI DI RACCOLTA FRANCESI AUTORIZZATI ALL’EXPORT DI BOVINI VERSO L’ITALIA : ASSOCARNI CHIEDE LA REVOCA DI TUTTI I VINCOLI Il Ministero della Sanità ha diramato, l’11 maggio, la nota prot. 600.3/SA.50/3363 con la quale viene comunicato l’elenco dei centri di raccolta francesi abilitati ad esportare bovini vivi in Italia in conformità a quanto stabilito dall’Ordinanza prot 600.3/SA.50/3141 del 4 maggio u.s.. Tale elenco è stato poi integrato con una successiva nota del Minsanità diffusa il 17 maggio. Ricordiamo alle Ditte associate che gli animali, oltre a dover provenire obbligatoriamente dai sopraccitati centri, saranno sottoposti agli esami sierologici dalle Autorità sanitarie francesi (il test, il cui costo è di 200 F, sarà a carico dell’operatore francese) e che il certificato sanitario di scorta, come previsto dall’Accordo italo-francese, rimane invariato, non vi sarà quindi menzione dell’avvenuto test. 20 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 La notifica dell’arrivo di una partita di animali dai centri abilitati sarà trasmessa 24 ore prima della partenza, mediante il sistema ANIMO, alle Autorità sanitarie locali di destinazione. Riportiamo, di seguito per conoscenza, una sintesi della nota diramata il 9 maggio u.s. dal Dipartimento della sanità veterinaria francese che fornisce istruzioni operative valevoli per gli operatori d’Oltralpe: Dipartimenti dai quali non sono ammesse le esportazioni di bovini: Cote d’Armor, Ile-et-Vilaine, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Nord Pas-de- Calais, Aisne, Somme, Oise, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Essonne, Eure-et-Loir et Loiret. Tuttavia i bovini nati, allevati o che abbiano soggiornato nei Dipartimenti sopraccitati prima del 1° febbraio u.s. potranno essere spediti in Italia. Le verifiche sull’origine degli animali sarà effettuata sulla base delle informazioni presenti sul passaporto e sull’ ASDA di ogni bovino. La responsabilità di tale verifica grava sull’operatore. Allevamento di provenienza I bovini, destinati al centro di raccolta, devono aver soggiornato nell’allevamento di provenienza almeno 30 giorni e nel medesimo allevamento non devono essere stati introdotti ovini e caprini negli ultimi 30 giorni, bovini negli ultimi 20 giorni e suini negli ultimi 10 giorni. Centri di raccolta I bovini devono obbligatoriamente transitare nei centri di raccolta abilitati presenti nella lista (tale lista sarà periodicamente aggiornata) Ogni raggruppamento di animali presenti nel centro di raccolta, con l’esclusione di quelli destinati alla macellazione, non potrà essere destinato a più di 10 allevamenti italiani. L’elenco dei centri abilitati è a disposizione delle Ditte che ne faranno richiesta. Controlli realizzati sui bovini Ogni bovino è sottoposto, nel centro di raccolta, ad un esame clinico effettuato da un veterinario pubblico. Analisi sierologiche Gli animali da ingrasso sono sottoposti a test sierologici anti afta. Le analisi sono inviate ai Laboratori veterinari dipartimentali i quali provvedono ad inoltrarli all’AFSSA. Il test, il cui prezzo è determinato in 200 franchi, è a carico dell’operatore.. Certificazioni L’accordo italo-francese non modifica le normali prescrizioni relative alla certificazione veterinaria. La notifica dell’arrivo di una partita di animali dai centri abilitati sarà trasmessa 24 ore prima della partenza, mediante il sistema ANIMO, alle Autorità sanitarie locali di destinazione. L’elenco dei centri è a disposizione delle ditte interessate. E’ stata pubblicata, nella GUCE L 132/31, la Decisione 2001/378/CE del 14 maggio 2001 che modifica per la seconda volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l’afta epizootica. Tale decisione alleggerisce in maniera significativa le prescrizioni relative alle movimentazioni ed agli scambi intracomunitari dei suini e dei bovini. Le misure previste dal Ministero della Sanità italiano nei confronti dei bovini francesi stanno di fatto mantenendo bloccato l’export verso il nostro paese, con conseguenze estremamente negative soprattutto per gli operatori italiani. Poiché tali misure trovavano fondamento giuridico in misure comunitarie oggi modificate e notevolmente alleggerite (Decisione 2001/378/CE), ASSOCARNI è nuovamente intervenuta presso il Ministero italiano per sottolineare l’illegittimità delle misure italiane e richiedere una modifica che potrebbe avvenire sin dalla prossima settimana. INGIUSTIFICATO MANTENIMENTO DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ITALIANI VERSO IL GIAPPONE In maniera assolutamente incomprensibile ed ingiustificata, le autorità sanitarie nipponiche non hanno ancora revocato il divieto di esportazione di prodotti a base di carne italiana verso il Giappone, adottato per tutti i paesi della UE dopo lo scoppio dell’emergenza afta. Mentre il divieto è stato ormai revocato per la quasi totalità degli altri paesi della UE, continua invece a persistere ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001 21 per il nostro paese in quanto le informazioni sanitarie fornite dal nostro Ministero sono state giudicate insufficienti. ASSOCARNI è intervenuta presso gli uffici competenti, che hanno provveduto ad inviare una documentazione integrativa sulla base della quale le autorità giapponesi potrebbero revocare il blocco sin dalla prossima settimana. AFTA EPIZOOTICA: GLI STATI UNITI SI APPRESTANO A LIMITARE L’EMBARGO SULLE CARNI EUROPEE, PREVISTA UNA REGIONALIZZAZIONE DELL’UE Gli Stati Uniti, dopo aver chiesto una dettagliata relazione sanitaria alla Commissione europea, si apprestano a limitare l’embargo sulle carni europee in vigore dal 13 marzo u.s. Le Autorità statunitensi hanno deciso di revocare le misure restrittive all’importazione nei riguardi di alcuni Paesi europei. La lista dei Paesi che potranno nuovamente esportare negli USA non è ancora stata diramata. Terremo informate le Ditte associate sull’evoluzione degli eventi. BLUE TONGUE: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA DEI RUMINANTI IN ALCUNE REGIONI E PROVINCE ITALIANE Il Ministero della Sanità ha diramato, mediante l’ Ordinanza ministeriale prot. 600.6/BT/1476, le modalità operative relative alla vaccinazione obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini. Il programma di controllo basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti, interessa le seguenti Regioni e Province: Sardegna, Calabria, Basilicata, Salerno, Palermo, Trapani, Agrigento. Le operazioni di immunizzazione degli animali saranno svolte dai Servizi veterinari delle ASL (le Regioni potranno fare ricorso a veterinari convenzionati che dovranno però operare sotto la responsabilità dei veterinari ufficiali). L’entrata in vigore dell’Ordinanza è subordinata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Copia dell’Ordinanza è, a richiesta, a disposizione delle Ditte associate. CERTIFICATI PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN SLOVENIA ED IN ESTONIA Il Ministero della Sanità ha diramato, con la prot. 600.3/SP.45/3252, del 9 maggio 2001, i facsimili dei certificati sanitari, in vigore dal 7 maggio 2001, relativi a: • esportazioni dall’Italia in Slovenia di alimenti per animali da compagnia in contenitori ermeticamente sigillati, semi umidi, secchi (3 modelli); • esportazioni dall’Italia in Estonia di alimenti composti per animali, eccetto alimenti per animali da compagnia; alimenti per animali da compagnia non di origine animale; penne e piume; lagomorfi (4 modelli). I facsimili di cui sopra sono a disposizione, via fax, delle ditte interessate. 22 ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001