ASSOCARNI in Internet !

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ASSOCARNI in Internet !
Anno 19° - n. 19/20
18 maggio 2001
ASSOCARNI in Internet !
dal 14 maggio è disponibile il primo sito “on line” per gli
operatori della carne
www.assocarni.it
Si tratta di uno strumento di eccezionale importanza, che
consentirà di rafforzare il rapporto tra le ditte associate e
l’Assocarni, consentendo alle aziende stesse di utilizzare i servizi e
le informazioni con maggiore rapidità ed efficacia.
Il sito di ASSOCARNI è strutturato in due parti: una parte
pubblica – istituzionale, di presentazione dell’Associazione e del
settore rappresentato, ed una parte riservata, il cui accesso è
limitato ai Soci attraverso l’utilizzo di una password differenziata e
riservata per ciascuna azienda.
Attraverso questo nuovo importante canale di comunicazione
le aziende associate potranno ricevere sempre più in tempo reale il
flusso di informazioni aggiornate che Assocarni rende
costantemente disponibile e cercare tra i diversi strumenti e servizi
presenti “on line” quelli più vicini alle proprie specifiche esigenze.
L’avvio del sito internet rappresenta la seconda importante
tappa del processo di rinnovo ed evoluzione che Assocarni ha
avviato a partire dallo scorso anno che ha già visto come prima
tappa l’ampliamento ed il completamento dei servizi tecnicooperativi offerti attraverso la propria società di servizi, e che si
concluderà, entro il prossimo mese, con l’ingresso ufficiale in
Confindustria ed in Federalimentare, con il conseguente
riconoscimento istituzionale di ASSOCARNI quale unica Associazione
di rappresentanza del settore.
Il punto sulle principali problematiche BSE
Diramata la circolare sui mutui: affidata alle Regioni la gestione
dell’istruttoria
SETTORE BOVINO
PRIME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 MAGGIO 2001
PUBBLICATA LA CIRCOLARE AGEA CON ISTRUZIONI OPERATIVE SU
FASCICOLO DEL PRODUTTORE
REG.TO 2777/2000: FATTURAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI
(CIRCOLARE AGEA)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI ZOOTECNICI
GARA DI INTERVENTO PUBBLICO N. 268 DEL 29.05.2001
INDENNITA’ DISTRUZIONE ANIMALI SOPRA I 30 MESI IN BASE AL
REGOLAMENTO CE 2777/2000
STABILIMENTI AUTORIZZATI ALLA MACELLAZIONE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO 2777/2000
SETTORE SUINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001
SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001
A BREVE LA RIAPERTURA DELLE IMPORTAZIONI DALLA CINA
SETTORE OVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’11 MAGGIO 2001
SETTORE ORIZZONTALE
ACCORDI DOPPIO ZERO: RIDUZIONE O AZZERAMENTO DEI DAZI PER
ALCUNI PRODOTTI COMUNITARI IMPORTATI NEI PAESI PECO
SETTORE DOGANALE
RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE
INTRODUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PROVENIENTI D
PAESI TERZI, IN DEPOSITI DOGANALI, ZONE FRANCHE E DEPOSITI
FRANCHI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SANITA’
segue
Anno 19° - n. 19/20 pag. 2
18 maggio 2001
SETTORE SANITARIO
COMITATO VETERINARIO PERMANENTE: RIUNIONI DELL’8 E DEL 15 MAGGIO
DIRAMATO L’ELENCO DEI CENTRI DI RACCOLTA FRANCESI AUTORIZZATI ALL’EXPORT DI BOVINI
VERSO L’ITALIA : ASSOCARNI CHIEDE LA REVOCA DI TUTTI I VINCOLI
INGIUSTIFICATO MANTENIMENTO DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ITALIANI VERSO IL
GIAPPONE
AFTA EPIZOOTICA: GLI STATI UNITI SI APPRESTANO A LIMITARE L’EMBARGO SULLE CARNI
EUROPEE, PREVISTA UNA REGIONALIZZAZIONE DELL’UE
BLUE TONGUE: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA DEI RUMINANTI IN ALCUNE REGIONI E PROVINCE
ITALIANE
CERTIFICATI PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN SLOVENIA ED IN
ESTONIA
TABELLE
TABELLA A 19/20 PREZZI DI MERCATO
TABELLA F 5
PREZZI RAPPRESENTATIVI APPLICABILI DAL 18 MAGGIO 2001
ALLEGATI
Allegato 1
INTEGRAZIONE ELENCO MACELLI AI SENSI DEL REG. 2777/2000
IL PUNTO SULLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE BSE
Ad oltre 7 mesi dall'avvio della crisi BSE nel nostro Paese, mentre il mercato, al di là di segnali
contingenti e di breve durata, stenta a ripartire stabilmente attestandosi su un'attività pari a non
oltre il 70% di quella normale, numerosi problemi operativi continuano ad ostacolare la ripresa del
settore ed a vanificare le comunque insufficienti misure di sostegno adottate dalle Autorità
competenti.
1. Smaltimento del materiale a rischio specifico e ad alto rischio
Si tratta senza alcun dubbio del problema di maggiore gravità per il settore. Innanzitutto esiste il
problema tecnico della insufficiente capacità di incenerimento delle farine prodotte dal
pretrattamento di tale materiale. Al di là degli impegni assunti, infatti, sono pochi e comunque
insufficienti gli inceneritori o i cementifici in grado di incenerire tali prodotti. La causa di ciò è da
ricercarsi non tanto nelle difficoltà tecniche di adeguamento degli impianti, comunque superabili in
tempi brevi e con investimenti minimi, quanto soprattutto nell'atteggiamento contrario manifestato
dalle Autorità locali che hanno ostacolato in ogni modo l'avvio di tali attività nei territori di rispettiva
competenza. E ciò nonostante le ordinanza dei Ministeri competenti e i ripetuti pareri favorevoli
dell'Istituto Superiore di Sanità.
Altro aspetto, solo in parte legato a quello precedente, è rappresentato dai costi enormi che ancora
oggi, nonostante le più volte richiamate misure di sostegno allo smaltimento previste all'articolo 1
della Legge 49/2001, vengono caricate dagli impianti di trattamento sui macelli. Al fine di risolvere
tale problema e dare applicazione concreta alle misure sopra ricordate, si è tenuta presso la sede
dell’Assocarni, una riunione tra le Associazioni rappresentanti l’intera filiera zootecnica e le
Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di smaltimento del materiale a rischio
specifico e ad alto rischio al fine di stipulare un accordo interprofessionale che ponga fine alla
gravissima situazione di disagio in cui versa il settore.
Pur avendo condiviso i principi essenziali dell’accordo, la mancata condivisione del testo finale
dell’accordo stesso ha fatto slittare a lunedì prossimo la ratifica finale.
I principi essenziali dell’accordo sono i seguenti:
1. i soggetti che hanno assicurato la trasformazione e la distruzione del materiale specifico a
rischio e ad alto rischio per il periodo compreso tra il 12/01/01 e la data di stipulazione
dell’accordo, si impegnano a richiedere ad Agea la corresponsione delle indennità previste
ed a restituirle integralmente, non appena saranno state liquidate da AGEA, ai soggetti che
hanno sostenuto i costi per lo smaltimento del materiale tal quale. Ciò vorrà dire che, per il
periodo pregresso, gli impianti di pretrattamento dovranno restituire ai macelli, non appena
li avranno ricevuti da Agea, 435 lire per ogni Kg di materiale trattato.
2. gli stessi soggetti che hanno assicurato o assicureranno la trasformazione e la distruzione
del materiale specifico a rischio e ad alto rischio dalla data di stipulazione dell’accordo, si
impegnano a richiedere ai soggetti produttori di materiale tal quale esclusivamente i costi di
raccolta e trasporto, a condizione che i soggetti produttori accompagnino i materiali con la
documentazione prevista dalle circolari AGEA. I macelli quindi dovranno pagare soltanto i
costi di trasporto in quanto quelli di smaltimento saranno versati direttamente da Agea ai
trasformatori.
L’accordo entrerà quindi in vigore, se ratificato dalle diverse parti, all’inizio della prossima
settimana.
Le Associazioni sopraccitate sono state successivamente ricevute nel pomeriggio dall’On
Alborghetti, Commissario per la Bse. Le principali richieste comuni della filiera sono state in questo
caso:
1.
2.
un intervento immediato presso le numerose autorità locali che si oppongono
all’incenerimento delle farine prodotte dal pretrattamento del materiale a rischio specifico
e ad alto rischio, che accumulandosi rischiano di paralizzare nuovamente il settore;
una immediata modifica del testo della Legge 49/2001 che consenta di prolungare le
misure di sostegno allo smaltimento delle farine ad alto e basso rischio almeno fino al 31
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luglio 2001 (il termine attuale è quello del 31 maggio). Ciò consentirà al nuovo governo
di avere il minimo di tempo necessario a predisporre nuove misure o il prolungamento di
quelle attualmente in vigore.
Al momento nessuna certezza nel senso richiesto è stata tuttavia potuta fornire dal Commissario.
2. Applicazione regole chiare sulla colonna vertebrale
Notevoli difficoltà stanno derivando anche dall'applicazione difforme sul territorio nazionale
dell'Ordinanza 27 marzo 2001 del Ministero della Sanità sull'eliminazione della colonna vertebrale.
Su tale aspetto il Ministero della Sanità emanerà nei prossimi giorni una circolare esplicativa che
conterrà tra gli altri i seguenti chiarimenti:
- fino a quando non ci sarà una apposita modifica della decisione comunitaria,
l'eliminazione della colonna vertebrale dovrà essere completa interessando anche i
processi traversi delle vertebre. Tale chiarimento è stato fornito a seguito del
quesito formulato da alcune regioni in merito alla possibilità di lasciare in situ una
parte dei processi traversi delle vertebre. Tale possibilità è stata invece
espressamente esclusa nella circolare in via di emanazione del Ministero, che
richiama anche apposite sanzioni in caso di inadempienza;
- i veterinari ufficiali degli impianti di macellazione, dei laboratori di sezionamento e
dei depositi frigoriferi, vengono richiamati ad una più attenta attività di vigilanza sulla
età degli animali macellati, soprattutto in presenza di dichiarazione che attribuiscono
alle carcasse un'età inferiore ai 12 mesi; ciò soprattutto a seguito dell'arrivo nel
nostro Paese da alcuni Paesi della UE di carcasse in cui l'età dichiarata sui
documenti non corrisponde assolutamente alle caratteristiche anatomiche delle
carcasse stesse;
- vengono richiamati alcuni obblighi di protezione della colonna durante la
lavorazione ed il deposito delle carcasse e specificati alcuni adempimenti per le
macellerie autorizzate ad eliminare la colonna.
3. Blocco nel pagamento delle misure di sostegno previste dalla Legge 49/2001
Ancora bloccati i pagamenti previsti dai vari articoli della Legge 49/2001. Alle numerose
sollecitazioni avanzate da Assocarni, le autorità competenti hanno risposto che si tratta di tempi
fisiologici e che i pagamenti in questione verranno avviati a breve. Il timore è che la complessità
dei controlli e delle istruttorie avviate finiscano per vanificare tali misure. Probabile inoltre una
redistribuzione delle risorse disponibili tra i vari aiuti previsti sulla base delle economie realizzate
nelle varie voci. L'obiettivo principale è quello di impiegare risorse assegnate in eccesso, quali
quelle ad esempio derivanti dal programma di distruzione degli animali oltre i trenta mesi che avrà
termine in data 30 giugno 2001, per prolungare ad esempio la durata del premio integrativo agli
allevatori alla macellazione degli animali mantenuti in stalla per la crisi BSE (art. 7 bis lettera a)
della Legge 49/2001)
Per quanto riguarda il punto sui mutui, vedasi articolo successivo.
DIRAMATA LA CIRCOLARE
DELL’ISTRUTTORIA
SUI
MUTUI:
AFFIDATA
ALLE
REGIONI
LA
GESTIONE
Il 10 maggio è stata finalmente firmata dai due Ministri di Agricoltura e Industria la circolare che
stabilisce i criteri applicativi degli strumenti di sostegno previsti dall’Art. 7/Ter commi 5 e 6 della
legge n. 49 del 9 marzo 2001, i cui contenuti sono stati ampiamente anticipati nel fax circolare
ASSOCARNI n. 83 del 10 aprile u.s.
Come noto, le forme d’intervento previste da tale articolo sono:
A) Contributo conto interessi su mutui, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%, per adeguamento degli
allevamenti bovini alla normativa comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità.
B) Contributo conto interessi su mutui, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%, per miglioramento
igienico sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione con bollo CE, con particolare riferimento
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ad investimenti connessi ad impianti tecnologici per lo smaltimento di residui animali (inceneritori) ed a
nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) per la tracciabilità dei prodotti.
Tali mutui possono essere contratti per investimenti ancora da realizzare o in corso di realizzazione
(solo se l’inizio dei lavori è avvenuto dopo il 13 marzo 2001).
C) Contributo conto interessi su mutui, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%, per il consolidamento di
esposizioni debitorie di aziende di allevamento bovino, imprese di trasformazione (macelli, laboratori di
sezionamento, di lavorazione di carni, frattaglie, ecc.) ed esercenti di attività all’ingrosso ed al dettaglio,
in via esclusiva o prevalente, di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina
Tali mutui possono essere contratti per esposizioni debitorie in essere alla data del 13 marzo 2001.
D) Aiuti a favore di allevamenti finalizzati a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute
pubblica.
Nel testo integrale della circolare di seguito riportato viene descritta in maniera dettagliata la
ripartizione in quote degli importi complessivi ed il tipo di iniziativa finanziabile.
La circolare assegna alle Regioni l’attuazione operativa di tali misure. Le risorse finanziarie
sono ripartite tra le Regioni secondo specifici parametri con gli importi riportati nella tabella
allegata.
Dovranno essere pertanto le Regioni, entro 15 giorni dall’emanazione della circolare stessa,
a dettagliare maggiormente i singoli criteri selettivi già previsti dalla circolare stessa e ad
attribuire agli stessi dei valori di riferimento per la compilazione delle graduatorie.
Gli operatori interessati dovranno presentare le domande per la concessione dei
finanziamenti alle Regioni o Province autonome ove è ubicata l’azienda entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione della circolare sulla Gazzetta Ufficiale.
Le istanze presentate dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1) Nel caso di contributi per investimenti [lettere A), B), D) soprariportate]:
- progetto esecutivo con relazione tecnico-economica
- documentazione attestante il possesso degli elementi costituenti i criteri selettivi
- dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo
2) Nel caso di contributi per consolidamento esposizioni debitorie [lettera C) soprariportata]:
- elenco delle passività contratte dal titolare dell’azienda ed ancora in essere alla data del 13 marzo
2001
- autocertificazione attestante che le esposizioni debitorie di cui si chiede il consolidamento sono state
contratte per finalità relative alle attività aziendali
- certificazione delle banche in ordine alle esposizioni debitorie da consolidare con l’indicazione dei
singoli importi
- dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo
Le Regioni o Province Autonome verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
necessari per accedere alle agevolazioni cureranno l’istruttoria delle singole istanze e definiranno
le graduatorie per l’erogazione dei contributi. Assocarni è intervenuta presso le principali Regioni
per sollecitare la rapida emanazione di quanto previsto.
Riportiamo il testo della circolare:
Oggetto: CIRCOLARE N. 1 – Decreto Legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49. Attuazione articolo
7/ter, commi 5 e 6
A – PREMESSA
La presente circolare è adottata per dare attuazione all’articolo 7/ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con legge 9
marzo 2001, n. 49, recante “disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina”.
A.1 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 5
L’articolo 7/ter, comma 5 della legge, ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2001, un limite di impegno decennale, di lire 25 miliardi,
da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, da stipularsi da aziende di allevamento di
bovini, da imprese di trasformazione e da esercenti di attività all’ingrosso o al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina
o di prodotti a base di carne bovina, con onere a carico del mutuatario dell’1,5%.
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Il richiamato impegno di spesa è suddiviso in due quote paritarie:
A.1.1 - lire 12,5 miliardi per mutui contratti per:
a) l’adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale,
rintracciabilità e qualità;
b) il miglioramento igienico sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE (articolo 13,
decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286), con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici e in
particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione;
A.1.2 - lire 12,5 miliardi per mutui destinati al consolidamento di esposizioni debitorie contratte da aziende di allevamento bovino,
da imprese di trasformazione e da esercenti attività all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina
o di prodotti a base di carne bovina.
A.2 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 6
Lo stesso articolo 7/ter, al comma 6, istituisce un regime di aiuti, per un importo di 28 miliardi di lire per l’anno 2001, a favore delle
imprese agricole che esercitano attività di allevamento, volto a garantire la sicurezza degli alimenti per la tutela della salute pubblica,
nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente e sul benessere degli animali.
B – INTERVENTI AMMESSI
B.1 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 5
Gli interventi presi in considerazione per la concessione dei mutui contratti dalle imprese, in attuazione dell’articolo 7/ter, comma 5,
riguardano:
B.1.1 - adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale,
rintracciabilità e qualità attraverso:
miglioramento delle strutture aziendali per adeguarle ai nuovi minimi per il benessere animale;
miglioramento delle strutture aziendali per adeguarle ai nuovi minimi igienico-sanitari. Tra gli interventi da porre in
essere sono da comprendere:
servizi igienici del personale;
lavaggio automezzi;
spostamento silos al di fuori del recinto aziendale;
idropulitrici;
realizzazione di superfici lavabili per l’agevole pulizia delle stalle;
realizzazione di impianti adeguati all’erogazione di acqua potabile e di impianti completi di attrezzature per agevole
lavaggio, pulizia e disinfezione;
realizzazione di concimaie alle distanze previste dalle norme vigenti;
azioni connesse all’applicazione di norme per assicurare la qualità (sistemi ISO 9000 e successive modificazioni e
integrazioni o HACCP) basate sull’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo o su criteri di autocontrollo di buona
pratica agricola, tra cui:
l’attivazione di percorsi obbligatori, preparatori per l’introduzione di sistemi HACCP o sistemi analoghi di autocontrollo,
nonché gli oneri anche per la certificazione iniziale dell’assicurazione della qualità e dei sistemi analoghi di
autocontrollo;
per l’attuazione degli interventi sopra riportati, è destinata la quota parte del limite di impegno di lire 6.250 milioni;
B.1.2 - miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE (articolo 13, decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286), con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici e in particolare di
smaltimento, da installare o in corso di installazione; sono ammessi in via prioritaria i seguenti interventi:
impianti tecnologici per lo smaltimento di residui animali (inceneritori),
nuove macchine ed attrezzature compresi i programmi informatici per la tracciabilità dei prodotti.
Per l’attuazione degli interventi sopra riportati, è destinata la quota parte del limite d’impegno di lire 6.250 milioni.
Per gli interventi previsti ai punti B.1.1 e B.1.2, può essere riconosciuta una intensità massima di agevolazione del 50%
nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone.
Per gli interventi di cui al punto B.1.1, le due percentuali sono elevate di 5 punti nel caso in cui le azioni siano effettuate da
giovani agricoltori, entro i cinque anni dall’insediamento, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento CE n.
1257/99;
B.1.3 - mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie da aziende di allevamento bovino, da imprese di
trasformazione e da esercenti di attività all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne bovina o di
prodotti a base di carne bovina.
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Le esposizioni debitorie che possono essere prese in considerazione riguardano quelle in essere alla data del 13 marzo
2001 (data di entrata in vigore della legge n. 49 del 9 marzo 2001).
Lo stanziamento previsto di lire 12,5 miliardi, è così ripartito:
lire 4,5 miliardi per le aziende di allevamento bovini,
lire 4 miliardi per le imprese di trasformazione di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina;
lire 4 miliardi agli esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o prevalente, di carne
bovina o di prodotti a base di carne bovina.
B.2 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 6
L’articolo 7/ter, comma 6, prevede l’istituzione di un regime di aiuti a favore di imprese agricole, che esercitano attività di
allevamento, volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica, nel rispetto della normativa sulla tutela
dell’ambiente e del benessere animale.
A tale scopo gli interventi che, in via prioritaria, vengono presi inconsiderazione sono:
a) la ristrutturazione degli impianti
• impianti aziendali per la preparazione dei mangimi, cocle per trasporto, silos al di fuori del recinto aziendale, cicloni per
l’abbattimento delle polveri, bilance, computer per razionamento alimentazione;
b) la promozione delle produzioni zootecniche estensive di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone
• iniziative preposte al miglioramento genetico delle razze italiane da carne o che gestiscono i disciplinari di IGP o di
etichettatura delle carni;
c) la riqualificazione dell’allevamento intensivo, anche incentivando l’adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di
produzione
• pavimentazione antisdrucciolamento e termicamente isolati;
• recinzioni che evitano lesioni agli animali;
• attrezzatura per la distribuzione dei mangimi e mangiatoie computerizzate;
• riconversione a sistemi di allevamento che prevedano l’impiego al pascolo di almeno tre mesi l’anno;
• attivazione di percorsi obbligatori preparatori per l’introduzione di sistemi HACCP o sistemi analoghi di autocontrollo di buona
pratica agricola;
• oneri per la certificazione iniziale dell’assicurazione della qualità e dei sistemi analoghi di autocontrollo;
d) la riconversione al metodo di produzione biologica attraverso
• la formazione degli operatori;
• l’assistenza tecnica e tutoraggio delle aziende;
• il sostegno per introduzione di metodi di certificazione.
Agli interventi di cui ai punti a), b) e c) viene destinato l’importo di lire 18 miliardi, mentre al punto d) viene riservato lo stanziamento
di lire 10 miliardi.
C – CRITERI E PARAMETRI
C.1 – ARTICOLO 7/TER – COMMA 7
L’articolo 7/ter, comma 7, stabilisce che, per la ripartizione e l’erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6, è necessario definire
criteri e parametri.
A tal riguardo, in via preliminare, si precisa che:
1. l’attuazione delle misure è posta in essere dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;
2. le risorse finanziarie sono ripartite tra le stesse Regioni e Province autonome con i parametri e per gli importi riportati nelle
tabelle allegate. Le somme sono ripartite tra le diverse azioni previste ai commi 5 e 6, tenendo conto delle destinazioni disposte
con la presente circolare.
Ferme restando le destinazioni di legge, le Regioni e Province Autonome potranno disporre compensazioni tra le somme
assegnate alle singole azioni, come da tabelle allegate, ove se ne constatasse l’esigenza. Le Regioni e Province Autonome
provvederanno a dare comunicazione delle eventuali compensazioni;
3. al fine di evitare che risorse finanziarie possano restare inutilizzate, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano entro
6 (sei) mesi dalla pubblicazione della presente circolare comunicano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
l’utilizzazione delle risorse assegnate. Le eventuali economie saranno attribuite alle Regioni che avranno evidenziato maggiori
esigenze finanziarie;
4. il finanziamento delle iniziative di cui al comma 5 avviene per mezzo della concessione di mutui decennali agevolati, da contrarsi
ai tassi di riferimento distintamente per i diversi settori (agricoltura, industria, commercio) vigenti al momento della stipula del
contratto;
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5. i progetti già incorso di realizzazione sono finanziabili se l’inizio dei lavori è avvenuto dopo il 13 marzo 2001 (data di entrata in
vigore della legge n. 49 del 9 marzo 2001).
C.2 – Per quanto riguarda la quota di finaziamento destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo (comma 5), i criteri selettivi
sono quelli previsti dalla legge, ovvero:
incidenza sul fatturato de costi fissi
incidenza sul fatturato degli ammortamenti
incidenza sul fatturato degli oneri finanziari
numero dei dipendenti
numero dei capi macellati nell’anno 2000
Per quanto previsto al comma 6, vanno considerati prioritariamente:
- il numero dei capi allevati nell’anno 2000;
- la loro permanenza in azienda per almeno 5 mesi.
C.3 – Per l’azione relativa al consolidamento delle esposizioni debitorie si ritiene opportuno differenziare i criteri selettivi.
E quindi per le imprese di trasformazione i criteri selettivi da prendere a riferimento sono:
• l’incidenza dei costi fissi sul fatturato;
• l’incidenza degli ammortamenti sul fatturato.
Per le aziende di allevamento bovino e per le aziende esercenti attività all’ingrosso e al dettaglio, in via esclusiva o
prevalente di carne bovina o prodotti a base di carne bovina, il criterio selettivo da prendere a riferimento è:
• l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato
C.4 – Le Regioni e Province Autonome applicheranno, in via prioritaria e congiuntamente, i criteri di cui ai punti C.2 e C.3.
L’attuazione degli interventi previsti all’art. 7/ter, comma 5, viene realizzata attraverso le banche che operano ai sensi dell’art.
10 del decreto legislativo del 1.9.1993, n. 385 e successive modificazioni.
Valori di riferimento dei singoli criteri selettivi riportati ai punti C.2 e C.3 unitamente ad eventuali altri criteri, da assumersi
dalle Regioni e Province Autonome in rapporto alle diverse situazioni locali e/o territoriali, saranno adottati, entro quindici
giorni dall’emanazione della presente circolare.
Le domande per la concessione dei finanziamenti devono essere presentate alle Regioni o Province Autonome ove è ubicata
l’azienda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
PER GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 5, PUNTI B.1.1 E B.1.2 E QUELLI DEL COMMA 6:
• progetto esecutivo con la relazione tecnico-economica;
• documentazione attestante il possesso degli elementi costituenti i criteri selettivi;
• dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo.
PER GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 5, PUNTO B.1.3:
• elenco delle passività contratte dal titolare dell’azienda ed ancora in essere alla data del 13 marzo 2001;
• autocertificazione attestante che le esposizioni debitorie di cui si chiede il consolidamento sono state contratte per finalità
relative alle attività aziendali;
• certificazione delle banche in ordine alle esposizioni debitorie da consolidare con indicazione dei singoli importi;
• dichiarazione di adesione della banca prescelta per l’operazione di mutuo.
Le Regioni o Province Autonome interessate, verificata, ai sensi della legge n. 49 del 9.3.2001, art. 7 ter, e delle circolari applicative
(statali, regionali, e delle province autonome), la sussistenza, in capo ai soggetti istanti, dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari
per accedere alle agevolazioni di cui alla legge stessa, cureranno l’istruttoria delle singole istanze.
Entro sessanta giorni dal termine indicato al punto C.1 (C.1.3), le Regioni e Province Autonome, distintamente per le singole azioni
del comma 5 e per quelle del comma 6, definiranno le graduatorie per l’erogazione dei contributi e procederanno di conseguenza.
Copia delle graduatorie di cui sopra sono trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con l’indicazione dei valori di
merito attribuiti in base ai criteri e priorità adottati.
D – PARAMETRI DI RIPARTO
D.1 I fondi di cui al punto B.1.1, il cui importo è di lire 6.250 milioni, sono ripartiti tenendo conto del numero delle aziende con
bovini ed in base alla PLV del settore bovino, attribuendo ad ognuno dei due parametri un valore del 50%.
D.2 I fondi di cui al punto B.1.2, il cui importo è di lire 6.250 milioni, sono ripartiti per il 40% in base al numero dei macelli bollo CE
e per il 60% in base al numero dei bovini macellati.
D.3 I fondi di cui al punto B.1.3
• primo trattino (lire 4,5 miliardi) sono ripartiti in base al numero di aziende di allevamento bovino,
8
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
• secondo trattino (lire 4 miliardi) sono ripartiti per il 40% in base al numero dei macelli bollo CE e per il 60% in base al
numero dei bovini macellati
• terzo trattino (lire 4 miliardi) in base alle aziende di commercio al dettaglio di carne e prodotti a base di carne.
D.4 I fondi di cui al comma 6 sono ripartiti:
• per lire 18 miliardi in base ai parametri relativi al numero delle aziende con allevamenti bovini (50%) ed al numero di bovini
(50%),
• per lire 10 miliardi in base ai parametri relativi al numero delle aziende con allevamenti bovini (33%) ed al numero di bovini
(33%) e alla superficie a seminativi e prati e pascoli (34%).
D.5 -ARTICOLO 7/TER – COMMA 7
L’articolo 7/ter, comma7 stabilisce, inoltre, che la circolare deve definire anche le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per
l’attuazione dell’articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In proposito, tenuto conto che la materia degli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese è disciplinata da
specifici orientamenti comunitari (C288 del 9/10/1999), che inquadrano gli aiuti stessi entro rigidi schemi applicativi, al fine di rendere
operativo l’articolo 121 della legge 388/2000 si ritiene necessario procedere attraverso l’emanazione di un bando pubblico di
manifestazione d’interesse, in maniera tale da poter individuare imprese, aree e settori interessati, ed eventualmente i motivi che
hanno generato la crisi.
Tale bando è sottoposto all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni e agli Uffici dell’Unione Europea, prima della sua
emanazione, per verificarne la compatibilità con la richiamata normativa sugli aiuti di Stato.
Il Ministero si riserva di dare comunicazione agli organismi in indirizzo dei risultati delle azioni poste in essere.
La presente circolare è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
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SETTORE BOVINO
PRIME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 MAGGIO 2001
Il Comitato di gestione “carni bovine”, riunitosi il 18 maggio u.s. a Bruxelles, ha votato i seguenti
provvedimenti, che saranno adottati dalla Commissione con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Modifiche alle modalità di accesso dei contingenti di importazione di carni e bovini vivi in
vigore già per l’anno GATT 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002.
a) contingente GATT carne bovina congelata (regolamento in corso di pubblicazione)
- la quota operatività passa al 70% (37.100 t) e la quota base al 30% (15.900 t)
- quantitativo minimo di accesso alla quota base: 220 t per chi presenta bolle di
importazione, e 450 t per chi presenta bolle di esportazione; in entrambi i casi il periodo
di riferimento è dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2000
- per l’operatività, valgono le importazioni effettuate ai sensi dei reg.ti 1042/97, 1142/98 e
995/99, quindi si considerano le importazioni fino al 30 giugno 2000;
- abolita la possibilità di cedere i titoli
- la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di
contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione; l’importo della
cauzione è pari a 6 €/100 kg
- scadenza domande: 10 giugno 2001
b) regimi A e B, carni per trasformazione (regolamento in corso di pubblicazione)
- Aumentato il quantitativo disponibile per il regime A da 38.000 a 40.000 t, diminuito per il
regime B da 12.700 a 10.700 t.
- richiedibile quota base: 10% del disponibile
- la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di
contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione; l’importo della
cauzione è pari a 6 €/100 kg
- scadenza domande: 8 giugno 2001
c) Bovini da ingrasso (regolamento in corso di pubblicazione)
- la quota disponibile per l’Italia è di 127.500 capi, contro i 143.920 fino allo scorso anno;
19.500 totali per la Grecia (erano 21.970) e 22.000 per gli altri Paesi membri (erano
3.380)
- la quota operatività passa al 70% (89.250 capi) e la quota base al 30% (38.250 capi)
- quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 (o 100?) capi (prima erano 50)
- solo per quest’anno, il periodo di riferimento è:
- per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000
- per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000
- richiedibile quota base: 10% del disponibile
- abolita la possibilità di cedere i titoli
- la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di
contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione
- scadenza domande: 13 giugno 2001
d) reg.to 1143/98 – vacche e giovenche dai PECO
- la quota operatività passa al 70% (4.900 capi) e la quota base al 30% (2.100 capi)
- quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 capi (prima erano 15)
- solo per quest’anno, il periodo di riferimento è:
- per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000
- per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000
- abolita la possibilità di cedere i titoli
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ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
e)
- la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di
contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione
- scadenza domande: 10 luglio 2001
reg.to 1081/99 – tori, vacche e giovenche
- la quota operatività passa al 70% (3.500 capi) e la quota base al 30% (1.500 capi) per
ciascuno dei due numeri d’ordine 09.0001 e 09.0003
- quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 capi (prima erano 15)
- solo per quest’anno, il periodo di riferimento è:
- per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000
- per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000
- questi titoli erano già non cedibili
- la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di
contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione
- scadenza domande: 15 giugno 2001
f)
reg.to 1128/99 – vitellini fino a 80 kg
- quantitativo minimo di accesso alla quota base: 100 capi (invariato)
- solo per quest’anno, il periodo di riferimento è:
- per l’operatività: 1° luglio 1997 – 30 giugno 2000
- per la quota base: 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000
- abolita la possibilità di cedere i titoli
- la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di
contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione
- scadenza domande: 8 giugno 2001
g) reg.to 1247/99 – accordi bovini 80-300 kg
- unica quota
- quantitativo minimo di accesso alla quota base: 75 (o 100?) capi (prima erano 50)
- solo per quest’anno, il periodo di riferimento è 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000
- abolita la possibilità di cedere i titoli
- la cauzione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di
contingente, e sarà parzialmente in proporzione all’effettiva assegnazione
- scadenza domande: 30 giugno 2001
2) Restituzioni all’esportazione : invariate
3) Gara intervento pubblico n. 267 del 15.05.1.2001
Totale offerte per tutte le categorie: 7496.0 t ; totale offerte accettate : 5998.0 t, così
ripartite :
per la Categoria A: è stato fissato a 226€/100 kg il prezzo massimo d’acquisto di carcasse e
mezzene R3.Le offerte fino a 226 € sono accettate al 100%. Le offerte oltre 226€ sono state
respinte.
Su 7.234.0 t offerte sono state accettate 5.946.0 così ripartite: 810.0 t in Italia, 440.0 t in
Spagna, 2.094.0 t in Francia, 2.502.0 t in Germania, 40.0 t in Austria, 20 t in Belgio, 40 t in
Danimarca.
per la Categoria C: le 60.0 t offerte dalla Francia e le 145.0 t offerte dall’Irlanda non sono state
accettate.
per i Broutards: il prezzo massimo d’acquisto di carcasse e mezzene è stato fissato a 376€/100
kg e sono state accettate 36.0 t per la Spagna, 6.0 t per la Francia e 10.0 t per l’Austria.
4) Applicazione del regolamento 690 (misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle
carni):il prezzo massimo d’acquisto per l’Austria è stato fissato a 174.00€/100 kg, per l’Olanda è
stato fissato 178.00€/100 kg e per la Germania 163.00€/100 kg.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
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PUBBLICATA CIRCOLARE AGEA CON ISTRUZIONI OPERATIVE SU FASCICOLO DEL PRODUTTORE
Nella Gazzetta ufficiale n° 106, del 9 maggio 2001, è stata pubblicata la Circolare AGEA n° 35
del 24 aprile 2001, che integra le disposizioni operative già fornite dall’ex AIMA per il
potenziamento dei controlli nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande PAC. In
particolare la Circolare stabilisce le informazioni ed i titoli richiesti a supporto della domanda
presentata da racchiudere nel fascicolo del produttore.
Copia della Circolare è, a richiesta, a disposizione delle Ditte associate.
REG. 2777/2000 : FATTURAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI (CIRCOLARE AGEA)
L’AGEA, confermando quanto già disposto nelle precedenti comunicazioni (circ. 1359, 1494, e
400), ha diramato la circolare n. 40 dell’11 maggio 2001, relativa alle modalità di fatturazione per
gli allevatori dei capi bovini conferiti ai sensi del reg.to 2777/2000, con la quale si impegna a fornire
ai produttori gli elementi necessari alla fatturazione stessa entro il 17 maggio p.v.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI ZOOTECNICI
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha fornito, con la nota prot. n. M/1211, del 4
maggio 2001, un chiarimento in merito all’applicazione del decreto 22 gennaio 2001, dello stesso
Ministero (“Modalità di applicazione del Decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di
premi zootecnici”), ed in particolare dell’articolo 28, lettera c) che prevede l’integrazione al premio
alla macellazione (enveloppe) per bovini maschi aderenti a consorzi volontari di qualità.
In particolare viene chiarito che:
Il premio è riservato agli animali che, al momento della macellazione, aderiscono da
almeno 5 mesi al consorzio volontario operante nell’ambito del sistema qualità.
Tali consorzi devono trasmettere al Ministero o alle Regioni i propri disciplinari unitamente
all’elenco degli allevatori aderenti (con le informazioni specificate nella nota di seguito
riportata).
Il Ministero delle Politiche agricole, una volta ricevuti tali disciplinari provvederà a verificare la
presenza dei requisiti previsti ed a trasmettere quelli idonei ad Agea che dovrà predisporre i
controlli necessari ad avviare i pagamenti.
Riportiamo il testo della nota:
“”A seguito di varie richieste di chiarimento in merito all’applicazione dell’articolo 28 lettera “c” del decreto
ministeriale indicato in oggetto, si ritiene opportuno fornire le necessarie precisazioni sull’interpretazione del citato
articolo.
In merito si fa presente che i produttori possono beneficiare del premio supplementare previsto alla lettera “c”
dell’articolo 28 del decreto 22 gennaio 2001 esclusivamente per gli animali macellati dopo 5 mesi dall’iscrizione al
Consorzio od Organismo volontario operante nell’ambito di sistemi di qualità.
I Consorzi o gli Organismi devono preventivamente trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole o alle Regioni i
disciplinari riportanti quanto richiesto dal sopracitato decreto ministeriale, unitamente all’elenco degli allevatori
aderenti.
L’elenco deve riportare l’anagrafica completa delle aziende, il codice aziendale rilasciato dalla ASL, nonché la data di
adesione dell’allevatore.
Il Consorzio o l’Organismo deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell’elenco inizialmente inviato.
Il Direttore Generale Reggente
””
GARA INTERVENTO PUBBLICO N. 268 DEL 29.05.2001
Confermiamo (come già anticipato alle ditte associate con fax circolare del 9 maggio) a seguito
dell’ultima rilevazione dei prezzi effettuata dal Ministero delle Politiche al 16 maggio, per la gara
del 29 maggio p.v. in Italia non si potrà più conferire la classe U per la Categoria A (bovini
maschi fino a 24 mesi).
12
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
Per quanto riguarda la classe R, alla stessa data del 16 maggio è stata riscontrata la prima
rilevazione superiore all’80% del prezzo di riferimento. Se anche mercoledì 23 p.v. tale
rilevazione (come si prevede) sarà superiore, verrà automaticamente esclusa la possibilità di
conferimento per questa classe.
La rilevazione del 16 maggio è stata la seguente:
Categoria A:
Classe U: 5.503 Lire pari a 284,240 € (87,67% in riferimento al prezzo di riferimento)
Classe R: 5.109 Lire pari a 263,877 € (81,39% in riferimento al prezzo di rierimento)
Classe O: 4.258 Lire pari a 219,944 € (67,84% in riferimento al prezzo di riferimento)
INDENNITA’ DISTRUZIONE ANIMALI SOPRA I 30 MESI IN BASE AL REGOLAMENTO CE 2777/2000
Si riporta di seguito la tabella degli indennizzi aggiornati corrisposti per i capi macellati ai sensi
del regolamento 2777/2000, fornita dal Ministero delle Politiche agricole:
SETTIMANE DAL 21 AL 27
MAGGIO 2001
Categoria B - maschi sup. 30 mesi Categoria C - maschi castrati
Categoria D - vacche
Classe
lire/kg
S/E/U
4.418
R
3.584
O
3.180
P
2.616
Categoria E - giovenche
Classe
lire/kg
S/E
6.972
U
6.621
R
6.272
O/P
3.268
STABILIMENTI AUTORIZZATI ALLA MACELLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2777/2000
Pubblichiamo, come allegato n. 1, l’aggiornamento, al 7 maggio, dell’elenco degli stabilimenti
autorizzati alla macellazione ai sensi del regolamento CE 2777/2000.
SETTORE SUINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001
Il Comitato di gestione del settore suino, nella riunione che si è tenuta oggi 15 maggio, ha
votato i seguenti provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Situazione di mercato: prezzi sostenuti in tutta la Comunità
2) Restituzioni all’esportazione: invariate
3) Classificazione delle carcasse: è stato di nuovo discusso il progetto di regolamento che
modifica la nomenclatura combinata, ai fini delle restituzioni, delle carcasse suine per tener
conto delle diverse tecniche adottate per la separazione della testa dalle carcasse stesse.
4) Aiuti all’Olanda: è stata votata una nuova modifica al regolamento che concede all’Olanda di
erogare aiuti a favore del settore colpito dall’afta; il provvedimento era già stato approvato
durante l’ultimo Comitato di gestione bovino, ma si è resa necessaria la modifica per tener
conto dell’allentamento delle restrizioni deciso dal Comitato veterinario permanente.
5) Forniture per Azzorre e Madera: è stato approvato un regolamento che modifica il quantitativo
previsto per la fornitura di carni suine fresche, refrigerate o congelate alle Azzorre e a Madera.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
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SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 MAGGIO 2001
Il Comitato di gestione del settore pollame, nella riunione che si è tenuta oggi 15 maggio, ha
votato i seguenti provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Situazione di mercato: prezzi sostenuti in tutta la Comunità soprattutto per i tacchini e le
faraone; in calo il mercato delle uova a causa delle eccedenze.
2) Restituzioni all’esportazione: invariate
3) Accordi commerciali con alcuni Paesi terzi: è stato approvato il progetto di regolamento che
istituisce delle misure commerciali eccezionali per alcuni Paesi e territori che hanno stipulato
accordi di stabilità ed associazione con l’Unione Europea, in particolare con la ex Repubblica
jugoslava di Macedonia. Sono previste 1.500 tonnellate di carne di volatili di cui al codice NC
0207, a dazio zero, per l’anno 2001, 2.000 tonnellate per il 2002 e 3.000 per il 2003.
4) Accordi doppio zero: il Comitato ha discusso sull’applicazione della clausola doppio zero con i
Paesi dell’Est. In particolare sono stati esaminati alcuni prodotti (di vari settori), originari della
Comunità, suscettibili di riduzione o azzeramento dei dazi in importazione nei Paesi PECO; le
liste di tali prodotti (non ancora approvate) sono disponibili su richiesta.
5) Prezzi rappresentativi da venerdì 18 maggio 2001: “Nuova entrata” per la Cina (polli
disossati congelati) e reinserito il Brasile per le preparazioni non cotte:
PRODOTTO
Polli disossati congelati
(NC 0207 14 10)
Preparazioni non cotte, con 57% o più
di carni e frattaglie, di galli
e galline (NC 1602 32 11)
Altre parti di galli e galline, congelate
(0207 1470)
PAESE
PREZZO RAPPRESENTATIVO
RELATIVA CAUZIONE (*)
BRASILE
286,7 €/100 kg
4 €/100 kg
TAILANDIA
290,4 €/100 kg
3 €/100 kg
CINA
219,0 €/100 kg
24 €/100 kg
BRASILE
280,2 €/100 kg
2 €/100 kg
BRASILE
270.0 €/100 kg
4 €/100 kg
(*) (dazio addizionale massimo se il prezzo CIF è uguale al prezzo rappresentativo)
A BREVE LA RIAPERTURA DELLE IMPORTAZIONI DALLA CINA
E’ in corso di pubblicazione la Decisione della Commissione CE che prevede la riapertura
parziale del mercato cinese. Gli impianti cinesi autorizzati ad esportare verso la Comunità saranno
14 (di cui 2 per i tacchini).
Invitiamo tuttavia le Ditte associate ad agire con la massima cautela in quanto potranno essere
importate le carni ottenute a partire dal 24 maggio p.v.
14
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
SETTORE OVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ 11.05.2001
Riportiamo le principali decisioni adottate dalla Commissione nel corso del Comitato di gestione
“carni ovine e caprine”, riunitosi a Bruxelles venerdì 11 maggio 2001:
1) Perdita di reddito ed importo provvisorio dei premi per il 2001
Il Comitato ha definito, “per gli Stati membri e per la campagna 2001, la perdita di reddito e
l’importo del premio pagabile per pecora e per capra ed il versamento dell’aiuto specifico
all’allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità”.
Ricordiamo che tali importi sono fissati in via provvisoria per il 2001, consentendo il pagamento
di due acconti, sulla base dei prezzi medi di mercato effettivamente constatati.
I tassi di premio sono stati quindi stabiliti sulla base della perdita di reddito stimata, al
momento della decisione del Comitato, per l’anno 2001, pari a 83.785 €/100 kg
Gli importi provvisori dei premi per la campagna 2001, quindi, sono ora i seguenti:
PREMIO PER PECORA
- 13,129 €/capo ai produttori di agnelli pesanti
- 10,503 €/capo ai produttori di agnelli leggeri
PREMIO PER CAPRA NELLE ZONE SVANTAGGIATE
- 10,503 €/capo ai produttori di carni caprine
PRIMO ACCONTO DEL PREMIO
- 3,939 €/capo ai produttori di agnelli pesanti
- 3,151 €/capo ai produttori di agnelli leggeri
- 3,151 €/capo ai produttori di carni caprine
IMPORTO DELL’ACCONTO PER I PRODUTTORI SITUATI NELLE ZONE SVANTAGGIATE (PREMIO “MONDO RURALE”)
- 5,977 €/capo ai produttori di agnelli pesanti
- 5,379 €/capo ai produttori di agnelli leggeri
- 5,379 €/capo ai produttori di carni caprine
OCM CARNI OVINE: SEMPLIFICAZIONI PER RENDERE IL SETTORE PIU’ COMPETITIVO
La Commissione Europea ha adottato il 16 maggio u.s. una proposta di riforma del regime di
mercato della carne ovine al fine di semplificarlo. Il cambiamento più significativo riguarda
l’introduzione di un premio fisso per allevatore che andrebbe a sostituire il sistema dei pagamenti
integrativi oggi in vigore. La Commissione ha proposto di stabilire tale premio a 21 euro per
animale, calcolandolo sulla base della media dei premi pagati tra il 1993 ed il 2000. E’ stato inoltre
previsto un premio supplementare per le aree sfavorite (premio mondo rurale) il cui ammontare
dovrebbe essere di circa 7 euro per animale e ciò per tutti i produttori (da latte e non). Gli elementi
principali della proposta sono:
a) Il premio fisso: il nuovo sistema del premio fisso andrà a sostituire l’attuale sistema dei
pagamenti integrativi; il nuovo sistema dovrebbe permettere agli agricoltori di rispondere più
rapidamente ai segnali del mercato, permettendo di rispettare gli obiettivi del WTO. La sua
introduzione dovrebbe inoltre semplificare la gestione del regime dei premi a tutto vantaggio
degli agricoltori e degli Stati membri. L’entità del premio per pecora dovrebbe essere di circa
21 euro per animale, somma che è stata calcolata sulla media dei premi elargiti fra il 1993 ed il
2000.
b) Quote individuali: l’attuale sistema che prevede per i produttori dei limiti individuali per i diritti
al premio, verrà mantenuto in vigore. Comunque per motivi di semplificazione e di trasparenza
l’importo dei limiti individuali per Stato membro verrà pubblicato su un regolamento.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
15
c) Mantenimento di un premio più basso per i produttori di latte: la differenza circa il premio
fra i produttori di carne e di latte dovrebbe essere mantenuta. Il premio per i produttori di latte
sarà di 16.8 euro.
d) Premio mondo rurale (premio per le zone rurali svantaggiate): dovrebbe essere istituito un
unico premio per il premio supplementare a favore sia dei produttori di carne che per coloro
che commercializzano latte o prodotti lattieri. Questa tipologia di premio è stata istituita sia per
semplificare l’attuale regime che per garantire una base uniforme di sostegno a tutti i produttori
localizzati nelle aree rurali meno favorite. Dovrebbe essere corrisposto un premio
supplementare pari a 7 Euro.
Il settore ovi-caprino è particolarmente importante per l’economia delle zone rurali svantaggiate
e la tipologia degli allevamenti è prevalentemente a carattere estensivo. Dal canto suo l’Unione
Europea non è autosufficiente per quanto riguarda al carne ovina, infatti circa il 20% dei consumi
viene soddisfatto con le importazioni.
Diritti individuali per i premi per pecore e capra:
Stato membro
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Totale
Diritti (x 1000)
70
104
2432
11023
19580
7842
4956
9575
4
930
206
2690
80
180
19492
79164
SETTORE ORIZZONTALE
ACCORDI DOPPIO ZERO: RIDUZIONE O AZZERAMENTO DEI DAZI PER ALCUNI PRODOTTI
COMUNITARI IMPORTATI NEI PAESI PECO
Nell’ambito del Comitato di gestione del pollame che si è svolto 15 maggio, si è discusso
sull’applicazione della clausola “doppio zero” con i Paesi dell’Est con particolare riguardo
all’approvazione della lista di prodotti (di vari settori), originari della Comunità, suscettibili di
riduzione o azzeramento dei dazi in importazione nei Paesi PECO; le liste di tali prodotti (sebbene
non ancora approvate) sono disponibili su richiesta.
BSE: IL COMITATO SCIENTIFICO DIRETTORE (CSD) PUBBLICA UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER COSTA RICA, KENYA, SLOVENIA E ROMANIA
Il Comitato scientifico direttore, organo consultivo della Commissione europea sulla BSE, ha
pubblicato il 16 maggio u.s. il suo parere sul rischio geografico BSE per i seguenti Paesi: Costa
Rica, Kenya, Slovenia e Romania. La valutazione del rischio BSE viene effettuata sulla base del
periodo di incubazione della malattia. Il Comitato ha concluso che è molto poco probabile che vi
siano bovini portatori dell’agente BSE nelle mandrie del Costa Rica (livello di rischio geografico 1)
ma considera invece poco probabile ma non esclusa la presenza della BSE nelle mandrie in
Kenya e Slovenia (livello di rischio geografico 2). Il sopraccitato Comitato ritiene probabile che la
BSE sia presente nelle mandrie della Romania (livello di rischio geografico 3). La Slovenia è
16
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
l’unico Paese candidato all’adesione ad essere classificato livello 2. Tutti gli altri paesi candidati
sono stati classificati livello 3, come d’altronde tutti i Paesi della Comunità con l’eccezione di
Svezia, Finlandia e Austria (livello 2).
SETTORE DOGANALE
RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE
NUOVA IDENTIFICAZIONE FISCALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
La costituzione dell’Agenzia delle Dogane ha comportato una nuova identificazione fiscale
dell’ente con l’attribuzione della partita IVA 06409601009 e del codice fiscale n. 97210890584 da
utilizzare per tutte le attività rilevanti ai fini amministrativi e fiscali su tutto il territorio nazionale,
compresa la fatturazione delle restituzioni all’esportazione all’organismo pagatore S.A.I.S.A.
- Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (ex D.C.C.C.).
CAUZIONI PER ANTICIPAZIONI E PREFINANZIAMENTI
Si pone in evidenza alle aziende interessate di prestare la massima attenzione affinchè le
cauzioni da depositare presso l’organismo pagatore S.A.I.S.A. (ex D.C.C.C.) rechino l’esatta nuova
denominazione sottoindicata:
AGENZIA DELLE DOGANE
Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
Via Mario Carucci 71
00143 Roma
Gli uffici della S.A.I.S.A. stanno già sottoponendo a formale istruttoria le istanze di anticipazione
e prefinanziamento corredate da cauzioni riportanti la vecchia denominazione, con conseguenti
ritardi nelle liquidazioni delle istanze.
IMPORTANTI NOVITA’ SULLA PREDISPOSIZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI
Il nuovo ordinamento dell’Agenzia delle Dogane ha di fatto soppresso le attività di alcune
Divisioni del “vecchio” Dipartimento delle Dogane, trasferendo le stesse ai nuovi uffici istituiti o, in
alcuni casi, deliberandone la totale disattivazione e annullamento delle rispettive competenze.
E’ il caso della Divisione XI^ - V° Ispettorato della ex Direzione Centrale dei Servizi Doganali,
preposta alla trattazione della disciplina sanzionatoria in materia di erogazioni a carico del FEOGA,
ovvero dei ricorsi amministrativi notificati dall’ex D.C.C.C. (ente pagatore).
Per gli operatori tale novità si traduce nel fatto che a fronte di un invito a pagamento notificato
dall’attuale S.A.I.S.A (ex D.C.C.C.) non sarà più possibile impugnare l’atto con un ricorso
amministrativo rivolto all’organo gerarchicamente superiore (ex Divisione XI^), ma dovrà essere
proposto un ricorso “giurisdizionale” ordinario nelle sedi competenti (Tribunali) oppure proponendo,
in alternativa, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Per i ricorsi già presentati ma non ancora istruiti dalla Divisione XI^ si profila l’ipotesi del silenzio
rigetto che consente all’organo superiore, che non abbia comunicato la propria decisione entro 90
giorni dalla data di presentazione del ricorso, di esaurire la fase contenziosa amministrativa.
L’interessato in tal caso può sempre proporre ricorso giurisdizionale direttamente contro il
provvedimento originario, già impugnato con il ricorso gerarchico.
Tenuto conto delle novità introdotte raccomandiamo agli operatori di prestare una sempre
maggiore attenzione sulla predisposizione delle istanze e relativi documenti, evidenziando che il
“vecchio” ricorso gerarchico poteva essere proposto direttamente dalla ditta mentre il ricorso
“giurisdizionale” prevede obbligatoriamente l’assistenza di un legale con tutti gli oneri e spese
aggiuntive collegate.
Resta comunque salva la facoltà, per l’organismo pagatore, di applicare il “regime
dell’autotutela” nei casi in cui il procedimento amministrativo di recupero sia viziato da errori
amministrativi e/o di valutazione sostanziale o sia, in alcuni casi, sanabile da parte dell’operatore
ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
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con la trasmissione di ulteriore idonea documentazione atta a comprovare senza dubbio di aver
maturato il diritto alla restituzione.
INTRODUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PROVENIENTI DA PAESI TERZI, IN DEPOSITI
DOGANALI, ZONE FRANCHE E DEPOSITI FRANCHI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SANITA’
Il Ministero della Sanità ha diramato la circolare prot. 600.3/UVC.1/3215, dell’8 maggio 2001,
avente per oggetto: “Articoli 12 e 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Chiarimenti in
materia di introduzione in depositi doganali, zone franche e depositi franchi, in provenienza da
Paesi terzi, di prodotti di origine animale”. La nota in particolare stabilisce le procedure da seguire
per l’introduzione in tali strutture sia di prodotti conformi che di prodotti non conformi ad essere
importati nei Paesi della UE (e come tali destinabili esclusivamente ad essere esportati verso
Paesi terzi o destinati a provviste di bordo. Da sottolineare che l’Italia non ha al momento
autorizzato né depositi /zone franche/, depositi doganali né provveditori di bordo per prodotti non
conformi.
Riportiamo il testo della nota:
“”La direttiva del Consiglio 97/78/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
80 e la decisione della Commissione 2000/571/CE, che abroga la decisione 93/14/CEE, definiscono nuove procedure di
controllo veterinario nelle importazioni da Paesi terzi di prodotti di origine animale, disciplinando, specificamente, anche
le introduzioni in depositi doganali, zone franche e depositi franchi.
In particolare, rispetto alla direttiva 90/675/CEE, ora abrogata, è prevista la possibilità di introdurre nel territorio
comunitario anche prodotti non conformi ai requisiti specifici stabiliti dalla normativa comunitaria in relazione a ciascuna
tipologia, prodotti che possono essere destinati solo a Paesi terzi o a provveditorie marittime, con possibilità di
stoccaggio in zone franche, depositi franchi, o depositi doganali appositamente riconosciuti.
Prodotti non conformi
Per i prodotti non conformi, è prevista una rigorosa procedura di canalizzazione, stabilita dalla decisione
2000/571/CE, per garantirne la completa tracciabilità e la assoluta separazione rispetto ai prodotti destinati all’ordinario
circuito comunitario o nazionale.
A tal fine, è previsto che:
1) l’introduzione possa avvenire solo in depositi o zone franche, o depositi doganali autorizzati dalle autorità competenti
degli Stati membri destinatari, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 80/2000;
2) i prodotti siano accompagnati da:
a) l’Allegato B, di cui alla decisione della Commissione 93/13/CEE, sul quale, oltre all’indicazione della destinazione
doganale completa, devono risultare annullate, in modo chiaro e facilmente riconoscibile, tutte le menzioni
riguardanti la immissione in libera pratica dei prodotti nella UE;
b) gli originali dei certificati o documenti veterinari.
Il successivo spostamento dei prodotti non conformi dal deposito doganale, deposito franco o zona franca
(esclusivamente verso il Paese terzo destinatario, o verso il deposito del provveditore autorizzato ai sensi dell’articolo 13
del citato decreto legislativo n. 80/2000, oppure verso la distruzione), è ammesso solo rispettando le modalità stabilite
dalla decisione 2000/571/CE.
Prodotti conformi
I prodotti conformi alla normativa veterinaria a seguito dei controlli svolti al PIF, destinati ad essere introdotti in una
zona franca, deposito franco o deposito doganale, sono, sotto l’aspetto veterinario, idonei per la successiva immissione
in libera pratica.
In questo caso, il PIF che effettua i controlli rilascia, ai sensi dell’articolo 12 del più volte citato decreto legislativo n.
80/2000, l’allegato B attestante, contemporaneamente, la destinazione doganale completa (denominazione e indirizzo
completo del deposito doganale, franco etc.) e la relativa idoneità dei prodotti ad essere immessi in libera pratica.
Poiché, come detto, tali prodotti sono idonei ad essere immessi in libera pratica nel territorio comunitario, nel caso di
stoccaggio o di movimentazione tra deposito e deposito, ai sensi degli articoli 7 comma 4, e 12 comma 4, del decreto
legislativo 80/2000, essi non sono soggetti a particolari, ulteriori controlli veterinari, fermo restando, comunque, quelli
previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e dalle normative verticali che disciplinano gli scambi
intracomunitari nello specifico settore, o, nel caso di prodotti non ancora armonizzati, dalla normativa nazionale.
Qualora si proceda alla movimentazione di una sola parte dell’intera partita introdotta (frazionamento della partita), la
parte frazionata dovrà essere accompagnata da una copia conforme dell’Allegato B, per il cui rilascio si applica quanto
previsto dall’articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
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A completamento del quadro tracciato, si ricorda inoltre che per le merci di origine comunitaria il decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche non prevede deroghe agli obblighi di registrazione, convenzione e
notifica posti a carico del primo destinatario di prodotti di origine animale, dipendenti dalla struttura di prima destinazione
della merce; pertanto, anche i titolari di magazzini e depositi doganali e franchi sono tenuti ad osservare le prescrizioni
stabilite nel citato decreto legislativo n. 28/93 ancorché la merce di provenienza comunitaria, introdotta in tali strutture,
sia successivamente inviata a navi o Paesi terzi.
Si prega codesta Direzione di dare disposizioni ai propri Uffici periferici rispetto a quanto sopra esposto al fine di
assicurare un efficace coordinamento su tutto il territorio nazionale.
Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, in attesa di ricevere un cenno di riscontro, si
porgono distinti saluti.
Il Direttore Generale – Romano Marabelli
Allegato 1
Scheda riassuntiva della certificazione veterinaria di scorta alle partite di prodotti destinati a depositi doganali, depositi
franchi o zone franche.
Prodotti conformi alla normativa veterinaria
Prodotti non conformi alla normativa veterinaria
• Il PIF che effettua i controlli dichiara l’idoneità • Il PIF che effettua i controlli applica la procedura di
all’ulteriore immissione in libera pratica e,
contemporaneamente, riporta il deposito o zona
franca, o deposito doganale di prima destinazione
nell’apposito spazio previsto nell’Allegato B (decisione
della Commissione 93/13), nonché rilascia copia
conforme dei certificati o documenti veterinari di
accompagnamento
• Libera circolazione nella Comunità europea
• L’eventuale spostamento tra deposito e deposito,
nonché in caso di frazionamento, deve avvenire con
la copia autenticata dell’Allegato B rilasciato dal citato
Posto di Ispezione Frontaliero.
canalizzazione prevista dagli articoli 12, 13 del d. lgs.
80/2000 e dalla decisione della Commissione
2000/571/CE.
• L’introduzione può avvenire solo in deposito o zona
franca, o deposito doganale risconosciuto ai sensi
dell’articolo 12 d. lgs. 80/2000.
• Lo spostamento della partita è consentito solo verso
il Paese terzo di destinazione, o verso il deposito del
provveditore autorizzato ai sensi dell’articolo 13 del
d. lgs. 80/2000, o per la distruzione.
• La
partita, o parte di essa, deve essere
accompagnata dall’Allegato B in originale, al quale
deve essere stata annullata l’attestazione di idoneità
all’immissione in libera pratica e/o dall’allegato alla
decisione 2000/571/CE, nonché dagli originali dei
certificati
o
documenti
veterinari
di
accompagnamento.
Allegato 2
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee si allega:
l’elenco degli Stati membri e di quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo che non hanno approvato depositi
o zone franche o depositi doganali di cui all’articolo 12 del d. lgs. 80/2000
Austria – Italia – Irlanda – Lussemburgo – Norvegia – Regno Unito
l’elenco degli Stati membri e di quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo che non hanno approvato depositi
o zone franche o depositi doganali ai sensi dell’articolo 12 del d. lgs. 80/2000, ma che hanno autorizzato provveditori
ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 80/2000:
Francia
“”
SETTORE SANITARIO
COMITATO VETERINARIO PERMANENTE: RIUNIONI DELL’8 E DEL 15 MAGGIO
Riassumiamo le decisioni adottate dal Comitato veterinario permanente nelle riunioni che si
sono tenute l’8 e il 15 maggio a Bruxelles:
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Unione europea
Saranno rese meno rigorose le restrizioni comunitarie sul movimento di bovini e suini vivi. Rimane
ancora necessaria l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro per esportare
dalle aree precedentemente soggette a restrizione, ma una semplice notifica alle autorità
veterinarie dello Stato di destinazione sarà sufficiente. Permangono le restrizioni relative agli
ovicaprini.
Olanda: a partire dal 15 di maggio l’Olanda potrà esportare, verso altri Paesi europei, di bovini e
suini vivi destinati alla macellazione provenienti dall'area sud del fiume Rijn-Waal-Merwede e
ovest dell'autostrada A 27, previa notifica, alle autorità competenti dello Stato membro
destinatario, del transito e della destinazione finale. Nel momento in cui la Decisione sarà adottata
dalla Commissione, saranno consentite anche le esportazioni di carne fresca e prodotti a base di
carne, latte e derivati ed altri prodotti animali di specie sensibili all’afta da tutto il Paese, tranne che
dalle zone di protezione e sorveglianza attorno all’Oene e Friesland.
Ricordiamo alle Ditte associate che, malgrado la regionalizzazione del territorio olandese disposta
dal Comitato veterinario permanente, le importazioni di animali aftoso sensibili dall’Olanda
permangono vietate dall’Ordinanza del Ministero della Sanità italiano del 12 aprile u.s.
(prorogata sino all’8 giugno p.v. dall’Ordinanza prot. 600.3/SA.50/3141 del 4 maggio u.s.).
Regno Unito: tutte le restrizioni sono prorogate fino al 19 giugno p.v.
Uruguay: a seguito del divieto di esportazione, imposto dallo stesso stato sudamericano, a causa
dei focolai di afta recentemente rinvenuti, il Comitato ha deciso di permettere l’entrata nella
Comunità di carne fresca uruguaiana prodotta prima del 23 marzo u.s. e di carne disossata
prodotta prima del 23 aprile u.s.
Brasile
E’ stato rinvenuto un focolaio di afta epizootica nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul
(l’allevamento colpito è situato a Santana de Livramento, non lontano dalla frontiera con
l’Uruguay).
Le Autorità sanitarie di tale Stato hanno quindi deciso di attuare un piano di vaccinazione di ampio
respiro per scongiurare una epidemia. Per questo il CVP ha deciso di sospendere le importazioni
di tutta la carne fresca di animali sensibili all'afta provenienti da tale Stato federale. Rimane
autorizzata solo l'importazione di carne fresca disossata prodotta prima del 9 maggio u.s.
Il vicino Stato federale di Santa Catarina, dichiarato di recente dall’OIE, insieme allo Stato di Rio
Grande do Sul, “Stato libero da afta epizootica nel quale non è praticata la vaccinazione”, ed in
attesa di notifica da tale Organizzazione internazionale, ha immediatamente istituito cordoni
sanitari per evitare il contagio.
DIRAMATO L’ELENCO DEI CENTRI DI RACCOLTA FRANCESI AUTORIZZATI ALL’EXPORT DI BOVINI
VERSO L’ITALIA : ASSOCARNI CHIEDE LA REVOCA DI TUTTI I VINCOLI
Il Ministero della Sanità ha diramato, l’11 maggio, la nota prot. 600.3/SA.50/3363 con la quale
viene comunicato l’elenco dei centri di raccolta francesi abilitati ad esportare bovini vivi in Italia in
conformità a quanto stabilito dall’Ordinanza prot 600.3/SA.50/3141 del 4 maggio u.s.. Tale elenco
è stato poi integrato con una successiva nota del Minsanità diffusa il 17 maggio.
Ricordiamo alle Ditte associate che gli animali, oltre a dover provenire obbligatoriamente dai
sopraccitati centri, saranno sottoposti agli esami sierologici dalle Autorità sanitarie francesi (il
test, il cui costo è di 200 F, sarà a carico dell’operatore francese) e che il certificato sanitario di
scorta, come previsto dall’Accordo italo-francese, rimane invariato, non vi sarà quindi menzione
dell’avvenuto test.
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ASSOCARNI NOTIZIE N. 19/20 - 2001
La notifica dell’arrivo di una partita di animali dai centri abilitati sarà trasmessa 24 ore prima
della partenza, mediante il sistema ANIMO, alle Autorità sanitarie locali di destinazione.
Riportiamo, di seguito per conoscenza, una sintesi della nota diramata il 9 maggio u.s. dal
Dipartimento della sanità veterinaria francese che fornisce istruzioni operative valevoli per gli
operatori d’Oltralpe:
Dipartimenti dai quali non sono ammesse le esportazioni di bovini:
Cote d’Armor, Ile-et-Vilaine, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe,
Vendée, Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Nord Pas-de- Calais, Aisne, Somme, Oise,
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Essonne,
Eure-et-Loir et Loiret.
Tuttavia i bovini nati, allevati o che abbiano soggiornato nei Dipartimenti sopraccitati prima del 1° febbraio
u.s. potranno essere spediti in Italia. Le verifiche sull’origine degli animali sarà effettuata sulla base delle
informazioni presenti sul passaporto e sull’ ASDA di ogni bovino. La responsabilità di tale verifica grava
sull’operatore.
Allevamento di provenienza
I bovini, destinati al centro di raccolta, devono aver soggiornato nell’allevamento di provenienza almeno
30 giorni e nel medesimo allevamento non devono essere stati introdotti ovini e caprini negli ultimi 30
giorni, bovini negli ultimi 20 giorni e suini negli ultimi 10 giorni.
Centri di raccolta
I bovini devono obbligatoriamente transitare nei centri di raccolta abilitati presenti nella lista (tale lista sarà
periodicamente aggiornata)
Ogni raggruppamento di animali presenti nel centro di raccolta, con l’esclusione di quelli destinati alla
macellazione, non potrà essere destinato a più di 10 allevamenti italiani.
L’elenco dei centri abilitati è a disposizione delle Ditte che ne faranno richiesta.
Controlli realizzati sui bovini
Ogni bovino è sottoposto, nel centro di raccolta, ad un esame clinico effettuato da un veterinario pubblico.
Analisi sierologiche
Gli animali da ingrasso sono sottoposti a test sierologici anti afta. Le analisi sono inviate ai Laboratori
veterinari dipartimentali i quali provvedono ad inoltrarli all’AFSSA. Il test, il cui prezzo è determinato in
200 franchi, è a carico dell’operatore..
Certificazioni
L’accordo italo-francese non modifica le normali prescrizioni relative alla certificazione veterinaria. La
notifica dell’arrivo di una partita di animali dai centri abilitati sarà trasmessa 24 ore prima della partenza,
mediante il sistema ANIMO, alle Autorità sanitarie locali di destinazione.
L’elenco dei centri è a disposizione delle ditte interessate.
E’ stata pubblicata, nella GUCE L 132/31, la Decisione 2001/378/CE del 14 maggio 2001 che
modifica per la seconda volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli
animali di specie sensibili per quanto riguarda l’afta epizootica. Tale decisione alleggerisce in
maniera significativa le prescrizioni relative alle movimentazioni ed agli scambi intracomunitari dei
suini e dei bovini.
Le misure previste dal Ministero della Sanità italiano nei confronti dei bovini francesi stanno di
fatto mantenendo bloccato l’export verso il nostro paese, con conseguenze estremamente
negative soprattutto per gli operatori italiani.
Poiché tali misure trovavano fondamento giuridico in misure comunitarie oggi modificate e
notevolmente alleggerite (Decisione 2001/378/CE), ASSOCARNI è nuovamente intervenuta
presso il Ministero italiano per sottolineare l’illegittimità delle misure italiane e richiedere una
modifica che potrebbe avvenire sin dalla prossima settimana.
INGIUSTIFICATO MANTENIMENTO DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ITALIANI VERSO
IL GIAPPONE
In maniera assolutamente incomprensibile ed ingiustificata, le autorità sanitarie nipponiche non
hanno ancora revocato il divieto di esportazione di prodotti a base di carne italiana verso il
Giappone, adottato per tutti i paesi della UE dopo lo scoppio dell’emergenza afta. Mentre il divieto
è stato ormai revocato per la quasi totalità degli altri paesi della UE, continua invece a persistere
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per il nostro paese in quanto le informazioni sanitarie fornite dal nostro Ministero sono state
giudicate insufficienti.
ASSOCARNI è intervenuta presso gli uffici competenti, che hanno provveduto ad inviare una
documentazione integrativa sulla base della quale le autorità giapponesi potrebbero revocare il
blocco sin dalla prossima settimana.
AFTA EPIZOOTICA: GLI STATI UNITI SI APPRESTANO A LIMITARE L’EMBARGO SULLE CARNI
EUROPEE, PREVISTA UNA REGIONALIZZAZIONE DELL’UE
Gli Stati Uniti, dopo aver chiesto una dettagliata relazione sanitaria alla Commissione europea,
si apprestano a limitare l’embargo sulle carni europee in vigore dal 13 marzo u.s.
Le Autorità statunitensi hanno deciso di revocare le misure restrittive all’importazione nei
riguardi di alcuni Paesi europei.
La lista dei Paesi che potranno nuovamente esportare negli USA non è ancora stata diramata.
Terremo informate le Ditte associate sull’evoluzione degli eventi.
BLUE TONGUE: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA DEI RUMINANTI IN ALCUNE REGIONI E PROVINCE
ITALIANE
Il Ministero della Sanità ha diramato, mediante l’ Ordinanza ministeriale prot. 600.6/BT/1476,
le modalità operative relative alla vaccinazione obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini.
Il programma di controllo basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti, interessa le
seguenti Regioni e Province: Sardegna, Calabria, Basilicata, Salerno, Palermo, Trapani,
Agrigento.
Le operazioni di immunizzazione degli animali saranno svolte dai Servizi veterinari delle ASL (le
Regioni potranno fare ricorso a veterinari convenzionati che dovranno però operare sotto la
responsabilità dei veterinari ufficiali). L’entrata in vigore dell’Ordinanza è subordinata alla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Copia dell’Ordinanza è, a richiesta, a disposizione delle Ditte associate.
CERTIFICATI PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN SLOVENIA ED IN
ESTONIA
Il Ministero della Sanità ha diramato, con la prot. 600.3/SP.45/3252, del 9 maggio 2001, i
facsimili dei certificati sanitari, in vigore dal 7 maggio 2001, relativi a:
• esportazioni dall’Italia in Slovenia di alimenti per animali da compagnia in contenitori
ermeticamente sigillati, semi umidi, secchi (3 modelli);
• esportazioni dall’Italia in Estonia di alimenti composti per animali, eccetto alimenti per animali
da compagnia; alimenti per animali da compagnia non di origine animale; penne e piume;
lagomorfi (4 modelli).
I facsimili di cui sopra sono a disposizione, via fax, delle ditte interessate.
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