DD_2013/2312 del 30/10/2013

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DD_2013/2312 del 30/10/2013
PROVINCIA REGIONALE
di
AGRIGENTO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, POLITICHE COMUNITARIE E ATTIVITA'
NEGOZIALE
Proposta n. 2612/2013
Determ. n. 2312 del 30/10/2013
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 52 E SS.MM.II. - DITTA RAPISARDA
GIUSEPPE & C. S.N.C. - ATTIVITÀ DI FALEGNAMERIA A SERVIZIO DI
CANTIERE NAVALE - SCIACCA (AG).
U.O. N. 5 - TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
IL RESPONSABILE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto della Provincia regionale di Agrigento;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980;
VISTA la Legge n. 288 del 04/08/1989;
VISTO l'art. 6 della Legge Regionale 3 ottobre 1995 n. 71 che dispone il trasferimento alle
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Province Regionali delle autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non
sottoposte a procedure di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 73/GR./S.G. del 24/03/1997 e
successiva integrazione ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.
374/GR/S.G. Del 17/11/2003;
VISTO il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 con il quale sono stati individuati i contenuti delle
relazioni d’analisi, le condizioni e le modalità di svolgimento dei campionamenti, le
metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
VISTO il D.A. n. 191/17 del 30/03/2001 concernente disposizioni relative alle analisi
periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico;
VISTA la parte Quinta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. che,
abrogativo del D.P.R. 203/88, detta norme in materia di tutela dell'aria di riduzione delle
emissioni in atmosfera;
VISTI gli allegati alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06;
VISTO il D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007 dell'Assessorato Regionale al Territorio e
Ambiente “Nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”,
ed in particolare quanto disposto dall'art. 10;
VISTO l' art. 272 del D. Lgs.vo 152/06, che prevede per specifiche categoria di impianti,
l'adozione di autorizzazioni di carattere generale;
VISTO il Decreto n. 74/GAB del 08/05/2009 dell’A.R.T.A. in ordine all'adozione delle
autorizzazioni in via generale di competenza delle Province Regionali ai sensi della legge
regionale 3 ottobre 1995 n. 71”;
VISTA la Deliberazione n. 22 del 12/05/2010 della Giunta Provinciale di Agrigento, con la
quale sono state adottate le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di carattere
generale per le attività elencate dal Decreto 74/GAB del 08/05/2009;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia Regionale di
Agrigento n. DTD/2010/1811 del 23/07/2010;
VISTA l’istanza trasmessa per il tramite dell' Ufficio S.U.A.P. del Comune di Sciacca con
nota prot. n. 10303 del 11/04/2013 acquisita al Prot. Prov.le al n. 10940 del 16/04/2013,
con la quale la ditta RAPISARDA Giuseppe & C. s.n.c., con sede legale in via Cristoforo
Colombo n. 21 del Comune di Sciacca (AG), ha richiesto l'adesione all'autorizzazione in
via generale, ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., per le
emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di falegnameria da esercitare a servizio del
cantiere navale, ubicato nell'ambito portuale del Comune di Sciacca (AG), nell'area
individuata in Catasto al F.M. n. 136 part.lla n. 11;
VISTA la documentazione prodotta in allegato alle suddetta istanza ed integrata con nota
acquisita al Prot. Prov.le al n. 26362 del 10/10/2013, costituita dai seguenti elaborati e/o
certificati:
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MOD. 01 - “Informazioni generali” ;
MOD. 02 - “Elenco generale”;
MOD. 03 - “Prescrizioni e adempimenti generali” ;
MOD. 05 - “Relazione tecnica con relativi allegati”:
➢ stralcio catastale ove insiste l’impianto scala 1:2.000;
➢ planimetria generale dell’insediamento scala 1:2.000;
➢ planimetria generale dell’insediamento scala 1:500;
➢ Foto satellitare con particolare scale di alaggio;
➢ Ciclo produttivo;
➢ planimetria di dettaglio del locale falegnameria scala 1:100;
➢ Descrizione del punto di emissione;
➢ Informazioni sulla base dell'allegato tecnico mod. 05;
➢ quadro riassuntivo delle emissioni;
➢ Informazioni sulla base dell'allegato tecnico mod. 06;
➢ scheda tecnica del gruppo filtrante;
➢ Caratteristiche tecniche unità filtrante;
Copia Certificato di destinazione urbanistica del 24/11/2010 rilasciato dall'Ufficio
tecnico Comunale di Sciacca;
Copia D.D.G. n. 248 del 24/04/2012 rilasciata dal Dirigente Generale dello
Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;
Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio prot. n.
CEW/238/2012/CAG0008 del 10/10/2012;
Dichiarazione del tecnico incaricato corredata di documento di riconoscimento,
circa lo stato di fatto e/o di progetto dell’impianto;
Copia del documento di riconoscimento del titolare della ditta;
Copia della ricevuta del versamento di € 25,82 per il rilascio dell’Autorizzazione
generale;
Copia rinnovo concessione demaniale n. 392 del registro concessioni anno 2013 di
rep. n. 4286 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente;
Copia relazione tecnica illustrativa allegata alla concessione demaniale datata
13/02/2013;
Supporto informatico (CD) contenente copia di tutta la documentazione allegata.
VISTA la legge n. 127 del 15/5/97 recante “misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa” e in particolare il punto 2 lettera F. dell’art. 6 che include nei compiti del
Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;
VISTA la L.R. del 07/09/98 n.23 che recepisce alcuni artt. della L.127/97, compreso l’art.
6;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. EE.L.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l' O.R.EE.LL.;
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PRESO ATTO che l'attività è compressa nell'elenco indicato dalla Determinazione
Dirigenziale n. DTD/2010/1811 del 23/07/2010;
PRESO ATTO che dal mod. 05 allegato alla documentazione, il quantitativo di materia
prima utilizzata risulta inferiore a Kg. 2.000/giorno, per cui la competenza al rilascio
dell'autorizzazione è di questa Provincia Regionale;
VISTO l'art. 268 comma 1 lett. aa) del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii. in ordine all'obbligo
all'adozione da parte delle ditte delle “Migliori tecniche disponibili... omissis...”;
VISTO l'art. 271 del D.L.vo 152/06 così come modificato dall'art. 3 comma 5 del D. L.vo
128/2010, in ordine alla prescrizione di valori di emissione più restrittivi sulla base delle
migliori tecniche disponibili;
RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
al Direttore del Settore di procedere al rilascio dell'Autorizzazione in via generale alle
emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.ii. per le emissioni derivanti dall'attività in oggetto indicata.
Ritenere il presente atto suscettibile di revoca o di modifica e, in ogni caso, subordinato
alle altre norme regolamentari, anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica
o integrazione della normativa attualmente vigente.
F.to IL FUNZIONARIO REDATTORE
(geom. Antonio BAIO)
F.to
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Carmela VIRONE)
Agrigento, lì 24/10/2013
IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del Gruppo dall’Inquinamento Atmosferico, con la narrativa e motivazione di cui alla stessa;
Tutela
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
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ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Art. 1 - Autorizzare in via generale ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., la ditta “RAPISARDA GIUSEPPE & C.
s.n.c.”, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 21 del Comune di Sciacca (AG) alle
emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di falegnameria da esercitare a servizio del
cantiere navale, ubicato nell'ambito portuale del Comune di Sciacca (AG), nell'area
individuata in Catasto al F.M. n. 136 part.lla n. 11.
La documentazione in premessa elencata, che qui si intende riportata, costituisce parte
integrante e sostanziale della presente autorizzazione ed è depositata agli atti del Settore
Ambiente e Territorio, Politiche Comunitarie e Attività Negoziale.
Art. 2 - L’autorizzazione di cui all’art.1 ha durata una durata di quindici anni a partire dalla
data del presente provvedimento, fatto salvo l'obbligo della ditta di richiesta di revoca della
presente autorizzazione per mancato rinnovo o revoca della concessione demaniale n.
392/2013. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza.
Art. 3 - L’autorizzazione di cui all’art. 1 viene concessa nel rispetto delle prescrizioni e dei
valori – limite di seguito indicati:
PUNTO
DI
EMISSIONE
E1
PROVENIENZA
SOSTANZE
INQUINANTI
PORTATA
Nmc/h
LIMITE IMPOSTO
Lavorazioni
meccaniche in
genere del legno
Polveri Totali
Sospese
4.000
≤ 20 mg/Nmc
La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per l'attività di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. DTD/2010/1811 del 23/07/2010 - mod. 02 “Produzione
mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo
giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2.000 Kg.”.
Il punto “E1” deve:
• superare di almeno un metro il colmo dei tetti;
• essere facilmente raggiungibile e provvisto di idonea presa e/o sistema di prelievo
per il campionamento degli inquinanti;
• garantire le condizioni di sicurezza per l’accessibilità alle zone e prese di
campionamento.
Le operazioni di carteggiatura, essiccamento e stuccatura dovono essere effettuate con il
sistema di abbattimento in funzione collegato al punto E1.
Per gli inquinanti non espressamente indicati devono essere rispettati i limiti fissati dagli
allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06.
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Art. 4 - La Ditta, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio
dell’impianto, deve darne comunicazione alla Provincia Regionale di Agrigento - Settore
Ambiente, all’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Agrigento e al Comune di Sciacca
(AG).
Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta deve effettuare misure
rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo in questione, dette misure devono
essere effettuate nell’arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi ed i risultati
trasmessi agli Organi di cui sopra entro sessanta giorni.
La relazione di analisi per le emissioni in atmosfera deve essere redatta in conformità alle
direttive impartite con il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999.
I metodi analitici di campionamento applicati per la verifica, ove vi siano le condizioni di
applicabilità, devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o alle pertinenti norme
ISO, o a norme che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
Salvo diversa indicazione da parte della Ditta, la data di messa a regime coincide con la
messa in esercizio.
Art. 5 - La Ditta deve effettuare con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni
inquinanti con le modalità di cui all'art. 4 commi 3 e 4, dandone preavviso di almeno
quindici giorni, alla ARPA Sicilia - Dipartimento di Agrigento e alla Provincia Reg.le di
Agrigento Settore Ambiente e deve comunicare agli stessi i risultati delle analisi entro
sessanta giorni dal campionamento.
ART. 6 - Ai sensi del D.A. 191/17 del 30/03/2001 in luogo dei controlli analitici di cui
all’art. 5, la Ditta potrà produrre entro il 31 marzo di ogni anno, la RELAZIONE ANNUALE
dalla quale risultino, relativamente all’anno solare precedente, le date e le relative
operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento ivi comprese le
sostituzioni dei filtri nonché le quantità e la composizione dei prodotti pronti all’uso
utilizzati.
ART. 7 - E’ fatto salvo l’obbligo della Ditta all’adeguamento degli impianti con l’eventuale
evolversi della normativa di Settore.
Gli Organi di Controllo, Provincia Regionale di Agrigento e A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento
Provinciale di Agrigento, nell'ambito delle rispettive competenze, effettueranno la verifica
del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione.
Art. 8 - La Ditta è tenuta a comunicare al Comune di Sciacca, quanto sotto indicato,
dandone comunicazione per conoscenza alla Provincia Regionale di Agrigento:
a)
b)
c)
d)
la modifica non sostanziale dell’impianto,
la cessazione dell’attività,
la variazione di titolarità,
la variazione di ragione sociale.
Deve inoltre tenere presso l’impianto copia della presente autorizzazione unitamente a
copia della documentazione tecnica in premessa elencata.
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ART. 9 - La presente autorizzazione è rilasciata in Via Generale ai sensi dell’art. 272
commi 2 e 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 del D.A.
n. 175/GAB del 9 agosto 2007, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta
previsti dalla normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio di questa Provincia Reg.le.
Il Direttore
(BARONE BERNARDO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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