adesione all PVC solo per accertamenti parziali
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ADESIONE AL PVC SOLO PER ACCERTAMENTI PARZIALI a cura di Antonio Gigliotti Possono essere oggetto della nuova adesione ai verbali di constatazione (Pvc) solamente i processi verbali che consentono l’emissione di accertamenti parziali, disciplinati dall’art.41-bis del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, e dall’art. 54, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia d’IVA. Se però gli atti di accertamento parziale non sono preceduti da un processo verbale di constatazione il contribuente non può usufruire dell’istituto in questione. Adesione al Processo verbale di constatazione Con l’art. 83, comma 18 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento che mira a deflazionare il contenzioso tributario. Per effetto dello stesso, è stata ridata adeguata valenza giuridica al verbale di constatazione, redatto a conclusione dell’attività di controllo, dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, dai militari della Guardia di finanza. La previsione dell’ennesimo strumento “premiale” viene giustificata, dall’incipit del citato comma 18, in quanto avente lo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento e agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione. Con le modifiche portate dal D.L. 112/2008, il processo verbale di constatazione assume una rilevanza giuridica diversa da quella che ha avuto finora, infatti ora il Pvc diventa un atto presupposto dell’adesione definitoria da parte del contribuente e dell’emanazione del successivo accertamento parziale da parte dell’ufficio. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 1 Accertamento parziale L’articolo 5-bis, comma 1, consente l’adesione “ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Secondo quanto previsto dall’art. 5 – bis comma 1 l’adesione è possibile soltanto se i verbali di constatazione consentono “l’emissione di accertamenti parziali previsti” dall’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972. Vediamo quindi le caratteristiche principali di tale tipologia di accertamento. Innanzitutto tale accertamento si caratterizza per il fatto che presuppone l’esistenza di elementi che “consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato ...”. L’accertamento parziale si contraddistingue, in sostanza, per la mancanza di una vera e propria istruttoria, circostanza che giustifica la mancata contrapposizione con le altre categorie reddituali con le quali si pone in una posizione integrativa e non alternativa. Esso viene utilizzato qualora il contenuto delle segnalazioni pervenute dai vari soggetti pubblici indicati nell’art. 41-bis, ovvero comunque acquisiti legittimamente e disponibili, sia sufficiente per contestare, ad esempio, al contribuente la mancata dichiarazione di componenti positivi ovvero di base imponibile ai fini Iva. Di norma, il ricorso all’accertamento parziale è consentito allorquando le fattispecie sottoposte all’esame degli uffici non necessitano di apprezzamenti e valutazioni posto che, in tali situazioni, sarebbe necessario avviare il contraddittorio, effettuare riscontri, procedere all’esame di documenti, eccetera. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2 Un possibile contributo alla corretta delimitazione dell’area operativa può essere rinvenuto in precedenti istruzioni emanate dagli organi centrali sempre in materia di accertamento con adesione. In particolare, è già stato chiarito che, per gli elementi fiscalmente rilevanti, evidenziati nei processi verbali conseguenti a verifiche generali della Guardia di finanza, può essere utilizzato lo strumento dell’accertamento parziale di cui agli artt. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva l’opportunità di ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento generale nelle ipotesi in cui risulti evidente la necessità per l’ufficio di svolgere un’ulteriore, autonoma, attività istruttoria. In ordine ai criteri da seguire è stato precisato che “l’ampliamento delle fonti di provenienza delle segnalazioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento parziale e del loro contenuto, evidenziano come il tratto distintivo tra l’accertamento generale e quello parziale non sia più da ricercare nel contenuto proprio degli elementi comunicati all’ufficio tributario, ma nella provenienza esterna degli elementi medesimi rispetto all’ufficio e dalla loro immediata utilizzabilità” (circ. 8 agosto 1997, n. 235/E). Inoltre, con specifico riferimento agli elementi trasmessi dalla Guardia di finanza, la possibilità di utilizzarli ai fini dell’accertamento era stata giustificata dall’uso da parte del legislatore del termine “segnalazioni” che “non può che riferirsi ad ogni tipo di elemento, dato o notizia comunicato all’Ufficio, qualunque sia la forma documentale utilizzata (verifica generale o parziale, comunicazione epistolare, eccetera)” (circ. n. 235/E del 1997). Il criterio distintivo è stato individuato nella possibilità per gli uffici di trasfondere, in via immediata e senza ulteriori approfondimenti, gli elementi immediatamente utilizzabili che risultano da ogni tipo di segnalazione proveniente dalla Guardia di finanza – inclusi i verbali di constatazione redatti a seguito di verifica generale – in avvisi di accertamento parziale, demandando ad un momento successivo una eventuale più approfondita e complessiva valutazione www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 della posizione del contribuente, sulla base degli elementi istruttori autonomamente acquisibili. Infine, non è stata ritenuta rilevante, ai fini dell’accertamento parziale, l’attività istruttoria posta in essere nei confronti del contribuente da parte della Guardia di finanza in quanto proveniente da un organo diverso dall’ufficio titolare della potestà accertatrice. Ovviamente, resta ferma la facoltà dell’ufficio di ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento generale nelle ipotesi in cui risultasse evidente la necessità di svolgere un approfondimento. Accertamento parziale senza P.V.C. L’adesione ai P.V.C., presuppone la possibilità dell’emissione di un accertamento parziale; tuttavia, occorre precisare che gli atti di accertamento parziali non preceduti da un processo verbale di constatazione non possono formare oggetto della nuova definizione prevista dalla manovra d’estate 2008. Questo in quanto solo la presenza del processo verbale rende possibile l’attivazione del nuovo istituto previsto dall’articolo 5- bis del decreto legislativo 218/1997. La norma prevede, infatti, che il contribuente può prestare adesione ai verbali che consentono l’emissione di atti di accertamento parziali, in base agli articoli 41-bis del Dpr n. 600/1973 e 54, comma 4 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, al processo verbale che forma oggetto della definizione. Antonio Gigliotti 1 Dicembre 2008 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 4