adesione all PVC solo per accertamenti parziali

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ADESIONE AL PVC SOLO PER
ACCERTAMENTI PARZIALI
a cura di Antonio Gigliotti
Possono essere oggetto della nuova adesione ai verbali di constatazione
(Pvc) solamente i processi verbali che consentono l’emissione di
accertamenti parziali, disciplinati
dall’art.41-bis del D.P.R. n.
600/1973, in materia di imposte sui redditi, e dall’art. 54, quarto
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia d’IVA.
Se però gli atti di accertamento parziale non sono preceduti da un
processo verbale di constatazione il contribuente non può usufruire
dell’istituto in questione.
Adesione al Processo verbale di constatazione
Con l’art. 83, comma 18 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, è stato introdotto nel
nostro ordinamento un nuovo strumento che mira a deflazionare il contenzioso
tributario.
Per effetto dello stesso, è stata ridata adeguata valenza giuridica al verbale di
constatazione,
redatto a conclusione dell’attività di controllo, dai funzionari
dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, dai militari della Guardia di finanza.
La previsione dell’ennesimo strumento “premiale” viene giustificata, dall’incipit
del citato comma 18, in quanto avente lo scopo di semplificare la gestione dei
rapporti
con
l’Amministrazione
fiscale,
ispirandoli
a principi di reciproco
affidamento e agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di
definizione.
Con le modifiche portate dal D.L. 112/2008, il processo verbale di constatazione
assume una rilevanza giuridica diversa da quella che ha avuto finora, infatti ora il
Pvc
diventa
un
atto
presupposto
dell’adesione
definitoria
da
parte
del
contribuente e dell’emanazione del successivo accertamento parziale da parte
dell’ufficio.
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E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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Accertamento parziale
L’articolo 5-bis, comma 1, consente l’adesione
“ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta
sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti
dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 – bis comma 1 l’adesione
è
possibile
soltanto se i verbali di constatazione consentono “l’emissione di accertamenti
parziali previsti” dall’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54, comma 4,
del D.P.R. n. 633/1972.
Vediamo quindi le caratteristiche principali di tale tipologia di accertamento.
Innanzitutto tale accertamento si caratterizza per il fatto che presuppone
l’esistenza di elementi che “consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non
dichiarato ...”. L’accertamento parziale si contraddistingue, in sostanza, per la
mancanza di una vera e propria istruttoria, circostanza che giustifica la mancata
contrapposizione con le altre categorie reddituali con le quali si pone in una
posizione integrativa e non alternativa.
Esso viene utilizzato qualora il contenuto delle segnalazioni pervenute dai vari
soggetti
pubblici
indicati
nell’art.
41-bis,
ovvero
comunque
acquisiti
legittimamente e disponibili, sia sufficiente per contestare, ad esempio, al
contribuente la mancata dichiarazione di componenti positivi ovvero di base
imponibile ai fini Iva.
Di norma, il ricorso all’accertamento parziale è consentito allorquando le
fattispecie sottoposte all’esame degli uffici non necessitano di apprezzamenti e
valutazioni
posto
che,
in
tali
situazioni,
sarebbe
necessario
avviare
il
contraddittorio, effettuare riscontri, procedere all’esame di documenti, eccetera.
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Un possibile contributo alla corretta delimitazione dell’area operativa può essere
rinvenuto in precedenti istruzioni emanate dagli organi centrali sempre in materia
di accertamento con adesione.
In particolare, è già stato chiarito che, per gli
elementi fiscalmente rilevanti,
evidenziati nei processi verbali conseguenti a verifiche generali della Guardia di
finanza, può essere utilizzato lo strumento dell’accertamento parziale di cui agli
artt. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972,
fatta salva l’opportunità di ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento
generale nelle ipotesi in cui risulti evidente la necessità per l’ufficio di svolgere
un’ulteriore, autonoma, attività istruttoria.
In ordine ai criteri da seguire è stato precisato che “l’ampliamento delle fonti di
provenienza delle segnalazioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento
parziale e del loro contenuto, evidenziano come il tratto distintivo tra l’accertamento
generale e quello parziale
non
sia più da ricercare nel contenuto proprio degli
elementi comunicati all’ufficio tributario, ma nella provenienza esterna degli
elementi medesimi rispetto all’ufficio e dalla loro immediata utilizzabilità” (circ. 8
agosto 1997, n. 235/E).
Inoltre, con specifico riferimento agli elementi trasmessi dalla Guardia di finanza,
la possibilità di utilizzarli ai fini dell’accertamento era stata giustificata dall’uso
da parte del legislatore del termine “segnalazioni” che “non può che riferirsi ad
ogni tipo di elemento, dato o notizia comunicato all’Ufficio, qualunque sia la forma
documentale utilizzata (verifica generale o parziale,
comunicazione epistolare,
eccetera)” (circ. n. 235/E del 1997).
Il criterio distintivo è stato individuato nella possibilità per gli uffici di
trasfondere, in via immediata e senza ulteriori
approfondimenti, gli elementi
immediatamente utilizzabili che risultano da ogni tipo di segnalazione proveniente
dalla Guardia di finanza – inclusi i verbali di constatazione redatti a seguito di
verifica generale – in avvisi di accertamento parziale, demandando ad un
momento successivo una eventuale più approfondita e complessiva valutazione
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della
posizione
del
contribuente,
sulla
base
degli
elementi
istruttori
autonomamente acquisibili.
Infine, non è stata ritenuta rilevante, ai fini dell’accertamento parziale, l’attività
istruttoria posta in essere nei confronti del contribuente da parte della Guardia di
finanza in quanto proveniente da un organo diverso dall’ufficio titolare della
potestà accertatrice.
Ovviamente, resta ferma la facoltà dell’ufficio di ricorrere agli ordinari strumenti
di accertamento generale nelle ipotesi in cui risultasse evidente la necessità di
svolgere un approfondimento.
Accertamento parziale senza P.V.C.
L’adesione ai P.V.C., presuppone la possibilità dell’emissione di un accertamento
parziale; tuttavia, occorre precisare che gli atti di accertamento parziali non
preceduti da un processo verbale di constatazione non possono formare oggetto
della nuova definizione prevista dalla manovra d’estate 2008.
Questo in quanto solo la presenza del processo verbale rende possibile
l’attivazione del nuovo istituto previsto dall’articolo 5- bis del decreto legislativo
218/1997.
La norma prevede, infatti, che il contribuente può prestare adesione ai verbali
che consentono l’emissione di atti di accertamento parziali, in base agli articoli
41-bis del Dpr n. 600/1973 e 54, comma 4 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, al
processo verbale che forma oggetto della definizione.
Antonio Gigliotti
1 Dicembre 2008
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