TITOLO Riunione della Commissione IMCO LUOGO E DATA 14
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TITOLO Riunione della Commissione IMCO LUOGO E DATA 14
TITOLO Riunione della Commissione IMCO LUOGO E DATA 14 Giugno2016 Sala: József Antall (4Q1) Parlamento Europeo, 1040 Bruxelles ORGANIZZATORE Commissione IMCO RELAZIONE Sarà qui analizzato il seguente punto all’ordine del giorno della riunione della Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori tenutasi in data 14 giugno 2016: Presentazione della Commissione Europea (CE) sul pacchetto sul commercio elettronico (E-commerce). Il pacchetto sull’e-commerce comprende: - una Comunicazione sullo stimolo al commercio elettronico transfrontaliero; una proposta di Regolamento sul servizio transfrontaliero di consegna dei pacchi; una proposta di Regolamento sul geo-blocco e altre forme di discriminazione; una proposta di Regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l’applicazione della protezione dei consumatore; nuovi orientamenti sulle pratiche commerciali. La presentazione della Commissione Europea si è soffermata sui seguenti punti: 1) geo-blocco; 2) protezione dei consumatori; 3) consegna dei pacchi. 1) Geo-blocking: è stato sottolineato come sia importante considerare il geo-blocking nel contesto più ampio del pacchetto e-commerce, quindi insieme alla misure riguardanti la fiscalità, l’IVA, e la consegna transfrontaliera dei pacchi. La Commissione ha poi puntualizzato, che - tra le ragioni dell’importanza di un progresso in materia di geo-blocco - spicca quella per cui ciò permetterebbe di ottenere il così detto “triple play” – cioè, un concreto e contemporaneo avanzamento nelle tre aree chiave del roaming, della portabilità, e del geoblocco. Tale contingenza lancerebbe un forte segnale al pubblico in merito all’impegno che le istituzioni stanno riversando nel miglioramento delle condizioni dei consumatori all’interno del Mercato Unico. È stata poi illustrata la differenza tra misure di geo-blocco giustificate e non giustificate, specificando che la Commissione si rivolge esclusivamente alle seconde. Le misure di geo-blocco ingiustificate sono quelle in cui per un commerciante risulta più costoso fornire il proprio servizio ad un utente che si trova in un altro Stato membro (come accade quando entra in gioco, per esempio, la consegna). Con le misure in discussione, ci si augura che le giustificazioni per non fornire un servizio a livello transfrontaliero possano gradualmente diminuire. Esse coprirebbero tutti i tipi di beni e servizi coperti dalla direttiva servizi, dove facilitazioni per la fruizione di servizi a livello transfrontaliero sono già state introdotte. I servizi che non sono coperti sono gli stessi che non sono coperti dalla direttiva servizi, i.e. i servizi audio-visivi (oggetto di una iniziativa separata), servizi sanitari e finanziari, e quelli relativi al settore delle telecomunicazioni e dei trasporti. Negli ultimi anni la Commissione ha condotto diversi studi sul geo-blocco; essi hanno dimostrato come spesso siano gli operatori a segmentare il mercato volutamente. Il coinvolgimento di circa 10 mila siti web europei in un’ulteriore indagine condotta dalla Commissione, ha indicato che tra l’8 e il 30% del totale delle transazioni di e-commerce non vanno a buon fine a causa della volontà degli operatori di segmentare il mercato; se nel 70-75% dei casi le transazioni non possono essere completate per ragioni giustificate (costi troppo alti), nel 25% di essi il fallimento è risultato riconducibile a una decisione deliberata dell’operatore, il che rende il geoblocco ingiustificato. La commissione ha individuato 5 situazioni in cui il geo-blocco non è più giustificato. 1. Il blocco o l’automatico re-indirizzamento di un consumatore che cerca di accedere ad un sito web in un altro Stato membro. Questo è il caso per il 2% dei siti web, che rappresentano l’8% dell’e-commerce. In assenza di legislazione nazionale che imponga il blocco - il che capita in casi eccezionali - esso non deve essere imposto, cosi come non si dovrebbe effettuare il re-routing automatico senza chiedere il consenso del consumatore; 2. La situazione in cui nessun tipo di geo-blocco dovrebbe essere imposto ad un consumatore che effettua tramite internet acquisiti in un esercizio commerciale situato in un Paese diverso da quello di appartenenza; 3. La fornitura transfrontaliera dei servizi; non molti servizi sono coperti, ma tra quelli che lo sono figurano quelli di cloud o di web-hosting. Per la piccole e micro imprese è stata prevista una eccezione, perché altrimenti si dovrebbe applicare l’Iva del Paese del cliente, e qui sorgerebbe una maggiore complessità; ciò ha portato a decidere di escludere le piccole e micro imprese da questo vincolo. 4. I casi in cui lo stesso servizio, erogato nello stesso luogo e nelle stesse circostanze, è offerto a costi diversi a seconda dell’origine del consumatore (come potrebbe accadere , ad esempio, per il noleggio di un’auto, per il parcheggio o per la prenotazione di un albergo). I prezzi devono essere gli stessi, a parità di servizio; la Commissione ha poi specificato che è possibile per le società imporre prezzi diversi nei diversi Stati membri – ma anche che questo non può impedire ai consumatori di fare la scelta più conveniente, poiché altrimenti si parlerebbe di geo-blocco. 5. Gli strumenti di pagamento, e quei casi in cui , una volta giunti alla fase finale del pagamento, esso viene rifiutato perché il mezzo di pagamento utilizzato non è valido nel Paese in cui si sta effettuando l’acquisto. La Commissione ha specificato che gli operatori non possono più rifiutare in maniera discriminatoria un mezzo di pagamento, cioè non potranno impedire ad un consumatore residente in un altro Stato membro di utilizzare un determinato strumento di pagamento, quando l’utilizzo di quello stesso strumento è consentito ai consumatori nazionali. 2) Il link tra la direttiva servizi e l’applicable law directive. È stato discussa la ragione per cui sussiste la necessità di avere un’Applicabile Law Directive, dal momento che già esiste l’art 20 della Direttiva Servizi. Essa si presenta come una disposizione che fissa i principi di non discriminazione e stabilisce i criteri per le imprese per adottare trattamenti diversi. Al riguardo, nel 2012 la Commissione aveva prodotto delle guidelines, per incentivare gli Stati ad agire, ma nulla è accaduto. È stato poi specificato come tramite la presente iniziativa non si voglia andare ad emendare la Direttiva Servizi, poiché essa si configura come Lex Specialis e possiede il solo scopo di chiarire quelle situazioni in cui il geoblocking non è giustificato. È stato apportato l’esempio di un commerciante che viene contattato da un consumatore di un altro Stato membro, a cui egli debba quindi inviare il prodotto acquistato. La Commissione ha puntualizzato come questa fattispecie non rientri nel regolamento Roma1 – uno strumento che determina l’applicabilità dei diritti dei consumatori stranieri – e come sia necessario garantire la certezza del diritto e garantire alle PMI di uno Stato membro che non interverrà il diritto dei consumatori straniero sulla vendita effettuata ad un consumatore residente in un altro Stato membro; è auspicabile che la normativa di riferimento sia la futura legge europea in merito. 3) Le consegne dei pacchetti protezione dei consumatori: e la revisione dell’accordo sulla Il regolamento sulla cooperazione e protezione dei consumatori, in vigore dal 2004, è unico per il diritto nel Mercato Interno; esso impone la collaborazione tra le autorità nell’applicazione di atti e norme a livello transfrontaliero per quando riguarda una svariata gamma di questioni, tra cui le pratiche inique commerciali, servizi finanziari, il diritto dei passeggeri. Dal 2004, questo regolamento è stato il riferimento per la tradizionale cooperazione tra Stati membri, ma non è stato applicato al massimo del suo potenziale. Ecco perché , oggi, si ritiene sia opportuno procedere ad una revisione di tale regolamento al fine di: rivedere i potermi minimi che gli Stati hanno nell’applicazione di tale cooperazione e potenziarli; garantire una migliore applicazione del diritto; ampliare la portata normativa del Regolamento tramite l’inclusione di nuove tematiche come la proposta sul geo-blocco, di recente approvazione, o l’articolo 20 della Direttiva Servizi, che non rientrava nella copertura offerta da tale Regolamento. rafforzare la procedura coordinata che permetterebbe di gestire diffuse infrazioni all’interno dell’Unione. Al momento, il feedback di svariate autorità dei consumatori circa l’applicazione della normativa vigente è contrastante. Una tra le più comuni pratiche illegali cui la Commissione ha fatto riferimento, riguarda i casi in cui le compagnie , invece di fornire due anni di garanzia come previsto dal mimino legale, ne accordano solamente uno, mettendo a disposizione del consumatore un anno ulteriore di garanzia a pagamento. Solo alcuni Stati membri hanno reagito a questa pratica. Si è poi discusso degli obiettivi raggiunti fino ad oggi con l’attuale regolamento. - - È stato menzionato il caso mosso contro grandi piattaforme come Apple, Google e Amazon, cui è stato imposto – tramite la SPS Regulation - di togliere il riferimento “gratuito” per tutti i giochi on-line rivolti ai minori – dove, di fatto, era previsto un acquisto. La Commissione è anche riuscita a ottenere lo sweep per i 4500 siti web che sono stati controllati da quando il regolamento entrò in vigore. Dal 2007, la Commissione è quindi riuscita a correggere 4000 siti all’interno dell’UE, esprimendosi a favore della best practice, come strumento per migliorare l’enforcement del regolamento. A sostengo della necessità di ammodernare l’esistente Regolamento, la Commissione ha poi illustrato quanto segue, elencando una serie di aree di intervento in cui la nuova proposta di prefigge di migliorare lo status quo: Ricerche effettuate nel contesto dell’impact assessment condotto per la proposta di revisione in oggetto, hanno indicato che il 37 % dei siti di ecommerce non rispettano diritti fondamentali dei consumatori in svariati settori - per un danno 770 milioni di euro l’anno. È stato poi notato che ad oggi, le autorità possono agire soltanto contro pratiche illegali in corso, il che costituisce una lacuna di cui molti approfittano e che la proposta di revisione cercherà colmare, insieme al tentativo di garantire una migliore tutela dei diritti fondamentali dei consumatori. Le autorità hanno poi poteri limitati per contrastare e individuare i frodatori su internet: con la nuova proposta si vuole far sì che essi possano essere più facilmente rintracciati al fine di ottenere una compensazione per i consumatori danneggiati (non previsto nella regolamentazione in vigore). La proposta prevede anche un miglioramento della coordinazione nell’affrontare quei temi la cui gestione non risulta sufficientemente coordinata oggi; la Commissione ha in merito annunciato l’introduzione di una nuova procedura a livello europeo, riguardo un ampio spettro di procedure di infrazione, per l’innesco delle quali sono stati previsti specifici criteri. Inoltre, la condivisione di informazione a livello di intelligence è sempre molto scarsa, e la nuova proposta darà la possibilità ai consumatori di allertare le autorità. In generale , come conseguenza della proposta di revisione, la Commissione ha elencato i benefici attesi: compensazioni e risarcimenti più facili per i consumatori; pratiche illegali più facilmente contrastate; meno problemi all’interno del mercato unico; sempre meno scam; approccio più coerente , e una maggiore omogeneità; un solo sportello di help desk a livello UE; il 45 % dei risparmi per le Autorità in caso di azioni coordinate e 75% di risparmio in caso di disputa. migliore governance in tutta l’UE. 4) Gli orientamenti sulla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La direttiva è totalmente armonizzata, ma dal 2009 sono stati messi a disposizione questi orientamenti, che si focalizzano in particolare sulle questioni on-line. Sappiamo che il 44% dei consumatori sono incappati in pubblicità fuorvianti o ingannevoli, e quasi ¼ di essi ha effettuato acquisti di conseguenza. Sulla base della propria esperienza in materia di tutela dei consumatori, la Commissione ha illustrato che esistono varie questioni connesse alle difficoltà di interpretazione di questa Direttiva. Due esempi: - Le piattaforme on-line, definite come intermediarie; gli orientamenti aiutano a far capire dove la direttiva sulle pratiche commerciali illegali entra in gioco. Gli orientamenti contengono l’esempio dell’autorità della concorrenza italiana, rispetto alle quale con decisione del 2014, è stato stabilito che un intermediario on-line costituiva a tutti gli effetti un intermediario, poiché il suo scopo non era limitato a registrare informazioni. - Per quanto riguarda la disponibilità limitata di qualcosa (camera di Hotel, posto in aereo): spesso, avvisi che segnalano gli ultimi posti disponibili sono fuorvianti. È quindi stato inserito un codice che riguarda i Paesi Bassi, che permette di regolare meglio tale questione, e spiegare ad esempio, se si tratta dell’ultimo posto disponibile su una specifica piattaforma o in una data struttura o mezzo di trasporto. La Commissione ha poi sottolineato come il problema delle piattaforme on-line esiste e che non siano necessarie nuove norme, ma basterebbe far funzionare adeguatamente quelle esistenti. 5) La parcel delivery, i.e. della consegna dei Pacchi. Il Regolamento che riguarda la consegna colli ha una storia di 5 anni e la commissione IMCO è da sempre stata coinvolta nell’avanzamento di questo fascicolo. Quando - nel 2012 - venne presentato l’Action Plan per l’e– commerce, la consegna colli è emersa come questione principale per molti consumatori. Nel 2012, un Green Paper della Commissione ha indicato le principali problematiche, indicando anche che svariati segnali del mercato suggerissero di non regolare troppo velocemente tale settore. Nel 2013, fu poi individuata una tabella di marcia che ha permesso di stabilire una priorità tra problematiche come l’interoperabilità, la qualità, e il prezzo. La presente proposta di regolamento cerca ora di risolvere i gap regolamentari in materia. Per esempio, riguardo l’interoperabilità del servizio postale, si è cercato di migliorarne la tracciabilità nei casi in cui intervengono due operatori; nuovi strumenti di mercato sono in fase di valutazione; l’industria dell’ecommerce ha introdotto il trust-mark nelle vendite al dettaglio per un miglioramento dell’interoperabilità della qualità; è stata poi creata una piattaforma (COSME) per facilitare le PMI nel Mercato Unico, e colmare il divario informativo connesso all’esistenza di settori logistici troppo vasti. Esistono delle questioni che dovrebbero essere affrontate con massima tempestività, eppure problemi da sempre sono stati riscontrati ancora sussistono – ha sottolineato al Commissione. A tale proposito, essa ha poi fatto riferimento ai costi di consegna – non solo in termini di il costo della merce ma anche di eventuali resi. La Commissione ha voluto soffermarsi sulla filosofia dell’iniziativa in oggetto, specificando che si tratta di una misura di accompagnamento , da affiancarsi a quelle soluzioni che derivino dal mercato; essa si presenta come una misura ad hoc, che si concentra solo sui prezzi e sul controllo di regolamentazione per migliorare l’efficacia dei mercati; questa iniziativa inoltre cerca di rendere il tutto più economico per i consumatori e non certo per i grandi operatori che già hanno maggiore potere di mercato e tariffe agevolate. La Commissione guarda a questa iniziativa come una misura equilibrata, che si impegna a mantenere il peso del fardello amministrativo al minimo. Il Regolamento si struttura in una serie di articoli suddivisi in capi. Gli articoli 4 5 6 si riferiscono agli operatori; l’articolo 9 tratta la questione della comitatologia. In generale, le informazioni richieste agli operatori vengono considerate proporzionate, e per quanto possibile armonizzate. L’Art 3 darà un possibilità di guardare a tutto il processo della consegna colli. Per quanto riguarda i mercati specifici, esistono svariati business models e diversi servizi. Il punto è capire come metterli a confronto: esistono servizi di alta qualità, cosi come quelli express; altri ancora sono collegati agli operatori nazionali - e i costi possono essere diversi sulla base della tipologia di servizio; esistono reti paneuropee, regionali, e ci sono reti nazionali, anche se sempre più spesso compaiono nuovi operatori. Per l’e-commerce il problema della consegna e della grandezza del pacco rimane di fondamentale importanza. Ad esso si collegano questioni relative al potere di mercato, alla concorrenza e all’entrata nel mercato. Per quanto riguarda i costi, ovviamente non si può parlare di tariffe già negoziate, ma si parla dei consumatori più vulnerabili. I prezzi costituiscono un problema, ed è difficile comprendere la ratio di alcune divergenze di prezzo. Paesi Bassi hanno il doppio dei prezzi del Belgio, il che risulta apparentemente ingiustificato. Spesso manca la concorrenza in questo segmento cosi specifico, in cui altri operatori non sono interessati ad entrare. Il costo del trasporto in se è molto limitato, nonostante sia internazionale. Ci si è poi soffermati sull’accesso, come elemento della proposta: si è menzionata l’approvazione di un accordo sui prezzi – per garantire un accesso più libero e meno discriminatorio. Il fine del regolamento in oggetto è di avere mercati più efficienti, meno deficit di informazione e una maggiore attenzione agli utenti più vulnerabili. Inoltre, è stato sottolineato il ruolo delle autorità di regolamentazione nazionale, che potrebbero aiutare la Commissione, nell’ambito della logica di sussidiarietà. Alcuni membri della Commissione IMCO sono poi intervenuti con i loro commenti e domande: Kaja KALLAS - Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe. Sul geobloking, ha notato che il Regolamento bandisce discriminazioni per quanto riguarda le questioni legate al pagamento, ma che in molte transazioni è il numero di telefono a costituire un fattore di discriminazione; ci si chiede come la Commissione intenda agire in merito. Per quanto riguarda gli articoli sulle informazioni, è stato sottolineato che il Regolamento non fa alcun riferimento all’on-line reporting. È stato poi proposto di compiere una valutazione sulla mancanza di trasparenza sulla struttura die prezzi, per esempio tramite la fornitura di un maggior numero di informazioni da parte delle compagnie sulla composizione del prezzo finale. Virginie ROZIÈRE - Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Secondo il deputato, tutti gli esempi di geo-blocco non giustificato citati nel corso della presentazione della Commissione, sarebbero risolvibili senza il bisogno di ricorrere a nuove leggi o Regolamenti. Sono stati chiesti chiarimenti su come la proposta inciderebbe sui servizi di hosting. Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti per quanto riguarda i criteri annoverati all’articolo 2, che potrebbero richiedere un trattamento differenziato nel caso in cui ci si trovasse davanti al caso in cui il Paese in cui ha sede il fornitore e il Paese dove il servizio viene erogato siano gli stessi, ma con diverse nazionalità. In riferimento a Roma1, ci si è domandato quale sia la relazione tra questo Regolamento e Roma 1. Lucy ANDERSON - Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Riguardo le informazioni da raccogliere, ci si chiede se non sarebbe necessario che i fornitori di servizi diano maggiori informazioni su chi si occupa della consegna colli (tipo di contratti, ore di lavoro, tendenze). È stato poi avanzato un invito ai regolamentatori ad assicurarsi che si garantisca un buon livello di accessibilità nel mercato dei colli. Riguardo al principio di sussidiarietà, il deputato ha voluto ricordare che il divario tra le autorità nazionali sulla regolamentazione potrebbe creare degli squilibri. Dita CHARANZOVÁ - Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa - si auspica un approccio più armonizzato all’economia collaborativa e si chiede quando esattamente la commissione fornirà le linee guida al riguardo. Julia REDA - Gruppo Verde/Alleanza libera europea, ha domandato il perché dell’esclusione del contenuto digitale dal regolamento sul geo-blocci, nella fattispecie in cui il fornitore possegga una licenza (situazione che copre una buona percentuale dei casi). Olga SEHNALOVÁ - Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen. Riguardo le infrazioni paneuropee, dal momento che si registrano inflazioni in 20 Stati membri, viene chiesto alla Commissione di commentare su questo numero minimo di Stati. Bisognerebbe anche potenziare la collaborazione tra le autorità regionali per la concorrenza oltre che quelle nazionali, poiché – secondo il deputato – ci sono un numero considerevole di casi che sono classificabili come regionali, ma anche transnazionali. Vicky FORD - Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei. Sul geo-blocco, rileva che sembra esserci confusione circa quale regolamentazione nazionale per la protezione del consumatore si applicherebbe in caso ci sia un vendita transnazionale senza che il venditore si prenda cura della spedizione. Riguardo il servizio postale – il deputato ha interrogato la Commissione circa il livello di unfair competition che talvolta si riscontra nel mercato dei pacchetti. La Commissione, in risposta alle questioni sollevate dai relatori, ha commentato ulteriormente sui seguenti punti: - La motivazione che si cela dietro la presente iniziativa è sì quella di fornire ai consumatori una più vasta gamma di scelta e un maggior numero di offerte, ma anche quella di assicurarsi di non creare ulteriori difficoltà per - - - - - - chi commercia. Questo è un punto fondamentale da sottolineare visti i timori di molti Stati membri, preoccupati che la presente iniziativa accresca il peso burocratico a carico dei fornitori di servizi. La Commissione si auspica dei miglioramenti nella parcel delivery, ma ha anche voluto sottolineare che tale miglioramento non eliminerebbe di per sé la volontà di alcuni fornitori di servizi di segmentare il mercato, una tendenza che va contrastata. Sulla copertura del Regolamento e sull’esclusione di alcuni servizi: per quando riguarda il settore dei trasporti, il principio di non discriminazione è già enunciato e tutelato in una serie di atti legislativi, ad eccezione del trasporto ferroviario, riguardo al quale la Commissione farà una proposta nei prossimi mesi. Riguardo il materiale audiovisivo e il copyright: il materiale audiovisivo non è coperto dalla Direttiva Servizi né nel regolamento oggetto della presente discussione; per contro, il regolamento copre il copyright dei contenuti non audiovisivi, anche se ad esso non si applica l’articolo 4 (la non discriminazione); la giustificazione di ciò va ricercata nell’impact assessment che non ha prodotto informazioni sufficienti per determinare se ci sarebbero state conseguenze impreviste in particolari mercati come quello della musica o degli e-book. Per quanto riguarda il tema dell’applicable law, la Direttiva Roma 1 è in vigore, e il fatto che le leggi sui diritti del consumatore si applichino, dipende da se il venditore sta dirigendo la sua attività a quel particolare Stato membro (il che è determinato da una serie di fattori). Non esiste un divieto di non vendere, ma esiste un divieto di discriminazione. La presente iniziativa non ha niente a che vedere con il dibattito sul paese di origine all’interno della Direttiva Servizi. Per quanto riguarda la coordinazione, come previsto dall’articolo 16 della proposta, è prevista molta flessibilità; per quanto riguarda la definizione di una infrazione pan-europea, vi è invece bisogno di criteri ben definiti per capire quando e come la Commissione possa intervenire. Per quanto riguarda la parcel delivery e l’onere amministrativo ad essa connesso: la Commissione ha individuato una soglia per escludere i piccoli operatori; si dovrebbe anche garantire una soglia di omogeneità nelle procedure di comiatologia. Link dell’evento: Agenda: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+IMCO-OJ-20160613-1+01+DOC+PDF+V0//EN Video: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160607IPR30917/Committeeon-the-Internal-Market-and-Consumer-Protection-14062016-(PM) Alessandra Dorato UNIONCAMERE DEL VENETO Delegazione di Bruxelles Av. de Tervueren 67 - B-1040 Bruxelles Tel. +32 2 5510492 Fax +32 2 5510499 E-mail [email protected]