TITOLO Riunione della Commissione IMCO LUOGO E DATA 14

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TITOLO Riunione della Commissione IMCO LUOGO E DATA 14
TITOLO
Riunione della Commissione IMCO
LUOGO E DATA
14 Giugno2016
Sala: József Antall (4Q1)
Parlamento Europeo, 1040 Bruxelles
ORGANIZZATORE
Commissione IMCO
RELAZIONE
Sarà qui analizzato il seguente punto all’ordine del giorno della riunione della
Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei
consumatori tenutasi in data 14 giugno 2016:
Presentazione della Commissione Europea (CE) sul pacchetto sul
commercio elettronico (E-commerce).
Il pacchetto sull’e-commerce comprende:
-
una Comunicazione sullo stimolo al commercio elettronico transfrontaliero;
una proposta di Regolamento sul servizio transfrontaliero di consegna dei
pacchi;
una proposta di Regolamento sul geo-blocco e altre forme di
discriminazione;
una proposta di Regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali
per l’applicazione della protezione dei consumatore;
nuovi orientamenti sulle pratiche commerciali.
La presentazione della Commissione Europea si è soffermata sui seguenti punti:
1) geo-blocco;
2) protezione dei consumatori;
3) consegna dei pacchi.
1) Geo-blocking:
è stato sottolineato come sia importante considerare il geo-blocking nel
contesto più ampio del pacchetto e-commerce, quindi insieme alla misure
riguardanti la fiscalità, l’IVA, e la consegna transfrontaliera dei pacchi. La
Commissione ha poi puntualizzato, che - tra le ragioni dell’importanza di un
progresso in materia di geo-blocco - spicca quella per cui ciò permetterebbe
di ottenere il così detto “triple play” – cioè, un concreto e contemporaneo
avanzamento nelle tre aree chiave del roaming, della portabilità, e del geoblocco. Tale contingenza lancerebbe un forte segnale al pubblico in merito
all’impegno che le istituzioni stanno riversando nel miglioramento delle
condizioni dei consumatori all’interno del Mercato Unico.
È stata poi illustrata la differenza tra misure di geo-blocco giustificate e non
giustificate, specificando che la Commissione si rivolge esclusivamente alle
seconde. Le misure di geo-blocco ingiustificate sono quelle in cui per un
commerciante risulta più costoso fornire il proprio servizio ad un utente che
si trova in un altro Stato membro (come accade quando entra in gioco, per
esempio, la consegna). Con le misure in discussione, ci si augura che le
giustificazioni per non fornire un servizio a livello transfrontaliero possano
gradualmente diminuire. Esse coprirebbero tutti i tipi di beni e servizi
coperti dalla direttiva servizi, dove facilitazioni per la fruizione di servizi a
livello transfrontaliero sono già state introdotte. I servizi che non sono
coperti sono gli stessi che non sono coperti dalla direttiva servizi, i.e. i
servizi audio-visivi (oggetto di una iniziativa separata), servizi sanitari e
finanziari, e quelli relativi al settore delle telecomunicazioni e dei trasporti.
Negli ultimi anni la Commissione ha condotto diversi studi sul geo-blocco;
essi hanno dimostrato come spesso siano gli operatori a segmentare il
mercato volutamente. Il coinvolgimento di circa 10 mila siti web europei in
un’ulteriore indagine condotta dalla Commissione, ha indicato che tra l’8 e
il 30% del totale delle transazioni di e-commerce non vanno a buon fine a
causa della volontà degli operatori di segmentare il mercato; se nel 70-75%
dei casi le transazioni non possono essere completate per ragioni
giustificate (costi troppo alti), nel 25% di essi il fallimento è risultato
riconducibile a una decisione deliberata dell’operatore, il che rende il geoblocco ingiustificato.
La commissione ha individuato 5 situazioni in cui il geo-blocco non è più
giustificato.
1. Il blocco o l’automatico re-indirizzamento di un consumatore che cerca di
accedere ad un sito web in un altro Stato membro. Questo è il caso per il
2% dei siti web, che rappresentano l’8% dell’e-commerce. In assenza di
legislazione nazionale che imponga il blocco - il che capita in casi
eccezionali - esso non deve essere imposto, cosi come non si dovrebbe
effettuare il re-routing automatico senza chiedere il consenso del
consumatore;
2. La situazione in cui nessun tipo di geo-blocco dovrebbe essere imposto ad
un consumatore che effettua tramite internet acquisiti in un esercizio
commerciale situato in un Paese diverso da quello di appartenenza;
3. La fornitura transfrontaliera dei servizi; non molti servizi sono coperti, ma
tra quelli che lo sono figurano quelli di cloud o di web-hosting. Per la
piccole e micro imprese è stata prevista una eccezione, perché altrimenti
si dovrebbe applicare l’Iva del Paese del cliente, e qui sorgerebbe una
maggiore complessità; ciò ha portato a decidere di escludere le piccole e
micro imprese da questo vincolo.
4. I casi in cui lo stesso servizio, erogato nello stesso luogo e nelle stesse
circostanze, è offerto a costi diversi a seconda dell’origine del consumatore
(come potrebbe accadere , ad esempio, per il noleggio di un’auto, per il
parcheggio o per la prenotazione di un albergo). I prezzi devono essere gli
stessi, a parità di servizio; la Commissione ha poi specificato che è
possibile per le società imporre prezzi diversi nei diversi Stati membri –
ma anche che questo non può impedire ai consumatori di fare la scelta più
conveniente, poiché altrimenti si parlerebbe di geo-blocco.
5. Gli strumenti di pagamento, e quei casi in cui , una volta giunti alla fase
finale del pagamento, esso viene rifiutato perché il mezzo di pagamento
utilizzato non è valido nel Paese in cui si sta effettuando l’acquisto. La
Commissione ha specificato che gli operatori non possono più rifiutare in
maniera discriminatoria un mezzo di pagamento, cioè non potranno
impedire ad un consumatore residente in un altro Stato membro di
utilizzare un determinato strumento di pagamento, quando l’utilizzo di
quello stesso strumento è consentito ai consumatori nazionali.
2) Il link tra la direttiva servizi e l’applicable law directive.
È stato discussa la ragione per cui sussiste la necessità di avere
un’Applicabile Law Directive, dal momento che già esiste l’art 20 della
Direttiva Servizi. Essa si presenta come una disposizione che fissa i principi
di non discriminazione e stabilisce i criteri per le imprese per adottare
trattamenti diversi. Al riguardo, nel 2012 la Commissione aveva prodotto
delle guidelines, per incentivare gli Stati ad agire, ma nulla è accaduto. È
stato poi specificato come tramite la presente iniziativa non si voglia andare
ad emendare la Direttiva Servizi, poiché essa si configura come Lex
Specialis e possiede il solo scopo di chiarire quelle situazioni in cui il geoblocking non è giustificato.
È stato apportato l’esempio di un commerciante che viene contattato da un
consumatore di un altro Stato membro, a cui egli debba quindi inviare il
prodotto acquistato. La Commissione ha puntualizzato come questa
fattispecie non rientri nel regolamento Roma1 – uno strumento che
determina l’applicabilità dei diritti dei consumatori stranieri – e come sia
necessario garantire la certezza del diritto e garantire alle PMI di uno Stato
membro che non interverrà il diritto dei consumatori straniero sulla vendita
effettuata ad un consumatore residente in un altro Stato membro; è
auspicabile che la normativa di riferimento sia la futura legge europea in
merito.
3) Le consegne dei pacchetti
protezione dei consumatori:
e
la
revisione
dell’accordo
sulla
Il regolamento sulla cooperazione e protezione dei consumatori, in vigore
dal 2004, è unico per il diritto nel Mercato Interno; esso impone la
collaborazione tra le autorità nell’applicazione di atti e norme a livello
transfrontaliero per quando riguarda una svariata gamma di questioni, tra
cui le pratiche inique commerciali, servizi finanziari, il diritto dei
passeggeri. Dal 2004, questo regolamento è stato il riferimento per la
tradizionale cooperazione tra Stati membri, ma non è stato applicato al
massimo del suo potenziale. Ecco perché , oggi, si ritiene sia opportuno
procedere ad una revisione di tale regolamento al fine di:
 rivedere i potermi minimi che gli Stati hanno nell’applicazione di tale
cooperazione e potenziarli;
 garantire una migliore applicazione del diritto;
 ampliare la portata normativa del Regolamento tramite l’inclusione di
nuove tematiche come la proposta sul geo-blocco, di recente
approvazione, o l’articolo 20 della Direttiva Servizi, che non rientrava nella
copertura offerta da tale Regolamento.
 rafforzare la procedura coordinata che permetterebbe di gestire diffuse
infrazioni all’interno dell’Unione. Al momento, il feedback di svariate
autorità dei consumatori circa l’applicazione della normativa vigente è
contrastante.
 Una tra le più comuni pratiche illegali cui la Commissione ha fatto
riferimento, riguarda i casi in cui le compagnie , invece di fornire due anni di
garanzia come previsto dal mimino legale, ne accordano solamente uno,
mettendo a disposizione del consumatore un anno ulteriore di garanzia a
pagamento. Solo alcuni Stati membri hanno reagito a questa pratica.
Si è poi discusso degli obiettivi raggiunti fino ad oggi con l’attuale
regolamento.
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È stato menzionato il caso mosso contro grandi piattaforme come Apple,
Google e Amazon, cui è stato imposto – tramite la SPS Regulation - di
togliere il riferimento “gratuito” per tutti i giochi on-line rivolti ai minori –
dove, di fatto, era previsto un acquisto.
La Commissione è anche riuscita a ottenere lo sweep per i 4500 siti web
che sono stati controllati da quando il regolamento entrò in vigore. Dal
2007, la Commissione è quindi riuscita a correggere 4000 siti all’interno
dell’UE, esprimendosi a favore della best practice, come strumento per
migliorare l’enforcement del regolamento.
A sostengo della necessità di ammodernare l’esistente Regolamento, la
Commissione ha poi illustrato quanto segue, elencando una serie di aree di
intervento in cui la nuova proposta di prefigge di migliorare lo status quo:
Ricerche effettuate nel contesto dell’impact assessment condotto per la
proposta di revisione in oggetto, hanno indicato che il 37 % dei siti di ecommerce non rispettano diritti fondamentali dei consumatori in svariati
settori - per un danno 770 milioni di euro l’anno.
È stato poi notato che ad oggi, le autorità possono agire soltanto contro
pratiche illegali in corso, il che costituisce una lacuna di cui molti
approfittano e che la proposta di revisione cercherà colmare, insieme al
tentativo di garantire una migliore tutela dei diritti fondamentali dei
consumatori.
Le autorità hanno poi poteri limitati per contrastare e individuare i
frodatori su internet: con la nuova proposta si vuole far sì che essi
possano essere più facilmente
rintracciati al fine di ottenere una
compensazione per i consumatori danneggiati (non previsto nella
regolamentazione in vigore).
La proposta prevede anche un miglioramento della coordinazione
nell’affrontare quei temi la cui gestione non risulta sufficientemente
coordinata oggi; la Commissione ha in merito annunciato l’introduzione di
una nuova procedura a livello europeo, riguardo un ampio spettro di
procedure di infrazione, per l’innesco delle quali sono stati previsti specifici
criteri.
Inoltre, la condivisione di informazione a livello di intelligence è sempre
molto scarsa, e la nuova proposta darà la possibilità ai consumatori di
allertare le autorità.
In generale , come conseguenza della proposta di revisione, la Commissione ha
elencato i benefici attesi:
compensazioni e risarcimenti più facili per i consumatori;
pratiche illegali più facilmente contrastate;
meno problemi all’interno del mercato unico;
sempre meno scam;
approccio più coerente , e una maggiore omogeneità;
un solo sportello di help desk a livello UE;
il 45 % dei risparmi per le Autorità in caso di azioni coordinate e 75% di
risparmio in caso di disputa.
 migliore governance in tutta l’UE.
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4) Gli orientamenti sulla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
La direttiva è totalmente armonizzata, ma dal 2009 sono stati messi a
disposizione questi orientamenti, che si focalizzano in particolare sulle
questioni on-line. Sappiamo che il 44% dei consumatori sono incappati in
pubblicità fuorvianti o ingannevoli, e quasi ¼ di essi ha effettuato acquisti di
conseguenza.
Sulla base della propria esperienza in materia di tutela dei consumatori, la
Commissione ha illustrato che esistono varie questioni connesse alle
difficoltà di interpretazione di questa Direttiva. Due esempi:
- Le piattaforme on-line, definite come intermediarie; gli orientamenti
aiutano a far capire dove la direttiva sulle pratiche commerciali illegali
entra in gioco. Gli orientamenti contengono l’esempio dell’autorità della
concorrenza italiana, rispetto alle quale con decisione del 2014, è stato
stabilito che un intermediario on-line costituiva a tutti gli effetti un
intermediario, poiché il suo scopo non era limitato a registrare
informazioni.
- Per quanto riguarda la disponibilità limitata di qualcosa (camera di Hotel,
posto in aereo): spesso, avvisi che segnalano gli ultimi posti disponibili
sono fuorvianti. È quindi stato inserito un codice che riguarda i Paesi Bassi,
che permette di regolare meglio tale questione, e spiegare ad esempio, se
si tratta dell’ultimo posto disponibile su una specifica piattaforma o in una
data struttura o mezzo di trasporto. La Commissione ha poi sottolineato
come il problema delle piattaforme on-line esiste e che non siano
necessarie nuove norme, ma basterebbe far funzionare adeguatamente
quelle esistenti.
5) La parcel delivery, i.e. della consegna dei Pacchi.
Il Regolamento che riguarda la consegna colli ha una storia di 5 anni e la
commissione IMCO è da sempre stata coinvolta nell’avanzamento di questo
fascicolo. Quando - nel 2012 - venne presentato l’Action Plan per l’e–
commerce, la consegna colli è emersa come questione principale per molti
consumatori. Nel 2012, un Green Paper della Commissione ha indicato le
principali problematiche, indicando anche che svariati segnali del mercato
suggerissero di non regolare troppo velocemente tale settore. Nel 2013, fu
poi individuata una tabella di marcia che ha permesso di stabilire una priorità
tra problematiche come l’interoperabilità, la qualità, e il prezzo.
La presente
proposta di regolamento cerca ora di risolvere i gap
regolamentari in materia.
Per esempio, riguardo l’interoperabilità del servizio postale, si è cercato di
migliorarne la tracciabilità nei casi in cui intervengono due operatori; nuovi
strumenti di mercato sono in fase di valutazione; l’industria dell’ecommerce ha introdotto il trust-mark nelle vendite al dettaglio per un
miglioramento dell’interoperabilità della qualità; è stata poi creata una
piattaforma (COSME) per facilitare le PMI nel Mercato Unico, e colmare il
divario informativo connesso all’esistenza di settori logistici troppo vasti.
Esistono delle questioni che dovrebbero essere affrontate con massima
tempestività, eppure problemi da sempre sono stati riscontrati ancora
sussistono – ha sottolineato al Commissione. A tale proposito, essa ha poi
fatto riferimento ai costi di consegna – non solo in termini di il costo della
merce ma anche di eventuali resi.
La Commissione ha voluto soffermarsi sulla filosofia dell’iniziativa in
oggetto, specificando che si tratta di una misura di accompagnamento , da
affiancarsi a quelle soluzioni che derivino dal mercato; essa si presenta
come una misura ad hoc, che si concentra solo sui prezzi e sul controllo di
regolamentazione per migliorare l’efficacia dei mercati; questa iniziativa
inoltre cerca di rendere il tutto più economico per i consumatori e non
certo per i grandi operatori che già hanno maggiore potere di mercato e
tariffe agevolate.
La Commissione guarda a questa iniziativa come una misura equilibrata,
che si impegna a mantenere il peso del fardello amministrativo al minimo.
Il Regolamento si struttura in una serie di articoli suddivisi in capi. Gli
articoli 4 5 6 si riferiscono agli operatori; l’articolo 9 tratta la questione
della comitatologia. In generale, le informazioni richieste agli operatori
vengono considerate proporzionate, e per quanto possibile armonizzate.
L’Art 3 darà un possibilità di guardare a tutto il processo della consegna
colli.
Per quanto riguarda i mercati specifici, esistono svariati business models e
diversi servizi. Il punto è capire come metterli a confronto: esistono
servizi di alta qualità, cosi come quelli express; altri ancora sono collegati
agli operatori nazionali - e i costi possono essere diversi sulla base della
tipologia di servizio; esistono reti paneuropee, regionali, e ci sono reti
nazionali, anche se sempre più spesso compaiono nuovi operatori.
Per l’e-commerce il problema della consegna e della grandezza del pacco
rimane di fondamentale importanza. Ad esso si collegano questioni relative
al potere di mercato, alla concorrenza e all’entrata nel mercato.
Per quanto riguarda i costi, ovviamente non si può parlare di tariffe già
negoziate, ma si parla dei consumatori più vulnerabili.
I prezzi costituiscono un problema, ed è difficile comprendere la ratio di
alcune divergenze di prezzo. Paesi Bassi hanno il doppio dei prezzi del
Belgio, il che risulta apparentemente ingiustificato. Spesso manca la
concorrenza in questo segmento cosi specifico, in cui altri operatori non
sono interessati ad entrare. Il costo del trasporto in se è molto limitato,
nonostante sia internazionale.
Ci si è poi soffermati sull’accesso, come elemento della proposta: si è
menzionata l’approvazione di un accordo sui prezzi – per garantire un
accesso più libero e meno discriminatorio.
Il fine del regolamento in oggetto è di avere mercati più efficienti, meno
deficit di informazione e una maggiore attenzione agli utenti più
vulnerabili.
Inoltre, è stato sottolineato il ruolo delle autorità di regolamentazione
nazionale, che potrebbero aiutare la Commissione, nell’ambito della logica
di sussidiarietà.
Alcuni membri della Commissione IMCO sono poi intervenuti con i loro
commenti e domande:
Kaja KALLAS - Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe. Sul
geobloking, ha notato che il Regolamento bandisce discriminazioni per quanto
riguarda le questioni legate al pagamento, ma che in molte transazioni è il
numero di telefono a costituire un fattore di discriminazione; ci si chiede come la
Commissione intenda agire in merito. Per quanto riguarda gli articoli sulle
informazioni, è stato sottolineato che il Regolamento non fa alcun riferimento
all’on-line reporting. È stato poi proposto di compiere una valutazione sulla
mancanza di trasparenza sulla struttura die prezzi, per esempio tramite la
fornitura di un maggior numero di informazioni da parte delle compagnie sulla
composizione del prezzo finale.
Virginie ROZIÈRE - Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici
al Parlamento Europeo. Secondo il deputato, tutti gli esempi di geo-blocco non
giustificato citati nel corso della presentazione della Commissione, sarebbero
risolvibili senza il bisogno di ricorrere a nuove leggi o Regolamenti. Sono stati
chiesti chiarimenti su come la proposta inciderebbe sui servizi di hosting.
Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti per quanto riguarda i criteri annoverati
all’articolo 2, che potrebbero richiedere un trattamento differenziato nel caso in
cui ci si trovasse davanti al caso in cui il Paese in cui ha sede il fornitore e il
Paese dove il servizio viene erogato siano gli stessi, ma con diverse nazionalità.
In riferimento a Roma1, ci si è domandato quale sia la relazione tra questo
Regolamento e Roma 1.
Lucy ANDERSON - Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici
al Parlamento Europeo. Riguardo le informazioni da raccogliere, ci si chiede se
non sarebbe necessario che i fornitori di servizi diano maggiori informazioni su
chi si occupa della consegna colli (tipo di contratti, ore di lavoro, tendenze). È
stato poi avanzato un invito ai regolamentatori ad assicurarsi che si garantisca
un buon livello di accessibilità nel mercato dei colli. Riguardo al principio di
sussidiarietà, il deputato ha voluto ricordare che il divario tra le autorità
nazionali sulla regolamentazione potrebbe creare degli squilibri.
Dita CHARANZOVÁ - Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per
l'Europa - si auspica un approccio più armonizzato all’economia collaborativa e si
chiede quando esattamente la commissione fornirà le linee guida al riguardo.
Julia REDA - Gruppo Verde/Alleanza libera europea, ha domandato il perché
dell’esclusione del contenuto digitale dal regolamento sul geo-blocci, nella
fattispecie in cui il fornitore possegga una licenza (situazione che copre una
buona percentuale dei casi).
Olga SEHNALOVÁ - Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et
Démocrates au Parlement européen. Riguardo le infrazioni paneuropee, dal
momento che si registrano inflazioni in 20 Stati membri, viene chiesto alla
Commissione di commentare su questo numero minimo di Stati. Bisognerebbe
anche potenziare la collaborazione tra le autorità regionali per la concorrenza
oltre che quelle nazionali, poiché – secondo il deputato – ci sono un numero
considerevole di casi che sono classificabili come regionali, ma anche
transnazionali.
Vicky FORD - Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei. Sul geo-blocco,
rileva che sembra esserci confusione circa quale regolamentazione nazionale per
la protezione del consumatore si applicherebbe in caso ci sia un vendita
transnazionale senza che il venditore si prenda cura della spedizione. Riguardo il
servizio postale – il deputato ha interrogato la Commissione circa il livello di
unfair competition che talvolta si riscontra nel mercato dei pacchetti.
La Commissione, in risposta alle questioni sollevate dai relatori, ha
commentato ulteriormente sui seguenti punti:
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La motivazione che si cela dietro la presente iniziativa è sì quella di fornire
ai consumatori una più vasta gamma di scelta e un maggior numero di
offerte, ma anche quella di assicurarsi di non creare ulteriori difficoltà per
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chi commercia. Questo è un punto fondamentale da sottolineare visti i
timori di molti Stati membri, preoccupati che la presente iniziativa
accresca il peso burocratico a carico dei fornitori di servizi.
La Commissione si auspica dei miglioramenti nella parcel delivery, ma ha
anche voluto sottolineare che tale miglioramento non eliminerebbe di per
sé la volontà di alcuni fornitori di servizi di segmentare il mercato, una
tendenza che va contrastata.
Sulla copertura del Regolamento e sull’esclusione di alcuni servizi: per
quando riguarda il settore dei trasporti, il principio di non discriminazione
è già enunciato e tutelato in una serie di atti legislativi, ad eccezione del
trasporto ferroviario, riguardo al quale la Commissione farà una proposta
nei prossimi mesi.
Riguardo il materiale audiovisivo e il copyright: il materiale audiovisivo
non è coperto dalla Direttiva Servizi né nel regolamento oggetto della
presente discussione; per contro, il regolamento copre il copyright dei
contenuti non audiovisivi, anche se ad esso non si applica l’articolo 4 (la
non discriminazione); la giustificazione di ciò va ricercata nell’impact
assessment che non ha prodotto informazioni sufficienti per determinare
se ci sarebbero state conseguenze impreviste in particolari mercati come
quello della musica o degli e-book.
Per quanto riguarda il tema dell’applicable law, la Direttiva Roma 1 è in
vigore, e il fatto che le leggi sui diritti del consumatore si applichino,
dipende da se il venditore sta dirigendo la sua attività a quel particolare
Stato membro (il che è determinato da una serie di fattori).
Non esiste un divieto di non vendere, ma esiste un divieto di
discriminazione.
La presente iniziativa non ha niente a che vedere con il dibattito sul paese
di origine all’interno della Direttiva Servizi.
Per quanto riguarda la coordinazione, come previsto dall’articolo 16 della
proposta, è prevista molta flessibilità; per quanto riguarda la definizione di
una infrazione pan-europea, vi è invece bisogno di criteri ben definiti per
capire quando e come la Commissione possa intervenire.
Per quanto riguarda la parcel delivery e l’onere amministrativo ad essa
connesso: la Commissione ha individuato una soglia per escludere i piccoli
operatori; si dovrebbe anche garantire una soglia di omogeneità nelle
procedure di comiatologia.
Link dell’evento:
Agenda:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+IMCO-OJ-20160613-1+01+DOC+PDF+V0//EN
Video:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160607IPR30917/Committeeon-the-Internal-Market-and-Consumer-Protection-14062016-(PM)
Alessandra Dorato
UNIONCAMERE DEL VENETO
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