Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, modifiche ed
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Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, modifiche ed
MINISTERO DELLA SANITÀ DIP. A.N.S.P.V.- DIV. VII (V) N° 600.7/24481/AG50/2283 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 524 modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 531/92 Facendo seguito alla nota n. 600.7/24481/AG50/843 di pari oggetto del 29 gennaio 1996 si forniscono ulteriori chiarimenti ed indirizzi operativi in merito al controllo veterinario dei prodotti della pesca ed allo spostamento di prodotti della pesca in deroga al controllo sanitario ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). Un aspetto innovativo, di rilevante portata, introdotto dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524 è la modifica all'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 concernente il controllo sanitario dei prodotti della pesca da effettuarsi anteriormente alla loro commercializzazione. A seguito delle modifiche introdotte dalla nuova norma detto controllo sanitario deve essere effettuato dal servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio nei mercati ittici all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste. Sono stati invece eliminati gli stabilimenti tra le sedi dove ai sensi dell'articolo 9, comma 5 il servizio veterinario deve eseguire il previsto controllo sanitario dei prodotti della pesca. Ad avviso dello scrivente Dipartimento con l'eliminazione del riferimento agli stabilimenti quale punto in cui il servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. ha l'obbligo di eseguire il controllo sanitario dei prodotti della pesca, il legislatore ha voluto significare che il suddetto controllo non ha negli stabilimenti carattere di obbligatorietà per il servizio stesso. Cioè il servizio veterinario non è tenuto ad assicurare con carattere di continuità come invece deve fare nei mercati ittici e negli impianti collettivi per le aste, la presenza di un veterinario ispettore per garantire il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione. Ciò non toglie che il controllo debba, quando ricorrono le condizioni e cioè quando il pesce arriva allo stabilimento non ancora ispezionato, essere effettuato nello stabilimento su richiesta ed ad interesse dell'imprenditore. Infatti rimane fermo l'obbligo posto al Capitolo V dell'allegato che ogni lotto di prodotti della pesca sia presentato anteriormente alla sua commercializzazione al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. per verificare se i prodotti sono idonei al consumo umano. Alla luce di quanto sopra si possono presentare due situazioni: - i prodotti della pesca vengono sottoposti al controllo sanitario presso un mercato ittico od impianto collettivo per le aste situato nei pressi del punto di sbarco, laddove il servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. deve assicurare la presenza di almeno un veterinario ispettore nella fase antecedente la contrattazione; - i prodotti della pesca sono spediti direttamente dal punto di sbarco verso un mercato ittico, stabilimento od impianto collettivo per le aste riconosciuto idoneo dove saranno sottoposti al previsto controllo veterinario. Tale spostamento dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c). Nel caso i prodotti della pesca siano spediti ad un mercato ittico o impianto collettivo per le aste il servizio veterinario dovrà assicurare il controllo previsto. Nel caso i prodotti della pesca siano invece spediti ad uno stabilimento sarà cura del responsabile dello stabilimento o del grossista o comunque del responsabile della partita far sottoporre a controllo veterinario i suddetti prodotti così come previsto al Capitolo V dell'allegato ed anche alla luce degli obblighi derivanti dall'articolo 6 in materia di autocontrollo. In merito all'applicazione della deroga al controllo veterinario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) si rende necessario fornire alcune indicazioni comportamentali anche alla luce di un parere di merito fornito dalla Commissione europea. In sede di approvazione della direttiva 95\71\CE, di cui si dirà in seguito. la Commissione europea ha in scritto la seguente dichiarazione interpretativa a processo verbale: “In conformità all'articolo 3, comma 1, lettera c), seconda linea della direttiva 91\4.93\CEE, uno Stato Membro può effettuare il controllo sanitario dei prodotti della pesca in un mercato, un impianto collettivo per le aste o uno stabilimento di destinazione a condizione che esso possa garantire che i prodotti al momento dello sbarco siano stati posti direttamente in recipienti adatti e immediatamente spediti verso un mercato ittico, un impianto collettivo per aste od uno stabilimento. In tali casi lo Stato Membro dovrà vigilare in modo che i prodotti della pesca siano sottoposti al controllo sanitario previsto al capitolo V dell'allegato della direttiva al loro arrivo al mercato, impianto collettivo per aste o stabilimento al fine di evitare che tali prodotti possano essere immessi in commercio senza essere stati sottoposti a controllo e possano rappresentare un rischio per la salute pubblica." Quindi, in base al suddetto parere, il differimento del controllo sanitario può consentire lo spostamento di prodotti della pesca non controllati, e quindi non ancora immessi in commercio e non identificabili con un numero di riconoscimento, dal punto di sbarco verso un mercato ittico all'ingrosso, impianto collettivo per aste o stabilimento riconosciuto dove essi dovranno essere sottoposti a controllo ed identificati con il numero di riconoscimento della struttura. E' evidente che il suddetto differimento del controllo sanitario deve essere inteso come una variante al normale regime di controllo nel luogo di sbarco e dovrà dunque essere soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi da parte del servizio veterinario dell' Azienda USL territorialmente competente sul punto di sbarco del pescato. Di tale autorizzazione sarà data informazione al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. di destinazione. Si coglie l'occasione per segnalare che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 332 del 30 dicembre 1995 la direttiva del Consiglio 95\71\CE che modifica l'allegato alla direttiva 91\493\CEE. La nuova direttiva apporta alcune modifiche al testo dell'allegato tra cui l'inserimento delle Engraulidae e delle Coryphaenidae nell'elenco delle famiglie di pesci di cui al Capitolo V, punto II.3.A lettera b) secondo comma per quanto riguarda la ricerca dell'lstamina e la modifica del Capitolo VII per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di riportare il numero di identificazione dello stabilimento sul documento commerciale nel caso di prodotti non confezionati e sulla confezione nel caso di prodotti confezionati. Si invitano codesti Assessorati a voler informare di quanto sopra le Aziende U.S.L. del territorio di competenza nonché gli enti ed operatori interessati. IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO