Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, modifiche ed

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Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, modifiche ed
MINISTERO DELLA SANITÀ
DIP. A.N.S.P.V.- DIV. VII (V)
N° 600.7/24481/AG50/2283
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 524
modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 531/92
Facendo seguito alla nota n. 600.7/24481/AG50/843 di pari oggetto del 29 gennaio 1996 si
forniscono ulteriori chiarimenti ed indirizzi operativi in merito al controllo veterinario dei prodotti
della pesca ed allo spostamento di prodotti della pesca in deroga al controllo sanitario ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
Un aspetto innovativo, di rilevante portata, introdotto dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
524 è la modifica all'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531
concernente il controllo sanitario dei prodotti della pesca da effettuarsi anteriormente alla loro
commercializzazione. A seguito delle modifiche introdotte dalla nuova norma detto controllo
sanitario deve essere effettuato dal servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per
territorio nei mercati ittici all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste. Sono stati invece
eliminati gli stabilimenti tra le sedi dove ai sensi dell'articolo 9, comma 5 il servizio veterinario deve
eseguire il previsto controllo sanitario dei prodotti della pesca.
Ad avviso dello scrivente Dipartimento con l'eliminazione del riferimento agli stabilimenti quale
punto in cui il servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. ha l'obbligo di eseguire il controllo sanitario
dei prodotti della pesca, il legislatore ha voluto significare che il suddetto controllo non ha negli
stabilimenti carattere di obbligatorietà per il servizio stesso. Cioè il servizio veterinario non è tenuto
ad assicurare con carattere di continuità come invece deve fare nei mercati ittici e negli impianti
collettivi per le aste, la presenza di un veterinario ispettore per garantire il controllo dei prodotti
della pesca anteriormente alla loro commercializzazione. Ciò non toglie che il controllo debba,
quando ricorrono le condizioni e cioè quando il pesce arriva allo stabilimento non ancora
ispezionato, essere effettuato nello stabilimento su richiesta ed ad interesse dell'imprenditore.
Infatti rimane fermo l'obbligo posto al Capitolo V dell'allegato che ogni lotto di prodotti della pesca
sia presentato anteriormente alla sua commercializzazione al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L.
per verificare se i prodotti sono idonei al consumo umano.
Alla luce di quanto sopra si possono presentare due situazioni:
- i prodotti della pesca vengono sottoposti al controllo sanitario presso un mercato ittico od
impianto collettivo per le aste situato nei pressi del punto di sbarco, laddove il servizio veterinario
dell'Azienda U.S.L. deve assicurare la presenza di almeno un veterinario ispettore nella fase
antecedente la contrattazione;
- i prodotti della pesca sono spediti direttamente dal punto di sbarco verso un mercato ittico,
stabilimento od impianto collettivo per le aste riconosciuto idoneo dove saranno sottoposti al
previsto controllo veterinario. Tale spostamento dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera c). Nel caso i prodotti della pesca siano spediti ad un mercato
ittico o impianto collettivo per le aste il servizio veterinario dovrà assicurare il controllo previsto.
Nel caso i prodotti della pesca siano invece spediti ad uno stabilimento sarà cura del responsabile
dello stabilimento o del grossista o comunque del responsabile della partita far sottoporre a
controllo veterinario i suddetti prodotti così come previsto al Capitolo V dell'allegato ed anche alla
luce degli obblighi derivanti dall'articolo 6 in materia di autocontrollo.
In merito all'applicazione della deroga al controllo veterinario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c) si rende necessario fornire alcune indicazioni comportamentali anche alla luce di un parere di
merito fornito dalla Commissione europea.
In sede di approvazione della direttiva 95\71\CE, di cui si dirà in seguito. la Commissione europea
ha in scritto la seguente dichiarazione interpretativa a processo verbale:
“In conformità all'articolo 3, comma 1, lettera c), seconda linea della direttiva 91\4.93\CEE, uno
Stato Membro può effettuare il controllo sanitario dei prodotti della pesca in un mercato, un
impianto collettivo per le aste o uno stabilimento di destinazione a condizione che esso possa
garantire che i prodotti al momento dello sbarco siano stati posti direttamente in recipienti adatti e
immediatamente spediti verso un mercato ittico, un impianto collettivo per aste od uno
stabilimento.
In tali casi lo Stato Membro dovrà vigilare in modo che i prodotti della pesca siano sottoposti al
controllo sanitario previsto al capitolo V dell'allegato della direttiva al loro arrivo al mercato,
impianto collettivo per aste o stabilimento al fine di evitare che tali prodotti possano essere
immessi in commercio senza essere stati sottoposti a controllo e possano rappresentare un rischio
per la salute pubblica."
Quindi, in base al suddetto parere, il differimento del controllo sanitario può consentire lo
spostamento di prodotti della pesca non controllati, e quindi non ancora immessi in commercio e
non identificabili con un numero di riconoscimento, dal punto di sbarco verso un mercato ittico
all'ingrosso, impianto collettivo per aste o stabilimento riconosciuto dove essi dovranno essere
sottoposti a controllo ed identificati con il numero di riconoscimento della struttura.
E' evidente che il suddetto differimento del controllo sanitario deve essere inteso come una
variante al normale regime di controllo nel luogo di sbarco e dovrà dunque essere soggetto ad
autorizzazione da rilasciarsi da parte del servizio veterinario dell' Azienda USL territorialmente
competente sul punto di sbarco del pescato.
Di tale autorizzazione sarà data informazione al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. di
destinazione.
Si coglie l'occasione per segnalare che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee n. 332 del 30 dicembre 1995 la direttiva del Consiglio 95\71\CE che modifica l'allegato alla
direttiva 91\493\CEE.
La nuova direttiva apporta alcune modifiche al testo dell'allegato tra cui l'inserimento delle
Engraulidae e delle Coryphaenidae nell'elenco delle famiglie di pesci di cui al Capitolo V, punto
II.3.A lettera b) secondo comma per quanto riguarda la ricerca dell'lstamina e la modifica del
Capitolo VII per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di riportare il numero di identificazione
dello stabilimento sul documento commerciale nel caso di prodotti non confezionati e sulla
confezione nel caso di prodotti confezionati.
Si invitano codesti Assessorati a voler informare di quanto sopra le Aziende U.S.L. del territorio di
competenza nonché gli enti ed operatori interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO