il quadro lm “nuovi” minimi del mod. unico 2013 pf
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INFORMATIVA N. 111 – 26 APRILE 2013 DICHIARAZIONI IL QUADRO LM “NUOVI” MINIMI DEL MOD. UNICO 2013 PF Art. 27, DL n. 98/2011 Circolare Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E Istruzioni mod. UNICO 2013 PF Informativa SEAC 4.6.2012, n. 142 Nel mod. UNICO 2013 PF è presente il nuovo quadro LM utilizzabile dai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che nel 2012 hanno aderito al “nuovo” regime dei minimi. Con la presente Informativa, dopo aver riepilogato la disciplina del predetto regime, si illustrano le novità del nuovo quadro LM. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 2 di 9 Come noto, l’art. 27, DL n. 98/2011, ha modificato dall’1.1.2012 il regime dei contribuenti minimi (ex art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007) introducendo il “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovi” minimi. REQUISITI PER L’ACCESSO E DURATA DEL REGIME Il “nuovo” regime dei minimi è applicabile: per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi; anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni; dalle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il nuovo regime è applicabile anche da parte dei soggetti che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31.12.2007. INIZIO DELL’ATTIVITÀ L’Agenzia delle Entrate, in merito al concetto di inizio dell’attività, nel Provvedimento 22.12.2011 ha precisato che: “Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva … si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.” Ciò si riflette sulla possibilità di accedere al regime anche da parte di coloro che hanno aperto la partita IVA alla fine del 2007 ma hanno effettivamente iniziato l’attività nel 2008, nonché sulla durata del regime per coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività negli anni successivi. “ULTERIORI” REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME Il regime in esame prevede 3 ulteriori condizioni, che si aggiungono a quelle già previste nel precedente regime (art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007) individuate nel comma 2 del citato art. 27 in base alle quali: a) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; b) l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa l’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio. Il regime in esame è riservato, oltre che ai giovani imprenditori, anche ai lavoratori in mobilità. Tali soggetti che dimostrano la perdita del lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà non devono verificare la condizione riferita alla mera prosecuzione dell’attività; c) qualora l’attività costituisca il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000. SOGGETTI IN REGIME ORDINARIO O DELLE NUOVE INIZIATIVE PER IL 2008-2011 I soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008 che pur avendo i requisiti per l’applicazione del regime dei minimi, hanno scelto il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 o hanno optato per il regime ordinario possono accedere al nuovo regime e mantenerlo fino al compimento del quinquennio o del 35° anno di età. È comunque previsto che “resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario”. A regime, chi inizia l’attività dal 2012 adottando il nuovo regime dei minimi e successivamente per obbligo o per scelta esce dal regime, non può più adottarlo, ancorché in possesso dei requisiti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 3 di 9 RITENUTA D’ACCONTO E ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI Sul reddito imponibile determinato con le medesime regole stabilite per il “vecchio” regime dei minimi è applicabile l’imposta sostitutiva del 5%. Al fine di evitare che i contribuenti minimi risultino strutturalmente a credito, analogamente a quanto previsto nel regime delle nuove iniziative, dal 2012 i nuovi minimi non subiscono la ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura. ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI In merito agli adempimenti da osservare ai fini IVA i “nuovi” minimi: devono manifestare preventivamente, analogamente agli altri soggetti IVA, la volontà di effettuare acquisti intraUE e pertanto devono necessariamente risultare iscritti nell’elenco VIES. Si rammenta che le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi verso soggetti UE non sono considerate cessioni intraUE; sono esonerati dagli elenchi clienti-fornitori; sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni “black-list”; sono comunque tenuti alla certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale) salvo che non rientrino tra i soggetti esonerati ex art. 2, DPR n. 696/96. IL QUADRO LM DEL MOD. UNICO 2013 PF Nel mod. UNICO 2013 PF è presente il nuovo quadro LM relativo al “Reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)”. Il nuovo quadro in esame, “analogo” al quadro CM del mod. UNICO 2012 PF presenta, rispetto a quest’ultimo, le seguenti novità: applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5% (per i “vecchi” minimi era pari al 20%); eliminazione del rigo dedicato all’indicazione delle ritenute d’acconto subite. Nel corso del 2012 si può riscontrare il fatto che un contribuente nuovo minimo abbia comunque subito la ritenuta d’acconto (si pensi alla fattura emessa nel 2011 nel regime dei vecchi minimi incassata nel 2012 per la quale il sostituto d’imposta ha trattenuto la ritenuta d’acconto ovvero alla fattura emessa nel 2012 ad un soggetto privato che usufruisce della detrazione IRPEF 36% - 50% che all’atto del pagamento la banca ha trattenuto la ritenuta d’acconto). Per tali situazioni, salvo gli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’unica possibilità per recuperare tali somme risulta essere l’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 600/73. Nelle istruzioni per la compilazione, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che: “Non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta, pertanto qualora il contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario l’accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l’apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE.” RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 4 di 9 Tale rigida interpretazione non risolve il caso di un contribuente minimo che ha cessato l’attività nel 2012 e riaperto la partita IVA nello stesso anno in regime ordinario (non poteva adottare il regime dei minimi). Tale situazione non appare in contrasto con la normativa vigente. Il quadro in esame si compone delle seguenti 3 Sezioni: “Determinazione del reddito”; “Determinazione dell’imposta”; “Perdite non compensate”. Nella Sezione “Determinazione del reddito” sono presenti 3 caselle “Impresa”, “Autonomo” e “Impresa familiare” che vanno barrate, rispettivamente, in base alla tipologia di attività svolta e se l’attività d’impresa viene svolta sotto forma di impresa familiare. Sul punto le istruzioni alla compilazione precisano che “i contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente”. La barratura della casella “Impresa familiare” comporta la compilazione dell’apposita Sezione del quadro RS, dedicata alla “Imputazione del reddito dell’impresa familiare”, ancorché i collaboratori non siano tenuti a dichiarare “autonomamente” le quote di reddito loro “imputate”. RIGO LM1 – CODICE ATTIVITÀ Va riportato il codice dell’attività esercitata come desumibile dalla classificazione Ateco 2007. RIGO LM2 – TOTALE COMPONENTI POSITIVI Il rigo in esame si compone di 2 colonne nelle quali indicare: a colonna 1, l’ammontare del recupero dell’incentivo fiscale derivante dalla revoca dell’agevolazione c.d. “Tremonti-ter”. a colonna 2, oltre all’importo di colonna 1: l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, percepiti nel 2012, costituito dai corrispettivi per: - cessioni di beni e/o prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; - cessioni di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; l’ammontare dei compensi, in denaro, in natura o sotto forma di partecipazione agli utili, percepiti nel 2012, compresi quelli derivanti dall’attività svolta all’estero. A tal fine: - non vanno considerati gli eventuali contributi previdenziali o assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde (contributi integrativi); - va considerata la rivalsa INPS del 4% se addebitata in fattura; l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate; l’ammontare delle plusvalenze conseguite. In merito: - se il bene strumentale è stato acquistato in vigenza del regime dei minimi, il corrispettivo della cessione concorre alla formazione del reddito per l’intero ammontare. La plusvalenza, quindi, non può essere rateizzata “nell’esercizio stesso e nei successivi … non oltre il quarto”. In caso di pagamento dilazionato da parte dell’acquirente concorrerà alla formazione del reddito la parte del corrispettivo incassato nel 2012; - se il bene strumentale è stato acquistato anteriormente all’anno di adesione al regime dei minimi la plusvalenza corrisponde alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il costo non ammortizzato (risultante al 31.12 dell’anno precedente a quello dal quale decorre il regime dei minimi). In caso di pagamento dilazionato da parte dell’acquirente, la plusvalenza da tassare corrisponde all’ammontare della rata incassata nel 2012, al RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 5 di 9 netto della quota del costo non ammortizzato corrispondente al rapporto tra la somma percepita ed il corrispettivo complessivo; l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel 2012. RIGO LM3 – RIMANENZE FINALI Nel rigo in esame vanno indicate le rimanenze di beni esistenti alla fine dell’anno precedente a quello di adesione al regime dei “nuovi” minimi. Se nel periodo d’imposta precedente il contribuente ha applicato il regime dei “vecchi” minimi, nel rigo in commento va riportato l’importo di rigo CM20 del mod. UNICO 2012 PF. L’ammontare delle rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso nel regime dei “nuovi” minimi costituisce un componente negativo che va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi indicati a rigo LM2, colonna 2, e fino a capienza degli stessi. L’eventuale eccedenza (LM3 - LM2, colonna 2) va indicata a rigo LM18 e riportata nel quadro LM del mod. UNICO 2014 PF. RIGO LM5 – TOTALE COMPONENTI NEGATIVI A rigo LM5 va indicato l’importo complessivo degli acquisti (costi e spese) pagati nel 2012 (IVA compresa), come ad esempio: gli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci; gli acquisti di beni strumentali; le spese relative a beni ad uso promiscuo. Relativamente alle autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tassa di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, ecc.) sono deducibili in misura pari al 50%; i canoni di leasing (nella misura del 50% se relativi a beni ad uso promiscuo); le spese per omaggi, vitto e alloggio (integralmente deducibili se inerenti l’attività esercitata); le sopravvenienze passive; le altre spese sostenute nel 2012 (ad esempio, cancelleria, utenze, ecc.). Le istruzioni alla compilazione specificano che i contribuenti minimi non possono avvalersi delle deduzioni forfetarie per spese non documentate (ad esempio, deduzioni forfetarie per agenti di commercio) in quanto, per il principio di cassa, la deduzione è ammessa solo per le spese effettivamente sostenute. RIGO LM7 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Se l’importo di rigo LM6 è negativo (perdita), lo stesso dovrà essere indicato anche a colonna 1 di rigo LM20 se la perdita è riportabile agli anni successivi ma non oltre il quinto oppure a colonna 2 del medesimo rigo se la perdita è riportabile agli anni successivi senza limiti di tempo. Se l’importo di rigo LM6 è positivo (reddito), a rigo LM7 va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati nel 2012 (ad esempio, Gestione separata INPS, IVS, Casse previdenziali di appartenenza, ecc.). In particolare va indicato: a colonna 1 l’intero ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2012; a colonna 2 la parte del suddetto importo che trova capienza nel reddito indicato a rigo LM6. L’eventuale eccedenza va indicata a rigo LM19 e riportata a rigo RP21; in tal caso sarà dedotta dal reddito complessivo (ovviamente qualora il contribuente sia in possesso di altri redditi che confluiscono nel quadro RN). Si rammenta che, i contributi previdenziali ed assistenziali possono riferirsi anche ai collaboratori dell’impresa familiare: fiscalmente a carico; non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 6 di 9 RIGO LM9 – PERDITE PREGRESSE A rigo LM9 vanno riportate, fino a concorrenza dell’importo di rigo LM8 “Reddito netto”, le eventuali perdite pregresse indicate nel mod. UNICO 2012: a rigo RS9, RS12 o RS13 relativamente all’attività d’impresa; a rigo RS8, RS10 o RS11 relativamente all’attività di lavoro autonomo. Nel caso in cui si tratti di un contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha adottato il regime dei “vecchi” minimi, in tale rigo vanno riportate le eventuali perdite indicate nei righi CM22 e CM23 del mod. UNICO 2012 PF. Eventuali eccedenze residue vanno riportate: nei righi RS8, RS10 o RS11 nel caso di lavoratore autonomo; nei righi RS9, RS12 o RS13 in caso di impresa. RIGO LM10 – REDDITO AL NETTO DELLE PERDITE SOGGETTO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA Corrisponde alla differenza tra il reddito netto (rigo LM8) e le eventuali perdite pregresse (rigo LM9). Si evidenzia che detto importo: maggiorato dei contributi previdenziali dedotti (rigo LM7) costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali da effettuare nel quadro RR; rileva ai fini del limite per essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2, TUIR. RIGO LM11 – IMPOSTA SOSTITUTIVA (5%) In tale rigo va evidenziata l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente sul reddito conseguito nel 2012, così determinata: rigo LM10 x 5% RIGO LM12 – CREDITI D’IMPOSTA A rigo LM12 vanno indicati, fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva dovuta di rigo LM11, gli eventuali crediti d’imposta spettanti al contribuente: - colonna 1 “Riacquisto prima casa”; - colonna 2 “Redditi prodotti all’estero”; - colonna 3 “Fondi comuni”; - colonna 4 “Sisma Abruzzo altri immobili”; - colonna 5 “Sisma Abruzzo abitazione principale”; - colonna 6 “Reintegro anticipazioni fondi pensione”; - colonna 7 “Altri crediti d’imposta”. In presenza di altri redditi che concorrono a determinare il reddito complessivo i crediti d’imposta non utilizzati e non indicati nelle suddette 7 colonne vanno riportati, rispettivamente, a rigo RN24, colonna 1 (Credito d’imposta per il riacquisto prima casa), a rigo RN30, colonna 2 (Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero), a rigo RN31, colonna 1 (Crediti d’imposta relativi a fondi comuni), a rigo RN27 (Credito d’imposta per altri immobili - Abruzzo), a rigo RN28 (Credito d’imposta abitazione principale - Abruzzo), a rigo RN24, colonna 3 (Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione) o a rigo RN31, colonna 2 (Altri crediti d’imposta). Sul punto le istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2013 PF propongono la seguente esemplificazione: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 7 di 9 “… se nel rigo CR7 (credito d’imposta per il riacquisto della prima casa) è stato indicato un importo pari a 1.000 euro e nella colonna 1 del rigo LM12 è stato indicato un importo di 300 euro, deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 700 euro.” RIGO LM13 – RITENUTE CONSORZIO A rigo LM13 va riportato l’ammontare delle ritenute d’acconto cedute dal consorzio, indicate a colonna 2 di rigo RS33. L’importo va indicato al netto delle ritenute cedute dal consorzio riportate a rigo RN32, colonna 4. RIGO LM15 – ACCONTI Il rigo è formato da 2 colonne, nelle quali indicare: a colonna 1, “di cui sospesi”, l’importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito di provvedimenti emanati per eventi eccezionali. Sul punto le istruzioni per la compilazione precisano che: “l’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese”; a colonna 2, la somma degli acconti versati (codici tributo “1793” e “1794”) compresi gli importi già indicati a colonna 1 e eventuali versamenti integrativi. RIGHI LM16 / LM17 – IMPOSTA A DEBITO / IMPOSTA A CREDITO Se il risultato della somma dei seguenti righi: LM14 - LM15, colonna 2 è negativo lo stesso va indicato a rigo LM17 “Imposta a credito” e potrà essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso previa compilazione di rigo RX13, colonna 1. RIGO LM18 – ECCEDENZE DI RIMANENZE DI CUI AL RIGO LM3 Va indicata la differenza, se positiva, tra rigo LM3 “Rimanenze finali” e rigo LM2, colonna 2, “Totale componenti positivi”. RIGO LM19 – ECCEDENZA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DI CUI AL RIGO LM7 Va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali che non hanno trovato capienza nell’importo di rigo LM6 “Reddito lordo o perdita”. Come sopra accennato l’importo del rigo in esame può essere dedotto (in presenza di altri redditi) dal reddito complessivo riportandolo a rigo RP21. RIGO LM20 – PERDITE NON COMPENSATE La perdita indicata a rigo LM6 va riportata: a colonna 1, “Perdite relative al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione”, se la stessa è riportabile negli anni successivi ma non oltre il quinto; a colonna 2, “Perdite riportabili senza limiti di tempo”, se la stessa è riportabile negli anni successivi senza limiti temporali. Nell’ipotesi di “passaggio” dal regime dei “vecchi” a quello dei “nuovi” minimi le perdite pregresse non compensate nei periodi d’imposta precedenti, trovano indicazione nell’apposito prospetto del quadro RS (righi RS8 e RS9). In particolare, nel citato prospetto vanno riportati gli importi indicati ai righi CM22 e CM23, colonna 2 del mod. UNICO 2012 PF. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 8 di 9 Esempio 1 La sig.ra Sabrina Pettine ha iniziato nel 2012 l’attività di parrucchiera, aderendo al “nuovo” regime dei minimi e presenta la seguente situazione: € - ricavi incassati 20.000 4.000 spese per utenze (energia elettrica e riscaldamento) € 2.000 spese autovettura (carburante, assicurazione, ecc.) € € 800 spese telefono cellulare altre spese deducibili (materiale di consumo, consulenza € 2.000 professionale, diritto CCIAA, quota associativa, ecc.) € 3.000 - acquisto beni strumentali Nel 2012 ha versato € 1.400 a titolo di contributi previdenziali. - (IVA compresa) (IVA compresa) (IVA compresa) (IVA compresa) (IVA compresa) 960201 20.000 X 4.000 + (2.000 + 800) x 50% + 2.000 + 3.000 1.400 20.000 10.400 9.600 1.400 8.200 8.200 410 410 410 Esempio 2 Il sig. Antonio Spaghetti ha iniziato nel 2011 l’attività di commercio al minuto di generi alimentari aderendo al regime dei “vecchi” minimi. Nel 2012, avendo i requisiti, il sig. Spaghetti ha applicato il “nuovo” regime dei minimi e presenta la seguente situazione: - ricavi incassati € 25.500 - cessione scaffali (acquistati nel 2011) € 500 - acquisto merci € 18.500 - spese per furgone (carburante, assicurazione) € 4.000 (IVA compresa) - spese per utenze (energia elettrica e riscaldamento) € 1.000 (IVA compresa) - spese telefono cellulare € 400 (IVA compresa) - altre spese deducibili (materiale di consumo, consulenza € 2.000 (IVA compresa) professionale, diritto CCIAA, quota associativa, ecc.) - acquisto bene strumentale € 1.000 (IVA compresa) Nel 2012 ha versato: - € 2.500 a titolo di contributi previdenziali; - € 1.800 a titolo di acconto 2012 dell’imposta sostitutiva. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.04.2013 n. 111 - pagina 9 di 9 471140 25.500 + 500 (*) 26.000 X 18.500 + 4.000 + 1.000 + (400 x 50%) + 2.000 + 1.000 26.000 26.700 -700 1.800 1.800 700 Il credito dell’imposta sostitutiva va altresì riportato a rigo RX13. 1.800 1.800 Come si può notare i contributi previdenziali versati nel 2012, conseguendo una perdita, sono “persi” (il contribuente non ha altri redditi). Esempio 3 Il sig. Paolo Bolla ha iniziato nel 2012 l’attività di ingegnere, aderendo al “nuovo” regime dei minimi e presenta la seguente situazione: € - compensi incassati 12.800 spese per utenze (energia elettrica e riscaldamento) € 800 (IVA compresa) spese autovettura (carburante, assicurazione, ecc.) € 2.000 (IVA compresa) spese telefono cellulare € 400 (IVA compresa) altre spese deducibili (materiale di consumo, cancelleria, € 600 (IVA compresa) quota ordine, ecc.) € 2.400 (IVA compresa) - acquisto beni strumentali Nel 2012 ha versato € 600 a titolo di contributi previdenziali. 711210 - 12.800 800 + (2.000 + 400) x 50% + 600 + 2.400 X 600 12.800 5.000 7.800 600 7.200 7.200 360 360 360 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]