materiale del Caaf Cgil - CGIL

Transcript

materiale del Caaf Cgil - CGIL
CGIL- LECCO
IRPEF al 10% su lavoro notturno e straordinar io
L art 2 del DL 93 del 2008 convertito in Legge n. 126 del 2008, ha introdotto dal 01 luglio 2008 al 31
dicembre 2008 l aliquota irpef pari al 10% sui seguenti elementi retributivi: lavoro straordinario,
lavoro supplementare, premi di produttività e di risultato.
Gli straordinari, tassati al 10% dal 01-luglio 2008 al 31-12-2008, dal gennaio 2009 gli straordinari
venivano esclusi.
La tassazione agevolata al 10% è prevista solo nel settore privato, inoltre gli aventi diritto la possono
applicare solo su determinati importi max. e non devono superare i seguenti redditi:
Anno
Anno
Anno
Anno
2008 importo max
2009 importo max
2010 importo max
2011 importo max
. 3.000, reddito 2007
. 6.000, reddito 2008
. 6.000, reddito 2009
. 6.000, reddito 2010
. 30.000
. 35.000
. 35.000
. 40.000
Con Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, e le successive circolari 47/E e 48/E del 27 settembre, sono
stati forniti una serie di chiarimenti sulla detassazione degli straordinari. In base ai contenuti delle
circolari, i lavoratori potranno recuperare la differenza fra l 'imposta ordinaria pagata e l aliquota
agevolata del 10% . Tale recupero fiscale è possibile anche per gli anni 2008-2009-2010*
(Si indica anche il 2010 in quanto il lavoro notturno è stato riconosciuto con irperf al 10% con la circolare del mese di luglio 2010. A punto, se il lavoratore
ha svolto lavoro notturno da gennaio a luglio e poi ha cambiato azienda, l azienda non ha potuto ne applicare l aliquota al 10% ne eseguire un eventuale
conguaglio a dicembre. In questi casi occorre fare il Mod. 730)
Gli elementi della retribuzione che potranno godere dell aliquota al 10% , anche per gli anno 2008,2009 e
2010, sono quelli funzionali ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri
elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. ( fino al 2010 tale
funzionalità era semplicemente dichiarata dall azienda).
Nel 2011 per usufruire dell aliquota al 10% occorre Sottoscrivere l accordo sindacale.
In via esemplificativa gli elementi della retribuzione tassati al 10%:
Premi di produttività e di risultato, - Indennità o maggiorazioni di turno - Lavoro notturno nella sua
interezza: (sia sull importo ordinario che sulla maggiorazione notturno).
Lavoro straordinario.
Quanto si potrà recuperare con la tassazione al 10%?
Si potrà recuperare la differenza fra l'aliquota ordinaria applicabile e l imposta sostitutiva del 10%. Ad
esempio, se l' aliquota ordinaria applicabile sullo scaglione di reddito è il 27%, l'imposta sostitutiva al
10% si traduce in un beneficio immediato del 17%. Inoltre, poiché l'importo agevolato non concorre alla
formazione del reddito complessivo, si determina una condizione di vantaggio indiretto derivante
dall'aumento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Un ulteriore effetto
positivo deriva dal minor prelievo fiscale relativo alle Addizionali regionale e comunale.
Scaglioni di reddito e aliquote irpef ordinarie
Reddito imponibile
Aliquota irpef
fino a 15.000 euro:
23%
da 15.001 a 28.000 euro:
27%
da 28.001 a 55.000 euro:
38%
da 55.001 a 75.000 euro:
oltre 75.000 euro:
41%
43%
Elementi che possono ottenere l applicazione dell aliquota del 10%
Lavoro straordinario: La quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione.
-Straordinario forfetizzato: rientra tra le somme ad oggi detassabili in quanto la circolare n. 59/2008, al
punto 4, le riconduce alla natura di premio.
Compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l orario concordato,ma nei limiti dell orario a
tempo pieno applicabile a tutti i part time).
Compenso per lavoro notturno (prestazione effettuata nell arco del periodo notturno così come definito
dal Contratto di lavoro).
Compenso per lavoro festivo: la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di
riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento definitivo del turno di riposo),
siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica.
Indennità e maggiorazioni- l indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte
per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni.
Maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo;- le maggiorazioni retributive legate a banca
ore;- l indennità di reperibilità, di disagio.
- i premi presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda, se
comunque legati a risultati di efficienza organizzativa;
- i premi «consolidati», ovvero le somme che continuano ad essere corrisposte per effetto di livelli di
competitività e redditività acquisiti nel tempo,
anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all andamento aziendale.
Gli importi corrisposti a titolo di Elemento economico territoriale previsto dalla contrattazione
collettiva del settore edile (per aziende dell industria, piccola industria, artigiane e cooperative)
CHI RECUPREA LE TASSE PAGATE IN Più NEL 2008-2009 E COME?
La prima cosa è verificare se ne abbiamo diritto. Questo possiamo verificarlo leggendo il Modello
CUD 2011 (relativo ai redditi 2010, infatti il Datore di lavoro ha l obbligo di indicare nel
CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 -2010 per il conseguimento di elementi di
produttività e redditività per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva del 10%.
Tali cifre sono riportate in calce al modello CUD nelle righe n°: 93-94-97-98- 99-100 (e 101 se a luglio
hai cambiato lavoro)
Vediamo un esempio:
Rigo 93 = . 6.000, è la somma degli elementi che hanno goduto dell irperf al 10% nell anno 2010.
Rigo 94 = . 600 è l irpef versata al 10% su .6.000 nell anno 2010.
Rigo 97 = .183,33, è l importo che potrebbe essere ancora assoggettato al 10% nell anno 2008
Rigo 98 = .2816,67 è l importo già assoggettato al 10% nell anno 2008.
Rigo 99 = .2357,70 è l importo che potrebbe essere ancora assoggettato al 10% nell anno 2009
Rigo 100 = .3642,30 è l importo già assoggettato al 10% nell anno 2008.