materiale del Caaf Cgil - CGIL
Transcript
materiale del Caaf Cgil - CGIL
CGIL- LECCO IRPEF al 10% su lavoro notturno e straordinar io L art 2 del DL 93 del 2008 convertito in Legge n. 126 del 2008, ha introdotto dal 01 luglio 2008 al 31 dicembre 2008 l aliquota irpef pari al 10% sui seguenti elementi retributivi: lavoro straordinario, lavoro supplementare, premi di produttività e di risultato. Gli straordinari, tassati al 10% dal 01-luglio 2008 al 31-12-2008, dal gennaio 2009 gli straordinari venivano esclusi. La tassazione agevolata al 10% è prevista solo nel settore privato, inoltre gli aventi diritto la possono applicare solo su determinati importi max. e non devono superare i seguenti redditi: Anno Anno Anno Anno 2008 importo max 2009 importo max 2010 importo max 2011 importo max . 3.000, reddito 2007 . 6.000, reddito 2008 . 6.000, reddito 2009 . 6.000, reddito 2010 . 30.000 . 35.000 . 35.000 . 40.000 Con Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, e le successive circolari 47/E e 48/E del 27 settembre, sono stati forniti una serie di chiarimenti sulla detassazione degli straordinari. In base ai contenuti delle circolari, i lavoratori potranno recuperare la differenza fra l 'imposta ordinaria pagata e l aliquota agevolata del 10% . Tale recupero fiscale è possibile anche per gli anni 2008-2009-2010* (Si indica anche il 2010 in quanto il lavoro notturno è stato riconosciuto con irperf al 10% con la circolare del mese di luglio 2010. A punto, se il lavoratore ha svolto lavoro notturno da gennaio a luglio e poi ha cambiato azienda, l azienda non ha potuto ne applicare l aliquota al 10% ne eseguire un eventuale conguaglio a dicembre. In questi casi occorre fare il Mod. 730) Gli elementi della retribuzione che potranno godere dell aliquota al 10% , anche per gli anno 2008,2009 e 2010, sono quelli funzionali ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. ( fino al 2010 tale funzionalità era semplicemente dichiarata dall azienda). Nel 2011 per usufruire dell aliquota al 10% occorre Sottoscrivere l accordo sindacale. In via esemplificativa gli elementi della retribuzione tassati al 10%: Premi di produttività e di risultato, - Indennità o maggiorazioni di turno - Lavoro notturno nella sua interezza: (sia sull importo ordinario che sulla maggiorazione notturno). Lavoro straordinario. Quanto si potrà recuperare con la tassazione al 10%? Si potrà recuperare la differenza fra l'aliquota ordinaria applicabile e l imposta sostitutiva del 10%. Ad esempio, se l' aliquota ordinaria applicabile sullo scaglione di reddito è il 27%, l'imposta sostitutiva al 10% si traduce in un beneficio immediato del 17%. Inoltre, poiché l'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, si determina una condizione di vantaggio indiretto derivante dall'aumento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Un ulteriore effetto positivo deriva dal minor prelievo fiscale relativo alle Addizionali regionale e comunale. Scaglioni di reddito e aliquote irpef ordinarie Reddito imponibile Aliquota irpef fino a 15.000 euro: 23% da 15.001 a 28.000 euro: 27% da 28.001 a 55.000 euro: 38% da 55.001 a 75.000 euro: oltre 75.000 euro: 41% 43% Elementi che possono ottenere l applicazione dell aliquota del 10% Lavoro straordinario: La quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione. -Straordinario forfetizzato: rientra tra le somme ad oggi detassabili in quanto la circolare n. 59/2008, al punto 4, le riconduce alla natura di premio. Compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l orario concordato,ma nei limiti dell orario a tempo pieno applicabile a tutti i part time). Compenso per lavoro notturno (prestazione effettuata nell arco del periodo notturno così come definito dal Contratto di lavoro). Compenso per lavoro festivo: la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica. Indennità e maggiorazioni- l indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni. Maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo;- le maggiorazioni retributive legate a banca ore;- l indennità di reperibilità, di disagio. - i premi presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda, se comunque legati a risultati di efficienza organizzativa; - i premi «consolidati», ovvero le somme che continuano ad essere corrisposte per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all andamento aziendale. Gli importi corrisposti a titolo di Elemento economico territoriale previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile (per aziende dell industria, piccola industria, artigiane e cooperative) CHI RECUPREA LE TASSE PAGATE IN Più NEL 2008-2009 E COME? La prima cosa è verificare se ne abbiamo diritto. Questo possiamo verificarlo leggendo il Modello CUD 2011 (relativo ai redditi 2010, infatti il Datore di lavoro ha l obbligo di indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 -2010 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva del 10%. Tali cifre sono riportate in calce al modello CUD nelle righe n°: 93-94-97-98- 99-100 (e 101 se a luglio hai cambiato lavoro) Vediamo un esempio: Rigo 93 = . 6.000, è la somma degli elementi che hanno goduto dell irperf al 10% nell anno 2010. Rigo 94 = . 600 è l irpef versata al 10% su .6.000 nell anno 2010. Rigo 97 = .183,33, è l importo che potrebbe essere ancora assoggettato al 10% nell anno 2008 Rigo 98 = .2816,67 è l importo già assoggettato al 10% nell anno 2008. Rigo 99 = .2357,70 è l importo che potrebbe essere ancora assoggettato al 10% nell anno 2009 Rigo 100 = .3642,30 è l importo già assoggettato al 10% nell anno 2008.