La vostra previdenza presso PUBLICA

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La vostra previdenza presso PUBLICA
La vostra previdenza presso
PUBLICA
Versione ridotta del Regolamento di previdenza per le
­persone impiegate e le persone beneficiarie di rendite della
Cassa di previdenza dell’IPI
Il presente opuscolo vi fornisce un compendio su:
– i principi della previdenza professionale;
– le nostre prestazioni;
– i vostri contributi.
In ogni caso è giuridicamente vincolante il Regolamento di previdenza.
Sul sito www.publica.ch avete la possibilità di simulare i vostri diritti alle prestazioni e di scaricare
il Regolamento di previdenza.
Versione ridotta del Regolamento di previdenza
02
I tre pilastri della previdenza
Il concetto svizzero di previdenza poggia
su tre pilastri
La vostra previdenza
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Previdenza dello Stato
Previdenza professionale
Previdenza privata
LAVS/LAI
LPP/(LAINF)
Previdenza
­vincolata e ibera
Garanzia del minimo
esistenziale
Mantenimento del tenore
di vita abituale
Complemento
individuale
I primi due pilastri sono costituiti da assicurazioni obbligatorie. Il risparmio privato (3º pilastro) è
volontario e in parte fiscalmente privilegiato.
La previdenza professionale (2º pilastro), unitamente all’AVS e all’AI (1º pilastro), sono finalizzate a
permettere di mantenere in maniera adeguata il tenore di vita abituale dopo il pensionamento oppure in
caso di decesso o di invalidità.
Per quanto concerne il 2º pilastro, la LPP prescrive un’assicurazione minima. Le casse pensioni sono
comunque libere di prevedere ulteriori prestazioni.
Oltre all’assicurazione obbligatoria secondo la LPP, PUBLICA offre una previdenza più estesa.
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Versione ridotta del Regolamento di previdenza
03
Glossario
Accrediti di vecchiaia Insieme dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata e
dal datore di lavoro. Essi sono accreditati all’avere di vecchiaia della
persona assicurata.
Aliquota di conversione Percentuale che permette di convertire l’avere di vecchiaia in una
rendita al momento del pensionamento. Essa dipende dall’età al
momento del pensionamento. Serve altresì al calcolo delle prestazioni di invalidità e, in parte, delle prestazioni per superstiti.
Avere di vecchiaia Avere della persona assicurata. Esso serve da base per il calcolo
delle prestazioni.
Cassa di previdenza Con cassa di previdenza si intende l’unità formata da datori di
lavoro, persone impiegate e persone beneficiarie di rendite.
L’Amministrazione federale, il Settore dei PF, l’IPI, Swissmedic ecc.
sono casse di previdenza affiliate all’istituto collettore PUBLICA.
Contributi di risparmio Contributi della persona assicurata e del datore di lavoro, accreditati
come accrediti di vecchiaia all’avere di vecchiaia. L’aliquota di
contribuzione dipende dall’età.
Contributi volontari di risparmio Contributi versati a titolo complementare dalla persona assicurata.
Guadagno assicurato Stipendio annuo determinante, diminuito dell’importo di coordinamento. Base di calcolo dei contributi.
Importo di coordinamento È destinato al coordinamento tra il 1º e il 2º pilastro.
Istituto collettore Gli istituti collettori gestiscono le casse di previdenza di diversi datori
di lavoro. PUBLICA è un istituto collettore.
LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.
LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità.
Organo paritetico Ogni cassa di previdenza dispone di un proprio organo paritetico.
Esso interviene tra l’altro al momento della stipulazione del
contratto di affiliazione e decide in merito all’utilizzazione di
eventuali ricavi residui della cassa di previdenza.
Premio di rischio Premio per il finanziamento delle prestazioni in caso di invalidità e di
decesso.
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Primato dei contributi Sistema di cassa pensioni in cui le prestazioni sono calcolate in
funzione dei contributi e dei conferimenti (compresi gli interessi)
versati. L’entità dei contributi e dei conferimenti è nota, mentre
quella delle prestazioni future non può essere prevista esattamente
anche a causa dei rischi di investimento e di inflazione.
Remunerazione dell’avere di vecchiaia Il tasso di interesse è stabilito ogni anno dall’organo paritetico in
funzione del rendimento dei capitali e della situazione finanziaria di
PUBLICA.
Stipendio annuo determinante È determinato dal datore di lavoro, che lo comunica a PUBLICA.
Tasso di interesse minimo LPP È stabilito dal Consiglio federale. Si applica unicamente alla
previdenza minima per la vecchiaia secondo la LPP.
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05
I vostri contributi
Le persone assicurate e i loro datori di lavoro versano contributi sul guadagno assicurato per il finanziamento delle prestazioni in caso di pensionamento, invalidità o decesso.
Contributi di risparmio
Fasce di età
Contributo di risparmio
della persona impiegata
Contributo di risparmio
del datore di lavoro
Totale degli
accrediti di vecchiaia
22 – 34
5,95%
6,80%
12,75%
35 – 44
7,80%
9,55%
17,35%
45 – 54
10,70%
16,50%
27,20%
55 – 65
14,10%
22,35%
36,45%
66 – 70
8,75%
8,75%
17,50%
Premio di rischio
Per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità PUBLICA riscuote un premio di rischio. Esso è
pagato integralmente dal datore di lavoro.
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06
Le nostre prestazioni
Rendita di vecchiaia
Le persone assicurate beneficiano di una rendita di vecchiaia a contare dal momento del loro pensionamento. Il pensionamento volontario è possibile al più presto a partire dal compimento del 60º anno di
età. Se il datore di lavoro è d’accordo, il rapporto di lavoro può essere prolungato al più tardi fino al
compimento del 70º anno di età. Anche i contributi versati nella cassa pensioni dalla persona assicurata e
dal suo datore di lavoro dopo il 65º anno di età concorrono alla formazione della rendita. Il pensionamento parziale è possibile più volte.
La rendita annuale di vecchiaia è calcolata come segue: AdC x AdV = RV
AdV = avere di previdenza al momento del pensionamento
AdC = aliquota di conversione della corrispondente età di pensionamento
RV = rendita annuale di vecchiaia
L’aliquota di conversione è calcolata con precisione mensile.
Età
Aliquota di conversione
60
5,01%
61
5,12%
62
5,24%
63
uomini 5,37% / donne 5,45%
64
uomini 5,51% / donne 5,65%
65
5,65%
66
5,82%
67
5,98 %
68
6,16%
69
6,35%
70
6,56%
Avete la possibilità di simulare i diritti alle prestazioni sul sito www.publica.ch.
Prelievo di capitale in luogo della rendita di vecchiaia
Al posto del versamento di una rendita mensile di vecchiaia è possibile un prelievo di capitale: se il
prelievo di capitale è inferiore o pari al 50% dell’avere di previdenza, basta presentare una richiesta a
PUBLICA al più tardi tre mesi prima del pensionamento. Se invece il prelievo di capitale è superiore al
50% dell’avere di previdenza, la relativa richiesta deve essere presentata a PUBLICA al più tardi un anno
prima del pensionamento. L’apposito modulo è disponibile sul sito www.publica.ch. Per le persone
assicurate coniugate, il prelievo di capitale presuppone il consenso scritto del/la coniuge. Le medesime
norme si applicano all’unione domestica registrata. I riscatti effettuati durante i tre anni che precedono il
pensionamento non possono essere prelevati sotto forma di capitale.
Se è richiesta una prestazione in capitale prima dello scadere dei tre anni è probabile che non sia
ammessa una deduzione fiscale per il riscatto in questione.
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07
Rendita transitoria
Se andate in pensione prima dei 65 anni (uomini) o dei 64 anni (donne) potete richiedere una rendita
transitoria. Essa è limitata nel tempo, fino al raggiungimento dell’età ordinaria dell’AVS. A seconda di
quanto auspicato, la rendita transitoria corrisponde all’importo massimo della mezza rendita o della
rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione notificato dal datore di lavoro.
Le disposizioni del diritto del lavoro stabiliscono come viene ripartito il finanziamento della rendita
transitoria tra il datore di lavoro e la persona assicurata. La persona assicurata finanzia come segue la
propria quota:
– per il tramite di una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia; oppure
– per il tramite di una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età ordinaria AVS, della
rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa vincolate; oppuree
– mediante il riscatto, prima del pensionamento, della riduzione della rendita di vecchiaia.
Rendita di invalidità
Avete di massima diritto a una rendita di invalidità se siete stati dichiarati invalidi dall’assicurazione
federale per l’invalidità (AI), se la decisione dell’AI è cresciuta in giudicato e se è cessato l’obbligo di
continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
Grado di invalidità secondo la decisione dell’AI
Diritto alla rendita nei confronti di PUBLICA
inferiore al 40%
nessuna rendita
dal 40%
25%
dal 50%
50%
dal 60%
75%
dal 70%
rendita interae
A contare dal compimento del 65º anno di età la rendita di invalidità è convertita in rendita di vecchiaia.
Questa rendita di vecchia non può essere percepita sotto forma di capitale.
Per la durata dell’invalidità, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei
contributi di risparmio e del premio di rischio in misura corrispondente al diritto alla rendita.
Rendita per coniugi
Al decesso della persona assicurata, il/la coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se almeno
una delle seguenti condizioni è adempita:
– deve provvedere al mantenimento di almeno un/a figlio/a; oppure
– ha almeno 40 anni di età ed era coniugato/a da almeno due anni con la persona assicurata; oppure
– percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal
decesso della persona assicurata.
La rendita non ridotta per coniugi ammonta:
– al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a due terzi della
rendita di invalidità assicurata;
– al decesso della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a due terzi della
rendita corrente;
– al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a due terzi della rendita di
vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata.
La rendita per coniugi può essere percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica
in capitale, sempreché la persona defunta non percepisse una rendita di vecchiaia.
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Rendita per coniugi dopo il divorzio
Se la persona assicurata decede ad avvenuto divorzio, è dato diritto alla rendita per coniugi a determinate condizioni. Essa corrisponde al massimo all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP (rendita
minima). Rivolgetevi a PUBLICA per un complemento di informazioni.
Unione domestica registrata
L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata ha le medesime conseguenze di un divorzio.
Rendita per conviventi
Al decesso di una persona assicurata il/la convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se
è adempita una delle seguenti condizioni:
– ha almeno 40 anni di età e ha ininterrottamente convissuto con il/la defunto/a almeno negli ultimi
cinque anni prima del decesso; oppure
– deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani.
Il diritto sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di
contratto di convivenza, quando la persona assicurata era ancora in vita (il contratto è disponibile al sito
www.publica.ch). La convivenza è possibile anche tra persone di medesimo sesso.
L’entità della rendita per conviventi è calcolata come quella della rendita per coniugi.
La rendita per conviventi può essere percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione
unica in capitale, sempreché la persona defunta non percepisse una rendita di vecchiaia.
Rendita per figli
Hanno diritto a una corrispondente rendita i figli delle persone che percepiscono una rendita di vecchiaia,
di invalidità o di invalidità professionale. Il diritto sussiste fino al compimento del 18º anno di età. Esso
sussiste inoltre fino al compimento del 25º anno di età se il/la figlio/a si trova ancora in formazione o se è
invalido/a nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI. La rendita per figli ammonta per ogni figlio/a
avente diritto a un sesto della rendita di vecchiaia, di invalidità o di invalidità professionale.
Rendita per orfani
I figli di una persona assicurata o beneficiaria di rendita defunta hanno diritto a una rendita per orfani.
Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. Il diritto sussiste fino al
compimento del 18º anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25º anno di età se il/la
figlio/a si trova ancora in formazione o se è invalido/a nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI.
La rendita per orfani ammonta:
– al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a un sesto della
rendita di invalidità assicurata;
– al decesso della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della
rendita corrente;
– al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a un sesto della rendita di
vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata.
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Capitale garantito in caso di decesso
A determinate condizioni PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso di una persona
assicurata. Esso corrisponde alla metà dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona
assicurata. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del capitale di copertura necessario per
un’eventuale rendita per orfani.
Sono aventi diritto, nell’ordine seguente:
– le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata deceduta;
– la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni
prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, se la convivenza
è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza, quando la persona
assicurata era ancora in vita;
– i/le figli/e della persona deceduta;
– i genitori della persona deceduta.
Un capitale garantito in caso di decesso è versato a condizioni restrittive anche a persone che in seguito
al caso di decesso beneficiano di una rendita per coniugi o conviventi.
Il diritto a un capitale garantito in caso di decesso deve essere fatto valere entro il termine di un anno dal
decesso della persona assicurata. Se il diritto non è stato fatto valere, il capitale è devoluto alla Cassa di
previdenza dell’IPI.
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È utile sapere
Come potete migliorare le vostre prestazioni
Potete migliorare i vostri futuri diritti tramite conferimenti unici (riscatti), contributi volontari di risparmio
o il riscatto della rendita transitoria. Questi versamenti possono essere dedotti fiscalmente. Essi sono
indipendenti da eventuali versamenti al 3º pilastro.
Riscatto
Il riscatto aumenta l’avere di vecchiaia, determinando maggiori prestazioni di previdenza e di uscita.
Prima di ogni riscatto occorre inoltrare un apposito modulo a PUBLICA, affinché essa calcoli la somma
massima possibile del riscatto. Il modulo è disponibile sul sito www.publica.ch. L’entità del riscatto può
essere stabilita liberamente entro 90 giorni dall’ammissione a PUBLICA; successivamente sono possibili
unicamente riscatti a partire da CHF 2’000.–. Il riscatto dopo un prelievo anticipato a favore della
proprietà d’abitazioni è possibile soltanto ad avvenuto rimborso di tale prelievo. Se l’importo anticipato
non può essere più rimborsato per motivi di età, i riscatti possono essere effettuati nella misura in cui,
unitamente ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni massime regolamentari.
Contributo volontario di risparmio
Oltre ai contributi di risparmio la persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio dell’1%
o del 2% fino al compimento del 65° anno di età, mentre a partire dall’età di 65 anni la persona
assicurata può scegliere tra un contributo volontario di risparmio del 2% o del 4%. I contributi volontari
di risparmio determinano maggiori prestazioni di previdenza e di uscita. Avete la possibilità di simulare le
diverse varianti sul sito www.publica.ch. Il contributo volontario può essere adeguato una volta all’anno.
La comunicazione a PUBLICA è effettuata dal datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno in corso. La
mutazione ha di volta in volta effetto dal 1° gennaio successivo.
Divorzio
In caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita acquisita durante il
matrimonio venga trasferita all’istituzione di previdenza del/la coniuge. Le prestazioni assicurate ne sono
pertanto ridotte. Avete però la possibilità di riscattare le prestazioni originali. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito www.publica.ch. Le medesime considerazioni si applicano allo scioglimento giudiziale
di un’unione domestica registrata.
Promozione della proprietà d’abitazioni
Le persone assicurate possono prelevare o costituire in pegno interamente o parzialmente il loro avere di
previdenza nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.publica.ch.
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2016 10
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