circolare associativa n. 97/2016
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circolare associativa n. 97/2016
Prot. n. 97/FI/RoNi Roma, 24 maggio 2016 - AZIENDE ASSOCIATE - SEZIONI TERRITORIALI – LORO SEDI – Circolare n. 97/2016 DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE: DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 25 MARZO 2016 Con Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 2016 è stata data attuazione alle nuove disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività e di welfare aziendale. Entro il 15 giugno il deposito alla DTL dei contratti/accordi stipulati ante 16 maggio 2016. ***** Si fa seguito alla circolare associativa n. 10/2016 per riepilogare ed approfondire il contenuto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182 – 191 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) in materia di premi di produttività e di welfare aziendale, alla luce delle norme di attuazione dettate dal Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, adottato con il concerto del Ministero dell’Economia e Finanze. Premi di produttività Con effetto dal periodo d’imposta 2016 l’articolo 1, commi 182-191 della L. n. 208/2015 ha reintrodotto, per i lavoratori dipendenti del settore privato, un regime di tassazione agevolata dei premi di risultato di ammontare variabile erogati in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione “misurabili” e “verificabili” sulla base degli specifici criteri indicati nel Decreto, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. L’agevolazione è subordinata alla circostanza che i predetti elementi premiali della retribuzione siano erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati, ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, per i contratti aziendali, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Stante l’espresso riferimento normativo alla contrattazione di secondo livello, devono ritenersi esclusi 00185 Roma – Piazza dell’Esquilino, 29 – C.F. 97185750581 -Tel. 06 48 79 301 Fax 06 48 21 204 e-mail: [email protected] – www.anav.it dal beneficio fiscale gli emolumenti corrisposti sulla base di contratti/accordi nazionali o individuali tra datore di lavoro e lavoratore. A differenza delle analoghe misure di tassazione agevolata dei premi di produttività vigenti negli anni 2008-2014, aventi carattere sperimentale o temporaneo, il nuovo regime ha carattere permanente ed è, quindi, applicabile alle erogazioni effettuate sia nel periodo d’imposta 2016 che nei periodi d’imposta successivi. Beneficio fiscale L’agevolazione consiste nell’applicazione alle predette retribuzioni premiali di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10%, entro il limite massimo complessivo di 2.000 euro annui lordi. Tale importo va assunto al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d’imposta e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E). La soglia di reddito agevolato è elevata a 2.500 euro annui lordi “per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. Sul coinvolgimento paritetico dei lavoratori, il Decreto precisa che lo stesso deve essere previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali ai sensi del già richiamato articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 e può consistere - a titolo meramente esemplificativo - in piani che prevedono la costituzione di gruppi di lavoro composti da responsabili aziendali e lavoratori che abbiano come obiettivo il miglioramento o innovazione di aree produttive o sistemi di produzione attraverso la costituzione di “strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”. La stessa norma ministeriale precisa che, invece, la costituzione di semplici gruppi di consultazione, addestramento o formazione non può essere considerata una forma di coinvolgimento paritetico e, quindi, non consente di beneficiare della maggiorazione della soglia di detassazione. La legge (comma 184) espressamente prevede la possibilità per il lavoratore di convertire, in tutto o in parte, la predetta retribuzione premiale (premi di risultato e partecipazione agli utili) in somme, beni o servizi di welfare aziendale di cui all’articolo 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), mantenendo fermo il regime di non imponibilità (totale o parziale) per gli stessi previsto dall’articolo 51 medesimo. In sostanza, le predette voci di welfare aziendale, anche se fruite in sostituzione di premi di produttività o di partecipazione agli utili, non sconteranno l’imposta sostitutiva del 10%, né saranno assoggettabili, nei limiti previsti dall’articolo 51, a tassazione ordinaria. Resta, tuttavia, da chiarirne il relativo regime previdenziale, vale a dire: assoggettamento a contribuzione quali premi di risultato/partecipazione agli utili ovvero esclusione da contribuzione per il principio di omogeneità delle basi imponibili fiscale e previdenziale. 2 La possibilità (su opzione del lavoratore) di convertire i premi di risultato/partecipazione agli utili in welfare aziendale deve essere espressamente prevista dal contratto/accordo aziendale o territoriale stipulato ai sensi del già richiamato articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (comma 187). Somme agevolabili Si è visto che, ai fini dell’applicabilità della tassazione sostitutiva del 10% sui premi di risultato, è necessario che gli stessi siano erogati in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione “misurabili” e “verificabili” in modo obiettivo. Dunque, il beneficio spetta a condizione che sia programmato un risultato, che tale risultato sia effettivamente raggiunto e che dello stesso si fornisca debito riscontro. In particolare, come specificato dall’articolo 2 del Decreto deve essere lo stesso contratto collettivo aziendale o territoriale a scendere nel dettaglio e prevedere i criteri di misurazione di tali incrementi che: - possono consistere in aumenti della produzione; risparmio di fattori produttivi; miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi, anche a seguito di riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o ricorso al lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Stante la formulazione della disposizione (“possono consistere”) si può ritenere che detta elencazione sia solo esemplificativa e che gli accordi collettivi possano comunque individuare altri parametri di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione purchè misurabili e verificabili; - devono far riferimento ad indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati che consentano di verificare, in relazione ad un periodo di tempo congruo definito dallo stesso contratto aziendale o territoriale, la realizzazione di tali incrementi. Per espressa previsione del comma 183 della L. n. 208/2015, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività. Una esemplificazione dei possibili indicatori è contenuta nel modello di attestazione di conformità allegato al Decreto, che deve accompagnare il deposito del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro (cfr. infra) e che, comunque, è integrabile dall’impresa (alla voce “Altro”) con ulteriori indicatori adatti alle peculiarità dell’impresa stessa La norma (comma 182) prevede altresì che i premi debbano essere di “ammontare variabile” quasi a suggerire (ma sul punto sarebbe opportuna una precisazione da parte del Ministero) una gradualità del premio in relazione al raggiungimento proporzionale del risultato programmato. Per quanto riguarda, invece, la tassazione sostitutiva delle somme erogate ai lavoratori dipendenti sotto forma di partecipazioni agli utili dell’impresa, il Decreto precisa che la stessa è applicabile agli utili netti distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 c.c. a norma del quale “la 3 partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato”. Rientrano, naturalmente, nel regime di tassazione agevolata in commento soltanto gli utili percepiti in qualità di lavoratore dipendente e non anche quelli percepiti in qualità di socio della società (costituenti per il dipendente percettore redditi di capitale e non di lavoro dipendente). Alla partecipazione agli utili, precisa il Decreto, si applica l’articolo 95, comma 6 del TUIR, con la conseguenza che gli stessi sono deducibili dal reddito d’impresa dell’esercizio di competenza a prescindere dall’imputazione al Conto Economico. Condizioni di accesso al beneficio Sono ammessi al beneficio, salvo espressa rinuncia, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato1 che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo periodo d’imposta al regime di detassazione in discorso. Non rileva l’eventuale superamento della soglia di 50.000 euro nell’anno di corresponsione del premio di risultato o di partecipazione agli utili. Al riguardo, va precisato che: stante lo specifico riferimento della norma ai percettori di “redditi di lavoro dipendente” devono ritenersi esclusi dal beneficio i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi); ai fini della verifica del raggiungimento della soglia reddituale di 50.000 euro, rilevano i soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del TUIR (anche in relazione a più rapporti di lavoro) e non anche i redditi soggetti a tassazione separata, né quelli diversi dai redditi di lavoro dipendente2; in caso di assenza di redditi di lavoro dipendente si assume che il limite non sia stato superato. L’imposta sostitutiva va applicata in via automatica dal sostituto d’imposta se questo è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento. Se, invece, il sostituto di imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta l’importo dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente, come pure eventuali cause di insussistenza del diritto a fruire dell’agevolazione. Adempimenti 1 Con circolari dell’Agenzia Entrate n. 59/E/2008 e n. 3/E/2011, in riferimento all’analogo regime di detassazione vigente in tali anni, è stato chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche i lavoratori in somministrazione. 2 Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2013. 4 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva il datore di lavoro deve procedere al deposito, in via telematica, del contratto collettivo aziendale o territoriale presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 151/2015. Si ricorda, infatti, che, in via generale tale disposizione prescrive che “I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”. Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizione del Decreto da redigersi secondo l’apposito modello allegato al Decreto stesso. Sul sito web del Ministero del Lavoro è attualmente già disponibile la procedura telematica (raggiungibile attraverso il seguente link) per la compilazione del modello telematico (ove occorre indicare i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati) con allegato il contratto aziendale o territoriale. Nel caso in cui le erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, fermo restando che la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, commi 182-191 della L. n. 208/2015 e dal Decreto descritte nella presente circolare, il deposito dei contratti alla DTL (e, insieme, dell’attestazione di conformità), se non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso Decreto. La norma non disciplina l’ipotesi di contratti/accordi collettivi sottoscritti nel 2016, ma prima della pubblicazione del Decreto. Si ricorda, tuttavia, che, in riferimento all’analogo regime di detassazione dell’anno 2013 disciplinato con DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato in G.U. il 29 marzo 2013, il Ministero del Lavoro con circolare n. 15/2013 (confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2013) aveva chiarito che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non poteva che decorrere da tale data3. Si ritiene, pertanto, che ad analoga conclusione possa pervenirsi anche con riferimento ai contratti collettivi stipulati ante 16 maggio 2016 (data di pubblicità legale del Decreto) per i quali il termine di deposito scadrà il 15 giugno p.v.. Tale conclusione è avvalorata anche dalle informazioni fornite dal Ministero del Lavoro sul proprio sito in accompagnamento alla descrizione della procedura di trasmissione telematica dei contratti stessi. Sgravio contributivo Si ricorda che, per effetto dell’articolo 1, comma 191 della legge di Stabilità 2016, a partire dal medesimo anno 2016, le risorse previste dal Fondo ex articolo 1, comma 68 della L. n. 247/2007 per il finanziamento dello sgravio contributivo sui premi di risultato erogati a seguito 3 In riferimento a tale termine di 30 giorni lo stesso Ministero del Lavoro, pur richiamando la necessità di rispettarlo, aveva precisato nel corso del Forum Lavoro 2013 che lo stesso aveva carattere ordinatorio e non perentorio. 5 di accordi contrattuali di secondo livello, sono interamente destinate al finanziamento delle misure di detassazione dei premi di risultato e di facilitazione dell’utilizzo di forme di welfare aziendale introdotte dalla medesima legge di Stabilità (articolo 1, commi da 182 a 190). Pertanto - poiché il meccanismo di copertura della decontribuzione prevede che il finanziamento di ciascun anno garantisce il beneficio relativo all’anno precedente - le imprese non possono più accedere allo sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2015 e per quelli che saranno erogati negli anni successivi. Welfare aziendale Con effetto dal 2016 sono state apportate rilevanti modifiche all’articolo 51, comma 2 del TUIR, che, in deroga al principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente espresso dal comma 1, individua le componenti escluse, in tutto o in parte, dalla formazione del reddito imponibile. In particolare, come già sottolineato nell’ambito della circolare associativa n. 10/2016, si è disposto: attraverso la sostituzione della lettera f) del comma 2, l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile delle opere e dei servizi di utilità sociale offerti dal datore di lavoro alla generalità o categorie di dipendenti4 ed ai loro familiari, volontariamente o in virtù di contratti, accordi o regolamenti aziendali, per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto menzionate dall’articolo 100 del TUIR. Attraverso l’esplicito riferimento “contratti, accordi o regolamenti aziendali” il legislatore ha inteso superare le precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzioni 10 marzo 2004, n.34/E e 29 marzo 2010, n.26/E), che escludevano le suddette opere e servizi da imposizione in capo al dipendente solo a condizione che la relativa spesa fosse stata sostenuta dal datore di lavoro volontariamente e non in adempimento di un obbligo contrattuale. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, le predette opere e servizi: 1) se offerti volontariamente alla generalità o a categorie di dipendenti non sono imponibili a fini fiscali e contributivi in capo al lavoratore dipendente e, per il datore di lavoro, sono deducibili dal reddito d’impresa imponibile nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 100, comma 1 del TUIR; 2) se riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti in virtù di contratti, accordi o regolamenti aziendali, ferma restando la non imponibilità fiscale e contributiva in capo al lavoratore dipendente, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa imponibile in capo al datore di lavoro in base all’articolo 95 del TUIR; attraverso la sostituzione della lettera f-bis) del comma 2, viene aggiornata ed ampliata la casistica delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati alla generalità o a categorie di 4 In base alla circolare del Ministero delle Finanze 16 luglio 1998, n. 188 per categorie di dipendenti non si devono intendere soltanto quelle previste dal codice civile (dirigenti, quadri, impiegati ed operai), ma tutti i dipendenti appartenenti ad una certa tipologia (es. impiegati del turno di notte) purchè idonea ad impedire erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte. 6 dipendenti e loro familiari, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Rispetto al testo previgente, la norma non fa più riferimento ad asili nido e colonie climatiche, bensì a “servizi di educazione ed istruzione in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi” ed a “ludoteche e .. centri estivi e invernali”. Resta, senza modifiche, il regime di non imponibilità delle borse di studio erogate ai familiari dei dipendenti. In assenza di precisazioni della norma e salvo indicazioni di segno contrario dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene le suddette erogazioni possano essere escluse da imposizione in capo al lavoratore sia che derivino da accordi o contratti, sia che derivino che da una decisione volontaria del datore di lavoro. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa le spese sostenute dal datore di lavoro per dette erogazioni sono deducibili ai sensi dell’articolo 95 del TUIR; attraverso l’inserimento della nuova lettera f-ter) viene prevista l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi erogati, alla generalità o categorie di dipendenti, per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Di particolare rilievo l’introduzione del nuovo comma 3-bis che prevede che le erogazioni da parte del datore di lavoro di beni, prestazioni e servizi non imponibili di cui ai commi 2 5 e 36 5 Articolo 51, comma 2 TUIR: “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter); [b) lettera soppressa] c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47 ; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; [g-bis) lettera soppressa] h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa”. 7 dell’articolo 51 del TUIR possa essere effettuata anche mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico (cd. voucher), riportanti il valore nominale, di cui il Decreto ha individuato caratteristiche e modalità di utilizzo. In particolare, è stabilito che i voucher: - - devono essere nominativi e non utilizzabili da persona diversa dal titolare; non possono essere monetizzati, né ceduti a terzi (quindi utilizzati solo dall’avente diritto); devono dare diritto ad un solo bene, prestazione o servizio tra quelli indicati dall’articolo 51, comma 2 del TUIR. Fanno eccezione i beni ceduti ed i servizi prestati di importo non superiore a 258,23 euro, di cui al comma 3, ultimo periodo dell’articolo 51, che possono essere indicati cumulativamente in un unico voucher fino a concorrenza della predetta soglia-limite di non imponibilità (come noto, in caso di superamento della soglia il benefit risulterà imponibile in capo al lavoratore per l’intero valore); non sono ammesse integrazioni di importi a carico del titolare. Per l’affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa il Decreto conferma la validità della disciplina relativa ai buoni pasto dettata dal d.P.R. n. 207/2010 (articolo 285), oggi peraltro abrogato e di fatto sostituito dall’articolo 144 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti), che rinvia ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentita l'ANAC, la disciplina applicativa del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Gli Uffici associativi (Nicoletta Romagnuolo: [email protected] – 06 48793014; Roberto Magini: [email protected] – 06 48793012) restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE Tullio Tulli 6 Articolo 51, comma 3 TUIR: “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. 8