circolare associativa n. 97/2016

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circolare associativa n. 97/2016
Prot. n. 97/FI/RoNi
Roma, 24 maggio 2016
- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –
Circolare n. 97/2016
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE: DECRETO
MINISTERO DEL LAVORO 25 MARZO 2016
Con Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 2016 è stata data attuazione alle nuove
disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività e di welfare aziendale. Entro il
15 giugno il deposito alla DTL dei contratti/accordi stipulati ante 16 maggio 2016.
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Si fa seguito alla circolare associativa n. 10/2016 per riepilogare ed approfondire il contenuto
delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182 – 191 della L. 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di Stabilità 2016) in materia di premi di produttività e di welfare aziendale, alla luce
delle norme di attuazione dettate dal Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016,
adottato con il concerto del Ministero dell’Economia e Finanze.
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Premi di produttività
Con effetto dal periodo d’imposta 2016 l’articolo 1, commi 182-191 della L. n. 208/2015 ha
reintrodotto, per i lavoratori dipendenti del settore privato, un regime di tassazione agevolata
dei premi di risultato di ammontare variabile erogati in relazione ad incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione “misurabili” e “verificabili”
sulla base degli specifici criteri indicati nel Decreto, nonché delle somme erogate sotto forma
di partecipazione agli utili dell’impresa.
L’agevolazione è subordinata alla circostanza che i predetti elementi premiali della retribuzione
siano erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati, ai sensi
dell’articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, per i contratti aziendali, dalle loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Stante
l’espresso riferimento normativo alla contrattazione di secondo livello, devono ritenersi esclusi
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dal beneficio fiscale gli emolumenti corrisposti sulla base di contratti/accordi nazionali o
individuali tra datore di lavoro e lavoratore.
A differenza delle analoghe misure di tassazione agevolata dei premi di produttività vigenti
negli anni 2008-2014, aventi carattere sperimentale o temporaneo, il nuovo regime ha
carattere permanente ed è, quindi, applicabile alle erogazioni effettuate sia nel periodo
d’imposta 2016 che nei periodi d’imposta successivi.
Beneficio fiscale
L’agevolazione consiste nell’applicazione alle predette retribuzioni premiali di un’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10%, entro il limite massimo
complessivo di 2.000 euro annui lordi. Tale importo va assunto al lordo della ritenuta fiscale
del 10% applicata dal sostituto d’imposta e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie
(cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).
La soglia di reddito agevolato è elevata a 2.500 euro annui lordi “per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. Sul coinvolgimento
paritetico dei lavoratori, il Decreto precisa che lo stesso deve essere previsto dai contratti
collettivi aziendali o territoriali ai sensi del già richiamato articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 e
può consistere - a titolo meramente esemplificativo - in piani che prevedono la costituzione di
gruppi di lavoro composti da responsabili aziendali e lavoratori che abbiano come obiettivo il
miglioramento o innovazione di aree produttive o sistemi di produzione attraverso la
costituzione di “strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da
perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che
illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”.
La stessa norma ministeriale precisa che, invece, la costituzione di semplici gruppi di
consultazione, addestramento o formazione non può essere considerata una forma di
coinvolgimento paritetico e, quindi, non consente di beneficiare della maggiorazione della
soglia di detassazione.
La legge (comma 184) espressamente prevede la possibilità per il lavoratore di convertire, in
tutto o in parte, la predetta retribuzione premiale (premi di risultato e partecipazione agli utili)
in somme, beni o servizi di welfare aziendale di cui all’articolo 51, comma 2 e ultimo periodo
del comma 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), mantenendo fermo il regime di non imponibilità
(totale o parziale) per gli stessi previsto dall’articolo 51 medesimo.
In sostanza, le predette voci di welfare aziendale, anche se fruite in sostituzione di premi di
produttività o di partecipazione agli utili, non sconteranno l’imposta sostitutiva del 10%, né
saranno assoggettabili, nei limiti previsti dall’articolo 51, a tassazione ordinaria. Resta, tuttavia,
da chiarirne il relativo regime previdenziale, vale a dire: assoggettamento a contribuzione quali
premi di risultato/partecipazione agli utili ovvero esclusione da contribuzione per il principio di
omogeneità delle basi imponibili fiscale e previdenziale.
2
La possibilità (su opzione del lavoratore) di convertire i premi di risultato/partecipazione agli
utili in welfare aziendale deve essere espressamente prevista dal contratto/accordo aziendale o
territoriale stipulato ai sensi del già richiamato articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (comma 187).
Somme agevolabili
Si è visto che, ai fini dell’applicabilità della tassazione sostitutiva del 10% sui premi di
risultato, è necessario che gli stessi siano erogati in relazione ad incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione “misurabili” e “verificabili” in modo obiettivo.
Dunque, il beneficio spetta a condizione che sia programmato un risultato, che tale risultato sia
effettivamente raggiunto e che dello stesso si fornisca debito riscontro.
In particolare, come specificato dall’articolo 2 del Decreto deve essere lo stesso contratto
collettivo aziendale o territoriale a scendere nel dettaglio e prevedere i criteri di misurazione di
tali incrementi che:
-
possono consistere in aumenti della produzione; risparmio di fattori produttivi;
miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi, anche a seguito di
riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o ricorso al lavoro agile quale
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Stante la formulazione della
disposizione (“possono consistere”) si può ritenere che detta elencazione sia solo
esemplificativa e che gli accordi collettivi possano comunque individuare altri parametri
di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione purchè misurabili e
verificabili;
-
devono far riferimento ad indicatori numerici o di altro genere appositamente
individuati che consentano di verificare, in relazione ad un periodo di tempo congruo
definito dallo stesso contratto aziendale o territoriale, la realizzazione di tali incrementi.
Per espressa previsione del comma 183 della L. n. 208/2015, il periodo di congedo
obbligatorio di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di
produttività.
Una esemplificazione dei possibili indicatori è contenuta nel modello di attestazione di
conformità allegato al Decreto, che deve accompagnare il deposito del contratto presso
la Direzione Territoriale del Lavoro (cfr. infra) e che, comunque, è integrabile
dall’impresa (alla voce “Altro”) con ulteriori indicatori adatti alle peculiarità
dell’impresa stessa
La norma (comma 182) prevede altresì che i premi debbano essere di “ammontare variabile”
quasi a suggerire (ma sul punto sarebbe opportuna una precisazione da parte del Ministero)
una gradualità del premio in relazione al raggiungimento proporzionale del risultato
programmato.
Per quanto riguarda, invece, la tassazione sostitutiva delle somme erogate ai lavoratori
dipendenti sotto forma di partecipazioni agli utili dell’impresa, il Decreto precisa che la stessa è
applicabile agli utili netti distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 c.c. a norma del quale “la
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partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti
dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti
risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato”. Rientrano, naturalmente, nel
regime di tassazione agevolata in commento soltanto gli utili percepiti in qualità di lavoratore
dipendente e non anche quelli percepiti in qualità di socio della società (costituenti per il
dipendente percettore redditi di capitale e non di lavoro dipendente).
Alla partecipazione agli utili, precisa il Decreto, si applica l’articolo 95, comma 6 del TUIR,
con la conseguenza che gli stessi sono deducibili dal reddito d’impresa dell’esercizio di
competenza a prescindere dall’imputazione al Conto Economico.
Condizioni di accesso al beneficio
Sono ammessi al beneficio, salvo espressa rinuncia, tutti i lavoratori dipendenti del settore
privato1 che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente di
ammontare non superiore a 50.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo
periodo d’imposta al regime di detassazione in discorso. Non rileva l’eventuale superamento
della soglia di 50.000 euro nell’anno di corresponsione del premio di risultato o di
partecipazione agli utili.
Al riguardo, va precisato che:



stante lo specifico riferimento della norma ai percettori di “redditi di lavoro dipendente”
devono ritenersi esclusi dal beneficio i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi);
ai fini della verifica del raggiungimento della soglia reddituale di 50.000 euro, rilevano i
soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del TUIR (anche in relazione a più
rapporti di lavoro) e non anche i redditi soggetti a tassazione separata, né quelli diversi dai
redditi di lavoro dipendente2;
in caso di assenza di redditi di lavoro dipendente si assume che il limite non sia stato
superato.
L’imposta sostitutiva va applicata in via automatica dal sostituto d’imposta se questo è lo stesso
che ha rilasciato la certificazione unica nel periodo d’imposta precedente a quello di
riferimento. Se, invece, il sostituto di imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva è diverso
da quello che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, il lavoratore è tenuto a
comunicare in forma scritta l’importo dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno
precedente, come pure eventuali cause di insussistenza del diritto a fruire dell’agevolazione.
Adempimenti
1 Con circolari dell’Agenzia Entrate n. 59/E/2008 e n. 3/E/2011, in riferimento all’analogo regime di detassazione vigente in tali anni, è stato
chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche i lavoratori in somministrazione.
2 Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2013.
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Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva il datore di lavoro deve procedere al deposito,
in via telematica, del contratto collettivo aziendale o territoriale presso la competente
Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione ai sensi
dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 151/2015. Si ricorda, infatti, che, in via generale tale disposizione
prescrive che “I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di
contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano
depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente che li mette a
disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici
interessati”.
Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità del contratto alle
disposizione del Decreto da redigersi secondo l’apposito modello allegato al Decreto stesso.
Sul sito web del Ministero del Lavoro è attualmente già disponibile la procedura telematica
(raggiungibile attraverso il seguente link) per la compilazione del modello telematico (ove
occorre indicare i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei
parametri prefissati) con allegato il contratto aziendale o territoriale.
Nel caso in cui le erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi
al 2015, fermo restando che la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva è subordinata al
rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, commi 182-191 della L. n. 208/2015 e dal
Decreto descritte nella presente circolare, il deposito dei contratti alla DTL (e, insieme,
dell’attestazione di conformità), se non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso Decreto.
La norma non disciplina l’ipotesi di contratti/accordi collettivi sottoscritti nel 2016, ma prima
della pubblicazione del Decreto. Si ricorda, tuttavia, che, in riferimento all’analogo regime di
detassazione dell’anno 2013 disciplinato con DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato in G.U. il 29
marzo 2013, il Ministero del Lavoro con circolare n. 15/2013 (confermata dalla circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2013) aveva chiarito che, per i contratti già sottoscritti alla
data di entrata in vigore del Decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non
poteva che decorrere da tale data3.
Si ritiene, pertanto, che ad analoga conclusione possa pervenirsi anche con riferimento ai
contratti collettivi stipulati ante 16 maggio 2016 (data di pubblicità legale del Decreto) per i
quali il termine di deposito scadrà il 15 giugno p.v.. Tale conclusione è avvalorata anche dalle
informazioni fornite dal Ministero del Lavoro sul proprio sito in accompagnamento alla
descrizione della procedura di trasmissione telematica dei contratti stessi.
Sgravio contributivo
Si ricorda che, per effetto dell’articolo 1, comma 191 della legge di Stabilità 2016, a partire dal
medesimo anno 2016, le risorse previste dal Fondo ex articolo 1, comma 68 della L. n.
247/2007 per il finanziamento dello sgravio contributivo sui premi di risultato erogati a seguito
3 In riferimento a tale termine di 30 giorni lo stesso Ministero del Lavoro, pur richiamando la necessità di rispettarlo, aveva
precisato nel corso del Forum Lavoro 2013 che lo stesso aveva carattere ordinatorio e non perentorio.
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di accordi contrattuali di secondo livello, sono interamente destinate al finanziamento delle
misure di detassazione dei premi di risultato e di facilitazione dell’utilizzo di forme di welfare
aziendale introdotte dalla medesima legge di Stabilità (articolo 1, commi da 182 a 190).
Pertanto - poiché il meccanismo di copertura della decontribuzione prevede che il
finanziamento di ciascun anno garantisce il beneficio relativo all’anno precedente - le imprese
non possono più accedere allo sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2015 e per
quelli che saranno erogati negli anni successivi.

Welfare aziendale
Con effetto dal 2016 sono state apportate rilevanti modifiche all’articolo 51, comma 2 del
TUIR, che, in deroga al principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente
espresso dal comma 1, individua le componenti escluse, in tutto o in parte, dalla formazione
del reddito imponibile. In particolare, come già sottolineato nell’ambito della circolare
associativa n. 10/2016, si è disposto:

attraverso la sostituzione della lettera f) del comma 2, l’esclusione dalla formazione del
reddito da lavoro dipendente imponibile delle opere e dei servizi di utilità sociale offerti dal
datore di lavoro alla generalità o categorie di dipendenti4 ed ai loro familiari, volontariamente
o in virtù di contratti, accordi o regolamenti aziendali, per le finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto menzionate dall’articolo 100 del
TUIR. Attraverso l’esplicito riferimento “contratti, accordi o regolamenti aziendali” il
legislatore ha inteso superare le precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr.
risoluzioni 10 marzo 2004, n.34/E e 29 marzo 2010, n.26/E), che escludevano le suddette opere
e servizi da imposizione in capo al dipendente solo a condizione che la relativa spesa fosse stata
sostenuta dal datore di lavoro volontariamente e non in adempimento di un obbligo
contrattuale. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, le
predette opere e servizi:
1) se offerti volontariamente alla generalità o a categorie di dipendenti non sono imponibili a
fini fiscali e contributivi in capo al lavoratore dipendente e, per il datore di lavoro, sono
deducibili dal reddito d’impresa imponibile nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi ai sensi
dell’articolo 100, comma 1 del TUIR;
2) se riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti in virtù di contratti, accordi o
regolamenti aziendali, ferma restando la non imponibilità fiscale e contributiva in capo al
lavoratore dipendente, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa imponibile in
capo al datore di lavoro in base all’articolo 95 del TUIR;

attraverso la sostituzione della lettera f-bis) del comma 2, viene aggiornata ed ampliata
la casistica delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati alla generalità o a categorie di
4 In base alla circolare del Ministero delle Finanze 16 luglio 1998, n. 188 per categorie di dipendenti non si devono intendere
soltanto quelle previste dal codice civile (dirigenti, quadri, impiegati ed operai), ma tutti i dipendenti appartenenti ad una certa
tipologia (es. impiegati del turno di notte) purchè idonea ad impedire erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da
imposte.
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dipendenti e loro familiari, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente. Rispetto al testo previgente, la norma non fa più riferimento ad asili nido e colonie
climatiche, bensì a “servizi di educazione ed istruzione in età prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi” ed a “ludoteche e .. centri estivi e invernali”. Resta,
senza modifiche, il regime di non imponibilità delle borse di studio erogate ai familiari dei
dipendenti.
In assenza di precisazioni della norma e salvo indicazioni di segno contrario
dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene le suddette erogazioni possano essere escluse da
imposizione in capo al lavoratore sia che derivino da accordi o contratti, sia che derivino che da
una decisione volontaria del datore di lavoro. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa
le spese sostenute dal datore di lavoro per dette erogazioni sono deducibili ai sensi dell’articolo
95 del TUIR;

attraverso l’inserimento della nuova lettera f-ter) viene prevista l’esclusione dal reddito
di lavoro dipendente delle somme e dei servizi erogati, alla generalità o categorie di dipendenti,
per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Di particolare rilievo l’introduzione del nuovo comma 3-bis che prevede che le erogazioni da
parte del datore di lavoro di beni, prestazioni e servizi non imponibili di cui ai commi 2 5 e 36
5 Articolo 51, comma 2 TUIR: “Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
e-ter);
[b) lettera soppressa]
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o
gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47 ;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12
per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei
medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione
dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a
lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
[g-bis) lettera soppressa]
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal
datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della
medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi
secondo la vigente normativa”.
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dell’articolo 51 del TUIR possa essere effettuata anche mediante documenti di legittimazione in
formato cartaceo o elettronico (cd. voucher), riportanti il valore nominale, di cui il Decreto ha
individuato caratteristiche e modalità di utilizzo. In particolare, è stabilito che i voucher:
-
-
devono essere nominativi e non utilizzabili da persona diversa dal titolare;
non possono essere monetizzati, né ceduti a terzi (quindi utilizzati solo dall’avente
diritto);
devono dare diritto ad un solo bene, prestazione o servizio tra quelli indicati
dall’articolo 51, comma 2 del TUIR. Fanno eccezione i beni ceduti ed i servizi prestati
di importo non superiore a 258,23 euro, di cui al comma 3, ultimo periodo dell’articolo
51, che possono essere indicati cumulativamente in un unico voucher fino a
concorrenza della predetta soglia-limite di non imponibilità (come noto, in caso di
superamento della soglia il benefit risulterà imponibile in capo al lavoratore per l’intero
valore);
non sono ammesse integrazioni di importi a carico del titolare.
Per l’affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa il Decreto conferma la validità
della disciplina relativa ai buoni pasto dettata dal d.P.R. n. 207/2010 (articolo 285), oggi
peraltro abrogato e di fatto sostituito dall’articolo 144 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo
Codice Appalti), che rinvia ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentita l'ANAC, la disciplina applicativa del
servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto.
Gli Uffici associativi (Nicoletta Romagnuolo: [email protected] – 06 48793014; Roberto
Magini: [email protected] – 06 48793012) restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Tullio Tulli
6 Articolo 51, comma 3 TUIR: “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni
relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni
al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore
nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
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