Progetto “Consumatori e Mercato” - ACU
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Progetto “Consumatori e Mercato” Approfondimento su: potenziamento del servizio dei taxi. A cura di Adiconsum PROGETTO COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DG AMTC INTRODUZIONE La legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto una serie di liberalizzazioni tra cui alcune hanno riguardato i trasporti; in particolare, l’art. 6 ha introdotto norme per il miglioramento in termini di qualità e quantità del servizio taxi. “Art. 6: Interventi per il potenziamento del servizio di taxi 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono: a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio; b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere 2 utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari; c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza; d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a); e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992; f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti. 2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.”. Per inquadrare la materia si può ricordare, a livello storico, che le prime regolamentazioni del servizio taxi (ovviamente carrozze) è del 1635 a Londra, provvedimenti emanati come oggi per decongestionare il “traffico” cittadino. 3 Le problematiche relative al servizio di taxi aveva bisogno da tempo di una revisione, considerato che l’ultima legge in materia è del 1992 (n. 21), nonostante lo sviluppo della mobilità nelle città, grandi e piccole, e che il servizio è comunque obbligatorio nelle aree per cui i singoli comuni hanno rilasciato la licenza e, soprattutto che il taxi è un servizio pubblico che si integra con quello dei trasporti pubblici di linea. La citata legge 21/92 prevede, tra l’altro la distinzione tra il servizio di taxi, con obbligo di stazionamento in luogo pubblico e tariffe regolamentate dai comuni e quello di noleggio di autovetture con conducente, con stazionamento all’interno di rimesse, tariffe non regolamentate e fruibilità solo su prenotazione. È anche importante ricordare che molte proposte di riforma del settore, non hanno mai raggiunto la trasformazione in legge. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TAXI. La materia dei taxi è stata affrontata in maniera organica dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Comunicato - Segnalazione 9 marzo 2004 relativa alle “distorsioni della concorrenza nel servizio taxi”. Un ulteriore motivo per cui la liberalizzazione prevista dalla legge 248, non fosse più rinviabile. La riforma si muove secondo linee già attuate anche in altri paesi, in termini di vincoli al numero delle licenze, requisiti qualitativi, mentre, minori sono gli interventi sulla struttura tariffaria, sapendo che la situazione esistente prevedeva (ed ancora prevede) forti barriere all’entrata; l’Italia insieme a Francia e Germania è il paese con la regolamentazione più stringente (in Svezia il servizio è completamente deregolamentato, nei Paesi Bassi l’entrata è libera, nel Regno Unito, devono sussistere solo dei requisiti oggettivi), per cui, senza la riforma, era difficile poter aumentare le licenze, ciò anche a causa del potere interdittivo della categoria, in grado di bloccare il traffico nella città, sia nella fissazione delle tariffe, sottoposte alle scelte più della categoria che dell’ente locale. Potere che nel tempo si è estrinsecato, oltre che nel ruolo predominante nella citata fissazione delle tariffe, nell’ottenimento di sussidi sul prezzo del carburante e nella possibilità di ottenere la doppia licenza per il servizio taxi e NCC. La non completa liberalizzazione e la scarsa disponibilità di veicoli (tra la più bassa d’Europa) hanno avuto un effetto ancor più visibile a causa dell’inadeguatezza del trasporto pubblico urbano rispetto alle necessità di movimento dei consumatori. 4 Può essere utile recuperare alcuni dati di una ricerca della Banca d’Italia del 2007 1che vedeva 4,5 licenze di taxi ogni 10.000 abitanti, con punte minime di 0,3 (sud ed isole) e 38,9 (nord-ovest); la stessa ricerca evidenziava che le grandi città presentavano un numero di vetture più alto della media nazionale: Milano con il numero più elevato di licenze e Roma con il più alto numero di veicoli, 21 ogni 10.000 abitanti e Milano con 16; numeri molto bassi rispetto ai 99 taxi ogni 10.000 abitanti di Barcellona, agli 83 di Londra, ai 25 di Parigi e prossimi al fanalino di coda Bruxelles 13. Ulteriore elemento che la ricerca aveva messo in evidenza, era la scarsa offerta del servizio nelle varie fasce orarie rispetto alle licenze concesse, in quanto, prima della legge 248, non era possibile che la vettura fosse affidata ad un altro conducente. Infine, la scarsità di taxi disponibili non è neppure compensata dai noleggi con conducente (NCC), servizio meno diffuso di quello taxi, con una media di 2,4 vetture ogni 10.000 abitanti. Tutto ciò ha creato una situazione per cui da un lato si propone un’offerta di servizio limitata, dall’altro la domanda è insoddisfatta, come dimostrano, ad esempio, i tempi di attesa per ottenere il servizio richiesto che molto spesso supera i tempi comunicati dalle centrali. I PRINCIPI DELLA LIBERALIZZAZIONE La sintesi del provvedimento può racchiudersi nella possibilità di concedere nuove licenze, sia a titolo definitivo che temporaneo, nell’introduzione di ulteriori turni di lavoro, nell’introduzione di tariffe uniche per gli aeroporti, nella sperimentazione di nuove offerte. Più in particolare il citato art. 6 della legge 248/06 ha previsto che i comuni possano fare scelte utili per il miglioramento ed il potenziamento del servizio. 1. Prevedere turni giornalieri integrativi. Si tratta di ulteriori turni di lavoro, ulteriori rispetto a quelli ordinari e possono essere svolti anche attraverso l’utilizzo di altre persone, anche familiari purché con controllo del comune. Nel caso di concessione di una seconda licenza, è obbligatorio assumere un nuovo conducente. La scelta potrà 1 Questioni di economia e finanza (occasional paper) – il servizio di taxi in Italia: ragioni e contenuti di una riforma – di Chiara Bentivogli e Manuela Calderini – Banca d’Italia Eurosistema 5 essere estremamente utile considerato l’alto numero degli iscritti al ruolo non titolari di licenza di cui solo una piccola parte, sino ad oggi, svolgeva mansioni di sostituto alla guida. 2. Nuove licenze. I comuni potranno emanare concorsi per migliorare il servizio, nel caso in cui la normale programmazione di rilascio di licenze, sia ritenuta insufficiente o inidonea. Nel caso che il bando per il rilascio della licenza sia a titolo oneroso l’80% del ricavato andrà distribuito ai tassisti in attività, il residuo potrà essere utilizzato dai comuni per iniziative di controllo per il miglioramento della qualità del servizio. 3. Autorizzazioni temporanee. Nel caso di eventi straordinari e per periodi limitati, i comuni potranno rilasciare licenze temporanee e non trasferibili, normalmente a consorzi e cooperative già esistenti. 4. Doppio veicolo. Nel caso di utenze particolari e avvalendosi comunque di un sostituto alla guida, potranno essere utilizzati veicoli sostitutivi ed aggiuntivi; anche in questo caso la prevalenza delle licenze è riservata a consorzi e cooperative già attive. 5. Servizi specializzati. Coloro che sono già in possesso di una licenza potranno attivare servizi innovativi a favore dei cittadini, ad esempio servizi a chiamata per i pensionati, scuole, alberghi, ecc. 6. Tariffe fisse. È stata introdotta la possibilità per i singoli comuni di introdurre tariffe predeterminate di percorsi prestabiliti (ad es. aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.). 7. Comitato di monitoraggio. Istituito un comitato per migliorare la qualità del servizio. Al comitato partecipano il comune, la categoria e le associazioni dei consumatori. L’obiettivo cui si tende, ancora molto lontano, è di avere in Italia ciò che è avvenuto in altri Paesi, ovvero un aumento della domanda e un abbassamento delle tariffe medie, stando però attenti a non arrivare a situazioni come quelle di New York, in cui la liberalizzazione del servizio ha portato ad un abbassamento della qualità del servizio stesso e ad un peggioramento delle condizioni reddituali dei tassisti, a causa della forte domanda di lavoro soprattutto da parte di nuovi immigrati. Non può essere però negata la possibilità che un miglioramento del servizio possa portare in alcuni casi anche ad un aumento delle tariffe, che però deve essere legata alla qualità. 6 RISULTATI DELLA RICERCA I criteri dell’attività sono stabiliti dalle singole regioni, e a tali criteri si debbono attenere i comuni nel momento in cui emanano i regolamenti relativi al servizio. La delega ai comuni riguarda soprattutto gli aspetti amministrativi tra cui la concessione della licenza, la disciplina del servizio, le modalità di svolgimento del servizio (turni, orari, ecc.) le caratteristiche delle vetture, la fissazione delle tariffe al pubblico. Le regioni ed i comuni hanno istituito commissioni consultive per verificare il rispetto della normativa, a cui partecipano le associazioni dei tassisti e dei consumatori. Conducenti di taxi Coloro che svolgono servizio di taxi debbono essere iscritti ad un ruolo presso la Camera di Commercio; l’iscrizione è possibile solo dopo il superamento di uno specifico esame, a livello regionale, utile per l’accertamento dei requisiti necessari per svolgere il servizio. Per essere iscritti al ruolo bisogna ottenere la licenza che è rilasciata dal comune attraverso un bando pubblico ad artigiani quali titolari di impresa artigiana, a cooperative di produzione e lavoro o servizi, a consorzi di imprese artigiane, a imprenditori privati. Le licenze possono essere trasferite da una persona ad un’altra purché il nuovo licenziatario sia iscritto al ruolo e che il cedente sia titolare della licenza stessa da almeno 5 anni, abbia almeno 60 anni e per altri specifici casi. Questa norma è estremamente importante, tenuto conto che il “mercato delle licenze” era estremamente oneroso (benché le licenze siano state originariamente rilasciate gratuitamente da parte delle autorità pubbliche), con punte, nelle grandi metropoli, di € 300.000,00 rispetto ad importi ridotti anche di 2/3 in altre città europee, come ad esempio Parigi. Il titolare della licenza può essere sostituito temporaneamente da altra persona iscritta al ruolo per specifici motivi, quali ad esempio inabilità temporanea alla guida, ferie, incarichi pubblici, ecc.. I veicoli che svolgono servizio di taxi debbono avere un colore uniforme stabilito dai singoli comuni, un numero d’ordine, un contrassegno luminoso con la scritta taxi, la scritta servizio pubblico, un tassametro omologato. 7 Il tassametro è l’elemento essenziale del servizio di taxi. La prima avvertenza per i consumatori è che sul tassametro è riportato il costo della corsa a prescindere dal numero di passeggeri, da ricordare però che elevato numero di utilizzatori (oltre 4) può prevedere uno specifico supplemento. Il tassametro indica quando il taxi è libero ovvero quando è occupato, indica l’importo della corsa che può essere aumentato solo con supplementi espressamente riportati negli avvisi presenti in ogni veicolo. Tariffe Le tariffe sono fissate dai comuni insieme alle organizzazioni sindacali di categoria, secondo un modello generale che prevede: - Una tariffa iniziale, ovvero l’importo minimo da riconoscere per ogni corsa, a prescindere dalla durata e dal percorso, che è segnalato automaticamente all’inizio della corsa stessa. - Scatto del tassametro, ovvero il costo del percorso calcolato in distanza o in tempo. Nel caso di distanza lo scatto della tariffa avviene dopo aver percorso un numero di metri (indicato nell’accordo); nel caso di tempo lo scatto avviene dopo un predeterminato periodo di tempo calcolato in secondi. - Supplementi. Alla tariffa per il trasporto possono sommarsi vari supplementi, ad esempio bagagli, trasporto animali, numero di persone superiore a 4, ecc.. - Tariffe particolari. In situazioni particolari, quali giornate festive, orari notturni, aeroporti, percorsi extraurbani, sono previsti specifici supplementi alla tariffa ordinaria. Le tariffe, come si è visto variano, da città a città. Attualmente le principali città italiane prevedono un importo fisso alla partenza compreso tra 1,78 euro (Venezia) e 4 euro (Brescia), mentre nel caso di una corsa di 5 km con cinque minuti di sosta, si può calcolare un importo minimo di 9,05 euro (Arezzo) e 10,99 (Reggio Emilia). Riprendendo l’indagine della Banca d’Italia, il prezzo medio di una corsa di 5 km è di 7,5 euro con il minimo in Sicilia di 5,5 euro ed il massimo nel Lazio 9,3 euro. In questo caso, il costo comunque, non è particolarmente diverso da quello delle altre città estere (Roma 7,36, Milano 8,75, Parigi 7,24, Londra 9,87, Barcellona 8,43). Sulla tariffa, possono incidere in maniera importante, i supplementi che ad esempio in Emilia Romagna sono ben 16 fra cui un supplemento “ghiaccio e nebbia” o “bagagli ingombranti”. 8 Il pagamento della tariffa avviene dal momento in cui il veicolo riceve la chiamata, pertanto deve essere pagato anche il percorso del taxi per raggiungere il punto di chiamata. Questa prima parte di tariffa dovrebbe prevedere un ammontare massimo riportato negli avvisi esposti all’interno del veicolo; molte città non hanno previsto nei regolamenti tale ammontare, per cui sono possibili discussioni tra tassista e consumatore. Eventuali specifiche richieste sul taxi (ad esempio pagamento con carta di credito, trasporto animali, trasporto fuori città ecc.) deve essere specificato al momento della chiamata. I primi monitoraggi effettuati dopo l’emanazione della legge 248 non hanno dato risultati molto positivi, né poteva attendersi un successo maggiore considerato anche il comportamento di alcune cooperative taxi che, immediatamente dopo l’emanazione avevano boicottato il provvedimento, arrivando a bloccare il traffico delle città, costringendo il Governo a modificare il testo inizialmente previsto. In particolare, il rilascio di nuove licenze, i servizi aggiuntivi sono stati scarsamente attuati e dove è avvenuto è stato in misura inferiore non solo a quanto preventivato ma alle necessità dell’utenza. Alcune città hanno emanato bandi sia a titolo oneroso che gratuito, solo due hanno migliorato le tecnologie per i controlli o autorizzato servizi temporanei o a favore di specifiche categorie di utenti; solo Roma ha previsto l’impiego di veicoli sostitutivi mentre tutte le città hanno previsto tariffe predeterminate per alcune tipologie di percorso. Risulta ancora irrisolto il problema legato al servizio di noleggio con conducente che si sovrappone in molti casi a quello dei taxi. Istruzioni per l’uso Utilizzare il servizio di taxi è molto semplice, ma conoscere alcune regole e alcuni comportamenti da seguire può essere utile. Il servizio taxi può essere attivato tramite la chiamata al radio taxi, telefonando al posteggio o lungo la strada. 9 Nel caso di chiamata attraverso il radio taxi, l’utente dovrà fornire un proprio riferimento e l’indirizzo in cui il taxi dovrà recarsi; nel caso di disponibilità, la centrale radiotaxi verrà comunicata la sigla del taxi ed i minuti entro cui sarà disponibile all’indirizzo indicato. Nel caso che il taxi non arrivi entro pochi minuti successivi al termine dichiarato è opportuno richiamare la centrale taxi. Il taxi è possibile prenderlo anche al posteggio, sia se esistono veicoli disponibili, sia telefonando al numero del posteggio più vicino. Nel caso di telefonata al posteggio la tariffa si avvia dalla partenza dal posteggio stesso all’indirizzo indicato. Nel caso di ricerca del taxi al posteggio senza però la presenza dei veicoli, i tempi di attesa non sono prevedibili. Alcune città hanno scelto di far partire il tassametro solo dal momento il cliente sale sul taxi stesso. Sembra essere una buona norma utile per aver maggior trasparenza nell’offerta del servizio. Nel caso di taxi preso direttamente lungo la strada è sufficiente un semplice cenno della mano, possibilmente nei pressi di una corsia preferenziale dei taxi stessi. La prima accortezza, in questo caso, deve essere la verifica se il taxi che si intende prendere è libero, in questo caso apparirà la scritta libero. All’inizio della corsa è opportuno segnalare al tassista il percorso desiderato, eventuali soste, più destinazioni e se il pagamento avverrà con monete di grosso taglio. Alla fine della corsa è necessario verificare di non aver lasciato nulla nel taxi e se richiesto farsi rilasciare ricevuta con l’importo, la data e il tragitto della corsa. CONCLUSIONI In conclusione il processo liberalizzatorio sta seguendo un percorso già avviato in altri paesi, la riforma italiana però è molto più blanda, non modificando complessivamente la regolamentazione del settore, le modalità di fissazione delle tariffe e lasciando alla contrattazione tra comuni ed organizzazioni di tassisti il rilascio delle licenze, quindi le soluzioni trovate riguardano soprattutto tassisti già attivi con scarsa possibilità di impiego di nuovi lavoratori; anche il mantenimento del divieto di cumulo delle licenze, inizialmente previsto nel decreto del luglio 2006 è un ulteriore vincolo a danno della concorrenza. 10 In sostanza viene meno la possibilità di aumentare la concorrenza che era uno dei capisaldi del processo liberalizzatorio. Tutta questa situazione di fatto ha creato scarsi cambiamenti in quasi tutte le città, ad eccezione della capitale, dove i risultati ottenuti sono derivati da un forte “braccio di ferro” tra comune ed organizzazioni di tassisti. A circa due anni dalla riforma sono rimasti molti dei vecchi mali: taxi introvabili, attese lunghissime se non mancata risposta ai centralini, tariffe poco trasparenti, scarsa presenza ai parcheggi, attese della vettura maggiori di quelle dichiarate dalle centrali. Per poter migliorare realmente il servizio dovrebbero essere previsti alcuni miglioramenti all’attuale normativa. Tra questi potrebbe essere utile introdurre delle tariffe massime per eliminare alcuni comportamenti, prevedere requisiti minimi di conducente e di veicolo per l’assegnazione della licenza, in questo modo sarebbe anche possibile, senza danneggiare la qualità, liberalizzare le licenze stesse, un intervento dovrà essere fatto sul mercato secondario delle licenze, per evitare i picchi attualmente previsti, rendere più trasparenti i costi, ma infine sarebbe quantomeno opportuno applicare la riforma emanata. 11