Progetto “Consumatori e Mercato” - ACU

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Progetto “Consumatori e Mercato” - ACU
Progetto
“Consumatori e Mercato”
Approfondimento su:
potenziamento del servizio dei taxi.
A cura di Adiconsum
PROGETTO COFINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DG AMTC
INTRODUZIONE
La legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto una serie di liberalizzazioni tra cui
alcune hanno riguardato i trasporti; in particolare, l’art. 6 ha introdotto norme per il
miglioramento in termini di qualità e quantità del servizio taxi.
“Art. 6: Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali
di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in
conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo
servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma
secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di
cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo
organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee
forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.
Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si
avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I
sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il
titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del
servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica,
ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo
importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in
tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere
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utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al
miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili,
per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di
utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche
categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo
quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di
servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di
licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della
citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per
percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire
la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le
modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari
comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di
radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione
numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge
15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.”.
Per inquadrare la materia si può ricordare, a livello storico, che le prime
regolamentazioni del servizio taxi (ovviamente carrozze) è del 1635 a Londra,
provvedimenti emanati come oggi per decongestionare il “traffico” cittadino.
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Le problematiche relative al servizio di taxi aveva bisogno da tempo di una
revisione, considerato che l’ultima legge in materia è del 1992 (n. 21), nonostante lo
sviluppo della mobilità nelle città, grandi e piccole, e che il servizio è comunque
obbligatorio nelle aree per cui i singoli comuni hanno rilasciato la licenza e, soprattutto
che il taxi è un servizio pubblico che si integra con quello dei trasporti pubblici di linea.
La citata legge 21/92 prevede, tra l’altro la distinzione tra il servizio di taxi, con
obbligo di stazionamento in luogo pubblico e tariffe regolamentate dai comuni e quello
di noleggio di autovetture con conducente, con stazionamento all’interno di rimesse,
tariffe non regolamentate e fruibilità solo su prenotazione.
È anche importante ricordare che molte proposte di riforma del settore, non
hanno mai raggiunto la trasformazione in legge.
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TAXI.
La materia dei taxi è stata affrontata in maniera organica dall’Autorità garante
per la concorrenza ed il mercato, Comunicato - Segnalazione 9 marzo 2004 relativa alle
“distorsioni della concorrenza nel servizio taxi”. Un ulteriore motivo per cui la
liberalizzazione prevista dalla legge 248, non fosse più rinviabile.
La riforma si muove secondo linee già attuate anche in altri paesi, in termini di
vincoli al numero delle licenze, requisiti qualitativi, mentre, minori sono gli interventi
sulla struttura tariffaria, sapendo che la situazione esistente prevedeva (ed ancora
prevede) forti barriere all’entrata; l’Italia insieme a Francia e Germania è il paese con la
regolamentazione
più
stringente
(in
Svezia
il
servizio
è
completamente
deregolamentato, nei Paesi Bassi l’entrata è libera, nel Regno Unito, devono sussistere
solo dei requisiti oggettivi), per cui, senza la riforma, era difficile poter aumentare le
licenze, ciò anche a causa del potere interdittivo della categoria, in grado di bloccare il
traffico nella città, sia nella fissazione delle tariffe, sottoposte alle scelte più della
categoria che dell’ente locale. Potere che nel tempo si è estrinsecato, oltre che nel ruolo
predominante nella citata fissazione delle tariffe, nell’ottenimento di sussidi sul prezzo
del carburante e nella possibilità di ottenere la doppia licenza per il servizio taxi e NCC.
La non completa liberalizzazione e la scarsa disponibilità di veicoli (tra la più
bassa d’Europa) hanno avuto un effetto ancor più visibile a causa dell’inadeguatezza del
trasporto pubblico urbano rispetto alle necessità di movimento dei consumatori.
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Può essere utile recuperare alcuni dati di una ricerca della Banca d’Italia del 2007
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vedeva 4,5 licenze di taxi ogni 10.000 abitanti, con punte minime di 0,3 (sud ed
isole) e 38,9 (nord-ovest); la stessa ricerca evidenziava che le grandi città presentavano
un numero di vetture più alto della media nazionale: Milano con il numero più elevato di
licenze e Roma con il più alto numero di veicoli, 21 ogni 10.000 abitanti e Milano con 16;
numeri molto bassi rispetto ai 99 taxi ogni 10.000 abitanti di Barcellona, agli 83 di
Londra, ai 25 di Parigi e prossimi al fanalino di coda Bruxelles 13.
Ulteriore elemento che la ricerca aveva messo in evidenza, era la scarsa offerta
del servizio nelle varie fasce orarie rispetto alle licenze concesse, in quanto, prima della
legge 248, non era possibile che la vettura fosse affidata ad un altro conducente.
Infine, la scarsità di taxi disponibili non è neppure compensata dai noleggi con
conducente (NCC), servizio meno diffuso di quello taxi, con una media di 2,4 vetture ogni
10.000 abitanti.
Tutto ciò ha creato una situazione per cui da un lato si propone un’offerta di
servizio limitata, dall’altro la domanda è insoddisfatta, come dimostrano, ad esempio, i
tempi di attesa per ottenere il servizio richiesto che molto spesso supera i tempi
comunicati dalle centrali.
I PRINCIPI DELLA LIBERALIZZAZIONE
La sintesi del provvedimento può racchiudersi nella possibilità di concedere
nuove licenze, sia a titolo definitivo che temporaneo, nell’introduzione di ulteriori turni
di lavoro, nell’introduzione di tariffe uniche per gli aeroporti, nella sperimentazione di
nuove offerte.
Più in particolare il citato art. 6 della legge 248/06 ha previsto che i comuni
possano fare scelte utili per il miglioramento ed il potenziamento del servizio.
1. Prevedere turni giornalieri integrativi. Si tratta di ulteriori turni di lavoro, ulteriori
rispetto a quelli ordinari e possono essere svolti anche attraverso l’utilizzo di altre
persone, anche familiari purché con controllo del comune. Nel caso di concessione di
una seconda licenza, è obbligatorio assumere un nuovo conducente. La scelta potrà
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Questioni di economia e finanza (occasional paper) – il servizio di taxi in Italia: ragioni e
contenuti di una riforma – di Chiara Bentivogli e Manuela Calderini – Banca d’Italia Eurosistema
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essere estremamente utile considerato l’alto numero degli iscritti al ruolo non titolari
di licenza di cui solo una piccola parte, sino ad oggi, svolgeva mansioni di sostituto
alla guida.
2. Nuove licenze. I comuni potranno emanare concorsi per migliorare il servizio, nel
caso in cui la normale programmazione di rilascio di licenze, sia ritenuta insufficiente
o inidonea. Nel caso che il bando per il rilascio della licenza sia a titolo oneroso l’80%
del ricavato andrà distribuito ai tassisti in attività, il residuo potrà essere utilizzato
dai comuni per iniziative di controllo per il miglioramento della qualità del servizio.
3. Autorizzazioni temporanee. Nel caso di eventi straordinari e per periodi limitati, i
comuni potranno rilasciare licenze temporanee e non trasferibili, normalmente a
consorzi e cooperative già esistenti.
4. Doppio veicolo. Nel caso di utenze particolari e avvalendosi comunque di un
sostituto alla guida, potranno essere utilizzati veicoli sostitutivi ed aggiuntivi; anche
in questo caso la prevalenza delle licenze è riservata a consorzi e cooperative già
attive.
5. Servizi specializzati. Coloro che sono già in possesso di una licenza potranno
attivare servizi innovativi a favore dei cittadini, ad esempio servizi a chiamata per i
pensionati, scuole, alberghi, ecc.
6. Tariffe fisse. È stata introdotta la possibilità per i singoli comuni di introdurre tariffe
predeterminate di percorsi prestabiliti (ad es. aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.).
7. Comitato di monitoraggio. Istituito un comitato per migliorare la qualità del
servizio. Al comitato partecipano il comune, la categoria e le associazioni dei
consumatori.
L’obiettivo cui si tende, ancora molto lontano, è di avere in Italia ciò che è
avvenuto in altri Paesi, ovvero un aumento della domanda e un abbassamento delle
tariffe medie, stando però attenti a non arrivare a situazioni come quelle di New York, in
cui la liberalizzazione del servizio ha portato ad un abbassamento della qualità del
servizio stesso e ad un peggioramento delle condizioni reddituali dei tassisti, a causa
della forte domanda di lavoro soprattutto da parte di nuovi immigrati.
Non può essere però negata la possibilità che un miglioramento del servizio
possa portare in alcuni casi anche ad un aumento delle tariffe, che però deve essere
legata alla qualità.
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RISULTATI DELLA RICERCA
I criteri dell’attività sono stabiliti dalle singole regioni, e a tali criteri si debbono
attenere i comuni nel momento in cui emanano i regolamenti relativi al servizio.
La delega ai comuni riguarda soprattutto gli aspetti amministrativi tra cui la
concessione della licenza, la disciplina del servizio, le modalità di svolgimento del
servizio (turni, orari, ecc.) le caratteristiche delle vetture, la fissazione delle tariffe al
pubblico.
Le regioni ed i comuni hanno istituito commissioni consultive per verificare il
rispetto della normativa, a cui partecipano le associazioni dei tassisti e dei consumatori.
Conducenti di taxi
Coloro che svolgono servizio di taxi debbono essere iscritti ad un ruolo presso la
Camera di Commercio; l’iscrizione è possibile solo dopo il superamento di uno specifico
esame, a livello regionale, utile per l’accertamento dei requisiti necessari per svolgere il
servizio.
Per essere iscritti al ruolo bisogna ottenere la licenza che è rilasciata dal comune
attraverso un bando pubblico ad artigiani quali titolari di impresa artigiana, a
cooperative di produzione e lavoro o servizi, a consorzi di imprese artigiane, a
imprenditori privati.
Le licenze possono essere trasferite da una persona ad un’altra purché il nuovo
licenziatario sia iscritto al ruolo e che il cedente sia titolare della licenza stessa da
almeno 5 anni, abbia almeno 60 anni e per altri specifici casi. Questa norma è
estremamente importante, tenuto conto che il “mercato delle licenze” era estremamente
oneroso (benché le licenze siano state originariamente rilasciate gratuitamente da parte
delle autorità pubbliche), con punte, nelle grandi metropoli, di € 300.000,00 rispetto ad
importi ridotti anche di 2/3 in altre città europee, come ad esempio Parigi.
Il titolare della licenza può essere sostituito temporaneamente da altra persona iscritta
al ruolo per specifici motivi, quali ad esempio inabilità temporanea alla guida, ferie,
incarichi pubblici, ecc..
I veicoli che svolgono servizio di taxi debbono avere un colore uniforme stabilito
dai singoli comuni, un numero d’ordine, un contrassegno luminoso con la scritta taxi, la
scritta servizio pubblico, un tassametro omologato.
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Il tassametro è l’elemento essenziale del servizio di taxi. La prima avvertenza per
i consumatori è che sul tassametro è riportato il costo della corsa a prescindere dal
numero di passeggeri, da ricordare però che elevato numero di utilizzatori (oltre 4) può
prevedere uno specifico supplemento. Il tassametro indica quando il taxi è libero ovvero
quando è occupato, indica l’importo della corsa che può essere aumentato solo con
supplementi espressamente riportati negli avvisi presenti in ogni veicolo.
Tariffe
Le tariffe sono fissate dai comuni insieme alle organizzazioni sindacali di
categoria, secondo un modello generale che prevede:
- Una tariffa iniziale, ovvero l’importo minimo da riconoscere per ogni corsa, a
prescindere dalla durata e dal percorso, che è segnalato automaticamente all’inizio
della corsa stessa.
- Scatto del tassametro, ovvero il costo del percorso calcolato in distanza o in tempo.
Nel caso di distanza lo scatto della tariffa avviene dopo aver percorso un numero di
metri (indicato nell’accordo); nel caso di tempo lo scatto avviene dopo un
predeterminato periodo di tempo calcolato in secondi.
- Supplementi. Alla tariffa per il trasporto possono sommarsi vari supplementi, ad
esempio bagagli, trasporto animali, numero di persone superiore a 4, ecc..
- Tariffe particolari. In situazioni particolari, quali giornate festive, orari notturni,
aeroporti, percorsi extraurbani, sono previsti specifici supplementi alla tariffa
ordinaria.
Le tariffe, come si è visto variano, da città a città. Attualmente le principali città
italiane prevedono un importo fisso alla partenza compreso tra 1,78 euro (Venezia) e 4
euro (Brescia), mentre nel caso di una corsa di 5 km con cinque minuti di sosta, si può
calcolare un importo minimo di 9,05 euro (Arezzo) e 10,99 (Reggio Emilia).
Riprendendo l’indagine della Banca d’Italia, il prezzo medio di una corsa di 5 km è
di 7,5 euro con il minimo in Sicilia di 5,5 euro ed il massimo nel Lazio 9,3 euro. In questo
caso, il costo comunque, non è particolarmente diverso da quello delle altre città estere
(Roma 7,36, Milano 8,75, Parigi 7,24, Londra 9,87, Barcellona 8,43).
Sulla tariffa, possono incidere in maniera importante, i supplementi che ad
esempio in Emilia Romagna sono ben 16 fra cui un supplemento “ghiaccio e nebbia” o
“bagagli ingombranti”.
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Il pagamento della tariffa avviene dal momento in cui il veicolo riceve la chiamata,
pertanto deve essere pagato anche il percorso del taxi per raggiungere il punto di
chiamata. Questa prima parte di tariffa dovrebbe prevedere un ammontare massimo
riportato negli avvisi esposti all’interno del veicolo; molte città non hanno previsto nei
regolamenti tale ammontare, per cui sono possibili discussioni tra tassista e
consumatore.
Eventuali specifiche richieste sul taxi (ad esempio pagamento con carta di
credito, trasporto animali, trasporto fuori città ecc.) deve essere specificato al momento
della chiamata.
I primi monitoraggi effettuati dopo l’emanazione della legge 248 non hanno dato
risultati molto positivi, né poteva attendersi un successo maggiore considerato anche il
comportamento di alcune cooperative taxi che, immediatamente dopo l’emanazione
avevano boicottato il provvedimento, arrivando a bloccare il traffico delle città,
costringendo il Governo a modificare il testo inizialmente previsto.
In particolare, il rilascio di nuove licenze, i servizi aggiuntivi sono stati
scarsamente attuati e dove è avvenuto è stato in misura inferiore non solo a quanto
preventivato ma alle necessità dell’utenza. Alcune città hanno emanato bandi sia a titolo
oneroso che gratuito, solo due hanno migliorato le tecnologie per i controlli o
autorizzato servizi temporanei o a favore di specifiche categorie di utenti; solo Roma ha
previsto l’impiego di veicoli sostitutivi mentre tutte le città hanno previsto tariffe
predeterminate per alcune tipologie di percorso. Risulta ancora irrisolto il problema
legato al servizio di noleggio con conducente che si sovrappone in molti casi a quello dei
taxi.
Istruzioni per l’uso
Utilizzare il servizio di taxi è molto semplice, ma conoscere alcune regole e alcuni
comportamenti da seguire può essere utile.
Il servizio taxi può essere attivato tramite la chiamata al radio taxi, telefonando al
posteggio o lungo la strada.
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Nel caso di chiamata attraverso il radio taxi, l’utente dovrà fornire un proprio
riferimento e l’indirizzo in cui il taxi dovrà recarsi; nel caso di disponibilità, la centrale
radiotaxi verrà comunicata la sigla del taxi ed i minuti entro cui sarà disponibile
all’indirizzo indicato. Nel caso che il taxi non arrivi entro pochi minuti successivi al
termine dichiarato è opportuno richiamare la centrale taxi.
Il taxi è possibile prenderlo anche al posteggio, sia se esistono veicoli disponibili,
sia telefonando al numero del posteggio più vicino. Nel caso di telefonata al posteggio la
tariffa si avvia dalla partenza dal posteggio stesso all’indirizzo indicato. Nel caso di
ricerca del taxi al posteggio senza però la presenza dei veicoli, i tempi di attesa non sono
prevedibili.
Alcune città hanno scelto di far partire il tassametro solo dal momento il cliente
sale sul taxi stesso. Sembra essere una buona norma utile per aver maggior trasparenza
nell’offerta del servizio.
Nel caso di taxi preso direttamente lungo la strada è sufficiente un semplice
cenno della mano, possibilmente nei pressi di una corsia preferenziale dei taxi stessi. La
prima accortezza, in questo caso, deve essere la verifica se il taxi che si intende prendere
è libero, in questo caso apparirà la scritta libero.
All’inizio della corsa è opportuno segnalare al tassista il percorso desiderato,
eventuali soste, più destinazioni e se il pagamento avverrà con monete di grosso taglio.
Alla fine della corsa è necessario verificare di non aver lasciato nulla nel taxi e se
richiesto farsi rilasciare ricevuta con l’importo, la data e il tragitto della corsa.
CONCLUSIONI
In conclusione il processo liberalizzatorio sta seguendo un percorso già avviato in
altri paesi, la riforma italiana però è molto più blanda, non modificando
complessivamente la regolamentazione del settore, le modalità di fissazione delle tariffe
e lasciando alla contrattazione tra comuni ed organizzazioni di tassisti il rilascio delle
licenze, quindi le soluzioni trovate riguardano soprattutto tassisti già attivi con scarsa
possibilità di impiego di nuovi lavoratori; anche il mantenimento del divieto di cumulo
delle licenze, inizialmente previsto nel decreto del luglio 2006 è un ulteriore vincolo a
danno della concorrenza.
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In sostanza viene meno la possibilità di aumentare la concorrenza che era uno dei
capisaldi del processo liberalizzatorio.
Tutta questa situazione di fatto ha creato scarsi cambiamenti in quasi tutte le
città, ad eccezione della capitale, dove i risultati ottenuti sono derivati da un forte
“braccio di ferro” tra comune ed organizzazioni di tassisti.
A circa due anni dalla riforma sono rimasti molti dei vecchi mali: taxi introvabili,
attese lunghissime se non mancata risposta ai centralini, tariffe poco trasparenti, scarsa
presenza ai parcheggi, attese della vettura maggiori di quelle dichiarate dalle centrali.
Per poter migliorare realmente il servizio dovrebbero essere previsti alcuni
miglioramenti all’attuale normativa. Tra questi potrebbe essere utile introdurre delle
tariffe massime per eliminare alcuni comportamenti, prevedere requisiti minimi di
conducente e di veicolo per l’assegnazione della licenza, in questo modo sarebbe anche
possibile, senza danneggiare la qualità, liberalizzare le licenze stesse, un intervento
dovrà essere fatto sul mercato secondario delle licenze, per evitare i picchi attualmente
previsti, rendere più trasparenti i costi, ma infine sarebbe quantomeno opportuno
applicare la riforma emanata.
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