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 Rubrica a cura di Pier Francesco Sica, Arbitro Regionale FSI – Circolo IL Grifone Grosseto 1979 L’angolo dell’arbitro: le novità delle Law of Chess 2014 Ma è possibile che ci sia anche un arbitro per le partite di scacchi? Questo è l’interrogativo del profano che si domanda a cosa mai possa servire un arbitro in una partita di scacchi. Ovviamente l’agonista sa bene quanto sia determinante, invece, per assicurare la regolarità della partita, la presenza di un arbitro che vigili garantendo un andamento corretto ed espressivo della reale forza degli antagonisti. Ciò detto, tuttavia, gli stessi giocatori agonisti a volte ignorano alcune parti del regolamento oppure ne hanno una conoscenza ridotta o distorta. Mentre la conoscenza delle regole può, da un lato, prevenire comportamenti scorretti di fronte a convinzioni prima errate evitando di richiedere l’applicazione di regole inesistenti e, dall’altro, pretendere il rispetto dei propri diritti. Il riferimento, a mero titolo esemplificativo, può essere ricondotto a pretese richieste di patta c.d. teorica in posizioni assolutamente tutte da giocare ovvero non sapere che la patta per triplice ripetizione di posizione si può verificare indipendentemente dall’ordine delle mosse. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto questa rubrica nasce dalla necessità di evidenziare aspetti regolamentari di interesse per il giocatore. Affronteremo negli appuntamenti successivi casi pratici, casistiche varie, ma anche questioni che vorrete segnalarci. Cercheremo di rispondere nel più breve tempo possibile. L’occasione per cominciare ad affrontare questi argomenti nasce da numerose modifiche regolamentari, le nuove Law of Chess, che entreranno in vigore dal 1 luglio 2014 e dalla conseguente dall’esigenza di ritrovarsi all’appuntamento in grado di fronteggiare le numerose novità di prossima introduzione. 1 Tra le modifiche rilevanti risalta la sanzione per il possesso del telefono e/o di qualunque altro strumento elettronico in possesso del giocatore. Secondo le nuove disposizioni viene confermato il divieto di fare uso di note, fonti di informazioni, consigli o analizzare su di un’altra scacchiera qualsiasi partita. Inoltre, “durante il gioco, al giocatore è vietato avere telefoni cellulari e/o altri mezzi elettronici di comunicazione nell’area del torneo”. La differenza sostanziale tra la precedente e la nuova formulazione è rappresentata ovviamente non dall’immutato divieto del possesso, ma, innanzitutto, dal venir meno della locuzione “senza il permesso dell’arbitro”. Il semplice possesso determinerà, per ciò solo, la perdita della partita. Non si potranno più vedere quindi giocatori col telefono smontato e/o spento sul tavolo. Infatti, la nuova norma dispone che “se è evidente che un giocatore che ha introdotto tale dispositivo nell’area del torneo egli perderà la partita. L’avversario vincerà”. Tale modifica, da un lato ha il pregio di eliminare quelle difficoltà casistiche applicative presenti fino ad oggi e relative ad esempio alla differenza tra la vibrazione ed il suono. Infatti fino al 30 giugno 2014 la norma determinerà partita persa se l’apparecchiatura elettronica produce un suono, compresa la vibrazione. Mentre dal 1 luglio 2014 la sconfitta sarà determinata dal semplice possesso. Infatti la norma prevede la sconfitta semplicemente “se è evidente che un giocatore ha introdotto tale dispositivo nell’area di gioco”. Laddove, perciò, il carattere di evidenza richiesto consentirà di dedurre l’illecita introduzione se ad esempio da indumenti e/o borse, bagagli e simili riconducibili al giocatore venga prodotto un qualunque suono che consenta di ritenerlo proveniente da un qualsiasi strumento elettronico. Dall’altro, il difetto è insito nelle difficoltà applicative. Ed in particolare di quelle di controllo. La nuova disposizione non brilla per pragmaticità. Certamente gli intenti sono mossi dalla volontà di dichiarare guerra a 360° al cheating. Ma questa legittima pretesa si scontra con limiti esterni all’ordinamento della FSI, ed in particolare con i diritti costituzionali relativi all’individuo. 2 La mancanza di pragmaticità risulterà evidente laddove si vada ad immaginare l’applicazione pratica prevista del controllo ispettivo delegato all’arbitro. La norma, infatti, recita: “L’arbitro può richiedere al giocatore che il suo abbigliamento, borse o altri oggetti siano ispezionati in privato. L’arbitro o una persona da questi autorizzata, ispezionerà il giocatore e dovrà essere del medesimo genere del giocatore. Se un giocatore rifiuta di collaborare a questi obblighi, l’arbitro prenderà provvedimenti in base all’art. 12.9”. Infatti, nulla quaestio, nel caso, e saranno la maggior parte, di collaborazione piena dei giocatori che mostrino volontariamente il contenuto. Ma il problema si porrà nel caso patologico: di fronte al rifiuto che fare? Se è vero che la sanzione è prevista in caso rifiuto di collaborazione, ciò significa, tuttavia, che prima del rifiuto dovrà essere stata formulata una richiesta di ispezione da parte dell’arbitro. Certo, le perplessità sono molte, soprattutto se proviamo a mettere sul piatto della bilancia gli interessi contrapposti: da un lato il legittimo controllo ispettivo dell’arbitro e dall’altro il diritto costituzionale all’inviolabilità della libertà della persona. Libertà che può essere compressa solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria ovvero di iniziativa della polizia giudiziaria nei casi predeterminati per legge. Casi che unicamente consentirebbero una perquisizione di iniziativa: l’art. 41 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in materia di armi; l’art. 103 Legge Stupefacenti (DPR 309/1990 c.d. legge Iervolino) in materia droga; l’art. 354 u.c. c.p.p. (codice di procedura penale), norma che legittima il sequestro penale, al fine di evitare la modificazione dello stato dei luoghi, in tema di flagranza di reato in atto. In tali casi per dare un’idea è consentita la perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, anche senza atto motivato dell’autorità giudiziaria sulla base del fondato motivo che si possano detenere armi, droga o essere in atto la commissione di un reato. E, tuttavia, a mio avviso non sarà necessario scomodare interpretazioni costituzionalmente orientate del nuovo potere ispettivo dell’arbitro. E ciò sostanzialmente per due ordini di ragioni. La prima. I tesserati FSI devono sottostare alle regole dell’associazione di cui hanno liberamente scelto di far parte. 3 Pertanto la sottoposizione alle regole è volontaria e non si pone nemmeno il problema del contrasto con norme costituzionali. La violazione delle regole comporta la possibilità di sanzioni. La seconda, di ordine pratico. Il divieto anche del semplice possesso del telefoni e/o di qualsiasi altro strumento elettronico potrà essere agevolmente superato dalla finestra lasciata aperta dalla nuova disposizione: “le regole della manifestazione possono specificare penalizzazioni diverse, meno severe”. Esattamente come avviene già da tempo per il periodo di tolleranza. Si legge in tutti i bandi, infatti, in genere partita persa se non ci si presenta entro 1 ora alla scacchiera. Tuttavia il regolamento stabilisce partita persa se non si è presenti alla scacchiera, facendo salva la diversa regolamentazione dell’organizzatore nel bando e a meno che l’arbitro decida diversamente. Sul tempo di tolleranza viene ribadito che “se le regole della competizione specificano una tolleranza diversa da zero e se nessuno dei due giocatori è presente inizialmente, il bianco perderà tutto il tempo che intercorre sino al suo arrivo, a meno che le regole della competizione lo specifichino o l’arbitro decida diversamente”. Siamo quindi certi che a parte qualche incertezza iniziale – ci sarà sempre qualcuno che in buona o mala fede ignorerà le nuove disposizioni – gli organizzatori inseriranno nei bandi sanzioni diverse dalla perdita della partita. Tra le novità delle Law of Chess 2014 va ricordata la modifica della sanzione della partita persa per l’esecuzione di mossa irregolare che prima avveniva alla terza. Infatti dal 1 luglio 2014 per la prima mossa illegale completata verranno concessi due minuti extra mentre già alla seconda la sanzione sarà la partita persa (alla prima nel Rapid). Resta salva come sempre l’ipotesi in cui la partita sarà comunque patta se la posizione è tale che l’avversario non può dare scacco matto al suo avversario. Anche qui si suggerisce di ricordare nei bandi di gara, per evitare discussioni – peraltro ingiustificate – che alla seconda mossa illegale la sanzione sarà la partita persa per il contravventore. Meritano una menzione anche la modifica sulle modalità di promozione del pedone e le precisazioni in ordine all’esecuzione della mossa. 4 Si è scelto di codificare, finalmente direi, i vari tipi di promozione del pedone legittimando le consuetudini in voga, quale ad esempio quella di togliere il pedone dalla settima traversa e sostituirlo col pezzo prescelto in ottava. Quello che invece non è consentito ed ha ripercussioni determinanti è premere l’orologio dopo aver spinto il pedone in ottava e prima di aver posto in ottava il nuovo pezzo frutto della promozione. Infatti la mossa non è completata e le conseguenze sono duplici. La prima. Mossa illegale e due minuti extra all’avversario. La seconda. Il pezzo che verrà posto in ottava sarà esclusivamente la donna in tal caso, come dispone il regolamento, e non sarà più consentita la scelta del pezzo in tal caso, con ovvie conseguenze laddove ad esempio il giocatore avesse avuto la necessità di promuovere con uno scacco di cavallo ovvero evitare uno stallo con una promozione a torre. La sottopromozione deve essere decisa dal giocatore, viceversa, la promozione sarà sempre a donna in caso di mossa irregolare perché non completata. Occhio alla mano sull’orologio, dunque, soprattutto se si è in zeitnot. Cambia il tempo del Rapid che si abbassa a minimo 10 minuti fino a 59 minuti e 59 secondi. Sono stati inseriti due ulteriori casi di patta. Al 9.6.a quello delle “cinque mosse consecutive alternate” e al 9.6.b quello delle 75 mosse consecutive senza alcuna cattura o mossa di pedone. Sia nel caso delle cinque mosse alternate (a differenza della triplice ripetizione di posizione che può invece avvenire se la stessa posizione è apparsa per almeno tre volte anche non consecutive) che in quello delle 75 mosse la patta può essere rilevata autonomamente dall’arbitro. Rimangono tutte le altre ipotesi di patta compresa quella delle 50 mosse. Una curiosità. Finalmente viene espressamente impedita una pratica di disturbo parecchio diffusa, i pezzi potranno essere acconciati esclusivamente sul proprio tempo. Purtroppo nulla è detto circa il divieto di toccare i pezzi dell’avversario per cui effettivamente, ma solo sul proprio tempo, il giocatore potrà acconciare perfino i pezzi dell’avversario ove mal posizionati. Rimane ovviamente il limite del comportamento scorretto e del disturbo. Per qualunque chiarimento e/o quesito potete scrivere a: [email protected] Pier Francesco Sica AR FSI 5