Ingrosso o dettaglio nei compro oro

Transcript

Ingrosso o dettaglio nei compro oro
COMPRO ORO: ingrosso o minuto?
In questo tempo in cui sembra esserci del fuoco a covare sotto la cenere, sarebbe bene rivedere le
politiche inerenti le cessioni.
Un "compro oro", può rivendere i propri beni all’interno dei locali adibiti al ritiro dei gioielli usati, fermo
restando la disponibilità della licenza e dell’iscrizione alla Camera di Commercio, ove risulti operante il
commercio al minuto. All’interno dei medesimi locali infatti, non può essere svolta l’attività di
commercio al minuto e all’ingrosso promiscuamente come definito dal D.LGS 114/98 il quale specifica
"E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e
al minuto".
Pertanto si è obbligati a scegliere una politica aziendale coerente con il proprio tipo di attività. Come
faccio a determinare se la mia attività è configurabile come commercio al minuto o all’ingrosso? Basta
calcolare il fatturato delle cessioni. Se le cessioni effettuate all’ingrosso rappresentano la parte
maggiore della mia attività, è chiaro che non posso richiedere oppure effettuare commercio al minuto
(nei medesimi locali) e viceversa.
Vediamo un esempio pratico: ho una licenza di rivendita al minuto, il fatturato della mia ditta è stato
per un anno pari ad € 10.000, di cui 8.000 fatturati ad altro commerciante a cui rivendo i miei gioielli
usati e, i restanti 2.000, li ho fatturati rivendendoli al minuto. E’ chiaro che questo tipo di attività rientra
nella categoria del commercio all’ingrosso e, pertanto, il commerciante deve regolarizzarsi recedendo
la licenza al minuto a favore di quella all’ingrosso.
Fino al 28 dicembre 2010 in Emilia-Romagna * (vedere normativa riportata a piè pagina) e fino al 06 agosto
2012 in tutta Italia ** (vedere D.L riportato a piè pagina), non era possibile svolgere attività sia all’ingrosso
che al minuto negli stessi locali non era possibile pertanto i "Compro oro" esponevano la merce al fine
di rivendere i propri beni al minuto, ma la fetta maggiore del proprio fatturato era svolto all'ingrosso,
era evidente che una delle due attività fosse svolta abusivamente, ora invece una nuova normativa
permette questa promiscuità.
* In data 28 dicembre 2010, il Servizio programmazione della distribuzione commerciale della Regione Emilia Romagna ha diffuso la nota informativa PG
2010.0322017 relativa all'esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (ex D.lgs.59/2010, art. 35) con la quale evidenzia quanto
segue:
•
il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ( ex D.lgs. n.
114/98 e L.R. 14/99) deve essere disapplicato in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE attuata dal
D.lgs n. 59/2010, relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi;
•
le particolari modalità di computo della superficie di vendita ( Delibera Assemblea Legislativa n.155/2008) continuano ad applicarsi
esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti per i quali la L.R. n. 14/1999 art 19bis aveva già previsto la possibilità di vendita
congiunta all'ingrosso e al dettaglio ( vedi elenco riportato alla pagina - Commercio all'ingrosso e al dettaglio nel medesimo punto vendita)
•
nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente, la superficie di riferimento
per la classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita - e pertanto
anche per la presentazione della S.C.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione comunale - è quella complessiva determinata dalla somma
delle superfici destinate alle vendite al dettaglio e di vendita all'ingrosso;
•
in mancanza del titolo abilitativo, o di sussistenza di un titolo abilitativo non corrispondente alla superficie totale del punto vendita
(così come descritta al punto precedente), si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art 22 del D.lgs. n.114/98.
** E’ possibile l‘esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto Vendita, l’articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo
06/08/2012, n. 147 sostituisce l’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 disponendo che: “nel caso di esercizio promiscuo nello
stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le
discipline per le due tipologie di attività”.
Dalla modifica consegue, pertanto, l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
MALAGOLI s.r.l.
Via A. Labriola, 14/a - 41123 MODENA (MO) Italy Banco Metalli:
Via A. Labriola, 14/b - 41123 MODENA (MO) Italy
Tel.: 059.828.606(8 linee r.a.) Fax: 059.828.249
Marchio MO124 - Elenco Operatori Professionali Oro n.5002639
Cod.Fisc./Part.I.V.A.: IT01990740365
Cap.Soc. € 120.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. MO 257360
Internet: www.malagoli.com - www.malagoli.it
E-mail: [email protected]