CODICE COMPORTAMENTO

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CODICE COMPORTAMENTO
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
CODICE
DI
COMPORTAMENTO
TRA BANCHE PER AFFRONTARE
I PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE
ATTI A SUPER ARE LE CRISI DI IMPRESA
INDIC E
Presentazione ..................................................................................................
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Codice di comportamento .......................................................................
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Modulo di adesione ....................................................................................
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L’adozione di strumenti alternativi a quelli al momento o fferti dalla normativa fallimentare – giudicati incapaci di sodd isfare le esigenze che sorgono nel caso di risanamento aziendale 1
– per il superamento delle difficoltà reversibili dell’impresa è
attività che da tempo impegna l’Associazione.
Ciò nella convinzione che una fattiva soluzione di detta
problematica può collocarsi anche in iniziative definite a livello
di sistema bancario e finanziario che, nel favorire comport amenti tempestivi e coesi, pur sempre nel rispetto della singola
autonomia decisionale, siano orientate in definitiva al recupero
dell’impresa ed alla valorizzazione delle prospettive reddituali
della stessa.
In questo contesto, l’Associazione ha definito un Codice di
comportamento per affrontare i processi di ristrutturazione atti
a superare le crisi d’impresa, finalizzato a far emergere con
tempestività le situazioni di difficoltà delle imprese finanziate
dal settore e ad individuare i conseguenti comportame nti.
Con detta iniziativa si realizzano strumenti collaborativi di
soluzione delle crisi mediante il coinvolgimento dei soggetti
bancari e finanziari interessati, dell’impresa e degli altri credit o1 Sul tema dell’inadeguatezza della normativa fallimentare per la soluzione
della crisi dell’impresa e sul ruolo che le banche possono svolgere per il super amento della stessa crisi si veda, in particolare, Banca d’Italia, Crisi d’impresa, proc edure concorsuali e ruolo delle banche, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza
legale, n. 44, marzo 1997; Crisi di impresa e risanamento, ruolo delle banche e prospe ttive di riforma, a cura di Masciandaro e Riolo, Edibank, Milano, 1997; nonché da ultimo, Le procedure stragiudiziali per la composizione delle crisi di impresa, a cura di Bo nfatti e Falcone, Giuffré, Milano, 1999.
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ri della stessa, traendo spunto e conforto dall’esperienza già
maturata sul campo in alcuni ordinamenti stranieri
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nell’attesa di una riforma della normativa fallimentare che disciplini anche la crisi reversibile dell’impresa.
Il Codice, predisposto con l’ausilio di un rappresentativo
gruppo di lavoro della Commissione Tecnica Legale, è stato
approvato dal Comitato Esecutivo dell’ABI nella riunione del
20 ottobre 1999. Esso ha già ottenuto il positivo vaglio della
Banca d’Italia, in qualità di Autorità antitrust, che, con lettera
del 15 febbraio 2000 inviata alla scrivente, ha evidenziato come
«l’esame del Codice sotto il profilo concorrenziale – tenuto
conto del carattere fondamentalmente procedurale delle previsioni in esso contenute e dei benefici che la sua applicazione
potrebbe comportare sia per le banche creditrici sia per le stesse
imprese in difficoltà – non ha fatto emergere profili di contrasto
con le norme della legge n. 287/90».
Esso è aperto all’adesione volontaria delle banche e degli
altri intermediari finanziari (di cui agli artt. 106 e 107 Testo un ico bancario), che possono aderirvi anche a live llo di gruppo.
Per ciò che concerne l’esperienza di altri ordinamenti sul campo delle ristrutturazioni aziendali si rinvia agli interventi di Trepper e Shalhoub; di Kent; di
Obermuller; di Campana e di Beltran contenuti in Crisi di impresa e risanamento,
ruolo delle banche e prospettive di riforma, cit., pag. 269 e ss; nonché Cornelli, Risoluzione della crisi di impresa: principi economici e spunti dalle procedure estere , in Crisi
d’impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche , cit., pag. 43 e Ghia, Il London Approach, in Temi romana, 1995, I, pag. 245 e ss.
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Le linee direttrici del Codice
Il Codice prevede il coinvolgimento delle banche e delle
società finanziarie, in quanto soggetti il cui contributo è dete rminante per la soluzione della crisi di impresa, traendo fond amento dalle prassi attualmente seguite in materia. Quanto al
suo ambito applicativo, si evidenzia che lo stesso attiene alle
crisi di natura finanziaria dell’impresa e, in ipotesi limitate, a
quelle di natura produttiva e strutturale.
Esso persegue la trasparenza e la correttezza nei rapporti
reciproci fra le banche e nei confronti delle imprese, consente ndo l’assunzione di comportamenti degli aderenti informati a
principi di cooperazione e di equità sostanziale, anche nel riparto proporzionale delle eventuali operazioni di nuova fina nza, nonché la valorizzazione delle imprese.
Con l’adesione, la banca o l’intermediario finanziario si
obbliga a rispettare le previsioni contenute nel Codice e conseguentemente ad orientare la propria attività ai principi in esso
enunciati. Tra i vari impegni si segnalano in particolare quelli
di: partecipare ad adeguato livello alla riunione sulla propos izione dell’iniziativa di concertazione; fornire una adeguata informazione scritta delle notizie in possesso; mantenere la rise rvatezza circa la convocazione dell’incontro; non utilizzare la
notizia al fine di modificare la propria situazione in fatto o in
diritto verso l’impresa coinvolta dal momento in cui è perve-
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nuta la notizia stessa e fino alla comunicazione delle proprie
decisioni.
La procedura è applicabile a situazioni di crisi di impresa
in cui l’esposizione di quest’ultima, ovvero del «gruppo», verso
il sistema bancario e finanziario sia pari o superiore a 30 milia rdi di lire. Nell’ottica della circuitazione delle informazioni e
dell’assunzione dei conseguenti comportamenti in tempi brevi,
la proposizione dell’iniziativa di concertazione è attribuita
all’aderente in possesso di notizie che ritenga utili per
l’attivazione della stessa, ovvero a quello che sia comunque interessato all’attivazione della stessa.
Al fine di contenere i costi amministrativi derivanti dalla
gestione della procedura di ristrutturazione, è prevista la poss ibilità di adottare forme di collaborazione e di suddivisione dei
ruoli, anche con il ricorso a forme di cessione del credito ovvero
a mandati per la gestione dello stesso.
I contenuti del Codice
La procedura ha inizio con una riunione fra gli aderenti
(che vantano crediti nei confronti dell’impresa) nella quale sono
messe a disposizione di tutti i partecipanti le notizie fornite
dall’impresa in crisi e comunque in possesso dell’intermediario
che ha assunto l’iniziativa. Detta riunione è proposta con il coinvolgimento dell’impresa interessata (o del gruppo di imprese
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interessato), che rilascia a tal fine il proprio consenso anche ai
sensi e per gli effetti della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Nel caso di attivazione della procedura, gli aderenti, oltre
ad assumere gli impegni già indicati al precedente punto 2, si
obbligano a far pervenire le proprie decisioni nei termini pr eannunciati nel corso della riunione e comunque prima del compimento di eventuali atti urgenti nei confronti dell’impresa e
dei comuni garanti.
In esito a detta riunione, i partecipanti si esprimono (s econdo principi di maggioranza qualificata, da concordare nel
corso della riunione medesima) sulla percorribilità della proc edura di concertazione e sull’eventuale costituzione di un Comitato ristretto. Questo Comitato provvede, tra l’altro, a convocare in tempi solleciti tutti i soggetti interessati, invitando
l’impresa ed il suo eventuale advisor a fornire ogni utile elemento per la disamina del piano di risanamento; a verificare il
corretto svolgimento della procedura ed a proporre l’adozione
degli opportuni adattamenti del piano di ristrutturazione in
relazione al mutamento delle condizioni eventualmente verif icatesi; ad informare periodicamente i partecipanti alla proced ura sull’andamento della stessa.
Nel caso di contestazioni inerenti all’interpretazione dei
principi recati dal Codice e alla pretesa violazione degli obblighi da esso contemplati è previsto l’intervento dell’Asso13
ciazione, in via di conciliazione, ovvero di un collegio arbitrale,
che decide secondo diritto.
Da ultimo si segnala che, al fine di consentire un costante
adeguamento dei principi del Codice all’evoluzione della t ematica della crisi di impresa, l’Associazione, oltre a tenere un
elenco aggiornato degli aderenti e previa acquisizione dei dati,
intratterrà periodicamente gli aderenti medesimi sullo stato di
attuazione del Codice stesso e sulle possibili linee di impl ementazione dello stesso.
* * *
L’adesione al Codice va comunicata all’Associazione Ba ncaria Italiana mediante la restituzione dell’allegato esemplare,
debitamente sottoscritto dal Presidente e/o dagli Amministr atori Delegati o dal Direttore Generale.
Si confida in una convinta e tempestiva adesione al Codice,
nella consapevolezza della rilevanza delle finalità dallo stesso
perseguite.
DOTT . GIUSEPPE ZADRA
DIRETTORE G ENERALE DELL’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
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Allegato n. 1
Codice di comportamento
tra banche per affrontare
i processi di ristrutturazione
atti a superare le crisi di impresa
PREMESSA
Il presente Codice è volto a fissare principi comportame ntali che facilitino l’adozione di procedure di concertazione fin alizzate al superamento di difficoltà reversibili dell’impresa. Le
finalità perseguite in materia si collocano nell’ambito della ricerca di strumenti collaborativi di soluzione delle crisi mediante
il coinvolgimento dei soggetti bancari e finanziari interessati,
anche a livello di gruppo, ed in particolare dell’impresa e dei
creditori della stessa, tenuto conto del determinante contributo
che in tale contesto può offrire il sistema creditizio.
Le situazioni di crisi dell’impresa contemplate dal presente
Codice sono quelle di natura finanziaria, per le quali può risu ltare risolutivo il contributo delle banche e degli intermediari finanziari, nonché, in taluni casi, quelle di natura produttiva e
strutturale, ove la ricerca di una soluzione presuppone
l’accordo tra una pluralità di soggetti (banche, intermediari finanziari, imprese fornitrici, società del gruppo in crisi) che si
impegnano nell’attuazione del piano di risanamento approv ato.
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Art. 1
PRINCIPI GENERALI
Le banche e gli intermediari finanziari (di cui agli artt. 106
e 107 Testo unico bancario) aderenti – anche a livello di gruppo
– al presente codice si impegnano:
• alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti reciproci e nei
confronti delle imprese clienti, favorendo in particolare una
contrattualizzazione unitaria degli accordi interbancari e di
adesione al piano;
• a porre in essere comportamenti informati a principi di cooperazione e di equità sostanziale nei rapporti tra il ceto cr editorio;
• a porre in essere comportamenti che, nel rispetto della «par
condicio», valorizzino le imprese anche nelle loro prospettive
reddituali;
• a ripartire le quote di partecipazione alla nuova finanza secondo criteri di trasparenza ed obiettiv ità;
• ad adottare forme di collaborazione e di suddivisione dei
ruoli al fine di contenere anche i costi amministrativi der ivanti dalla gestione della procedura di ristrutturazione, ricor-
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rendo se del caso a forme di cessione del credito ovvero a
mandati per la gestione dello stesso;
• a compiere quanto necessario affinché i principi e le norme
del presente accordo vengano recepite nell’ambito degli accordi di ristrutturazione di cui fossero parte;
• ad introdurre, in particolare, negli accordi di ristrutturazione
sia divieti circa trattative separate nonché patti di covendita
per quanto concerne le azioni rivenienti dalla conversione di
crediti in capitale, sia previsioni per l’assunzione di determ inazioni secondo principi di maggioranza qualificata, dete rminazioni che, per motivi di urgenza, possono essere demandate ad un Comitato ristretto;
• a favorire la circolazione tra tutti i soggetti interessati delle
informazioni di rilevanza ai fini della valutazione ed adesione al piano di risanamento;
• a comunicare nei termini convenuti le decisioni di pertine nza;
• a risolvere eventuali controversie attinenti all’interpretazione
del presente accordo e agli impegni da esso derivanti mediante ricorso a procedure arbitrali.
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Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
La procedura di concertazione (di seguito denominata
procedura) si applica a situazioni di crisi di imprese in cui
l’esposizione dell’impresa o di un gruppo di imprese verso il sistema bancario o finanziario sia pari o superiore a 30 miliardi di
lire.
Art. 3
PROPOSIZIONE DELL’INIZIATIVA
DI CONCERTAZIONE
L’aderente in possesso di notizie che possano far ritenere
utile l’attivazione della procedura ovvero quello che sia intere ssato all’attivazione della stessa può proporre – con il coinvo lgimento dell’impresa interessata e previo consenso della stessa
(o delle imprese del gruppo interessate) rilasciato ai sensi e per
gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675 – un incontro agli
altri aderenti mediante convocazione scritta, anche via fax,
espressamente per l’attivazione della procedura medesima.
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Nel corso della riunione l’aderente che ha proposto
l’iniziativa deve mettere a disposizione degli altri partecipanti
tutte le notizie allo stesso fornite dal cliente.
I dati personali relativi all’attività di ciascuna impresa int eressata formeranno oggetto di trattamento da parte degli aderenti nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle
finalità previste dal presente Codice e con le modalità e le pr ocedure, manuali ed informatiche, strettamente necessarie per
svolgere le attività previste dal Codice medesimo.
Art. 4
OBBLIGHI DELLE BANCHE CONV OCATE
Nel caso di attivazione della procedura di concertazione,
gli aderenti si impegnano:
• a partecipare alla riunione;
• a partecipare ad adeguato livello;
• a fornire da subito una adeguata informazione scritta per
quanto concerne un dettaglio dell’esposizione, delle garanzie
e delle fonti di rimborso;
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• a manifestare eventuali situazioni conflittuali (quali ad
esempio l’esistenza di partecipazione nel gruppo interessato,
prestiti partecipativi, presenza di esponenti aziendali negli
organi amministrativi, ecc.);
• a mantenere la riservatezza circa la convocazione dell’incontro;
• a non utilizzare la notizia della riunione al fine di modificare
la propria situazione in fatto (affidamenti, acquisizione o
realizzo di garanzie) verso l’impresa o il gruppo dal m omento in cui è pervenuta la notizia stessa e sino alla comun icazione delle proprie dec isioni;
• a far pervenire le proprie decisioni nei termini preannunciati
da ciascun aderente agli altri partecipanti alla riunione e comunque prima del compimento di eventuali atti urgenti nei
confronti dell’impresa e dei comuni garanti. Detti atti, se posti in essere da un aderente al piano di risanamento, si inte nderanno quindi compiuti nell’interesse di coloro che avranno
aderito al piano medesimo;
• a valutare la possibilità di costituire, secondo criteri da determinare nel corso della stessa riunione, un Comitato r istretto.
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Art. 5
ESITO DELLA RIUNIONE
Sulla base delle informazioni emerse e della document azione fornita nel corso della prima riunione, i partecipanti, nel
pieno rispetto della autonomia decisionale di ciascuno, si
esprimono – secondo principi di maggioranza qualificata – sulla
percorribilità della procedura di concertazione.
Qualora sia emerso un orientamento favorevole alla pr ocedura di concertazione e si sia concordato sulla costituzione
del Comitato ristretto, si procederà alla nomina dei suoi me mbri secondo criteri e tempi convenuti nel corso della medesima
riunione.
Art. 6
COMITATO RISTRETTO
Il Comitato ristretto:
• ha facoltà di dotarsi, per specifiche problematiche legali, finanziarie ed industriali, di un nucleo tecnico, eventualmente
anche con professionalità complementari, avente funzioni
consultive;
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• provvede a convocare in tempi solleciti tutti i soggetti int eressati;
• sulla base delle indicazioni emerse nella riunione di cui al
precedente articolo, invita l’impresa ed il suo eventuale advisor a fornire ogni utile elemento per la disamina del piano di
ristrutturazione, corredato di adeguata documentazione che
ne consenta la sua valutazione anche in ordine all’attendibilità dei dati rassegnati;
• verifica il corretto svolgimento della procedura e propone
(anche sulla base di richieste dell’imprenditore o dei credit ori) l’adozione degli opportuni adattamenti del piano di r istrutturazione in relazione al mutamento delle condizioni
eventualmente verificatesi;
• informa periodicamente i partecipanti alla procedura sull’andamento della stessa;
• provvede all’eventuale predisposizione di bozze uniformi di
delibere da assumersi dalle banche per l’adesione al piano e
degli atti di esecuzione;
• dispone la chiusura della procedura.
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Art. 7
PARTECIPAZIONE PROPORZIONALE
AD OPERAZIONI DI NUOVA FINANZA
Al fine di realizzare i principi di trasparenza ed obiettività
nel riparto delle quote di nuova finanza, il Comitato ristretto o
un nucleo tecnico deputato potrà essere incaricato di accertare
l’ammontare dei crediti, le inerenti ragioni di prelazione , la loro
natura autoliquidante nonché eventualmente le situazioni pr egresse.
Art. 8
CONCILIAZIONE
Le contestazioni in atto o potenziali in tema di interpret azione dei principi del presente Codice e di pretesa violazione
degli obblighi da esso contemplati potranno essere risolte in via
conciliativa dall’ABI.
Art. 9
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Salva l’ipotesi di cui all’art. 8, ogni contestazione o contr oversia in tema di interpretazione dei principi stabiliti dal pr esente Codice e di pretesa violazione degli obblighi da esso der i26
vanti verrà deferita ad un collegio di tre arbitri, il quale la riso lverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai
sensi dell’art. 816 e ss. c.p.c. La parte che intende promuovere il
giudizio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra parte mediante
telex o fax contenente l’oggetto della controversia, l’invito alla
procedura e la designazione del proprio arbitro. Qualora l’altra
parte, entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, non proceda con le stesse formalità alla design azione del proprio arbitro o laddove, entro quindici giorni dalla
designazione del secondo arbitro, i due arbitri designati non
avessero scelto il terzo arbitro, alla nomina dell’arbitro o degli
altri arbitri non designati procederà, su istanza della parte int eressata, il Presidente dell’ABI.
In ogni caso, il Collegio arbitrale di cui al precedente
comma giudicherà anche in merito all’entità e all’accollo delle
spese di giudizio, nonché alla fissazione dell’ammontare dei
danni conseguenti alla inosservanza degli obblighi assunti.
Art. 10
MONITORAGGIO
Al fine di consentire l’eventuale adeguamento dei principi
contenuti nel presente Codice all’evoluzione della tematica in
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argomento, l’ABI, oltre a tenere un elenco aggiornato degli aderenti, avrà cura di intrattenerli periodicamente, previa acquisizione di dati, sullo stato di attuazione del Codice medesimo e
sulle inerenti possibili linee di implementazione.
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MODULO DI ADESIONE
Codice di comportamento
tra banche per affrontare
i processi di ristrutturazione
atti a superare le crisi di impr esa
All’Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, n. 49
00186 ROMA
Il sottoscritto intermediario,
iscritto all’Associazione Bancaria Italiana, nel condividere
le finalità ed i contenuti del «Codice di comportamento tra ba nche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le
crisi di impresa», dichiara di aderirvi e, conseguentemente, di
orientare la propria attività ai principi in esso enu nciati.
data ................................
..................................................................
(Timbro e firme autorizzate)
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Bancaria Editrice
Divisione di ABIServizi S.p.A.
Via della Cordonata, 7
00187 Roma
Tel. 06•6767•391-2-4
e-mail [email protected]
Fotocomposizione, stampa e allestimento
NOVA OFFICINA POLIGRAFICA LAZIALE s.r.l.
00156 Roma - Via Roccagiovine, 257
Tel. 06/4111525 – 06/4111697 (fax)
e-mail: [email protected]
Finito di stampare nel mese di giugno 2000
ISBN 88-449-0146-3