E` stato recentemente approvato il cd Decreto

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E` stato recentemente approvato il cd Decreto
E’ stato recentemente approvato il c.d. Decreto Semplificazioni, il D.L. 9 febbraio 2012, n.5,
pubblicato nello stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 33/12. Il provvedimento legislativo ha
come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, così da poter dare
impulso alla ripresa economica.
Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità, evidenziando la data di entrata in vigore
delle novità: dove non espressamente specificato, la disposizione entra in vigore il 10 febbraio
2012, così come previsto dall’art.63 del Decreto. A seguito delle novità introdotte, il Ministero del
Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi con la circolare 16 febbraio 2012, di cui si è
tenuto conto nella redazione della tabella di sintesi.
Semplificazione e
coordinamento dei
controlli sulle imprese
ART.14 – ISPEZIONI ALLE IMPRESE
Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito
istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a
cui sono assoggettate le imprese, suddivise per dimensioni e settore di
attività.
Per favorire la competitività delle imprese, il Governo potrà adottare uno o
più regolamenti per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle
imprese, nel rispetto dei seguenti principi:
a. proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al
rischio inerente all'attività controllata;
b. eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli
interessi pubblici;
c. coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni
d. collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarità;
e. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia
fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
ART.15 - M ATERNITÀ
Nuove regole per
l’astensione anticipata dal
lavoro
A decorrere dal 1° aprile 2012, saranno modificate l a competenza e la procedura per
l’interdizione anticipata dal lavoro.
Alle ASL è devoluta, in via esclusiva, la procedura per l’interdizione anticipata dal
lavoro motivata da “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme
morbose” (art.17, co.3, D.Lgs. n.151/01); spetta, viceversa, alle Direzioni Territoriali
per il Lavoro (DTL) l’istruttoria e l’emanazione dei provvedimenti per l’interdizione
anticipata in caso di condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino, qualora lo spostamento a mansioni diverse sia, da un punto di vista
organizzativo, impossibile.
Fino al 31 marzo 2012 l’istruttoria e l’emanazione dei provvedimenti saranno seguiti
dalle DTL.
ART.16 – DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI
Pagamenti all’Inps
mediante strumenti
elettronici
A decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effet tuati presso le sedi dell’Inps
dovranno essere utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari
o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.
Gli enti previdenziali sono tenuti al versamento degli interessi legali sulle prestazioni
dovute a seguito di domande accolte dopo i termini previsti, solo nel caso in cui
l’interessato abbia comunicato tutti i dati in via telematica, compresa la posta
elettronica certificata.
ART.17 – ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRA UE
CO per i lavoratori stranieri e
novità per i lavoratori stranieri
stagionali
La comunicazione obbligatoria telematica (CO) assolve agli obblighi di
comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per
l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità,
che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Riguardo al lavoro stagionale, decorsi i 20 giorni dalla richiesta allo Sportello
immigrazione, opera il silenzio assenso, così da ritener accolta la domanda, nel caso
in cui si verifichino le seguenti condizioni:
a. la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare
lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b. il lavoratore stagionale nell’anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo.
La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere
effettuata da un diverso datore di lavoro rispetto a quello che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.
Fermo restando il limite di nove mesi di durata massima dell’autorizzazione al lavoro
stagionale, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale può essere prorogata in
caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti
temporali minimi e massimi, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è
rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di
lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione
dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tal caso il lavoratore è
esonerato dall’obbligo di rientro.
Nuove regole per
l’assunzione di lavoratori
extra nel settore Turismo
ART.18 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE
Il Decreto Semplificazioni provvede a coordinare la materia delle
comunicazioni obbligatorie (CO) nel settore del Turismo e dei Pubblici
Esercizi.
A seguito delle modifiche introdotte all’art.10, co.3, del D.Lgs. n.368/01, a
decorrere dal 10 febbraio 2012, in caso di assunzione di lavoratori extra
nel settore Turismo e Pubblici esercizi, i datori di lavoro dovranno effettuare
una comunicazione sintetica e preventiva (entro le 24 del giorno
antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro) con i dati essenziali del
rapporto che si intende instaurare. La comunicazione dovrà poi essere
integrata, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a €
500,00 (diffidabile), con i rimanenti dati entro 3 giorni dall’instaurazione del
rapporto di lavoro.
ART.18 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI
Competente il Ministero
In caso di procedure di Cigs, mobilità e contratti di solidarietà, la
del Lavoro per unità
sospensione degli obblighi di collocamento di soggetti disabili richiede, in
produttive in più provincie caso di unità produttive ubicate in più provincie, che il datore di lavoro invii
al Ministero del Lavoro il provvedimento di ammissione alla procedura.
In tutti gli altri casi rimane confermato che il provvedimento di ammissione
alla procedura dovrà essere inviato al Centro per l’Impiego competente per
territorio.
La novità, anche in questo caso, entra in vigore il 10 febbraio 2012.
Recepite in legge le
indicazioni ministeriali su
omessa e infedele
registrazione
ART.19 – LIBRO UNICO DEL LAVORO
Il Decreto Semplificazioni recepisce in legge le interpretazioni di prassi
fornite dal Ministero del Lavoro in materia di Libro Unico del Lavoro. In
particolare viene ribadito che:
• la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture
complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la
registrazione;
• la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazione dei dati
diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
Pertanto, la novella legislativa non muta il quadro di riferimento in materia.
Come confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare 16 febbraio
2012, n.2, in caso di omesse registrazioni andrà applicata una sola
sanzione per ciascun mese di riferimento e in base al numero di lavoratori
interessati (da € 150,00 a € 1.500,00 fino a dieci lavoratori, da € 500,00 a €
3.000,00 oltre dieci lavoratori), a prescindere dal numero di omissioni
contenute nel LUL.
Per quanto riguarda le infedeli registrazioni, sarà applicabile la sanzione
amministrativa nel caso in cui i dati riportati sul LUL siano quantitativamente
o qualitativamente diversi rispetto alla prestazione lavorativa resa.
Rientrano le quote di Tfr,
sono escluse le sanzioni
civili
Termine per la
comunicazione della PEC
al registro delle imprese
Abolito l’obbligo di tenuta
del DPS
Ampliato il periodo per
poter beneficiare del
credito di imposta
ART.21– RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Viene modificato l’art.29, co.2, del D.Lgs. n.276/03, per quanto riguarda la
responsabilità solidale negli appalti.
In primo luogo, nella solidarietà retributiva tra committente e
appaltatore/subappaltatore rientrano le quote di Tfr relative al periodo di
esecuzione del contratto di appalto.
Infine, il Decreto Semplificazione esclude espressamente che nella
solidarietà contributiva rientrino le sanzioni civili, di cui risponde solo il
responsabile dell’inadempimento.
La novità, in questo caso, smentisce quanto in precedenza affermato dal
Ministero del Lavoro in via interpretativa, con la risposta a interpello 3/2010.
ART.37– POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012,
non hanno ancora comunicato la Pec al registro delle imprese, dovranno
provvedere entro il 30 giugno 2012.
ART.45 – PRIVACY
Relativamente all'obbligo di aggiornare, entro il 31 marzo di ogni anno, il
Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), il Decreto
Semplificazione ha soppresso, tra gli adempimenti in materia di misure
minime di sicurezza, il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).
Pertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento in sede
di conversione, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato
DPS è venuto meno.
ART. 59 – CREDITO DI IMPOSTA ASSUNZIONI AL SUD
Il Decreto Semplificazione modifica, con effetto retroattivo decorrente dal 14
maggio 2011, le condizioni per poter accedere al credito di imposta per le
assunzioni al Sud.
In particolare, le assunzioni agevolate dovranno essere effettuate entro 24
mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.70/11 ossia entro il 14 maggio 2014 (in
precedenza 12 mesi), così come l’incremento occupazionale.
La base occupazionale per verificare l’incremento determinato
dall’assunzione è quella dei 12 mesi precedenti l’assunzione e non più
quella dei 12 mesi precedenti il 14 maggio 2011.
Infine, il credito di imposta deve essere compensato nel mod. F24 entro due
anni dalla data di assunzione.