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VERTENZA: Classi pollaio Nella scuola pubblica italiana, le “classi pollaio” rappresentano una PIAGA che ormai condiziona la qualità dell’offerta formativa e mette a repentaglio la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. In aule la cui capienza permette di accogliere fino a 25 alunni ne vengono forzatamente inseriti altri, creando così, una situazione di totale illegittimità determinata dall’aumento del rapporto alunni/classe pur non essendo stati modificati le preesistenti norme tecniche in materia di edilizia scolastica. A tal proposito, sono intervenute diverse sentente dei Tribunati Amministrativi (vedi Tar Molise, n. 556 del 16 ottobre 2012) che hanno condannato gli Uffici Scolastici Regionali per aver aver costituito le "classi pollaio". Ma ad una condizione compromessa dai tagli agli organici e dall’aumento rapporto alunni/classe si aggiunge l’ormai dilagante fenomeno quotidiano che, a prescindere dalla tipologia e della durata dell’assenza del docente curriculare, divide ed assegna gli alunni ad altre classi. La sostituzione dei docenti assenti avviene attraverso stratagemmi di diverso tipo: Sdoppiamento delle classi con confluenza degli alunni in ulteriori classi Utilizzo del docente di sostegno in altra classe TUTTO QUESTO PER RISPARMIARE IL PAGAMENTO DEI SUPPLENTI NORMATIVA E RESPONSABILITA’ Nel merito delle “Classi pollaio” i docenti diventano responsabili se non denunciano la situazione al superiore (Dirigente Scolastico) perché a norma di codice civile (art. 2048), sono considerati responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità. Infatti, il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) – che recita: - I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, anche sotto l”aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.” La normativa vigente in materia di formazione delle classi che l'amministrazione scolastica e dirigenti scolastici devono rispettare: 1. Decreto ministeriale del 18/12/1975 , recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica (norme ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5 comma 3 della legge n. 23/1996) che prevede i seguenti standard minimi: 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari e medie 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori 2. Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92 - “ Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica ”: le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone ( alunni ed insegnanti compresi); 3. D.M. 21/06/1996 n. 292: individua il dirigente scolastico come “datore di lavoro”, attribuendogli tutti gli obblighi e le relative responsabilità per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dapprima dal D.lgs. n. 626/94 e ora dal D.lgs. n. 81/08; 4. Regolamento Gelmini” D.P.R. n. 81/2009, contenente norme relative al dimensionamento della rete scolastica (si innalza il numero massimo di studenti per classe a 29 per le primarie, 30 per le medie, 33 per le superiori…), applicabile solo a condizione che siano rispettati tutti gli altri parametri normativi ancora in vigore in materia di sicurezza ed igiene scolastica; La normativa vigente che regola il comportamento dell’impiegato è sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - (Pubblicato nella G.U. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.) e precisamente: 1. TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ – DIRITTI Capo I – Doveri - Art. 16.- Dovere verso il superiore. L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. “Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato….. “. 2. TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ – DIRITTI - Capo I – Doveri - Art. 17.- Limiti al dovere verso il superiore. L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale. IL PERSONALE DOCENTE PER EVITARE DI INCORRERE IN QUESTA PARADOSSALE CONSEGUENZA, DEVE PREVENTIVAMENTE: segnalare ufficialmente e dettagliatamente gerarchico anomalie e rischi presenti in aula; informare RSU e RSL. al superiore ________________________________________________________________________________ Fax simile di modello AL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________ ______________________ Il/La sottoscritta, insegnante di Scuola ___________________, in servizio presso il Plesso ____________________ di _______________, a seguito di quanto puntualmente e costantemente avviene ogni qualvolta si verifica l’assenza di un docente a prescindere dalla tipologia e della durata, COMUNICA quanto segue: accetterà alunni provenienti da altre classi solo se accompagnati da “ordine di servizio” contenente “nota di consegna” con elenco nominativo degli alunni affidati e sottoscritto dal Dirigente scolastico o da persona appositamente delegata; nel caso in cui il numero degli alunni in elenco (ordine di servizio) dovesse superare quello indicato dal piano di sicurezza previsto per quell’aula, lo/a scrivente si limiterà ad accoglierne la differenza; il piano di evacuazione e le prove previste istruiscono il bambino al percorso di uscita dalla propria aula e non da quelle in cui di volta in volta è inserito, non garantendo così l’incolumità dello stesso in caso di pericolo; le normative vigenti relative all’interpellanza dei supplenti non pone alcun vincolo di durata e tipologia di assenza e che nessuna direttiva prevede la spartizione dei bambini nelle aule in caso di assenza di titolare. Fa presente, inoltre, che questo tipo di “organizzazione” lede gravemente il diritto allo studio e l’offerta formativa, nonché crea disagio e disorientamente sia negli alunni “ospiti” che in quelli “ospitanti”, oltre ad essere destabilizzante e didatticamente inconcludente. Tutto ciò provoca notevoli ritardi e disguidi nell’espletamento della programmazione didattica di cui il/la scrivente declina ogni responsabilità. Tanto per gli adempimenti di competenza. ________________ lì________________ FIRMA