Scarica il documento

Transcript

Scarica il documento
VERTENZA: Classi pollaio
Nella scuola pubblica italiana, le “classi pollaio” rappresentano una PIAGA che ormai
condiziona la qualità dell’offerta formativa e mette a repentaglio la sicurezza degli alunni e del
personale scolastico.
In aule la cui capienza permette di accogliere fino a 25 alunni ne vengono forzatamente
inseriti altri, creando così, una situazione di totale illegittimità determinata dall’aumento del
rapporto alunni/classe pur non essendo stati modificati le preesistenti norme tecniche in materia di
edilizia scolastica.
A tal proposito, sono intervenute diverse sentente dei Tribunati Amministrativi (vedi Tar
Molise, n. 556 del 16 ottobre 2012) che hanno condannato gli Uffici Scolastici Regionali per aver
aver costituito le "classi pollaio".
Ma ad una condizione compromessa dai tagli agli organici e dall’aumento rapporto
alunni/classe si aggiunge l’ormai dilagante fenomeno quotidiano che, a prescindere dalla tipologia
e della durata dell’assenza del docente curriculare, divide ed assegna gli alunni ad altre classi.
La sostituzione dei docenti assenti avviene attraverso
stratagemmi di diverso tipo:
Sdoppiamento delle classi con confluenza degli alunni in ulteriori classi
Utilizzo del docente di sostegno in altra classe
TUTTO QUESTO
PER
RISPARMIARE
IL PAGAMENTO DEI SUPPLENTI
NORMATIVA E RESPONSABILITA’
Nel merito delle “Classi pollaio” i docenti diventano responsabili se non denunciano la situazione al
superiore (Dirigente Scolastico) perché a norma di codice civile (art. 2048), sono considerati responsabili
diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità.
Infatti, il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del
codice civile – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d'arte
(apprendistato) – che recita:
- I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
(art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto
la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, anche sotto
l”aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di
segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti
sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere
completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e
penale.”
La normativa vigente in materia di formazione delle classi che l'amministrazione scolastica e
dirigenti scolastici devono rispettare:
1. Decreto ministeriale del 18/12/1975 , recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica
(norme ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5 comma 3 della legge n. 23/1996) che
prevede i seguenti standard minimi:
 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari e medie
 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori
2. Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92 - “ Norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica ”:
 le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone ( alunni ed insegnanti compresi);
3. D.M. 21/06/1996 n. 292: individua il dirigente scolastico come “datore di lavoro”, attribuendogli
tutti gli obblighi e le relative responsabilità per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dapprima dal D.lgs. n. 626/94 e ora dal D.lgs.
n. 81/08;
4. Regolamento Gelmini” D.P.R. n. 81/2009, contenente norme relative al dimensionamento della
rete scolastica (si innalza il numero massimo di studenti per classe a 29 per le primarie, 30 per le
medie, 33 per le superiori…), applicabile solo a condizione che siano rispettati tutti gli altri
parametri normativi ancora in vigore in materia di sicurezza ed igiene scolastica;
La normativa vigente che regola il comportamento dell’impiegato è sancito dal Decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato - (Pubblicato nella G.U. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.) e precisamente:
1. TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ – DIRITTI Capo I – Doveri - Art. 16.- Dovere
verso il superiore.
L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente
alle proprie funzioni o mansioni.
“Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti
dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve
riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la
difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra
comunicazione od istanza dell'impiegato….. “.
2. TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ – DIRITTI - Capo I – Doveri - Art. 17.- Limiti al
dovere verso il superiore.
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente
illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla
legge penale.
IL PERSONALE DOCENTE PER EVITARE DI INCORRERE
IN QUESTA PARADOSSALE CONSEGUENZA, DEVE
PREVENTIVAMENTE:
 segnalare ufficialmente e dettagliatamente
gerarchico anomalie e rischi presenti in aula;
 informare RSU e RSL.
al
superiore
________________________________________________________________________________
Fax simile di modello
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________
______________________
Il/La sottoscritta, insegnante di Scuola ___________________, in servizio presso il Plesso
____________________ di _______________, a seguito di quanto puntualmente e costantemente avviene ogni
qualvolta si verifica l’assenza di un docente a prescindere dalla tipologia e della durata,
COMUNICA
quanto segue:
 accetterà alunni provenienti da altre classi solo se accompagnati da “ordine di servizio” contenente “nota di
consegna” con elenco nominativo degli alunni affidati e sottoscritto dal Dirigente scolastico o da persona
appositamente delegata;
 nel caso in cui il numero degli alunni in elenco (ordine di servizio) dovesse superare quello indicato dal piano
di sicurezza previsto per quell’aula, lo/a scrivente si limiterà ad accoglierne la differenza;
 il piano di evacuazione e le prove previste istruiscono il bambino al percorso di uscita dalla propria aula e non
da quelle in cui di volta in volta è inserito, non garantendo così l’incolumità dello stesso in caso di pericolo;
 le normative vigenti relative all’interpellanza dei supplenti non pone alcun vincolo di durata e tipologia di
assenza e che nessuna direttiva prevede la spartizione dei bambini nelle aule in caso di assenza di titolare.
Fa presente, inoltre, che questo tipo di “organizzazione” lede gravemente il diritto allo studio e l’offerta formativa,
nonché crea disagio e disorientamente sia negli alunni “ospiti” che in quelli “ospitanti”, oltre ad essere destabilizzante e
didatticamente inconcludente.
Tutto ciò provoca notevoli ritardi e disguidi nell’espletamento della programmazione didattica di cui il/la
scrivente declina ogni responsabilità.
Tanto per gli adempimenti di competenza.
________________ lì________________
FIRMA