cartella di pagamento: i requisiti minimi della motivazione. ultimi

Transcript

cartella di pagamento: i requisiti minimi della motivazione. ultimi
CARTELLA DI PAGAMENTO: I REQUISITI
MINIMI DELLA MOTIVAZIONE.
ULTIMI ORIENTAMENTI
- a cura dott. Angelo Buscema Alle cartelle di pagamento si applicano i principi di ordine generale indicati per ogni
provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (poi
recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212). Pertanto,
anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha l'obbligo di chiarire, sia
pure succintamente (1), le ragioni intese come indicazione sia della mera causale che
della motivazione vera e propria, dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in
modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso
esercizio del diritto di difesa.
Né è consentito all'Amministrazione esimersi da questo obbligo affermando che
non è necessario riportare nella cartella criteri che siano noti per essere stati
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La cartella di pagamento priva dell'indicazione dei
criteri giustificativi della pretesa tributaria con la stessa esercitata non soddisfa i
requisiti minimi per un corretto esercizio, da parte del contribuente, del suo
irriducibile diritto di difesa. Non soccorre la circostanza che i criteri suddetti siano
noti per essere stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Deve escludersi che una cartella priva dell'indicazione dei criteri giustificativi
della pretesa tributaria con la stessa esercitata soddisfi i requisiti minimi per un
corretto esercizio da parte del contribuente del suo irriducibile diritto di difesa. Anche
nella cartella di pagamento l'ente impositore ha "l'obbligo di chiarire, sia
pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale
che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo
dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente
difficoltoso esercizio del diritto di difesa. L'obbligo di una congrua, sufficiente ed
intelligibile motivazione, infatti, non può essere riservato ai soli avvisi di
accertamento della tassa..., atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi
comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento
amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia
tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa
interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto
più quando tale cartella non sia stata preceduta) da un motivato avviso di
accertamento" (Cass. nn. 15638/2004; 18306/2004; 2819/2005). Tale importante
principio è stato statuito dalla recente sentenza n. 11251 del 18 aprile 2007 (dep. il
16 maggio 2007) della Corte di Cassazione. In precedenza il giudice di legittimità
con la sentenza n. 18385 del 22 marzo 2005 (dep. il 16 settembre 2005) aveva
statuito che “Un'adeguata motivazione è requisito di legittimità anche delle
www.commercialistatelematico.com
© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo,
immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della
L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
1
cartelle esattoriali; può tuttavia accadere che - data la particolare natura delle
pretese tributarie fatte valere mediante questo mezzo - per mettere il contribuente
in condizione di conoscere (e contestare) tali pretese, siano sufficienti i dati
prescritti dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (tributo, periodo
d'imposta, imponibile, aliquota applicata, eccetera).
Poiché non compete al cittadino la ricostruzione dell'operato dell'ufficio tributario,
attraverso difficili operazioni interpretative di codici e numerazioni, la cartella
esattoriale emessa deve contenere, in forma comprensibile e non criptica (2),
l'indicazione della qualifica e dell'ammontare del tributo richiesto (nel caso di
specie, la Corte ha deciso nel merito dichiarando la nullità di una cartella esattoriale
in cui era stato indicato solo il codice del tributo richiesto). Sent. n. 18415 del 18
maggio 2005 (dep. il 16 settembre 2005) della Corte Cass. - Sez. tributaria. Con tale
importante e chiarificatrice sentenza (n. 18415 del 18.5.2005) la Sezione tributaria
della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle e prive di effetto le cartelle
esattoriali poco chiare. Nel caso specifico è stata ritenuta nulla una cartella che non
spiegava a quale titolo venissero richieste al contribuente delle somme: la cartella si
limitava a riportare i codici del tributo senza aggiungere altro. Nella sentenza è stato
chiarito che anche alle cartelle si applica il principio dell'art. 3 della Legge 241/1990
(espressamente recepito, per la materia tributaria, dall'art. 7 della Legge 212/2000, il
cosiddetto Statuto del Contribuente) secondo cui ogni provvedimento amministrativo
deve essere motivato in relazione ai suoi presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che ne giustifichino l'emanazione. Ritenere, invece, che la cartella
esattoriale sia esente da tale obbligo di motivazione si porrebbe in palese contrasto
anche con l'articolo 24 della Costituzione (che tutela il diritto di difesa del cittadino)
essendo pacifico, inoltre, che non compete certo al cittadino ricostruire l'attività
dell'ufficio accertatore, con la conseguenza che non saranno più ammesse cartelle
esattoriali incomprensibili e criptiche. È, pertanto, doveroso da parte del
Concessionario per la riscossione (3) specificare nel dettaglio le ragioni che lo hanno
portato all'emissione ed alla notificazione della cartella: in caso contrario, la cartella
è, a tutti gli effetti, nulla ed al cittadino spetterà l'onere di attivare il ricorso alla
competente autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento.
Note
1) La sentenza n. 39/36/06 del 23 marzo 2006 della Commissione tributaria
regionale del Lazio in ordine alla cosiddetta "motivazione sintetica" della cartella di
pagamento), emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/73, contenente
l'indicazione della natura del tributo recuperato, il periodo d'imposta, l'imponibile e
l'aliquota applicata ha così precisato:

il Dm 3/9/1999, n. 321, all'articolo 1, comma 2, statuisce che il ruolo deve
contenere "anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è
www.commercialistatelematico.com
© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo,
immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della
L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
2



stata effettuata l'iscrizione a ruolo"; gli elementi sulla scorta dei quali è stata
fatta l'iscrizione a ruolo possono essere indicati in forma sintetica;
in materia tributaria, mentre evidentemente ampia è l'esigenza di motivazione
di un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria accerti
redditi non dichiarati, ben più limitata è quell'esigenza, nel caso di una
cartella esattoriale emessa sulla base di un iscrizione a ruolo conseguente al
mero controllo dei dati forniti dallo stesso contribuente. Per cui, quando il
semplice raffronto tra i dati della dichiarazione del contribuente e quelli
riportati nella cartella consenta di comprendere le ragioni della pretesa
tributaria e, quindi, il risultato possa dirsi assicurato con quelle indicazioni,
non vi è motivo alcuno per caricare l'Amministrazione di oneri ulteriori
rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, ben potendo l'obbligo di
motivazione esaurirsi nelle indicazioni medesime;
spetta al contribuente verificare l'eventuale impossibilità, sulla scorta di
quanto esposto nelle proprie dichiarazioni, di verificare l'esattezza degli
addebiti mossi. Il contribuente ha l'onere di provare che si è trovato in estrema
difficoltà nel comprendere le motivazioni e l'oggetto della cartella;
spetta al contribuente demandare al giudice tributario, attraverso la
produzione delle dichiarazioni dei redditi esaminate dall'ufficio, la verifica
della legittimità della pretesa tributaria sul semplice raffronto tra i dati
esposti e i rilievi mossi.
2)La Ctr Puglia (sentenza 77/07/06) ha confermato la decisione di annullamento
di una cartella di pagamento contenente l'errata indicazione del titolo in forza del
quale era stata eseguita l'iscrizione a ruolo. Nel caso esaminato dai giudici
pugliesi, a una contribuente veniva notificata una cartella di pagamento che
riportava nella "causale" questa formula: «RT N. 838812 94 SENT. CTP N.
118/04/02».
3) Per tutti i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 25 marzo bisogna
usare il nuovo modello della cartella di pagamento. Modello adottato con il
provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2007 e
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» (n. 43 del 21 febbraio 2007).
Angelo Buscema
Giugno 2007
www.commercialistatelematico.com
© 2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo,
immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della
L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
3