2l Caccia e pesca l.r. 20/2002 1 Legge regionale 10 giugno 2002, n

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2l Caccia e pesca l.r. 20/2002 1 Legge regionale 10 giugno 2002, n
2l Caccia e pesca
Leg g e regi o n a l e 10 gi u g n o 20 0 2 , n. 20
Cal e n d a r i o ven a t o r i o e mo d i f i c h e alla
le g g e regi o n a l e 12 ge n n a i o 19 9 4 , n. 3
(Re c e p i m e n t o dell a Leg g e 11 feb br a i o
19 9 2 , n. 15 7 "Nor m e per la prot e z i o n e
dell a fau n a selv a t i c a om e o t e r m a e per il
prel i e v o ven a t o r i o" ).
(Bollettino Ufficiale n. 13, par t e prim a, del
19.06.2 0 0 2)
Cap o I - STAGI O N E VENAT O R I A
Art. 01 - Stagion e venatoria e giornat e di
caccia
1. La stagion e venato ri a ha inizio la terza
dome ni ca di sette m b r e e termi n a il 31 genn aio di
ogni anno.
2. Per l'inter a
stagion e venato ri a la caccia è
conse n tit a tre giorni per ogni settim a n a , che il
titolar e della licenz a può sceglier e fra quelli di
lunedì, mercole dì, giovedì, sabat o e dome nic a.
3. Nel periodo dal 1 ottob r e al 30 nove m b r e di
ogni anno, fermo resta n d o il divieto di caccia nei
giorni di mart e dì e vene r dì, è conse n ti to ad ogni
cacciato r e , per la caccia da appost a m e n t o alla
selvag gin a migra t o ri a, di usufrui r e anch e in modo
continu a tivo delle giorn a t e di caccia a prop ria
disposizion e per l'inte r a stagion e venato ri a.
3 bis. In tutt e le zone di protezio n e speciale
(ZPS) individuat e dalla Region e Toscana l’attività
venatoria
e
l'attività
di
allena m e n t o
e
addes tr a m e n t o cani sono conse n tit e (1 1 )
nel
rispett o della norm a tiva regionale di attuazio n e del
decret o del Ministro dell’am bie n t e e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobr e 2007 recant e criteri
mini mi
per
la
definizion e
di
misure
di
conser va zio n e
relative
a
zone
speciali
di
conser va zio n e e a zone di prote zio n e speciali. Nel
mes e di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è
conse n tita, fatta ecce zio n e per la caccia agli
ungulati, nei soli giorni di dom e nica e giovedì. (9)
Art. 02 - Giornata venat oria
1. L'ese r cizio venat o rio è conse n ti to da un'or a
prim a del sorg e r e del sole fino al tra mo n t o; per il
periodo comp r e s o
fra la terza dome nic a
di
sett e m b r e e il 31 genn aio sono indicati i segu e n ti
specifici orari:
a) dal 15 al 30 sette m b r e : dalle ore 6,00 alle ore
19,00 (ora legale);
b) dal 1 ottob r e al 15 ottobr e: dalle ore 6,30 alle
ore 18,30 (ora legale);
c) dal 16 ottob r e all'ultimo giorno di validità
dell'or a legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora
legale);
d) dal giorno di ripristino dell'or a solar e al 31
ottobr e: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
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e) dal 1 novem b r e al 15 novem b r e : dalle ore
6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novem b r e al 30 nove m b r e : dalle ore
6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dice m b r e al 15 dice m b r e : dalle ore 6,30
alle ore 16,38;
h) dal 16 dicem b r e al 31 dicem b r e : dalle ore
6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gen naio al 15 gen naio: dalle ore 7,00
alle ore 17,15; (3)
l) dal 16 gen naio al 31 gennaio: dalle ore 06,45
alle ore 17,30 (3)
Fann o eccezion e:
a) la caccia di selezion e agli ungul ati che
termi n a un'or a dopo il tra mo n t o;
b) la caccia alla becca c ci a che inizia un'or a
dopo gli orari di cui sopr a.
Cap o II - ESER CIZI O DELLA CACCIA
Art. 03 - Modalità e form e di caccia
1. L'ese r cizio venato rio dalla terza dome nic a di
sett e m b r e al 31 genn aio di ogni anno è conse n tito,
anch e con l'ausilio del cane, in form a vaga n t e e/o
da appost a m e n t o fisso o temp o r a n e o .
2. Le Provinc e posso no regola m e n t a r e , nel
periodo comp r e s o fra il 1 genn aio ed il 31 genn aio,
la caccia vagan t e e l'uso del cane. La Provincia può
altresì regola m e n t a r e , nel periodo comp r e s o fra l'8
dicem b r e ed il 31 genn aio l'uso del cane da seguit a.
3.
E'
vietato,
per
l'inst allazion e
degli
appost a m e n t i
tem po r a n e i,
utilizzar e
mate ri ale
fresco proveni e n t e da coltur e arbo r e e sia agricole
che forest ali e da piant e destin a t e alla produzion e
agricola.
Può
esse r e
utilizzat a
veget a zio n e
spont a n e a , esclusiva m e n t e arbu s tiva o erb ac e a ,
app a r t e n e n t e a specie non tutelat e dalla norm a tiv a
vigent e.
4. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono esse r e
rimossi
a
cura
dei
fruitori
al
mom e n t o
dell'ab b a n d o n o e comu n q u e
al termin e della
giorn a t a venato ri a. Le postazioni per la caccia agli
ungulati posson o esser e lasciat e in esse r e con il
conse n s o del propri e t a r io e del condu t t o r e del
fondo. Gli appos t a m e n t i tempo r a n e i posso no esse r e
installati un'or a prim a dell'or a rio di caccia.
5. L'acces s o agli appost a m e n t i fissi o agli
appost a m e n t i tem po r a n e i nelle zone dove non è
per m e s s a la caccia vagan t e o nel caso di fruizione
contin u a tiv a di giorn a t e di caccia di cui all'ar ticolo
1 comm a 3, è conse n tit o solo con il fucile smon t a t o
o racc hius o in idoneo involucr o e scarico.
6. Il cacciato r e è tenu to alla raccolt a dei bossoli
delle cart u c c e spar a t e .
7. Non è conse n tit a la posta alla becc ac cia né la
caccia da appost a m e n t o al becc ac ci no.
7 bis. Le provinc e nell’ambito del calendario
venatorio provinciale posson o decider e che la
caccia alla beccaccia avven g a esclusiva m e n t e in
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forma vagan t e e con l’ausilio del cane da fer ma o
da cerca. (1 2 )
8. La caccia alla lepre in battu t a può esse r e
effettu a t a con un massi mo di 7 part e ci p a n t i.
Art. 04 - Carnier e giornaliero
1. Per ogni giorn a t a di caccia il carnie r e
compl es sivo non può super a r e i due capi di
selvag gi n a stanziale ed i venti capi di selvag gin a
migr a t o ri a.
2. Il prelievo giorn alie ro di ogni cacciato r e non
può supe r a r e per specie le segu e n ti quan tit à:
a) lepr e: un capo;
b) palmipe di, tram p olie ri e rallidi: otto capi
compl es sivi;
c) becc a c ci a: tre capi;
d) tortor a : dieci capi.
3. I limiti giorn alie ri di carnie r e relativi alla
selvag gi n a stanziale di cui ai com mi 1 e 2 non si
applica no nelle azien d e
faunistico- venato ri e e
agrit u ri s tico- venato ri e nelle quali valgono i piani di
abb a t ti m e n t o annu ali approva ti dalla Provincia.
4. Per gli ungul ati il cui prelievo avven g a
nell'a m bi to di piani di abba t ti m e n t o non sono
applicati i limiti di cui al com m a 1 e i capi vengo no
regist r a ti nelle apposit e sched e.
Art. 04 bis - Sicure z z a nell’eserci zio venat orio
(1 3 )
1. Tutti i cacciatori partecipa n ti alle battu t e di
caccia al cinghiale devono indossare indu m e n t i ad
alta visibilità ed avere idonea forma zion e sulle
regole di comp or ta m e n t o in sicure z z a nell’esercizio
venatorio.
Art. 05 - Allena m e n t o ed addes t ra m e n t o cani
(1 4 )
1. L'allena m e n t o ed l’addes tra m e n t o dei cani è
conse n ti to, nei giorni fissati all’articolo 30, com m a
10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
(Rece pi m e n t o della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Nor m e per la protezio n e della fauna selvatica
omeo t e r m a e per il prelievo venatorio”), dalla terza
dome ni ca di agosto al giove dì prece d e n t e la terza
dome ni ca di sett e m b r e , dal sorger e del sole alle ore
11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale),
sull'intero territorio regionale non sogg e t t o a
divieto di caccia. L’allena m e n t o e l’addestra m e n t o
dei cani è conse n ti to ai soli cacciatori iscritti
all'am bito
territoriale
di
caccia
(ATC).
L'allena m e n t o e l’addestra m e n t o non è conse n tito
nelle aree interes s a t e dalle produ zio ni agricole
sogg et t e a dann e g gia m e n t o di cui all'articolo 42,
com m a 2, della l.r. 3/199 4 e alla deliberazion e del
Consiglio regionale 20 dice m b r e 1994 n. 588,
anche se prive di tabellazion e.
Art. 06 - Tess eri no venat orio
1. Il cacciato r e deve esse r e munito del tess e ri no
venato rio, valido su tutto il territo rio nazion ale,
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rilasciat o
dal
Comu n e
di resid e n z a ,
previa
esibizion e della licenza di caccia valida e del
cedolino atte s t a n t e la ricons e g n a del tess e ri no della
stagion e
prec e d e n t e .
I cacciato ri che han no
cambi at o reside nz a dopo l'inizio della prec e d e n t e
stagion e venato ri a ritire r a n n o
il tesse ri n o al
Comun e di provenie nz a.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria,
deve marcar e, con un segno ( ■ ) o ( ●), media nt e
penna indelebile di colore scuro, preferibil m e n t e
nero, gli appositi spazi del tess erino venatorio in
corrispon d e n z a della data della giornata di caccia e
dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare
l'eve n t u ale mobilità e la fruizione contin ua tiva delle
giornat e di caccia alla selvaggi na migratoria da
apposta m e n t o . Deve esser e altresì indicato, dopo
l'abbatti m e n t o , ogni capo di selvag gina stanziale e
di beccaccia. Per la selvaggi na migratoria, deve
esser e indicato, negli appositi spazi al ter min e della
giornata di caccia, il nu m e r o dei capi abbatt u ti. Il
tess erino venatorio conse n t e l'effet t u a zio n e di un
nu m e r o com ple s sivo di giornat e pari a quelle a
disposizion e di ogni cacciator e per l'intera stagion e
venatoria (terza dom e ni ca di sette m b r e - 31
gennaio). Tutt e le giornat e di caccia effett u a t e ai
sensi dell'articolo 1, com m a 3, dell'articolo 8,
com m a 1 o in altre regioni, sono cum ulabili. (1 5 )
3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia
abba t t u ti deve esse r e indicato sul tesse ri n o
venato rio media n t e l'appo sizion e di un cerchio
attorn o alla segn a t u r a (*) o (´) che contr a s s e g n a
l'abb a t ti m e n t o del capo, così come indicato nel
tess e ri no venato rio.
(1 6 )
4. Il tesse ri n o è mezzo di controllo delle quan tit à
e delle specie preleva t e ed a tal fine deve esse r e
ricons e g n a t o non oltre il 20 marzo di ogni anno al
Comun e di resid e n z a o in caso di cam bio di
resid e n z a al Comu n e che lo ha rilasciat o.
Art. 06 bis - Tess eri no provinciale per la
caccia di selezion e ai cervidi e bovidi (5)
1. Per la caccia di selezion e ai cervidi e bovidi, le
provinc e
rilasciano ai cacciatori abilitati un
apposito tesserino su cui annotar e le giornat e di
caccia e gli abbatti m e n t i
effet t u a ti
fino al
comple t a m e n t o
del
piano
di
abbatti m e n t o
asseg n a t o. Nel periodo comp r e s o tra la terza
dom e nica di sette m b r e e il 31 di gennaio deve
esser e segnat o anche il tess erino venatorio di cui
all’articolo 6.
Cap o III - CALE N D A R I O VENA T O R I O
Art. 07 - Periodi di caccia e specie cacciabili
1. Dalla terza dome nic a di sette m b r e al 31
dice m b r e
la caccia è conse n ti t a
a: coniglio
selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia,
star n a , torto r a (Stre p t o p eli a turtu r). Per la pernic e
rossa e la star n a le Province posson o dete r m i n a r e
limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali
limitazioni non si applica no nelle azien d e faunistico
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venato ri e nelle quali la Provincia abbia approva t o
specifici piani di prelievo.
2. Dalla terza dome nic a di sett e m b r e all' 8
dice m b r e è conse n ti t a la caccia alla lepr e comu n e .
Le Provinc e posson o, per motivat e ragioni legat e
alla consist e n z a faunistica, posticipa r e la chius u r a
al 31 dicem b r e .
3. Dalla terza
dome nic a di sette m b r e al 31
genn aio la caccia è conse n ti t a alle segu e n ti specie:
alzavola, becc ac cia, becc ac cin o, cana pi glia, cese n a,
codon e, colomb a c cio, corna c c hi a grigia, fagiano,
fischion e, folaga, frullino, gallinella d'acq u a , gazza,
ger m a n o reale, ghian d ai a, marzaiola, mestolon e,
more t t a , moriglion e, pavonc ella, porciglione, tordo
botta ccio, tordo sassello, volpe.
4. Dalla terza dome nic a di sette m b r e al
ottobr e è conse n tit a la caccia al comb a t t e n t e .
31
5. Abrogato. (1 7 )
6. Nel rispet to delle indicazioni conte n u t e nei
propri piani faunistico venatori, le Provinc e
approva n o, previo parere dell’Istitut o superiore per
la protezio n e e la ricerca ambie n tale (ISPRA), piani
di abbatti m e n t o in forma selettiva di ungulati
distinti per sesso e classi di età ed indican ti il
periodo di prelievo nel rispett o della nor ma tiva
vigen t e . (1 8 )
6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma
di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28,
com m a 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , posso no
effett u ar e il prelievo selettivo duran t e tutto il
periodo conse n ti to per cinqu e giorni alla setti m a n a
con l'esclusio n e dei giorni di silenzio venatorio. (6)
Art. 08 - Derog h e
1. La Giunta regionale può cons en tir e, sulla base
delle scelte effet t u a t e nei piani faunistico- venatori
provinciali, su richiesta delle provinc e, nel primo
giorno utile di sett e m b r e
e nella dom e ni ca
succ es siva la caccia da apposta m e n t o alle segu e n ti
specie: tortora (Stre p t o p e lia turtur), colom b a c cio,
merlo, gazza, ghiandaia, cornacc hia grigia. La
Giunta regionale può altresì cons en tir e, su richies ta
delle provinc e, nei laghi artificiali o altre superfici
allagate
artificialm e n t e
la
caccia
solo
da
apposta m e n t o fisso, all'alzavola, al ger m a n o reale e
alla marzaiola. Nei giorni di apert ura anticipata
della caccia il prelievo giornaliero del colom b a c cio
non può superar e i cinqu e capi, del merlo da
apposta m e n t o tem p ora n e o non può superare i
quattro capi e per i pal mip e di non può superar e i
quattro capi com ple s sivi. La Giunta regionale
individua gli orari di caccia e i territori ove ques ta
può esser e svolta, nel rispet to dell'arco te m p or ale
di cui all'articolo 18 com m a 2 della l. 157/19 9 2.
(1 0 )
3
abbatti m e n t o approvati dalle provinc e, il prelievo
delle segu e n ti specie prove nie n ti da alleva m e n t o:
ger m a n o reale, pernic e rossa, starna, quaglia, lepre
in aree recintat e, fino al 31 gennaio. Per gli
ungulati, in dett e aziend e, il prelievo venatorio in
aree recintat e, è conse n tito dal 1 agosto al 15
marzo e anche in caso di terre no coperto da neve.
(7)
4. Le Provinc e posson o, sentiti i comit ati di
gestion e degli ATC, vieta r e la caccia al fagiano,
fatta eccezion e per le aziend e faunistico- venato ri e e
agrit u ri s tico- venato ri e, nel periodo comp r e s o tra il
1° ed il 31 genn aio.
4 bis. Le provinc e adotta no tutti i provve di m e n t i
neces s ari all'eradica zion e della minilepr e dai propri
territori. Durant e la stagion e venat oria le province
posso no conse n tir e ai cacciatori l'abbat ti m e n t o
della minilepr e. (8)
Cap o IV - MODIFICA ALLA LEGGE
REGIO N A L E 12 GEN N A I O 19 9 4 , N. 3 "Rec e p i m e n t o del l a Le g g e 11 fe b b r a i o
19 9 2 , n. 15 7 "Nor m e pe r la pr o t e z i o n e
del l a fau n a sel v a t i c a o m e o t e r m a e pe r il
pre l i e v o ve n a t o r i o"
Art. 09 - Modifich e all' articolo 28 della l.r.
3/1994
omissis. (1)
Art. 10 - Modifich e all' articolo 30 della l.r.
3/1994
omissis. (1)
Art. 11 - Modifich e all' articolo 34 della l.r.
3/1994
omissis. (1)
Art. 12 - Modifich e all' articolo 41 della l.r.
3/1994
omissis. (1)
Cap o V - NO R M E GENE R A LI
Art. 13 - Im mi ssio ni
1. Nei territo ri degli ATC le immissioni di
selvag gi n a sono conse n ti t e dalla data di chiusu r a
della caccia alla specie da imme t t e r e fino al 15
agosto di ciasc u n anno, fatta eccezion e per le
strut t u r e di ambie n t a m e n t o o zone di rispe t to
apposit a m e n t e predis po s t e dove la caccia è vietat a.
Art. 14 - Sanzioni
vietato nelle giorn a t e di caccia auto rizza t e ai sensi
del com m a 1.
1. Per le violazioni alle norm e della pres e n t e
legge non espr e s s a m e n t e previst e dalla r. 3/1994 e
dalla l. 157/19 9 2 si applica no le sanzioni di cui alla
lette r a q) dell' articolo 58 della l.r. 3/199 4 .
3.
Nelle
azien d e
agrituristico- venatorie
è
ulterior m e n t e conse n ti to, nel rispet to dei piani di
2. Per la manc a t a ricons e g n a del tess e ri no
venato rio si applica una sanzion e amminist r a t iv a da
2. L'allen a m e n t o e l'add e s t r a m e n t o dei cani è
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euro 5 a euro 30.
Art. 15 - Nor m a finale
1. Per tutto quan t o non previsto dalla pres e n t e
legge, valgono le disposizioni vigenti in mat e ri a.
2. La Giunta region ale, nell'at tivazion e degli
accor di di cui all' articolo 12 com m a 3 del
regola m e n t o
region ale 3 mag gio 1996 n. 3
(Regola m e n t o di acces s o e gestion e degli Ambiti
territo ri ali di caccia) dete r mi n a le forme e le
modalità di caccia tenut o conto delle condizioni di
recip rocit à.
Art. 16 - Abrogazion e
1. La legge region ale 26 giugno 2001 n. 27
(Calend a ri o venato rio 2001- 2002) è abro g a t a .
Not e
1. Il testo dell'ar ticolo è riport a t o in modifica alla
l.r. 12 genn aio 1994, n.3 .
2. Not a soppr e s s a .
3. Lette r a così sostituit a con l.r. 20 dicem b r e 2002,
n. 45 , art. 1.
4. Not a soppr e s s a .
5. Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 ,
art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010,
n. 3, art. 6.
6. Comm a inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 ,
art. 2.
7. Comm a così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n.
47 , art. 8.
8. Comm a inserito con l.r. 7 nove m b r e 2007, n. 53,
art. 1.
9. Comm a inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43,
art. 1.
10. Comm a così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43,
art. 2.
11. Parole così sostituit e con l.r. 3 febbr aio 2010,
n. 3, art. 1.
12. Comm a inserito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3,
art. 2.
13. Articolo inserito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3,
art. 3.
14. Articolo così sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010,
n. 3, art. 4.
15. Comm a così sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010,
n. 3, art. 5.
16. Parole aggiun t e con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3,
art. 5.
17. Comm a prim a sostituito con l.r. 3 febbr aio
2010, n. 3, art. 7. Poi comm a abrog a t o con l.r. 18
giugno 2012, n. 29, art. 65.
18. Comm a prim a sostituito con l.r. 3 febbr aio
2010, n. 3, art. 7. Poi comm a così sostituito con l.r.
18 giugno 2012, n. 29, art. 65.
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