2l Caccia e pesca l.r. 20/2002 1 Legge regionale 10 giugno 2002, n
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2l Caccia e pesca l.r. 20/2002 1 Legge regionale 10 giugno 2002, n
2l Caccia e pesca Leg g e regi o n a l e 10 gi u g n o 20 0 2 , n. 20 Cal e n d a r i o ven a t o r i o e mo d i f i c h e alla le g g e regi o n a l e 12 ge n n a i o 19 9 4 , n. 3 (Re c e p i m e n t o dell a Leg g e 11 feb br a i o 19 9 2 , n. 15 7 "Nor m e per la prot e z i o n e dell a fau n a selv a t i c a om e o t e r m a e per il prel i e v o ven a t o r i o" ). (Bollettino Ufficiale n. 13, par t e prim a, del 19.06.2 0 0 2) Cap o I - STAGI O N E VENAT O R I A Art. 01 - Stagion e venatoria e giornat e di caccia 1. La stagion e venato ri a ha inizio la terza dome ni ca di sette m b r e e termi n a il 31 genn aio di ogni anno. 2. Per l'inter a stagion e venato ri a la caccia è conse n tit a tre giorni per ogni settim a n a , che il titolar e della licenz a può sceglier e fra quelli di lunedì, mercole dì, giovedì, sabat o e dome nic a. 3. Nel periodo dal 1 ottob r e al 30 nove m b r e di ogni anno, fermo resta n d o il divieto di caccia nei giorni di mart e dì e vene r dì, è conse n ti to ad ogni cacciato r e , per la caccia da appost a m e n t o alla selvag gin a migra t o ri a, di usufrui r e anch e in modo continu a tivo delle giorn a t e di caccia a prop ria disposizion e per l'inte r a stagion e venato ri a. 3 bis. In tutt e le zone di protezio n e speciale (ZPS) individuat e dalla Region e Toscana l’attività venatoria e l'attività di allena m e n t o e addes tr a m e n t o cani sono conse n tit e (1 1 ) nel rispett o della norm a tiva regionale di attuazio n e del decret o del Ministro dell’am bie n t e e della tutela del territorio e del mare 17 ottobr e 2007 recant e criteri mini mi per la definizion e di misure di conser va zio n e relative a zone speciali di conser va zio n e e a zone di prote zio n e speciali. Nel mes e di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è conse n tita, fatta ecce zio n e per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di dom e nica e giovedì. (9) Art. 02 - Giornata venat oria 1. L'ese r cizio venat o rio è conse n ti to da un'or a prim a del sorg e r e del sole fino al tra mo n t o; per il periodo comp r e s o fra la terza dome nic a di sett e m b r e e il 31 genn aio sono indicati i segu e n ti specifici orari: a) dal 15 al 30 sette m b r e : dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale); b) dal 1 ottob r e al 15 ottobr e: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale); c) dal 16 ottob r e all'ultimo giorno di validità dell'or a legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale); d) dal giorno di ripristino dell'or a solar e al 31 ottobr e: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 05/07/2012 l.r. 20/2002 1 e) dal 1 novem b r e al 15 novem b r e : dalle ore 6,00 alle ore 17,00; f) dal 16 novem b r e al 30 nove m b r e : dalle ore 6,15 alle ore 16,45; g) dal 1 dice m b r e al 15 dice m b r e : dalle ore 6,30 alle ore 16,38; h) dal 16 dicem b r e al 31 dicem b r e : dalle ore 6,45 alle ore 16,45; i) dal 1 gen naio al 15 gen naio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15; (3) l) dal 16 gen naio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30 (3) Fann o eccezion e: a) la caccia di selezion e agli ungul ati che termi n a un'or a dopo il tra mo n t o; b) la caccia alla becca c ci a che inizia un'or a dopo gli orari di cui sopr a. Cap o II - ESER CIZI O DELLA CACCIA Art. 03 - Modalità e form e di caccia 1. L'ese r cizio venato rio dalla terza dome nic a di sett e m b r e al 31 genn aio di ogni anno è conse n tito, anch e con l'ausilio del cane, in form a vaga n t e e/o da appost a m e n t o fisso o temp o r a n e o . 2. Le Provinc e posso no regola m e n t a r e , nel periodo comp r e s o fra il 1 genn aio ed il 31 genn aio, la caccia vagan t e e l'uso del cane. La Provincia può altresì regola m e n t a r e , nel periodo comp r e s o fra l'8 dicem b r e ed il 31 genn aio l'uso del cane da seguit a. 3. E' vietato, per l'inst allazion e degli appost a m e n t i tem po r a n e i, utilizzar e mate ri ale fresco proveni e n t e da coltur e arbo r e e sia agricole che forest ali e da piant e destin a t e alla produzion e agricola. Può esse r e utilizzat a veget a zio n e spont a n e a , esclusiva m e n t e arbu s tiva o erb ac e a , app a r t e n e n t e a specie non tutelat e dalla norm a tiv a vigent e. 4. Gli appost a m e n t i tem po r a n e i devono esse r e rimossi a cura dei fruitori al mom e n t o dell'ab b a n d o n o e comu n q u e al termin e della giorn a t a venato ri a. Le postazioni per la caccia agli ungulati posson o esser e lasciat e in esse r e con il conse n s o del propri e t a r io e del condu t t o r e del fondo. Gli appos t a m e n t i tempo r a n e i posso no esse r e installati un'or a prim a dell'or a rio di caccia. 5. L'acces s o agli appost a m e n t i fissi o agli appost a m e n t i tem po r a n e i nelle zone dove non è per m e s s a la caccia vagan t e o nel caso di fruizione contin u a tiv a di giorn a t e di caccia di cui all'ar ticolo 1 comm a 3, è conse n tit o solo con il fucile smon t a t o o racc hius o in idoneo involucr o e scarico. 6. Il cacciato r e è tenu to alla raccolt a dei bossoli delle cart u c c e spar a t e . 7. Non è conse n tit a la posta alla becc ac cia né la caccia da appost a m e n t o al becc ac ci no. 7 bis. Le provinc e nell’ambito del calendario venatorio provinciale posson o decider e che la caccia alla beccaccia avven g a esclusiva m e n t e in 2l Caccia e pesca l.r. 20/2002 forma vagan t e e con l’ausilio del cane da fer ma o da cerca. (1 2 ) 8. La caccia alla lepre in battu t a può esse r e effettu a t a con un massi mo di 7 part e ci p a n t i. Art. 04 - Carnier e giornaliero 1. Per ogni giorn a t a di caccia il carnie r e compl es sivo non può super a r e i due capi di selvag gi n a stanziale ed i venti capi di selvag gin a migr a t o ri a. 2. Il prelievo giorn alie ro di ogni cacciato r e non può supe r a r e per specie le segu e n ti quan tit à: a) lepr e: un capo; b) palmipe di, tram p olie ri e rallidi: otto capi compl es sivi; c) becc a c ci a: tre capi; d) tortor a : dieci capi. 3. I limiti giorn alie ri di carnie r e relativi alla selvag gi n a stanziale di cui ai com mi 1 e 2 non si applica no nelle azien d e faunistico- venato ri e e agrit u ri s tico- venato ri e nelle quali valgono i piani di abb a t ti m e n t o annu ali approva ti dalla Provincia. 4. Per gli ungul ati il cui prelievo avven g a nell'a m bi to di piani di abba t ti m e n t o non sono applicati i limiti di cui al com m a 1 e i capi vengo no regist r a ti nelle apposit e sched e. Art. 04 bis - Sicure z z a nell’eserci zio venat orio (1 3 ) 1. Tutti i cacciatori partecipa n ti alle battu t e di caccia al cinghiale devono indossare indu m e n t i ad alta visibilità ed avere idonea forma zion e sulle regole di comp or ta m e n t o in sicure z z a nell’esercizio venatorio. Art. 05 - Allena m e n t o ed addes t ra m e n t o cani (1 4 ) 1. L'allena m e n t o ed l’addes tra m e n t o dei cani è conse n ti to, nei giorni fissati all’articolo 30, com m a 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Rece pi m e n t o della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Nor m e per la protezio n e della fauna selvatica omeo t e r m a e per il prelievo venatorio”), dalla terza dome ni ca di agosto al giove dì prece d e n t e la terza dome ni ca di sett e m b r e , dal sorger e del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non sogg e t t o a divieto di caccia. L’allena m e n t o e l’addestra m e n t o dei cani è conse n ti to ai soli cacciatori iscritti all'am bito territoriale di caccia (ATC). L'allena m e n t o e l’addestra m e n t o non è conse n tito nelle aree interes s a t e dalle produ zio ni agricole sogg et t e a dann e g gia m e n t o di cui all'articolo 42, com m a 2, della l.r. 3/199 4 e alla deliberazion e del Consiglio regionale 20 dice m b r e 1994 n. 588, anche se prive di tabellazion e. Art. 06 - Tess eri no venat orio 1. Il cacciato r e deve esse r e munito del tess e ri no venato rio, valido su tutto il territo rio nazion ale, Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 05/07/2012 2 rilasciat o dal Comu n e di resid e n z a , previa esibizion e della licenza di caccia valida e del cedolino atte s t a n t e la ricons e g n a del tess e ri no della stagion e prec e d e n t e . I cacciato ri che han no cambi at o reside nz a dopo l'inizio della prec e d e n t e stagion e venato ri a ritire r a n n o il tesse ri n o al Comun e di provenie nz a. 2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcar e, con un segno ( ■ ) o ( ●), media nt e penna indelebile di colore scuro, preferibil m e n t e nero, gli appositi spazi del tess erino venatorio in corrispon d e n z a della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eve n t u ale mobilità e la fruizione contin ua tiva delle giornat e di caccia alla selvaggi na migratoria da apposta m e n t o . Deve esser e altresì indicato, dopo l'abbatti m e n t o , ogni capo di selvag gina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggi na migratoria, deve esser e indicato, negli appositi spazi al ter min e della giornata di caccia, il nu m e r o dei capi abbatt u ti. Il tess erino venatorio conse n t e l'effet t u a zio n e di un nu m e r o com ple s sivo di giornat e pari a quelle a disposizion e di ogni cacciator e per l'intera stagion e venatoria (terza dom e ni ca di sette m b r e - 31 gennaio). Tutt e le giornat e di caccia effett u a t e ai sensi dell'articolo 1, com m a 3, dell'articolo 8, com m a 1 o in altre regioni, sono cum ulabili. (1 5 ) 3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abba t t u ti deve esse r e indicato sul tesse ri n o venato rio media n t e l'appo sizion e di un cerchio attorn o alla segn a t u r a (*) o (´) che contr a s s e g n a l'abb a t ti m e n t o del capo, così come indicato nel tess e ri no venato rio. (1 6 ) 4. Il tesse ri n o è mezzo di controllo delle quan tit à e delle specie preleva t e ed a tal fine deve esse r e ricons e g n a t o non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comun e di resid e n z a o in caso di cam bio di resid e n z a al Comu n e che lo ha rilasciat o. Art. 06 bis - Tess eri no provinciale per la caccia di selezion e ai cervidi e bovidi (5) 1. Per la caccia di selezion e ai cervidi e bovidi, le provinc e rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotar e le giornat e di caccia e gli abbatti m e n t i effet t u a ti fino al comple t a m e n t o del piano di abbatti m e n t o asseg n a t o. Nel periodo comp r e s o tra la terza dom e nica di sette m b r e e il 31 di gennaio deve esser e segnat o anche il tess erino venatorio di cui all’articolo 6. Cap o III - CALE N D A R I O VENA T O R I O Art. 07 - Periodi di caccia e specie cacciabili 1. Dalla terza dome nic a di sette m b r e al 31 dice m b r e la caccia è conse n ti t a a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, star n a , torto r a (Stre p t o p eli a turtu r). Per la pernic e rossa e la star n a le Province posson o dete r m i n a r e limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applica no nelle azien d e faunistico 2l Caccia e pesca l.r. 20/2002 venato ri e nelle quali la Provincia abbia approva t o specifici piani di prelievo. 2. Dalla terza dome nic a di sett e m b r e all' 8 dice m b r e è conse n ti t a la caccia alla lepr e comu n e . Le Provinc e posson o, per motivat e ragioni legat e alla consist e n z a faunistica, posticipa r e la chius u r a al 31 dicem b r e . 3. Dalla terza dome nic a di sette m b r e al 31 genn aio la caccia è conse n ti t a alle segu e n ti specie: alzavola, becc ac cia, becc ac cin o, cana pi glia, cese n a, codon e, colomb a c cio, corna c c hi a grigia, fagiano, fischion e, folaga, frullino, gallinella d'acq u a , gazza, ger m a n o reale, ghian d ai a, marzaiola, mestolon e, more t t a , moriglion e, pavonc ella, porciglione, tordo botta ccio, tordo sassello, volpe. 4. Dalla terza dome nic a di sette m b r e al ottobr e è conse n tit a la caccia al comb a t t e n t e . 31 5. Abrogato. (1 7 ) 6. Nel rispet to delle indicazioni conte n u t e nei propri piani faunistico venatori, le Provinc e approva n o, previo parere dell’Istitut o superiore per la protezio n e e la ricerca ambie n tale (ISPRA), piani di abbatti m e n t o in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indican ti il periodo di prelievo nel rispett o della nor ma tiva vigen t e . (1 8 ) 6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, com m a 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , posso no effett u ar e il prelievo selettivo duran t e tutto il periodo conse n ti to per cinqu e giorni alla setti m a n a con l'esclusio n e dei giorni di silenzio venatorio. (6) Art. 08 - Derog h e 1. La Giunta regionale può cons en tir e, sulla base delle scelte effet t u a t e nei piani faunistico- venatori provinciali, su richiesta delle provinc e, nel primo giorno utile di sett e m b r e e nella dom e ni ca succ es siva la caccia da apposta m e n t o alle segu e n ti specie: tortora (Stre p t o p e lia turtur), colom b a c cio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacc hia grigia. La Giunta regionale può altresì cons en tir e, su richies ta delle provinc e, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialm e n t e la caccia solo da apposta m e n t o fisso, all'alzavola, al ger m a n o reale e alla marzaiola. Nei giorni di apert ura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colom b a c cio non può superar e i cinqu e capi, del merlo da apposta m e n t o tem p ora n e o non può superare i quattro capi e per i pal mip e di non può superar e i quattro capi com ple s sivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove ques ta può esser e svolta, nel rispet to dell'arco te m p or ale di cui all'articolo 18 com m a 2 della l. 157/19 9 2. (1 0 ) 3 abbatti m e n t o approvati dalle provinc e, il prelievo delle segu e n ti specie prove nie n ti da alleva m e n t o: ger m a n o reale, pernic e rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintat e, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dett e aziend e, il prelievo venatorio in aree recintat e, è conse n tito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terre no coperto da neve. (7) 4. Le Provinc e posson o, sentiti i comit ati di gestion e degli ATC, vieta r e la caccia al fagiano, fatta eccezion e per le aziend e faunistico- venato ri e e agrit u ri s tico- venato ri e, nel periodo comp r e s o tra il 1° ed il 31 genn aio. 4 bis. Le provinc e adotta no tutti i provve di m e n t i neces s ari all'eradica zion e della minilepr e dai propri territori. Durant e la stagion e venat oria le province posso no conse n tir e ai cacciatori l'abbat ti m e n t o della minilepr e. (8) Cap o IV - MODIFICA ALLA LEGGE REGIO N A L E 12 GEN N A I O 19 9 4 , N. 3 "Rec e p i m e n t o del l a Le g g e 11 fe b b r a i o 19 9 2 , n. 15 7 "Nor m e pe r la pr o t e z i o n e del l a fau n a sel v a t i c a o m e o t e r m a e pe r il pre l i e v o ve n a t o r i o" Art. 09 - Modifich e all' articolo 28 della l.r. 3/1994 omissis. (1) Art. 10 - Modifich e all' articolo 30 della l.r. 3/1994 omissis. (1) Art. 11 - Modifich e all' articolo 34 della l.r. 3/1994 omissis. (1) Art. 12 - Modifich e all' articolo 41 della l.r. 3/1994 omissis. (1) Cap o V - NO R M E GENE R A LI Art. 13 - Im mi ssio ni 1. Nei territo ri degli ATC le immissioni di selvag gi n a sono conse n ti t e dalla data di chiusu r a della caccia alla specie da imme t t e r e fino al 15 agosto di ciasc u n anno, fatta eccezion e per le strut t u r e di ambie n t a m e n t o o zone di rispe t to apposit a m e n t e predis po s t e dove la caccia è vietat a. Art. 14 - Sanzioni vietato nelle giorn a t e di caccia auto rizza t e ai sensi del com m a 1. 1. Per le violazioni alle norm e della pres e n t e legge non espr e s s a m e n t e previst e dalla r. 3/1994 e dalla l. 157/19 9 2 si applica no le sanzioni di cui alla lette r a q) dell' articolo 58 della l.r. 3/199 4 . 3. Nelle azien d e agrituristico- venatorie è ulterior m e n t e conse n ti to, nel rispet to dei piani di 2. Per la manc a t a ricons e g n a del tess e ri no venato rio si applica una sanzion e amminist r a t iv a da 2. L'allen a m e n t o e l'add e s t r a m e n t o dei cani è Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 05/07/2012 2l Caccia e pesca euro 5 a euro 30. Art. 15 - Nor m a finale 1. Per tutto quan t o non previsto dalla pres e n t e legge, valgono le disposizioni vigenti in mat e ri a. 2. La Giunta region ale, nell'at tivazion e degli accor di di cui all' articolo 12 com m a 3 del regola m e n t o region ale 3 mag gio 1996 n. 3 (Regola m e n t o di acces s o e gestion e degli Ambiti territo ri ali di caccia) dete r mi n a le forme e le modalità di caccia tenut o conto delle condizioni di recip rocit à. Art. 16 - Abrogazion e 1. La legge region ale 26 giugno 2001 n. 27 (Calend a ri o venato rio 2001- 2002) è abro g a t a . Not e 1. Il testo dell'ar ticolo è riport a t o in modifica alla l.r. 12 genn aio 1994, n.3 . 2. Not a soppr e s s a . 3. Lette r a così sostituit a con l.r. 20 dicem b r e 2002, n. 45 , art. 1. 4. Not a soppr e s s a . 5. Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 6. 6. Comm a inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. 7. Comm a così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8. 8. Comm a inserito con l.r. 7 nove m b r e 2007, n. 53, art. 1. 9. Comm a inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43, art. 1. 10. Comm a così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43, art. 2. 11. Parole così sostituit e con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 1. 12. Comm a inserito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 2. 13. Articolo inserito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 3. 14. Articolo così sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 4. 15. Comm a così sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 5. 16. Parole aggiun t e con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 5. 17. Comm a prim a sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 7. Poi comm a abrog a t o con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 65. 18. Comm a prim a sostituito con l.r. 3 febbr aio 2010, n. 3, art. 7. Poi comm a così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 65. Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 05/07/2012 l.r. 20/2002 4