Diffida ai sensi del codice al consumo D. Lgs - CODACONS

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Diffida ai sensi del codice al consumo D. Lgs - CODACONS
Spett.le
IACP DI LECCE
in persona del legale rappresentante p.t.
Via Salvatore Trinchese
Galleria di Piazza Mazzini
73100 LECCE
Raccomandata a.r.
DIFFIDA AI SENSI DEL CODICE AL CONSUMO D. LGS 206/2005
I sottoscritti Luisa Carpentieri, nella qualità di Responsabile Territoriale della sede CODACONS di Lecce e Avv. Piero
Mongelli, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Legale Provinciale del CODACONS di Lecce,
PREMESSO
1.
2.
che il Codacons Provinciale di Lecce è derivazione territoriale del Codacons Nazionale e del Codacons Puglia;
che il Codacons è componente del Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori istituito presso il competente
Ministero per le Attività Produttive;
3. che altresì il Codacons è componente del Consiglio Regionale degli Utenti e Consumatori istituito presso la
Regione Puglia;
4. che numerosi inquilini assegnatari di alloggi IACP residente nella c.d. zona 167 B hanno segnalato come il Vostro
spettabile Istituto sta organizzando, per il tramite di fiduciari, assemblee pubbliche tendenti alla costituzione di
forme di Autogestione degli inquilini;
5. che, così come comunicato alla scrivente associazione, molte assemblee, seppur avendo deliberato l’istituzione
delle autogestioni, sono radicalmente nulle per mancato raggiungimento del voto daliberativo valido del 60% degli
inquilini ex Art. 24 D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;
6. che nonostante l’indicata nullità delle assemblee degli inquilini, in molti casi, i c.d. fiduciari stanno procedendo a
richieste economiche per il pagamento dei servizi delle varie palazzine e che l’istituto in indirizzo sta procedendo
ad inviare bollettini di pagamento escludendo le quote relative ai servizi;
7. che un Presidente di Assemblea avvedutosi successivamente della nullità della stessa ha provveduto a segnalare il
caso al vostro Spettabile Istituto senza ottenere, ad oggi, alcuna delucidazione in tal senso;
8. che, addirittura, in un caso (Via Alessandria) pur mancando del tutto un voto deliberativo in tal senso non
essendosi svolta alcuna assemblea degli inquilini il Vostro spettabile istituto da comunque per presupposta la
costituzione di una autogestione.
9. che la nullità delle assemblee, ove sussistente, potrebbe determinare pagamenti di quote per servizi a persone non
legittimate a riceverle;
10. che, per quanto è dato sapere, nel corso delle assemblee e prima delle stesse, sono state divulgate ai cittadini
informazioni fuorvianti circa l’obbligatorietà ed improcrastinabilità della costituzione dell’autogestione;
11. che la società AQP S.p.A. con una missiva circolare, comunicava che lo IACP di Lecce aveva provveduto a
recedere dai rapporti di utenza idrica per tutta la zona 167 B e, contestualmente invitava a volturare i relativi
contratti verso le non costituite Autogestioni nel perentorio termine di trenta giorni;
12. che i menzionati comportamenti, se corrispondenti al vero, rappresentano una palese violazione di legge posto
che si sono costituite Autogestioni senza il rispetto della volontà degli inquilini legittimamente manifestata e
corrispondente ad almeno il 60% degli stessi;
13. che l’intera procedura, se conforme a quanto innanzi esposto, determinerebbe una palese alterazione della volontà
espressa dagli inquilini degli immobili che, di fatto, sarebbero stati costretti alla costituzione urgente delle c.d.
autogestioni pressati da “interruzioni della fornitura” idrica, così come indicato dalla società AQP e così come
determinatosi a causa della cessazione dei rapporti di utenza idrica in precedenza stipulati dal Vostro spettabile
Istituto
Tutto ciò premesso
Il Codacons di Lecce, per come innanzi rappresentato
•
Valutata la circostanza che i menzionati comportamenti appaiono lesivi dei diritti dei consumatori così come
sanciti dal Codice del Consumo (Art. 2) ovvero il diritto ad una adeguata informazione ed il diritto a servizi
pubblici e privati secondo standards di qualità ed efficienza.
•
Valutata altresì la circostanza che ex Art. 24 D.P.R. 1035 del 30.12.1972 per poter costituire validamente una
autogestione occorre il consenso di almeno il 60% degli assegnatari dello stabile.
•
Valutata infine la circostanza che le L.R. sono comunque leggi di rango inferiore rispetto alle leggi nazioni di
riferimento della materia
CHIEDE
L’immediata sospensione delle procedure in atto tendenti alla costituzione di autogestioni nella c.d. zona 167 b di
Lecce
contestualmente
CHIEDE
l’immediata verifica della regolarità delle procedure avviate, la loro conformità alle norme di legge nazionale e l’immediata
verifica delle informazioni in materia diffuse presso gli assegnatari nonché l’avvio di una seria campagna informativa
tendente a comunicare agli assegnatari i vantaggi e gli svantaggi derivanti da una trasformazione del proprio
immobile in autogestione
contestualmente, ove le richieste innanzi indicate non dovessero trovare accoglimento
DIFFIDA
In applicazione del codice del consumo l’Istituto in indirizzo, in persona del legale rappresentante p.t., a voler cessare nel
perentorio termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ogni comportamento tendente alla forzata costituzione di
Autogestioni presso gli assegnatari in assenza dei presupposti fissati dalla vigente normativa nazionale.
DIFFIDA
Altresì l’indicato istituto dal voler garantire la corretta fornitura del servizio idrico e qualsivoglia altro servizio condominiale
a tutti gli assegnatari la cui autogestioni non siano state regolarmente istituite
RISERVA
Ad ogni inquilino, singolarmente e come gruppo ogni possibile azione risarcitoria.
Nel restare in attesa di un tempestivo cenno di riscontro si porgono Distinti Saluti.
CODACONS LECCE
Avv. Luisa Carpentieri
(Resp. sede di Lecce)
Avv. Piero Mongelli
(Resp. Ufficio Legale Prov.)