Informazioni per i fabbricanti di strumenti di misurazione
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Informazioni per i fabbricanti di strumenti di misurazione
Strumenti di misurazione Informazioni per i fabbricanti di strumenti di misurazione in merito al passaggio alle nuove direttive UE 2014/31/UE e 2014/32/UE Dal 20 aprile 2016 in virtù dei trattati bilaterali della Svizzera con l'Unione europea, anche in Svizzera si devono applicare le disposizioni della due nuove direttive 2014/31/UE [1] sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e 2014/32/UE sugli strumenti di misurazione [2]. Gulian Couvreur Con l'adozione delle nuove direttive nel diritto svizzero, l’ordinanza sugli strumenti di misurazione [4] e l'ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico [7] devono essere adeguate. Tutti gli organismi di valutazione della conformità devono essere designati di nuovo. I fabbricanti devono apportare modifiche sia alla loro documentazione sia alle targhette del tipo. Poco è cambiato in termini di contenuto nelle procedure di valutazione della conformità e i requisiti sono rimasti gli stessi. In alcuni casi vi è stato un cambiamento dei moduli consentiti. Nuova designazione dell'organismo di valutazione della conformità del METAS "METAS-Cert" Con l'introduzione delle nuove direttive è stato stabilito che tutti gli organismi di valutazione della conformità devono essere designati di nuovo. Non appena entrerà in vigore la revisione delle ordinanze svizzere, in virtù dell'accreditamento il METAS potrà richiedere presso il Segretariato generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG DFGP) una nuova designazione per il suo organismo di valutazione della conformità METAS-Cert. METAS-Cert lavora attivamente per essere designato di nuovo prima del 20 aprile 2016, affinché i nostri clienti possano continuare a eseguire le procedure di valutazione della conformità con METAS-Cert. Utilizzazione dei nuovi documenti di riferimento Fino al 19 aprile 2016 incluso si deve fare riferimento alle ordinanze e direttive vigenti (vecchie). Dal 20 aprile 2016 si devono utilizzare e indicare le nuove ordinanze e direttive. Ciò vale soprattutto per le dichiarazioni di conformità. I fabbricanti, che hanno certificato il proprio sistema di gestione della qualità, possono adeguare senza intoppi i loro documenti interni. Anche METAS-Cert rilascerà certificati con i nuovi documenti di riferimento solo a partire dal 20 aprile 2016. Targhetta del tipo La targhetta del tipo deve d'ora in poi recare l'indirizzo postale del fabbricante. Se quest'ultimo non risiede in Svizzera, nell'Unione europea, in Norvegia, Islanda, nel Liechtenstein o in Turchia, la targhetta del tipo deve recare inoltre il nome e l'indirizzo di un rappresentante. Dichiarazione di conformità Il contenuto della dichiarazione di conformità è definito come segue nell'allegato IV della direttiva 2014/31/UE [1] e XIII della direttiva 2014/23/UE [2] (MID): 1. Modello di apparecchio/apparecchio (numero del prodotto, del tipo, del lotto o numero di serie). 2. Il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario. 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (designazione dell'apparecchio ai fini della rintracciabilità; può contenere un'immagine, a condizione che ciò sia necessario per l'identificazione dell'apparecchio). 5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. 6. Indicazione delle pertinenti norme armonizzate o dei documenti normativi su cui ci si è basati o indicazione degli altri documenti normativi o delle altre specifiche tecniche in relazione ai quali è dichiarata la conformità. 7. (Se del caso:) Il servizio notificato o l'organismo di valutazione della conformità (nome, numero d'identificazione) ... ha ... (descrizione della sua attività) ... rilasciato il seguente certificato ... . 8. Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: ... Luogo e data del rilascio Nome, funzione, firma «I fabbricanti devono apportare modifiche sia alla loro documentazione sia alle targhette del tipo.» METinfo | Vol. 22 | No. 2/2015 | 33 Strumenti di misurazione «Poco è cambiato in termini di contenuto nelle procedure di valutazione della conformità e i requisiti sono rimasti gli stessi». » Fabbricante - Mandatario - Importatore - Distributore Una novità è una descrizione più chiara degli operatori economici. Per questo sono state introdotte le seguenti definizioni: 1. "Fabbricante": Qualsiasi persona fisica o giuridica, che produce o sviluppa o fa fabbricare uno strumento di misurazione e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio di fabbrica oppure lo mette in servizio per i propri scopi. 2. "Mandatario": Qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera, nell'Unione europea, in uno Stato dell'AELS-SEE o in Turchia, che è stata incaricata per iscritto da un fabbricante di adempiere determinati compiti in suo nome. 3. "Importatore": Qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera, nell'Unione europea, in uno Stato dell'AELS-SEE o in Turchia, che da uno Stato terzo immette uno strumento di misurazione sul mercato svizzero, dell'Unione europea, di uno Stato dell'AELS-SEE o della Turchia. 4. "Distributore": Qualsiasi persona fisica o giuridica facente parte della catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione. Tutte le certificazioni sono intestate al fabbricante. In virtù delle nuove esigenze METAS-Cert può rilasciare un certificato intestato al fabbricante. Ci possono essere deroghe nell'ambito di verifiche del prodotto e di verifiche dell’esemplare unico (moduli F e G), se per immettere sul mercato uno strumento di misurazione un importatore o un distributore si annuncia presso METAS-Cert per la valutazione della conformità. A tale scopo è necessaria una procura del fabbricante, che è titolare del certificato di esame del tipo (modulo B). L'importatore o il distributore autorizzato rilascia in questo caso la dichiarazione di conformità, in cui devono essere elencati sia il fabbricante che il mandatario. 34 | METinfo | Vol. 22 | No. 2/2015 Revisioni di certificati Dal 20 aprile 2016 i certificati rilasciati dagli organi designati risp. dagli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare i requisiti della nuova legge. In caso di revisioni di certificati di esame del tipo ciò significa una nuova certificazione, in cui l'esemplare tipo deve essere rivalutato sulla base di rapporti di controllo esistenti e di documenti disponibili. Eventuali documenti o risultati di test mancanti devono essere forniti successivamente. "Certificato parallelo" Per "certificato parallelo" s'intende un certificato, che viene rilasciato a un altro fabbricante sulla base di un certificato originale di un fabbricante OEM. Lo strumento di misurazione descritto nel certificato parallelo non può differire da quello originale, tranne per quanto riguarda l'etichettatura, la designazione del tipo e la decorazione (es. il colore). Anche con la nuova legge il fabbricante assume la responsabilità esclusiva dello strumento di misurazione, che immette sul mercato e non può fare riferimento a un certificato di un altro fabbricante. Riquadro 1 Designato o notificato? A norma dell'OStrM [4] e dell'OAccD [6], per poter svolgere la propria attività un organismo di valutazione della conformità, deve essere designato da un'autorità di designazione. Anche nelle direttive europee viene impiegato il termine "organismo di valutazione della conformità" con la differenza che tale organismo viene notificato da un'autorità di notifica. I termini "organismo di valutazione della conformità", "organismo notificato" o "organismo designato" sono quindi utilizzati come sinonimi. METAS-Cert continuerà a presentarsi come organismo di valutazione della conformità. Einführer oder Importeurin? Bevollmächtigter oder Vertreterin? In den schweizerischen Verordnungen werden im deutschen Text einzelne Ausdrücke aus den Richtlinien der EU durch andere ersetzt, insbesondere «Einführer» durch «Importeurin» und «Bevollmächtigter» durch «Vertreterin». In der Sache ergeben sich dadurch keine Unterschiede zu den Richtlinien der EU. Lingue dei documenti Può essere prescritto che le informazioni e i documenti da apporre sullo strumento di misurazione debbano essere messi a disposizione in una lingua, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali. Sulla pagina web di WELMEC si possono trovare le informazioni specifiche al Paese[3]. In Svizzera vige tuttora la seguente regolamentazione: • Le informazioni sullo strumento di misurazione secondo l’allegato 1 numero 9.3 OStrM [4], destinate all’utilizzatore, devono essere redatte nelle lingue ufficiali delle regioni della Svizzera nelle quali lo strumento di misurazione è presumibilmente impiegato. In casi particolari, il METAS può accordare deroghe, se tale esigenza è sproporzionata e l’utilizzazione corretta dello strumento di misurazione è evidente e può essere garantita anche senza traduzione nelle lingue ufficiali (art. 10 OStrM [4]). • La dichiarazione di conformità va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese (art. 13 cpv. 2 OStrM). Analisi dei rischi Il fabbricante deve d'ora in poi poter presentare un'adeguata analisi dei rischi per tutti i moduli di valutazione della conformità. L'analisi dei rischi è descritta nella Blue Guide [5] nel capitolo 4 "Requisiti dei prodotti". Marcatura CE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico viene d'ora in poi impiegata la stessa marcatura CE utilizzata dal 2006 per gli altri strumenti di misurazione armonizzati. Nella fattispecie, il rettangolo che segue il simbolo CE, deve avere le stesse dimensioni del simbolo CE, ma essere alto almeno 5 mm. (Vedi riquadro 2) Riquadro2 Attuale marcatura CE per strumenti per pesare a funzionamento non automatico: Marcatura CE a partire dal 20 aprile 2016 per tutti gli strumenti di misurazione armonizzati: Disposizioni transitorie La nuova legge prescrive un brusco cambiamento. In determinati casi ciò non è tuttavia possibile a causa degli stock, per i quali la valutazione della conformità viene completata solo al momento dell'installazione o poco prima di essa. Con i suoi partner europei e in collaborazione con la Commissione europea il METAS è attivamente alla ricerca di una soluzione transitoria. Riferimenti bibliografici [1] Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96, 29.3.2014, p. 107–148) [2] Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misurazione (nuova versione) (GU L 96, 29.3.2014, p. 149–250) [3] http://www.welmec.org [4] Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210) [5] Guida per l'attuazione della normativa sui prodotti dell'UE 2014 (http://ec.europa.eu/DocsRoom/ Contatto: Gulian Couvreur, Responsabile dell'organismo di valutazione della conformità METAS-Cert [email protected] +41 58 387 08 27 documents/11502?locale=de) [6] Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione; RS 946.512) [7] Ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213) METinfo | Vol. 22 | No. 2/2015 | 35