Modello di convenzione per Servizio di Bar, Tavola Calda/Fredda
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Modello di convenzione per Servizio di Bar, Tavola Calda/Fredda
Modello di convenzione per Servizio di Bar, Tavola Calda/Fredda, Tra la ditta _______________ in seguito denominata GESTORE, legalmente rappresentata dal sig. ______________ / E Il Liceo Ginnasio Statale BECCARIA, in seguito denominato CONTROPARTE, legalmente rappresentata dal sig. Roberto Proietto Si stipula e conviene quanto segue, ai sensi degli artt.l 173-2059 del Codice Civile Libro Quarto per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalle suddette parti. Titolo I. Definizione e modalità del servizio. Art. 1 - Oggetto del servizio svolto dal gestore. Somministrazione di bevande calde e fredde, di alimenti da tavola fredda e calda, secondo il seguente elenco, tassativo per quanto riguarda i prodotti che devono essere somministrati, ma non esaustivo: pertanto il gestore, previo consenso della controparte, potrà ampliare l'offerta concordando beni e prezzi, che dovranno comunque essere esposti al pubblico secondo tariffario d'uso. Il gestore sarà comunque tenuto a fornire tutti i prodotti contemplati dal presente articolo in numero adeguato alla domanda. Dal servizio è esclusa la distribuzione attraverso macchine automatiche.: A) OUALITA'DEI PRODOTTI EROGATI DAL GESTORE BAR E TAVOLA FREDDA Caffè (normale/decaffeinato): Lavazza - Illy - Suerte - Splendid - Hag - Segafredo - Caffemauro Thè (normale/detheinato): Star - Lipton - Twinings Camomilla: Bonomelli - Sogni d'Oro - Ricola - Twinings - Montania Latte: Latte Milano o affini. Acqua minerale (gasata/non gasata): Boario - Vera - San Benedetto - Ferrarelle - Levissima - San Pellegrino Rocchetta - Uliveto Succo di frutta (gusti vari): Yoga - Skipper - Oasis - Del Monte - Santal - Rocchetta - Valfrutta - Derby Spremuta di agrumi: L'origine della frutta deve essere dichiarata. Yogurt (normale/magro/frutta): Muller - Danone - Yomo Bevanda Cola: CocaCola PepsiCola Aranciata (normale/dietetica): San Benedetto - San Pellegrino - Oransoda Limonata (normale/dietetica): Sprite - Lemonsoda - San Benedetto - San Pellegrino Bevanda thè: San Benedetto - Estathe Brioche sfusa (semplice /farcita): fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato) Brioche industriale: Mulino Bianco - Ferrerò - Galbusera - Parmalat Prosciutto cotto: Citterio - Beretta - Parmacotto Prosciutto crudo: Citterio - Beretta - Parmacotto Salame: Citterio - Beretta - Parmacotto Pancetta: Citterio - Beretta - Parmacotto Mortadella: Citterio - Beretta - Parmacotto Speck: Citterio - Beretta - Parmacotto - Valtellina Bresaola: Citterio - Beretta - Del Zoppo - Rigamonti Formaggi: Galbani - Osella - Auricchio - Locatelli - Francia - Parmigiano Reggiano Verdure fresche e/o grigliate Indicare provenienza Panino sfuso tipo francese: fresco di panificio (il panificio deve essere dichiarato) Focaccia sfusa: fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato) Pizza margherita piccola: fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato) Pizza margherita trancio: fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato) Pizza farcita trancio: fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato) TAVOLA CALDA Gnocchi: freschi di pastificio (il pastificio deve essere dichiarato) Rana - Fini - Buitoni Tortellini: freschi di pastificio (il pastificio deve essere dichiarato) Rana - Fini - Buitoni Riso: Barilla - Scotti - Flora - Gallo - Curti Pasta di vario taglio: Barilla - Buitoni - Voiello - De Cecco - Agnesi Salsa di pomodoro: Star - Valfrutta - Cirio - Buitoni - Barilla Panna per condimento: Parmalat - Gradina Tonno: Star - Nostromo - Palmera - Rio mare - Alco - Consorcio Cotoletta alla milanese: Carne fresca (il macellaio deve essere dichiarato) Hamburger: Carne fresca (il macellaio deve essere dichiarato) Salsiccia: Carne fresca (il macellaio deve essere dichiarato) Salsa per vitello tonnato: Calve - Kraft Salsa maionese: Calve - Kraft B) OUANTITA'MINIMA DEI PRODOTTI EROGATI DAL GESTORE BAR E TAVOLA FREDDA caffè (normale/decaffeinato): tazzina gr. 6.5 cappuccino gr. 6.5 Thè (normale/detheinato): Gr. 1,5 Camomilla: Gr. 1,5 Latte: bicchiere 1. 0.30 cappuccino cc. 160 macchiato cc.200 Acqua minerale (gasata/non gasata): bicchiere 1. 0.25 - bicchiere 1. 0.30 bottiglia 1. 0.5 Succo di frutta (gusti vari): 1. 0.25 Spremuta di agrumi: 1. 0.20 Yogurt (normale/magro/frutta): gr. 125 Bevanda Cola: 1. 0.25 - 1. 0.33 Aranciata (normale/dietetica): 1. 0.25 - 1. 0.33 Limonata (normale/dietetica): 1. 0.25 - 1. 0.33 Bevanda thè: 1. 0.50 Prosciutto cotto: gr.35 Prosciutto crudo: gr.35 Salame: gr.35 Pancetta: gr.35 Mortadella: gr.35 Speck: gr.35 Bresaola: gr.35 Formaggio provola: gr.35 Verdure fresche e/o grigliate gr. 10 Panino sfuso tipo francese: gr.70 Focaccia sfusa: gr.70 TAVOLA CALDA Gnocchi: gr. 200 Tortellini: gr. 100 Riso: gr. 100 Pasta di vario taglio: gr. 100 Salsa di pomodoro: gr.20 Panna per condimento: gr.20 Tonno: gr.20 Cotoletta alla milanese: gr. 100 Hamburger: gr. 100 Salsiccia: gr. 100 Salsa per vitello tonnato: gr.20 C) PREZZO MASSIMO DEI PRODOTTI EROGATI DAL GESTORE I prezzi già concordati previa gara sono i seguenti: t Art.2 - Calendario ed orario di erogazione del servizio svolto dal gestore. L'erogazione del servizio deve essere garantita dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico, con riduzione del servizio nei periodi di interruzione delle attività didattiche (natale, carnevale, pasqua e vacanze estive) e con interruzione del servizio durante i giorni di chiusura dell'istituto. Il servizio viene erogato con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: 7.30 - 14.00 sabato: 7.30-13.00 Art. 3 - Destinatari del servizio. Studenti, personale direttivo, docente e ATA I partecipanti a convegni e corsi organizzati dall'istituto, i partecipanti a concorsi, i commissari d'esame o di concorsi, i genitori degli studenti, gli esperti esterni, gli ospiti dell'istituto a qualsiasi titolo. Art 4 - Locali utilizzabili per il servizio. L'erogazione avviene nei locali e nelle strutture esistenti, di proprietà della Provincia di Milano. Il gestore ne garantisce l'efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. I locali vengono presi in consegna dal gestore all'inizio del servizio, previa redazione di apposito verbale di consegna e dovranno essere restituiti in buono stato alla scadenza del contratto, salvo il normale deterioramento d'uso. Art. 5 - Interruzioni del servizio. Fatte salve le interruzioni previste dall'art.2, le interruzioni dovute a cause di forza maggiore (art. 1218 ce.) non danno luogo a responsabilità civile per il gestore. Il gestore dovrà peraltro dimostrare che la causa d'interruzione del servizio non è a lui imputabile. Titolo II. Caratteristiche generali del Servizio svolto dal Gestore. Art. 6 - Pulizia e igiene. La pulizia dei locali bar e dispensa, delle scale di accesso al bar, dell'atrio del bar, delle attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie, è a carico del gestore. E' vietato effettuare trattamenti di pulizia nei locali durante l'erogazione del servizio bar. Non è consentito l'uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili, sono da preferire prodotti eco-compatibili. Il gestore predisporrà un numero adeguato di contenitori per rifiuti all'interno e nelle immediate vicinanze del bar, garantendo la pulizia degli stessi. S'impegna a provvedere al completo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dall'AMSA e previo accordo con la controparte. Il gestore eviterà, anche attraverso l'installazione a sue spese di appositi apparati, che fumi e olezzi legati alla sua normale attività si diffondano per i locali dell'istituto non adibiti a bar. Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante apposite pinze e dovranno essere contenuti in appositi involucri. Durante tale attività, gli addetti alla distribuzione non dovranno manipolare denaro. Il personale addetto, scelto dal gestore, dovrà indossare indumenti di lavoro puliti. Per i lavori di pulizia dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per l'erogazione del servizio Bar. L'addetto alla distribuzione dei prodotti, dovrà indossare apposito camice o divisa, comprensiva di copricapo o specifica cuffietta per capelli. Il trasporto e la conservazione dei prodotti dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori chiusi. Art. 7 - Decoro. Gli arredi e l'ambiente del bar dovranno essere improntati ad uno stile sobrio e decoroso, evitando luci colorate o suoni sgradevoli e/o a volume non idoneo ad un ambiente scolastico. Art. 8 - Servizio bar. I recipienti utilizzati per le bevande devono essere trattati con apposita macchina sterilizzatrice. A richiesta verranno utilizzati bicchieri monouso. Tutti i prodotti dovranno essere di qualità e quantità prevista dall'art. 1, seppur in combinazioni diverse, secondo discrezionalità del gestore. E' tassativamente vietata la vendita di alcolici e superalcolici. Art. 9 - Servizio di tavola fredda. Tutti i prodotti dovranno essere di qualità e quantità prevista dall'art. 1, seppur in combinazioni diverse, secondo discrezionalità del gestore Salumi e formaggi non devono contenere polifosfati aggiunti. II latte deve essere fresco, non "a lunga conservazione" (UHT). La composizione dei prodotti deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. I prodotti non dovranno essere mai surgelati. La preparazione dei prodotti deve avvenire quotidianamente nei locali interni del bar. Art. 10 - Servizio di tavola calda. Tutti i prodotti dovranno essere di qualità e quantità prevista dall'art. 1 , seppur in combinazioni diverse, secondo discrezionalità del gestore E' vietato l'uso di cibi precotti. Potranno essere utilizzati prodotti surgelati di produzione industriale dichiarata, purché non soggetti a più di un surgelamento. Art. 11 - Modifiche qualitative e quantitative al servizio. La controparte, sentita la Giunta Esecutiva, potrà concordare con il gestore l'adeguamento dei servizi o le modifiche dei prodotti erogati o l'aggiunta di altri prodotti non previsti dall'art. 1, che pertanto è tassativo ma non esaustivo. All'uopo le parti effettueranno, se necessario, una ricognizione concordata sulle nuove necessità. Il gestore sarà comunque tenuto a fornire tutti i prodotti contemplati dall'art. 1 in quantità adeguata alla domanda. Art. 12 - Prezzi di vendita. I prezzi di vendita di tutti i prodotti erogati, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una tabella firmata dal gestore e controfirmata dalla controparte. I prezzi sono fissi per tutta la durata del contratto (tre anni). Nel caso si verifichi un aumento superiore al 10% sui prezzi all'ingrosso dei generi alimentari (come da tabelle del Bollettino statistico del Comune di Milano), il gestore potrà chiedere al Dirigente Scolastico un adeguamento, da concordare con quest'ultimo. Tale adeguamento produrrà i suoi effetti esclusivamente nel periodo in cui i prezzi all'ingrosso superino la detta soglia del 10%. Art. 13- Controllo E' istituita apposita commissione di controllo sulla qualità e quantità del servizio di bar e tavola fredda/calda. I membri sono, d'ufficio, i componenti della Giunta Esecutiva. Tale commissione, nella totalità o nell'individualità dei suoi componenti, potrà predisporre in qualsiasi momento, senza preavviso, a propria discrezione, controlli per verificare la corrispondenza del servizio fornito a quello previsto dal contratto che verrà stipulato sulle norme previste nel presente bando. Di ogni difformità verrà fatta contestazione scritta, a firma della controparte, al gestore, che avrà 7 giorni lavorativi per rispondere. La controparte, sentito il parere non vincolante della Giunta Esecutiva, valuterà la gravità dell'inadempimento e potrà esercitare il diritto di risoluzione. Titolo III. Oneri a carico del Gestore del servizio. Art. 14 - Indennità d'uso. E' a carico del gestore il pagamento dell'indennità d'uso e dei relativi oneri alla Provincia di Milano, come previsto da delibera del Consiglio Provinciale (atti nn.rr.6893/182186 del 08/05/86 e 30819/1821/96 del 20/07/94 e nr.30819/1821/AM/m del 13/06/97) ed eventuali integrazioni e/o modifiche successive. L'importo dell'indennità è proporzionale al nr. degli alunni, e la quota pro-capite è determinata annualmente dalla Provincia di Milano. Parimenti il gestore dovrà versare alla controparte l'importo di euro __________ definito in fase di gara Art. 15- Cauzione infruttifera. Il gestore dovrà versare alla controparte, all'atto della sottoscrizione del contratto, la somma di € 2.000,00 quale cauzione infruttifera. In caso d'inadempimento, la controparte si rivarrà su tale somma. Art. 16- Assicurazione. Il gestore è tenuto a stipulare, prima dell'attivazione del servizio, un'assicurazione R.C. verso terzi con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 contro i danni che derivassero all'istituto e/o a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio. Art. 17 - Vestiario. Il vestiario del personale di servizio è a carico del gestore. Art.l8 - Tassa rifiuti urbani La tassa rifiuti urbani relativa ai locali dell'esercizio è a carico del gestore. Art. 19- Manutenzione ordinaria. E' a carico del gestore. Art. 20 - Spese di esercizio. Le spese per la gestione del servizio bar e tavola fredda/calda sono a carico del gestore. Nessun onere, né relativo all'acquisizione di beni né attinente all'acquisizione di servizi, potrà essere imputato alla controparte. Art.21- Legalità. In merito alle spese per il proprio personale, il gestore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa in materia giuslavoristica, contributiva e previdenziale. In merito alle spese per l'acquisizione di beni e servizi, il gestore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa in materia contabile e fiscale, versamenti irpef/irpeg e IVA compresi. L'inosservanza di una sola norma nelle predette materie sarà causa di risoluzione Titolo IV. Rapporto Contrattuale. Art.22 - Obbligazioni Le obbligazioni specifiche cui si assoggetta il gestore, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456, sono quelle previste dagli artt.1-21 e 26 del presente bando. L' obbligazione della controparte è quella di non impedire l'accesso dei destinatari al servizio di bar/tavola fredda/calda, nelle ore previste dall'art.2, fatti salvi i seguenti casi: a) chiusura dell'istituto per festività e giorni prefestivi regolarmente previsti dal calendario scolastico e dalla contrattazione d'istituto; b) chiusura dell'istituto o di parti di esso per motivi di pubblica incolumità; e) chiusura dell'istituto o di parti di esso per motivi di pubblica sicurezza; d) chiusura dell'istituto o di parti di esso per motivi di forza maggiore. La controparte peraltro non può far esercitare, per il periodo previsto dall’art.2, l'attività prevista dall'art. 1 ad altri soggetti, fatto salvo il caso di recessione unilaterale, volontaria o dovuta a causa di forza maggiore (fallimento). Art. 23 - Termini. Il presente contratto sarà valido 3 anni a partire dalla data di effettiva apertura del bar. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito, come previsto dalla L.62/2005 al Part.23. Sarà cura della controparte indire una nuova gara in tempo utile per la continuazione del servizio dopo la scadenza. Art. 24 - Responsabilità verso terzi. Il gestore risponderà per i danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Art. 25 - Responsabilità oggettiva, Il gestore risponderà per gli atti civilmente illeciti compiuti da propri dipendenti o collaboratori. Art. 26 - Divieto di cessione. Il gestore non può, in nessun caso, cedere tale contratto in subappalto a terzi. Tale obbligo rientra fra quelli previsti dall'art.22. Art. 27 - Foro competente e spese di registrazione. In caso di contenzioso, il foro competente è quello di Milano. Le spese di registrazione del contratto sono a carico del gestore. Art. 28 - Clausole sospensive e di nullità. Il presente articolo eserciterà gli effetti previsti nel caso in cui: a) il gestore non sia in regola con i documenti richiesti dal Bando con cui è stata indetta la gara da lui vinta b) i predetti documenti non risultino in regola, in seguito a prova giudiziale di falso; c) il gestore non sia in regola con le normative vigenti, attualmente ed in futuro, in materia di autorizzazione sanitaria all'esercizio di bar interni alle scuole, ivi compresa l’autorizzazione rilasciata dalla A.S.L. competente per i locali in cui il servizio viene esercitato Nel caso si verifichino le condizioni a) e c), in modo specifico o assimilabile, il contratto s'intenderà sospeso in attesa di regolarizzazione da parte del gestore. Nel caso in cui si verifichi la condizione b), il contratto sarà dichiarato nullo e cesserà pertanto i suoi effetti dalla data in cui è data formalmente prova di falso. In tutti e tre i casi la controparte si riserverà azioni risarcitorie nei confronti del gestore