Modello di convenzione per Servizio di Bar, Tavola Calda/Fredda

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Modello di convenzione per Servizio di Bar, Tavola Calda/Fredda
Modello di convenzione per Servizio di Bar, Tavola Calda/Fredda,
Tra la ditta _______________ in seguito denominata GESTORE, legalmente rappresentata dal sig.
______________
/
E
Il Liceo Ginnasio Statale BECCARIA, in seguito denominato CONTROPARTE, legalmente
rappresentata dal sig. Roberto Proietto
Si stipula e conviene quanto segue, ai sensi degli artt.l 173-2059 del Codice Civile Libro Quarto per
tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalle suddette parti.
Titolo I. Definizione e modalità del servizio.
Art. 1 - Oggetto del servizio svolto dal gestore.
Somministrazione di bevande calde e fredde, di alimenti da tavola fredda e calda, secondo il
seguente elenco, tassativo per quanto riguarda i prodotti che devono essere somministrati, ma non
esaustivo: pertanto il gestore, previo consenso della controparte, potrà ampliare l'offerta
concordando beni e prezzi, che dovranno comunque essere esposti al pubblico secondo tariffario
d'uso. Il gestore sarà comunque tenuto a fornire tutti i prodotti contemplati dal presente articolo in
numero adeguato alla domanda.
Dal servizio è esclusa la distribuzione attraverso macchine automatiche.:
A) OUALITA'DEI PRODOTTI EROGATI DAL GESTORE
BAR E TAVOLA FREDDA
Caffè (normale/decaffeinato):
Lavazza - Illy - Suerte - Splendid - Hag - Segafredo - Caffemauro
Thè (normale/detheinato):
Star - Lipton - Twinings Camomilla:
Bonomelli - Sogni d'Oro - Ricola - Twinings - Montania
Latte:
Latte Milano o affini.
Acqua minerale (gasata/non gasata):
Boario - Vera - San Benedetto - Ferrarelle - Levissima - San Pellegrino Rocchetta - Uliveto
Succo di frutta (gusti vari):
Yoga - Skipper - Oasis - Del Monte - Santal - Rocchetta - Valfrutta - Derby
Spremuta di agrumi:
L'origine della frutta deve essere dichiarata.
Yogurt (normale/magro/frutta):
Muller - Danone - Yomo
Bevanda Cola: CocaCola PepsiCola
Aranciata (normale/dietetica):
San Benedetto - San Pellegrino - Oransoda
Limonata (normale/dietetica):
Sprite - Lemonsoda - San Benedetto - San Pellegrino
Bevanda thè:
San Benedetto - Estathe Brioche sfusa (semplice /farcita):
fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato)
Brioche industriale:
Mulino Bianco - Ferrerò - Galbusera - Parmalat
Prosciutto cotto:
Citterio - Beretta - Parmacotto
Prosciutto crudo:
Citterio - Beretta - Parmacotto
Salame:
Citterio - Beretta - Parmacotto
Pancetta:
Citterio - Beretta - Parmacotto
Mortadella:
Citterio - Beretta - Parmacotto
Speck:
Citterio - Beretta - Parmacotto - Valtellina
Bresaola:
Citterio - Beretta - Del Zoppo - Rigamonti
Formaggi:
Galbani - Osella - Auricchio - Locatelli - Francia - Parmigiano Reggiano
Verdure fresche e/o grigliate
Indicare provenienza
Panino sfuso tipo francese:
fresco di panificio (il panificio deve essere dichiarato)
Focaccia sfusa:
fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato)
Pizza margherita piccola:
fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato)
Pizza margherita trancio:
fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato)
Pizza farcita trancio:
fresca di panificio (il panificio deve essere dichiarato)
TAVOLA CALDA
Gnocchi:
freschi di pastificio (il pastificio deve essere dichiarato)
Rana - Fini - Buitoni
Tortellini:
freschi di pastificio (il pastificio deve essere dichiarato)
Rana - Fini - Buitoni
Riso:
Barilla - Scotti - Flora - Gallo - Curti
Pasta di vario taglio:
Barilla - Buitoni - Voiello - De Cecco - Agnesi
Salsa di pomodoro:
Star - Valfrutta - Cirio - Buitoni - Barilla
Panna per condimento:
Parmalat - Gradina
Tonno:
Star - Nostromo - Palmera - Rio mare - Alco - Consorcio
Cotoletta alla milanese:
Carne fresca (il macellaio deve essere dichiarato)
Hamburger:
Carne fresca (il macellaio deve essere dichiarato)
Salsiccia:
Carne fresca (il macellaio deve essere dichiarato)
Salsa per vitello tonnato:
Calve - Kraft
Salsa maionese:
Calve - Kraft
B) OUANTITA'MINIMA DEI PRODOTTI EROGATI DAL GESTORE
BAR E TAVOLA FREDDA
caffè (normale/decaffeinato): tazzina gr. 6.5 cappuccino gr. 6.5
Thè (normale/detheinato): Gr. 1,5
Camomilla:
Gr. 1,5
Latte:
bicchiere 1. 0.30 cappuccino cc. 160 macchiato cc.200
Acqua minerale (gasata/non gasata): bicchiere 1. 0.25 - bicchiere 1. 0.30
bottiglia 1. 0.5
Succo di frutta (gusti vari): 1. 0.25
Spremuta di agrumi: 1. 0.20
Yogurt (normale/magro/frutta): gr. 125
Bevanda Cola: 1. 0.25 - 1. 0.33
Aranciata (normale/dietetica): 1. 0.25 - 1. 0.33
Limonata (normale/dietetica): 1. 0.25 - 1. 0.33
Bevanda thè: 1. 0.50
Prosciutto cotto: gr.35
Prosciutto crudo: gr.35
Salame: gr.35
Pancetta: gr.35
Mortadella: gr.35
Speck: gr.35
Bresaola: gr.35
Formaggio provola: gr.35
Verdure fresche e/o grigliate gr. 10
Panino sfuso tipo francese: gr.70
Focaccia sfusa: gr.70
TAVOLA CALDA
Gnocchi:
gr. 200
Tortellini:
gr. 100
Riso:
gr. 100
Pasta di vario taglio: gr. 100
Salsa di pomodoro: gr.20
Panna per condimento: gr.20
Tonno:
gr.20
Cotoletta alla milanese: gr. 100
Hamburger:
gr. 100
Salsiccia:
gr. 100
Salsa per vitello tonnato:
gr.20
C) PREZZO MASSIMO DEI PRODOTTI EROGATI DAL GESTORE
I prezzi già concordati previa gara sono i seguenti:
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Art.2 - Calendario ed orario di erogazione del servizio svolto dal gestore.
L'erogazione del servizio deve essere garantita dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico,
con riduzione del servizio nei periodi di interruzione delle attività didattiche (natale, carnevale,
pasqua e vacanze estive) e con interruzione del servizio durante i giorni di chiusura dell'istituto.
Il servizio viene erogato con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: 7.30 - 14.00
sabato:
7.30-13.00
Art. 3 - Destinatari del servizio.
Studenti, personale direttivo, docente e ATA I partecipanti a convegni e corsi organizzati
dall'istituto, i partecipanti a concorsi, i commissari d'esame o di concorsi, i genitori degli studenti,
gli esperti esterni, gli ospiti dell'istituto a qualsiasi titolo.
Art 4 - Locali utilizzabili per il servizio.
L'erogazione avviene nei locali e nelle strutture esistenti, di proprietà della Provincia di Milano. Il
gestore ne garantisce l'efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e
sicurezza.
I locali vengono presi in consegna dal gestore all'inizio del servizio, previa redazione di apposito
verbale di consegna e dovranno essere restituiti in buono stato alla scadenza del contratto, salvo il
normale deterioramento d'uso.
Art. 5 - Interruzioni del servizio.
Fatte salve le interruzioni previste dall'art.2, le interruzioni dovute a cause di forza maggiore
(art. 1218 ce.) non danno luogo a responsabilità civile per il gestore.
Il gestore dovrà peraltro dimostrare che la causa d'interruzione del servizio non è a lui imputabile.
Titolo II. Caratteristiche generali del Servizio svolto dal Gestore.
Art. 6 - Pulizia e igiene.
La pulizia dei locali bar e dispensa, delle scale di accesso al bar, dell'atrio del bar, delle attrezzature
fisse e mobili e delle stoviglie, è a carico del gestore.
E' vietato effettuare trattamenti di pulizia nei locali durante l'erogazione del servizio bar.
Non è consentito l'uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili, sono da preferire prodotti
eco-compatibili.
Il gestore predisporrà un numero adeguato di contenitori per rifiuti all'interno e nelle immediate
vicinanze del bar, garantendo la pulizia degli stessi. S'impegna a provvedere al completo
smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dall'AMSA e previo accordo con la
controparte.
Il gestore eviterà, anche attraverso l'installazione a sue spese di appositi apparati, che fumi e olezzi
legati alla sua normale attività si diffondano per i locali dell'istituto non adibiti a bar.
Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante apposite pinze e dovranno essere
contenuti in appositi involucri. Durante tale attività, gli addetti alla distribuzione non dovranno
manipolare denaro.
Il personale addetto, scelto dal gestore, dovrà indossare indumenti di lavoro puliti. Per i lavori di
pulizia dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per l'erogazione del servizio Bar.
L'addetto alla distribuzione dei prodotti, dovrà indossare apposito camice o divisa, comprensiva di
copricapo o specifica cuffietta per capelli.
Il trasporto e la conservazione dei prodotti dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori chiusi.
Art. 7 - Decoro.
Gli arredi e l'ambiente del bar dovranno essere improntati ad uno stile sobrio e decoroso, evitando
luci colorate o suoni sgradevoli e/o a volume non idoneo ad un ambiente scolastico.
Art. 8 - Servizio bar.
I recipienti utilizzati per le bevande devono essere trattati con apposita macchina sterilizzatrice. A
richiesta verranno utilizzati bicchieri monouso.
Tutti i prodotti dovranno essere di qualità e quantità prevista dall'art. 1, seppur in combinazioni
diverse, secondo discrezionalità del gestore. E' tassativamente vietata la vendita di alcolici e
superalcolici.
Art. 9 - Servizio di tavola fredda.
Tutti i prodotti dovranno essere di qualità e quantità prevista dall'art. 1, seppur in combinazioni
diverse, secondo discrezionalità del gestore
Salumi e formaggi non devono contenere polifosfati aggiunti.
II latte deve essere fresco, non "a lunga conservazione" (UHT).
La composizione dei prodotti deve essere dichiarata ed esposta al pubblico.
I prodotti non dovranno essere mai surgelati. La preparazione dei prodotti deve avvenire
quotidianamente nei locali interni del bar.
Art. 10 - Servizio di tavola calda.
Tutti i prodotti dovranno essere di qualità e quantità prevista dall'art. 1 , seppur in combinazioni
diverse, secondo discrezionalità del gestore
E' vietato l'uso di cibi precotti.
Potranno essere utilizzati prodotti surgelati di produzione industriale dichiarata, purché non soggetti
a più di un surgelamento.
Art. 11 - Modifiche qualitative e quantitative al servizio.
La controparte, sentita la Giunta Esecutiva, potrà concordare con il gestore l'adeguamento dei
servizi o le modifiche dei prodotti erogati o l'aggiunta di altri prodotti non previsti dall'art. 1, che
pertanto è tassativo ma non esaustivo. All'uopo le parti effettueranno, se necessario, una
ricognizione concordata sulle nuove necessità.
Il gestore sarà comunque tenuto a fornire tutti i prodotti contemplati dall'art. 1 in quantità adeguata
alla domanda.
Art. 12 - Prezzi di vendita.
I prezzi di vendita di tutti i prodotti erogati, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una
tabella firmata dal gestore e controfirmata dalla controparte.
I prezzi sono fissi per tutta la durata del contratto (tre anni).
Nel caso si verifichi un aumento superiore al 10% sui prezzi all'ingrosso dei generi alimentari
(come da tabelle del Bollettino statistico del Comune di Milano), il gestore potrà chiedere al
Dirigente Scolastico un adeguamento, da concordare con quest'ultimo.
Tale adeguamento produrrà i suoi effetti esclusivamente nel periodo in cui i prezzi all'ingrosso
superino la detta soglia del 10%.
Art. 13- Controllo
E' istituita apposita commissione di controllo sulla qualità e quantità del servizio di bar e tavola
fredda/calda.
I membri sono, d'ufficio, i componenti della Giunta Esecutiva.
Tale commissione, nella totalità o nell'individualità dei suoi componenti, potrà predisporre in
qualsiasi momento, senza preavviso, a propria discrezione, controlli per verificare la corrispondenza
del servizio fornito a quello previsto dal contratto che verrà stipulato sulle norme previste nel
presente bando.
Di ogni difformità verrà fatta contestazione scritta, a firma della controparte, al gestore, che avrà 7
giorni lavorativi per rispondere.
La controparte, sentito il parere non vincolante della Giunta Esecutiva, valuterà la gravità
dell'inadempimento e potrà esercitare il diritto di risoluzione.
Titolo III. Oneri a carico del Gestore del servizio.
Art. 14 - Indennità d'uso.
E' a carico del gestore il pagamento dell'indennità d'uso e dei relativi oneri alla Provincia di Milano,
come previsto da delibera del Consiglio Provinciale (atti nn.rr.6893/182186 del 08/05/86 e
30819/1821/96 del 20/07/94 e nr.30819/1821/AM/m del 13/06/97) ed eventuali integrazioni e/o
modifiche successive.
L'importo dell'indennità è proporzionale al nr. degli alunni, e la quota pro-capite è determinata
annualmente dalla Provincia di Milano.
Parimenti il gestore dovrà versare alla controparte l'importo di euro __________ definito in fase di
gara
Art. 15- Cauzione infruttifera.
Il gestore dovrà versare alla controparte, all'atto della sottoscrizione del contratto, la somma di €
2.000,00 quale cauzione infruttifera. In caso d'inadempimento, la controparte si rivarrà su tale
somma.
Art. 16- Assicurazione.
Il gestore è tenuto a stipulare, prima dell'attivazione del servizio, un'assicurazione R.C. verso terzi
con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 contro i danni che derivassero all'istituto e/o a
terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio.
Art. 17 - Vestiario.
Il vestiario del personale di servizio è a carico del gestore.
Art.l8 - Tassa rifiuti urbani
La tassa rifiuti urbani relativa ai locali dell'esercizio è a carico del gestore.
Art. 19- Manutenzione ordinaria.
E' a carico del gestore.
Art. 20 - Spese di esercizio.
Le spese per la gestione del servizio bar e tavola fredda/calda sono a carico del gestore. Nessun
onere, né relativo all'acquisizione di beni né attinente all'acquisizione di servizi, potrà essere
imputato alla controparte.
Art.21- Legalità.
In merito alle spese per il proprio personale, il gestore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa in
materia giuslavoristica, contributiva e previdenziale.
In merito alle spese per l'acquisizione di beni e servizi, il gestore è tenuto al rigoroso rispetto della
normativa in materia contabile e fiscale, versamenti irpef/irpeg e IVA compresi. L'inosservanza di
una sola norma nelle predette materie sarà causa di risoluzione
Titolo IV. Rapporto Contrattuale.
Art.22 - Obbligazioni
Le obbligazioni specifiche cui si assoggetta il gestore, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456,
sono quelle previste dagli artt.1-21 e 26 del presente bando.
L' obbligazione della controparte è quella di non impedire l'accesso dei destinatari al servizio di
bar/tavola fredda/calda, nelle ore previste dall'art.2, fatti salvi i seguenti casi:
a) chiusura dell'istituto per festività e giorni prefestivi regolarmente previsti dal calendario
scolastico e dalla contrattazione d'istituto;
b) chiusura dell'istituto o di parti di esso per motivi di pubblica incolumità;
e) chiusura dell'istituto o di parti di esso per motivi di pubblica sicurezza;
d) chiusura dell'istituto o di parti di esso per motivi di forza maggiore.
La controparte peraltro non può far esercitare, per il periodo previsto dall’art.2, l'attività prevista
dall'art. 1 ad altri soggetti, fatto salvo il caso di recessione unilaterale, volontaria o dovuta a causa di
forza maggiore (fallimento).
Art. 23 - Termini.
Il presente contratto sarà valido 3 anni a partire dalla data di effettiva apertura del bar.
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito, come previsto dalla L.62/2005 al Part.23.
Sarà cura della controparte indire una nuova gara in tempo utile per la continuazione del servizio
dopo la scadenza.
Art. 24 - Responsabilità verso terzi.
Il gestore risponderà per i danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività.
Art. 25 - Responsabilità oggettiva,
Il gestore risponderà per gli atti civilmente illeciti compiuti da propri dipendenti o collaboratori.
Art. 26 - Divieto di cessione.
Il gestore non può, in nessun caso, cedere tale contratto in subappalto a terzi. Tale obbligo rientra fra
quelli previsti dall'art.22.
Art. 27 - Foro competente e spese di registrazione.
In caso di contenzioso, il foro competente è quello di Milano. Le spese di registrazione del contratto
sono a carico del gestore.
Art. 28 - Clausole sospensive e di nullità.
Il presente articolo eserciterà gli effetti previsti nel caso in cui:
a) il gestore non sia in regola con i documenti richiesti dal Bando con cui è stata indetta la gara
da lui vinta
b) i predetti documenti non risultino in regola, in seguito a prova giudiziale di falso;
c) il gestore non sia in regola con le normative vigenti, attualmente ed in futuro, in materia di
autorizzazione sanitaria all'esercizio di bar interni alle scuole, ivi compresa l’autorizzazione
rilasciata dalla A.S.L. competente per i locali in cui il servizio viene esercitato
Nel caso si verifichino le condizioni a) e c), in modo specifico o assimilabile, il contratto
s'intenderà sospeso in attesa di regolarizzazione da parte del gestore.
Nel caso in cui si verifichi la condizione b), il contratto sarà dichiarato nullo e cesserà pertanto i
suoi effetti dalla data in cui è data formalmente prova di falso.
In tutti e tre i casi la controparte si riserverà azioni risarcitorie nei confronti del gestore