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Movimento Italiano Tassisti
Egr. Presidente
Cons. Antonio Catricalà
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Verdi n. 6/A
00187 ROMA
e p.c.
Egr. Presidente
On. Cav. Silvio Berlusconi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Piazza Colonna n. 370
00187 ROMA
Egr. Presidente
Sen. Renato Schifani
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 ROMA
Egr. Presidente
On. Gianfranco Fini
Camera dei Deputati
Palazzo di Monte Citorio – Piazza di Monte Citorio
00186 ROMA
Egr. Ministro
On. Giulio Tremonti
Ministero dell’Economia
Via XX Settembre n. 97
00187 ROMA
Egr. Avvocato
Marco Giustiniani
Studio Legale Pavia e Ansaldo
Via Bocca di Leone n. 78
00187 ROMA
Roma, 12 Agosto 2011
OGGETTO: Lettera Aperta al Presidente della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato –
Segnalazione AS853 del 15 luglio 2011 (Disciplina dell’esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta e
dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti con particolare riferimento alle
prestazioni di trasporto rese a mezzo taxi e ncc).
Egregio Presidente,
Le scriventi Organizzazioni Sindalicali, Associazioni di Categoria e Centrali Radio Taxi, inviano la
presente in risposta alla segnalazione ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dell’Economia dello scorso 15 luglio (AS853), con la quale l’Autorità Garante da Lei
presieduta “evidenzia la portata potenzialmente restrittiva della normativa, la quale, nel consentire l‟esenzione
dall‟obbligo di rilascio di ricevute di natura fiscale agli operatori di servizi taxi, appare favorire ingiustificatamente tale
categoria rispetto a quella degli operatori di servizi di NCC, alterando artificiosamente le dinamiche competitive che
potrebbero instaurarsi sul mercato”; tale agevolazione sarebbe identificata dall’Autorità “in termini di costi per il
rilascio della ricevuta e di tempi di fine corsa, suscettibile di tradursi in una maggiore competitività rispetto ai
noleggiatori con conducente”. L’Autorità Garante invita, dunque, le altre Autorità indirizzatarie a riesaminare
la normativa vigente alla luce delle considerazioni esposte.
In merito, si è purtroppo costretti ad osservare (ed evidenziare) che tali paventati rischi concorrenziali
non ci paiono sussistenti e che, pertanto, non si ravvisano gli estremi per dover procedere ad una modifica
sul punto della normativa vigente.
In particolare - ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 – i due servizi di trasporto pubblico non di linea
presentano (e debbono presentare) caratteristiche e peculiarità ben diverse e ciò in quanto sono anche rivolti
ad utenze differenziate. Quanto al servizio taxi, l’art. 2 della legge n. 21/1992 dispone che tale servizio “ha lo
scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza
indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli
organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell‟utente ovvero l‟inizio del servizio
avvengono all‟interno dell‟area comunale o comprensoriale”. Quanto al servizio NCC, invece, l’art. 3 della
medesima legge prevede che detto servizio “si rivolge all‟utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita
richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio”. La profonda diversità dei due servizi è d’altronde
confermata anche da una serie di pronunce dell’Autorità Garante medesima (Delibere AGCM nn.
15576/2006, n. 15831/2006, n. 17092/2007).
Dalla lettura di tali norme risulta evidente che i due servizi non sono – in senso stretto - in concorrenza
tra loro.
In ogni caso, nessun vantaggio concorrenziale può essere registrato nell’esonero per gli operatori del
servizio taxi dall’obbligo di emettere ricevute o fatture a fini fiscali nei termini rilevati dall’Autorità. Infatti:
(i) i minori costi per i tassisti derivanti dall’assenza di apparecchiature per l’emissione delle ricevute sono
comunque compensati dai maggiori costi che gli stessi devono sostenere (rispetto ai noleggiatori) per
l’installazione e la manutenzione dei tassametri, che non sono richiesti per le vetture NCC;
(ii) i minori tempi di fine corsa derivanti dal non dover emettere ricevute/fatture (quantunque irrilevanti
per la breve durata di tali attività), sono inconferenti nei rapporti tra i due servizi. In effetti, mentre il taxi
deve poter garantire un rapido trasbordo dei passeggeri per rivolgersi immediatamente al nuovo utente (è
del resto un servizio da piazza rivolto ad una utenza indifferenziata); il noleggio con conducente offre un
servizio su previa prenotazione che prevede - da un lato - l’obbligo di partenza e di ritorno alla rimessa, e –
dall’altro – proprio per la previa conoscenza del cliente da parte del noleggiatore, è possibile comunque
anticipare o posticipare l’emissione dei documenti validi a fini fiscali ad un momento antecedente o
successivo rispetto all’effettuazione materiale del servizio.
Al contrario, la libera concorrenza rischia di essere lesa ogniqualvolta gli operatori esercenti uno dei due
servizi, attraverso condotte che potrebbe essere definite come ‘fraudolente’, provano a sostituirsi all’altro
servizio pur non essendo in possesso delle relative autorizzazioni: in altri termini, quando „il tassista fa il
noleggiatore‟ e/o quando „il noleggiatore fa il tassista‟. Ciò, putroppo, avviene (e sta avvenendo) costantemente
soprattutto attraverso l’utilizzo di mezzi pubblicitari ingannevoli diffusi e disponibili attraverso il web. È
all’ordine del giorno, in effetti, trovare numerosi siti internet ovvero pubblicità in note ‘pagine di
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informazione pubblicitaria’, in cui operatori NCC reclamizzano la propria attività definendola
illegittimamente come „taxi‟, così traendo in confusione l’utenza e soprattutto quella più esposta: ossia i
turisti provenienti dall’estero.
Ciò costituisce un ottimo viatico per l’abusivismo che prolifera nel settore ed una relativa illecita
violazione della concorrenza all’interno dei singoli ambiti dei due servizi di trasporto non di linea.
Sotto tale profilo (quello della pubblicità ingannevole) - anch’esso di competenza dell’Autorità Garante si registra tuttavia un orientamento ondivago di quest’ultima sulle numerose segnalazioni che risultano
essere state presentate o che sono attualmente al vaglio degli uffici istruttori.
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In conclusione, pertanto:
(a) quanto alla segnalazione AS853 del 15 luglio u.s. non si ritiene che sussista la necessità di una
revisione normativa nei termini espressi dalla segnalazione AS853;
(b) mentre, con l’occasione, si invita l’Autorità Garante ad assumere una ferma posizione contro
l’abusivismo di settore, ponendo un freno al proliferare di pubblicità ingannevoli a danno dell’utenza, dei
legittimi esercenti i due distinti servizi e, in ultima istanza, della concorrenza stessa.
Inoltre, considerate anche le recenti prese di posizione dell’Autorità Garante sul settore taxi, si riterrebbe
utile e proficuo aprire un tavolo di confronto su queste tematiche tra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali
e Associazioni di Categoria del settore, a cui gradiremmo potessero partecipare anche i nostri legali che
leggono in copia la presente e ai quali chiederemmo di indirizzare una Vostra risposta in caso di volontà di
avviare il richiesto confronto:
Avv. Marco Giustiniani
Studio Legale Pavia e Ansaldo
Via Bocca di Leone n. 78
00187 Roma
Tel. 06 – 69 51 61 / Fax 06 – 67 93 236
Certi di aver così chiarito le nostre posizioni e restando in attesa di un cortese cenno di riscontro Suo e
dell’Autorità che presiede, si porgono i nostri migliori saluti.
In fede.
UGL Trasporti Taxi – Federtaxi CISAL – FIT CISL – MIT Movimento Italiano Tassisti – ATI Taxi
Pronto Taxi 6645 – Mondo Taxi 8822
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